Avviso Bonario Per Omissione Redditi Esteri: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario per omissione dei redditi da lavoro autonomo rappresenta uno degli atti più delicati e critici della vita di un professionista o di un imprenditore. Con esso, l’Amministrazione finanziaria notifica al contribuente che, in seguito a controlli automatizzati o formali previsti dal D.P.R. n. 600/1973 e dal D.P.R. n. 633/1972, emergono differenze tra quanto dichiarato e quanto riscontrato dai sistemi. La comunicazione contiene l’importo dovuto, sanzioni e interessi e invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione. Si tratta, in sostanza, di un preavviso che precede la formazione del ruolo e l’emissione della cartella di pagamento.

Per chi esercita un’attività professionale, l’omissione dei redditi di lavoro autonomo può avere impatti drammatici: sanzioni del 30%, interessi e il rischio di vedersi iscrivere ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti. Tuttavia, contrariamente a quanto spesso si pensa, l’avviso bonario non è un atto “immodificabile” da accettare passivamente: la giurisprudenza ha chiarito che il contribuente ha diritto a opporsi, a ottenere la riduzione delle sanzioni e, in alcuni casi, a far dichiarare nullo l’atto. La Corte di cassazione ha infatti riconosciuto che anche gli atti non espressamente indicati tra quelli impugnabili dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 possono essere contestati, se contengono una pretesa tributaria definita.

Nel prosieguo dell’articolo illustreremo tutti gli strumenti giuridici a disposizione del contribuente per difendersi da un avviso bonario in materia di redditi da lavoro autonomo, analizzando le leggi, le circolari dell’Agenzia delle Entrate, le più recenti sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale e i pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea. Vedremo quali sono i termini per rispondere, come proporre ricorso, come chiedere la sospensione della riscossione, quali errori evitare e quali opportunità sfruttare (ad esempio definizioni agevolate, rateazioni, piani del consumatore). Tutte le informazioni sono aggiornate alla data odierna (21 maggio 2026).

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vanta una consolidata esperienza nel diritto tributario e bancario. Il titolare è avvocato cassazionista, iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in fiscalità d’impresa, contenzioso tributario, diritto bancario e crisi d’impresa.

L’Avv. Monardo è inoltre:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e referente per numerose procedure di esdebitazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. n. 118/2021, nominato in procedure di composizione negoziata;

Il suo studio fornisce assistenza e consulenza a 360° in materia tributaria: dalla analisi preliminare degli atti (inviti al contraddittorio, avvisi bonari, cartelle di pagamento) alla predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata dei ruoli, dall’assistenza innanzi alle Commissioni tributarie all’eventuale pignoramento. Grazie all’esperienza maturata in centinaia di procedimenti, lo Studio è in grado di individuare rapidamente vizi di forma, decadenze, difetti di motivazione e irregolarità che possono condurre all’annullamento o alla riduzione del debito.

Se hai ricevuto un avviso bonario per omissione dei redditi di lavoro autonomo, contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata: insieme a lui potrai scegliere la strategia migliore per proteggere il tuo patrimonio e la tua attività.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come affrontare efficacemente un avviso bonario relativo a redditi di lavoro autonomo è necessario analizzare la normativa di riferimento. La disciplina principale risiede nel D.P.R. n. 600/1973 e nel D.P.R. n. 633/1972, che regolano la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ulteriori riferimenti sono contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), nel D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella Legge n. 311/2004 (tassazione separata), nonché in numerose sentenze della Corte di cassazione che nel tempo hanno definito i margini di impugnabilità e i diritti del contribuente.

1.1 Controllo automatizzato – articolo 36-bis, DPR 600/1973

L’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. In base a questa norma, l’Amministrazione effettua la liquidazione automatica dell’imposta, correggendo gli errori materiali e di calcolo, verificando la congruenza dei versamenti e riscontrando eventuali eccedenze o omissioni. Il testo prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro l’inizio del periodo d’imposta successivo, debba comunicare al contribuente l’esito della liquidazione, indicando l’imposta dovuta, gli interessi e la somma da versare . La comunicazione è preliminare all’iscrizione a ruolo e deve consentire al contribuente di conoscere l’eventuale carico pendente prima che scattino gli atti esecutivi.

Il controllo automatizzato si basa esclusivamente sui dati inseriti nella dichiarazione e sulle informazioni disponibili all’Amministrazione (ad esempio versamenti F24). Non comporta discrezionalità né accertamento; per questo, in caso di errori formali (ad esempio codice tributo errato, omessa indicazione di un reddito di lavoro autonomo già comunicato da un cliente attraverso la Certificazione unica), la comunicazione rappresenta l’unico strumento per correggere l’irregolarità e versare quanto dovuto senza attendere l’iscrizione a ruolo.

1.2 Controllo formale – articolo 36-ter, DPR 600/1973

Diverso dal controllo automatizzato è il controllo formale, disciplinato dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. In tale ambito l’Agenzia verifica la correttezza e la legittimità delle deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, incrociando i dati presenti in dichiarazione con quelli provenienti da altri soggetti (banche, fornitori, clienti). La norma stabilisce che, prima di iscrivere a ruolo le somme dovute, l’Amministrazione debba comunicare al contribuente l’esito del controllo e invitarlo a fornire chiarimenti o la documentazione entro 30 giorni . La ratio della norma è garantire il contraddittorio e consentire al contribuente di integrare la dichiarazione o di sanare errori prima che scatti la riscossione.

Nel caso di redditi di lavoro autonomo, il controllo formale può riguardare spese deducibili (ad esempio contributi previdenziali, costi per beni strumentali), spese da rimborsare e crediti d’imposta. Se dall’incrocio emerge l’omissione totale o parziale dei compensi percepiti, l’Agenzia può contestare l’evasione e liquidare le imposte dovute, notificando l’avviso bonario.

1.3 Liquidazione dell’IVA – articolo 54-bis, DPR 633/1972

Per l’IVA opera un meccanismo analogo. L’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede un controllo automatizzato del versamento dell’imposta e la correzione di errori materiali. Anche qui, la norma impone all’Amministrazione di comunicare l’esito al contribuente, consentendo di regolarizzare le somme in 30 giorni . L’omissione del versamento IVA è particolarmente frequente tra i lavoratori autonomi che fatturano e versano trimestralmente: in caso di ritardi o errori di calcolo, l’avviso bonario quantifica la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi.

1.4 Statuto dei diritti del contribuente – articolo 6, Legge 212/2000

Lo Statuto del contribuente riconosce una serie di garanzie a tutela del cittadino. L’articolo 6 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente il diritto di essere informato sugli atti che lo riguardano: tutti gli atti devono essere comunicati presso il domicilio eletto, e il contribuente deve poter conoscere gli elementi essenziali dell’atto . In presenza di “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”, l’Amministrazione è obbligata a invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro 30 giorni . La violazione di tali disposizioni comporta la nullità o l’annullabilità degli atti, come ribadito dalla giurisprudenza.

1.5 Tassazione separata – articolo 1, comma 412, Legge 311/2004

Una previsione specifica riguarda la tassazione separata di alcune tipologie di redditi (indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati). L’articolo 1, comma 412 della Legge 311/2004 impone all’Agenzia delle Entrate di comunicare preventivamente al contribuente l’esito della liquidazione, con l’invito a fornire eventuali osservazioni. Se la comunicazione manca, la cartella è nulla. La Cassazione lo ha ribadito con numerose sentenze; ad esempio, la decisione n. 18402 del 2018 ha affermato che l’obbligo della comunicazione esiste a prescindere da errori o incertezze .

1.6 L’elenco degli atti impugnabili – articolo 19, D.Lgs. 546/1992 e l’orientamento della Cassazione

L’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 indica gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, ruolo e cartella di pagamento. L’elenco non comprende l’avviso bonario. Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato ripetutamente che l’elenco non è tassativo: qualunque atto che contenga una specifica pretesa tributaria può essere impugnato se arreca un pregiudizio al contribuente. La sentenza n. 3315/2016 e l’ordinanza n. 15957/2015 hanno aperto il percorso; la giurisprudenza successiva, fino all’ordinanza n. 7226/2026, ha confermato che la comunicazione di irregolarità è impugnabile come atto facoltativo .

Nell’ordinanza del 2026 la Corte ha precisato che il contribuente non è obbligato a impugnare l’avviso bonario: può scegliere di attendere la notifica della cartella e contestare quella. Tuttavia, l’impugnazione preventiva può essere conveniente per far valere vizi formali o ottenere la riduzione delle sanzioni .

1.7 Obbligo di comunicazione e riduzione delle sanzioni

Nonostante l’avviso bonario non sia espressamente menzionato tra gli atti obbligatori, la prassi amministrativa e la normativa impongono la comunicazione in diversi casi. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 199/E del 1996 e la Circolare n. 17/E del 2012 hanno chiarito che l’Amministrazione è tenuta a comunicare le irregolarità riscontrate nei controlli ex art. 36-bis e 36-ter, invitando il contribuente a fornire elementi giustificativi entro 30 giorni. La Cassazione ha ribadito che la mancata comunicazione può comportare la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%, come stabilito dalla sentenza n. 6248 del 2024 .

1.8 Contraddittorio preventivo e giurisprudenza europea

La questione dell’obbligo di contraddittorio preventivo è stata oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In particolare, con la sentenza C‑189/18 “Paolo Bocobo” e la sentenza C‑298/16 “Ispas” la Corte ha affermato che il diritto di difesa esige che il contribuente sia messo in condizione di prendere posizione prima dell’adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. La giurisprudenza nazionale ha recepito questi principi: le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 hanno riconosciuto l’obbligo del contraddittorio per i tributi armonizzati; successivamente, con le Sezioni Unite n. 24823/2015, la portata è stata limitata ai soli tributi armonizzati, escludendo l’imposta sui redditi (IRPEF). Tuttavia, la giurisprudenza di merito continua a valorizzare i principi di leale collaborazione e buona amministrazione, riconoscendo che la mancata instaurazione del contraddittorio può determinare la nullità della cartella.

1.9 Sintesi delle norme e delle sentenze principali

Per orientarsi tra le numerose fonti normative e giurisprudenziali, riportiamo una tabella riepilogativa con le principali disposizioni e i relativi effetti sull’avviso bonario per omissione di redditi di lavoro autonomo.

DisposizioneContenuto essenzialeRilevanza per l’avviso bonario
Art. 36‑bis, DPR 600/1973Controllo automatizzato delle dichiarazioni; correzione errori e verifica versamentiPrevede la comunicazione dell’esito della liquidazione e il pagamento entro 30 giorni.
Art. 36‑ter, DPR 600/1973Controllo formale con richiesta di documenti e chiarimentiObbligo di comunicare al contribuente gli esiti e invitarlo a rispondere; eventuale contraddittorio.
Art. 54‑bis, DPR 633/1972Liquidazione automatizzata dell’IVARichiede la comunicazione al contribuente di errori e omissioni; consente la regolarizzazione.
Art. 6, Statuto contribuenteDiritto a essere informati degli atti fiscali, obbligo di comunicare in caso di incertezzaLa mancata comunicazione può determinare l’annullabilità degli atti.
Art. 1, comma 412, L. 311/2004Obbligo di comunicazione per la tassazione separataManca l’avviso? La cartella è nulla e le sanzioni non si applicano.
Cass. 3315/2016, 15957/2015, 7226/2026L’avviso bonario è impugnabile; l’elenco dell’art. 19 è apertoIl contribuente può ricorrere subito o attendere la cartella.
Cass. 6248/2024Se la comunicazione è omessa o irregolare, le sanzioni sono ridotte dal 30% al 10%Strumento per ridurre la pretesa.
Cass. 18402/2018Per la tassazione separata l’avviso è obbligatorio; la cartella senza preavviso è nullaProtegge il contribuente che ha percepito indennità o arretrati.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario

Ricevere un avviso bonario non è motivo per farsi prendere dal panico: è un atto di natura interlocutoria che offre la possibilità di sanare l’irregolarità con sanzioni ridotte. La procedura da seguire varia a seconda del tipo di controllo (automatizzato o formale), della natura del reddito e della disponibilità di documenti che possano giustificare la mancata indicazione in dichiarazione.

2.1 La notifica dell’avviso bonario

L’avviso bonario è notificato mediante PEC o raccomandata A/R all’indirizzo del contribuente indicato nella dichiarazione o nel domicilio fiscale. L’atto indica:

  1. Il periodo d’imposta e i redditi di lavoro autonomo oggetto di controllo;
  2. La differenza tra l’imposta dichiarata e quella calcolata dall’Agenzia;
  3. Le sanzioni (generalmente pari al 30% dell’imposta non versata);
  4. Gli interessi maturati;
  5. Il termine per il pagamento (30 giorni dalla ricezione);
  6. Le modalità di pagamento (F24 con codici tributo specifici);
  7. L’invito a fornire eventuali elementi giustificativi entro il termine indicato.

Per i controlli ex art. 36-bis l’avviso è generato automaticamente e non richiede motivazione specifica. Invece, per il controllo formale (art. 36-ter) deve essere adeguatamente motivato e deve indicare gli elementi che hanno portato alla contestazione.

2.2 Termini per il pagamento

Il contribuente ha 30 giorni dalla ricezione dell’avviso per eseguire il pagamento o per presentare memorie difensive. Se paga entro il termine, beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3, come previsto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997 (del pagamento entro 30 giorni dopo il ricevimento si parla comunemente di “ravvedimento ex avviso bonario”). Se non effettua il pagamento né presenta osservazioni, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme e alla notifica della cartella di pagamento.

Nel caso in cui il contribuente ritenga infondata la pretesa, può:

  1. Presentare una memoria difensiva all’Agenzia, illustrando i motivi di contestazione e allegando documenti (contratti, fatture, certificazioni) per dimostrare che i redditi sono stati correttamente dichiarati;
  2. Impugnare l’avviso bonario dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, facendo valere vizi formali (mancata comunicazione ex art. 36-ter, assenza di motivazione, violazione dell’art. 6 Statuto) o contestando il merito (ad esempio, la corretta qualificazione di un compenso);
  3. Attendere la cartella e impugnare quella entro 60 giorni dalla notifica.

In ogni caso, la scelta deve essere valutata con un professionista, poiché i termini e le possibilità di difesa cambiano a seconda della situazione.

2.3 Comunicazione ex art. 36-ter e contraddittorio

Quando si tratta di un controllo formale, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro 30 giorni. L’assenza dell’avviso può determinare la nullità dell’atto successivo. Molte sentenze hanno ritenuto che l’avviso sia obbligatorio anche se la legge non prevede una sanzione specifica: l’obiettivo è tutelare il diritto di difesa. Se il contribuente invia la documentazione entro il termine e riesce a dimostrare l’errore dell’Amministrazione, la procedura si chiude senza iscrizione a ruolo.

Se invece l’Agenzia mantiene la pretesa, emetterà la cartella. Nel frattempo, il contribuente può decidere se pagare (anche rateizzando) o proseguire la contestazione. È fondamentale rispettare i termini: la mancata risposta può pregiudicare la possibilità di far valere certe eccezioni in giudizio.

2.4 Omesso o tardivo invio dell’avviso bonario

Quali conseguenze derivano dal mancato invio dell’avviso bonario? La giurisprudenza distingue tra varie ipotesi:

  1. Mancata comunicazione in presenza di incertezze – Se la dichiarazione presenta incertezze su aspetti rilevanti, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a chiarire. In caso contrario, l’avviso è nullo. Lo Statuto del contribuente lo ribadisce: la comunicazione è obbligatoria .
  2. Dichiarazione corretta ma omesso versamento – Se la dichiarazione è formalmente corretta ma il contribuente non ha versato le imposte, la comunicazione è considerata facoltativa. La Cassazione (ord. n. 12984/2025) ha affermato che l’omesso invio non comporta nullità della cartella .
  3. Tassazione separata – La Legge 311/2004 richiede sempre la comunicazione: la sua omissione rende nullo il successivo atto di riscossione .
  4. Errori formali nella comunicazione – Se la comunicazione non indica i presupposti dell’imposta o la motivazione, o se è inviata oltre i termini, il contribuente può eccepire la violazione del diritto di difesa e ottenere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni .

2.5 La cartella di pagamento

Dopo la fase dell’avviso bonario, se il contribuente non paga o se la memoria difensiva non produce esiti, l’Agenzia iscrive a ruolo il credito e affida la riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini di decadenza (2 anni dall’iscrizione a ruolo). Contiene gli importi definitivi, comprensivi di interessi e sanzioni. Il contribuente può impugnare la cartella entro 60 giorni, contestando la legittimità del ruolo, la mancanza di motivazione o l’omesso contraddittorio. In questa fase, la contestazione dovrà riguardare eventuali vizi dell’avviso bonario se non già impugnato.

2.6 Ruolo e interessi: differenze tra titoli di credito

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda gli interessi e la natura del credito. L’avviso bonario non produce interessi moratori fino all’iscrizione a ruolo. Una volta notificata la cartella, si applicano gli interessi moratori fissati annualmente con decreto ministeriale. Inoltre, la cartella costituisce titolo esecutivo che consente al concessionario di procedere con il pignoramento. Per questo motivo, se si ritiene il debito infondato, può essere conveniente anticipare la contestazione al momento dell’avviso bonario, evitando l’iscrizione a ruolo.

3. Difese e strategie legali

Dal punto di vista del debitore, affrontare un avviso bonario non significa solo pagare: esistono diverse strategie per ridurre o annullare la pretesa, proteggendo i propri diritti. Qui di seguito sono illustrate le principali difese, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

3.1 Verifica della motivazione e dei presupposti

La prima difesa consiste nel verificare la motivazione dell’avviso bonario. L’atto deve contenere gli elementi essenziali della pretesa tributaria: periodo d’imposta, base imponibile, aliquote applicate, normativa di riferimento. Se questi elementi mancano o sono generici, l’avviso non consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi: tale vizio comporta la nullità per difetto di motivazione.

Le commissioni tributarie hanno annullato numerosi avvisi bonari per mancanza di motivazione, soprattutto nei casi di rettifiche su compensi di lavoro autonomo in cui l’Agenzia si limita a indicare l’importo senza spiegare l’origine del reddito. La motivazione può essere integrata con la documentazione allegata, ma se questa non viene messa a disposizione del contribuente, la nullità persiste. La Corte di cassazione ha ribadito che la motivazione deve essere sufficiente e deve permettere l’esercizio del diritto di difesa.

3.2 Vizio di notifica

Un’altra strategia è contestare la notifica. La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo fiscale corretto; errori nel domicilio fiscale, nell’indirizzo PEC o nella raccomandata possono rendere invalida la notifica. Ad esempio, se la comunicazione è consegnata all’indirizzo dell’abitazione e non dello studio professionale eletto come domicilio fiscale, il contribuente può eccepire la nullità. Analogamente, se la PEC è inviata ad un indirizzo non attivato o diverso da quello comunicato all’Albo, la notifica è nulla.

3.3 Decadenza e prescrizione

L’iscrizione a ruolo deve avvenire entro l’inizio del periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione. Se l’avviso bonario o la cartella arrivano fuori termine, il contribuente può eccepire la decadenza. Per i redditi di lavoro autonomo dichiarati entro il 30 novembre dell’anno successivo, l’Amministrazione ha tempo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo per procedere. Per l’IVA, i termini sono analoghi. Superati questi limiti, il debito si estingue.

La prescrizione, invece, si riferisce alla riscossione: gli atti esecutivi devono essere notificati entro 10 anni dall’iscrizione a ruolo. Se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non notifica alcun atto interruttivo, il credito si prescrive. La giurisprudenza ha chiarito che l’avviso bonario non è sufficiente a interrompere la prescrizione: occorre un atto del concessionario.

3.4 Eccezione di impugnabilità dell’avviso

Come già visto, la Cassazione ha riconosciuto l’impugnabilità dell’avviso bonario. Pertanto, il contribuente può proporre ricorso avverso l’avviso davanti alla Commissione tributaria, facendo valere qualsiasi motivo di illegittimità (violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di notifica). Nel ricorso è importante sollevare tutti i vizi già nella fase di avviso, poiché la mancata eccezione potrebbe precludere la possibilità di farli valere successivamente. Tuttavia, la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione: occorre chiedere contestualmente la sospensione dell’esecutività.

3.5 Richiesta di autotutela

In alternativa o in via parallela al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia, motivando l’infondatezza della pretesa. L’ufficio può annullare o modificare l’avviso se si accorge di avere commesso un errore (ad esempio errata imputazione di un corrispettivo). L’autotutela non sospende i termini per proporre ricorso, ma spesso consente di risolvere il problema senza contenzioso.

3.6 Sospensione della riscossione

Quando il contribuente propone ricorso avverso l’avviso o la cartella, può chiedere la sospensione della riscossione al Presidente della Commissione tributaria (sospensione cautelare) o all’ufficio (sospensione in sede amministrativa). Per ottenere la sospensione occorre dimostrare che l’esecuzione dell’atto può arrecare un danno grave e irreparabile e che il ricorso presenta elementi di fondatezza. I giudici esaminano sommariamente le censure e, se riconoscono un fumus boni iuris e un danno potenzialmente grave (ad esempio pignoramento dei conti), possono sospendere la riscossione. La decisione viene resa con decreto e dura fino alla sentenza di primo grado.

3.7 Riduzione delle sanzioni

Come anticipato, l’omissione o la irregolare comunicazione dell’avviso comporta la riduzione delle sanzioni. La sentenza n. 6248/2024 ha stabilito che la mancata comunicazione comporta la riduzione al 10% delle sanzioni, rispetto al 30% ordinario . Il contribuente deve però far valere tale circostanza in sede di ricorso. Inoltre, se l’avviso bonario viene pagato entro 30 giorni, le sanzioni sono ridotte a 1/3 dell’importo, come prevede il D.Lgs. 462/1997. In caso di ravvedimento operoso (pagamento spontaneo prima della notifica dell’avviso), le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte.

3.8 Nullità dell’avviso e della cartella per mancata comunicazione nella tassazione separata

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, la legge impone l’obbligo assoluto di comunicare il risultato della liquidazione. La Cassazione, con la sentenza n. 18402/2018 e con successive pronunce (ad esempio ordinanza n. 19914/2025), ha dichiarato che la cartella è nulla se l’Agenzia non invia preventivamente l’avviso . Ciò vale indipendentemente dall’esistenza di errori o incertezze. Pertanto, se l’avviso riguarda compensi soggetti a tassazione separata (indennità, arretrati), il contribuente ha un’arma in più per contestare la pretesa.

3.9 Vizi specifici relativi ai redditi di lavoro autonomo

Per i redditi di lavoro autonomo, le contestazioni dell’Amministrazione possono riguardare:

  • Omissione di compensi percepiti – Ad esempio, compensi fatturati ma non inseriti in dichiarazione o percepiti in nero; l’ufficio può ricostruire i redditi attraverso indagini bancarie, dati dell’anagrafe tributaria o segnalazioni di terzi.
  • Indebita deduzione di costi – Costi che non presentano inerenza all’attività professionale (ad esempio spese personali dedotte come professionali);
  • Omissione di ritenute d’acconto – Compensi percepiti senza ritenuta da parte del committente o con ritenuta inferiore;
  • Mancata compilazione del quadro relativo alla gestione previdenziale – Con conseguenti accertamenti dell’Inps;
  • Fatture elettroniche non trasmesse – Che impediscono il controllo incrociato dell’Agenzia.

In ciascun caso, la difesa deve basarsi su documenti probatori (contratti, fatture, estratti conto) e su argomenti di diritto (interpretazione della norma, vizi procedurali).

4. Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate, piani del consumatore e altre soluzioni

Oltre all’impugnazione giudiziale, la legislazione italiana offre strumenti per definire la posizione tributaria in modo agevolato. Dal 2016 ad oggi si sono succedute varie “rottamazioni” e “definizioni agevolate” delle cartelle. È fondamentale valutare la convenienza di tali soluzioni in rapporto alla propria situazione economica.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate (rottamazione quater, rottamazione straordinaria, definizione agevolata 2023)

Rottamazione quater – Con la Legge di bilancio 2023 e il D.L. n. 13/2023 è stata introdotta una definizione agevolata delle cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può pagare l’importo dovuto senza sanzioni né interessi di mora, con rate fino a 18 (5 anni). Il termine per presentare la domanda era il 30 aprile 2023; in seguito, il pagamento potrà avvenire in 18 rate. A maggio 2026 la rottamazione quater è conclusa.

Definizione agevolata 2023 dei processi verbali di constatazione (PVC) – Permette di definire le irregolarità constatate fino al 30 giugno 2022 pagando le imposte e gli interessi e beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il termine per aderire è scaduto nel 2023.

Definizione agevolata liti pendenti – Introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di definire le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 pagando percentuali ridotte del valore controverso (da 5% al 100% a seconda del grado e dell’esito in primo grado). Anche questa è conclusa.

Rottamazione Quinquies – È stata introdotta con il D.L. n. 124/2023 nel 2024 e permetteva di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2023 pagando il debito residuo senza sanzioni e interessi, con scadenze a partire dal 31 luglio 2026 . Tuttavia, al 21 maggio 2026 i termini per aderire sono scaduti. Non essendo più attiva, non verrà esaminata nel dettaglio.

Valutazione – Prima di aderire ad una definizione agevolata occorre verificare se la cartella deriva da un avviso bonario impugnabile: se l’avviso presenta vizi, può essere più vantaggioso ottenere l’annullamento del debito piuttosto che pagare in via agevolata. Le definizioni sono comunque utili se i vizi non sono sostenibili o se si desidera chiudere il contenzioso riducendo i costi.

4.2 Rateizzazione e piani di pagamento

Se il contribuente decide di pagare l’avviso o la cartella, può chiedere la rateizzazione del debito. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione consente rateizzazioni fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 €, e fino a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata situazione di difficoltà economica. La richiesta sospende le azioni esecutive e consente di mantenere la dilazione. Se il contribuente decada dal piano (3 rate non consecutive non pagate) riprendono gli atti esecutivi.

4.3 Soluzioni per la crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge n. 3/2012 ha introdotto procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, imprenditori sotto soglia). Gli strumenti sono:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Prevede un accordo con i creditori mediante l’intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano deve essere omologato dal tribunale; prevede la falcidia dei debiti e la rateizzazione.
  2. Piano del consumatore – Riservato a persone fisiche che non hanno debiti di natura imprenditoriale; consente di proporre un piano di rimborso sostenibile, con eventuali stralci. Il giudice, se ne riscontra la fattibilità, approva e il piano diventa obbligatorio per i creditori.
  3. Liquidazione del patrimonio – Consiste nella liquidazione dei beni del debitore sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. A chiusura della liquidazione, il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui. Questa procedura richiede tempi più lunghi ma garantisce la cancellazione dei debiti.

Durante la procedura di composizione della crisi, il giudice può disporre la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, compresi pignoramenti e fermi amministrativi . È quindi uno strumento efficace per bloccare azioni esecutive derivanti da cartelle di pagamento relative a avvisi bonari. Lo Studio dell’Avv. Monardo, grazie all’iscrizione negli elenchi dei gestori della crisi, offre assistenza completa per accedere a queste procedure.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà che non rientrano nella sovraindebitamento, il D.L. n. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore, assistito da un esperto nominato dal tribunale, può negoziare con i creditori un piano di rientro, sospendere temporaneamente le azioni esecutive e realizzare accordi di ristrutturazione. Anche in questo caso, eventuali cartelle derivanti da avvisi bonari possono essere inserite nel piano e ristrutturate. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, supporta le imprese in tale percorso.

4.5 Transazione fiscale nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione

Nel contesto delle procedure concorsuali classiche (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 L.F. e ora Codice della crisi), è possibile inserire una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La transazione consente di concordare il pagamento ridotto delle imposte e delle sanzioni. Tale strumento è appannaggio delle imprese e si applica anche ai debiti derivanti da avvisi bonari non ancora iscritti a ruolo.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nella pratica professionale emergono spesso alcuni errori ricorrenti che compromettono la difesa del contribuente. Di seguito si elencano i più frequenti e i consigli per evitarli.

5.1 Ignorare l’avviso bonario

L’errore più grave è ignorare la comunicazione. Anche se l’avviso non è un atto definitivo, la sua mancata considerazione può precludere opportunità di difesa (ad esempio riduzione delle sanzioni). È sempre consigliabile analizzare l’atto con un professionista e, se necessario, presentare osservazioni o proporre ricorso.

5.2 Mancata conservazione dei documenti

Molti lavoratori autonomi non archiviano correttamente fatture, ricevute, contratti e documenti giustificativi. In assenza di prove, è difficile dimostrare l’infondatezza della pretesa. È quindi fondamentale conservare ogni documento per almeno 5 anni, in forma cartacea o digitale.

5.3 Affidarsi a consigli non professionali

La gestione di un avviso bonario richiede competenze tecniche in materia tributaria e processuale. Affidarsi a suggerimenti generici o a consulenti non qualificati può portare a errori irreparabili. È importante rivolgersi ad avvocati e commercialisti specializzati.

5.4 Pagare senza valutare vizi

Molti contribuenti pagano l’avviso per paura di aggravare la situazione. Tuttavia, se l’atto presenta vizi formali o è stato notificato oltre i termini, l’intero debito potrebbe essere annullato. Prima di pagare è opportuno verificare la validità della pretesa.

5.5 Confondere avviso bonario con accertamento

L’avviso bonario non è un avviso di accertamento. Nel primo caso, l’Agenzia chiede il pagamento sulla base dei dati dichiarati; nel secondo, rettifica la dichiarazione con una pretesa maggiore. Le difese cambiano: l’avviso bonario consente la riduzione delle sanzioni; l’avviso di accertamento richiede tempi e modalità di ricorso diversi.

6. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito, una serie di quesiti pratici (almeno 15) con relative risposte per chiarire i dubbi più frequenti sull’avviso bonario per omissione di redditi da lavoro autonomo.

  1. Che cos’è l’avviso bonario? – È una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente a seguito di controlli automatizzati (art. 36-bis) o formali (art. 36-ter) dalla quale emergono irregolarità nella dichiarazione. Contiene l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi e invita a regolarizzare.
  2. L’avviso bonario è obbligatorio? – Dipende. Nei casi di incertezza sui dati dichiarati e per la tassazione separata l’avviso è obbligatorio . Quando invece la dichiarazione è corretta ma il versamento non è stato effettuato, la comunicazione è facoltativa .
  3. Devo impugnare l’avviso bonario? – Non è obbligatorio. Puoi decidere di pagare, presentare una memoria all’Agenzia o attendere la cartella. L’impugnazione anticipata può essere vantaggiosa se ci sono vizi formali .
  4. Cosa succede se pago entro 30 giorni? – Pagando entro 30 giorni dall’avviso, le sanzioni si riducono a un terzo; inoltre eviti l’iscrizione a ruolo e l’addebito degli interessi moratori.
  5. Le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte? – Sì. Se l’avviso è irregolare o non è stato preceduto dalla comunicazione obbligatoria, le sanzioni sono ridotte al 10% .
  6. Posso rateizzare il pagamento? – Sì. È possibile richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione fino a 72 o 120 rate in base all’importo e alla situazione economica.
  7. Cosa devo fare se ritengo l’avviso infondato? – Puoi presentare una memoria all’Agenzia, chiedere l’autotutela o proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria. È consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare la strategia.
  8. Quali sono i termini per proporre ricorso? – L’avviso bonario non ha termini di impugnazione previsti dalla legge, ma la giurisprudenza applica il termine di 60 giorni analogamente alla cartella. È quindi prudente impugnare entro 60 giorni dalla notifica.
  9. L’avviso interrompe la prescrizione? – No. Solo la notifica della cartella e degli atti esecutivi interrompe la prescrizione.
  10. Posso presentare ricorso anche dopo aver pagato? – In linea teorica, il pagamento estingue il debito e l’avviso non esiste più. Tuttavia, è possibile chiedere il rimborso se il pagamento è stato effettuato per errore e l’avviso era illegittimo.
  11. L’Agenzia può iscrivere ipoteca o procedere con il pignoramento con il solo avviso bonario? – No. L’avviso bonario non è titolo esecutivo. L’ipoteca o il pignoramento possono essere attivati solo dopo la notifica della cartella di pagamento.
  12. Se non rispondo all’avviso, possono notificarmi direttamente l’accertamento? – Sì. Se l’irregolarità è grave o se il contribuente non fornisce chiarimenti, l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento e rettificare la dichiarazione.
  13. Esiste un obbligo di contraddittorio? – Per i tributi armonizzati (IVA) e nei casi di tassazione separata l’obbligo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza; per l’IRPEF il dibattito è ancora aperto, ma numerose sentenze favoriscono il contraddittorio per garantire i diritti di difesa.
  14. Posso delegare un commercialista per la gestione dell’avviso? – Sì. È consigliabile affidarsi a un professionista (commercialista o avvocato) che possa verificare i dati, preparare le memorie e gestire eventuali pagamenti o ricorsi.
  15. È possibile annullare l’avviso per errori dell’Agenzia? – Certo. Se l’avviso è basato su un errore materiale (ad esempio duplicazione di un importo), l’Agenzia può annullarlo in autotutela. Se l’errore è più complesso, si può ricorrere al giudice.
  16. Che succede se non pago le rate della rateizzazione? – La decadenza dalla rateizzazione comporta l’esigibilità immediata del debito residuo e la ripresa delle azioni esecutive.
  17. Gli avvisi bonari relativi a più periodi d’imposta possono essere impugnati con un unico ricorso? – Sì, se riguardano lo stesso tributo e lo stesso contribuente. Tuttavia, è opportuno verificare la connessione delle controversie.
  18. Cosa significa pignoramento presso terzi? – È una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione pignora crediti del contribuente verso terzi (ad esempio conti correnti, stipendi). Può avvenire solo dopo la cartella.
  19. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di irregolarità per l’IVA? – Sono sostanzialmente lo stesso atto ma con riferimento a tributi diversi. L’avviso di irregolarità per l’IVA è disciplinato dall’art. 54-bis del DPR 633/1972 .
  20. L’avviso bonario può essere trasmesso via PEC? – Sì. La PEC è equiparata alla raccomandata; tuttavia l’indirizzo deve essere quello ufficiale registrato.

Ulteriori domande frequenti

  1. Se ho ricevuto l’avviso bonario per errore, come posso dimostrarlo? – Occorre produrre documenti che attestino l’inesistenza del reddito o l’avvenuto versamento. Ad esempio, estratti conto bancari, F24, contratti. È consigliabile allegarli alla memoria difensiva.
  2. Come si calcolano gli interessi nell’avviso bonario? – Gli interessi sono calcolati al tasso legale annuo dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata fino alla data dell’avviso. Se non si paga, dopo la cartella si applicano gli interessi moratori.
  3. È possibile sospendere gli interessi? – Sì, in sede di ricorso si può chiedere la sospensione degli interessi; in alcuni casi l’Agenzia può ridurli in autotutela se l’avviso è tardivo.
  4. Il difensore può ottenere la documentazione dell’Agenzia? – Sì. Il difensore può esercitare il diritto di accesso agli atti, richiedendo copia dei documenti su cui si basa l’avviso. È un diritto previsto dalla Legge 241/1990.
  5. L’avviso bonario può essere emesso per contributi previdenziali? – No. L’Inps utilizza avvisi di addebito e accertamenti contributivi. Tuttavia, l’Agenzia può comunicare irregolarità relative alla gestione separata.
  6. Se ho un debito contestato e uno non contestato, posso pagare solo una parte? – In linea teorica sì, ma occorre indicare chiaramente nell’F24 l’importo che si vuole pagare; l’Agenzia, però, considera la definizione come riferita all’intero importo. In tal caso è preferibile attendere la cartella per contestare.
  7. Che ruolo ha l’OCC nella crisi da sovraindebitamento? – L’OCC gestisce la procedura, verifica la documentazione e redige la relazione per il tribunale. È un soggetto terzo che garantisce l’imparzialità.
  8. È possibile impugnare l’avviso bonario quando nel frattempo è stata notificata la cartella? – Di regola, i vizi dell’avviso si trasferiscono nella cartella; pertanto si impugna la cartella e, all’interno del ricorso, si contestano anche i vizi dell’avviso.
  9. Le comunicazioni di irregolarità sono tutte impugnabili? – Sì, se contengono una pretesa tributaria definita. Non lo sono invece le comunicazioni meramente informative (ad esempio comunicazioni di presa in carico dell’agente della riscossione) .
  10. Se l’avviso riguarda un reddito percepito all’estero, cosa succede? – Le regole non cambiano. Bisogna considerare i trattati contro le doppie imposizioni e fornire documentazione attestante il pagamento della tassa all’estero. Se la tassazione è già avvenuta, l’IRPEF dovuta in Italia si riduce o si azzera.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreto quanto esposto, presentiamo alcune simulazioni numeriche. I dati sono esemplificativi e hanno il solo fine di illustrare le dinamiche del calcolo.

7.1 Calcolo dell’imposta e delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione di compensi

Supponiamo che un professionista abbia dichiarato un reddito di lavoro autonomo di 40.000 € e abbia omesso di indicare compensi per 10.000 €. L’aliquota marginale IRPEF applicabile è del 38%; l’imposta dovuta sui 10.000 € omessi è quindi 3.800 €. A questa si aggiunge la sovrattassa regionale e comunale (poniamo un totale del 2%, pari a 200 €).

La sanzione ordinaria per omessa dichiarazione è del 30% dell’imposta non versata: 30% di 4.000 € = 1.200 €. Se il contribuente paga entro 30 giorni dall’avviso bonario, la sanzione si riduce a un terzo (400 €). In totale, il contribuente dovrà versare 3.800 € (imposta) + 200 € (addizionali) + 400 € (sanzione ridotta) + interessi legali (supponiamo 50 €) = 4.450 €. Senza pagamento entro 30 giorni, la sanzione resterebbe 1.200 € e gli interessi aumenterebbero.

7.2 Simulazione con riduzione delle sanzioni per mancata comunicazione

Si ipotizzi che l’Agenzia ometta di inviare l’avviso bonario pur essendo tenuta (ad esempio in presenza di incertezze). La cartella di pagamento arriva direttamente e viene impugnata. Il giudice accoglie il ricorso e, applicando la sentenza n. 6248/2024, riduce le sanzioni dal 30% al 10%. Nel nostro esempio, la sanzione scenderebbe da 1.200 € a 400 €. Se il contribuente dimostra ulteriori vizi, potrebbe ottenere l’annullamento integrale dell’atto.

7.3 Confronto tra rottamazione e impugnazione

Immaginiamo una cartella di 20.000 € (di cui 10.000 € per imposta, 6.000 € per sanzioni e 4.000 € per interessi). L’adesione alla rottamazione quater consentirebbe di pagare 10.000 € + una parte degli interessi legali, risparmiando 10.000 € di sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, se l’avviso originario è viziato (ad esempio per mancata comunicazione ex art. 36-ter), con un ricorso si può ottenere l’annullamento totale, evitando il pagamento anche dell’imposta.

7.4 Simulazione di piano del consumatore

Un professionista sommerso da debiti fiscali (100.000 €) e altri debiti (mutui, fornitori) decide di ricorrere al piano del consumatore. Presenta un piano che prevede il pagamento del 40% dei debiti in 5 anni. Il tribunale, verificata la sostenibilità, omologa il piano. L’Agenzia delle Entrate è tenuta ad accettare la falcidia. Il professionista paga 40.000 € in 60 rate mensili; al termine ottiene l’esdebitazione e riparte con un nuovo inizio.

8. Conclusione

L’avviso bonario per omissione dei redditi di lavoro autonomo è un atto di grande importanza per il contribuente: da un lato consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, dall’altro rappresenta il primo passo che può condurre alla cartella di pagamento e alle azioni esecutive. Conoscere i propri diritti e le possibilità di difesa è fondamentale per evitare sanzioni e proteggere il proprio patrimonio. La normativa italiana prevede obblighi di comunicazione, termini precisi e strumenti di tutela del contribuente: dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, all’art. 54-bis del DPR 633/1972, allo Statuto del contribuente . La giurisprudenza, con le pronunce della Corte di cassazione (sentenze 3315/2016, 6248/2024, ordinanze 7226/2026 e altre) e le decisioni della Corte costituzionale e della CGUE, ha ampliato le garanzie, riconoscendo l’impugnabilità dell’avviso bonario .

Abbiamo visto che il contribuente può difendersi contestando la motivazione, la notifica, la decadenza o la prescrizione, e può usufruire di strumenti come l’autotutela, la sospensione e la riduzione delle sanzioni. Nei casi di tassazione separata, la mancata comunicazione comporta la nullità della cartella . Esistono inoltre soluzioni alternative, tra cui la rateizzazione, le definizioni agevolate (quando attive), il piano del consumatore e le procedure di composizione negoziata della crisi. La scelta della strategia migliore dipende dalle circostanze personali e richiede una valutazione attenta.

Ruolo dello Studio dell’Avv. Monardo

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo si pone al fianco di professionisti, imprenditori e privati che ricevono avvisi bonari o cartelle di pagamento. Grazie alla competenza come cassazionista, alla esperienza pluriennale in diritto tributario e bancario e alla collaborazione con commercialisti, lo Studio garantisce un’analisi approfondita degli atti, la predisposizione di memorie difensive, la gestione del contenzioso e l’accesso a procedure di definizione agevolata o di sovraindebitamento. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può accompagnare il debitore in percorsi di risanamento complesso, sospendendo le azioni esecutive e ristrutturando i debiti .

In conclusione, chi riceve un avviso bonario per omissione di redditi di lavoro autonomo non deve subire passivamente la pretesa fiscale.

Agire tempestivamente è la chiave per tutelare i propri diritti: contattare un professionista specializzato, analizzare il contenuto dell’avviso, valutare i termini, contestare eventuali vizi, attivare le procedure più opportune.

Lo Studio dell’Avv. Monardo mette a disposizione la propria competenza e quella del suo staff multidisciplinare per fornire una consulenza personalizzata e individuare la strategia più efficace.

Se hai ricevuto un avviso bonario o una cartella di pagamento, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, difenderti in giudizio, avviare trattative e utilizzare strumenti giudiziali e stragiudiziali per proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.

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