Avviso Bonario Per Omesso Versamento Contributi Inps: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario per omesso versamento dei contributi è il primo campanello d’allarme che l’INPS invia al contribuente quando accerta il mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti. In una fase storica caratterizzata da continui cambiamenti normativi e da una crescente attività di controllo da parte degli enti previdenziali, ricevere un avviso di questo tipo può generare ansia e confusione. Il rischio principale è che, per distrazione o per sottovalutazione della situazione, il destinatario perda i termini per reagire e si ritrovi a pagare sanzioni elevate o a subire la riscossione coattiva dei crediti. In particolare l’avviso bonario precede la notifica dell’avviso di addebito, atto esecutivo con cui l’INPS, dal 2011, recupera coattivamente i propri crediti. Pertanto comprendere la natura dell’avviso bonario, i termini per adempiere e le strategie di difesa è fondamentale per evitare conseguenze pregiudizievoli.

In questo articolo, aggiornato al 21 maggio 2026, verranno illustrate le principali norme che regolano la riscossione dei contributi INPS e il regime sanzionatorio, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali, nonché le soluzioni difensive a disposizione del contribuente. Verrà inoltre presentato l’approccio professionale dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che può assistere debitori e contribuenti in tutta Italia nelle controversie con l’INPS, offrendo un servizio multidisciplinare grazie alla collaborazione con commercialisti, esperti in diritto bancario e tributario e gestori della crisi da sovraindebitamento.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, fornendo assistenza legale sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale. Fra le sue competenze si segnalano:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Questo ruolo gli consente di accompagnare privati e piccoli imprenditori nella presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure di liquidazione del patrimonio.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): ciò garantisce al cliente un canale privilegiato nell’avvio e nella gestione delle procedure di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per favorire le composizioni negoziate delle crisi aziendali.
  • Competenza cassazionista e conoscenza approfondita delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e dei tribunali di merito, elementi indispensabili per impugnare correttamente gli avvisi INPS.

Grazie a questo bagaglio di competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff:

  • Analizzano dettagliatamente l’atto (avviso bonario, avviso di addebito o intimazione di pagamento) verificando la correttezza formale e sostanziale, la notifica, il rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione, la ripartizione del debito tra capitale, interessi e sanzioni.
  • Predisponono ricorsi al giudice del lavoro per opporsi agli avvisi INPS entro i termini di legge e chiedono, se necessario, la sospensione dell’esecutività dell’atto.
  • Avviano trattative con l’INPS o con l’agente della riscossione per ottenere rateazioni, riduzioni o la definizione agevolata del debito, ricorrendo a strumenti come la rottamazione, il saldo e stralcio o piani del consumatore.
  • Difendono i debitori in caso di azioni esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari, ipoteche, fermi amministrativi) promosse dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione a seguito di avvisi di addebito divenuti esecutivi.
  • Offrono soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate, includendo le procedure di sovraindebitamento per la liberazione integrale dai debiti.

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1. Contesto normativo: leggi e regolamenti che disciplinano l’avviso bonario e l’avviso di addebito

1.1 La riscossione dei contributi INPS tramite avviso bonario (art. 24 D.Lgs. 46/1999)

La disciplina dell’avviso bonario trova il suo fondamento nell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della riscossione mediante ruolo). Tale norma stabilisce che i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali e non versati dal debitore sono iscritti a ruolo (oggi confluiti nell’avviso di addebito), unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo . La disposizione precisa che:

  • Facoltà di invio dell’avviso bonario – L’ente previdenziale può inviare al debitore un avviso bonario con il quale chiede la regolarizzazione del debito. Non si tratta di un obbligo ma di una scelta discrezionale . L’invio dell’avviso consente al contribuente di pagare spontaneamente entro 30 giorni, evitando l’emissione dell’avviso di addebito o dell’iscrizione a ruolo.
  • Pagamento entro 30 giorni o rateazione – Se il debitore, dopo aver ricevuto l’avviso bonario, paga le somme dovute entro 30 giorni, l’INPS non procede all’iscrizione a ruolo . In alternativa può chiedere la rateazione; in tal caso, il debito viene iscritto limitatamente alle rate dovute.
  • Termini di decadenza – L’articolo 24 stabilisce che, salvo i casi di sospensione per contenzioso amministrativo o giudiziario, l’iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) deve essere eseguita entro sei mesi dalla data prevista per il versamento .
  • Opposizione – Il contribuente può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo (oggi contro l’avviso di addebito) dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica . Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi .

Significato pratico – L’avviso bonario è quindi un atto pre‑contenzioso con cui l’INPS informa il debitore dell’omissione contributiva, concedendogli la possibilità di rimediare spontaneamente entro 30 giorni. Sebbene non obbligatorio, il suo invio è ormai prassi diffusa, soprattutto per ridurre il contenzioso. In mancanza di pagamento l’INPS procede all’emissione dell’avviso di addebito, titolo esecutivo che sostituisce la cartella di pagamento.

1.2 L’avviso di addebito come titolo esecutivo (art. 30 D.L. 78/2010)

Con l’articolo 30 del decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 122/2010, il legislatore ha potenziato i processi di riscossione dell’INPS. Dal 1° gennaio 2011 l’attività di recupero dei crediti contributivi non avviene più tramite la cartella esattoriale ma mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo . Gli elementi essenziali dell’avviso sono:

  • Contenuto obbligatorio – A pena di nullità l’avviso deve indicare il codice fiscale del debitore, il periodo di riferimento del credito, la causale, l’importo ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi e l’indicazione dell’agente della riscossione competente .
  • Intimazione al pagamento – L’avviso contiene l’intimazione a pagare le somme entro 60 giorni dalla notifica. In mancanza di pagamento, l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata .
  • Firma del responsabile – L’atto deve essere sottoscritto, anche con firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che lo emette .
  • Notifica – La notificazione avviene prioritariamente via posta elettronica certificata (PEC), oppure tramite messi comunali, agenti di polizia municipale o raccomandata con avviso di ricevimento . Dal 2026 la Cassazione ha chiarito che la notifica via PEC da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici registri non è nulla se consente al destinatario di comprendere l’atto .

L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato all’agente della riscossione, che provvederà a recuperare coercitivamente le somme scadute trascorsi 60 giorni . Dal 2022 non sono più dovuti gli oneri di riscossione per gli avvisi di addebito: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha abolito la quota di aggio a carico del debitore .

1.3 Termine di opposizione e procedimento davanti al giudice del lavoro

L’avviso di addebito può essere impugnato dinanzi al giudice del lavoro con ricorso ex art. 442 c.p.c. Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica . È importante rilevare che:

  • Decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’avviso diventa definitivamente esecutivo e l’agente può procedere all’esecuzione forzata. Tuttavia l’opposizione presentata entro 40 giorni può sospendere l’esecuzione se il giudice lo ritiene .
  • La Cassazione ha più volte ribadito che l’avviso di addebito costituisce titolo autonomo impugnabile indipendentemente dagli atti successivi. In una recente pronuncia del 2025 (Cass. 6436/2025) la Suprema Corte ha stabilito che anche l’intimazione di pagamento successiva dev’essere impugnata entro 40 giorni, poiché rappresenta un atto autonomo .
  • La prescrizione dei contributi è di cinque anni; il termine inizia a decorrere dalla data in cui i contributi sono dovuti . La mancata impugnazione dell’avviso di addebito non comporta la trasformazione della prescrizione in decennale (art. 2953 c.c.), come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione .

1.4 Regime sanzionatorio per omissione e evasione contributiva (art. 116 L. 388/2000 e riforma 2024)

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 116, disciplina le sanzioni civili per il mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali. Le principali previsioni sono:

  • Per l’omissione contributiva, la sanzione ordinaria è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, fino a un massimo del 40 % dell’importo dei contributi dovuti .
  • Per l’evasione contributiva (registrazioni o denunce non presentate o false), la sanzione è del 30 % in ragione d’anno, con un massimo del 60 % .

La riforma introdotta con il decreto‑legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 56/2024, ha modificato l’art. 116, introducendo un regime agevolativo a favore di chi regolarizza spontaneamente i contributi omessi. La nuova disciplina, applicabile agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024, prevede che:

  • Se il pagamento dei contributi omessi è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un’unica soluzione, prima di contestazioni da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti .
  • La misura mira a estendere il ravvedimento operoso alle omissioni contributive, favorendo il recupero spontaneo dei crediti .
  • Per l’evasione, è confermata la sanzione del 30 % annuo fino al 60 %, ma se la denuncia spontanea avviene entro 12 mesi e il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti .

Queste novità incentivano i datori di lavoro a sanare tempestivamente le omissioni prima che l’INPS avvii il procedimento di recupero.

1.5 Prescrizione e decadenza del credito contributivo

L’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, salvo che il credito sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato. La giurisprudenza della Cassazione ha confermato che:

  • Il termine quinquennale decorre dalla data in cui il contributo è dovuto . Non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o dal momento in cui l’INPS invia l’avviso di addebito.
  • L’interruzione della prescrizione richiede un atto idoneo e validamente notificato. La semplice iscrizione a ruolo o l’invio di un avviso non notificato regolarmente non interrompe i termini .
  • La mancata impugnazione dell’avviso di addebito non trasforma il termine in decennale: solo una sentenza di condanna passata in giudicato produce l’effetto della conversione della prescrizione breve in ordinaria .

1.6 Altre fonti normative rilevanti

  • Art. 25 D.Lgs. 46/1999 – Stabilisce i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e per l’emissione dell’avviso di addebito. L’INPS deve iscrivere a ruolo i crediti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del contributo; se l’accertamento è successivo, la decadenza scatta alla fine del secondo anno successivo .
  • Art. 50, comma 2, DPR 602/1973 – Prevede che, trascorso un anno dall’affidamento del credito all’agente della riscossione, quest’ultimo debba notificare l’intimazione di pagamento prima di avviare l’esecuzione forzata. Tale intimazione è un atto autonomo impugnabile entro 40 giorni .
  • Art. 19 DPR 602/1973 – Regola la rateazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione. Il debitore può chiedere di pagare in 72 rate mensili (fino a 120 in casi di comprovata difficoltà) e, se in regola con i pagamenti, evita l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi.
  • Art. 3-bis L. 53/1994 – Riguarda la notificazione via PEC da parte degli avvocati. Nel 2026 la Cassazione (ord. n. 4703/2026) ha precisato che la violazione della disposizione, se riguarda il mittente e non produce pregiudizio alla difesa, non comporta nullità dell’avviso .

Tabella riassuntiva delle principali norme

NormaContenuto principaleConseguenze per il contribuente
Art. 24 D.Lgs. 46/1999Iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali; facoltà di invio dell’avviso bonario; pagamento entro 30 giorni; opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorniPossibilità di regolarizzare spontaneamente e ottenere rateazione; termine breve per impugnare
Art. 30 D.L. 78/2010Introduzione dell’avviso di addebito come titolo esecutivo; obbligo di indicare codice fiscale, periodo, causale, importi, agente; intimazione a pagare entro 60 giorni; notifica via PEC o raccomandataL’atto diventa esecutivo dopo 60 giorni; errori formali possono renderlo nullo; deve essere impugnato entro 40 giorni
Art. 116 L. 388/2000Sanzioni civili per omissione (TUR+5,5 punti fino al 40 %) e per evasione (30 % annuo fino al 60 %); riforma 2024 introduce esonero della maggiorazione se il pagamento è effettuato entro 120 giorniPossibilità di riduzione delle sanzioni con pagamento tempestivo; differenza tra omissione ed evasione
Art. 3 c. 9 L. 335/1995Prescrizione quinquennale dei contributi previdenzialiPassati cinque anni senza atti interruttivi regolari, il debito si estingue
Art. 25 D.Lgs. 46/1999Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo (entro il 31 dicembre dell’anno successivo)Se la decadenza è violata, l’avviso è nullo
Art. 50 c. 2 DPR 602/1973L’agente della riscossione deve notificare l’intimazione entro 12 mesi dall’affidamentoL’intimazione è atto autonomo impugnabile entro 40 giorni
Art. 19 DPR 602/1973Rateizzazione dei debiti (fino a 72/120 rate)Consente di dilazionare i pagamenti e sospendere azioni esecutive
Art. 3-bis L. 53/1994Notificazioni via PEC da parte degli avvocatiViolazioni formali non determinano nullità se non pregiudicano la difesa

2. Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’avviso bonario

2.1 Ricezione dell’avviso bonario

L’avviso bonario è inviato dall’INPS quando accerta che il contribuente non ha versato in tutto o in parte i contributi dovuti. L’atto può essere spedito tramite PEC, raccomandata o consegna a mano. La normativa non fissa un termine entro il quale l’ente deve inviarlo, ma l’avviso viene solitamente trasmesso prima della scadenza dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo (entro il 31 dicembre dell’anno successivo). Al suo interno devono essere indicati:

  • I dati identificativi del debitore (codice fiscale e, se impresa, partita IVA);
  • Il periodo di riferimento del contributo non versato;
  • L’importo dovuto, suddiviso tra contributi, sanzioni e interessi;
  • L’invito a regolarizzare entro 30 giorni, avvertendo che in caso contrario verrà emesso l’avviso di addebito.

Attenzione: l’avviso bonario non è impugnabile perché non è un titolo esecutivo. Tuttavia è bene conservarlo e contattare subito un professionista per verificare se il debito è reale e se sussistono vizi che possano essere fatti valere in un futuro ricorso.

2.2 Pagamento o rateizzazione entro 30 giorni

Il debitore che riceve l’avviso bonario può:

  1. Pagare integralmente entro 30 giorni. In tal caso la procedura si chiude; l’INPS non emette l’avviso di addebito e non applica ulteriori sanzioni. Il pagamento deve essere effettuato con i riferimenti indicati nell’avviso.
  2. Richiedere la rateizzazione del debito. La richiesta deve essere presentata all’INPS entro 30 giorni dall’avviso; se accolta, l’ente emette l’avviso di addebito solo per le rate dovute. Le condizioni di dilazione dipendono dalla normativa vigente e variano in base all’importo e alla situazione economica del contribuente.
  3. Non pagare. In questo caso, trascorsi i 30 giorni (o i sei mesi previsti dall’art. 24) l’INPS emette l’avviso di addebito.

2.3 Notifica dell’avviso di addebito e termini successivi

Ricevuto l’avviso di addebito, il contribuente deve compiere alcune verifiche cruciali:

  1. Controllo della notifica – Accertarsi che la notifica sia stata effettuata correttamente. Deve avvenire via PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri o, in mancanza, tramite raccomandata A/R o messo. La Cassazione (ord. 4703/2026) ha affermato che la notifica a mezzo PEC da un indirizzo istituzionale non censito nei pubblici elenchi è comunque valida se l’atto perviene al destinatario e questi può difendersi .
  2. Verifica del contenuto – L’avviso deve indicare codice fiscale, periodo, causale, importi ripartiti e intimazione a pagare; la mancanza di uno di questi elementi può comportare la nullità .
  3. Prescrizione e decadenza – Verificare se l’INPS ha rispettato i termini quinquennali di prescrizione e di decadenza; in caso di violazione il debito non è più esigibile .
  4. Termine per impugnare – Il ricorso al giudice del lavoro deve essere presentato entro 40 giorni dalla data di notifica . Oltre tale termine l’atto diventa definitivo.
  5. Pagamento entro 60 giorni – Il pagamento dell’avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica . Se il debitore paga entro questo termine, beneficia della riduzione degli oneri di riscossione (3 % se l’avviso è stato emesso prima del 2022) o non li paga affatto (avvisi dal 2022) .

2.4 Intimazione di pagamento e atti successivi

Se l’avviso di addebito non viene pagato e il ricorso non è stato proposto entro 40 giorni, l’atto diventa esecutivo. L’agente della riscossione, decorso un anno dall’affidamento del credito, deve notificare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 c. 2 DPR 602/1973 . L’intimazione intima al debitore di pagare entro cinque giorni, pena l’avvio dell’esecuzione forzata. Essa è un atto autonomo che può essere impugnato entro 40 giorni per vizi propri (es. notifica irregolare, mancata indicazione del titolo, prescrizione).

Successivamente l’agente può intraprendere le seguenti azioni:

  • Fermi amministrativi: blocco della circolazione del veicolo. Possono essere iscritti per debiti complessivi superiori a 800 euro.
  • Ipoteca legale su beni immobili: può essere iscritta solo per debiti superiori a 20 000 euro.
  • Pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi: se il debitore non paga, l’agente può pignorare conti correnti, stipendi, pensioni o beni immobili.

È fondamentale intervenire prima di questa fase, poiché le azioni esecutive comportano costi aggiuntivi e possono compromettere la situazione patrimoniale del debitore.

2.5 Procedura di impugnazione

L’impugnazione dell’avviso di addebito segue le regole del rito del lavoro (artt. 442 e ss. c.p.c.). La procedura si articola in:

  1. Ricorso – Deve essere depositato presso il tribunale del lavoro competente (in genere quello del domicilio del contribuente) e notificato all’INPS entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito . Il ricorso deve contenere i motivi di opposizione e la richiesta di sospensione.
  2. Sospensione dell’atto – Il giudice, su richiesta del ricorrente, può sospendere l’esecuzione del titolo per gravi motivi . La decisione deve essere notificata all’agente della riscossione.
  3. Udienza e decisione – Dopo la fase di trattazione scritta, il giudice fissa l’udienza. In caso di accoglimento, l’avviso di addebito viene annullato; in caso di rigetto, il titolo diventa definitivo e l’INPS potrà procedere all’esecuzione.

È importante affidarsi a un avvocato esperto, poiché eventuali errori procedurali possono determinare l’inammissibilità del ricorso.

3. Difese e strategie legali contro l’avviso di addebito

L’avviso di addebito, pur essendo un titolo esecutivo, può essere contestato per numerosi vizi formali o sostanziali. Di seguito si analizzano le principali difese esperibili.

3.1 Vizi di forma

  1. Mancanza di elementi essenziali – Se l’avviso non riporta il codice fiscale del debitore, il periodo di riferimento, la causale o l’importo distinto tra quota capitale, interessi e sanzioni, l’atto è nullo . La giurisprudenza (Cass. 1658/2013; Cass. 13171/2025) ha confermato che la mancanza di tali indicazioni impedisce al contribuente di comprendere l’origine del debito.
  2. Mancanza di sottoscrizione – L’avviso deve essere sottoscritto dal responsabile dell’ufficio, anche mediante firma elettronica . L’assenza di firma comporta nullità.
  3. Notifica irregolare – La notifica via PEC da un indirizzo istituzionale non registrato nei pubblici elenchi non è nulla se l’atto arriva al destinatario e non lede il diritto di difesa . Tuttavia, la notifica è nulla se manca la ricevuta di consegna o se è inviata a un indirizzo PEC errato. La notifica tramite raccomandata deve rispettare le formalità della legge 890/1982 (inserimento della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario). La Corte di Cassazione (ord. 5312/2026) ha ribadito che l’omesso invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa comporta nullità .
  4. Violazione dei termini di decadenza – L’INPS deve emettere l’avviso entro i termini di decadenza previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 46/1999. Se l’avviso è emesso oltre tali termini, è nullo .
  5. Intimazione tardiva – L’intimazione di pagamento deve essere notificata entro 12 mesi dall’affidamento; in caso contrario non può essere intrapresa l’esecuzione .

3.2 Vizi sostanziali

  1. Insussistenza del credito – È la situazione in cui l’INPS richiede contributi non dovuti. Può accadere per errore (contributi già versati) o per ritenuta inesistenza del rapporto di lavoro (es. collaboratori in realtà lavoratori autonomi). La prova dell’insussistenza spetta al contribuente, ma l’INPS deve provare la sussistenza del credito . Sentenze come Cass. 22862/2010 e Cass. 5792/2015 hanno stabilito che l’ente deve dimostrare la pretesa.
  2. Prescrizione quinquennale – Se sono decorsi cinque anni dal momento in cui i contributi erano dovuti e non sono stati notificati atti interruttivi validi, l’avviso è prescritto . La mancanza di opposizione non trasforma la prescrizione in decennale .
  3. Duplicazione del credito – Talvolta l’INPS emette più avvisi per lo stesso periodo contributivo o notifica un nuovo avviso per un debito già definito in altra sede (es. rottamazione o transazione). In questi casi è possibile impugnare per insussistenza del credito.
  4. Errori di calcolo – L’avviso può contenere errori nel calcolo delle somme aggiuntive, degli interessi o delle sanzioni. Una verifica accurata del conteggio può portare a una riduzione significativa del debito.
  5. Vizi dell’atto presupposto – Se l’avviso di addebito è emesso sulla base di un accertamento fiscale errato o di un verbale ispettivo viziato, è possibile impugnarlo deducendo vizi dell’atto presupposto (es. carenza di motivazione, errata qualificazione del rapporto).

3.3 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se non si è impugnato l’avviso di addebito entro 40 giorni, è ancora possibile tutelarsi nelle seguenti forme:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) – Si propone entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Consente di far valere l’inesistenza del credito o la prescrizione maturata dopo la notifica dell’avviso.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Va proposta entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo viziato (es. fermo, ipoteca, pignoramento), per contestare vizi formali degli atti.

Queste opposizioni sono giurisdizioni speciali del giudice dell’esecuzione e richiedono competenza tecnica.

3.4 Strumenti di autotutela e trattative con l’INPS

Oltre al ricorso giudiziale, il contribuente può cercare soluzioni stragiudiziali:

  • Istanza di autotutela – Può essere presentata all’INPS chiedendo l’annullamento o la correzione dell’avviso per errori evidenti (doppia iscrizione, somme già pagate, errata individuazione del periodo). Non sospende i termini per impugnare, ma in caso di accoglimento l’INPS può revocare l’atto.
  • Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione – È possibile chiedere la dilazione fino a 72 rate (o 120 in casi gravi). Il piano di rientro evita misure cautelari e consente di mantenere l’operatività aziendale.
  • Transazione con l’INPS – Per posizioni complesse l’INPS può accettare una transazione con sconto parziale sugli interessi e sanzioni. È necessario presentare un’istanza motivata.

3.5 Giurisprudenza recente e principi consolidati

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito molti aspetti dell’avviso di addebito:

  • Titolo autonomo e impugnabilità dell’intimazione – La Cassazione (ord. n. 6436/2025) ha stabilito che l’avviso di addebito è un titolo autonomo e che l’intimazione di pagamento successiva costituisce anch’essa un atto autonomo impugnabile. Se il contribuente non impugna l’intimazione, il debito diventa definitivo .
  • Prescrizione quinquennale – Le Sezioni Unite (sent. 23397/2016) hanno stabilito che la mancata impugnazione dell’avviso non comporta la trasformazione della prescrizione da quinquennale a decennale . Ord. n. 5312/2026 ha ribadito che l’eccezione di prescrizione deve essere dedotta tempestivamente, anche in fase di opposizione all’esecuzione .
  • Notifica via PEC – L’ordinanza n. 4703/2026 ha chiarito che la notifica via PEC da parte di un ente pubblico è valida anche se inviata da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri, purché l’atto sia arrivato e il destinatario abbia potuto esercitare il diritto di difesa .
  • Onere della prova – La Cassazione ha ribadito che l’onere di provare l’esistenza del credito contributivo spetta all’INPS; il contribuente deve invece dimostrare i fatti estintivi (pagamento, prescrizione). La giurisprudenza del 2025 (Trib. Campobasso n. 76/2025) ha evidenziato che in mancanza di prova del rapporto di lavoro l’avviso va annullato.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni per la definizione del debito

Oltre alle difese giudiziali, il contribuente dispone di vari strumenti che consentono di definire il debito con l’INPS beneficiando di sconti su sanzioni e interessi o dilazioni favorevoli. Di seguito vengono illustrati i principali.

4.1 Rottamazione (definizione agevolata)

La rottamazione delle cartelle (definizione agevolata) introdotta nel 2016 e riproposta con la “rottamazione quater” dalla legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio. L’agevolazione si applica anche agli avvisi di addebito INPS poiché questi sono titoli esecutivi equiparati alle cartelle. La scadenza per aderire alla rottamazione quater era inizialmente fissata al 30 giugno 2023 ed è stata riaperta per i contribuenti decaduti, con termine finale al 30 aprile 2025. A maggio 2026 non sono previste riaperture, per cui non è più possibile aderire se non si è presentata la domanda entro le scadenze.

La stampa ha parlato di una possibile rottamazione quinquies in discussione nel Disegno di legge di bilancio 2026; tuttavia, al momento della stesura di questo articolo (maggio 2026), la norma non è stata approvata e quindi la rottamazione quinquies non è attiva .

4.2 Stralcio automatico dei piccoli debiti

Il comma 222 dell’articolo 1 della legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1 000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Lo stralcio riguarda anche gli avvisi di addebito INPS rientranti in tale periodo. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha completato l’annullamento di tali crediti; pertanto chi riceve un intimazione su somme inferiori a 1 000 euro relative a quel periodo può eccepire la cancellazione d’ufficio.

4.3 Saldo e stralcio (Legge 145/2018)

Per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, la Legge 145/2018 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle e degli avvisi per contributi previdenziali riferiti a persone fisiche con un ISEE non superiore a 20 000 euro. La misura si è conclusa nel 2019 ma è possibile che future leggi ne ripropongano la disciplina. Lo Studio monitora costantemente eventuali riaperture.

4.4 Rateizzazione

La rateizzazione ordinaria è regolata dall’art. 19 DPR 602/1973. Può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate–Riscossione per debiti fino a 120 000 euro e permette di suddividere il pagamento in fino a 72 rate mensili; per importi superiori o in situazioni di grave difficoltà economica, il piano può essere esteso fino a 120 rate. Per importi fino a 60 000 euro non è necessario presentare documentazione di reddito; oltre questa soglia è richiesta la comprova della temporanea difficoltà. La rateizzazione sospende le misure cautelari e interrompe le procedure esecutive, purché le rate vengano pagate puntualmente.

4.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012)

Quando il debito contributivo rientra in una situazione di sovraindebitamento, il contribuente può accedere alle procedure di composizione previste dalla Legge 3/2012. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, assiste i clienti in tutte le fasi:

  • Piano del consumatore: riservato al consumatore sovraindebitato (persona fisica non fallibile). Consente di proporre al giudice un piano di rientro sostenibile, con eventuale falcidia di debiti contributivi e fiscali. Richiede la relazione dell’OCC e l’omologazione del giudice.
  • Accordo di ristrutturazione: aperto a imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, autonomi. Prevede un accordo con i creditori che deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti e omologato dal giudice. Anche in questo caso è possibile ridurre le sanzioni e rateizzare il debito.
  • Liquidazione del patrimonio: consiste nella vendita dell’intero patrimonio del debitore con distribuzione del ricavato ai creditori e successiva esdebitazione, che libera il soggetto dai debiti residui. Ideale per chi non può proporre un piano di rientro. Dopo tre anni dalla chiusura della procedura il debitore può essere esdebitato completamente.

Grazie all’iscrizione dell’Avv. Monardo negli elenchi del Ministero della Giustizia e alla collaborazione con commercialisti esperti, lo Studio è in grado di consigliare il percorso più adatto e predisporre la documentazione necessaria.

4.6 Esdebitazione ex art. 14-terdecies L. 3/2012

Una volta conclusa la procedura di liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere al giudice la esdebitazione residua, cioè la cancellazione di tutti i debiti non integralmente soddisfatti, compresi quelli con l’INPS. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che l’esdebitazione si estende anche ai debiti contributivi, a condizione che il creditore fosse stato incluso nella procedura e che non ci siano stati atti di frode.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario – Molti contribuenti pensano che l’avviso bonario sia un semplice sollecito e lo cestinano. In realtà rappresenta un’opportunità per regolarizzare la posizione con costi contenuti. Ignorarlo significa dover affrontare un avviso di addebito più oneroso.
  2. Perdere i termini di opposizione – I 40 giorni per impugnare l’avviso di addebito decorrono dalla data di notifica; dopo tale termine l’atto diventa definitivo. È fondamentale segnare la data di ricezione e consultare un professionista immediatamente.
  3. Pagare senza verifica – Non è raro che l’INPS richieda contributi già versati o prescritti. Prima di pagare bisogna controllare l’estratto contributivo e i calcoli, anche perché un pagamento parziale potrebbe precludere alcune difese.
  4. Confondere avviso bonario e avviso di addebito – L’avviso bonario è un invito a regolarizzare e non è impugnabile; l’avviso di addebito è un titolo esecutivo. Molti contribuenti perdono il termine di ricorso pensando erroneamente di aver ricevuto un semplice avviso bonario.
  5. Non impugnare l’intimazione – Anche l’intimazione di pagamento è impugnabile entro 40 giorni. Trascurare questo atto può portare alla perdita definitiva delle difese.
  6. Aspettare la rottamazione – Le definizioni agevolate non sono sempre disponibili. È rischioso attendere una futura sanatoria senza valutare la propria situazione con un professionista; nel frattempo possono decorrere termini di prescrizione o essere avviate procedure esecutive.
  7. Non considerare il sovraindebitamento – Quando i debiti contributivi si sommano ad altri debiti fiscali o bancari, conviene valutare le procedure di sovraindebitamento che permettono una soluzione complessiva. Ignorare questa possibilità può aggravare la situazione patrimoniale.

Consiglio: rivolgersi tempestivamente ad avvocati e commercialisti specializzati. Lo Studio dell’Avv. Monardo offre un’analisi del fascicolo e propone la strategia più adeguata.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’avviso bonario dell’INPS?
    È un invito inviato dall’INPS al debitore che ha omesso il versamento di contributi. È facoltativo per l’ente e permette di regolarizzare la posizione entro 30 giorni senza che venga emesso l’avviso di addebito .
  2. L’avviso bonario è impugnabile?
    No. L’avviso bonario non è un titolo esecutivo e non può essere impugnato. Serve solo a informare il contribuente. È tuttavia consigliabile rivolgersi a un professionista per verificare la legittimità del credito e valutare se pagare o rateizzare.
  3. Cosa succede se non pago l’avviso bonario?
    Trascorsi 30 giorni dal ricevimento, l’INPS può emettere l’avviso di addebito che, se non impugnato, diventa titolo esecutivo. Dal 2011 la cartella esattoriale è stata sostituita dall’avviso di addebito .
  4. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di addebito?
    L’avviso bonario è un invito a regolarizzare; l’avviso di addebito è un titolo esecutivo che contiene la ripartizione del debito e l’intimazione a pagare entro 60 giorni. L’avviso di addebito deve essere impugnato entro 40 giorni .
  5. Come si impugna un avviso di addebito?
    Presentando ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica, con l’assistenza di un avvocato. Il ricorso può chiedere la sospensione dell’atto .
  6. Quali vizi possono rendere nullo l’avviso di addebito?
    Mancanza di elementi essenziali (codice fiscale, periodo, causale), mancanza di firma, notifica irregolare, emissione oltre i termini di decadenza, mancata indicazione dell’agente della riscossione .
  7. Qual è il termine di prescrizione dei contributi?
    I contributi si prescrivono in cinque anni dalla scadenza; il termine può essere interrotto solo da un atto notificato validamente . La mancata impugnazione dell’avviso di addebito non rende la prescrizione decennale .
  8. Se non impugno l’avviso di addebito posso oppormi al pignoramento?
    Sì. È possibile proporre opposizione all’esecuzione entro 20 giorni dal pignoramento per far valere la prescrizione sopravvenuta o l’inesistenza del credito. Tuttavia non si potranno contestare vizi dell’avviso, ormai definitivi.
  9. Posso chiedere la rateizzazione del debito INPS?
    Sì. L’art. 19 DPR 602/1973 consente di rateizzare i debiti con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione fino a 72 o 120 rate, sospendendo le azioni esecutive. Anche gli avvisi di addebito rientrano in questa disciplina.
  10. Le sanzioni civili possono essere ridotte?
    La riforma del 2024 prevede che, per le omissioni contributive verificatesi dal 1° settembre 2024, se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione prima di contestazioni, non si applica la maggiorazione del 5,5 % .
  11. Cosa fare se l’avviso è stato notificato via PEC da un indirizzo non registrato?
    Secondo l’ordinanza n. 4703/2026 la notifica è valida se l’indirizzo è istituzionale (es. @inps.it), reperibile sul sito della P.A. e se l’atto è effettivamente pervenuto al destinatario, consentendogli di difendersi .
  12. È possibile aderire alla rottamazione nel 2026?
    Al 21 maggio 2026 la rottamazione quater è chiusa e non esistono definizioni agevolate aperte. La rottamazione quinquies è solo un’ipotesi in discussione .
  13. Quali sono i limiti per l’ipoteca e il fermo amministrativo?
    L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20 000 euro; il fermo amministrativo può essere disposto per debiti superiori a 800 euro. In entrambi i casi, l’agente deve notificare un preavviso e l’atto è impugnabile entro 40 giorni.
  14. Cosa succede se sono subentrati più avvisi per lo stesso periodo?
    È possibile eccepire la duplicazione del credito e chiedere l’annullamento. È necessario confrontare i codici dei contributi e i periodi di riferimento.
  15. Posso ricorrere all’esdebitazione per i debiti con l’INPS?
    Sì. Se si accede alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e si rispetta il piano, al termine si può ottenere la cancellazione dei debiti residui, compresi quelli previdenziali.
  16. Cosa fare se ricevo una intimazione di pagamento?
    Controllare la data di affidamento del credito; se sono trascorsi più di 12 mesi senza l’invio dell’intimazione, l’atto è nullo . In ogni caso l’intimazione è impugnabile entro 40 giorni.
  17. È vero che l’INPS può procedere senza cartella?
    Sì. Dal 2011 la cartella di pagamento è stata sostituita dall’avviso di addebito. Quindi l’INPS non deve inviare una cartella prima di attivare l’esecuzione .
  18. Quali documenti servono per impugnare l’avviso?
    Estratto contributivo, avviso di addebito, eventuale avviso bonario, documentazione attestante i pagamenti, eventuali documenti che provano la prescrizione o l’insussistenza del credito.
  19. Quanto costa fare ricorso?
    Le spese legali dipendono dalla complessità del caso. Nel ricorso al giudice del lavoro non è dovuto il contributo unificato. Lo Studio dell’Avv. Monardo offre preventivi trasparenti e, in caso di esito positivo, chiede spesso il rimborso delle spese all’INPS.
  20. Se pago parte del debito per evitare il pignoramento, perdo il diritto a ricorrere?
    No. Il pagamento volontario non preclude l’impugnazione dell’avviso per la parte ancora contestata. È tuttavia consigliabile concordare una strategia con il proprio avvocato per evitare di riconoscere implicitamente il debito.

7. Simulazioni pratiche con esempi numerici

Per comprendere meglio come operano le norme, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia). Le simulazioni sono puramente illustrative e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

Caso A – Omissione contributiva di un datore di lavoro nel 2024

Scenario: La ditta Alfa Srl dimentica di versare i contributi previdenziali relativi alla retribuzione di settembre 2024 per 10 dipendenti, per un importo complessivo di 20 000 euro. L’omissione è rilevata dall’INPS che, a novembre 2024, invia un avviso bonario con l’indicazione della sanzione.

Calcolo sanzioni (regime post 1° settembre 2024):

  • Omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a) L. 388/2000): TUR (2,5 %) + 5,5 % in ragione d’anno, con tetto al 40 %.
  • Tuttavia, poiché Alfa paga in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza (pagamento effettuato il 20 gennaio 2025, cioè entro 120 giorni), non si applica la maggiorazione di 5,5 punti .
  • Si applica quindi solo il tasso ufficiale di riferimento (ipotizziamo 2,5 %) dal 16 ottobre 2024 (giorno successivo alla scadenza) al 20 gennaio 2025 (96 giorni). L’interesse maturato è:

Conclusione: Alfa Srl paga 20 131,50 euro e chiude la partita, evitando l’avviso di addebito e le sanzioni aggiuntive.

Caso B – Ricezione dell’avviso di addebito e vizi di forma

Scenario: Il sig. Bruno, lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata, riceve il 10 marzo 2026 un avviso di addebito per contributi non versati relativi al 2021 (importo: 5 000 euro). L’atto è stato notificato tramite PEC all’indirizzo indicato sul sito dell’INPS ma non presente nell’INI‑PEC. Nell’avviso manca l’indicazione del periodo di riferimento.

Analisi difensiva:

  • Notifica: anche se l’indirizzo non è registrato nei pubblici elenchi, l’ordinanza n. 4703/2026 stabilisce che la notifica è valida se il destinatario ha comunque ricevuto l’atto e non risulta leso il diritto di difesa . In questo caso Bruno ha ricevuto l’atto, quindi la notifica non è nulla.
  • Mancanza del periodo di riferimento: l’assenza di un elemento essenziale rende l’avviso nullo . Bruno può impugnare l’atto entro 40 giorni per far valere la nullità.
  • Decadenza: i contributi del 2021 andavano iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2022 (art. 25 D.Lgs. 46/1999); l’avviso del 2026 è tardivo e quindi decaduto .

Conclusione: Il ricorso al giudice del lavoro ha buone probabilità di successo. Bruno non deve pagare ma deve agire tempestivamente.

Caso C – Prescrizione quinquennale

Scenario: La sig.ra Claudia, ex titolare di una ditta individuale, riceve nel febbraio 2026 una intimazione di pagamento per contributi IVS relativi al 2015 per l’importo di 8 000 euro. Claudia non aveva ricevuto alcun avviso di addebito e riteneva il debito estinto per prescrizione.

Analisi difensiva:

  • Prescrizione: i contributi del 2015 si prescrivono in cinque anni; il termine è decorso il 31 dicembre 2020 . La notifica dell’intimazione nel 2026 è tardiva e non risulta essere stata preceduta da atti interruttivi regolari.
  • Azioni da intraprendere: Claudia può impugnare l’intimazione entro 40 giorni deducendo la prescrizione e chiedendo l’annullamento degli atti. In questo caso l’intera somma non è più dovuta.

Conclusione: In assenza di validi atti interruttivi, il giudice dichiarerà l’estinzione del debito per prescrizione.

Caso D – Collaboratore contestato e debito non dovuto

Scenario: La società Delta Snc riceve nel maggio 2025 un avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione separata per un collaboratore che, secondo l’INPS, lavorava con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La società sostiene che il soggetto era un libero professionista con partita IVA.

Analisi difensiva:

  • Onere della prova: l’INPS deve provare la natura subordinata o parasubordinata del rapporto . Delta deve fornire i contratti di consulenza, le fatture e i documenti fiscali che dimostrano l’autonomia del collaboratore.
  • Possibile conciliazione: lo studio legale può presentare ricorso e, al contempo, avviare una trattativa con l’INPS per una transazione o per la rateizzazione dell’eventuale importo dovuto.

Conclusione: se Delta dimostra che il rapporto era di lavoro autonomo, l’avviso di addebito sarà annullato. In caso contrario potrà concordare un piano di rientro riducendo l’impatto finanziario.

Caso E – Accesso alla procedura di sovraindebitamento

Scenario: Il sig. Enrico, artigiano con un debito INPS di 30 000 euro e altri debiti bancari per 70 000 euro, non riesce più a pagare le rate. Riceve un avviso di addebito e teme il pignoramento dell’abitazione.

Soluzione proposta:

  • Valutazione della situazione – Lo studio analizza i redditi di Enrico, il valore della casa, i debiti complessivi.
  • Piano del consumatore – Enrico è un consumatore poiché non è imprenditore commerciale. Può proporre un piano del consumatore in cui offre ai creditori (INPS compresa) una percentuale del credito proporzionata al proprio reddito, con pagamento in 5 anni. Il piano deve essere approvato dal giudice e consente la sospensione delle azioni esecutive.
  • Esdebitazione – Al termine del piano, Enrico ottiene l’esdebitazione dei debiti residui, tornando economicamente libero.

Conclusione: Le procedure di sovraindebitamento sono strumenti efficaci per risolvere situazioni di insolvenza multi-creditoria, includendo i debiti previdenziali.

8. Conclusione

L’avviso bonario per omesso versamento dei contributi INPS rappresenta un momento cruciale nella gestione della posizione previdenziale di imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti. In una normativa complessa e in continua evoluzione, la tempestività e la conoscenza dei propri diritti sono fondamentali. Le norme richiedono il pagamento entro 30 giorni per evitare l’avviso di addebito ; impongono all’INPS di rispettare stringenti requisiti di forma e termini di decadenza ; consentono al contribuente di opporsi in soli 40 giorni e di beneficiare della prescrizione quinquennale . La giurisprudenza recente conferma che la notifica via PEC resta valida anche se inviata da indirizzo non censito purché l’atto sia conosciuto ; ribadisce l’autonomia dell’avviso di addebito e dell’intimazione ; chiarisce che la prescrizione non si trasforma in decennale .

Parallelamente, il legislatore ha introdotto strumenti deflattivi (rottamazioni, rateazioni, riforma delle sanzioni) che permettono al contribuente di definire il debito in modo agevolato, purché si attivi tempestivamente. Le procedure di sovraindebitamento offrono infine una via di uscita nei casi di insolvenza grave, consentendo l’esdebitazione integrale.

Per affrontare efficacemente un avviso bonario o un avviso di addebito, è necessario adottare un approccio professionale e personalizzato.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione l’esperienza di un avvocato cassazionista e di un team multidisciplinare in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Grazie alle qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare l’atto e individuare i vizi formali o sostanziali per proporre un ricorso efficace;
  • Ottenere la sospensione dell’esecuzione e trattare con l’INPS per ridurre o rateizzare il debito;
  • Proporre la definizione agevolata o l’accesso alle procedure di sovraindebitamento;
  • Difendere il cliente contro pignoramenti, ipoteche e fermi, individuando la migliore strategia giudiziale o stragiudiziale.

Agire tempestivamente è la chiave per non perdere i termini e per evitare danni patrimoniali irreversibili.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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