Lettera Di Compliance Sugli Aiuti Di Stato 2022: Come Difendersi Legalmente

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In Sintesi

Queste lettere – inviate dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti che hanno usufruito di aiuti “de minimis” o fiscali automatici/semiautomatici per i quali non è stata possibile l’iscrizione nei registri nazionali a causa di dati dichiarati errati – rappresentano un invito bonario a regolarizzare spontaneamente la propria posizione, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie . L’assenza di risposta, invece, può portare in breve tempo a un formale accertamento tributario con sanzioni piene.

Nel presente articolo (aggiornato a maggio 2026) analizziamo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la procedura da seguire dopo la notifica, le possibili difese legali, gli strumenti alternativi di composizione della crisi e offriamo consigli pratici, tabelle di sintesi e FAQ. L’approccio è sempre difensivo, con un linguaggio chiaro e concreto rivolto a imprenditori, professionisti e privati, centrato sulle esigenze del debitore/contribuente.

⚖️ Introduzione. Le “lettere di compliance” sono comunicazioni preventive di accertamento inviate dall’Agenzia delle Entrate a chi ha usufruito di aiuti di Stato (in particolare aiuti fiscali e aiuti “de minimis”) notificati nel 2022. Scopo dell’Agenzia è segnalare possibili anomalie od omissioni nel quadro “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali e invitare il contribuente a correggerle volontariamente, beneficiando di sanzioni ridotte . Si tratta di atti informali che non interrompono i termini di decadenza per gli eventuali accertamenti ma che preludono a eventuali controlli formali e procedure esecutive in caso di inerzia. In questa fase preventiva il contribuente ha l’opportunità di verificare i dati contestati (tramite il “Cassetto fiscale”) e di correggere eventuali errori con dichiarazioni integrative o ravvedimenti operosi, contenendo le sanzioni. L’importanza di agire tempestivamente è cruciale: ignorare l’invito può comportare la notifica di un avviso di accertamento con sanzioni ben più gravi e rapidi provvedimenti di riscossione coattiva.

Lo Studio Monardo, con avvocati cassazionisti e professionisti iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia (gestori crisi da sovraindebitamento, esperti negoziatori), è specializzato in controversie tributarie e crisi d’impresa.

Offre consulenza multidisciplinare per analizzare nel dettaglio ogni comunicazione fiscale: dall’istruttoria documentale alla preparazione di eventuali ricorsi, sospensioni o trattative con il Fisco, fino alla definizione di piani di rientro (anche nell’ambito di sovraindebitamento) o soluzioni giudiziali. In questa guida vedremo come l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti concretamente in tutte le fasi, dall’analisi dell’atto alle strategie difensive (es. risposta alle contestazioni, ravvedimento, ricorso tributario, piani di concordato, ecc.).

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Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Gli aiuti di Stato sono disciplinati primariamente dal Trattato sull’Unione Europea (art. 107-109 TFUE) e da normative comunitarie (Regolamento UE n. 651/2014 sul regime “de minimis”, ecc.). Nell’ordinamento italiano, l’obbligo di tracciabilità degli aiuti è garantito dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (legge di stabilità 2013) e modificato dall’art. 14, c.1, lett. b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 . Un decreto del MIUR e un regolamento ministeriale (D.M. 115/2017) hanno poi definito modalità tecniche per la tenuta del registro.

L’Agenzia delle Entrate ha l’incarico di gestire l’iscrizione automatica degli aiuti fiscali nei registri statali sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti (es. aiuti fiscali “automatici” e “semiautomatici” ex art. 10 Regolamento UE) . In caso di discordanza tra quanto dichiarato e le regole degli aiuti, l’iscrizione può essere rifiutata. La legge di Stabilità 2015 (l. 190/2014, art. 1, commi 634-636) ha previsto esplicitamente che l’Agenzia comunichi al contribuente le anomalie emerse, invitandolo a regolarizzare la posizione con adempimento spontaneo .

In attuazione di tale delega, l’Agenzia emana periodicamente Provvedimenti direttoriali che definiscono le procedure di compliance per ogni anno d’imposta. Ad esempio, il Provvedimento Prot. n. 143075 del 14 maggio 2026 disciplina l’adempimento spontaneo per gli aiuti non correttamente dichiarati nel 2022 . Contiene le istruzioni sulle informazioni da comunicare al contribuente e sulla possibilità di correggere gli errori tramite dichiarazioni integrative, con benefici sanzionatori. Simili provvedimenti analoghi sono stati emanati per i periodi d’imposta precedenti (cfr. Provv. n. 244832/2025 per il 2021, Provv. n. 389471/2022 per il 2018, ecc.).

Fonti legislative principali da ricordare:

  • Legge 23/12/2012, n. 234, art.52 (inserito art.10-bis del D.L. 70/2011): istituisce il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
  • Legge 29/7/2015, n. 115, art.14: integra il precedente al MiSE, definisce il Registro.
  • D.M. MISE 115/2017: regola il funzionamento del Registro Nazionale.
  • L. 27/7/2002, n. 189 (c.d. “Delega Schifani”): recepimento norme UE in materia di aiuti di Stato (introduce gli artt. 107-109 TUUE nel diritto interno).
  • Art. 10 del Regolamento UE 651/2014 (“de minimis”): disciplina gli aiuti fino a soglie ridotte (attualmente €200.000 in 3 anni per settore, esenzione da notifica UE).
  • D.Lgs. 472/1997, art.13: disciplina la riduzione sanzioni per il ravvedimento operoso nei tributi diretti e IVA (referente comune delle riduzioni sanzionatorie).
  • L. 6/1/2000, n. 4 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 10: principio di buona fede e collaborazione; obbligo di non richiedere documenti già in possesso dell’Amministrazione e di comportamenti collaborativi. In base a questi principi, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’inosservanza di un adempimento formale (es. omessa dichiarazione) non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale se i requisiti sostanziali sussistono (cfr. Cass. n. 26921/2025) . Ciò significa che, in caso di errata compilazione formale del prospetto aiuti, il contribuente può comunque ottenere vantaggi fiscali se dimostra i reali presupposti agevolativi.

Giurisprudenza di merito e di legittimità: In materia di aiuti di Stato sono intervenute varie pronunce amministrative e giudiziarie, in particolare sul recupero degli aiuti erogati in violazione della normativa europea. Ad esempio, la Corte di Cassazione (sez. III Civile, n. 9199/2023) ha stabilito che la società “in house providing” goda di autonomia giuridica nel recupero degli aiuti illegittimi . Tuttavia, sul tema specifico delle lettere di compliance non esistono ancora pronunce note della Cassazione italiana (corte tributaria) che ne facciano esplicito oggetto. L’orientamento prevalente, da sottolineare in ottica difensiva, è che la lettera di compliance non costituisce un atto impositivo definitivo: è un semplice invito al ravvedimento. Pertanto, non è immediatamente impugnabile, ma può preludere a future cartelle o atti di accertamento, che invece si potranno contestare in sede giurisdizionale tributaria.

Tabella – Norme chiave di riferimento (sintetiche):

Norma (Tipo e Anno)Contenuto rilevante
Legge 27/7/2002, n.189Delega europea: revisione art. 107-109 TFUE (aiuti di Stato) nel diritto interno.
Legge 23/12/2012, n.234 (art.52) e Legge 29/7/2015, n.115 (art.14)Istituiscono e regolano il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) presso il Mise .
Regolamento (UE) 651/2014 (“de minimis”)Soglie e condizioni per aiuti esenti da notifica (massimali di €200k in 3 anni, trasparenza).
Legge 23/12/2014, n.190 (art.1, commi 634-636)Disposizioni per l’adempimento spontaneo: prevede che l’Agenzia Entrate invii comunicazioni di compliance sui dati aiuti di Stato delle dichiarazioni.
D.Lgs. 18/12/1997, n.472 (art.13)Norme generali sulle sanzioni tributarie non penali: consente riduzioni in sede di ravvedimento.
Legge 6/1/2000, n.4 (Statuto del contribuente) art.6, 10Principi di trasparenza, buona fede, collaborazione; vieta di chiedere informazioni già note all’Amministrazione .
Provv. Agenzia Entrate 5/6/2025 (prot. 244832)Attuazione L. 190/2014 (commi 634-636) – Compliance aiuti di Stato 2021 .
Provv. Agenzia Entrate 14/5/2026 (prot. 143075)Attuazione L. 190/2014 (commi 634-636) – Compliance aiuti di Stato 2022 .

(Per brevità si omettono riferimenti a circolari e provvedimenti minori. In caso di contenzioso, rilevano anche principi generali del diritto tributario sulla proporzionalità delle sanzioni e sul diritto di difesa: cfr. ex multis Cass. n. 26921/2025, che attesta la prevalenza dei principi di buona fede e collaborazione sulla mera rigidità formale.)

Procedura passo-passo dopo la notifica

1. Ricezione della lettera di compliance. Le comunicazioni sono inviate per PEC al domicilio digitale indicato dal contribuente o, in mancanza, con raccomandata A/R. Nell’oggetto è citato il “Codice atto” di riferimento e l’anno d’imposta esaminato (2022). Il Provvedimento n. 143075/2026 stabilisce che la comunicazione conterrà almeno i seguenti dati :

  • Dati anagrafici del contribuente (CF, ragione sociale), numero e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta .
  • Riferimenti temporali e formali della dichiarazione interessata (data e protocollo telematico del modello Redditi/IRAP/770 ).
  • Elenco degli aiuti “segnalati”: tipologia di aiuto non correttamente registrato, importo o annate riportate, e specifica del motivo del rifiuto di iscrizione nel registro nazionale (RNA, SIAN o SIPA) per quell’aiuto .
  • Indicazioni di accesso alle informazioni dettagliate sull’anomalia (es. tramite il “Cassetto fiscale” nell’area riservata “L’Agenzia scrive – Comunicazioni – Invito compliance”).
  • Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti (ad es. errori materiali o dati mancanti) .
  • Istruzioni su come regolarizzare l’errore e fruire della riduzione delle sanzioni .

2. Verifica immediata. Appena ricevuta, è fondamentale prendere visione del contenuto e delle anomalie segnalate. Tramite il Cassetto fiscale (area “L’Agenzia scrive”), il contribuente può vedere il dettaglio delle comunicazioni ricevute. È consigliabile anche rivolgersi subito a un professionista (commercialista/avvocato tributario) esperto in compliance fiscale. Il consulente analizzerà se i dati contestati (ad es. codici ATECO, settore, spese, o addirittura l’effettiva spettanza dell’aiuto) corrispondono alla realtà oppure se vi sono errori materiali o interpretativi da parte dell’Agenzia.

3. Scelta delle azioni. In base alle verifiche, il contribuente ha generalmente queste opzioni operative:

  • Richiedere chiarimenti (prima reazione). Se qualche informazione nella lettera non è chiara, o se si sospetta un errore della stessa Agenzia (ad es. informazioni anagrafiche sbagliate), è possibile rispondere alla comunicazione (eventualmente tramite intermediario abilitato) entro tempi brevi, fornendo documenti o elementi integrativi che spieghino l’anomalia. Il Provvedimento prevede proprio la possibilità di segnalare elementi non considerati . In pratica, si può chiedere all’Agenzia di riesaminare il caso allegando fatture, delibere o qualsiasi documento utile.
  • Correzione con dichiarazione integrativa. Se l’errore segnalato è solo formale (ad es. codici ATECO, sedi, dimensioni impresa, natura dei costi) e l’aiuto di Stato è in realtà spettante, la soluzione più semplice è presentare una dichiarazione integrativa correggendo i dati nel quadro “Aiuti di Stato” del modello Redditi (periodo 2022). Ciò consente la regolarizzazione della posizione: secondo il Provvedimento 2026, gli aiuti verranno comunque iscritti nei registri nell’anno finanziario successivo alla nuova dichiarazione . Per l’invio tardivo della dichiarazione integrativa è dovuta una sanzione fissa di €250, sostanzialmente un ravvedimento operoso (poiché intervento dopo i termini ordinari) . In caso di adesione al ravvedimento previsto dall’art.13 D.Lgs.472/97, tale sanzione fissa è ridotta al minimo, ossia €41,67 . In sintesi: integrando la dichiarazione si evita la perdita dell’agevolazione sostanziale, si iscrive regolarmente l’aiuto e si paga una sanzione contenuta.
  • Regolarizzazione restitutiva (risoluzione dell’infrazione). Se invece dalla verifica emerge che l’aiuto di Stato indicato non era dovuto (ad es. perché i requisiti non sussistevano), il contribuente dovrà restituire le somme indebitamente ricevute unitamente agli interessi legali. Contestualmente si presenta un modello integrativo senza più indicare l’aiuto non spettante (in pratica si annulla il beneficio nella dichiarazione). In questo caso si presume già l’utilizzo illegittimo dell’aiuto, pertanto la sanzione dovuta è quella prevista per le violazioni di natura sostanziale: generalmente è pari al 100% dell’agevolazione (e può arrivare fino al 200% in caso di maggiore recidiva o gravità) . Tuttavia, anche qui è applicabile il ravvedimento operoso: la sanzione può essere ridotta a un sesto del minimo (circa 16,67% del valore dell’aiuto) se il pagamento avviene prima di qualsiasi accertamento . Esempio numerico: supponiamo aiuti indebitamente fruiti per €10.000. Se si accede al ravvedimento l’Agenzia potrebbe richiedere la restituzione di €10.000 + interessi, più una sanzione ridotta (circa il 16,7% di €10.000, ossia ~€1.667) . In totale, il contribuente verserebbe circa €11.692 (€10.000 + €1.667 + interessi, calcolati in base ai mesi di ritardo) invece di dover pagare una sanzione piena ben più alta.
  • Ravvedimento operoso speciale. Le opzioni indicate rientrano tutte nel meccanismo del ravvedimento operoso, che consente la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte . In particolare, il contribuente può sempre utilizzare il ravvedimento previsto dall’art. 13 del D.Lgs.472/97: se presenta integrativa o versa spontaneamente il debito (aiuto + interessi + sanzioni ridotte) prima della notifica di qualunque atto impositivo (accertamento), le sanzioni sono drasticamente calmierate (dal 3% fino al massimo 15% dell’imposta, in base al tempo trascorso). Il termine per l’applicazione dell’aliquota del ravvedimento è in genere entro la presentazione della dichiarazione o nei termini ordinari di invio (in questo caso ravvedimento “superiore”), ma il Provvedimento implicita che ogni intervento di regolarizzazione richiesto dopo la lettera viene equiparato a un ravvedimento spontaneo. Attenzione: il ravvedimento non è un obbligo ma un’opportunità; se si sceglie di non avvalersene, il contribuente si espone a sanzioni piene qualora arrivi l’atto di accertamento.

4. Possibili scadenze. Il provvedimento non fissa un termine preciso per la risposta, ma è evidente che agire subito conviene sempre (sanzioni minori, e si evita l’avviso formale). Tuttavia, dato che la lettera è qualificata come invito “a promuovere l’adempimento spontaneo” ex L.190/2014, il termine ultimo per avvalersi del ravvedimento speciale è tipicamente prima della scadenza del termine di decadenza per l’accertamento dell’anno in questione (che in generale è di 4 anni per errori formali o 5 anni per errori sostanziali, salvo sospensioni). In pratica, si raccomanda di presentare la dichiarazione integrativa e pagare entro massimo 60 giorni dalla ricezione dell’invito, per non perdere l’agevolazione del ravvedimento e ridurre al minimo le sanzioni.

5. Reazioni dell’Agenzia. Se il contribuente regolarizza per tempo con ravvedimento, l’Agenzia non procede all’accertamento e iscrive normalmente l’aiuto nei registri l’anno seguente. In caso contrario (silenzio o rifiuto di correggere), l’Agenzia proseguirà con un accertamento fiscale formale sui redditi 2022. Questo comporterà:

  • Notifica di un atto di accertamento con l’applicazione delle sanzioni ordinarie (con possibilità di cumulo giuridico di multe e interessi) .
  • Iscrizione a ruolo coattiva del debito residuo, con possibili pignoramenti su beni e crediti (in quanto gli arretrati tributari diventano esattoriali).
  • Maggiore esposizione a controlli futuri.

È utile ricordare che l’invio della lettera non interrompe i termini di decadenza: l’Agenzia può notificare l’accertamento anche fino all’anno successivo al quinto dalla presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973). Dunque, se si ignora la comunicazione, si rischia un accertamento entro qualche anno (ad es. entro fine 2027 per i redditi 2022). Nel frattempo, l’anomalia resta “in sospeso” nei database dell’Amministrazione, con conseguenze pregiudizievoli di trasparenza fiscale.

Difese e strategie legali

1. Risposta scritta con documentazione. Se si ritiene che la segnalazione della lettera sia infondata (ad es. l’aiuto è regolare e la dichiarazione è corretta), il contribuente può inviare una formale risposta all’Agenzia entro breve termine (anche tramite PEC), allegando tutta la documentazione a supporto. In questa replica va illustrato punto per punto perché l’“anomalia” segnalata è errata: fatture, contratti, concessioni ufficiali, visure camerali, piani formali di investimento, perizie tecniche, ecc., che dimostrino i requisiti effettivi per l’agevolazione. Ad es., se la GdF ritiene che un’attività svolta non rientri in un certo cod. ATECO, si può fornire comunicazione ufficiale della Camera di Commercio; o se l’agevolazione regionalizzata era legittima, inviare copia della delibera approvata. Questa documentazione va inoltrata con raccomandata A/R o PEC al recapito indicato nella lettera di compliance (nel provvedimento spesso figura un indirizzo PEC di servizio). Non esiste un formale “termine per rispondere”, ma è consigliabile farlo nei 15-30 giorni successivi alla ricezione, per sfruttare la fase bonaria. In sede di contenzioso futuro, avere tracciato l’invio di comunicazioni può tornare utile come prova di buona fede.

2. Ricorso tributario per atti futuri. In sé la lettera di compliance non è un atto impugnabile (non è né un avviso di accertamento né un’ingiunzione), dunque non si propone ricorso direttamente contro di essa. Tuttavia, qualora la vicenda sfoci in un vero e proprio avviso di accertamento o cartella esattoriale, tutte le difese fatte ora potranno essere riprese in giudizio: si potrà eccepire la nullità o illegittimità dell’atto basato su presupposti errati. Ad esempio, se il contribuente ha già risposto con i documenti e ciò non è stato tenuto in considerazione, potrà lamentare la violazione del contraddittorio e chiedere la nullità dell’atto accertativo per motivi. Inoltre, esistono strumenti di autotutela (DPR 602/73, art.2) e opposizione a cartelle fiscali (D.P.R. 602/1973, art. 19) che consentono di contestare i crediti formatisi a seguito di inadempimenti fiscali. In sintesi, l’approccio del professionista dovrebbe sempre essere orientato al consolidamento delle prove difensive già nella fase preventiva, in vista del possibile contenzioso tributario.

3. Sospensione cautelare (se del caso). Se l’Agenzia dovesse comunque procedere velocemente, esistono i rimedi d’urgenza come la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento (accertamento o cartella) presentando ricorso d’urgenza al Tribunale Tributario competente. Il contribuente può chiedere la sospensione cautelare qualora ricorra il pericolo di un danno grave e irreparabile (ad es. pignoramento imminente) e possieda buon diritto (ossia validi motivi di opposizione). In tal caso, è fondamentale agire entro 30 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo. L’Avv. Monardo e i suoi colleghi, esperti in contenzioso tributario, possono assistere prontamente nella stesura di tali ricorsi urgenti (anche tramite ausilio di ordini del giorno o altre misure bloccanti).

4. Concordato e piani di rientro. Se l’importo dovuto, una volta accertato, è molto rilevante e rischia di compromettere la continuità aziendale, si può valutare un accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019) o un accordo di composizione della crisi (negoziato) ai sensi del D.L. 118/2021. Tali strumenti consentono di negoziare con i creditori (anche erariali) un piano di rientro del debito più dilazionato, o in alcuni casi di ridurre il debito. Ad esempio, l’impresa può richiedere al Tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione del debito (che vincola i creditori se approvato dalla maggioranza e convalidato dal tribunale). In alternativa, soggetti non fallibili possono attivare il negoziato assistito da esperti (L. 3/2012, art. 7 e segg.). In tali procedure il tax debt da aiuti di Stato verrebbe trattato come debito fiscale da includere nel piano complessivo. Si tratta però di soluzioni complesse da gestire e richiedono l’intervento di professionisti specializzati (gestori della crisi, negoziatori, consulenti del lavoro).

5. Piani del consumatore ed esdebitazione (persone fisiche e piccole imprese). Un altro strumento previsto dalla L. 3/2012 è il piano del consumatore per soggetti non fallibili con debiti verso creditori non privilegiati. Se, ad esempio, un libero professionista riceve un’erogazione indebitamente e non riesce a pagarla, può proporre un piano del consumatore (con l’ausilio dell’OCC competente) che preveda il rimborso parziale dei debiti, concordato con i creditori. Superato il piano con esito positivo, il tribunale può dichiarare l’esdebitazione, liberando da ogni residuo di debito (quindi anche tributario). In pratica, il contributo non dovuto potrebbe rientrare nell’insieme dei debiti sistemati dall’accordo. Tuttavia, l’esdebitazione richiede il soddisfacimento di tutti gli adempimenti formali e può essere ottenuta solo dopo aver pagato i debiti (o una parte stabilita) nel piano. È una via complessa e non sempre praticabile (adatta a privati, professionisti, piccoli imprenditori in crisi).

6. Errori difensivi comuni da evitare:

  • Ignorare la lettera. Decidere di non reagire fin da subito è l’errore più grave: l’Agenzia lo interpreterà come rifiuto di regolarizzazione e aggredirà il contribuente con sanzioni severe .
  • Rispedire la palla alle istituzioni. Talvolta i contribuenti credono erroneamente che l’Agenzia abbia torto “in partenza” e non si preoccupano di adeguarsi. In realtà, è meglio dimostrare collaborazione e spiegare i propri motivi: l’inerzia li priva di ogni difesa preventiva.
  • Operare senza assistenza. Compilare dichiarazioni integrative o formulare memorie legali senza un professionista può essere rischioso: un piccolo errore formale potrebbe precludere l’accesso alle sanzioni ridotte. Meglio rivolgersi a commercialisti o avvocati tributaristi qualificati.
  • Confondere sanzioni e accise. Ricordarsi che le violazioni in sede di regolarizzazione (art. 5 del Provv.) sono sanzioni amministrative fiscali, non penali: pertanto si applicano le regole del D.Lgs. 472/1997, art.13 (ravvedimento) e art. 6 (cumulabilità). Esempio: le sanzioni di ravvedimento non sono cumulabili con eventuali multe amministrative.
  • Non anticipare comunicazione. Se si decide di integrare, inviare immediatamente la dichiarazione correttiva (con apposito codice tributo) piuttosto che attendere un secondo avviso; ciò garantirà la riduzione delle sanzioni.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre alla regolarizzazione in dichiarazione sopra descritta, esistono strumenti di definizione agevolata dei debiti tributari che possono intervenire, in una fase successiva, sulle somme dovute. Tra questi:

  • “Rottamazione” e rateizzazioni delle cartelle. Nei prossimi mesi lo Stato potrebbe riaprire misure di definizione agevolata dei carichi fiscali (es. rottamazione-ter, definizione agevolata delle cartelle, saldo e stralcio). Tali sanatorie, se attivate, consentirebbero di pagare imposte e sanzioni pendenti con sconti e dilazioni. Il contribuente che avesse già integrato o che paghi l’ammontare dovuto potrà eventualmente aderire a tali misure per rateizzare l’eventuale residuo. Va detto però che alle ultime norme di definizione agevolata (Legge 178/2020, art. 27) le somme riconosciute via lettera di compliance non rientravano esplicitamente (prestabilite per omissioni correnti, bonus edilizi, ecc.), per cui occorre verificare se una futura estensione normativa le comprenda. In ogni caso, le attuali misure di rottamazione e saldo-stralcio (varate nel 2016-2018) sono ormai scadute e non più attive, quindi occorre aspettare novità legislative. Nota bene: NON inseriremo qui la “Rottamazione Quinquies” perché la legge che la prevedeva (L. 13/2019) è stata abrogata e l’eventuale nuova sanatoria non è ancora in vigore (agosto 2025).
  • Accordi con l’Agenzia delle Entrate. In determinati casi il contribuente può proporre all’Agenzia un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per chiudere la controversia tributaria con parziale giudizio collegiale. Tuttavia, per le lettere di compliance non siamo ancora in fase di contenzioso formale, quindi l’adesione entra in gioco solo dopo un atto di accertamento. Solo in quel frangente si potrà mediare con l’Agenzia (e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) per chiudere la partita con dilazione o sconto parziale delle sanzioni. Si tratta sempre di procedure volontarie da valutare caso per caso in stretta collaborazione con l’assistenza legale.
  • Piani di rientro ex Legge 3/2012 (sovraindebitamento). Come accennato, imprenditori individuali, artigiani, professionisti e piccoli creditori possono intraprendere una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012). In questo contesto si possono proporre al giudice piani del consumatore o accordi di liquidazione dei beni, che prevedano il rimborso rateale o percentuale dei debiti, tra cui possono rientrare anche i debiti tributari da aiuti di Stato. Al termine positivo di tali piani è possibile ottenere l’esdebitazione, che estingue le rimanenze di debito, sempre che siano state rispettate tutte le condizioni formali (come il pagamento minimo previsto nel piano). Questa via è generalmente percorribile solo da soggetti non fallibili (la disciplina è riservata a persone fisiche, ditte individuali, professionisti, ecc.).
  • Accordi di ristrutturazione e crisi d’impresa (Legge fallimentare e D.Lgs. 14/2019). Per medie e grandi imprese in crisi (soggette alla legge fallimentare) è possibile valutare un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.) se vi sono almeno tre diversi creditori (pubblici e privati) e una prospettiva di continuità. Questo strumento, se accettato dal tribunale, consente di rinegoziare i termini di pagamento con tutti i creditori collettivi, comprensivi di Agenzia Entrate-Riscossione. D.Lgs. 118/2021 ha introdotto anche l’accordo di composizione negoziata della crisi, con nomina di un “esperto negoziatore” (ruolo ricoperto dall’Avv. Monardo e dallo staff) che media un piano con i creditori. In questi procedimenti si può chiedere di confermare ad es. un piano concordato di rimborso rateale del debito fiscale, riducendone eventuali penalità e allungandone le tempistiche.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non procrastinare. Appena ricevuta la lettera, interpellare subito consulenti fiscali: ogni giorno di attesa peggiora la posizione.
  • Documentarsi a fondo. Leggere attentamente i riferimenti normativi e prassi (cfr. provvedimenti Agenzia, circ. Entrate, ecc.) che disciplinano gli aiuti in questione, per valutare se un eventuale beneficio fosse legittimo.
  • Verificare il calcolo. A volte l’“anomalia” è un semplice errore di trascrizione (es. aiuto qualificato male): un confronto con documenti reali spesso chiarisce le cose.
  • Conservare tutta la documentazione. In caso di contenzioso, fatture, contratti, permessi e altro saranno fondamentali. Archiviare in modo ordinato la corrispondenza scambiata con l’Agenzia.
  • Ravvedersi presto e nel modo giusto. L’integrativa tardiva va presentata con codici tributo esatti, dentro i termini del ravvedimento (normalmente entro 60 giorni dall’irregolarità o dall’invito). In caso contrario si rischia di non potere più usufruire della riduzione.
  • Attenzione ai codici tributo. Per il versamento della sanzione di ravvedimento si usa generalmente il codice 8911 (cito da prassi Agenzia ) con l’anno di imposta di riferimento (2022). Verificare sempre il codice corretto, perché un errore in F24 comporterebbe un nuovo aggravio di interessi.
  • Rottamazione (da ultimo). Anche se in questo contesto la “rottamazione delle cartelle” non è applicabile di per sé (la lettera non è ancora una cartella), è opportuno tener presente se in futuro siano previste sanatorie per i carichi legati agli aiuti. Per ora, le ultime definizioni agevolate non erano state estese a questi casi; va seguita l’evoluzione normativa.

Tabelle riepilogative

1. Tipologie di sanzioni e benefici del ravvedimento (ai sensi del Provv. 14/5/2026 e del D.Lgs. 472/97)

Violazione segnalataRimedi (adempimenti)Sanzione piena ordinariaSanzione con ravvedimento (art.13 D.Lgs.472/97)
Errore di compilazione dei campi formali del prospetto “Aiuti di Stato” (es. ATECO, Regione, Comune, tipologia costi, ecc.) .Dichiarazione integrativa con dati corretti.Sanzione fissa pari a €250 (per tardività) .Sanzione ridotta al minimo previsto: €41,67 (pari a 1/6 di €250) .
Indicazione di aiuto non dovuto (es. de minimis che non spettava).Dichiarazione integrativa senza l’aiuto e restituzione integrale dell’importo fruito + interessi .Sanzione del 100% dell’aiuto non spettante (fino a 200% in casi aggravati) .Sanzione ridotta: 16,67% dell’importo (pari a 1/6 del 100%) (ca. 1/6 del beneficio).
Errore nel codice “999” (aiuto generico) .Correzione in dichiarazione integrativa.Analoghe regole di cui sopra (v. errori formali)Analoghe riduzioni, per cui sanzione minima ridotta.

(Note: le sanzioni non sono cumulabili con altre sanzioni dirette per la stessa violazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs.472/97.)

2. Fasi della procedura di compliance – scadenze indicative

FaseTermine / DurataNote
Notifica lettera di compliance– (PEC/Raccomandata)Invio dell’avviso informale; comunicazione di tutti i dati salienti (CF, atto, aiuti, ecc.) .
Consultazione del “Cassetto fiscale”SubitoVerifica del dettaglio delle comunicazioni ricevute.
Richiesta informazioni / invio documentinei 10–30 giorniSuggerito rispondere brevemente entro 1 mese (e.g., entro 15 giorni) con elementi a proprio favore.
Presentazione dichiarazione integrativaentro 60 giorni circaLa tardiva integrativa è consentita. Più si ritarda, maggiore la sanzione (anche se forfetizzata a €250).
Pagamento sanzioni e interessi (ravvedimento)entro 60 giorniVersamento delle somme calcolate con cod. trib. 8911 (art.13 D.Lgs.472/97 applicato).
Notifica accertamento formaleentro 5 anni dalla dichiarazioneSe non si regolarizza, l’AE può emettere accertamento fino a 5 anni dopo (c.d. termine decadenziale).

(Le scadenze non sono di per sé fissate dal Provv.: le indicazioni sopra riportate sono pratiche consigliate per cogliere l’opportunità del ravvedimento.)

FAQ – Domande e risposte pratiche

D1. Cos’è la lettera di compliance sugli aiuti di Stato 2022?
R1. È una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai beneficiari di aiuti “de minimis” o fiscali 2022 segnalando possibili errori/omissioni nei prospetti “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali. L’oggetto è invitare il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte . Non è un atto impositivo, ma un preavviso di controllo.

D2. Chi riceverà questa lettera?
R2. I soggetti che nei modelli Redditi/IRAP/770 2022 hanno indicato aiuti di Stato (in particolare aiuti fiscali automatici/semiautomatici o contributi “de minimis”) per i quali l’Agenzia non ha potuto procedere all’iscrizione nei registri nazionali a causa di dati incoerenti o mancanti . In pratica si tratta generalmente di imprese, professionisti o enti che hanno usufruito di agevolazioni negli anni 2020-22.

D3. Come so se ho diritto a un aiuto di Stato?
R3. In linea generale, un aiuto “de minimis” è tale se rispettava le soglie UE (ad es. non oltre €200.000 in 3 anni) e le norme italiane. Un aiuto fiscale automatico (come Irap o Ires su R&S) è legittimo se previsto dalle leggi nazionali. Se hai ottenuto un contributo o credito di imposta, controlla il D.M. o la norma che lo ha concesso e verifica di averne i requisiti concreti (ad es. investimento in zona svantaggiata, spesa ammissibile, ecc.). Il contribuente deve sempre conservare documenti che attestino di rientrare nei requisiti sostanziali previsti.

D4. Cosa devo fare appena ricevo la lettera?
R4. Prima di tutto non ignorarla. Analizza con il tuo consulente fiscale l’oggetto della comunicazione: rivedi le dichiarazioni 2022, verifica i dati contestati e raccogli ogni documento utile. Quindi valuta se si tratta di un mero errore materiale o di una segnalazione fondata. Nel dubbio, conviene sempre contattare subito un professionista (commercialista/avvocato tributarista) che ti aiuti a rispondere in modo corretto all’Agenzia o a procedere con l’integrativa/ravvedimento.

D5. La lettera di compliance è un atto impositivo che posso contestare subito?
R5. No. La lettera di compliance è un avviso informale, non una decisione definitiva. Essa contiene solo l’invito a rettificare la posizione. Non interrompe i termini di decadenza dell’accertamento, né tantomeno è impugnabile davanti al giudice tributario. Tuttavia, è un atto che presagisce un futuro accertamento. Le eventuali difese le potrai far valere, se necessario, in sede di contenzioso tributario dopo la notifica di un formale avviso di accertamento o cartella esattoriale.

D6. Cosa succede se ignoro la lettera?
R6. Non conviene in alcun modo. Se non reagisci, l’Agenzia potrà procedere con un avviso di accertamento formale, applicando le sanzioni piene, che possono arrivare fino al 240% dell’imposta (in casi estremi) . Potrà quindi iscrivere a ruolo coattivo il debito residuo e avviare pignoramenti. In parole povere, ignorare equivale a peggiorare la propria situazione: perdi la possibilità di ravvederti con sanzioni ridotte e vieni esposto a procedure di riscossione aggressive.

D7. Ho un errore formale (es. codice ATECO errato). Come correggerlo?
R7. Se l’aiuto in sé è legittimo ma è stato dichiarato con dati formali errati (codice ATECO, regione, comune, dimensione, tipologia costi, ecc.), devi presentare al più presto una dichiarazione integrativa per il 2022 correggendo i campi indicati . Nel modello Redditi integrativo, inserisci i dati esatti della tua attività e mantieni l’agevolazione. Dato che stai sanando in via volontaria, l’Agenzia ti concederà la registrazione dell’aiuto l’anno seguente. Per il ritardo pagherai una sanzione fissa di €250 (ravvedimento tardivo) che potrai ridurre a €41,67 presentandoti entro il prossimo ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/97) . Quindi il costo finale è contenuto.

D8. Se l’aiuto non spettava (es. superato tetto de minimis), cosa fare?
R8. In questo caso l’“anomalia” è di natura sostanziale: dovrai restituire l’intero aiuto indebitamente percepito. Per farlo, presenta integrativa senza indicare più l’aiuto e versa quanto dovuto (somma + interessi). La sanzione dovuta sarà pari al 100% del contributo (può arrivare al 200% nei casi più gravi) . Anche qui conviene il ravvedimento: la sanzione 100% si riduce a ca. 16,7% se versi tutto spontaneamente entro i termini di legge. Esempio numerico: aiuto di €10.000 ritenuto indebito → restituzione €10.000 + interessi + sanzione piena 100% (€10.000), ma con ravvedimento pagherai invece circa €10.000 + €1.667 (sanzione ridotta) .

D9. Quali termini di tempo ho per rispondere o regolarizzare?
R9. Non esiste un termine formale stabilito dalla legge, ma la prassi è “prima di ogni atto formale”. È prudente agire immediatamente, entro poche settimane dall’avviso, per evitare che scadano i termini di ravvedimento. In genere si sconsiglia di attendere oltre 60 giorni dall’invito, poiché dopo quest’arco temporale l’opportunità del ravvedimento è meno garantita. Ricorda: finché non interviene l’accertamento formale, sei in tempo per ravvederti.

D10. Posso impugnare la lettera subito davanti al giudice tributario?
R10. No, come già detto. La lettera non è un atto vincolante da impugnare: è un invito bonario. Solo gli atti di accertamento successivi (avvisi di liquidazione o cartelle) sono impugnabili davanti alla C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale) o C.T.R. In caso di contenzioso, però, potrai eccepire tutte le ragioni giustificative inviate in risposta alla lettera.

D11. Quali sanzioni rischio se regolarizzo entro il ravvedimento?
R11. Come detto, l’agenzia prevede due principali casi. Se si tratta di mero errore formale, la sanzione ordinaria fissa è €250 (per ogni violazione), ma con ravvedimento riducibile a €41,67 . Se invece l’aiuto non spettava, la sanzione ordinaria è pari al 100% del contributo (fino al 200%) , ma con ravvedimento si paga circa il 16,7% (cioè 1/6 del valore). Questi valori assumono che tu ti attivi prima dell’accertamento. Se rispondi dopo un eventuale atto, le percentuali potrebbero cambiare (normalmente scattano quelle del ravvedimento “superiore”: fino al 15% anziché 16,7%).

D12. Come posso versare la somma di ravvedimento?
R12. In sede di integrativa/ravvedimento, devi compilare un modello F24 indicando i codici tributo appropriati. Di norma si utilizza il codice tributo 8911, con anno di riferimento 2022 (il periodo d’imposta interessato) . Nel caso di aiuto indebito, pagherai il codice 8911 per la sanzione e l’eventuale codice per sanzione amministrativa in materia di IRPEF/IRES (ad es. 8740/irpef o 8743/ires, se applicabili). Gli interessi si calcolano separatamente con il codice tributo previsto per gli interessi passivi (di solito 1997 o altro specifico del tributo di riferimento).

D13. Posso chiedere un rateizzo?
R13. Se il debito complessivo è elevato, puoi richiedere a Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione una dilazione di pagamento. Per fattispecie come questa, il contribuente può presentare un’istanza di rateazione (fino a 120 rate) dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento o la cartella, altrimenti non può vincolare l’Amministrazione con l’integrativa. È consigliabile fare ciò insieme al ricorso (per rendere più sollecita l’esame), oppure contestualmente al ravvedimento. La pratica va istruita dimostrando comprovati motivi economici.

D14. Cosa succede se pago con il ravvedimento prima che la lettera arrivi?
R14. Se già sospettavi l’errore e regolarizzi spontaneamente prima della ricezione dell’invito, l’Amministrazione considererà comunque la regolarizzazione come tempestiva e applicherà le sanzioni ridotte. In pratica, il ravvedimento non “scatta” solo dopo l’invito: basta intervenire spontaneamente entro i termini ordinari (2/5 anni) per ottenere l’agevolazione delle sanzioni. Ricorda però di conservare le ricevute di versamento e le copie delle dichiarazioni integrative.

D15. E se l’errore era dell’ex commercialista o dipendente?
R15. Anche in tal caso la responsabilità del contribuente è diretta: è titolare del dato fiscale. Tuttavia, il contribuente può sempre chiedere tempi più lunghi ai revisori (se collaborativo) o agli intermediari per fornire la documentazione necessaria (incarico al dott. Comm., etc.). In ogni caso, l’azione diretta resta nei tuoi confronti (il Fisco non recupera dal professionista, a differenza dell’attività d’imposta 770/IVA). La strategia difensiva sarà comunque la stessa: raccogli prove e regolarizza, indipendentemente da chi ha commesso l’errore materiale.

D16. Posso contestare la liceità dell’agevolazione (difensiva sostanziale)?
R16. Il controllo della legittimità dell’aiuto di Stato spetta in ultima analisi alla Commissione UE, non all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’Agenzia può invitarti a regolarizzare in via sanzionatoria se ritiene tu non abbia rispettato i requisiti nazionali di accesso. Se hai dubbi sulla “compatibilità” dell’aiuto con le regole comunitarie (ad es. regimi Covid fuori tempo o oltre soglie), va verificato caso per caso. In ogni caso, in prima battuta devi comunque aderire all’invito bonario: contestare formalmente la legittimità dell’aiuto apre una strada complessa (vedi contenzioso amministrativo) che quasi sempre conviene affrontare solo con assistenza legale specializzata.

D17. Che cosa comporta l’eventuale contenzioso penale?
R17. Solo nei casi più gravi (ad es. dichiarazione fraudolenta), e solo in presenza di elementi soggettivi di dolo o indebita omissione, il procuratore può ipotizzare reati tributari. La lettera di compliance, per sua natura, segnala anomalie ma non costituisce di per sé notizia di reato. Tuttavia, se dopo la lettera emergessero prove di frode fiscale (falsificazione, occultamento di documenti, ecc.), potrebbe partire un’indagine penale. Per questo è fondamentale dimostrare di aver agito per tempo e in buona fede, e di aver collaborato con l’Amministrazione.

D18. Quali sono gli ultimi orientamenti della Cassazione utili?
R18. Come anticipato, la Cassazione del 2025 (n. 26921/2025) ha ribadito che la mancata dichiarazione di un beneficio di natura formale non pregiudica il diritto all’agevolazione quando il contribuente possiede tutti i requisiti sostanziali . Ciò si accorda con i principi dello Statuto del contribuente (L.212/2000). Applicando questo principio, si può sostenere che se il tuo aiuto di Stato era effettivamente dovuto (requisiti veri), la sanzione comminata – pur dovuta per irregolarità formale – dovrebbe essere mitigata al massimo grado (accogliendo la riduzione al minimo). Questo può costituire argomentazione giuridica nel contenzioso tributario.

D19. Se ho diritto all’aiuto, perché non ignorare e aspettare l’accertamento?
R19. Non conviene ignorare la lettera nemmeno quando si pensa di avere ragione. L’approccio proattivo (risposta documentata, integrativa) dimostra buona fede e può evitare spese legali ben più onerose in futuro. Inoltre, il ravvedimento offre uno sconto immediato sulle sanzioni che un giudice tributario potrebbe non concedere interamente. È sempre meglio chiudere la vicenda in via amichevole, evitando di incorrere in interessi e sanzioni maggiorati.

D20. Cosa posso ottenere contattando l’Avv. Monardo e il suo team?
R20. Il nostro studio offre assistenza completa: dall’analisi dell’atto di compliance, all’informativa chiara delle opzioni, alla preparazione di integrative e ricorsi, fino all’eventuale patteggiamento in sede stragiudiziale o alla difesa giudiziale. Possiamo intervenire per ottenere sospensioni, trattare la rateizzazione, negoziare con i creditori o inquadrare la situazione in piani di crisi d’impresa. In particolare, l’Avv. Monardo (cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento) coordina un team di esperti che valuteranno la tua situazione in modo rapido e preciso, consigliandoti la strategia migliore per bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo) e salvaguardare i tuoi interessi.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Errore formale con ravvedimento: La Società Alfa S.r.l. ha ricevuto un contributo in regime de minimis di €50.000 nel 2022. Nella dichiarazione 2022 ha indicato questo aiuto, ma ha sbagliato il “codice attività ATECO” (ha messo un codice di settore diverso). Riceve lettera di compliance. Decidendo di regolarizzarsi subito, Alfa presenta dichiarazione integrativa 2022 correggendo il codice e versa €41,67 di sanzione (ravvedimento ridotto). L’agevolazione viene iscritta regolarmente nel 2023 . In questo caso Alfa ha evitato la restituzione dell’aiuto (che era regolare) e ha pagato una sanzione minima invece dei potenziali €250 ordinari.

Esempio 2 – Aiuto non spettante: Il Dott. Bianchi ha beneficiato indebitamente di un credito d’imposta per ricerca (autom. 2022) di €10.000, pur non avendo i requisiti. Viene notificata la lettera di compliance. Per non incorrere in sanzioni più pesanti, il Dott. Bianchi presenta integrativa eliminando il credito e versa €10.000 (restituzione) + €25 (interessi di 30 giorni) + €1.667 (sanzione ridotta 16,7%). Totale versato ≈ €11.692. Grazie al ravvedimento, la sanzione è solo il 16,7% del credito, anziché il 100% (che sarebbe stato €10.000 senza ravvedimento) .

Esempio 3 – Inerzia e accertamento: La Spa Gamma ignora la comunicazione. Dopo 2 anni, l’Agenzia emette un accertamento: recupera €30.000 di aiuto + €3.000 di sanzioni (10%), + interessi. Inoltre, applica sanzioni ulteriori in contenzioso per violazioni formali (altri €2.000). Totale debito ~€35.000, con procedura coattiva in arrivo. Avendo ricevuto la lettera, avrebbe potuto evitare almeno €3.000 di sanzioni extra.

Conclusioni

La Lettera di compliance sugli aiuti di Stato 2022 è un avviso preventivo che NON va sottovalutato. Come abbiamo visto, essa può essere una vera e propria opportunità per i contribuenti virtuosi: regolarizzando entro i termini, si ottiene l’iscrizione legittima degli aiuti e si pagano solo sanzioni calmierate . Viceversa, ignorarla significa esporsi a pesanti conseguenze (accertamenti, cartelle esattoriali, sanzioni piene e interessi maggiorati).

Riassumendo: subito dopo la lettera è essenziale verificare i dati contestati. Se si tratta di errori formali, è possibile sanare con dichiarazione integrativa (sanzione fissa ridotta a €41,67) . Se l’aiuto è stato indebitamente fruito, si deve restituire l’importo e versare sanzione (100% ridotto a 16,7%) . In entrambi i casi, si consiglia vivamente il ravvedimento operoso prima che intervenga l’accertamento.

Occorre agire tempestivamente: il tempo gioca contro di te in ogni contesto fiscale . Il tardare può costare decine o centinaia di volte di più in sanzioni. Per questo, fin dai primi momenti di allerta è determinante farsi seguire da un team di legali e fiscalisti qualificati che conosce la materia.

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Fonti: Normative vigenti (L. 190/2014, L. 234/2012, D.Lgs. 472/1997, Reg. UE 651/2014, ecc.), Provvedimenti Agenzia Entrate (Prot. 143075/2026, 244832/2025, 389471/2022) , circolari e prassi Agenzia (ad es. siti ufficiali FiscoOggi e Agenzia Entrate), nonché pronunce della giurisprudenza tributaria e fonti istituzionali aggiornate (Cassazione, Corte Cost., Ministero Giustizia).

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