Avviso Bonario Per Uscita Regime Forfettario: Difesa Legale

Introduzione. Un avviso bonario per presunta uscita dal regime forfettario è molto più di una semplice comunicazione amministrativa. Dietro quella busta, o dietro quella trasmissione telematica ricevuta dal commercialista, possono nascondersi richieste di imposta sostitutiva non più riconosciuta, recuperi di IRPEF e addizionali, IVA, interessi, sanzioni e, se non si interviene in tempo, il passaggio alla riscossione con cartella, fermo, ipoteca o pignoramento. Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate da tale data, il termine ordinario di pagamento delle somme richieste a seguito di controllo automatico o formale è passato a 60 giorni; se la comunicazione è inviata telematicamente all’intermediario, il termine è di 90 giorni dalla trasmissione. Questo tempo in più non è un invito a rimandare: è una finestra difensiva da usare bene.

Nel regime forfettario, infatti, i problemi non nascono solo dal “quanto” hai incassato, ma anche dal “quando” hai superato una soglia, dal “perché” l’Agenzia ritiene ostativa una certa posizione, dal “da quale anno” quella causa sarebbe operativa e dal “come” vanno ricostruiti gli effetti fiscali dell’uscita dal regime. Le fonti ufficiali chiariscono che il regime cessa, di regola, dall’anno successivo; l’eccezione forte è il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi, che comporta l’immediata cessazione dal momento del superamento. Sul fronte pratico, il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario solleva poi temi cruciali: rettifica della detrazione IVA, corretta fatturazione dell’operazione che determina il superamento della soglia, divieto di doppia imposizione nel passaggio di regime e, per le persone fisiche, esclusione dell’IRAP dal 2022 in avanti.

In questo scenario, l’assistenza tecnica diventa decisiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un OCC; ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, lui e il suo team possono aiutarti nell’analisi dell’atto, nella ricostruzione fiscale dell’annualità contestata, nelle istanze di annullamento e rideterminazione, nei ricorsi, nelle richieste di sospensione, nelle trattative, nei piani di rientro e, se il debito è diventato insostenibile, nell’accesso agli strumenti giudiziali e stragiudiziali di composizione della crisi.

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Quadro normativo attuale

Cos’è l’avviso bonario e da dove nasce

L’“avviso bonario” è, nella maggior parte dei casi, una comunicazione di irregolarità. Può derivare dal controllo automatico delle dichiarazioni ex articoli 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, oppure dal controllo formale ex articolo 36-ter del d.P.R. 600/1973. Il controllo automatico serve a correggere errori materiali e di calcolo, a verificare la correttezza dei versamenti e a ridurre detrazioni, deduzioni o crediti non spettanti sulla base dei dati dichiarati; il controllo formale, invece, consente all’ufficio di esaminare documenti e pezze giustificative. Le regole sul pagamento, sulla riduzione delle sanzioni e sulla rateizzazione sono contenute negli articoli 2, 3 e 3-bis del d.lgs. 462/1997, come modificati dal d.lgs. 108/2024.

Questo primo dato è già decisivo per la difesa: se l’Agenzia usa il binario del controllo automatico per risolvere una questione che non è affatto “meccanica”, ma richiede valutazioni giuridiche o complesse ricostruzioni di fatto, si crea uno spazio difensivo importante. È ciò che accade spesso nei casi di uscita dal regime forfettario dovuta a controllo di s.r.l., prevalenza verso ex datori di lavoro, riconducibilità di attività, collocazione temporale degli incassi o corretta applicazione delle soglie.

Le soglie economiche che contano davvero

Le regole ufficiali oggi vigenti fissano due soglie centrali. La prima è 85.000 euro: il regime forfettario, in linea generale, cessa dall’anno successivo se nel periodo d’imposta sono stati superati gli 85.000 euro di ricavi o compensi ma non i 100.000 euro. La seconda è 100.000 euro: il superamento di questa soglia comporta, invece, l’immediata cessazione del regime dal momento del superamento. È questa la distinzione che, nella pratica, genera il maggior numero di errori nei bonari e nelle successive cartelle.

Per il contribuente, la conseguenza pratica è elementare ma potentissima: superare 85.000 euro non significa automaticamente uscire subito dal regime. Se non è stata superata la soglia dei 100.000 euro, l’anno in corso può ancora restare “forfettario” e l’uscita operare solo dall’anno successivo. Quando l’ufficio pretende IVA o tassazione ordinaria per tutto l’anno solo perché hai superato 85.000 euro, senza dimostrare il superamento dei 100.000 euro o una diversa causa ostativa, il terreno difensivo è molto serio.

Le principali cause ostative

Accanto alle soglie economiche, il regime forfettario può essere escluso da una serie di cause ostative. Le fonti normative ufficiali richiamano, tra le principali: l’applicazione di regimi IVA speciali o di regimi forfetari di determinazione del reddito; la non residenza, salvo le specifiche eccezioni previste per alcuni residenti UE/SEE; l’effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; la partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari; il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente; l’esercizio dell’attività prevalentemente verso il datore di lavoro attuale o dei due precedenti periodi d’imposta, con le eccezioni per la pratica obbligatoria; e il superamento dei 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati nell’anno precedente, salvo cessazione del rapporto.

Questa elencazione va letta con prudenza. In particolare, la causa ostativa legata alla s.r.l. non si esaurisce nella mera qualità di socio. La prassi dell’Agenzia insiste sulla necessità del controllo e della riconducibilità dell’attività. Ciò vuol dire che in giudizio — e spesso già in autotutela — il contribuente si difende non con affermazioni generiche, ma con visure, statuti, percentuali di quote, ruoli effettivi, oggetto sociale, attività concretamente svolta e, soprattutto, prova dell’assenza di sovrapposizione economica tra la propria attività e quella della società.

Gli effetti fiscali dell’uscita dal regime

L’uscita dal regime forfettario non è una semplice “rettifica” dell’aliquota. È un cambio di sistema. Le istruzioni e i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate ricordano che il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario comporta, in via generale, la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. 633/1972. Inoltre, in caso di superamento dei 100.000 euro, rileva in modo specifico la fattura o operazione che comporta il superamento, con effetto immediato sul trattamento IVA.

Esiste poi una regola di passaggio fondamentale, spesso dimenticata nei conteggi degli uffici e perfino in alcune difese frettolose: il sistema del regime forfettario contiene norme pensate per evitare salti o duplicazioni d’imposta tra gli anni in cui eri nel regime e quelli in cui ne sei uscito. In pratica, ciò che è già stato tassato secondo le regole del forfettario non deve essere tassato di nuovo nel regime ordinario; allo stesso modo, ciò che non ha ancora rilevanza in un periodo deve essere trattato correttamente nel successivo in base alle regole del nuovo regime. Per questo, molte contestazioni si vincono o si riducono non negando l’uscita in sé, ma contestando i conteggi.

Per le annualità recenti c’è un’ulteriore verifica decisiva: la legge di bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Dunque, se la contestazione riguarda annualità dal 2022 in avanti e il contribuente è una persona fisica, la presenza dell’IRAP nel conteggio dell’ufficio è, già da sola, un fortissimo campanello d’allarme.

Sanzioni, termini e Statuto del contribuente

Nel bonario, la riduzione sanzionatoria dipende dal tipo di controllo. Per il controllo automatico, la sanzione è ridotta a un terzo dell’ordinario; per il controllo formale, ai due terzi dell’ordinario. Le somme possono oggi essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali di pari importo, con prima rata entro il termine di pagamento. La disciplina contiene anche regole sul lieve inadempimento, sulla tolleranza per ritardi ridotti e sulla possibilità di regolarizzazione.

La riforma dello Statuto del contribuente ha rafforzato, inoltre, l’autotutela obbligatoria e facoltativa e il principio del contraddittorio per gli atti autonomamente impugnabili. Per una difesa sul bonario, questo conta perché gli errori manifesti non devono essere trattati come “favori” dell’ufficio, ma come vicende che meritano una vera istanza giuridica di correzione, annullamento o rideterminazione.

TemaRegola utileEffetto pratico
Soglia ordinariaFino a 85.000 euroDi regola, uscita dall’anno successivo
Soglia criticaOltre 100.000 euroUscita immediata dal momento del superamento
IVARettifica della detrazione e attenzione alla fattura che supera la sogliaImpatta sul quantum richiesto
IRAPEsclusa per persone fisiche dal 2022Può annullare una voce del recupero
Bonario automaticoSanzioni ridotte a un terzoMinore costo se si definisce
Bonario formaleSanzioni ridotte ai due terziRiduzione meno favorevole
RateazioneFino a 20 rate trimestraliGestione del cash flow

Le regole della tabella derivano dal d.lgs. 462/1997, dai chiarimenti ufficiali dell’Agenzia e dalla normativa sul regime forfettario aggiornata nel 2026.

Quando l’uscita dal regime è contestabile

Quando l’ufficio è in posizione forte

L’amministrazione è generalmente in posizione forte quando il superamento dei 100.000 euro emerge con evidenza dai dati di incasso, dalle fatture elettroniche o dai corrispettivi, oppure quando la causa ostativa è chiara e documentata: partecipazione incompatibile, controllo di s.r.l. con attività riconducibile evidente, prevalenza verso ex datore di lavoro ben dimostrata, redditi da lavoro dipendente oltre i 30.000 euro senza cessazione del rapporto. In questi casi, la strategia non è negare l’evidenza, ma ridurre correttamente l’impatto fiscale e sanzionatorio.

Quando l’ufficio sbaglia spesso

L’errore più frequente è, come detto, scambiare il superamento degli 85.000 euro per una fuoriuscita immediata. In realtà, se non si superano i 100.000 euro, il regime cessa normalmente dall’anno successivo. Se l’ufficio pretende IVA e imposizione ordinaria per un anno ancora coperto dal forfettario, la contestazione è seria.

Un secondo errore comune è usare il controllo automatico come se fosse uno strumento di accertamento pieno. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10001/2024, ha ribadito che il 36-bis e il 54-bis non possono essere utilizzati per risolvere questioni giuridiche. Se il bonario presuppone valutazioni complesse — per esempio sulla riconducibilità dell’attività di una s.r.l. — la difesa può eccepire l’inadeguatezza dello strumento utilizzato.

Un terzo errore frequente è la lettura automatica della causa ostativa da s.r.l.. La sola partecipazione non basta. Se manca il controllo, oppure manca la riconducibilità dell’attività della società a quella personale, il presupposto non regge. Anche qui la prova documentale è decisiva.

Un quarto errore ricorrente è ignorare la cessazione del rapporto di lavoro nel giudicare la soglia dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente. Se il rapporto è cessato, la soglia non opera come causa ostativa. Molti bonari si reggono su una lettura meramente anagrafica o reddituale, che va smontata con la documentazione corretta.

Infine, anche quando l’uscita è reale, l’ufficio può sbagliare il quantum: può tassare due volte componenti di passaggio, recuperare IVA senza considerare correttamente il diritto sostanziale alla detrazione o pretendere IRAP in annualità in cui per la persona fisica non è più dovuta. Su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza n. 5215/2025, ha riaffermato la centralità dei requisiti sostanziali per la detrazione IVA anche nelle liti relative a cartelle da controllo automatizzato.

Il fascicolo difensivo che devi costruire

Prima di rispondere, devi raccogliere almeno questi documenti: dichiarazioni dei redditi e quadro del regime; prospetto cronologico di fatture e incassi; estratti conto; eventuali CU dell’anno precedente; contratti con clienti e datore di lavoro; documenti sulla cessazione del rapporto; visure camerali e, se del caso, atti societari e oggetto sociale; prospetto della clientela; prova della ricezione o della trasmissione telematica della comunicazione. La difesa sul forfettario si vince spesso in questa fase, non dopo.

Cosa fare subito dopo la notifica

La prima mossa è bloccare il calendario. Devi individuare la data giusta da cui decorre il termine: ricezione diretta, trasmissione telematica all’intermediario, eventuale sospensione estiva. Per il bonario, come visto, i termini di pagamento sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre; per l’eventuale fase processuale successiva, i termini giudiziali si sospendono dal 1° al 31 agosto. Confondere i due piani è uno degli errori più tipici.

La seconda mossa è qualificare l’atto: controllo automatico, controllo formale, avviso telematico. Da qui dipendono il tipo di difesa, la misura della sanzione ridotta e la strategia successiva. Se il difetto è meramente contabile, la correzione amministrativa è spesso la strada più rapida. Se il difetto è giuridico, occorre subito impostare il fascicolo in ottica contenziosa.

La terza mossa è usare bene il canale CIVIS. Le pagine ufficiali dell’Agenzia lo indicano come lo strumento per l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e, in parte, su cartelle da controllo automatizzato. Dal maggio 2026 è possibile anche presentare una seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici. È una novità operativa molto importante, perché consente un vero riesame senza dover cambiare canale.

La quarta mossa è valutare se presentare subito un’istanza di autotutela. Se il vizio è manifesto — annualità errata, soglia letta male, IRAP su persona fisica post-2022, duplice tassazione nel passaggio di regime, uso improprio del controllo automatico — la richiesta di annullamento o rideterminazione deve essere tecnica e documentata. Non basta dire “non sono d’accordo”: bisogna spiegare con metodo perché l’atto è illegittimo o infondato e quale sarebbe il conteggio corretto.

La quinta mossa è decidere se pagare o no. Se l’atto è corretto, pagare o rateizzare entro i termini può essere la scelta economicamente migliore. Se invece il bonario è viziato, pagare “per quieto vivere” rischia di trasformare una difesa semplice in una futura, scomoda e incerta azione di rimborso. A livello strategico, nei casi dubbi conviene quasi sempre far valutare la pratica prima di versare anche solo la prima rata.

La sesta mossa è prepararsi alla fase successiva. L’avviso bonario non è, di regola, l’atto esecutivo finale. È il momento in cui puoi ancora provare a chiudere la pratica in via amministrativa o ridurla. Ma se la pretesa prosegue, arriverà un atto tipicamente impugnabile — cartella o avviso di accertamento — e lì scatteranno i termini del contenzioso. Per il ricorso tributario il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; per controversie fino a 50.000 euro opera il reclamo-mediazione.

Difese e strategie con lo studio legale

La regola di partenza sull’impugnazione

L’articolo 19 del d.lgs. 546/1992 tipizza gli atti impugnabili e, in linea di principio, l’avviso bonario non rientra automaticamente tra questi. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’impugnazione del bonario è normalmente facoltativa e che la sua mancata impugnazione non cristallizza da sola la pretesa: con il ricorso contro la successiva cartella possono essere fatti valere anche motivi di merito. È il principio ribadito dalla Sezione tributaria con l’ordinanza n. 17536 del 30 giugno 2025. Per il contribuente significa una cosa molto concreta: non sempre è necessario correre in giudizio subito contro il bonario per non perdere la difesa sul merito.

Esiste però l’altra faccia della medaglia. Quando l’atto, pur atipico, è il primo e unico con cui l’amministrazione comunica una pretesa compiuta e lesiva, la giurisprudenza riconosce tutela anche contro atti non espressamente nominati. Questo orientamento, che si muove nella linea già tracciata dalle Sezioni Unite del 2021 e ribadita nelle rassegne ufficiali del Massimario, è tornato in evidenza anche nel 2025 con l’ordinanza n. 15943/2025 sul tema del “primo e unico atto”. In pratica: di solito il bonario può essere gestito in via amministrativa o contestato poi con la cartella; ma, in casi selezionati, può essere opportuno reagire già prima.

La strategia procedurale

La prima linea difensiva è spesso procedurale: contestare lo strumento sbagliato. Se l’Agenzia ha usato il controllo automatico per risolvere una questione giuridica, la difesa può sostenere che l’atto è inadeguato e che il contribuente avrebbe dovuto ricevere un atto motivato. La seconda linea procedurale consiste nel valorizzare lo Statuto del contribuente, l’autotutela e l’eventuale obbligo di interlocuzione in presenza di incertezze rilevanti. La terza consiste nel verificare la corretta decorrenza dei termini, specie quando la comunicazione è passata dall’intermediario.

La strategia sostanziale

La difesa sostanziale si concentra su tre domande. La prima: l’uscita dal regime è davvero avvenuta? La seconda: l’anno contestato è quello giusto? La terza: il conteggio del dovuto è corretto? È qui che si ricostruiscono incassi, rapporti di lavoro, visure societarie, oggetto sociale, clientela, soglie e calendario degli eventi. Ed è qui che si applicano, se favorevoli, la regola della cessazione dall’anno successivo, la disciplina specifica del superamento dei 100.000 euro, le norme anti-doppia imposizione tra regimi e l’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche negli anni recenti.

Ridurre il danno quando hai davvero perso il regime

Anche quando l’ufficio ha ragione sul principio, lo studio legale può ancora incidere moltissimo. Nei casi di fuoriuscita reale, la difesa serve a ridurre il danno: correggere l’annualità, eliminare voci indebite, far riconoscere la detrazione IVA sostanziale, verificare l’applicazione del lieve inadempimento, scegliere la via migliore fra pagamento in unica soluzione, rateazione, mediazione, successiva definizione agevolata in fase di riscossione o strumenti di composizione della crisi. Una difesa seria non serve solo a “vincere tutto”. Spesso serve a evitare di pagare molto più del dovuto.

Il ruolo concretissimo dello studio legale

In una pratica del genere, lo studio legale non si limita a “fare ricorso”. Lavora su più piani contemporaneamente: qualifica l’atto; coordina il commercialista per la ricostruzione contabile; costruisce la memoria in autotutela o in CIVIS; prepara eventualmente il reclamo-mediazione o il ricorso; valuta le richieste cautelari quando sopraggiunge un atto impugnabile; tratta i piani di rientro; e, se il debito è ormai divenuto ingestibile, apre il cantiere della crisi da sovraindebitamento o della ristrutturazione. È proprio in queste situazioni ibride — metà fiscali, metà esecutive — che un team composto da avvocati e commercialisti è spesso la differenza tra una difesa efficace e una difesa tardiva.

Come gestire il debito se non riesci a pagare

La rateazione del bonario

Se l’atto è corretto o conviene chiuderlo, oggi il contribuente può rateizzare le somme richieste con la comunicazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro il termine di pagamento della comunicazione. La disciplina del lieve inadempimento, inoltre, attenua gli effetti di minimi scostamenti quantitativi o di ritardi molto contenuti, evitando decadenze automatiche in tutte le ipotesi marginali previste dalla legge. Questo consente una gestione più razionale del debito senza perdere immediatamente il beneficio.

Le rottamazioni attive alla data del 25 maggio 2026

È fondamentale distinguere tra bonario e debito già affidato alla riscossione. Le rottamazioni non si applicano alla comunicazione bonaria in sé; diventano rilevanti quando il debito passa nella fase di riscossione con carichi affidati all’Agente della riscossione. Alla data del 25 maggio 2026, la documentazione ufficiale di Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che la Rottamazione-quater è ancora operativa per i contribuenti già ammessi e che la prossima rata in scadenza riguarda il 31 maggio 2026; inoltre, la riammissione alla definizione agevolata introdotta nel 2025 ha un proprio calendario di versamenti nel 2026 e 2027.

Alla stessa data è anche attiva la Rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026. Tuttavia, il termine per presentare la domanda di adesione era fissato al 30 aprile 2026; la prima o unica rata è indicata dall’Agenzia al 31 luglio 2026, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno aderito nei termini. Significa, in concreto, che la quinquies oggi è rilevante solo per chi ha già presentato domanda valida entro aprile 2026 e ha carichi definibili affidati all’Agente della riscossione.

Gli strumenti della crisi e del sovraindebitamento

Quando il debito fiscale non è più sostenibile, la difesa deve cambiare prospettiva. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre strumenti molto concreti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore — il vecchio “piano del consumatore” nel linguaggio comune — oggi disciplinata dall’articolo 67; il concordato minore per determinati debitori e piccoli imprenditori, aggredito dagli articoli 74 e seguenti; la liquidazione controllata; e l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’articolo 283, che consente in casi tassativi una vera ripartenza. Le modifiche del 2024 hanno ulteriormente ritoccato queste procedure, rafforzandone in parte l’operatività pratica.

Per il contribuente che ha perso il regime forfettario e si trova schiacciato da bonari, cartelle e creditori privati, questi strumenti non sono più “ultima spiaggia”: sono una parte della strategia. L’Avv. Monardo, anche in ragione dei suoi profili professionali in ambito OCC e sovraindebitamento, può integrare la difesa tributaria con la gestione della crisi, così da evitare che un errore fiscale si trasformi in una paralisi economica permanente.

Tabelle operative, simulazioni pratiche e domande frequenti

Tabella rapida dei termini

AdempimentoTermine ordinarioNota pratica
Pagamento bonario diretto60 giorniDalla ricezione della comunicazione
Pagamento bonario via intermediario90 giorniDalla trasmissione telematica all’intermediario
Prima rata della rateazioneEntro il termine del bonarioCondizione per mantenere il beneficio
Sospensione estiva pagamenti bonario1 agosto – 4 settembreVale per i termini amministrativi di pagamento
Ricorso contro atto impugnabile successivo60 giorniDalla notifica dell’atto
Sospensione feriale processuale1 agosto – 31 agostoVale per i termini del processo tributario
Reclamo-mediazioneFino a 50.000 euroOpera per le liti di valore entro tale soglia

La tabella riepiloga le scadenze ricavabili dalle fonti normative e amministrative ufficiali oggi vigenti.

Tabella delle principali difese

Problema contestatoVerifica da fareDifesa possibile
Superamento 85.000 ma non 100.000Controllare gli incassi reali dell’annoUscita dall’anno successivo, non immediata
Superamento 100.000Individuare il momento del superamentoLimitare correttamente gli effetti temporali e fiscali
S.r.l. incompatibileVerificare controllo e attività riconducibileContestare automatismi e motivazione insufficiente
Ex datore di lavoroVerificare prevalenza e riconducibilitàContestare la carenza di prova
Redditi dipendente > 30.000Controllare se il rapporto era cessatoEscludere la causa ostativa se il rapporto è cessato
Recupero IRAP su persona fisica post-2022Controllare anno e soggettoEccepire voce indebita
Recupero IVA rigidoRicostruire rettifica e detrazioneRidurre o contestare il quantum
Questione giuridica trattata come 36-bisLeggere il contenuto reale della contestazioneEccepire strumento inadeguato

Le difese indicate trovano fondamento nella disciplina del regime forfettario, nello Statuto del contribuente e nella giurisprudenza recente della Cassazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione di superamento non immediato. Un professionista persona fisica incassa nel 2025 complessivamente 92.000 euro. Non esistono altre cause ostative. In questo caso, il superamento della soglia degli 85.000 euro non comporta, da solo, l’uscita immediata dal regime nel 2025; il regime cessa in linea generale dal 2026. Se un bonario pretende IVA e tassazione ordinaria già sull’intero 2025, senza dimostrare il superamento della soglia dei 100.000 euro, la contestazione è fortemente difendibile.

Simulazione di superamento immediato. Un contribuente ha già incassato 98.500 euro nel 2025. Incassa poi una prestazione ulteriore di 7.000 euro, portando il totale a 105.500 euro. In questo caso il superamento della soglia di 100.000 euro determina l’uscita immediata dal regime. La difesa, però, non si limita a prendere atto dell’uscita: deve verificare quali effetti IVA e reddituali decorrono dall’operazione che comporta il superamento, e che il conteggio dell’ufficio non estenda indebitamente l’effetto all’intero anno.

Simulazione di errore su IRAP. Un consulente persona fisica riceve un bonario per annualità 2024 con recupero di IRPEF, IVA, sanzioni e anche IRAP. Se la contestazione riguarda una persona fisica che esercita arti o professioni, la presenza dell’IRAP nella ricostruzione è un indizio molto forte di errore, perché dal 2022 la legge ha escluso dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Anche se il resto della contestazione fosse fondato, questa voce andrebbe eliminata.

Simulazione di rateazione. Un bonario corretto chiede 12.000 euro complessivi. Oggi il contribuente può chiedere fino a 20 rate trimestrali. In termini puramente aritmetici, senza calcolare gli interessi trimestrali, l’ordine di grandezza della rata capitale è di 600 euro a trimestre. Non è un dettaglio: in molti casi una rateazione ben impostata evita il passaggio dalla difficoltà fiscale alla crisi di liquidità conclamata.

Domande frequenti

L’avviso bonario è già un atto esecutivo?
No, di regola non è ancora l’atto finale della riscossione. È una comunicazione prodromica che può essere definita con pagamento, chiarimenti o rideterminazione; se ignorata o non definita, può sfociare in atti successivi come la cartella.

Se ricevo un bonario devo pagare subito per forza?
No. Devi prima verificare se la contestazione è corretta, se l’anno è giusto e se il conteggio è stato fatto bene. Pagare senza analisi può farti perdere il momento difensivo più efficace.

Qual è oggi il termine ordinario?
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario è 60 giorni. Se la comunicazione viene trasmessa telematicamente all’intermediario, il termine è di 90 giorni dalla trasmissione.

Se ho superato 85.000 euro ma non 100.000 euro, sono fuori subito?
No, non automaticamente. In linea generale il regime cessa dall’anno successivo. L’uscita immediata è collegata al superamento dei 100.000 euro.

Se supero 100.000 euro, da quando esco?
Dal momento del superamento. È per questo che diventa decisivo ricostruire bene la data e l’operazione che fanno oltrepassare la soglia.

La sola quota in una s.r.l. mi fa perdere il regime?
Non sempre. Occorre verificare il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività della società a quella svolta personalmente. La mera partecipazione non esaurisce il problema.

Se il mio rapporto di lavoro dipendente è cessato, la soglia dei 30.000 euro conta ancora?
La disciplina ufficiale prevede che la soglia non operi se il rapporto è cessato. Per questo la documentazione sulla cessazione del rapporto è essenziale.

Posso usare CIVIS per contestare la comunicazione?
Sì. CIVIS è il canale di assistenza ufficiale per comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e alcune cartelle da controllo automatizzato.

Dal maggio 2026 posso fare un secondo riesame su CIVIS?
Sì. L’Agenzia ha comunicato che, da maggio 2026, per comunicazioni e avvisi telematici è possibile presentare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS.

Se il bonario è da controllo automatico, l’ufficio può decidere questioni giuridiche complesse?
No, non dovrebbe. La Cassazione ha ribadito che il controllo automatico è ammesso solo per correzioni cartolari e non per risolvere questioni giuridiche.

Devo impugnare subito l’avviso bonario?
Non sempre. La Cassazione ha chiarito che l’impugnazione del bonario è ordinariamente facoltativa e che il merito può essere contestato con la successiva cartella. Ma esistono casi particolari in cui il bonario funge da primo e unico atto lesivo.

Se non impugno il bonario, perdo per sempre il diritto di discutere il merito?
Di regola no. È proprio questo il senso dell’ordinanza n. 17536/2025: la mancata impugnazione del bonario non cristallizza automaticamente la pretesa.

Posso rateizzare?
Sì, fino a 20 rate trimestrali di pari importo, con prima rata entro il termine utile.

Se pago qualche giorno in ritardo perdo subito il beneficio?
La legge oggi disciplina anche il lieve inadempimento e alcune ipotesi di ritardo o scostamento contenuto non fanno decadere automaticamente il contribuente. Però va verificato il caso concreto.

Se poi arriva cartella o avviso di accertamento, quanto tempo ho per il ricorso?
In via ordinaria 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. Per le liti di valore fino a 50.000 euro opera il reclamo-mediazione.

La sospensione feriale vale anche per il bonario?
Per i pagamenti delle comunicazioni da controllo automatico e formale opera una specifica sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. Per i termini processuali tributari vale la sospensione dal 1° al 31 agosto. Sono due piani diversi.

Posso chiedere la rottamazione del bonario?
Non del bonario in quanto tale. Le rottamazioni riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione, quindi una fase successiva della vicenda.

La rottamazione-quinquies è ancora attiva al 25 maggio 2026?
Sì, come misura normativa esiste ed è in corso la fase successiva alle domande; ma il termine per aderire era il 30 aprile 2026, quindi oggi è utile solo per chi ha già presentato domanda nei termini.

Se non riesco neppure a sostenere la rateazione, ho altre strade?
Sì. Possono entrare in gioco le procedure del Codice della crisi: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e, nei casi appropriati, altri strumenti di ristrutturazione.

Sentenze istituzionali più aggiornate da conoscere

La giurisprudenza più recente è molto utile per costruire una difesa seria contro il bonario per uscita dal regime forfettario.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 17536 del 30 giugno 2025 ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità è facoltativa e che il contribuente può far valere il merito della pretesa con l’impugnazione della successiva cartella. È la sentenza da conoscere quando il dubbio è: “se non faccio subito ricorso, perdo tutto?”.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 15943 del 14 giugno 2025 ha valorizzato ancora la nozione del “primo e unico atto” con cui l’amministrazione comunica una pretesa precisa. È utile nei casi in cui il bonario, pur formalmente atipico, sia già sostanzialmente il primo atto lesivo.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 15914 del 14 giugno 2025 ha affermato che l’Agenzia può emettere avviso di accertamento anche in luogo della cartella successiva al controllo cartolare, senza pregiudizio per il contribuente. È importante perché conferma che, davanti a questioni complesse, l’amministrazione dispone di strumenti motivati e pieni, non solo del bonario.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 5215 del 27 febbraio 2025 ha riaffermato che non si può negare il diritto alla detrazione IVA se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali. È una pronuncia preziosa nelle uscite dal forfettario con contestazioni IVA.

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025 ricorda però un limite importante: non sempre la mancanza di un previo bonario o avviso accertativo genera invalidità, specie quando interessi e sanzioni derivano direttamente dalla legge. È la pronuncia da tenere presente per non fondare la difesa su eccezioni deboli.

La Corte di cassazione, Sezione quinta, ordinanza n. 10001 del 12 aprile 2024 è una delle sentenze più utili in assoluto per questo tema: afferma che il controllo automatico ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 non può risolvere questioni giuridiche, ma soltanto svolgere verifiche cartolari ed evidenziare errori materiali e di calcolo.

La Corte di cassazione, Sezione quinta, ordinanza n. 30686 del 28 novembre 2024 ricorda, però, che esistono ambiti particolari nei quali l’omesso avviso bonario non comporta automaticamente l’invalidità del recupero. Anche questa sentenza serve a calibrare bene la strategia, senza automatismi difensivi.

Sul versante costituzionale merita attenzione la Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, che ha ritenuto non fondate le questioni sull’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 circa l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione per “fatto non sussiste” o “imputato non lo ha commesso” sugli stessi fatti materiali. Non è una pronuncia specifica sul bonario, ma è molto importante quando la vicenda tributaria si intreccia con un parallelo penale.

Conclusione

L’avviso bonario per uscita dal regime forfettario non va né ignorato né subìto. Va qualificato, ricostruito e, se necessario, contrastato. Il punto chiave è questo: nelle contestazioni sul forfettario l’errore dell’ufficio non sta soltanto nel “se” il regime era applicabile, ma molto spesso nel “quando” sarebbe cessato, nel “come” andavano conteggiati gli effetti dell’uscita, nel “quale” strumento procedurale è stato usato e nel “quanto” davvero può essere preteso. Soglia degli 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000 euro, cause ostative, IVA, transiti tra regimi, IRAP per annualità recenti e facoltatività dell’impugnazione del bonario sono i veri punti su cui si gioca la difesa.

Muoversi tempestivamente è essenziale. Il tempo del bonario è il momento in cui puoi ancora fermare errori, chiedere annullamenti, rideterminare importi, rateizzare in modo sostenibile o preparare la tutela successiva prima che il debito degeneri in cartella o esecuzione. E quando la situazione è già deteriorata, esistono ancora strumenti per intervenire: dalle difese contro cartelle e accertamenti alla mediazione, dalle rottamazioni attive nella fase di riscossione alle procedure di sovraindebitamento, fino all’esdebitazione.

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