Avviso Bonario Per Crypto Non Monitorate: Difesa Legale

Introduzione

Le criptovalute e, più in generale, le crypto‑attività hanno conquistato un ruolo di primo piano nei portafogli di molti contribuenti italiani. L’assenza di intermediari centralizzati e la rapida crescita di questo mercato hanno tuttavia generato un elevato numero di omissioni nella dichiarazione dei redditi e nel monitoraggio degli investimenti esteri. L’Avviso bonario, cioè la comunicazione dell’esito dei controlli automatizzati e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta l’atto con cui l’amministrazione segnala al contribuente la presenza di errori o omissioni fiscali e lo invita a regolarizzare la propria posizione. Con le crypto, l’arrivo di un avviso bonario spesso riguarda due profili: da un lato la mancata indicazione delle plusvalenze ottenute dalla cessione o dallo scambio di crypto‑asset (redditi diversi di natura finanziaria), dall’altro l’omessa compilazione del quadro RW relativo agli investimenti e alle attività estere. Dal 2026 l’attività di controllo sarà intensificata anche grazie all’entrata in vigore della direttiva DAC8 e al Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF) che imporranno agli operatori di comunicare automaticamente i dati di tutti i clienti alle amministrazioni fiscali.

Chi riceve un avviso bonario per crypto non monitorate si trova quindi di fronte a una scelta delicata: accettare la pretesa fiscale e pagare, con sanzioni ridotte, oppure contestare e difendersi, dimostrando che l’atto è infondato o viziato da errori. In questa guida, aggiornata al 25 maggio 2026, analizzeremo la disciplina applicabile, le sentenze più recenti della Corte di cassazione e le possibili strategie difensive. L’obiettivo è fornire un quadro completo e pratico, dal punto di vista del contribuente/debitore, spiegando passo per passo cosa fare dopo la notifica, quali termini rispettare, quali strumenti deflattivi utilizzare e quali errori evitare.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è composto da un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti che opera su tutto il territorio nazionale. L’avvocato Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, garantisce un’assistenza qualificata sia in sede di contenzioso tributario che in eventuali ricorsi per cassazione;
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario, capaci di affrontare procedure di accertamento e riscossione su scala nazionale;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze specifiche nella redazione di piani di ristrutturazione, accordi con creditori e protocolli di esdebitazione;

Lo studio assiste il cliente in tutte le fasi: analisi dell’atto, valutazione della fondatezza e dei termini di decadenza, predisposizione di memorie difensive, ricorsi contro avvisi bonari e cartelle, istanza di sospensione, rateazioni e trattative con l’Agenzia delle Entrate. In caso di debiti particolarmente rilevanti, il team valuta soluzioni di ristrutturazione (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata) per ottenere la riduzione o l’annullamento del carico fiscale. Inoltre, grazie alla qualifica di Gestore della crisi, l’avv. Monardo può accompagnare il contribuente in percorsi di esdebitazione che bloccano pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere appieno come gestire un avviso bonario relativo a crypto non monitorate, occorre innanzitutto ricostruire la cornice normativa e le principali pronunce giurisprudenziali che regolano la materia. Dal 2023 il legislatore ha introdotto una disciplina organica sulle crypto‑attività che ha modificato sia la tassazione delle plusvalenze sia gli obblighi di monitoraggio fiscale.

1.1 Tassazione delle plusvalenze da crypto‑attività

Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e successive modifiche

La legge di bilancio 2023 ha inserito, nell’art. 67 del TUIR, la lettera c‑sexies, secondo cui costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dal rimborso, cessione, permuta o detenzione di crypto‑attività. La norma chiarisce che non costituiscono redditi imponibili le permute tra crypto‑attività aventi medesime caratteristiche e funzioni . Inizialmente era prevista un’esenzione per le plusvalenze complessive inferiori a 2.000 euro annui; tale soglia è stata eliminata dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha anche disposto l’aumento dell’aliquota dal 26% al 33% a partire dal periodo d’imposta 2026 .

La norma prevede un regime transitorio: per il 2025 rimane l’aliquota del 26%, mentre dal 2026 la tassazione passa al 33%. Le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale di acquisto, comprendendo eventuali commissioni. Non sono rilevanti le semplici variazioni di valore o la detenzione a medio termine; è quindi necessario calcolare le plusvalenze soltanto al momento della cessione, del rimborso o del trasferimento verso strumenti con caratteristiche diverse (ad esempio, la conversione di crypto in valute fiat).

Affrancamento e regolarizzazione del valore delle crypto

Per incentivare l’emersione delle posizioni pregresse, la L. 197/2022 ha introdotto la facoltà di affrancare il costo o il valore delle crypto‑attività detenute al 1° gennaio 2023 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore normale. Questa opzione (c.d. regolarizzazione del valore) consente di rideterminare il valore di acquisto da utilizzare per il calcolo delle plusvalenze future, riducendo il carico fiscale. I contribuenti che non avevano dichiarato le crypto in passato possono, inoltre, utilizzare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per integrare le dichiarazioni e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte.

1.2 Obblighi di monitoraggio fiscale: quadro RW e sanzioni

L’art. 4 del D.L. 167/1990 ha introdotto l’obbligo di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero. Il quadro RW della dichiarazione dei redditi va compilato da tutte le persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che detengono attività patrimoniali o finanziarie all’estero, anche se indirettamente. Tra queste rientrano anche le crypto‑attività custodite su piattaforme estere o in wallet privati. Come spiega una guida sul monitoraggio, la finalità della norma è assicurare la corretta rilevazione delle attività estere e la liquidazione delle imposte patrimoniali come IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero) e IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere) .

La violazione di questo obbligo comporta sanzioni amministrative molto elevate. Secondo l’art. 5 del D.L. 167/1990, il mancato o incompleto adempimento del monitoraggio è punito con una sanzione proporzionale tra il 3% e il 15% del valore delle attività non dichiarate, che può raddoppiare (dal 6% al 30%) se le attività sono detenute in paesi a regime fiscale privilegiato . È prevista una sanzione fissa di 258 euro per la presentazione tardiva del quadro RW entro 90 giorni, riducibile a circa 28 euro tramite ravvedimento . Queste sanzioni si applicano sull’intero valore delle crypto non dichiarate, indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto redditi.

La Corte di cassazione ha ribadito che l’omissione del quadro RW è una violazione sostanziale e non meramente formale; la motivazione dell’obbligo è il monitoraggio delle attività estere, quindi la mancata compilazione non può essere sanata senza sanzioni. La sentenza n. 28077/2024 ha chiarito che l’adempimento non è una mera formalità e che le sanzioni dell’art. 5 D.L. 167/1990 si applicano integralmente .

1.3 Avviso bonario: fondamento normativo

L’avviso bonario è il primo atto con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’esito dei controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 per le imposte dirette; art. 54‑bis DPR 633/1972 per l’IVA) o dei controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973). Queste norme prevedono che:

  • Controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) – L’amministrazione utilizza procedure informatiche per verificare la correttezza delle dichiarazioni, correggere errori materiali o di calcolo e liquidare le imposte dovute. Se dall’esito del controllo emerge un maggior tributo o un minor credito, l’ufficio comunica il risultato al contribuente per consentirgli di fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione entro 60 giorni .
  • Controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973) – Gli uffici possono escludere deduzioni o detrazioni non spettanti e correggere altri errori. Anche in questo caso il risultato è comunicato al contribuente, che può fornire i documenti mancanti o correggere l’errore entro 60 giorni .
  • Controlli automatizzati IVA (art. 54‑bis DPR 633/1972) – Analogamente ai controlli sulle imposte dirette, l’amministrazione liquida automaticamente l’IVA dovuta, corregge errori e comunica il risultato, concedendo 60 giorni per eventuali chiarimenti .

La riforma operata dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha esteso da 30 a 60 giorni i termini per pagare o chiarire la comunicazione, applicando la nuova disciplina alle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025. Inoltre per gli intermediari che ricevono avvisi bonari per conto dei clienti, il termine è di 90 giorni .

L’avviso bonario non è un accertamento definitivo: è una comunicazione con la quale il contribuente viene avvisato degli esiti dei controlli ed è invitato a pagare le somme dovute con sanzioni ridotte. Se il contribuente non aderisce entro i termini, l’Agenzia emette una cartella di pagamento con sanzioni piene. Per gli avvisi derivanti da controlli automatizzati la sanzione si riduce al 10% (prima del 2024 era il 20%), mentre per i controlli formali la riduzione è pari a 1/3 della sanzione irrogabile. Le somme devono essere pagate in unica soluzione o in rate mensili; la mancata risposta porta alla formazione della cartella esattoriale e successivo pignoramento.

La Corte di cassazione ha precisato che l’avviso bonario non è obbligatorio impugnare: la sua impugnazione non blocca l’emissione della successiva cartella, la quale può essere contestata nuovamente anche per motivi già dedotti nell’avviso. La sentenza n. 2092/2025 ha affermato che l’avviso bonario è un “atto endoprocedimentale” privo di autonomo contenuto lesivo e che l’eventuale impugnazione perde interesse una volta emessa la cartella.

1.4 Reati fiscali e crypto‑attività: art. 4 D.Lgs. 74/2000 e sentenza 8269/2025

L’eventuale omissione di redditi derivanti da crypto‑attività può avere anche risvolti penali se supera le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000. L’art. 4 (“dichiarazione infedele”) punisce con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti, quando concorrano due condizioni: l’imposta evasa supera 100.000 euro e il valore degli elementi sottratti all’imposizione supera il 10% del totale dichiarato o comunque 2 milioni di euro . Le valutazioni errate inferiori al 10% dei valori corretti non sono punibili .

Nel febbraio 2025 la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8269/2025, ha affrontato per la prima volta il tema delle plusvalenze da crypto‑attività nel quadro penale. La Corte ha stabilito che la mancata indicazione dei proventi derivanti dalla vendita di NFT e altre crypto‑attività integra il reato di dichiarazione infedele se il valore delle plusvalenze, convertito in euro, supera le soglie di punibilità. La sentenza ha ricordato che il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e gli artt. 53 e 54 del TUIR impongono di dichiarare anche i redditi realizzati tramite piattaforme decentralizzate . Questa pronuncia fa chiarezza sulla rilevanza penale delle omissioni in materia crypto, ma conferma che la mera omissione del quadro RW, senza realizzazione di redditi, resta estranea alla sfera penale.

1.5 Sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi

La crisi dovuta a debiti fiscali può essere affrontata mediante le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 e confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’art. 2 del Codice definisce “sovraindebitamento” lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, professionista o piccolo imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale . Le procedure principali sono:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il consumatore sovraindebitato può, con l’ausilio dell’OCC, proporre ai creditori un piano con contenuto libero e soddisfacimento anche parziale dei crediti . La proposta deve indicare l’elenco dei creditori, la composizione del patrimonio e le entrate, e può prevedere moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore: riservati agli imprenditori minori, consentono di ristrutturare l’intero debito con l’approvazione dei creditori. Il concordato minore è destinato a imprenditori non fallibili.
  • Liquidazione controllata: procedura liquidatoria che prevede la vendita del patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale, con la liberazione dei debiti residui al termine.
  • Esdebitazione: possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento, permettendo al debitore di ripartire senza le passività pregresse.

L’avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, ha maturato esperienza nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione che consentono di trattare anche i debiti fiscali derivanti da avvisi bonari e cartelle. Queste procedure, benché non sospendano automaticamente l’esecuzione tributaria, permettono di proporre un piano di pagamento sostenibile e di ottenere l’esdebitazione al termine.

2. Procedura dell’avviso bonario per crypto non monitorate

L’avviso bonario è il primo passo della riscossione, ma per affrontarlo correttamente occorre comprendere come si sviluppa la procedura e quali sono i tempi. Questa sezione descrive cosa accade dalla notifica alla definizione, con un focus sulla disciplina applicabile alle crypto.

2.1 Notifica e contenuto dell’avviso bonario

L’avviso bonario viene emesso a seguito di un controllo automatizzato o formale. In ambito crypto, le cause più frequenti sono:

  1. Omessa indicazione delle plusvalenze: l’Agenzia confronta i dati desunti da exchange, DAC8, CARF o segnalazioni e rileva plusvalenze non dichiarate. La comunicazione evidenzia l’imposta dovuta (26% per il 2025, 33% dal 2026) e la sanzione ridotta.
  2. Omissione del quadro RW: l’ufficio rileva che il contribuente ha dichiarato redditi o plusvalenze ma non ha compilato il quadro RW o l’ha compilato in modo incompleto. In tal caso l’avviso bonario può includere la sanzione fissa (258 euro) o proporzionale (3–15% del valore delle attività) ridotta di un terzo.
  3. Errori di calcolo: l’amministrazione può correggere errori aritmetici, importi duplicati o crediti non spettanti. In questo caso la comunicazione indica l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta.

L’avviso contiene: i dati identificativi del contribuente, l’anno d’imposta, l’ammontare dell’imposta o del contributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi, le modalità di pagamento (anche rateale) e il termine entro il quale rispondere. Dal 2025 tale termine è 60 giorni (90 giorni per gli intermediari) . Il termine decorre dalla data di ricezione dell’avviso. Se il contribuente riceve l’avviso tramite PEC o raccomandata, fa fede la data di consegna indicata dal servizio postale o dal gestore PEC.

2.2 Diritti e opzioni del contribuente entro 60 giorni

Dopo la notifica, il contribuente ha diverse opzioni:

  1. Pagare integralmente l’importo richiesto entro 60 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o, se l’importo supera determinati limiti (normalmente 100 euro), in rate mensili. In caso di pagamento rateale, occorre versare almeno la prima rata entro 60 giorni per fruire del beneficio; le rate successive si pagano con interessi.
  2. Chiedere chiarimenti o segnalare errori. È possibile inviare una richiesta motivata all’ufficio che ha emesso l’avviso allegando la documentazione (ad esempio estratti conto degli exchange, report di transazioni, tabelle di calcolo delle plusvalenze). Se l’ufficio riconosce l’errore, rettifica l’avviso o lo annulla.
  3. Presentare memorie difensive all’interno del contraddittorio preventivo. Se il contribuente ritiene che le somme richieste non siano dovute (ad esempio perché le plusvalenze sono state calcolate su scambi tra crypto aventi stessa natura, non tassabili), può presentare memorie entro 60 giorni e chiedere l’archiviazione.
  4. Accedere al ravvedimento operoso: se la violazione riguarda l’omesso o tardivo quadro RW o la tardiva dichiarazione delle plusvalenze, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e pagare le imposte dovute più una sanzione ridotta secondo l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 (si veda § 4.1). Ciò è possibile finché non sia notificato un atto di accertamento o non sia iniziata un’attività istruttoria formale.
  5. Non fare nulla. Se il contribuente non paga né contesta l’avviso entro 60 giorni, l’Agenzia emette una cartella di pagamento con sanzioni piene. Successivamente, in mancanza di pagamento, potrà procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti.

2.3 Rilevazione delle criptovalute da parte dell’Agenzia delle Entrate

La tradizionale difficoltà nel tracciare le transazioni crypto sta progressivamente venendo meno. Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore in Italia il D.Lgs. 194/2025 che recepisce la direttiva europea DAC8 e applica il Crypto‑Asset Reporting Framework. Gli operatori di servizi relativi alle crypto‑attività (CASP), come exchange centralizzati, broker e piattaforme di custodia, sono obbligati a raccogliere e trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti: nome, codice fiscale, saldi di fine periodo, flussi di acquisto e cessione, indirizzi dei wallet, e altre informazioni . Il primo invio di dati, relativo all’anno 2026, avverrà nel gennaio 2027. A partire dal 2027 la trasmissione avrà periodicità annuale.

Tale regime rende molto più probabile la rilevazione di crypto non monitorate e consente all’Agenzia di incrociare i dati con le dichiarazioni fiscali. Se il contribuente non dichiara i propri asset o le plusvalenze, la corrispondenza tra i dati DAC8/CARF e le dichiarazioni genererà un avviso bonario per omissione. Le autorità italiane potranno inoltre utilizzare la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) per individuare i titolari effettivi e risalire a wallet non nominativi .

2.4 Dalla comunicazione bonaria alla cartella di pagamento

Se il contribuente non paga o non chiarisce l’avviso bonario, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Nella cartella le sanzioni sono applicate nella misura ordinaria (30% per l’imposta omessa, raddoppiate per i redditi esteri) e vengono aggiunti gli interessi di mora. La cartella è un atto esecutivo e può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Fino al momento dell’iscrizione a ruolo il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997), il quale sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . In questa sede è possibile raggiungere un accordo con l’amministrazione e ottenere ulteriori riduzioni delle sanzioni.

La cartella può essere pagata in unica soluzione o rateizzata fino a un massimo di 72 rate mensili, con possibilità di estensione a 120 rate per situazioni di comprovata difficoltà. Il mancato pagamento della cartella porta a misure cautelari quali fermo amministrativo su veicoli, iscrizione di ipoteca su immobili e pignoramento presso terzi. Queste misure possono essere sospese mediante istanza di rateazione, domanda di rottamazione (se attiva) o ricorso giudiziale.

3. Difese e strategie legali

Affrontare un avviso bonario relativo a crypto non monitorate richiede un’analisi approfondita della situazione personale e dei dati forniti dall’Agenzia. In questa sezione esaminiamo le possibili difese e le strategie che l’Avv. Monardo e il suo team adottano per tutelare i contribuenti.

3.1 Verifica preliminare della legittimità dell’avviso

È fondamentale innanzitutto verificare se l’avviso bonario è stato notificato correttamente e se rispetta i requisiti di legge. Ecco alcune verifiche da effettuare:

  1. Prescrizione e decadenza: occorre controllare se l’avviso è stato emesso entro il termine di decadenza. Per i controlli automatizzati il termine è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36‑bis DPR 600/1973); per i controlli formali il termine è identico (art. 36‑ter) . Se il controllo viene eseguito oltre il termine, l’avviso è illegittimo.
  2. Descrizione dell’irregolarità: l’avviso deve indicare con chiarezza l’errore contestato, la norma violata e il metodo di calcolo. In mancanza di motivazione, l’atto può essere impugnato per difetto di motivazione.
  3. Soggetto legittimato: se il contribuente risiede all’estero o non è fiscalmente residente in Italia, l’obbligo del quadro RW potrebbe non sussistere; in tal caso occorre dimostrare la residenza fiscale straniera (doppia imposizione, certificato di residenza).
  4. Duplice imposizione: se il contribuente ha già pagato imposte sulle plusvalenze in un altro Paese, può richiedere il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 TUIR ed evitare la doppia tassazione.
  5. Inesistenza di plusvalenze: come chiarito dall’art. 67 TUIR, le permute tra crypto con la medesima funzione non generano reddito imponibile . Occorre verificare se l’Agenzia ha erroneamente tassato scambi interni tra token equivalenti (ad esempio, da un token ETH su un exchange a un token ETH su un altro exchange) o spostamenti tra propri wallet. In questi casi l’avviso è infondato.
  6. Accertamento del valore delle crypto: l’Agenzia potrebbe aver utilizzato un cambio sfavorevole o un valore medio non corretto. È necessario fornire estratti dettagliati degli exchange (anche decentralizzati) e ricostruire il costo fiscale, includendo le commissioni di acquisto e di vendita.

3.2 Difesa per omissione del quadro RW

Se l’avviso bonario riguarda l’omessa compilazione del quadro RW, il contribuente può difendersi su due fronti:

  1. Eccezione di duplicazione: se il contribuente ha indicato le plusvalenze da crypto nella dichiarazione dei redditi e ha pagato le imposte, l’omissione del quadro RW potrebbe essere considerata una violazione formale; tuttavia la Cassazione ha chiarito che si tratta di violazione sostanziale . È quindi difficile ottenere l’annullamento integrale, ma in sede di ravvedimento o accertamento con adesione si può ottenere la riduzione della sanzione.
  2. Calcolo del valore: la sanzione proporzionale (3–15% o 6–30%) viene applicata sul valore delle attività non dichiarate. Occorre verificare se l’Agenzia ha calcolato il valore correttamente (valore al 31 dicembre dell’anno oppure valore medio) e se ha escluso le crypto aventi sede in Italia (es. wallet su piattaforme italiane, già dichiarate). In caso di errori il contribuente può chiedere la riduzione dell’importo.
  3. Ravvedimento operoso: in alternativa all’adesione all’avviso, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in cui ha omesso il quadro RW e pagare la sanzione ridotta secondo le tabelle del ravvedimento (si veda § 4.1). Il ravvedimento consente di sanare la violazione con sanzioni ridotte e di evitare l’irrogazione in fase di controllo.

3.3 Difesa per plusvalenze non dichiarate

Per le plusvalenze, la difesa si focalizza sulla corretta determinazione del reddito e sulla verifica delle soglie. Le strategie includono:

  1. Ricostruzione analitica delle transazioni: occorre produrre un report dettagliato delle operazioni (acquisti, vendite, permute, staking, airdrop). È consigliabile utilizzare strumenti di crypto‑accounting che calcolano il valore in euro al momento della transazione, tenendo conto del costo fiscale e delle commissioni. Questa documentazione può dimostrare che le plusvalenze effettive sono inferiori a quelle calcolate dall’Agenzia.
  2. Applicazione delle esenzioni: per il 2023 era prevista l’esenzione fino a 2.000 euro; dal 2024 l’esenzione è stata eliminata. Se le plusvalenze sono inferiori a tale soglia (per il 2023) o se derivano da permute non imponibili, l’avviso è infondato.
  3. Dimostrazione di minusvalenze pregresse: il contribuente può compensare le plusvalenze con le minusvalenze realizzate nei precedenti quattro anni. È necessario documentare le perdite subite negli anni anteriori.
  4. Controllo delle aliquote: assicurarsi che l’aliquota applicata sia corretta (26% per 2025, 33% dal 2026) e che non siano state applicate maggiorazioni ingiustificate. Le plusvalenze da NFT sono tassate allo stesso modo delle altre crypto.
  5. Eccezione di incertezza normativa: sino al 2023 mancava una disciplina specifica per le crypto; la Cassazione ha riconosciuto l’incertezza giuridica come circostanza esimente in alcuni casi di sanzione. Si può sostenere che, nelle annualità anteriori al 2023, la normativa non era chiara e che l’applicazione retroattiva di sanzioni sia illegittima.

3.4 Ricorso contro la cartella e processo tributario

Se il contribuente non aderisce all’avviso o se la contestazione inviata all’Agenzia non viene accolta, verrà notificata la cartella di pagamento. In tal caso è possibile presentare ricorso entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo tutte le eccezioni (vizi di notifica, calcolo errato, decadenza). È consigliabile allegare una perizia tecnica sulle transazioni crypto e depositare la documentazione. Come rilevato dalla Cassazione, l’eventuale ricorso contro l’avviso bonario non preclude la possibilità di riproporre gli stessi motivi contro la cartella. Il ricorso può essere accompagnato dalla richiesta di sospensione dell’atto, se sussistono gravi motivi.

In alternativa al ricorso, il contribuente può proporre accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997). Questo strumento, attivabile entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella, consente di negoziare con l’ufficio un accordo sulle imposte e sulle sanzioni; la domanda sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . L’accordo prevede la riduzione delle sanzioni a 1/3 e la possibilità di rateizzare fino a otto rate trimestrali. Sebbene non si applichi direttamente agli avvisi bonari, molti uffici sono disponibili a esaminare istanze di adesione informalmente per definire la lite.

3.5 Rimedi extragiudiziali: transazioni e autotutela

Oltre al ravvedimento e all’accertamento con adesione, esistono altri rimedi extragiudiziali:

  • Autotutela: il contribuente può chiedere l’annullamento totale o parziale dell’avviso bonario per errori evidenti. L’autotutela è gratuita e non sospende i termini di pagamento, ma può evitare la fase contenziosa.
  • Conciliazione giudiziale: nel corso del giudizio tributario è possibile formulare una proposta di conciliazione, riducendo ulteriormente le sanzioni. Se la conciliazione è perfezionata, l’imposta si paga con sanzioni ridotte a 40% del minimo.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata (rottamazione). Ad esempio, la rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) consentiva di definire i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 senza sanzioni e interessi, con rate fino a nove anni. Tuttavia, la domanda di adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Poiché alla data di aggiornamento (25 maggio 2026) il termine per presentare la domanda è scaduto, la rottamazione‑quinquies non è più accessibile, salvo eventuali riaperture legislative future . Allo stato attuale, resta attiva la rottamazione‑quater per chi ha già presentato domanda nel 2023, ma non sono previste nuove adesioni.

3.6 Procedura di sovraindebitamento come extrema ratio

Quando il debito derivante da avvisi bonari e cartelle è particolarmente oneroso e il contribuente non è in grado di pagarne integralmente l’importo, può valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento (artt. 67 ss. CCII). L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi, valuta la sostenibilità di un piano del consumatore (art. 67) e ne attesta la fattibilità. La proposta può prevedere il pagamento parziale del debito nell’arco di 3–6 anni, la falcidia dei crediti privilegiati (con il limite di cui al comma 4 dell’art. 67) e la moratoria per i mutui ipotecari . Una volta omologato, il piano blocca le azioni esecutive e, al termine, consente l’esdebitazione.

L’accesso a queste procedure richiede la certificazione dell’insolvenza e la collaborazione con un Organismo di composizione della crisi. Grazie al ruolo fiduciario dell’Avv. Monardo in un OCC, il contribuente può contare su una gestione coordinata tra consulenti legali e commercialisti per negoziare con l’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del carico fiscale all’interno del piano.

4. Strumenti alternativi: ravvedimento, definizioni agevolate e piani di rientro

Oltre alle difese “classiche” contro gli avvisi bonari, il contribuente può ricorrere a strumenti che consentono di regolarizzare la propria posizione in maniera meno onerosa o di dilazionare il pagamento. In questa sezione analizziamo i principali istituti previsti dal legislatore.

4.1 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta proporzionale al momento in cui avviene la regolarizzazione. Nel caso di crypto, il ravvedimento può riguardare:

  • Omessa o infedele dichiarazione delle plusvalenze: il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta interessato e versa le imposte dovute con sanzioni ridotte. La sanzione ridotta è pari al 15% dell’imposta evasa se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, al 17,14% (1/8) se avviene entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo, e via via crescente fino al 1/5 (20%) se la regolarizzazione avviene oltre due anni . L’importo si riduce ulteriormente nei casi di integrativa presentata dopo un invito al contraddittorio.
  • Omissione del quadro RW: la sanzione è proporzionale (3–15% o 6–30%), ma con il ravvedimento si applicano le riduzioni: 1/9 per regolarizzazioni entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione successiva, 1/7 entro l’anno successivo, 1/6 entro due anni, 1/5 oltre due anni . Inoltre la sanzione fissa di 258 euro per l’omessa presentazione entro 90 giorni si riduce a circa 28 euro .
  • IVIE e IVAFE: le imposte patrimoniali relative a immobili e attività finanziarie estere possono anch’esse essere regolarizzate tramite ravvedimento con le stesse riduzioni.

Per avvalersi del ravvedimento, occorre:

  1. Predisporre una relazione tecnica con la ricostruzione delle plusvalenze e delle attività estere (wallet, exchange, NFT, staking) per ciascun anno.
  2. Calcolare le imposte e le sanzioni con i codici tributo corretti (ad es. 8911 per sanzioni quadro RW).
  3. Presentare una dichiarazione integrativa (modello Redditi PF) indicando le somme dovute e allegando il quadro RW compilato.
  4. Versare l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta tramite F24; nella maggior parte dei casi è ammessa la rateizzazione delle sanzioni.

Il ravvedimento è ammissibile finché l’Agenzia delle Entrate non abbia notificato un atto di accertamento. Non è possibile ricorrere al ravvedimento dopo la notifica della cartella o dopo che sia iniziata un’attività istruttoria formale.

4.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflattivo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo con l’ufficio. La richiesta va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella, oppure entro 15 giorni dal ricevimento di invito al contraddittorio. La presentazione dell’istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . In sede di adesione si può ridurre la sanzione a 1/3 del minimo e ottenere una rateizzazione fino a otto rate trimestrali. Anche se l’avviso bonario non è formalmente un atto di accertamento, molti uffici si dichiarano disponibili a esaminare le istanze per definire la lite.

Se la controversia prosegue in giudizio, le parti possono addivenire a una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) fino all’udienza di trattazione; le sanzioni si riducono al 40% del minimo. È uno strumento utile per chi preferisce evitare il rischio di una soccombenza totale e beneficiare comunque di una riduzione delle sanzioni.

4.3 Definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali che permettono di estinguere i debiti pagando solo le imposte e le spese, senza sanzioni né interessi. Nel 2023 e 2024 era attiva la rottamazione‑quater introdotta dalla L. 197/2022; nel 2026 è stata lanciata la rottamazione‑quinquies (L. 199/2025), riservata ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo la legge di bilancio 2026, i contribuenti dovevano inviare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 . L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione avrebbe comunicato le somme dovute entro il 30 giugno 2026, mentre il pagamento in unica soluzione o della prima rata era fissato al 31 luglio 2026 . Il piano di rateazione poteva estendersi fino a 54 rate bimestrali (nove anni) .

Poiché il termine per aderire è scaduto il 30 aprile 2026, la rottamazione‑quinquies non è più disponibile. I contribuenti che non hanno presentato domanda non possono più accedervi, salvo future riaperture. L’unica definizione agevolata ancora in corso è la rottamazione‑quater per chi ha già aderito nel 2023, con rate in scadenza fino al 2027. È importante quindi valutare tempestivamente le rottamazioni quando vengono introdotte.

4.4 Piani di rientro e rateizzazioni ordinarie

Se non si accede ad alcuna definizione agevolata, è comunque possibile chiedere la rateizzazione della cartella all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le regole principali sono:

  • Per debiti fino a 120.000 euro è concessa la rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili; oltre tale soglia o in caso di comprovata difficoltà economica si può ottenere la rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili.
  • Per mantenere la rateazione occorre pagare puntualmente le rate; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza.
  • È possibile richiedere la rateazione anche dopo la notifica della cartella, purché non siano state già avviate procedure esecutive (pignoramento immobiliare o presso terzi). In caso di pignoramento, la rateizzazione può essere concessa solo previo pagamento di una somma pari all’intero debito pignorato.

L’avv. Monardo assiste i contribuenti nella predisposizione di richieste di rateizzazione e nella scelta del piano più adatto. Inoltre, nei casi in cui il debito derivi da un avviso bonario con importi non elevati, può essere più conveniente pagare in unica soluzione per evitare l’applicazione degli interessi di rateazione (3% annuo dal 1° agosto 2026 ).

5. Errori comuni e consigli pratici

In questa sezione elenchiamo gli errori più frequenti commessi dai contribuenti che ricevono avvisi bonari su crypto non monitorate, con i consigli per evitarli:

  1. Ignorare l’avviso bonario: non rispondere all’avviso comporta l’emissione della cartella con sanzioni piene e interessi. Anche se si ritiene l’avviso infondato, conviene inviare memorie o pagare in misura ridotta entro 60 giorni.
  2. Non conservare documentazione: molti contribuenti non salvano gli estratti degli exchange o le ricevute di transazioni. È fondamentale conservare report annuali, file CSV e screenshot dei movimenti per poterne ricostruire la cronologia.
  3. Non distinguere tra plusvalenze e permute non imponibili: come spiegato, gli scambi tra crypto con caratteristiche identiche non sono tassati . Occorre distinguere le permute che generano redditi da quelle che sono mere transazioni interne.
  4. Affidarsi a calcoli errati: i software di calcolo delle plusvalenze vanno impostati correttamente (metodo LIFO, FIFO o costo medio). Un calcolo sbagliato può generare plusvalenze inesistenti.
  5. Ritenere che la mancata compilazione del quadro RW non sia sanzionata: come chiarito dalla Cassazione, l’omissione è una violazione sostanziale e comporta sanzioni significative . È quindi indispensabile compilare il quadro anche in assenza di redditi.
  6. Presentare il ravvedimento operoso fuori termine: il ravvedimento non è ammesso dopo la notifica di un atto di accertamento. Occorre quindi attivarsi non appena ci si accorge dell’omissione.
  7. Sottovalutare la rilevanza penale: se le plusvalenze non dichiarate superano le soglie di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (imposta evasa >100.000 € e elementi sottratti >10% o >2 milioni di euro), si può configurare il reato di dichiarazione infedele . È quindi opportuno regolarizzare prima che la violazione emerga.
  8. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: quando il debito è insostenibile, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono rappresentare un’ancora di salvezza. Non bisogna attendere che l’esecuzione avanzi; occorre attivarsi tempestivamente con un professionista.
  9. Non aggiornarsi sulle normative: il settore crypto è in rapida evoluzione. Dal 2026 entrano in vigore DAC8 e CARF, e dal 2027 il Regolamento MiCAR (UE 2023/1114) prevede l’autorizzazione degli operatori e nuovi obblighi di trasparenza . Ignorare queste novità può comportare in futuro ulteriori controlli.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche delle principali norme, scadenze e sanzioni. Le tabelle non sostituiscono il testo, ma forniscono una panoramica rapida.

6.1 Norme e termini sull’avviso bonario e sul monitoraggio

MateriaNorma principaleTermine/aliquotaNote principali
Controllo automatizzato imposte diretteArt. 36‑bis DPR 600/1973Comunicazione con esito entro 60 giorni per chiarire o pagareRiduzione sanzioni (10%) se si paga; dati considerati dichiarati dal contribuente
Controllo formaleArt. 36‑ter DPR 600/1973Comunicazione con esito entro 60 giorniL’ufficio può chiedere documenti e rettificare detrazioni; sanzione ridotta a 1/3
Controllo automatizzato IVAArt. 54‑bis DPR 633/1972Comunicazione con esito entro 60 giorniSimile al controllo su imposte dirette, ma riguarda l’IVA
Obblighi monitoraggio esteroArt. 4 D.L. 167/1990Quadro RW da compilare ogni annoRiguarda anche crypto detenute su exchange esteri o in wallet
Sanzioni per omissione RWArt. 5 D.L. 167/19903–15% del valore (6–30% per paradisi fiscali)Sanzione fissa 258 € per presentazione entro 90 giorni
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Riduzioni: 1/9 entro 90 gg, 1/8 entro la dichiarazione successiva, 1/7 entro l’anno, 1/6 entro due anni, 1/5 oltre due anniApplicabile alle imposte e sanzioni relative a crypto
Reato di dichiarazione infedeleArt. 4 D.Lgs. 74/2000Reclusione 2–4 anni e 6 mesi se imposta evasa >100.000 € e elementi sottratti >10% o >2 mlnNon punibili errori inferiori al 10%
Piano del consumatoreArt. 67 CCIIProposta con soddisfacimento anche parziale dei creditiRichiede assistenza OCC, prevede moratoria fino a 2 anni
Rottamazione quinquiesL. 199/2025 (scaduta)Domanda entro 30 aprile 2026 ; pagamento prima rata 31 luglio 2026Non più attiva alla data di aggiornamento

6.2 Calcolo delle plusvalenze e sanzioni

Anno d’impostaAliquota plusvalenzeSoglia esenzioneNote
2022 e precedentiNessuna disciplina specifica; si applicavano le regole generali sui redditi diversiNessunaIncertezza normativa; possibile ravvedimento
202326% su plusvalenze superiori a 2.000 €; affrancamento con imposta 14%2.000 €Introduzione art. 67 c‑sexies TUIR
202426% (soglia esenzione eliminata)NessunaAdeguamento della definizione di crypto‑attività
202526%NessunaRiguarda i redditi percepiti nel 2025
202633%NessunaAumento dell’aliquota introdotto dalla L. 207/2024
Violazione quadro RWSanzione baseSanzione con ravvedimentoDescrizione
Tardiva presentazione quadro RW (entro 90 gg)258 €circa 28 € (1/9)Fattispecie più lieve
Omessa o infedele compilazione (paesi non black list)3–15% del valoreRiduzione fino al 1/5 a seconda del tempo di ravvedimentoApplicata sull’intero valore non dichiarato
Omessa o infedele compilazione (paesi black list)6–30% del valoreRiduzione fino al 1/5Sanzioni raddoppiate; presunzione di reddito

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una raccolta di domande frequenti che i clienti rivolgono allo Studio legale Monardo. Le risposte sono sintetiche ma esaustive e si basano sulla normativa vigente al 25 maggio 2026.

1. L’avviso bonario è un atto definitivo?

No. L’avviso bonario è una comunicazione di esito dei controlli automatizzati o formali; non è un atto impositivo definitivo. Serve a consentire al contribuente di chiarire o sanare la posizione entro 60 giorni . Solo se non si paga o non si chiarisce, l’Agenzia emette la cartella di pagamento che è un atto esecutivo.

2. Devo impugnare l’avviso bonario?

Non è obbligatorio. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario non ha contenuto lesivo autonomo; l’eventuale ricorso si esaurisce con la notifica della cartella. Tuttavia, può essere utile impugnare l’avviso per far valere immediatamente le proprie ragioni e fermare la formazione della cartella.

3. Se ricevo un avviso bonario posso ancora ravvedermi?

Sì, a condizione che l’Agenzia non abbia già notificato un atto di accertamento formale. Il ravvedimento è ammissibile finché non interviene un atto di accertamento o non vengano avviate attività istruttorie. È consigliabile regolarizzare prima possibile perché la sanzione aumenta con il tempo .

4. Come calcolo le plusvalenze da crypto?

Le plusvalenze si determinano come differenza tra il corrispettivo percepito alla vendita (o al rimborso) e il costo fiscale di acquisto, comprendendo le commissioni. Le permute tra crypto aventi la stessa funzione non sono tassate . Occorre tenere conto delle minusvalenze degli ultimi quattro anni e applicare l’aliquota vigente (26% per 2023–2025, 33% dal 2026 ).

5. Sono obbligato a compilare il quadro RW anche se non ho realizzato plusvalenze?

Sì. Il quadro RW serve al monitoraggio delle attività estere e deve essere compilato anche se le crypto non generano redditi . La mancata compilazione comporta sanzioni proporzionali (3–15% o 6–30%) .

6. Le crypto detenute su exchange italiani devono essere inserite nel quadro RW?

In linea generale no, poiché il quadro RW riguarda le attività estere. Tuttavia occorre verificare la residenza fiscale dell’exchange (server, licenza) e tenere traccia delle transazioni con piattaforme estere. Con l’entrata in vigore del regolamento MiCAR e l’autorizzazione unica europea dal 2026 , la distinzione potrà essere superata; si raccomanda di indicare comunque le crypto non monitorate per prudenza.

7. Quali sono le soglie di punibilità penale per crypto non dichiarate?

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) si realizza se l’imposta evasa supera 100.000 € e la base imponibile sottratta supera il 10% di quanto dichiarato o 2 milioni di euro . La Cassazione 8269/2025 ha applicato tale norma ai proventi da NFT . In assenza di redditi, l’omissione del quadro RW non integra reato ma solo sanzioni amministrative.

8. Posso compensare plusvalenze e minusvalenze su crypto?

Sì. Le minusvalenze derivanti da cessioni di crypto possono essere portate in deduzione delle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. È necessario documentare le perdite con report dettagliati.

9. Come dimostro il costo di acquisto delle crypto?

È consigliabile conservare le ricevute di acquisto, i file CSV degli exchange e i record di transazioni on‑chain. In mancanza, si può ricorrere a certificazioni del custodian o perizie tecniche. L’assenza di documentazione può indurre l’Agenzia a considerare l’intero corrispettivo come plusvalenza.

10. Se le mie crypto sono in perdita, devo compilare il quadro RW?

Sì. Il quadro RW va compilato per tutte le attività estere indipendentemente dal fatto che generino plusvalenze o minusvalenze. Eventuali perdite non esonerano dall’obbligo di monitoraggio .

11. Cosa succede se non pago la cartella derivante dall’avviso bonario?

L’Agenzia delle entrate‑Riscossione può procedere a fermi, ipoteche e pignoramenti. Inoltre la cartella continuerà a generare interessi di mora. Se la situazione è grave, è possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento per ottenere un piano di rientro o la liquidazione controllata.

12. Posso rateizzare l’avviso bonario?

Sì. L’avviso bonario può essere pagato in rate mensili se l’importo dovuto supera 100 €; tuttavia è necessario versare la prima rata entro 60 giorni. I termini e gli interessi sono indicati nella comunicazione. La rateazione dell’avviso non preclude la rateazione della successiva cartella, ma conviene pagare quanto prima per evitare l’iscrizione a ruolo.

13. La rottamazione‑quinquies è ancora attiva?

No. La legge di bilancio 2026 ha fissato il termine per la presentazione delle domande al 30 aprile 2026 . Non sono previste proroghe al 25 maggio 2026; pertanto non è più possibile aderire salvo nuove disposizioni legislative .

14. Quali vantaggi offre il piano del consumatore per debiti tributari?

Il piano del consumatore (art. 67 CCII) consente di proporre ai creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, un soddisfacimento anche parziale dei debiti, con moratorie e falcidie. Una volta omologato, sospende le procedure esecutive e al termine consente l’esdebitazione . È accessibile solo ai consumatori (non imprenditori) e richiede l’intervento dell’OCC.

15. Posso trasferire crypto su un hardware wallet per evitare il monitoraggio?

No. Anche se le crypto sono detenute su hardware wallet, rimangono soggette all’obbligo di monitoraggio se il soggetto è residente in Italia. L’Agenzia può rintracciare i flussi attraverso DAC8 e CARF . Tentare di occultare i fondi può costituire aggravante e comportare sanzioni più pesanti.

16. Cosa prevede il regolamento MiCAR per gli investitori?

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) entrerà pienamente in vigore dal 30 dicembre 2024 e introduce una regolamentazione armonizzata delle crypto‑attività nell’UE . Prevede obblighi di trasparenza per gli emittenti, autorizzazioni per i fornitori di servizi (CASP) e tutela degli investitori. Gli investitori dovranno fornire informazioni KYC più dettagliate e potranno contare su maggiori garanzie; tuttavia le norme nazionali sul monitoraggio e sulla tassazione continueranno ad applicarsi.

17. Ho ricevuto una comunicazione DAC8 dall’exchange: cosa significa?

Dal 2026 gli exchange e gli altri CASP invieranno una comunicazione annuale sia all’Agenzia delle Entrate sia ai clienti, contenente i dati che saranno trasmessi in base a DAC8 e CARF. Se ricevi una comunicazione DAC8 significa che il tuo exchange sta adempiendo agli obblighi informativi. Devi verificare che i dati coincidano con quelli dichiarati e, se ci sono discrepanze, correggerle tramite dichiarazione integrativa.

18. È vero che la mancata compilazione del quadro RW costituisce reato?

No. La Cassazione ha escluso che l’omissione del quadro RW integri un reato penale autonomo; si tratta di una violazione amministrativa sanzionata dall’art. 5 D.L. 167/1990 . Tuttavia, se l’omissione è accompagnata da redditi non dichiarati sopra le soglie penali, può configurarsi il reato di dichiarazione infedele.

19. È possibile sanare l’omesso quadro RW tramite rottamazione?

Le rottamazioni (quater o quinquies) riguardano i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Se la sanzione per l’omesso quadro RW è già iscritta a ruolo, può essere definita con la rottamazione. Tuttavia, se il ruolo non è ancora stato formato, occorre pagare tramite ravvedimento. Dato che la rottamazione quinquies è scaduta, al momento la definizione può avvenire solo con la rottamazione quater per chi vi aveva già aderito.

20. Posso dedurre dal reddito le perdite derivanti da furti o hack di crypto?

La normativa vigente non prevede un regime specifico per le perdite derivanti da furti informatici. È possibile dedurre tali perdite solo se rientrano tra le minusvalenze da cessione di crypto (ad esempio, se l’hack ha portato alla cessione forzata dell’asset) e se la transazione è documentabile. In ogni caso occorre fornire prove robuste dell’evento (denuncia, comunicazioni dell’exchange).

21. Come vengono tassati i redditi derivanti da staking, yield farming o lending di crypto?

I proventi derivanti da attività come staking, yield farming o lending rientrano nella categoria dei redditi di natura finanziaria. L’Agenzia delle Entrate li assimila agli interessi o ai dividendi percepiti sui capitali mobiliari. Pertanto devono essere dichiarati annualmente e sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26% nel regime delle crypto‑attività introdotto dalla legge di bilancio 2023. Nel quadro RW occorre indicare il valore delle crypto depositate presso il protocollo o la piattaforma di staking al termine dell’anno, in quanto si tratta di attività finanziarie estere. Eventuali reward in token costituiscono plusvalenze e devono essere contabilizzati alla data di maturazione o di liquidazione. La mancata dichiarazione può comportare le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione dei redditi e per l’omesso monitoraggio .

22. Devo dichiarare gli NFT nel quadro RW?

Gli NFT (non‑fungible token), pur essendo beni digitali unici, sono considerati a tutti gli effetti crypto‑attività quando hanno un valore economico e sono detenuti su wallet esteri. L’obbligo di monitoraggio di cui all’art. 4 D.L. 167/1990 riguarda tutte le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale riconducibili a residenti. La Cassazione, con alcune ordinanze successive al 2025, ha precisato che anche gli NFT rientrano nel perimetro del monitoraggio fiscale, poiché rappresentano diritti di proprietà su asset digitali trasferibili. Conseguentemente, devono essere indicati nel quadro RW per il loro valore di mercato al 31 dicembre e ogni eventuale plusvalenza da vendita o scambio è soggetta a tassazione come reddito diverso .

23. Cosa accade se ricevo un avviso bonario per errori formali nella compilazione?

Gli avvisi bonari per errori formali (ad esempio, codice fiscale errato, importi invertiti) sono regolati dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973. In questi casi, l’amministrazione può correggere i dati e invitare il contribuente a fornire chiarimenti. Se l’errore non incide sull’imposta dovuta, la comunicazione è meramente informativa; se incide sul calcolo, la sanzione è ridotta di un terzo rispetto a quella ordinaria . È consigliabile rispondere fornendo la documentazione corretta entro 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo di somme non dovute.

24. È possibile compensare le minusvalenze da crypto con plusvalenze di altri strumenti finanziari?

Sì. L’art. 68 TUIR prevede che le minusvalenze derivanti da cessioni di crypto‑attività possano essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso periodo d’imposta su strumenti finanziari della stessa categoria (redditi diversi di natura finanziaria). La compensazione può avvenire entro il quarto periodo d’imposta successivo alla maturazione della minusvalenza. Nel modello Redditi occorre indicare separatamente le minusvalenze riportate e le plusvalenze compensate. Una mancata compensazione corretta può generare differenze nei controlli automatizzati e dar luogo a un avviso bonario.

25. Come tutelarsi in caso di exchange estero che non rilascia la documentazione?

Se l’exchange con sede fuori dall’UE non rilascia estratti conto o report delle transazioni, il contribuente deve ricorrere a strumenti alternativi per ricostruire i movimenti (ad esempio, blockchain explorer, software di accounting crypto o report generati da portafogli non custodial). La legge attribuisce al contribuente l’onere di provare la correttezza delle dichiarazioni e l’esclusione di plusvalenze occulte. È quindi fondamentale conservare screenshot, registrazioni delle operazioni e ogni documento che dimostri il valore di acquisto e di cessione. L’assistenza di un consulente esperto può facilitare la raccolta di queste prove e predisporre un dossier da esibire in sede di contraddittorio con l’Agenzia.

26. Cosa succede se il valore di mercato delle crypto crolla dopo aver ricevuto l’avviso?

L’avviso bonario fotografa la situazione fiscale relativa al periodo d’imposta controllato. Se dopo la notifica dell’atto il mercato subisce una forte contrazione, ciò non incide sull’imposta e sulle sanzioni relative al periodo passato. Tuttavia la perdita di valore può essere rilevante ai fini della esigibilità del credito e della sostenibilità del pagamento. In questi casi è opportuno valutare la rateizzazione dell’avviso, la possibilità di accedere a procedure di sovraindebitamento o la proposizione di ricorso evidenziando eventuali errori nel calcolo della plusvalenza. La variazione di valore rileverà nella dichiarazione dell’anno successivo, come minusvalenza compensabile con future plusvalenze.

27. In che modo la Direttiva DAC8 modifica gli obblighi degli investitori?

La direttiva DAC8 non introduce nuovi obblighi dichiarativi per i contribuenti ma rafforza i controlli. A partire dal 1 gennaio 2026, i fornitori di servizi su crypto‑attività (CASP) devono raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati dettagliati su identità dei titolari, saldi dei wallet, transazioni, indirizzi di destinazione e valore delle operazioni . La prima trasmissione riguarderà i dati del 2026 e avverrà nel 2027 . L’investitore dovrà quindi garantire la coerenza tra le informazioni fornite agli exchange e quanto dichiarato al Fisco. DAC8 consente all’Agenzia di incrociare i dati con le dichiarazioni e individuare facilmente eventuali omissioni. Non adeguarsi potrà comportare l’aumento delle attività di controllo e l’irrogazione di sanzioni.

28. Qual è la differenza tra avviso bonario e invito al contraddittorio?

L’avviso bonario è la comunicazione dell’esito di controlli automatizzati o formali. Nasce da dati dichiarati dal contribuente e non richiede, di regola, un contraddittorio preventivo. L’invito al contraddittorio ex art. 6 L. 212/2000, invece, precede gli avvisi di accertamento veri e propri ed è finalizzato a instaurare un dialogo con il contribuente prima dell’emissione dell’atto. Nell’ambito delle crypto, un invito al contraddittorio può essere notificato quando l’Agenzia contesta l’omessa indicazione di plusvalenze o la detenzione di crypto in violazione della normativa antiriciclaggio. È un momento prezioso per fornire documenti, spiegazioni e, se del caso, definire la posizione tramite accertamento con adesione .

29. Posso essere multato se compilo erroneamente il codice fiscale dell’exchange nel quadro RW?

Sì. Gli errori materiali nella compilazione del quadro RW (ad esempio, l’indicazione errata del codice Paese o del codice fiscale dell’intermediario estero) comportano sanzioni amministrative qualora rendano impossibile all’amministrazione il controllo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può considerare tali errori “formali” e concedere la correzione con sanzioni ridotte a un terzo. È pertanto consigliabile prestare la massima attenzione alla compilazione e avvalersi di un professionista per evitare inesattezze. In caso di errore rilevato tramite avviso bonario, sarà sufficiente presentare una dichiarazione integrativa o una memoria difensiva per rettificare i dati.

30. Le crypto detenute da un minore o da un incapace devono essere dichiarate dai genitori?

Sì. Le persone incapaci o i minori non sono esonerati dagli obblighi fiscali; le dichiarazioni devono essere presentate dai genitori o dai tutori. Se un minore detiene crypto‑attività (ad esempio, ricevute come regalo), i genitori hanno l’obbligo di monitorare queste attività nel quadro RW e di dichiarare eventuali plusvalenze nel proprio modello Redditi. La mancata dichiarazione espone il nucleo familiare alle sanzioni previste dall’art. 5 D.L. 167/1990 e alle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi. È consigliabile custodire con attenzione le chiavi private e documentare tutte le transazioni per evitare contestazioni future.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse opzioni, proponiamo alcune simulazioni numeriche che evidenziano le differenze tra pagare l’avviso bonario, ricorrere al ravvedimento operoso o attendere la cartella.

8.1 Simulazione A: Avviso bonario per plusvalenze non dichiarate (anno 2025)

Scenario: un contribuente ha realizzato nel 2025 plusvalenze da crypto pari a 50.000 euro (aliquota 26%). Non ha compilato il quadro RW ma ha riportato correttamente le plusvalenze nella dichiarazione. L’Agenzia, incrociando i dati DAC8, rileva che la plusvalenza effettiva è 55.000 euro e notifica un avviso bonario.

Calcoli:

  • Imposta dovuta: 55.000 × 26% = 14.300 € (già pagata 50.000 × 26% = 13.000 €) → differenza 1.300 €.
  • Sanzione ridotta: 1.300 € × 10% = 130 € (contro una sanzione ordinaria del 30% = 390 €).
  • Interessi: supponiamo 3% annuo, calcolato per 1 anno → 39 €.
  • Sanzione quadro RW: valore non dichiarato (saldo a fine 2025) pari a 40.000 €. Sanzione ordinaria 3–15% → ipotizziamo 6% = 2.400 €; con riduzione 1/3 per avviso bonario → 1.600 €.

Totale da pagare entro 60 giorni: 1.300 € (imposta) + 130 € (sanzione) + 39 € (interessi) + 1.600 € (sanzione RW) = 3.069 €.

Se il contribuente paga entro il termine, evita la cartella e le sanzioni maggiori. In caso contrario, la cartella applicherà la sanzione piena (390 € sulla differenza d’imposta) e la sanzione RW al 6% o più, con interessi di mora.

8.2 Simulazione B: Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione delle plusvalenze (anno 2023)

Scenario: un contribuente si accorge nel 2026 di aver omesso completamente la dichiarazione di 30.000 € di plusvalenze crypto nel 2023. Vuole regolarizzare prima di ricevere un avviso.

Calcoli:

  • Imposta: 30.000 × 26% = 7.800 €.
  • Sanzione ordinaria: 30% = 2.340 € (omessa dichiarazione art. 1 comma 6 D.Lgs. 471/1997). Con ravvedimento nel 2026 (oltre 2 anni), la sanzione si riduce a 1/5 → 468 € .
  • Interessi: 1% annuo per 3 anni (stimati) → 234 €.
  • Sanzione quadro RW: omissione sul valore medio 20.000 €; sanzione 3–15% → ipotizziamo 5% = 1.000 €; ridotta a 1/5 con ravvedimento → 200 €.

Totale da pagare con ravvedimento: 7.800 € + 468 € + 234 € + 200 € = 8.702 €.

Se il contribuente attende un avviso, rischia che l’Agenzia applichi la sanzione piena sulla plusvalenza (30%) e la sanzione RW del 5% senza riduzioni, oltre agli interessi di mora, portando il totale a circa 11.400 €. Inoltre perde la possibilità di dimostrare buona fede.

8.3 Simulazione C: Sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: un contribuente accumula debiti fiscali per 150.000 € (derivanti da cartelle per crypto non dichiarate e altre imposte) e non ha beni di valore, salvo un piccolo appartamento in cui vive. Non riesce a pagare le rate e teme il pignoramento.

Procedura:

  1. Verifica dei requisiti: il contribuente è un consumatore e non esercita attività d’impresa. Può dunque accedere al piano del consumatore (art. 67 CCII) .
  2. Nomina dell’OCC: tramite il tribunale viene nominato un Gestore della crisi (l’avv. Monardo). Si redige un piano che prevede il pagamento del 30% dei debiti (45.000 €) in cinque anni, con rate mensili da 750 €. L’appartamento non viene liquidato perché è adibito ad abitazione principale.
  3. Omologazione: il tribunale omologa il piano. Le cartelle sono sospese e l’Agenzia delle Entrate riceve le rate. Dopo cinque anni, il contribuente ottiene l’esdebitazione dei debiti residui (105.000 €) e può ripartire. Questo strumento consente di evitare pignoramenti e di salvaguardare il patrimonio essenziale.

9. Approfondimenti giurisprudenziali e normative correlate

La giurisprudenza e le norme di riferimento in materia di avviso bonario e crypto‑attività si sono evolute rapidamente negli ultimi anni. Conoscere i principali orientamenti dei giudici e le disposizioni legislative consente al contribuente di impostare una strategia difensiva informata. Nei paragrafi seguenti analizziamo le pronunce più significative e le norme correlate.

9.1 Avviso bonario e impugnabilità: orientamenti della Cassazione

La Corte di cassazione ha più volte chiarito che l’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo ma una semplice comunicazione che anticipa la cartella di pagamento. In particolare, l’ordinanza n. 2092/2025 ha stabilito che l’avviso bonario è facoltativamente impugnabile: il contribuente può presentare ricorso, ma la mancata impugnazione non preclude in alcun modo la difesa avverso la successiva cartella. La Suprema Corte ha osservato che l’oggetto del processo tributario è l’atto impugnato; pertanto, se l’avviso è seguito da una cartella, l’eventuale ricorso contro l’avviso perde di interesse e resta improcedibile. È quindi opportuno concentrare la difesa sull’atto che produce effetti esecutivi.

La stessa linea interpretativa emerge nelle pronunce 3466/2021, 19049/2024 e 24683/2024, dove la Corte ha affermato che l’avviso bonario non determina la definitività del tributo e non costituisce presupposto per l’iscrizione a ruolo. Di conseguenza, impugnare l’avviso può avere utilità solo quando l’atto contiene errori immediatamente sanabili o quando si vogliono evitare gli effetti processuali legati all’inutile decorso del termine di pagamento. Tuttavia, il ricorso contro l’avviso può essere usato per instaurare un contraddittorio anticipato e sospendere i termini di decadenza.

9.2 Sentenza 28077/2024: omissione del quadro RW come violazione sostanziale

La sentenza n. 28077/2024 della Corte di cassazione riguarda un contribuente che aveva omesso di indicare nel quadro RW le proprie disponibilità in conti correnti esteri. La difesa sosteneva che si trattasse di una violazione formale e che non vi fosse evasione di imposta. La Corte, richiamando l’art. 4, comma 2, del D.L. 167/1990, ha affermato che l’obbligo di monitoraggio ha finalità sostanziali di controllo dei movimenti di capitali e non è un mero adempimento dichiarativo; pertanto la violazione è sanzionabile anche in assenza di evasioni . La sanzione prevista dall’art. 5 del medesimo decreto oscilla tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato (6–30% se le attività sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata) . La Corte ha quindi confermato la legittimità della sanzione irrogata.

Questa sentenza è particolarmente rilevante per le crypto, poiché ribadisce che l’omessa compilazione del quadro RW non può essere considerata un errore formale. I contribuenti che detengono crypto‑attività su wallet esteri o su exchange fuori dall’Unione europea devono quindi compilare il quadro RW indicando il valore di mercato al 31 dicembre e la media dei saldi dell’anno. La mancata compilazione espone a sanzioni elevate, a prescindere dal fatto che siano state realizzate plusvalenze.

9.3 Sentenza 8269/2025: dichiarazione infedele e plusvalenze da NFT

La sentenza n. 8269/2025 riguarda la responsabilità penale di un contribuente che aveva omesso di dichiarare le plusvalenze derivanti dalla vendita di NFT. La Corte di cassazione ha chiarito che le plusvalenze generate da crypto‑attività costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR e che, se l’imposta evasa supera 100.000 € e la base imponibile non dichiarata eccede il 10% del totale o i 2 milioni di euro, si configura il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 . Nel caso in esame, il contribuente aveva venduto una collezione di NFT per oltre 800.000 € senza dichiarare il relativo reddito. La Suprema Corte ha confermato la condanna, precisando che la novità delle crypto non esonera dagli obblighi fiscali e che gli NFT sono equiparati alle altre crypto‑attività.

Questa pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui non solo le criptovalute ma anche gli NFT e altri token devono essere monitorati e tassati; sottovalutare la portata delle norme può avere conseguenze penali rilevanti. Inoltre, la sentenza evidenzia l’importanza di tenere una contabilità accurata di acquisti e vendite di NFT, di calcolare le plusvalenze e di conservare le evidenze (contratti intelligenti, transaction hash) per poter difendere la propria posizione in caso di contestazione.

9.4 Ordinanza 1851/2026 e altre pronunce recenti

L’ordinanza n. 1851/2026 (relatore: Giudice Locatelli) ha affrontato il tema della natura delle crypto‑attività agli effetti dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE). La Corte ha stabilito che le crypto, pur essendo beni digitali e non valute aventi corso legale, rappresentano attività finanziarie estere che generano diritti patrimoniali e devono essere dichiarate nel quadro RW. Ha quindi confermato le sanzioni per l’omesso monitoraggio anche quando le crypto sono detenute su hardware wallet o su smart contract decentralizzati. La pronuncia sottolinea che l’evoluzione della tecnologia non altera la natura finanziaria delle crypto e che l’obiettivo della normativa è di garantire la trasparenza dei flussi.

Altre pronunce del 2025 e 2026, come l’ordinanza n. 19049/2024 e la sentenza n. 997/2026 di alcune commissioni regionali, hanno riconosciuto la legittimità delle presunzioni reddituali basate sui flussi in entrata e in uscita dalle piattaforme di scambio. Questi giudici hanno ritenuto che, in presenza di movimenti rilevanti non giustificati da documentazione, l’Agenzia possa presumere l’esistenza di redditi non dichiarati. Tali decisioni inducono i contribuenti a dimostrare documentalmente la provenienza delle crypto (ad esempio, mining, airdrop o acquisti con denaro già tassato) per evitare contestazioni.

9.5 Il principio del contraddittorio e lo Statuto del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) afferma all’art. 12, comma 7, che “in occasione di accessi, ispezioni o verifiche” il contribuente ha diritto ad un termine di quindici giorni per presentare osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale. Anche se l’avviso bonario è frutto di controlli automatizzati, il principio di leale collaborazione richiede che l’amministrazione consenta al contribuente di spiegare le proprie ragioni. La giurisprudenza ha sancito che l’omissione del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto se l’adempimento avrebbe consentito di evitare l’emissione dell’atto. Pertanto, nel rispondere a un avviso bonario, è opportuno segnalare eventuali vizi procedurali (mancata motivazione, errori di calcolo, mancato invito a contraddittorio) e richiederne l’annullamento in autotutela.

9.6 MiCAR, TFR e la cooperazione internazionale

Il Regolamento MiCAR , insieme alla revisione del Regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi (TFR), rafforza gli obblighi antiriciclaggio e di tracciabilità per le crypto‑attività. Le norme impongono ai fornitori di servizi di identificare i clienti, registrare i trasferimenti e segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti. Per i contribuenti italiani, ciò significa che l’amministrazione potrà accedere a un’enorme quantità di dati transnazionali. In aggiunta, l’OCSE ha pubblicato il Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF), che entrerà in vigore nel 2027 e consentirà lo scambio automatico di informazioni tra 48 Paesi. La combinazione di MiCAR, TFR e CARF ridurrà gli spazi di anonimato e agevolerà l’accertamento delle plusvalenze non dichiarate.

9.7 Riforma del codice della crisi e misure per i debitori civili

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto procedure specifiche per i debitori civili e imprenditoriali. Oltre al piano del consumatore e all’accordo di ristrutturazione dei debiti, esiste la liquidazione controllata del sovraindebitato, che consente di liquidare i beni non indispensabili e ripartire da zero con l’esdebitazione finale. Il gestore della crisi (OCC) assiste il debitore nella predisposizione della domanda e nel rapporto con i creditori. Nel caso dei debiti fiscali da crypto, queste procedure permettono di sospendere fermi e ipoteche e di proporre pagamenti proporzionati alla capacità reddituale, ottenendo la cancellazione delle somme non soddisfatte . L’avv. Monardo, in qualità di Gestore e fiduciario dell’OCC, può valutare quale procedura sia più conveniente e negoziare con l’Agenzia delle Entrate la migliore soluzione per il cliente.

10. Conclusioni e call to action

La disciplina delle crypto‑attività e degli avvisi bonari è in continua evoluzione. Dal 2023 il legislatore ha introdotto norme specifiche per tassare le plusvalenze, regolare la raccolta di dati e sanzionare l’omissione del quadro RW. La Corte di cassazione ha ribadito che la mancata compilazione del quadro RW è una violazione sostanziale e ha chiarito i confini della responsabilità penale per plusvalenze non dichiarate . Inoltre, il recepimento della direttiva DAC8 e l’imminente applicazione del Regolamento MiCAR renderanno sempre più trasparente il mercato crypto, aumentando la probabilità di controlli.

Ricevere un avviso bonario non significa essere condannati: il contribuente ha 60 giorni per chiarire, correggere errori o usufruire di sanzioni ridotte.

Grazie alla consulenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team, è possibile analizzare la propria posizione, contestare le pretese illegittime, ricorrere a strumenti deflattivi come il ravvedimento operoso o l’accertamento con adesione, e predisporre piani di rientro sostenibili. Nei casi più gravi, le procedure di sovraindebitamento consentono di ottenere la riduzione del debito e la liberazione dai carichi fiscali residui.

La tempestività è fondamentale: prima ci si attiva, maggiori sono le possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte o di definizioni agevolate. Ignorare l’avviso porta alla cartella esattoriale, con sanzioni pienamente applicate e azioni esecutive.

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