Avviso Bonario Per Nft Non Dichiarati: Difesa Legale

Introduzione

Il mondo delle cripto‑attività e degli NFT (non‑fungible token) si è evoluto rapidamente e, con esso, anche l’attenzione del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate. In Italia gli NFT vengono ora assimilati alle cripto‑attività ai sensi della legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 126, legge n. 197/2022), che li definisce come rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente . Questa equiparazione comporta obblighi fiscali stringenti: ogni operazione di cessione, rimborso o permuta di NFT e altre cripto‑attività genera plusvalenze tassabili nella categoria dei “redditi diversi”, con aliquota sostitutiva pari al 26 % (salvo che per i token di moneta elettronica denominati in euro – i cosiddetti EMT euro – per i quali dal 2026 si applica ancora l’aliquota al 26 % ). Inoltre i detentori devono dichiarare il valore degli NFT nel quadro RW/W della dichiarazione dei redditi, pagare un’imposta sul valore pari allo 0,2 % del controvalore al 31 dicembre e conservare la documentazione delle operazioni per almeno dieci anni .

L’omessa o infedele dichiarazione può comportare sanzioni pesanti: per l’assenza del quadro RW/W le pene vanno dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (dal 6 % al 30 % se le attività sono detenute in paesi a fiscalità privilegiata) ; per le plusvalenze non dichiarate le sanzioni oscillano dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa, con rischio di responsabilità penale oltre i 50.000 € di imposta . Le irregolarità emerse dai controlli vengono comunicate tramite avviso bonario. Questo atto interlocutorio consente al contribuente di rimediare prima dell’iscrizione a ruolo, con sanzioni ridotte e possibilità di rateizzazione. Dal 1 gennaio 2025, grazie al d.lgs. 5 agosto 2024 n. 108, i termini per regolarizzare l’avviso bonario sono passati da 30 a 60 giorni ; il mancato rispetto porta alla successiva notifica della cartella di pagamento.

Ignorare o sottovalutare un avviso bonario legato ad NFT non dichiarati può quindi tradursi in una valanga di imposte, interessi, sanzioni e possibili misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento). L’obiettivo di questo articolo è spiegare come comportarsi di fronte ad un avviso bonario riferito a NFT e cripto‑attività, quali errori evitare e quali soluzioni legali adottare per tutelare i propri diritti e il proprio patrimonio. Oltre a un quadro normativo completo e aggiornato al 25 maggio 2026, l’articolo fornisce una guida operativa passo‑passo, strategie difensive, esempi numerici e FAQ con le domande più frequenti.

Chi siamo: presentazione dello Studio legale

L’articolo è redatto dal team dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e professionista di riferimento a livello nazionale nel diritto bancario e tributario.

L’Avv. Monardo coordina un staff multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti e consulenti fiscali esperti in cripto‑attività, diritto tributario e procedure concorsuali. Ricopre i seguenti ruoli professionali:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), incaricato di assistere i soggetti sovraindebitati nelle procedure di composizione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, che affianca le imprese nella definizione di piani di risanamento;
  • Coordinatore di professionisti che operano in tutta Italia nelle materie di diritto tributario, bancario e societario.

Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, lo Studio Monardo offre servizi completi per chi possiede NFT e cripto‑attività: analisi dell’atto e della documentazione, redazione di memorie difensive, presentazione di istanze di autotutela, ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, sospensione o annullamento delle pretese, rateizzazioni e negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate. Il nostro team assiste i contribuenti anche nei procedimenti di sovraindebitamento e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Lo scopo è salvaguardare il patrimonio del cliente e garantire la corretta applicazione della normativa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Norme fiscali sulle cripto‑attività e sugli NFT

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto un quadro unitario per la tassazione delle cripto‑attività. L’art. 1, comma 126 ha inserito la lettera c‑sexies all’art. 67, comma 1 del TUIR, definendo le cripto‑attività come “rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando tecnologia di registro distribuito (DLT) o tecnologia analoga” . Nel raggio di applicazione rientrano le operazioni di:

  • Cessione, rimborso o permuta di cripto‑attività aventi caratteristiche e funzioni diverse;
  • Cessione a titolo oneroso di utility token (rapporti che danno diritto ad acquistare un bene o servizio a prezzo scontato);
  • Attività di staking (redditi da detenzione);
  • Cessione a “termine” di cripto‑valute e cripto‑attività non costituenti strumenti finanziari digitali;
  • Cessione di NFT già emessi .

Le plusvalenze e gli altri proventi generati da queste operazioni sono assimilati ai redditi diversi e soggetti a imposta sostitutiva del 26 % , se il contribuente opera al di fuori dell’attività d’impresa o professionale. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto; in assenza di documentazione il costo è considerato pari a zero . In presenza di minusvalenze pregresse, queste possono essere compensate con le plusvalenze.

Dal 2023 è inoltre dovuto un prelievo patrimoniale denominato imposta sul valore delle cripto‑attività. In assenza di un intermediario residente che applichi l’imposta di bollo, i contribuenti residenti devono versare annualmente un’imposta pari al 2 ‰ (0,2 %) del valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre . L’imposta, codificata come “imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto‑attività” (codice tributo 1727), deve essere versata tramite modello F24 con le stesse scadenze delle imposte sui redditi. Questa disposizione si applica anche ai contribuenti che risiedono all’estero per lavoro ma sono fiscalmente residenti in Italia .

Un’altra novità fondamentale è l’obbligo di monitoraggio fiscale: tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto‑attività devono compilare il quadro RW del modello Redditi (o il nuovo quadro W del modello 730 per dipendenti). Devono essere indicati i valori delle cripto‑attività al 1° gennaio e al 31 dicembre e l’eventuale ammontare delle plusvalenze realizzate . L’obbligo sussiste indipendentemente dall’importo posseduto: non è previsto alcun limite minimo e la franchigia dei 5.000 € dell’imposta IVAFE non esonera dalla compilazione . La mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato ; se l’omissione riguarda attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata la sanzione raddoppia.

Novità della legge di bilancio 2026

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha modificato il trattamento fiscale delle cripto‑attività a partire dal 1° gennaio 2026. L’art. 1, comma 28 della legge ha stabilito che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivate da cripto‑attività passa dal 26 % al 33 %. Tuttavia, prevede un’eccezione per i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT euro) conformi al regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR). Per questi token, l’aliquota rimane al 26 % . La norma definisce tali token come quelli “il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea” . La mera conversione tra euro e token EMT euro o il rimborso del valore nominale non genera plusvalenze ; al contrario, la conversione di Bitcoin o altre crypto in EMT euro costituisce evento imponibile tassato al 33 % .

L’aumento dell’aliquota al 33 % si accompagna alla soppressione della franchigia di 2.000 € sulle plusvalenze: a partire dal 2026 ogni plusvalenza, indipendentemente dall’ammontare, è tassata . La normativa intende incentivare l’adozione di token regolamentati (stablecoin MiCAR) e disincentivare l’uso di asset volatili o non compliant.

Avviso bonario: definizione, funzioni e riferimenti normativi

L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate quando, in sede di liquidazione automatica (art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis del d.P.R. 633/1972) o di controllo formale (art. 36‑ter del d.P.R. 600/1973), emergono errori, omissioni o incongruenze nella dichiarazione dei redditi. L’avviso consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte e senza l’iscrizione a ruolo. In pratica, è un invito a pagare (o a chiarire) prima della notifica della cartella di pagamento.

Il d.lgs. 462/1997 disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute. L’art. 2 e l’art. 3 prevedono la possibilità di versare il dovuto in un’unica soluzione entro il termine indicato o di rateizzare fino a 20 rate trimestrali. L’importo delle sanzioni varia in funzione del tipo di controllo:

  • Controllo automatizzato (art. 36‑bis): se l’irregolarità è pagata entro il termine, la sanzione è ridotta a 1/3 (10 % per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024; 8,33 % per violazioni dal 1° settembre 2024) ;
  • Controllo formale (art. 36‑ter): la sanzione ridotta è pari a 2/3 (20 % fino al 31 agosto 2024; 16,67 % per violazioni dal 1° settembre 2024) .

Nel 2024 il legislatore è intervenuto per rendere la procedura più “amichevole”. Il d.lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha sostituito il termine di trenta giorni con sessanta giorni in numerose norme: art. 2 e art. 3 del d.lgs. 462/1997, art. 36‑bis e art. 36‑ter del d.P.R. 600/1973, art. 54‑bis del d.P.R. 633/1972. Questo significa che, per gli avvisi elaborati dal 1° gennaio 2025, il contribuente ha 60 giorni per pagare o fornire chiarimenti . Se l’avviso è inviato all’intermediario (flag “invio a intermediario” barrato nella dichiarazione), il termine è di 90 giorni . Inoltre le comunicazioni sono sospese dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre, e il termine di 60 giorni è sospeso anche dal 1° agosto al 4 settembre .

Differenza tra controllo automatizzato (36‑bis) e controllo formale (36‑ter)

Controllo automatizzato (art. 36‑bis d.P.R. 600/1973). Il sistema informatico dell’Agenzia confronta i dati dichiarati con quelli in possesso dell’Amministrazione (certificazioni uniche, versamenti F24, registri IVA). Se vengono riscontrati errori di calcolo, omissioni di versamenti o incongruenze, l’esito è comunicato al contribuente tramite avviso bonario. Secondo la legge, il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni (il nuovo termine introdotto dal d.lgs. 108/2024) . L’omessa comunicazione dell’avviso rende nullo il successivo atto di riscossione, perché viola il diritto di difesa .

Controllo formale (art. 36‑ter d.P.R. 600/1973). In questo caso l’Agenzia effettua una verifica documentale sulle deduzioni e detrazioni indicate nella dichiarazione. È tenuta a invitare il contribuente a fornire la documentazione entro un termine non inferiore a 30 giorni (art. 6, comma 5, legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente). Se il controllo porta ad un maggior tributo, l’ufficio iscrive direttamente a ruolo il dovuto e notifica la cartella di pagamento. Per salvaguardare il diritto di difesa, prima della cartella deve essere inviata la comunicazione di irregolarità (avviso bonario). L’omessa o irregolare comunicazione comporta la riduzione delle sanzioni: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6248/2024, ha affermato che nei casi di irregolare o omesso invio della comunicazione, le sanzioni iscritte a ruolo vanno ridotte dalla misura ordinaria del 30 % alla misura agevolata del 10 % .

Giurisprudenza recente

Cassazione 6248/2024 (irregolarità nella comunicazione)

La sentenza n. 6248 depositata l’8 marzo 2024 ha affrontato un caso di controllo automatizzato in cui l’Agenzia aveva notificato direttamente la cartella di pagamento senza un’avviso bonario formalmente corretto. La Corte ha riconosciuto che l’art. 36‑bis generalizza l’obbligo della comunicazione e ha stabilito che l’omessa o irregolare comunicazione comporta la riduzione delle sanzioni dal 30 % al 10 %, poiché l’ufficio non può pretendere la misura piena quando non ha rispettato le forme procedurali .

Cassazione 7226/2026 (impugnazione facoltativa dell’avviso bonario)

Con l’ordinanza n. 7226 del 25 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha ribaltato l’orientamento di alcune Commissioni tributarie secondo cui il contribuente decadrebbe dal diritto di impugnare la cartella se non impugnava l’avviso bonario. La Suprema Corte ha stabilito che l’unico atto che il contribuente è tenuto a impugnare è la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale. L’avviso bonario è un atto impugnabile ma non costituisce un onere: l’impugnazione è una facoltà e la mancata impugnazione non preclude la possibilità di far valere i vizi della pretesa nella successiva cartella . La Corte ha ribadito che l’elenco degli atti impugnabili (art. 19 d.lgs. 546/1992) è tassativo; tuttavia, per tutelare il contribuente, qualsiasi atto che porta a conoscenza una pretesa tributaria può essere impugnato, ma la scelta di contestarlo anticipatamente rimane discrezionale .

Altre sentenze rilevanti

  • Cass. 30344/2018: ha riconosciuto che l’avviso bonario è dovuto solo se vi sono incertezze nella dichiarazione. Nel controllo formale (36‑ter) l’assenza dell’avviso rende nulla la cartella.
  • Cass. 2616/2015 e Cass. 1791/2005: hanno affermato che la comunicazione di irregolarità è impugnabile. Tuttavia l’impugnazione è una facoltà che non esclude la possibilità di agire contro la cartella.
  • Cass. 13553/2026 e 13696/2026: nel 2026 la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della portata dell’art. 19 d.lgs. 546/92 sugli atti impugnabili e sul diritto di difesa; queste decisioni confermano l’orientamento favorevole al contribuente.

Sanzioni e regimi agevolati

Oltre alle sanzioni proporzionali per omessa dichiarazione, l’ordinamento prevede misure di favore per chi regolarizza tramite avviso bonario:

Ambito di controlloSanzione ordinaria (irregolarità)Sanzione ridotta se si paga entro il termine dell’avviso bonarioNormativa
Controllo automatizzato (36‑bis)30 % dell’imposta non versata o insufficiente10 % per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024; 8,33 % per violazioni successiveart. 2 d.lgs. 462/1997; art. 13 d.lgs. 471/1997
Controllo formale (36‑ter)45 % (1/4 + 30 %) per imposta dovuta, riducibile a 20 %20 % (fino al 31 agosto 2024); 16,67 % dal 1° settembre 2024art. 3 d.lgs. 462/1997; art. 2 l. 205/2017
Omessa compilazione quadro RW/WSanzione proporzionale dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (raddoppiata in caso di paesi black list)Riduzione mediante ravvedimento operoso fino a 1/10 e rateizzazione con avviso bonarioart. 5 d.l. 167/1990; art. 13 d.lgs. 472/1997
Plusvalenze non dichiarateSanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasaRiduzione tramite accertamento con adesione (sanzioni ridotte a 1/3), definizione agevolata o ravvedimento operosoart. 1, commi 174‑178 l. n. 197/2022; art. 16 d.lgs. 472/1997

Dal 1° settembre 2024 il d.lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso versamento dell’imposta (art. 13 d.lgs. 471/1997) dal 30 % al 25 %, con riduzione proporzionale per i ritardi inferiori a 90 giorni. Per gli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025 le sanzioni ridotte si calcolano sulla base del nuovo 25 %: ciò porta la sanzione effettiva a 10 % (1/4 di 25 %) per il controllo automatizzato e 16,67 % (2/3 di 25 %) per il controllo formale .

Monitoraggio e scadenze fiscali nel 2026

Le principali scadenze per il versamento delle imposte relative alle cripto‑attività nel 2026 sono:

  • 30 giugno 2026: saldo dell’imposta 2025 e prima rata dell’acconto 2026;
  • 30 luglio 2026: pagamento con maggiorazione dello 0,40 %;
  • 1° dicembre 2026: seconda rata dell’acconto 2026 .

La presentazione del modello 730 con quadro W deve avvenire entro il 30 settembre 2026; se si utilizza il modello Redditi il termine slitta al 31 ottobre 2026 . Chi si accorge dell’omissione dopo la scadenza può comunque presentare la dichiarazione “tardiva” entro 90 giorni versando una sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario

Quando il contribuente riceve un avviso bonario per NFT non dichiarati o per plusvalenze non indicate, deve agire rapidamente. Di seguito una guida in 11 passaggi che tiene conto delle modifiche normative entrate in vigore fino al 25 maggio 2026.

1. Verificare la data di elaborazione e i termini

La prima cosa da controllare è la data di elaborazione dell’avviso. Se l’avviso è stato elaborato prima del 1° gennaio 2025, i termini di pagamento e di risposta sono di 30 giorni; se è stato elaborato dal 1° gennaio 2025 in avanti, il termine è di 60 giorni . In caso di invio all’intermediario, il termine è di 90 giorni . È fondamentale annotare la data di ricezione per calcolare correttamente la scadenza.

2. Analizzare il contenuto dell’avviso

L’avviso bonario deve indicare:

  • i periodi d’imposta di riferimento;
  • l’importo dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta;
  • le ragioni della rettifica (mancata compilazione del quadro RW/W, omissione di plusvalenze, errori di calcolo, ecc.);
  • la possibilità di fornire chiarimenti entro 60 giorni e di rateizzare le somme.

Verifica se le somme contestate includono correttamente il valore delle NFT al 31 dicembre, le plusvalenze effettivamente realizzate e le detrazioni spettanti. Spesso l’Agenzia calcola la plusvalenza ipotizzando un costo di acquisto pari a zero. Se hai documenti che attestano il costo (ad esempio contratti di acquisto, fatture dell’exchange o del marketplace NFT, screenshot del wallet), puoi ridurre l’imposta.

3. Controllare la legittimità dell’atto

L’avviso bonario deve essere inviato all’indirizzo PEC dichiarato o al domicilio fiscale. Mancano i requisiti di legge quando:

  1. Mancanza di comunicazione preliminare: se l’Agenzia non ti ha inviato l’avviso prima della cartella di pagamento (nel caso di controllo formale) o l’ha inviato in modo irregolare, le sanzioni si riducono automaticamente al 10 % .
  2. Motivazione insufficiente: la comunicazione deve indicare le ragioni della rettifica; la Cassazione ha annullato avvisi privi di motivazione o redatti in forma generica.
  3. Notifica tardiva: se l’avviso arriva oltre il termine di decadenza (5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione), può essere impugnato.
  4. Calcolo errato dei termini: assicurati che il termine di 60 giorni non cada in periodi di sospensione (1–31 agosto e 1–31 dicembre). La legge sospende i termini anche dal 1° agosto al 4 settembre .

4. Calcolare l’importo dovuto e la convenienza del pagamento

Svolgi una simulazione dei costi: somma imposta dovuta, interessi e sanzione ridotta. Confronta la sanzione applicata con quella ordinaria (30 % o 25 %). Se gli importi sono corretti e la sanzione ridotta è vantaggiosa, potrebbe essere conveniente pagare l’avviso bonario per chiudere il contenzioso. In caso di plusvalenze elevate, valuta se conviene aderire alla definizione agevolata o al ravvedimento operoso.

Esempio: un contribuente realizza nel 2025 plusvalenze da NFT per 10.000 €. Omessa la dichiarazione, riceve nel 2026 un avviso bonario con imposta 26 % (2.600 €), sanzione ridotta 10 % (260 €), interessi 5 % (130 €): totale 2.990 €. Se non aderisce, le sanzioni ordinarie potrebbero arrivare al 90 % dell’imposta (2.340 €) e gli interessi continuano a maturare.

5. Valutare la documentazione da trasmettere

Se ritieni l’avviso infondato o parzialmente errato, prepara la documentazione per fornire chiarimenti. È utile inviare:

  • estratti del wallet o dell’exchange che dimostrano il costo di acquisto e la data;
  • eventuali contratti o atti di compravendita degli NFT;
  • documentazione dei trasferimenti (bonifici, carte prepagate) che collegano i fondi utilizzati;
  • certificati di residenza fiscale all’estero, se applicabile, per dimostrare che l’attività non è imponibile in Italia;
  • evidenza che le plusvalenze non sono state effettivamente realizzate (ad esempio permute tra NFT con medesime caratteristiche che non generano plusvalenza ).

Puoi trasmettere i documenti via PEC all’indirizzo dell’ufficio che ha emesso l’avviso o utilizzare il canale telematico riservato agli intermediari. Ricorda che l’invio di documentazione non sospende automaticamente il termine di pagamento; se la contestazione è fondata, l’ufficio emetterà un provvedimento di sgravio.

6. Decidere se aderire o contestare

Alla luce dell’analisi puoi scegliere tra:

  1. Aderire all’avviso: paghi l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta entro il termine. Puoi farlo in un’unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali ; la rateizzazione comporta interessi sulla differenza ma mantiene la sanzione ridotta. È possibile compensare con eventuali crediti fiscali nel modello F24 .
  2. Fornire chiarimenti e chiedere l’annullamento: se ritieni l’avviso infondato, invia la documentazione. L’ufficio potrebbe annullare in autotutela o procedere con l’iscrizione a ruolo solo per le somme effettivamente dovute.
  3. Presentare ricorso: se l’Agenzia iscrive a ruolo o respinge i chiarimenti, puoi impugnare la cartella di pagamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Grazie alla Cassazione n. 7226/2026, l’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude il ricorso contro la cartella .

7. Redigere un’istanza di autotutela (opzionale)

Se l’avviso contiene errori manifesti (duplicazioni, importi già pagati, riferimento a periodi prescritti), puoi presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale. La domanda non sospende i termini di pagamento, ma l’ufficio può sospendere l’esecuzione se riconosce l’evidenza dell’errore. Questo strumento è utile per evitare il contenzioso e ottenere lo sgravio senza ricorso.

8. Ricorso e sospensione della cartella

Se l’Agenzia notifica la cartella e non accoglie le tue osservazioni, puoi proporre ricorso. Nel ricorso puoi eccepire:

  • l’omessa/irregolare comunicazione dell’avviso bonario (che riduce le sanzioni );
  • l’illegittimità della pretesa (errata qualificazione dei redditi, doppia imposizione, prescrizione);
  • la violazione dello Statuto del contribuente (art. 6 legge 212/2000);
  • la mancata motivazione o la mancata allegazione di documenti.

Puoi anche chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella (art. 47 d.lgs. 546/1992) depositando un’istanza motivata che dimostri il pericolo di danno grave e irreparabile. La commissione può sospendere l’esecuzione fino alla decisione del merito.

9. Rateizzazione e definizione agevolata

Se scegli di pagare, puoi usufruire della rateizzazione o di eventuali misure di definizione agevolata. Attualmente (maggio 2026) non è più attiva la rottamazione quater/quiquies introdotta dalla legge di bilancio 2023, ma è ancora possibile aderire alla rateizzazione ordinaria fino a 20 rate trimestrali. Le rate devono essere di pari importo; la decadenza si verifica dopo l’omesso pagamento di due rate anche non consecutive.

Nel 2023 era prevista una definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato o formale: le sanzioni erano ridotte al 3 % (in luogo del 10 % o 20 %) e le somme potevano essere dilazionate. Tale misura non è stata prorogata oltre il 2024 e non è attiva al 25 maggio 2026. Tuttavia il governo potrebbe varare future sanatorie; conviene monitorare le notizie ufficiali.

10. Archiviazione e documentazione

Conserva sempre la documentazione: estratti conto, wallet, contratti, corrispondenza con l’Agenzia e ricevute di pagamento. In caso di future contestazioni dovrai dimostrare la tracciabilità delle operazioni. Le plusvalenze calcolate su base “LIFO” o “FIFO” devono essere documentate con report specifici. Il nostro studio utilizza software professionali per ricostruire le operazioni su blockchain e generare report conformi alle linee guida dell’Agenzia.

11. Verifica preventiva e consulenza continuativa

Il miglior modo per evitare avvisi bonari è una corretta gestione preventiva. È consigliabile rivolgersi a professionisti per compilare il quadro RW/W, calcolare plusvalenze e predisporre modelli F24. Lo Studio Monardo offre servizi di analisi preventiva delle posizioni in cripto‑attività, predisposizione di “report fiscali” e consulenza continuativa per imprenditori, artisti digitali, collezionisti e investitori.

Difese e strategie legali

Il ricevimento di un avviso bonario non implica l’obbligo di pagare immediatamente: esistono diverse strategie di difesa che variano in funzione della situazione. Di seguito sono descritte le principali.

1. Dimostrare la correttezza della dichiarazione

Spesso l’avviso bonario deriva da errori di calcolo del sistema informatico, da importi caricati con un costo di acquisto pari a zero o da importi già dichiarati ma non riconosciuti. È possibile dimostrare la correttezza della dichiarazione fornendo documentazione che attesti:

  • il costo di acquisto degli NFT, calcolato in euro al momento dell’operazione;
  • la data esatta della vendita e la conversione in valuta fiat;
  • la sussistenza di minusvalenze che compensano le plusvalenze;
  • la qualifica dell’operazione come permuta “a pronti” tra crypto aventi medesime caratteristiche (permuta di token ERC‑721 con analoghe funzioni), che non genera plusvalenze .

Molti contribuenti non conservano gli estratti dei wallet o delle piattaforme NFT. Lo studio collabora con periti informatici per recuperare i dati e predisporre report che ricostruiscono cronologicamente le operazioni su blockchain.

2. Contestare la legittimità dell’avviso

La legge prevede che l’avviso bonario debba essere preceduto da una istruttoria completa e notificato correttamente. Le principali eccezioni da sollevare sono:

  • Irregolarità nella comunicazione: se la comunicazione di irregolarità è stata inviata oltre il termine o non contiene l’indicazione delle ragioni della pretesa, le sanzioni devono essere ridotte al 10 % ;
  • Mancata comunicazione preliminare: nel controllo formale, l’ufficio deve sempre inviare l’avviso per invitare il contribuente a fornire documenti. L’omissione rende nulla la cartella ;
  • Violazione dello Statuto del contribuente (legge 212/2000): l’art. 6 richiede che l’Amministrazione comunichi preventivamente l’esito del controllo e consenta al contribuente di esporre le sue ragioni ;
  • Prescrizione: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (art. 43 d.P.R. 600/1973). Le plusvalenze su NFT vanno monitorate per periodo d’imposta; eventuali recuperi oltre tale termine sono prescritti.

3. Accertamento con adesione e definizione agevolata

Se le irregolarità sono reali ma contestabili, può convenire aderire all’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997). Questa procedura consente di negoziare con l’ufficio l’ammontare delle imposte, ottenere la riduzione delle sanzioni fino a 1/3, rateizzare fino a 16 rate trimestrali e bloccare gli interessi di mora. L’accordo raggiunto ha natura di transazione e produce effetti esecutivi. È consigliabile quando l’avviso bonario riguarda importi elevati e la documentazione non consente di ottenere l’annullamento totale.

Nel 2023 e 2024 era prevista anche una definizione agevolata per gli avvisi bonari (cosiddetta “definizione art. 1 commi 153–159 l. 197/2022”), che riduceva le sanzioni al 3 % e consentiva la dilazione. Tale misura non è stata prorogata e non è attiva al 25 maggio 2026. In futuro potrebbero essere varate altre sanatorie; monitoreremo eventuali novità.

4. Ricorso giurisdizionale

Qualora non sia possibile risolvere la questione in via amministrativa, resta la strada del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). I motivi di ricorso possono essere:

  • vizi formali dell’avviso bonario o della cartella (mancanza di motivazione, notificazione invalida, assenza della firma del funzionario);
  • errata qualificazione delle cripto‑attività come redditi di capitale invece che redditi diversi;
  • erronea applicazione dell’aliquota (26 % nel 2023–2025, 33 % dal 2026);
  • violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della proporzionalità delle sanzioni;
  • applicazione di norme estranee al caso (ad esempio, tassazione sul patrimonio di NFT collocati presso soggetti esteri non residenti in Italia).

Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia entro 60 giorni dalla notifica della cartella. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione con istanza motivata. La difesa in giudizio consente anche di chiedere la condanna dell’Agenzia alle spese e, in caso di soccombenza, la restituzione delle somme indebitamente versate.

5. Rateizzazione e piani di rientro

Se l’avviso riguarda importi elevati ma non contestabili, è consigliabile attivare un piano di rientro. Il d.lgs. 462/1997 prevede la possibilità di rateizzare fino a 20 rate trimestrali di pari importo . Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo del residuo con sanzioni ordinarie. Lo studio offre assistenza nella predisposizione dell’istanza di rateizzazione, nella scelta tra tasso fisso o variabile (quando concesso) e nell’eventuale rinegoziazione con l’Agenzia o con l’Agente della Riscossione.

6. Soluzioni di sovraindebitamento e strumenti concorsuali

Per i debitori che si trovano in stato di sovraindebitamento e non riescono a far fronte ai debiti fiscali (comprese le imposte sulle cripto‑attività) esistono strumenti introdotti dalla legge 3/2012 e modificate dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, può assistere nella:

  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consente di proporre un piano di pagamento dei debiti con falcidia dei creditori pubblici, depositato presso il tribunale e approvato dal giudice. L’IVA, le ritenute e l’imposta sul valore delle cripto‑attività non possono essere stralciate ma possono essere rateizzate.
  • Concordato minore: rivolto agli imprenditori sotto soglia; prevede la possibilità di proporre un accordo con i creditori, comprese le amministrazioni fiscali, con pagamento parziale dei debiti tributari.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: misura introdotta dal nuovo codice per i soggetti “incapienti” che non possono pagare i debiti. Consente di ottenere la cancellazione dei debiti fiscali residui dopo tre anni da un procedimento di esdebitazione.

7. Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali

Le imprese che detengono NFT o altre cripto‑attività possono gestire i debiti fiscali all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) o di un piano di risanamento attestato. Il d.lgs. 14/2019 consente la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, che può comportare la riduzione delle sanzioni e degli interessi e la rimodulazione del debito. Lo Studio Monardo, grazie all’esperienza di negoziazione e alle competenze in materia di crisi d’impresa, assiste le società in queste procedure.

Strumenti alternativi: rottamazione, ravvedimento e sanatorie

1. Ravvedimento operoso

Prima che l’Agenzia proceda al controllo, il contribuente può regolarizzare volontariamente le omissioni tramite ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997). Per l’omessa compilazione del quadro RW/W si applica una sanzione pari al 3 % o 15 % del valore non dichiarato; grazie al ravvedimento è possibile ridurla fino a 1/9 (nel caso di ravvedimento entro un anno) o 1/7 (oltre un anno ma entro due anni). Il ravvedimento comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento dell’imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta.

2. Sanatorie e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie per sanare le irregolarità fiscali. La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) prevedeva una definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzione al 3 %. La misura era applicabile ai carichi relativi agli anni 2019–2021 e alle rateazioni in corso e si perfezionava con il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni o la prima rata. A maggio 2026 tale sanatoria non è più attiva; chi non ha aderito deve affrontare la procedura ordinaria.

Un’altra misura (cosiddetta “rottamazione quater/quiquies”) consentiva di definire le cartelle affidate all’agente della riscossione. Anche questa sanatoria è scaduta. Il contribuente che riceve un avviso bonario per NFT non dichiarati dovrà dunque ricorrere ai rimedi ordinari: pagamento immediato con sanzione ridotta, accertamento con adesione, ricorso, rateizzazione o procedure di sovraindebitamento.

3. Remissione in bonis

Se l’errore consiste nell’omessa compilazione del quadro RW/W ma si è comunque versata l’imposta sul valore, il contribuente può rimediare con la remissione in bonis (art. 2, comma 1, d.l. 16/2012 convertito in l. n. 44/2012). Presentando la dichiarazione entro il 30 novembre dell’anno successivo e versando la sanzione minima (250 €), l’omissione è sanata. Questa procedura non è applicabile se sono state omesse plusvalenze; in tal caso occorre presentare dichiarazione integrativa con ravvedimento.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori gestendo gli avvisi bonari o compilando le dichiarazioni relative agli NFT. Ecco gli errori più frequenti con i consigli per evitarli:

  1. Sottovalutare l’obbligo di monitoraggio: alcuni ritengono che i NFT “conservati su wallet” o in piccoli importi non vadano dichiarati. In realtà il quadro RW/W va compilato sempre, indipendentemente dal valore . Consiglio: segnala ogni wallet o conto estero, indicando il valore al 1° gennaio e al 31 dicembre.
  2. Dimenticare il valore di acquisto: l’Agenzia assume costo zero se non esistono documenti; ciò raddoppia l’imposta. Conserva estratti blockchain, fatture, screenshot e report di trading che attestino il prezzo di acquisto.
  3. Confondere NFT con opere d’arte tradizionali: i proventi derivanti da vendite occasionali di opere d’arte fisiche possono rientrare nel regime di “redditi diversi” con esenzione entro 12 mesi dalla vendita; invece i NFT sono cripto‑attività e seguono il regime dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, con tassazione al 26 % o 33 %.
  4. Non considerare le differenze di cambio: le plusvalenze e minusvalenze devono essere convertite in euro al momento della transazione. Le oscillazioni del cambio possono generare plusvalenze anche se il prezzo in crypto è invariato. Consiglio: utilizza software di calcolo che integrano i tassi di cambio giornalieri.
  5. Ignorare le sospensioni e i termini: non considerare le sospensioni di agosto e dicembre può portare a pagamenti tardivi. Mantieni un’agenda fiscale e iscriviti alla PEC per ricevere notifiche tempestive.
  6. Compensare crediti in modo errato: la compensazione nel modello F24 richiede il visto di conformità se l’importo dei crediti supera determinate soglie. Rivolgiti a un commercialista per evitare l’invalidazione del pagamento.
  7. Non impugnare perché “non si può”: l’ordinanza n. 7226/2026 ha chiarito che l’avviso bonario è impugnabile, ma l’impugnazione è facoltativa . Non è quindi vero che non si possa fare ricorso; al contrario, l’avviso può essere contestato in presenza di vizi.
  8. Omesso pagamento delle rate: la decadenza dalla rateizzazione provoca l’iscrizione a ruolo dell’intero debito con sanzioni ordinarie. Pianifica le rate su base trimestrale e verifica la disponibilità di fondi prima di scegliere questa opzione.
  9. Trascurare l’evoluzione normativa: la tassazione delle cripto‑attività è in rapida evoluzione; l’aliquota del 33 % dal 2026 è un esempio. È indispensabile aggiornarsi e valutare l’impatto delle riforme future.
  10. Affidarsi a soluzioni “miracolose” proposte sul web: molti portali promettono strategie illegali per evitare le tasse (ad esempio spostare gli NFT su exchange esteri o stablecoin non regolamentate). Il rischio è altissimo: oltre alle sanzioni fiscali, ci sono profili penali (riciclaggio, evasione). Affidati sempre a professionisti.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la comprensione, di seguito sono riportate alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, termini e sanzioni relative agli avvisi bonari per NFT non dichiarati.

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi

AmbitoNormaContenuto chiaveApplicazione
Definizione di cripto‑attivitàart. 1, comma 126, legge 197/2022Definisce le cripto‑attività come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili tramite DLTDal 2023; include NFT
Imposta sostitutiva sulle plusvalenzeart. 67, comma 1, lett. c‑sexies TUIR; art. 68 TUIRplusvalenze da cessione di cripto‑attività tassate al 26 % fino al 2025 ; 33 % dal 2026 salvo EMT euroPersone fisiche, enti non commerciali
Imposta sul valore (bollo) sulle cripto‑attivitàart. 1, comma 146, legge 197/2022Imposta patrimoniale del 0,2 % sul valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembreDal 2023
Obbligo di monitoraggioart. 4 d.l. 167/1990; istruzioni quadro RW/WObbligo di indicare nel quadro RW/W tutte le cripto‑attività detenute, indipendentemente dal valoreContribuenti residenti
Avviso bonario e termini di pagamentoartt. 36‑bis e 36‑ter d.P.R. 600/1973; art. 54‑bis d.P.R. 633/1972; d.lgs. 462/1997; d.lgs. 108/2024Termini di 60 giorni (90 con intermediario) per pagare o chiarire ; sanzioni ridotteAvvisi elaborati dal 1° gennaio 2025
Riduzione delle sanzioni per mancata comunicazioneCass. 6248/2024Irregolare o mancato invio dell’avviso comporta la riduzione delle sanzioni al 10 %Controllo automatizzato e formale
Facoltatività dell’impugnazione dell’avvisoCass. 7226/2026L’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa, non preclude la contestazione della cartellaControllo formale
Sanzioni per omessa compilazione quadro RW/Wart. 5 d.l. 167/1990; art. 1 d.lgs. 167/1990Sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato ; raddoppio in caso di paradisi fiscaliResidente con asset esteri
Sanzioni per plusvalenze non dichiarateart. 1, commi 174‑176 legge 197/2022; art. 16 d.lgs. 472/1997Sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasaTutti i contribuenti

Tabella 2 – Termini e scadenze rilevanti per le cripto‑attività nel 2026

ScadenzaDescrizioneRiferimento
30 giugno 2026Saldo imposta 2025 e prima rata acconto 2026
30 luglio 2026Versamento con maggiorazione 0,40 %
1° dicembre 2026Seconda rata acconto 2026
30 settembre 2026Presentazione del modello 730 con quadro W
31 ottobre 2026Presentazione del modello Redditi PF con quadro RW
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoPagamento o invio di chiarimenti per avvisi bonari elaborati dal 2025
Entro 90 giorni dalla notifica dell’avvisoPagamento o chiarimenti se l’avviso è inviato a un intermediario
Entro 60 giorni dalla cartellaTermine per il ricorso tributarioart. 21 d.lgs. 546/1992
1–31 agosto / 1–31 dicembreSospensione dell’invio e dei termini degli avvisi bonari
Fino a 4 settembreSospensione del termine di 60 giorni per le comunicazioni

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cosa succede se non dichiaro i miei NFT nel quadro RW/W?

L’omessa compilazione del quadro RW (o W) comporta una sanzione proporzionale dal 3 % al 15 % del valore degli NFT non dichiarati . Se i token sono detenuti in un paese a fiscalità privilegiata (black list), la sanzione può salire fino al 30 %. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può procedere all’accertamento, emettere avviso bonario e recuperare anche la plusvalenza con sanzioni dal 90 % al 180 % .

2. Devo dichiarare gli NFT anche se il loro valore è inferiore a 5.000 €?

Sì. La soglia di 5.000 € riguarda l’applicazione dell’imposta sul valore (IVAFE) per alcune attività finanziarie, ma non esonera dall’obbligo di monitoraggio. Tutte le cripto‑attività devono essere inserite nel quadro RW/W anche se il valore è minimo .

3. Gli NFT sono tassati allo stesso modo delle criptovalute?

Sì. La legge di bilancio 2023 ha incluso gli NFT nella definizione di cripto‑attività . Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla permuta di NFT sono tassate come redditi diversi con aliquota del 26 % (fino al 2025) o del 33 % (dal 2026) .

4. Come si calcola la plusvalenza su un NFT?

La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo in euro (o in altra valuta) ottenuto dalla vendita dell’NFT e il suo costo di acquisto. Il costo deve essere documentato con fatture, ricevute o estratti dell’exchange. In assenza di documentazione, si assume costo zero , con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo. La plusvalenza va riportata nel quadro RT (o quadro T) della dichiarazione dei redditi.

5. Se permuto un NFT con un altro NFT, devo pagare l’imposta?

La permuta tra cripto‑attività aventi medesime caratteristiche e funzioni non genera plusvalenza . Tuttavia, la permuta tra NFT diversi può generare un realizzo imponibile se l’NFT ricevuto ha un valore superiore a quello di acquisto dell’NFT ceduto. La conversione di crypto o NFT in euro o in beni/servizi è sempre un evento imponibile.

6. Cosa succede se ricevo un avviso bonario per NFT non dichiarati?

Devi verificare l’esattezza dei dati, raccogliere la documentazione e decidere se pagare o contestare. Dal 2025 hai 60 giorni per pagare o fornire chiarimenti . Puoi rateizzare il debito fino a 20 rate trimestrali . Se l’avviso è irregolare o non motivato, le sanzioni si riducono al 10 % e puoi contestare l’avviso o la cartella.

7. È obbligatorio impugnare l’avviso bonario?

No. L’impugnazione è una facoltà e non un onere. La Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione non preclude la successiva impugnazione della cartella . Tuttavia, se l’avviso presenta vizi gravi, impugnarlo può accelerare la tutela.

8. Quali sono i termini per pagare un avviso bonario elaborato nel 2024?

Per le comunicazioni elaborate fino al 31 dicembre 2024, il termine per pagare o fornire chiarimenti è di 30 giorni. Per quelle elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine passa a 60 giorni (90 giorni se l’avviso è inviato all’intermediario) .

9. Come si paga l’imposta sul valore delle cripto‑attività?

L’imposta si calcola applicando l’aliquota del 0,2 % al valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre . Deve essere versata tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 1727 . Il versamento segue le scadenze delle imposte sui redditi (30 giugno e 30 novembre/1° dicembre). Anche i contribuenti che dichiarano tramite modello 730 devono presentare l’F24.

10. Quali documenti servono per dimostrare il valore degli NFT?

Sono utili: ricevute di acquisto dell’NFT sul marketplace, contratti di vendita, estratti del wallet con hash delle transazioni, documenti di identità e residenza, screenshot delle quotazioni al momento della vendita, e certificazioni rilasciate dall’exchange. In caso di insorgenza di un contenzioso, il contribuente deve essere in grado di ricostruire la cronologia degli acquisti e delle vendite.

11. Posso compensare le plusvalenze su NFT con minusvalenze su altre cripto?

Sì. Le plusvalenze e le minusvalenze maturate nell’anno nello stesso ambito (cripto‑attività) sono compensabili. Il saldo netto (positive minus minusvalenze) è tassato. Le minusvalenze in eccesso possono essere portate a riduzione delle plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi.

12. Cosa comporta il passaggio dell’aliquota dal 26 % al 33 %?

L’aumento riguarda le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 su tutte le cripto‑attività, inclusi gli NFT, salvo i token EMT euro che restano tassati al 26 % . L’abolizione della franchigia di 2.000 € significa che qualsiasi guadagno, anche minimo, sarà tassato . Per pianificare la vendita conviene considerare l’impatto del 7 % di aliquota in più.

13. Se non ho realizzato plusvalenze nel 2025, devo ugualmente compilare il quadro RW?

Sì. Il quadro RW (o W) va compilato anche in assenza di plusvalenze . Occorre indicare il valore delle cripto‑attività detenute al 1° gennaio e al 31 dicembre, anche se nessuna operazione è stata effettuata. L’imposta sul valore (0,2 %) è dovuta anche senza plusvalenze.

14. La ricevuta di pagamento dell’avviso bonario mi tutela da futuri accertamenti?

Il pagamento dell’avviso bonario chiude solo la posizione relativa all’anno d’imposta indicato. Tuttavia, se emergeranno in seguito irregolarità per anni successivi o per NFT non considerati, l’Agenzia potrà emettere ulteriori avvisi. Conserva sempre la ricevuta per dimostrare l’avvenuto pagamento e la data.

15. Se l’avviso bonario è errato, posso chiedere la restituzione delle somme pagate?

Se paghi un avviso bonario e successivamente dimostri che le somme non erano dovute (per esempio in sede di autotutela o di ricorso), hai diritto al rimborso dell’imposta, degli interessi e della sanzione. Occorre presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del pagamento. In caso di contenzioso, puoi chiedere anche la restituzione delle somme con ricorso.

16. È vero che le cripto‑attività ora influiscono sull’ISEE?

Sì. La legge di bilancio 2026 ha stabilito che le cripto‑attività (incluse le valute virtuali e le rimesse in denaro) rientrano nel patrimonio mobiliare ai fini del calcolo dell’ISEE . Ciò significa che il possesso di NFT può influire sull’accesso a prestazioni sociali agevolate.

17. Come evitare di ricevere un avviso bonario in futuro?

Mantieni una corretta contabilità delle cripto‑attività, utilizza software certificati per calcolare plusvalenze e minusvalenze, compila puntualmente il quadro RW/W e versa l’imposta sul valore. Consulta un professionista prima di effettuare operazioni complesse (staking, lending, permute tra NFT). In caso di dubbio, presenta un interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti.

18. Le plusvalenze da NFT realizzate in euro‑stablecoin sono tassate al 26 % anche nel 2026?

No. Le plusvalenze da NFT sono tassate al 33 % dal 2026, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia espresso in euro‑stablecoin. Solo i proventi da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (EMT euro) sono tassati al 26 % . Gli NFT non rientrano in questa categoria.

19. Cosa accade se non rispondo all’avviso entro i 60 giorni?

Se non paghi né fornisci chiarimenti entro il termine, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute con sanzioni ordinarie (25 % o 30 %, a seconda della data della violazione) e interessi di mora. Riceverai la cartella di pagamento e, in caso di mancato pagamento, potranno essere avviate misure esecutive: fermo amministrativo su veicoli, ipoteca su immobili o pignoramento dei conti. Inoltre l’assenza di una pronta risposta rende più difficile sollevare eccezioni in sede contenziosa.

20. Posso vendere un NFT e reinvestire in un altro NFT senza dover pagare subito l’imposta?

La vendita di un NFT con realizzazione di plusvalenza genera comunque un obbligo di dichiarazione e di pagamento dell’imposta (26 % o 33 %). Non è possibile differire l’imposta reinvestendo immediatamente il ricavato in un altro NFT. La normativa italiana non prevede un meccanismo di “tax deferral” analogo al regime 1031 exchange statunitense.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle normative sugli NFT non dichiarati, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Gli esempi sono puramente illustrativi e non sostituiscono la consulenza professionale.

Esempio 1 – Avviso bonario per omesso quadro RW

Un artista digitale detiene al 31 dicembre 2024 NFT per un valore di 100.000 € su un marketplace estero. Non compila il quadro RW nel 2025. Nel 2026 riceve un avviso bonario che contesta l’omissione. Le sanzioni sono calcolate al 3 % del valore (ipotesi minima) pari a 3.000 € . Se aderisce entro 60 giorni paga 3.000 € più gli interessi; se ignora l’avviso rischia una sanzione fino al 15 % (15.000 €) e l’apertura di un accertamento con sanzioni aggiuntive.

Esempio 2 – Plusvalenza da NFT ceduto nel 2025

Un collezionista acquista un NFT nel 2022 per 5.000 €. Nel luglio 2025 lo vende per 20.000 €. La plusvalenza è 15.000 €. Nel 2026 riceve un avviso bonario perché non ha dichiarato la plusvalenza. L’imposta è pari al 26 % di 15.000 € (3.900 €). La sanzione ridotta è 10 % dell’imposta (390 €) . In caso di pagamento entro 60 giorni pagherà 3.900 € + 390 € + interessi (circa 4.400 €). Se non paga, la sanzione ordinaria (90 % dell’imposta) ammonterà a 3.510 €, con un esborso complessivo di oltre 7.400 €.

Esempio 3 – Aliquota 33 % nel 2026

Un investitore vende un NFT il 2 marzo 2026 realizzando una plusvalenza di 50.000 €. Dal 2026 l’aliquota è 33 %. L’imposta dovuta è 16.500 €. Se dichiara correttamente la plusvalenza non verrà applicata alcuna sanzione. Se omette la dichiarazione e riceve un avviso bonario, pagherà l’imposta 16.500 € più la sanzione ridotta (8,33 % = 1.372,45 €) se paga entro 60 giorni. Se non adempie, la sanzione ordinaria può superare 7.500 €.

Esempio 4 – Permuta e stablecoin euro

Una start‑up vende un NFT per 10 ETH quando l’ETH vale 3.000 € (valore 30.000 €) e acquista subito un token EMT euro (EURC) del valore pari a 30.000 €. La conversione da ETH a EMT euro costituisce una cessione di cripto‑attività e genera plusvalenza; l’imposta (dal 2026) è al 33 %. L’eventuale conversione successiva da EMT euro a euro non genera ulteriori plusvalenze . Se il contribuente rivende l’NFT e converte il ricavato in un altro NFT, la plusvalenza viene tassata immediatamente. È pertanto necessario valutare la sequenza delle operazioni.

Esempio 5 – Ravvedimento operoso

Un contribuente si accorge nel 2026 di non avere compilato il quadro RW nel 2024 e 2025 ma di aver già versato l’imposta sul valore. Decide di presentare la dichiarazione integrativa entro 90 giorni. Con il ravvedimento operoso paga una sanzione ridotta pari a 1/9 del minimo (3 %): su un valore di 50.000 € versa 166,67 €, più gli interessi legali e 250 € per la remissione in bonis. Se non si ravvede, rischia una sanzione pari al 3–15 % per ogni anno.

Conclusione

L’espansione del mercato degli NFT e delle cripto‑attività ha attirato l’attenzione del fisco italiano. La normativa introdotta dalla legge 197/2022, integrata dalle modifiche del d.lgs. 108/2024 e della legge 199/2025, impone obblighi stringenti di dichiarazione, pagamento e monitoraggio. Gli NFT sono equiparati alle cripto‑attività e, come tali, devono essere inseriti nel quadro RW/W, sono soggetti all’imposta sul valore e alle plusvalenze, che dal 2026 saranno tassate al 33 %. In caso di omissioni o errori, l’Agenzia delle Entrate invia un avviso bonario che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte e rateizzazione. Dal 2025 i termini per pagare o fornire chiarimenti sono stati estesi a 60 giorni .

La giurisprudenza di legittimità ha rafforzato le tutele del contribuente: la Corte di Cassazione ha sancito la riduzione delle sanzioni in caso di comunicazione irregolare e ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa, non precludendo la contestazione della cartella . Tuttavia, la complessità delle norme e l’evoluzione continua del settore richiedono un’assistenza professionale qualificata.

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Un avviso bonario non va mai ignorato. Pagare o contestare tempestivamente consente di sfruttare le riduzioni di sanzioni (10 % o 20 %) e di evitare l’iscrizione a ruolo con sanzioni ordinarie molto più pesanti. Inoltre, la raccolta immediata della documentazione e l’analisi professionale aumentano le possibilità di successo. Ricorda che ogni giorno di ritardo porta a interessi e rischia di compromettere la possibilità di rateizzare.

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