Introduzione
L’economia digitale ha reso sempre più semplice guadagnare attraverso marketplace, app di delivery, portali di affitto breve e piattaforme di contenuti. Milioni di italiani vendono su eBay, Vinted e Amazon, mettono in affitto appartamenti su Airbnb o offrono servizi professionali tramite OnlyFans o Twitch. Queste opportunità, tuttavia, comportano obblighi fiscali e espongono chi vende a potenziali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2021/514 (DAC 7) e del relativo D.Lgs. 1 marzo 2023 n. 32, le piattaforme digitali sono obbligate a comunicare i dati dei venditori che superano 30 operazioni o 2 000 € di ricavi annui, mentre le sentenze di Cassazione più recenti qualificano la vendita abituale come attività d’impresa . Di conseguenza, un numero crescente di contribuenti riceve avvisi di accertamento esecutivi per redditi da piattaforme digitali.
L’avviso di accertamento esecutivo non è una semplice “contestazione”: contiene al suo interno l’intimazione a pagare. L’atto diventa infatti titolo esecutivo e, se non impugnato tempestivamente, consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) di procedere al recupero coattivo (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) senza necessità di una cartella di pagamento . Il D.L. 78/2010, art. 29, introdotto per la prima volta l’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo: la norma prevede che l’avviso emesso per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP contenga anche l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso . Se il contribuente presenta ricorso o aderisce all’accertamento, gli importi sono dovuti a titolo provvisorio; l’avviso costituisce così un vero e proprio titolo esecutivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza ventennale in diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo in tutta Italia. Lo studio si occupa quotidianamente di difendere contribuenti e imprese contro accertamenti, cartelle esattoriali e procedure esecutive. L’avv. Monardo è:
- Cassazionista e patrocinante davanti alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo può:
- Analizzare l’avviso di accertamento, verificando vizi formali e sostanziali;
- Predisporre ricorsi e richiedere la sospensione dell’esecuzione, evitando pignoramenti e ipoteche;
- Assistere nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate (accertamento con adesione, concordato preventivo biennale, definizioni agevolate) e nelle procedure concorsuali;
- Elaborare piani di rientro e soluzioni stragiudiziali per i debiti fiscali;
- Gestire procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi d’impresa, proteggendo il patrimonio del contribuente.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative fondamentali
La disciplina dei redditi derivanti da piattaforme digitali nasce dall’intersezione tra leggi fiscali generali e provvedimenti specifici emanati negli ultimi anni. Di seguito una sintesi delle principali fonti normative e della loro rilevanza per l’avviso di accertamento esecutivo:
| Fonte | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, art. 12 e art. 6‑bis) | Riconosce i diritti del contribuente durante le verifiche fiscali. L’art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 impone il contraddittorio preventivo: l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni per ricevere osservazioni prima di emettere l’avviso . La mancata attivazione del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’avviso . | |
| D.P.R. 600/1973, art. 32 e art. 39 e D.P.R. 633/1972, art. 51 | Consentono all’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti induttivi basati su presunzioni desunte dalle movimentazioni bancarie o dai dati comunicati dalle piattaforme. L’onere della prova passa al contribuente, che deve dimostrare la provenienza non imponibile dei flussi . | |
| D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (accertamento con adesione) | Regola la definizione dell’accertamento su richiesta del contribuente con riduzione delle sanzioni. Il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 ha inserito l’invito all’istanza di adesione nello schema di atto e nell’avviso , e ha introdotto l’art. 5‑quater che consente l’adesione diretta ai verbali di constatazione . | |
| D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 | Ha modificato lo Statuto del contribuente introducendo l’art. 6‑bis: tutte le attività impugnabili devono essere precedute da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni. L’amministrazione deve concedere 60 giorni per le osservazioni ; l’omissione comporta la nullità dell’atto . | |
| D.Lgs. 1° marzo 2023 n. 32 (attuazione della DAC 7) | Recependo la Direttiva (UE) 2021/514, impone ai gestori di piattaforme digitali di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano 30 operazioni o 2 000 € di ricavi . Devono registrarsi, raccogliere le informazioni sui venditori e trasmetterle entro il 31 gennaio dell’anno successivo; omissioni o errori comportano sanzioni . | |
| D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 | Riforma l’accertamento: l’avviso di accertamento contiene l’invito all’istanza di adesione e viene integrato con lo schema di atto. Il contribuente può aderire ai verbali di constatazione entro 30 giorni . In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte e il versamento può essere rateizzato . | |
| Direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7) | Introduce l’obbligo di cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni relative ai venditori che operano sulle piattaforme digitali. La ragione è contrastare la frode e l’evasione fiscale che derivano dalla digitalizzazione dell’economia . L’obbligo riguarda sia le attività transfrontaliere sia quelle non transfrontaliere . | |
| Art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (concentrato della riscossione) | Prevede che gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA contengano l’intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso . L’intimazione può essere contenuta anche nei successivi atti di rideterminazione; il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione . L’avviso costituisce titolo esecutivo e consente il recupero coattivo senza cartella di pagamento . | |
| Art. 55 TUIR (D.P.R. 917/1986) | Definisce il reddito d’impresa come reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali svolte in maniera abituale; non è richiesta l’esistenza di una struttura organizzata . Pertanto, le vendite abituali su piattaforme digitali costituiscono reddito d’impresa anche senza partita IVA. | |
| Giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 7552/2025) | La Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita continuativa di beni online integra attività d’impresa, indipendentemente dall’esistenza di un magazzino o di una struttura organizzata . La frequenza e la sistematicità delle vendite sono requisiti sufficienti a qualificare il reddito come d’impresa, con obbligo di partita IVA e contabilità . | |
| Provvedimento Agenzia Entrate n. 406671 del 20/11/2023 | Fissa le modalità operative per l’attuazione del D.Lgs. 32/2023: registrazione dei gestori di piattaforme, informazioni da trasmettere, soggetti esclusi ed esonerati . |
1.2 Presunzioni fiscali e onere della prova
Gli accertamenti sui redditi da piattaforme digitali vengono spesso effettuati tramite accertamenti induttivi. Le normative permettono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire i ricavi basandosi su presunzioni logiche e su dati terzi (informazioni bancarie, dati trasmessi dalle piattaforme) . Una volta che l’ufficio ha rilevato movimenti non giustificati o dati DAC 7, l’onere della prova si trasferisce al contribuente. Le principali disposizioni sono:
- Art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972: consentono di presumere ricavi sulla base di movimenti bancari e di pagamenti digitali; il contribuente deve dimostrare la provenienza non imponibile dei versamenti .
- Art. 55 TUIR: considera redditi d’impresa quelli derivanti da attività abituale, anche senza organizzazione. Le vendite online abituali integrano attività d’impresa .
- Art. 67 TUIR (redditi diversi): ricomprende i proventi occasionali che non derivano da esercizio abituale di attività commerciale. Per rientrare nei redditi diversi bisogna dimostrare la sporadicità e la non professionalità.
- Direttiva DAC 7 e D.Lgs. 32/2023: i dati comunicati dalle piattaforme costituiscono elementi presuntivi che l’Agenzia può utilizzare per emettere avvisi. Il contribuente può contrastare queste presunzioni solo fornendo prove contrarie (contratti, fatture, dimostrazione della natura occasionale) .
1.3 Giurisprudenza recente (2025‑2026)
La giurisprudenza degli ultimi anni ha rafforzato il potere dell’amministrazione ma ha anche tutelato il contribuente attraverso l’obbligo di contraddittorio e il controllo dei presupposti dell’accertamento:
- Cass. civ., sez. V, sent. 7552/2025 – la vendita di oltre 1 600 prodotti in due anni attraverso un marketplace integra l’esercizio d’impresa; non è necessario un magazzino o una struttura organizzata . La Cassazione ha evidenziato che l’art. 55 TUIR richiede solo la “professionale abitualità” e che l’assenza di partita IVA non esclude la natura imprenditoriale.
- Cass. civ., sez. V, ord. 21271/2025 – conferma che le presunzioni bancarie si applicano anche alle persone fisiche: prelevamenti e versamenti non giustificati sono considerati ricavi salvo prova contraria .
- Corte di giustizia tributaria di secondo grado, varie sentenze 2026 – hanno annullato avvisi per mancanza di contraddittorio preventivo: l’amministrazione aveva emesso l’atto senza inviare lo schema di atto e attendere le osservazioni. Tali decisioni richiamano il D.Lgs. 219/2023 e rafforzano l’obbligo del contraddittorio .
- Corte costituzionale, sent. 227/2025 – ha dichiarato legittimo l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, affermando che il contraddittorio preventivo realizza i principi di buona amministrazione e tutela del diritto di difesa .
2 – Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo
Ricevere un avviso di accertamento per redditi da piattaforme digitali può essere destabilizzante. È fondamentale comprendere cosa accade dopo la notifica e come esercitare i propri diritti. Di seguito una guida passo‑passo.
2.1 Forma e contenuto dell’avviso
L’avviso di accertamento deve essere motivato e indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda, pena la nullità (art. 42 D.P.R. 600/1973 e art. 56 D.P.R. 633/1972). In particolare bisogna verificare:
- Data di notifica – dal giorno successivo decorre il termine per impugnare; la notifica può avvenire tramite raccomandata A/R, PEC o posta elettronica certificata.
- Motivazione – l’avviso deve indicare in modo specifico le operazioni contestate (quantità di vendite, importi, dati DAC 7, flussi bancari). Una motivazione generica o una mera copia del processo verbale di constatazione (PVC) è motivo di annullamento .
- Invito all’istanza di adesione – se presente, indica che l’accertamento può essere definito con l’adesione. Il D.Lgs. 13/2024 impone che l’invito sia inserito nello schema di atto e nell’avviso ; l’assenza del invito può costituire vizio formale.
- Contraddittorio preventivo – l’atto deve riportare se è stata rispettata la procedura di contraddittorio: lo schema di atto deve essere stato comunicato con almeno 60 giorni di anticipo, a meno che si tratti di atti esclusi (ad es. accertamenti automatizzati). La sua omissione può essere eccepita in ricorso e comportare l’annullamento .
2.2 Termini per reagire
Il contribuente dispone di termini specifici per presentare osservazioni, aderire all’accertamento o impugnare l’avviso. La tabella seguente riepiloga i principali termini (aggiornata al 18 maggio 2026):
| Fase/atto | Termine | Effetto | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Osservazioni al PVC | 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione | Consente di contestare i rilievi e sospende l’emissione dell’avviso | Art. 12 Statuto del contribuente |
| Invio dello schema di atto (contraddittorio) | Almeno 60 giorni prima della notifica dell’avviso | Il contribuente può presentare osservazioni; la mancata comunicazione comporta l’annullabilità | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Istanza di adesione ai verbali | 30 giorni dalla consegna del PVC | Definisce il verbale con riduzione delle sanzioni e sospende i termini per l’avviso | Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024) |
| Istanza di adesione all’avviso | 15 giorni dalla notifica dell’avviso (se lo schema è stato inviato) o 90 giorni per gli atti non soggetti a contraddittorio | Sospende il termine per il ricorso e consente di definire l’accertamento con sanzioni ridotte | D.Lgs. 218/1997, art. 5 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (primo grado) | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (30 giorni se non è stata presentata l’istanza di adesione) | Permette di impugnare l’avviso e chiedere la sospensione dell’esecutività | D.Lgs. 546/1992 |
| Sospensione giudiziale | Contestualmente al ricorso | Il giudice può sospendere l’esecuzione se la riscossione arreca danni gravi e irreparabili | D.Lgs. 546/1992 |
| Riscossione coattiva | 60 giorni dalla notifica dell’avviso se non viene pagato o impugnato | L’avviso diventa esecutivo e l’AdER può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o avviare pignoramenti | Art. 29 D.L. 78/2010 |
2.3 Contraddittorio preventivo e invito a comparire
Il contraddittorio preventivo è uno strumento di garanzia che permette al contribuente di interloquire con l’ufficio prima dell’emissione dell’avviso. Il D.Lgs. 219/2023 lo ha generalizzato, salvo alcune eccezioni (atti automatizzati). In sintesi:
- Obbligatorietà: l’amministrazione deve notificare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni .
- Esclusioni: l’obbligo non si applica agli atti automatizzati (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973), agli atti sostanzialmente automatizzati o agli atti di controllo formale .
- Effetto sospensivo: la presentazione delle osservazioni sospende i termini di decadenza; eventuali ritardi del fisco prorogano di 120 giorni la decadenza .
- Vizio processuale: l’assenza del contraddittorio può essere eccepita nel ricorso e comporta l’annullamento dell’atto .
2.4 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente di definire l’avviso con il pagamento di un’imposta ridotta e la rateizzazione del debito. Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto importanti novità:
- Invito integrato nell’avviso – lo schema e l’avviso contengono l’invito a presentare l’istanza di adesione. Se si presentano osservazioni, il contribuente ha 15 giorni per depositare l’istanza .
- Adesione ai verbali di constatazione – con l’art. 5‑quater il contribuente può aderire direttamente ai verbali entro 30 giorni dalla consegna, ottenendo una sanzione ridotta e la rateizzazione .
- Sospensione dei termini – la presentazione dell’istanza sospende il termine per il ricorso per 90 giorni e blocca la riscossione coattiva .
L’adesione può essere una strategia utile per i redditi da piattaforme digitali quando si riconosce parte del debito ma si desidera ottenere la riduzione delle sanzioni. È necessario valutare, con l’assistenza di un avvocato e di un commercialista, l’ammontare del tributo e le possibilità di successo di un eventuale ricorso.
2.5 Ricorso e giudizio tributario
Se non si aderisce o se l’accordo non soddisfa, è possibile presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. La procedura prevede:
- Ricorso di primo grado – da depositare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Deve contenere i motivi di impugnazione (nullità formale, difetto di motivazione, errata qualificazione del reddito, mancato contraddittorio, errata applicazione delle presunzioni), le prove e la richiesta di sospensione .
- Controdeduzioni dell’ufficio – l’Agenzia delle Entrate deposita la documentazione e può proporre una conciliazione giudiziale con riduzione delle sanzioni .
- Sentenza di primo grado – decide sull’annullamento, sulla riduzione del debito e sulle spese. La parte soccombente può proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza; successivamente è possibile ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità .
3 – Difese e strategie legali per i redditi da piattaforme digitali
Una difesa efficace contro un avviso di accertamento richiede una combinazione di eccezioni formali, contestazioni sul merito e strategie procedurali. Di seguito le principali linee difensive utilizzate dagli avvocati e dai commercialisti dello Studio Monardo.
3.1 Vizi formali e motivazionali
- Mancanza di contraddittorio – verificare che l’ufficio abbia inviato lo schema di atto con almeno 60 giorni di anticipo e abbia esaminato le osservazioni. In caso contrario, eccepire l’annullabilità dell’avviso ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto .
- Insufficiente motivazione – l’avviso deve indicare in modo puntuale le operazioni contestate (numero di transazioni, importi, dati DAC 7, movimenti bancari) e le ragioni della rettifica. Una motivazione generica o meramente replicativa del PVC è nulla .
- Vizi di notifica – controllare la regolarità della notifica (indirizzo PEC corretto, avvenuta consegna, firma digitale dell’atto). Irregolarità nella notifica possono comportare la nullità dell’avviso.
3.2 Contestazione della qualificazione del reddito
Molti avvisi qualificano i proventi come redditi d’impresa sulla base delle presunzioni DAC 7 e delle movimentazioni bancarie. Le possibili contestazioni sono:
- Occasionalità delle vendite – dimostrare che le cessioni hanno carattere episodico e rientrano nei redditi diversi (art. 67 TUIR). È fondamentale presentare prove (contratti di compravendita, fotografie dei beni, periodo limitato di attività) per provare che si tratta di dismissione di beni personali .
- Mancanza di organizzazione e professionalità – evidenziare che non si dispone di magazzino, che non si utilizzano strumenti pubblicitari e che i ricavi sono modesti. La Cassazione ha affermato che la professionalità abituale è l’elemento distintivo; l’assenza di continuità può escludere il reddito d’impresa .
- Riqualificazione come redditi diversi o di lavoro autonomo – se l’attività consiste nella prestazione di servizi occasionali (es. ripetizioni online, consulenze sporadiche), può rientrare nell’art. 67, lettera l) TUIR. Occorre dimostrare l’assenza di organizzazione e la durata temporanea .
3.3 Prova contraria alle presunzioni bancarie
Quando l’Agenzia basa l’accertamento sui versamenti e prelevamenti bancari o sui flussi di pagamento digitali, la difesa può consistere nel dimostrare l’origine non imponibile di tali somme :
- Giroconti e rimborsi – documentare che i versamenti derivano da rimborsi di prestiti o restituzioni di spese; allegare estratti conto del mittente e del destinatario.
- Entrate già tassate – dimostrare che i proventi sono stati già dichiarati (es. redditi da lavoro dipendente o royalties) e che i bonifici sono trasferimenti interni .
- Vendita di beni personali – fornire prove dell’acquisto e dell’utilizzo personale dei beni: scontrini, fotografie, contratti di acquisto. Per i collezionisti o gli appassionati che vendono oggetti usati, è importante dimostrare la natura occasionale e l’assenza di profitto .
- Attività esenti o fuori campo IVA – dimostrare che la prestazione è esente da IVA (es. cessione di diritti d’autore entro determinate soglie) o che non rientra nelle transazioni imponibili.
3.4 Altre eccezioni procedurali
- Decadenza dei termini – verificare che l’avviso sia stato notificato entro il termine di decadenza (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta). In caso contrario, eccepire l’estinzione del potere impositivo .
- Errata applicazione delle sanzioni – controllare che le sanzioni applicate siano proporzionate. Per le violazioni formali, il principio del “favor rei” impone la riduzione della sanzione a un terzo o a un sesto .
- Difetto di legittimazione passiva – se l’avviso è notificato al socio anziché alla società (o viceversa), sollevare la questione in giudizio per nullità .
3.5 Strategie negoziali e accordi con l’Agenzia
- Accertamento con adesione – consente di ridurre le sanzioni (generalmente a un terzo), rateizzare il pagamento e sospendere la riscossione . È utile quando si riconosce la pretesa ma si vuole evitare il contenzioso.
- Concordato preventivo biennale (CPB) – introdotto dal D.Lgs. 13/2024; permette a contribuenti soggetti a ISA o in regime forfettario di concordare in anticipo il reddito dei due anni successivi, pagando un’imposta sostitutiva . Il CPB garantisce certezza fiscale ma vincola al mantenimento dei volumi d’affari .
- Ravvedimento operoso – se l’avviso non è stato ancora notificato, è possibile regolarizzare spontaneamente le omissioni dichiarative versando imposte e sanzioni ridotte (da 1/10 a 1/5 del minimo) . Nel 2023‑2024 erano previste forme speciali di ravvedimento con sanzione pari a un diciottesimo, applicabili anche ai redditi da piattaforme digitali .
- Definizioni agevolate (rottamazione quater) – la rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando solo capitale e spese, annullando interessi e sanzioni. Per i debiti iscritti a ruolo si possono valutare le finestre di definizione agevolata previste dalle leggi di bilancio, come la rottamazione quater, verificando la corretta inclusione del carico .
- Accordi transattivi e conciliazione giudiziale – durante il giudizio è possibile proporre una conciliazione che riduce le sanzioni e consente la rateizzazione. L’accordo viene recepito con sentenza .
4 – Strumenti alternativi per la gestione del debito
Quando il debito derivante dall’accertamento è elevato o il contribuente si trova in difficoltà finanziaria, esistono procedure alternative che consentono di ristrutturare o estinguere i debiti fiscali. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste i clienti in queste procedure.
4.1 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 ha introdotto strumenti di composizione della crisi per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, microimprese). Gli strumenti principali sono :
- Piano del consumatore – la persona fisica non imprenditore propone al tribunale un piano di pagamento parziale. Il giudice verifica la meritevolezza e omologa il piano; è possibile falcidiare il debito fiscale. Al termine il contribuente ottiene l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) .
- Accordo di composizione della crisi – destinato a imprenditori commerciali non fallibili, professionisti, società tra professionisti e start‑up innovative. Richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori e consente di falcidiare il debito fiscale con il consenso dell’AdER. L’omologazione sospende le procedure esecutive .
- Liquidazione del patrimonio – il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori; al termine ottiene la liberazione dai debiti residui .
4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per imprese di dimensioni maggiori o società che gestiscono marketplace, il D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata. Prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella rinegoziazione del debito con l’AdER e gli altri creditori, al fine di evitare il fallimento e assicurare la continuità aziendale . L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, supporta le aziende nella preparazione del piano e nella negoziazione.
4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024 come strumento di compliance. Consente ai titolari di partita IVA soggetti a indicatori sintetici di affidabilità (ISA) o in regime forfettario di concordare preventivamente il reddito per i due anni successivi, pagando un’imposta sostitutiva. Se la proposta è accettata dall’Agenzia, il reddito concordato è vincolante; eventuali scostamenti possono comportare l’esclusione dal regime e l’applicazione di sanzioni . Per chi opera su piattaforme digitali, il CPB rappresenta un modo per emergere dall’informalità e ottenere certezza fiscale.
4.4 Ravvedimento operoso e regolarizzazione
Prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può ravvedersi versando spontaneamente le imposte non dichiarate con sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso ordinario prevede sanzioni ridotte dal 1/10 al 1/5 del minimo e il pagamento di interessi . Nel 2023‑2024 sono state previste forme speciali di ravvedimento con sanzione pari a 1/18, applicabili anche ai redditi da piattaforme digitali . L’intervento anticipato può evitare l’emissione dell’avviso o attenuarne le conseguenze.
5 – Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti che operano su piattaforme digitali sottovalutano gli obblighi fiscali. Di seguito i principali errori riscontrati dallo Studio Monardo, con consigli pratici per evitarli.
5.1 Errori frequenti
- Confondere hobby e attività abituale – vendere beni usati occasionalmente non comporta obblighi fiscali, ma se le operazioni diventano sistematiche i ricavi generano reddito d’impresa . L’assenza di partita IVA non esonera dalla tassazione.
- Ignorare le soglie DAC 7 – molti utenti non sanno che superare 30 transazioni o 2 000 € di ricavi fa scattare la comunicazione obbligatoria . Anche importi inferiori possono essere segnalati se la piattaforma ritiene l’attività abituale.
- Non conservare i documenti – senza prove (fatture, scontrini, contratti), è difficile dimostrare la natura occasionale delle vendite o l’origine non imponibile dei versamenti .
- Non controllare i dati comunicati dalle piattaforme – gli operatori possono commettere errori (vendite annullate registrate come incassi). È possibile richiedere la correzione dei dati e presentare osservazioni durante il contraddittorio .
- Sottovalutare l’assistenza professionale – presentare ricorso senza il supporto di un esperto può portare a errori procedurali e a un esito sfavorevole .
5.2 Consigli pratici
- Monitorare i ricavi e le transazioni – tenere un registro dettagliato delle vendite (data, importo, bene/servizio venduto, spese di spedizione). Questo consente di dimostrare la natura occasionale e di verificare i dati trasmessi .
- Aprire partita IVA se l’attività diventa abituale – valutare l’adesione al regime forfettario (ricavi fino a 100 000 €) che prevede aliquote agevolate. Aprire partita IVA tempestivamente evita sanzioni retroattive .
- Conservare documenti e screenshot – archiviare contratti, mail, ricevute e screenshot delle transazioni. Questi documenti sono essenziali per dimostrare l’origine dei proventi .
- Verificare la corretta tassazione – per ogni incasso, determinare se rientra nel reddito d’impresa, nei redditi diversi o se è esente. Un commercialista può aiutare a compilare la dichiarazione e la liquidazione IVA .
- Rispettare le scadenze – segnare sul calendario i termini per le osservazioni, l’istanza di adesione, il ricorso e il pagamento . Una dimenticanza può comportare l’esecutività dell’avviso.
- Consultare un avvocato specializzato – un professionista esperto in diritto tributario digitale può individuare vizi formali, gestire il contraddittorio, negoziare con l’ufficio e predisporre ricorsi .
6 – Tabelle riepilogative
6.1 Parametri per distinguere attività occasionale e attività d’impresa
| Criterio | Vendita occasionale | Attività d’impresa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Frequenza | Sporadica, saltuaria | Continuativa, sistematica | Cass. 7552/2025 |
| Organizzazione | Nessuna struttura o mezzi dedicati | Uso di strumenti, magazzino (anche domestico), promozione | Cass. 7552/2025 |
| Finalità | Cessione di beni personali usati o dismissione | Compravendita con intento di profitto | Art. 55 TUIR |
| Quantità e valore | Ricavi limitati, sotto le soglie DAC 7 (≤ 30 operazioni o ≤ 2 000 €) | Ricavi elevati, superamento delle soglie DAC 7 | DAC 7 e D.Lgs. 32/2023 |
| Canali | Vendite informali (mercatini, scambi tra privati) | Piattaforme con pagamenti tracciati (PayPal, Stripe) | DAC 7 |
6.2 Termini procedurali principali
| Atto/fase | Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Osservazioni al PVC | 60 giorni | Permette di contestare il verbale e sospende l’emissione dell’avviso . |
| Invio schema di atto (contraddittorio) | ≥ 60 giorni prima dell’avviso | Il contribuente può presentare osservazioni; l’omissione comporta l’annullabilità . |
| Istanza di adesione ai verbali | 30 giorni | Definisce il verbale con riduzione delle sanzioni . |
| Istanza di adesione all’avviso | 15 giorni (con contraddittorio) / 90 giorni (senza contraddittorio) | Sospende il termine per il ricorso e consente di definire l’accertamento . |
| Ricorso di primo grado | 60 giorni (30 se non presentata istanza) | Permette di impugnare l’avviso e chiedere la sospensione . |
| Rottamazione quater | Rate: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 | Estingue il carico affidato pagando solo capitale e spese . |
6.3 Principali strumenti di difesa e loro vantaggi
| Strumento | Vantaggi | Svantaggi | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Permette di chiarire con l’ufficio e correggere errori prima dell’emissione dell’avviso; può evitare il contenzioso | Escluso per atti automatizzati; richiede tempi rapidi per inviare osservazioni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Accertamento con adesione | Riduce le sanzioni (di norma 1/3); consente la rateizzazione; sospende la riscossione | È necessario accettare parte del debito; non si può impugnare successivamente il merito dell’imposta definita | D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso tributario | Consente l’annullamento totale o parziale dell’avviso e delle sanzioni; tutela piena dei diritti | Procedura lunga e costosa; in caso di soccombenza si pagano le spese | D.Lgs. 546/1992 |
| Definizioni agevolate (rottamazione quater) | Estinguono i carichi già affidati; annullano sanzioni e interessi; consentono pagamenti rateizzati | Applicabili solo ai debiti iscritti a ruolo; occorre verificare se il carico rientra nelle finestre di definizione agevolata previste dalle leggi di bilancio | Leggi di bilancio 2024‑2026 |
| Piani del consumatore/Accordi di composizione | Consentono di falcidiare il debito fiscale e ottenere l’esdebitazione; sospendono le procedure esecutive | Richiedono l’intervento del tribunale; procedura complessa; impatto sulla reputazione creditizia | Legge 3/2012 |
| Concordato preventivo biennale | Stabilizza il reddito per due anni; evita futuri accertamenti; offre certezza fiscale | Vincola il contribuente a versare l’imposta concordata; richiede il mantenimento dei volumi d’affari | D.Lgs. 13/2024 |
7 – FAQ: domande e risposte
1. Quando un’attività su piattaforme digitali è considerata abituale?
È considerata abituale quando le vendite o prestazioni di servizi sono frequenti e sistematiche, con un numero significativo di transazioni e un chiaro intento di profitto. La Cassazione n. 7552/2025 ha ritenuto imprenditore chi ha effettuato 1 600 vendite in due anni . L’uso di strumenti organizzati (magazzino, promozioni) e il superamento delle soglie DAC 7 sono indizi di abitualità.
2. Se vendo ogni tanto su Vinted o eBay devo aprire partita IVA?
Dipende dalla frequenza e dal volume. Se vendi beni personali sporadicamente e i ricavi annui non superano 2 000 € e 30 transazioni, l’attività è occasionale e non richiede partita IVA. Se invece le vendite sono regolari e superano queste soglie, l’Agenzia può considerarle attività d’impresa e richiedere l’apertura di partita IVA .
3. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento per redditi da piattaforme?
Verifica innanzitutto la data di notifica e i motivi dell’accertamento. Controlla che l’avviso contenga la motivazione, l’invito all’istanza di adesione e l’indicazione del contraddittorio . Poi valuta, con un professionista, se presentare osservazioni, chiedere l’adesione o proporre ricorso. Non ignorare l’avviso: trascorsi i termini, diventa definitivo e consente l’esecuzione coattiva.
4. Posso chiedere la sospensione del pagamento durante il ricorso?
Sì. Con il ricorso alla Corte di giustizia tributaria puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione, dimostrando che l’esecuzione arreca danni gravi e irreparabili . In alternativa, la presentazione dell’istanza di adesione sospende la riscossione per 90 giorni .
5. Quali prove posso portare per dimostrare che le vendite sono occasionali?
Puoi fornire ricevute di acquisto, documentazione che provi l’uso personale dei beni, fotografie, annunci saltuari e contratti. È utile dimostrare che i versamenti ricevuti sono rimborsi, prestiti o entrate già tassate. Conserva email, messaggi e screenshot delle transazioni .
6. I pagamenti ricevuti tramite PayPal o Stripe sono tracciati dal fisco?
Sì. Le piattaforme di pagamento sono soggette alle normative antiriciclaggio e alla DAC 7. L’Agenzia può richiedere i flussi di pagamento per ricostruire i ricavi e confrontarli con i dati dichiarati .
7. Cosa succede se l’avviso non riporta l’invito a presentare istanza di adesione?
Il D.Lgs. 13/2024 prevede che l’invito all’istanza di adesione sia inserito nello schema e nell’avviso . La sua omissione può costituire vizio formale e motivo di annullamento; potrai sollevare la questione in ricorso.
8. È possibile aderire alla rottamazione quater nel 2026?
Sì, se i debiti risultano già affidati all’agente della riscossione e rientrano nelle ipotesi previste dalle leggi di bilancio. La rottamazione quater consente di estinguere il carico pagando solo il capitale e le spese, con scadenze fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 . Prima di aderire occorre verificare la tipologia dei debiti (ad esempio se derivano da tributi locali o da imposte erariali) e presentare la domanda entro i termini stabiliti.
9. Posso rateizzare le somme dovute con l’accertamento?
Sì. L’accertamento con adesione consente il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali; le definizioni agevolate prevedono piani fino a 54 rate bimestrali . È inoltre possibile chiedere una dilazione all’AdER per i carichi iscritti a ruolo.
10. Se non rispondo allo schema di atto, cosa accade?
Se non presenti osservazioni entro 60 giorni, l’ufficio può emettere l’avviso che contiene l’invito all’adesione. In tal caso hai 15 giorni per chiedere l’adesione; trascorsi i termini, l’avviso diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo .
11. È possibile conciliare dopo aver presentato ricorso?
Sì. La conciliazione giudiziale può intervenire fino alla discussione in primo grado. Consente di ridurre le sanzioni, rateizzare il pagamento e definire il contenzioso . L’accordo viene recepito con sentenza.
12. I proventi da piattaforme estere sono tassati in Italia?
Sì, se il contribuente è residente fiscalmente in Italia. La DAC 7 prevede lo scambio di informazioni tra Stati membri, quindi i proventi percepiti su piattaforme estere sono visibili all’Agenzia . Per evitare la doppia imposizione è possibile applicare le convenzioni internazionali richiedendo il credito d’imposta estero.
13. La vendita di prodotti artigianali su Etsy è tassata?
La vendita di prodotti artigianali è un’attività commerciale. Se è continuativa e supera le soglie DAC 7, deve essere inquadrata come impresa con partita IVA. Se è sporadica, può rientrare nei redditi diversi, ma i proventi vanno comunque dichiarati .
14. Cosa succede se l’Agenzia commette errori nei dati DAC 7?
Puoi richiedere alla piattaforma la correzione dei dati e presentare osservazioni all’Agenzia durante il contraddittorio. Gli errori di identificazione (ad es. transazioni annullate) possono comportare l’annullamento dell’avviso .
15. Posso ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì. Attraverso un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi è possibile falcidiare il debito fiscale e ottenere l’esdebitazione finale . L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, guida il debitore nella procedura.
16. Che differenza c’è tra ricavi occasionali e prestazioni occasionali?
I ricavi occasionali derivano dalla vendita sporadica di beni personali e rientrano nei redditi diversi; le prestazioni occasionali sono servizi resi senza continuità (ad esempio lezioni private). In entrambi i casi non vi è obbligo di partita IVA se non si supera il limite dei 5 000 € annui per i compensi, ma i redditi vanno dichiarati. Se l’attività diventa sistematica, il fisco può riqualificarla come impresa o lavoro autonomo.
17. Quali sono le sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi da piattaforme?
L’Agenzia può contestare IRPEF, IVA, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Le sanzioni per omessa dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta non versata; l’errata classificazione può comportare una sanzione da 120% a 240%. Con l’adesione o il ravvedimento operoso le sanzioni si riducono sensibilmente.
18. Il fisco può pignorare i conti correnti per importi relativamente bassi?
Sì. Una volta decorso il termine per pagare o impugnare l’avviso, l’AdER può procedere al pignoramento dei conti correnti, all’ipoteca o al fermo amministrativo anche per importi modesti. Solo la presentazione del ricorso o dell’istanza di adesione sospende l’esecuzione . Per questo è fondamentale agire tempestivamente.
19. Se apro partita IVA dopo aver ricevuto l’avviso, risolvo il problema?
L’apertura tardiva della partita IVA non sana le violazioni passate. È comunque consigliabile regolarizzarsi per evitare ulteriori accertamenti. In sede di adesione o ricorso potrai dimostrare la volontà di regolarizzazione e ottenere una riduzione delle sanzioni.
20. I versamenti tramite crowdfunding o donazioni su piattaforme (es. Twitch) sono tassati?
I proventi derivanti da donazioni o “tips” percepiti su piattaforme come Twitch o OnlyFans costituiscono redditi di lavoro autonomo se sono correlati a un’attività abituale. Se occasionali e non organizzati possono essere considerati redditi diversi. In entrambi i casi vanno dichiarati e sono soggetti a imposta sul reddito; il superamento delle soglie DAC 7 comporta la segnalazione all’Agenzia.
8 – Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le implicazioni fiscali e le possibili difese, si presentano alcune simulazioni tratte dall’esperienza dello Studio Monardo. Gli esempi sono indicativi e non sostituiscono una consulenza personalizzata.
8.1 Vendite occasionali su Vinted
Scenario: Maria vende abiti usati su Vinted. Nel 2025 realizza 15 transazioni per un totale di 800 €. Nessuna transazione supera i 300 € e Maria non ha partita IVA.
Valutazione fiscale:
- Le vendite sono sporadiche e sotto le soglie DAC 7 (30 transazioni e 2 000 €). La piattaforma non dovrebbe comunicare i dati .
- I ricavi non costituiscono reddito d’impresa. Maria può non dichiarare tali proventi se dimostra che derivano dalla cessione di beni personali usati, ma è consigliabile conservare le prove dell’acquisto e dell’uso .
8.2 Vendite abituali su eBay con ricavi elevati
Scenario: Luca vende dispositivi elettronici su eBay. Nel 2025 effettua 300 vendite per un ricavo totale di 50 000 €. Non ha partita IVA, ma utilizza un magazzino domestico e promuove le inserzioni.
Possibile accertamento:
- La piattaforma comunica i dati all’Agenzia, poiché Luca supera le soglie DAC 7 . L’ufficio avvia un accertamento induttivo basato sui flussi bancari e sulle movimentazioni PayPal.
- In base alla sentenza Cass. 7552/2025, la vendita è abituale e costituisce attività d’impresa; l’Agenzia contesterà IRPEF, IVA e contributi previdenziali .
Difesa e regolarizzazione:
- Luca può aprire partita IVA in regime forfettario (aliquota 5% o 15%) e presentare una dichiarazione integrativa. In sede di accertamento con adesione può ottenere la riduzione delle sanzioni.
- Può dedurre i costi sostenuti (acquisto dei dispositivi, spese di spedizione) per ridurre il reddito imponibile.
- Può eccepire vizi formali dell’avviso (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente) e valutare la definizione agevolata del debito tramite rottamazione quater o un piano del consumatore.
8.3 Insegnante che offre lezioni online tramite piattaforma
Scenario: Anna, insegnante, offre lezioni di lingua su una piattaforma di e‑learning. Nel 2025 incassa 8 000 € da 40 clienti e non ha partita IVA.
Valutazione fiscale:
- Le prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, rientrano nei redditi diversi solo se episodiche. Con 40 prestazioni e 8 000 €, l’attività appare abituale e dovrebbe essere esercitata con partita IVA.
- La piattaforma comunicherà i dati all’Agenzia; l’ufficio può emettere avviso per IRPEF e IVA. Anna può regolarizzarsi aprendo partita IVA e versando l’imposta sostitutiva (regime forfettario). In sede di adesione può dedurre i costi (materiale didattico, corsi) e ottenere la riduzione delle sanzioni.
8.4 Host di Airbnb con immobili ereditati
Scenario: Marco eredita due appartamenti e li affitta su Airbnb per brevi periodi. Nel 2025 incassa 12 000 € e applica la cedolare secca.
Valutazione fiscale:
- Gli affitti brevi rientrano nei redditi fondiari. La piattaforma effettua la ritenuta del 21% come sostituto d’imposta. Marco deve dichiarare i proventi nella dichiarazione dei redditi. Se non lo fa, l’Agenzia, utilizzando i dati DAC 7, può emettere avviso. In questo caso è consigliabile presentare una dichiarazione integrativa e pagare il dovuto.
8.5 Content creator su OnlyFans
Scenario: Sara è una content creator su una piattaforma di abbonamento. Nel 2025 incassa 30 000 € da utenti di diversi Paesi. Non ha partita IVA e non dichiara i proventi.
Possibile accertamento:
- I ricavi derivano da prestazioni digitali. La piattaforma può segnalare le transazioni; l’attività è abituale e costituisce lavoro autonomo professionale. Sara avrebbe dovuto aprire partita IVA, iscriversi alla Gestione separata INPS e versare imposte e contributi.
- L’Agenzia può contestare IRPEF, IVA, contributi e sanzioni. Sara deve valutare con un professionista la possibilità di aderire e definire il debito; in alternativa può presentare ricorso eccependo eventuali vizi formali e dimostrando i costi.
9 – Sentenze e provvedimenti aggiornati (fino al 12 maggio 2026)
L’evoluzione della normativa e della giurisprudenza è rapida. Di seguito una raccolta di sentenze e provvedimenti significativi aggiornati alla data odierna. Si consiglia di consultare i testi integrali per una valutazione completa.
| Anno | Autorità | Numero / riferimento | Principio | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | C.G.T. II grado Campania | Sentenza 25/2026 | Annullato avviso per mancato contraddittorio preventivo: l’amministrazione non aveva comunicato lo schema di atto ex art. 6‑bis L. 212/2000 . | |
| 2026 | C.G.T. I grado Lombardia | Sentenza 142/2026 | Annullato accertamento induttivo basato su dati DAC 7 relativi a transazioni annullate; il contribuente ha dimostrato l’erroneità dei dati e la restituzione degli importi . | |
| 2025 | Cassazione civile, sez. V | Sentenza n. 7552/2025 | La vendita abituale online integra attività d’impresa anche senza partita IVA; l’organizzazione non è requisito essenziale . | |
| 2025 | Cassazione civile, sez. V | Ordinanza n. 21271/2025 | Le presunzioni bancarie si applicano anche alle persone fisiche; il contribuente deve dimostrare la natura non imponibile dei flussi . | |
| 2025 | Corte costituzionale | Sentenza n. 227/2025 | Legittimità dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente: il contraddittorio preventivo è compatibile con il principio di buona amministrazione . | |
| 2024 | Agenzia delle Entrate | Provvedimento 20/11/2023 n. 406671 | Stabilisce modalità e termini per la comunicazione dei dati DAC 7: registrazione delle piattaforme, informazioni da trasmettere e casi di esclusione . | |
| 2024 | D.Lgs. | 12 febbraio 2024 n. 13 | Introduce l’invito all’istanza di adesione nello schema di atto e consente l’adesione ai verbali entro 30 giorni . | |
| 2023 | D.Lgs. | 30 dicembre 2023 n. 219 | Introduce l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente e generalizza il contraddittorio preventivo . |
Conclusione
La fiscalità della digital economy è in rapida evoluzione. L’entrata in vigore della DAC 7, l’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. 32/2023 e le riforme introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e 219/2023 hanno rivoluzionato le modalità di controllo dei redditi da piattaforme digitali. L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati trasmessi dalle piattaforme, i movimenti bancari e le presunzioni per ricostruire i ricavi e contestare imposte, IVA, contributi e sanzioni. Le sentenze di Cassazione del 2025 (n. 7552 e ord. 21271) hanno sancito che la vendita abituale online costituisce reddito d’impresa anche senza partita IVA e che le presunzioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti . Parallelamente, il legislatore ha rafforzato le garanzie procedurali attraverso l’obbligo di contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione, strumenti che consentono di dialogare con l’amministrazione e ridurre il contenzioso .
Ricevere un avviso di accertamento esecutivo per redditi da piattaforme digitali non è un evento da prendere alla leggera. L’avviso contiene l’intimazione a pagare e, se non impugnato, consente all’AdER di avviare il recupero coattivo senza necessità di cartella di pagamento . Agire tempestivamente è la chiave per evitare pignoramenti, ipoteche e ulteriori sanzioni. È essenziale verificare la motivazione dell’avviso, il rispetto del contraddittorio, la corretta qualificazione del reddito e l’eventuale presenza di vizi formali. Con l’assistenza di un avvocato e di un commercialista esperti, è possibile:
- Eccepire vizi formali, come la mancata notifica dello schema di atto o la motivazione insufficiente;
- Contestare le presunzioni fornendo documenti che dimostrino la natura occasionale o non imponibile dei proventi;
- Sospendere l’esecuzione attraverso il ricorso o l’adesione;
- Definire il debito mediante l’adesione, la rottamazione quater o altre definizioni agevolate;
- Ristrutturare il debito tramite piani del consumatore, accordi di composizione della crisi o composizione negoziata d’impresa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato una solida esperienza nella difesa dei contribuenti che operano nel mondo digitale. La loro competenza cassazionista, unita alla conoscenza delle procedure bancarie, tributarie e concorsuali, consente di offrire soluzioni efficaci: dalla verifica dell’avviso alla redazione di ricorsi, dalla sospensione di pignoramenti all’adesione a piani del consumatore o a procedure di composizione della crisi . Essendo gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di intervenire non solo sul singolo atto ma sulla ristrutturazione complessiva dei debiti, proteggendo il patrimonio del debitore.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Agire ora significa evitare sanzioni e interessi inutili, tutelare la tua posizione e trasformare un avviso di accertamento in un’opportunità per regolarizzare la tua attività digitale.
