Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Omesso Versamento Imposta Sostitutiva: Cosa Fare E Come Ti Difendi Con L’Avvocato

Introduzione

L’avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento dell’imposta sostitutiva è uno degli atti più incisivi che l’amministrazione finanziaria italiana possa notificare a un contribuente. La lettera racchiude due pretese in un unico documento: da un lato è un provvedimento di accertamento che quantifica imposta, sanzioni e interessi dovuti; dall’altro lato è un titolo esecutivo che consente all’ente impositore di procedere immediatamente alla riscossione coattiva se il contribuente non paga o non impugna entro 60 giorni. Trascorso il termine di impugnazione, il carico viene affidato all’agente della riscossione e l’esecuzione forzata può iniziare senza bisogno di una cartella di pagamento. I rischi per imprenditori, professionisti e privati sono evidenti: pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e, nel caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva su revalutazioni o finanziamenti, la perdita di benefici fiscali e l’aumento esponenziale dell’esposizione debitoria.

Perché questo tema è così delicato? In primo luogo, la disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo è stata riformata nel 2010 dal decreto‑legge 78/2010 che ha introdotto la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”. L’articolo 29 prevede che gli avvisi relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA contengano anche l’intimazione a pagare entro il termine di impugnazione e diventino titoli esecutivi allo scadere dei 60 giorni. La norma stabilisce anche che la riscossione è affidata all’agente dopo 30 giorni dalla scadenza e che l’esecuzione forzata resta sospesa per 180 giorni, ma consente l’adozione di misure cautelari se esiste fondato pericolo per il credito. Queste disposizioni si applicano anche agli avvisi di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, comprese le imposte sostitutive sui finanziamenti di cui al d.P.R. 601/1973 . Se il contribuente lascia trascorrere i termini, l’atto diventa definitivo e la riscossione può essere avviata con rapidità.

In secondo luogo, il d.lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione amministrativa per l’omesso o tardivo versamento delle imposte dal 30 % al 25 % dell’importo dovuto . La riduzione si applica anche all’imposta sostitutiva e porta con sé regole più favorevoli per il ravvedimento operoso: la sanzione è dimezzata se il versamento avviene entro 90 giorni e si riduce a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 15 giorni . Conoscere queste percentuali è essenziale per valutare se convenga sanare subito l’errore o attendere l’accertamento.

La situazione è ulteriormente complicata dall’esistenza di imposte sostitutive diverse, previste da norme speciali. Le più diffuse sono:

  • Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (articolo 7, legge 448/2001). Questa imposta, pari al 4 % del valore periziato, permette di rideterminare il costo fiscale del bene; deve essere versata entro la data fissata dalla legge (16 dicembre 2002 nella prima edizione) e può essere rateizzata in tre annualità con interessi del 3 % . Chi non versa o versa in ritardo decade dal beneficio della rivalutazione e subisce sanzioni.
  • Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (articoli 15‑19 del d.P.R. 601/1973). Gli enti che erogano finanziamenti previsti dagli articoli 15 e 16 devono versare, in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, una imposta sostitutiva . L’aliquota ordinaria è lo 0,25 % dell’ammontare complessivo del finanziamento , ma può variare a seconda della destinazione (ad esempio 2 % per alcuni finanziamenti immobiliari). Il mancato versamento espone l’ente a un avviso di liquidazione e alla sanzione per ritardato pagamento.

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento di una di queste imposte significa trovarsi di fronte a un debito già liquido ed esigibile. Ciò rende indispensabile conoscere come contestare l’atto, quali sono i termini per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, come ottenere la sospensione dell’esecuzione, quali errori evitare e quali strumenti alternativi (ravvedimento, accertamento con adesione, definizioni agevolate, piani del consumatore, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione) possano ridurre il carico fiscale.

In questo articolo approfondiremo tutte queste tematiche dal punto di vista di chi deve difendersi, fornendo un’analisi normativa e giurisprudenziale aggiornata a maggio 2026 e spiegando passo per passo cosa fare dopo la notifica. Troverai tabelle di sintesi, FAQ, esempi numerici e consigli pratici per evitare errori costosi.

In chiusura, illustreremo come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono aiutarti a contestare o definire l’avviso:

  • Analisi dell’atto e verifica della legittimità: controllo della motivazione, degli elementi essenziali e del rispetto dei termini.
  • Ricorsi e sospensione: redazione di ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, richiesta di sospensione dell’esecuzione e gestione dei depositi.
  • Negoziazioni con l’ente impositore e l’agente della riscossione: trattative per rateizzazioni, definizioni agevolate, piani di rientro e accordi transattivi.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accertamento con adesione, mediazione tributaria, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito, composizione negoziata della crisi d’impresa e liquidazione controllata.

L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a queste competenze integrate, lui e i suoi collaboratori offrono un’assistenza completa e personalizzata per fermare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La concentrazione della riscossione nell’accertamento (art. 29 d.l. 78/2010)

Il punto di partenza per comprendere l’avviso di accertamento esecutivo è l’articolo 29 del decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78 (“misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito dalla legge 122/2010. La norma ha riformato la riscossione erariale introducendo la cosiddetta concentrazione nell’accertamento. In sintesi:

  • L’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA deve contenere anche l’intimazione al contribuente a pagare le somme dovute entro il termine di 60 giorni, che coincide con il termine per proporre ricorso. La previsione si estende ai successivi avvisi di liquidazione (imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo e imposte sostitutive) emessi a seguito di controlli automatizzati o formali .
  • Trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente paghi o impugni l’atto, l’avviso diviene esecutivo. Dopo ulteriori 30 giorni la riscossione viene affidata all’agente e non è richiesta la cartella di pagamento. Ciò significa che l’avviso rappresenta un titolo esecutivo immediato.
  • L’agente della riscossione non può avviare l’espropriazione forzata prima che siano trascorsi 180 giorni dalla consegna dell’atto. Tuttavia può adottare misure cautelari (iscrizione ipotecaria, fermo di beni mobili registrati) se sussiste fondato pericolo per la riscossione.
  • L’atto deve contenere l’indicazione del responsabile del procedimento, della data di esecutività, delle modalità di impugnazione, dei termini di pagamento e di ricorso, e la motivatezza con riferimento ai fatti, ai calcoli e alle norme applicate. La mancanza di questi elementi può costituire motivo di nullità.
  • Il comma 2 dell’articolo stabilisce che l’agente non può procedere oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; trascorso tale termine, l’esecuzione è priva di titolo.

L’articolo 29 ha quindi trasformato l’avviso di accertamento in un atto “impo‑esattivo”, ossia contemporaneamente impositivo ed esecutivo, riducendo i tempi di riscossione e imponendo al contribuente di agire rapidamente per tutelare i propri diritti.

1.2 Imposte soggette ad avviso di liquidazione esecutiva

L’esecuzione immediata non riguarda solo le imposte sui redditi e l’IVA, ma anche numerosi tributi indiretti. Un articolo pubblicato da FiscoeTasse (maggio 2026) elenca gli atti che, a seguito della riforma, hanno carattere esecutivo senza necessità di cartella di pagamento . Tra questi figurano:

Tributo/AttoRiferimento normativoNote principali
Imposta di registro, ipotecaria e catastaleD.P.R. 131/1986, art. 57 e ss.L’avviso di liquidazione per omesso o ritardato versamento diventa titolo esecutivo; la riscossione è affidata direttamente all’agente.
Imposta di bolloD.P.R. 642/1972Gli avvisi di liquidazione relativi a contratti, atti giudiziari e registrazioni sono immediatamente esecutivi.
Imposte sostitutive sui finanziamentid.P.R. 601/1973, art. 17Le banche e gli enti che omettono il versamento della sostitutiva sono destinatari di avvisi di liquidazione esecutivi.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioniL. 448/2001, art. 7; d.l. 282/2002L’atto di liquidazione per omesso o tardivo pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è esecutivo.
Altri tributi indirettiImposte ipotecarie e catastali, tassa sulle concessioni governative, contributo unificato per le spese di giustiziaTutti i relativi avvisi di liquidazione contengono l’intimazione a pagare entro 60 giorni.

L’estensione dell’esecutività agli avvisi di liquidazione dell’imposta sostitutiva significa che il contribuente dispone di tempi ristretti per pagare o contestare. Non esiste più la cartella di pagamento quale passaggio intermedio; per questo motivo è fondamentale agire tempestivamente.

1.3 Sanzioni per omesso versamento e ravvedimento operoso

L’omesso o ritardato pagamento dell’imposta sostitutiva è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. L’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 stabilisce che chi non effettua i versamenti richiesti entro i termini è soggetto a una sanzione pari al 25 % (dal 2024) dell’importo non versato . La stessa sanzione, nella versione previgente, era pari al 30 % . La norma prevede riduzioni in caso di pagamento spontaneo:

  • Ravvedimento breve: se il contribuente versa entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50 % (dal 25 % al 12,5 %) .
  • Ravvedimento sprint: se il versamento avviene entro 15 giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, per un’imposta non versata di 10 000 €, il ravvedimento al decimo giorno comporta una sanzione pari a 25 % × 10 000 € × 10/15 = 1 666,67 €.

Queste riduzioni incentivano il pagamento spontaneo e possono evitare l’avviso di accertamento esecutivo. Tuttavia il ravvedimento non è più praticabile dopo la notifica dell’avviso. Inoltre, l’articolo 29 del d.l. 78/2010 esclude l’applicazione della sanzione dell’articolo 13 in caso di omesso versamento accertato con avvisi esecutivi; ciò significa che il contribuente dovrà pagare l’imposta e gli interessi, ma non la sanzione ulteriore, sempre che l’avviso sia tempestivamente definito.

1.4 L’imposta sostitutiva sui finanziamenti (d.P.R. 601/1973)

Le imposte sostitutive sui finanziamenti sono un istituto nato per semplificare l’imposizione su mutui e altre operazioni di credito a medio e lungo termine. Gli articoli 15 e 16 del d.P.R. 601/1973 prevedono l’esenzione, a favore di determinati enti creditizi, da imposte indirette (registro, bollo, ipotecarie e catastali) in relazione a specifiche operazioni di finanziamento. L’articolo 17 impone, in luogo di tali tributi, il pagamento di un’unica imposta sostitutiva. Il testo stabilisce che gli enti che effettuano le operazioni indicate nei precedenti articoli sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative . L’aliquota ordinaria è pari a 0,25 % dell’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio , con aliquote ridotte o aumentate a seconda della finalità del finanziamento.

Se la banca o l’ente creditizio omette il versamento dell’imposta sostitutiva o la versa in misura insufficiente, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di liquidazione esecutivo. L’atto indica l’imposta dovuta, gli interessi e, nelle ipotesi previste, l’aggio della riscossione. Dal momento della notifica il contribuente ha 60 giorni per pagare o presentare ricorso. Questa disciplina riguarda soprattutto gli operatori finanziari, ma può interessare anche i privati quando sono coobbligati per imposte sostitutive su mutui ipotecari.

1.5 Rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva (L. 448/2001 e d.l. 282/2002)

Un’altra importante imposta sostitutiva è quella dovuta per la rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate. L’articolo 7 della legge 448/2001 consente ai possessori di tali beni alla data del 1° gennaio 2002 di rideterminare il valore di acquisto mediante una perizia giurata e il versamento di un’imposta sostitutiva del 4 % . La legge stabilisce che il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 16 dicembre 2002 e può essere effettuato in tre rate annuali, con applicazione di interessi del 3 % sulle rate successive alla prima . La perizia e le ricevute di pagamento devono essere conservate e mostrate all’amministrazione a richiesta .

Poiché molti contribuenti non riuscirono a rispettare i termini del 2002, l’articolo 2 del decreto‑legge 24 dicembre 2002, n. 282 riaprì i termini per la rivalutazione, consentendo il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre rate con scadenze 16 maggio, 16 luglio e 16 novembre 2003 e applicando interessi del 3 % sulle rate successive . Nel corso degli anni il legislatore ha spesso riaperto i termini, ma la disciplina di base è rimasta: l’imposta sostitutiva deve essere versata per intero (o in rate) entro il termine stabilito, pena l’insorgenza di un avviso di liquidazione esecutivo con sanzioni e interessi.

1.6 Procedure di composizione della crisi e strumenti di difesa del contribuente

Non sempre il contribuente riesce a far fronte ai debiti fiscali con mezzi ordinari. Il legislatore ha quindi previsto procedure concorsuali e di sovraindebitamento che consentono di ristrutturare i debiti e ottenere, in alcuni casi, l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo). In particolare:

  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento): consente alle persone fisiche, ai professionisti e ai piccoli imprenditori non soggetti a fallimento di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non fallibile . L’articolo 7 elenca i requisiti di ammissibilità e prevede che la proposta deve assicurare il pagamento integrale dei crediti privilegiati . L’articolo 10 prevede che il giudice può sospendere le procedure esecutive individuali per un massimo di 120 giorni dal deposito del ricorso , offrendo al debitore una tregua per negoziare.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021, conv. in L. 147/2021): permette agli imprenditori, anche agricoli, di richiedere la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori e prevede l’adozione di misure protettive contro le azioni esecutive. L’articolo 6 del decreto consente all’imprenditore di pubblicare l’istanza sul registro delle imprese e chiedere la conferma delle misure al tribunale; l’articolo 7 disciplina il procedimento e precisa che l’imprenditore può chiedere la conferma delle misure cautelari entro 30 giorni dalla pubblicazione . Pur non riguardando direttamente l’imposta sostitutiva, la composizione negoziata è un utile strumento per proteggere i beni aziendali da pignoramenti e ipoteche mentre si negozia con il Fisco.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019): entrato in vigore progressivamente, questo codice disciplina il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione controllata. Anche queste procedure prevedono la sospensione delle esecuzioni e la falcidia dei crediti fiscali con il consenso dell’Agenzia delle Entrate, purché si rispettino i requisiti di legge.

1.7 Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato questioni legate alla validità degli avvisi di accertamento esecutivo e alla corretta indicazione del tributo pagato. Citiamo due pronunce emblematiche:

Errore materiale nel modello F24 e imposta sostitutiva. Con ordinanza n. 20352/2022 depositata il 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva versato l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di un terreno ma aveva indicato erroneamente, nel modello F24, l’anno di riferimento (2014 anziché 2013). La Corte ha affermato che l’errore materiale non può comportare la perdita del beneficio se la volontà di pagare è inequivocabile e risulta dalle circostanze del caso . Ha quindi annullato l’avviso di liquidazione esecutivo e rinviato la causa per verificare i pagamenti. La decisione ribadisce il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e invita l’amministrazione a valutare gli elementi concreti prima di irrogare sanzioni .

Opposizione agli avvisi di accertamento relativi a entrate patrimoniali. Il TAR Piemonte ha chiarito, con sentenza n. 553 del 9 giugno 2022, che per il canone unico patrimoniale (CUP) la competenza a conoscere le controversie spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario. Secondo il Tribunale, la legge 160/2019, nell’introdurre l’avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, richiama l’articolo 32 del d.lgs. 150/2011, che disciplina l’opposizione all’ingiunzione di pagamento da proporre dinanzi al giudice ordinario . Anche se il canone non rientra nell’imposta sostitutiva, la sentenza è significativa perché delimita l’ambito di competenza dell’avviso esecutivo.

Queste pronunce dimostrano che ogni caso va valutato attentamente: la forma dell’atto, gli eventuali errori materiali e la competenza giurisdizionale possono incidere sulla validità dell’avviso e aprire la strada alla sua impugnazione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Conoscere la sequenza degli adempimenti e dei termini è fondamentale per reagire correttamente all’avviso di accertamento esecutivo. In questa sezione descriviamo passo‑passo cosa accade dalla notifica alla riscossione e quali sono i diritti del contribuente.

2.1 Ricezione dell’avviso e verifica preliminare

L’avviso di accertamento esecutivo viene notificato mediante raccomandata a.r., PEC (per i soggetti dotati di domicilio digitale) o messo notificatore. Una volta ricevuto, non bisogna ignorarlo. I primi passi sono:

  1. Verificare la data di notifica: il termine di 60 giorni per pagare o impugnare decorre dal giorno successivo alla notifica. È importante conservare la busta o la ricevuta di consegna della PEC per dimostrare l’esatta data.
  2. Controllare l’atto: assicurarsi che l’avviso contenga gli elementi essenziali (motivi, calcoli, norme applicate, indicazione del responsabile). La mancanza di motivazione o la genericità dei riferimenti può rendere l’atto nullo.
  3. Esaminare la pretesa: verificare se l’imposta sostitutiva è effettivamente dovuta, se il calcolo dell’imposta e degli interessi è corretto e se il tributo è prescritto (termine ordinario di 5 anni per l’accertamento, esteso a 7 anni in caso di omessa dichiarazione). Controllare se esistono duplicazioni di avvisi o se il pagamento è stato già effettuato (come nel caso dell’errore F24 sopra citato).
  4. Calcolare gli importi: suddividere l’imposta, gli interessi, l’aggio di riscossione e, se applicabile, la sanzione. Confrontare con i propri conteggi e con eventuali versamenti già effettuati.
  5. Richiedere assistenza professionale: rivolgersi tempestivamente a un avvocato o commercialista esperto in diritto tributario per valutare la strategia difensiva. L’Avv. Monardo e il suo team offrono un’analisi preliminare che consente di individuare errori formali, profili di illegittimità e soluzioni alternative.

2.2 Termine di 60 giorni: pagamento, ricorso o adesione

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per scegliere come agire:

2.2.1 Pagamento integrale o rateale

Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 o attraverso il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. In assenza della sanzione (per gli atti coperti dall’art. 29 d.l. 78/2010) l’importo da versare comprende imposta sostitutiva + interessi + aggio. Se il contribuente versa entro il termine, l’atto perde efficacia e si evita la fase esecutiva. È possibile chiedere la rateizzazione all’agente della riscossione una volta che il carico è stato affidato (entro 30 giorni dalla scadenza dei 60); tuttavia la rateazione non sospende l’immediata esecutività dell’avviso e può richiedere il pagamento della prima rata a titolo di garanzia.

2.2.2 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se il contribuente contesta la legittimità dell’avviso, può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni. Dal 1° gennaio 2026 il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. 175/2024 (Codice della giustizia tributaria) che ha sostituito il d.lgs. 546/1992. Sebbene la struttura del ricorso sia rimasta simile, alcune novità riguardano le notifiche digitali e la possibilità di impugnare avvisi e provvedimenti anche in forma telematica. Il ricorso deve contenere:

  • Gli estremi dell’atto impugnato e i motivi di contestazione (vizi di motivazione, errata individuazione del tributo, prescrizione, errore materiale nel calcolo dell’imposta, violazione del contraddittorio, etc.).
  • Le prove documentali (contratti di mutuo, perizie di rivalutazione, ricevute di versamento, corrispondenza con l’ufficio) e le richieste istruttorie.
  • La domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 546/1992 (o del corrispondente articolo del d.lgs. 175/2024). Per ottenere la sospensione occorre dimostrare sia il fumus boni iuris (apparente fondatezza delle ragioni) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile se l’esecuzione procede). La Corte decide sull’istanza di sospensione in camera di consiglio; se concessa, l’esecuzione dell’avviso è sospesa fino alla decisione nel merito.
  • Il pagamento del contributo unificato tributario e il deposito presso la segreteria della Corte (fisicamente o via PEC). Per alcune controversie di valore inferiore a 50 000 € è obbligatoria la mediazione presso l’Agenzia delle Entrate prima del ricorso; la mediazione può ridurre sanzioni e interessi se l’accordo va a buon fine.

2.2.3 Accertamento con adesione

Il contribuente può chiedere un accertamento con adesione (articoli 6 e 7 d.lgs. 218/1997) entro il termine di impugnazione. La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine di impugnazione . Durante tale periodo il contribuente incontra l’ufficio per trovare un accordo sul debito; se si perviene a un’adesione, l’imposta dovuta è rideterminata, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e l’atto diventa immediatamente esecutivo. L’adesione è conveniente quando l’atto è fondato ma presenta margini di trattativa (ad esempio per ridurre interessi o contestare parti dell’imponibile). Se l’accordo non viene raggiunto, i termini di ricorso riprendono a decorrere.

2.3 Affidamento del carico all’agente e 180 giorni di sospensione

Scaduti i 60 giorni senza pagamento o ricorso, l’avviso di accertamento diventa definitivo. Trascorsi ulteriori 30 giorni l’ufficio trasmette il carico all’agente della riscossione, che procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica dell’avviso di presa in carico. Con l’avviso di presa in carico il contribuente viene informato che le somme sono state affidate all’agente e può chiedere la rateizzazione.

L’agente non può iniziare l’espropriazione forzata prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di affidamento. Questo periodo di sospensione, introdotto per garantire al contribuente la possibilità di impugnare, non impedisce però l’adozione di misure cautelari. L’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili o fermare i veicoli se ritiene che vi sia pericolo per la riscossione. È quindi opportuno sfruttare questo lasso di tempo per trovare un accordo o attivare gli strumenti alternativi.

2.4 Termini di prescrizione e decadenza

La conoscenza dei termini di decadenza e prescrizione è essenziale per contestare l’atto. In linea generale:

  • L’amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (o 7 anni in caso di omessa dichiarazione). Se l’avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva è notificato oltre questi termini, è tardivo e può essere annullato.
  • L’iscrizione a ruolo e l’affidamento all’agente devono avvenire entro i termini stabiliti dall’articolo 29 d.l. 78/2010 e, comunque, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento diventa definitivo. Decorso tale termine, la pretesa si prescrive e il contribuente può eccepirne l’estinzione.
  • Per le entrate patrimoniali degli enti locali (es. canone unico patrimoniale), l’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 demanda l’opposizione all’articolo 32 del d.lgs. 150/2011; il termine per impugnare davanti al giudice ordinario è di 30 giorni dalla notifica .

2.5 Strumenti di sospensione e differimento

Oltre ai termini generali, alcune circostanze sospendono o prorogano il decorso del termine per impugnare o pagare. Ai sensi della normativa e della prassi:

  • Sospensione feriale: nel mese di agosto (dall’1 al 31) il termine per impugnare è sospeso; il dies a quo riprende a decorrere dal 1° settembre.
  • Istanza di accertamento con adesione: sospende il termine per 90 giorni .
  • Impugnazione con istanza di interpello probatorio (modello IPEA): sospende per 60 giorni l’esecutività dell’atto e il termine di impugnazione .
  • Casi di forza maggiore: in caso di malattia grave, calamità naturali o morte del contribuente, il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.

Sfruttare queste sospensioni può essere utile per guadagnare tempo e preparare la difesa.

3. Difese e strategie legali

Quando si riceve un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento dell’imposta sostitutiva, occorre valutare attentamente le possibili difese. Ogni caso è diverso e richiede un’analisi tecnico‑giuridica specifica. Qui forniamo una panoramica delle principali strategie difensive a disposizione del contribuente.

3.1 Eccezioni formali: motivazione e notifica

La prima linea di difesa consiste nel verificare se l’atto presenta vizi formali. Un vizio formale può determinare la nullità dell’avviso e impedire la riscossione.

3.1.1 Mancanza di motivazione

L’avviso deve contenere una motivazione adeguata, ossia l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la pretesa tributaria. L’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati e devono indicare le norme applicate e i presupposti di fatto. La Cassazione ha più volte sottolineato che l’obbligo di motivazione non è assoluto, ma l’atto deve comunque mettere il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e difendersi . La mancanza di motivazione o il mero rinvio a documenti non allegati può comportare la nullità dell’avviso.

3.1.2 Errori nella notifica

La notifica dell’avviso deve avvenire secondo le forme previste dalla legge (raccomandata a.r., PEC, messo notificatore). Errori nella notifica – ad esempio invio a un indirizzo errato, mancanza della relata di notifica o irregolarità nella consegna digitale – possono rendere l’atto inesistente o inefficace. Nel caso degli avvisi relativi a entrate patrimoniali, la notifica deve rispettare anche le norme specifiche degli enti locali; in mancanza, l’atto può essere impugnato davanti al giudice ordinario .

3.1.3 Incompetenza dell’ufficio

L’atto deve essere emesso dall’ufficio competente per territorio. Se la competenza territoriale è errata (ad esempio l’avviso è emesso da una direzione provinciale diversa da quella del domicilio fiscale del contribuente), il vizio può essere eccepito in giudizio e comportare l’annullamento dell’atto.

3.2 Eccezioni sostanziali: inesistenza o infondatezza del debito

Molti avvisi di liquidazione dell’imposta sostitutiva sono illegittimi perché la pretesa è infondata o perché il contribuente ha già versato l’imposta. Di seguito le principali eccezioni sostanziali.

3.2.1 Errata qualificazione del tributo

Talvolta l’amministrazione attribuisce al contribuente una imposta sostitutiva che in realtà non è dovuta. Ad esempio, potrebbe essere contestato che un finanziamento a medio termine è assoggettabile all’imposta sostitutiva ex art. 17 d.P.R. 601/1973 quando, in realtà, non rientra tra le operazioni agevolate di cui agli artt. 15 e 16. In questo caso l’atto è infondato e deve essere annullato.

3.2.2 Mancata maturazione dell’imposta sostitutiva

Nel caso della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, l’imposta sostitutiva è dovuta solo se la perizia giurata e la dichiarazione di pagamento sono stati presentati. Se il contribuente non ha effettuato la perizia o ha deciso di non avvalersi della rivalutazione, l’imposta sostitutiva non è dovuta; un avviso che pretende la somma è quindi illegittimo. Analogamente, se la rivalutazione è stata revocata da una successiva legge, l’imposta non può essere richiesta.

3.2.3 Prescrizione del tributo

Come visto, la notifica dell’avviso deve avvenire entro cinque o sette anni. Se l’avviso è emesso fuori termine, la pretesa è prescritta e può essere contestata. È importante dimostrare la data di maturazione dell’imposta (ad esempio la data dell’omesso versamento) e calcolare correttamente i termini.

3.2.4 Doppio avviso o cumulo di ruoli

Può accadere che l’amministrazione emetta due avvisi per la stessa imposta sostitutiva o proceda a iscrivere a ruolo importi già iscritti in precedenza. Il cumulo di ruoli è vietato e può essere contestato come violazione del principio del ne bis in idem. Occorre verificare se esistono cartelle precedenti relative allo stesso tributo.

3.2.5 Errore materiale nel pagamento

Il caso esaminato dalla Cassazione nel 2025 dimostra che un errore materiale nel modello F24 non esclude il pagamento dell’imposta . Se il contribuente ha indicato un codice tributo o un anno errato ma risulta chiara la volontà di pagare e il pagamento è stato registrato dall’amministrazione, l’avviso di liquidazione è illegittimo. In questi casi è opportuno allegare la ricevuta F24, eventuali comunicazioni con l’ufficio e una memoria esplicativa.

3.3 Strumenti deflativi del contenzioso

Il legislatore ha introdotto strumenti che consentono di evitare il contenzioso o di ridurre le sanzioni:

3.3.1 Ravvedimento operoso (ante avviso)

Come anticipato, il ravvedimento operoso consente di sanare l’omissione prima che l’amministrazione notifichi l’avviso. La sanzione ordinaria del 25 % si riduce proporzionalmente in base al tempo trascorso . Il ravvedimento non è possibile dopo la notifica dell’avviso.

3.3.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’adesione permette di definire la pretesa con uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi. Se l’ufficio e il contribuente raggiungono un accordo, il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni. In giudizio è possibile concludere una conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 546/1992) che riduce le sanzioni al 50 % o al 60 % a seconda del grado di giudizio. Queste procedure deflattive possono ridurre notevolmente il costo della controversia.

3.3.3 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (cosiddette “rottamazioni”). La rottamazione-quater prevista dalla legge di bilancio 2023 consentiva di estinguere i ruoli affidati all’agente entro il 30 giugno 2022 pagando solo il tributo e gli interessi, senza sanzioni. La successiva rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha esteso la definizione ai carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 e possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . Tuttavia, al 18 maggio 2026 la finestra per presentare la domanda è chiusa e pertanto non è più possibile aderire. Le domande già presentate stanno ottenendo le comunicazioni di accoglimento e i piani di rateazione; chi ha aderito potrà beneficiare della sospensione delle esecuzioni e del pagamento dilazionato . Dal momento che la rottamazione-quinquies non è più attiva, in questo articolo non verrà trattata oltre.

3.3.4 Mediazione tributaria

Per le controversie di valore non superiore a 50 000 € è obbligatorio tentare la mediazione con l’Agenzia delle Entrate. La domanda di mediazione deve essere presentata insieme al ricorso e sospende i termini. L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni fino a un terzo e consente di definire il debito senza giudizio. Se la mediazione fallisce, il ricorso procede.

3.4 Strumenti concorsuali: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata

Quando il debito fiscale si inserisce in un quadro di sovraindebitamento, il contribuente può ricorrere agli strumenti di cui alla legge 3/2012 e al codice della crisi d’impresa. Questi strumenti consentono di ottenere una falcidia anche dei debiti fiscali, purché siano rispettati i criteri previsti dalla legge.

3.4.1 Piano del consumatore

Destinato alle persone fisiche e ai professionisti, il piano del consumatore permette di proporre al giudice un programma di pagamento basato sulla capacità reddituale del debitore, con durata normalmente non superiore a 5 anni. I crediti fiscali possono essere falcidiati con il consenso dell’Agenzia delle Entrate se viene garantito il pagamento di almeno il valore di liquidazione del bene gravato da privilegio (ad esempio l’ipoteca). Durante la procedura, il giudice può sospendere le azioni esecutive per un massimo di 120 giorni .

3.4.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Applicabile sia a persone fisiche sia a imprenditori sotto soglia, l’accordo di ristrutturazione presuppone il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. Anche in questo caso i debiti fiscali possono essere ridotti, ma è necessario un parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate e il pagamento integrale dei crediti privilegiati.

3.4.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Se il piano o l’accordo non sono praticabili, il debitore può optare per la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Tale procedura prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori e, una volta terminata, consente l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Anche durante la liquidazione le azioni esecutive individuali sono sospese.

3.4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Gli imprenditori commerciali o agricoli possono accedere alla composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021. Con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, l’imprenditore apre trattative con i creditori per trovare una soluzione consensuale al risanamento. L’istanza pubblicata sul registro delle imprese consente di ottenere misure protettive (sospensione di azioni esecutive e cautelari) confermate dal tribunale . La procedura è flessibile e può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano di risanamento o nella liquidazione controllata.

3.5 Rateizzazioni e altre soluzioni con l’agente della riscossione

Se il contribuente non riesce a contestare l’atto o preferisce non affrontare un giudizio, può rateizzare il carico affidato all’agente. Le principali possibilità sono:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a 60 000 €. Per importi superiori, è possibile richiedere fino a 120 rate mensili (10 anni) comprovando una situazione di grave difficoltà economica. Il piano può essere concesso dall’agente della riscossione senza necessità di garanzie, ma richiede il pagamento della prima rata.
  • Rateizzazione straordinaria: per debiti di importo rilevante o situazioni di particolare gravità, l’agente può concedere piani più lunghi. La richiesta deve essere motivata e supportata da documentazione economica.
  • Sospensioni amministrative: in presenza di errori o duplicazioni, il contribuente può chiedere all’ente impositore la sospensione amministrativa del carico, allegando la prova del pagamento o della prescrizione. L’ente valuta la richiesta e, se fondata, dispone lo stralcio.

3.6 Errori comuni da evitare

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la possibilità di difendersi efficacemente. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare l’avviso: lasciare trascorrere i 60 giorni senza agire comporta la perdita del diritto di impugnare. È essenziale attivarsi subito.
  2. Non verificare i pagamenti effettuati: in caso di errore nel modello F24 o di pagamenti parziali, occorre dimostrare la volontà di pagare e allegare le ricevute . Conservare sempre la documentazione.
  3. Calcolare male i termini: non considerare le sospensioni feriali o le proroghe può portare a impugnare fuori termine. È meglio farsi assistere da un professionista.
  4. Sottovalutare la motivazione dell’atto: un avviso generico o non motivato può essere annullato. Leggere attentamente la motivazione e confrontarla con i documenti.
  5. Trascurare gli strumenti alternativi: spesso il ravvedimento, l’accertamento con adesione o la mediazione consentono di risparmiare tempo e denaro. Consultare un esperto per scegliere la strada migliore.
  6. Non considerare le procedure concorsuali: se il debito fiscale è solo una parte di una situazione di crisi più ampia, trascurare strumenti come il piano del consumatore o la composizione negoziata può essere un errore. Un professionista può valutare la soluzione più adatta.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle difese sopra esaminate, esistono strumenti che consentono di ridurre l’esposizione fiscale o di regolarizzare la posizione senza contenzioso. Vediamoli in dettaglio.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate (stato al 18 maggio 2026)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle. Di seguito si riepilogano le più recenti:

Definizione agevolataPeriodo dei carichiTermini di adesioneCaratteristiche principaliStato al 18 maggio 2026
Rottamazione ter (D.L. 119/2018, art. 3)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017Domanda entro il 30 aprile 2019Pagamento di imposta e interessi, esclusione delle sanzioni.Concluse; benefici attivi per chi è in regola con le rate.
Saldo e stralcio (L. 145/2018)Persone fisiche con ISEE < 20 000 € e debiti fino a 1 000 €, carichi affidati fino al 31 dicembre 2017Domanda entro il 30 aprile 2019Pagamento di una percentuale (16‑35 %) del debito.Concluse.
Rottamazione quater (L. 197/2022)Carichi affidati entro il 30 giugno 2022Domanda entro il 30 aprile 2023Pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; esclusione sanzioni e interessi di mora.Piani di pagamento in corso; non si accettano nuove adesioni.
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Domanda dal 20 gennaio al 30 aprile 2026Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; sospensione delle azioni esecutive .Domande chiuse; in fase di valutazione e comunicazione degli esiti.

Chi ha aderito alle definizioni agevolate beneficerà della sospensione delle procedure esecutive e potrà pagare solo l’imposta e gli interessi. Tuttavia, chi non ha presentato la domanda entro i termini non può più aderire (al 18 maggio 2026). È quindi necessario valutare altre soluzioni.

4.2 Ravvedimento operoso rafforzato

In alcuni casi il legislatore consente un ravvedimento operoso rafforzato con sanzioni ancora più ridotte. Ad esempio, per l’omesso pagamento delle imposte sostitutive dovute sulle plusvalenze da cessione di immobili, è possibile avvalersi di un ravvedimento con sanzione ridotta a un nono se il pagamento avviene entro un anno. Queste opportunità sono previste da norme speciali e richiedono un’analisi approfondita.

4.3 Piani di rateizzazione con l’agente della riscossione

Come visto, dopo l’affidamento del carico al concessionario è possibile chiedere la rateizzazione. La rateizzazione consente di diluire il debito e, in alcuni casi, di evitare misure esecutive. È importante presentare la domanda prima che inizi l’espropriazione e allegare la documentazione richiesta (redditi, stato patrimoniale, eventuali garanzie). L’Avv. Monardo e il suo team assistono nella preparazione delle istanze e nella negoziazione con l’agente.

4.4 Mediazione e conciliazione

Se il valore della controversia è contenuto, la mediazione tributaria è un’opzione obbligatoria che può portare a un significativo sconto sulle sanzioni. Anche in sede giudiziale, la conciliazione consente di chiudere la lite con una riduzione delle sanzioni al 40 % in primo grado e al 50 % in appello. Questi strumenti sono utili quando la pretesa dell’ufficio è parzialmente fondata ma si desidera ridurre l’esborso e i tempi del processo.

4.5 Sovraindebitamento e procedure concorsuali

Le procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) rappresentano soluzioni strutturate per debitori in difficoltà. Presentano vantaggi concreti:

  • Sospensione delle esecuzioni: il giudice può sospendere i pignoramenti e le ipoteche fino all’omologazione del piano .
  • Falcidia dei debiti fiscali: è possibile proporre il pagamento parziale dei tributi, purché sia rispettato il trattamento dei crediti privilegiati.
  • Esdebitazione: al termine della procedura, il debitore è liberato dai debiti residui.

Tuttavia tali procedure richiedono il rispetto di requisiti stringenti (mancanza di dolo o frode, buona fede, relazione dell’OCC) e un’attenta valutazione preliminare. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, è in grado di assistere in ogni fase.

4.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori che non possono ricorrere a procedure concorsuali (ad esempio perché desiderano salvare l’azienda) la composizione negoziata offre l’opportunità di negoziare con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate con l’aiuto di un esperto nominato dalla camera di commercio. Durante la composizione negoziata è possibile chiedere la conferma delle misure protettive al tribunale, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive . L’esperto aiuta a predisporre un piano di risanamento e a individuare le fonti di finanziamento per onorare i debiti. Questa procedura è particolarmente utile per le PMI che hanno debiti tributari elevati legati all’imposta sostitutiva sui finanziamenti o ad altre imposte indirette.

5. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, presentiamo alcune tabelle di sintesi.

5.1 Principali norme e riferimenti

NormaOggettoEstratto significativo
Art. 29 d.l. 78/2010Concentrazione della riscossione nell’accertamentoL’avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA contiene intimazione a pagare e diventa esecutivo allo scadere dei 60 giorni; la riscossione è affidata all’agente dopo 30 giorni; l’espropriazione è sospesa per 180 giorni.
Art. 13 d.lgs. 471/1997Sanzione per omesso versamentoLa sanzione è pari al 25 % dell’importo non versato (30 % per i periodi precedenti), ridotta per i ravvedimenti entro 90 e 15 giorni .
Art. 17 d.P.R. 601/1973Imposta sostitutiva sui finanziamentiGli enti che effettuano operazioni di finanziamento ex artt. 15 e 16 devono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, una imposta sostitutiva .
Art. 18 d.P.R. 601/1973Aliquote dell’imposta sostitutivaL’imposta si applica allo 0,25 % dell’ammontare dei finanziamenti; aliquote speciali per finanziamenti immobiliari .
Art. 7 L. 448/2001Rivalutazione di terreni e partecipazioniConsente la rivalutazione con pagamento di una imposta sostitutiva del 4 % da versare entro il 16 dicembre 2002; possibile rateazione in tre annualità con interessi del 3 % .
Art. 2 d.l. 282/2002Riaperte le rivalutazioniRiapre i termini per la rivalutazione e consente il versamento in tre rate con scadenze 16 maggio, 16 luglio e 16 novembre 2003 e interessi al 3 % .
Art. 6‑7 L. 3/2012SovraindebitamentoDefiniscono le procedure di piano del consumatore e accordo di composizione; previste la sospensione delle esecuzioni per 120 giorni .
Sentenza Cass. 20 maggio 2025 n. 20352/2022Errore F24 e imposta sostitutivaUn errore nell’anno indicato sul modello F24 non comporta la perdita del beneficio se la volontà di pagamento è chiara .
TAR Piemonte n. 553/2022Competenza su avvisi esecutivi per entrate patrimonialiL’avviso di accertamento per canone patrimoniale è impugnabile davanti al giudice ordinario; la legge richiama l’art. 32 d.lgs. 150/2011 .

5.2 Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Impugnazione dell’avviso60 giorni dalla notificaArt. 29 d.l. 78/2010; art. 21 d.lgs. 546/1992 / d.lgs. 175/2024
Affidamento all’agente della riscossione30 giorni dopo la scadenza del termine di impugnazioneArt. 29 d.l. 78/2010
Sospensione dell’espropriazione180 giorni dall’affidamentoArt. 29 d.l. 78/2010
Prescrizione del potere di esecuzione31 dicembre del terzo anno successivo al definitivoArt. 29 d.l. 78/2010
Ravvedimento operoso (breve)Versamento entro 90 giorni: sanzione ridotta del 50 %Art. 13 d.lgs. 471/1997
Ravvedimento sprintVersamento entro 15 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per giornoArt. 13 d.lgs. 471/1997
Accertamento con adesioneIstanza sospende per 90 giorniArt. 6 d.lgs. 218/1997
Mediazione tributariaObbligatoria per controversie ≤ 50 000 €; sospende terminiArt. 17-bis d.lgs. 546/1992
Richiesta di misure protettive nella composizione negoziataRicorso al tribunale entro 30 giorni dalla pubblicazioneArt. 7 d.l. 118/2021

5.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoCaratteristicheBenefici
Ravvedimento operosoPagamento spontaneo del tributo con sanzioni ridotte.Riduce la sanzione al 12,5 % entro 90 giorni; riduzione maggiore se entro 15 giorni.
Accertamento con adesioneNegoziazione con l’ufficio; sospensione termini 90 giorni.Sanzioni ridotte a un terzo; evita il contenzioso.
Mediazione tributariaObbligatoria per liti fino a 50 000 €; presentata con il ricorso.Riduzione sanzioni fino a un terzo; pagamento rateale.
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaImpugnazione formale dell’avviso; possibile sospensione.Può annullare l’atto; sospende l’esecuzione; consente la conciliazione.
Definizioni agevolate (“rottamazioni”)Pagamento del solo tributo e interessi; sanzioni azzerate.Riduce l’importo da pagare; sospende le esecuzioni; consente rateazione.
Rateizzazione con l’agenteRichiesta di pagamento a rate (fino a 120).Diluizione del debito; sospensione dell’espropriazione.
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneProcedure concorsuali per sovraindebitati; sospensione delle esecuzioni .Falcidia dei debiti; esdebitazione finale; sospensione dei pignoramenti.
Composizione negoziataProcedura extragiudiziale per imprese; assistenza di un esperto .Misure protettive; negoziazione con i creditori; protezione del patrimonio aziendale.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo?

È un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate (o dall’ente locale) che accerta un debito d’imposta, intima al contribuente di pagare entro 60 giorni e, scaduto il termine, diventa automaticamente titolo esecutivo, consentendo la riscossione coattiva senza cartella.

2. Quali imposte possono essere oggetto di avviso di accertamento esecutivo?

Gli avvisi esecutivi riguardano IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposte sostitutive sui finanziamenti e sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni . Possono riguardare anche tributi locali come il canone unico patrimoniale.

3. Quanto tempo ho per pagare o impugnare?

Hai 60 giorni dalla notifica dell’avviso per pagare o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Trascorso il termine l’atto diventa definitivo e, dopo ulteriori 30 giorni, viene affidato all’agente della riscossione.

4. Cosa succede se pago entro i 60 giorni?

Se paghi integralmente l’imposta sostitutiva e gli interessi entro il termine, l’avviso perde efficacia e la riscossione non avrà luogo. La sanzione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 non si applica agli avvisi esecutivi.

5. Posso rateizzare l’importo?

Dopo che il carico è stato affidato all’agente, puoi chiedere un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (o 120 in casi straordinari). La rateizzazione non estingue l’immediata esecutività ma impedisce l’espropriazione se le rate sono pagate puntualmente.

6. Posso presentare ricorso e chiedere la sospensione?

Sì. Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecuzione. Devi dimostrare la fondatezza delle tue ragioni e il pericolo di un danno grave. Se la sospensione è concessa, l’esecuzione è bloccata fino alla sentenza.

7. Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate commette errori nel calcolo o nella notifica?

Errori materiali, come l’indicazione di un anno sbagliato nel modello F24 o un calcolo errato dell’imposta, possono essere fatti valere in giudizio. La Cassazione ha stabilito che un errore nell’anno di riferimento nel modello F24 non comporta la perdita del beneficio se la volontà di pagare è chiara .

8. Cosa devo fare se ricevo due avvisi per lo stesso tributo?

È opportuno verificare se si tratta di una duplicazione e impugnare l’atto più recente per violazione del principio del ne bis in idem. Puoi chiedere all’ente l’annullamento in autotutela allegando la prova del pagamento o dell’esistenza del primo avviso.

9. Come funziona l’accertamento con adesione?

È una procedura di confronto con l’ufficio che consente di definire la pretesa pagando l’imposta e una sanzione ridotta a un terzo. La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine di ricorso . Se si raggiunge l’accordo, non è più possibile impugnare l’avviso.

10. Posso sanare l’omesso versamento con il ravvedimento dopo aver ricevuto l’avviso?

No. Il ravvedimento operoso è ammesso solo prima della notifica dell’avviso. Dopo la notifica l’imposta deve essere pagata integralmente o contestata.

11. Cos’è la rottamazione quinquies?

È una definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) che consentiva di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo imposta e interessi. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026 . Al 18 maggio 2026 la misura è chiusa, quindi non è più possibile aderire.

12. Posso utilizzare un piano del consumatore per estinguere il debito con l’imposta sostitutiva?

Sì, se sei una persona fisica o un professionista in stato di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente di proporre il pagamento parziale dei debiti fiscali e prevede la sospensione delle esecuzioni per 120 giorni .

13. La composizione negoziata è utile per i debiti fiscali?

Per gli imprenditori la composizione negoziata può essere uno strumento efficace: consente di ottenere misure protettive e di negoziare con l’Agenzia delle Entrate un piano di risanamento . Non cancella automaticamente i debiti fiscali ma permette di dilazionarli e di evitarne l’esecuzione durante le trattative.

14. Se ricevo un avviso per la rivalutazione di un terreno acquistato molti anni fa, posso eccepire la prescrizione?

Sì. Devi verificare quando è sorto l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva. Se l’imposta è riferita a una rivalutazione del 2002, l’avviso deve essere notificato entro cinque anni da quando l’imposta è divenuta esigibile. Se l’avviso arriva a distanza di molti anni, potresti eccepire la prescrizione.

15. Posso chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva?

Se hai versato l’imposta sostitutiva in eccesso o non dovuta, puoi presentare un’istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento. Occorre fornire la prova del pagamento e l’indicazione del motivo per cui l’imposta non era dovuta (ad esempio perché la rivalutazione è stata annullata o perché il finanziamento non rientrava tra quelli assoggettati all’imposta sostitutiva).

16. È possibile impugnare solo gli interessi o l’aggio di riscossione?

Sì. Il ricorso può riguardare singoli elementi dell’avviso (ad esempio l’errata applicazione degli interessi legali o la decorrenza dell’aggio). La Corte può annullare parzialmente l’atto, riducendo l’importo dovuto.

17. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, la rateizzazione decade e l’agente della riscossione può avviare immediatamente l’esecuzione forzata.

18. Posso utilizzare il credito d’imposta per compensare l’imposta sostitutiva?

È ammessa la compensazione tra crediti e debiti tributari secondo le regole generali. Tuttavia occorre prestare attenzione ai vincoli di compensazione (es. divieto di compensazione in presenza di ruoli esecutivi per importi superiori a 1 500 €).

19. Se l’avviso riguarda il canone unico patrimoniale, devo rivolgermi al giudice tributario?

No. Secondo il TAR Piemonte la competenza a decidere sulle opposizioni relative al canone unico patrimoniale spetta al giudice ordinario, con il ricorso disciplinato dall’articolo 32 del d.lgs. 150/2011 .

20. Quali sono i costi di una difesa legale?

I costi dipendono dalla complessità del caso e dalle attività necessarie (ricorso, sospensione, adesione, negoziazione). L’Avv. Monardo offre una valutazione per stimare le spese e proporre un preventivo personalizzato.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto economico dell’omesso versamento dell’imposta sostitutiva e l’effetto delle diverse strategie, proponiamo alcune simulazioni pratiche. I casi sono ipotetici e hanno scopo illustrativo; per una valutazione puntuale occorre analizzare ogni situazione concreta.

7.1 Imposta sostitutiva sui finanziamenti: omesso versamento e ravvedimento

Caso: La banca Alfa spa concede un finanziamento a medio termine di 1 000 000 € nell’anno 2024. Entro il 31 gennaio 2025 deve versare l’imposta sostitutiva allo 0,25 % (2 500 €). Tuttavia dimentica di versare l’imposta. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione esecutivo.

  • Calcolo dell’imposta: 1 000 000 € × 0,25 % = 2 500 €.
  • Interessi di mora: supponiamo 4 % annuo; se l’omesso versamento dura 1 anno, gli interessi maturati sono 100 €.
  • Sanzione: in caso di ravvedimento entro 90 giorni la sanzione è 12,5 % → 2 500 € × 12,5 % = 312,50 €. Se la banca si ravvede entro 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta (per esempio 2,5 % se il pagamento avviene al 3° giorno). Se non si ravvede e riceve l’avviso, la sanzione del 25 % non è applicata perché il pagamento è richiesto con avviso esecutivo.
  • Totale da versare con ravvedimento breve: 2 500 + 100 + 312,50 = 2 912,50 €.
  • Totale da versare con avviso esecutivo (no sanzione): 2 500 + 100 + aggio della riscossione (8 % circa) = circa 2 880 €. Con il ravvedimento il carico è leggermente superiore a causa della sanzione, ma evita le procedure esecutive.

7.2 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione di un terreno

Caso: Mario possiede un terreno edificabile acquistato nel 1995 al prezzo di 50 000 €. Nel 2022 decide di rivalutare il terreno (valore stimato 150 000 €) avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla legge 2021. L’imposta sostitutiva del 11 % deve essere versata entro il 15 novembre 2022. Mario versa solo la prima rata (5 500 €) ma dimentica le successive.

  • Valore rivalutato: 150 000 €.
  • Imposta sostitutiva: 150 000 € × 11 % = 16 500 €. Mario versa una rata di 5 500 €, restano 11 000 €.
  • Avviso di liquidazione: l’Agenzia notifica nel 2025 un avviso esecutivo per 11 000 € più interessi e aggio. Mario può contestare se non ha più intenzione di vendere il terreno? No, l’opzione di rivalutare si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva; il mancato versamento comporta la decadenza dal beneficio e l’avviso è legittimo.
  • Difesa possibile: eccepire la prescrizione se l’avviso è oltre i cinque anni dal versamento della prima rata; chiedere la rateizzazione; in caso di difficoltà economica presentare un piano del consumatore.

7.3 Errore nel modello F24

Caso: Giulia paga in tre rate l’imposta sostitutiva per la rivalutazione di un terreno. La seconda rata, versata nel 2023, riporta per errore il codice anno 2024 anziché 2023. L’Agenzia emette un avviso di liquidazione per mancato pagamento della seconda rata.

  • Situazione: Giulia dimostra con la documentazione che l’importo è stato effettivamente versato e che l’errore riguarda solo l’indicazione dell’anno.
  • Difesa: fare ricorso allegando le ricevute; richiamare l’ordinanza della Cassazione n. 20352/2022 del 20 maggio 2025 secondo cui l’errore formale non pregiudica il pagamento se la volontà è chiara .
  • Esito probabile: l’avviso viene annullato e l’imposta considerata regolarmente versata.

7.4 Accesso agli strumenti concorsuali

Caso: Luca, geometra libero professionista, riceve un avviso esecutivo per omesso versamento dell’imposta sostitutiva su un finanziamento di 200 000 € e di ulteriori avvisi per IVA e IRPEF. Il debito complessivo ammonta a 80 000 €. Luca non ha redditi sufficienti per pagare e rischia il pignoramento della casa.

  • Soluzione: Luca può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi per proporre un piano del consumatore. Presenta un progetto di pagamento in 5 anni in cui offre ai creditori fiscali il valore di realizzo della casa (per esempio 40 000 €) e versa il resto con il proprio reddito. Il giudice sospende le esecuzioni per 120 giorni .
  • Risultato: se il piano è omologato, le somme eccedenti sono falcidiate e Luca ottiene l’esdebitazione al termine. L’avviso di accertamento viene inglobato nella procedura e non può più essere eseguito individualmente.

7.5 Rateizzazione con l’agente della riscossione

Caso: La società Beta srl riceve un avviso di liquidazione per omesso versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti pari a 50 000 €. Dopo l’affidamento all’agente, chiede la rateizzazione in 72 rate mensili.

  • Piano richiesto: 72 rate da circa 694 € ciascuna (50 000 € diviso 72) più interessi di dilazione al tasso vigente (per esempio 2 %).
  • Vantaggio: la società evita pignoramenti e può programmare la liquidità. Deve, tuttavia, pagare le rate puntualmente; due rate non pagate fanno decadere il beneficio. Il piano può essere rimodulato in caso di temporanea difficoltà, ma l’agente potrebbe richiedere garanzie.

8. Approfondimenti normativi e ulteriori strumenti

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato numerose difese disponibili contro l’avviso di accertamento esecutivo. Prima di giungere alle conclusioni è opportuno approfondire alcuni aspetti normativi e procedurali che spesso vengono trascurati, ma che possono fare la differenza nella gestione del debito.

8.1 Il termine di 60 giorni: un termine “plurifunzionale”

L’articolo 29 del d.l. 78/2010 e le norme di attuazione hanno attribuito al termine di 60 giorni che decorre dalla notifica dell’avviso una pluralità di funzioni. Il contributo di Fisco e Tasse evidenzia che questo termine serve contemporaneamente a:

  1. Presentare l’istanza di accertamento con adesione. L’avviso può essere definito tramite contraddittorio con l’ufficio; in tal caso la presentazione dell’istanza sospende il termine per proporre il ricorso di 90 giorni e consente di pagare in misura ridotta. L’adesione è particolarmente utile per gli avvisi riguardanti l’imposta sostitutiva, poiché permette di concordare l’imposta in base alle reali circostanze.
  2. Proporre il ricorso. Entro lo stesso termine va notificato il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, versando in via provvisoria un terzo delle imposte e degli interessi . Il deposito tempestivo del ricorso consente di sospendere l’esecuzione e di contestare la legittimità dell’atto.
  3. Pervenire all’acquiescenza o al ravvedimento. Chi decide di non impugnare può pagare integralmente le somme richieste con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo . Questa scelta è consigliabile quando l’accertamento è fondato e non vi sono vizi formali.
  4. Far decorrere gli interessi di mora. Dal giorno della notifica decorrono gli interessi sulle sole imposte ; pagare tempestivamente evita l’accumulo di interessi e aggio.
  5. Trasformare l’avviso in titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni senza opposizione né pagamento, l’avviso diventa titolo esecutivo e l’ufficio può affidare il carico all’agente .
  6. Avviare la riscossione straordinaria. Nel caso di fondato pericolo per il credito, l’ufficio può chiedere l’iscrizione ipotecaria o il sequestro conservativo già in pendenza dei 60 giorni.
  7. Calcolare i termini ulteriori. Dopo i 60 giorni decorre un ulteriore termine di 30 giorni per l’affidamento all’agente della riscossione e un periodo di 180 giorni durante il quale l’esecuzione forzata è sospesa, salvo misure cautelari. Anche questo arco temporale deve essere sfruttato per ottenere rateizzazioni o presentare domande di adesione.

Comprendere questa “plurifunzionalità” consente di pianificare al meglio le azioni da compiere: la difesa non si esaurisce con la proposizione del ricorso, ma richiede una gestione strategica dei termini.

8.2 La richiesta di riconoscimento delle perdite (modello IPEA)

Un istituto poco conosciuto ma strategico è la richiesta di riconoscimento delle perdite pregresse prevista dall’articolo 42, comma 4, del d.P.R. 600/1973. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento e possiede perdite fiscali non utilizzate può chiedere che queste siano portate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. La richiesta deve essere presentata in via telematica mediante modello IPEA entro il termine per proporre il ricorso . La presentazione del modello IPEA sospende il termine per impugnare per 60 giorni, periodo che si aggiunge agli eventuali 90 giorni di sospensione derivanti dall’istanza di accertamento con adesione .

L’ufficio verifica la spettanza delle perdite e comunica l’esito entro 60 giorni ; l’esito non costituisce atto autonomo, ma integra l’avviso di accertamento . Utilizzare l’IPEA consente di ridurre la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta sostitutiva ed eventuali sanzioni. Nel contesto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni, ad esempio, se il valore periziato è stato sottostimato e comporta maggiori imposte, si può compensare con perdite pregresse, riducendo l’imposta dovuta.

8.3 Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni

Se il contribuente riconosce la fondatezza dell’avviso, può evitare il contenzioso attraverso l’acquiescenza. L’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 218/1997 prevede che, in assenza di invito al contraddittorio, il contribuente che rinuncia a impugnare e a richiedere l’adesione paga le imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/3 del minimo . Questo istituto consente di saldare il debito in unica soluzione o in massimo otto rate trimestrali (dodici se l’importo supera 50.000 euro) . Occorre versare la prima rata entro il termine di proposizione del ricorso e comunicare il numero di rate; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’emissione di un nuovo atto con sanzione del 60 % sul residuo .

Una variante è la definizione delle sole sanzioni, introdotta dal d.lgs. 173/2024. Il contribuente può versare un terzo delle sanzioni irrogate, rinunciando alla definizione agevolata dell’intero avviso . Questa opzione è utile quando l’imposta sostitutiva e gli interessi sono contestati, ma si preferisce chiudere la partita sulle sanzioni per evitare gli effetti dell’entrata in ruolo. Tuttavia, le sanzioni versate non sono rimborsabili nemmeno in caso di vittoria nel giudizio .

8.4 L’istanza di accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un istituto deflativo che permette al contribuente di negoziare l’imposta con l’ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/3 e il pagamento in rate fino a otto o dodici trimestri. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica . La presentazione sospende il termine per proporre ricorso per 90 giorni . Nel frattempo, è possibile avviare un contraddittorio per esporre le ragioni, presentare documenti e ottenere una riduzione dell’imposta . Se l’adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento della somma concordata, le sanzioni si riducono e gli eventuali contributi previdenziali vengono riscossi senza sanzioni e interessi . Questo istituto risulta particolarmente efficace nel caso di avvisi relativi all’imposta sostitutiva, dove la quantificazione dell’imposta può essere oggetto di valutazione tecnica (ad esempio sul valore di perizia per la rivalutazione).

8.5 La definizione agevolata “rottamazione quinquies” 2026

La legge 199/2025 (legge di bilancio per il 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, nota come rottamazione quinquies. Secondo le anticipazioni di Altroconsumo, l’istanza di adesione deve essere presentata all’agente dal 20 gennaio al 30 aprile 2026; l’agente comunicherà l’importo delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 . Il contribuente potrà pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni) . Con la rottamazione si versano solo l’imposta e le somme spettanti all’agente, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. L’adesione sospende le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata e consente di ottenere la cancellazione dei carichi residui in caso di pagamento integrale.

Sebbene la rottamazione non riguardi direttamente l’imposta sostitutiva oggetto dell’avviso esecutivo (in quanto i carichi devono essere già affidati all’agente), in molti casi l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva può aver generato cartelle di pagamento confluite nel periodo 2000‑2023. Valutare la possibilità di aderire alla rottamazione consente di estinguere i carichi pendenti con un risparmio significativo. È importante ricordare che la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; inoltre, l’adesione non è compatibile con la rateizzazione in corso, che dovrà essere estinta o sospesa.

8.6 Strumenti concorsuali e composizione negoziata della crisi

Oltre alle procedure tributarie, la difesa del debitore può sfruttare gli strumenti concorsuali e i procedimenti di composizione della crisi. La legge 3/2012 consente al sovraindebitato non soggetto a fallimento di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC) . Il giudice può sospendere le azioni esecutive fino a 120 giorni e, se il piano è omologato, le pretese fiscali vengono soddisfatte secondo la falcidia prevista, anche per l’imposta sostitutiva. Nel 2021 il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che offre all’imprenditore la possibilità di chiedere misure protettive dal tribunale e negoziare con creditori e amministrazione finanziaria. L’esperto negoziatore nominato dal tribunale aiuta a trovare un accordo sostenibile; se l’accordo include l’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate può autorizzare transazioni fiscali e rateizzazioni a lungo termine.

L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia e esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste i clienti anche in queste procedure. Quando il debito derivante da imposta sostitutiva è elevato e non fronteggiabile con i soli strumenti tributari, l’accesso alla procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata può rappresentare l’unica via per salvare l’attività e il patrimonio.

9. Conclusione

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento dell’imposta sostitutiva non significa che tutto sia perduto. L’atto segnala un debito certo e immediatamente esigibile, ma la legge offre numerosi strumenti per reagire. È fondamentale agire tempestivamente, analizzare l’atto, verificare il calcolo dell’imposta e degli interessi, controllare la motivazione e i termini, e decidere se pagare, contestare o negoziare.

Il quadro normativo esaminato – dall’articolo 29 del d.l. 78/2010 che ha trasformato l’avviso in titolo esecutivo, agli articoli del d.P.R. 601/1973 sull’imposta sostitutiva , alle norme sulla rivalutazione dei terreni , fino alle procedure di sovraindebitamento – dimostra che il diritto tributario è complesso e in continua evoluzione. Le sentenze recenti della Cassazione e dei TAR evidenziano come errori nella notifica, nella motivazione o nel pagamento possano portare all’annullamento dell’avviso .

Per difendersi efficacemente occorre:

  • Conoscere i termini: 60 giorni per pagare o impugnare, 30 giorni per l’affidamento al riscossore, 180 giorni prima dell’espropriazione.
  • Valutare le opzioni: ravvedimento operoso, accertamento con adesione, mediazione, ricorso giudiziario, definizione agevolata, rateizzazione, piani del consumatore o composizione negoziata.
  • Evitare errori: non ignorare l’avviso, conservare le ricevute di pagamento, calcolare correttamente i termini, utilizzare i codici tributo corretti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza integrata per affrontare questi problemi. Grazie all’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario, all’abilitazione al patrocinio in Cassazione, alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio è in grado di:

  • Analizzare l’avviso e verificare la legittimità della pretesa.
  • Presentare ricorsi e richiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione per rateizzazioni e definizioni agevolate.
  • Assistere nelle procedure concorsuali e nella composizione negoziata, proteggendo il patrimonio del debitore e cercando soluzioni sostenibili.

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