Introduzione
L’avviso di accertamento esecutivo per split payment errato è una delle notifiche fiscali più temute da imprese, professionisti e fornitori della Pubblica Amministrazione. Con il meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17‑ter del D.P.R. 633/1972), il fornitore emette fattura con indicazione dell’IVA ma non incassa l’imposta: quest’ultima viene trattenuta dal cliente pubblico e versata direttamente all’Erario. Se sulla fattura manca la dizione “scissione dei pagamenti” o il committente non versa correttamente l’IVA, l’Amministrazione finanziaria può emettere un avviso di accertamento e, trascorsi i termini, procedere alla riscossione coattiva attraverso un intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 602/1973.
Queste circostanze possono portare a sanzioni, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Sapere come difendersi, quali termini rispettare e quali strumenti legali attivare è fondamentale per evitare preclusioni irreparabili. In questo articolo analizziamo, dal punto di vista del debitore, la disciplina aggiornata al 19 maggio 2026, le pronunce giurisprudenziali più recenti e le soluzioni operative per sanare l’errore nella fatturazione o contestare l’atto.
Presentazione dello studio legale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio Monardo assiste imprese, liberi professionisti e privati in tutte le fasi della procedura: analisi dell’atto, predisposizione del ricorso, richiesta di sospensione giudiziale, trattative stragiudiziali, rateizzazioni e piani di rientro, fino ad arrivare alla definizione agevolata o all’accesso agli strumenti per la crisi da sovraindebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi da un avviso di accertamento esecutivo derivante da uno split payment errato occorre esaminare le norme italiane che disciplinano la scissione dei pagamenti, la forma degli avvisi di accertamento e le procedure di riscossione, nonché le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1 Origine e finalità dello split payment (art. 17‑ter D.P.R. 633/1972)
Il meccanismo dello split payment è stato introdotto in Italia con l’art. 17‑ter del D.P.R. 633/1972 per contrastare le frodi IVA nel settore degli appalti pubblici. La norma prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni o di altre categorie di enti individuati dalla legge, l’IVA sia assolta dal committente direttamente all’Erario, mentre il fornitore emette fattura ma non incassa l’imposta. L’ultima versione della disposizione specifica che:
- il meccanismo si applica alle operazioni verso amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, università, Camere di commercio, enti pubblici non economici e alle società controllate da tali amministrazioni; sono incluse anche le società quotate appartenenti all’indice FTSE MIB fino al 30 giugno 2025 ;
- l’IVA deve essere versata dal committente entro termini e modalità stabiliti dal Ministero dell’Economia;
- il regime resta vigente fino al 30 giugno 2026 grazie alla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, che ha autorizzato l’Italia a prorogare lo split payment e ha escluso le società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 .
La norma obbliga il fornitore a indicare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”. La mancata annotazione costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997; la pubblica amministrazione resta comunque responsabile del versamento dell’IVA, e l’omesso o tardivo pagamento è punito con la sanzione prevista dall’art. 13 del medesimo decreto .
Tabella 1 – Soggetti e durata del regime split payment (art. 17‑ter D.P.R. 633/72)
| Categoria | Descrizione/Note |
|---|---|
| Enti pubblici | Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, università, enti pubblici economici e non economici . |
| Società controllate o partecipate | Società partecipate da amministrazioni pubbliche e società controllate ex art. 2359 c.c.; alcune società quotate nel FTSE MIB (escluse dal 1° luglio 2025). |
| Durata | Regime autorizzato fino al 30 giugno 2026 con la Decisione UE 2023/1552 . |
1.2 L’avviso di accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010)
Con l’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) il legislatore ha introdotto la concentrazione della riscossione nell’accertamento. L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per imposte sui redditi, IRAP e IVA contiene anche un’intimazione ad adempiere:
- l’avviso deve intimare al contribuente di pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero di versare le somme a titolo provvisorio se il ricorso viene proposto ;
- l’atto diviene esecutivo trascorso il termine per l’impugnazione e deve recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione, che potranno procedere all’esecuzione forzata senza preventiva iscrizione a ruolo ;
- l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, salvo fondato pericolo per la riscossione; trascorso un anno dalla notifica dell’avviso, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 .
Tale disciplina si applica agli avvisi emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta dal 2007 in avanti, nonché ad altri atti dell’Agenzia (recuperi crediti inesistenti, avvisi di rettifica e liquidazione di varie imposte, ecc.) .
1.3 Avviso di accertamento esecutivo dei tributi locali (art. 1, comma 792, L. 160/2019)
Per i tributi locali (IMU, TARI, TOSAP/COSAP ecc.) la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto, all’art. 1, comma 792, l’avviso di accertamento esecutivo. Secondo la norma:
- gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine per l’impugnazione (di norma 60 giorni) e diventano titoli esecutivi decorso tale termine ;
- gli enti locali devono indicare nell’atto che, trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento, il carico è affidato all’agente della riscossione o all’ente stesso; l’esecuzione forzata è sospesa per 120 o 180 giorni a seconda che la riscossione sia effettuata dall’ente o dall’agente ;
- gli avvisi sono emessi a partire dal 2020 per tutte le entrate tributarie e patrimoniali, tranne quelle di importo inferiore a 10 euro.
In questo modo le amministrazioni locali non devono più emettere cartella di pagamento: l’atto impositivo contiene l’intimazione e diventa immediatamente esecutivo.
1.4 Note di variazione e correzione dell’errore (art. 26 D.P.R. 633/1972)
Quando l’errore deriva da un’errata applicazione del regime split payment (es. mancata indicazione del regime in fattura o aliquota errata), il fornitore può rimediare emettendo una nota di credito ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972. Tale disposizione consente al cedente di diminuire la base imponibile o l’imposta:
- la variazione in diminuzione è consentita se viene meno in tutto o in parte l’operazione, ovvero se l’imponibile o l’imposta sono soggetti a ritorno a normalità, ma solo entro un anno dall’emissione della fattura ;
- l’obbligo di emettere la nota persiste anche quando l’errore è dovuto a contestazioni dell’Amministrazione finanziaria; il fornitore deve registrarla sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti .
1.5 Atti impugnabili e termini per il ricorso (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992)
La disciplina del contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992) elenca gli atti che possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie:
- l’art. 19 comprende fra gli atti impugnabili l’avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la cartella di pagamento e l’avviso di mora . Grazie agli interventi giurisprudenziali, in particolare delle Sezioni Unite della Cassazione, l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73 è stata equiparata all’avviso di mora ed è quindi un atto autonomamente impugnabile;
- l’art. 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto .
L’omessa impugnazione dell’intimazione entro 60 giorni comporta la cosiddetta “cristallizzazione del debito”: il contribuente non potrà più far valere la prescrizione o altri vizi relativi alla cartella originaria.
1.6 Intimazione di pagamento e art. 50 D.P.R. 602/1973
L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’avvio delle procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione. La norma prevede che:
- l’agente può procedere all’espropriazione trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ;
- se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla cartella, essa deve essere preceduta da un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni ;
- l’avviso perde efficacia se l’espropriazione non è avviata entro un anno dalla notifica .
La recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze 2025) ha riconosciuto che l’intimazione ex art. 50 ha la stessa natura dell’avviso di mora e rientra fra gli atti elencati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992; perciò deve essere impugnata entro 60 giorni per evitare la cristallizzazione del debito.
1.7 L’estratto di ruolo e la riforma della riscossione (art. 12 D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 110/2024)
L’art. 12 D.P.R. 602/1973 disciplina la formazione e il contenuto dei ruoli. Con il Decreto legislativo 110/2024 (cosiddetto “Decreto Riscossione”) è stato inserito il comma 4-bis, il quale dispone che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”:
«Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a gare d’appalto, per la riscossione di somme da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell’ambito delle procedure di crisi d’impresa, in riferimento a operazioni di finanziamento o nei casi di cessione d’azienda» .
In sostanza, dopo la riforma l’estratto di ruolo non può più essere impugnato come autonomo atto: per contestare la cartella occorre dimostrare un pregiudizio concreto riconducibile alle ipotesi tassative sopra elencate. Ciò riduce le possibilità di ricorso preventivo, ma allo stesso tempo concentra la tutela processuale sulla cartella e sull’intimazione.
1.8 Giurisprudenza recente sulla intimazione di pagamento
La Corte di Cassazione, in pronunce del 2025, ha precisato la natura e gli effetti dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/73:
- Cass. 11 marzo 2025, n. 6436 – Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’intimazione di pagamento è assimilata all’avviso di mora e rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92. La sua mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la definitiva cristallizzazione del debito e preclude la possibilità di far valere la prescrizione maturata prima dell’intimazione . La decisione ha superato precedenti orientamenti che consideravano l’intimazione un atto endoprocedimentale facoltativo;
- Cass. 21 luglio 2025, n. 20476 – La Sezione tributaria ha confermato che l’intimazione è equiparata all’avviso di mora: se non viene impugnata nei termini, la pretesa erariale diventa definitiva e il contribuente non può opporre l’estinzione del credito per prescrizione ;
- Cass. 19 maggio 2025, n. 13338 – In tema di split payment, la Corte ha precisato che solo il fornitore può chiedere la restituzione dell’IVA versata indebitamente; il committente pubblico non ha tale legittimazione, poiché il meccanismo non trasferisce la soggettività passiva d’imposta ma modifica solo le modalità di versamento . La decisione ribadisce che l’obbligo di versare l’imposta resta a carico del fornitore, che può emettere nota di credito e recuperare l’IVA.
1.9 Altre fonti normative e di prassi
Oltre alle disposizioni e pronunce elencate, meritano di essere menzionate:
- le circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (es. circolare n. 15/E 2015, circolare n. 27/E 2017 e risposte a interpello n. 109/2020) che chiariscono l’obbligo per i fornitori di inserire la dicitura “scissione dei pagamenti” e le relative sanzioni ;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552, che proroga lo split payment fino al 30 giugno 2026 e dal 1° luglio 2025 esclude dal regime le società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB ;
- il D.L. 84/2025 (convertito con modificazioni nella L. 119/2025) che, in attuazione della decisione UE, ha modificato l’art. 17‑ter prevedendo l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025;
- le norme sulla rateizzazione dei debiti (art. 19 D.P.R. 602/73) e sulla definizione agevolata delle cartelle (rottamazione quater prevista dalla L. 15/2025) che consentono al contribuente di dilazionare o ridurre il debito.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Per affrontare efficacemente un avviso di accertamento esecutivo per split payment errato bisogna conoscere la cronologia degli atti e le scadenze da rispettare. La seguente sezione descrive, in ordine temporale, cosa accade dalla notifica della contestazione fino all’eventuale avvio delle procedure esecutive e quali sono i diritti del contribuente.
2.1 Notifica dell’avviso di irregolarità e avviso bonario
L’errore nello split payment viene spesso rilevato dall’Agenzia delle Entrate durante i controlli automatizzati o formali. In una prima fase il contribuente può ricevere un avviso di irregolarità (c.d. “avviso bonario”) che segnala l’anomalia nell’IVA e consente di correggere la fattura tramite nota di variazione e ravvedimento operoso. È consigliabile:
- Verificare la fattura: controllare se nella fattura emessa verso la pubblica amministrazione manca la dicitura “scissione dei pagamenti” o se l’aliquota applicata è errata;
- Emettere una nota di credito e una nuova fattura corretta: ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/72 la nota di variazione deve essere emessa entro un anno; la fattura corretta deve contenere “split payment”;
- Versare eventuali differenze d’imposta e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso; la sanzione minima (9% dell’imposta) può ridursi ulteriormente se il versamento avviene entro 30 giorni;
- Comunicare con l’ente committente per chiarire l’errore e chiedere la rettifica dell’IVA versata.
2.2 Emissione dell’avviso di accertamento con intimazione
Se l’irregolarità non viene sanata o l’Amministrazione ritiene insufficiente la nota di variazione, l’ufficio può emettere un avviso di accertamento esecutivo. L’atto contiene:
- motivazione e quantificazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi;
- intimazione ad adempiere entro 60 giorni dal ricevimento (termine previsto per proporre ricorso);
- indicazione dell’importo da versare a titolo provvisorio in caso di ricorso, ex art. 15 D.P.R. 602/73;
- avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, la riscossione sarà affidata all’agente della riscossione per la coattiva.
Termini chiave
- 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso e pagare senza ulteriori aggravi;
- 30 giorni successivi per evitare l’affidamento al concessionario;
- 180 giorni di sospensione dell’esecuzione una volta che il carico è affidato (salvo fondato pericolo), durante i quali il contribuente può richiedere rateizzazioni o definizioni agevolate .
2.3 Affidamento del carico all’agente della riscossione e cartella di pagamento
Scaduti i termini senza pagamento o ricorso, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate trasmette l’atto all’Agenzia Entrate Riscossione (AER) che emette la cartella di pagamento. La cartella può essere notificata digitalmente (PEC) o per posta e contiene l’ammontare dei tributi, interessi e sanzioni.
Il contribuente può:
- Pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- Chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/73 (fino a 72 rate mensili per debiti ordinari; fino a 120 rate per gravi difficoltà economiche);
- Accedere alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) se ancora in vigore al momento del pagamento.
2.4 Notifica dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/73
Se, trascorso un anno dalla cartella, l’agente della riscossione non ha avviato procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi), deve notificare un’intimazione ad adempiere che sollecita il pagamento entro 5 giorni . L’intimazione ha gli stessi effetti dell’avviso di mora ed è un atto impugnabile:
- deve contenere riferimenti alla cartella e agli importi dovuti;
- la sua notifica fa decorrere nuovamente il termine di un anno entro il quale l’agente deve iniziare l’espropriazione; in caso contrario perde efficacia ;
- deve essere impugnata entro 60 giorni per evitare la cristallizzazione del debito .
2.5 Avvio delle procedure esecutive
In assenza di pagamento o sospensione, l’agente della riscossione può avviare:
- Pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso terzi);
- Pignoramento immobiliare o mobiliare;
- Ipoteche su beni immobili;
- Fermo amministrativo sui veicoli.
Per bloccare o sospendere tali azioni è necessario presentare ricorso e chiedere la sospensione dell’atto esecutivo al giudice tributario oppure utilizzare strumenti alternativi (rateizzazione, definizione agevolata, accordi stragiudiziali).
3. Difese e strategie legali
Di fronte a un avviso di accertamento esecutivo per split payment errato e all’intimazione di pagamento, il contribuente dispone di diverse strategie difensive. La scelta dipende dalla situazione concreta (importo, errore commesso, stato dell’impresa, possibilità di pagamento, eventuali procedure concorsuali). Di seguito si illustrano i principali strumenti, distinguendo tra rimedi amministrativi/giudiziali e stragiudiziali.
3.1 Verifica preliminare dell’atto
Prima di intraprendere qualsiasi azione, è fondamentale analizzare la legittimità dell’avviso o dell’intimazione. L’Avv. Monardo e il suo team verificano:
- Corretta notifica: l’avviso deve essere notificato al domicilio fiscale mediante PEC o raccomandata A/R. Errori nella notifica possono determinare la nullità dell’atto;
- Motivazione: l’atto deve indicare i fatti, gli accertamenti compiuti e i criteri di calcolo; la motivazione apparente o insufficiente è causa di annullamento;
- Termini di decadenza e prescrizione: l’avviso deve riguardare periodi d’imposta non prescritti; per IVA il termine ordinario è 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- Importi corretti: verificare se gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati correttamente, se sono stati riconosciuti eventuali acconti pagati, se il regime split payment era effettivamente applicabile all’ente committente;
- Dichiarazione della “cristallizzazione”: se è stata notificata un’intimazione, verificare se vi sono elementi per contestare la prescrizione (solo se l’intimazione è stata tempestivamente impugnata) oppure se vi sono cause di nullità della cartella originaria.
3.2 Impugnazione dell’avviso di accertamento
Se emergono vizi, è opportuno proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto per motivi quali:
- Inesistenza dell’errore: dimostrare che il regime split payment era correttamente applicato perché il committente rientrava tra i soggetti esclusi (es. società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 );
- Assenza di debito: provare che l’IVA è stata versata dal committente o dal fornitore tramite nota di variazione e ravvedimento; allegare documenti e quietanze di pagamento;
- Vizi formali: mancanza di motivazione, notifica irregolare, violazione del diritto di difesa, decadenza dei termini di accertamento;
- Errata applicazione delle sanzioni: contestare la misura delle sanzioni, richiedere la riduzione per buona fede o per partecipazione al ravvedimento operoso;
- Eccezioni di illegittimità costituzionale: se l’atto applica norme ritenute incostituzionali o contrastanti con il diritto UE.
Il ricorso può essere accompagnato da istanza di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/92) se il contribuente dimostra che l’esecuzione immediata può recare danno grave.
3.3 Impugnazione dell’intimazione di pagamento
Come ricordato, l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni; l’omessa impugnazione cristallizza il debito . Nel ricorso si possono far valere:
- Nullità della cartella originaria: motivi di notifica, decadenza, prescrizione (se la cartella non è stata mai impugnata e non si è cristallizzata);
- Decadenza dell’intimazione: se è stata notificata dopo l’anno dalla cartella senza che vi fosse sospensione, oppure se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica dell’intimazione ;
- Vizi della stessa intimazione: mancanza di motivazione, importi errati, riferimenti incompleti alla cartella.
3.4 Ravvedimento operoso e note di variazione
Se l’errore nello split payment è stato commesso dal fornitore (mancata indicazione della dicitura, aliquota errata), prima di ricevere l’avviso di accertamento il contribuente può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso e nota di variazione. I passaggi sono:
- Emettere una nota di credito entro un anno dall’emissione della fattura ;
- Emettere una nuova fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” e con l’IVA corretta;
- Versare l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte (ad esempio 1/7 del minimo se il versamento avviene entro 30 giorni);
- Comunicare all’ente committente la variazione e richiedere la corretta imputazione del pagamento.
Il ravvedimento riduce le sanzioni ma non evita l’applicazione degli interessi moratori e la necessità di versare l’imposta. Tuttavia, è spesso la soluzione più rapida per evitare l’emissione dell’avviso di accertamento.
3.5 Richiesta di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/73)
Una volta affidato il carico all’Agenzia Entrate Riscossione, il debitore può chiedere una dilazione:
- Piano ordinario: fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro; la richiesta può essere presentata on‑line e, se accettata, sospende le azioni esecutive;
- Piano straordinario: fino a 120 rate mensili se ricorrono comprovate difficoltà economiche (ratio della rata superiore al 20% del reddito mensile), come previsto dall’art. 19 D.P.R. 602/73;
- Decadenza: il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.
Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: per evitare misure esecutive è preferibile abbinare la rateizzazione a un’istanza di sospensione giudiziale.
3.6 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha più volte introdotto definizioni agevolate delle cartelle (c.d. “rottamazioni”). Al 19 maggio 2026 è ancora attiva la rottamazione quater, disciplinata dalla L. 15/2025 e prorogata per i debiti affidati fino al 30 giugno 2022. Essa prevede:
- pagamento delle somme dovute senza sanzioni né interessi di mora;
- possibilità di rateizzare in un massimo di 18 rate (5 anni), con scadenze semestrali;
- perdita del beneficio in caso di mancato versamento di una rata.
La rottamazione quinquies non è più operativa; pertanto non va menzionata tra gli strumenti in vigore.
3.7 Procedure di crisi da sovraindebitamento e negoziazione della crisi d’impresa
Per debitori in grave difficoltà economica, lo Studio Monardo valuta l’accesso agli strumenti della legge 3/2012 (ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza):
- Piano del consumatore: destinato a debitori non fallibili (privati, professionisti, start‑up innovative). Consente di proporre ai creditori un piano di rimborso sostenibile, che una volta omologato dal giudice è vincolante per l’Agenzia delle Entrate e blocca ogni azione esecutiva. Prevede anche l’esdebitazione al termine dell’esecuzione del piano;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile a imprenditori non soggetti a fallimento; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente la liberazione dai debiti previa liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione di un OCC;
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): strumento introdotto per favorire la ristrutturazione delle imprese in stato di crisi; è coordinato da un esperto indipendente e prevede misure protettive temporanee (sospensione delle esecuzioni) e soluzioni concordate con i creditori, comprese le amministrazioni fiscali.
3.8 Transazioni fiscali e accordi stragiudiziali
In alcuni casi, prima dell’avvio della fase esecutiva, è possibile negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia della riscossione. La transazione fiscale può prevedere:
- Sospensione o riduzione delle sanzioni;
- Piani di pagamento personalizzati con garanzie fornite dal debitore;
- Accordi conciliativi durante il giudizio tributario, specie in sede di mediazione obbligatoria (per importi fino a 50.000 euro).
Uno studio legale con competenze tributarie e bancarie può gestire le trattative con la P.A., valutando l’opportunità di proporre offerte transattive e monitorando la normativa in tema di transazioni fiscali (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCI).
4. Strumenti alternativi per la soluzione del debito
Oltre al ricorso e alla contestazione, esistono strumenti per definire o ridurre il debito derivante da split payment errato. Questa sezione passa in rassegna i principali.
4.1 Definizioni agevolate, condoni e stralci
- Rottamazione quater – Come già evidenziato, consente di estinguere i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di esazione. È necessario presentare la domanda entro i termini previsti (solitamente fine aprile) e rispettare le scadenze rateali. In caso di decadenza, l’intero importo torna esigibile.
- Ristrutturazione dei carichi pendenti – La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) aveva introdotto lo stralcio parziale dei ruoli di importo fino a 1.000 euro (c.d. “mini‑condono”). Al 2026 non sono previste nuove cancellazioni automatiche, ma restano possibili future iniziative normative.
- Piano di rateizzazione in corso di giudizio – Per evitare l’avvio delle esecuzioni, il contribuente può chiedere la rateizzazione anche se è pendente il ricorso, purché rinunci alla sospensione.
4.2 Strumenti della crisi da sovraindebitamento
- Piano del consumatore – Il debitore persona fisica con debiti verso il fisco può proporre al giudice un piano di pagamento della durata massima di 5 anni. Se il giudice lo omologa, l’Agenzia delle Entrate e l’AER sono vincolate al piano e non possono attivare esecuzioni. Al termine si ottiene l’esdebitazione.
- Accordo di ristrutturazione – Per professionisti e imprese non fallibili; consente di ristrutturare i debiti tramite un accordo con la maggioranza dei creditori. Lo strumento può prevedere la falcidia dell’IVA solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza (rilevando l’interesse dell’erario).
- Liquidazione controllata – Consente di liquidare i beni del debitore sotto la guida dell’Organismo di composizione; al termine i debiti residui sono cancellati.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – Prevede la nomina di un esperto che facilita la ristrutturazione del debito; durante la procedura possono essere concesse misure protettive (sospensione delle esecuzioni e dei pignoramenti) e possono essere proposti accordi anche alla P.A. fiscale.
4.3 Soluzioni stragiudiziali
La soluzione del debito non passa sempre attraverso l’aula di tribunale. Lo Studio Monardo esplora spesso soluzioni stragiudiziali:
- Accordi con la P.A. – In base ai poteri degli enti impositori, è talvolta possibile concordare il pagamento dell’IVA e delle sanzioni in via bonaria, specie se l’errore è imputabile al committente pubblico e se la nota di variazione è stata emessa tempestivamente;
- Mediazione tributaria – Per atti di valore fino a 50.000 euro, prima di presentare ricorso occorre presentare un’istanza di mediazione; durante questa fase l’ufficio può accettare una riduzione delle pretese sanzionatorie. La mediazione è obbligatoria e, se accolta, produce l’effetto della definizione della controversia;
- Transazione fiscale – In sede di procedura concorsuale, è possibile proporre all’Erario la transazione dei tributi e delle sanzioni. Tuttavia, la riduzione dell’IVA è ammessa solo entro i limiti previsti dalle norme sui tributi armonizzati.
5. Errori comuni e consigli pratici
Quando si parla di split payment e avvisi di accertamento esecutivo, i contribuenti commettono spesso errori che possono costare cari. Ecco i principali:
- Ignorare la normativa sullo split payment – Molti fornitori non verificano se il committente rientra tra i soggetti soggetti alla scissione. Controllare l’elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è fondamentale.
- Non indicare “scissione dei pagamenti” in fattura – Questo errore attiva sanzioni a carico del fornitore e può generare avvisi di accertamento. È buona prassi predisporre modelli di fatturazione con campi preimpostati.
- Sottovalutare l’avviso di irregolarità – L’avviso bonario è l’ultima chance per correggere l’errore tramite nota di variazione e ravvedimento. Ignorarlo significa esporsi all’avviso di accertamento.
- Non impugnare l’intimazione – Dopo l’ordinanza della Cassazione 6436/2025, l’intimazione è atto impugnabile. L’omessa impugnazione entro 60 giorni cristallizza il debito .
- Confondere l’estratto di ruolo con la cartella – L’estratto di ruolo non è impugnabile salvo casi tassativi . Bisogna agire sulla cartella o sulla intimazione.
- Pensare che il committente paghi l’IVA – In realtà, la soggettività passiva rimane in capo al fornitore: solo quest’ultimo può chiedere la restituzione dell’IVA .
- Accorgersi tardi della definizione agevolata – Le rottamazioni sono temporanee; perdere le scadenze significa perdere l’opportunità di ridurre il debito.
Consigli pratici
- Mappare i clienti pubblici per verificare se sono soggetti allo split payment; aggiornare costantemente l’elenco delle società controllate e partecipate;
- Implementare controlli automatici nei software di fatturazione per inserire la dicitura “scissione dei pagamenti” e la corretta aliquota;
- Conservare documentazione (fatture, note di credito, PEC di notifica, quietanze di pagamento) per poter dimostrare la correttezza delle operazioni;
- Richiedere consulenza tempestiva subito dopo la notifica dell’avviso di irregolarità o dell’intimazione;
- Verificare la prescrizione: se la cartella risale a più di 10 anni fa (per imposte erariali) o 5 anni (tributi locali), potrebbe essere prescritta, ma occorre aver impugnato l’intimazione per poterlo eccepire.
6. Domande e risposte frequenti (FAQ)
Le seguenti domande raccolgono i dubbi più comuni dei contribuenti alle prese con avvisi di accertamento esecutivo per split payment errato.
- Cos’è lo split payment e a chi si applica?
Lo split payment è il regime previsto dall’art. 17‑ter D.P.R. 633/1972 che obbliga il committente pubblico a versare l’IVA direttamente allo Stato. Si applica a ministeri, regioni, comuni, università, enti pubblici non economici, società controllate dalla P.A. e, fino al 30 giugno 2026, ad alcune società partecipate. Dal 1° luglio 2025 sono escluse le società FTSE MIB . - Cosa succede se dimentico di indicare “scissione dei pagamenti” in fattura?
L’Agenzia delle Entrate può applicare una sanzione ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 471/1997 e può emettere un avviso di accertamento. È consigliabile emettere una nota di variazione e una nuova fattura corretta entro un anno . - La pubblica amministrazione deve controllare la corretta applicazione dell’IVA?
Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta 109/2020), il fornitore resta debitore dell’imposta; la P.A. è responsabile del versamento ma non deve sindacare le valutazioni giuridiche sulla fattura. L’omesso versamento da parte della P.A. è sanzionato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997 . - Posso chiedere il rimborso dell’IVA se lo split payment è applicato erroneamente?
Sì, ma solo il fornitore può farlo. La Cassazione 13338/2025 ha stabilito che il committente non ha legittimazione a chiedere il rimborso . Il fornitore dovrà emettere una nota di credito e presentare istanza di rimborso. - Quando l’avviso di accertamento diventa esecutivo?
Dopo 60 giorni dalla notifica, se non viene proposto ricorso o se non avviene il pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’atto viene affidato all’agente della riscossione e può essere eseguito coattivamente . - Cos’è l’intimazione ad adempiere e perché è importante?
È l’atto notificato dall’agente della riscossione trascorso un anno dalla cartella senza esecuzione. Contiene un’ultimatum di pagamento di 5 giorni e, se non impugnato entro 60 giorni, cristallizza il debito . - Quali vizi posso eccepire contro l’avviso di accertamento?
Si possono eccepire la mancanza di motivazione, la notifica irregolare, l’errata quantificazione del tributo, l’applicazione di un’aliquota errata o la decadenza dei termini. - Devo pagare l’intero importo se presento ricorso?
No. In caso di ricorso si paga un importo provvisorio (di solito pari a 1/3 o 1/3 dell’imposta e interessi) ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 602/73; il resto è sospeso fino alla decisione. - La prescrizione può essere eccepita?
Sì, ma solo se l’intimazione è stata impugnata. Se l’intimazione non è contestata nei 60 giorni, la prescrizione maturata prima si considera rinunciata e il debito si cristallizza . - Cosa significa che l’estratto di ruolo non è impugnabile?
Dopo la riforma del 2024 (art. 12 D.P.R. 602/73), l’estratto di ruolo è un semplice elaborato informativo e non può essere oggetto di ricorso. Per contestare la cartella occorre dimostrare un pregiudizio concreto per la partecipazione ad appalti, per la riscossione di crediti verso la P.A., per la perdita di benefici, per procedure di crisi d’impresa, finanziamenti o cessione d’azienda . - È possibile evitare le sanzioni?
Si possono ridurre tramite ravvedimento operoso o chiedere la non applicazione per buona fede, dimostrando che l’errore è stato causato da interpretazioni normative complesse e che l’IVA è stata comunque versata. - Cosa devo fare se ricevo un avviso di irregolarità?
È consigliabile rivolgersi subito a un professionista. Potrebbe essere sufficiente emettere una nota di variazione, pagare la sanzione ridotta e regolarizzare la posizione. - Posso chiedere la rateizzazione anche se ho presentato ricorso?
Sì, l’art. 19 D.P.R. 602/73 consente la rateizzazione anche in pendenza di giudizio. Tuttavia, la rata deve essere pagata puntualmente per non decadere. - Cosa cambia con l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025?
Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB non saranno più soggette al meccanismo dello split payment. Pertanto, per le forniture rese a tali società si applicherà il regime ordinario di rivalsa e detrazione dell’IVA. - Quando conviene accedere agli strumenti della crisi da sovraindebitamento?
Quando il debitore non è in grado di far fronte al pagamento del debito tributario e degli altri debiti. Tali procedure consentono di sospendere le azioni esecutive e di proporre un piano sostenibile, con possibile esdebitazione finale. - È ancora possibile aderire alla rottamazione?
Al 19 maggio 2026 è attiva la rottamazione quater per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Occorre verificare le scadenze fissate dalla legge e presentare tempestivamente la domanda. La rottamazione quinquies non è più in vigore. - Quanto tempo ha l’Agenzia per emettere l’avviso di accertamento?
Per l’IVA l’ufficio può accertare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). - La Cassazione può ribaltare la cristallizzazione del debito?
Le sezioni unite hanno stabilito un principio molto rigido: l’omessa impugnazione dell’intimazione preclude la prescrizione. Solo un intervento normativo o un successivo mutamento giurisprudenziale potrebbe modificarlo; per ora è fondamentale impugnare tempestivamente . - Se il committente non paga l’IVA, posso rivalermi su di lui?
È possibile agire in via civile per il pagamento del corrispettivo pattuito (imponibile), ma l’IVA resta a carico del fornitore. Tuttavia, se l’errore dipende dal committente (es. ha chiesto di non applicare lo split payment) si possono richiedere danni e spese legali. - Lo Studio Monardo può assistere in tutta Italia?
Sì, grazie alla rete di professionisti sul territorio, lo Studio segue clienti in ogni regione. È possibile richiedere consulenza in sede, on‑line o telefonica.
7. Simulazioni pratiche e casi reali
Per comprendere meglio l’impatto dello split payment errato e delle difese possibili, analizziamo due simulazioni numeriche. I nomi dei soggetti sono di fantasia.
7.1 Caso A – Mancata indicazione della dicitura “scissione dei pagamenti”
Scenario: La società “Alfa” fornisce materiale informatico a un comune per un importo imponibile di €10.000. La fattura, emessa in aprile 2025, riporta l’aliquota IVA al 22% ma non indica la dicitura “scissione dei pagamenti”. Il comune versa il solo imponibile a “Alfa” e non versa l’IVA all’Erario.
Sviluppo:
- Giugno 2025: L’Agenzia invia un avviso di irregolarità segnalando l’omessa indicazione dello split payment. Alfa non interviene;
- Gennaio 2026: Viene notificato un avviso di accertamento esecutivo per €2.200 (IVA) + €660 (sanzioni al 30%) + €200 (interessi). Il totale è €3.060;
- Febbraio 2026: Alfa consulta lo Studio Monardo, che verifica l’errore e suggerisce l’emissione di una nota di credito e di una nuova fattura corretta. Tuttavia, l’avviso è già stato notificato, e la nota di variazione non evita l’accertamento;
- Marzo 2026: Alfa presenta ricorso eccependo la responsabilità della P.A. per il mancato versamento. La Cassazione 13338/2025 ha chiarito però che il committente non è debitore d’imposta ; pertanto l’IVA resta dovuta da Alfa. Lo Studio ottiene comunque una riduzione delle sanzioni (da 30% a 15%) dimostrando la buona fede e l’assenza di evasione;
- Aprile 2026: Alfa chiede la rateizzazione in 36 rate da €85 ciascuna. La richiesta viene accolta, sospendendo le azioni esecutive.
Risultato: Pur avendo ottenuto uno sconto sulle sanzioni, Alfa deve pagare l’IVA e gli interessi. La mancata indicazione della dicitura ha provocato un costo complessivo maggiore rispetto all’imposta originaria. Se avesse regolarizzato l’errore all’avviso bonario, avrebbe potuto limitare la sanzione al 10% con ravvedimento operoso.
7.2 Caso B – Intimazione non impugnata
Scenario: Il professionista “Beta” riceve nel 2017 una cartella di pagamento per IVA non versata (split payment errato) relativa al 2011. Non impugna la cartella. Nel novembre 2024 riceve un’intimazione ad adempiere con riferimento alla stessa cartella. Ignora l’intimazione credendo si tratti di un sollecito privo di effetti.
Sviluppo:
- Gennaio 2025: Trascorsi i 5 giorni senza pagamento, l’Agenzia della riscossione avvia un pignoramento del conto corrente per €15.000 (tributo + interessi + sanzioni). Beta si rivolge allo Studio Monardo;
- Febbraio 2025: Lo Studio propone opposizione all’esecuzione eccependo la prescrizione decennale del credito. Tuttavia, la Cassazione n. 6436/2025, depositata qualche giorno prima, ha stabilito che l’intimazione è atto impugnabile e che l’omessa impugnazione preclude la prescrizione ;
- Il giudice rigetta l’opposizione e conferma il pignoramento. Beta può solo chiedere la rateizzazione o accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Risultato: L’errore principale è stato non impugnare l’intimazione di pagamento. Anche se il debito era risalente, la notifica dell’intimazione ha cristallizzato l’importo. Questo caso dimostra l’importanza di agire tempestivamente e di essere aggiornati sulla giurisprudenza.
8. Tabelle riepilogative
Tabella 2 – Termini e scadenze
| Fase | Atto | Termine per il contribuente | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Avviso di irregolarità (bonario) | Comunicazione degli esiti automatizzati | 30 giorni per pagare con ravvedimento operoso | Circ. Agenzia Entrate n. 15/E 2015 |
| Avviso di accertamento esecutivo | Notifica dell’accertamento con intimazione | 60 giorni per ricorso e pagamento; 30 giorni aggiuntivi prima dell’affidamento | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| Affidamento all’AER | Trasmissione dell’atto all’agente della riscossione | Nessun termine per il contribuente; possibile rateizzazione entro 60 giorni | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| Intimazione di pagamento | Notifica dell’intimazione ex art. 50 | 60 giorni per impugnare; 5 giorni per pagare | Art. 50 D.P.R. 602/73 |
| Avvio esecuzione forzata | Pignoramento, ipoteca, fermo | Azione possibile dopo 60 giorni dalla cartella o 5 giorni dall’intimazione | Artt. 50 e 52 D.P.R. 602/73 |
| Rateizzazione | Presentazione domanda all’AER | Entro 60 giorni dalla cartella o in pendenza di giudizio | Art. 19 D.P.R. 602/73 |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Descrizione | Benefici | Vincoli |
|---|---|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnazione dell’avviso o dell’intimazione entro 60 giorni | Possibilità di annullare l’atto o ridurre sanzioni; sospensione giudiziale | Necessità di motivi fondati e assistenza tecnica |
| Ravvedimento operoso | Regolarizzazione spontanea con pagamento di imposta e sanzioni ridotte | Minimizza le sanzioni (riduzione fino a 1/10 o 1/15) | Deve avvenire prima della notifica dell’accertamento |
| Nota di variazione (art. 26) | Emissione di nota di credito per correggere la fattura | Consente il recupero dell’IVA e rettifica della base imponibile | Deve essere emessa entro un anno; non evita l’accertamento già notificato |
| Rateizzazione | Dilazione del pagamento fino a 72 o 120 rate | Evita misure esecutive; consente di pagare gradualmente | Decadenza se non si pagano 5 rate; interessi di dilazione |
| Definizione agevolata (rottamazione quater) | Pagamento di imposte senza sanzioni e interessi | Riduce notevolmente il debito; rate fino a 5 anni | Solo per carichi affidati fino al 30 giugno 2022; decadenza se si omette una rata |
| Piano del consumatore / accordo di ristrutturazione | Strumenti per i debitori in crisi da sovraindebitamento | Sospende esecuzioni; consente falcidie e esdebitazione finale | Necessità di procedure giudiziarie; rispetto dei requisiti di meritevolezza |
9. Conclusione
L’avviso di accertamento esecutivo per split payment errato è un atto che non va mai sottovalutato. La normativa italiana sulla scissione dei pagamenti (art. 17‑ter D.P.R. 633/72) attribuisce al fornitore l’obbligo di indicare in fattura la dicitura “split payment” e di rispettare le regole sul versamento dell’IVA. La riforma della riscossione (art. 29 D.L. 78/2010 e art. 50 D.P.R. 602/73) ha introdotto avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e intimazioni di pagamento assimilate all’avviso di mora; la mancata impugnazione entro 60 giorni cristallizza il debito e preclude molte difese .
La giurisprudenza del 2025 ha consolidato questo orientamento, mentre il Decreto Riscossione 2024 ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo . Per questo è fondamentale agire tempestivamente, verificare la regolarità degli atti e scegliere la strategia difensiva più adeguata: ricorso, ravvedimento operoso, rateizzazione, definizione agevolata, piani di sovraindebitamento o accordi transattivi.
Ruolo dello Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di:
- analizzare gli avvisi di accertamento e le intimazioni per individuare vizi formali e sostanziali;
- predisporre ricorsi e istanze di sospensione presso le Corti di giustizia tributaria;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate Riscossione soluzioni stragiudiziali, piani di rateizzazione e definizioni agevolate;
- assistere i debitori nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata della crisi d’impresa;
- prevenire sanzioni future mediante consulenza sulle regole dello split payment.
Agire subito è la chiave per evitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e perdite economiche.
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