Avviso Di Accertamento Per Evasione Ires: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

Ogni anno le società italiane devono dichiarare i propri redditi e versare l’Imposta sul reddito delle società (IRES). La normativa è complessa e la dichiarazione errata o l’omessa dichiarazione espone l’impresa a contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Se dagli accertamenti emergono maggiori redditi o violazioni, l’Ufficio notifica un avviso di accertamento esecutivo che incorpora sia la pretesa tributaria sia l’ingiunzione a pagare. L’avviso riguarda non solo l’IRES ma anche le relative addizionali, l’IRAP e l’IVA e dal 2024 è stato esteso anche ad altri atti (recupero di crediti d’imposta, atti di irrogazione di sanzioni, rideterminazioni, ecc.) . La notifica dell’avviso avvia un conto alla rovescia: entro 60 giorni occorre decidere se pagare o impugnare, versando comunque un terzo delle imposte contestate in via provvisoria . Scaduto tale termine l’atto diventa esecutivo e, trascorsi altri trenta giorni, le somme vengono affidate all’agente della riscossione, che può avviare le procedure esecutive .

La posta in gioco è elevata. Un avviso di accertamento IRES può comportare il pagamento di imposte e sanzioni pari a decine o centinaia di migliaia di euro, oltre alla iscrizione di ipoteche, pignoramenti e, in casi estremi, responsabilità penale. Molti contribuenti commettono l’errore di sottovalutare la notifica, non consultano professionisti o non rispettano i termini per la difesa, con il rischio di rendere definitiva la pretesa tributaria. Altri, pur avendo fondate ragioni, non conoscono gli strumenti per contestare l’atto o per ridurre il debito tramite strumenti di adesione, definizione agevolata, conciliazione giudiziale o composizione della crisi. Un’assistenza legale tempestiva consente di analizzare l’atto, individuare eventuali vizi, sospendere l’esecuzione e definire la lite con soluzioni vantaggiose.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera da tanti anni nel diritto bancario e tributario. È avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti che assistono imprese e privati in tutte le fasi del contenzioso tributario: dalla verifica degli avvisi di accertamento alla predisposizione dei ricorsi, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate alla gestione dei piani di rientro e delle procedure concorsuali. Lo studio segue costantemente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, è abilitato a operare davanti alle Corti di giustizia tributaria (istituzione entrata in vigore nel 2026 ) e fornisce consulenze personalizzate in tutta Italia.

Lo staff dell’Avv. Monardo offre assistenza nei seguenti ambiti:

  • Analisi dell’atto: verifica della motivazione, dei presupposti, delle prove e dei termini di decadenza dell’avviso di accertamento IRES. Controllo della correttezza della notifica, della firma del funzionario e dell’eventuale violazione del contraddittorio.
  • Ricorsi e sospensioni: preparazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria con istanza di sospensione degli effetti esecutivi. Predisposizione di memorie difensive, eccezioni di nullità e impugnazione di atti correlati (sanzioni, recupero contributi, avvisi di presa in carico). Assistenza nella richiesta di sospensione amministrativa o giurisdizionale.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per accertamento con adesione o transazione fiscale, predisposizione di istanze di rateazione e soluzioni extra‑giudiziali. Gestione di piani di ristrutturazione del debito in ambito societario.
  • Soluzioni stragiudiziali e concorsuali: accesso agli strumenti per la composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e consulenza per accordi di ristrutturazione con creditori pubblici e privati.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative sull’avviso di accertamento IRES

L’avviso di accertamento costituisce l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria quantifica l’imposta dovuta e intima il pagamento. Per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES), l’IRAP e l’IVA, la disciplina principale è contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
L’articolo 29 del D.L. 78/2010, modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (riordino del sistema della riscossione), ha introdotto la concentrazione della riscossione nell’accertamento, trasformando l’avviso in titolo esecutivo. Per gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini di IRES, IRAP e IVA, la norma impone di inserire l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso , ossia 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente propone ricorso, deve versare un terzo delle imposte accertate e dei relativi interessi a titolo provvisorio . Decorso inutilmente il termine, l’avviso diventa esecutivo; trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme sono affidate all’agente della riscossione che può avviare l’espropriazione forzata . La riforma prevede anche una procedura straordinaria per i casi di pericolo per la riscossione, in cui l’esecuzione può essere affidata immediatamente e non opera la sospensione di 180 giorni .

Contenuto obbligatorio dell’avviso

L’avviso di accertamento deve contenere determinati elementi a pena di nullità. L’articolo 42 del D.P.R. 600/1973 impone che l’atto indichi:

  1. La motivazione e le ragioni giuridiche della pretesa; se richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o richiamato nei suoi elementi essenziali .
  2. Gli imponibili accertati e le aliquote applicate .
  3. Le imposte liquidate, al lordo e al netto di detrazioni, ritenute e crediti d’imposta .
  4. L’ufficio competente a fornire informazioni e il responsabile del procedimento .
  5. Le modalità e i termini di pagamento e l’organo giurisdizionale competente per il ricorso .

La mancata indicazione di uno di tali elementi può determinare l’annullabilità dell’atto, da far valere con il ricorso. L’avviso deve inoltre essere sottoscritto dal dirigente dell’ufficio o da un funzionario delegato; la Cassazione ha precisato che non è necessario il grado dirigenziale, ma occorre una delega formale . La motivazione deve essere reale e comprensibile; una motivazione meramente apparente è causa di nullità perché impedisce al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

Termini di decadenza e prescrizione

La legge prevede limiti temporali entro cui l’amministrazione può notificare l’avviso di accertamento. In tema di IRES:

  • Articolo 43 del D.P.R. 600/1973 – L’avviso per dichiarazioni infedeli o con errori deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . Fino al 2015 si applicava il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali, ma la Cassazione ha limitato il raddoppio ai soli casi in cui l’evasione superi le soglie penali .
  • Sospensioni straordinarie – Durante l’emergenza Covid‑19 il decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini di decadenza per 85 giorni; inoltre gli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 potevano essere notificati fino al 28 febbraio 2022 . La Cassazione ha confermato la validità di tale proroga (ord. 960/2025 e 1630/2025).
  • Prescrizione dei crediti – Dopo la definitività dell’accertamento, il diritto alla riscossione si prescrive in 10 anni per le imposte erariali. La notifica dell’avviso di accertamento interrompe la prescrizione . La comunicazione di presa in carico inviata dall’agente della riscossione non è impugnabile e serve solo a informare il contribuente che l’avviso è stato affidato alla riscossione .

Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) garantisce tutele nel procedimento di accertamento. L’articolo 7 impone l’obbligo di motivazione negli atti tributari; l’articolo 12 disciplina i poteri di accesso e ispezione dell’Amministrazione e, al comma 7, prevede che il contribuente può formulare osservazioni entro 60 giorni dal verbale di accesso prima che venga emesso l’avviso. La Cassazione ha ribadito che questa garanzia si applica anche agli accessi “mirati” di breve durata; il termine decorre dal verbale di accesso e non occorre un ulteriore verbale . Se l’Ufficio emette l’avviso senza attendere il termine di 60 giorni e non ricorrono casi di urgenza, l’atto è nullo.

1.2 La riforma dell’accertamento e il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)

Nell’ambito della delega fiscale (legge 111/2023) il Governo ha adottato il D.Lgs. 13/2024 che riforma l’accertamento tributario e introduce il concordato preventivo biennale (CPB). Tra gli obiettivi del decreto figurano:

  • Maggiore partecipazione del contribuente e razionalizzazione delle istruttorie, con l’uso di analisi di rischio basate su “cooperative compliance” e su indici di affidabilità.
  • Cooperazione internazionale per contrastare l’evasione.
  • Riduzione dei termini dell’azione accertatrice: cinque anni per le dichiarazioni infedeli e sette anni per quelle omesse .
  • Concordato preventivo biennale: riservato ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni che hanno un indice di affidabilità fiscale (ISA) pari almeno a 8. Consente di definire anticipatamente l’imponibile e le imposte per due periodi d’imposta, con effetti premiali e protezione da accertamenti futuri se vengono rispettati gli obblighi .

Per aderire al CPB occorre presentare domanda entro il termine previsto dai modelli dichiarativi e accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate. La scelta vincola per due anni e comporta il pagamento delle imposte determinate sulla base dell’accordo. Il concordato non copre eventuali irregolarità emerse prima dell’accordo e non si applica in caso di frodi o violazioni penali. Per le imprese che non soddisfano i requisiti ISA sono previste altre forme di cooperazione (interpello probatorio).

1.3 Riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. 110/2024)

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 ha razionalizzato il sistema di riscossione, potenziando l’esecutività degli avvisi di accertamento e coordinando le procedure con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La riforma ha confermato che gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA e i relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono contenere l’intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso . La concentrazione della riscossione nell’accertamento comporta che:

  • Esecutività automatica – Gli atti diventano esecutivi decorsi i 60 giorni per la proposizione del ricorso e devono avvertire che, trascorsi 30 giorni dal termine, la riscossione sarà affidata agli agenti .
  • Sospensione di 180 giorni – L’esecuzione è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, periodo durante il quale l’agente della riscossione non può avviare espropriazioni forzate ma può adottare misure cautelari .
  • Fondato pericolo – In presenza di rischio per la riscossione, l’agenzia può affidare immediatamente l’esecuzione senza sospensione .
  • Espropriazione forzata – L’agente della riscossione procede all’espropriazione senza necessità della cartella di pagamento; l’esibizione dell’estratto dell’atto sostituisce l’atto originale .
  • Maggiorazione – Dal giorno successivo al termine per proporre ricorso le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione .

Queste regole si applicano agli avvisi emessi dal 2024 in avanti e alle tipologie di atti indicati dall’articolo 14 del decreto (avvisi di recupero crediti d’imposta, atti di irrogazione sanzioni, rettifiche dell’imposta di registro e altri) .

1.4 Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha riunificato in un testo unico le norme sui versamenti, sulla formazione dei ruoli e sulla riscossione, introducendo importanti novità:

Norma (art.)Principali novitàBenefici/effetti
Art. 91Definisce il ruolo come elenco dei debitori contenente codice fiscale, tipo di ruolo, data di esecutività e estremi degli atti. L’estratto di ruolo non è impugnabile; è possibile impugnare il ruolo o l’avviso di pagamento se l’iscrizione arreca pregiudizio .Maggiore trasparenza sul contenuto del ruolo; impugnabilità solo dell’atto lesivo.
Art. 92Stabilisce un importo minimo non riscossi: non si iscrivono a ruolo importi inferiori a 30 €.Evita riscossioni per somme irrisorie .
Art. 94Prevede che per accertamenti non definitivi l’Agenzia può iscrivere a ruolo e riscuotere un terzo delle somme dovute dopo la notifica dell’avviso . La riscossione è sospesa se sono pendenti procedure di risoluzione delle controversie.Riduce l’esposizione del Fisco e obbliga il contribuente a un primo versamento durante il contenzioso.
Art. 157Ribadisce il divieto di pignoramento dell’abitazione principale se il debito complessivo non supera 120.000 € .Protegge la “prima casa” salvo casi di debiti elevati.
Artt. 72 bis e 72 terRicodificano le norme sui pignoramenti esattoriali presso terzi (banche e datori di lavoro) confermando che la banca deve trattenere le somme presenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi e disciplinando gli scaglioni di pignoramento per stipendi e pensioni (1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €) .Rafforza il prelievo su conti e redditi, ma tutela le somme minime necessarie al sostentamento.

Il Testo unico conferma anche il divieto di pignoramento dell’abitazione principale se il debito è inferiore a 120.000 € e prevede la rateizzazione dei ruoli (dilazione fino a 72 o 120 rate). L’art. 94 introduce la regola che, in caso di ricorso, il contribuente deve versare un terzo delle imposte accertate entro 60 giorni dalla notifica. Questo pagamento provvisorio sostituisce il precedente deposito presso la Tesoreria e anticipa la riscossione di una parte del debito, riducendo il rischio di insolvenza.

1.5 Modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente (D.Lgs. 192/2025)

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha apportato ulteriori correttivi alla riforma fiscale, intervenendo su IRPEF, IRES e Statuto del contribuente. Le principali novità riguardano:

  • Semplificazione per i contribuenti di minori dimensioni – Introduzione di un regime di consultazione semplificata per risolvere dubbi interpretativi e applicativi, con risposta dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni .
  • Interpello probatorio – I contribuenti possono chiedere all’Amministrazione un parere vincolante circa l’insussistenza di determinati presupposti reddituali; il silenzio dell’Agenzia equivale ad accoglimento .
  • Potenziamento dell’autotutela – L’Agenzia è tenuta ad annullare d’ufficio gli atti palesemente illegittimi e può attivare procedure di revisione su istanza del contribuente.
  • Razionalizzazione degli ISA – Aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità e riconoscimento di premi per i contribuenti più virtuosi.
  • Richiamo ad altri decreti – Il decreto rinvia a successivi provvedimenti sull’accertamento, sulla riscossione e sulla giustizia tributaria .

Questi interventi mirano a rendere il rapporto Fisco‑contribuente più cooperativo e a ridurre il contenzioso, ma non modificano la struttura fondamentale dell’avviso di accertamento.

1.6 La nuova giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Dal 1° gennaio 2026 le Commissioni tributarie sono state sostituite dalle Corti di giustizia tributaria istituite dal D.Lgs. 175/2024. Il decreto riorganizza l’assetto della giurisdizione, prevedendo giudici monocratici o collegiali a seconda del valore della controversia e dettando norme per la formazione e il reclutamento dei magistrati . La denominazione degli organi di primo e secondo grado cambia, ma la disciplina del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) resta sostanzialmente invariata, con termini e modalità telematiche di deposito del ricorso come prima.

1.7 Giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale

La giurisprudenza ricopre un ruolo centrale nell’interpretazione dei requisiti degli avvisi di accertamento e dei diritti del contribuente. Di seguito una selezione delle pronunce più rilevanti aggiornate al 15 maggio 2026:

Sentenza/ordinanzaPrincipio espressoCitazioni
Cass. 14/05/2025 n. 12864Chi riceve un avviso di accertamento intestato esclusivamente alla società non può impugnarlo a titolo personale; solo il soggetto passivo dell’imposta ha legittimazione a proporre ricorso .
Cass. 25/10/2024 n. 27688L’avviso è valido se sottoscritto dal dirigente o da un funzionario delegato; non occorre che il firmatario abbia qualifica dirigenziale .
Cass. 8361/2025Il termine di 60 giorni per le osservazioni (art. 12 c. 7 dello Statuto) decorre dal verbale di accesso anche per controlli mirati; l’avviso emesso prima della scadenza è nullo .
Cass. 5501/2022Il raddoppio dei termini di accertamento opera solo quando l’evasione supera la soglia penale; in assenza di reato non si applica la proroga .
Cass. 4903/2025La “comunicazione di presa in carico” dell’agente della riscossione non è un atto impugnabile perché non incide sul diritto del contribuente; serve solo a informare che l’avviso è stato trasmesso .
Cass. Ordinanza 28785/2025Il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire tramite controllo automatizzato (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973) se l’irregolarità emerge dai dati dichiarativi, senza necessità di un avviso di accertamento ordinario .
Cass. Ord. 13136/2026In tema di IRES e transfer pricing, la Corte ha ribadito che la garanzia prestata da una società italiana in favore della capogruppo estera deve avere una remunerazione congrua; in caso contrario l’Ufficio può rideterminare il “valore normale” ai sensi dell’art. 110 c. 7 del TUIR .

La rassegna dimostra che la Corte di Cassazione insiste sulla corretta motivazione degli avvisi e sull’osservanza dei termini e del contraddittorio. In particolare, l’ordinanza n. 8361/2025 conferma che la mancanza del termine di 60 giorni tra verbale di accesso e avviso rende l’atto nullo, mentre l’ordinanza n. 4903/2025 chiarisce che non sono impugnabili gli atti interni del procedimento (come la presa in carico). L’orientamento consolidato è favorevole al contribuente quando l’Amministrazione viola le garanzie procedurali.

2. Procedura dopo la notifica di un avviso di accertamento IRES

2.1 Notifica e decorrenza dei termini

L’avviso di accertamento deve essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o ufficiale giudiziario. La data di spedizione determina la tempestività della notifica; in caso di notifica postale ai tributi locali la Cassazione (ord. 1781/2026) ha affermato che rileva la sola data di spedizione ai fini della decadenza. Una volta ricevuto l’atto, decorrono i seguenti termini:

  1. 60 giorni per pagare o ricorrere – Entro 60 giorni dalla notifica (90 giorni se il destinatario risiede all’estero o quando è applicabile la sospensione estiva), il contribuente può versare integralmente le imposte e le sanzioni oppure proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Durante l’emergenza Covid‑19 sono state previste sospensioni straordinarie dei termini .
  2. Versamento provvisorio di 1/3 – Se il contribuente intende impugnare l’avviso, deve versare un terzo delle imposte accertate e dei relativi interessi entro il termine di ricorso (art. 94 D.Lgs. 33/2025) . Il versamento è necessario per sospendere l’esecutività dell’atto e non costituisce riconoscimento del debito.
  3. Esecutività dopo 60 giorni – Decorso il termine per ricorrere senza pagamento, l’avviso diventa esecutivo e sono dovuti gli interessi di mora e l’aggio . Gli atti devono riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, le somme saranno affidate all’agente della riscossione .

2.2 Cosa contiene l’avviso esecutivo

Oltre agli elementi essenziali indicati dall’articolo 42, l’avviso esecutivo deve includere l’intimazione ad adempiere e la quantificazione delle sanzioni irrogate. Le sanzioni sono calcolate in misura proporzionale alla maggiore imposta accertata, secondo il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 471/1997 (generalmente dal 90% al 180% dell’imposta). Per IRES l’aliquota ordinaria è pari al 24% della base imponibile; eventuali addizionali (es. addizionale per società finanziarie) e maggiorazioni per società di comodo aumentano l’importo dovuto. Nel quadro dell’avviso esecutivo l’Ufficio può recuperare anche i contributi previdenziali determinati sul maggior reddito, come precisato dall’art. 1 del D.Lgs. 462/1997; se non vengono versati nei termini, l’INPS provvede al recupero con avviso di addebito .

Se il contribuente ritiene che l’avviso sia fondato in parte, può chiedere la deduzione delle perdite pregresse presentando il modello IPEA; ciò sospende per 60 giorni il termine per impugnare . Il ricalcolo delle perdite è fondamentale per le società che hanno subito perdite negli esercizi precedenti e può ridurre sensibilmente la base imponibile IRES.

2.3 Affidamento al ruolo e riscossione

Una volta divenuto esecutivo, l’avviso è affidato all’agente della riscossione con due modalità:

  • Procedura ordinaria – dopo i 60 giorni e il mancato pagamento, l’avviso diventa titolo esecutivo; trascorsi 30 giorni ulteriori le somme sono affidate all’agente che invia al debitore una comunicazione di presa in carico tramite raccomandata . L’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento ma possono essere adottate misure cautelari come ipoteche e fermi .
  • Procedura straordinaria – se l’Amministrazione dimostra un fondato pericolo per la riscossione (es. rischio di dissipazione dei beni), l’affidamento può avvenire immediatamente senza l’avviso all’interessato e senza la sospensione di 180 giorni .

La normativa prevede che la espropriazione forzata debba essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso è divenuto definitivo . Decorso un anno dalla notifica, l’espropriazione deve essere preceduta da un’intimazione di pagamento di 5 giorni . L’agente della riscossione può procedere senza cartella di pagamento; l’esibizione dell’estratto dell’atto trasmesso è sufficiente .

2.4 Diritti del contribuente: accesso agli atti, contraddittorio e prova

Prima dell’emissione dell’avviso, il contribuente ha diritto a essere coinvolto. Secondo l’art. 12 dello Statuto del contribuente, dopo l’accesso, l’ispezione o la verifica, l’Ufficio deve rilasciare un processo verbale di constatazione e non può emettere l’avviso prima che siano trascorsi 60 giorni, salvo casi di particolare urgenza. La Cassazione ha chiarito che il termine vale anche per controlli mirati e che il verbale di accesso fa decorrere i 60 giorni . Durante tale periodo il contribuente può presentare memorie difensive e documenti; l’Amministrazione deve valutarli prima di emettere l’avviso.

Il contribuente può inoltre richiedere l’accesso agli atti e ai documenti che giustificano l’accertamento per verificare la fondatezza delle pretese. Se l’avviso richiama atti non allegati, il contribuente può chiederne copia e, in caso di mancata produzione, eccepire la nullità per difetto di motivazione.

In sede processuale, l’onere della prova è ripartito: l’Amministrazione deve provare i presupposti dell’imposta (esistenza di maggiori ricavi o costi indeducibili), mentre il contribuente deve dimostrare l’inerenza e la deducibilità dei costi. In tema di transfer pricing, la Cassazione ha ribadito che l’Ufficio può rideterminare il valore normale delle operazioni infragruppo e che spetta al contribuente fornire elementi per contestare la stima .

2.5 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate tramite PEC o ufficiale giudiziario entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve indicare:

  • la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita;
  • le generalità del ricorrente e del rappresentante;
  • l’indirizzo PEC per le comunicazioni;
  • il codice fiscale;
  • l’ufficio impositore che ha emesso l’avviso;
  • gli estremi dell’atto impugnato;
  • i motivi di diritto e di fatto e le conclusioni (annullamento totale o parziale);
  • la dichiarazione di valore della lite;
  • la firma del contribuente o del difensore .

Per controversie di valore superiore a 3.000 € è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato o commercialista) . Dopo la notifica, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando il fascicolo entro 30 giorni .

In giudizio è possibile ottenere la sospensione dell’atto presentando un’istanza di sospensione che dimostri il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (ragionevolezza delle censure). In caso di accoglimento, la riscossione è sospesa fino alla decisione. L’eventuale conciliazione giudiziale può ridurre le sanzioni al 50% o al 60% a seconda del grado di giudizio.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica preliminare dell’atto

La prima attività consiste nel verificare la legittimità formale dell’avviso. I principali profili da controllare sono:

  • Sottoscrizione – La mancanza della firma del dirigente o del funzionario delegato rende l’atto nullo . Va verificata l’esistenza di una delega e la qualifica del firmatario.
  • Motivazione – Deve esporre i fatti, i presupposti giuridici e le prove; una motivazione apparente o stereotipata è nulla. Deve essere allegato ogni atto richiamato .
  • Notifica – La notifica deve essere effettuata nei modi di legge. Errori nell’indirizzo, notifica a soggetto non legittimato o notifica eseguita dopo la decadenza rendono l’atto inesistente o nullo. La giurisprudenza distingue tra nullità sanabile e inesistenza: la mancata conoscenza dell’atto non rende legittimato a impugnare (ord. 12864/2025) .
  • Decadenza – Va verificato il rispetto dei termini (5 o 7 anni). In caso di dichiarazione omessa o infedele bisogna considerare la normativa transitoria e l’eventuale raddoppio solo se si supera la soglia di reato .
  • Contraddittorio – Se l’avviso segue un accesso o una verifica, occorre che siano trascorsi 60 giorni dal verbale; la mancanza determina nullità .
  • Competenza – L’ufficio deve avere competenza territoriale; l’avviso emesso da ufficio incompetente è nullo.

3.2 Difese di merito

Oltre ai vizi formali, è possibile contestare la fondatezza della pretesa. Le principali linee difensive sono:

  1. Contestazione dei ricavi – Verificare se l’Ufficio ha correttamente determinato i maggiori ricavi. Per accertamenti induttivi (ricostruzione presuntiva del fatturato), il contribuente può dimostrare l’inattendibilità delle presunzioni, ad esempio dimostrando l’assenza di magazzino, la stagionalità o la sopravvenienza di costi.
  2. Detraibilità dei costi – L’IRES consente la deduzione dei costi inerenti all’attività. Se l’Ufficio contesta la deducibilità, il contribuente deve fornire prova documentale (contratti, fatture) dell’inerenza e dell’esistenza del costo. La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova dei costi deducibili grava sul contribuente; tuttavia l’Amministrazione deve provare l’esistenza dell’operazione fittizia.
  3. Transfer pricing – Per operazioni infragruppo internazionali, la norma dell’art. 110 c. 7 TUIR richiede che i prezzi siano “a valore normale”. Se l’Ufficio applica un metodo di comparazione (CUP, TNMM), il contribuente può proporre un metodo alternativo più appropriato o dimostrare che la transazione aveva valide ragioni economiche .
  4. Regimi agevolativi – In caso di contestazione del regime della L. 398/1991 per le associazioni sportive o di altre agevolazioni, il contribuente può dimostrare di possedere i requisiti richiesti (non commercialità, limiti di ricavi). La Cassazione n. 685/2026 (non accessibile integralmente) ha esaminato un caso di associazione sportiva e ha confermato la possibilità di recupero di IRES, IRAP e IVA quando manca uno dei requisiti.
  5. Doppia imposizione internazionale – Se il reddito è già tassato all’estero, si può chiedere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR. La contestazione dell’avviso deve evidenziare l’esistenza della tassazione estera e l’eventuale violazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

3.3 Strumenti deflativi: adesione e conciliazione

Per evitare un lungo contenzioso e ridurre le sanzioni, il contribuente può utilizzare gli strumenti deflativi previsti dal D.Lgs. 218/1997 e dalle norme successive:

  1. Accertamento con adesione – Dopo la notifica dell’avviso (o dell’invito a comparire) il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni. L’adesione sospende i termini per ricorrere e consente di trattare con l’Ufficio. L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo e il pagamento rateale. L’Ufficio non può proporre importi inferiori alla sua pretesa minima ma può riconoscere deduzioni e costi; l’accordo è definitivo e non impugnabile.
  2. Concordato preventivo biennale (CPB) – Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, permette alle piccole imprese con alto indice di affidabilità di concordare l’imponibile per due periodi d’imposta . Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, non potrà essere sottoposto ad accertamenti per i periodi concordati. È una forma di “premialità” per i soggetti più virtuosi, ma non si applica in presenza di violazioni penali o irregolarità gravi.
  3. Conciliazione giudiziale – Durante il giudizio, le parti possono addivenire a una conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/1992). In primo grado le sanzioni sono ridotte al 50% mentre in appello la riduzione è del 60%. La conciliazione estingue la lite ed evita la soccombenza.
  4. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Alcune leggi di bilancio hanno previsto la possibilità di definire con sanzioni ridotte gli avvisi di accertamento non ancora impugnati o quelli oggetto di processo. Ad esempio il D.L. 119/2018 (rottamazione ter) e la legge di bilancio 2023 (rottamazione quater) hanno consentito di versare solo l’imposta e un interesse ridotto. La rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82‑101 L. 199/2025) consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2023 con il pagamento delle sole somme affidate, senza sanzioni e interessi . Tuttavia il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026, quindi alla data attuale non è più possibile aderire; restano però validi i piani di pagamento già presentati.

3.4 Rateizzazione e dilazioni

Se il contribuente non può pagare in un’unica soluzione, può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Le rate possono essere fino a 72 (o 120 per importi superiori a 120.000 € e comprovate difficoltà economiche). La richiesta va presentata all’agente della riscossione e, se accolta, sospende le procedure esecutive. È possibile ottenere la rateizzazione anche prima dell’affidamento se si versa il terzo dell’imposta dovuta. In caso di pagamento tardivo di cinque rate anche non consecutive, la rateizzazione decade e si riattivano le procedure esecutive.

3.5 Soluzioni concorsuali e composizione della crisi

Quando l’accertamento IRES si inserisce in una situazione di indebitamento complessivo (debiti bancari, contributivi, verso fornitori), è necessario un approccio globale. Gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e della Legge 3/2012 consentono di ristrutturare i debiti e ottenere la liberazione. Tra i principali:

  1. Piano del consumatore (art. 67 CCII) – Rivolto alle persone fisiche non imprenditori, consente di proporre ai creditori un piano con pagamento parziale dei debiti e moratoria fino a due anni . È approvato dal giudice senza voto dei creditori, a condizione che siano rispettati i principi di meritevolezza.
  2. Concordato minore (art. 74 CCII) – Per imprenditori sotto soglia e professionisti, permette di suddividere i creditori in classi e offrire soddisfacimenti parziali con continuità aziendale o liquidazione . Dopo le modifiche del D.Lgs. 136/2024 è possibile collegare il concordato a una transazione fiscale, ottenendo riduzioni sulle imposte.
  3. Liquidazione controllata (art. 268 CCII) – Prevede la liquidazione del patrimonio su istanza del debitore o dei creditori quando i debiti superano 50.000 € . Alcuni beni, come stipendi e alimenti, non sono pignorabili.
  4. Esdebitazione (artt. 280‑282 CCII) – Permette al debitore di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione . La concessione è subordinata all’assenza di condanne per reati, alla cooperazione leale e al fatto di non aver già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni.
  5. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – Consente all’imprenditore di negoziare con i creditori, inclusa la transazione fiscale e contributiva introdotta dal D.Lgs. 136/2024, che permette di chiedere riduzioni o dilazioni di imposte e contributi . È necessaria la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta.

L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è autorizzato a predisporre i piani di ristrutturazione e ad assistere i debitori nelle procedure di esdebitazione. L’integrazione tra contenzioso tributario e strumenti concorsuali permette di salvaguardare l’azienda e il patrimonio familiare.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” per permettere ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta senza sanzioni e interessi. Le edizioni più recenti sono:

  1. Rottamazione ter (D.L. 119/2018) – Ha consentito di definire cartelle affidate fino al 2017 pagando l’imposta e un interesse ridotto, in un massimo di 18 rate.
  2. Rottamazione quater (Legge 197/2022) – Ha esteso l’agevolazione ai carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 con pagamento in un massimo di 18 rate.
  3. Rottamazione quinquies (Legge 199/2025) – Ha previsto la definizione dei carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 con pagamento delle sole somme affidate in un massimo di 54 rate bimestrali . Il termine per presentare la domanda era fissato al 30 aprile 2026, pertanto al momento non è più possibile aderire; restano validi i piani di pagamento già avviati. La misura esclude i dazi e le risorse proprie UE, i tributi dell’Unione, le somme derivanti da aiuti di Stato e le sanzioni penali .

Occorre sottolineare che le rottamazioni riguardano solo i debiti iscritti a ruolo e non si applicano direttamente agli avvisi di accertamento IRES non ancora divenuti definitivi. Tuttavia, se l’avviso diventa definitivo e il carico è affidato alla riscossione, il contribuente potrà valutare l’adesione ad eventuali rottamazioni future qualora il legislatore le riproponga.

4.2 Ravvedimento operoso e definizione dei processi verbali

Prima della notifica dell’avviso, è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta (dal 1/10 al 1/5 del minimo) si evita l’irrogazione di sanzioni più gravose. Il ravvedimento è ammesso fino alla contestazione dell’infrazione.

Nel 2023 il D.Lgs. 132/2023 ha introdotto la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) e degli avvisi di accertamento non definitivi: pagando le imposte e le sanzioni ridotte del 50% entro il 20 dicembre 2023 era possibile evitare il contenzioso. Al momento non esistono definizioni agevolate aperte, ma il legislatore potrebbe riproporre nuove finestre.

4.3 Autotutela e annullamento dell’avviso

Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela chiedendo all’Agenzia delle Entrate l’annullamento in tutto o in parte dell’avviso quando riscontra errori evidenti (ad esempio, doppia imposizione, scambi di persona, errori di calcolo). L’istanza non sospende i termini per il ricorso e non garantisce l’accoglimento; tuttavia il D.Lgs. 192/2025 ha rafforzato l’autotutela obbligatoria, imponendo all’Amministrazione di annullare gli atti palesemente illegittimi . Presentare l’istanza può essere utile in parallelo al ricorso per evidenziare errori macroscopici e ottenere la sospensione amministrativa dell’atto.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nonostante la complessità della normativa, molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Di seguito i più frequenti e i consigli per evitarli:

Errore comuneConseguenzeConsiglio pratico
Ignorare la notificaL’avviso diventa esecutivo e, dopo 30 giorni, viene affidato alla riscossione. Successivamente l’espropriazione può avvenire senza cartella .Leggere immediatamente l’avviso, annotare le scadenze e contattare un professionista per valutare la difesa.
Non versare il terzo dovutoLa mancata corresponsione del versamento provvisorio può precludere la sospensione e portare all’esecuzione coattiva .Se si intende impugnare, programmare il pagamento del terzo entro 60 giorni, eventualmente accedendo a un finanziamento provvisorio.
Sottovalutare i vizi formaliUna motivazione assente o un difetto di notifica possono rendere l’avviso nullo, ma devono essere eccepiti nel ricorso .Far analizzare l’atto da un esperto per individuare tutti i vizi e contestarli tempestivamente nel ricorso.
Non sfruttare il contraddittorioPresentare osservazioni entro 60 giorni dal verbale può evitare l’emissione dell’avviso.Partecipare al contraddittorio e produrre documenti per confutare le contestazioni .
Rinunciare agli strumenti deflativiNon richiedere l’accertamento con adesione o la conciliazione può comportare l’applicazione piena delle sanzioni.Valutare con il professionista se conviene definire la lite riducendo sanzioni e interessi.
Pagare senza verificareSpesso gli importi richiesti sono riducibili o inesatti; pagare subito può comportare rinuncia ai diritti.Effettuare un controllo accurato e considerare la possibilità di rateizzare o definire con strumenti agevolativi.
Confondere decadenza con prescrizioneLa decadenza riguarda l’emissione dell’atto, la prescrizione la riscossione; confonderle può generare eccezioni infondate.Verificare con attenzione i termini (5 o 7 anni per l’avviso; 10 anni per la riscossione).
Trascurare la gestione della crisiSe il debito IRES si somma ad altri debiti, ignorare la crisi può portare a pignoramenti e chiusura dell’azienda.Valutare l’uso degli strumenti di composizione della crisi e coinvolgere un OCC per un piano del consumatore o concordato minore .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Sintesi delle principali norme citate

NormaOggettoSpunti principali
D.P.R. 600/1973, art. 42Contenuto dell’avviso di accertamentoMotivazione, imponibili e aliquote, imposte liquidate, ufficio competente, responsabile, termini di pagamento e organo giurisdizionale .
D.P.R. 600/1973, art. 43Termini di accertamento5 anni dalla presentazione della dichiarazione; 7 anni in caso di omissione .
D.L. 78/2010, art. 29Concentrazione della riscossioneL’avviso contiene l’intimazione ad adempiere e diventa titolo esecutivo; affidamento al ruolo dopo 60 + 30 giorni .
D.Lgs. 110/2024, art. 29Riordino della riscossionePrevede la sospensione di 180 giorni, l’esecuzione immediata in caso di pericolo e l’addebito dell’aggio .
D.Lgs. 33/2025, art. 94Iscrizione a ruolo di 1/3 delle impostePermette di riscuotere un terzo delle somme dopo la notifica dell’avviso .
D.Lgs. 13/2024Accertamento tributario e concordato preventivoIntroduce il concordato preventivo biennale e riduce i termini di accertamento .
D.Lgs. 192/2025Correttivo IRPEF‑IRESIntroduce consultazione semplificata, interpello probatorio e rafforza l’autotutela .
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)Tutele procedimentaliRichiede motivazione degli atti (art. 7) e prevede il contraddittorio di 60 giorni dopo le verifiche (art. 12, comma 7) .
Cass. 8361/2025ContraddittorioLa mancata attesa di 60 giorni rende nullo l’avviso .
Cass. 4903/2025Avviso di presa in caricoNon è impugnabile perché non incide sul diritto del contribuente .

6.2 Termine e scadenze dopo la notifica

FaseTermineRiferimento normativo
Pagamento o ricorso60 giorni dalla notifica (90 per estero)Art. 29 D.L. 78/2010; art. 16 D.Lgs. 546/1992
Versamento provvisorioVersare 1/3 delle imposte entro 60 giorni se si propone ricorsoArt. 94 D.Lgs. 33/2025
Esecutività dell’avvisoDecorso il termine per ricorrereArt. 29 D.L. 78/2010
Affidamento al ruolo30 giorni dopo l’esecutività (comunicazione di presa in carico)Art. 29 D.L. 78/2010
Sospensione dell’esecuzione180 giorni dall’affidamento (procedura ordinaria)Art. 29 D.L. 78/2010
Inizio dell’espropriazioneEntro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’esecutivitàArt. 29 D.L. 78/2010

6.3 Strumenti di difesa e definizione

StrumentoDescrizioneBenefici
Accertamento con adesioneIstanza entro 30 giorni dalla notifica; sospende i termini e consente di negoziare la base imponibile.Riduzione delle sanzioni a 1/3 ; pagamento rateale; nessun contenzioso.
Concordato preventivo biennaleRiservato a soggetti con alto indice di affidabilità; definisce il reddito per 2 anni .Stabilità fiscale; esonero dagli accertamenti; esclusione di sanzioni se si rispettano gli impegni.
Conciliazione giudizialeAccordo durante il processo tributario.Riduzione delle sanzioni al 50% o 60%; estinzione della lite.
Definizioni agevolate/rottamazioniPagamento dell’imposta senza sanzioni e interessi; periodo limitato.Estinzione dei ruoli; sospensione delle procedure esecutive .
Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)Dilazione fino a 72 (o 120) rate; possibile anche prima dell’affidamento.Evita l’esecuzione; rende sostenibile il pagamento.
Piani di composizione della crisi (CCII)Piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione .Riduzione o cancellazione dei debiti; protezione del patrimonio; liberazione dai debiti residui.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’IRES e chi la paga?
    L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, applicata alle società di capitali residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di società estere. L’aliquota ordinaria è del 24% sull’utile imponibile. Alcuni enti non commerciali pagano un’aliquota ridotta su parte del reddito.
  2. Cosa significa avviso di accertamento esecutivo?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate quantifica l’imposta dovuta e intima al contribuente di pagarla. Dal 2011 l’avviso incorpora anche la funzione esecutiva: se non si paga entro 60 giorni diventa titolo esecutivo e può essere eseguito senza cartella .
  3. In quanto tempo l’Agenzia può notificare l’avviso IRES?
    Di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine è di sette anni .
  4. Cosa succede se non presento la dichiarazione IRES?
    L’omissione espone alla sanzione da 120% a 240% dell’imposta dovuta, all’accertamento d’ufficio e a un termine di accertamento esteso a 7 anni. Se l’evasione supera 50.000 €, scatta anche la responsabilità penale per dichiarazione omessa (art. 5 D.Lgs. 74/2000).
  5. Posso impugnare un avviso che mi è stato notificato ma non era indirizzato a me?
    No. La Cassazione ha chiarito che solo il soggetto passivo dell’imposta ha legittimazione a ricorrere; l’avviso intestato alla società non può essere impugnato dal socio .
  6. Se l’avviso è firmato da un funzionario non dirigente è valido?
    Sì. La Suprema Corte ha stabilito che basta la delega al funzionario; non è richiesta la qualifica dirigenziale . L’atto è nullo solo se manca la firma.
  7. Ho subito un controllo in azienda; possono notificare l’avviso subito?
    In genere no. Dopo un accesso o una verifica, l’Ufficio deve consegnare il verbale di constatazione e attendere 60 giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni . L’avviso immediato è legittimo solo in caso di fondato pericolo per la riscossione.
  8. Quali sono i vizi più frequenti che rendono nullo l’avviso?
    Mancanza di motivazione reale, difetto di notifica, violazione del contraddittorio, mancanza di firma, emissione oltre i termini di decadenza, incompetenza dell’ufficio, errata identificazione del contribuente, applicazione erronea delle norme.
  9. Posso chiedere la rateizzazione se presento ricorso?
    Sì. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all’agente della riscossione anche dopo l’affidamento del carico. Tuttavia occorre versare il terzo dell’imposta entro 60 giorni. In caso di accordo con l’Ufficio (adesione o conciliazione) è possibile chiedere ulteriori dilazioni.
  10. Cosa accade se non verso il terzo entro 60 giorni ma presento ricorso?
    La mancata corresponsione del versamento provvisorio non rende inammissibile il ricorso, ma espone al rischio di immediata esecuzione e al pagamento di aggio e interessi . È consigliabile versare il terzo per evitare l’affidamento al ruolo prima della decisione.
  11. La comunicazione di presa in carico si può impugnare?
    No. Secondo la Cassazione la comunicazione dell’agente della riscossione è un atto meramente informativo e non rientra tra quelli impugnabili . Per contestare la pretesa occorre impugnare l’avviso di accertamento o, se già definitivo, il ruolo.
  12. Posso dedurre perdite pregresse?
    Sì. Con il modello IPEA si può richiedere lo scomputo delle perdite pregresse ai sensi dell’art. 84 TUIR. La presentazione del modello sospende per 60 giorni il termine per impugnare . È una difesa strategica in caso di avvisi che non hanno considerato correttamente le perdite.
  13. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione?
    La decadenza riguarda il termine entro cui l’Amministrazione deve emettere l’avviso (5 o 7 anni). Decorso il termine, l’avviso è inesistente. La prescrizione riguarda il termine entro cui lo Stato può riscuotere la somma dopo che l’accertamento è definitivo (10 anni per le imposte erariali). La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione .
  14. Cosa posso fare se ho ricevuto più avvisi per anni diversi?
    È possibile proporre ricorso cumulativo se gli avvisi riguardano lo stesso tributo e si fondano su medesime motivazioni. Tuttavia, conviene valutare con il professionista la strategia migliore: in alcuni casi può essere utile ricorrere separatamente per impugnare vizi specifici.
  15. Posso beneficiare di rottamazioni o definizioni agevolate per l’IRES?
    Le rottamazioni riguardano i debiti iscritti a ruolo e non gli avvisi ancora pendenti. La rottamazione quinquies è terminata il 30 aprile 2026 . In futuro potrebbero essere introdotte nuove definizioni; consigliamo di monitorare le leggi di bilancio e consultare un professionista.
  16. L’avviso può essere emesso senza prova documentale?
    No. L’Ufficio deve fornire gli elementi di prova su cui basa l’accertamento. Se l’imposta è fondata su presunzioni semplici (es. studi di settore), queste devono essere gravi, precise e concordanti. Il contribuente può contestare la mancanza di prova e chiedere l’esibizione dei documenti.
  17. Se una società italiana presta garanzie alla capogruppo estera senza remunerazione, è evasione?
    La Cassazione ha affermato che la garanzia gratuita può essere riqualificata come atto remunerato e che l’Ufficio può calcolare un “valore normale” ai sensi dell’art. 110 c. 7 TUIR, con conseguente recupero IRES . La società deve dimostrare che l’operazione aveva valide ragioni e che la remunerazione era congrua.
  18. Cosa succede se l’avviso non indica il responsabile del procedimento?
    La mancanza dell’indicazione del responsabile rientra tra gli elementi essenziali dell’atto e può determinare l’annullabilità . Deve essere eccepita con il ricorso.
  19. È possibile chiedere il rimborso delle imposte versate dopo l’annullamento dell’avviso?
    Sì. Se l’avviso viene annullato in sede amministrativa o giudiziale, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate, comprensive di interessi. La richiesta va presentata entro 48 mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva.
  20. Il controllo automatizzato può disconoscere un credito d’imposta?
    Sì. La Cassazione ha stabilito che se l’irregolarità emerge dai dati dichiarativi, l’Amministrazione può disconoscere il credito tramite la procedura automatizzata ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 senza emettere un avviso ordinario .

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere gli effetti di un avviso di accertamento IRES e delle possibili strategie di difesa, presentiamo alcune simulazioni numeriche. Gli importi sono puramente esemplificativi.

8.1 Società Alfa: avviso con maggior reddito e adesione

La Società Alfa ha dichiarato un reddito imponibile IRES di 100.000 €. La Guardia di Finanza contesta ricavi non dichiarati per 150.000 € e l’Agenzia emette un avviso di accertamento esecutivo con le seguenti quantificazioni:

  • Maggior imponibile IRES: 150.000 €; aliquota 24%; IRES dovuta: 36.000 €.
  • Sanzione (90% dell’imposta): 32.400 €.
  • Interessi legali: 2.000 €.

Totale richiesto: 70.400 €.

Scenario 1 – Pagamento immediato

Se la società decide di pagare entro 60 giorni, dovrà versare l’intero importo di 70.400 € e non pagherà l’aggio. L’avviso non diventerà esecutivo e non ci saranno ulteriori addebiti. In alternativa, può chiedere la rateizzazione del debito (max 72 rate) previa dimostrazione di difficoltà economica; ciò comporterà il pagamento dell’aggio e degli interessi di rateizzazione.

Scenario 2 – Ricorso con pagamento del terzo e adesione

La società ritiene esagerata la pretesa perché alcuni ricavi contestati derivano da note di credito emesse l’anno successivo. Presenta ricorso entro 60 giorni e versa un terzo dell’imposta (12.000 €) e degli interessi (circa 666 €). Successivamente chiede l’accertamento con adesione. Durante la trattativa, l’Ufficio riconosce note di credito per 50.000 € e concorda un maggior imponibile di 100.000 €.

  • Nuova IRES dovuta: 24.000 €.
  • Sanzione ridotta (1/3 del minimo): 7.200 € (30% dell’imposta) .
  • Interessi aggiornati: 1.500 €.

Totale definito: 32.700 €.

La società ha già versato 12.666 €; deve pagare 20.034 € entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o richiedere la rateizzazione. Il risparmio ottenuto è di circa 37.700 € rispetto alla richiesta iniziale.

Scenario 3 – Contenzioso e vittoria in giudizio

La società preferisce proseguire il contenzioso perché ritiene integralmente infondata la pretesa. Versa il terzo e presenta ricorso. In giudizio dimostra, tramite documentazione contabile, che i ricavi contestati erano già stati tassati in altri periodi e che i costi correlati erano deducibili. La Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso e annulla l’avviso. La società ha diritto al rimborso delle somme versate (12.666 €) con interessi. L’Ufficio può proporre appello, ma intanto l’esecuzione resta sospesa.

8.2 Società Beta: omessa dichiarazione e pignoramento

La Società Beta non presenta la dichiarazione IRES per l’anno 2020. L’Ufficio procede con accertamento d’ufficio e notifica, il 15 dicembre 2026, un avviso di accertamento esecutivo per imposte dovute pari a 50.000 € e sanzioni per 60.000 €. La notifica avviene entro il 31 dicembre 2027, quindi nei termini di decadenza per omessa dichiarazione (7 anni) .

La società non reagisce entro 60 giorni e l’avviso diventa esecutivo. Trascorsi 30 giorni, il carico è affidato all’agente della riscossione che iscrive ipoteca sull’immobile aziendale. Dopo 180 giorni l’agente avvia la procedura di pignoramento del conto corrente presso la banca. In base agli articoli 72 bis e 72 ter D.P.R. 602/1973, la banca deve bloccare le somme esistenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi .

La società, in ritardo, contatta l’Avv. Monardo. Il professionista propone di:

  1. Presentare ricorso tardivo richiedendo la rimessione in termini (difficile da accogliere perché i termini sono perentori).
  2. Chiedere la rateizzazione del debito e sospendere le procedure esecutive.
  3. Avviare una procedura di composizione della crisi (concordato minore) per ristrutturare l’intero debito e salvare l’impresa.
  4. Valutare eventuali vizi di notifica per impugnare l’ipoteca o il pignoramento.

Grazie alla rateizzazione, la società riesce a dilazionare il pagamento in 120 rate e a evitare il pignoramento della prima casa, tutelata dal divieto per debiti inferiori a 120.000 € . Parallelamente, avvia un concordato minore con proposta di pagamento ai creditori pubblici pari al 50% del debito grazie a un finanziamento esterno.

9. Conclusione

L’avviso di accertamento per evasione IRES è un atto complesso che richiede attenzione immediata. La normativa attuale, frutto delle riforme del 2024‑2026, attribuisce all’avviso anche natura esecutiva, riduce i termini per la riscossione e potenzia il ruolo dell’agente della riscossione . Gli uffici devono però rispettare obblighi di motivazione, termini di decadenza e contraddittorio, pena la nullità dell’atto . Le società possono difendersi attraverso ricorsi, adesioni, conciliazioni e strumenti concorsuali, riducendo imposte e sanzioni e proteggendo il patrimonio.

Agire tempestivamente è determinante: decorso il termine di 60 giorni l’avviso diventa esecutivo e, dopo 30 giorni, può essere affidato alla riscossione con pignoramenti e ipoteche . Un’assistenza professionale consente di identificare i vizi dell’atto, valutare la convenienza delle definizioni agevolate e predisporre piani di rientro o soluzioni di crisi. Gli strumenti introdotti dalla riforma, come il concordato preventivo biennale e il testo unico della riscossione, premiano la compliance e offrono opportunità a chi agisce per tempo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare il tuo avviso di accertamento IRES, verificare i presupposti e guidarti nella migliore strategia difensiva.

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