Avviso Di Accertamento Per Costi Non Documentati: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

Gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dagli uffici accertatori territoriali sono atti amministrativi con cui l’amministrazione finanziaria rettifica il reddito dichiarato dal contribuente e liquida maggiori imposte, sanzioni e interessi. Nel caso dei costi non documentati – cioè di componenti negativi di reddito non supportati da idonea documentazione fiscale o contabile – l’avviso di accertamento può essere particolarmente gravoso perché oltre alle maggiori imposte l’ufficio contesta l’indeducibilità di tali costi e spesso presume l’esistenza di ricavi occulti. Le conseguenze possono essere pesanti: iscrizioni a ruolo, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi e azioni esecutive.

Perché è importante parlare di costi non documentati

  1. Rischi di accertamenti presuntivi – L’art. 39 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di rettificare il reddito qualora dagli atti risultino “elementi che fanno ritenere inattendibile la contabilità” e, in mancanza di documentazione, è possibile basarsi su presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
  2. Onere della prova – Secondo l’art. 109 del TUIR, i componenti negativi di reddito sono deducibili solo se certi, determinati e inerenti all’attività d’impresa ; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente deve provare l’esistenza, l’inerenza e la congruità dei costi dedotti .
  3. Bank account movements – L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 prevede che versamenti e prelevamenti ingiustificati sui conti correnti siano considerati ricavi occultati, salvo prova contraria . In assenza di documenti che giustifichino i costi, i prelievi bancari sono presunzione di maggior reddito e generano avvisi di accertamento.
  4. Recenti modifiche normative – Le riforme degli ultimi anni (D.Lgs. 219/2023, art. 6‑bis Statuto del contribuente, e D.Lgs. 24/2023 che ha introdotto l’art. 7 comma 5‑bis del D.Lgs. 546/1992) hanno ridefinito le garanzie del contraddittorio e dell’onere della prova. Oggi l’ufficio deve concedere al contribuente un contraddittorio preventivo e la possibilità di presentare memorie entro 60 giorni , mentre in alcuni casi la prova del presupposto impositivo incombe sulla stessa amministrazione .
  5. Nuova giurisprudenza favorevole – La Corte Costituzionale (sent. n. 10/2023) ha affermato che, anche nei controlli bancari, il contribuente può dedurre costi non documentati usando presunzioni e prove indirette in modo da evitare tassazioni sproporzionate . La Corte di Cassazione, con diverse pronunce del 2025 e 2026 (n. 26966/2025, 7927/2025, 2149/2026, 72/2026, 6002/2026), ha stabilito che i costi legati ai ricavi accertati devono essere riconosciuti e che l’ufficio non può pretendere l’imposta sul reddito lordo .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare un avviso di accertamento per costi non documentati è fondamentale il supporto di professionisti esperti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dello Studio Legale Monardo, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.

  • Cassazionista e gestore della crisi – L’avv. Monardo è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Fiduciario di un OCC – Ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con competenze nella mediazione e nella ristrutturazione dei debiti.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa – Ai sensi del D.L. 118/2021, accompagna imprenditori e professionisti nelle procedure di composizione assistita della crisi.

Cosa può fare per il contribuente:

  • Analizzare l’atto di accertamento per individuare vizi formali o sostanziali (nullità, carenze istruttorie, mancanza di contraddittorio).
  • Redigere memorie difensive e ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; richiedere sospensioni cautelari e trattative con l’ufficio per ridurre importi, sanzioni e interessi.
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate accordi di definizione agevolata, rottamazioni o rateazioni.
  • Assistere il cliente nelle procedure di sovraindebitamento, di esdebitazione e di ristrutturazione dei debiti tramite piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un avviso di accertamento non può essere ignorato; prima si interviene, maggiori sono le possibilità di annullarlo o ridurne l’importo.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione viene esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale sulla deducibilità dei costi d’impresa, sui poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e sulle garanzie procedimentali a favore del contribuente.

1.1 Il principio di inerenza dei costi e la prova documentale

L’articolo 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi tassabili e che devono essere certi e determinati . Ciò implica:

  • Inerenza – Il costo deve essere collegato all’attività produttiva; non è deducibile una spesa personale o non attinente all’attività imprenditoriale o professionale.
  • Certezza e determinazione – La spesa deve essere dimostrata documentalmente, con fatture, ricevute o altri elementi probatori che attestino l’effettivo sostenimento e la sua misura.

Il legislatore ha previsto, inoltre, che alcune spese siano deducibili secondo criteri di imputazione temporale o percentuale (ad esempio ammortamenti, accantonamenti, spese pluriennali). Il tema dei costi non documentati sorge quando l’amministrazione contesta la mancanza di prove documentali e ritiene il costo indeducibile: in tal caso l’atto di accertamento deve spiegare perché il costo non è stato ritenuto inerente e provato.

1.2 Poteri dell’amministrazione finanziaria: i presupposti dell’accertamento

1.2.1 Accertamento sulla base dei dati contabili (art. 39 DPR 600/1973)

L’art. 39 del D.P.R. 600/1973 disciplina i casi in cui l’ufficio può procedere all’accertamento analitico o induttivo del reddito d’impresa: quando le scritture contabili presentano irregolarità, omissioni o falsità oppure non consentono di controllare la completezza, la precisione e la veridicità dei dati dichiarati. In questi casi l’ufficio può utilizzare presunzioni anche senza prova diretta, purché gravi, precise e concordanti.

Nel caso dei costi non documentati, l’ufficio contesta l’inattendibilità della contabilità (costi senza documenti) e determina il reddito in modo analitico-induttivo, attribuendo maggiori ricavi o disconoscendo deduzioni. L’accertamento deve indicare le ragioni per le quali i documenti sono ritenuti insufficienti o inidonei.

1.2.2 Controlli bancari e presunzioni sui movimenti di conto corrente (art. 32 DPR 600/1973)

L’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973 attribuisce all’ufficio la facoltà di chiedere ai soggetti che esercitano attività finanziarie i dati bancari del contribuente. I versamenti e i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili sono considerati ricavi o compensi, a meno che il contribuente non dimostri che tali somme non hanno rilevanza reddituale . Questa presunzione legale è stata oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali e della Corte Costituzionale.

  • Corte Costituzionale n. 10/2023 – La Corte ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 32 nella parte in cui consente all’ufficio di presumere l’esistenza di ricavi per i versamenti ingiustificati, purché al contribuente sia concessa la possibilità di provare il contrario anche con presunzioni e che sia riconosciuta la deducibilità dei costi correlati .
  • Cass. ord. n. 26966/2025 – La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di movimenti bancari che costituiscono ricavi presunti, devono essere ammessi i costi relativi a tali ricavi anche se non interamente documentati, purché il contribuente dimostri con ragionamenti logici la loro esistenza .

1.2.3 Abrogazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente e introduzione dell’art. 6‑bis

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) prevedeva, all’art. 12, comma 7, l’obbligo per l’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione (PVC) e di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, per permettere al contribuente di presentare osservazioni. Tale norma è stata abrogata dal D.Lgs. 219/2023; oggi il nuovo art. 6‑bis prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio: prima dell’adozione dell’atto definitivo, l’amministrazione trasmette al contribuente una comunicazione di irregolarità o un progetto di atto e concede almeno 60 giorni per memorie e documenti .

L’inosservanza di tale termine rende l’atto annullabile; pertanto, se l’avviso per costi non documentati non rispetta la procedura di contraddittorio, è possibile eccepirne la nullità.

1.2.4 Onere della prova e art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992

Nel processo tributario, la regola tradizionale è che il contribuente debba dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto (come l’esistenza dei costi) mentre l’ufficio prova l’infondatezza o la deducibilità. Tuttavia il D.Lgs. 24/2023, nel riformare il processo tributario, ha inserito l’art. 7, comma 5‑bis, che stabilisce: «la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria è a carico dell’amministrazione» . La norma mira a riequilibrare il rapporto processuale; tuttavia la giurisprudenza ha precisato che il contribuente deve comunque collaborare e fornire elementi idonei.

1.3 Evoluzione giurisprudenziale recente

1.3.1 Cassazione 26966/2025: costi presunti nei controlli bancari

La Corte di Cassazione, con ordinanza 26966/2025, ha ribadito che l’ufficio deve riconoscere i costi inerenti ai ricavi presunti derivanti da versamenti bancari ingiustificati . La decisione afferma che il giudice deve valutare le prove documentali e presuntive fornite dal contribuente, includendo i costi medi di settore e le perizie di esperti. Questa pronuncia valorizza il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e impedisce l’imposizione sul reddito lordo.

1.3.2 Cassazione 7927/2025: motivazione dell’avviso e onere probatorio

Con la sentenza 7927/2025, la Corte ha annullato un avviso in cui l’ufficio aveva contestato la deduzione di costi non documentati senza adeguata motivazione. La Corte ha ricordato che il contribuente deve provare l’esistenza e l’inerenza del costo, ma l’ufficio deve motivare le ragioni per cui ritiene insufficiente la prova; in difetto, l’atto è nullo .

1.3.3 Cassazione 2149/2026: riconoscimento dei costi correlati ai ricavi accertati

Un orientamento particolarmente favorevole al contribuente emerge dalla sentenza n. 2149/2026. La Corte ha affermato che, quando l’ufficio ridetermina il reddito per ricavi occulti, deve riconoscere i costi correlati poiché l’imposizione può colpire solo il reddito netto. Secondo la Corte, l’amministrazione ha l’obbligo di considerare la struttura dei costi dell’attività e non può tassare il reddito lordo . Tuttavia il contribuente deve comunque fornire elementi, anche indiretti, per quantificare i costi. Se mancano documenti, possono essere utilizzati coefficienti di redditività, analisi di bilancio o medie di settore .

1.3.4 Cassazione 72/2026 e 6002/2026: burden of proof e fatture soggettivamente inesistenti

Nel 2026 la Cassazione ha emesso ulteriori pronunce che incidono sul tema dei costi non documentati:

  • Ordinanza 72/2026 – Ha evidenziato che, anche dopo l’introduzione dell’art. 7, comma 5‑bis, rimane a carico del contribuente la prova dell’inerenza delle operazioni e della legittimità delle detrazioni IVA; la Corte richiama le pronunce 5340/2024 e 20590/2023 .
  • Ordinanza 6002/2026 – Ha affrontato la deducibilità dei costi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha confermato l’indeducibilità e ha ribadito che il contribuente deve verificare la regolarità dei propri fornitori e disconoscere fatture false .

1.3.5 Responsabilità del commercialista (Cassazione 5638/2026)

Una pronuncia particolare è l’ordinanza 5638/2026, che ha affermato la responsabilità del commercialista per aver trasmesso dichiarazioni in cui erano stati dedotti costi non documentati. La Corte ha affermato che il professionista, pur non essendo l’autore della violazione, è responsabile in solido se concorre nella commissione dell’illecito, per negligenza nel verificare le fatture . La decisione rafforza l’importanza di affidarsi a consulenti scrupolosi.

1.4 Sintesi della normativa e delle pronunce più recenti

Fonte normativa/giurisprudenzialeContenuto essenzialeRilevanza per i costi non documentati
Art. 109 TUIRDeduzione solo per costi certi, determinati e inerenti; imputazione nell’esercizio di competenza.Fornisce il principio base della deducibilità.
Art. 39 D.P.R. 600/1973Accertamento analitico e induttivo in caso di scritture inattendibili; utilizzo di presunzioni.Legittima l’ufficio a disconoscere costi e stimare ricavi occulti.
Art. 32 D.P.R. 600/1973Presunzione di ricavi per versamenti e prelevamenti ingiustificati sui conti correnti.Base per gli accertamenti bancari.
Art. 6‑bis Statuto del contribuenteContraddittorio preventivo obbligatorio; 60 giorni per presentare osservazioni.Violazioni comportano nullità dell’avviso.
Art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992Onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria a carico dell’amministrazione.Ripartizione dell’onere probatorio in processi per costi non documentati.
Corte Costituzionale n. 10/2023Ammissibilità dei controlli bancari a condizione che il contribuente possa dimostrare costi e ricavi con prove presuntive.Conferma possibilità di dedurre costi presunti.
Cass. n. 26966/2025Riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti anche senza documenti.Precedente favorevole: impedisce la tassazione del reddito lordo.
Cass. n. 7927/2025Necessità di motivare l’avviso e di valutare le prove del contribuente.Garantisce tutela contro avvisi generici.
Cass. n. 2149/2026Deve essere tassato il reddito netto; l’amministrazione deve considerare i costi correlati.Afferma il principio di capacità contributiva e proporzionalità.
Cass. n. 72/2026Onere della prova dell’inerenza e legittimità IVA sempre a carico del contribuente.Conferma severità nella prova dei costi.
Cass. n. 6002/2026Indeducibilità di costi derivanti da operazioni inesistenti e responsabilità del contribuente per controllo dei fornitori.Avverte sui rischi legati alle frodi carosello.
Cass. n. 5638/2026Responsabilità del commercialista per deduzioni di costi non documentati.Stimola a scegliere professionisti affidabili.

2. Procedura passo passo dopo la notifica dell’avviso

Ricevere un avviso di accertamento per costi non documentati può generare ansia e confusione. È essenziale conoscere i passaggi da seguire per non perdere i termini e per impostare una strategia difensiva efficace. Di seguito un percorso operativo da seguire dopo la notifica.

2.1 Esame dell’atto e verifica dei presupposti

  1. Verifica della notifica – Assicurarsi che l’avviso sia stato notificato secondo le forme di legge (raccomandata A/R, notifica a mani, PEC). La data di notifica determina la decorrenza dei termini per ricorso.
  2. Identificare il periodo d’imposta – L’avviso deve indicare l’anno o gli anni d’imposta oggetto di rettifica, gli imponibili recuperati, le imposte, sanzioni e interessi.
  3. Verificare la motivazione – L’atto deve specificare le ragioni del recupero, le prove a sostegno (PV di accesso, controlli bancari, questionari, dati incrociati). In mancanza di motivazione specifica, l’atto è nullo .
  4. Controllare il contraddittorio – Valutare se l’ufficio ha rispettato l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente inviando il progetto di avviso e concedendo 60 giorni per deduzioni . Se manca tale fase, è possibile eccepire la nullità dell’avviso.
  5. Verificare la competenza e la legittimazione dell’ufficio – L’avviso deve essere firmato dal dirigente titolato; in caso contrario è nullo.

2.2 Termini per ricorso e strumenti deflativi

Dopo la notifica, il contribuente dispone di diversi strumenti per difendersi o definire la contestazione. Di seguito i principali:

2.2.1 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

  • Termine – L’avviso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). In caso di presentazione di istanza di mediazione, il termine è sospeso per 90 giorni (istituto obbligatorio per controversie fino a 50.000 €).
  • Contenuto del ricorso – Deve contenere i motivi di contestazione, le eccezioni di merito (inesistenza di maggiori ricavi, prova dell’inerenza dei costi) e di legittimità (difetto di contraddittorio, motivazione insufficiente, violazione dell’art. 109 TUIR, violazione dell’art. 7 comma 5‑bis). Deve essere allegata la documentazione probatoria (contratti, estratti conto, e-mail, perizie, memorie contabili).
  • Domanda di sospensione – È consigliabile presentare istanza cautelare per sospendere la riscossione durante il processo; la Corte decide sull’istanza in tempi rapidi, valutando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

2.2.2 Accertamento con adesione

È uno strumento deflativo che consente di definire in via consensuale l’avviso con riduzione delle sanzioni e dilazione dei pagamenti.

  • Proposta dell’ufficio – Dopo la notifica del PVC o del progetto di atto, il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni; l’ufficio formula una proposta e convoca le parti.
  • Vantaggi – Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo e l’imposta può essere pagata ratealmente.
  • Limitazioni – Per i costi non documentati l’ufficio potrebbe non accettare una definizione ridotta se ritiene la violazione grave; l’esito dipende dalla forza delle prove del contribuente.

2.2.3 Rottamazione e definizione agevolata

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto vari condoni e rottamazioni. Alla data del 15 maggio 2026 è attiva la Rottamazione Quater (di cui alla Legge di bilancio 2023) e non sono previsti nuovi termini per la Rottamazione Quinquies poiché le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026 .

  • Rottamazione Quater – Consente di pagare le cartelle affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al giugno 2022 senza sanzioni e interessi di mora, versando l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo; le scadenze per il 2026 sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre .
  • Definizioni agevolate – Periodicamente vengono previste sanatorie per avvisi di accertamento non ancora definitivi; è opportuno verificare con l’ausilio di un professionista se sia possibile aderire.

2.2.4 Rateazione e sospensione dell’esecuzione

  • Rateazione – È possibile richiedere la rateizzazione dell’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) presentando apposita istanza; le rate possono essere fino a 72 o 120 a seconda della difficoltà economica.
  • Sospensione amministrativa – Qualora vi siano gravi motivi (ricorso pendente con possibilità di vittoria) l’ufficio può sospendere la riscossione in via amministrativa; però la concessione è discrezionale.
  • Sospensione giudiziale – La sospensione può essere disposta dal giudice tributario su istanza motivata; la forza di questa misura dipende dalla fondatezza del ricorso.

2.3 Diritti del contribuente

Oltre ai diritti di partecipazione e di difesa, il contribuente può avvalersi di garanzie specifiche:

  • Diritto di accesso e copia – Il contribuente ha diritto a conoscere gli atti istruttori che hanno determinato l’accertamento e a chiederne copia.
  • Diritto al contraddittorio – Come visto, l’ufficio deve convocare il contribuente per un confronto prima di emettere l’avviso, salvo casi di particolare urgenza; il mancato rispetto comporta l’annullabilità dell’atto .
  • Diritto alla motivazione – L’amministrazione deve spiegare in modo chiaro e puntuale le ragioni della ripresa a tassazione; la motivazione per relationem (rinvio a documenti non allegati) è ammessa solo se i documenti sono messi a disposizione.
  • Tutela giurisdizionale – Il contribuente può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ed eventualmente ricorrere in appello e in Cassazione.
  • Privacy e segreto bancario – I dati bancari possono essere acquisiti ai sensi dell’art. 32 solo con autorizzazione del direttore dell’ufficio; eventuali vizi in tale procedura possono essere eccepiti.

3. Difese e strategie legali

Defendersi da un avviso che disconosce costi non documentati richiede una strategia ad hoc. Di seguito si illustrano le principali difese di merito e difese procedurali.

3.1 Dimostrazione dei costi con prove documentali e indirette

La prima difesa consiste nel fornire prove che dimostrino l’effettiva esistenza dei costi contestati. Alcune strategie:

  1. Ricostruzione contabile – Per costi non documentati, occorre ricostruire la transazione tramite estratti conto, movimentazioni bancarie, corrispondenza elettronica, ordini, consegne, contratti, buste paga (per le spese del personale). Anche se la fattura manca, altri documenti possono dimostrare il costo.
  2. Prove presuntive – Sulla base della Corte Costituzionale n. 10/2023, è possibile utilizzare presunzioni semplici: per esempio, se i ricavi presunti derivano da vendite di merci, si possono quantificare i costi delle materie prime facendo riferimento a prezzi di mercato e margini medi .
  3. Perizie di esperti – Affidare a un consulente tecnico la ricostruzione dei costi di produzione (analisi dei margini, dei ricarichi, dei costi industriali) per dimostrare che, a fronte dei ricavi presunti, esistono costi quantificabili. Questo approccio è stato valorizzato dalla Cassazione 26966/2025 .
  4. Documentazione integrativa – Se la fattura è stata smarrita, si può chiedere al fornitore una copia conforme; se il fornitore non è più operativo, si può provare la spesa con DDT, bonifici bancari, ricevute fiscali.
  5. Contratti e ordini d’acquisto – La presenza di contratti scritti, ordini d’acquisto e conferme d’ordine costituisce prova della reale fornitura e, se unita alla prova del pagamento, rende credibile la deduzione.
  6. Dichiarazioni dei terzi – Testimonianze scritte o dichiarazioni sostitutive di atto notorio di fornitori o clienti possono essere utilizzate come indizi.

3.2 Eccezioni procedurali

Una solida difesa passa anche per la verifica formale dell’atto di accertamento:

  1. Mancanza di contraddittorio – Se l’ufficio non ha rispettato il contraddittorio preventivo, il contribuente può eccepire la nullità dell’avviso .
  2. Difetto di motivazione – L’atto deve illustrare come siano state individuate le movimentazioni bancarie e perché i costi dedotti siano ritenuti non inerenti. Una motivazione generica viola l’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
  3. Illegittima acquisizione di dati bancari – Occorre verificare se l’autorizzazione del direttore dell’ufficio, prevista dall’art. 32 DPR 600/73, sia stata rilasciata; in mancanza, i dati sono inutilizzabili.
  4. Decadenza dei termini – Per l’avviso di accertamento i termini ordinari sono 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Se l’avviso è notificato oltre tali termini, è nullo.
  5. Vizi del PV di constatazione – Se nel PVC si è in presenza di affermazioni generiche o contraddittorie, occorre eccepire l’invalidità dell’atto.

3.3 Richiesta di definizione agevolata e transazioni fiscali

Qualora non sia possibile dimostrare integralmente l’esistenza dei costi, si può negoziare con l’ufficio per definire la posizione:

  • Rottamazione – Se sono già state emesse cartelle esattoriali, si può aderire alla rottamazione (Quater) per estinguere il debito con riduzione di sanzioni e interessi .
  • Transazione fiscale – In un piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione (L. 3/2012), è possibile proporre all’erario il pagamento parziale del debito. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di tali piani.
  • Patteggiamento con l’ufficio – Durante il contraddittorio, si può concordare una riduzione delle imposte e delle sanzioni, presentando prove a sostegno di un importo inferiore.

3.4 Strumenti giuridici speciali: sovraindebitamento, piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Quando le imposte derivanti da un avviso per costi non documentati sono molto elevate e mettono a rischio l’esistenza della persona fisica o dell’impresa, si possono attivare procedure di composizione della crisi:

  1. Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012) – Consente a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi attraverso l’OCC. L’avv. Monardo, essendo gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può presentare la domanda e assistere il cliente nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate per il taglio del debito e la sua rateizzazione.
  2. Concordato minore e liquidazione controllata – Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), è possibile proporre un concordato semplificato con falcidia dei debiti fiscali: il piano deve rispettare il principio della migliore soddisfazione dei creditori e può prevedere la cessione di beni.
  3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019) – Per imprese in stato di crisi ma non ancora insolventi, si possono negoziare con l’Erario e con gli altri creditori piani di rientro con riduzione dei debiti fiscali.
  4. Esdebitazione – Al termine della procedura di liquidazione controllata è possibile ottenere la cancellazione dei debiti residui. Questo strumento è particolarmente utile se il debito fiscale è tale da rendere impossibile la sua estinzione.

3.5 Casi particolari di difesa

3.5.1 Costi non documentati derivanti da pagamenti in contanti

Se i costi sono stati sostenuti in contanti e non risultano tracciati, è più difficile provarne l’esistenza. Tuttavia, la giurisprudenza ammette l’uso di presunzioni (p.e. acquisto di materie prime pagato in contanti ma rintracciabile perché la merce è entrata nei magazzini) e di prove contabili indirette (bolle di accompagnamento, scorte). È comunque consigliato affiancare tali prove con testimonianze.

3.5.2 Costi sostenuti per prestazioni di lavoro dipendente o autonomo

A volte le aziende pagano compensi al personale senza emissione di documenti. Il contribuente può provare tali costi con buste paga, contratti, ricevute, versamenti previdenziali. Se i pagamenti sono in nero, l’ufficio contesterà la deducibilità e potrebbero emergere violazioni contributive.

3.5.3 Costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti

Le fatture per operazioni inesistenti, soggettivamente o oggettivamente, non consentono la deduzione del costo né la detrazione dell’IVA. L’ordinanza 6002/2026 della Cassazione ha ribadito che il contribuente deve verificare l’effettiva esistenza del fornitore e della prestazione . Se l’operazione è inesistente, il costo è indeducibile e l’unica difesa è dimostrare la propria buona fede e l’assenza di colpa grave. In caso di dolo o colpa grave, sono previste sanzioni penali.

3.5.4 Costi nei servizi digitali e commercio elettronico

Sempre più avvisi riguardano operatori del commercio online che non hanno documentato correttamente costi di pubblicità, servizi informatici o acquisti di merci da fornitori extra UE. È necessario conservare e stampare le fatture elettroniche, le email di conferma d’ordine, le prove di pagamento (PayPal, carte di credito). In assenza di tali documenti, la deducibilità può essere negata.

3.5.5 Costi di beni ammortizzabili e leasing

Le quote di ammortamento di beni materiali e immateriali devono essere dimostrate con il contratto di acquisto, la fattura, i documenti di trasporto; per i contratti di leasing è necessario verificare la corretta contabilizzazione. I costi non documentati, per esempio in leasing in nero, sono indeducibili.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento, piani di rientro

La legislazione italiana offre diverse opzioni per regolarizzare la posizione fiscale e ridurre l’impatto economico dell’avviso di accertamento.

4.1 Rottamazione Quater e cartelle esattoriali

La Rottamazione Quater (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) consente di estinguere le cartelle affidate all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta e gli interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni e con possibilità di rateazione fino a 18 rate. Per il 2026 le scadenze sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre .

I debitori che hanno ricevuto avvisi di accertamento e che, dopo la fase contenziosa, hanno cartelle notificate, possono aderire e ridurre l’importo dovuto. È necessario presentare domanda all’AER entro i termini stabiliti dalla legge; l’avv. Monardo può assistere nel predisporre la domanda e nella valutazione della convenienza.

4.2 Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli atti di accertamento

Periodicamente la legislazione consente di definire gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento in via agevolata (ad esempio la definizione delle liti pendenti o la chiusura delle controversie). Tali strumenti permettono di pagare una percentuale delle imposte dovute e di annullare le sanzioni. È importante monitorare le leggi di bilancio e i decreti attuativi; gli avvocati dello studio Monardo restano aggiornati su queste opportunità.

4.3 Procedure di sovraindebitamento

Se il debito fiscale è talmente alto da rendere impossibile il pagamento, la L. 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi) consente di accedere alle procedure di sovraindebitamento tramite l’OCC:

  1. Piano del consumatore – Riservato a persone fisiche non fallibili, permette di proporre ai creditori un piano di rientro dei debiti entro un periodo determinato, con falcidia parziale del debito fiscale.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Rivolto a imprenditori minori, professionisti e società fra professionisti; prevede la ristrutturazione del debito con il consenso della maggioranza dei creditori.
  3. Liquidazione controllata – Consente la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere, al termine, l’esdebitazione.

L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere nella predisposizione dell’istanza, nella scelta della procedura più adatta e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.

4.4 Piani di rientro e rateizzazioni

Se il contribuente non può accedere alle procedure sopra, resta possibile presentare una richiesta di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o ad AER. La legge consente rate fino a 72 mesi (6 anni) e, in casi straordinari, fino a 120 mesi (10 anni). È consigliabile allegare un piano finanziario che dimostri la sostenibilità dei pagamenti.

5. Errori comuni e consigli pratici

Di seguito gli errori più frequenti e i suggerimenti per evitarli:

  1. Ignorare l’avviso – Non rispondere o non impugnare l’atto comporta l’iscrizione a ruolo e la perdita della possibilità di difendersi.
  2. Conservazione irregolare dei documenti – La mancanza di fatture, ricevute o contratti è la causa principale del disconoscimento dei costi; occorre conservare i documenti per almeno 10 anni.
  3. Affidarsi a consulenti improvvisati – Professionisti incompetenti o superficiali possono trasmettere dichiarazioni errate, esponendo il contribuente a sanzioni (vedi Cassazione 5638/2026).
  4. Non aderire al contraddittorio – Partecipare al contraddittorio consente di spiegare la propria posizione e di fornire documenti prima che l’avviso sia emesso; trascurarlo può pregiudicare la difesa.
  5. Sottovalutare i controlli bancari – Spesso i versamenti e prelevamenti su conti personali vengono ignorati; l’ufficio li considera ricavi occulti e disconosce costi: è necessario tenere conti separati e annotare tutti i movimenti.
  6. Non valutare i costi del contenzioso – Impugnare un avviso può essere conveniente solo se vi sono buone probabilità di vittoria; in caso contrario è opportuno valutare definizioni agevolate.
  7. Non documentare i costi pagati in contanti – I pagamenti in contanti devono essere supportati da scontrini, ricevute, ordini di acquisto; altrimenti sono indeducibili.
  8. Non controllare i fornitori – Acquistare da operatori inesistenti o “cartiere” comporta la perdita della deduzione dei costi e la responsabilità penale.
  9. Sovraccaricare il conto corrente personale – È preferibile usare conti intestati all’azienda; i versamenti sui conti personali vengono considerati ricavi occulti.
  10. Non chiedere l’assistenza di un avvocato – La materia fiscale è complessa; l’assistenza di professionisti esperti consente di evitare errori e di gestire correttamente le scadenze.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano norme, termini, strumenti difensivi e sanzioni. Per motivi di leggibilità le tabelle contengono solo parole chiave e numeri; le spiegazioni sono fornite nel testo.

6.1 Norme di riferimento per i costi non documentati

NormativaContenuto chiaveNote
TUIR, art. 109Deducibilità solo per costi certi e inerentiPrincipio generale
DPR 600/73, art. 39Accertamento analitico e induttivoPresunzioni in caso di contabilità inattendibile
DPR 600/73, art. 32Presunzione di ricavi per movimenti bancariVersa­menti/ prelievi su conti
Statuto del contribuente, art. 6‑bisContraddittorio e 60 giorniGaranzia procedurale
D.Lgs. 546/92, art. 7 co. 5‑bisOnere della prova a carico dell’ufficioInterpretazione da verificare

6.2 Termini essenziali

AdempimentoTermineNote
Progetto di avviso (contraddittorio)60 giorniTempo minimo concesso per memorie
Ricorso alla CGT60 giorniDalla notifica dell’avviso
Mediazione tributaria90 giorniSospende il termine per ricorso
Accertamento con adesione30 giorniDalla notifica del PVC
Rateizzazione AERFino a 72/120 mesiCondizioni variabili
Rottamazione Quater 202628 feb, 31 mag, 31 lug, 30 novScadenze rate

6.3 Strumenti difensivi e caratteristiche

StrumentoBeneficiLimiti
Ricorso CGTPossibilità di annullamento totale o parziale; sospensione esecutivaNecessità di prove documentali; tempi lunghi
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni a 1/3; rateizzazioneAccordo volontario; l’ufficio può essere rigido
RottamazioneEliminazione sanzioni e interessi; pagamento ratealeNon include gli avvisi non iscritti a ruolo
SovraindebitamentoRiduzione consistente del debito; esdebitazione finaleProcedura complessa, coinvolge il tribunale
Procedura transattivaPatteggiamento con l’ufficio, possibile riduzione del debitoRichiede disponibilità dell’ufficio

6.4 Tipologie di sanzioni e interessi

ViolazioneSanzione amministrativaNote
Costi indeducibiliSanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1 D.Lgs. 471/97)In caso di costi inesistenti
Fatture falseSanzione dal 100% al 200%; reato penale (art. 2 D.Lgs. 74/2000)Se dolo o colpa grave
Dichiarazione infedeleSanzione dal 90% al 180% delle maggiori imposteRiduzioni in caso di ravvedimento
Omissione della dichiarazioneSanzione dal 120% al 240% delle imposteTermini di accertamento più lunghi

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una serie di domande frequenti, con risposte chiare e brevi. Ricorda che ogni situazione è unica e richiede un’analisi approfondita da parte di professionisti.

  1. Cosa si intende per “costi non documentati”?
    Sono spese o oneri dedotti dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo che non sono supportati da documentazione idonea (fatture, ricevute, contratti) e che non risultano iscritti correttamente nella contabilità.
  2. Perché l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per costi non documentati?
    Perché ritiene che i costi dedotti non siano provati o non siano inerenti all’attività. Spesso l’ufficio ritiene che l’imprenditore abbia prodotto ricavi occultando costi fittizi o inesistenti.
  3. Posso dedurre costi pagati senza fattura?
    In generale no. Tuttavia, se si producono altre prove (contratti, ordini, pagamenti) che dimostrano l’esistenza del costo e la sua inerenza, la deduzione può essere ammessa.
  4. Come viene calcolata l’imposta in caso di costi non documentati?
    L’ufficio aggiunge al reddito dichiarato il valore dei costi indeducibili; se vi sono versamenti bancari ingiustificati, vengono considerati ricavi presunti. Sulle maggiori imposte calcola sanzioni e interessi.
  5. Cosa succede se ignoro l’avviso?
    Trascorso il termine per impugnare, l’avviso diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agenzia della Riscossione può procedere a pignoramenti, ipoteche e fermi.
  6. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso?
    60 giorni dalla notifica. Il termine è sospeso nel caso di istanza di mediazione per 90 giorni.
  7. È necessario un avvocato per il ricorso?
    Sì, per importi superiori a 5.000 € e in ogni caso è consigliato affidarsi a un professionista esperto per redigere il ricorso, presentare memorie e partecipare alle udienze.
  8. Cosa posso fare se ho smarrito le fatture?
    Puoi cercare copie presso i fornitori, dimostrare il pagamento con estratti conto, prove di consegna, email, documenti di trasporto e utilizzare presunzioni o perizie per quantificare i costi.
  9. Gli estratti conto bancari sono sufficienti a dimostrare un costo?
    Da soli, no. Possono essere utilizzati come prova del pagamento, ma è necessario dimostrare la natura del pagamento e la sua inerenza all’attività.
  10. È vero che la prova dell’esistenza dei costi spetta al contribuente?
    Sì, secondo la giurisprudenza consolidata e l’art. 109 TUIR. Tuttavia l’art. 7, comma 5‑bis, attribuisce all’amministrazione l’onere di provare i presupposti della pretesa ; la Cassazione ritiene che il contribuente debba comunque dimostrare l’inerenza .
  11. Cosa succede se il fornitore non esiste più?
    Puoi chiedere copia dei documenti all’Agenzia delle Entrate o utilizzare altre prove (contratti, DDT, bonifici). Se il fornitore era una “cartiera” e la fattura è falsa, il costo è indeducibile .
  12. Posso rateizzare il pagamento dell’avviso?
    Sì, puoi chiedere la rateizzazione all’Agenzia della Riscossione; in alternativa puoi aderire al piano di accertamento con adesione o alle rottamazioni se previste dalla legge.
  13. Cosa accade se l’accertamento deriva da controlli bancari?
    L’ufficio presume che i versamenti non giustificati siano ricavi; spetta a te provare che si tratta di somme non imponibili e che esistono costi correlati .
  14. Posso dedurre costi con la contabilità forfettaria?
    Chi aderisce al regime forfettario non deduce i costi in modo analitico ma con un coefficiente di redditività; i costi non documentati non rilevano direttamente.
  15. Quanto tempo bisogna conservare le fatture?
    Almeno dieci anni. In caso di contestazioni, è opportuno conservare anche la corrispondenza con i fornitori e le evidenze di pagamento.
  16. Cosa sono le presunzioni semplici ammesse dalla Corte Costituzionale?
    Sono ragionamenti logici basati su fatti noti (es. prezzi di mercato, consumi medi) che permettono di dedurre fatti ignoti (costi), purché siano gravi, precise e concordanti .
  17. Se l’avviso non rispetta il contraddittorio di 60 giorni, è nullo?
    Sì, la giurisprudenza ritiene che la mancata concessione del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6‑bis determina l’annullabilità dell’atto .
  18. Chi è responsabile per le irregolarità contabili: l’imprenditore o il commercialista?
    L’imprenditore è sempre responsabile del contenuto della dichiarazione; tuttavia il commercialista può rispondere in solido se concorre nell’errore o omette controlli .
  19. È possibile proporre un accordo con l’Agenzia delle Entrate prima di ricevere l’avviso?
    Sì, in fase di verifica o a seguito del PVC è possibile presentare memorie difensive e richiedere l’adesione; è consigliabile avviare una trattativa prima dell’emissione dell’avviso.
  20. Se vinco il ricorso, devo comunque pagare qualcosa?
    Se l’avviso viene annullato integralmente, non paghi nulla; se l’annullamento è parziale, paghi solo l’imposta e le sanzioni per la parte confermata. È possibile chiedere la compensazione delle spese legali.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per meglio comprendere l’impatto di un avviso di accertamento per costi non documentati, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono puramente indicative e non sostituiscono l’analisi di un caso concreto.

8.1 Simulazione 1: imprenditore con ricavi occulti e costi non documentati

  • Scenario: un artigiano dichiara ricavi per 100.000 €, deducendo costi documentati per 60.000 €. Da un controllo bancario emergono versamenti su conto personale per 30.000 € non giustificati. L’ufficio presume che si tratti di ricavi occulti, imputa maggiori ricavi di 30.000 € e disconosce costi non documentati per 10.000 € riferiti ad acquisti in contanti.
  • Determinazione del reddito:
  • Ricavi dichiarati: 100.000 €
  • Ricavi presunti: +30.000 €
  • Totale ricavi accertati: 130.000 €
  • Costi documentati dedotti: –60.000 €
  • Costi non documentati disconosciuti: –10.000 € (esclusi)
  • Reddito imponibile accertato: 130.000 € – 60.000 € = 70.000 €
  • Imposta: ipotizzando un’aliquota media del 30% (IRES/IRPEF), l’imposta accertata è 21.000 €.
  • Sanzioni: la sanzione per dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/97) può essere dal 90% al 180% della maggiore imposta (tra 18.900 € e 37.800 €).
  • Difesa: l’artigiano può dimostrare che parte dei 30.000 € sono prestiti da familiari e che i 10.000 € di costi sono per materiali pagati in contanti ma comprovati da DDT e ordini; se convincente, il giudice può ridurre i ricavi presunti e riconoscere parte dei costi, riducendo l’imposta e le sanzioni.

8.2 Simulazione 2: società con fatture soggettivamente inesistenti

  • Scenario: una società di costruzioni deduce costi per 50.000 € relativi a fatture emesse da una società poi risultata fittizia. L’ufficio contesta l’inesistenza soggettiva (fornitore fantasma) e disconosce i costi; inoltre presume ricavi occulti.
  • Determinazione del reddito:
  • Ricavi dichiarati: 500.000 €
  • Costi documentati: 300.000 €
  • Costi indeducibili (fatture false): 50.000 € (aggiunti al reddito)
  • Reddito imponibile accertato: 500.000 € – 300.000 € + 50.000 € = 250.000 €
  • Imposta: (IRES 24% + IRAP 3,9%) ≈ 27,9% su 250.000 € = 69.750 € (rispetto a 55.800 € dichiarati).
  • Sanzioni: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta per aver utilizzato fatture false .
  • Difesa: se la società dimostra di aver verificato la sussistenza del fornitore (visura camerale, consegne, pagamenti), può invocare la buona fede e chiedere la disapplicazione delle sanzioni. In ogni caso, l’ufficio potrebbe riconoscere costi presuntivi sulla base dei lavori svolti.

8.3 Simulazione 3: libero professionista con costi in contanti e regime forfettario

  • Scenario: un consulente informatico in regime forfettario incassa 40.000 € e sostiene costi in contanti per 12.000 € (viaggi, software, servizi). Non conserva scontrini. L’ufficio non contesta i ricavi ma disconosce i costi e impone la fuoriuscita dal regime forfettario.
  • Determinazione del reddito:
  • Regime forfettario prevede un coefficiente di redditività del 78%; l’utile forfetario è 40.000 € × 78% = 31.200 €.
  • Uscita dal regime: se non rispetta i requisiti (es. superamento plafond di spesa in contanti senza tracciabilità), passa al regime ordinario. Deve quindi presentare dichiarazione IVA, dedurre costi documentati e pagare contributi.
  • Difesa: se dimostra che i costi sono stati sostenuti tramite pagamento tracciato e produce documenti integrativi, può mantenere il regime forfettario. In mancanza di prove, rischia di decadere.

8.4 Simulazione 4: ricorso e adesione

  • Scenario: una srl riceve un avviso con recupero a tassazione di 100.000 € per costi non documentati. Presenta ricorso e contestualmente chiede l’accertamento con adesione.
  • Esito: durante la mediazione si concorda la deduzione di parte dei costi (40.000 €) e l’ufficio riconosce la riduzione del reddito imponibile. L’imposta dovuta scende da 24.000 € a 14.400 €, con sanzioni ridotte a 1/3.
  • Lezione: attivare la mediazione e il contraddittorio può portare a significativi risparmi fiscali e tempi più rapidi rispetto al contenzioso.

9. Sentenze più aggiornate dalle fonti istituzionali più autorevoli

Di seguito si riporta un elenco delle sentenze e ordinanze più recenti (fino al 15 maggio 2026) emesse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pertinenti al tema dei costi non documentati e dell’accertamento tributario. Per ogni provvedimento si indica il riferimento ufficiale e l’essenza della decisione.

PronunciaCorteAnnoMassimaRiferimenti
Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 23 gennaio 2023Corte Costituzionale2023Ha dichiarato la legittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973, a condizione che il contribuente possa dimostrare i costi con presunzioni semplici e che l’ufficio consideri le spese correlate .G.U. 31 gennaio 2023 n. 5
Cass., ordinanza n. 26966 del 22 settembre 2025Corte di Cassazione2025Ha riconosciuto che, nei controlli bancari, i costi correlati ai ricavi presunti vanno riconosciuti anche se non documentati, purché dimostrati con perizie e presunzioni .
Cass., sentenza n. 7927 del 21 marzo 2025Corte di Cassazione2025Ha annullato un avviso per difetto di motivazione; il contribuente deve provare l’esistenza dei costi ma l’ufficio deve spiegare perché li ritiene indeducibili .
Cass., ordinanza n. 2149 del 25 gennaio 2026Corte di Cassazione2026Ha stabilito che l’amministrazione deve considerare i costi correlati ai ricavi accertati e tassare il reddito netto .Giur. comm. 2026
Cass., ordinanza n. 72 del 4 gennaio 2026Corte di Cassazione2026Ha ribadito che la prova dell’inerenza e della legittimità IVA spetta sempre al contribuente, richiamando Cass. 5340/2024 e 20590/2023 .Massimario trib. 2026
Cass., ordinanza n. 6002 del 1º marzo 2026Corte di Cassazione2026Ha confermato l’indeducibilità dei costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti e la responsabilità del contribuente nel verificare i fornitori .Cass. civ., sez. trib., 2026
Cass., ordinanza n. 5638 del 20 febbraio 2026Corte di Cassazione2026Ha riconosciuto la responsabilità del commercialista che abbia trasmesso dichiarazioni con costi non documentati, sottolineando il concorso nell’illecito .Cass. civ., sez. trib., 2026

Conclusione

L’avviso di accertamento per costi non documentati rappresenta una delle contestazioni più insidiose per imprenditori e professionisti. Le norme fiscali pretendono che i costi siano certi, documentati e inerenti ; in loro assenza, l’amministrazione può disconoscere la deduzione e imputare ricavi presunti sulla base dei movimenti bancari . Tuttavia, la giurisprudenza più recente riconosce che non è legittimo tassare il reddito lordo e che devono essere considerati i costi correlati ai ricavi accertati . Inoltre, grazie al nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio preventivo è obbligatorio, pena l’annullabilità dell’avviso .

A fronte di queste complessità, agire tempestivamente è essenziale: la consultazione di un avvocato esperto consente di analizzare l’atto, verificare i vizi procedurali, ricostruire i costi anche con presunzioni e perizie, e individuare la strategia più efficace, che può includere ricorso, accertamento con adesione, rottamazione o piani di rientro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa: dalla predisposizione delle memorie difensive alla rappresentanza in giudizio, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla redazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Essendo cassazionista, gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo può intervenire anche nelle fasi più complesse, bloccando azioni esecutive, pignoramenti e ipoteche.

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