Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Omesso Saldo Ires: Difesa Con Avvocato

Introduzione

Ignorare o sottovalutare un avviso di accertamento esecutivo per omesso saldo IRES è un errore che può costare caro. L’Agenzia delle Entrate oggi utilizza strumenti sempre più rapidi ed efficaci per trasformare l’accertamento in titolo esecutivo: se non si interviene tempestivamente, il debito si cristallizza e il patrimonio può essere aggredito con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Il rischio maggiore è credere di avere tempo o che la cartella arriverà in seguito: l’avviso di accertamento per IRES è esso stesso un titolo esecutivo e, trascorsi 60 giorni dalla notifica, le somme vengono trasferite all’Agente della riscossione senza bisogno di ulteriori atti . La situazione si complica se il contribuente non versa il saldo IRES entro le scadenze previste dall’articolo 17 del D.P.R. 435/2001: la norma impone che il saldo sia pagato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, con possibilità di proroga di 30 giorni applicando lo 0,40 % di interessi . Chi non adempie rischia sanzioni, interessi, l’iscrizione a ruolo e la notifica di un accertamento esecutivo.

In questa guida, aggiornata a 15 maggio 2026, spiegheremo perché l’avviso di accertamento esecutivo per omesso saldo IRES è un problema serio, quali sono i termini da rispettare e quali errori evitare. Analizzeremo le norme (dalla concentrazione della riscossione nell’accertamento prevista dall’articolo 29 del D.L. 78/2010 alle modifiche del decreto legislativo 110/2024 e del decreto legislativo 36/2025 – Testo Unico della riscossione), la giurisprudenza più recente (ordinanza 29594/2025 sulla mancata impugnazione dell’intimazione e ordinanze 6589/2025 e 21254/2023 sull’impugnabilità della nota di presa in carico) e le soluzioni pratiche per difendersi. Illustreremo anche le procedure alternative per rimediare (rateazione , definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) e forniremo esempi numerici.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

Questa guida è redatta con la collaborazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario. L’avvocato coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia ed è specializzato in difese contro cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e procedure di crisi.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di analizzare gli atti di riscossione, presentare ricorsi, ottenere sospensioni, negoziare rateazioni e predisporre piani di rientro o soluzioni giudiziali/stragiudiziali.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo per omesso saldo IRES o altri atti di riscossione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata. La tempestività è fondamentale: agire nei termini può evitare sanzioni maggiori e salvare il tuo patrimonio.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 L’avviso di accertamento esecutivo: natura e normativa

Articolo 29 del D.L. 78/2010 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento

L’articolo 29 del Decreto‑Legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010) ha rivoluzionato la riscossione prevedendo che l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA contenga anche l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine per proporre ricorso. La norma stabilisce che:

  • l’avviso diventa esecutivo decorsi i 60 giorni dalla notifica se il contribuente non paga o non impugna ;
  • trascorsi ulteriori 30 giorni il debito è iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione senza necessità di iscrizione a ruolo ;
  • l’esecuzione resta sospesa per 180 giorni dal termine di pagamento; l’agente può avviare la procedura anticipatamente solo in presenza di grave pericolo per la riscossione .

Questa “concentrazione” semplifica il procedimento: l’accertamento contiene già il precetto e diventa titolo esecutivo, eliminando la cartella di pagamento. Gli importi indicati comprendono imposta, sanzioni, interessi e aggio. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 110/2024 (cosiddetto “decreto riscossione”) hanno esteso l’accertamento esecutivo anche ad altri atti (crediti derivanti da compensazioni indebite, recupero tributi locali, sanzioni, ecc.), mentre il Testo unico della riscossione (D.Lgs. 36/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, sistematizza la disciplina e prevede fino a 10 anni di pagamento e la cancellazione dei debiti inferiori a 30 euro .

Gli effetti per IRES e tributi locali

L’accertamento esecutivo riguarda non solo IRPEF, IVA e IRAP ma, dopo il decreto 110/2024, anche recupero di crediti utilizzati in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997), recupero di imposte ipotecarie, tasse automobilistiche, registro, ipotecarie e catastali, contributi e sanzioni: in sostanza, quasi tutte le entrate tributarie. Per i tributi locali (IMU, TARI, imposta di soggiorno) l’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 ha introdotto l’accertamento esecutivo che unisce accertamento e titolo esecutivo ; trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa esecutivo e può essere affidato all’agente della riscossione. Anche in questo caso, la fase della cartella è eliminata .

Scadenze per il saldo IRES

Per le società di capitali il saldo e primo acconto IRES devono essere versati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio; chi approva il bilancio nei 180 giorni può pagare entro il mese successivo all’approvazione . È prevista la possibilità di prorogare il versamento di 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40 % . Queste regole discendono dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001, modificato dal D.L. 193/2016 e applicabile dal 2017. Chi omette il saldo o paga in ritardo incorre in sanzioni amministrative, che esamineremo nel § 3.4.

1.2 Sanzioni e ravvedimento operoso

Omesso versamento: sanzioni

L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 disciplina la sanzione per omesso versamento di imposte. A seguito del decreto legislativo 87/2024 (entrato in vigore il 1° settembre 2024), la sanzione è stata ridotta:

  • in generale è pari al 25 % dell’imposta non versata (prima era il 30 %) ;
  • se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è dimezzata (12,5 %);
  • se avviene entro 15 giorni, la sanzione è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo .

Oltre alle sanzioni, l’omesso versamento comporta interessi legali e la riscossione coattiva tramite accertamento esecutivo.

Ravvedimento operoso

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 permette al contribuente di rimediare versando spontaneamente l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta. Le percentuali variano in base al tempo: pagamento entro 30 giorni (sanzione ridotta a 1/10 del minimo), entro 90 giorni (1/9), entro la presentazione della dichiarazione (1/8) e così via . Questo istituto consente di sanare l’omesso saldo IRES prima che l’Agenzia emetta un avviso di accertamento.

1.3 Rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo

Se il saldo non è versato e l’avviso diventa esecutivo, l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata. Tuttavia, il contribuente può chiedere la rateizzazione. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 – come modificato dal D.Lgs. 110/2024 – prevede che per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione possa concedere fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro; 96 rate per le richieste 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 . Per i debiti superiori, o per chi versa in comprovate difficoltà finanziarie, è possibile ottenere fino a 120 rate mensili . Il versamento regolare delle rate impedisce azioni esecutive, ma la decadenza scatta con otto rate non pagate. .

1.4 Testo unico della riscossione e riforma del processo tributario

Il D.Lgs. 36/2025 (Testo unico in materia di riscossione) entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sistematizzerà 243 articoli in tre parti: (1) disposizioni sui versamenti e la riscossione, (2) funzionamento del servizio nazionale della riscossione e (3) disposizioni varie . Tra le novità: cancellazione automatica dei debiti inferiori a 30 euro, digitalizzazione delle comunicazioni, termini più lunghi per la rateizzazione (fino a 10 anni) e discarico automatico dopo 5 anni per i crediti inesigibili . Inoltre, il D.Lgs. 175/2024 ha riordinato il processo tributario abrogando l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992; l’intimazione di pagamento resta comunque un atto impugnabile .

1.5 Giurisprudenza: impugnazione della nota di presa in carico e dell’intimazione

Nota di presa in carico: atto interno non impugnabile

Le ordinanze della Cassazione nn. 21254/2023, 6589/2025 e 4903/2025 hanno chiarito che la nota di presa in carico con cui l’agenzia delle entrate‑riscossione comunica di avere preso in carico il debito è un semplice atto interno e non è autonomamente impugnabile, se non in due casi:

  1. se la nota è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito (mancata notifica dell’accertamento esecutivo);
  2. se si vogliono far valere vizi propri della nota (per esempio errori sui dati o sulla procedura) .

In assenza di questi presupposti, l’impugnazione è inammissibile. La Cassazione ha ribadito che solo gli atti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, o quelli che incidono direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, sono ricorribili .

Intimazione di pagamento: omessa impugnazione e cristallizzazione del debito

L’ordinanza 29594/2025 della Corte di Cassazione ha affrontato le conseguenze della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973). La Suprema corte ha stabilito che non impugnare l’intimazione entro il termine di 60 giorni (oggi 30 giorni secondo la riforma del processo tributario) comporta la cristallizzazione definitiva del credito tributario; di conseguenza il contribuente non può più contestare i vizi della cartella o invocare la prescrizione . La Corte ha richiamato l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui gli atti non impugnati nel termine assumono carattere definitivo e non è possibile eccepire in seguito vizi relativi a fasi precedenti .

Altre pronunce (Cass. 20476/2025, 6436/2025) confermano che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e che la sua notifica riattiva l’esecuzione dopo la cartella; se non impugnata, preclude ogni eccezione. Pertanto, chi riceve un’intimazione di pagamento per omesso saldo IRES deve agire immediatamente.

1.6 Contraddittorio preventivo e autotutela

La riforma fiscale del 2024‑2025 ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo: prima di emettere un avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti. Inoltre, è stata potenziata l’autotutela, obbligando l’ufficio a annullare gli atti manifestamente illegittimi; il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato. Conoscere queste novità consente di prevenire l’emissione di un avviso esecutivo e di ridurre il rischio di omesso saldo.

2. Procedura: cosa succede dopo la notifica dell’avviso esecutivo

2.1 Dalla notifica al titolo esecutivo: termini e scadenze

Dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, l’impresa deve versare l’IRES nei termini previsti (saldo entro il sesto mese o entro il mese successivo all’approvazione del bilancio con maggiorazione dello 0,40 % ). Se l’imposta non viene pagata, l’Agenzia invia un avviso bonario; in caso di mancato pagamento, emette un avviso di accertamento esecutivo con invito a pagare entro 60 giorni. Ecco i passaggi principali:

  1. Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo. L’atto, recapitato tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, indica l’imposta dovuta, sanzioni, interessi e aggio. Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e l’avvertimento che, decorso tale termine, diventerà esecutivo .
  2. Termine per impugnare o pagare. Il contribuente può:
  3. pagare integralmente le somme entro 60 giorni;
  4. pagare un terzo della maggiore imposta e presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro lo stesso termine (l’effetto sospensivo è subordinato all’istanza ex art. 47 D.Lgs. 546/1992);
  5. non fare nulla (ipotesi rischiosa: il debito diventa esecutivo dopo 60 giorni).
  6. Conferimento all’agente della riscossione. Decorsi 60 giorni dalla notifica e ulteriori 30 giorni, la somma è iscritta nei ruoli e trasferita all’Agente della riscossione senza necessità di ulteriore cartella . L’agenzia comunica al contribuente l’avvenuta “presa in carico” ma tale nota non è impugnabile salvo i casi espressi .
  7. Fase di sospensione di 180 giorni. L’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dal termine di pagamento; l’agente non può pignorare o ipotecare prima di tale termine, salvo situazioni di pericolo (fondato timore di dispersione patrimoniale) .
  8. Notifica della cartella per tributi non rientranti nell’accertamento esecutivo. Per gli atti non ricompresi nel decreto 110/2024 o per le annualità anteriori alla riforma, resta la cartella di pagamento. In tal caso, l’art. 26 D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente può procedere all’esecuzione dopo 60 giorni dalla notifica; se non esegue entro un anno, deve notificare una intimazione di pagamento con termine di 5 giorni .

2.2 Ricorso e sospensione dell’esecutività

Chi intende contestare l’avviso di accertamento esecutivo deve presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere proposto:

  • per motivi formali (vizi di notifica, mancanza di motivazione, omessa contraddizione, errata individuazione del soggetto passivo);
  • per motivi sostanziali (erroneità dei calcoli, infondatezza dell’accertamento, prescrizione, esenzione).

Insieme al ricorso è opportuno presentare un’istanza di sospensione dell’esecutività ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Il giudice può sospendere l’atto se l’esecuzione può recare danno grave e irreparabile e se il ricorso appare fondato. Dal 2025, il nuovo processo tributario prevede un giudizio monocratico per crediti sotto i 50.000 euro e rafforza i poteri istruttori del giudice.

Se il giudice concede la sospensione, l’agente della riscossione non potrà agire fino alla decisione di merito. Se la sospensione è negata, il contribuente può comunque chiedere la rateizzazione per evitare l’esecuzione.

2.3 Intimazione di pagamento e iscrizione ipotecaria

Quando l’espropriazione forzata non inizia entro un anno dalla cartella, l’agente deve notificare l’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973). L’intimazione invita il contribuente ad adempiere entro cinque giorni e interrompe la prescrizione . Se non impugnata, l’intimazione produce la cristallizzazione del debito; di conseguenza, non si possono più far valere vizi della cartella né la prescrizione .

Decorsi i cinque giorni, l’agente può procedere al pignoramento di beni mobili, immobili o crediti, all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 o al fermo amministrativo di veicoli. In caso di ipoteca, il contribuente può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso alla corte tributaria qualora l’iscrizione derivi da un atto inesistente o prescritto.

2.4 Pagamento parziale e definizione agevolata

Il contribuente può evitare l’aggressione patrimoniale pagando integralmente o in parte il debito. In particolare:

  • Pagamento di un terzo e ricorso: l’art. 29 del D.L. 78/2010 consente, in caso di impugnazione, di pagare un terzo delle maggiori imposte accertate. Questo non estingue la sanzione ma consente la sospensione dell’atto.
  • Definizione agevolata: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto più volte misure di definizione agevolata (rottamazione). La rottamazione‑quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 ha consentito di pagare l’importo dovuto senza sanzioni e interessi in un massimo di 18 rate; la rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consente di definire i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 entro il 30 aprile 2026 . Al 15 maggio 2026 le domande non sono più presentabili, ma chi ha aderito potrà pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali; l’importo è limitato al capitale e alle spese di notifica . Poiché il termine per aderire è scaduto, nel prosieguo faremo riferimento solo alle definizioni agevolate ancora attive (rottamazione‑quater per chi non è decaduto e eventuali definizioni future).

2.5 Procedura di contraddittorio preventivo

Prima di notificare un accertamento, l’ufficio deve inviare al contribuente una comunicazione di proposta di accertamento (art. 7 D.Lgs. 218/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024). Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o documenti. Se l’ufficio accoglie le osservazioni, annulla o riduce l’atto; se le respinge, emette l’avviso definitivo. Il mancato rispetto del contraddittorio rende l’atto annullabile. Per questo è fondamentale rispondere alla comunicazione e fornire elementi utili.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare l’avviso di accertamento esecutivo

Contestare l’avviso di accertamento esecutivo per omesso saldo IRES richiede un’analisi approfondita della documentazione e la predisposizione di motivi solidi. Ecco alcune linee guida:

  1. Verificare la notifica. Controllare la data e il modo di notificazione; eventuali errori (notifica a soggetto sbagliato, indirizzo errato, mancata firma) rendono l’atto nullo.
  2. Controllare la motivazione. L’accertamento deve specificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la motivazione per relationem (richiamo ad altri atti) è valida solo se l’atto richiamato è allegato o conosciuto.
  3. Eccepire la decadenza o prescrizione. Per le imposte statali (Irpef, Iva, Ires) il termine di decadenza per notificare l’accertamento è 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; per IRES, se il bilancio non è presentato, il termine è raddoppiato. La prescrizione dell’imposta dopo l’iscrizione a ruolo è di dieci anni, ma può essere interrotta dall’intimazione .
  4. Eccepire vizi sostanziali. Controllare i calcoli dell’imposta e delle sanzioni; verificare la corretta applicazione delle norme contabili; contestare l’inesistenza del reddito imponibile o l’indeducibilità di costi; far valere eventuali agevolazioni (patent box, superdeduzioni).
  5. Ravvedimento e regolarizzazione. Dimostrare di aver versato spontaneamente l’imposta con ravvedimento operoso ; se l’imposta è stata versata prima del ricevimento dell’avviso, l’accertamento è illegittimo.

L’avvocato può redigere un ricorso articolato che includa tutti questi motivi, depositarlo presso la Corte di Giustizia Tributaria e chiedere la sospensione dell’esecutività.

3.2 Impugnare l’intimazione di pagamento

Se si riceve un’intimazione di pagamento, bisogna agire entro 60 giorni (30 giorni dal 2026) per non farla diventare definitiva. Le difese possibili includono:

  • Eccepire la nullità della cartella sottostante. Se la cartella non è stata notificata o è viziata, l’intimazione ne è conseguenza e può essere annullata. È necessario produrre prova della mancata notifica (per esempio, mancanza di ricevuta PEC o prova dell’invio a indirizzo errato).
  • Prescrizione e decadenza. Contestare che dal momento della notifica della cartella siano decorsi più di dieci anni (o cinque per tributi locali); l’intimazione tardiva è inefficace.
  • Vizi formali. L’intimazione deve indicare il numero della cartella, l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Errori nella quantificazione o nella descrizione dei tributi rendono l’atto annullabile.
  • Rateizzazione in corso. Se è stata concessa la rateizzazione e il contribuente è in regola, l’intimazione è illegittima. È possibile eccepire la violazione dell’accordo di rateazione.

La giurisprudenza (Cass. 29594/2025) ha precisato che non impugnare l’intimazione preclude ogni eccezione successiva ; pertanto, è indispensabile presentare ricorso tempestivamente.

3.3 Impugnare la nota di presa in carico

Se l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia una nota di presa in carico dopo l’accertamento, in genere non è impugnabile. Tuttavia, si può ricorrere se:

  1. La nota è il primo atto con cui si viene a conoscenza del debito (mancata notifica dell’accertamento esecutivo).
  2. La nota contiene errori (dati anagrafici sbagliati, importi errati, omessa indicazione dell’atto presupposto).

In tali casi, si può impugnare la nota e chiedere la sospensione dell’esecuzione. In tutti gli altri casi, l’impugnazione è inammissibile, come chiarito dalle ordinanze 21254/2023 e 6589/2025 .

3.4 Rateazione e definizione agevolata

Se la situazione economica non consente di pagare integralmente, la rateizzazione è una strategia fondamentale. Presentare la domanda di rateizzazione blocca l’esecuzione e permette di dilazionare il pagamento fino a 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno di presentazione . Per debiti superiori a 120.000 euro o per soggetti in gravi difficoltà economiche, si possono ottenere fino a 120 rate. Ogni rata deve essere almeno pari a 50 euro, e il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza e la ripresa dell’esecuzione .

Le definizioni agevolate possono consentire l’azzeramento di sanzioni e interessi. Attualmente sono attive le seguenti misure:

  • Rottamazione‑quater (Legge n. 197/2022): ancora in vigore per chi non è decaduto; permette di pagare il debito senza sanzioni e interessi in 18 rate. Il termine per aderire è scaduto il 30 novembre 2022 ma molti contribuenti sono stati riammessi.
  • Saldo e stralcio (riservato a persone fisiche con ISEE sotto i 30.000 euro): consente di estinguere i debiti derivanti da omesso versamento delle imposte dichiarate entro il 2017 pagando solo una percentuale del capitale; non sono ammesse società.
  • Rottamazione‑quinquies (Legge n. 199/2025): ha consentito fino al 30 aprile 2026 la definizione dei debiti affidati dal 2000 al 2023 . Al momento non è più possibile presentare nuove domande; chi ha aderito dovrà versare la prima rata entro il 31 luglio 2026 .

L’avvocato può valutare se il tuo debito rientra nelle definizioni agevolate e assisterti nella presentazione della domanda o nella verifica dei requisiti.

3.5 Procedure di composizione della crisi e piani del consumatore

Per i debitori che non possono far fronte ai debiti fiscali, esistono procedure di composizione della crisi disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le principali sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; permette di proporre al giudice un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti in relazione alla capacità del debitore. È necessario rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC); il giudice verifica la meritevolezza del debitore e, se approva il piano, dispone l’esdebitazione una volta eseguito . La procedura richiede la relazione di un gestore della crisi (spesso un avvocato abilitato) e la pubblicità presso il Registro delle imprese.
  • Accordo di composizione o di ristrutturazione: può essere utilizzato anche da professionisti e piccoli imprenditori; prevede la rinegoziazione dei debiti con l’approvazione dei creditori. Anche in questo caso è necessario l’intervento dell’OCC.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal Codice della crisi, consente a chi non ha beni o redditi di ottenere la liberazione dai debiti residui una sola volta nella vita.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): strumento destinato alle imprese in difficoltà che consente di avviare un percorso negoziale assistito da un esperto per ristrutturare i debiti e proseguire l’attività. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere imprenditori nella presentazione della richiesta e nella predisposizione del piano.

Questi strumenti, sebbene non riguardino esclusivamente le imposte, permettono di ristrutturare anche i debiti tributari e possono essere combinati con rateizzazioni e definizioni agevolate.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Autotutela e accertamento con adesione

Quando il contribuente riceve la comunicazione di irregolarità o lo schema di accertamento, può presentare memorie difensive e chiedere l’annullamento in autotutela. L’ufficio è obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi o erronei; il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato. Se emergono elementi che dimostrano l’infondatezza dell’accertamento, conviene presentare un’istanza in autotutela per evitare l’emissione dell’avviso esecutivo.

L’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997) consente di definire l’accertamento prima dell’emissione dell’avviso. Il contribuente può chiedere l’adesione entro 15 giorni dalla notifica del processo verbale o dello schema di accertamento; l’ufficio convoca il contribuente e può ridurre le sanzioni a un terzo. Se si perviene ad un accordo, si pagano le somme concordate in 20 rate trimestrali, evitando l’accertamento esecutivo.

4.2 Scudo fiscale e concordato preventivo biennale (CPB)

La riforma fiscale 2024‑2026 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per professionisti e imprese di minori dimensioni: un accordo con l’Agenzia delle Entrate che fissa il reddito imponibile per due anni, con pagamento di imposte e contributi calcolati su un ammontare concordato. Per le società IRES, il CPB prevede un’aliquota agevolata se si investe in tecnologia e occupazione (c.d. IRES premiale), ma l’omesso versamento delle imposte concordate comporta decadenza e sanzioni maggiori. Sebbene non sia un vero e proprio strumento per i debiti pregressi, può prevenire accertamenti futuri.

4.3 Ruolo dell’Avv. Monardo: analisi, strategie, trattative

L’Avv. Monardo e il suo team mettono a disposizione competenze multidisciplinari per:

  1. Analisi dell’atto: verificare la legittimità della notifica, la corretta motivazione, il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, la corretta determinazione dell’imposta e delle sanzioni.
  2. Ricorso e sospensione: predisporre il ricorso e la relativa istanza di sospensione; assistere il contribuente nelle udienze e nelle difese di merito.
  3. Trattative con l’ufficio: presentare memorie difensive in sede di contraddittorio, proporre l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale.
  4. Rateizzazione e definizione agevolata: elaborare la richiesta di rateazione, verificare i requisiti per le definizioni agevolate e assistere nella compilazione delle domande.
  5. Procedure concorsuali e crisi d’impresa: assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione negoziata della crisi.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ignorare l’avviso o la comunicazione

Il principale errore commesso dai contribuenti è ignorare l’avviso di accertamento esecutivo pensando che sia necessario attendere la cartella di pagamento. Come abbiamo visto, l’accertamento è già titolo esecutivo e, trascorsi 60 giorni, si avvia la riscossione. Occorre agire subito, verificando la legittimità dell’atto e decidendo se pagare, contestare o chiedere la rateazione.

5.2 Non rispettare i termini

I termini per impugnare (60 giorni), chiedere la rateazione o aderire alla definizione agevolata sono perentori. Anche pochi giorni di ritardo comportano l’inammissibilità del ricorso o la decadenza dal beneficio. È opportuno segnare le scadenze e affidarsi a un professionista per monitorarle.

5.3 Omettere la richiesta di sospensione

Molti contribuenti presentano il ricorso ma dimenticano di chiedere la sospensione dell’esecutività. Senza sospensione, l’agente può comunque procedere all’esecuzione. La richiesta di sospensione deve essere motivata e accompagnata da documenti che dimostrino il danno grave e la fondatezza del ricorso.

5.4 Pagare senza verificare

Il pagamento immediato del debito senza verificare la legittimità dell’atto può comportare la perdita di diritti. In alcuni casi l’imposta non è dovuta, oppure vi sono vizi che potrebbero portare all’annullamento. Prima di pagare, è opportuno consultare un avvocato e valutare tutte le opzioni.

5.5 Sottovalutare le procedure di crisi

Molti imprenditori non conoscono gli strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). Utilizzarli tempestivamente può consentire di salvare l’impresa, limitare l’esposizione fiscale e ottenere l’esdebitazione.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, i termini e le sanzioni.

6.1 Norme e termini del saldo IRES

Norma / riferimentoContenuto essenzialeTermini e note
Art. 17 D.P.R. 435/2001Pagamento del saldo e del primo acconto IRESEntro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio; proroga di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 %
Art. 29 D.L. 78/2010Concentrazione riscossione; avviso di accertamento esecutivoL’avviso diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica; dopo 30 giorni il debito è affidato all’agente della riscossione
Art. 13 D.Lgs. 471/1997Sanzione per omesso versamento25 % dell’imposta; riduzione a 12,5 % se pagamento entro 90 giorni; riduzione 1/15 al giorno se entro 15 giorni
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoSanzione ridotta (1/10, 1/9, 1/8, ecc.) secondo il tempo; deve essere versata con imposta e interessi
Art. 19 D.P.R. 602/1973Rateizzazione dei debiti iscritti a ruoloFino a 84 rate per richieste 2025‑2026; 96 rate 2027‑2028; 108 dal 2029; fino a 120 rate per importi oltre 120.000 € o difficoltà finanziaria
Art. 50 D.P.R. 602/1973Intimazione di pagamentoSe l’esecuzione non inizia entro un anno dalla cartella, l’agente deve notificare un’intimazione a pagare entro 5 giorni; l’intimazione interrompe la prescrizione e deve essere impugnata
Art. 19 D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal 2026)Atti impugnabiliElenca gli atti impugnabili, tra cui l’intimazione di pagamento; la mancata impugnazione rende definitivo il debito

6.2 Sanzioni per omesso saldo IRES e ravvedimento operoso

Ritardo nel versamentoSanzione ordinaria (art. 13 D.Lgs. 471/1997)Sanzione con ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
Pagamento oltre il termine ma entro 15 giorni25 % sanzione base; riduzione a 1/15 per giorno di ritardo1/15 del 25 % per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)
Pagamento entro 30 giorni25 % sanzione base1/10 del 25 % (ravvedimento breve)
Pagamento entro 90 giorni12,5 % sanzione base1/9 del 25 % (ravvedimento intermedio)
Pagamento entro termine dichiarazione25 % sanzione base1/8 del 25 % (ravvedimento lungo)
Oltre i termini25 % sanzione base + interessi1/7 o 1/6 a seconda del periodo (ravvedimento lunghissimo)

6.3 Rateizzazione dei debiti (D.P.R. 602/1973)

Importo del debito/periodoRate massimeNote
Fino a 120.000 € – richiesta 2025‑202684 rateOgni rata ≥ 50 €; decadenza con 8 rate non pagate
Fino a 120.000 € – richiesta 2027‑202896 rate
Fino a 120.000 € – richiesta dal 2029108 rate
Importo superiore o difficoltà economicheFino a 120 rateNecessaria dimostrazione di obiettiva difficoltà (ISEE, indici patrimoniali)

6.4 Procedura dell’intimazione di pagamento

FaseDescrizioneRiferimenti
Notifica cartellaL’agente notifica la cartella; decorrono 60 giorni per pagare o impugnareArt. 26 D.P.R. 602/1973
Mancato avvio dell’esecuzione entro un annoL’agente deve notificare un avviso di intimazione per avviare l’esecuzioneArt. 50 D.P.R. 602/1973
Contenuto dell’intimazioneInvita a pagare entro 5 giorni; interrompe la prescrizione; è atto impugnabileArt. 50 D.P.R. 602/1973
Mancata impugnazioneL’intimazione non impugnata cristallizza il credito; non si possono più contestare viziCass. 29594/2025

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago il saldo IRES entro la scadenza? L’omesso pagamento comporta la sanzione del 25 % dell’imposta e interessi . L’Agenzia delle Entrate invierà un avviso bonario; se non paghi, emetterà un avviso di accertamento esecutivo che diventerà titolo esecutivo dopo 60 giorni .
  2. Posso pagare il saldo IRES in ritardo con ravvedimento? Sì. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare il versamento pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta in funzione dei giorni di ritardo .
  3. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento esecutivo? Devi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (30 giorni dal 2026). Il ricorso deve essere notificato all’ufficio emittente e all’Agente della riscossione.
  4. Devo pagare un terzo dell’imposta per presentare il ricorso? Sì, in base all’art. 29 del D.L. 78/2010 il contribuente che impugna l’avviso può versare un terzo della maggiore imposta; ciò non incide sulla sanzione ma evita l’esecuzione immediata. Tuttavia, con la riforma del processo tributario 2024‑2025, in molti casi non è più obbligatorio versare l’intero importo per ottenere la sospensione, purché si presenti istanza motivata.
  5. La nota di presa in carico si può impugnare? Di regola no: la Cassazione ha stabilito che è un atto interno; si può impugnare solo se è il primo atto che comunica il debito o se contiene vizi propri .
  6. Se ricevo un’intimazione di pagamento, posso ignorarla? No. L’intimazione è un atto impugnabile; se non la impugni entro 60 giorni, il debito si cristallizza e non potrai contestare la cartella .
  7. L’intimazione di pagamento sospende la prescrizione? Sì. L’intimazione interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine .
  8. In quali casi posso ottenere la rateizzazione? Puoi chiederla per debiti iscritti a ruolo; l’Agenzia può concedere fino a 84 rate (fino a 120 rate in caso di difficoltà) . La domanda sospende le procedure esecutive .
  9. Posso accedere alla rottamazione‑quinquies? Il termine per aderire alla rottamazione‑quinquies è scaduto il 30 aprile 2026. Chi ha presentato la domanda pagherà le somme senza sanzioni e interessi; chi non ha aderito non può più presentare la richiesta.
  10. Se la cartella non è stata notificata, posso contestare l’intimazione? Sì. Se la cartella o l’accertamento non sono stati notificati, l’intimazione è illegittima e può essere annullata. È necessario fornire prova della mancata notifica.
  11. Che cos’è il piano del consumatore? È una procedura di composizione della crisi prevista dalla Legge 3/2012 che consente al consumatore sovraindebitato di proporre al giudice un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti .
  12. È possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti tributari? Sì, nelle procedure di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e nell’esdebitazione del debitore incapiente è possibile ottenere la cancellazione dei debiti residui una volta completato il piano .
  13. Cosa fare se non posso pagare nemmeno le rate? Puoi valutare le procedure di composizione della crisi o la composizione negoziata della crisi d’impresa; l’avvocato può assisterti nell’individuare la soluzione più adeguata.
  14. Se l’Agenzia non risponde alla richiesta di autotutela, cosa accade? Il silenzio sull’autotutela non impedisce di presentare ricorso; puoi impugnare direttamente l’avviso esecutivo e far valere l’illegittimità dell’atto. In alcuni casi, il rifiuto implicito può essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
  15. Come conoscere il mio carico fiscale e le cartelle pendenti? Puoi accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (area riservata) con SPID, CIE o CNS e scaricare l’estratto di ruolo. In alternativa, puoi delegare un professionista.
  16. È possibile contestare solo la sanzione ma pagare l’imposta? Sì. Puoi versare l’imposta e impugnare la sanzione per eccesso di potere o errore di diritto. In tal caso, l’azione va proposta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
  17. La definizione agevolata annulla anche le sanzioni penali? No. La definizione agevolata riguarda solo sanzioni amministrative e interessi. Se l’omesso versamento integra il reato di dichiarazione infedele o di omesso versamento di ritenute (artt. 10-bis, 10-ter D.Lgs. 74/2000), la responsabilità penale resta e deve essere valutata separatamente.
  18. Posso proporre domanda di concordato preventivo per i debiti fiscali? Sì, se sei una società in crisi puoi accedere al concordato preventivo o alla composizione negoziata. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assisterti nel predisporre la domanda.
  19. Cosa succede se sono socio o amministratore di una società con debiti IRES? In generale la responsabilità è della società; tuttavia, in caso di fallimento o di liquidazione, l’Amministrazione può agire contro l’amministratore per responsabilità fiscale (omesso versamento delle ritenute) o per illecita distribuzione di utili. È necessario valutare le circostanze concrete.
  20. L’agente della riscossione può pignorare lo stipendio o il conto corrente? Sì. Dopo l’intimazione o l’assegnazione del carico, l’agente può pignorare crediti o beni. Il pignoramento dello stipendio è limitato a determinate percentuali (1/10, 1/7, 1/5) a seconda dell’ammontare del reddito.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per capire concretamente come funziona l’accertamento esecutivo e quali sono le conseguenze dell’omesso saldo IRES, proponiamo alcune simulazioni. Gli esempi sono puramente indicativi e non sostituiscono il parere personalizzato.

8.1 Caso A – Società che omette il saldo IRES e riceve avviso di accertamento esecutivo

Società Alfa S.r.l., esercizio coincidente con l’anno solare, chiude il bilancio 2024 con IRES dovuta pari a 50.000 €. Il 30 giugno 2025 omette di versare il saldo. Il 10 ottobre 2025 riceve un avviso di accertamento esecutivo con invito a pagare l’imposta non versata, sanzione e interessi.

  1. Calcolo delle somme. L’imposta dovuta è 50.000 €. La sanzione per omesso versamento (25 %) è 12.500 € . Gli interessi legali (calcolati al tasso del 5 % annuo ipotetico per 3 mesi) sono 625 €. Totale: 63.125 €.
  2. 60 giorni per pagare o impugnare. La società ha tempo fino al 9 dicembre 2025 per pagare o presentare ricorso.
  3. Pagamento in unica soluzione. Se paga entro il termine, può beneficiare del ravvedimento operoso pagando l’imposta, la sanzione ridotta (ad es. 1/8 se versa entro la dichiarazione successiva ) e gli interessi.
  4. Ricorso. La società decide di ricorrere, contestando la mancata notifica del contraddittorio e presentando osservazioni. Paga un terzo delle maggiori imposte (16.667 €) e chiede la sospensione. Se il giudice accoglie il ricorso, l’atto sarà annullato; in caso contrario, dovrà pagare il residuo con sanzioni e interessi.
  5. Presa in carico e esecuzione. Se non paga né ricorre entro il 9 dicembre 2025, l’avviso diventa esecutivo. Il 8 gennaio 2026 l’agente della riscossione prende in carico la somma e notifica l’avviso di presa in carico. Dopo la sospensione di 180 giorni (6 luglio 2026) può iniziare i pignoramenti. La società può ancora chiedere la rateizzazione.

8.2 Caso B – Intimazione di pagamento per cartella non pagata

Impresa Beta S.p.A. riceve una cartella di pagamento il 1° settembre 2024 per un debito IRES di 20.000 €. Non paga né impugna. L’agente della riscossione non avvia l’esecuzione entro un anno e, il 5 ottobre 2025, notifica un’intimazione di pagamento.

  1. Termini. La cartella diventa definitiva dopo 60 giorni (31 ottobre 2024). L’intimazione, notificata il 5 ottobre 2025, invita a pagare entro 5 giorni .
  2. Impugnazione. L’impresa deve impugnare l’intimazione entro 60 giorni, eccependo la prescrizione (oltre 10 anni per IRES), la mancata notifica della cartella (se non ricevuta) o i vizi dell’atto. Se non impugna, il debito si cristallizza e non potrà più eccepire vizi .
  3. Rateizzazione. In alternativa può chiedere la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973. Per un debito di 20.000 € può ottenere fino a 84 rate mensili (per richieste nel 2025‑2026) .

8.3 Caso C – Piano del consumatore

Una professionista accumula debiti fiscali per 80.000 € (IRES, IVA e contributi) e non riesce a pagare. Non ha patrimonio rilevante ed è in stato di sovraindebitamento.

  1. Ricorso all’OCC. La professionista si rivolge a un Organismo di composizione della crisi e affida l’incarico a un gestore (Avv. Monardo) per predisporre il piano del consumatore .
  2. Proposta. Il piano prevede il pagamento di 30.000 € in cinque anni (rate mensili da 500 €) utilizzando il reddito da lavoro, e l’esdebitazione del residuo. L’agenzia delle entrate e gli altri creditori votano; il giudice omologa il piano verificando la meritevolezza.
  3. Effetti. L’esecuzione è sospesa; al termine del piano, la professionista ottiene l’esdebitazione dei debiti residui .

9. Conclusione

L’avviso di accertamento esecutivo per omesso saldo IRES è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate trasforma rapidamente l’accertamento in titolo esecutivo. L’assenza di una cartella di pagamento, i termini serrati (60 giorni per pagare o ricorrere), l’assegnazione del debito all’agente della riscossione e la successiva intimazione di pagamento rendono la posizione del contribuente estremamente delicata. Le norme vigenti – dall’art. 29 del D.L. 78/2010 al D.Lgs. 110/2024 e al Testo Unico della riscossione – puntano alla snellezza e alla digitalizzazione della riscossione . Al tempo stesso, la giurisprudenza più recente (ordinanza 29594/2025 sulla mancata impugnazione dell’intimazione e ordinanze 21254/2023, 6589/2025 sulla nota di presa in carico ) impone attenzione: chi non impugna gli atti nei termini perde il diritto di contestare i vizi.

Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente, verificare la legittimità degli atti, valutare la rateizzazione, il ravvedimento o le definizioni agevolate e, quando necessario, utilizzare gli strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). L’assistenza di un professionista esperto è essenziale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono analizzare la tua posizione, individuare i vizi dell’accertamento, presentare ricorsi, richiedere sospensioni e rateizzazioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e predisporre piani di rientro giudiziali o stragiudiziali.

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