Avviso Di Accertamento Per Modello 770 Omesso: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

Nel panorama del diritto tributario italiano, l’avviso di accertamento è lo strumento con il quale l’Agenzia delle Entrate o gli Uffici delle imposte contestano al contribuente violazioni o irregolarità, accertando un maggior tributo o sanzioni. Tra gli atti più temuti dai sostituti d’imposta rientra l’avviso di accertamento per modello 770 omesso. La dichiarazione modello 770 è la comunicazione con cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pubblici e privati, professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta) trasmettono all’Amministrazione i dati relativi alle ritenute operate e versate nel corso dell’anno. La trasmissione tardiva o l’omessa presentazione della dichiarazione possono determinare conseguenze gravi sia sul piano amministrativo (sanzioni e interessi) sia su quello penale. Infatti, il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 stabilisce che in caso di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta si applica la sanzione dal 120 % al 240 % dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500 000 (oggi 250 euro) . La Legge n. 208/2015 ha inoltre ampliato i termini entro cui l’Amministrazione può procedere con l’accertamento: per le dichiarazioni omesse l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . La violazione può anche assumere rilievo penale: l’articolo 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta la dichiarazione o la dichiarazione dei sostituti d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate supera 50 000 euro .

Il rischio di ricevere un avviso di accertamento per modello 770 omesso è alto per tutti coloro che, per disorganizzazione o errori, non trasmettono la dichiarazione entro il termine (in genere il 31 ottobre o 2 novembre per l’anno successivo a quello di riferimento). Anche un invio con dati incompleti può essere equiparato ad omessa dichiarazione secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 25344/2020) . La normativa è complessa e i margini di difesa esistono, ma è indispensabile agire tempestivamente.

Perché questo tema è importante

  • Sanzioni e interessi elevati: L’omessa presentazione del modello 770 espone il sostituto d’imposta a una sanzione che può arrivare al 240 % dell’ammontare delle ritenute non versate . Anche se tutte le ritenute sono state regolarmente versate, la legge prevede una sanzione fissa (da 250 a 2 000 euro). Inoltre, l’amministrazione finanziaria può recuperare le ritenute non versate, applicare interessi e avviare la riscossione coattiva.
  • Possibile responsabilità penale: L’articolo 5 del d.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate supera 50 000 euro . Anche l’invio di una dichiarazione molto incompleta o con dati fittizi può integrare il reato di omessa dichiarazione .
  • Termini lunghi per l’accertamento: Per le dichiarazioni omesse gli avvisi possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo al periodo d’imposta . Questo significa che l’Amministrazione può emettere avvisi fino a sette anni dopo l’irregolarità, rendendo necessaria una corretta conservazione dei documenti contabili.
  • Urgenza di reagire: L’avviso di accertamento è un atto impositivo e contiene una intimazione di pagamento. È fondamentale impugnarlo nei 60 giorni previsti dal d.lgs. 546/1992, altrimenti l’atto diventa definitivo e l’amministrazione potrà procedere con la riscossione coattiva (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti).

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con vasta esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti dislocati sul territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua attività è rivolta a imprenditori, professionisti e privati che necessitano di assistenza nei rapporti con banche, agenzie fiscali e organi di riscossione.

Il team dell’Avv. Monardo può analizzare l’atto di accertamento, valutare la legittimità della pretesa, predisporre ricorsi innanzi alla Commissione tributaria, richiedere sospensioni dell’esecuzione, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate per definizioni agevolate (ad esempio accordi di rateazione o definizione bonaria) e, se necessario, elaborare piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ridurre il debito. Grazie all’esperienza maturata come gestore della crisi, l’avvocato è in grado di affiancare il contribuente anche nelle procedure di sovraindebitamento, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione del debito.

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L’articolo che segue fornisce una guida completa su come affrontare un avviso di accertamento per omessa dichiarazione modello 770. Verranno analizzati il contesto normativo, le procedure, le possibili difese e le soluzioni alternative. L’obiettivo è offrire al lettore un punto di vista pratico e difensivo, illustrando le strategie legali che possono essere adottate per tutelare i propri diritti e ridurre l’esposizione economica.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Normativa di riferimento

Obbligo di presentazione del modello 770 e scadenze

Il modello 770 è una dichiarazione che i sostituti d’imposta devono presentare annualmente per comunicare le ritenute operate e versate, le compensazioni effettuate, i crediti utilizzati e altri dati fiscali. Per l’anno d’imposta 2025, il modello 770/2026 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2026; se il termine cade di sabato o domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo . Secondo l’Agenzia delle Entrate, la scadenza è fissata al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento . I soggetti obbligati sono numerosi: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, associazioni, consorzi, società di persone, persone fisiche che esercitano arti e professioni e tutti coloro che operano ritenute alla fonte . In pratica, chiunque eroghi compensi soggetti a ritenuta (lavoro dipendente, autonomo, redditi di capitale, premi, vincite e così via) deve trasmettere il modello 770.

La dichiarazione può essere correttiva o integrativa se il contribuente riscontra errori dopo l’invio. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è considerata omessa ma tardiva . Ciò consente di sanare l’errore con il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta; per esempio, nel 2022 la dichiarazione poteva essere regolarizzata entro il 29 gennaio 2024 con il pagamento di 25 euro (un decimo della sanzione di 250 euro) . Se la dichiarazione viene presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è considerata omessa; in tal caso la sanzione minima per l’omissione è 250 euro .

Sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione (art. 2 d.lgs. 471/1997)

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni tributarie non penali. L’articolo 2 è dedicato alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770). Le principali previsioni sono:

CommaDisposizioneSpiegazione
Art. 2, comma 1Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta si applica una sanzione dal 120 % al 240 % dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500 000 (oggi 250 euro) .Se il 770 non viene trasmesso, l’Agenzia calcola le ritenute non versate e applica una sanzione che può raddoppiare il debito originario.
Art. 2, comma 2Se l’ammontare dei compensi, interessi o altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % dell’importo delle ritenute non versate relative alla differenza .Riguarda le dichiarazioni infedeli: il contribuente invia il 770 ma indica somme inferiori rispetto al dovuto.
Art. 2, comma 3Se le ritenute non dichiarate sono state versate integralmente, la sanzione è fissa, da lire 500 000 a lire 4 000 000 .Premia chi ha comunque versato le ritenute ma ha dimenticato di dichiararle.
Art. 2, comma 4Oltre alle sanzioni dei commi 1‑3 si applica una sanzione di 100 000 lire (circa 51,65 euro) per ogni percettore non indicato nella dichiarazione .Serve a punire l’omessa indicazione dei singoli percipienti (lavoratori o professionisti).

È importante notare che le sanzioni di cui al comma 1 (omissione) assorbono quelle previste per l’omessa applicazione o il mancato versamento delle ritenute . In altre parole, se l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione e applica la sanzione del 120 %-240 %, non potrà irrogare anche le sanzioni per il mancato versamento.

Reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

Sul piano penale, l’articolo 5 del d.lgs. 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione. Il comma 1 stabilisce che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione quando l’imposta evasa supera 50 000 euro . Il comma 1‑bis estende la stessa pena a chi non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 000 euro . Il comma 2 precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su un modello conforme ; pertanto, entro questo lasso di tempo è ancora possibile evitare il reato tramite la presentazione tardiva.

Termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 d.p.r. 600/1973)

L’articolo 43 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce i termini entro cui l’Amministrazione può notificare l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2016, il termine ordinario per la notifica è di 5 anni per le dichiarazioni presentate e di 7 anni per quelle omesse . Ciò significa che, ad esempio, per una dichiarazione omessa relativa all’anno d’imposta 2022, l’Agenzia potrà notificare l’avviso fino al 31 dicembre 2029 . Per i periodi d’imposta fino al 2015 valevano i termini previgenti (4 anni se la dichiarazione era stata presentata, 5 anni se omessa) . Eventuali proroghe straordinarie, come quelle introdotte durante l’emergenza Covid, hanno esteso ulteriormente i termini; tuttavia, l’art. 22 del d.lgs. 81/2025 ha disposto che la sospensione di 85 giorni non si applica alle annualità in scadenza dal 31 dicembre 2025 .

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti tributarie fornisce importanti indicazioni su come interpretare le norme riguardanti l’omessa dichiarazione:

  • Modello incompleto equiparato a omessa dichiarazione: La Cassazione ha affermato che il modello 770 semplificato con dati incompleti può essere considerato omessa dichiarazione. Nella sentenza n. 25344 del 11 novembre 2020 la Corte ha precisato che la cartella di pagamento derivante da un controllo automatizzato evidenziava chiaramente l’omesso o ritardato pagamento delle ritenute dichiarate; pertanto, l’ente poteva contestare l’omessa dichiarazione e applicare la sanzione . Questa decisione conferma che i sostituti d’imposta devono compilare la dichiarazione in modo completo e coerente.
  • 90 giorni per la tardività: Le decisioni della Cassazione richiamano costantemente l’art. 13 del d.lgs. 472/1997, sottolineando che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è tardiva ma non omessa . In più sentenze (ad esempio, Cass. n. 17668/2025 e Cass. n. 1630/2025) è stato ribadito che la proroga Covid non si cumula con altre sospensioni .
  • Omessa comunicazione di irregolarità: L’ordinanza n. 7962/2025 della Cassazione ha precisato che la mancata notifica della comunicazione di irregolarità relativa al modello 770 non può essere invocata in appello se non proposta nei motivi introduttivi . È, quindi, essenziale dedurre tutti i vizi fin dall’impugnazione dell’atto.
  • Notifica della cartella tramite irreperibilità: La stessa ordinanza n. 7962/2025 ha ribadito che, in caso di notifica della cartella di pagamento con la procedura per “irreperibili assoluti”, il messo deve svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale per verificare l’effettiva irreperibilità; in mancanza, la notifica è nulla . Questa regola vale anche per la notifica dell’avviso di accertamento.
  • Accertamento automatizzato e motivazione: La Cassazione (sentenza n. 25344/2020) ha evidenziato che l’iscrizione a ruolo derivante da controlli automatizzati è frutto di mera liquidazione di somme dovute per omessi o ritardati versamenti . In tali casi, la cartella di pagamento può essere motivata con il semplice riferimento alla dichiarazione omessa.

La giurisprudenza conferma, quindi, l’importanza di presentare la dichiarazione completa e tempestiva e di verificare la regolarità della notifica dell’avviso e della cartella. I vizi di notifica, se eccepiti tempestivamente, possono comportare l’annullamento dell’accertamento.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento per l’omessa presentazione del modello 770 genera comprensibile preoccupazione. Tuttavia, la legge prevede passaggi precisi e termini entro cui è possibile reagire. Di seguito viene illustrato l’iter procedurale con un taglio pratico, utile al contribuente per orientarsi.

1. Verifica dell’atto e dei termini

  1. Controllo della data di notifica: L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza (31 dicembre del settimo anno successivo per le dichiarazioni omesse ). Verificare la data di notifica è fondamentale per poter eccepire l’eventuale decadenza.
  2. Controllo dei presupposti: Leggere con attenzione l’avviso per comprendere quali violazioni vengono contestate (omessa dichiarazione, infedele, ritardata, mancato versamento). Valutare se l’Amministrazione ha allegato documenti (PVC, controllo automatizzato) e se la pretesa riguarda ritenute non versate o solo ritenute versate ma non dichiarate.
  3. Verifica della motivazione: L’avviso deve indicare l’imponibile recuperato, le norme violate, la quantificazione della sanzione e la base di calcolo. In caso di controllo automatizzato (art. 36-bis d.p.r. 600/1973), l’atto può essere motivato per relationem alla dichiarazione omessa .
  4. Calcolo delle sanzioni: Applicare le sanzioni previste dall’art. 2 del d.lgs. 471/1997 (120 %-240 % per omissione ; 100 %-200 % per infedele ). Verificare se l’Agenzia ha riconosciuto eventuali versamenti già effettuati e se ha applicato la sanzione minima di 250 euro. Per le ritenute versate ma non dichiarate, la sanzione massima è limitata .
  5. Valutazione penale: Se le ritenute non versate superano 50 000 euro, occorre valutare la possibile responsabilità penale ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 . In tal caso è consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato penalista esperto in diritto tributario.

2. Attivazione del contraddittorio con l’Agenzia

Prima di impugnare l’avviso, è possibile avviare un contraddittorio con l’ufficio al fine di ridurre la pretesa:

  1. Istanza di autotutela: Si può presentare una richiesta di annullamento o di revisione in autotutela, indicando gli errori dell’atto (ad es. notifica invalida, calcolo errato delle sanzioni, ritenute già versate). Anche se l’Agenzia non ha l’obbligo di accogliere l’istanza, in alcuni casi può procedere all’annullamento totale o parziale dell’avviso.
  2. Invio del modello 770 tardivo: Se la dichiarazione non è stata presentata, trasmetterla entro 90 giorni dalla scadenza rende l’irregolarità “tardiva” e non “omessa” . In tal caso la sanzione applicabile è di 250 euro e può essere ridotta con il ravvedimento operoso.
  3. Ravvedimento operoso: Prima della notifica dell’avviso (o entro il termine per l’impugnazione), il contribuente può versare le ritenute omesse, gli interessi e le sanzioni ridotte; ciò comporta la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (27 euro) se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni . Se il ravvedimento è effettuato oltre 90 giorni ma entro l’anno, la sanzione è ridotta a 1/8 (3,75 %) .
  4. Definizione agevolata delle liti fiscali: Qualora siano attive procedure di definizione agevolata (rottamazioni, sanatorie, conciliazioni), il contribuente può aderirvi. Nel 2026 è possibile accedere alle definizioni agevolate introdotte dal d.lgs. 87/2024 e dalla Legge di Bilancio 2025, che prevedono riduzioni di sanzioni e interessi per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022. Non è più attiva la rottamazione quater e neppure la rottamazione Quinquies, pertanto non vanno menzionate.

3. Impugnazione dell’avviso di accertamento

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso, è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate (e all’agente della riscossione, se coinvolto) e successivamente depositato presso la segreteria della corte con la prova di notifica e il pagamento del contributo unificato.

I motivi di ricorso possono essere molteplici:

  • Incompetenza o carenza di potere: Ad esempio, se l’avviso è stato emesso da un ufficio privo di competenza territoriale.
  • Violazione dei termini di decadenza: Se l’avviso è stato notificato oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo .
  • Notifica invalida: Eccepire i vizi della notifica (assenza di relata, notifica a indirizzo errato, notificazione per irreperibili senza ricerche adeguate ). La nullità della notifica può comportare l’annullamento dell’atto.
  • Difetto di motivazione: L’avviso deve indicare le ragioni della pretesa e il calcolo delle sanzioni. In caso di controllo automatizzato, la motivazione può essere per relationem, ma deve permettere al contribuente di comprendere la causa della pretesa .
  • Errori di calcolo: Verificare l’esattezza delle ritenute contestate, degli interessi e delle sanzioni. Spesso gli uffici commettono errori nell’applicazione delle aliquote o nel conteggio degli interessi.
  • Prescrizione del reato: Se l’avviso comporta contestazioni penali, valutare la prescrizione del reato di omessa dichiarazione. La riforma Cartabia del 2023 ha introdotto la sospensione dei termini per la durata massima di due anni; le norme del d.lgs. 81/2025 hanno poi ridotto l’impatto della proroga Covid. Occorre analizzare attentamente la situazione per sollevare l’eccezione.

Durante il giudizio è possibile chiedere la sospensione dell’atto, dimostrando il pericolo di un danno grave e irreparabile (pignoramenti, ipoteche). La corte può concedere la sospensione a fronte della prestazione di garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 472/1997 .

4. Riscossione e opposizione agli atti esecutivi

Se il ricorso non viene proposto o viene rigettato, l’avviso diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo. L’agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) potrà emettere cartelle di pagamento e avviare procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). È possibile opporsi agli atti esecutivi eccependo vizi propri della cartella o dell’intimazione, come la notifica invalida, il mancato rispetto dei termini, l’inesistenza del ruolo. Tali opposizioni devono essere promosse entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto di pignoramento.

5. Procedure concorsuali e strumenti di tutela del debitore

Quando il debito derivante dall’avviso di accertamento è elevato e il contribuente si trova in una situazione di sovraindebitamento, è possibile ricorrere agli strumenti offerti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa. Il professionista (ad esempio l’Avv. Monardo) può proporre:

  1. Piano del consumatore: Consente alle persone fisiche non imprenditrici di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con continuità dei pagamenti. L’omesso pagamento delle ritenute può essere inserito nel piano e il Tribunale può omologare la falcidia delle sanzioni.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: Per imprenditori e professionisti. Prevede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza del credito e consente di rinegoziare i debiti erariali.
  3. Liquidazione controllata o concordato preventivo: Nel caso di insolvibilità, si può accedere alla liquidazione controllata o al concordato preventivo per evitare la procedura di fallimento e ripartire.
  4. Concordato preventivo biennale e definizione agevolata: Il d.lgs. 87/2024 ha introdotto un concordato preventivo biennale con la possibilità di determinare un reddito concordato; chi aderisce può beneficiare di riduzioni delle sanzioni e sospensione di alcuni accertamenti.

La consulenza di professionisti esperti in crisi d’impresa è indispensabile per valutare la convenienza di tali strumenti e per predisporre la documentazione richiesta (piani economici, attestazioni, relazioni dell’OCC). L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore nel percorso.

Difese e strategie legali

Affrontare un avviso di accertamento per omessa dichiarazione 770 richiede una strategia mirata. Di seguito si illustrano le principali linee difensive, da modulare in base alle specifiche circostanze.

1. Prova dell’avvenuta presentazione o dell’invio tardivo

Una delle prime difese consiste nel dimostrare che la dichiarazione è stata effettivamente presentata o che l’invio tardivo è avvenuto entro 90 giorni. Occorre reperire:

  • Ricevuta telematica della trasmissione. È la prova regina che la dichiarazione è stata inviata e accettata dal sistema.
  • Copia cartacea del modello 770 e di eventuali certificazioni uniche (CU). Anche se la presentazione era incompleta, potrebbe escludere l’omissione totale.
  • Documentazione contabile (contabile ritenute, F24) per dimostrare che le ritenute sono state versate.

Se il contribuente ha presentato un 770 con dati incompleti, occorre dimostrare che l’omissione riguarda solo alcuni percipienti o importi e che le ritenute sono state comunque versate. In tal caso la sanzione dovrebbe essere limitata al 100 %-200 % della differenza .

2. Contestazione della qualifica di sostituto d’imposta

Talvolta la controversia nasce dalla contestazione della qualifica di sostituto d’imposta. Può accadere che l’Agenzia consideri il soggetto sostituto per aver corrisposto compensi occasionali, mentre il contribuente ritiene di non dover operare ritenute (ad esempio, perché il compenso è esente o rientra nelle soglie di esonero). In questo caso bisogna dimostrare, tramite contratto e documentazione fiscale, che il compenso non è soggetto a ritenuta o che la ritenuta è stata correttamente applicata.

3. Vizi di notifica e decadenza

I vizi della notifica dell’avviso o della cartella sono cause frequenti di annullamento. È possibile eccepire:

  • Notifica a persona diversa: l’atto deve essere consegnato al legale rappresentante o al domicilio fiscale del sostituto d’imposta. Se viene notificato a un soggetto privo di poteri, l’atto è nullo.
  • Notifica tramite irreperibilità senza ricerche: la notifica per irreperibili assoluti richiede che il messo effettui ricerche nel comune per trovare il destinatario; la Cassazione ha ritenuto nulla la notifica se tali ricerche non risultano dalla relata .
  • Decadenza dal potere di accertamento: se l’atto è notificato oltre il termine di decadenza (31 dicembre del settimo anno), occorre contestare la tardività e chiedere l’annullamento .

4. Difesa sul merito: inesistenza del debito o errore di calcolo

Spesso l’accertamento contiene errori nel calcolo delle ritenute non versate o nella determinazione degli imponibili. È fondamentale:

  1. Ricostruire le ritenute dovute estraendo i dati dalle CU e dai libri paga.
  2. Verificare i versamenti eseguiti mediante le quietanze dei modelli F24.
  3. Confrontare i dati con quelli riportati nell’avviso di accertamento. Se l’Agenzia ha considerato importi già versati o ha calcolato erroneamente le sanzioni, occorre evidenziarlo nel ricorso. La Cassazione ha più volte annullato avvisi per difetto di motivazione o errori di calcolo .

Se l’accertamento riguarda importi già prescritti (ad esempio, ritenute relative a periodi oltre il termine di decadenza), è possibile eccepire la prescrizione.

5. Invocazione della buona fede e della non punibilità

La giurisprudenza ammette, in alcuni casi, la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) o per non imputabilità. Ad esempio, se il contribuente dimostra che la dichiarazione non è stata presentata per cause di forza maggiore (malattia grave, impossibilità tecnica) e che le ritenute sono state comunque versate, il giudice potrebbe ridurre le sanzioni e escludere la responsabilità penale. Inoltre, il d.l. 24 aprile 2017 n. 50, art. 1-bis, comma 7, prevede che il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 non sia punibile se i debiti tributari sono integralmente estinti .

6. Richiesta di rateazione e sospensione

Nel corso della controversia è possibile chiedere all’agente della riscossione la rateazione del debito e, in caso di avvio di procedure esecutive, la sospensione. La rateazione può essere concessa fino a 72 rate (o 120 per gravi difficoltà economiche) e consente di evitare pignoramenti. È necessario presentare domanda motivata dimostrando la temporanea difficoltà e la capacità di sostenere le rate. La sospensione, invece, richiede la prova che la pretesa è illegittima o che sono pendenti procedure di definizione.

Strumenti alternativi: definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

L’avviso di accertamento per omessa dichiarazione 770 può essere gestito anche attraverso strumenti alternativi alla causa tributaria, al fine di ridurre il carico sanzionatorio e la pressione finanziaria.

Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate, note al grande pubblico come “rottamazioni” o “scivoli fiscali”. Tali misure consentono ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando le somme dovute senza interessi di mora e con riduzioni delle sanzioni. Al momento, non è attiva la rottamazione Quinquies, che era prevista dal d.l. 48/2023; pertanto, non verrà trattata. Nel 2026 sono però presenti altre procedure:

  1. Definizione agevolata delle controversie tributarie (d.lgs. 87/2024): consente di definire i giudizi pendenti versando una percentuale del debito (40 % in primo grado, 50 % in secondo, 60 % in Cassazione) e di estinguere i procedimenti senza sanzioni né interessi. Può essere utilizzata se il ricorso avverso l’avviso è pendente.
  2. Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli accertamenti con adesione (Legge di Bilancio 2025): permette di pagare il tributo e gli interessi con uno sconto del 50 % sulle sanzioni, se si aderisce entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto.
  3. Concordato preventivo biennale: introdotto dal d.lgs. 87/2024, consente alle imprese e ai professionisti di concordare preventivamente il reddito su cui pagare le imposte. Chi aderisce al concordato può ottenere riduzioni delle sanzioni e sospensione degli accertamenti.
  4. Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): è applicabile ai contribuenti non fallibili. Prevede tre strumenti (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione dei beni) e consente di falcidiare i debiti tributari e di sospendere le esecuzioni. L’intervento dell’OCC è indispensabile; il giudice omologa il piano se ritiene che soddisfi i creditori secondo fattibilità economica.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Nel caso di contribuenti persone fisiche non imprenditrici o imprenditori sotto soglia, è possibile ricorrere ai piani del consumatore. Essi prevedono la ristrutturazione dei debiti sotto la supervisione del giudice e dell’OCC. Nel piano si può proporre di pagare le ritenute non versate in percentuale ridotta o in più anni, falcidiando le sanzioni. I creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) non partecipano alla votazione; il giudice decide sulla base della meritevolezza e della convenienza.

Per le imprese, invece, è possibile stipulare un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano almeno il 60 % del totale. L’accordo può prevedere la riduzione delle sanzioni e la dilazione del debito erariale. L’Agenzia può aderire se il piano garantisce un maggior recupero rispetto alla liquidazione.

Esdebitazione e liquidazione controllata

Quando il contribuente non è in grado di soddisfare i debiti, può accedere alla liquidazione controllata dei beni. Questa procedura, prevista dal Codice della Crisi, consente di liquidare l’attivo del debitore sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal giudice. Al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia l’esonero dalla parte di debito non soddisfatta. Anche i debiti tributari, inclusi quelli derivanti da omessa dichiarazione 770, possono essere falcidiati.

Mediazione e conciliazione giudiziale

Nel contenzioso tributario è prevista la mediazione obbligatoria per le controversie di valore fino a 50 000 euro. L’istanza di mediazione deve essere presentata all’Agenzia entro il termine per il ricorso e sospende i termini di impugnazione per 90 giorni. Se si raggiunge un accordo, il debito può essere ridotto (fino al 60 % di sanzioni e interessi). In giudizio è possibile chiedere la conciliazione giudiziale, versando solo il tributo e una parte delle sanzioni. La conciliazione riduce le sanzioni al 40 % in primo grado e al 50 % in secondo grado.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che possono essere evitati con la dovuta attenzione. Di seguito si elencano i più frequenti e si offrono consigli pratici.

Errori frequenti

  1. Trascurare le scadenze: Non predisporre per tempo la dichiarazione o dimenticare di inviarla entro il termine. Anche un giorno di ritardo può trasformarsi in omessa dichiarazione se trascorrono 90 giorni .
  2. Compilazione incompleta: Inserire solo alcune ritenute o dimenticare di elencare tutti i percipienti può far considerare la dichiarazione come incompleta e, quindi, omessa .
  3. Inadeguata conservazione delle ricevute: Per dimostrare l’avvenuta presentazione o i pagamenti eseguiti, è indispensabile conservare le ricevute telematiche e i modelli F24 per almeno 10 anni. Senza queste prove, contestare l’accertamento diventa difficile.
  4. Sottovalutare il ravvedimento operoso: Molti contribuenti non utilizzano lo strumento del ravvedimento operoso. Presentando la dichiarazione entro 90 giorni e versando 27 euro si evita l’omessa dichiarazione .
  5. Ignorare la notifica della PEC: La notifica dell’avviso o della cartella tramite PEC è valida se inviata all’indirizzo risultante dal registro INI‑PEC. È indispensabile monitorare la casella PEC e conservare le ricevute di consegna per evitare notifiche “silenti”.
  6. Non verificare i termini di decadenza: Alcuni avvisi vengono notificati oltre il 31 dicembre del settimo anno; eccepire la decadenza può portare all’annullamento .
  7. Rinunciare alla difesa professionale: Affrontare da soli l’Agenzia delle Entrate può essere rischioso. Le norme e la giurisprudenza sono complesse; un legale esperto può individuare vizi che il contribuente non percepisce.

Consigli pratici

  • Calendario delle scadenze: Organizzare un calendario annuale con le scadenze fiscali. Il 770 deve essere inviato generalmente entro il 31 ottobre; programmare la raccolta delle certificazioni uniche e dei versamenti con largo anticipo.
  • Controllo dei dati: Prima dell’invio, verificare l’esattezza delle ritenute, degli importi e dei codici tributo. Utilizzare software di gestione paghe e contabilità aggiornati.
  • Richiedere un’assistenza competente: Per i casi complessi (omissioni pluriennali, importi elevati, soglia penale), è opportuno incaricare un professionista. L’avvocato può valutare se impugnare l’atto o aderire a definizioni agevolate.
  • Utilizzare il ravvedimento operoso: Se si è consapevoli di non aver inviato il 770, presentare subito la dichiarazione tardiva e versare la sanzione ridotta. Eviterà contestazioni penali e sanzioni maggiori .
  • Conservare la documentazione: Archiviare ricevute telematiche, modelli F24, CU e scritture contabili. In caso di accertamento, tali documenti saranno la prova della regolarità.

Tabelle riepilogative

Tabella delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione 770

Tipo di violazioneNormaSanzioni previste
Omessa presentazione del modello 770Art. 2, comma 1 d.lgs. 471/1997Sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate (minimo 250 euro) . Se le ritenute non versate superano 50 000 euro, possibile reclusione 2‑5 anni (art. 5 d.lgs. 74/2000) .
**Dichiarazione infedele (importi inferiori)Art. 2, comma 2 d.lgs. 471/1997**Sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell’importo delle ritenute non versate relative alla differenza .
Ritenute non dichiarate ma versateArt. 2, comma 3 d.lgs. 471/1997Sanzione fissa da 250 a 2 000 euro .
Mancata indicazione dei percipientiArt. 2, comma 4 d.lgs. 471/1997Sanzione di circa 50 euro per ciascun percettore non indicato .
Dichiarazione tardiva entro 90 giorniArt. 13 d.lgs. 472/1997Sanzione di 250 euro riducibile a 27 euro con ravvedimento operoso .
Omessa dichiarazione con ritenute non versate oltre 50 000 euroArt. 5 d.lgs. 74/2000Reclusione da 2 a 5 anni .
Utilizzo di documenti falsi o elementi fittiziArt. 2 d.lgs. 74/2000Reclusione da 4 a 8 anni se il valore è superiore a 100 000 euro .

Tabella dei termini di accertamento (art. 43 d.p.r. 600/1973)

Tipo di dichiarazionePeriodi d’imposta dal 2016 in poiPeriodi d’imposta fino al 2015
Dichiarazione presentataAvviso notificabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo .Avviso notificabile entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.
Dichiarazione omessaAvviso notificabile entro il 31 dicembre del settimo anno successivo .Avviso notificabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Tabella dei termini del ravvedimento operoso per il modello 770

Momento del ravvedimentoRiduzione della sanzionePercentuale e importo
Entro 30 giorni dalla scadenzaSanzione ridotta della metà ai sensi dell’art. 7, comma 4‑bis d.lgs. 472/1997125 euro (metà di 250)
Entro 90 giorni dalla scadenzaSanzione ridotta a 1/10 (ravvedimento breve)25 euro
Oltre 90 giorni ma entro un annoSanzione ridotta a 1/831,25 euro
Entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivoSanzione ridotta a 1/7 (ravvedimento lungo)35,71 euro
Oltre l’anno ma prima dell’accertamentoSanzione ridotta a 1/641,67 euro
Dopo l’accertamentoNon è più possibile il ravvedimento

Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è l’avviso di accertamento per modello 770 omesso?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al sostituto d’imposta l’omessa presentazione della dichiarazione modello 770. L’atto indica le ritenute non versate, calcola le sanzioni e intima il pagamento. Se non viene impugnato entro 60 giorni diventa definitivo.

2. Qual è la scadenza per presentare il modello 770?

Per l’anno d’imposta 2025 la scadenza ordinaria è il 31 ottobre 2026 (2 novembre se il 31 ottobre è sabato) . In generale il 770 deve essere trasmesso entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

3. Quando la dichiarazione è considerata omessa?

La dichiarazione è omessa se non viene presentata o se viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni . È considerata omessa anche se mancano dati essenziali o se l’importo delle ritenute dichiarato è notevolmente inferiore a quello reale .

4. Cosa succede se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza?

È considerata tardiva, non omessa. Si applica una sanzione fissa di 250 euro che può essere ridotta a 27 euro con il ravvedimento operoso .

5. Come si calcolano le sanzioni in caso di omessa presentazione?

Le sanzioni sono calcolate in percentuale sulle ritenute non versate: dal 120 % al 240 % . Se tutte le ritenute sono state versate, la sanzione è fissa (250–2 000 euro) . In caso di dichiarazione infedele la sanzione varia dal 100 % al 200 % della differenza .

6. L’omessa dichiarazione può costituire reato?

Sì. L’art. 5 del d.lgs. 74/2000 prevede la reclusione da due a cinque anni se l’ammontare delle ritenute non versate supera 50 000 euro . Il reato non è punibile se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni .

7. Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

Bisogna verificare la data di notifica, controllare le contestazioni e i calcoli, valutare eventuali vizi (notifica, motivazione, decadenza). È consigliabile rivolgersi a un professionista per decidere se presentare istanza di autotutela o ricorso.

8. È possibile pagare a rate il debito contestato?

Sì. L’agente della riscossione può concedere la rateazione fino a 72 rate (o 120 in casi gravi). La richiesta va motivata e supportata da documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica.

9. Cosa accade se non si impugna l’avviso entro 60 giorni?

L’avviso diventa definitivo. L’agente della riscossione iscriverà a ruolo il debito, emetterà cartelle di pagamento e potrà avviare azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). La contestazione successiva sarà difficile.

10. È possibile presentare la dichiarazione 770 dopo 90 giorni?

Sì, ma la dichiarazione è considerata omessa. Non sono previste riduzioni delle sanzioni e non è possibile il ravvedimento operoso. Tuttavia, può essere utile presentare comunque il modello per dimostrare la volontà collaborativa.

11. Quali sono i termini per l’accertamento?

Per le dichiarazioni omesse l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo . Per le dichiarazioni presentate il termine è il 31 dicembre del quinto anno.

12. Cosa fare se l’avviso contiene errori di calcolo?

È possibile presentare ricorso eccependo gli errori e fornendo la documentazione che dimostra l’esatto ammontare delle ritenute e dei versamenti. Gli errori di calcolo costituiscono causa di nullità dell’avviso.

13. È valida la notifica tramite PEC?

Sì, se l’atto è inviato all’indirizzo PEC registrato nell’INI‑PEC. È necessario controllare regolarmente la casella PEC e conservare le ricevute di consegna.

14. Quando è consigliabile ricorrere a un avvocato?

Sempre, soprattutto se la contestazione riguarda importi elevati o se esiste il rischio di responsabilità penale. L’avvocato esperto in diritto tributario può individuare i vizi dell’atto e proporre la strategia migliore (ricorso, definizione, ravvedimento, accordo). Inoltre, nelle controversie di valore superiore a 3 000 euro è obbligatoria l’assistenza tecnica.

15. È possibile estinguere il debito tramite la composizione della crisi da sovraindebitamento?

Sì. Se il contribuente è sovraindebitato e non può pagare i debiti, può rivolgersi a un OCC per presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Al termine della procedura, il giudice può concedere l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui.

16. In caso di reato, è utile il pagamento integrale del debito?

Sì. L’art. 1-bis, comma 7 del d.l. 50/2017 ha previsto che il reato di omessa dichiarazione non è punibile se i debiti tributari sono integralmente estinti . Pertanto, versare le somme dovute e le sanzioni (anche a rate) può evitare conseguenze penali.

17. È possibile aderire a definizioni agevolate?

Sì, se sono aperti i termini per l’adesione. Nel 2026 sono attive la definizione agevolata delle liti tributarie e l’adesione agli avvisi bonari con sconto delle sanzioni. Occorre verificare se il proprio avviso rientra tra gli atti definibili.

18. La comunicazione di irregolarità è sempre necessaria prima dell’avviso?

No. Nel caso di omessa dichiarazione la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria. Tuttavia, se l’Agenzia procede a controllo automatizzato, può inviare una comunicazione per permettere al contribuente di regolarizzare; se ciò non avviene, la contestazione può essere immediata.

19. L’omessa presentazione del modello 770 può precludere il bonus fiscale ai percipienti?

Sì. Se il sostituto non trasmette la dichiarazione, il percettore potrebbe non poter beneficiare di detrazioni o crediti d’imposta. È quindi interesse anche dei lavoratori che il sostituto adempia correttamente.

20. Esiste una responsabilità del professionista che ha redatto la dichiarazione?

In linea generale il professionista incaricato (commercialista, consulente del lavoro) risponde verso il cliente per eventuali errori nella compilazione o nell’invio. Tuttavia, la responsabilità fiscale resta in capo al sostituto d’imposta. È comunque possibile agire in rivalsa nei confronti del professionista per i danni subiti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni seguenti consentono di comprendere l’impatto economico delle sanzioni e l’utilità del ravvedimento operoso.

Simulazione 1: Omessa presentazione con ritenute non versate (importo elevato)

Scenario: Una società di servizi omette di presentare il modello 770 relativo all’anno 2023. Le ritenute operate ma non versate ammontano a 60 000 euro. La dichiarazione non viene presentata neppure entro 90 giorni.

  1. Sanzione amministrativa: la sanzione varia tra il 120 % e il 240 % dell’importo non versato. Nel caso in esame l’Agenzia potrebbe applicare, ad esempio, il 200 %. La sanzione sarebbe quindi:

60 000 × 200 % = 120 000 euro.

  1. Totale da pagare: ritenute non versate (60 000) + sanzione (120 000) = 180 000 euro, oltre interessi.
  2. Rilevanza penale: poiché le ritenute non versate superano 50 000 euro, il legale rappresentante rischia la reclusione da 2 a 5 anni .
  3. Possibili difese: Dimostrare che parte delle ritenute sono state versate, contestare il calcolo o eccepire vizi di notifica. In alternativa, valutare il pagamento integrale per beneficiare della non punibilità.

Simulazione 2: Dichiarazione tardiva entro 90 giorni

Scenario: Un commercialista invia il modello 770/2026 con 60 giorni di ritardo. Tutte le ritenute sono state versate regolarmente. L’omissione riguarda solo la dichiarazione.

  1. Sanzione minima: la dichiarazione è tardiva ma non omessa. Si applica la sanzione di 250 euro .
  2. Ravvedimento operoso: se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni la sanzione è ridotta a 1/9: 250 ÷ 9 ≈ 27 euro .
  3. Procedura: compilare e inviare il modello tramite i canali telematici dell’Agenzia; versare 27 euro con modello F24 codice tributo 8911; conservare la ricevuta telematica.
  4. Risultato: Il contribuente regolarizza la propria posizione con un costo minimo, evitando l’accertamento.

Simulazione 3: Dichiarazione infedele e ravvedimento dopo un anno

Scenario: Un’impresa presenta il 770 indicando ritenute versate per 80 000 euro, ma l’Agenzia accerta che le ritenute effettive sono 90 000 euro. L’omissione riguarda 10 000 euro di ritenute. L’impresa presenta una dichiarazione integrativa e versa le somme dopo un anno dalla scadenza.

  1. Sanzione per dichiarazione infedele: Art. 2 comma 2 d.lgs. 471/1997: 100 %-200 % delle ritenute non versate riferibili alla differenza . Se l’ufficio applica il 150 %, la sanzione è 10 000 × 150 % = 15 000 euro.
  2. Ravvedimento operoso: Il ravvedimento oltre 90 giorni ma entro un anno riduce la sanzione a 1/8 (12,5 %). Dunque: 15 000 × 1/8 = 1 875 euro.
  3. Pagamento: L’impresa versa 10 000 euro di ritenute + 1 875 euro di sanzione + interessi legali. Presenta la dichiarazione integrativa e allega la ricevuta del versamento.
  4. Risultato: L’Agenzia non potrà applicare l’intera sanzione; l’impresa evita l’avviso di accertamento.

Simulazione 4: Omessa dichiarazione con ritenute versate

Scenario: Un professionista omette di presentare il 770 ma ha versato tutte le ritenute per 20 000 euro. L’Agenzia accerta l’omissione.

  1. Sanzione fissa: Se le ritenute sono state versate, la sanzione è da 250 a 2 000 euro . Supponiamo che l’ufficio applichi 1 000 euro.
  2. Ravvedimento: Se il professionista presenta la dichiarazione entro 90 giorni e versa 27 euro di sanzione, l’Amministrazione non dovrebbe contestare l’omissione, ma solo la tardività. Tuttavia, se il controllo avviene dopo 90 giorni, la sanzione fissa resta.
  3. Difesa: Nel ricorso si può eccepire la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta e invocare la riduzione al minimo.

Simulazione 5: Vizio di notifica e decadenza

Scenario: Un artigiano riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione 770/2019 notificato il 10 gennaio 2027. L’atto è inviato per posta a un indirizzo dove il contribuente non vive più da anni. Egli scopre l’atto solo quando riceve la cartella di pagamento.

  1. Decadenza: Per il periodo d’imposta 2019, il termine di decadenza per l’omessa dichiarazione è il 31 dicembre 2027 ; quindi l’avviso notificato il 10 gennaio 2027 è tardivo. Il ricorrente può eccepire la decadenza.
  2. Vizio di notifica: La notifica a indirizzo errato può essere contestata. La Cassazione richiede che il messo effettui ricerche nel comune prima di procedere alla notifica per irreperibili . Se non lo fa, l’atto è nullo.
  3. Risultato: Il giudice può annullare l’avviso per tardività e vizio di notifica. Il contribuente evita il pagamento delle sanzioni.

Conclusioni

Ricevere un avviso di accertamento per omessa presentazione del modello 770 è un’esperienza stressante, ma non necessariamente senza via d’uscita. La normativa italiana prevede sanzioni rilevanti per i sostituti d’imposta inadempienti, ma offre anche strumenti per limitare i danni: presentazione tardiva entro 90 giorni, ravvedimento operoso, definizioni agevolate, rateazioni e, nei casi più gravi, ricorso alla giustizia tributaria o alle procedure di sovraindebitamento.

L’analisi dei termini di decadenza e dei vizi di notifica è fondamentale per contestare l’atto. Le sanzioni amministrative variano dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate , ma possono ridursi notevolmente con il ravvedimento. In presenza di importi superiori a 50 000 euro si apre il fronte penale: l’art. 5 del d.lgs. 74/2000 prevede la reclusione da due a cinque anni . Un intervento tempestivo può evitare la responsabilità penale, come dimostrato dalle recenti modifiche normative che escludono la punibilità se il debito è integralmente estinto .

Le strategie difensive devono essere personalizzate: dalla dimostrazione dell’avvenuta presentazione o del versamento delle ritenute alla contestazione dei vizi formali, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata. Nei casi di forte indebitamento, gli strumenti della Legge 3/2012 e del Codice della Crisi consentono di ridurre o cancellare i debiti tributari, salvaguardando il patrimonio e permettendo una ripartenza.

Un contributo essenziale viene offerto dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo team di avvocati e commercialisti. La loro competenza nel diritto bancario e tributario, unitamente all’esperienza come gestori della crisi, permette di assistere il contribuente in tutte le fasi: analisi dell’atto, ricorso, sospensione dell’esecuzione, trattative con l’Agenzia, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Affidarsi a un professionista esperto significa bloccare azioni esecutive, evitare pignoramenti, ipoteche o fermi e difendersi con strumenti efficaci.

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L’importanza di agire rapidamente e con l’assistenza di professionisti è il vero filo conduttore di questo articolo: la tempestività può fare la differenza tra un debito insostenibile e una soluzione ragionevole. L’avviso di accertamento per modello 770 omesso non deve essere subìto, ma affrontato con determinazione e competenza.

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