Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate contesta un errato riporto delle perdite può mettere in allarme qualsiasi imprenditore, professionista o privato. Le perdite fiscali costituiscono uno strumento fondamentale per attenuare la base imponibile e ridurre il carico d’imposta; un errore nella loro gestione può però comportare la disconoscenza del beneficio, sanzioni significative e, nei casi più gravi, procedimenti penali per dichiarazione infedele. L’Agenzia delle Entrate procede a contestare l’utilizzo di perdite pregresse quando ravvisa errori nella dichiarazione o ipotizza un uso elusivo del riporto, come avviene nei cosiddetti “commercio di bare fiscali”. In questo contesto, le normative in materia di accertamento e le più recenti pronunce giurisprudenziali impongono al contribuente di muoversi con tempestività e competenza per evitare l’irrogazione di sanzioni ingiustificate.
Questo articolo, aggiornato a maggio 2026, fornisce una guida completa su come difendersi da un avviso di accertamento per errato riporto di perdite. Affronteremo gli aspetti normativi di riferimento – in particolare l’articolo 84 del TUIR e l’articolo 43 del d.P.R. 600/1973 – e analizzeremo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno definito i limiti alla potestà accertativa dell’amministrazione finanziaria. Verrà illustrata passo per passo la procedura dopo la notifica dell’atto, i termini di decadenza e le tutele del contribuente, nonché le strategie legali per contestare la pretesa: dall’istanza di annullamento in autotutela alle impugnazioni giudiziali e ai piani di definizione agevolata (rottamazioni, concordati, transazioni fiscali e procedure di sovraindebitamento). Infine troverete un’ampia sezione di domande e risposte, esempi pratici, tabelle riepilogative e consigli operativi.
Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare efficacemente un avviso di accertamento è fondamentale affidarsi a un professionista con comprovata esperienza in diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Le sue aree di competenza comprendono:
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- diritto tributario e procedure di accertamento;
- gestione della crisi da sovraindebitamento (è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia);
- professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alla competenza maturata in anni di contenzioso, l’Avv. Monardo offre ai clienti analisi dettagliate degli avvisi di accertamento, verifica dei presupposti di legge, elaborazione di ricorsi e assistenza nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate. Coordina inoltre un network di consulenti esperti in pianificazione fiscale, procedure concorsuali e negoziazione della crisi d’impresa, offrendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali calibrate sulla situazione del contribuente.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’avviso di accertamento: natura e presupposti
L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione dei redditi del contribuente determinando un maggiore imponibile e applicando le relative imposte, sanzioni e interessi. L’atto deve essere motivato, notificato entro i termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973 e contenere l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda.
L’art. 43 disciplina i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento: gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al settimo anno . Fino alla scadenza di tali termini l’accertamento può essere integrato o modificato mediante nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma nell’avviso devono essere specificamente indicati tali elementi .
1.2 La disciplina del riporto delle perdite
Il riporto delle perdite è disciplinato principalmente dagli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). L’art. 84 regola il riporto delle perdite per i soggetti IRES (società di capitali), mentre l’art. 8 disciplina il riporto per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone).
L’art. 84 TUIR, aggiornato al 25 febbraio 2026, prevede che la perdita di un periodo d’imposta possa essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80 % del reddito imponibile di ciascun periodo . Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione sono riportabili per l’intero importo entro il limite del reddito imponibile . Inoltre, il comma 3 stabilisce che la possibilità di riporto viene esclusa quando avviene il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto del soggetto che riporta le perdite e viene modificata l’attività principale nei periodi in cui le perdite sono state realizzate . Tali condizioni sono state introdotte per contrastare il fenomeno del “commercio di bare fiscali”, cioè l’acquisto di società in perdita al solo fine di utilizzare i loro crediti fiscali.
Le norme dell’art. 84 sono state aggiornate dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 17 giugno 2025 n. 84 (convertito con L. 30 luglio 2025 n. 108), che hanno introdotto i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater. In particolare, il comma 3‑bis deroga all’esclusione del riporto quando la società dimostra un ammontare di ricavi e spese per prestazioni lavorative superiore al 40 % della media degli ultimi due esercizi ; il comma 3‑ter limita il riporto all’importo del patrimonio netto risultante da perizia ; il comma 3‑quater estende tali disposizioni al riporto delle eccedenze di interessi passivi e dell’Aiuto alla Crescita Economica .
Per i soggetti IRPEF, l’art. 8 TUIR (nel testo in vigore dal 2018) consente di riportare le perdite dell’impresa individuale e delle società di persone senza limiti temporali fino a compensare l’80 % del reddito d’impresa generato negli esercizi successivi. Le perdite derivanti da attività professionali non sono invece riportabili. Poiché la pagina di Brocardi dedicata all’art. 8 è stata rimossa, in questa sede si richiamano le norme descritte nella L. 145/2018 che hanno sostituito l’originario limite quinquennale con l’illimitata riportabilità entro l’80 % del reddito.
1.3 La clausola antiabuso e la cessata vigenza dell’art. 37‑bis DPR 600/1973
Prima del 2015, la lotta all’elusione fiscale era affidata all’art. 37‑bis del d.P.R. 600/1973, che individuava un elenco di operazioni suscettibili di essere considerate elusione (fusione, scissione, conferimento, trasformazione, liquidazione, cessione di crediti, ecc.). La norma prevedeva che l’Agenzia potesse disconoscere i vantaggi derivanti da tali operazioni se prive di valide ragioni economiche e prive di sostanza, salvo che il contribuente avesse presentato interpello preventivo. La legge delega per la riforma fiscale (L. 23/2014) e il D.Lgs. 128/2015 hanno abrogato l’art. 37‑bis sostituendolo con l’art. 10‑bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), che sancisce la clausola generale antiabuso applicabile a tutte le imposte. A seguito di tale riforma, l’Agenzia deve dimostrare che l’operazione, pur conforme alla legge, è priva di sostanza economica ed è diretta a ottenere vantaggi fiscali indebiti.
Nel contenzioso relativo agli errati riporto di perdite, l’Agenzia delle Entrate talvolta contesta l’abuso del diritto richiamando l’originario art. 37‑bis. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha affermato che l’eventuale elusività dell’operazione non consente di disapplicare la disciplina speciale dell’art. 84 comma 3. Una pronuncia fondamentale è la sentenza n. 1749/2026 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la disciplina antiabuso dell’art. 37‑bis ha “efficacia limitata ai casi tassativamente indicati”, sicché, in virtù del principio di specialità, non è consentito applicare tale clausola per disconoscere la compensazione di perdite fiscali pregresse quando la fattispecie rientra nel perimetro dell’art. 84 comma 3. La Corte ha ricordato che il riporto delle perdite può essere negato solo se sono provati entrambi i presupposti previsti dalla norma speciale: il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e la modifica dell’attività principale. La decisione ha quindi cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto elusiva l’acquisizione senza verificare la modifica dell’attività.
1.4 Le novità normative 2024‑2026
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina delle perdite e sull’accertamento, in particolare con:
- D.Lgs. 192/2024 (decreto “riordino della fiscalità”): ha modificato l’art. 84, introducendo i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater, e ha parzialmente riformato l’art. 10‑bis dello Statuto del contribuente, rafforzando il contraddittorio preventivo e l’obbligo di motivazione negli atti dell’Agenzia;
- D.L. 84/2025, convertito con L. 108/2025: ha ulteriormente precisato i limiti al riporto delle perdite, attribuendo al valore del patrimonio netto (determinato tramite perizia) un ruolo centrale per determinare l’ammontare delle perdite riportabili e stabilendo che i versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti sono esclusi dal patrimonio netto; ha introdotto agevolazioni per i conferimenti di azienda e previsioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2027;
- Legge di Bilancio 2025 e Legge di Bilancio 2026: hanno confermato la proroga dei termini di accertamento per gli aiuti di Stato e introdotto regimi premiali (c.d. concordato preventivo biennale e adempimento collaborativo) che comportano una riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti con indice di affidabilità elevato, ma a condizione che adempiano agli obblighi di tracciabilità e forniscano dati tempestivi.
Per i soggetti che adottano il concordato preventivo biennale, i termini decadenziali dell’art. 43 sono ridotti a tre anni, ma la proroga prevista per gli aiuti di Stato e altre eccezioni può riportarli a cinque. Le continue modifiche confermano l’importanza di aggiornarsi costantemente e di farsi assistere da professionisti capaci di interpretare le norme più recenti.
2. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento
2.1 Notifica e contenuto dell’atto
L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente (a mezzo posta raccomandata, PEC o messo notificatore) entro i termini di decadenza sopra ricordati. L’atto deve indicare:
- la motivazione della rettifica, con riferimento alle norme violate e agli elementi di fatto rilevati;
- il periodo d’imposta interessato e l’ammontare delle perdite contestate;
- il maggiore imponibile accertato, le imposte e le sanzioni calcolate;
- l’indicazione degli uffici competenti e delle modalità di impugnazione (termine per il ricorso, giudice competente).
È necessario verificare, innanzitutto, che l’atto sia stato notificato entro il termine di decadenza e contenga tutti gli elementi essenziali. In mancanza, l’avviso è nullo. Ad esempio, la Cassazione ha ripetutamente affermato che l’omessa indicazione dei nuovi elementi che giustificano un accertamento integrativo rende nullo l’atto .
2.2 Analisi preliminare e raccolta documentale
Dopo aver ricevuto l’avviso, il contribuente dovrebbe:
- Esaminare attentamente la motivazione: valutare se l’Agenzia contesta un errore formale nel quadro della dichiarazione (es. trascrizione errata dei dati), l’indebita compensazione delle perdite o un’operazione ritenuta elusiva;
- Verificare la correttezza della propria contabilità: confrontare i dati contestati con i libri contabili, bilanci, dichiarazioni, comunicazioni di irregolarità eventualmente ricevute e corrispondenza con l’Agenzia;
- Controllare i termini di notifica: accertare se l’avviso è stato notificato entro i cinque (o sette) anni; se è decorso il termine, l’atto è prescritto;
- Identificare la natura dell’errore: distinguere tra “errato riporto delle perdite per errore materiale” (ad es. un importo riportato in modo sbagliato) e contestazione legata a riporto elusivo (operazioni di compravendita di società in perdita senza modifica reale dell’attività);
- Raccogliere ogni documento utile: contratti di compravendita, verbali dell’assemblea, bilanci, consulenze, eventuali interpelli presentati.
Questa fase è fondamentale perché consente di definire la strategia difensiva. Spesso la contestazione riguarda errori formali che possono essere sanati con un ravvedimento operoso o con una richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso.
2.3 Termini per impugnare l’avviso
Il contribuente che vuole contestare l’avviso ha due strade principali:
- Ricorso giudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve essere depositato via PEC o tramite il sistema telematico (Giustizia Tributaria); occorre allegare l’atto impugnato, la documentazione e le prove. Prima del 2024 la scadenza era di 60 giorni, ridotta a 30 per le decisioni relative al processo tributario telematico; la riforma del 2023 ha uniformato il termine a 60 giorni.
- Accertamento con adesione: entro lo stesso termine (60 giorni) il contribuente può presentare una istanza di adesione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; l’istanza sospende per 90 giorni i termini di impugnazione. Durante la procedura le parti possono definire un accordo su imponibile, imposta e sanzioni, con riduzione a un terzo delle sanzioni. Il versamento può essere rateizzato.
La scelta tra ricorso e adesione dipende dalla fondatezza delle eccezioni. In caso di errore materiale nel riporto delle perdite (ad esempio un importo trascritto due volte), conviene richiedere l’annullamento in autotutela o aderire all’atto per evitare il contenzioso. In caso di contestazioni infondate o di abuso del diritto non sussistente, è spesso preferibile proporre ricorso per far valere la giurisprudenza recente che tutela il contribuente.
2.4 Annullamento in autotutela
L’annullamento in autotutela è un istituto che consente all’Agenzia di correggere i propri atti quando risulti che siano viziati da errori di fatto o di diritto. Può essere richiesto dal contribuente in qualsiasi momento, anche oltre i termini di impugnazione, ma non sospende l’esecuzione dell’avviso. Si utilizza in particolare quando l’errore è evidente (ad es. trascrizione errata dell’importo) o quando l’Agenzia ha disapplicato norme speciali senza motivazione.
Per presentare l’istanza è necessario:
- indicare i motivi dell’illegittimità (prescrizione, errore materiale, carenza di motivazione);
- allegare la documentazione che prova l’errore (dichiarazione corretta, documenti contabili);
- inviare la richiesta via PEC o tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Interpello/istanza”) o tramite posta raccomandata.
L’ufficio deve rispondere entro un termine ragionevole (solitamente 90 giorni), ma non esiste un termine perentorio. Se l’istanza viene accolta, l’avviso viene annullato o riformato. Se viene respinta o l’ufficio non risponde, il contribuente può comunque proseguire con il ricorso.
2.5 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Una volta notificato l’avviso di accertamento e decorso il termine per l’adesione, la pretesa tributaria diventa definitiva e l’atto può essere affidato all’Agente della Riscossione. Se il contribuente presenta ricorso, può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto, allegando prova del periculum in mora (danno grave e irreparabile) e del fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso). In alternativa può optare per la rateizzazione del debito, presentando domanda all’Agenzia o all’Agente della riscossione e versando la prima rata. La rateizzazione non preclude il ricorso.
3. Difese e strategie legali
3.1 Difesa nel merito: errori materiali e incertezza normativa
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta un errato riporto di perdite, la prima strategia consiste nel dimostrare che si è trattato di un errore materiale o di incertezza normativa. La giurisprudenza della Cassazione riconosce che gli errori formali che non comportano sottrazione d’imposta non giustificano la ripresa a tassazione. È possibile eccepire, ad esempio, che:
- la perdita riportata è quella risultante dal bilancio e dalla dichiarazione dell’esercizio precedente;
- l’errore è dovuto a un refuso o a un disallineamento tra contabilità e dichiarazione (es. utilizzo del quadro sbagliato);
- l’errore è stato rettificato prima della notifica dell’avviso attraverso una dichiarazione integrativa;
- la norma fiscale applicata è di difficile interpretazione e ha dato luogo a contenziosi, configurando un’ipotesi di incertezza normativa oggettiva.
L’incertezza normativa oggettiva sussiste quando la normativa è ambigua o la prassi amministrativa è contrastante; in tali casi le sanzioni non sono dovute. Sarà quindi importante richiamare le circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. Circolare n. 6/E/2015 sul riporto delle perdite), risoluzioni e FAQ che dimostrano l’esistenza di interpretazioni discordanti.
3.2 Difesa sull’abuso del diritto e sul principio di specialità
Se l’avviso di accertamento contesta l’utilizzo delle perdite in base all’art. 37‑bis d.P.R. 600/1973 (o al nuovo art. 10‑bis L. 212/2000), è possibile far valere il principio di specialità. La Cassazione, con sentenza 1749/2026, ha chiarito che la disciplina antiabuso non può essere applicata per disconoscere il riporto delle perdite quando la fattispecie è regolata dall’art. 84 comma 3 TUIR. Il contribuente può quindi sostenere che:
- l’atto impugnato si fonda su una norma non applicabile ratione materiae (art. 37‑bis abrogato o art. 10‑bis, comunque non utilizzabile perché non ancora vigente al periodo d’imposta accertato);
- l’Agenzia non ha verificato i presupposti dell’art. 84 comma 3: trasferimento della maggioranza e modifica dell’attività principale; senza la prova di entrambi i requisiti, il riporto non può essere disconosciuto;
- l’operazione contestata è sorretta da valide ragioni economiche (es. ristrutturazione societaria, acquisizione di know‑how, razionalizzazione del gruppo) e non è stata posta in essere esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale.
Occorre dunque produrre documentazione che dimostri la continuità dell’attività (bilanci, relazioni degli amministratori, contratti di gestione, fatture) e l’esistenza di motivazioni extrafiscali.
3.3 Difesa sui termini di decadenza e sugli atti preesistenti
Una strategia spesso vincente riguarda l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice. Come visto, gli avvisi devono essere notificati entro i termini dell’art. 43 . Poiché il termine decorre dal periodo d’imposta in cui la perdita è riportata, non da quello in cui è stata prodotta, il contribuente può eccepire che l’avviso è tardivo se notificato oltre il quinto anno successivo al periodo di utilizzo. Sarà necessario verificare la cronologia delle dichiarazioni:
- se la perdita è stata prodotta nel 2019 ma compensata nel 2022, il termine scade il 31 dicembre 2027;
- se la perdita è stata prodotta nel 2016 ma non utilizzata, non può essere contestata nel 2026 perché non incide su imposte dovute.
Occorre inoltre controllare se l’Agenzia ha già notificato una comunicazione di irregolarità o un avviso bonario. In genere la comunicazione costituisce atto presupposto dell’avviso e la mancata impugnazione non preclude la difesa; tuttavia la Cassazione considera inammissibile l’impugnazione autonoma dell’avviso se il contribuente non ha contestato la comunicazione entro 30 giorni, quando la stessa comunicazione contiene l’intimazione al pagamento.
Un’altra eccezione riguarda la nullità dell’avviso per mancata contraddittorio. Se l’accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche (es. PVC), l’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti (contraddittorio endoprocedimentale). La mancanza di contraddittorio può determinare l’annullamento dell’atto, soprattutto per periodi successivi alla riforma 2015.
3.4 Impugnazione e difesa processuale
Il ricorso tributario deve essere fondato su motivi di diritto e di fatto e contenere l’indicazione delle prove. Nella fase istruttoria si potranno depositare memorie e documenti e, se necessario, richiedere l’espletamento di perizia. Le principali eccezioni da sollevare sono:
- Incompetenza territoriale o funzionale dell’ufficio: se l’atto è emesso da un ufficio non competente, può essere annullato;
- Insussistenza del presupposto impositivo: dimostrare che la perdita è stata correttamente riportata e che non vi è stata alterazione dell’attività;
- Violazione di legge: far valere la prevalenza delle disposizioni speciali dell’art. 84 e l’inapplicabilità dell’art. 37‑bis;
- Carenza di motivazione: l’atto deve esplicitare le ragioni del disconoscimento;
- Violazione del principio di affidamento e dello statuto del contribuente (artt. 6 e 10 L. 212/2000) in caso di contrasti giurisprudenziali o di prassi che hanno indotto il contribuente a ritenere legittima la propria condotta;
- Violazione del contraddittorio: mancata emanazione dell’invito al contraddittorio.
Per rafforzare la difesa è utile richiamare le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, in particolare:
- Cass. 1749/2026 – ha affermato che l’art. 37‑bis D.P.R. 600/1973 non può essere applicato per disconoscere la compensazione di perdite quando opera l’art. 84 comma 3 TUIR, e che l’Amministrazione deve verificare la modifica dell’attività;
- Cass. 5680/2026 – ordinanza (12 marzo 2026) che ha confermato che la richiesta di compensazione di perdite pregresse presentata dopo la notifica dell’avviso non può essere accolta se l’Agenzia ha già contestato la decadenza; la Suprema Corte ha ribadito che l’istanza di scomputo deve essere presentata in fase dichiarativa;
- Cass. 8706/2026 e Cass. 10440/2026 – pronunce che, pur riguardando altri temi (inerenza dei costi, dichiarazioni tardive), ribadiscono l’obbligo dell’Amministrazione di motivare specificamente l’atto e di rispettare il contraddittorio.
3.5 Definizione in fase precontenziosa
In alternativa al ricorso, il contribuente può definire la controversia mediante istituti di definizione agevolata:
- Accertamento con adesione: permette di concordare l’imponibile con riduzione delle sanzioni a un terzo; per i tributi locali (IMU, TARI) è prevista la procedura di accertamento esecutivo;
- Mediazione tributaria (per atti di valore fino a 50.000 €): il ricorso deve contenere una proposta di mediazione; l’ufficio può accoglierla, rigettarla o formulare una controproposta; la sanzione è ridotta al 35 %;
- Rottamazioni e definizioni agevolate: nel 2026 la rottamazione quater (prorogata dalla L. 197/2022) è conclusa; i contribuenti inadempienti possono accedere alle nuove definizioni agevolate introdotte dalla L. 215/2024 che prevede il pagamento delle imposte dovute senza interessi e sanzioni per i debiti fino a 1.000 € ed esdebitazioni per importi minimi. Al momento non è attiva la rottamazione Quinquies (verificare eventuali nuove norme in futuro);
- Transazione fiscale e piani del consumatore nelle procedure di sovraindebitamento: consentono di proporre all’Erario un pagamento parziale del debito; è necessaria l’omologa del tribunale e l’intervento dell’OCC;
- Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 192/2024): consente ai contribuenti con affidabilità fiscale elevata di concordare in via anticipata il reddito dei prossimi due anni, ottenendo riduzione di due anni dei termini di accertamento;
- Composizione negoziata della crisi d’impresa e piani di ristrutturazione: permettono di negoziare con i creditori, compreso l’Erario, la ristrutturazione del debito fiscale e contributivo.
Tali strumenti sono particolarmente utili quando il contribuente non dispone di documentazione sufficiente a vincere il giudizio oppure desidera evitare costi processuali. È tuttavia consigliabile farsi assistere da professionisti per valutare la convenienza economica e giuridica dell’accordo.
3.6 Strategie nei casi di riporto elusivo (“bare fiscali”)
Il fenomeno delle bare fiscali consiste nell’acquisto di società in perdita al solo fine di utilizzare i crediti fiscali derivanti dalle perdite pregresse. L’art. 84 comma 3 TUIR inibisce il riporto quando avvengono due condizioni: il trasferimento del controllo e la modifica dell’attività. In presenza di queste condizioni, l’Amministrazione può legittimamente negare il riporto, a meno che la società dimostri che la modifica dell’attività è stata di modesta entità (ricavi e costi superiori al 40 % della media) .
Per difendersi da contestazioni di riporto elusivo, occorre dimostrare che:
- Non si è verificato il trasferimento del controllo: ad esempio, l’ingresso del nuovo socio non ha superato il 50 % dei diritti di voto, oppure i soci precedenti mantengono un potere di influenza sul CdA; in tal caso, la condizione di cui al comma 3 non è integrata;
- Non si è modificata l’attività principale: la società continua a operare nel medesimo comparto, utilizza gli stessi beni strumentali e dipendenti e i ricavi derivano dalle medesime linee di business; documentare con bilanci e report;
- Sussistono valide ragioni economiche: l’operazione di acquisizione mira a integrare filiere, aumentare la quota di mercato o valorizzare asset; la Cassazione riconosce che l’esistenza di motivazioni extrafiscali esclude l’abuso;
- Risulta applicabile il comma 3‑bis: se la società dimostra ricavi e costi superiori al 40 % della media, il riporto è ammesso anche in presenza di trasferimento e modifica; occorre produrre bilanci, relazioni di revisione e certificazioni;
- Il valore del patrimonio netto consente il riporto (comma 3‑ter): ottenere una perizia giurata che attesti il valore del patrimonio netto e dimostri che le perdite non superano tale valore; in caso contrario, il riporto sarà limitato.
Nel contenzioso è possibile richiedere una consulenza tecnica d’ufficio che valuti l’effettiva modifica dell’attività e l’incidenza economica dell’operazione. Spesso le contestazioni dell’Agenzia si basano su presunzioni e non su elementi concreti.
3.7 Strategie nei casi di errato riporto “materiale”
Quando l’errore deriva da una semplice trascrizione errata di importi o dal riporto di perdite diverse da quelle dichiarate, la strategia difensiva consiste nel dimostrare l’errore e la buona fede. È consigliabile:
- Presentare una dichiarazione integrativa o, se l’errore emerge a seguito di un controllo, produrre la documentazione contabile che mostra la perdita corretta;
- Dimostrare che l’errore non ha comportato un vantaggio fiscale indebito, perché la perdita era comunque spettante; ad esempio, se la perdita era stata già riportata nell’esercizio precedente, dimostrare che la perdita residua è stata riportata esattamente;
- Chiedere l’annullamento in autotutela o la riduzione delle sanzioni per errore scusabile;
- Valutare la autotutela parziale: l’ufficio può correggere l’errore limitatamente alla parte illegittima dell’avviso mantenendo valida la restante parte.
3.8 Difesa nei confronti delle sanzioni
Le sanzioni per infedele dichiarazione sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997; l’art. 1 stabilisce una sanzione dal 90 % al 180 % della maggiore imposta o del minor credito. Se l’errore deriva da condotta meramente colposa o da incertezza normativa, è possibile chiedere la riduzione della sanzione o l’annullamento. Inoltre, il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare l’errore con sanzioni ridotte, purché avvenga prima della notifica dell’atto. In sede di accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo. In caso di definizione agevolata (es. rottamazione), le sanzioni vengono azzerate.
Nel ricorso si possono inoltre sollevare le eccezioni di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, richiamando gli articoli 3 e 53 della Costituzione e l’art. 6 CEDU. La Cassazione ha riconosciuto che la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione e non può determinare un effetto confiscatorio.
3.9 Procedura penale per dichiarazione infedele
Nei casi più gravi, un errato riporto di perdite può integrare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). Il reato si configura quando l’imposta evasa supera 50.000 € per l’IVA o 150.000 € per le imposte sui redditi. Tuttavia, perché vi sia responsabilità penale, devono sussistere condotte fraudolente o l’uso di mezzi artificiosi. La semplice trascrizione errata di una perdita, se non supportata da falsificazione di documenti, non integra il reato. È comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato penalista per valutare i rischi.
L’avvio di un procedimento penale sospende i termini di accertamento e comporta il sequestro preventivo dei beni; per evitare questo rischio, è importante fornire all’Agenzia la prova della buona fede e della non sussistenza del dolo.
4. Strumenti alternativi e soluzioni alla crisi
4.1 Composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 (riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso tre procedure:
- Piano del consumatore – riservato a persone fisiche consumatori; consente di rinegoziare i debiti, compresi quelli fiscali, con una proposta che deve essere omologata dal tribunale; l’Erario partecipa come creditore e può subire un taglio del debito proporzionato al patrimonio del debitore;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – destinato ad imprenditori non fallibili (es. imprese agricole o sotto le soglie di fallibilità); richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei debiti; l’accordo può prevedere la falcidia delle imposte;
- Liquidazione controllata – prevede la cessione dei beni del debitore per soddisfare i creditori; dopo tre anni (più eventuali proroghe) il residuo debito è cancellato.
L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella presentazione dell’istanza al tribunale. L’intervento di un professionista è essenziale per ottenere l’omologazione del piano e ridurre il debito fiscale.
4.2 Concordato preventivo biennale e adempimento collaborativo
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto con il D.Lgs. 192/2024, consente alle imprese e ai professionisti con un elevato indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) di concordare in anticipo il reddito imponibile dei prossimi due periodi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate formula una proposta che il contribuente può accettare o rifiutare. L’accettazione comporta la riduzione di due anni dei termini di accertamento e garantisce certezza sui tributi dovuti. Il CPB non è applicabile se il contribuente ha irregolarità fiscali rilevanti negli anni precedenti o ha aderito ad accertamenti con adesione o transazioni fiscali.
L’adempimento collaborativo è un regime destinato alle grandi imprese con fatturato superiore a 750 milioni di euro (limite gradualmente ridotto con la riforma 2024). Prevede un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, la disclosure preventiva dei rischi fiscali e l’eventuale accordo su posizioni controverse. In cambio, l’impresa ottiene riduzione delle sanzioni e sicurezza sulle scelte fiscali.
4.3 Transazione fiscale e piani di ristrutturazione del debito
Nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F., Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. La transazione prevede il pagamento parziale del debito, la rinuncia alle sanzioni e la falcidia degli interessi. L’adesione dell’Erario è subordinata alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; occorre quindi predisporre un piano attestato da un professionista indipendente. Nel nuovo Codice della crisi la transazione fiscale può essere proposta anche nel concordato preventivo semplificato.
I piani di ristrutturazione (oggi regolati dagli artt. 57 e ss. del Codice della crisi) prevedono il pagamento integrale del debito tributario privilegiato ma consentono la dilazione e la riduzione delle sanzioni; l’eventuale stralcio deve essere autorizzato dall’Agenzia nel rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori.
4.4 Esdebitazione del debitore incapiente
Nel caso di debitori privi di patrimonio e reddito, la Legge 3/2012 (art. 14‑quaterdecies) prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: se il debitore non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori e non ha commesso atti in frode, può chiedere al giudice l’esdebitazione integrale dei debiti dopo tre anni dalla chiusura della liquidazione. Questa procedura può riguardare anche i debiti tributari e consente di ripartire da zero.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori comuni
- Errata compilazione dei quadri della dichiarazione: riportare perdite nel quadro sbagliato (es. quadro RS per i forfettari) o invertire segni e importi. Si tratta di errori materiali ma che possono generare avvisi di accertamento.
- Utilizzo di perdite non più riportabili: tentare di riportare perdite oltre il limite temporale (per i soggetti IRPEF, prima del 2018 vigeva il limite quinquennale) o oltre l’80 % del reddito.
- Mancata verifica dei presupposti dell’art. 84 comma 3: non considerare che la vendita del pacchetto di maggioranza e la modifica dell’attività escludono il riporto delle perdite per la società acquisita.
- Assenza di documentazione: non conservare i bilanci, le delibere assembleari, i contratti di acquisizione e i documenti che attestano la continuità dell’attività.
- Ignorare la comunicazione di irregolarità: non rispondere alle comunicazioni dell’Agenzia, pensando che non siano vincolanti; in realtà, la comunicazione di irregolarità consente di correggere l’errore e evitare l’avviso.
- Ritardare il ravvedimento operoso: attendere la notifica dell’avviso prima di correggere la dichiarazione; il ravvedimento tempestivo riduce le sanzioni.
5.2 Consigli pratici
- Controllare le dichiarazioni: prima di inviare la dichiarazione, verificare che le perdite riportate corrispondano a quelle effettive e che la compensazione non superi l’80 % del reddito.
- Adottare procedure di controllo interno: nominare un responsabile fiscale o affidarsi a un commercialista per monitorare la corretta imputazione delle perdite.
- Verificare i presupposti in caso di operazioni societarie: prima di acquistare società in perdita, valutare se l’operazione comporta il trasferimento del controllo e la modifica dell’attività; se sì, considerare l’inapplicabilità del riporto.
- Richiedere l’interpello: quando vi è incertezza sull’applicazione della norma, presentare interpello all’Agenzia; l’interpello, soprattutto in materia di abuso del diritto, consente di ottenere una risposta preventiva.
- Conservare la documentazione: archiviare digitalmente bilanci, contratti, corrispondenza con l’Agenzia; in caso di contenzioso, la prova documentale è determinante.
- Agire tempestivamente: in presenza di un avviso, non attendere; rivolgersi a un professionista per valutare la strategia e presentare ricorso entro i termini.
- Valutare la definizione agevolata: se il contenzioso appare incerto, considerare l’adesione o la mediazione; le sanzioni ridotte possono rendere conveniente l’accordo.
- Monitorare le novità normative: la disciplina del riporto delle perdite è stata più volte modificata; aggiornarsi con circolari, prassi e sentenze è essenziale.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali
| Norma | Contenuto essenziale | Riferimento/aggiornamento |
|---|---|---|
| Art. 84 TUIR | Regola il riporto delle perdite per i soggetti IRES; la perdita può essere compensata fino all’80 % del reddito imponibile; il riporto è escluso se si trasferisce il controllo e si modifica l’attività ; introdotti commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater dal D.Lgs. 192/2024 | Aggiornato al 25/02/2026 |
| Art. 8 TUIR | Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF; dal 2018 le perdite sono riportabili illimitatamente entro l’80 % del reddito; prima vi era limite quinquennale | L. 145/2018 e successive modifiche |
| Art. 43 d.P.R. 600/1973 | Fissa i termini di decadenza degli avvisi di accertamento: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione; 7 anni per dichiarazione omessa; integrabilità dell’accertamento con nuovi elementi | Aggiornato al 01/01/2026 |
| Art. 37‑bis d.P.R. 600/1973 (abrogato) | Norma anti‑elusiva che elencava operazioni sospette (fusione, scissione, cessioni etc.); abrogato dal D.Lgs. 128/2015 e sostituito dal nuovo art. 10‑bis L. 212/2000 | Applicabile solo ai periodi anteriori al 2015; efficacia limitata ai casi tassativi |
| Art. 10‑bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente) | Clausola generale antiabuso; consente all’Agenzia di disconoscere le operazioni prive di sostanza economica e dirette a ottenere un vantaggio fiscale indebito; introdotta dal D.Lgs. 128/2015 | In vigore dal 2015; prevede obbligo di contraddittorio e motivazione |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica dell’avviso di accertamento | 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ; 7 anni in caso di dichiarazione omessa | Art. 43 d.P.R. 600/1973 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine unico dopo riforma 2023) | D.Lgs. 546/1992 |
| Accertamento con adesione | Istanza entro 60 giorni dalla notifica; sospende i termini per 90 giorni | D.Lgs. 218/1997 |
| Mediazione tributaria | Obbligatoria per atti fino a 50.000 €; il ricorso vale come istanza di mediazione; risposta entro 90 giorni | D.L. 98/2011 |
| Ravvedimento operoso | Può essere esercitato fino alla notifica dell’atto; le sanzioni sono ridotte (1/9, 1/8, ecc.) | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
| Annullamento in autotutela | Può essere richiesto in qualsiasi momento; non sospende l’esecuzione | Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/2017 |
6.3 Presupposti per l’esclusione del riporto delle perdite (art. 84, comma 3)
| Condizione | Descrizione | Prova richiesta |
|---|---|---|
| Trasferimento della maggioranza | Le partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite vengono trasferite o acquisite da terzi | Contratti di compravendita, libro soci, verbali assembleari |
| Modifica dell’attività principale | L’attività esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate viene modificata; la modifica si considera tale se cambia il settore o comparto merceologico o se si acquisisce un’azienda o ramo d’azienda | Bilanci, elenco dei codici Ateco, relazioni degli amministratori, documenti contabili |
| Condizione alternativa (comma 3‑bis) | La società mantiene il riporto se i ricavi e le spese per lavoro subordinato superano il 40 % della media degli ultimi due esercizi | Bilanci, prospetti contabili, certificazione del revisore |
| Limite patrimoniale (comma 3‑ter) | Le perdite sono riportabili nei limiti del valore del patrimonio netto attestato da perizia giurata | Perizia giurata, bilancio, relazione del professionista |
7. FAQ – Domande e risposte pratiche
1. Ho ricevuto un avviso di accertamento per errato riporto di perdite: cosa devo fare subito?
Esamina l’avviso per verificare la motivazione, l’anno d’imposta e l’importo contestato. Controlla che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza e che sia motivato. Raccogli i documenti contabili e la dichiarazione dei redditi. Entro 60 giorni valuta se presentare ricorso o istanza di adesione; se l’errore è materiale, puoi chiedere l’annullamento in autotutela.
2. Qual è il termine per notificare l’avviso di accertamento?
L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è sette anni . Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il termine è ridotto a tre anni (con alcune eccezioni).
3. L’Agenzia può emettere più avvisi per lo stesso periodo?
Sì, l’art. 43 prevede che l’accertamento possa essere integrato o modificato con nuovi avvisi fino alla scadenza del termine , se l’ufficio acquisisce nuovi elementi. Gli avvisi successivi devono indicare specificamente i nuovi elementi. Tuttavia, se l’atto originario è illegittimo, non può essere sanato da un atto integrativo.
4. Posso utilizzare le perdite pregresse per compensare interamente il reddito?
No. L’art. 84 TUIR prevede che la perdita possa essere compensata solo fino all’80 % del reddito imponibile di ciascun periodo . L’eccedenza può essere riportata negli anni successivi. Per le perdite dei primi tre anni di attività, il limite dell’80 % non si applica .
5. Cosa succede se le quote della società vengono vendute?
Se la cessione comporta il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e contemporaneamente si modifica l’attività principale, non è consentito riportare le perdite . Se manca anche solo uno di questi presupposti, il riporto è ammesso. La società può comunque riportare le perdite se dimostra di avere ricavi e spese lavorative superiori al 40 % della media (comma 3‑bis) .
6. Posso evitare l’abuso del diritto presentando interpello?
Sì. La normativa consente di presentare interpello preventivo in caso di operazioni potenzialmente elusive; l’Agenzia deve rispondere entro 120 giorni. Tuttavia, dopo l’abrogazione dell’art. 37‑bis, l’interpello non è più obbligatorio. È comunque consigliabile per evitare contestazioni.
7. È possibile definire l’accertamento con un pagamento rateizzato?
Sì. In caso di accertamento con adesione la sanzione è ridotta a un terzo e il contribuente può rateizzare il pagamento in un massimo di 8 rate trimestrali (ovvero 12 rate se l’importo supera 50.000 €). Anche in sede di riscossione è possibile ottenere un piano di dilazione fino a 72 rate mensili.
8. Cosa si intende per “bare fiscali”?
Il termine indica l’acquisto di società in perdita, inattive o prossime alla liquidazione al solo fine di utilizzarne le perdite pregresse per compensare i propri redditi. L’art. 84 comma 3 TUIR inibisce tale pratica quando si trasferisce il controllo e si modifica l’attività . La Cassazione ha ribadito che il riporto può essere disconosciuto solo se sono integrati entrambi i presupposti.
9. Cosa succede se l’Agenzia contesta l’abuso del diritto ex art. 10‑bis L. 212/2000?
L’Agenzia deve provare che l’operazione, pur legittima, è priva di sostanza economica e diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito. Il contribuente può difendersi dimostrando l’esistenza di valide ragioni economiche e invocando il principio di specialità dell’art. 84. La Cassazione ha affermato che la clausola antiabuso non può prevalere sulla norma speciale.
10. Se ricevo una cartella di pagamento dopo l’avviso, posso ancora ricorrere?
Sì. Se non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso, puoi impugnare la cartella insieme all’avviso. Se il termine è decorso, la cartella potrà essere impugnata per vizi propri (ad esempio difetto di notifica), ma non per contestare il merito del tributo.
11. Come posso chiedere l’annullamento in autotutela?
Devi presentare un’istanza motivata all’ufficio che ha emesso l’avviso, allegando i documenti che dimostrano l’errore o l’illegittimità dell’atto. L’istanza non sospende la riscossione e non interrompe i termini per il ricorso; è quindi consigliabile presentarla contestualmente al ricorso, chiedendo la sospensione.
12. Se l’errore è stato commesso dal mio commercialista, posso ottenere il risarcimento?
In caso di errore professionale (ad esempio errato riporto di perdite, tardiva presentazione della dichiarazione), il professionista è responsabile dei danni subiti dal cliente. È possibile instaurare un’azione civile per chiedere il risarcimento, dimostrando l’errore e il danno (es. sanzioni pagate).
13. Posso utilizzare le perdite estere?
Le perdite realizzate da una stabile organizzazione estera sono riportabili secondo le regole del TUIR, salvo che si tratti di perdite definitive di imprese estere che beneficiano di esenzione (in tal caso non sono riportabili). L’art. 84 comma 3 si applica anche alle perdite estere. Alcune convenzioni prevedono il credito d’imposta.
14. Cosa succede se la società viene incorporata o fusa?
In caso di fusione o scissione, il riporto delle perdite è regolato dall’art. 172 TUIR. Le perdite della società incorporata sono riportabili dalla società incorporante nel limite dell’80 % del reddito e solo se sussistono condizioni analoghe all’art. 84 (continuità dell’attività, trasferimento, modifica). La fusione può essere oggetto di contestazione se è priva di valide ragioni economiche.
15. Le perdite fiscali possono essere cedute a terzi?
No. La perdita fiscale non è un credito cedibile autonomamente; può essere utilizzata solo dalla società che l’ha prodotta e, in caso di trasferimento di azienda o partecipazioni, solo alle condizioni dell’art. 84 comma 3. Le cessioni di crediti fiscali riguardano altri istituti (es. bonus edilizi, superbonus).
16. Posso chiedere la rateizzazione del debito anche in fase giudiziale?
Sì. La rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’emissione della cartella di pagamento. Se il ricorso è pendente, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Tuttavia, la rateizzazione non pregiudica la decisione del giudice; se il ricorso viene respinto, le rate già versate vengono imputate al debito definitivo.
17. Quali sono le spese del processo tributario?
Le spese consistono nel contributo unificato (da 30 € a 1.500 € a seconda del valore della causa), le spese legali e per eventuali perizie. In caso di soccombenza, il giudice può compensare le spese o porle a carico della parte soccombente. Spesso, la parte che perde è condannata anche a pagare le spese dell’Agenzia.
18. Che differenza c’è tra mediazione tributaria e accertamento con adesione?
La mediazione tributaria è obbligatoria per atti di importo fino a 50.000 € e si attiva con la presentazione del ricorso; non comporta sospensione del termine di impugnazione oltre i 90 giorni e la sanzione è ridotta al 35 %. L’accertamento con adesione è facoltativo, sospende i termini per 90 giorni e riduce la sanzione a un terzo. La mediazione è gestita da un apposito ufficio, mentre l’adesione si svolge con il funzionario che ha emesso l’avviso.
8. Simulazioni pratiche e casi reali
8.1 Caso A – Errore materiale nel riporto di perdite
Scenario: La società Alfa S.r.l. nel 2023 ha dichiarato una perdita di 100.000 €. Nel modello Redditi 2024 riporta la perdita residua di 80.000 €, ma per un errore di trascrizione riporta 800.000 €. Nel 2025 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento disconoscendo l’eccedenza di 720.000 € e applicando imposta e sanzioni.
Analisi:
- Si tratta di un errore materiale: la perdita effettiva è stata riportata correttamente nel 2023 e il riporto eccedente non ha comportato evasione di imposta perché la perdita residua era comunque inferiore al reddito 2024;
- L’avviso è stato notificato entro i termini (31 dicembre 2028 per il periodo d’imposta 2024);
- Può essere richiesto l’annullamento in autotutela allegando la copia della dichiarazione 2023 e 2024 e spiegando l’errore;
- In via subordinata si può presentare accertamento con adesione, chiedendo la riduzione delle sanzioni e il riconoscimento dell’errore.
Soluzione: L’ufficio accoglie l’istanza in autotutela, annulla l’eccedenza e riduce la sanzione al minimo; se non accoglie, il giudice potrebbe comunque annullare l’atto per errore evidente e buona fede.
8.2 Caso B – Contestazione di “bare fiscali”
Scenario: La società Beta S.p.A. acquisisce nel 2021 il 60 % delle quote della società Gamma S.r.l., che aveva perdite pregresse di 2 milioni di euro. Nel 2022 e 2023 Beta riporta le perdite di Gamma per compensare i propri redditi. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento nel 2026 sostenendo che l’operazione è elusiva ai sensi dell’art. 37‑bis.
Analisi:
- Il trasferimento del 60 % delle quote integra il primo requisito dell’art. 84 comma 3 (trasferimento della maggioranza);
- Per negare il riporto occorre verificare anche la modifica dell’attività: se Gamma continua ad operare nello stesso settore (produzione di componenti elettronici) e non vi è stato cambiamento di settore o acquisizione di azienda, il secondo requisito non è integrato;
- La Cassazione 1749/2026 afferma che la disciplina antiabuso generale non può essere applicata se la fattispecie ricade nell’art. 84;
- Il termine per l’accertamento decorre dal periodo in cui le perdite sono state utilizzate (2022 e 2023); l’avviso notificato nel 2026 è tempestivo.
Soluzione: Nel ricorso, la società dimostra che Gamma non ha modificato l’attività (contratti, bilanci, codici Ateco) e richiama la sentenza 1749/2026. L’atto deve essere annullato perché manca uno dei presupposti dell’art. 84 e la clausola antiabuso non è applicabile.
8.3 Caso C – Procedura di sovraindebitamento
Scenario: Il sig. Carlo, artigiano, ha accumulato debiti fiscali per 300.000 € a seguito di contestazioni sull’errato riporto di perdite nella sua ditta individuale. Ha perso la casa a causa di un pignoramento e non ha più beni rilevanti. I suoi redditi attuali sono pari a 20.000 € lordi all’anno.
Analisi:
- È configurabile una situazione di sovraindebitamento; Carlo può accedere alla procedura di liquidazione controllata;
- Il piano prevede la cessione dei beni residui e l’assegnazione di un importo minimo mensile ai creditori per tre anni; al termine, i debiti, compresi quelli fiscali, possono essere esdebitati;
- L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può predisporre la domanda e negoziare con l’Agenzia delle Entrate l’ammessione del debito al procedimento;
- È necessario dimostrare l’assenza di frode e la buona fede del debitore.
Soluzione: Il tribunale omologa la liquidazione; dopo tre anni Carlo ottiene l’esdebitazione e può ricominciare da zero. L’Erario recupera una quota proporzionale al ricavato.
8.4 Caso D – Accertamento con adesione su perdita contestata
Scenario: La società Delta S.r.l. ha riportato nel 2021 una perdita di 500.000 € maturata nel 2018. L’Agenzia contesta che la perdita non è più riportabile perché prodotta in un periodo fuori termine. Delta ritiene che la perdita sia comunque utilizzabile. Per evitare il contenzioso, presenta istanza di adesione.
Analisi:
- Il periodo di produzione della perdita (2018) risale a più di cinque anni prima dell’anno di utilizzo (2021); tuttavia, per i soggetti IRES, le perdite sono riportabili senza limiti di tempo, salvo l’80 % del reddito ;
- L’avviso è infondato; ciononostante, la società può valutare un accordo per ridurre le sanzioni e limitare il rischio processuale;
- Nell’adesione, l’ufficio può riconoscere la perdita e ridurre le sanzioni a un terzo.
Soluzione: Delta concorda l’imponibile con l’Agenzia; si stabilisce che la perdita è interamente riportabile e le sanzioni vengono ridotte; la società paga a rate e chiude la controversia.
Conclusione
L’avviso di accertamento per errato riporto di perdite rappresenta un atto delicato che richiede una pronta reazione e un’accurata analisi delle norme e della giurisprudenza. La complessità della disciplina, caratterizzata da frequenti modifiche normative e interpretazioni giurisprudenziali, impone al contribuente di non sottovalutare l’importanza di una difesa tempestiva e qualificata. Abbiamo visto che la normativa di riferimento (art. 84 TUIR per i soggetti IRES, art. 8 TUIR per i soggetti IRPEF, art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 10‑bis dello Statuto del contribuente) stabilisce regole precise sul riporto delle perdite e sui termini di accertamento; violazioni delle procedure o indebite applicazioni della clausola antiabuso possono rendere illegittimo l’atto della Pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza più recente, in particolare la Corte di Cassazione con la sentenza 1749/2026, ha ribadito il principio di specialità dell’art. 84 e ha circoscritto l’applicazione della norma antiabuso. Tali pronunce offrono una tutela importante ai contribuenti e rappresentano un precedente su cui fondare la difesa.
In sintesi, il contribuente deve:
- Verificare i termini di decadenza e la motivazione dell’avviso;
- Raccogliere e conservare la documentazione che prova la corretta imputazione delle perdite;
- Distinguere gli errori materiali dalle contestazioni relative al fenomeno delle bare fiscali;
- Valutare l’opportunità di definire l’atto tramite adesione o mediazione per ridurre sanzioni e interessi;
- Affidarsi a professionisti che conoscano le norme e la giurisprudenza per predisporre un ricorso efficace e, se necessario, un piano di ristrutturazione del debito.
Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per presentare ricorso o istanza di adesione sono brevi e l’inerzia può comportare la definitività del debito. Inoltre, le procedure di definizione agevolata e di sovraindebitamento richiedono tempo e documentazione adeguata.
Call to action finale
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