Avviso Di Accertamento Per Redditi Trust Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

Negli ultimi anni i trust sono divenuti uno strumento sempre più utilizzato per la protezione e la pianificazione patrimoniale. L’amministrazione finanziaria, tuttavia, li guarda con sospetto perché, soprattutto quando sono istituiti all’estero o con clausole che lasciano ampi margini di discrezionalità al disponente, possono essere impiegati per schermare cespiti e redditi al fisco italiano. L’omessa indicazione dei redditi e dei patrimoni detenuti attraverso un trust nel quadro RW o l’occultamento dei proventi all’interno del trust espongono il contribuente a gravose conseguenze: l’Avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vengono recuperate imposte e irrogate sanzioni anche milionarie.

Ricevere un avviso di accertamento per redditi prodotti tramite un trust non dichiarati non significa che la pretesa fiscale sia definitiva. È tuttavia un atto formale che segna l’inizio della procedura di recupero e comporta tempi ristretti per reagire; se il contribuente non si attiva, il debito verrà iscritto a ruolo e si arriverà a ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi. È quindi fondamentale conoscere:

  • quali sono le norme e le sentenze che disciplinano la fiscalità dei trust e la procedura di accertamento;
  • la procedura che l’Agenzia segue e i termini per impugnare o aderire;
  • le strategie di difesa da mettere in campo per evitare la riscossione o ridurre il debito;
  • gli strumenti alternativi (definizioni agevolate, accordi con i creditori, soluzioni per la crisi da sovraindebitamento) utili in caso di debiti elevati.

Per affrontare efficacemente un avviso di accertamento di questa natura è utile farsi assistere da professionisti specializzati nel contenzioso tributario e nel diritto bancario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, esperti di diritto bancario e commercialisti. Egli è:

  • Cassazionista abilitato a patrocinare innanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012, quindi idoneo ad assistere privati e imprenditori nella gestione dei debiti.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), figura che consente di accedere agli strumenti di esdebitazione previsti dalla legge.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di predisporre accordi di ristrutturazione dei debiti e trattare con i creditori.

L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori operano a livello nazionale e dispongono di competenze integrate che spaziano dalla fiscalità dei trust all’accertamento tributario, dal diritto bancario alla tutela del patrimonio. Possono aiutare concretamente il contribuente:

  • nell’analisi dell’atto di accertamento per verificare la correttezza della motivazione e l’eventuale nullità;
  • nella predisposizione di ricorsi davanti alle commissioni tributarie per contestare vizi sostanziali e procedurali;
  • nella richiesta di sospensione della riscossione e nella presentazione di istanze di accertamento con adesione o mediazione;
  • nella conduzione di trattative con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione per rateizzare o ridurre il debito;
  • nell’utilizzo di strumenti di composizione della crisi come i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione.

📩 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso i riferimenti in calce per una valutazione legale personalizzata e immediata del tuo avviso di accertamento.

Nelle sezioni che seguono si analizzano dettagliatamente gli aspetti normativi e giurisprudenziali relativi ai trust e all’avviso di accertamento, si descrive la procedura passo‑passo per reagire all’atto impositivo e si illustrano le possibili difese e soluzioni.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa sui trust e obbligo di dichiarazione

Trust e ordinamento italiano. Il trust non è un istituto tipico del diritto civile italiano, ma è stato riconosciuto con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ratifica la Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento. Secondo la convenzione, il trust istituito in un ordinamento che lo prevede conserva la sua validità in Italia se rispetta i requisiti della legge straniera e se non contrasta con norme di ordine pubblico. In ambito fiscale, i trust possono essere trasparenti (quando i redditi sono imputati ai beneficiari) oppure opachi (quando i redditi restano in capo al trust) e possono essere residenti o non residenti ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Tassazione diretta dei trust. L’art. 73 del TUIR considera i trust come soggetti equiparati agli enti non commerciali. I trust residenti sono assoggettati all’IRES sui redditi ovunque prodotti. I trust esteri sono tassati in Italia soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, a meno che non ricorrano condizioni di presunzione di residenza (presenza di beneficiari residenti o disponente residente). La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34/E ha riepilogato la disciplina: nel trust trasparente i redditi si imputano ai beneficiari “individuati” indipendentemente dall’effettiva percezione; nel trust opaco i redditi restano in capo al trust e, per i trust esteri opachi stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata, le attribuzioni ai beneficiari residenti sono tassate come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g‑sexies del TUIR .

Imposte indirette e dotazione dei beni. La dotazione di beni in trust è stata oggetto di un lungo dibattito. Un orientamento iniziale riteneva la costituzione del trust autonomo presupposto impositivo, ma la giurisprudenza più recente, recepita dalla circolare 34/E, afferma che l’atto istitutivo e la dotazione dei beni non determinano un trasferimento imponibile. Come spiega la circolare, la tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni interviene solo in presenza di un effettivo trasferimento di beni e di un reale arricchimento dei beneficiari; per questo l’atto di dotazione è generalmente neutro . Anche l’ordinanza della Cassazione n. 7161/2026 (sezione V) ha ribadito che nei trust di gestione la tassazione ai fini dell’imposta di donazione si applica solo quando i beni escono dal trust a favore dei beneficiari: secondo la Corte, al momento della istituzione e della dotazione il trust produce soltanto una segregazione patrimoniale che non manifesta una capacità contributiva suscettibile di tassazione . La tassazione indiretta, quindi, deve avvenire “all’uscita”.

Obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW). Il decreto‑legge 28 giugno 1990, n. 167 (conv. in L. 227/1990) disciplina il monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie estere. L’art. 4 impone ai residenti di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti detenuti all’estero; il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e la legge 97/2013 hanno esteso tale obbligo anche ai titolari effettivi: soggetti che, pur non essendo proprietari diretti, controllano o beneficiano dei beni posseduti per interposta persona . La circolare 34/E chiarisce che i trust trasparenti residenti devono indicare nel quadro RW il valore delle attività estere e la quota di patrimonio non imputata ai beneficiari; i beneficiari “individuati o facilmente individuabili” sono considerati titolari effettivi e devono indicare nel quadro RW la propria quota, mentre i beneficiari discrezionali sono tenuti a indicare il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti esteri quando il trustee li informi dell’attribuzione . La mancata compilazione comporta sanzioni elevate, come dimostra il caso esaminato dalla Cassazione n. 9445/2025, in cui al contribuente furono irrogate sanzioni per oltre 5 milioni di euro per l’omesso monitoraggio .

Interposizione fittizia e attribuzione dei redditi. L’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in caso di interposizione fittizia di persona, i redditi devono considerarsi prodotti dal soggetto per conto del quale l’interposizione è stata attuata. La Cassazione ha più volte applicato questo principio ai trust fittizi. Nella sentenza n. 9096/2025, la Suprema Corte ha ribadito che nei trust esteri occorre fare riferimento alla sostanza economica dell’operazione: i redditi vanno imputati al titolare effettivo, anche quando l’interposizione è reale, cioè si utilizza un istituto valido ma in modo elusivo. Nel caso di specie, l’Agenzia aveva contestato l’omessa dichiarazione di redditi da capitale relativi al “King Trust” e la Corte ha confermato che il disponente, che aveva mantenuto poteri di gestione e si era indicato come beneficiario, doveva essere considerato il soggetto che produceva i redditi; pertanto sussistevano l’obbligo di monitoraggio e la legittimità dell’avviso di accertamento .

Giurisdizione e tutela dei creditori. Un aspetto rilevante nell’uso dei trust è la sua opponibilità ai creditori. L’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26471/2025 ha affermato un principio fondamentale: la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto di trust, che demanda eventuali controversie a un giudice straniero, non vincola i creditori, i quali sono liberi di agire davanti ai giudici italiani secondo la lex fori. La Corte ha richiamato l’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1985 e ha precisato che la legge applicabile ai rapporti con i terzi è quella nazionale; il trust costituito all’estero non può sottrarsi alle norme imperative interne, come l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. . Questo orientamento consente ai creditori di aggredire i beni conferiti in trust se il trust è stato utilizzato in modo fraudolento o elusivo.

1.2 Normativa sull’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito di una verifica, indicando le imposte dovute e le sanzioni. La disciplina generale si trova nell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, secondo il quale gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante avviso di accertamento, a pena di nullità. L’avviso deve indicare l’imponibile accertato, le aliquote applicate, l’imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni irrogate e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la pretesa tributaria . L’art. 42 consente la motivazione per relationem, ma la Corte di cassazione ha chiarito che le ragioni della pretesa devono essere comunque conoscibili, pena la nullità dell’atto .

L’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini entro i quali l’Agenzia può notificare l’avviso: in caso di dichiarazione validamente presentata, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo . L’art. 37, comma 3, che riguarda l’interposizione, costituisce la base legale per attribuire al disponente i redditi formalmente prodotti dal trust . A livello procedurale, l’art. 15 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 consente la definizione agevolata degli accertamenti mediante pagamento integrale delle imposte entro i termini indicati nell’avviso.

L’avviso di accertamento è oggi esecutivo: se il contribuente non paga o non impugna, trascorsi i termini di impugnazione l’atto diventa titolo per la riscossione coattiva. La guida di Studio Cataldi spiega che dopo la notifica, se non si presenta ricorso o non si aderisce, la pratica passa all’Agente della riscossione e può essere iscritta ipoteca o avviato il pignoramento .

1.3 Giurisprudenza rilevante

1.3.1 Cassazione 7161/2026 – Trust gestorio e imposta di donazione

L’ordinanza 25 marzo 2026 n. 7161 (sez. V) ha escluso che l’atto di dotazione di un trust gestorio sia immediatamente tassabile ai fini dell’imposta di donazione. Secondo la Corte:

  • in un trust con finalità gestoria la segregazione patrimoniale non rappresenta un incremento di ricchezza tassabile;
  • la capacità contributiva si manifesta solo al momento in cui i beni escono dal trust e vengono attribuiti ai beneficiari;
  • applicare la tassa al momento della dotazione comporterebbe un’imposizione anticipata su incrementi meramente eventuali e incerti .

La decisione conferma l’orientamento inaugurato dalle sentenze n. 13626/2018, 24153/2020 e 24154/2020, recepito nella circolare 34/E/2022, secondo cui la dotazione di beni non dà luogo a un trasferimento imponibile . Pertanto, se il trust ha funzione meramente gestoria, le imposte di donazione si applicano solo in sede di attribuzione finale.

1.3.2 Cassazione 9096/2025 – Trust fittizio e principio “substance over form”

Nel caso King Trust la Cassazione (sentenza n. 9096 del 7 aprile 2025) ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso per l’omessa dichiarazione di redditi da capitale provenienti da un trust estero. La Corte ha ribadito che:

  • in materia tributaria non rileva la forma giuridica ma la sostanza economica dell’operazione;
  • se il disponente mantiene poteri di gestione o si designa come beneficiario, il trust può essere considerato interposizione reale e i redditi vanno imputati al disponente;
  • l’art. 37, comma 3, DPR 600/1973 attribuisce al titolare effettivo i redditi formalmente intestati a terzi ;
  • il quadro RW va compilato anche dai titolari effettivi e la violazione comporta pesanti sanzioni .

1.3.3 Cassazione SS.UU. 26471/2025 – Giurisdizione e azione revocatoria

Le Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, hanno affrontato il tema della giurisdizione nei trust esteri. La Suprema Corte ha stabilito che:

  • la clausola di proroga della giurisdizione inserita in un trust (che attribuisce competenza a un giudice straniero) vincola solo le parti del trust (disponente, trustee e beneficiari) ma non i terzi creditori;
  • i creditori possono agire davanti al giudice italiano e far valere l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
  • la legge applicabile ai rapporti con i terzi è la lex fori (legge del foro), come previsto dall’art. 15 della Convenzione dell’Aja; le norme di ordine pubblico, tra cui quelle a tutela dei creditori, sono inderogabili .

Tale decisione rafforza la tutela dei creditori e limita l’utilizzo del trust come strumento di sottrazione dei beni.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento

2.1 Ricezione dell’avviso e controlli preliminari

Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per redditi derivanti da un trust, il contribuente deve reagire rapidamente. I passi iniziali sono fondamentali:

  1. Verificare la notifica. È essenziale controllare che l’avviso sia stato notificato correttamente (PEC, raccomandata, consegna a mani) e nei termini previsti dall’art. 43 DPR 600/1973 . Un vizio di notifica (erronea intestazione, notifica a indirizzo errato) rende l’atto nullo.
  2. Esaminare la motivazione. L’avviso deve contenere le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la pretesa fiscale . Se l’atto si limita a generiche formule o rinvia a documenti non allegati, si può eccepire l’assenza di motivazione.
  3. Controllare la qualificazione del trust. Occorre verificare se l’Agenzia abbia correttamente qualificato il trust (opaco/trasparente, residente/non residente). Errori in tal senso possono comportare l’illegittimità dell’atto.
  4. Verificare l’interposizione. È necessario valutare se il trust sia stato considerato fittizio; ciò comporta la imputazione dei redditi al disponente ai sensi dell’art. 37 DPR 600/1973 . Dimostrare l’effettiva separazione dei ruoli e l’assenza di poteri di controllo può portare all’annullamento dell’accertamento.
  5. Ricostruire il quadro RW. Se l’avviso riguarda l’omessa compilazione del quadro RW, occorre verificare le somme effettivamente detenute all’estero, la quota di partecipazione al trust e l’eventuale titolarità effettiva. Eventuali errori possono essere corretti con una dichiarazione integrativa.

2.2 Termini per reagire

Dalla data di notifica decorrono termini perentori:

  • 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) ai sensi del D.lgs. 546/1992;
  • 30 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), il cui deposito sospende i termini di ricorso per 90 giorni;
  • 60 giorni per autotutela o istanza di annullamento in sede amministrativa, invocando errori di notifica o calcolo;
  • 120 giorni per la fase di mediazione obbligatoria se il valore dell’accertamento (imposta + sanzioni) non supera 50.000 euro (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992);
  • 30 giorni dalla definizione (o 60 in caso di adesione) per il pagamento delle somme dovute; decorso tale termine l’avviso diventa titolo esecutivo.

2.3 Ricorso e difesa nel contenzioso tributario

Il ricorso va depositato telematicamente (processo tributario telematico) presso la Corte di giustizia tributaria competente. È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista, come l’Avv. Monardo, per predisporre memorie tecniche e documenti. Il ricorso può contenere:

  • Eccezione di nullità per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973;
  • Carenza di presupposto: il trust non può essere considerato fittizio se il disponente non ha mantenuto poteri di gestione; occorre produrre l’atto istitutivo e la documentazione che dimostra l’effettiva autonomia del trustee;
  • Errata qualificazione dei redditi: distinguere tra trust opaco e trasparente e applicare le corrette regole di tassazione (art. 44 e 73 TUIR);
  • Eccezione di decadenza: se l’avviso è stato notificato oltre i termini dell’art. 43 DPR 600/1973 ;
  • Violazione delle garanzie procedimentali: ad esempio, omessa attivazione del contraddittorio preventivo, che la giurisprudenza ritiene necessaria quando l’accertamento si basa su presunzioni gravi e concordanti.

Durante il giudizio, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione depositando apposita istanza (art. 47 D.Lgs. 546/1992); la corte valuta il danno grave e irreparabile e può sospendere l’esecutività dell’avviso.

2.4 Accertamento con adesione e mediazione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di chiudere la vertenza con l’Agenzia prima del ricorso. L’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica; la presentazione sospende i termini del ricorso. In sede di contraddittorio il contribuente può contestare le contestazioni relative al trust, dimostrare la legittimità del proprio comportamento e negoziare la riduzione delle sanzioni fino a un terzo.

Quando il valore dell’avviso non supera 50.000 euro, la proposizione del ricorso deve essere preceduta da un tentativo di mediazione con l’Agenzia delle Entrate (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992). Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte al 35%.

2.5 Rateizzazione e sospensione

Se il contribuente decide di pagare le somme richieste, può presentare domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La rateizzazione ordinaria può arrivare a un massimo di 72 rate mensili; in caso di comprovato stato di difficoltà, è possibile richiedere un piano straordinario fino a 120 rate.

La proposizione del ricorso sospende automaticamente l’esecutività dell’atto solo dopo la concessione della sospensiva giudiziale. Pertanto, in pendenza di ricorso, è opportuno chiedere la sospensione della riscossione amministrativa in base all’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 112/1999.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della motivazione e della prova

Una delle linee difensive più efficaci consiste nell’eccepire la carenza di motivazione dell’avviso. Ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973, l’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dell’imponibile accertato e delle ragioni che hanno condotto a ritenere i redditi non dichiarati . La Corte di cassazione ha ripetutamente annullato avvisi che si limitavano a rinviare a PVC (processo verbale di constatazione) o a documenti non allegati. Se l’atto non spiega perché il trust è considerato fittizio o quali redditi sono stati attribuiti, si può eccepire la violazione dell’art. 42.

È inoltre fondamentale contestare il fondamento probatorio. L’Agenzia delle Entrate, quando ritiene che un trust estero sia interposto, si basa spesso su presunzioni (ad esempio, poteri di revoca del trustee, beneficiario che coincide con il disponente, trasferimenti di partecipazioni). Secondo la Cassazione, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; se basate su elementi indiziari labili, il giudice può annullare l’accertamento. Nel caso King Trust, la Corte ha dato rilevanza a diversi elementi (clausole contrattuali, comunicazioni, poteri gestori) ; se tali elementi non sono presenti nel vostro trust, potete dimostrare che il trust è reale.

3.2 Dimostrazione della validità del trust

Per evitare l’applicazione dell’art. 37 DPR 600/1973, occorre provare che il trust non è un’interposizione fittizia ma un istituto con scopi legittimi. Gli elementi utili a sostenere questa tesi sono:

  • presenza di un trustee indipendente che esercita effettivamente i poteri di gestione;
  • assenza di poteri di revoca o di istruzioni binding per il disponente;
  • previsione di beneficiari diversi dal disponente e impossibilità di autoattribuzione;
  • utilizzo del trust per finalità meritevoli (protezione di soggetti deboli, gestione di un patrimonio familiare) e non per occultare redditi;
  • documentazione delle decisioni assunte dal trustee e delle motivazioni economiche.

È opportuno produrre in giudizio l’atto istitutivo, la lettera dei desideri, la contabilità del trust e le dichiarazioni fiscali eventualmente presentate all’estero. La difesa può avvalersi di periti e consulenti per illustrare il funzionamento del trust.

3.3 Autotutela e dichiarazione integrativa

Quando l’avviso è palesemente infondato (ad esempio, perché l’Agenzia ritiene erroneamente che il trust sia a fiscalità privilegiata) si può presentare istanza di autotutela alla Direzione provinciale, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio in presenza di evidenti errori di calcolo, motivazione o notificazione.

Se l’avviso contesta l’omessa compilazione del quadro RW e il contribuente riconosce l’errore, può presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza e fruire del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente la riduzione delle sanzioni; ciò è particolarmente utile perché le sanzioni per il mancato monitoraggio possono variare dal 3% al 15% per anno per le attività detenute in Paesi non a fiscalità privilegiata e dal 6% al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata .

3.4 Accertamento con adesione e mediazione

Il contraddittorio in sede di accertamento con adesione permette di ottenere significativi sconti sulle sanzioni (riduzione a un terzo) e di negoziare la qualificazione del trust. È opportuno presentare l’istanza di adesione quanto prima, allegando documenti che dimostrino la legittimità del trust e la correttezza del quadro RW. Durante l’incontro, il legale potrà proporre la rideterminazione dei redditi e l’applicazione della tassazione corretta (ad esempio, tassazione del trust opaco invece che del beneficiario).

La mediazione obbligatoria per avvisi di importo fino a 50.000 euro è un’altra opportunità per risolvere il contenzioso in via amministrativa. In sede di mediazione si può ottenere la riduzione al 35% delle sanzioni e concordare un pagamento rateale.

3.5 Ricorso giurisdizionale

Se non si raggiunge un accordo, si passa al contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Qui le strategie principali sono:

  • contestare la legittimità dell’accertamento (motivi formali e sostanziali);
  • eccepire la violazione dell’art. 37 e dimostrare che il trust non è un’interposizione fittizia;
  • invocare le sentenze favorevoli (Cass. 7161/2026, 26471/2025) per sostenere che la dotazione di beni non è imponibile e che le clausole di proroga della giurisdizione non vincolano i creditori;
  • richiedere la compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale e, in caso di rigetto, la sospensione della riscossione.

3.6 Strumenti di protezione e composizione della crisi

Se l’ammontare del debito è elevato e il contribuente non riesce a far fronte alle somme richieste, può essere necessario ricorrere a strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012 e successive modifiche (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza):

  • Piano del consumatore: consente al debitore non imprenditore di proporre ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, un piano di rientro con falcidie e dilazioni, omologato dal giudice.
  • Accordo di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione dei debiti): adatto agli imprenditori commerciali sotto soglia; prevede il coinvolgimento dell’OCC e l’approvazione dei creditori.
  • Esdebitazione per il debitore incapiente: permette di cancellare i debiti residui a chi non ha risorse sufficienti, a determinate condizioni.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista dell’OCC, può assistere nella predisposizione di tali procedure, presentando l’istanza al tribunale e negoziando con l’Agenzia delle Entrate la riduzione del debito.

3.7 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse definizioni agevolate (“rottamazioni”) delle cartelle esattoriali. Al momento (maggio 2026) è ancora in vigore la rottamazione‑quater introdotta dalla legge 197/2022, che consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi. Per mantenere i benefici occorre pagare le rate previste; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rottamazione .

La rottamazione‑quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026, consentiva di regolarizzare i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Pertanto, alla data odierna (12 maggio 2026) non è più possibile presentare nuove domande; restano però i termini per pagare le rate di chi ha aderito entro la scadenza. Nel predisporre una strategia difensiva occorrerà verificare se il debito rientra tra quelli definibili con la rottamazione‑quater o se conviene procedere con strumenti giudiziali.

4. Errori comuni e consigli pratici

Chi riceve un avviso di accertamento per redditi trust non dichiarati spesso commette errori che possono compromettere la difesa. Ecco alcuni consigli pratici:

  • Non ignorare l’avviso. L’avviso di accertamento è un atto formale che avvia la riscossione; non rispondere entro i termini espone a ipoteche e pignoramenti. Rivolgiti subito a un professionista.
  • Non pagare senza verifiche. Spesso l’Agenzia commette errori di calcolo o di qualificazione del trust. Pagare integralmente senza controllare può significare versare somme non dovute. È meglio analizzare l’atto con un avvocato.
  • Non sottovalutare il quadro RW. Anche se non si percepiscono redditi dal trust, gli investimenti e le partecipazioni all’estero devono essere indicati nel quadro RW quando si è titolari effettivi . Omettere questo adempimento porta a sanzioni molto pesanti.
  • Non affidarsi a consulenti generici. La fiscalità dei trust è complessa e richiede una competenza specifica. L’Avv. Monardo coordina avvocati e commercialisti che conoscono la materia e possono valutare la migliore strategia.
  • Non trascurare la tutela cautelare. Se non si chiede la sospensione della riscossione, l’Agenzia può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramenti anche durante il contenzioso. È importante depositare tempestivamente l’istanza di sospensione.
  • Non dimenticare gli strumenti di composizione della crisi. Se il debito è elevato e non si riesce a pagare, esistono procedure che consentono di ridurre e rateizzare le somme con l’intervento del tribunale (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione). Consultare un gestore della crisi può fare la differenza.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Norme di riferimento per la fiscalità dei trust

TemaRiferimento normativoContenuto essenziale
Soggettività fiscale del trustArt. 73 TUIRIl trust è equiparato a un ente non commerciale. I trust residenti sono soggetti a IRES sui redditi ovunque prodotti; quelli esteri solo per i redditi prodotti in Italia, salvo presunzione di residenza.
Redditi imputati ai beneficiariArt. 44, comma 1, lett. g‑sexies TUIRLe attribuzioni ai beneficiari residenti da parte di trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata sono tassate come redditi di capitale .
Interposizione fittiziaArt. 37, comma 3, DPR 600/1973I redditi si considerano prodotti dal titolare effettivo in caso di interposizione fittizia; applicabile ai trust sham .
Avviso di accertamentoArt. 42 DPR 600/1973L’avviso deve indicare l’imponibile, le aliquote e le motivazioni; la mancanza comporta nullità .
Termini di notificazioneArt. 43 DPR 600/1973L’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se la dichiarazione è omessa) .
Obblighi di monitoraggioArt. 4 D.L. 167/1990; D.Lgs. 90/2017I residenti devono dichiarare nel quadro RW le attività e gli investimenti esteri; l’obbligo si estende ai titolari effettivi .
Giurisdizione trust esteriSS.UU. Cass. 26471/2025La clausola di proroga della giurisdizione non vincola i creditori; la lex fori prevale .

5.2 Termini e rimedi dopo la notifica dell’avviso

FaseTermineRimedio / Azione
Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione30 giorni dalla notificaSospende il termine per ricorrere e consente di negoziare con l’Agenzia riducendo le sanzioni a un terzo.
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaConsente di contestare l’avviso; è necessario il patrocinio di un avvocato.
Mediazione obbligatoria (per avvisi fino a 50.000 €)60 giorniComporta la sospensione e permette una riduzione delle sanzioni al 35%.
AutotutelaNessun termine perentorio (consigliato entro i 60 giorni)Richiesta di annullamento d’ufficio per errori di notifica, calcolo o motivazione.
Pagamento o rateizzazione30 giorni dalla definizionePer evitare la riscossione, il contribuente deve versare l’imposta e le sanzioni (in unica soluzione o rate).
Sospensione della riscossioneDurante il ricorsoIstanza al giudice (art. 47 D.Lgs. 546/1992) per sospendere il pagamento in presenza di danno grave.

5.3 Sanzioni per omessa dichiarazione nel quadro RW

ViolazioneAliquota sanzionatoriaNote
Omessa o infedele dichiarazione di investimenti esteri (Paesi non a fiscalità privilegiata)3% – 15% del valore per annoL’art. 5, commi 4 e 5, D.L. 167/1990 prevede sanzioni proporzionali alla detenzione; la legge 97/2013 ha esteso l’obbligo ai titolari effettivi .
Omessa o infedele dichiarazione di investimenti esteri (Paesi a fiscalità privilegiata)6% – 30% del valore per annoLe sanzioni raddoppiano per gli investimenti detenuti in Stati non collaborativi (black list).
Omessa compilazione del quadro RW da parte del beneficiario discrezionale3% – 6% del creditoLa circolare 34/E chiarisce che il beneficiario di trust discrezionale deve dichiarare il credito vantato; l’omissione comporta sanzioni.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è un avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente che, in base alle verifiche svolte, risultano somme dovute a titolo di imposte e sanzioni. L’avviso deve indicare l’imponibile accertato, le imposte dovute e le motivazioni che sorreggono la pretesa .

2. Quanto tempo ho per contestare un avviso di accertamento?

Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Può inoltre presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni; la presentazione sospende per 90 giorni il termine per impugnare.

3. In caso di trust devo compilare sempre il quadro RW?

Sì, se sei residente e titolare effettivo di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero tramite trust, devi indicarle nel quadro RW . Nel trust trasparente la compilazione spetta al trust per la parte non attribuita ai beneficiari; i beneficiari individuati devono indicare la loro quota; nei trust discrezionali i beneficiari indicano il credito quando il trustee comunica la distribuzione.

4. Che cosa si intende per trust interposto o fittizio?

Un trust è interposto quando, pur essendo formalmente valido, viene utilizzato per occultare il titolare effettivo dei redditi. Se il disponente conserva ampi poteri di gestione o si designa beneficiario, il trust può essere considerato fittizio e i redditi vengono imputati al disponente ai sensi dell’art. 37 DPR 600/1973 .

5. Cosa succede se non dichiaro i redditi del trust?

L’omessa dichiarazione dei redditi prodotti dal trust comporta la notifica di un avviso di accertamento e l’applicazione di imposte, sanzioni e interessi. Se i redditi derivano da investimenti esteri non dichiarati, le sanzioni possono essere molto elevate (fino al 30% per anno per i Paesi a fiscalità privilegiata) .

6. Posso sanare l’omessa dichiarazione con ravvedimento operoso?

Sì. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare la violazione pagando spontaneamente imposta, interessi e sanzioni ridotte prima della notifica dell’atto di contestazione o accertamento. È possibile presentare una dichiarazione integrativa indicando i redditi del trust e le attività estere, beneficiando di sanzioni ridotte.

7. Qual è la differenza tra trust trasparente e trust opaco?

Nel trust trasparente i redditi vengono imputati ai beneficiari anche se non percepiti; i beneficiari sono soggetti passivi e devono dichiarare i redditi. Nel trust opaco i redditi rimangono in capo al trust; in caso di trust opaco estero stabilito in Stati a fiscalità privilegiata, le attribuzioni ai beneficiari residenti sono tassate come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g‑sexies TUIR) .

8. Cosa fare se l’avviso è stato notificato oltre i termini?

L’art. 43 DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso va notificato entro il quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo anno se la dichiarazione è omessa). Se l’avviso viene notificato oltre tali termini, è decaduto e può essere impugnato eccependo la decadenza .

9. È possibile richiedere la sospensione della riscossione?

Sì. Con il ricorso è possibile depositare istanza di sospensione chiedendo che il pagamento sia sospeso fino alla decisione di merito (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Il giudice valuta se vi è un danno grave e irreparabile.

10. Che cos’è l’accertamento con adesione?

È un istituto che consente al contribuente di definire l’accertamento con l’Agenzia delle Entrate mediante un accordo, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso e sospende i termini di ricorso.

11. In cosa consiste la mediazione tributaria?

Per avvisi di valore non superiore a 50.000 euro la proposizione del ricorso deve essere preceduta da una istanza di mediazione. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni sono ridotte al 35%.

12. Se non ho potuto aderire alla rottamazione‑quinquies, posso sanare il debito?

La rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026) prevedeva la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 . Alla data odierna non è più possibile aderire; chi ha presentato la domanda deve pagare le rate entro le scadenze. Resta possibile accedere ad altre soluzioni come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione.

13. Chi sono i titolari effettivi del trust?

Secondo il d.lgs. 231/2007 e la circolare 34/E, sono titolari effettivi: i beneficiari individuati o facilmente individuabili; i soggetti che hanno diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio; e coloro che, in ultima istanza, controllano l’entità giuridica .

14. Le sentenze di Cassazione possono aiutare nella difesa?

Sì. Le recenti sentenze (Cass. 7161/2026, Cass. 9096/2025, SS.UU. 26471/2025) forniscono precedenti favorevoli: l’ordinanza 7161 afferma che la dotazione dei beni non è imponibile ; la sentenza 9096 applica il principio “substance over form” e imputa i redditi al titolare effettivo ; le SS.UU. 26471 stabiliscono che la clausola di proroga della giurisdizione non vincola i creditori . Citare tali pronunce nel ricorso rafforza la difesa.

15. Cosa succede se non pago l’avviso di accertamento?

Se non si paga o non si impugna, l’avviso diventa titolo esecutivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca, pignorare beni mobili o immobili e procedere con il fermo amministrativo dei veicoli . Nei casi più gravi (evasione superiore a 150 mila euro) si può configurare il reato di dichiarazione infedele.

16. Posso affidare la mia difesa a un avvocato di fiducia?

Sì. È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista con esperienza nei trust. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coadiuvato da un team di avvocati e commercialisti, può analizzare l’avviso, proporre ricorso, negoziare con l’Agenzia e, se necessario, accompagnarti nelle procedure di composizione della crisi. Grazie alla sua abilitazione come gestore della crisi da sovraindebitamento e come esperto negoziatore, può offrire soluzioni a 360° per evitare la riscossione e salvaguardare il tuo patrimonio.

17. Quali documenti devo fornire all’avvocato?

È opportuno raccogliere subito:

  • copia dell’avviso di accertamento e della relata di notifica;
  • dichiarazioni dei redditi presentate negli anni contestati;
  • atto istitutivo del trust, verbali, documentazione contabile, eventuali bilanci;
  • comunicazioni inviate dal trustee, estratti conto bancari e documenti relativi agli investimenti esteri;
  • eventuali precedenti avvisi, cartelle di pagamento, atti dell’Agente della riscossione.

Fornendo una documentazione completa l’avvocato potrà valutare la situazione e formulare la strategia più efficace.

18. Se il trust è legittimo ma ho omesso il quadro RW, quali conseguenze ci sono?

Anche se il trust è valido, l’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni proporzionali al valore delle attività estere. È possibile presentare una dichiarazione integrativa e usufruire del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. La Cassazione n. 9445/2025 ha confermato la legittimità delle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW di investimenti detenuti attraverso un trust . È quindi fondamentale regolarizzare tempestivamente la situazione.

19. Le sentenze della Cassazione sono immediatamente applicabili?

In Italia le sentenze della Corte di cassazione non creano “precedente vincolante” in senso anglosassone, ma costituiscono orientamenti ai quali l’amministrazione e i giudici di merito tendono ad adeguarsi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E/2022, ha recepito gli orientamenti della Cassazione in materia di trust, riconoscendo che la dotazione di beni non è imponibile . Pertanto, citare le sentenze recenti nel ricorso può influenzare favorevolmente la decisione.

20. Cosa succede se i beneficiari sono all’estero?

Se i beneficiari del trust sono non residenti, occorre verificare la normativa convenzionale tra l’Italia e il Paese di residenza per evitare la doppia imposizione. In generale, i trust residenti imputano i redditi ai beneficiari ovunque residenti (per la quota attribuita). Se il trust è estero, i beneficiari residenti sono tassati in Italia; i beneficiari non residenti sono tassati nel proprio Paese, salvo presunzione di residenza del trust in Italia se il disponente o il guardian è residente. È consigliabile richiedere un parere personalizzato.

7. Simulazioni pratiche e casi reali

Caso 1 – Trust estero con beneficiari residenti e interposizione fittizia

Fatti: Il disponente A, residente in Italia, istituisce nel 2010 un trust alle Bahamas trasferendovi partecipazioni societarie del valore di 3 milioni di euro. Egli si riserva la facoltà di revoca del trustee e di nomina dei beneficiari, indicandosi come beneficiario finale. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per redditi non dichiarati dal trust.

Analisi: L’Agenzia contesta che il trust sia un mero schermo per occultare i redditi. In base alla sentenza n. 9096/2025, la Corte di cassazione considera fittizio un trust in cui il disponente mantiene poteri di gestione e si designa beneficiario, applicando il principio substance over form . In tal caso i redditi vanno imputati al disponente e il trust è irrilevante ai fini dell’imposta. L’omessa dichiarazione comporta sanzioni e interessi. Il contribuente può difendersi solo dimostrando l’effettiva autonomia del trustee (documenti che provino le decisioni indipendenti) e che i poteri di revoca non sono stati utilizzati. In mancanza, l’avviso sarà confermato.

Caso 2 – Trust gestorio con attribuzioni a favore dei beneficiari

Fatti: Tizio istituisce un trust gestorio in Italia per gestire il patrimonio aziendale. Il trust prevede beneficiari discrezionali (i figli) e non è previsto alcun trasferimento di beni durante la vita del trust. Nel 2026 la dotazione dei beni viene contestata dall’Agenzia come atto di donazione.

Analisi: L’ordinanza n. 7161/2026 afferma che la dotazione di un trust gestorio non costituisce presupposto dell’imposta di donazione; la tassazione scatta solo all’atto di attribuzione dei beni ai beneficiari . Si può quindi impugnare l’avviso deducendo la mancanza di un trasferimento effettivo. La difesa richiamerà la circolare 34/E/2022 e le sentenze Cass. 8082/2020, 24153/2020. L’avviso dovrebbe essere annullato.

Caso 3 – Beneficiario discrezionale che omette il quadro RW

Fatti: Caio è indicato come beneficiario discrezionale di un trust estero. Nel 2022 il trustee decide di erogare a Caio 500 mila euro, ma non gli comunica tempestivamente il credito. Caio non compila il quadro RW e nel 2026 riceve un avviso di contestazione con sanzioni al 6% per anno.

Analisi: La circolare 34/E stabilisce che i beneficiari di trust discrezionali devono indicare nel quadro RW il credito vantato una volta che il trustee li informi dell’attribuzione . Se il trustee non ha comunicato i dati, Caio può eccepire la mancanza di colpa e chiedere la disapplicazione delle sanzioni. Tuttavia dovrà regolarizzare la posizione con una dichiarazione integrativa e ravvedimento. In sede di accertamento con adesione potrà ridurre le sanzioni a un terzo.

Conclusione

L’avviso di accertamento per redditi trust non dichiarati rappresenta un momento delicato nella vita del contribuente. L’amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli sui trust, in particolare su quelli esteri e su quelli dove disponente e beneficiari coincidono. La normativa prevede obblighi stringenti di monitoraggio fiscale e attribuisce alla tutela dei creditori un ruolo prevalente; le sentenze della Cassazione mostrano che la sostanza economica prevale sulla forma e che la dotazione dei beni non è imponibile se manca un effettivo trasferimento. È quindi essenziale agire con tempestività e consapevolezza.

Riassumendo:

  • il trust può essere uno strumento valido ma deve essere gestito con rigore; la dotazione dei beni non è tassata ai fini dell’imposta di donazione, mentre i redditi vanno dichiarati;
  • l’omessa indicazione nel quadro RW comporta sanzioni fino al 30% per anno ;
  • l’avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni contestando la motivazione e la qualificazione del trust ;
  • esistono rimedi amministrativi (autotutela, accertamento con adesione, mediazione) e giudiziali per ridurre o annullare il debito;
  • in caso di debiti elevati, è possibile ricorrere a strumenti di composizione della crisi come i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione.

Per affrontare questa complessa materia è consigliabile rivolgersi a professionisti competenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, con il suo staff di avvocati e commercialisti, può analizzare l’avviso, individuare i vizi e proporre le migliori strategie, sia in sede amministrativa sia giudiziale.

Grazie alla sua esperienza nel diritto bancario e tributario e alla qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può supportare il contribuente non solo nella difesa dell’accertamento ma anche nella gestione complessiva dei debiti.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, bloccando pignoramenti, ipoteche, fermi o altre azioni esecutive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!