Introduzione
Negli ultimi anni i Non‑Fungible Token (NFT) hanno conquistato il mercato digitale. Si tratta di certificati unici basati su tecnologia blockchain che attestano la proprietà o l’autenticità di un bene digitale (un’opera d’arte, un brano musicale, un clip video) e che, proprio per la loro unicità, possono raggiungere valori elevatissimi. Parallelamente è cresciuto l’interesse dell’Agenzia delle Entrate e del legislatore italiano, che hanno incluso questi strumenti nella disciplina delle cripto‑attività e hanno introdotto obblighi di monitoraggio fiscale e di tassazione. La mancata dichiarazione dei redditi generati dalla compravendita o dalla detenzione di NFT può comportare l’emissione di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento, con la richiesta di imposte, sanzioni e interessi; nei casi più gravi, l’omissione può integrare il reato di dichiarazione infedele previsto dal D.Lgs. n. 74/2000.
Questo articolo spiega in modo chiaro e aggiornato (a maggio 2026) come comportarsi quando si riceve un avviso di accertamento per NFT non dichiarati: quali sono le normative applicabili, quali difese e strategie mettere in atto, quali strumenti alternativi esistono per definire il debito e quali errori evitare. L’obiettivo è offrire al contribuente/debitore una guida autorevole e pratica che consenta di affrontare la procedura con consapevolezza, riducendo al minimo i rischi fiscali e penali.
Perché è importante affrontare subito l’avviso di accertamento
Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate non è mai piacevole, ma quando si tratta di NFT non dichiarati l’urgenza è ancora maggiore. Da un lato, il mercato degli NFT è caratterizzato da volatilità e da una normativa in continua evoluzione; dall’altro, i controlli fiscali diventano sempre più mirati grazie all’entrata in vigore della direttiva DAC‑8 (dir. UE 2023/2226), che dal 1° gennaio 2026 impone agli exchange di comunicare all’Amministrazione finanziaria tutti i dati sulle operazioni in cripto‑attività . Chi non rispetta gli obblighi di dichiarazione rischia sanzioni elevate e, in caso di omessa risposta ai solleciti, il blocco dell’operatività .
Tra i rischi principali vi sono:
- Sanzioni pecuniarie fino al 30 % del valore non dichiarato per l’omessa compilazione del quadro RW in caso di attività estere .
- Imposte sul reddito dovute sulle plusvalenze o sui compensi da vendita di NFT: l’aliquota, dopo la legge di bilancio 2026, è salita dal 26 % al 33 % .
- Interessi di mora e aggio riscossione, che si accumulano se la cartella non viene pagata entro 60 giorni .
- Responsabilità penale per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), che scatta al superamento di determinate soglie e quando l’omissione riguarda redditi derivanti da attività economiche .
Agire tempestivamente consente di contestare eventuali errori dell’avviso, chiedere la sospensione della riscossione, valutare il ricorso o aderire a una delle procedure deflattive ancora attive (come l’accertamento con adesione o la mediazione tributaria). Rimandare può portare a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e, nei casi più gravi, all’apertura di un procedimento penale.
Presentazione dello studio legale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con una consolidata esperienza in materia tributaria e bancaria. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, specializzati nella difesa dei contribuenti e delle imprese.
L’Avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con competenza nella gestione delle procedure di composizione negoziata e degli accordi di ristrutturazione del debito;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a supportare le imprese in difficoltà;
- Avvocato cassazionista con abilitazione al patrocinio davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Grazie a queste competenze, lo studio offre assistenza completa in tutte le fasi dell’accertamento e della riscossione: analisi dell’atto e ricerca dei vizi, redazione del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sospensione della riscossione, negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per ridurre l’importo, studio di piani di rientro sostenibili e, se necessario, accesso alle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione. Lavorando in sinergia con i commercialisti, lo studio fornisce anche consulenza sulla corretta compilazione del quadro RW e sull’inquadramento fiscale delle operazioni in NFT.
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Le sezioni che seguono approfondiscono il quadro normativo, le procedure e le strategie per difendersi. Il linguaggio utilizzato è divulgativo ma rigoroso, con frequenti riferimenti alle norme e alla giurisprudenza più recente.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
La tassazione degli NFT è stata definita da vari interventi legislativi e da interpretazioni giurisprudenziali. In questa sezione si analizzano le fonti normative italiane ed europee e le pronunce della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle Corti di Giustizia Tributaria che incidono sulla materia.
1.1 Origine legislativa e circolari dell’Agenzia delle Entrate
1.1.1 Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022)
La legge di bilancio 2023 è stato il primo intervento organico sulle cripto‑attività. Il legislatore ha introdotto l’art. 1 commi 126–147 della legge 197/2022, disciplinando la categoria delle “cripto‑attività” e definendo obblighi fiscali e aliquote. Le principali novità sono:
- Definizione di cripto‑attività come rappresentazioni digitali di valore o diritti registrate su un registro distribuito, comprensive di NFT; la circolare 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate conferma che gli NFT rientrano a pieno titolo fra le cripto‑attività .
- Obbligo di dichiarare le cripto‑attività detenute su wallet o su piattaforme estere nel quadro RW del modello Redditi o nel quadro W del modello 730 . La mancata indicazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato, raddoppiate se l’attività è detenuta in Paesi a fiscalità privilegiata .
- Aliquota del 26 % sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto‑attività quando l’attività non costituisce impresa. Per l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2023 era prevista la possibilità di rivalutazione pagando un’imposta del 14 %.
1.1.2 Circolare 30/E del 27 ottobre 2023
La circolare 30/E/2023, emanata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce i primi chiarimenti applicativi. Secondo il documento:
- Gli NFT rappresentano cripto‑attività se consentono il trasferimento di diritti su opere digitali o beni reali; devono essere quindi dichiarati nel quadro RW .
- La cessione di un NFT a titolo oneroso o la sua permuta con criptovalute diverse costituisce un evento fiscalmente rilevante .
- Le plusvalenze sono tassate come redditi diversi (art. 67 TUIR) se l’attività non costituisce impresa o come reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) quando l’emissione/vendita di NFT è svolta abitualmente .
- La permuta tra cripto‑attività omogenee non genera plusvalenza, mentre lo scambio tra un NFT e criptovalute con funzioni differenti (ad esempio la vendita di un NFT artistico per Ether) genera reddito imponibile .
1.1.3 Legge di bilancio 2025 e voluntary disclosure
La legge di bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di rivalutare le cripto‑attività detenute al 1° gennaio 2025 pagando un’imposta sostitutiva del 18 %; in parallelo è stata istituita una procedura di voluntary disclosure per regolarizzare gli asset posseduti entro il 31 dicembre 2021 . I contribuenti che aderiscono possono sanare le omissioni pagando la sostitutiva e presentando la dichiarazione integrativa.
1.1.4 Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025)
L’ultima legge di bilancio (entrata in vigore il 1° gennaio 2026) ha modificato radicalmente l’aliquota sulle plusvalenze da cripto‑attività, portandola al 33 % . Continuano a essere tassati al 26 % gli ETF e i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR (Markets in Crypto‑Assets Regulation) . Inoltre la riforma include le cripto‑attività nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE .
1.2 Normativa di riferimento
Di seguito vengono riepilogate le principali norme che si applicano in materia di NFT e avvisi di accertamento:
| Norma/Legge | Contenuto principale | Rilevanza |
|---|---|---|
| TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 67 e 53 | L’art. 67 comma 1 lettera c‑sexies assoggetta a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di cripto‑attività; l’art. 53 disciplina i redditi di lavoro autonomo. | Determina la natura del reddito (diverso o autonomo) generato dalla vendita di NFT . |
| D.L. 167/1990 art. 4 | Impone l’obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero; la mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % (raddoppiate in Paesi black list) . | Fondamentale per chi detiene NFT su wallet o exchange esteri. |
| D.P.R. 602/1973 art. 25 e 26 | Regola l’emissione e la notifica della cartella di pagamento: l’agente della riscossione deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione; il pagamento deve avvenire entro 60 giorni . | Rileva quando l’avviso di accertamento sfocia in cartella. |
| D.Lgs. 46/1999 | Stabilisce che, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca, fermo o pignoramento . | Definisce le conseguenze dell’inadempimento. |
| D.Lgs. 546/1992 art. 21 | Fissa i termini per ricorrere davanti alla Corte di Giustizia Tributaria: 60 giorni per le imposte, 40 giorni per contributi previdenziali, 30 giorni per sanzioni amministrative . | Indica la tempestività dei ricorsi. |
| D.Lgs. 74/2000 art. 4 | Prevede il reato di dichiarazione infedele: l’omessa o infedele indicazione di redditi imponibili quando l’imposta evasa supera una determinata soglia è punita con la reclusione . | Rischio penale in caso di omessa dichiarazione di proventi da NFT. |
| Legge 3/2012 | Introduce le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione del patrimonio) per soggetti non fallibili. | Permette ai debitori di ottenere l’esdebitazione e di liberarsi dai debiti fiscali sotto determinate condizioni. |
| D.L. 118/2021 | Istituisce la composizione negoziata della crisi d’impresa e l’esperto negoziatore. | Offre alle imprese un percorso extragiudiziale per ristrutturare i debiti, inclusi quelli fiscali. |
| Regolamento (UE) 2023/1114 “MiCAR” | Regola gli emittenti e i fornitori di servizi sulle cripto‑attività; distingue tra Electronic Money Tokens (EMT) e Asset‑Referenced Tokens (ART) e impone obblighi di autorizzazione e vigilanza . | Incide sulla qualificazione degli NFT e sulla tassazione dei token emessi secondo MiCAR. |
| Direttiva (UE) 2023/2226 “DAC‑8” | Introduce lo scambio automatico di informazioni su cripto‑attività tra Stati membri; obbliga gli exchange a comunicare i dati delle operazioni agli Stati e prevede sanzioni severe per chi non collabora . | Aumenta i controlli e riduce il rischio di evasione. |
1.3 Giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria
La giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nella qualificazione fiscale degli NFT e nel definire i diritti procedurali del contribuente.
1.3.1 Sentenza Cass. n. 8269/2025
La sentenza 8269 della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2025 ha esaminato il caso di un artista che cedeva le proprie opere digitali tramite NFT ricevendo criptovalute come corrispettivo . Il contribuente sosteneva che il reddito si sarebbe manifestato solo al momento della conversione in euro. La Corte ha stabilito che:
- La vendita di un NFT costituisce reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) quando l’attività è abituale .
- Il corrispettivo pagato in criptovalute deve essere convertito in euro per determinare il reddito imponibile .
- La permuta tra NFT e criptovalute non è neutrale perché NFT e cripto hanno funzioni diverse, quindi genera plusvalenza imponibile .
- La mancata dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele quando l’imposta evasa supera le soglie penali .
Questa pronuncia conferma che la detenzione di NFT non è attività meramente speculative ma può essere trattata come reddito professionale o d’impresa. Per il contribuente significa che, anche se riceve criptovalute, l’imposta va calcolata subito al valore di mercato dell’NFT.
1.3.2 Ordinanza Cass. n. 26548/2025 e altre pronunce sui vizi di notifica
L’ordinanza 26548/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che, quando il messo notificatore dichiara l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche svolte; in mancanza la notifica è nulla . Questa decisione è importante perché molti avvisi di accertamento vengono annullati per difetti di notifica.
La Corte, con l’ordinanza 638/2026, ha affermato che per dimostrare la notifica della cartella è sufficiente la matrice o la copia con la relata di notifica; non è necessario l’originale . L’ordinanza 398/2026 ha chiarito che la prescrizione delle somme relative al Servizio sanitario nazionale è quinquennale e che l’Agente della Riscossione deve provare il contenuto dell’atto notificato . Un’altra decisione rilevante (Cass. n. 27504/2024) ha stabilito che la richiesta di rateizzazione della cartella costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione .
1.3.3 Sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie)
Le Corti di Giustizia Tributaria di merito hanno emesso numerose sentenze in materia di notifiche, sanzioni e vizi di motivazione. Ad esempio:
- CGT Lazio, sentenza n. 582/2025: annulla l’avviso di accertamento per omessa motivazione, perché l’Ufficio non ha indicato il valore degli NFT e la metodologia di determinazione.
- CGT Lombardia, sentenza n. 2878/2024: afferma che la mancata compilazione del quadro RW è sanzionabile anche se la cripto‑attività non ha generato reddito; rileva l’obbligo di monitoraggio e condanna l’Agenzia al rimborso delle sanzioni irrogatبه oltre i 90 giorni dalla scadenza.
- CGT Calabria, sentenza n. 398/2026: conferma la prescrizione quinquennale per i contributi sanitari e ribadisce la necessità della prova della notifica.
Le decisioni possono variare tra le corti, ma evidenziano l’importanza di verificare la motivazione dell’avviso e la correttezza della notifica.
1.3.4 Altre fonti interpretative
Oltre alla giurisprudenza, è rilevante consultare le circolari dell’Agenzia delle Entrate, le risoluzioni e le risposte a interpello. Ad esempio, la circolare 23/E/2022 (precedente alla legge di bilancio 2023) aveva già assimilato gli NFT alle cripto‑attività. Le risposte a interpello n. 432/2023 e 180/2024 hanno ribadito che gli NFT vanno dichiarati nel quadro RW anche se detenuti su piattaforme italiane e che la plusvalenza si realizza al momento della cessione.
1.4 Direttive e regolamenti europei
L’Unione Europea sta armonizzando la disciplina delle cripto‑attività. Oltre al regolamento MiCAR, la direttiva DAC‑8 (recepita in Italia dal decreto legislativo attuativo in fase di approvazione) introduce un sistema di scambio automatico di informazioni su tutte le operazioni in cripto‑attività e prevede che gli exchange comunichino dati anagrafici, fiscali e transazionali degli utenti . Questa misura, insieme agli obblighi di autorizzazione previsti dal MiCAR, mira a eliminare la zona grigia in cui si muoveva il mercato degli NFT .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Chi riceve un avviso di accertamento per NFT non dichiarati deve conoscere i passaggi della procedura e i propri diritti. La tempestività è fondamentale: i termini per presentare ricorso o aderire a strumenti deflattivi sono perentori. In questa sezione sono descritte le fasi successive alla notifica.
2.1 La notifica dell’avviso e della cartella di pagamento
- Notifica dell’avviso di accertamento: l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento quando ritiene che il contribuente abbia omesso di dichiarare redditi o attività. La notifica può avvenire via PEC (per i soggetti dotati di domicilio digitale), tramite messo notificatore o tramite raccomandata. L’atto deve indicare i fatti contestati, le norme violate e l’importo di imposta, sanzioni e interessi.
- Termine per il pagamento o per impugnare: il contribuente può pagare entro 60 giorni dalla notifica sfruttando lo sconto delle sanzioni del 10 % (istituto del ravvedimento operoso breve). In alternativa può impugnare l’avviso entro 60 giorni presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Emissione della cartella di pagamento: se l’avviso non viene impugnato o pagato, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo e affida la riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER). La cartella deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l’avviso è divenuto definitivo .
- Termine per il pagamento della cartella: una volta ricevuta la cartella, il debitore ha 60 giorni per pagare. In mancanza, l’AER può attivare procedure cautelari e esecutive (iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti) .
2.2 Termini per presentare ricorso
I termini per impugnare la cartella variano in base alla natura del debito:
| Tipologia di debito | Termine per ricorso | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Imposte tributarie (IRPEF, IRES, IVA) | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Contributi previdenziali (INPS) | 40 giorni | Art. 24 L. 636/1939; D.Lgs. 46/1999 |
| Sanzioni amministrative (multe, fermi, ipoteche) | 30 giorni (20 giorni per fermi e ipoteche) | L. 689/1981, art. 22 |
| Contributi camerali o altri debiti | Termine specifico indicato nell’atto | Norme di settore |
Il ricorso va notificato all’AER e depositato telematicamente presso la Corte di Giustizia Tributaria competente. La notifica dev’essere effettuata tramite PEC o raccomandata A/R; l’omissione o l’errore formale nella notifica può portare all’inammissibilità del ricorso.
2.3 Cosa accade se non paghi entro 60 giorni
Decorso il termine di 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’AER può adottare misure cautelari ed esecutive. Le principali sono:
- Iscrizione di ipoteca: l’Agenzia può iscrivere ipoteca su beni immobili e mobili registrati per tutelare il proprio credito. L’ipoteca non può essere iscritta per crediti inferiori a 20.000 euro.
- Fermo amministrativo: riguarda i veicoli di proprietà del debitore; impedisce la circolazione finché non si paga il debito o si ottiene una rateizzazione.
- Pignoramenti presso terzi: AER può pignorare conti correnti, stipendi, pensioni o crediti vantati dal contribuente verso terzi.
- Pignoramento mobiliare o immobiliare: in assenza di altre garanzie, l’ente può procedere al pignoramento dei beni immobili o mobili.
- Interessi di mora: maturano sul debito a decorrere dal termine di 60 giorni .
Il contribuente ha facoltà di impugnare il preavviso di fermo, l’ipoteca o gli atti di pignoramento se vi sono vizi della cartella o della notifica. È consigliabile agire immediatamente per sospendere le procedure ed evitare l’aggravarsi della situazione.
2.4 Vizi di notifica e difetti dell’atto
Molte cartelle vengono annullate perché presentano vizi formali o sostanziali. Tra i più frequenti:
- Notifica inesistente o nulla: l’atto non è stato notificato al contribuente o manca la prova della consegna. L’ordinanza 638/2026 consente di dimostrare la notifica con la sola copia della cartella ; tuttavia l’onere della prova è a carico dell’ente. Se la notifica è inesistente, la cartella è nulla.
- Motivazione insufficiente: l’avviso deve indicare le ragioni della pretesa, i metodi di calcolo e le norme violate. La CGT Lazio (sentenza 582/2025) ha annullato un avviso perché l’Ufficio non aveva indicato il valore degli NFT.
- Decadenza e prescrizione: se l’Agenzia notifica la cartella oltre i termini previsti (tre anni per le imposte dirette), l’atto è decaduto e va impugnato. La prescrizione ordinaria è decennale per le imposte dirette, ma alcune voci (contributi sanitari) si prescrivono in cinque anni .
- Errata qualificazione del reddito: spesso l’Ufficio qualifica la plusvalenza come reddito d’impresa anche se l’attività è sporadica. Tale errore può incidere sull’aliquota e sui contributi dovuti.
2.5 Rapporti con l’amministrazione finanziaria
Prima di presentare ricorso è possibile tentare di risolvere la controversia in via amministrativa. Gli strumenti principali sono:
- Ravvedimento operoso: entro i 90 giorni dalla scadenza del pagamento è possibile sanare l’omissione versando l’imposta e una sanzione ridotta (dal 1,5 % al 3,75 % a seconda del ritardo), oltre agli interessi legali. Se l’Agenzia non ha ancora notificato l’avviso, questo istituto consente di evitare ulteriori sanzioni.
- Autotutela: è una richiesta di annullamento dell’atto per vizi evidenti (errore di persona, calcoli sbagliati, pagamento già effettuato). Può essere presentata in qualsiasi momento, ma non sospende i termini per il ricorso.
- Accertamento con adesione: si può richiedere entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; prevede la sospensione dei termini e consente di concordare con l’Ufficio l’ammontare del debito pagando sanzioni ridotte.
- Mediazione tributaria: per controversie di valore non superiore a 50.000 euro è obbligatorio presentare una proposta di mediazione prima del ricorso. L’Ufficio ha 90 giorni per rispondere; in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35 %.
- Conciliazione giudiziale: è possibile durante il processo; consente di chiudere la lite con un accordo che riduce le sanzioni al 40 %.
2.6 Lettera di compliance e contraddittorio preventivo
Non sempre l’Agenzia delle Entrate procede immediatamente con l’avviso di accertamento. Talvolta invia al contribuente una lettera di compliance o un invito al contraddittorio. Questa fase, introdotta per favorire l’adempimento spontaneo e ridurre il contenzioso, è particolarmente frequente in caso di cripto‑attività. Ecco come gestirla:
- Lettera di compliance: la lettera segnala anomalie riscontrate (mancata compilazione del quadro RW, incoerenze tra acquisti e redditi dichiarati) e invita il contribuente a fornire chiarimenti o a regolarizzare la posizione. È una fase bonaria: non scattano sanzioni penali e i versamenti possono beneficiare di riduzioni. Ignorare la lettera può portare all’emissione di un avviso con sanzioni più elevate.
- Contraddittorio preventivo: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’Ufficio può convocare il contribuente per un confronto. In questa sede è possibile spiegare la provenienza dei fondi usati per acquistare NFT, dimostrare la natura occasionale delle operazioni o evidenziare errori dell’Amministrazione. Partecipare attivamente consente di ridurre o evitare l’accertamento.
- Redditometro e accertamento sintetico: se l’Agenzia rileva una discrepanza tra il reddito dichiarato e i volumi di spesa (ad esempio l’acquisto di NFT per cifre elevate), può attivare l’accertamento sintetico utilizzando il cosiddetto redditometro. In questo caso il contribuente deve dimostrare che gli acquisti sono stati effettuati con redditi tassati in anni precedenti o con patrimoni esenti (donazioni, eredità). Per le cripto‑attività il redditometro si basa sulle informazioni raccolte dagli exchange tramite DAC‑8.
La risposta alla lettera di compliance e la partecipazione al contraddittorio dovrebbero essere seguite da un professionista. Una comunicazione mal gestita può trasformarsi in un accertamento oneroso.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un avviso di accertamento richiede una strategia mirata. Di seguito si illustrano le principali difese a disposizione del contribuente, con particolare attenzione alle situazioni tipiche in caso di NFT non dichiarati.
3.1 Analisi dell’atto e raccolta della documentazione
La prima mossa consiste nell’analizzare l’avviso o la cartella per verificare:
- La legittimazione dell’ente che ha emesso l’atto (Agenzia delle Entrate o AER) e la corretta notifica.
- La motivazione: l’atto deve spiegare perché le operazioni in NFT sono state ritenute imponibili, indicando le transazioni, i wallet coinvolti e le fonti di informazione (ad esempio segnalazioni degli exchange in base alla DAC‑8).
- La quantificazione dell’imposta: occorre verificare la correttezza del valore attribuito agli NFT e delle aliquote applicate (26 % o 33 % a seconda del periodo e della natura del reddito).
- Le sanzioni e gli interessi: bisogna controllare se l’ente ha applicato le sanzioni previste dalla legge o se vi sono errori.
È necessario raccogliere tutta la documentazione: estratti conto dei wallet, contratti di vendita degli NFT, prove del costo di acquisto, eventuali perizie sul valore degli asset e corrispondenza con l’exchange. L’onere della prova in tema di plusvalenze spetta al contribuente, ma l’Agenzia deve dimostrare l’esistenza delle operazioni.
3.2 Contestazione della notifica e dei vizi formali
Se l’avviso o la cartella presenta vizi di notifica, può essere annullato. In particolare si può eccepire:
- Notifica mai avvenuta: ad esempio per PEC inviata a un indirizzo errato o per raccomandata consegnata a persona non autorizzata. La nullità va dimostrata allegando certificazioni di invio e ricezione.
- Mancanza della relata di notifica: l’agente della riscossione deve conservare la prova della notifica; in assenza di copia autentica l’atto è nullo.
- Vizi della relata: se il messo non ha certificato le ricerche effettuate per individuare il destinatario (come stabilito dall’ordinanza 26548/2025) .
Tali vizi possono essere fatti valere con ricorso alla CGT o tramite l’autotutela; se riconosciuti, l’atto è annullato e la pretesa fiscale decade.
3.3 Contestazione nel merito: qualificazione reddituale e valore degli NFT
Molti avvisi si fondano su un’interpretazione errata del reddito. Le principali contestazioni riguardano:
- Reddito di lavoro autonomo vs. reddito diverso: secondo la Cassazione, l’attività di vendita di NFT può essere considerata lavoro autonomo soltanto se abituale e organizzata . Se l’operazione è occasionale, si tratta di reddito diverso tassato al 26 % (33 % dal 2026). È importante dimostrare l’assenza di continuità e organizzazione (ad esempio numero ridotto di transazioni, assenza di struttura aziendale).
- Cessione a titolo gratuito: la donazione di un NFT non genera plusvalenza; l’imposta può sorgere in capo al donatario quando rivende l’asset. Se l’Agenzia tassa una donazione come vendita, è possibile contestare la pretesa.
- Permuta tra NFT e criptovalute: la plusvalenza si realizza solo se i beni scambiati hanno caratteristiche diverse . È necessario dimostrare che l’NFT e la cripto avevano funzioni analoghe (ad esempio entrambi token utility) per evitare la tassazione.
- Valore dell’NFT: l’Agenzia deve determinare il valore al momento della cessione. Se la stima è eccessiva, il contribuente può fornire prove alternative (perizie, quotazioni di mercato, dati di transazione) per dimostrare il valore reale.
3.4 Strategie processuali
La difesa può adottare diverse strategie a seconda delle circostanze:
- Ricorso giurisdizionale: si presenta alla CGT entro i termini e si articola su vizi formali (notifica, motivazione) e sostanziali (assenza di reddito, errata qualificazione). È opportuno chiedere la sospensione cautelare dell’atto per evitare l’esecuzione.
- Richiesta di prova all’Agenzia: il contribuente può eccepire che la pretesa si fonda su dati non provati; l’Ufficio deve produrre documenti (ad esempio segnalazioni di exchange esteri) che dimostrino le operazioni.
- Deposito di perizie: nelle cause complesse può essere utile depositare una perizia tecnica sul funzionamento della blockchain, sul valore degli NFT e sulla qualificazione dell’attività.
- Conciliazione o mediazione: come visto, per controversie fino a 50.000 euro la mediazione è obbligatoria; nelle cause di valore maggiore la conciliazione può ridurre le sanzioni.
3.5 Riduzione e rateizzazione del debito
Se il debito è fondato, il contribuente può chiedere la rateizzazione o accedere a istituti deflattivi:
- Rateizzazione ordinaria: l’AER concede piani di rientro fino a 72, 84 o 120 rate a seconda dell’importo e dell’anno di riferimento (ad esempio 84 rate per debiti sorti fino al 31 dicembre 2020, 96 rate per debiti 2021–2022, 108 rate per debiti 2023–2024) . Il piano può essere richiesto online tramite il sito dell’AER; la richiesta interrompe la prescrizione.
- Rottamazione quater: introdotta dalla legge 197/2022, consente di estinguere i debiti affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e contributi e stralciando sanzioni, interessi e aggio. A maggio 2026 i piani di rateizzazione sono ancora in corso, con scadenze semestrali (ad esempio la rata del 31 maggio 2026 per la rottamazione quater) . Non è invece più possibile aderire alla rottamazione quinquies, la cui domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026; chi non ha aderito non potrà più accedere a questa definizione.
- Definizione agevolata delle liti: prevista dalla legge di bilancio 2023 per liti pendenti al 1° gennaio 2023, consente di chiudere la causa pagando una percentuale dell’imposta (15 % se il contribuente ha vinto in primo grado, 40 % se ha perso). Le adesioni erano possibili entro giugno 2023, ma alcune liti potrebbero essere ancora aperte se il contribuente ha rispettato la prima rata.
3.6 Conseguenze penali e profili di responsabilità
Quando l’omissione di redditi da NFT supera le soglie penali, si applica il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). La soglia attualmente è di 250.000 euro di imposta evasa; la pena è la reclusione da due a cinque anni. La Cassazione ritiene che il dolo può consistere anche nella consapevolezza di non avere dichiarato proventi da cripto‑attività. Per evitare il procedimento penale, è fondamentale regolarizzare la posizione con gli strumenti a disposizione (ravvedimento, accertamento con adesione, voluntary disclosure 2025). Nell’ipotesi di imputazione, è consigliabile attivare una difesa tecnica specializzata in reati tributari.
3.7 Ricorso all’interpello per ottenere chiarezza
Il sistema tributario italiano consente ai contribuenti di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate attraverso istanze di interpello per ottenere chiarimenti interpretativi. Nel mondo delle cripto‑attività questo strumento è utile per prevenire contestazioni. Le tipologie più rilevanti sono:
- Interpello ordinario (art. 11 L. 212/2000): permette di chiedere all’Agenzia come applicare le norme in casi concreti; ad esempio se una specifica serie di NFT rientra tra le cripto‑attività soggette a imposta sostitutiva o se una determinata permuta è fiscalmente neutra.
- Interpello probatorio: consente di ottenere la disapplicazione di sanzioni in presenza di norme anti‑elusive; potrebbe essere invocato per evitare la contestazione di abuso del diritto qualora la struttura di emissione degli NFT sembri elusiva.
- Interpello sui nuovi investimenti: rivolto alle imprese che intendono investire in cripto‑attività; richiede un piano dettagliato degli investimenti e può portare a un accordo preventivo sul trattamento fiscale.
L’Agenzia ha 90 giorni per rispondere, prorogabili. Le risposte vincolano l’Amministrazione rispetto al contribuente che ha presentato l’istanza. Fare ricorso all’interpello prima di lanciare un progetto basato su NFT può evitare futuri avvisi di accertamento.
3.8 Strategie di ottimizzazione fiscale e gestione internazionale
Operare con NFT significa muoversi in un contesto globale. Alcuni contribuenti pensano di trasferire la propria residenza fiscale in Paesi con tasse più leggere per sottrarsi agli obblighi italiani. È una strategia rischiosa se non si rispettano i requisiti di legge. L’Italia considera residente chi resta sul territorio per più di 183 giorni o chi ha il centro degli interessi vitali in Italia. Trasferirsi all’estero ma continuare a operare e vivere in Italia espone al rischio di esterovestizione.
Per gestire correttamente le posizioni estere:
- Valutare le convenzioni contro le doppie imposizioni: determinano quale Stato ha potestà impositiva. Ad esempio, un artista italiano che vende NFT su marketplace americani potrebbe dover pagare le imposte sia negli USA che in Italia; la convenzione evita la doppia tassazione.
- Conservare la documentazione: per dimostrare la residenza fiscale estera occorrono certificati di residenza, iscrizione all’AIRE, contratto di lavoro, pagamenti di affitto. La semplice apertura di un wallet estero non è sufficiente.
- Considerare l’imposta di uscita (exit tax): chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia con plusvalenze latenti su cripto‑attività potrebbe essere soggetto a exit tax, che tassa l’incremento di valore fino alla data del trasferimento.
Un’adeguata pianificazione fiscale internazionale, fatta con l’ausilio di professionisti, può ridurre il rischio di avvisi di accertamento e contenziosi transnazionali.
4. Strumenti alternativi per sanare la posizione
Oltre ai rimedi giudiziali e amministrativi, esistono strumenti per sanare l’irregolarità dei redditi da NFT. Alcuni sono previsti dalla legge di bilancio, altri rientrano nelle procedure di crisi e sovraindebitamento.
4.1 Voluntary disclosure e rivalutazione delle cripto‑attività
La legge di bilancio 2025 prevede una rivalutazione delle cripto‑attività detenute al 1° gennaio 2025, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 18 % . Contestualmente è stata introdotta una procedura di voluntary disclosure per regolarizzare gli asset detenuti entro il 31 dicembre 2021 e non dichiarati. Tale procedura consente di dichiarare le cripto‑attività e pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte; può essere utilizzata anche per gli NFT non dichiarati purché detenuti entro quella data.
4.2 Rottamazione quater e piani di rientro
Come ricordato, la rottamazione quater consente di estinguere i debiti con AER senza pagare sanzioni e interessi. A maggio 2026 è ancora in corso il pagamento delle rate per chi ha già aderito; non sono previste nuove adesioni. Per i debiti sorti dopo il 30 giugno 2022, occorre ricorrere alla rateizzazione ordinaria o alla definizione agevolata se introdotta da successive leggi di bilancio. È importante verificare le finestre normative e non perdere i termini.
4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore e accordo di composizione
Per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, imprenditori agricoli, startup innovative), la legge 3/2012 consente di accedere alle procedure di sovraindebitamento. Le principali:
- Piano del consumatore: il debitore persona fisica propone al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti, comprese imposte e multe, con pagamenti rateizzati o falcidia del capitale. L’approvazione richiede la meritevolezza del debitore, cioè l’assenza di colpe gravi nella causa dell’indebitamento.
- Accordo di composizione della crisi: si applica anche a imprese e professionisti. Prevede la negoziazione con tutti i creditori (compresa l’erario) per ridurre il debito; l’accordo deve essere omologato dal tribunale.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente al debitore di liquidare i propri beni per soddisfare i creditori, ottenendo l’esdebitazione residua.
L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento e Professionista OCC, quindi può assistere i debitori nella predisposizione di questi piani e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate per includere i tributi da NFT.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in difficoltà che hanno maturato debiti fiscali (compresi quelli da NFT o altre cripto‑attività) è possibile accedere alla composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. Questa procedura extragiudiziale permette di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio. L’obiettivo è prevenire l’insolvenza e raggiungere un accordo con l’Erario e gli altri creditori. L’Avv. Monardo, in quanto Esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella presentazione dell’istanza, nella redazione del piano e nelle trattative.
4.5 Buone pratiche per operare con gli NFT senza problemi fiscali
Per evitare di trovarsi in una situazione di irregolarità o di accertamento, è opportuno adottare alcune buone pratiche operative. Non si tratta di eludere le norme, ma di gestire le cripto‑attività con trasparenza e ordine. Queste indicazioni sono utili sia per i privati che per le imprese che emettono, acquistano o rivendono NFT.
- Tenere un registro aggiornato delle operazioni: annotate tutte le transazioni su NFT (acquisti, vendite, permute, royalties) con le date, l’ammontare in euro, le commissioni pagate e il wallet utilizzato. Utilizzate software di tracciamento o fogli di calcolo per monitorare il valore di mercato e il costo di acquisizione. Questo registro è indispensabile per calcolare correttamente le plusvalenze e difendersi in caso di accertamento.
- Archiviare la documentazione: conservate fatture di acquisto, contratti di vendita, e‑mail di conferma, estratti conto dell’exchange e del wallet. In caso di cessione di diritti d’autore, conservate anche i contratti di licensing. La prova documentale facilita la difesa qualora l’Agenzia contesti il valore dell’NFT o la natura dell’operazione.
- Definire la natura dell’attività: distinguete tra attività occasionale e abituale. Se vendete NFT sporadicamente, potete tassare i guadagni come redditi diversi; se l’attività diventa abituale, siete tenuti ad aprire una partita IVA e a rispettare gli obblighi IVA e INPS. Definire correttamente la natura dell’attività evita contestazioni sull’aliquota applicata e consente di beneficiare di regimi agevolati (forfettario, regime dei minimi).
- Monitorare le normative e gli aggiornamenti: la disciplina delle cripto‑attività evolve rapidamente. Leggi di bilancio, decreti attuativi e circolari possono modificare aliquote e adempimenti. È consigliabile consultare periodicamente le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia, portali istituzionali) e, in caso di dubbio, rivolgersi a un professionista.
- Rispondere tempestivamente ai solleciti degli exchange: la direttiva DAC‑8 obbliga gli operatori a sospendere l’operatività degli utenti che non forniscono i dati fiscali . Fornite quindi informazioni corrette e aggiornate per evitare sospensioni e segnalazioni all’Agenzia.
- Valutare la residenza fiscale del marketplace: alcuni marketplace di NFT hanno sede in Paesi con normative fiscali restrittive. Verificate gli accordi di cooperazione tra gli Stati e, se necessario, dichiarate la detenzione di NFT esteri nel quadro RW. Anche se la piattaforma è italiana, l’obbligo di monitoraggio sussiste .
- Chiedere consulenza prima di lanciare progetti complessi: emissione di collezioni NFT, programmazione di piattaforme e creazione di token utility richiedono analisi preventive. Un interpello o una consulenza professionale permettono di strutturare correttamente l’operazione, evitando futuri avvisi di accertamento. Gli aspetti da valutare includono la qualificazione del token (utility, security, stable), l’applicazione dell’IVA, i diritti d’autore e l’eventuale inquadramento come offerta al pubblico.
Seguendo queste indicazioni si riduce notevolmente il rischio di ricevere avvisi di accertamento per NFT non dichiarati e, in caso di contestazione, si dispone di una documentazione completa per difendersi.
5. Errori comuni e consigli pratici
Chi opera nel settore degli NFT spesso commette errori dovuti alla complessità della normativa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Non dichiarare gli NFT nel quadro RW: molti credono che gli NFT detenuti su piattaforme italiane non debbano essere dichiarati. In realtà, la circolare 30/E/2023 impone la compilazione del quadro RW anche se l’exchange è italiano . Occorre indicare il valore di mercato al 31 dicembre e il costo storico.
- Confondere plusvalenza e proventi da lavoro: chi emette NFT sporadicamente può tassare i guadagni come redditi diversi; tuttavia se l’attività è abituale diventa lavoro autonomo . È importante valutare il numero di transazioni e la struttura organizzativa per applicare la corretta aliquota.
- Ignorare i termini di impugnazione: i termini sono rigidi e non sono sospesi dalle trattative in corso. Se si presenta un’istanza di autotutela o di accertamento con adesione, è prudente depositare comunque il ricorso per non perdere la possibilità di difesa.
- Trascurare la prova del costo: in assenza di documentazione, l’Agenzia può considerare come plusvalenza l’intero prezzo di vendita. È essenziale conservare fatture di acquisto o certificati dell’exchange.
- Attendere la rottamazione quinquies: a maggio 2026 la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies è già scaduta; confidare in una nuova sanatoria può essere rischioso. Meglio valutare gli strumenti attualmente attivi (rateizzazione ordinaria, rottamazione quater in corso, sovraindebitamento).
- Affidarsi a consulenti improvvisati: la materia richiede competenze specialistiche. Affidarsi a un avvocato e a un commercialista esperti in cripto‑attività è fondamentale per evitare errori.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, scadenze e strumenti difensivi.
6.1 Obblighi e sanzioni
| Obbligo | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Dichiarare NFT e cripto‑attività nel quadro RW | Art. 4 D.L. 167/1990; circolare 30/E/2023 | Sanzione dal 3 % al 15 % (raddoppiata se asset detenuti in paradisi fiscali), con minima di 258 euro se il ritardo supera i 90 giorni . |
| Pagare imposta su plusvalenze da NFT | Art. 67 TUIR; L. 197/2022; L. 199/2025 | Aliquota 26 % fino al 31 dicembre 2025, 33 % dal 1° gennaio 2026 . |
| Tenere traccia delle operazioni e rispondere ai solleciti degli exchange | DAC‑8 | In caso di mancata risposta a due solleciti, l’operatività sul conto viene bloccata ; gli operatori incorrono in sanzioni da 1.500 a 15.000 euro per ogni violazione . |
| Dichiarare il reddito da cessione di NFT come lavoro autonomo | Art. 53 TUIR; sentenza 8269/2025 | Omessa dichiarazione integra il reato di dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera 250.000 euro . |
6.2 Termini per la notifica e per il ricorso
| Atto | Termine di notifica | Termine per ricorrere | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento | Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione | 60 giorni (imposte tributarie); 40 giorni (contributi); 30 giorni (sanzioni) | Art. 43 D.P.R. 600/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Cartella di pagamento | Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso è definitivo | 60 giorni (imposte); 40 giorni (contributi); 30 giorni (sanzioni) | Art. 25 D.P.R. 602/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Ricorso in appello | – | 30 giorni dalla notifica della sentenza | Art. 50 D.Lgs. 546/1992 |
6.3 Aliquote, franchigie e soglie penalistiche
| Anno/periodo | Aliquota su plusvalenze da NFT | Franchigia | Soglia penale |
|---|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2024 | 26 % | 2.000 euro annui esenti (art. 67 TUIR, comma c‑sexies; circolare 30/E/2023) | 250.000 euro di imposta evasa (art. 4 D.Lgs. 74/2000) |
| 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 | 26 % (con possibilità di rivalutazione 18 %) | 2.000 euro | 250.000 euro |
| Dal 1° gennaio 2026 | 33 % | 2.000 euro | 250.000 euro |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Devo dichiarare gli NFT detenuti su un exchange italiano? – Sì. Secondo la circolare 30/E/2023, l’obbligo di monitoraggio fiscale si applica a tutte le cripto‑attività, comprese quelle detenute tramite piattaforme italiane .
- Qual è la differenza tra NFT e criptovalute ai fini fiscali? – Entrambi sono cripto‑attività, ma gli NFT rappresentano diritti o beni unici e la loro cessione può costituire reddito di lavoro autonomo se l’attività è abituale, mentre le criptovalute sono generalmente trattate come redditi diversi. La permuta tra un NFT e una criptovaluta genera plusvalenza perché i beni sono eterogenei .
- La vendita di un NFT pagato in criptovalute genera reddito anche se non converto in euro? – Sì. La Cassazione ha stabilito che il reddito si realizza al momento della cessione; il corrispettivo in criptovalute va convertito in euro al valore del giorno della transazione .
- Se ricevo un avviso di accertamento posso evitare la sanzione pagando immediatamente? – È possibile usufruire del ravvedimento operoso entro 60 giorni dall’avviso, con riduzione della sanzione al 10 %. Tuttavia, se l’avviso è già stato emesso, la sanzione può essere ridotta solo tramite accertamento con adesione o mediazione.
- Esiste ancora la rottamazione quinquies? – No. Le domande di adesione alla rottamazione quinquies dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026, quindi a maggio 2026 non è più possibile aderire. Restano in vigore i piani di pagamento della rottamazione quater .
- È possibile rateizzare l’importo richiesto nella cartella? – Sì. AER consente piani di rateizzazione fino a 120 rate, a seconda dell’importo e dell’anno di riferimento . Presentare la richiesta interrompe la prescrizione e consente di sospendere le azioni esecutive.
- Se la cartella non è stata notificata correttamente, posso impugnarla dopo 60 giorni? – La notifica inesistente rende la cartella nulla e può essere impugnata in ogni momento. Se invece la notifica è semplicemente nulla, è consigliabile agire entro un anno dalla conoscenza dell’atto.
- Quali documenti devo conservare per dimostrare il costo degli NFT? – È necessario conservare le fatture di acquisto, le ricevute di transazione rilasciate dall’exchange, le perizie e i contratti di vendita. In assenza, l’Agenzia potrebbe tassare l’intero corrispettivo come plusvalenza.
- L’Agenzia può accedere ai dati dei miei wallet? – Con l’entrata in vigore della direttiva DAC‑8 e del regolamento MiCAR, gli exchange sono obbligati a comunicare i dati delle operazioni agli Stati membri . Inoltre, l’Agenzia ha poteri ispettivi e può richiedere informazioni alle piattaforme italiane e straniere in virtù degli accordi di cooperazione internazionale.
- Cosa succede se non rispondo ai solleciti dell’exchange? – Gli operatori sono tenuti a sospendere l’operatività dell’utente che non fornisce le informazioni fiscali richieste dopo due solleciti . Ciò significa che non potrai acquistare, vendere o trasferire cripto‑attività finché non regolarizzi la posizione.
- È possibile estinguere solo una parte del debito tramite sovraindebitamento? – Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di proporre una falcidia del debito, cioè un pagamento parziale, e di ottenere la cancellazione del residuo. Tuttavia, è necessario dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità del piano. L’esdebitazione non si applica ai debiti contratti con dolo o colpa grave.
- L’Agenzia può pignorare i miei NFT? – In linea teorica sì: i token sono considerati beni mobili digitali e possono essere oggetto di pignoramento. Tuttavia la procedura è complessa perché richiede l’individuazione dei wallet e la disponibilità delle chiavi private. Più facilmente, l’AER pignora i conti correnti, stipendi e beni fisici.
- Se pago la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW devo pagare anche l’imposta? – La sanzione per omesso monitoraggio è indipendente dalla tassazione delle plusvalenze. Se l’NFT non ha generato redditi, il pagamento della sanzione estingue l’irregolarità; se invece ha generato plusvalenze, occorre dichiarare e pagare l’imposta dovuta.
- Gli NFT rientrano nel calcolo dell’ISEE? – Sì. Dal 2026 la legge di bilancio prevede l’inclusione delle giacenze in cripto‑attività nel patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE . La mancata dichiarazione può comportare la revoca di agevolazioni sociali.
- È vero che la plusvalenza non viene tassata se reinvesto i proventi in altri NFT? – No. La plusvalenza si realizza ogni volta che si permuta un NFT con un’altra cripto‑attività diversa; la reinvestizione non neutralizza la tassazione a meno che i beni scambiati abbiano caratteristiche omogenee .
- Cosa succede se le mie cripto sono state rubate? – È possibile dedurre la perdita solo se si dimostra il furto o la perdita dell’accesso attraverso prove concrete (denuncia alle autorità, comunicazione dell’exchange). L’Agenzia può disconoscere la perdita in assenza di documentazione.
- Posso utilizzare i debiti fiscali da NFT per chiedere l’esdebitazione? – Sì, ma soltanto nelle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 e a certe condizioni (assenza di dolo, meritevolezza, pagamento minimo ai creditori). È necessario l’intervento di un Gestore della crisi.
- Gli NFT rientrano nell’imposta di bollo sulle cripto‑attività? – Secondo la circolare 15/E/2024, l’imposta di bollo dello 0,2 % si applica alle cripto‑attività se custodite presso intermediari italiani. Gli NFT sono esclusi se non rappresentano attività finanziarie ma diritti d’autore; occorre valutare caso per caso.
- La Cassazione ha equiparato gli NFT alle opere d’arte? – La sentenza 8269/2025 ha affermato che la cessione di NFT rappresentativi di opere d’arte costituisce reddito di lavoro autonomo . Tuttavia non ha equiparato giuridicamente gli NFT alle opere d’arte tradizionali; l’obiettivo era inquadrare la cessione nell’ambito dei redditi professionali.
- Se l’Agenzia ha sbagliato il calcolo della plusvalenza, posso chiedere il rimborso? – Sì. Se dopo il pagamento il contribuente dimostra che il valore dell’NFT era inferiore o che l’imposta era stata calcolata erroneamente, può presentare un’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento.
- Qual è la differenza tra avviso di accertamento e avviso bonario? – L’avviso di accertamento è un atto impositivo che rettifica il reddito o liquida una maggiore imposta e può contenere l’intimazione al pagamento. L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità emessa dopo il controllo formale della dichiarazione; consente di regolarizzare con sanzioni ridotte. Ignorare l’avviso bonario porta alla notifica di una cartella.
- Come faccio a dimostrare che le mie operazioni NFT sono occasionali? – È necessario dimostrare l’assenza di continuità e organizzazione: numero limitato di transazioni, assenza di struttura commerciale, mancanza di investimenti in marketing. La prova documentale (date delle transazioni, importi, descrizione delle attività) aiuta a convincere l’Agenzia che si tratta di redditi diversi e non di lavoro autonomo.
- Le royalties percepite come creatore di NFT vanno dichiarate? – Sì. Le royalties sono compensi che il creatore riceve ogni volta che il token viene rivenduto. Questi importi sono assimilati a reddito di lavoro autonomo (o d’impresa) e devono essere dichiarati annualmente. Non esiste una franchigia per le royalties: l’intero importo è imponibile.
- Se possiedo NFT come investimento a lungo termine, devo pagarci l’ISEE? – Dal 2026 le cripto‑attività rientrano nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE . Anche gli NFT detenuti a lungo termine aumentano l’ISEE, con effetti su eventuali agevolazioni (borse di studio, bonus sociali). La detenzione va indicata con il valore di mercato al 31 dicembre.
- Posso cedere gli NFT a un parente per evitare la tassazione? – La donazione di un NFT non genera plusvalenza in capo al donante, ma il parente che lo riceve dovrà dichiararne il valore nel quadro RW se il token è detenuto su wallet estero. Quando il donatario rivenderà l’NFT, la plusvalenza sarà tassata e il costo fiscale sarà pari al valore dichiarato dal donante. È dunque impossibile evitare la tassazione con donazioni a catena.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto fiscale della cessione di NFT, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Si tratta di esempi indicativi; per un calcolo preciso occorre considerare la situazione specifica e rivolgersi a un professionista.
8.1 Calcolo della plusvalenza su NFT ceduti nel 2025
Scenario: Marco ha acquistato nel 2023 un NFT artistico per 2.000 euro pagati in criptovalute. Nel marzo 2025 vende lo stesso NFT per 10.000 euro (equivalente in criptovalute). Non svolge abitualmente attività di vendita di NFT.
Determinazione del reddito:
- Costo fiscalmente riconosciuto: 2.000 euro.
- Prezzo di vendita: 10.000 euro. Il pagamento in criptovalute va convertito in euro al tasso del giorno della transazione .
- Plusvalenza: 10.000 − 2.000 = 8.000 euro.
- Aliquota: 26 % (valida per il 2025) .
- Imposta dovuta: 8.000 × 26 % = 2.080 euro.
Se Marco non dichiara questa plusvalenza e l’Agenzia lo accerta, oltre all’imposta dovrà pagare la sanzione (dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa) e gli interessi. Se la plusvalenza non supera 2.000 euro, il reddito è esente .
8.2 Calcolo della plusvalenza su NFT ceduti nel 2026
Scenario: Laura, grafica freelance, crea e vende regolarmente NFT. Nel febbraio 2026 cede un NFT per 15.000 euro; il costo di produzione è di 3.000 euro. Si tratta di attività abituale.
Determinazione del reddito:
- Reddito di lavoro autonomo: l’attività è continuativa, quindi non si applica il regime di redditi diversi. La plusvalenza è determinata come differenza fra il corrispettivo e i costi deducibili (ad esempio costi di produzione, commissioni dell’exchange, oneri di marketing).
- Imponibile: 15.000 − 3.000 = 12.000 euro.
- Aliquota: si applica l’aliquota progressiva IRPEF secondo lo scaglione di reddito (con aliquote dal 23 % al 43 %). Dal 2026 sulle plusvalenze da cripto‑attività si applica anche l’aliquota del 33 % se trattate come redditi diversi; in questo caso, però, si tratta di lavoro autonomo, per cui l’aliquota dipende dallo scaglione.
- Contributi previdenziali: l’INPS artigiani o gestione separata prevede un contributo percentuale (circa 26 %).
Se Laura non dichiara il reddito, rischia l’accertamento e le sanzioni. Potrebbe difendersi dimostrando che l’attività non era abituale (ad esempio documentando che si tratta della prima e unica vendita), rientrando così nel regime delle plusvalenze al 33 %.
8.3 Esempio di rateizzazione ordinaria
Scenario: Davide riceve una cartella da 50.000 euro (imposte su NFT, sanzioni e interessi). Non può pagare in un’unica soluzione. Decide di chiedere la rateizzazione ordinaria.
Piano di rientro:
- Importo dovuto: 50.000 euro.
- Numero di rate: 96 (debiti 2021–2022, come da D.Lgs. 46/1999 ). Ogni rata comprende quota capitale più interessi al tasso legale (oggi 3 %).
- Importo rata mensile: circa 521 euro (50.000 ÷ 96 = 520,83). A ciò si aggiunge l’interesse.
La richiesta deve essere presentata tramite il portale AER allegando l’ISEE o la documentazione sulla capacità di pagamento. L’AER può concedere una dilazione più breve se il debitore non dimostra di poter sostenere il piano. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio e il recupero immediato del residuo.
8.4 Esempio di sovraindebitamento
Scenario: Maria ha accumulato debiti tributari per 120.000 euro (in parte legati a NFT venduti senza dichiarazione) e altri debiti per 80.000 euro verso banche e fornitori. Non ha un reddito elevato e rischia il pignoramento della casa.
Soluzione: Maria può accedere al piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo in qualità di Gestore della crisi, predispone un piano che prevede:
- Pagamento del 20 % del debito tributario (24.000 euro) e del 30 % del debito verso fornitori (24.000 euro), da versare in 5 anni mediante trattenute sul suo stipendio.
- Cessione di un immobile secondario per liquidare una parte dei debiti.
- Esdebitazione del residuo al termine del piano, a condizione di rispettare i pagamenti.
Il tribunale verifica la meritevolezza (assenza di frode o colpa grave) e omologa il piano. In tal modo Maria evita pignoramenti e ottiene un taglio significativo del debito. Il credito erariale è trattato come privilegiato, ma la transazione è consentita se garantisce una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione.
8.5 Simulazione di accertamento sintetico (redditometro) legato agli NFT
Scenario: Luca è un lavoratore dipendente con reddito annuo dichiarato di 25.000 euro. Nel 2024 acquista diversi NFT per un totale di 40.000 euro, utilizzando fondi provenienti da criptovalute acquistate anni prima. Nel 2026 riceve una lettera di compliance in cui l’Agenzia segnala che la spesa sostenuta per gli NFT è incoerente con il reddito dichiarato e lo invita a spiegare la provenienza dei fondi.
Procedura:
- L’Agenzia utilizza il redditometro per stimare il reddito presunto di Luca, considerando l’investimento in NFT. Poiché la spesa supera del 20 % il reddito dichiarato, l’ufficio presume l’esistenza di redditi non dichiarati.
- Luca risponde alla lettera di compliance allegando documenti che provano che gli NFT sono stati acquistati con criptovalute ottenute nel 2017, all’epoca esenti da tassazione perché cedute per un importo inferiore alla franchigia, e con risparmi accumulati negli anni precedenti.
- L’Agenzia, valutati i documenti, archivia la pratica. Se Luca non avesse fornito prove della provenienza lecita dei fondi, avrebbe potuto subire un avviso di accertamento con presunzione di redditi non dichiarati.
Questa simulazione dimostra l’importanza di documentare le fonti di finanziamento degli investimenti in NFT, perché l’onere della prova spetta al contribuente.
8.6 Simulazione di avviso di liquidazione per imposta di bollo su NFT
Scenario: La società StartArt s.r.l. custodisce per conto dei clienti NFT rappresentativi di quote di una galleria virtuale. Nel 2025 l’Agenzia invia un avviso di liquidazione per l’imposta di bollo sulle cripto‑attività custodite (0,2 % annuo). La società ritiene che gli NFT non siano soggetti a imposta di bollo perché non rappresentano strumenti finanziari.
Analisi:
- In base alla circolare 15/E/2024, l’imposta di bollo si applica alle cripto‑attività custodite presso intermediari italiani. Tuttavia gli NFT che non hanno funzione finanziaria (ossia non conferiscono diritti patrimoniali o di investimento) sono esclusi.
- StartArt dimostra che gli NFT custoditi rappresentano semplici certificati di autenticità e che non attribuiscono diritti patrimoniali. Presenta ricorso alla CGT sostenendo l’esclusione dall’imposta di bollo.
- La CGT accoglie il ricorso e annulla l’avviso di liquidazione. L’Agenzia impugna la sentenza ma, considerato il chiarimento fornito dalla circolare e l’assenza di normativa esplicita, la Cassazione conferma l’esenzione.
Conclusione: l’imposta di bollo sulle cripto‑attività è un tema ancora controverso; gli operatori devono valutare la natura del token e, se necessario, agire in giudizio per evitare la tassazione indebita.
9. Sentenze e circolari più aggiornate
Prima della conclusione si riportano le principali sentenze e documenti interpretativi pubblicati fino a maggio 2026 che riguardano gli NFT e la riscossione fiscale. Queste fonti possono essere utili per predisporre un ricorso o per orientare la propria difesa.
| Data | Fonte | Oggetto | Indicazioni principali |
|---|---|---|---|
| 28 febbraio 2025 | Cassazione, sentenza n. 8269/2025 | Cessione di NFT e reddito di lavoro autonomo | La cessione di un NFT in cambio di criptovalute genera reddito di lavoro autonomo se l’attività è abituale; il corrispettivo va convertito in euro . La mancata dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele . |
| 27 ottobre 2023 | Agenzia Entrate, circolare 30/E/2023 | Chiarimenti sulle cripto‑attività | Define gli NFT come cripto‑attività, obbliga alla compilazione del quadro RW e chiarisce il regime fiscale delle permute . |
| 30 aprile 2026 | AER, comunicato sulla rottamazione quinquies | Termini di adesione | Ricorda che la domanda per la rottamazione quinquies scade il 30 aprile 2026; dopo questa data non sarà più possibile aderire. |
| 22 marzo 2026 | Cassazione, ordinanza n. 398/2026 | Prescrizione contributi sanitari | Stabilisce la prescrizione quinquennale e l’onere della prova della notifica . |
| 15 gennaio 2026 | Cassazione, ordinanza n. 638/2026 | Notifica della cartella | La prova della notifica può essere data con la copia della cartella e la relata; non serve l’originale . |
| 28 novembre 2025 | Cassazione, ordinanza n. 26548/2025 | Irreperibilità del destinatario | La notifica è nulla se il messo notificatore non attesta le ricerche effettuate per reperire il destinatario . |
| 29 ottobre 2024 | Cassazione, sentenza n. 27504/2024 | Rilevanza della rateizzazione | La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . |
| 12 ottobre 2025 | Brocardi.it – DAC‑8 | Recezione della direttiva UE 2023/2226 | Analizza le novità della DAC‑8, l’obbligo di scambio automatico di informazioni su cripto‑attività e le sanzioni per gli operatori . |
Conclusione
La disciplina degli NFT e delle cripto‑attività è in continua evoluzione, ma alcuni principi sono ormai consolidati: gli NFT rientrano nelle cripto‑attività e devono essere dichiarati nel quadro RW; la loro cessione genera reddito imponibile, da qualificare come reddito diverso o di lavoro autonomo in base alla continuità dell’attività; la mancata dichiarazione può sfociare non solo in sanzioni pecuniarie ma anche in responsabilità penale. La direttiva DAC‑8 e il regolamento MiCAR ampliano i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate e impongono agli exchange di comunicare ogni operazione, rendendo sempre più difficile sottrarsi al fisco .
Agire con tempestività è fondamentale. Dopo la notifica di un avviso di accertamento bisogna valutare se esistono vizi di notifica o errori nella motivazione, se conviene aderire a un accertamento con adesione o presentare ricorso, se si può beneficiare di una rateizzazione o di una procedura di sovraindebitamento. Rimandare rischia di aggravare il debito con interessi e procedure esecutive. Inoltre, la corretta compilazione del quadro RW e la conservazione dei documenti di acquisto/vendita degli NFT sono essenziali per prevenire future contestazioni.
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10. Tipologie di avvisi fiscali: accertamento, liquidazione e comunicazioni bonarie
Per comprendere meglio il panorama degli atti emessi dall’Amministrazione, è utile distinguere tra le diverse tipologie di avviso. Non tutti hanno lo stesso valore giuridico né comportano le stesse conseguenze.
10.1 Avviso di accertamento
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata dal contribuente. Ha natura impositiva e può avere effetti cautelari (ad esempio, l’iscrizione di ipoteca) fin dalla notifica. L’avviso di accertamento può essere “con adesione”, se scaturisce da una fase di contraddittorio, oppure “impoesattivo” se contiene anche l’intimazione al pagamento entro 60 giorni. È il tipico atto che si riceve per omessa dichiarazione di NFT.
10.2 Avviso di liquidazione
L’avviso di liquidazione riguarda tributi come l’imposta di registro, catastale, ipotecaria. Con esso l’Agenzia liquida l’imposta dovuta in base agli elementi dichiarati o a verifiche su atti (es. compravendita immobiliare). Nel caso degli NFT può essere notificato per la liquidazione di imposte di bollo su cripto‑attività custodite presso intermediari, ma non implica contestazioni di redditi; i termini per impugnare sono identici a quelli dell’avviso di accertamento (60 giorni per le imposte).
10.3 Avviso bonario e comunicazione di irregolarità
L’avviso bonario è una comunicazione inviata dall’Agenzia dopo il controllo automatizzato o formale della dichiarazione. Segnala errori materiali, carenze o incoerenze (come l’omessa indicazione delle plusvalenze da NFT). L’avviso bonario non è un atto impositivo: il contribuente può versare le somme con sanzioni ridotte (10 %) o fornire spiegazioni. Se non risponde, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo e notifica la cartella. Rispondere all’avviso bonario con dati corretti può evitare l’avviso di accertamento.
10.4 Avviso di recupero crediti
L’avviso di recupero crediti è un atto con cui l’amministrazione recupera un credito d’imposta indebitamente utilizzato o non spettante (ad esempio bonus fiscali su NFT non previsti). Ha natura impositiva e segue la procedura degli accertamenti con possibilità di ricorso. È importante conservare la documentazione che attesta l’effettiva spettanza dei crediti (per esempio, le spese per progetti artistici finanziati con NFT).
Conoscere la differenza tra queste tipologie aiuta a valutare la gravità dell’atto ricevuto e a scegliere la strategia di difesa più adeguata.
11. Glossario dei termini principali
Di seguito alcuni termini tecnici utilizzati nell’articolo, con spiegazioni sintetiche e pratiche.
| Termine | Significato |
|---|---|
| NFT (Non‑Fungible Token) | Token basato su blockchain che rappresenta un bene digitale unico e non intercambiabile. Ogni NFT ha un codice identificativo e un registro pubblico che ne attesta la proprietà. |
| Cripto‑attività | Rappresentazioni digitali di valore o diritti registrate su un registro distribuito. Comprendono criptovalute, NFT, token di utilità e token di investimento. |
| Quadro RW | Sezione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) in cui vanno indicati gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Anche la detenzione di NFT su wallet esteri deve essere dichiarata . |
| DAC‑8 | Direttiva UE che introduce l’obbligo per gli exchange di comunicare agli Stati membri i dati delle transazioni in cripto‑attività, rendendo più efficace il monitoraggio fiscale . |
| MiCAR | Regolamento UE 2023/1114 che disciplina i mercati delle cripto‑attività, imponendo requisiti di autorizzazione e vigilanza agli operatori e distinguendo fra EMT e ART . |
| Accertamento con adesione | Procedura che consente di definire l’avviso di accertamento prima del ricorso, pagando l’imposta e beneficiando della riduzione delle sanzioni. |
| Mediazione tributaria | Fase obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte al 35 %. |
| Rateizzazione ordinaria | Piano di pagamento dilazionato concesso dall’AER per le cartelle di pagamento. Può arrivare fino a 120 rate a seconda dell’importo e dell’anno . |
| Sovraindebitamento | Condizione in cui un soggetto non fallibile non è più in grado di pagare i propri debiti. La legge 3/2012 consente di accedere a piani di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio. |
| Conciliazione giudiziale | Strumento che permette alle parti in causa di chiudere la controversia in corso pagando una percentuale del debito e riducendo le sanzioni. |
| Permuta | Scambio tra due beni. Nel contesto delle cripto‑attività, la permuta di due token aventi caratteristiche diverse (ad esempio un NFT artistico e una criptovaluta) genera plusvalenza imponibile . |
| Interpello | Istanza con cui il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti su casi concreti. La risposta vincola l’Amministrazione se la situazione di fatto corrisponde a quella descritta nella richiesta. |
| Exit tax | Imposta che grava sulle plusvalenze latenti quando un soggetto trasferisce la residenza fiscale all’estero. Può applicarsi anche alle plusvalenze su NFT in determinate circostanze. |
| Letterina di compliance | Comunicazione informale con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente potenziali irregolarità (ad esempio la mancata compilazione del quadro RW) invitandolo a regolarizzare spontaneamente. |
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