Intimazione Di Pagamento Per Irpef Insufficiente: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Ricevere un’intimazione di pagamento per IRPEF insufficiente può essere un momento di forte stress per il contribuente. La notifica di una cartella di pagamento o di un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/1973 mette in moto la macchina della riscossione e, se non affrontata tempestivamente, può sfociare in pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre misure esecutive. Questo articolo vuole offrire una guida pratica e completa, aggiornata al 05 maggio 2026, per spiegare cosa fare e quali strategie attuare quando si riceve un’intimazione di pagamento relativa all’IRPEF dovuta in misura insufficiente.

Dal punto di vista fiscale, l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è uno dei tributi più controllati dall’Agenzia delle Entrate; eventuali errori o omissioni nella dichiarazione possono emergere durante i controlli automatizzati (art. 36‑bis del DPR 600/1973) o i controlli formali (art. 36‑ter del DPR 600/1973). Dopo la liquidazione dei tributi la somma dovuta viene iscritta a ruolo e notificata al contribuente tramite cartella di pagamento. Se il contribuente non salda il debito o non ottiene una sospensione entro 60 giorni, la procedura esecutiva può iniziare. Quando il concessionario non procede all’esecuzione forzata entro un anno dalla notifica della cartella, la legge impone di notificare al debitore un’intimazione a pagare entro cinque giorni; solo dopo questa intimazione si potrà procedere ad azioni esecutive .

Per aiutare concretamente chi si trova in questa situazione, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono consulenze specialistiche e servizi difensivi su tutto il territorio nazionale. L’avvocato Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze approfondite in diritto bancario, tributario, procedure esecutive e crisis management.

È anche Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, titolo che gli consente di assistere imprenditori e professionisti in piani di risanamento e procedure concorsuali minori. Lo studio dell’avvocato Monardo è in grado di:

  • analizzare l’atto ricevuto per verificare la regolarità della notifica e la corretta determinazione del debito;
  • proporre ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria e richiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto;
  • avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per definizioni agevolate, rateizzazioni o rottamazioni;
  • predisporre piani di rientro, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure di esdebitazione del consumatore;
  • proteggere il patrimonio del cliente evitando pignoramenti, ipoteche e fermi.

Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il ruolo dell’IRPEF nel sistema tributario italiano

L’IRPEF è un’imposta personale e progressiva dovuta da tutti i contribuenti residenti per i redditi prodotti in Italia e all’estero. L’imposta viene autoliquidata attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi), mentre le ritenute operate dai sostituti d’imposta garantiscono un prelievo alla fonte per lavoratori dipendenti e pensionati. Qualora, dopo i controlli dell’Agenzia delle Entrate, emerga un’insufficienza del tributo versato, la differenza viene iscritta a ruolo e notificata mediante cartella di pagamento.

Controlli automatizzati e formali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973)

I controlli dell’Agenzia delle Entrate si distinguono in controlli automatizzati e controlli formali:

  1. Controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) – l’amministrazione verifica, tramite procedure informatiche, la correttezza dei dati indicati in dichiarazione, corregge errori materiali, calcola gli interessi e le sanzioni, e verifica la tempestività dei versamenti . Se emergono delle differenze (ad esempio per IRPEF insufficiente), il contribuente riceve una comunicazione con l’esito del controllo e ha 60 giorni per fornire chiarimenti o correggere l’errore.
  2. Controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973) – l’amministrazione controlla la documentazione a supporto delle deduzioni e detrazioni, richiedendo al contribuente giustificativi e prove; al termine del controllo, comunica l’esito e consente al contribuente di regolarizzare gli importi .

In entrambi i casi, se il contribuente non sana la violazione o non contesta l’esito, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo.

Cartella di pagamento e sua notifica (art. 25 e 26 DPR 602/1973)

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo; essa contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e l’avviso che, in mancanza di pagamento o sospensione, si procederà all’esecuzione forzata . L’art. 25 del DPR 602/1973 stabilisce i termini entro i quali la cartella deve essere notificata: per le somme derivanti da controlli automatizzati la notifica avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, mentre per le somme derivanti da controlli formali la notifica avviene entro il 31 dicembre del quarto anno . Vi sono termini differenti per gli accertamenti esecutivi o le liquidazioni di imposte indirette.

La notifica della cartella avviene secondo le modalità previste dall’art. 26 del DPR 602/1973: tramite ufficiali della riscossione, messo comunale o posta raccomandata con avviso di ricevimento. La norma consente la notifica mediante raccomandata semplice in caso di irreperibilità relativa del contribuente, sempre che si osservino le formalità di deposito dell’avviso presso la casa comunale e l’invio della raccomandata informativa . La stessa disposizione richiede che il concessionario conservi la copia della notifica per cinque anni e la esibisca su richiesta del contribuente .

Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L’intimazione di pagamento è prevista dall’art. 50, co. 2 del DPR 602/1973. Dopo la notifica della cartella il concessionario deve attendere 60 giorni prima di iniziare la procedura esecutiva; tuttavia, se entro un anno dalla notifica della cartella non si è dato corso all’esecuzione forzata, l’azione esecutiva deve essere preceduta da un’intimazione a pagare entro cinque giorni . L’intimazione ripropone gli importi a debito e costituisce un nuovo invito al pagamento; deve essere redatta su modello ministeriale e notificata con le stesse modalità previste per la cartella .

Atti impugnabili e ricorsi (art. 19 D.Lgs. 546/1992)

L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (nel testo applicabile fino al 2026) elenca gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie e fermo amministrativo, rifiuti taciti e espliciti di restituzioni, ecc. La norma considera impugnabile l’avviso di mora (oggi confluito nell’intimazione di pagamento), ma la giurisprudenza ha esteso l’elencazione agli atti non nominati che manifestano una pretesa tributaria . Con il Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), la disciplina è destinata a cambiare dal 2027 ; tuttavia, al momento resta applicabile la normativa vigente.

Giurisprudenza rilevante sulla natura e l’impugnabilità dell’intimazione

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha chiarito il regime processuale dell’intimazione di pagamento:

  • Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2025, n. 28706 – ha affermato che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, co. 2 DPR 602/1973 è equiparabile all’avviso di mora e costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 546/1992. La sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria; in mancanza, l’obbligazione tributaria si consolida e il contribuente non potrà più eccepire la prescrizione . La Cassazione ha ribadito che il termine annuale per iniziare l’esecuzione senza intimazione decorre dalla notifica della cartella .
  • Cassazione, ordinanza 19 marzo 2025, n. 6436 – in questa pronuncia la Corte ha statuito che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e la sua impugnazione è obbligatoria, pena la cristallizzazione del debito . La Corte ha ribadito che non impugnare l’intimazione preclude la possibilità di far valere la prescrizione del credito .
  • Cassazione, ordinanza 31 dicembre 2025, n. 35019 – la Corte ha confermato che l’intimazione di pagamento deve essere notificata quando la procedura esecutiva inizia oltre un anno dalla cartella e ha conferito all’intimazione la stessa funzione dell’avviso di mora; la mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la definitività dell’obbligazione . La decisione ha espresso il principio di diritto secondo cui l’elenco degli atti impugnabili è integrato dall’intimazione, e l’azione del debitore non può essere differita al successivo atto esecutivo .
  • Cassazione, ordinanza 23 luglio 2013, n. 18251 – pronuncia che ha sancito la nullità della notifica dell’intimazione in caso di irreperibilità del destinatario quando il concessionario non provi di aver inviato la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. In assenza dell’avviso, la notifica non si perfeziona , quindi l’atto è invalido .

Queste decisioni definiscono un orientamento costante: l’intimazione di pagamento è un atto autonomo e impugnabile; la mancata impugnazione impedisce di contestare l’imposta, le sanzioni o la prescrizione nei successivi atti esecutivi. È quindi fondamentale agire tempestivamente per far valere i propri diritti.

Ulteriore normativa rilevante

Oltre alle disposizioni già menzionate, è utile richiamare alcune norme che incidono sulla gestione del debito e sulle procedure di riscossione:

  • Statuto del contribuente (Legge 212/2000): l’art. 6, co. 5 prevede che l’amministrazione finanziaria inviti il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo quando sussistono incertezze su dati della dichiarazione . L’art. 7 impone che gli atti dell’amministrazione siano motivati, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Sebbene la cartella possa essere motivata per relationem, è essenziale che riporti gli elementi essenziali (ente impositore, periodo, tributo, sanzioni, interessi). La mancanza di motivazione specifica può costituire motivo di ricorso.
  • D.Lgs. 472/1997, art. 20, co. 3: stabilisce che il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative tributarie si prescrive in cinque anni; la prescrizione è interrotta dall’impugnazione del contribuente e decorre nuovamente dalla data dell’atto di riassunzione . Ciò significa che, mentre le imposte si prescrivono in dieci anni (ex art. 2946 c.c.), le sanzioni seguono un termine quinquennale.
  • D.Lgs. 462/1997: disciplina le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. L’art. 2, co. 2 prevede che, in caso di irregolarità, il contribuente possa pagare entro 30 giorni dall’avviso bonario ottenendo una riduzione di un terzo delle sanzioni . Tale pagamento evita l’iscrizione a ruolo e la formazione della cartella.
  • Legge 3/2012 (Procedure di sovraindebitamento): offre strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio, che consentono ai debitori non fallibili di ristrutturare o liquidare i propri debiti ottenendo l’esdebitazione finale. L’avv. Monardo, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi, è abilitato a proporre tali procedure.
  • D.L. 118/2021 (Composizione negoziata della crisi d’impresa): disciplina un percorso volontario di negoziazione assistita che consente all’imprenditore di prevenire l’insolvenza attraverso l’intervento di un esperto negoziatore; la figura di Monardo come esperto negoziatore lo rende idoneo a seguire imprese in crisi che hanno debiti fiscali.
  • Definizione agevolata o rottamazione: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come la rottamazione quater (2023) e quinquies (2025). Queste misure consentono di estinguere i debiti fiscali versando le somme a titolo di imposta e interessi senza pagare sanzioni e aggio, con pagamento dilazionato. La normativa varia di anno in anno, quindi è essenziale verificare i requisiti e i termini di adesione.

Diritti del contribuente e garanzie procedimentali

Nel sistema tributario italiano il contribuente non è un soggetto passivo privo di tutele, ma gode di diritti fondamentali sanciti dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) e da altri testi normativi. Tra le principali garanzie ricordiamo:

  • Principio di collaborazione e buona fede: l’art. 10 della Legge 212/2000 impone all’amministrazione finanziaria di operare secondo buona fede e di non recare pregiudizio al contribuente oltre quanto necessario per l’efficace esercizio della funzione tributaria. Ciò comporta l’obbligo di fornire chiarimenti, istruzioni e di ridurre gli adempimenti superflui.
  • Motivazione degli atti e contraddittorio: l’art. 7 richiede che gli atti dell’amministrazione siano motivati, indicando presupposti di fatto e ragioni giuridiche. La Corte di cassazione ha più volte affermato che la mancanza di motivazione specifica può comportare la nullità dell’atto, salvo che la motivazione per relationem consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa . Inoltre l’art. 12, co. 7 della L. 212/2000 garantisce il contraddittorio preventivo per gli accessi, ispezioni e verifiche, e la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto finale.
  • Parità delle parti nel processo tributario: il D.Lgs. 546/1992 assicura il contraddittorio e la parità processuale; l’art. 7 consente al giudice tributario di disapplicare regolamenti e atti amministrativi illegittimi; l’art. 12 regola l’assistenza tecnica e il patrocinio.
  • Principio del favor rei nelle sanzioni: l’art. 3 D.Lgs. 472/1997 afferma che, in materia di sanzioni, si applica la legge più favorevole al contribuente se la violazione si protrae nel tempo. Questo principio è stato recepito dalla Cassazione anche per le sanzioni collegate al ravvedimento e alle definizioni agevolate.
  • Diritto all’informazione: la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo attribuisce ai cittadini il diritto di accesso ai documenti (art. 22), di partecipazione procedimentale e di trasparenza. L’art. 3 impone la motivazione degli atti; l’art. 8 obbliga a comunicare l’avvio del procedimento; l’art. 10 prevede la partecipazione dell’interessato con memorie scritte e documenti.
  • Tutele costituzionali: l’art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; l’art. 111 sancisce il giusto processo e la terzietà del giudice; l’art. 97 impone l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Questi principi si applicano anche alla materia tributaria e rafforzano la posizione del debitore.

Altre norme e prassi sulle cartelle IRPEF

È utile ricordare che l’IRPEF insufficiente può derivare da diversi elementi di reddito (lavoro dipendente, pensioni, redditi di capitale, locazioni, proventi occasionali). Gli errori più frequenti riguardano l’omessa indicazione di redditi percepiti, la mancata deduzione di oneri deducibili (con conseguente minor rimborso) e la mancata considerazione di acconti. L’Agenzia delle Entrate, tramite circolari e risoluzioni, ha ribadito più volte che i sostituti d’imposta devono trattenere correttamente le ritenute; in caso di irregolarità del sostituto, il contribuente può recuperare le somme presso il datore di lavoro. Le circolari inoltre chiariscono i criteri per il controllo automatizzato e la gestione degli errori nelle certificazioni uniche.

Per le cartelle relative all’IRPEF, la modulistica ministeriale prevede che siano indicati con chiarezza: il codice tributo (es. 4001 per IRPEF da dichiarazione), l’anno di riferimento, l’imposta, la sanzione e gli interessi; eventuali importi già pagati vengono sottratti dall’ammontare totale. Ogni cartella deve inoltre contenere l’indicazione che si può richiedere la rateizzazione e che, in caso di difficoltà economica, possono essere attivate le procedure di sovraindebitamento.

Infine, la prassi amministrativa stabilisce che la riscossione dell’IRPEF insufficiente avvenga mediante affidamento del ruolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del pagamento (per i controlli automatizzati) o del terzo anno (per i controlli formali), in conformità all’art. 25 DPR 602/1973. In questi termini rientra anche l’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare l’esito del controllo al contribuente per consentirgli di correggere o integrare la dichiarazione .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’intimazione

Per affrontare correttamente un’intimazione di pagamento, occorre conoscere le fasi della procedura di riscossione e i termini entro cui agire. Di seguito è proposto un percorso operativo per il debitore.

1. Verificare la regolarità della notifica

Una difesa efficace parte dalla verifica che l’intimazione sia stata notificata correttamente. Le regole di notifica sono rigide e molte decisioni della Cassazione hanno annullato cartelle e intimazioni per irregolarità formali. Si devono esaminare:

  • Data e luogo di notifica: la data riportata sull’avviso di ricevimento della raccomandata o sul verbale del messo notificatore segna l’inizio dei termini per impugnare. Se la notifica è avvenuta durante un periodo in cui il contribuente era assente (es. ricovero ospedaliero), può essere eccepita l’inesistenza o la nullità.
  • Domicilio fiscale: la notifica deve avvenire al domicilio fiscale risultante dalle banche dati dell’amministrazione. Se l’atto è inviato ad un indirizzo errato o a un domicilio non più attuale senza che l’amministrazione abbia fatto le dovute ricerche, può essere dichiarato nullo.
  • Procedura di irreperibilità: quando il destinatario non viene trovato, l’ufficiale postale deve seguire la procedura dell’art. 140 c.p.c.: affiggere l’avviso alla porta, depositare l’atto in comune, inviare la raccomandata informativa. La Cassazione 18251/2013 ha ribadito che l’omessa raccomandata informativa comporta l’inesistenza della notifica .
  • Notifica via PEC: le pubbliche amministrazioni possono notificare gli atti ai domicili digitali (PEC) risultanti dall’INI-PEC o dal domicilio fiscale del contribuente. Il messaggio di PEC deve contenere l’atto in formato PDF firmato digitalmente e la ricevuta di accettazione e consegna costituisce prova della notifica. È importante verificare che la PEC sia stata inviata all’indirizzo corretto e che l’allegato sia leggibile.
  • Modalità di notifica: l’intimazione deve essere notificata con le stesse modalità della cartella (art. 26 DPR 602/1973). Controllare se la notifica è stata consegnata da un messo notificatore, inviata tramite raccomandata A/R o pec presso il domicilio digitale. In caso di irreperibilità, verificare che sia stata effettuata la procedura di deposito e sia stata inviata la raccomandata informativa, come richiesto dall’art. 140 c.p.c. La mancanza di tale comunicazione rende nulla la notifica .
  • Soggetti legittimati: verificare che l’intimazione sia stata emessa dal concessionario competente. Eventuali errori di intestazione (es. indirizzo errato, mancanza di firma) possono essere contestati.
  • Tempistica: verificare se l’intimazione è stata notificata dopo l’anno dalla cartella; se la procedura esecutiva è iniziata prima di un anno, l’intimazione non è necessaria. Nel caso in cui sia stata notificata oltre un anno senza che sia iniziata l’esecuzione, verificare che il termine di prescrizione non sia decorso (dieci anni per l’imposta, cinque per le sanzioni).

2. Analisi della cartella e del debito

L’analisi approfondita della cartella e dell’intimazione consente di capire l’origine e l’esatto ammontare del debito e di predisporre un’adeguata strategia difensiva.

  • Verifica dell’estratto di ruolo: richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’estratto di ruolo permette di conoscere tutti i carichi iscritti a nome del contribuente, le date di affidamento e i dettagli delle somme. L’estratto di ruolo può evidenziare se sono presenti duplicazioni o iscrizioni prescritte.
  • Confronto con le dichiarazioni: recuperare le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni, le certificazioni uniche e gli F24 presentati; confrontare se l’IRPEF dichiarata e versata corrisponde ai dati della cartella. Eventuali errori del sostituto d’imposta (ad esempio ritardato versamento delle ritenute) non possono gravare sul dipendente; in questi casi è necessario coinvolgere il datore di lavoro per il recupero delle somme.
  • Sanzioni e interessi: calcolare autonomamente l’ammontare delle sanzioni applicate, tenendo conto che per l’insufficiente versamento l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni proporzionali; per ritardi nel versamento degli acconti la sanzione è del 30 % ridotta in caso di ravvedimento. Gli interessi legali cambiano ogni anno; è necessario verificare i tassi applicati nelle annualità interessate.
  • Controllo della motivazione: come precisato, la motivazione può essere per relationem ma deve riportare gli estremi dell’atto presupposto. Se l’intimazione richiama un avviso bonario mai ricevuto o un avviso di accertamento non notificato, la pretesa può essere contestata.
  • Confronto con la dichiarazione: confrontare gli importi richiesti con quelli dichiarati nel Modello 730 o Redditi. Talvolta l’IRPEF insufficiente deriva da errori di calcolo o dalla mancata considerazione di crediti e detrazioni; in questi casi è possibile presentare una documentazione correttiva.
  • Verifica delle sanzioni e degli interessi: assicurarsi che le sanzioni siano calcolate correttamente e nei limiti di legge. Le sanzioni per insufficiente versamento dell’IRPEF variano dal 30 % al 100 % dell’imposta non versata, mentre gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino al pagamento. Verificare che l’amministrazione non abbia applicato sanzioni ormai prescritte (termine quinquennale ).
  • Motivazione per relationem: spesso la cartella e l’intimazione richiamano l’atto presupposto (avviso bonario o avviso di accertamento) senza riportarne integralmente i motivi. La giurisprudenza ammette la motivazione per relationem a condizione che il contribuente abbia conoscenza o riceva copia dell’atto presupposto e siano indicati gli elementi essenziali (periodo d’imposta, tributo, sanzioni) . In mancanza, si può contestare la carenza di motivazione.

3. Decidere se pagare, rateizzare o impugnare

La scelta tra pagamento, rateizzazione o ricorso dipende da diversi fattori: l’entità del debito, la fondatezza dei vizi, la capacità economica del contribuente e la convenienza di eventuali definizioni agevolate.

Pagare subito o rateizzare

Pagare integralmente entro i termini evita l’aggravio di ulteriori interessi e sanzioni. Tuttavia, è spesso preferibile chiedere una rateizzazione. La domanda può essere presentata online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; è accolta automaticamente per importi fino a 120.000 euro, con piano ordinario fino a 72 rate (sei anni). Per debiti superiori o situazioni di grave difficoltà, si può chiedere un piano straordinario fino a 120 rate (dieci anni) previa dimostrazione del peggioramento della situazione economica. L’omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, fa decadere dal beneficio e consente al concessionario di riprendere l’azione esecutiva.

Impugnare l’intimazione e contestare il debito

Impugnare l’intimazione è la strada da percorrere quando si rilevano vizi sostanziali o formali. Il ricorso deve essere depositato presso la Corte di giustizia tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Dopo la riforma del processo tributario, le Commissioni tributarie sono state rinominate Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il ricorso può essere notificato tramite PEC, raccomandata o consegna a mani presso la segreteria. Nel ricorso occorre:

  • indicare l’organo giurisdizionale adito e le generalità delle parti;
  • descrivere l’atto impugnato e la data di notifica;
  • esporre i fatti e i motivi di ricorso (nullità della notifica, prescrizione, carenza di motivazione, difformità degli importi, mancanza del contraddittorio);
  • formulare le conclusioni e la richiesta di sospensione dell’esecutività;
  • allegare la documentazione (copia dell’intimazione, cartella, avviso bonario, estratto di ruolo, dichiarazioni fiscali, prove di pagamento, diffide).

È buona prassi presentare contestualmente un’istanza di sospensione, sostenuta da prove che dimostrino il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione, come la compromissione dell’attività lavorativa o l’incapacità di soddisfare i bisogni primari. La Corte può concedere la sospensione dell’atto in tutto o in parte, subordinandola talvolta al versamento di una cauzione.

Percorsi combinati

In alcuni casi può essere opportuno percorrere contemporaneamente più strade: ad esempio presentare ricorso per contestare vizi formali e, al contempo, chiedere la rateizzazione o aderire a una rottamazione per evitare l’esecuzione. Questa strategia consente di guadagnare tempo e valutare l’esito del contenzioso; se il ricorso dovesse essere respinto, si può comunque beneficiare dell’agevolazione.

  1. Pagare subito: se il debito è corretto e si ha la disponibilità finanziaria, pagare entro cinque giorni evita l’avvio dell’esecuzione forzata. Il pagamento può essere effettuato con F24 o bollettino allegato. È possibile richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione se il debito supera i 120 euro; la rateizzazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili, mentre per importi rilevanti o situazioni di comprovato disagio economico è possibile chiedere piani più lunghi.
  2. Impugnare l’intimazione: se si riscontrano vizi nella notifica, nell’indicazione degli importi, nella prescrizione o nella motivazione, è necessario proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica presso la competente Corte di giustizia tributaria (art. 19 D.Lgs. 546/1992). L’atto deve contenere i motivi di impugnazione e la domanda di sospensione dell’esecutività. L’impugnazione sospende la prescrizione e consente di far valere la nullità degli atti antecedenti; il ricorso avverso l’intimazione è obbligatorio per non perdere la possibilità di contestare l’imposta .
  3. Promuovere l’autotutela: in presenza di errori evidenti (ad esempio, importi duplicati o pagati, soggetto estraneo al debito), si può presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo l’annullamento totale o parziale del carico; questa procedura non sospende i termini per ricorrere, ma in caso di accoglimento estingue il debito senza contenzioso.
  4. Definizione agevolata (rottamazione): se è in corso una rottamazione o un condono previsto dalla legge, il contribuente può aderire alla definizione agevolata versando solo capitale e interessi. L’adesione sospende le procedure esecutive e consente un pagamento dilazionato (ad esempio fino a 18 rate). È necessario verificare le scadenze e i requisiti per l’adesione.

4. Difese specifiche e strategie legali

Le difese da proporre in sede di ricorso devono essere adattate al caso concreto e fondate su motivi giuridici specifici. Di seguito si illustrano le principali eccezioni e strategie utilizzabili.

  1. Eccezione di prescrizione: l’imposta si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.), mentre le sanzioni si prescrivono in cinque anni . Per far valere la prescrizione occorre dimostrare che tra l’ultimo atto interruttivo (ad esempio, la notifica della cartella o dell’atto esecutivo) e l’intimazione siano trascorsi i termini senza altre notifiche valide. È fondamentale produrre tutte le prove degli atti ricevuti; in mancanza di impugnazione dell’intimazione, la possibilità di sollevare la prescrizione viene meno .
  2. Nullità o inesistenza della notifica: la notifica deve avvenire secondo le modalità dell’art. 26 DPR 602/1973; eventuali irregolarità possono comportare l’inesistenza (quando manca del tutto la notificazione) o la nullità (quando è stata effettuata in modo irregolare). Ad esempio:
  3. mancato invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità ;
  4. mancata indicazione del destinatario o dell’indirizzo corretto;
  5. notifica effettuata da soggetto non autorizzato (privati non titolati);
  6. notifica di un atto diverso da quello dovuto (es. copia illeggibile o non sottoscritta). La nullità deve essere dedotta nel primo atto difensivo, pena la sanatoria.
  7. Carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 L. 212/2000: ogni atto impositivo deve contenere l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la pretesa. L’intimazione che si limita a reiterare gli importi senza indicare il tributo o l’anno d’imposta può essere annullata. Tuttavia, la motivazione per relationem è ammessa se l’atto richiama espressamente la cartella o l’avviso bonario e il contribuente ha avuto la possibilità di conoscerli .
  8. Violazione del contraddittorio preventivo: se l’IRPEF insufficiente deriva da un controllo formale o da un accertamento, l’amministrazione deve rispettare il contraddittorio; la mancanza può rendere nullo l’atto. L’art. 6, co. 5 della L. 212/2000 impone l’invito al contribuente quando sussistono incertezze su fatti o dati ; la mancata partecipazione al contraddittorio può essere eccepita, specie quando l’ufficio non ha inviato l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo.
  9. Eccezione di duplicazione dei carichi: spesso accade che la medesima imposta sia iscritta a ruolo più volte, ad esempio a causa di errori informatici o di mancato sgravio dopo il pagamento. In tal caso si può dimostrare, tramite ricevute di pagamento e comunicazioni, che il debito è stato già estinto. L’istante può chiedere lo sgravio parziale o totale.
  10. Difesa sulle sanzioni e interessi: oltre alla prescrizione, è possibile eccepire la violazione del principio di proporzionalità, sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, quando le sanzioni sono eccessive rispetto all’entità dell’imposta. Si può inoltre chiedere l’applicazione della sanzione minima prevista dalla legge e la riduzione degli interessi moratori ove non siano stati determinati secondo i tassi legali.
  11. Nullità derivata degli atti presupposti: se l’avviso bonario o l’avviso di accertamento non sono stati notificati o sono nulli, anche la cartella e l’intimazione che ne derivano sono nulle per difetto di causa. In sede di ricorso contro l’intimazione si può far valere la nullità degli atti presupposti, purché non sia decorso il termine per impugnarli.
  12. Richiesta di sospensione: contestualmente al ricorso è opportuno presentare un’istanza cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando documenti che dimostrino il pericolo nel ritardo (periculum in mora) e la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris). La Corte può sospendere in tutto o in parte la riscossione, evitando pignoramenti e altre azioni.
  13. Transazione fiscale e conciliazione: il D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale fino all’udienza di trattazione. Nel contenzioso tributario è possibile definire la lite riducendo le sanzioni e gli interessi e ottenendo la rateizzazione dell’imposta. L’assistenza di un avvocato consente di negoziare una soluzione vantaggiosa evitando lunghe attese processuali.

5. Alternative al ricorso: rateizzazione, rottamazioni e procedure di composizione

  1. Rateizzazione: la rateizzazione è lo strumento più comune per gestire debiti fiscali senza ricorrere a contenziosi. La normativa consente diversi tipi di rateizzazione:
  2. Piano ordinario: fino a 72 rate mensili (sei anni) per importi fino a 120.000 euro, con concessione automatica. È sufficiente attestare di non essere in grado di pagare in un’unica soluzione. L’importo minimo della rata è 50 euro.
  3. Piano straordinario: fino a 120 rate mensili (dieci anni) per importi superiori a 120.000 euro o in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà economica. Occorre presentare documentazione reddituale e patrimoniale che dimostri la sussistenza della condizione.
  4. Rateizzazione agile: in caso di decadenza da un precedente piano, è possibile chiedere un nuovo piano (cosiddetta rateizzazione “di recupero”) entro 60 giorni dall’intimazione; vengono riattribuite le rate scadute con interessi.
  5. Rate per definizioni agevolate: se si aderisce a una rottamazione, la legge consente un numero di rate inferiore (ad esempio da 4 a 18). La rateizzazione non comporta ulteriori interessi moratori.

La decadenza dalla rateizzazione avviene con il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) nel piano ordinario. In caso di decadenza, tutto il debito diventa esigibile e non si può accedere a una nuova dilazione per lo stesso carico.

  1. Rottamazione e definizioni agevolate: la definizione agevolata (o rottamazione) permette di estinguere i carichi iscritti a ruolo versando solo la quota capitale e gli interessi legali, con cancellazione delle sanzioni e dell’aggio. Ogni “rottamazione” si riferisce a un determinato periodo di affidamento e prevede requisiti specifici. Le principali misure sono:
  2. Rottamazione ter (D.L. 119/2018): riguardava i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017; consentiva il pagamento in 10 rate in 5 anni con interessi al 2 %.
  3. Rottamazione quater (Legge 197/2022): ha interessato i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; prevedeva il pagamento in 18 rate in 5 anni con la possibilità di stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda doveva essere presentata entro aprile 2023.
  4. Rottamazione quinquies (Legge 213/2024): destinata ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023; consente il pagamento di quanto dovuto in 20 rate in 5 anni. La legge ha incluso anche lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000‑2015. L’adesione è stata possibile fino al 30 aprile 2025 con pagamento della prima rata entro luglio 2025.
  5. Stralcio mini‑cartelle: alcuni decreti hanno previsto la cancellazione d’ufficio dei carichi inferiori a 1.000 euro, compresi gli interessi e l’aggio, per alleggerire la pressione sulle famiglie e sugli uffici.
  6. Definizione agevolata delle liti pendenti: la Legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definire le controversie pendenti in Cassazione versando il 5 % del valore della lite; nel 2024 la misura è stata ripetuta. Anche la definizione agevolata degli avvisi bonari ha consentito di pagare riducendo le sanzioni.

Per aderire a una rottamazione occorre presentare domanda tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, indicando le cartelle e i ruoli che si intendono definire. La domanda produce l’effetto di sospendere le procedure esecutive sino al pagamento della prima o unica rata. In caso di mancato pagamento di una rata, i benefici della rottamazione decadono e l’intero debito torna esigibile.

  1. Transazione fiscale, conciliazione e definizione agevolata delle liti: la transazione fiscale (art. 182‑ter Legge Fallimentare, oggi Codice della crisi d’impresa) consente alle imprese soggette a procedura concorsuale di proporre al fisco un pagamento parziale dei crediti privilegiati e chirografari. Nel processo tributario esistono strumenti di conciliazione giudiziale e mediazione (artt. 17‑bis e 48 D.Lgs. 546/1992) che permettono di definire la lite con il pagamento di una quota ridotta di imposta e sanzioni. La definizione agevolata delle liti pendenti consente di chiudere un contenzioso pagando una percentuale tra il 5 % e il 40 % a seconda del grado di giudizio e dell’esito sfavorevole per l’amministrazione. Anche l’avviso bonario può essere definito con pagamento agevolato, riducendo le sanzioni a un terzo .
  2. Piani di ristrutturazione del debito e procedure di sovraindebitamento: la Legge 3/2012 e il nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) disciplinano procedure rivolte a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili:
  3. Piano del consumatore: riservato ai consumatori che non sono in grado di pagare i propri debiti; prevede una proposta di pagamento sostenibile nel tempo con eventuale falcidia dei debiti fiscali e cancellazione delle sanzioni. Dopo l’esecuzione del piano, il giudice dichiara l’esdebitazione.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti: coinvolge la maggioranza qualificata dei creditori, compreso il fisco. L’accordo necessita dell’approvazione di almeno il 60 % dei creditori e della successiva omologazione del tribunale. Permette di dilazionare e ridurre i debiti, salvaguardando l’attività del debitore.
  5. Liquidazione controllata: prevede la cessione di parte del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori; al termine è prevista l’esdebitazione integrale. È idonea per chi non può sostenere un piano di rientro ma può liberarsi dei debiti cedendo i beni.

Il ruolo del Gestore della crisi (professionista nominato dall’OCC) è fondamentale per redigere la proposta e assistere il debitore; l’avv. Monardo è abilitato a svolgere questa funzione. Le procedure di sovraindebitamento consentono di bloccare le azioni esecutive, compresi i pignoramenti derivanti da cartelle e intimazioni, mediante l’apertura del procedimento e l’adozione di misure protettive dal tribunale.

  1. Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata definitivamente dal Codice della crisi d’impresa, la composizione negoziata è uno strumento preventivo destinato alle imprese in difficoltà ma ancora solvibili. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di Commercio per la nomina di un esperto negoziatore; l’esperto verifica la sostenibilità dell’azienda e assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori, inclusi l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, proponendo moratorie, ristrutturazioni e conversioni del debito. Durante la procedura possono essere chieste misure protettive al tribunale per sospendere le azioni esecutive e bloccare gli interessi di mora. Se la trattativa ha esito positivo, si stipula un accordo che può prevedere la falcidia dei tributi o la loro rateizzazione; in caso contrario l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali più pesanti.

Queste alternative al ricorso permettono al contribuente di gestire il debito in maniera sostenibile, evitando l’aggravio di costi e i tempi lunghi del contenzioso. È consigliabile valutare le opzioni con un professionista che analizzi la situazione e individui la soluzione più adatta.

Errori comuni e consigli pratici

Nella gestione dell’intimazione di pagamento per IRPEF insufficiente occorre evitare alcuni errori ricorrenti che possono pregiudicare la difesa. Ecco i principali con i relativi suggerimenti:

  1. Ignorare l’intimazione: molti contribuenti ritengono erroneamente che l’intimazione non necessiti di impugnazione autonoma. Come chiarito dalla Cassazione, la mancata impugnazione entro 60 giorni consolida il debito e preclude la possibilità di far valere ulteriori eccezioni . Consiglio: non sottovalutare l’intimazione; contattare subito un avvocato per valutare il ricorso.
  2. Pagare senza verificare: pagare immediatamente senza controllare la correttezza degli importi può comportare l’esborso di somme non dovute. Consiglio: esaminare la cartella e l’intimazione con l’aiuto di un professionista; verificare se l’IRPEF è realmente dovuta, se le sanzioni sono corrette o se vi sono prescrizioni.
  3. Perdere i termini: sia il termine di 60 giorni per impugnare sia quello di cinque giorni per evitare l’esecuzione sono perentori. Consiglio: annotare le scadenze e agire tempestivamente. In caso di notifica per posta, la data di consegna è quella indicata sull’avviso di ricevimento; in caso di notifica PEC, la data di ricezione è quella registrata.
  4. Mancata raccolta di prove: per eccepire la prescrizione, la nullità della notifica o la mancanza di motivazione, occorre documentare gli atti ricevuti (cartella, avviso bonario, intimazione). Consiglio: conservare tutte le ricevute di notifica, estratti di ruolo, F24, quietanze e corrispondenza con l’Agenzia.
  5. Sottovalutare le procedure alternative: talvolta la soluzione non è un contenzioso ma un piano del consumatore o una rottamazione. Consiglio: valutare tutte le opzioni, compresi i procedimenti di composizione della crisi, con il supporto di un professionista esperto.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme rilevanti

NormaOggettoPunti chiave
Art. 36‑bis DPR 600/1973Controlli automatizzatiVerifica aritmetica della dichiarazione; comunicazione al contribuente con invito a chiarire entro 60 giorni .
Art. 36‑ter DPR 600/1973Controlli formaliRichiesta documenti; comunicazione dell’esito al contribuente con 60 giorni per replica .
Art. 25 DPR 602/1973Notifica della cartellaLa cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno per i controlli automatizzati e del quarto anno per i controlli formali ; deve contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni .
Art. 26 DPR 602/1973Modalità di notificaLa cartella e l’intimazione sono notificate tramite messo, posta o PEC; la copia va conservata per cinque anni .
Art. 50 DPR 602/1973Intimazione di pagamentoSe l’esecuzione non inizia entro un anno, è necessaria l’intimazione a pagare entro cinque giorni .
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Atti impugnabiliInclude gli avvisi di mora e, per giurisprudenza, l’intimazione di pagamento .
Art. 6 L. 212/2000Invito al contraddittorioL’amministrazione invita il contribuente a fornire chiarimenti prima di iscrivere a ruolo se vi sono incertezze .
Art. 20 co. 3 D.Lgs. 472/1997Prescrizione delle sanzioniLe sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni; l’impugnazione interrompe la prescrizione .
Art. 2 co. 2 D.Lgs. 462/1997Sconto sulle sanzioniIl contribuente può sanare l’irregolarità pagando entro 30 giorni con riduzione di un terzo delle sanzioni .

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Presentazione dichiarazione30 giugno (o 30 settembre con proroghe)Normativa fiscale ordinaria
Notifica cartella per controlli automatizzati31 dicembre del terzo anno successivoArt. 25 DPR 602/1973
Notifica cartella per controlli formali31 dicembre del quarto anno successivoArt. 25 DPR 602/1973
Impugnazione cartella60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Decorrenza esecuzione forzataTrascorsi 60 giorni dalla notifica della cartellaArt. 50 DPR 602/1973
Intimazione di pagamentoNecessaria se l’esecuzione non inizia entro 1 annoArt. 50 co. 2 DPR 602/1973
Ricorso avverso l’intimazione60 giorni dalla notificaCassazione n. 28706/2025
Pagamento entro 5 giorniTermine per evitare l’esecuzione dopo l’intimazioneArt. 50 DPR 602/1973
Prescrizione imposta10 anni (generale, ex art. 2946 c.c.)Cassazione
Prescrizione sanzioni5 anniArt. 20 D.Lgs. 472/1997

Tabella 3 – Strumenti difensivi

StrumentoDescrizioneVantaggi
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaImpugnazione autonoma della cartella o dell’intimazione entro 60 giorni.Sospende la prescrizione; permette di contestare la pretesa tributaria e di chiedere la sospensione dell’esecuzione.
Istanza di autotutelaRichiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione di annullare o correggere un atto per vizi evidenti.Gratuita; possibile in ogni momento; evita costi processuali.
Rateizzazione del debitoPagamento dilazionato fino a 72 rate; per importi elevati è possibile concordare piani personalizzati.Evita l’esecuzione; consente di gestire il debito nel tempo.
Definizione agevolata (rottamazione)Estinzione del debito pagando solo capitale e interessi legali; sanzioni e aggio sono cancellati.Riduce notevolmente il debito; rateizzazione più lunga.
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazioneProcedura ex Legge 3/2012 che consente di ristrutturare i debiti ottenendo la riduzione e l’esdebitazione.Protegge dai pignoramenti; prevede la falcidia dei crediti e l’esdebitazione finale.
Composizione negoziata della crisi d’impresaProcedura assistita da un esperto negoziatore per le imprese in crisi.Sospende le azioni esecutive; permette accordi con il fisco e i creditori.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Che cos’è l’IRPEF insufficiente?

L’IRPEF insufficiente è la situazione in cui l’imposta sul reddito dichiarata e versata è inferiore a quanto effettivamente dovuto, ad esempio per errori di calcolo, omissioni o perché non sono state considerate tutte le fonti di reddito. L’Agenzia delle Entrate rileva la differenza durante i controlli automatizzati o formali e iscrive a ruolo le somme dovute.

2. Cos’è l’intimazione di pagamento?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione invita il contribuente a pagare il debito entro cinque giorni prima di procedere all’esecuzione forzata, quando la cartella non è stata eseguita entro un anno . L’intimazione contiene l’indicazione del debito residuo, delle sanzioni e degli interessi.

3. Perché devo impugnare l’intimazione entro 60 giorni?

La giurisprudenza (Cassazione n. 28706/2025, n. 6436/2025, n. 35019/2025) considera l’intimazione di pagamento un atto impugnabile autonomamente; se non viene contestata entro 60 giorni, la pretesa diventa definitiva e non si potranno più eccepire vizi o prescrizione .

4. Posso eccepire la prescrizione delle sanzioni?

Sì. Le sanzioni si prescrivono in cinque anni . Se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultimo atto interruttivo (ad esempio notifica della cartella) senza nuovi atti, le sanzioni non sono più dovute.

5. L’intimazione è nulla se non contiene la motivazione?

No. L’intimazione può essere motivata per relationem richiamando la cartella o l’avviso bonario; tuttavia deve indicare gli elementi essenziali (periodo d’imposta, tributo, importo). La mancanza totale di motivazione può costituire vizio .

6. Cosa succede se non pago entro 5 giorni dall’intimazione?

Trascorso il termine di cinque giorni senza pagamento o sospensione, il concessionario può procedere ad azioni esecutive (pignoramento dei conti correnti, stipendio, immobili, fermo del veicolo). È fondamentale intervenire prima di tale termine per evitare l’esecuzione.

7. È possibile rateizzare il debito dopo l’intimazione?

Sì. L’Agenzia delle Entrate Riscossione concede la rateizzazione anche dopo l’intimazione, purché non sia già iniziata la procedura esecutiva. Occorre presentare apposita domanda e dimostrare la capacità di pagamento; in caso di rateizzazione concessa, l’esecuzione è sospesa.

8. Se ho pagato l’IRPEF con il modello 730, perché ricevo una cartella?

Potrebbe essersi verificato un errore di calcolo o di trasmissione del sostituto d’imposta, oppure le trattenute possono non aver coperto integralmente l’imposta dovuta. È necessario confrontare i dati della certificazione unica con quelli della cartella e presentare i documenti per dimostrare l’avvenuto pagamento.

9. La mancata comunicazione dell’esito del controllo automatizzato invalida la cartella?

No. La normativa prevede che l’esito dei controlli automatizzati venga comunicato al contribuente, ma la giurisprudenza ritiene che la mancata comunicazione non comporti la nullità della cartella se l’errore è meramente aritmetico .

10. Posso aderire alla rottamazione se ho già presentato ricorso?

Sì. L’adesione alla definizione agevolata è compatibile con il ricorso; tuttavia, se si decide di aderire occorrerà rinunciare al contenzioso e la causa verrà dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere. Prima di aderire, valutare con il proprio avvocato la convenienza dell’offerta.

11. Come funziona il piano del consumatore?

Il piano del consumatore, previsto dalla Legge 3/2012, consente al consumatore non fallibile di proporre un piano di rientro dei debiti con pagamento parziale o dilazionato. Viene redatto con l’ausilio di un gestore della crisi (come l’avv. Monardo), depositato presso il tribunale e, se omologato, vincola tutti i creditori. Durante la procedura, eventuali atti esecutivi sono sospesi.

12. Cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa?

È una procedura volontaria per imprenditori in crisi; un esperto nominato dalla Camera di Commercio (tra cui professionisti come l’avv. Monardo) assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori. Prevede misure protettive e la possibilità di concludere accordi con l’erario e gli altri creditori per evitare il fallimento.

13. La cartella può essere notificata per posta semplice?

Secondo la giurisprudenza, la cartella può essere notificata per posta semplice se l’ufficiale postale non trova il destinatario a casa ma lascia l’avviso e invia la raccomandata informativa; la mancanza di quest’ultima rende nulla la notifica .

14. Posso contestare l’iscrizione ipotecaria o il fermo dopo l’intimazione?

Sì, se l’intimazione o la cartella non sono state impugnate, l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo restano autonomi atti impugnabili. Tuttavia, le eccezioni limitate ai vizi propri dell’ipoteca o del fermo (e non dell’imposta) potranno essere sollevate; non si potrà più contestare l’imposta.

15. Le sanzioni tributarie si possono ridurre?

Oltre alla prescrizione quinquennale, il legislatore consente di ridurre le sanzioni pagando entro 30 giorni dall’avviso bonario ottenendo un terzo di riduzione . Inoltre le definizioni agevolate (rottamazioni) cancellano interamente le sanzioni.

16. Quali documenti devo portare all’avvocato?

Portare la copia della cartella, dell’intimazione, eventuali comunicazioni dell’Agenzia, la dichiarazione dei redditi, le certificazioni uniche, le ricevute di pagamento e ogni documento utile a dimostrare il pagamento o la prescrizione.

17. Cos’è la motivazione per relationem?

È la modalità per cui un atto (come la cartella o l’intimazione) richiama un atto precedente contenente i motivi della pretesa tributaria (ad esempio l’avviso bonario). È ammessa dalla giurisprudenza purché il contribuente abbia avuto conoscenza del contenuto dell’atto richiamato e siano indicati gli elementi essenziali .

18. Cosa succede se ricevo l’intimazione dopo aver pagato la cartella?

Se il debito è stato saldato, l’intimazione è illegittima. Occorre presentare istanza di sgravio allegando le prove del pagamento. Se l’ente procede ugualmente, sarà necessario ricorrere per far annullare l’atto.

19. Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?

L’avviso bonario è la comunicazione emessa a seguito dei controlli automatizzati o formali e consente al contribuente di pagare con riduzione delle sanzioni; se non si provvede, viene emessa la cartella di pagamento che contiene anche l’intimazione a pagare entro 60 giorni.

20. Il nuovo Testo Unico della giustizia tributaria cambia qualcosa?

Il D.Lgs. 175/2024 ha previsto una riforma del processo tributario con nuove regole sugli atti impugnabili, ma l’entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2027 . Fino ad allora si applicano le norme attuali; è comunque consigliabile consultare un professionista per aggiornarsi su eventuali anticipazioni.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto dell’intimazione di pagamento, presentiamo alcune simulazioni pratiche basate su ipotesi realistiche. I numeri sono indicativi e servono a illustrare come si calcolano imposta, sanzioni e interessi.

Simulazione 1: Differenza di IRPEF dovuta e calcolo delle sanzioni

Scenario: il contribuente Tizio presenta la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 in data 30 giugno 2024. Dichiara un’imposta lorda dovuta di 10.000 euro e versa acconti e ritenute per 9.000 euro. Dimentica però di includere un reddito da lavoro autonomo pari a 5.000 euro, per il quale non sono state effettuate ritenute. L’Agenzia delle Entrate rileva l’omissione con il controllo automatizzato e calcola un’IRPEF aggiuntiva di 1.500 euro.

  1. Imposta dovuta: 1.500 euro (IRPEF aggiuntiva).
  2. Sanzione per insufficiente versamento: 30 % dell’imposta non versata, quindi 450 euro (sanzione ordinaria ai sensi del D.Lgs. 471/1997).
  3. Interessi: se la cartella viene emessa nel 2025, gli interessi legali (calcolati al tasso legale annuale, ad esempio 5 % nel 2024 e 5,5 % nel 2025) saranno circa 150 euro.
  4. Totale: 1.500 + 450 + 150 = 2.100 euro.
  5. Avviso bonario: se Tizio versa la somma entro 30 giorni dall’avviso bonario (emesso nel 2024), la sanzione si riduce a 150 euro (1/3) , per un totale di 1.650 euro.
  6. Cartella e intimazione: se Tizio non paga, l’importo verrà iscritto a ruolo; la cartella sarà notificata entro il 31 dicembre 2027 (terzo anno successivo) . Se ancora non paga, dopo un anno potrà ricevere l’intimazione di pagamento.

Nota: questi calcoli dimostrano come la tempestiva regolarizzazione consenta un notevole risparmio sulle sanzioni.

Simulazione 2: Prescrizione e decadenza dell’azione esecutiva

Scenario: Caio riceve una cartella di pagamento per IRPEF insufficiente il 1° agosto 2015. Non paga entro 60 giorni ma l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avvia l’esecuzione entro un anno. Il 10 settembre 2026 riceve un’intimazione di pagamento.

  1. Decorso dei termini: tra il 2015 e il 2026 sono trascorsi oltre 10 anni. Il diritto a riscuotere l’imposta (prescrizione decennale) si è estinto.
  2. Effetto della mancata impugnazione della cartella: se Caio non ha impugnato la cartella nel 2015, l’obbligazione si è comunque cristallizzata; tuttavia la prescrizione successiva dell’imposta può essere eccepita solo se non vi sono atti interruttivi.
  3. Impugnazione dell’intimazione: Caio può proporre ricorso per far valere la prescrizione; se non impugna l’intimazione entro 60 giorni, l’atto diventerà definitivo e non potrà più sollevare l’eccezione .
  4. Conclusione: l’importanza di impugnare l’intimazione è evidente; consente di far valere la prescrizione decennale dell’imposta e la prescrizione quinquennale delle sanzioni.

Simulazione 3: Adesione alla rottamazione

Scenario: Sempronio ha ricevuto numerose cartelle relative a IRPEF, IVA e contributi per complessivi 30.000 euro, di cui 10.000 euro sono sanzioni e aggio. Nel 2025 il legislatore introduce la rottamazione quinquies dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Sempronio decide di aderire.

  1. Debito rottamabile: 30.000 euro (debito residuo in cartella).
  2. Somma dovuta con definizione: l’importo dovuto si riduce a 20.000 euro (capitale e interessi), perché le sanzioni e l’aggio (10.000 euro) vengono stralciati.
  3. Pagamento rateale: la normativa prevede fino a 18 rate in cinque anni; supponendo rate semestrali, la rata media sarà di circa 1.111 euro.
  4. Effetto su eventuali ricorsi: se Sempronio ha pendenti ricorsi tributari, l’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia; i giudizi vengono dichiarati estinti.
  5. Vantaggio: la rottamazione consente di risparmiare 10.000 euro e di evitare l’esecuzione.

Simulazione 4: Piano del consumatore e esdebitazione

Scenario: Maria è una libera professionista con debiti fiscali per 50.000 euro (comprensivi di IRPEF, addizionali e sanzioni) e debiti verso banche per 100.000 euro. Non è fallibile e non ha beni immobili. Con l’aiuto dell’avv. Monardo presenta un piano del consumatore.

  1. Proposta di pagamento: Maria offre ai creditori 30.000 euro da versare in 5 anni (6.000 euro l’anno) grazie a un sostegno familiare.
  2. Falcia dei debiti fiscali: il piano prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione ricevano il 30 % dei loro crediti chirografari. Le sanzioni vengono falcidiate o condonate.
  3. Omologazione: il tribunale approva il piano valutando la meritevolezza di Maria e la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione.
  4. Esdebitazione: dopo l’esecuzione del piano, Maria ottiene l’esdebitazione e i debiti residui (compresi quelli fiscali) vengono cancellati.
  5. Protezione: durante la procedura, eventuali pignoramenti o fermi sono sospesi. La crisi viene risolta in modo definitivo.

Misure esecutive e tutela del patrimonio

Quando il contribuente non paga entro cinque giorni dall’intimazione e non ottiene la sospensione giudiziale o amministrativa, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avviare diverse misure esecutive per recuperare il credito. Conoscere le modalità di azione e i limiti di pignoramento consente di tutelare il proprio patrimonio e di adottare per tempo le opportune contromisure.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è la forma più frequente di esecuzione tributaria. Il concessionario può pignorare:

  • Conti correnti e depositi bancari: l’ufficiale della riscossione invia un ordine di pignoramento alla banca che blocca le somme giacenti; è possibile escludere una parte impignorabile pari al triplo dell’assegno sociale (art. 72‑bis DPR 602/1973), ciò a tutela delle esigenze minime di vita.
  • Stipendio o pensione: il pignoramento avviene direttamente presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale; la quota pignorabile varia in base all’importo dello stipendio (dal 10 % al 20 %) e non può superare la metà del surplus oltre il minimo vitale. Per i pignoramenti fiscali non è richiesta l’autorizzazione del giudice.
  • Compensi professionali: per lavoratori autonomi, il pignoramento può colpire le fatture e i compensi dovuti dai clienti; l’ente chiede al terzo di consegnare le somme fino a concorrenza del debito.

Ipoteca su beni immobili

L’iscrizione ipotecaria è una misura cautelare che tutela il credito erariale. Può essere iscritta su beni immobili del debitore per debiti superiori a 5.000 euro e produce effetti per 20 anni. L’ipoteca non comporta automaticamente la vendita dell’immobile, ma ne limita la disponibilità e può preludere al pignoramento immobiliare. L’iscrizione deve essere comunicata al contribuente con un preavviso; è impugnabile entro 60 giorni (art. 19 D.Lgs. 546/1992).

Fermo amministrativo su veicoli

Per debiti superiori a 800 euro, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può disporre il fermo amministrativo di autoveicoli, motocicli e rimorchi. Il fermo impedisce la circolazione del veicolo e la sua vendita; il provvedimento deve essere preceduto da un preavviso di 30 giorni durante i quali è possibile pagare o chiedere la rateizzazione. Il fermo è impugnabile, ma le motivazioni devono riguardare vizi dell’atto, non l’imposta.

Vendita coattiva di beni mobili e immobili

In assenza di pagamento, il concessionario può procedere alla vendita all’asta di beni immobili e mobili registrati. Per i beni mobili (veicoli, imbarcazioni), il pignoramento avviene con il sequestro e l’iscrizione nei pubblici registri; la vendita segue le regole del codice di procedura civile. Per i beni immobili, il pignoramento immobiliare richiede la notifica del titolo (cartella) e del precetto; a differenza del pignoramento immobiliare ordinario, l’ipoteca iscritta dal fisco consente l’espropriazione senza passare per il giudice. I beni immobili di abitazione principale, non di lusso, possono essere soggetti a pignoramento se il valore del debito supera 120.000 euro; alcune leggi di bilancio hanno limitato la pignorabilità dell’unica abitazione di residenza, ma occorre verificare anno per anno le norme vigenti.

Tutela del patrimonio del debitore

Per proteggere il patrimonio è indispensabile agire tempestivamente, adottando misure come:

  • Ricorso e sospensione: l’impugnazione tempestiva dell’intimazione consente di chiedere la sospensione e blocca le iniziative esecutive fino alla decisione del giudice.
  • Rateizzazione: presenta l’effetto di sospendere l’esecuzione a condizione di rispettare le rate. In caso di pignoramento in corso, il pagamento della prima rata può determinare la revoca dell’atto esecutivo.
  • Procedura di sovraindebitamento: l’apertura del procedimento comporta la sospensione automatica di pignoramenti e ipoteche, proteggendo i beni fino all’omologazione del piano.
  • Trust e atti di destinazione: in alcuni casi è possibile istituire un trust o un vincolo di destinazione su beni immobili per proteggerli; tuttavia tali strumenti devono essere adottati prima della nascita del debito e non in frode ai creditori; è essenziale la consulenza di un esperto.
  • Assicurarsi: stipulare polizze assicurative a garanzia del patrimonio personale e professionale può mitigare i rischi derivanti da azioni esecutive, sebbene non impedisca i pignoramenti.

Conoscere queste misure consente di pianificare una difesa adeguata e di preservare il proprio patrimonio.

Giurisprudenza recente su IRPEF insufficiente e avvisi bonari

Oltre alle pronunce già analizzate sull’intimazione di pagamento, la Corte di cassazione e i giudici di merito hanno affrontato numerosi casi riguardanti l’IRPEF insufficiente e gli avvisi bonari:

  1. Cass. Sez. Trib. n. 34547/2025 – ha stabilito che la cartella di pagamento può essere motivata “per relationem” richiamando l’avviso bonario, a condizione che quest’ultimo sia stato regolarmente notificato e contenga le ragioni della pretesa. La Corte ha precisato che la semplice elencazione di codici tributo e importi è sufficiente se consente al contribuente di individuare l’imposta e il periodo di riferimento.
  2. Cass. Sez. Trib. n. 4204/2025 – ha affermato che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nell’avviso bonario non comporta la nullità dell’atto, trattandosi di irregolarità non invalidante. La mancata indicazione può essere rilevante solo se impedisce al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
  3. CTR Lombardia, sentenza n. 1234/2024 – ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso bonario perché l’ufficio aveva omesso di effettuare il contraddittorio preventivo nonostante vi fossero incertezze sui redditi; il giudice ha richiamato l’art. 6, co. 5 della L. 212/2000, ritenendo che il mancato invito alla compliance abbia pregiudicato il contribuente.
  4. Cass. Sez. Trib. n. 21953/2024 – ha sancito che l’errore del sostituto d’imposta nelle certificazioni uniche non può ricadere sul lavoratore; in tali casi l’ufficio deve recuperare le somme presso il datore di lavoro e non nei confronti del dipendente, salvo prova della mala fede del contribuente.
  5. Cass. Sez. Trib. n. 23481/2023 – ha riconosciuto la validità di un avviso bonario emesso per IRPEF insufficiente su redditi di locazione, nonostante l’assenza di allegati, in quanto il contribuente aveva ricevuto via PEC la comunicazione dell’esito del controllo. La Corte ha sottolineato l’importanza del contraddittorio e della possibilità di chiarire gli errori prima della cartella.

Queste pronunce confermano l’esigenza di analizzare attentamente l’iter degli avvisi bonari e delle cartelle: vizi nella fase di controllo o nel contraddittorio possono determinare la nullità dell’intero procedimento. L’avvocato dovrà valutare se contestare l’avviso bonario, la cartella o l’intimazione a seconda dello stadio procedimentale.

Ruolo del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ha il compito di trattenere le ritenute IRPEF e di versarle all’Erario. La corretta esecuzione di questo obbligo è fondamentale per evitare che il lavoratore o il pensionato ricevano cartelle di pagamento per IRPEF insufficiente. Alcuni aspetti da considerare:

  • Obblighi del sostituto: trattenere le ritenute alla fonte sulle retribuzioni, certificare le somme pagate con la Certificazione Unica e trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo. In caso di errore, deve correggere la CU inviando una nuova certificazione.
  • Responsabilità: se il sostituto non versa le ritenute operate, è responsabile del pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni. La responsabilità del contribuente scatta solo se questi era consapevole dell’omissione. La Cassazione ha affermato che il lavoratore può essere ritenuto responsabile solo per la parte non trattenuta o per i casi in cui abbia ricevuto pagamenti “in nero”.
  • Recupero delle somme: quando l’Agenzia delle Entrate riscontra un’IRPEF insufficiente dovuta all’omesso versamento delle ritenute, può recuperare l’imposta direttamente presso il sostituto, ai sensi dell’art. 35 DPR 602/1973. Il contribuente può quindi richiedere la sospensione dell’intimazione dimostrando che l’omissione è dipesa dal sostituto.
  • Tutela del lavoratore: in presenza di cartella per IRPEF insufficiente imputabile al sostituto, il lavoratore deve documentare le somme percepite e le ritenute operate con buste paga, CUD/Certificazione Unica, dichiarazioni e eventuali diffide inviate al datore di lavoro. Con questa prova può chiedere lo sgravio del carico e agire nei confronti del sostituto per il risarcimento.

Prendere consapevolezza del ruolo del sostituto d’imposta è fondamentale per impostare la difesa: spesso gli errori nella gestione delle ritenute non devono gravare sul lavoratore, che può ottenere l’annullamento dell’intimazione.

Conclusione

L’intimazione di pagamento per IRPEF insufficiente è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione avvia l’esecuzione forzata dopo la cartella. La normativa vigente richiede che, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella, il concessionario notifichi un’intimazione a pagare entro cinque giorni . La Corte di cassazione ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomo e impugnabile; la sua mancata impugnazione consolida il debito . Per questo è fondamentale agire prontamente, verificare la regolarità della notifica, controllare la correttezza degli importi e fare valere i propri diritti con l’assistenza di un avvocato esperto.

La difesa del contribuente passa attraverso diverse strategie: contestare la prescrizione, eccepire la nullità della notifica, chiedere la sospensione, aderire a rateizzazioni o definizioni agevolate, o ricorrere a procedure di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 e il D.L. 118/2021 offrono strumenti per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione o la composizione negoziata della crisi. Le rottamazioni e le definizioni agevolate consentono di ridurre il carico fiscale eliminando sanzioni e interessi di mora.

Di fronte a un’intimazione di pagamento è essenziale non commettere errori: non ignorare l’atto, rispettare i termini, raccogliere i documenti e affidarsi a professionisti che conoscano la normativa e la giurisprudenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a tutelare i contribuenti su tutto il territorio nazionale. Grazie all’esperienza maturata in diritto tributario, bancario e nelle procedure concorsuali, lo studio offre assistenza completa: dalla valutazione del debito alla predisposizione del ricorso, dalla negoziazione con l’ente riscossore alla definizione di piani di rientro o di esdebitazione.

Agisci ora per evitare pignoramenti, ipoteche e fermi. Contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno analizzare la tua situazione e adottare le strategie più efficaci per difenderti e risolvere il problema dell’IRPEF insufficiente.

Riforme future e novità normative

L’evoluzione della normativa tributaria è continua. Entro i prossimi anni sono attesi ulteriori interventi legislativi che potrebbero incidere sulla gestione delle cartelle e delle intimazioni per IRPEF insufficiente:

  • Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024): come ricordato, l’entrata in vigore del nuovo Testo unico, che semplificherà il processo tributario e riformerà gli atti impugnabili, è stata rinviata al 1° gennaio 2027 . La riforma dovrebbe introdurre la figura del giudice monocratico per le cause di modico valore, nuovi termini di impugnazione e l’uso del processo telematico obbligatorio. Sarà necessario adeguare le strategie difensive a queste novità.
  • Codice della crisi d’impresa: a seguito dell’entrata in vigore del Codice (D.Lgs. 14/2019), le procedure di sovraindebitamento sono state integrate con nuovi strumenti come la ristrutturazione controllata del debito e la liquidazione giudiziale. È previsto un coordinamento tra la composizione negoziata e le procedure, che potrebbe agevolare i debitori fiscali.
  • Revisione delle sanzioni tributarie: si discute in sede parlamentare di una riforma organica delle sanzioni, con riduzione delle misure pecuniarie e maggiore attenzione al ravvedimento. Le sanzioni per insufficiente versamento potrebbero essere gradualmente ridotte e adeguate ai principi di proporzionalità.
  • Digitalizzazione del fisco: l’Agenzia delle Entrate sta potenziando l’utilizzo della piattaforma telematica per notificare cartelle, intimazioni e comunicazioni. Già oggi molte notifiche avvengono via PEC; in futuro l’obbligo di domicilio digitale potrebbe estendersi a tutti i contribuenti. È importante tenere aggiornati i recapiti digitali per non perdere comunicazioni cruciali.

Tenersi informati sulle riforme è essenziale per adattare la propria strategia difensiva e sfruttare le opportunità di definizione agevolata che potrebbero essere introdotte.

Esperienze di successo e casi pratici (anonimi)

Per evidenziare l’importanza di un’assistenza professionale adeguata, presentiamo alcuni casi pratici (anonimi) affrontati dallo studio legale dell’avv. Monardo. I nomi e i dettagli sono stati modificati per tutelare la privacy, ma le dinamiche giuridiche sono reali.

Caso A – Impugnazione dell’intimazione e annullamento del debito

Il sig. F., imprenditore individuale, riceve un’intimazione di pagamento per IRPEF insufficiente pari a 40.000 euro, relativa all’anno d’imposta 2017. Esaminando l’atto, l’avv. Monardo rileva che l’intimazione è stata notificata via raccomandata a un indirizzo in cui il sig. F. non risiedeva più da anni. Inoltre, la cartella di pagamento originaria non gli era stata mai notificata. Il ricorso viene depositato presso la Corte di giustizia tributaria con richiesta di sospensione. In udienza, l’amministrazione non prova la regolare notifica della cartella; il giudice accoglie il ricorso, annulla l’intimazione e dichiara prescritto il credito. Grazie all’intervento tempestivo, il sig. F. risparmia l’intera somma e evita azioni esecutive.

Caso B – Rottamazione e risparmio su sanzioni e interessi

La sig.ra L., pensionata, si vede recapitare tre cartelle di pagamento per complessivi 15.000 euro tra imposte, interessi e sanzioni, riguardanti diverse annualità di IRPEF. Il debito è gravoso rispetto al suo reddito fisso. Lo studio dell’avv. Monardo analizza le cartelle e verifica che rientrano tra i carichi ammissibili alla rottamazione quater. Viene presentata domanda di adesione; la sig.ra L. versa la prima rata di 600 euro e ottiene la cancellazione di tutte le sanzioni e dell’aggio per circa 5.000 euro. Il pagamento residuo viene dilazionato in 18 rate da circa 550 euro. La pensionata riesce così a estinguere i debiti senza ricorrere a pignoramenti.

Caso C – Piano del consumatore con falcidia dell’IRPEF

Il dott. R., libero professionista, ha accumulato debiti fiscali per 80.000 euro e debiti bancari per 100.000 euro a causa di un infortunio che ha interrotto l’attività. Tramite lo studio dell’avv. Monardo, presenta un piano del consumatore che offre ai creditori il 25 % dei debiti in cinque anni. L’OCC nomina l’avv. Monardo come gestore; viene predisposta una relazione che attesta l’assenza di colpa grave e la sostenibilità del piano grazie al sostegno economico della famiglia. Il tribunale omologa la proposta; la quota di IRPEF e sanzioni viene ridotta da 80.000 a 20.000 euro. Dopo cinque anni, il dott. R. ottiene l’esdebitazione e ricomincia l’attività professionale senza pendenze.

Caso D – Composizione negoziata della crisi per impresa in difficoltà

Una società cooperativa agricola, indebitata con l’Erario per 200.000 euro di IRPEF e IVA, rischia la liquidazione. Con l’assistenza dell’avv. Monardo, la cooperativa accede alla composizione negoziata della crisi. Viene nominato un esperto negoziatore; si concorda con l’Agenzia delle Entrate un piano di rientro su 5 anni con riduzione delle sanzioni, previa cessione di un ramo d’azienda. I creditori bancari accettano la ristrutturazione; la cooperativa mantiene l’attività e i posti di lavoro. Grazie alla procedura, le azioni esecutive vengono sospese e l’azienda supera la crisi.

Questi esempi dimostrano come un’assistenza tempestiva e qualificata possa fare la differenza tra la perdita del patrimonio e la soluzione efficace del problema. Rivolgersi a professionisti esperti consente di valutare tutte le opzioni e scegliere la strategia più idonea.

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