Pignoramento Conto Corrente Ad Addetto Marketing: Cosa Fare Subito Per Difendersi Legalmente

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è una delle forme di aggressione patrimoniale più destabilizzanti per chi lavora, fattura, paga affitto, mutuo, collaboratori, fornitori o imposte usando il proprio conto bancario. Per un addetto marketing il problema è spesso ancora più grave, perché sullo stesso conto possono transitare stipendio, premi, rimborsi, compensi da consulenza, incassi di attività autonoma, addebiti fiscali e spese di vita quotidiana. Il punto decisivo, però, è questo: nel sistema delineato dal codice di procedura civile, dalla riscossione esattoriale e dalla giurisprudenza di Corte di cassazione e Corte costituzionale , non conta il titolo professionale “addetto marketing” in sé; contano invece la natura delle somme presenti sul conto, il tipo di creditore che procede, lo stadio dell’esecuzione e la tempestività della reazione difensiva. Un conto pignorato per un debito privato segue regole diverse da un conto aggredito da Agenzia delle Entrate-Riscossione ; uno stipendio già accreditato ha tutele diverse da una retribuzione ancora presso il datore di lavoro; i compensi di un consulente marketing con partita IVA, di regola, non godono della stessa protezione riconosciuta a stipendi e pensioni.

Per questo il primo errore da evitare è la passività. Il secondo è credere che “se c’è lo stipendio sul conto allora non possono toccarlo”. Il terzo è pensare che basti chiamare la banca. La disciplina vigente, aggiornata al 23 aprile 2026, impone invece un’analisi tecnica immediata dell’atto notificato, della sua provenienza, dei termini già decorsi, della prova bancaria disponibile e del rapporto tra somme pignorate e limiti legali di pignorabilità. In molti casi il debitore può ottenere una riduzione del blocco, una sospensione, la declaratoria di inefficacia parziale del pignoramento, l’annullamento del debito non dovuto, la rateizzazione, l’accesso a una definizione agevolata, oppure una protezione più ampia tramite gli strumenti del Codice della crisi. Ma questi rimedi funzionano soprattutto se azionati presto, con la domanda giusta, davanti al giudice giusto o all’ente giusto.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lui e il suo team assistono il debitore nell’analisi dell’atto, nella verifica dei vizi di notifica e del titolo, nelle opposizioni esecutive, nelle istanze di sospensione, nelle trattative con il creditore, nella rateizzazione, nei piani di rientro, negli strumenti di sovraindebitamento e nelle soluzioni giudiziali e stragiudiziali per fermare o governare pignoramenti, fermi, ipoteche e cartelle.

Se dunque hai ricevuto un atto di pignoramento del conto, oppure hai scoperto il blocco delle somme in banca, il criterio corretto non è “capire dopo”, ma “difendersi subito”. I paragrafi che seguono spiegano con taglio pratico cosa puoi fare da debitore, quando puoi opporsi, quali documenti devi raccogliere nelle prime 24-72 ore, quando conviene trattare e quando invece bisogna andare immediatamente in giudizio o aprire una procedura di regolazione della crisi.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Cosa conta davvero quando viene pignorato il conto di un addetto marketing

Dal punto di vista difensivo, la professione “addetto marketing” può corrispondere a situazioni giuridiche molto diverse. Puoi essere un lavoratore dipendente di un’azienda; un collaboratore coordinato e continuativo; un dipendente con bonus e premi; un marketing manager con fringe benefit; un consulente con partita IVA; un freelance che incassa da più clienti; oppure il titolare di una microimpresa o di un’agenzia. La legge non costruisce una disciplina speciale per chi si occupa di marketing. Le vere variabili, invece, sono quattro: chi è il creditore, quando il denaro entra sul conto, da dove proviene il denaro e se il conto è esclusivamente tuo oppure cointestato.

La prima variabile è il tipo di creditore. Se procede un creditore ordinario, il pignoramento del conto è di regola un pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.: serve un titolo esecutivo, una notifica, una fase davanti al giudice dell’esecuzione, la dichiarazione del terzo pignorato e, di norma, un provvedimento di assegnazione. Se invece procede l’agente della riscossione, trovano applicazione le regole speciali del d.P.R. 602/1973, in particolare gli artt. 72-bis e 72-ter, che consentono una procedura più rapida e più incisiva. Questa distinzione è vitale, perché cambia tempi, rimedi, percentuali, protezioni e anche la strategia da adottare nelle prime ore.

La seconda variabile è temporale. L’art. 545 c.p.c., nella formulazione vigente, distingue fra somme da lavoro o pensione già accreditate sul conto prima del pignoramento e somme che vengono accreditate alla data del pignoramento o successivamente. Questa è una delle chiavi tecniche più importanti dell’intera materia. Se si tratta di stipendio o pensione già versati sul conto prima del pignoramento, opera la soglia del triplo dell’assegno sociale; se invece si tratta di somme intercettate alla fonte o accreditate in contemporanea o dopo l’atto, si applicano i limiti ordinari del pignoramento di stipendi e pensioni. Per i crediti fiscali, poi, intervengono regole speciali e, sul conto, l’ultimo stipendio o salario accreditato è escluso dal vincolo nei casi previsti dalla disciplina esattoriale.

La terza variabile è la natura della provvista. Se sul conto entrano somme qualificabili come stipendio, salario, altre indennità da lavoro o pensione, la legge riconosce tutele espresse. Se invece sul conto entrano compensi professionali, corrispettivi da consulenza, ritenute d’acconto e fatture di un consulente marketing autonomo, il quadro è più duro: il testo dell’art. 545 c.p.c. tutela specificamente le categorie indicate dalla legge, e la giurisprudenza costituzionale tratta i limiti di pignorabilità come deroghe tassative al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore. In termini pratici, la protezione automatica prevista per stipendio e pensione non si estende per analogia ai normali incassi professionali presenti sul conto. Questa è una inferenza giuridica forte, fondata sul tenore letterale della norma e sulla giurisprudenza costituzionale, non una formula che il legislatore abbia scritto espressamente per la partita IVA del consulente marketing.

La quarta variabile è il rapporto con altri intestatari. Nei conti cointestati, il tema non è soltanto bancario, ma probatorio. La giurisprudenza di legittimità afferma che la cointestazione attribuisce, nei rapporti interni, una presunzione di contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salva prova contraria; ma precisa anche che l’alimentazione del conto da parte di uno solo dei correntisti, da sola, non basta a vincere automaticamente la presunzione. Ne deriva che il conto cointestato non è “immune”, ma apre uno spazio di difesa del terzo intestatario, che può far valere la propria posizione anche con gli strumenti dell’opposizione di terzo all’esecuzione, se la procedura ha aggredito denaro non riferibile al debitore esecutato.

La sintesi operativa è questa: il debitore che lavora nel marketing deve difendersi non “come addetto marketing”, ma come dipendente, collaboratore, professionista, microimprenditore, co-intestatario non debitore o contribuente esecutato da riscossione, a seconda del caso. La qualificazione giuridica corretta del tuo rapporto di lavoro e della provenienza delle somme è il primo vero atto difensivo.

La tabella seguente sintetizza il punto di vista del debitore alla luce degli artt. 543, 545 e seguenti c.p.c., degli artt. 72-bis e 72-ter d.P.R. 602/1973 e delle indicazioni ufficiali di AdER.

Situazione concretaRegola di partenzaPrima mossa difensiva utile
Dipendente con stipendio già accreditato sul conto prima del pignoramentoProtezione ex art. 545 c.p.c. sulla parte entro il triplo dell’assegno socialeEstratti conto, buste paga, causali degli accrediti, istanza di sblocco parziale o opposizione
Dipendente con stipendio ancora presso il datore di lavoroPignorabilità alla fonte nei limiti di leggeVerificare chi è il creditore e la percentuale effettivamente trattenibile
Consulente marketing con partita IVANessuna protezione automatica equivalente a stipendio/pensione sul saldo di contoContestare il titolo se viziato, negoziare, rateizzare, valutare procedure di crisi
Debito fiscale con pignoramento del contoProcedura speciale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973Verificare legittimità del debito, rateizzazione, sospensione, definizione agevolata
Conto cointestatoPresunzione di contitolarità del saldo, superabile con prova contrariaFar intervenire il co-intestatario e valutare opposizione di terzo

Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al 23 aprile 2026

Il nucleo della disciplina civilistica è composto dagli artt. 543, 546, 547, 548, 549, 553, 615, 617, 619 e 624 c.p.c. L’art. 543 regola la forma del pignoramento presso terzi; l’art. 546 fa sorgere gli obblighi del terzo pignorato, ossia della banca; gli artt. 547 e 548 disciplinano la dichiarazione del terzo e le conseguenze dell’omessa o contestata dichiarazione; l’art. 553 riguarda l’assegnazione del credito; gli artt. 615 e 617 disegnano le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi; l’art. 619 consente l’opposizione del terzo; l’art. 624 consente al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura in presenza di gravi motivi. In parallelo, il d.P.R. 602/1973 detta per la riscossione fiscale un sistema speciale fondato, fra l’altro, sugli artt. 72-bis e 72-ter.

Per il debitore la norma chiave resta l’art. 545 c.p.c. Il dato decisivo, oggi, è duplice. Primo: stipendi, salari, altre indennità da lavoro e pensioni, se già accreditati sul conto prima del pignoramento, possono essere pignorati solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Secondo: quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti ordinari previsti per il pignoramento di stipendi e pensioni, oltre alle disposizioni speciali. Inoltre, per le pensioni, l’ordinamento vigente protegge una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo legale di 1.000 euro, e il quinto si calcola solo sulla parte eccedente. La giurisprudenza costituzionale più recente ha chiarito che questa soglia non coincide con un “minimo vitale” costituzionalmente obbligato in senso assoluto, ma è la soglia legislativa oggi vigente e va rispettata.

Sul piano storico e sistematico, la ricostruzione della INPS e della giurisprudenza costituzionale aiuta a capire perché il tema del conto corrente sia così delicato. Prima della riforma del 2015, la giurisprudenza rilevava che, una volta confluite sul conto, le somme pensionistiche si trasformavano in credito del correntista verso la banca; dunque il pignoramento colpiva il saldo, non più il rateo pensionistico in quanto tale. La sentenza n. 85 del 2015 della Corte costituzionale mise in luce proprio questa frattura, segnalando l’assenza di una disciplina idonea a proteggere, sul conto, la parte della prestazione previdenziale necessaria alle esigenze di vita. La sentenza n. 248 del 2015 ha poi ricostruito il nuovo assetto introdotto dal d.l. 83/2015 e ha richiamato espressamente la regola del triplo assegno sociale per le somme già accreditate. La sentenza n. 12 del 2019 ha ribadito che i limiti di pignorabilità sono deroghe tassative alla responsabilità patrimoniale e non sono suscettibili di estensione analogica; ma ha anche reso irragionevole, rispetto alle procedure pendenti, una differenziazione temporale che negasse tutela a chi era già in esecuzione. Più di recente, la sentenza n. 216 del 2025 ha ribadito che, per le pensioni, la disciplina generale dell’art. 545 c.p.c. garantisce la soglia del doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro.

Sul versante della giurisprudenza di legittimità, il dato più recente e importante, alla data della presente ricerca, è la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Cassandra… pardon, della Corte di cassazione, Sezione III, secondo cui nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis avente ad oggetto crediti derivanti da conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo dell’art. 546 c.p.c. e deve essere versato dalla banca all’agente della riscossione anche se matura dopo il pignoramento, almeno se e nella misura in cui ciò avvenga nei 60 giorni dalla notificazione al terzo dell’ordine di pagamento diretto, a prescindere dal fatto che al momento della notifica il saldo fosse positivo o negativo. Per il debitore questa pronuncia ha un effetto pratico fortissimo: se hai ricevuto un pignoramento esattoriale sul conto, non puoi ragionare solo sul saldo “fotografato” il giorno dell’atto, perché la finestra dei 60 giorni può attrarre anche disponibilità maturate subito dopo.

Sempre la Rassegna ufficiale del Massimario della Corte di cassazione, per settembre 2025, segnala un’altra regola importante per il debitore: con l’ordinanza n. 24840 del 9 settembre 2025 la Corte ha riaffermato che, nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo, o della sentenza o del provvedimento che accerta l’obbligo del terzo, e non si estende ai crediti sorti dopo la conclusione del procedimento. Questo principio è particolarmente utile nelle difese contro letture eccessivamente espansive del vincolo, specie quando il creditore ordinario tenta di considerare il pignoramento come una sorta di “sequestro permanente” su ogni futura entrata del conto.

Altrettanto strategica, sul piano procedurale, è la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. La Corte ha stabilito che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo presso terzi deve avvenire nel termine perentorio previsto dall’art. 543 c.p.c., mediante il deposito di copie attestate conformi degli atti indicati dalla legge; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, e la mancanza non è sanabile con attestazioni depositate oltre il termine. Per il debitore questa non è una questione “da addetti ai lavori”, ma una difesa concreta: se il creditore ha sbagliato il deposito telematico o ha tardato, il pignoramento può cadere.

Va poi tenuta presente la giurisprudenza sulla retroattività e sul periodo pre-riforma. La Rassegna civile di aprile 2024 della Corte di cassazione richiama la sentenza n. 10540 del 18 aprile 2024, che esclude l’applicabilità, ai pignoramenti anteriori all’entrata in vigore del d.l. 83/2015, del vincolo di impignorabilità introdotto dal nuovo testo dell’art. 545 c.p.c. per i trattamenti pensionistici riversati sul conto. Per i casi attuali questo orientamento serve soprattutto a ricordare una regola pratica: il diritto di difesa sul conto dipende in modo decisivo dalla norma vigente al momento della procedura, non da un’idea astratta di equità.

Un’ultima notazione riguarda la soglia numerica applicabile nel 2026. L’INPS indica per il 2025 un importo mensile dell’assegno sociale pari a 538,69 euro; la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 segnala per il 2026 un indice di rivalutazione provvisorio del +1,4% per le prestazioni assistenziali e pensionistiche. Sulla base di questi dati ufficiali, il valore stimato in via inferenziale dell’assegno sociale mensile 2026 è di circa 546,23 euro; ne conseguirebbe un triplo pari a circa 1.638,69 euro e un doppio pari a circa 1.092,46 euro. Preciso che questo passaggio è una inferenza aritmetica dai dati ufficiali consultati, perché nei risultati indicizzati non era integralmente disponibile l’allegato INPS con la tabella completa 2026 degli assegni sociali, pur essendo espressamente richiamato dalla circolare. Dal punto di vista operativo, la soglia del triplo assegno sociale per il 2026 può quindi essere utilizzata come riferimento prudenziale nelle simulazioni, salvo verifica del dato definitivo in sede di causa o davanti alla banca.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Quando il pignoramento è promosso da un creditore ordinario, la sequenza tipica è questa. Prima esiste un titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, assegno, cambiale, verbale o altro titolo previsto dalla legge. Poi viene notificato l’atto di pignoramento presso terzi alla banca e al debitore, con l’indicazione dell’udienza. Da quel momento la banca assume gli obblighi del terzo pignorato, cioè deve custodire le somme nei limiti del credito precettato aumentato della metà. Il vincolo non equivale sempre e automaticamente a una definitiva assegnazione al creditore, ma produce comunque un blocco serio e immediato della disponibilità del saldo.

Molti debitori si fermano qui. In realtà è solo l’inizio. Dopo l’ultima notifica il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura nel termine perentorio previsto dalla legge e poi notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, contenente numero di ruolo, giudice dell’esecuzione e data dell’udienza. Il legislatore ha previsto una conseguenza importante: se questo avviso non viene notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. La Cassazione, con la pronuncia del 27 ottobre 2025 già ricordata, ha irrigidito ulteriormente il quadro, affermando che il deposito tardivo delle copie attestate conformi comporta inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo esecutivo. Per il debitore, dunque, la verifica del fascicolo telematico e della ritualità dell’iscrizione a ruolo non è un lusso, ma una possibile leva di caduta dell’atto.

Segue la dichiarazione della banca ex art. 547 c.p.c. oppure, nei casi contestati, un accertamento dell’obbligo del terzo. Ed è proprio in questo passaggio che torna utilissima la distinzione tra somme esistenti, somme future e somme protette. Se il saldo è composto da accrediti stipendiali e pensionistici, il debitore deve portare subito in causa gli estratti conto e i documenti di provenienza. Se si tratta di conto cointestato, bisogna stabilire se il co-intestatario debba intervenire per far valere la propria quota. Se il creditore pretende tutto il saldo senza distinguere natura e provenienza, la difesa deve insistere sulla pignorabilità parziale e non integrale delle somme protette.

Quando invece procede l’agente della riscossione, lo schema è più rapido. Le pagine ufficiali di AdER precisano che il pignoramento può colpire anche i conti correnti, con esclusione dell’ultimo stipendio o salario accreditato nei casi previsti dalla disciplina; inoltre, ove sia stato notificato l’avviso di intimazione, il debitore ha 5 giorni per pagare prima dell’avvio della fase esecutiva. La Cassazione ha poi chiarito, con la sentenza n. 28520/2025, che il vincolo sul conto può estendersi al saldo attivo formatosi nei 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine diretto alla banca. In questa procedura, aspettare per “vedere cosa succede” è particolarmente pericoloso.

Dal lato del debitore, le prime 24-72 ore vanno usate per costruire il fascicolo difensivo. Servono almeno: copia completa dell’atto notificato; prova della data di ricezione; estratti conto degli ultimi 6-12 mesi; buste paga, CU o cedolini pensione; contratto di lavoro o documentazione da consulente; eventuale documentazione sulla cointestazione; copia del titolo esecutivo o della cartella/avviso; eventuali ricevute di pagamenti già fatti; eventuali provvedimenti di sgravio, sospensione o annullamento; prova della situazione economica complessiva se si pensa a rateizzare o a chiedere una misura di sovraindebitamento. Senza queste prove, la difesa resta generica. Con queste prove, diventa tecnica.

Questa è la sintesi pratica dei passaggi più rilevanti. Le regole riassunte derivano dal c.p.c., dal d.P.R. 602/1973, dalle pagine ufficiali di AdER e dalla più recente giurisprudenza della Cassazione.

FaseCosa accadeDove puoi difenderti
Notifica dell’attoLa banca blocca le somme nei limiti del vincoloVerifica immediata della natura delle somme e del creditore
Iscrizione a ruoloIl creditore deve depositare gli atti in modo rituale e nei terminiControllo del fascicolo: eventuale inefficacia del pignoramento
Avviso di iscrizione a ruoloVa notificato a debitore e terzoMancato avviso = cessazione degli obblighi del terzo all’udienza indicata
Dichiarazione del terzoLa banca attesta esistenza del creditoContestazione su origine delle somme, quote, limiti legali
AssegnazioneIl giudice assegna o respinge, anche parzialmenteOpposizione, sospensione, accordo, pagamento, eventuale crisi

Un dettaglio spesso trascurato è che il creditore ordinario non ottiene, di regola, un “rubinetto aperto” su ogni futuro incasso del conto. La Cassazione del 9 settembre 2025 ha ricordato che il pignoramento presso terzi si riferisce ai crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo o del provvedimento che ne accerta l’obbligo e non ai crediti sorti successivamente alla conclusione del procedimento. Se il creditore usa il vincolo come se fosse permanente, la difesa del debitore ha un appiglio concreto. Diverso, come detto, il discorso nella riscossione esattoriale con la finestra dei 60 giorni rilevata dalla sentenza n. 28520/2025.

Difese e strategie legali immediate del debitore

La prima strategia è capire se devi colpire il titolo, l’atto o l’ampiezza del vincolo. Sono tre piani diversi. Se il problema è che il creditore non aveva diritto di procedere, perché il debito è inesistente, estinto, prescritto, già pagato oppure fondato su un titolo radicalmente invalido, il rimedio naturale è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Se l’esecuzione è già iniziata, la stessa norma prevede che l’opposizione riguardante la pignorabilità dei beni si proponga con ricorso al giudice dell’esecuzione. Se invece il problema riguarda vizi formali del pignoramento, della notifica, del precetto, dell’iscrizione a ruolo o di altri atti processuali, si entra di regola nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine di 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto. Se poi una persona diversa dal debitore sostiene che quel denaro non è del debitore ma suo, si valuta l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

La seconda strategia è chiedere subito la sospensione quando ci sono gravi motivi. L’art. 624 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di sospendere il processo esecutivo, su istanza di parte, quando è proposta opposizione ex artt. 615 o 619 e ricorrono gravi motivi. In termini pratici, il debitore che subisce un blocco del conto con forte pregiudizio sulla capacità di vivere, pagare casa, utenze o continuare l’attività lavorativa deve ragionare non solo sulla fondatezza dell’opposizione, ma anche sull’urgenza della sospensione. Più è preciso il fascicolo probatorio, più aumenta la probabilità di una sospensione utile.

La terza strategia è contestare l’eccesso di pignoramento. Il caso tipico dell’addetto marketing dipendente è il conto bloccato integralmente nonostante la provvista sia quasi tutta composta da stipendi già accreditati. Qui la difesa non deve limitarsi a dire “c’è lo stipendio”, ma deve dimostrare analiticamente che il saldo deriva da accrediti retributivi, indicarne le date, distinguere le somme anteriori e posteriori al pignoramento e applicare la soglia corretta dell’art. 545 c.p.c. Un conto alimentato da retribuzioni di importo modesto può essere stato congelato in eccesso rispetto al consentito. In quel caso l’obiettivo non è annullare tutto, ma far dichiarare l’inefficacia parziale del pignoramento per la parte eccedente i limiti di legge. La Corte costituzionale e la stessa formulazione dell’art. 545 richiamano espressamente la parziale inefficacia del pignoramento eseguito oltre i limiti.

La quarta strategia è distinguere bene il caso del lavoratore dipendente dal caso del consulente autonomo. Il dipendente marketing ha, di regola, un terreno difensivo più forte quando il conto sia oggettivamente alimentato da stipendio. Il professionista o freelance marketing con partita IVA, invece, non può fare affidamento sulle stesse protezioni automatiche del saldo retributivo. In questo caso la difesa spesso si sposta dal terreno della “impignorabilità” a quello della contestazione del titolo, della trattativa, della rateizzazione, della sospensione legale se il carico non è dovuto, oppure dell’accesso agli strumenti di composizione della crisi. È una differenza sostanziale: nel primo caso si litiga spesso su quanto può essere pignorato; nel secondo, più spesso, su se il credito esiste davvero e su come evitare il collasso finanziario.

La quinta strategia riguarda i conti cointestati. Se il conto è intestato al debitore insieme al coniuge, al partner, a un genitore o a un socio, il co-intestatario non deve restare spettatore. La Cassazione afferma una presunzione di contitolarità per parti uguali del saldo, salvo prova contraria; ma ciò significa che il terzo ha uno spazio processuale per rivendicare la propria quota o la propria esclusiva pertinenza di certe somme. Se il pignoramento ha aggredito indistintamente saldo comune e somme di un terzo non debitore, la difesa va pensata in modo congiunto, anche mediante opposizione di terzo e produzione della prova bancaria di provenienza.

La sesta strategia è controllare la regolarità telematica della procedura. Dopo la riforma Cartabia e le successive modifiche, molte decadenze esecutive passano per il fascicolo telematico, l’attestazione di conformità, la tempestività dell’iscrizione a ruolo, la correttezza dell’avviso. La sentenza n. 28513/2025 ha mostrato in modo chiarissimo che gli errori del creditore su questi punti possono essere letali per il pignoramento. Questo significa che, soprattutto quando il debito è di importo medio-basso e il creditore agisce in modo seriale, il controllo tecnico del fascicolo può produrre risultati difensivi molto più concreti di una protesta generica in banca.

La settima strategia, nelle esecuzioni fiscali, è usare gli strumenti amministrativi senza rinunciare a quelli giudiziari. La rateizzazione, la sospensione legale della riscossione, lo sgravio, la verifica dei presupposti della cartella o dell’intimazione e le definizioni agevolate non sostituiscono automaticamente le opposizioni processuali, ma in molti casi consentono di fermare l’escalation, evitare nuove azioni e rimettere in ordine il rapporto con l’ente. Nei casi di carico palesemente non dovuto, la richiesta di sospensione ex legge 228/2012 è spesso il primo passo da fare, perché se l’ente non risponde entro 220 giorni nelle ipotesi di legge il debito viene annullato. Dove invece il debito c’è ma non è sostenibile, si entra nell’area della rateizzazione o delle definizioni agevolate.

Infine c’è la strategia che molti attivano troppo tardi: passare dal “singolo atto” alla “crisi complessiva”. Se hai un conto pignorato, altri debiti in scadenza, cartelle, finanziamenti, affitti o esposizioni verso fornitori, non ha senso reagire atto per atto all’infinito. In presenza di sovraindebitamento o crisi finanziaria strutturale, la vera difesa è spesso una procedura organica che congela o governa le azioni dei creditori e consente una ristrutturazione complessiva. È qui che entrano in gioco il piano del consumatore riformulato come ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente.

Strumenti alternativi per fermare o governare il pignoramento

Se il pignoramento deriva da carichi affidati alla riscossione, la prima strada da valutare è la rateizzazione ordinaria. Le pagine ufficiali di AdER e il vademecum del 2025 indicano che per le domande presentate nel 2025 e nel 2026 è possibile ottenere, in determinate condizioni, piani fino a 84 rate su semplice richiesta per le posizioni sotto 120.000 euro, e da 85 a 120 rate in presenza di documentata difficoltà economico-finanziaria. Gli effetti della domanda sono rilevanti: AdER non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive; tuttavia gli effetti sulle procedure già pendenti vanno verificati in concreto, perché la stessa documentazione ufficiale richiama eccezioni e stati procedurali nei quali il pignoramento già perfezionato può non essere neutralizzato automaticamente. In pratica: se sei ancora nella fase iniziale, la rateizzazione può essere molto efficace; se c’è già stata assegnazione o se il terzo è già tenuto a versare in virtù di un ordine pienamente perfezionato, la difesa deve essere calibrata caso per caso.

La seconda strada è la sospensione legale della riscossione quando il debito non è dovuto: per esempio perché già pagato, annullato, prescritto, oggetto di provvedimento giudiziale favorevole, oppure colpito da una causa di inesigibilità prevista dalla legge. AdER indica che la richiesta deve riguardare atti dell’agente della riscossione non notificati da oltre 60 giorni e che, in assenza di riscontro dell’ente entro 220 giorni, il debito viene annullato nelle ipotesi di legge. Da debitore, questa è una procedura potentissima ma che richiede attenzione: dichiarare il falso espone a responsabilità, mentre allegare correttamente documenti e causale può bloccare una riscossione ingiusta senza dover iniziare subito un giudizio pieno.

La terza strada, attualissima al 23 aprile 2026, è la Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025. Le pagine ufficiali di AdER indicano che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e che la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente della riscossione deve comunicare l’esito e le somme dovute entro il 30 giugno 2026. Sempre secondo le informazioni ufficiali, con la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti, e fino alla scadenza della prima o unica rata non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive; inoltre, se la definizione diventa inefficace per mancato pagamento, i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto. Per il debitore con conto già sotto pressione, la rottamazione non è solo uno sconto: è anche uno strumento di gestione del rischio esecutivo, purché gli atti rientrino davvero nell’ambito applicativo e purché tu sia in grado di rispettare il calendario di pagamento.

La quarta strada è la riammissione alla Rottamazione-quater, dove applicabile. AdER ha chiarito che la riammissione riguarda solo i debiti già inseriti in un piano di Rottamazione-quater per i quali, alle condizioni di legge, si sono persi i benefici della misura; le fonti ufficiali precisano anche che, dopo la domanda, l’agente non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle già avviate, salvo i casi in cui siano già intervenuti determinati stadi irreversibili della procedura. Anche qui, il messaggio per il debitore è netto: se il carico era già in definizione agevolata, devi verificare subito se la posizione è recuperabile, perché spesso la riammissione è più efficace di un contenzioso tardivo su un atto ormai avanzato.

La quinta strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della crisi. Gli artt. 67 e 68 del d.lgs. 14/2019 prevedono che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione; l’art. 70 regola gli effetti del decreto del giudice sulla procedura. Per il lavoratore dipendente del settore marketing o per il professionista che presenta debiti personali non sostenibili, questa procedura può diventare il contenitore principale per disinnescare l’esecuzione individuale e sostituirla con una disciplina complessiva dei pagamenti. Il vantaggio non è solo economico, ma processuale: il debitore esce dalla logica emergenziale del singolo pignoramento.

La sesta strada è il concordato minore, pensato per il debitore non consumatore, e quindi spesso adatto al consulente marketing con partita IVA o al titolare di piccola agenzia. Gli artt. 76 e 78 del Codice della crisi disciplinano domanda e apertura della procedura; il sistema generale del Codice definisce anche le misure protettive come strumenti temporanei diretti ad evitare che le azioni dei creditori pregiudichino il buon esito della regolazione della crisi. Quando la crisi è collegata all’attività professionale o d’impresa, non basta più difendere il conto: bisogna difendere la continuità economica.

La settima strada è la liquidazione controllata ex art. 268 del Codice della crisi. È una procedura più invasiva, ma in molti casi è l’unico strumento realistico per fermare un’escalation di esecuzioni individuali su conti, stipendi, crediti e beni. L’ottava è l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283, riservata alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Queste procedure non sono “piani di pagamento leggeri”, ma veri strumenti di reset del quadro debitorio, che cambiano profondamente il perimetro d’azione dei creditori.

Infine, per il titolare di un’attività o di una microimpresa del settore marketing che sia ancora recuperabile, esiste la composizione negoziata della crisi. L’art. 12 del Codice della crisi consente all’imprenditore commerciale o agricolo di chiedere la nomina di un esperto; l’art. 19 regola le misure protettive e cautelari. Se il conto corrente è pignorato mentre l’azienda è ancora in vita ma soffre una crisi di liquidità, la composizione negoziata può essere il luogo in cui si cerca di bloccare l’effetto domino prima che arrivi l’insolvenza conclamata.

In breve: il debitore non deve pensare agli strumenti alternativi come a una “resa”, ma come a una diversa forma di difesa. Quando l’atto è viziato, si impugna. Quando il debito c’è ma è gestibile, si rateizza o si definisce. Quando il debito è complessivo e strutturale, si entra in una procedura di crisi. La scelta giusta dipende dal fatto che tu sia dipendente, consulente autonomo o imprenditore e dal fatto che il creditore sia privato o pubblico.

Errori comuni da evitare subito

Il debitore che subisce il pignoramento del conto spesso perde la partita non appena compie i primi errori. I più frequenti, dal punto di vista pratico, sono questi. Le valutazioni che seguono derivano dalla normativa processuale, dalle regole della riscossione e dagli orientamenti giurisprudenziali ufficiali già richiamati.

  • Non leggere l’atto completo e limitarsi al messaggio della banca. La difesa nasce dall’atto notificato, non dall’avviso informale dell’istituto.
  • Confondere creditore ordinario e riscossione esattoriale. Cambiano rimedi, tempi, soglie e strategia.
  • Pensare che tutto ciò che entra sul conto sia automaticamente impignorabile perché “è il mio stipendio”. Conta la natura della somma e il momento dell’accredito.
  • Non scaricare subito gli estratti conto. Senza prova bancaria della provenienza delle somme, la difesa sulla pignorabilità parziale diventa fragile.
  • Trascurare i vizi dell’iscrizione a ruolo e dell’avviso di avvenuta iscrizione. La pronuncia n. 28513/2025 dimostra che questi vizi possono essere decisivi.
  • Lasciare fuori il co-intestatario del conto. Nei conti cointestati la difesa del terzo può essere indispensabile.
  • Presentare una sospensione legale senza allegati seri oppure, peggio, con motivi non reali. È uno strumento forte, ma va usato bene.
  • Perdere di vista la crisi complessiva e difendersi da un pignoramento per volta, quando invece servirebbe una procedura di sovraindebitamento o ristrutturazione.
  • Aspettare l’assegnazione per agire. Molte difese funzionano meglio prima, non dopo.
  • Fare affidamento su consigli generici della banca invece di impostare una linea giuridica processuale e documentale. Le regole le fa la legge, non il call center.

FAQ e simulazioni pratiche per il debitore

La banca può bloccare tutto il saldo appena riceve il pignoramento?
Può vincolare le somme nei limiti del credito precettato aumentato della metà, ma il blocco non legittima automaticamente l’aggressione di somme impignorabili o parzialmente impignorabili. Se il saldo deriva da stipendio o pensione, il debitore può contestare l’estensione del vincolo oltre i limiti dell’art. 545 c.p.c.

Se sul conto c’è lo stipendio, il pignoramento è nullo?
No. Non è nullo in quanto tale. Può però essere inefficace in parte se colpisce una quota che la legge sottrae al pignoramento. La difesa corretta, quindi, non è dire “non possono pignorare”, ma dimostrare la quota protetta.

Lo stipendio già accreditato prima del pignoramento come si tratta?
Per lo stipendio già accreditato sul conto prima del pignoramento opera, in via generale, la soglia del triplo dell’assegno sociale prevista dall’art. 545 c.p.c. sulla somma già depositata. Solo l’eccedenza può essere aggredita.

E lo stipendio accreditato il giorno del pignoramento o dopo?
In quel caso non si applica la franchigia del triplo assegno sociale sul saldo pregresso; operano i limiti ordinari del pignoramento dei crediti da lavoro alla fonte o le speciali disposizioni nella riscossione.

Se sono consulente marketing con partita IVA, i miei incassi sul conto hanno la stessa protezione dello stipendio?
Di regola no, non in automatico. Il testo dell’art. 545 tutela specifiche categorie e la giurisprudenza costituzionale considera i limiti di pignorabilità deroghe tassative, non estensibili per analogia ai normali crediti di conto corrente o ai compensi professionali.

Il pignoramento fiscale del conto è più veloce di quello ordinario?
Sì. La riscossione esattoriale usa una procedura speciale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, più rapida rispetto al pignoramento presso terzi ordinario, e la Cassazione ha confermato che il vincolo può riguardare anche il saldo attivo formatosi entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine alla banca.

Con il pignoramento fiscale l’ultimo stipendio accreditato sul conto è protetto?
Le informazioni ufficiali AdER precisano che il pignoramento dei conti correnti può avvenire con esclusione dell’ultimo stipendio o salario accreditato, nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

Quanto tempo ho per reagire?
Dipende dal rimedio. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha il termine di 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 segue regole diverse a seconda che l’esecuzione sia iniziata o no. Nella riscossione, invece, alcune istanze amministrative hanno finestre specifiche, come la sospensione legale entro 60 giorni per gli atti rilevanti.

Se non ho mai ricevuto la cartella o il decreto ingiuntivo, posso difendermi?
Sì. La mancata o invalida notifica del titolo o degli atti presupposti può costituire motivo di opposizione. Va però verificato se il vizio riguarda il diritto di procedere a esecuzione o gli atti esecutivi successivi, perché ciò incide sul rimedio corretto.

Il creditore può tenere il conto “aperto” a ogni futuro bonifico?
Per il creditore ordinario, no nei termini di un vincolo indefinito su crediti sorti dopo la conclusione del procedimento: la Cassazione ha riaffermato che il pignoramento si riferisce ai crediti esistenti al momento rilevante della dichiarazione del terzo o dell’accertamento dell’obbligo. Diverso il discorso della riscossione esattoriale nella finestra dei 60 giorni chiarita dalla sentenza n. 28520/2025.

Se il conto è cointestato, il co-intestatario non debitore cosa può fare?
Può intervenire e valutare opposizione di terzo all’esecuzione per far valere la propria quota o la propria esclusiva pertinenza delle somme. La Cassazione ammette una presunzione di contitolarità del saldo per quote uguali, salva prova contraria.

Se il creditore ha sbagliato il deposito telematico del pignoramento, posso farlo cadere?
Potenzialmente sì. La sentenza n. 28513/2025 ha affermato che il tardivo deposito delle copie attestate conformi nel termine perentorio dell’art. 543 c.p.c. comporta inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo, senza sanatoria tardiva.

Rateizzare con AdER ferma il pignoramento?
La domanda di rateizzazione impedisce l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e produce effetti utili al debitore; ma per le procedure già avviate bisogna verificare lo stato concreto della pratica e le eccezioni indicate da AdER. Se il pignoramento è già in una fase avanzata, potrebbe non bastare da solo.

La sospensione legale della riscossione è utile anche se il conto è già stato colpito?
Sì, se il debito non è dovuto e ricorrono le ipotesi di legge. Può bloccare la prosecuzione dell’azione e, in caso di mancata risposta dell’ente entro 220 giorni nelle fattispecie previste, condurre all’annullamento del debito.

La Rottamazione-quinquies può servire anche se temo un pignoramento?
Sì. Le fonti ufficiali segnalano che, con la domanda, si sospendono prescrizione e decadenza sui carichi inseriti e non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive fino alla scadenza della prima o unica rata, nei limiti previsti dalla legge.

La riammissione alla Rottamazione-quater può fermare procedure già iniziate?
Le pagine ufficiali AdER indicano che dopo la domanda l’agente non avvia nuove procedure e non prosegue quelle già avviate, salvo specifiche eccezioni legate allo stadio della procedura. Va quindi verificato se ci sia già stata una fase irreversibile, come l’assegnazione.

Se non riesco più a sostenere tutti i debiti, ha senso un piano del consumatore?
Sì, se sei qualificabile come consumatore sovraindebitato. Gli artt. 67, 68 e 70 del Codice della crisi consentono una proposta ai creditori con l’ausilio dell’OCC, dentro una procedura che può mettere ordine al caos esecutivo.

Se sono un consulente marketing con attività autonoma, meglio concordato minore o composizione negoziata?
Dipende da struttura dell’attività e obiettivo. Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi per il debitore non consumatore; la composizione negoziata serve all’imprenditore che mira al risanamento dell’attività. Sono strumenti diversi e vanno scelti sulla base della tua posizione soggettiva e della sostenibilità del business.

Posso ottenere lo sblocco del conto senza annullare l’intero debito?
Sì. In molti casi la difesa punta allo sblocco parziale della parte impignorabile o eccedente i limiti di legge, senza negare necessariamente l’esistenza del credito sulla parte legittimamente aggredibile.

Se sono incapiente e non ho nulla da offrire ai creditori, esiste un’uscita?
Sì, in presenza dei requisiti di legge, l’art. 283 del Codice della crisi disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità.

Passando alle simulazioni pratiche, è utile vedere come le regole cambiano sui numeri.

Simulazione di un dipendente marketing con stipendio già accreditato prima del pignoramento ordinario.
Supponiamo un saldo di 2.100 euro interamente composto da retribuzione già accreditata sul conto prima della notifica. Assumendo, in via inferenziale sui dati ufficiali INPS 2025 rivalutati del +1,4% per il 2026, un assegno sociale mensile di circa 546,23 euro, il triplo sarebbe pari a circa 1.638,69 euro. In questa ipotesi, la parte teoricamente aggredibile del saldo sarebbe circa 461,31 euro, non l’intero saldo di 2.100 euro. È il classico caso in cui il debitore deve chiedere la riduzione del vincolo o far dichiarare l’inefficacia parziale del pignoramento.

Simulazione dello stesso lavoratore, ma con pignoramento alla fonte presso il datore di lavoro.
Se il creditore ordinario non colpisce il conto già alimentato ma il credito retributivo presso il datore, la logica non è quella del triplo assegno sociale sul saldo già esistente; si entra nella disciplina del pignoramento del credito da lavoro alla fonte, di regola con il limite del quinto per i crediti ordinari, salve le interazioni con altri prelievi e norme speciali. Su una retribuzione netta di 2.100 euro, il prelievo teorico ordinario sarebbe allora di circa 420 euro. Questo esempio spiega perché la distinzione tra “conto già alimentato” e “retribuzione ancora da versare” è così importante.

Simulazione di un pignoramento esattoriale sul conto.
Immagina che il conto presenti 900 euro di giacenza vecchia e che, nei 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine AdER alla banca, venga accreditato un nuovo importo. La sentenza n. 28520/2025 indica che, nell’ambito del pignoramento ex art. 72-bis, anche il saldo attivo formatosi in quel periodo può essere attratto nel vincolo, mentre la documentazione ufficiale AdER ricorda la protezione relativa all’ultimo stipendio o salario accreditato. Da debitore, quindi, non basta fotografare il saldo iniziale: bisogna mappare gli accrediti dei successivi due mesi e distinguere l’ultimo emolumento protetto dal resto della provvista.

Simulazione di un consulente marketing con partita IVA.
Supponiamo un libero professionista che abbia sul conto 3.500 euro derivanti da due fatture appena incassate. In assenza di una provvista qualificabile come stipendio o pensione, non opera automaticamente la franchigia del triplo assegno sociale prevista per le somme da lavoro subordinato o pensionistiche già accreditate. In un caso del genere la vera strategia non è “chiedere l’applicazione dell’art. 545 come se fossi un dipendente”, ma verificare il titolo, trattare, rateizzare, sospendere il carico se non dovuto oppure aprire una procedura di sovraindebitamento o di regolazione della crisi.

Simulazione di conto cointestato tra debitore e coniuge.
Se sul conto vi sono 4.000 euro e il co-intestatario non debitore dimostra che 2.500 euro provengono dal suo stipendio o dalle sue disponibilità personali, l’esecuzione non dovrebbe trattare tutto il saldo come se fosse integralmente del debitore. La difficoltà qui non è teorica, ma probatoria: servono causali, bonifici, cedolini, movimenti e, se necessario, opposizione di terzo.

Sentenze istituzionali più aggiornate da tenere in chiusura e conclusione

Alla data del 23 aprile 2026, tra le pronunce istituzionali più utili e aggiornate reperibili nei canali ufficiali consultati, queste meritano di essere tenute “sulla scrivania” prima di qualsiasi decisione difensiva:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 216/2025: conferma che, nella disciplina generale dell’art. 545 c.p.c., per le pensioni opera una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro, calcolando il quinto solo sulla parte eccedente.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 12/2019: afferma che i limiti di pignorabilità sono deroghe tassative alla responsabilità patrimoniale e non si estendono per analogia; al contempo rende irragionevole negare la nuova tutela del conto pensionistico alle procedure pendenti dopo la riforma del 2015.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 248/2015: ricostruisce il nuovo assetto dell’art. 545 c.p.c. e richiama espressamente la tutela del triplo assegno sociale per stipendi e pensioni già accreditati sul conto.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 85/2015: fotografa il problema originario della piena pignorabilità del saldo di conto prima della riforma, spiegando la differenza fra credito pensionistico e credito di conto corrente.
  • Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025: nel pignoramento esattoriale del conto ex art. 72-bis, il saldo attivo maturato entro 60 giorni dalla notifica dell’ordine alla banca resta vincolato, anche se il conto era negativo o già svuotato al momento della notifica.
  • Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025: il tardivo deposito delle copie attestate conformi per l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi determina inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo; la mancanza non è sanabile tardivamente.
  • Corte di cassazione, Sez. III, ordinanza n. 24840 del 9 settembre 2025: il pignoramento presso terzi si riferisce ai crediti esistenti al momento della dichiarazione del terzo o dell’accertamento giudiziale e non si estende ai crediti sorti dopo la conclusione del procedimento.
  • Corte di cassazione, Sez. II, ordinanza n. 26982 del 14 settembre 2022: nei conti cointestati il saldo attivo si presume comune per quote uguali, ma la prova contraria è ammissibile e va costruita in modo puntuale.

La conclusione pratica, per il debitore o contribuente, è netta. Se ti pignorano il conto e lavori nel marketing, la difesa non si improvvisa e non dipende da formule generiche. Devi capire subito se il pignoramento è ordinario o fiscale; se colpisce stipendio già accreditato, future retribuzioni, pensioni o compensi professionali; se il conto è solo tuo o cointestato; se il creditore ha rispettato termini e adempimenti; se esiste un vizio del titolo; e se la tua non è più una crisi del singolo debito ma una crisi complessiva da trattare con strumenti strutturati. Il diritto, oggi, offre rimedi veri: opposizioni esecutive, sospensioni, contestazioni della pignorabilità, verifica della ritualità dell’iscrizione a ruolo, rateizzazione, sospensione legale, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento, liquidazione controllata, esdebitazione, composizione negoziata. Ma il tempo è un fattore decisivo.

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