Pignoramento Del Conto Corrente Ad Agente Di Commercio: Cosa Fare Subito Per Difendersi Legalmente

Il pignoramento del conto corrente rappresenta una minaccia grave per qualsiasi contribuente o professionista, soprattutto per un agente di commercio il cui reddito dipende in gran parte dalle provvigioni. Se notificato un atto di pignoramento sul proprio conto, l’agente rischia di vedersi trattenere somme vitali per la propria sopravvivenza e per lo svolgimento dell’attività. È quindi fondamentale intervenire subito con strategie difensive adeguate: evitare gli errori più comuni (come ignorare l’avviso o muovere fondi in modo improprio), conoscere i termini e i limiti legali, e impugnare o sospendere l’azione esecutiva nei modi previsti dalla legge. Fin da subito, l’agente di commercio dovrà valutare l’atto con un professionista esperto, per individuare eventuali vizi di forma o di sostanza (titoli inesistenti, notifiche errate, limiti di pignorabilità superati, ecc.) e preparare i ricorsi necessari.

Le soluzioni legali possibili saranno approfondite più avanti, ma si possono anticipare alcune direttrici: l’agente può contestare il pignoramento (ordinario o esattoriale) mediante opposizione giudiziale; può verificare se rientra nei limiti di impignorabilità previsti dalla legge (ad esempio il “quinto” dello stipendio o della provvigione); può richiedere la sospensione dell’esecuzione (es. durante la rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o negoziare piani di rientro del debito. In molti casi sarà strategico ricorrere a strumenti alternativi come la rateizzazione dei carichi fiscali, la definizione agevolata delle cartelle (rottamazione), o, se l’esposizione debitoria è tale da determinare una situazione di sovraindebitamento, il piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi ex L.3/2012 . Una consulenza specialistica preliminare eviterà al debitore di muoversi alla cieca e gli permetterà di usare subito il rimedio più opportuno: ad esempio, se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni, il pignoramento perde efficacia; se invece si tratta di esecuzione fiscale, trascorsi 60 giorni dal pignoramento senza adempimento bancario, l’azione decade.

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Recentemente, le sue competenze si sono estese alla gestione negoziata della crisi d’impresa (esperto ai sensi del D.L. 118/2021).

Grazie a queste qualifiche, Monardo e il suo team possono offrire un’assistenza concreta e completa all’agente con un conto pignorato: dall’analisi dell’atto di pignoramento al deposito dei ricorsi, dalla richiesta di sospensione al negoziato con i creditori, fino alla predisposizione di piani di rientro personalizzati o alla proposizione di soluzioni giudiziali (opposizioni, incidente di esecuzione) e stragiudiziali (accordi transattivi, rateizzazione).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia il pignoramento presso terzi (ad esempio il conto corrente) è disciplinato dal Codice di Procedura Civile (CPC) agli articoli 545 e seguenti, nonché dalle norme speciali in materia tributaria (D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 46/1999, testo unico delle imposte sul reddito). In linea generale, l’ordinamento tutela il minimo vitale del debitore: per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o analoghe indennità periodiche, il legislatore ha previsto un limite al prelievo esecutivo. In particolare l’art. 545 c.p.c. stabilisce che le retribuzioni possono essere pignorate «nella misura di un quinto» per i crediti verso lo Stato, le Regioni, i Comuni e in eguale misura per ogni altro credito . Analogamente, quando gli importi retributivi sono già depositati su conto corrente o postale intestato al debitore, può essere pignorata unicamente la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Ad esempio, per l’anno 2026 l’assegno sociale mensile è pari a €546,24 (circa €7.101,12 annui) , quindi il triplo di tale importo (minimo vitale insoggettabile a pignoramento) è circa €1.638,72. Il pignoramento in difetto di tali condizioni è in parte inefficace (art. 545, comma 7, c.p.c.) .

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha esteso queste tutele anche alle provvigioni dell’agente di commercio. In particolare la Cassazione ha chiarito che le retribuzioni degli agenti (che svolgono prestazioni parasubordinate o continuative) devono essere assimilate ai redditi da lavoro dipendente ai fini della pignorabilità . Con la sentenza n. 685 del 2012 la Corte ha stabilito che i limiti del quinto di cui all’art. 545 c.p.c. si applicano anche ai rapporti di agenzia (e in generale alle collaborazioni coordinate e continuative) . Ciò significa che anche le provvigioni non ancora accreditate all’agente (il cosiddetto reddito “in fieri”) possono subire trattenute mensili soltanto fino ad un quinto del loro importo netto . Analogamente, per le provvigioni già accreditate sul conto corrente, valgono le regole ordinarie delle retribuzioni: il pignoramento può aggredire solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale vigente . In pratica, anche nel 2026 su ogni accredito provvigionale l’azione esecutiva può colpire al massimo la parte oltre i €1.638,72 (dato triplo assegno sociale) .

È bene notare che questa tutela si applica tipicamente agli agenti persone fisiche monomandatari. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, non rientrano nella disciplina di cui sopra gli agenti con personalità giuridica (es. agenzie commerciali costituite in S.p.A. o S.r.l.) . In altre parole, se l’attività di agenzia è esercitata tramite società, i limiti di pignorabilità tipici del lavoratore (e quindi dell’agente parasubordinato) non sono garantiti.

Per quanto riguarda le esecuzioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) ha poteri particolari. La procedura è regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ora integrata e coordinata nel D.Lgs. 46/1999), in particolare dagli artt. 72-bis e 72-ter. L’art. 72-ter stabilisce i limiti di pignorabilità nel caso di stipendi e pensioni per l’agente della riscossione: fino a 2.500€ si può trattenere solo il 10%; tra 2.500 e 5.000€ si può trattenere il 14,3% (1/7); oltre 5.000€ si applica nuovamente il limiti del quinto . In ogni caso, al pagamento dei crediti erariali si applica in via principale l’art. 545 c.p.c. per la quota eccedente (1/5 oltre 5.000€) . L’Agenzia può agire autonomamente tramite l’ordinanza di pagamento al terzo (senza necessità di un titolo giudiziale), ma deve tuttavia rispettare i termini e limiti previsti dalla legge.

Negli ultimi tempi la Cassazione ha ulteriormente precisato alcuni aspetti pratici. Ad esempio, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Corte si è soffermata sul vincolo dei “60 giorni” previsto per l’esecuzione fiscale: ha confermato che tale termine di sospensione tutela l’agente che riceve il pignoramento, estendendo il vincolo anche alle somme che maturano nel periodo utile . In sostanza, i 60 giorni decorrono dalla notifica dell’atto e impediscono che eventuali accrediti intervenuti nell’immediato possano sfuggire alla trattenuta. La decisione, pur non essendo direttamente disponibile, è citata da fonti istituzionali e commentatori come prova dell’importanza di agire tempestivamente (entro 60 giorni) in caso di esecuzione esattoriale a mezzo pignoramento .

Procedura passo dopo passo

Una volta ricevuto l’atto di pignoramento (notifica al terzo pignorato: datore di lavoro, banca, ecc.), il debitore-contribuente deve prestare subito attenzione agli adempimenti procedurali. Innanzitutto, bisogna distinguere se si tratta di un pignoramento ordinario (ex art. 546 e segg. c.p.c.) o di un pignoramento fiscale speciale (ex art. 72-bis D.P.R. 602/73, ora art. 170 T.U.I.R.).

  • Pignoramento ordinario: dopo la notifica al terzo, quest’ultimo ha 10 giorni di tempo per dichiarare al giudice dell’esecuzione se detiene somme o beni del debitore. Se il terzo contesta di non avere quote da versare, il tribunale fissa un’udienza per decidere. Se invece riconosce delle somme, deve versarne la quota consentita (salvo i limiti di legge) e consegnare al giudice gli estratti conto o titoli. Il creditore, dopo aver notificato il pignoramento al terzo (anche tramite ufficiale giudiziario), deve depositare la nota di iscrizione a ruolo con il fascicolo dell’esecuzione entro 30 giorni . Se omette questo deposito nei termini, il pignoramento perde efficacia e il vincolo cade . Analogamente, il creditore deve notificare l’avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato; se non lo fa entro l’udienza stabilita dal giudice, anche in questo caso il pignoramento diventa inefficace . Pertanto, fin dai primi giorni dopo la notifica è essenziale verificare nel fascicolo di esecuzione (tramite accesso in cancelleria o richiesta all’avvocato) se il creditore ha rispettato questi adempimenti: un ritardo del creditore può rendere nullo o inefficace il pignoramento stesso. In ogni caso, entro 40 giorni dal deposito dell’atto di pignoramento (o dall’ultimo degli atti abilitativi) il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo l’annullamento per vizi di forma o eccesso di esecuzione (ad esempio se l’importo è superiore a quanto dovuto, o se i limiti legali sono stati violati).
  • Pignoramento fiscale (art. 72-bis D.P.R. 602/73): l’agente della riscossione notifica al terzo un’ordinanza di versamento diretto entro 60 giorni (termine dilatorio) . L’ordinanza funge da atto esecutivo senza passare dal giudice: il terzo (banche o datori di lavoro) riceve l’ordine di trattenere le somme dovute all’agente e versarle all’Erario. Se il terzo onora l’ordinanza entro i 60 giorni, il pignoramento è eseguito con pieno effetto. Se trascorrono i 60 giorni e il terzo non versa, il vincolo cessa di avere efficacia e l’Agenzia può procedere, se vuole, con il pignoramento ordinario presso terzi (depositando la domanda in giudizio entro 30 giorni dalla scadenza del termine). In pratica, nei fatti il pignoramento fiscale conserva per 60 giorni il rango di privilegio ed esclude temporaneamente l’azione ordinaria. L’agente della riscossione deve comunque depositare la stessa ordinanza entro 30 giorni dalla notifica presso il tribunale e attendere i provvedimenti del giudice (cioè fissare l’udienza di opposizione dell’esecuzione). Se l’agente non rispetta queste scadenze (ad es. non deposita in tempo) rischia l’inefficacia automatica dell’esecuzione .

Nel frattempo, il contribuente (agente di commercio) ha alcuni diritti fondamentali da far valere. Può innanzitutto contestare il credito su cui si basa il pignoramento: ad esempio mediante opposizione alla cartella di pagamento (ex D.P.R. 602/73, art. 19) se è già avvenuta l’iscrizione a ruolo, oppure con un ricorso in opposizione esecuzione se ritiene che il titolo giustificativo del pignoramento (ingiunzione, sentenza, ecc.) sia assente o nullo. Può sollevare eccezioni di merito, come prescrizione del credito o pagamento già effettuato, oppure vizi procedurali (notificazione irregolare, calcolo errato di interessi e sanzioni). Infine, può far valere tutti i limiti di legge illustrati sopra: in particolare, se il pignoramento colpisce somme da stipendio o provvigioni già accreditate sul conto, il debitore dovrà dimostrare di avere diritto all’esenzione (ad esempio mostrando i cedolini dello stipendio/pensione o i documenti di attribuzione delle provvigioni) e chiederne l’applicazione . In presenza di un difetto di notifica del foglio di precetto o del verbale di pignoramento, si può chiedere l’annullamento dell’esecuzione anche per nullità formale. Se le somme siano state trattenute oltre i limiti, è possibile contestarne l’inefficacia parziale e chiedere lo svincolo degli importi eccedenti .

In ogni caso, i termini della procedura vanno attentamente rispettati. Ad esempio, se il pignoramento è ordinario, l’opposizione esecuzione si propone generalmente entro 40 giorni dal deposito in cancelleria . Se invece si tratta di esecuzione fiscale, l’opposizione giurisdizionale si configura in un ricorso alla Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla notifica della cartella o atto di riscossione) oppure un’istanza in sede giudiziale tributaria. In più, per prevenire gli effetti del vincolo sui compensi futuri occorre muoversi entro 60 giorni dall’atto di pignoramento fiscale, altrimenti l’esecuzione può considerare anche i crediti maturati nel frattempo . Per queste ragioni, è consigliabile richiedere tempestivamente la sospensione del pignoramento al giudice o l’intervento del difensore dell’ufficio finanziario (che può verificare la correttezza del pignoramento), piuttosto che aspettare passivamente la scadenza delle procedure.

Difese e strategie legali

La difesa da un pignoramento del conto corrente richiede una valutazione duplice: da un lato bisogna aggredire l’esecuzione stessa (vizi formali o materiali del titolo pignorato), dall’altro va tutelato il reddito dell’agente nei limiti di legge. Ecco alcune leve difensive concrete:

  • Verifica della validità del titolo esecutivo: controlla sempre da dove nasce il credito. Se il pignoramento è accompagnato da un decreto ingiuntivo o una cartella di pagamento, verifica che tali atti siano fondati e tempestivi. Ad esempio, se si tratta di un’ingiunzione fiscale e il termine per ricorrere è decorso senza opposizione, occorre esaminare se la cartella sia stata notificata correttamente. Se il titolo è inesistente o viziato (per esempio una notifica mancante o un calcolo scorretto), si può ottenere l’annullamento dell’esecuzione. In sede civile, ci si può opporre direttamente all’esecuzione ex art.615 c.p.c., mentre in sede fiscale si deposita un ricorso alla Commissione Tributaria.
  • Controllo dei vizi procedurali: il pignoramento deve essere eseguito rispettando precisi adempimenti. La sua efficacia decade se il creditore non deposita a ruolo entro 30 giorni , o se non ha notificato al debitore l’avviso di iscrizione nel termine stabilito. Anche l’ordine al terzo deve contenere i dati minimi (importo, motivo, soggetto creditore, ecc.). Se si riscontra un’omissione o un ritardo, è possibile far dichiarare l’inefficacia totale o parziale dell’esecuzione. In pratica, un errore formale (ad esempio, la notifica al debitore del precetto in ritardo) costituisce un motivo di annullamento dell’atto, e può essere fatto rilevare d’ufficio dal giudice . A volte basta un’istanza interlocutoria per far emergere la nullità di un passaggio procedurale, allegando alla richiesta gli elementi documentali (ricevute di notifica, prove di mancato deposito, ecc.).
  • Richiesta di sospensione e piani di rientro: se il pignoramento è emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, può convenire chiedere subito la sospensione dello stesso presentando una domanda di rateizzazione o definizione agevolata del debito fiscale. Infatti, il versamento della prima rata di una rateizzazione (ex art. 19, D.P.R. 602/73) sospende tutte le procedure esecutive in corso, incluso il pignoramento . Ciò significa che, attivando tempestivamente un piano di pagamento concordato con l’Agenzia, l’agente può bloccare l’azione esecutiva e guadagnare tempo per ristrutturare il debito. In alcuni casi si può anche proporre un giudizio in sede tributaria per ottenere la sospensione cautelare, ad esempio dimostrando che il debito è infondato o che la cartella di pagamento è viziata.
  • Impugnazione del quantum pignorato: uno degli argomenti difensivi più forti è il rispetto dei limiti di pignorabilità. Se il pignoramento ha colpito somme che dovrebbero essere in parte impignorabili (stipendio, pensione, provvigioni), il debitore può sollevare quest’eccezione in giudizio. In pratica, bisogna dimostrare quanto del credito pignorato è dovuto ai redditi protetti. Ad esempio, se sul conto ci sono le provvigioni mensili di €1.000, l’azione può aggredire solo €200 (un quinto) ; se sul conto è accreditato lo stipendio/pensione di dicembre pari a €2.500, il pensionato ha diritto a trattenere fino a €1.092,48 come minimo vitale (due volte l’assegno sociale 2026) . In fase di opposizione esecuzione si raccolgono buste paga, cedolini di pensione o documentazione aziendale che attestino tali importi, e si formula l’eccezione di assegnazione mensile. Il giudice dell’esecuzione, appurato il diritto alle somme impignorabili, accerterà l’inefficacia parziale del pignoramento oltre il limite legale . In pratica, il debitore può ottenere il dissequestro di una parte dei fondi vincolati, rendendo inefficace la trattenuta sui soldi “protetti” dalla legge .
  • Reclamo e opposizione al pignoramento fiscale speciale: se si tratta di un pignoramento esattoriale (art. 72-bis), il debitore deve considerare che l’atto contiene l’ordine di pagamento entro 60 giorni al terzo . Se l’ordinanza è illegittima o l’importo richiesto è sbagliato, l’agente può proporre reclamo al giudice dell’esecuzione oppure opposizione all’iscrizione a ruolo, presentando memorie difensive che illustrino i motivi di contestazione. Ad esempio, se il vincolo è stato applicato su somme non dovute (o in misura errata), il Giudice Delegato potrà dichiarare inefficace l’esecuzione fiscale, lasciando eventualmente operante il pignoramento ordinario successivo. L’avvocato deve inoltre monitorare il decorso dei 60 giorni: trascorso inutilmente questo termine, l’agente della riscossione ha perso lo status di esecuzione privilegiata (in base alla sentenza Cass. 28520/2025) e il pignoramento può considerarsi definitivamente estinto , a meno di ulteriori azioni da parte del fisco.
  • Negoziazione e transazione: quando possibile, può essere opportuno aprire un tavolo di trattativa con il creditore (ad es. con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con la banca o con i creditori privati) per definire un accordo extragiudiziale. Ciò può significare concordare un piano di rientro, ottenere una riduzione di sanzioni o interessi (definizione agevolata), oppure negoziare una dilazione o saldo&stralcio (per soggetti in crisi). L’obiettivo è “sterilizzare” l’esecuzione pagando almeno in parte il debito in modo rateale e sospendendo così il pignoramento . Un negoziato tempestivo può mettere al riparo l’agente dall’aggravarsi degli interessi legali e di mora, e magari evitare il blocco totale delle somme (ad esempio concordando che l’ultimo stipendio mensile rimanga libero).

Le strategie migliori dipendono dallo specifico caso: se l’errata notifica è il punto debole, la battaglia si gioca sui termini; se la cifra pignorata viola il limite legale, si punta sull’eccezione di impignorabilità; se invece il debito è sostanzioso e stabile, si privilegia la rateizzazione o i piani di risanamento . In ogni situazione l’Avv. Monardo e il suo team valuteranno la miglior miscela di rimedi: opposizione giudiziale, istanza cautelare, negoziazione, piani del consumatore o altri strumenti della crisi da sovraindebitamento .

Strumenti alternativi di gestione del debito

Oltre alle difese dirette, un agente di commercio in difficoltà può accedere a una serie di soluzioni agevolate e piani di riequilibrio finanziario. Questi strumenti possono intercettare l’esecuzione e offrire un percorso di uscita dal debito:

  • Definizione agevolata delle cartelle: in varie leggi di Bilancio sono state previste formule di “rottamazione” o di sanatoria del debito fiscale (ad esempio DL 119/2018, convertito in L.136/2018; DL 34/2019 art.13; DL 18/2020 art.6-bis; DL 73/2021 art.1 commi 131-135, ecc.). Tali misure consentono di estinguere le cartelle pagando solo una percentuale di sanzioni e interessi (a volte ridotti fino al 6% o 10% anziché il 50%) . Se l’agente aderisce a una definizione agevolata entro i termini stabiliti, l’operazione sospende automaticamente le esecuzioni in corso sull’importo oggetto di definizione. Ad esempio, la definizione degli anni 2017-2019 (DL 34/2019) ha consentito la rateizzazione e la decurtazione delle sanzioni, bloccando i pignoramenti legati a quei debiti. È quindi fondamentale verificare se il debito pignorato rientri in qualche sanatoria in atto e aderirvi tempestivamente.
  • Rateizzazione ordinaria: separatamente dalle definizioni speciali, l’agente può richiedere una rateizzazione del debito fiscale residuo presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 602/73 e art.36 D.P.R. 602/73). In genere è prevista la suddivisione del debito in 72 rate mensili, con il versamento della prima a concessione della dilazione. Come detto, il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione in corso . Anche questa misura obbliga l’agente della riscossione a fermare il pignoramento del conto fino al completamento della procedura di rateizzazione (salvo incaglioni e insolvenze successive). Attenzione: la domanda di rateizzazione va presentata entro 30 giorni dall’atto di pignoramento, e l’Amministrazione può richiedere ulteriori garanzie se il reddito è basso.
  • Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (L.3/2012): se l’agente di commercio è un soggetto privato e si trova in stato di sovraindebitamento (debiti eccedenti le proprie possibilità di rimborso), può richiedere l’omologazione di un piano del consumatore o di un accordo di composizione tramite gli organismi di composizione della crisi (OCC) . Questi istituti, introdotti dalla legge n.3/2012, consentono di rinegoziare tutti i debiti (ivi inclusi quelli verso l’Erario e verso la banca) in un unico quadro organico. Se il piano viene omologato dal giudice, il debitore può ottenere l’esdebitazione delle quote non ripagate, azzerando i debiti residui una volta eseguito il piano stesso. Per un agente monomandatario, il piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi potrebbero dunque sospendere tutte le esecuzioni (incluso il pignoramento del conto) e consentire di chiudere la procedura con il saldo di una percentuale (anche minima) del debito totale. L’Avv. Monardo, quale Gestore della Crisi e fiduciario di un OCC, può assistere il cliente in tutte le fasi: dall’analisi della fattibilità del piano alla redazione e omologazione dell’accordo o piano del consumatore .
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: se l’agente esercita l’attività d’impresa (per esempio come libero professionista con partita IVA o in forma societaria), può valutare strumenti concorsuali come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ora disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 14/2019). Anche questi strumenti possono bloccare esecuzioni individuali tramite l’effetto “riservatezza” o il divieto di azione cautelare, se presentati entro i termini di legge. In particolare, l’accordo di ristrutturazione (art.182-bis L.Fall.) consente di proporre ai creditori un piano di rientro (anche in forma parziale) vincolante se approvato da una maggioranza. Grazie all’esperienza ventennale di Monardo in materia fallimentare, è possibile esplorare anche queste opzioni nei casi più complessi.

Errori comuni e consigli pratici

Per evitare di peggiorare la propria posizione, l’agente di commercio deve seguire alcuni consigli operativi:

  • Non ignorare l’atto di pignoramento. Anche se spaventoso, l’atto va affrontato subito. Leggilo attentamente e sottoponilo a un legale: non scadere nel ritardo dei termini processuali. Il silenzio o la dimenticanza non fermano il vincolo sul conto e possono costituire aggravio di responsabilità (il debitore potrebbe essere accusato di inadempimento doloso ).
  • Non muovere fondi in modo sospetto. Spostare denaro subito dopo la notifica (ad esempio trasferendolo su altri conti personali o prestando i risparmi a terzi) può configurare una frode alla legge tributaria o una violazione dell’obbligo di custodia del terzo pignorato. La banca (terzo pignorato) ha l’obbligo di trattenere le somme ed è responsabile se libera il conto senza titolo. Meglio attenersi alle procedure legali e rivolgersi all’avvocato, piuttosto che cercare “soluzioni fai-da-te” con la banca .
  • Verificare immediatamente la correttezza dei calcoli. Controlla i conteggi di tasse, sanzioni e interessi: gli errori di calcolo sono frequenti nei pignoramenti erariali. Se il debito dovuto è inferiore a quanto richiesto, il debitore può chiedere l’annullamento parziale della cartella. Ad esempio, la Circolare AdER n.12/E/2020 ricorda che un mero errore materiale può rendere annullabile l’intero avviso di pagamento.
  • Non confondere le procedure civile e fiscale. Sono distinte: in ambito civile si può ottenere un decreto ingiuntivo solo in presenza di un titolo idoneo, mentre in ambito fiscale esiste la cartella di pagamento senza decreto. Il rimedio da usare dipende dall’origine del debito: non tentare un opposizione all’esecuzione “civile” se sei di fronte a una cartella esattoriale (in quel caso bisogna ricorrere al contenzioso tributario).
  • Agire sempre con un professionista. Affidarsi a un avvocato specializzato evita errori procedurali banali (ad es. dimenticare di depositare un atto difensivo). Un bravo legale conosce i trucchi delle cancellerie e delle Agenzie fiscali, e può muoversi molto più rapidamente con istanze d’urgenza. Come ricordato, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono pronti ad intervenire nei giorni successivi alla notifica, anziché lasciare che il debitore si “scarichi” di consigli scorretti da fonti improvvisate .

Riepiloghi normativi e tabelle di sintesi

Norma/DisposizioneOggettoLimiti di pignorabilitàRiferimento
CPC, art. 545 (Comma 3-7)Crediti da stipendio/salario e altri redditi periodici (e provvigioni assimilate)Pignorabili fino a 1/5 se a credito verso enti pubblici o verso privati ; minino vitale con due volte l’assegno sociale per pensionati (min €1.000)Codice di Procedura Civile, art.545, c.3-7 (testo aggiornato)
DPR 602/1973, art. 72-terPignoramento stipendi e pensioni ad opera dell’agente della riscossione10% fino a €2.500; 14,3% fino a €5.000; 20% oltre €5.000 (oltre 5.000 si applica anche l’art.545 c.p.c.)D.P.R. 29/9/1973 n.602, art.72-ter (agg. al 2026)
L. 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento)Composizione delle crisi dei debitori non fallibiliPossibilità di piano di rientro con cancellazione degli interessi e delle sanzioni; possibile esdebitazione delle quote residueLegge 27/1/2012 n.3, artt. 12 e ss. (piano del consumatore, accordo di composizione)
Cass. n.685/2012Pignorabilità provvigioni agenti di commercioLe provvigioni degli agenti (rapporti parasubordinati continuativi) sono assimilate a redditi da lavoro dipendente: si applica il limite massimo del 1/5Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. 14/2/2012 n.685
Cass. n.28520/2025Pignoramento fiscale presso terziIl vincolo da pignoramento speciale (60 giorni) è pienamente efficace anche sulle somme maturate nel periodo di sospensioneCorte di Cassazione, Sez. III civile, sent. 27/10/2025 n.28520

Tabella: Termini principali nelle esecuzioni

FaseTermineNorma
Notifica pignoramento al terzo (ordinario) e successivo deposito d’atto30 giorni entro cui il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruoloArt. 557 c.p.c.
Notifica avviso di iscrizione a ruolo al debitore (ordinario)Entro l’udienza successiva fissata dal giudice; altrimenti inefficacia del pignoramentoArt. 554 c.p.c.
Opposizione all’esecuzione (procedura ordinaria)40 giorni dal deposito dell’atto esecutivoArt. 615 c.p.c.
Versamento del primo pagamento pignorato (pignoramento fiscale)60 giorni dalla notifica del provvedimento di pignoramento speciale (termine entro cui il terzo deve versare)D.P.R. 602/1973, art.72-bis (oggi art.170 T.U.I.R.)
Ricorso alla Commissione Tributaria60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento fiscaleD.Lgs. 546/1992, art. 19
Rateizzazione o sanatoria per pignoramento in corsoEntro 30 giorni dall’atto di pignoramento per presentare domanda di dilazioneD.P.R. 602/1973, art.19

Domande frequenti (FAQ)

Q1: Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento fiscale?
A: Nel pignoramento ordinario il creditore privato o azienda ottiene un titolo esecutivo (sentenza, ingiunzione, atto giudiziario) e vi aggiunge precetto e pignoramento presso terzi. Occorre quindi l’intervento del giudice dell’esecuzione. In quello fiscale (speciale) l’Agenzia delle Entrate Riscossione può agire direttamente inviando al terzo (banca o datore) un’ordinanza di versamento entro 60 giorni , senza bisogno di un giudizio preventivo. Entrambi i tipi di pignoramento sono soggetti ai limiti legali, ma nel pignoramento fiscale si applicano procedure particolari (sospensione 60gg, depositi tributari).

Q2: Quali importi sul mio conto sono impignorabili?
A: Le somme che derivano da stipendio, pensione o simili (e per analogia le provvigioni di agente di commercio) godono di protezioni minime. Se sul conto risultano accrediti periodici di stipendio/pensione, tali somme possono essere aggredite solo per l’eccedenza rispetto al triplo dell’assegno sociale (che per il 2026 è di circa €1.638,72 ). In pratica, fino a €1.638,72 di soldi già accreditati resta inaccessibile al fisco. Se invece si tratta di provvigioni mensili di agente non ancora erogate, si può pignorare al massimo un quinto del loro importo netto . Ad esempio, se si attendono €1.000 di provvigioni, può essere trattenuto al massimo €200.

Q3: E se il mio conto è “vuoto” al momento del pignoramento?
A: Anche se il conto corrente appare vuoto, il pignoramento può “fissare” il saldo (ad esempio a €0) e impedire ogni futuri accredito per quei 60 giorni (nel pignoramento fiscale) o fino all’esaurimento dell’esecuzione. La Cassazione ha sottolineato che anche un conto con saldo zero può essere “bloccato” dal vincolo, proprio perché il limite di 60 giorni rende inefficace ogni futuro accredito effettuato in quel periodo . Questo significa che, se dopo la notifica incassi uno stipendio o una provvigione, potresti vederti immediatamente sottrarre l’intero importo non appena entra. Per questo è essenziale agire subito: entro 60 giorni in sede tributaria o entro 30 giorni in sede civile si possono infatti impugnare i profili procedurali e legali dell’atto (opporsi all’esecuzione, chiedere lo svincolo, ecc.).

Q4: Posso trasferire i soldi ad altri conti per salvarli dal pignoramento?
A: No. Trasferire fondi subito dopo la notifica può configurare occultamento fraudolento o violazione degli obblighi di custodia del terzo pignorato. La banca, come terzo, è obbligata a trattenere le somme ed è responsabile se le libera. Inoltre, spostando il denaro senza titolo si rischia di procurare al debitore conseguenze penali o amministrative (illecita sottrazione di beni al fisco). È fortemente sconsigliato cercare “scappatoie” illegali: la legge prevede già meccanismi di protezione (art. 545 c.p.c.) e rimedi processuali. Meglio conservare le prove dei redditi (busta paga, estratti conto) e rivolgersi subito ad un avvocato.

Q5: Il mio datore di lavoro (o banca) ha l’obbligo di dirmi che mi hanno pignorato il conto?
A: Sì. Quando il creditore notifica il pignoramento al terzo pignorato, questo deve contestualmente comunicare al debitore esecutato di non disporre più di quelle somme, se incassate. Nel caso di pignoramento bancario, la banca spesso invia un blocco sul conto e una comunicazione di avvenuta esecuzione. Tuttavia, in alcuni casi il terzo può essere negligente. L’agente ha il diritto di ricevere notifica dell’atto esecutivo (per esempio una copia del precetto o del provvedimento di pignoramento) direttamente al proprio indirizzo di residenza o domicilio professionale. Se ciò non avviene, può sollevare la nullità dell’atto per difetto di notifica.

Q6: Cosa significa che le mie provvigioni sono «assimilate ai redditi da lavoro»?
A: In base alla giurisprudenza, le provvigioni degli agenti di commercio parasubordinati (in particolare i monomandatari) vengono trattate come retribuzione ai fini del pignoramento . Ciò implica che beneficiano degli stessi limiti di impignorabilità: un massimo del 20% mensile e la protezione del minimo vitale (triplo assegno sociale). In sostanza, la legge considera l’agente di commercio come un lavoratore assimilato quando si tratta di far valere le sue provvigioni. Di conseguenza, anche le somme bancarie derivanti dalle provvigioni seguono le stesse regole di salvaguardia delle buste paga .

Q7: Su quali importi può agire l’Agenzia delle Entrate con l’ordinanza di pagamento?
A: L’Agenzia può pignorare sia i crediti verso terzi (stipendi, provvigioni) che i conti correnti o altri rapporti finanziari. Il pignoramento fiscale speciale può colpire qualsiasi credito dovuto al contribuente (per esempio l’azienda per cui l’agente lavora) o somme giacenti in banca. In ogni caso, mantiene il vantaggio di raccogliere somme anche se il conto è in rosso: la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta notificato l’ordine di pagamento, i 60 giorni di sospensione tengono bloccato il conto al “saldo minimo” , rendendo possibile aggredire anche eventuali ulteriori accrediti di quegli stessi fondi. Tuttavia, le percentuali applicabili (1/10, 1/7, 1/5) sullo stipendio o le regole del quinto sulla pensione valgono anche nell’esecuzione fiscale .

Q8: Cosa posso fare se il pignoramento è già in atto e vedo il mio debito aumentare?
A: Puoi proporre la rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione anche dopo il pignoramento, facendo valere il diritto alla dilazione (previsto dall’art. 19 del DPR 602/73). Pagare la prima o unica rata sospende immediatamente il pignoramento . In alternativa, verifica se rientri nella definizione agevolata (se aperta) e aderisci, così da sospendere ogni azione esecutiva sull’importo definito. Inoltre, puoi sempre depositare opposizione all’esecuzione esattoriale, allegando un piano di rientro proposto ai sensi del D.Lgs. 546/92. In alcuni casi, persino la richiesta di dilazione può essere presentata in autotutela (istanza di sospensione) se il debito è infondato o sproporzionato. In sintesi: evita di restare fermo a guardare, ma ricorri subito agli istituti di rateazione previsti e chiedi la sospensione entro i termini di legge.

Q9: È vero che le banche devono lasciare ‘libero’ l’ultimo stipendio accreditato sul conto?
A: Sì. Il comma 2-bis dell’art. 72-ter D.P.R. 602/73 (oggi art. 170, c.2-bis TUIR) dispone espressamente che non si estende al terzo pignorato l’obbligo di versare l’ultimo emolumento accreditato per stipendio o pensione . In pratica, questo significa che la banca non può prelevare d’ufficio l’ultimo stipendio (o pensione) maturato nel periodo di pignoramento fiscale: tale somma rimane “intoccabile”. Ciò tutela il minimo vitale del contribuente anche nella fase conclusiva del rapporto di lavoro. Rimane invece pignorabile l’eccedenza che supera il triplo dell’assegno sociale o gli importi autorizzati dal giudice per i crediti alimentari .

Q10: Che succede se l’atto di pignoramento è ambiguo o non specifica l’importo?
A: Un’ordinanza o atto di pignoramento privo di elementi essenziali può essere annullata. Ad esempio, l’atto deve indicare il credito oggetto di pignoramento, l’importo dovuto comprensivo di sanzioni e interessi, e deve citare espressamente le somme da trattenere. Se manca l’indicazione dell’importo esatto o dei riferimenti legali, l’esecuzione può essere impugnata per nullità. Il debitore può chiedere al giudice (o all’Amministrazione finanziaria) di annullare l’atto difettoso. Si consiglia di far esaminare subito l’atto a un avvocato, che potrà depositare opposizione o istanza di revoca basata sulla genericità del titolo.

Q11: Posso far valere l’indennità di clientela o altri emolumenti nel calcolo dell’impignorabilità?
A: In linea di principio sì. Tutte le somme assimilabili a retribuzioni o indennità periodiche (assegno di anzianità, indennità di licenziamento, ecc.) rientrano nella tutela dell’art.545 c.p.c. e possono beneficiare del limite di un quinto . Le provvigioni vere e proprie sono già soggette a tale limite come visto. L’indennità di clientela (spesso parte del TFR dell’agente) è un emolumento una tantum e potrebbe non essere considerata “periodica” ai fini del comma 3 di art.545; tuttavia, spesso la giurisprudenza le applica analogicamente una protezione simile (come se fosse ultimo stipendio). È un tema complesso, ma in genere ogni somma riconducibile al rapporto di lavoro deve essere attentamente valutata caso per caso.

Q12: Il mio pignoramento riguarda un debito erariale, posso comunque oppormi in tribunale ordinario?
A: Sì, ma con modalità diverse. L’esecuzione fiscale al terzo (ex art. 72-bis) è un procedimento speciale: inizialmente non si va davanti al giudice civile. Tuttavia, trascorsi i 60 giorni di sospensione, o in presenza di un ordinanza inesistente, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione presso il Tribunale Ordinario (art.14 disp. att. c.p.c.) oppure ricorrere in Commissione Tributaria contro l’ente impositore. Se si dimostra che l’ordinanza di versamento era nulla o errata, il giudice civile può revocare il vincolo e disporre lo svincolo delle somme . In alternativa, in fase più precoce si può rivolgersi direttamente alla Commissione Tributaria, invocando la tutela cautelare dell’art. 19 D.P.R. 602/73 (o del D.Lgs. 546/92) per annullare la cartella di pagamento. L’effetto di un ricorso tributario con sospensiva può essere immediato: la Commissione può sospendere il pignoramento fino alla decisione finale.

Q13: Quali sono gli errori da evitare immediatamente dopo il pignoramento?
A:Non spostare tutto il denaro in un nuovo conto: tale operazione, se vista come un tentativo di eludere il pignoramento, può aggravare la posizione del debitore. Meglio lasciare i fondi sul conto bloccato fino a che il giudice non dispone lo svincolo.

  • Non lamentarsi con la banca senza legale: la banca è terzo pignorato e non può arbitrariamente liberare il conto. Evitare pressioni inutili.
  • Non cedere immediatamente agli errori di calcolo: richiedi formalmente una verifica del debito calcolato dall’Agenzia.
  • Non sbagliare i termini: annota subito le scadenze (30 gg di deposito, 60 gg di sospensione, 40 gg di opposizione) e fai fare un calendario dall’avvocato.
  • Non sottovalutare la tutela sindacale e legale: spesso gli agenti trascurano di informare l’associazione di categoria o un sindacato; coinvolgere ad esempio U.A.A. o FNAARC può aggiungere supporto legale. Monardo stesso suggerisce di coordinarsi con esperti tributari al più presto .

Q14: Come si calcola concretamente la quota pignorabile su un accredito provvigionale?
A: Si applicano i limiti di cui all’art.545 c.p.c. e alle relative tabelle retributive. Per le provvigioni non ancora erogate il vincolo mensile massimo è pari a un quinto (20%) dell’ammontare netto concordato. Per esempio, se si aspettano €1.000 di provvigioni nel mese, l’aggressione massima mensile è di €200 . Se invece le provvigioni sono già accreditate su conto, si applica la regola del triplo assegno: nel 2026 la soglia protetta è €1.638,72 , quindi eventuali giacenze superiori sono pignorabili oltre tale importo. In pratica, se prima del pignoramento sul conto c’erano depositati €2.000 di provvigioni, la parte impignorabile è €1.638,72 e la banca potrà versare solo €361,28 al creditore.

Q15: È possibile fare opposizione anche se il pignoramento è effettuato da Equitalia/AdER?
A: Sì. Nonostante il carattere speciale dell’esecuzione fiscale, l’opposizione all’esecuzione resta un rimedio valido anche in ambito tributario. In alternativa, il contribuente può presentare un ricorso alla Commissione Tributaria esponendo i motivi di impugnazione (es. calcoli errati o violazioni di legge). La differenza è che, durante i primi 60 giorni, l’opposizione ordinaria è sostituita dall’ordinanza al terzo e dalla possibile istanza di sospensione ex D.Lgs. 546/92. Un rapido ricorso tributario può ottenere un provvedimento cautelare inibitorio nei confronti dell’Agenzia, preservando i beni pendenti.

Q16: L’avvocato può ottenere gli interessi legali, sanzioni o spese per la parte vittoriosa?
A: In genere sì. Se si ottiene l’inefficacia parziale o totale dell’esecuzione (o l’annullamento del titolo), il giudice può condannare il creditore al risarcimento per le somme indebitamente pignorate o al pagamento delle spese legali sostenute. Nel pignoramento tributario, l’inerzia dell’Agenzia a depositare gli atti nei termini può ingenerare l’obbligo di rifondere gli onorari dell’avvocato come spese di soccombenza. Inoltre, se il pignoramento era infondato e provocato al solo scopo di turbativa, potrebbe configurarsi anche una responsabilità aggravata. In pratica, un debitore vittorioso può chiedere il rimborso delle spese processuali (anche per il difensore) e degli eventuali interessi legali maturati durante il contenzioso.

Q17: Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice?
A: Sì, è possibile presentare una istanza di sospensione (o opposizione con richiesta di misure cautelari) anche nel pignoramento ordinario. Ciò è particolarmente utile se l’agente può dimostrare che il titolo esecutivo è palesemente infondato (per esempio, credito inesistente) o che subirebbe danni irreparabili (blocco del conto che mette a rischio l’attività). Il giudice, valutate le ragioni, può disporre la sospensione del vincolo fino alla decisione definitiva. Nella prassi tributaria, invece, la sospensione è intrinsecamente prevista dai 60 giorni di “spatium deliberandi”; ma talvolta si può comunque chiedere al giudice tributario di fare applicare la sospensione automatica prevista dalla legge.

Q18: Che succede se il debitore agisce in bonis e paga parte del debito durante il pignoramento?
A: Se il debitore paga spontaneamente parte del debito (o del pignoramento), ciò non estingue automaticamente il vincolo sulle altre somme. Tuttavia, il pagamento di rate del debito (sia in un piano di dilazione sia spontaneamente) interrompe la prescrizione del credito (ai sensi dell’art. 2943 c.c.) e può essere usato in giudizio come prova di buona fede. È spesso strategico versare subito la quota impugnabile (o anche un importo maggiore) per ottenere in cambio la sospensione delle esecuzioni e facilitare una transazione. Bisogna però documentare tutto (ricevute, quietanze) perché, in caso di opposizione, il pagamento indebito potrebbe essere restituito all’esito della causa.

Q19: L’Agente di commercio può ricorrere agli ammortamenti contributivi o previdenziali per coprire il debito?
A: In generale no. Gli ammortamenti INPS (accantonamento TFR ecc.) non coprono i debiti esecutivi; anzi, spesso l’INPS segnala il debito presso Equitalia. Tuttavia, l’INPS può riconoscere un anticipo del TFR o concessioni di prestiti a basso interesse al fine di pagare i debiti contributivi o fiscali, ma non è obbligato a farlo. Il debito fiscale deve essere affrontato con gli strumenti legali previsti.

Q20: Quanto tempo ci vorrà per togliere il blocco sul mio conto?
A: Dipende dalle circostanze. Se esistono vizi formali evidenti nel pignoramento, si può chiedere un provvedimento cautelare in pochi giorni dal Tribunale o dalla Commissione Tributaria per ottenere lo svincolo immediato dei fondi. In caso contrario, occorre aspettare la pronuncia del giudice alla prima udienza utile (che può essere fissata entro un paio di mesi dall’opposizione) o l’esito del ricorso tributario (spesso qualche mese). Di norma, una volta depositata l’opposizione, il giudice dell’esecuzione esamina la questione nelle udienze successive, e in quell’occasione può accertare le somme impignorabili e revocare il pignoramento eccedente. Con l’assistenza giusta, spesso è possibile ottenere lo sblocco parziale o totale del conto in poche settimane, evitando che il pignoramento duri indefinitamente.

Simulazioni pratiche ed esempi numerici

  • Esempio 1: Pignoramento ordinario del conto con stipendio già accreditato. Supponiamo che, al momento del pignoramento, sul conto corrente dell’agente ci siano €2.200,00 frutto dello stipendio dell’ultimo mese. L’assegno sociale 2026 è €546,24; quindi il minimo vitale impignorabile è il triplo, cioè circa €1.638,72. Ne consegue che il creditore potrà trattenere al massimo €2.200 – €1.638,72 = €561,28. Il restante importo (€1.638,72) deve rimanere libero a favore del debitore . Se invece l’agente avesse versato in banca solo €1.500, non ci sarebbero somme oltre la soglia, e in teoria il conto resterebbe “vuoto” anche dopo il pignoramento (vincolo inefficace fino al prossimo accredito).
  • Esempio 2: Pignoramento ordinario del conto con provvigioni in fieri. L’agente percepisce €1.200 di provvigioni nette al mese. Al pignoramento, tali provvigioni non sono ancora finite sul conto, ma esigibili dal preponente. Applicando il limite del quinto, il creditore potrebbe farsi accantonare solo 1/5 di €1.200 = €240 al mese. A fronte di una trattenuta mensile di €240, l’agente manterrebbe €960 e potrà continuare a percepire parte delle provvigioni senza svenarsi ogni mese .
  • Esempio 3: Pignoramento fiscale da parte dell’AdER. L’agente ha uno stipendio mensile di €2.500. L’Agente della riscossione notifica l’ordinanza di pignoramento. Da normativa, sull’intera retribuzione si applica il 10% (fino a €2.500) . Quindi, al massimo, €250 potranno essere trattenuti mensilmente. Tuttavia, poiché il conto banca era inizialmente vuoto, nulla viene prelevato finché non arriva lo stipendio. Il giorno successivo l’Agenzia riceve la rata di €250 dal terzo pignorato e presenta opposizione all’esecuzione entro il termine, riuscendo così a far valere contestazioni tecniche sul debito (ad es. calcoli errati).

Questi esempi mostrano come, grazie ai limiti legali, spesso anche un pignoramento apparentemente grave possa diventare gestibile. Molti pignoramenti pratici risultano infatti eccedenti rispetto alle soglie previste, e possono essere capovolti in sede di opposizione .

Conclusioni

In caso di pignoramento del conto corrente, ogni minuto è prezioso. Come illustrato, la legge italiana prevede una serie di tutele (limite del quinto, soglie di minimo vitale, procedure speciali) proprio per evitare che un agente di commercio venga privato dell’intero reddito. Conoscere queste norme e i rimedi processuali è fondamentale per impedire l’esecuzione ingiusta dei creditori.

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