Pignoramento Stipendio a Lavoratore Interinale: Cosa Fare Per Difenderti Immediatamente

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è una delle forme di esecuzione forzata più incisive perché incide direttamente sulla capacità di sostenere la famiglia, pagare il mutuo o le spese quotidiane. Per il lavoratore interinale (somministrato o a tempo determinato tramite agenzia) il rischio di vedere una parte dello stipendio bloccata aumenta per una serie di motivi: la precarietà del rapporto di lavoro, la difficoltà nel conoscere i propri diritti e l’alternanza di incarichi che fa perdere di vista gli atti notificati. La normativa italiana prevede limiti, tutele e procedure specifiche in materia di pignoramento che, se conosciute e applicate tempestivamente, consentono di difendersi e, in molti casi, di annullare o sospendere l’azione esecutiva.

Negli ultimi anni la materia è stata interessata da importanti riforme (ad es. il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 che entrerà in vigore nel 2026), da numerosi interventi giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 28520/2025 relativa al pignoramento del conto corrente , e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 216/2025 che ha giudicato legittimo il prelievo di un quinto delle pensioni per recuperare indebitamente percepite . Inoltre, per i lavoratori somministrati le particolarità del rapporto (esistenza di un’agenzia di somministrazione come datore formale, trattamento economico differenziato, durata limitata dell’assegnazione) richiedono un’analisi dedicata. In questo articolo vedremo come difendersi dal pignoramento dello stipendio per i lavoratori interinali, quali sono i limiti di pignorabilità, le procedure e le strategie per evitare o ridurre l’esecuzione forzata.

Chi siamo e perché possiamo aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto bancario, tributario e nelle procedure esecutive. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, specializzati nella tutela dei debitori contro banche, Agenzia delle Entrate Riscossione e creditori privati. Tra le sue qualifiche rientrano:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di gestire accordi e piani di ristrutturazione anche in ambito societario.

Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo e il suo team possono assisterti concretamente in ogni fase:

  • Analisi degli atti: verifica della regolarità degli atti di pignoramento (es. carenza di titoli, prescrizione o notifiche viziata).
  • Ricorsi e opposizioni: redazione di opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o ricorsi al giudice dell’esecuzione per contestare il quantum o l’abuso dei limiti di pignorabilità.
  • Istanza di sospensione: richiesta di sospensione del pignoramento o dell’esecuzione per gravi motivi o in presenza di trattative per la definizione del debito.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con il creditore per accordi transattivi, rateizzazioni o adesioni a rottamazioni e definizioni agevolate.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nelle procedure di sovraindebitamento, nei piani del consumatore, negli accordi di ristrutturazione e nelle liquidazioni del patrimonio.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Non lasciare che i tempi stringano o che un prelievo non dovuto comprometta il tuo reddito: un intervento tempestivo può fare la differenza tra un pignoramento e la sua sospensione.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Norme generali sul pignoramento dello stipendio

Per comprendere come difendersi è necessario partire dalla cornice normativa. Il pignoramento dello stipendio si colloca nell’ambito dell’esecuzione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile (c.p.c.). L’articolo 545 c.p.c. stabilisce:

  • Alcuni crediti, come le indennità di maternità, di malattia e altri sussidi a carattere assistenziale, sono impignorabili .
  • Il limite ordinario di pignorabilità dello stipendio è fissato nella misura di un quinto (20 %) del netto percepito . Ciò significa che in generale un creditore può sequestrare fino a un quinto dello stipendio, salvo diverse disposizioni per debiti tributari o alimentari.
  • Se sul medesimo stipendio gravano più sequestri (pignoramenti, cessioni del quinto o deleghe di pagamento), la somma complessiva delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto .
  • La legge fa espressamente salva la disciplina speciale per i debiti tributari, che prevede percentuali diverse a seconda dell’importo del credito .

Pignoramento presso terzi: il pignoramento dello stipendio avviene come pignoramento presso terzi (artt. 543 s.s. c.p.c.). Il creditore notifica al datore di lavoro (o all’agenzia di somministrazione nel caso di interinali) un atto di pignoramento in cui dichiara il credito vantato; il terzo diventa custode delle somme pignorate e deve dichiarare l’esistenza del credito. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza di assegnazione, dispone il trasferimento della parte pignorata al creditore.

Cessione del quinto e delegazioni: a fianco del pignoramento opera la cessione del quinto, contratto con cui il lavoratore autorizza l’ente finanziatore a prelevare un quinto dello stipendio a fronte di un prestito; questa cessione ha priorità sul pignoramento e riduce il margine disponibile per eventuali pignoramenti. L’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle norme in materia di impiego statale) estende il regime anche ai dipendenti privati. Occorre distinguere anche le delegazioni di pagamento (ad es. delega di un ulteriore quinto) che cumulandosi con il pignoramento non possono superare la metà dello stipendio.

Particolarità per i debiti tributari: il pignoramento esattoriale, disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (disciplina dell’Agente della Riscossione), consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di notificare direttamente l’atto di pignoramento al datore di lavoro senza bisogno di un’ordinanza del giudice. Il datore è obbligato a versare all’ente riscossore le somme dovute entro 60 giorni . Gli importi successivamente maturati vanno versati alle scadenze stabilite . Il successivo art. 72-ter introduce limiti di pignorabilità per i crediti di lavoro e pensione: 1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € ; inoltre, l’ultima mensilità accreditata sul conto resta impignorabile . Queste percentuali non si cumulano con eventuali cessioni del quinto ma sono alternative.

1.2 Normativa sul lavoro interinale

Il lavoro interinale (o in somministrazione) è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 e successive leggi) e dalla L. 196/1997. In questa forma di lavoro l’agenzia di somministrazione è il datore di lavoro formale che assume il lavoratore e lo invia in missione presso un’impresa utilizzatrice. Le peculiarità sono:

  • Contratto di lavoro subordinato: il lavoratore interinale è un dipendente a tempo determinato o indeterminato dell’agenzia; percepisce lo stipendio dalla stessa e non dall’impresa utilizzatrice.
  • Responsabilità solidale: l’impresa utilizzatrice risponde in solido con l’agenzia per le retribuzioni e i contributi. Nel pignoramento, pertanto, il creditore può agire contro l’agenzia o contro l’impresa (in virtù della solidarietà) per ottenere il pagamento. In pratica si notifica l’atto al datore di lavoro (agenzia) e per conoscenza all’azienda utilizzatrice.
  • Durata limitata: spesso i rapporti di somministrazione durano pochi mesi e il lavoratore può cambiare più datori in un anno; questo rende facile non accorgersi di notifiche, talvolta inviate a indirizzi non aggiornati, con il rischio di perdere termini per l’opposizione.

Nel 2024-2025 il legislatore non ha introdotto deroghe specifiche per i lavoratori interinali in tema di pignoramento; tuttavia le particolarità del rapporto rendono opportuno valutare con attenzione la legittimazione passiva della procedura e la comunicazione tra agenzia e lavoratore.

1.3 Nuove norme del D.Lgs. 33/2025 (in vigore dal 2026)

Con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (attuativo della riforma fiscale), il legislatore ha riorganizzato la riscossione coattiva, abrogando gli articoli 72 e 72-bis del D.P.R. 602/1973 a decorrere dal 1° gennaio 2026 e introducendo gli articoli 169–176. Le nuove norme confermano sostanzialmente i meccanismi di pignoramento ma apportano alcune innovazioni:

  1. Pignoramento presso terzi semplificato: l’agente della riscossione potrà disporre direttamente il pignoramento senza l’intervento del giudice, ma dovrà notificare l’atto al datore di lavoro e al contribuente con modalità telematiche, fornendo istruzioni chiare sulle somme da versare.
  2. Limiti aggiornati: vengono confermate le percentuali progressive (1/10, 1/7, 1/5) con riferimento all’importo mensile dello stipendio; viene ribadita l’impignorabilità dell’ultima mensilità accreditata .
  3. Sanzioni: nuove sanzioni per il datore di lavoro che ometta la dichiarazione o non effettui il versamento entro i termini; il datore potrà essere considerato coobbligato in solido con il contribuente.

È quindi fondamentale, in vista del 2026, adeguare tempestivamente la propria difesa sfruttando le opportunità previste dal vecchio e dal nuovo regime.

1.4 Giurisprudenza recente

Cassazione 28520/2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 28520/2025 ha offerto chiarimenti importanti in tema di pignoramento esattoriale del conto corrente. La Corte ha stabilito che, quando l’agente della riscossione notifica un atto di pignoramento al conto corrente, deve essere trasferito all’erario non solo il saldo esistente al momento dell’atto ma anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi, indipendentemente dal fatto che il conto presenti un saldo negativo . La regola si applica anche alle somme derivanti da stipendio accreditato sul conto corrente. La decisione conferma l’obbligo della banca di bloccare e versare immediatamente il saldo e le successive entrate entro 60 giorni. Va però ricordato che l’ultima mensilità accreditata resta impignorabile .

Corte Costituzionale 216/2025

La Corte costituzionale con la sentenza n. 216/2025 ha affrontato la questione della compatibilità costituzionale dell’art. 69 della legge n. 153/1969 (recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione). La Corte ha giudicato legittima la trattenuta di un quinto sulla pensione per il recupero di indebiti previdenziali, ritenendo che il legislatore possa stabilire limiti diversi dal minimo vitale per tutelare gli interessi della previdenza e garantire l’equilibrio del sistema . La sentenza afferma che la misura non viola l’art. 38 della Costituzione, perché il diritto al minimo vitale non è assoluto e può essere modulato in funzione della tutela dell’istituto pensionistico .

Altre pronunce significative

  • Cass. Sez. Un. n. 21385/2021: ha stabilito che la cessione del quinto prevale sul pignoramento e che, ai fini del cumulo, la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può superare il 50 % dello stipendio netto.
  • Cass. n. 27004/2019: ha riconosciuto che il datore di lavoro che ometta di effettuare la dichiarazione richiesta dall’art. 547 c.p.c. o non versi le somme pignorate è responsabile verso il creditore e può essere condannato a pagare l’intero credito.
  • Cass. n. 24392/2018: ha ribadito che l’impignorabilità assoluta dei sussidi di maternità e malattia opera anche nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione .

Queste pronunce delineano un quadro tendenzialmente rigoroso nei confronti del debitore; tuttavia conoscendole è possibile individuare gli elementi per impostare adeguate difese.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

Molti debitori ignorano la procedura o vengono informati solo quando vedono lo stipendio ridotto. Conoscere i passaggi consente di reagire in tempo. Di seguito una guida dettagliata.

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento

  1. Formazione del titolo esecutivo: il pignoramento deve essere fondato su un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento definitiva, atto di accertamento esecutivo). Nel caso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione il titolo è la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento divenuto definitivo.
  2. Notifica al debitore: prima di procedere al pignoramento, il creditore deve notificare al debitore un precetto (per i crediti privati) o la cartella/avviso (per i crediti fiscali) che contenga l’intimazione ad adempiere entro 10 giorni. È un passaggio fondamentale, perché l’assenza del precetto o la sua nullità rende il pignoramento impugnabile.
  3. Notifica al terzo: una volta decorso il termine, il creditore notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro (o all’agenzia di somministrazione) e, per conoscenza, al lavoratore. L’atto indica l’importo del credito, le somme da trattenere e le modalità di versamento. Nel pignoramento esattoriale (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) l’atto viene notificato solo al datore, mentre il contribuente riceve una comunicazione di avvenuto pignoramento.
  4. Dichiarazione del terzo: ai sensi dell’art. 547 c.p.c., il datore deve comunicare al creditore (e al giudice) l’esistenza del rapporto e l’ammontare dello stipendio. L’omessa dichiarazione può comportare la condanna del datore al pagamento dell’intero credito (art. 549 c.p.c.).
  5. Udienza di assegnazione (solo per crediti privati): il giudice convoca le parti; se la procedura regolare, pronuncia l’ordinanza di assegnazione, determinando la quota da versare al creditore ogni mese. Nel pignoramento fiscale, come detto, non è necessaria l’udienza.

2.2 Calcolo della quota pignorabile

Il datore deve calcolare la quota nel rispetto dei limiti di legge. I passaggi sono:

  1. Determinazione del netto: si prende lo stipendio lordo, si sottraggono contributi previdenziali, fiscali e eventuali trattenute (cessione del quinto o deleghe). Il residuo è lo stipendio netto.
  2. Applicazione delle percentuali: in generale si applica il limite di un quinto (20 %) ; per i debiti fiscali le percentuali sono: 10 % per stipendi fino a 2.500 €, 1/7 (circa 14,28 %) per stipendi tra 2.500 e 5.000 €, 20 % per stipendi oltre 5.000 € . Per i debiti alimentari il giudice può arrivare a prelevare fino al 50 %. Per i debiti verso l’INPS la trattenuta può essere un quinto secondo la legge n. 153/1969.
  3. Cumulo con cessioni/deleghe: la somma delle trattenute (cessione del quinto + delega + pignoramento) non deve superare il 50 % del netto . Se le trattenute in corso occupano già metà dello stipendio, il nuovo pignoramento deve essere postergato o ridotto.
  4. Impignorabilità dell’ultima mensilità accreditata: in caso di pignoramento del conto corrente, la legge prevede che l’ultima mensilità di stipendio accreditata sia impignorabile ; pertanto la banca non potrà trasferirla all’agente della riscossione. Il lavoratore deve però provare con documentazione bancaria che il bonifico proviene dal datore e rappresenta l’ultima mensilità .

2.3 Ruolo del datore di lavoro (o agenzia di somministrazione)

Il datore di lavoro (nel lavoro interinale, l’agenzia) ha un ruolo cruciale:

  • Custode: diventa custode delle somme pignorate e risponde di eventuali omissioni.
  • Versamento: deve trattenere la quota pignorata e versarla al creditore (o all’Agenzia delle Entrate Riscossione) entro i termini indicati. Nel pignoramento esattoriale il primo versamento deve avvenire entro 60 giorni .
  • Dichiarazione: deve rendere la dichiarazione al giudice sull’esistenza del rapporto e sulla consistenza dello stipendio. La mancata dichiarazione può comportare responsabilità patrimoniale.
  • Comunicazione con il lavoratore: ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’avvenuta ricezione dell’atto; in mancanza, può rispondere dei danni se la tardiva comunicazione impedisce al lavoratore di difendersi.

2.4 Termini e scadenze

FaseTermini ordinariNote
Precetto/cartella10 giorni dalla notifica per pagare ed evitare l’esecuzioneIl mancato pagamento consente il pignoramento
Notifica atto di pignoramentoImmediata a seguito del precetto scadutoAl datore e al debitore
Dichiarazione del terzo (datore)10 giorni dalla notifica (art. 547 c.p.c.)In caso di omessa dichiarazione, rischio di condanna
Udienza di assegnazioneFissata dal giudice entro 90 giorniSolo per crediti privati
Versamento prime somme (pignoramento esattoriale)Entro 60 giorniVersamento di saldo e somme maturate
Opposizione all’esecuzione20 giorni dalla conoscenza del titolo (art. 615, co. 2 c.p.c.)Impugnazione dei vizi del titolo
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.)Contestazione di vizi formali

Rispetto dei termini è essenziale; la tempestività nell’agire può determinare la sospensione del pignoramento o la sua nullità. Rivolgersi subito a un avvocato permette di non perdere scadenze cruciali.

3. Difese e strategie legali

Le difese si articolano su più livelli: contestazione del titolo, vizi dell’atto di pignoramento, limiti di pignorabilità, sospensione o definizione alternativa. Di seguito le principali strategie per i lavoratori interinali.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione mira a far dichiarare che il diritto del creditore non esiste o è estinto. Può essere proposta quando:

  1. Pagamento o prescrizione del debito: se il debitore ha già pagato, o il credito è prescritto, il pignoramento è illegittimo. Per debiti fiscali le prescrizioni variano da 3 a 10 anni a seconda del tributo; per i crediti privati, la prescrizione è di 10 anni (contratti) o 5 anni (indennità di lavoro). Occorre allegare documenti probatori (ricevute, estratti conto). Un esempio riguarda l’estinzione di multe per il mancato rispetto dei termini di notifica.
  2. Nullità del titolo: se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata o l’avviso manca di motivazione, il titolo è nullo; di conseguenza l’esecuzione deve cessare. La Cassazione ha confermato che la nullità della cartella può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione in qualsiasi momento, purché non vi sia giudicato.
  3. Estinzione per compensazione: se il lavoratore vanta crediti verso il creditore (ad esempio, rimborsi fiscali) può chiedere la compensazione.

L’opposizione all’esecuzione si propone con atto di citazione davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (spesso l’atto di pignoramento). È consigliabile allegare tutte le prove e contestare puntualmente le pretese del creditore.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi serve a contestare vizi formali dell’atto di pignoramento o della procedura (ad esempio, errori nella notifica, mancanza di indicazione delle somme, violazione dei limiti di pignorabilità). Situazioni tipiche:

  • Notifica irregolare: se l’atto è notificato a un indirizzo errato, o a un soggetto non legittimato (es. all’impresa utilizzatrice anziché all’agenzia), la notifica è nulla.
  • Omissione del precetto: nei pignoramenti ordinari, l’assenza del precetto rende nullo l’atto successivo. Tale eccezione può essere sollevata anche dal terzo datore.
  • Errato calcolo delle somme: se il creditore indica un importo superiore a quanto dovuto, o non tiene conto delle trattenute in corso, il pignoramento può essere ridimensionato.
  • Violazione dei limiti di pignorabilità: se la quota trattenuta supera un quinto o i limiti dell’art. 72-ter, è possibile chiedere al giudice la riduzione. Anche l’assenza di indicazione dell’importo netto può costituire vizio.

L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla data in cui il debitore ha avuto conoscenza dell’atto stesso. Come per l’opposizione all’esecuzione, la tempestività è decisiva. In caso di pignoramento fiscale, l’atto di opposizione va notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione e depositato presso il tribunale del luogo di residenza del contribuente.

3.3 Istanza di sospensione e provvedimenti di urgenza

Quando sussistono gravi motivi, l’art. 624 c.p.c. consente di chiedere la sospensione del processo esecutivo. L’istanza di sospensione può essere presentata unitamente all’opposizione o separatamente. Situazioni tipiche:

  • Contestazione fondata del debito: ad esempio, se si dimostra che il credito è prescritto o nullo.
  • Sopravvenienze gravi: grave malattia, perdita del posto di lavoro, danni patrimoniali che rendono eccessivo il prelievo.
  • Piano di rateizzazione accettato: nel pignoramento fiscale, la presentazione di una domanda di rateizzazione può comportare la sospensione delle azioni esecutive; la legge prevede sospensione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 quando la richiesta è accettata.

Il giudice decide con ordinanza. È essenziale motivare l’istanza con documenti e prospettare la possibilità di definizione del debito.

3.4 Rinegoziazione e piani di rientro

Spesso la soluzione più rapida è trovare un accordo con il creditore per rateizzare o transigere il debito. Gli strumenti disponibili sono:

  1. Rateizzazione amministrativa: per i debiti fiscali è prevista la possibilità di rateizzare l’importo in un massimo di 72 rate (o 120 rate in caso di gravi difficoltà). Con la rateizzazione viene sospesa l’esecuzione in corso e si versa una rata mensile direttamente all’Agenzia.
  2. Rottamazione o definizione agevolata: il governo ha riproposto varie rottamazioni delle cartelle esattoriali (ultima nel 2023); si attende per il 2026 una nuova definizione agevolata. La rottamazione consente di pagare solo imposta e interessi legali, senza sanzioni, con rateizzazione fino a 5 anni.
  3. Accordo con il creditore privato: in presenza di un pignoramento ordinario, è possibile accordarsi con il creditore per un piano di rientro ridotto; spesso i creditori accettano un pagamento dilazionato in cambio dell’estinzione della procedura.
  4. Estinzione anticipata della cessione del quinto: chi ha in corso una cessione del quinto può estinguerla anticipatamente (ad esempio con la liquidazione di TFR o con un prestito familiare) e liberare così una quota maggiore di stipendio.

3.5 Procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 consente al debitore non fallibile (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) in stato di sovraindebitamento di accedere a procedure che consentono di ottenere la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Le procedure sono:

  1. Piano del consumatore: riservato ai consumatori. Il debitore propone ai creditori un piano con pagamento parziale dei debiti, proporzionale alle proprie capacità; se omologato dal tribunale, blocca le azioni esecutive e consente la liberazione dai debiti residui. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, può redigere il piano e seguirne l’omologazione.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti o imprenditori sotto soglia. Necessita dell’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. Anche in questo caso, l’omologazione sospende i pignoramenti in corso.
  3. Liquidazione del patrimonio: prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori; alla fine della procedura il debitore viene esdebitato dal residuo. È utile per chi non ha entrate sufficienti ma dispone di beni.

Dal 2022 è possibile accedere a un procedimento semplificato di composizione negoziata introdotto dal D.L. 118/2021. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore per assistere imprenditori in difficoltà. Anche questa procedura può comportare la sospensione delle azioni esecutive.

3.6 Contestazione dei limiti di pignorabilità

Nei casi in cui il creditore o l’Agenzia delle Entrate Riscossione trattengano più del dovuto, è possibile presentare un’istanza di riduzione dinanzi al giudice o all’agente della riscossione. Argomenti tipici:

  • Violazione dell’art. 545 c.p.c.: se la quota trattenuta supera il 20 % oppure il cumulo eccede il 50 %. Occorre allegare busta paga e calcoli.
  • Applicazione errata di art. 72-ter: l’agente può applicare la percentuale del 20 % a stipendi inferiori; occorre dimostrare l’importo effettivo e chiedere l’applicazione della fascia corretta (1/10 o 1/7). Anche in questo caso, la prova della busta paga è determinante.
  • Tutela del minimo vitale: se la trattenuta compromette la capacità di mantenimento, è possibile invocare il diritto al minimo vitale; sebbene la Corte costituzionale abbia negato che sia un diritto assoluto , i giudici di merito possono ridurre la quota in presenza di comprovate condizioni economiche e familiari.
  • Mancanza di titolo per i debiti assistenziali: sussidi come maternità e indennità di malattia sono impignorabili ; se accreditati sul conto, la banca non può trattenerli. Il lavoratore deve segnalare l’origine assistenziale delle somme e richiedere lo svincolo.

4. Strumenti alternativi per ridurre o definire il debito

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle, dette comunemente “rottamazioni” (ad es. rottamazione quater). Si tratta di misure straordinarie che consentono di pagare l’imposta e gli interessi legali, abbattendo sanzioni e interessi di mora, con rateizzazione fino a 5 anni. La normativa varia di anno in anno; nel 2025 il governo ha annunciato una definizione agevolata 2026 rivolta a famiglie e imprese colpite dalla crisi. Tale misura potrebbe prevedere sconti fino al 40 % e rate fino a 10 anni; le modalità saranno stabilite da un decreto attuativo.

Per aderire alla rottamazione occorre presentare domanda online tramite il portale dell’Agenzia Entrate Riscossione entro il termine fissato (solitamente 30 giugno). Il perfezionamento sospende le azioni esecutive e blocca il pignoramento in corso. Una volta accettata, il contribuente paga le rate direttamente all’ente di riscossione.

4.2 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo transattivo individuale con l’Agenzia delle Entrate Riscossione che consente di chiudere i debiti con un pagamento ridotto (ad esempio, 50 % del debito) in un’unica soluzione o in poche rate. Non è una procedura disciplinata da norme generali, ma rientra nella discrezionalità dell’ente; la sua concessione dipende dalla situazione patrimoniale del debitore. Spesso è più facile ottenerlo quando il credito è ormai difficilmente esigibile.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Come visto, le procedure di sovraindebitamento permettono di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Sono strumenti strutturati e giudizialmente controllati che permettono di ridurre significativamente il debito e cancellare gli importi residui. Richiedono la collaborazione di un gestore (come l’Avv. Monardo) che redige la proposta, verifica i requisiti e dialoga con i creditori. Una volta depositata la domanda, il tribunale dispone la sospensione delle procedure esecutive.

4.4 Negoziato della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per imprenditori e professionisti con partita IVA esiste la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021). Consiste in un percorso volontario assistito da un esperto negoziatore (tra cui l’Avv. Monardo) che verifica la possibilità di risanamento e negozia con i creditori un accordo. La nomina dell’esperto comporta la sospensione delle azioni esecutive; inoltre l’imprenditore può chiedere misure protettive, come la sospensione dei pignoramenti in corso, al tribunale.

4.5 Consulenza finanziaria e gestione del budget

Parallelamente agli strumenti legali, è importante riorganizzare il proprio budget. Ecco alcuni consigli:

  • Verifica delle spese: redigere un bilancio familiare per identificare le spese superflue e recuperare risorse.
  • Consolidamento dei debiti: valutare un prestito di consolidamento a tasso più basso per estinguere debiti onerosi e unificare le rate (attenzione però ai rischi e ai costi accessori).
  • Assicurazioni a tutela del reddito: alcuni prodotti assicurativi coprono il rischio di perdita del lavoro o di inabilità; possono proteggere il reddito da pignoramenti futuri.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti lavoratori interinali, presi dalla frenesia dei cambi di incarico, commettono errori che rendono più difficile la difesa. Vediamo i principali:

  1. Ignorare l’atto: sottovalutare una notifica o lasciarla in sospeso può far scadere i termini di opposizione. È essenziale aprire e leggere attentamente ogni comunicazione dell’Agenzia o del tribunale.
  2. Cambiare indirizzo senza comunicare: se il lavoratore cambia residenza o domicilio senza aggiornare l’agenzia e i creditori, gli atti vengono notificati al vecchio indirizzo e si ritengono conosciuti; ciò comporta perdita dei termini. Anche se si tratta di un trasferimento temporaneo per una missione interinale, è bene comunicare il nuovo domicilio.
  3. Non informare l’azienda: l’agenzia di somministrazione deve essere informata dell’esistenza di cessioni del quinto o di altri pignoramenti in corso per evitare trattenute superiori al 50 %. In caso di nuovo rapporto, occorre comunicare eventuali debiti pendenti.
  4. Confondere pignoramento e cessione del quinto: la cessione del quinto è un contratto volontario; il pignoramento è un atto coattivo. Mescolare le due cose può portare a errori di calcolo. È importante verificare l’ordine di priorità: prima la cessione, poi eventuale delegazione, infine il pignoramento.
  5. Non consultare un professionista: la normativa è complessa e cambia frequentemente. Un avvocato esperto può individuare vizi non immediatamente evidenti e proporre soluzioni alternative; un consulente non specializzato potrebbe non conoscere le ultime sentenze, come quella della Cassazione del 2025 .
  6. Ignorare la prova dell’origine delle somme sul conto: se sul conto corrente vengono accreditati sia stipendi che altri proventi, la banca potrebbe pignorare indiscriminatamente. Occorre tenere traccia dei bonifici e chiedere al datore di specificare la causale “stipendio” per tutelare l’impignorabilità dell’ultima mensilità .
  7. Sottovalutare la prescrizione: molti debiti si prescrivono, ma per far valere la prescrizione occorre eccepirla con l’opposizione. Non basta lasciar passare il tempo; bisogna agire giudizialmente.

Consigli pratici:

  • Conserva tutta la documentazione: buste paga, contratti, comunicazioni con l’agenzia, estratti conto. Serviranno per provare l’esistenza del rapporto e l’importo percepito.
  • Verifica la validità del titolo: controlla se la cartella è stata notificata correttamente e se il credito è ancora esigibile.
  • Calcola i limiti: fai i conti con il 20 % o le percentuali progressive; se l’importo trattenuto è superiore, richiedi l’intervento del giudice.
  • Rivolgiti a un avvocato specializzato: un professionista esperto, come l’Avv. Monardo, saprà consigliarti la difesa più efficace, sfruttare le nuove normative e avviare le procedure di sovraindebitamento o di negoziazione.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano i principali limiti e percentuali. Ricorda che si riferiscono al netto e non possono essere superate neanche con la somma di cessioni e pignoramenti.

6.1 Limiti generali di pignorabilità dello stipendio

Tipologia di debitoPercentuale pignorabileRiferimento normativo
Debiti ordinari (es. finanziarie, fornitori)1/5 (20 %)Art. 545 c.p.c.
Debiti fiscali (Agenzia Entrate Riscossione)10 % se stipendio ≤ 2.500 €; 1/7 se 2.500–5.000 €; 1/5 oltre 5.000 €Art. 72-ter D.P.R. 602/1973
Debiti alimentari (es. assegni di mantenimento)Fino a 50 % (decide il giudice)Art. 545, co. 3 c.p.c.
Debiti verso INPS per indebiti previdenziali1/5 (20 %)Legge n. 153/1969, art. 69
Cessione del quinto1/5 (20 %), prioritaria sul pignoramentoD.P.R. 180/1950
Cumulo cessione + pignoramentoMassimo 50 % del nettoArt. 545 c.p.c.

6.2 Esempio di calcolo con cumulo

VoceImporto
Stipendio netto1.400 €
Cessione del quinto in corso280 € (1/5)
Pignoramento fiscale (stipendio fra 2.500–5.000 €? no)0 (applicare 10 % se ≤ 2.500 €)
Disponibilità per eventuale pignoramento ordinario1.400 € – 280 € = 1.120 €
Quota pignorabile (20 %)224 €
Totale trattenute280 € (cessione) + 224 € (pignoramento) = 504 €
Percentuale sul netto504 € / 1.400 € = 36 %
Esitoconforme (sotto 50 %)

6.3 Percentuali previste da art. 72-ter (pignoramento fiscale)

Fascia stipendiale nettaPercentuale trattenibileEsempio di trattenuta
≤ 2.500 €1/10 (10 %)su 2.000 € si trattiene 200 €
2.500–5.000 €1/7 (≈ 14,28 %)su 3.000 € si trattiene circa 428,57 €
> 5.000 €1/5 (20 %)su 6.000 € si trattiene 1.200 €

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è il pignoramento dello stipendio?
È una procedura di esecuzione forzata in cui una parte dello stipendio del debitore viene trattenuta e versata direttamente al creditore per soddisfare il debito. Avviene tramite notifica di un atto di pignoramento al datore di lavoro (o all’agenzia di somministrazione) che diventa custode delle somme.

2. Sono un lavoratore interinale: chi è il mio datore di lavoro ai fini del pignoramento?
Per i lavoratori interinali il datore formale è l’agenzia di somministrazione che paga lo stipendio e stipula il contratto. Tuttavia, l’impresa utilizzatrice è solidalmente responsabile delle retribuzioni; quindi il creditore può notificare l’atto anche all’impresa utilizzatrice per maggior garanzia. In pratica la notifica all’agenzia è sufficiente per validità.

3. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento fiscale?
Nel pignoramento ordinario (creditore privato) l’atto deve essere seguito da un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione che determina la quota da prelevare. Nel pignoramento fiscale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere senza l’intervento del giudice; il datore deve versare entro 60 giorni .

4. Quanto può prelevare al massimo il creditore dal mio stipendio?
In generale non oltre un quinto (20 %) . Per i debiti fiscali la percentuale varia: 10 % per stipendi fino a 2.500 €, 1/7 per stipendi tra 2.500 e 5.000 €, 20 % oltre 5.000 € . In ogni caso, la somma delle trattenute per cessioni del quinto, deleghe e pignoramenti non può superare la metà dello stipendio netto.

5. Le indennità di maternità o malattia possono essere pignorate?
No. L’art. 545 c.p.c. prevede che le indennità di maternità, malattia e altri sussidi a carattere assistenziale sono impignorabili . Quindi se ricevi un accredito di maternità sul tuo conto la banca non può girarlo al creditore; devi però dimostrare la natura dell’indennità.

6. Possono pignorare il mio stipendio se è accreditato su conto corrente?
Se il pignoramento è presso terzi (datore), l’accredito su conto non rileva. Diverso è il pignoramento del conto corrente: l’agente della riscossione può pignorare le somme sul conto, comprese quelle derivanti da stipendio. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare il saldo esistente al momento della notifica e gli importi accreditati nei sessanta giorni successivi . Tuttavia, l’ultima mensilità accreditata rimane impignorabile .

7. Ho già una cessione del quinto: come viene calcolato il pignoramento?
La cessione del quinto ha priorità sul pignoramento. Ad esempio, se il tuo stipendio netto è 1.500 €, la cessione assorbe 300 €. Rimangono 1.200 €; il pignoramento ordinario potrà prelevare il 20 % di 1.200 €, cioè 240 €. La somma delle trattenute (300 € + 240 € = 540 €) non deve superare metà dello stipendio (750 €). Se ci sono anche delegazioni, occorre verificare il cumulo.

8. Cosa succede se perdo la missione o non percepisco stipendio?
Il pignoramento grava sulle future retribuzioni; se il rapporto si interrompe, il datore non potrà versare alcunché. Tuttavia il credito non si estingue; il creditore potrà notificare un nuovo pignoramento al successivo datore. È quindi opportuno risolvere il debito tramite accordi o procedure di sovraindebitamento, per evitare continui atti.

9. Posso ottenere la sospensione del pignoramento?
Sì. Puoi chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.) o in presenza di opposizioni fondate. Inoltre, in caso di rateizzazione fiscale o di adesione alla rottamazione, l’Agenzia sospende le azioni esecutive. Le procedure di sovraindebitamento comportano la sospensione ope legis una volta aperte.

10. Se il datore non versa le somme, cosa succede?
Il datore (agenzia) è responsabile; il creditore può citarlo per il pagamento dell’intero credito ai sensi degli art. 546 e 549 c.p.c. Inoltre l’Agenzia delle Entrate Riscossione può comminare sanzioni per omesso versamento.

11. È vero che dal 2026 le norme cambieranno?
Sì. Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituirà gli articoli 72 e 72-bis con le norme 169–176. Le percentuali di pignorabilità restano simili ma la procedura sarà digitalizzata e le sanzioni per i datori saranno più severe . È quindi importante prepararsi a comunicazioni telematiche e a rispettare puntualmente i termini.

12. Posso proporre la cessione del quinto dopo il pignoramento per ridurre la quota?
In linea di massima no: la cessione del quinto stipulata dopo la notifica del pignoramento non può togliere capienza al creditore pignorante. La Cassazione ha più volte affermato che la cessione successiva non prevale sul pignoramento già esistente. È comunque possibile sostituire la cessione con un prestito a tasso più basso per liberare margine.

13. È possibile un accordo con l’Agenzia Entrate Riscossione per ridurre il debito?
Sì. Oltre alla rateizzazione e alle rottamazioni, è praticabile un saldo e stralcio individuale per debiti di difficile esazione. Conviene presentare una richiesta motivata con la propria situazione patrimoniale e reddituale; l’ente valuterà caso per caso.

14. Se ricevo più pignoramenti, quale ha la priorità?
In presenza di più pignoramenti ordinari, la regola è prima notifica – primo in ordine; se i pignoramenti sono emessi da diversi creditori, il primo iscritto sarà soddisfatto prima. Per i pignoramenti fiscali, la normativa attribuisce una corsia preferenziale: l’Agenzia Riscossione può intervenire anche su stipendi già pignorati da privati, rispettando però il limite complessivo del 50 %. La cessione del quinto resta comunque prioritaria su tutti.

15. Se non faccio nulla, dopo quanto tempo si estingue il pignoramento?
Il pignoramento dura finché il credito non è soddisfatto. Non c’è una scadenza automatica. L’unico modo per farlo cessare è pagare il debito, raggiungere un accordo con il creditore, ottenere l’esdebitazione tramite procedure concorsuali o impugnare con successo l’esecuzione.

16. Posso spostare la residenza all’estero per evitare il pignoramento?
Cambiare paese non estingue il debito. Se lavori per un’agenzia italiana e percepisci uno stipendio in Italia, il creditore può pignorarlo. Solo trasferirsi all’estero e non avere redditi in Italia potrebbe complicare l’esecuzione, ma ciò comporta altre implicazioni legali e fiscali. Occorre valutare attentamente con un professionista.

17. Cosa succede alle tredicesime e quattordicesime?
Le mensilità aggiuntive sono equiparate allo stipendio; possono essere pignorate con le stesse percentuali (1/5 o quelle fiscali). L’ultima mensilità aggiuntiva accreditata sul conto corrente però è impignorabile come lo stipendio .

18. Se cambio agenzia di somministrazione, devo informare il creditore?
Non hai l’obbligo di informare il creditore, ma è nel tuo interesse comunicare al nuovo datore l’esistenza di pignoramenti o cessioni del quinto per evitare trattenute errate. Il creditore, una volta a conoscenza del nuovo datore, potrà notificare un nuovo pignoramento.

19. Quanto tempo ho per proporre opposizione?
Per l’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione il termine è di 20 giorni; tuttavia, se la nullità del titolo deriva da un difetto di notifica, l’opposizione può essere proposta anche oltre, dimostrando la mancata conoscenza dell’atto. È comunque consigliabile agire il prima possibile.

20. Cosa posso fare se il datore trattiene più del dovuto?
Se il datore trattiene più del 20 % o non rispetta il cumulo massimo del 50 %, puoi chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione della trattenuta. Presenta un ricorso con busta paga e calcoli. In alternativa, per i pignoramenti fiscali, puoi segnalare l’errore all’Agenzia Entrate Riscossione che deve adeguare la quota.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Caso A: lavoratore interinale con stipendio medio e cessione del quinto

Scenario: Marco, lavoratore interinale di 32 anni, percepisce uno stipendio netto di 1.600 € al mese da un’agenzia di somministrazione. Ha in corso una cessione del quinto per un prestito personale di 6 anni, pari a 320 € mensili. Un’agenzia di recupero crediti lo notifica per un debito di 8.000 € derivante da un prestito non pagato.

Procedura:

  1. Il creditore notifica il precetto e, scaduti i 10 giorni, notifica l’atto di pignoramento all’agenzia di somministrazione e a Marco.
  2. L’agenzia rende la dichiarazione al giudice indicando lo stipendio (1.600 €) e la cessione del quinto (320 €).
  3. All’udienza, il giudice dispone l’assegnazione: il pignoramento potrà riguardare solo il 20 % dello stipendio residuo (1.600 – 320 = 1.280 €), cioè 256 € al mese. La somma di cessione (320 €) + pignoramento (256 €) = 576 € resta sotto il 50 % (800 €).
  4. Marco si rivolge all’Avv. Monardo, che verifica il titolo e scopre che il precetto non è stato preceduto da una valida messa in mora; propone opposizione agli atti e ottiene la nullità del pignoramento. Il creditore deve ricominciare la procedura.

Esito: grazie all’intervento tempestivo, Marco evita la trattenuta e riesce a negoziare un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio di 4.500 € in 12 rate.

8.2 Caso B: pignoramento fiscale con conto corrente in rosso

Scenario: Alessia, lavoratrice interinale, ha un debito fiscale di 3.200 € per IVA non versata. Il suo stipendio netto è 1.800 €; non ha cessioni del quinto. L’Agenzia Entrate Riscossione notifica un pignoramento esattoriale ex art. 72-bis alla sua agenzia. Nel contempo, sul suo conto corrente ci sono 500 €; lo stipendio di 1.800 € sarà accreditato il 27 del mese.

Procedura:

  1. La banca riceve l’atto di pignoramento e, in conformità alla Cassazione n. 28520/2025 , blocca il saldo di 500 € e dovrà versare anche le somme accreditate nei successivi 60 giorni, comprese quelle da stipendio.
  2. Tuttavia, l’ultima mensilità accreditata non può essere pignorata . Alessia fornisce alla banca copia della busta paga e la documentazione che prova che il bonifico di 1.800 € è l’ultima mensilità; la banca libera tale importo, trattenendo solo il saldo preesistente.
  3. L’agenzia di somministrazione, applicando l’art. 72-ter, trattiene 1/10 dello stipendio (180 € al mese, poiché il salario è inferiore a 2.500 €) e lo versa all’Agenzia. Alessia si trova così con uno stipendio netto di 1.620 €.
  4. Considerata la sua situazione economica, Alessia presenta domanda di rateizzazione; l’Agenzia accetta 72 rate da 50 € al mese, che sostituiscono il pignoramento. Le trattenute terminano e Alessia verserà le rate concordate.

8.3 Caso C: sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: Luigi, 45 anni, lavoratore interinale con stipendio netto di 2.200 €, è sommerso dai debiti: mutuo arretrato, rate di prestiti personali, cartelle fiscali per 15.000 €. Subisce due pignoramenti (uno ordinario e uno fiscale) che gli lasciano 1.100 € netti al mese (metà stipendio). Non riesce più a pagare affitto e spese essenziali.

Procedura:

  1. Luigi si rivolge all’Avv. Monardo che, dopo l’analisi della situazione, propone di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore). Redige un piano in cui Luigi si impegna a versare, per 5 anni, 600 € al mese ai creditori, ottenendo la cancellazione del residuo; l’abitazione in affitto non è soggetta a liquidazione.
  2. Viene nominato l’OCC di fiducia; il piano riceve il parere favorevole e viene omologato dal tribunale.
  3. Con l’omologazione, tutti i pignoramenti in corso si sospendono; i creditori vengono soddisfatti secondo il piano. Luigi recupera la disponibilità integrale dello stipendio (2.200 €) e versa solo la rata concordata (600 €). Al termine dei 5 anni, ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati.

Esito: grazie alla procedura di sovraindebitamento, Luigi evita il dissesto, mantiene il lavoro e non subisce più pignoramenti. Il supporto dell’Avv. Monardo e del suo team è stato determinante per la riuscita del piano.

9. Conclusioni

Il pignoramento dello stipendio è un evento traumatico che può compromettere la serenità finanziaria del lavoratore, soprattutto di chi opera con contratti interinali, caratterizzati da incertezza e frequenti cambiamenti. La normativa italiana offre però tutele importanti: limiti di pignorabilità (un quinto in generale, percentuali ridotte per i debiti fiscali), impignorabilità delle indennità assistenziali , protezione dell’ultima mensilità accreditata , nonché la possibilità di sospendere o contestare l’esecuzione tramite opposizioni (art. 615 e 617 c.p.c.). Le recenti pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale hanno chiarito aspetti fondamentali, rafforzando l’esigenza di tutelare il debitore ma anche di garantire l’effettività della riscossione .

Come abbiamo visto, agire tempestivamente è essenziale: la notifica dell’atto di pignoramento apre termini brevissimi per proporre opposizione; ignorare la cartella può portare a prelievi non dovuti. A ciò si aggiungono gli strumenti alternativi (rottamazioni, rateizzazioni, procedure di sovraindebitamento) e la possibilità di negoziare soluzioni individuali (saldo e stralcio) che permettono di ridurre il debito e recuperare la disponibilità dello stipendio.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresenta un valore aggiunto decisivo. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di analizzare rapidamente la tua posizione, individuare eventuali vizi negli atti, proporre opposizioni efficaci e guidarti nella scelta della strategia più adatta (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, rateizzazione, rottamazione). Il suo team coordina professionisti specializzati a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, capaci di affiancarti in tutte le fasi dell’esecuzione e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In conclusione, non restare inerte: se hai ricevuto un atto di pignoramento o temi che il tuo stipendio possa essere aggredito, rivolgiti subito a un professionista. Ogni giorno perso può peggiorare la situazione e ridurre le possibilità di difesa. Grazie alle recenti riforme e agli strumenti a tua disposizione, puoi proteggere la tua retribuzione e trovare una via d’uscita dal sovraindebitamento.

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