Pignoramento a Stipendio Rider: Cosa Fare Per Difenderti Immediatamente

Introduzione

Il mondo dei riders – i lavoratori che consegnano pasti e beni acquistati tramite piattaforme digitali – è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Molti di questi professionisti, formalmente classificati come collaboratori autonomi, dipendono tuttavia economicamente dalle piattaforme e percepiscono compensi simili a veri e propri salari. Quando un rider si trova esposto a debiti fiscali o civili, può subire il pignoramento dello stipendio: si tratta di un atto esecutivo con cui il creditore blocca parte della retribuzione presso il datore di lavoro (per i riders occorre capire se sia la piattaforma o il collaboratore committente) o sul conto corrente dove viene accreditato il compenso. È una misura invasiva che compromette subito la capacità di far fronte alle spese quotidiane, di mantenere la propria famiglia e di continuare a lavorare con serenità. La normativa italiana prevede, però, forti tutele a favore dei debitori, soprattutto quando si tratta del salario necessario per vivere.

In questa guida, aggiornata ad aprile 2026, spiegheremo in modo chiaro e dettagliato tutto ciò che occorre sapere per difendersi immediatamente da un pignoramento di stipendio quando si è rider o lavoratore dipendente di piattaforme digitali. Analizzeremo il quadro normativo (articolo 545 del codice di procedura civile, articolo 72‐ter del DPR 602/1973, circolari dell’INPS) e la giurisprudenza più recente (Corte di cassazione, Corte costituzionale, tribunali) che hanno riconosciuto ai riders un trattamento assimilabile ai dipendenti, garantendo loro la protezione prevista per i salari. Vedremo passo dopo passo cosa succede dopo la notifica di un atto di pignoramento, quali termini rispettare, quali difese proporre e quali strumenti alternativi – come la rottamazione‐quinquies 2026, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione – possono consentire di sospendere l’esecuzione e definire il debito in maniera agevolata.

Perché l’argomento è urgente

  • Rischio immediato per la sussistenza: il pignoramento dello stipendio incide direttamente sulla retribuzione, spesso l’unica entrata del nucleo familiare. Per i riders, che guadagnano per consegna e possono avere entrate variabili, anche un prelievo di pochi euro può mettere in crisi la gestione quotidiana del reddito.
  • Errori da evitare: ignorare la notifica, firmare piani di rientro non sostenibili o attendere troppo prima di rivolgersi a un professionista può aggravare la situazione e portare a nuove azioni esecutive (pignoramento del conto corrente, ipoteche, fermi amministrativi).
  • Urgenza di agire: la legge impone termini stringenti per presentare opposizioni (20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., termini ancora più brevi per bloccare un pignoramento presso terzi) e per aderire a definizioni agevolate come la rottamazione. Agire subito consente di sospendere la procedura e valutare con calma le opzioni.
  • Nuove norme 2025–2026: il legislatore è intervenuto più volte per favorire il debitore in difficoltà: la legge 199/2025 ha introdotto la “rottamazione quinquies” che permette di estinguere cartelle fino al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica . Il d.lgs. 136/2024 ha riformato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introducendo moratorie fino a due anni per i creditori privilegiati nei piani del consumatore . La Corte di cassazione, con sentenza 28772/2025, ha riconosciuto che i riders etero‐organizzati devono essere considerati lavoratori subordinati con le conseguenti tutele salariali . Queste novità, insieme all’evoluzione della giurisprudenza, aprono nuove strade di difesa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per navigare tra norme complesse e giurisprudenza mutevole è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nei settori del diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff assiste quotidianamente privati, piccoli imprenditori, professionisti e naturalmente riders che devono difendersi da pignoramenti, cartelle esattoriali, ipoteche o fermi amministrativi. Grazie a una rete di corrispondenti in tutta Italia, è in grado di analizzare gli atti notificati, individuare gli errori procedurali, avviare opposizioni giudiziarie, richiedere sospensioni, negoziare piani di rientro sostenibili e proporre soluzioni stragiudiziali o giudiziali adeguate alla situazione concreta.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le basi legali: articolo 545 c.p.c. e tutele del salario

Il principale riferimento per la protezione del salario contro i pignoramenti è l’articolo 545 del codice di procedura civile. Esso distingue tra crediti assolutamente impignorabili (ad esempio pensioni e indennità destinate al sostentamento minimo) e crediti parzialmente pignorabili, come salari, stipendi e pensioni superiori a una certa soglia. La norma, aggiornata più volte, prevede che:

  • Salari e stipendi (nonché altre indennità derivanti da rapporto di lavoro) siano pignorabili solo “nei limiti di un quinto” per debiti tributari o altri crediti; in caso di più pignoramenti concorrenti la somma complessiva trattenuta non può superare la metà dello stipendio . In pratica, il giudice può autorizzare il pignoramento di un ulteriore quinto per crediti alimentari (es. mantenimento figli), ma la trattenuta massima è comunque fissata nella metà del netto. Questa regola tutela la dignità del lavoratore e della sua famiglia.
  • Pensioni e indennità sono impignorabili per un importo pari al trattamento minimo (pari all’assegno sociale INPS) maggiorato della metà; solo la parte eccedente può essere sequestrata . Nel 2026 l’assegno sociale mensile è di 570,30 euro, quindi la quota impignorabile è 570,30 × 1,5 = 855,45 euro.
  • Crediti accreditati su conto corrente prima del pignoramento possono essere sequestrati solo per la parte superiore a tre volte l’assegno sociale (1.710,90 euro nel 2026) se si tratta di somme “da lavoro” entrate prima della notifica . Questo limite tutela chi ha risparmiato più stipendi sul conto.
  • Se dopo la notifica la retribuzione viene accreditata sul conto, si applica nuovamente la regola generale del quinto.

Queste regole trovano una ratio nel bilanciamento tra tutela del credito e diritto del lavoratore a un’esistenza dignitosa. La circolare INPS n. 130/2025 ricorda che le norme sulla pignorabilità del salario mirano a garantire “l’interesse del creditore alla soddisfazione del proprio credito e l’esigenza del lavoratore di avere comunque mezzi adeguati per vivere” ; la stessa circolare sottolinea che i crediti da lavoro possono essere aggrediti solo entro il limite di un quinto, salvo che per crediti alimentari .

2. Il pignoramento esattoriale: articolo 72‐ter DPR 602/1973

Quando il creditore è l’Agenzia delle entrate Riscossione (ex Equitalia), si applica una disciplina speciale prevista dall’articolo 72‐ter del DPR 602/1973. Questa norma introduce percentuali progressive: la somma pignorata è pari a un decimo per retribuzioni fino a 2.500 euro, un settimo per retribuzioni tra 2.501 e 5.000 euro e un quinto per retribuzioni superiori . Inoltre, se il pignoramento colpisce un conto corrente dove è accreditato lo stipendio, l’ultima mensilità accreditata prima della notifica è interamente impignorabile . Queste regole si applicano esclusivamente alle cartelle esattoriali e sono più favorevoli del pignoramento ordinario.

3. Norme speciali per i riders: D.Lgs. 81/2015 e D.L. 101/2019 (decreto riders)

I riders sono stati a lungo considerati collaboratori autonomi. Tuttavia il d.lgs. 81/2015, con l’articolo 2, ha esteso le tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni etero‐organizzate: ogni volta che la prestazione è continuativa, personale e svolta all’interno dell’organizzazione del committente, si applica la disciplina del lavoro dipendente. Questa norma è stata rafforzata dal decreto-legge 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, che ha introdotto la categoria dei “lavoratori delle piattaforme digitali” e ha previsto:

  • una presunzione di subordinazione per i riders;
  • l’obbligo di un compenso minimo orario quando il compenso a consegna non è predominante;
  • la copertura assicurativa INAIL e l’estensione delle tutele in materia di salute e sicurezza;
  • la riduzione del requisito contributivo per accedere alle indennità di malattia e maternità per chi è iscritto alla Gestione Separata .

4. Giurisprudenza recente a tutela dei riders

Sentenza Cassazione 28772/2025: i riders sono lavoratori subordinati

La sentenza della Corte di cassazione n. 28772 del 31 ottobre 2025 è un punto di svolta. Essa afferma che i riders, quando la loro attività presenta i requisiti di continuità, prestazione personale e etero‐organizzazione da parte della piattaforma, devono essere qualificati come lavoratori subordinati e non semplici autonomi. La Corte spiega che l’articolo 2 del d.lgs. 81/2015 non crea una terza figura contrattuale, ma estende le tutele del lavoro subordinato a queste collaborazioni; pertanto ai riders spettano ferie, malattia, tutela contro i licenziamenti e retribuzione secondo il contratto collettivo . Di conseguenza anche in caso di pignoramento si applicano le norme a protezione del salario: non si può superare il quinto, la presenza di una cessione del quinto non annulla la protezione e i riders possono beneficiare delle stesse difese previste per i dipendenti.

Sentenza Cassazione 9549/2025: moratoria nei piani del consumatore

La pronuncia della Corte di cassazione n. 9549 del 11 aprile 2025 interpreta l’articolo 8, comma 4, della legge 3/2012 (ora art. 67 CCII) relativo alla moratoria per i creditori privilegiati nei piani del consumatore. La Corte sostiene che la moratoria di un anno prevista dalla legge sia un dies a quo (momento iniziale) e non un termine massimo di pagamento, permettendo che il piano preveda rateizzazioni anche più lunghe e possibilità di falcidia del credito privilegiato . Questa interpretazione, poi recepita dalla riforma del CCII con il d.lgs. 136/2024, consente ai debitori (compresi i riders) di proporre piani sostenibili con sospensione dei pignoramenti per un periodo prolungato, assicurando la ripresa economica.

Corte costituzionale 65/2022: piani del consumatore e cessione del quinto

Un’ulteriore pronuncia importante è la sentenza Corte costituzionale n. 65/2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1‐bis, della legge 3/2012. La norma consente al piano del consumatore di comprendere e falcidiare anche i crediti derivanti da cessione del quinto dello stipendio, sia volontaria sia disposta dal giudice. La Corte chiarisce che la cessione e il pignoramento del quinto sono equiparati e che il piano omologato può derogare alle clausole contrattuali, fermo restando il diritto del cessionario a partecipare alla distribuzione . Questa decisione rafforza l’idea che i piani del consumatore rappresentano uno strumento di riequilibrio del sovraindebitamento, in linea con il principio del favor debitoris.

Sentenza Corte costituzionale 216/2025: pensioni e pignoramento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha confermato la legittimità della norma che consente all’INPS di recuperare indebiti previdenziali pignorando le pensioni fino a un quinto, ribadendo che ciò è diverso dalla disciplina generale dell’articolo 545 c.p.c. poiché per il recupero di somme pagate in eccesso o non dovute c’è una tutela più ampia degli interessi del sistema previdenziale . Pur non riguardando specificamente i riders, questa pronuncia evidenzia la tendenza della giurisprudenza a mantenere il limite del quinto come soglia di compromesso tra interesse pubblico e tutela del pensionato.

Giurisprudenza di merito su cessione del quinto e pignoramenti

Varie sentenze dei tribunali di merito chiariscono l’applicazione dei limiti:

  • Il Tribunale di Catanzaro 352/2024 ha stabilito che, in presenza di una cessione del quinto, il pignoramento successivo deve calcolare la quota pignorabile sulla differenza tra metà del netto e la quota già ceduta .
  • Il Tribunale di Arezzo 18/2024 ha confermato che la presentazione di un piano del consumatore o di una procedura di liquidazione controllata comporta la sospensione automatica dei pignoramenti .
  • Le sentenze dei tribunali di Bologna (68/2025) e Verona (64/2025) hanno stabilito che il giudice, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, può determinare la quota di reddito da lasciare al debitore in misura superiore al minimo vitale, secondo le esigenze concrete .
  • Il Tribunale di Caltagirone 301/2025 ha precisato che le pensioni sono impignorabili per un importo pari al doppio dell’assegno sociale , confermando la protezione del minimo vitale.

5. Riforme 2024–2026: rottamazione, CCII e misure antiesecutive

Rottamazione quinquies (2026)

La legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione quinquies per i debiti affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2023. Il contribuente può saldare solo il capitale e le spese di notifica/esecutive, mentre sanzioni e interessi di mora vengono cancellati . È possibile scegliere fino a 54 rate bimestrali (pagamento in circa 9 anni) con prima rata prevista per luglio 2026; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 . L’ammissione comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso e l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti. Per le multe stradali restano dovute le sanzioni, ma vengono eliminati interessi e maggiorazioni .

Modifiche al Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 136/2024)

Il decreto legislativo 136/2024 ha modificato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) per facilitare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Tra le innovazioni più rilevanti:

  • I piani del consumatore possono prevedere moratorie fino a due anni per i creditori privilegiati, contro il limite precedente di un anno . Ciò consente al debitore di dilazionare il pagamento delle quote dei crediti ipotecari e privilegiati per organizzare un rimborso sostenibile.
  • Viene ribadito il nuovo concetto di consumatore come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale”; ciò chiarisce che i debiti misti (privati e professionali) impediscono l’accesso al piano del consumatore .
  • Gli OCC (Organismi di composizione della crisi) ottengono accesso alle banche dati pubbliche e ai sistemi di informazioni creditizie per verificare la situazione economica del debitore .
  • È vietata la “domanda con riserva”, cioè la possibilità di depositare un ricorso generico e depositare la proposta e il piano in un secondo momento .
  • Nel piano del consumatore l’eventuale ipoteca sulla casa principale non comporta la vendita forzata se il debitore continua a pagare regolarmente il mutuo .

Riforma dell’esecuzione e “pignoramento sprint”

La legge di riforma dell’esecuzione 2025 (parte del “pacchetto PNRR 3”) ha introdotto la possibilità di avviare il cosiddetto “pignoramento sprint” per tributi locali: il Comune o l’ente locale può procedere al pignoramento dopo soli 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo . Inoltre, il debitore può evitare la vendita dell’immobile pignorato versando rate mensili da 50 euro, ottenendo la sospensione del procedimento . Anche se questi meccanismi riguardano soprattutto immobili e beni mobili registrati, è importante conoscerli perché spesso un rider ha anche un’automobile o una moto utilizzata per le consegne.

6. Obblighi del terzo datore di lavoro e modifiche 2024 all’articolo 546 c.p.c.

L’espropriazione di crediti verso terzi (salari, pensioni, conti correnti) è disciplinata dagli articoli 543–554 c.p.c. L’articolo 546 c.p.c. impone al terzo (datore di lavoro o banca) di dichiarare le somme dovute al debitore e di accantonare la quota pignorata. Con il D.L. 19/2024, convertito nella legge 56/2024, sono stati introdotti rilevanti correttivi: il terzo deve accantonare solo la somma corrispondente al credito azionato, comprensiva di interessi e spese, con alcuni limiti (1.000 euro se il credito non supera 5.000 euro, 1.600 euro se il credito è tra 5.000 e 10.000 euro, e la metà del credito se supera 10.000 euro) . Ciò evita che l’intero stipendio venga immobilizzato quando il debito è modesto. Il nuovo testo chiarisce inoltre che l’obbligo di custodire i fondi decorre dalla notifica del pignoramento e che la violazione può costituire reato ai sensi dell’articolo 388 c.p.c.

Procedura passo per passo dopo la notifica del pignoramento

Nella pratica molti debitori non sanno cosa accade dopo la notifica di un pignoramento e quali termini rispettare. Di seguito illustriamo il percorso in maniera cronologica.

1. Ricezione dell’atto di pignoramento

Il processo esecutivo inizia con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi redatto dall’ufficiale giudiziario o dall’Agente della riscossione. L’atto è notificato sia al debitore (il rider) sia al terzo (la piattaforma/datore di lavoro o la banca). Esso indica:

  1. L’ammontare del credito, inclusi interessi e spese;
  2. Il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, cartella di pagamento);
  3. Le generalità del terzo pignorato e l’obbligo di custodire le somme.

È fondamentale non ignorare l’atto: dalla notifica decorrono i termini per proporre opposizione.

2. Dichiarazione del terzo

Entro 10 giorni dalla notifica, il terzo deve presentare al creditore e al giudice una dichiarazione in cui specifica se sussiste un rapporto di lavoro con il debitore, l’ammontare del salario, eventuali cessioni del quinto e pignoramenti preesistenti. L’omissione o la dichiarazione infedele comportano la condanna del terzo al pagamento di quanto dovuto in luogo del debitore. Con la riforma del 2024 il terzo è tenuto ad accantonare solo la somma corrispondente al credito azionato e non a bloccare l’intera retribuzione .

3. Accantonamento delle somme e sospensione dell’accredito

Dal momento della notifica, il datore di lavoro deve accantonare la quota pignorata dal successivo stipendio. In caso di pignoramento sul conto corrente, la banca deve congelare le somme indicate. Tuttavia, se il conto contiene retribuzioni accreditate prima della notifica, si applica il limite delle tre mensilità dell’assegno sociale (1.710,90 euro nel 2026): solo l’eventuale eccedenza può essere bloccata . Il datore o la banca non possono consegnare le somme al creditore se prima non interviene un provvedimento del giudice.

4. Deposito dell’atto e iscrizione a ruolo

Il creditore deve depositare l’atto di pignoramento nel termine di 30 giorni dalla notifica, altrimenti l’atto perde efficacia. In sede di deposito presenta la nota di iscrizione a ruolo e la documentazione comprovante il titolo esecutivo. Se non deposita, il pignoramento diventa inefficace e il terzo non è più obbligato ad accantonare.

5. Udienza e verifica delle dichiarazioni

Il giudice fissa un’udienza in cui vengono valutate le dichiarazioni del terzo e le eventuali opposizioni del debitore. Se il terzo non ha dichiarato o la dichiarazione è contestata, il giudice può disporre accertamenti. Il debitore può sollevare eccezioni, chiedere la riduzione della quota pignorata e far valere l’impignorabilità di alcune somme (es. indennità di malattia, rimborsi spese). Per i riders, è essenziale dimostrare che i compensi hanno natura salariale e rientrano nelle tutele dell’articolo 545 c.p.c.

6. Assegnazione della quota al creditore

Dopo aver verificato la regolarità della procedura, il giudice emette un provvedimento di assegnazione con cui ordina al datore di lavoro o alla banca di versare al creditore la quota pignorata fino a soddisfazione del debito. Se ci sono più creditori, viene predisposto un piano di riparto. In presenza di una cessione del quinto, la somma ceduta si somma alla quota pignorata solo entro il limite della metà dello stipendio .

7. Esaurimento del pignoramento o nuove azioni esecutive

Il pignoramento si esaurisce quando l’intero debito viene pagato. Tuttavia, se il debitore continua ad accumulare debiti o se emergono nuovi creditori, possono essere avviati ulteriori pignoramenti. La somma complessiva trattenuta non può superare la metà dello stipendio. Se il debitore aderisce a una procedura di sovraindebitamento o a una rottamazione, le esecuzioni vengono sospese e il piano approvato sostituisce l’assegnazione delle somme.

Difese e strategie legali

1. Impugnazione dell’atto (opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi)

Esistono diverse forme di opposizione, ciascuna con presupposti e termini specifici:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’espropriazione (es. il debito è estinto, prescritto o non esigibile). Può essere sollevata fino al momento dell’assegnazione.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si propone entro 20 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza dell’atto che si impugna. Riguarda vizi formali, violazione dei limiti di pignorabilità, inesistenza della notifica, mancata indicazione del titolo . Per esempio, se il credito è tributario ma il pignoramento applica un quinto anziché il decimo previsto dall’articolo 72‐ter, si può invocare l’illegittimità.
  3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): è proposta da chi pretende di essere proprietario o creditore di quei beni/somme pignorate e non è parte nel processo.
  4. Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se il valore dei beni pignorati è manifestamente eccessivo rispetto al credito, il debitore può chiedere al giudice di ridurre l’importo sequestrato.

Per presentare l’opposizione occorre depositare un ricorso in tribunale (per i debiti civili) o nella Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) se la controversia riguarda cartelle esattoriali. Nel ricorso si indicano le motivazioni, si allegano prove (buste paga, contratti, estratti conto) e si chiede la sospensione del pignoramento. Il giudice fisserà un’udienza e potrà disporre un provvedimento d’urgenza.

2. Difese specifiche per i riders

Per un rider è fondamentale dimostrare che il proprio compenso ha natura salariale e non di semplice corrispettivo per prestazioni occasionali. In base alla sentenza 28772/2025 della Cassazione, i riders etero‐organizzati sono lavoratori subordinati; ciò significa che:

  • hanno diritto alle stesse protezioni degli altri dipendenti (limite del quinto);
  • eventuali clausole di autonomia nel contratto non precludono la qualificazione subordinata, se la prestazione è etero‐organizzata ;
  • il fatto di utilizzare il proprio mezzo o di poter rifiutare alcune consegne non esclude l’organizzazione aziendale .

In sede di opposizione occorre allegare contratti, estratti delle app, testimonianze e screenshot che provino l’organizzazione del lavoro (appuntamenti, orari imposti, penalità per ritardi). Se il giudice riconosce la natura subordinata, applicherà le norme del codice civile sui rapporti di lavoro e il limite del quinto.

3. Sospensione dell’esecuzione e strumenti alternativi

Per bloccare immediatamente il pignoramento, oltre alle opposizioni, si possono utilizzare strumenti che prevedono la sospensione automatica dell’esecuzione:

  1. Rottamazione quinquies 2026: depositando la domanda entro il 30 aprile 2026 si ottiene la sospensione della riscossione e dei pignoramenti su tutte le cartelle ricomprese . L’adesione deve riguardare anche eventuali pignoramenti in corso e comporta l’obbligo di rinunciare ai ricorsi.
  2. Definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazioni precedenti): se il rider ha aderito a rottamazioni precedenti e ne è decaduto, può includere quei debiti nella nuova definizione .
  3. Rateizzazione straordinaria presso l’Agenzia delle entrate Riscossione: per importi inferiori a 120.000 euro è possibile chiedere piani fino a 120 rate mensili. La presentazione della richiesta non sospende il pignoramento, ma se il piano viene accettato e vengono pagate le prime rate, l’Agenzia può sospendere l’azione.
  4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione: l’avvio di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione controllata) comporta la sospensione di tutti i pignoramenti. La riforma CCII permette moratorie fino a 24 mesi per i crediti ipotecari e privilegiati , offrendo tempo al debitore per ricostruire la propria situazione.
  5. Liquidazione controllata: è una procedura di liquidazione dei beni del debitore che consente una ripartizione equa tra i creditori. Anche se comporta la vendita dei beni, garantisce l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) e permette di bloccare i pignoramenti in corso .

4. Gestione della cessione del quinto

Molti riders hanno in corso una cessione del quinto sul proprio compenso per finanziamenti. In caso di pignoramento successivo, la legge stabilisce che la somma complessiva prelevata tra cessione e pignoramento non può superare la metà dello stipendio . Pertanto, se il rider ha già una cessione del quinto, la quota pignorabile si riduce: il giudice calcolerà la differenza tra metà del netto e la quota ceduta. In un piano del consumatore la cessione del quinto può essere riorganizzata e il credito residuo incluso tra quelli ristrutturati , con una riduzione dell’importo e dilazioni più lunghe.

5. Conto corrente e prova della natura salariale

Quando lo stipendio viene accreditato sul conto corrente, la banca può bloccare le somme su ordine del giudice. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la banca può liberare le somme solo con un’ordinanza giudiziale; se trattiene oltre il limite di tre volte l’assegno sociale, il debitore può opporsi invocando l’articolo 545 c.p.c. . È essenziale dimostrare che i versamenti sul conto sono salari e non risparmi: il debitore deve esibire buste paga, storni, estratti conto e spiegare che le entrate derivano dall’attività lavorativa. In caso contrario, il giudice potrebbe ritenere che si tratti di somme liberamente pignorabili.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione e ristrutturazione

1. Rottamazione quinquies: come funziona

La rottamazione quinquies è aperta a tutti i contribuenti – persone fisiche, partite IVA, imprenditori – che hanno debiti affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Possono essere incluse imposte (IRPEF, IVA), contributi INPS, tributi locali, multe stradali e altre entrate. Non possono essere rottamati i dazi doganali, i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti e i recuperi di aiuti di Stato. La domanda deve contenere l’elenco delle cartelle e l’eventuale scelta delle rate (fino a 54). Chi aderisce paga solo il capitale e le spese di esecuzione, mentre le sanzioni, gli interessi e l’aggio sono annullati . È possibile includere anche cartelle già oggetto di rottamazioni precedenti decadute se la decadenza è avvenuta entro il 30 settembre 2025 . In caso di multe, restano dovute le sanzioni ma vengono cancellati gli interessi . Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione del pignoramento.

2. Definizioni agevolate e saldo e stralcio

Oltre alla rottamazione quinquies, il legislatore consente altre definizioni agevolate. Ad esempio, la rottamazione saldo e stralcio prevede la cancellazione di importi fino al 16% delle imposte per contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro e con situazione economica grave (disciplinata dalla legge 145/2018 e successive proroghe). È stata più volte riaperta negli anni e potrebbe essere riproposta se il Parlamento emanerà nuovi provvedimenti. Il rider che rientra nei requisiti può eliminare gran parte del debito e ottenere la sospensione dei pignoramenti.

3. Piano del consumatore

Il piano del consumatore (articoli 67–71 CCII) è una procedura riservata alla persona fisica consumatore che non esercita attività d’impresa o professionale. Consente di presentare al giudice una proposta di ristrutturazione del debito calibrata sulle capacità di rimborso del debitore, con la possibilità di falcidiare (ridurre) anche i debiti privilegiati e ipotecari. Le principali caratteristiche sono:

  • Moratoria fino a 24 mesi per i creditori privilegiati (mutui, ipoteche), che possono essere pagati più avanti ;
  • Esdebitazione, cioè cancellazione dei debiti residui alla fine del piano per chi adempie integralmente;
  • Protezione dell’abitazione principale: se il rider è proprietario della casa, il giudice può evitare la vendita forzata se il pagamento del mutuo è regolare ;
  • Sospensione dei pignoramenti: la presentazione del ricorso impedisce nuovi pignoramenti e sospende quelli in corso ;
  • Coinvolgimento dell’OCC: un professionista terzo (gestore della crisi) assiste il debitore, verifica la veridicità dei dati e predispone la relazione da depositare con il piano; l’onorario dell’OCC è prededucibile . I costi dipendono dal valore dell’attivo, ma di solito vanno da 3.800 a 6.000 euro .

Per un rider sovraindebitato, il piano del consumatore rappresenta spesso la soluzione più equilibrata: consente di proporre un pagamento in base alla propria reale disponibilità, di ottenere l’esdebitazione e di garantire la continuità dell’attività lavorativa. È necessario raccogliere tutti i documenti (contratti di lavoro, buste paga, estratti conto, spese familiari) e rivolgersi a un OCC.

4. Accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata

Per chi svolge un’attività professionale o imprenditoriale (anche in forma minima) e non può accedere al piano del consumatore, esistono due procedure alternative:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–66 CCII): è una proposta rivolta ai creditori che richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale. Consente di ristrutturare la posizione con riduzioni e dilazioni. È adatto ai riders che hanno anche un’attività di impresa o professionale o debiti verso fornitori.
  2. Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII): comporta la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione di un liquidatore, con destinazione del ricavato ai creditori. Prevede l’esdebitazione finale e può essere richiesta anche quando non ci sono attivi da liquidare (c.d. esdebitazione del debitore incapiente, art. 283 CCII) . È una soluzione estrema ma consente di cancellare i debiti se il rider non possiede beni di valore.

5. Fondo di solidarietà e esdebitazione del debitore incapiente

La riforma ha introdotto un fondo di solidarietà per il sovraindebitamento, destinato a contribuire al pagamento di una percentuale dei debiti insoluti nei casi in cui il debitore non dispone di beni. Il fondo copre una quota dei crediti falcidiati, consentendo la concessione dell’esdebitazione anche ai c.d. debitori incapienti. L’accesso al fondo richiede l’approvazione del piano e la verifica dei requisiti economici.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un pignoramento senza una guida può portare a errori che peggiorano la situazione. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare la notifica: la mancata reazione entro i termini può rendere definitivo il pignoramento. È fondamentale contattare un legale subito dopo la notifica e valutare se ci sono vizi formali o sostanziali.
  2. Firmare accordi non sostenibili: alcuni debitori cedono alle proposte dei creditori senza analizzare la propria capacità di rimborso, finendo per alimentare un circolo vizioso. È meglio elaborare un piano del consumatore o aderire alla rottamazione, che consente pagamenti dilazionati e sostenibili.
  3. Confondere pignoramento e cessione del quinto: la cessione del quinto è un contratto volontario o giudiziale; il pignoramento è un atto coattivo. I due possono coesistere ma la somma complessiva trattenuta non può superare la metà dello stipendio .
  4. Non dimostrare l’origine salariale: in caso di pignoramento del conto, il debitore deve provare che le somme derivano da stipendio per beneficiare del limite delle tre mensilità. Conservare sempre buste paga e ricevute.
  5. Trascurare l’assistenza legale professionale: normative e giurisprudenza cambiano rapidamente; un consulente improvvisato rischia di fornire indicazioni errate. Affidarsi a un avvocato esperto evita errori formali e individua la strategia più efficace.

Consigli pratici

  • Documentare: raccogliere tutti gli atti ricevuti, contratti, buste paga, conteggi e comunicazioni con i creditori.
  • Verificare la legittimità del pignoramento: controllare la correttezza della notifica, l’esistenza del titolo esecutivo, i limiti di pignorabilità applicati (quinto o decimo), la presenza di sanzioni o spese non dovute.
  • Valutare la procedura di sovraindebitamento: se il debito complessivo è elevato e coinvolge più creditori, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono offrire una soluzione globale.
  • Negoziare: molti creditori preferiscono recuperare una somma certa e immediata piuttosto che intraprendere lunghe esecuzioni; un legale può avviare trattative per saldo e stralcio o rateazioni extragiudiziali.
  • Monitorare le novità normative: leggi e decreti vengono aggiornati di frequente (rottamazioni, moratorie), per cui occorre restare informati o affidarsi a professionisti che seguono costantemente gli sviluppi.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione

SituazionePercentuale/limite
Debiti civili (art. 545 c.p.c.)Pignoramento fino a 1/5 del netto; complessivamente non oltre 1/2 dello stipendio in caso di più creditori
Debiti alimentariIl giudice può aumentare oltre 1/5 ma sempre entro 1/2 dello stipendio
Debiti tributari (presso terzi)1/10 fino a €2.500; 1/7 da €2.501 a €5.000; 1/5 oltre €5.000
PensioneImpignorabile fino a 1,5 × assegno sociale (855,45 € nel 2026); solo l’eccedenza è pignorabile
Somme sul conto prima del pignoramentoImpignorabili fino a 3 × assegno sociale (1.710,90 € nel 2026)
Cessione + pignoramentoSomma complessiva trattenuta non oltre 1/2 dello stipendio

Tabella 2 – Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore)

FaseDescrizioneDurata indicativa
Valutazione preliminareRaccolta documenti, analisi debiti/creditori, verifica requisiti con avvocato e OCC1–2 mesi
Redazione del pianoPredisposizione proposta di pagamento, relazione OCC e deposito presso il tribunale1 mese
OmologazioneEsame da parte del giudice, eventuali opposizioni, udienza di omologa2–4 mesi
EsecuzionePagamento delle rate secondo il piano; sospensione dei pignoramenti; eventuali moratorie fino a 24 mesi per crediti privilegiati3–7 anni
Esdebitazione finaleCancellazione dei debiti residui per chi adempieFine piano

Tabella 3 – Rottamazione quinquies 2026

CaratteristicaDescrizione
Debiti ammessiImposte, contributi, tributi locali, multe consegnati all’Agente della riscossione entro 31/12/2023
Costi da pagareSolo capitale e spese; sanzioni e interessi annullati
Scadenza domanda30 aprile 2026
RateFino a 54 rate bimestrali (9 anni)
Suspensione esecuzioniSì, dalla presentazione della domanda
Rinuncia ai ricorsiObbligatoria

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare se ricevo un atto di pignoramento sullo stipendio come rider?

Devi contattare immediatamente un avvocato specializzato. Entro 10 giorni dalla notifica, il tuo datore di lavoro deve dichiarare se esistono rapporti di lavoro e l’ammontare del salario. Entro 20 giorni puoi proporre opposizione agli atti esecutivi se ci sono vizi formali . L’avvocato valuterà se contestare il titolo, chiedere la sospensione e consigliare l’adesione a procedure come la rottamazione o il piano del consumatore.

  1. Il rider è considerato dipendente o autonomo ai fini del pignoramento?

Secondo la Cassazione 28772/2025, se la prestazione è continuativa, personale e organizzata dalla piattaforma, il rider è equiparato a un lavoratore subordinato e il compenso è trattato come stipendio . Pertanto si applica il limite del quinto e non il pignoramento integrale.

  1. Quanto mi possono pignorare se guadagno 1.800 euro al mese?

Se il creditore è un soggetto privato, può essere pignorato fino a 360 euro (un quinto) al mese. Se si tratta dell’Agenzia delle entrate Riscossione, la quota è un decimo fino a 2.500 euro, quindi 180 euro. Eventuali ulteriori creditori o alimenti possono far aumentare la quota ma la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio .

  1. Ho già una cessione del quinto: possono pignorarmi un altro quinto?

Sì, ma la somma di cessione e pignoramento non deve superare la metà dello stipendio . Se già versi il 20 % per la cessione, il giudice pignorante potrà trattenere fino a un ulteriore 30 %, ma non oltre.

  1. Il pignoramento blocca tutto lo stipendio accreditato sul conto?

No. Se sul conto sono presenti somme derivanti da stipendio versate prima della notifica, sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (1.710,90 € nel 2026) . L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento per i debiti tributari è integralmente impignorabile .

  1. Posso oppormi se il pignoramento ha applicato il quinto anziché il decimo per un debito fiscale?

Sì. L’articolo 72‐ter DPR 602/1973 prevede aliquote ridotte per i debiti fiscali. Se l’atto applica un quinto e il tuo stipendio è inferiore a 2.500 euro, puoi impugnare l’atto per violazione della legge .

  1. Che differenza c’è tra pignoramento e decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è l’ordine del giudice che accerta l’esistenza del credito e autorizza l’esecuzione. Il pignoramento è l’atto esecutivo concreto che blocca le somme. Per procedere al pignoramento occorre un titolo esecutivo (come il decreto ingiuntivo, una sentenza o una cartella esattoriale).

  1. Se aderisco alla rottamazione quinquies cosa succede al pignoramento?

Con la presentazione della domanda la riscossione viene sospesa. Se paghi la prima rata, il pignoramento viene revocato. Devi però rinunciare a eventuali ricorsi .

  1. Il piano del consumatore può cancellare la cessione del quinto?

Sì, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di includere nel piano anche i crediti derivanti da cessione del quinto . Il creditore cessionario parteciperà al riparto come gli altri creditori e non potrà pretendere la trattenuta mensile.

  1. Quanto costa avviare un piano del consumatore?

I costi dipendono dal valore dell’attivo e dal numero di creditori. In media l’onorario dell’OCC varia da 3.800 a 6.000 euro . A questi si aggiungono le spese legali per l’avvocato, che saranno proporzionate alla complessità del caso. Tali costi sono prededucibili e possono essere pagati in modo dilazionato nel piano.

  1. Il rider può fare l’accordo di ristrutturazione se svolge un’attività accessoria?

Se il rider ha aperto una partita IVA o svolge anche un’attività professionale, potrebbe non essere qualificato come consumatore. In tal caso dovrà seguire l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) oppure la liquidazione controllata, a seconda della situazione. È fondamentale verificare con l’avvocato la natura dei debiti.

  1. Cosa succede se non pago le rate di un piano del consumatore?

Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dal piano e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia la legge consente un margine di tolleranza: se il ritardo non supera 3 rate (per i piani mensili) o un periodo equivalente, il giudice può concedere la prosecuzione.

  1. Posso continuare a lavorare come rider durante la procedura di sovraindebitamento?

Sì, la procedura mira proprio a consentire la prosecuzione dell’attività e la stabilizzazione del reddito. Nel piano del consumatore si prevede un budget di vita per il debitore, lasciando una quota sufficiente per sostenere la famiglia; eventuali nuovi debiti devono essere autorizzati dal gestore della crisi.

  1. Il pignoramento può colpire i rimborsi spesa o i bonus?

Le somme a titolo di rimborso spese o indennità di trasferta sono generalmente impignorabili perché non rappresentano un reddito. Anche i bonus come la tredicesima e la quattordicesima seguono le regole dell’articolo 545 c.p.c.: sono pignorabili entro il limite del quinto come parte dello stipendio. Tuttavia eventuali indennità di malattia, maternità o disoccupazione erogate dall’INPS possono avere un regime di impignorabilità più ampio secondo la circolare INPS 130/2025 .

  1. Cosa fare se il datore di lavoro o la banca trattiene più del dovuto?

È possibile presentare un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare l’illegittimità dell’operato del terzo. Inoltre, il debitore può chiedere al giudice di sanzionare la banca o il datore se hanno violato gli obblighi previsti dall’articolo 546 c.p.c. modificato dal D.L. 19/2024 .

  1. Se il pignoramento riguarda un contenzioso tra privati, posso comunque accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Sì. Le procedure di sovraindebitamento possono comprendere qualsiasi debito, compresi quelli derivanti da sentenze civili o da prestiti privati. La differenza sta nella priorità dei crediti: quelli privilegiati verranno soddisfatti prima.

  1. Il pignoramento si estende ai beni della mia famiglia?

No. Il pignoramento dello stipendio riguarda solo il reddito del debitore. Tuttavia, se il debitore possiede beni in comunione legale con il coniuge (es. conto cointestato), questi possono essere aggrediti. In ogni caso, i beni dei figli non possono essere pignorati.

  1. Cosa succede se cambio banca?

Se il pignoramento riguarda il conto corrente, cambiarlo non evita l’esecuzione. Il creditore può notificare un nuovo atto alla nuova banca. Inoltre, la dissimulazione di beni può costituire reato. È meglio affrontare la situazione con un piano legale.

  1. La “rottamazione sprint” per i tributi locali può fermare un pignoramento sulla mia moto?

La normativa del 2025 ha introdotto la possibilità di bloccare il pignoramento di beni mobili registrati (auto, moto) versando 50 euro mensili . Ciò vale però per i tributi locali e richiede un accordo con l’ente creditore.

  1. Dopo quanto tempo dalla fine del piano del consumatore sarò riabilitato?

Una volta completato il piano e dichiarata l’esdebitazione, il debitore è liberato da tutti i debiti pregressi. La riabilitazione è immediata: potrai accedere nuovamente al credito e non risultare più cattivo pagatore nelle banche dati.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti delle norme e dei piani, proponiamo alcune simulazioni con dati ipotetici. I valori sono riferiti al 2026 e hanno finalità esemplificativa.

Simulazione 1 – Pignoramento ordinario di un rider con salario netto di 1.400 euro

Scenario: Luca è un rider che lavora per una piattaforma. Il suo compenso netto mensile è di 1.400 euro. Ha un debito civile per 6.000 euro da una finanziaria. Non ha cessione del quinto in corso. Riceve un atto di pignoramento.

Calcolo della quota: Il creditore può chiedere il pignoramento di un quinto: 1.400 × 20 % = 280 euro. Poiché non ci sono altri creditori, la quota massima trattenibile è 280 euro al mese. Luca riceverà quindi 1.120 euro mensili fino all’estinzione del debito più spese. Se Luca riceve tredicesima e quattordicesima, queste saranno pignorate nella stessa proporzione.

Strategia: Luca può proporre un’opposizione se il pignoramento presenta vizi oppure può concordare con il creditore un piano di rientro extragiudiziale pagando 280 euro mensili. In alternativa, se ha anche altre cartelle o debiti, può valutare l’adesione alla rottamazione quinquies o la presentazione di un piano del consumatore per ridurre l’importo complessivo e sospendere l’esecuzione.

Simulazione 2 – Pignoramento esattoriale su conto corrente

Scenario: Marta è una rider con debiti fiscali verso l’Agenzia delle entrate pari a 8.000 euro, affidati alla riscossione nel 2023. Il suo stipendio netto è di 2.200 euro e viene accreditato ogni mese sul conto corrente. L’Agenzia notifica un pignoramento presso la banca.

Calcolo della quota: Il pignoramento esattoriale prevede per stipendi superiori a 5.000 euro un massimo di 1/5. Tuttavia lo stipendio di Marta è 2.200 euro, per cui si applica un decimo, cioè 220 euro. La banca blocca solo le somme accreditate dopo la notifica e può trattenere 220 euro ogni mese. Le somme già presenti sul conto prima della notifica sono impignorabili fino a 1.710,90 euro . Se sono superiori, l’eccedenza viene congelata.

Strategia: Marta può aderire alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026 e pagare solo il capitale del debito, con rate bimestrali. Presentando la domanda, il pignoramento verrà sospeso e potrà recuperare i soldi bloccati.

Simulazione 3 – Cessione del quinto e pignoramento successivo

Scenario: Gabriele, rider, ha una cessione del quinto in corso per un finanziamento bancario: paga 200 euro al mese su uno stipendio netto di 1.000 euro. Un secondo creditore civile ottiene un pignoramento.

Calcolo della quota: La cessione del quinto assorbe il 20 % (200 euro). Il pignoramento non può superare complessivamente il 50 % dello stipendio (cioè 500 euro). Restano quindi 300 euro potenzialmente pignorabili. Poiché il limite del quinto si applica anche al pignoramento, il giudice può disporre un pignoramento massimo di 200 euro. Gabriele si troverà con 600 euro netti (1.000 − 200 − 200). In un piano del consumatore, però, può chiedere di ristrutturare entrambi i debiti e di pagare un’unica rata proporzionata alle sue possibilità; la cessione del quinto verrà sospesa .

Simulazione 4 – Piano del consumatore con moratoria

Scenario: Serena è una rider con un mutuo sulla prima casa da 100.000 euro, rate da 500 euro al mese, e altri debiti (carte di credito, finanziarie) per 30.000 euro. Il suo stipendio è di 1.600 euro mensili. Subisce un pignoramento per 10.000 euro. Vuole preservare la casa e liberarsi dai debiti.

Strategia: Serena può presentare un piano del consumatore. Nel piano si prevede:

  1. Moratoria di 24 mesi sul pagamento delle rate del mutuo ipotecario (prevista dal d.lgs. 136/2024 ), mantenendo solo le spese condominiali e le imposte;
  2. Una proposta di pagamento ai creditori chirografari pari al 30 % del debito (9.000 euro) in 5 anni, con rata mensile di 150 euro;
  3. L’esdebitazione dei debiti residui dopo l’esecuzione del piano.

La presentazione del piano sospende il pignoramento e consente a Serena di continuare a lavorare. I creditori verranno soddisfatti secondo le risorse disponibili, mentre Serena potrà mantenere la casa continuando a pagare il mutuo dopo la moratoria.

Simulazione 5 – Rottamazione quinquies con più cartelle

Scenario: Marco, rider part-time, ha quattro cartelle esattoriali (IRPEF, contributi INPS, multe) per un totale di 25.000 euro affidate alla riscossione entro il 31 dicembre 2023. L’Agente ha avviato il pignoramento del suo stipendio di 1.300 euro applicando una trattenuta di 130 euro (un decimo). Marco vuole liberarsi dai debiti.

Strategia: Marco presenta la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026. Il debito viene ridotto perché Marco paga solo il capitale e le spese: supponiamo che restino 15.000 euro. Sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali (circa 280 euro ogni due mesi). Con la domanda il pignoramento viene sospeso; dopo il pagamento della prima rata, il pignoramento si estingue. Marco paga 280 euro ogni due mesi (140 al mese) per nove anni, con un risparmio notevole su sanzioni e interessi.

Conclusioni

Il pignoramento dello stipendio rappresenta una delle forme più invasive di esecuzione forzata, ma la legge offre numerose tutele – soprattutto a vantaggio dei lavoratori subordinati e dei riders etero‐organizzati. Conoscere le norme dell’articolo 545 c.p.c. e dell’articolo 72‐ter DPR 602/1973, le pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale e le riforme del 2024–2026 è essenziale per difendersi. Come abbiamo visto, il limite del quinto e la protezione del minimo vitale sono la regola; la cessione del quinto non esclude ulteriori tutele; i piani del consumatore consentono di sospendere le esecuzioni e di falcidiare i debiti; la rottamazione quinquies offre la possibilità di estinguere cartelle pagando solo il capitale .

Agire tempestivamente, senza farsi bloccare dalla paura o dalla confusione, è fondamentale. Ogni giorno di ritardo può comportare la perdita di termini e aumentare i costi. La complessità della materia richiede una consulenza personalizzata: analizzare il titolo esecutivo, verificare la corretta applicazione delle percentuali, valutare la possibilità di impugnare e scegliere lo strumento migliore (opposizione, rottamazione, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, con esperienza consolidata nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa, sono pronti ad assisterti in ogni fase.

Grazie alla qualifica di cassazionista e alla competenza come Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può offrirti strategie concrete per:

  • Analizzare l’atto di pignoramento, individuare eventuali irregolarità, proporre opposizioni e richiedere la riduzione della quota;
  • Avviare la rottamazione quinquies o altre definizioni agevolate per ridurre le cartelle e ottenere la sospensione delle esecuzioni;
  • Predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, presentare ricorsi, assisterti presso l’OCC e ottenere l’omologazione dal tribunale;
  • Negoziare con i creditori soluzioni stragiudiziali, come saldo e stralcio o rateazioni personalizzate.

Agire con il supporto di professionisti esperti permette di proteggere il tuo reddito, la tua casa e la tua attività. Non aspettare che il pignoramento svuoti il tuo conto corrente o riduca drasticamente il tuo stipendio. Ogni caso è diverso e richiede una strategia su misura.

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