Non Riesco Più A Coprire Le Rate Ogni Mese: Tutte Le Mosse Legali Che Puoi Fare

Introduzione

Affrontare un debito che non si riesce più a onorare ogni mese provoca ansia e può compromettere la stabilità economica e familiare. Ignorare o rimandare il problema non è mai una buona strategia: cartelle esattoriali e avvisi di intimazione diventano rapidamente esecutivi, con interessi e sanzioni che crescono di giorno in giorno. L’agente della riscossione può adottare misure drastiche come ipoteche sugli immobili, fermi amministrativi sui veicoli o pignoramenti del conto corrente e dello stipendio. Per evitare di perdere i propri beni o di subire un blocco totale del conto bancario, è fondamentale conoscere le norme che regolano la riscossione e sfruttare per tempo gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento.

In questo articolo approfondiremo tutte le soluzioni legali per chi non riesce più a coprire le rate mensili: dalla contestazione delle cartelle alla rateizzazione ordinaria, dalla definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione) alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione controllata ed esdebitazione). Verranno analizzati i limiti del pignoramento dello stipendio e del conto corrente, le modalità per ottenere una moratoria, le ultime sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale e le novità normative aggiornate ad aprile 2026.

Chi è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale.

Il suo studio è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una figura che assiste l’imprenditore nell’accesso alla composizione negoziata introdotta per le imprese in difficoltà;
  • in grado di supportare privati, professionisti e imprenditori in ogni fase: analisi degli atti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, redazione di ricorsi e istanze di sospensione, trattative con i creditori e predisposizione di piani di rientro o di esdebitazione.

Grazie alla combinazione di competenze legali, economiche e fiscali, lo studio dell’Avv. Monardo offre soluzioni su misura per bloccare sul nascere le procedure esecutive, negoziare il debito e recuperare la serenità finanziaria. Se hai ricevuto una cartella o non riesci più a pagare le rate del mutuo o delle imposte, puoi rivolgerti allo studio per un’analisi immediata del tuo caso.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa sul sovraindebitamento e Codice della crisi

Il concetto di sovraindebitamento è stato introdotto dalla legge 3/2012, che definiva la situazione di sovraindebitamento come la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile . La legge 3/2012 ha permesso ai debitori non assoggettabili al fallimento (consumatori, professionisti e piccole imprese) di accedere a tre procedure: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 ed entrato pienamente in vigore nel 2022, ha riordinato tali procedure . Con il D.Lgs. 136/2024 il legislatore ha apportato ulteriori correttivi, mantenendo come strumenti principali:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore: disciplinato dagli artt. 67 e 68 CCII. Consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano che può prevedere il pagamento parziale dei creditori e la falcidia dei debiti da prestiti su cessione del quinto, con possibilità di moratoria biennale per i creditori privilegiati . La proposta va corredata dall’elenco dei creditori, dall’inventario dei beni, dalle dichiarazioni dei redditi e dall’indicazione di un indirizzo PEC . Il deposito della domanda sospende le azioni esecutive sui debiti chirografari e blocca gli interessi .
  • Accordo di composizione della crisi: pensato per imprenditori agricoli e commerciali sotto soglia, richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e il pagamento di almeno il 20 % dei crediti chirografari. È disciplinato dagli artt. 63 ss. CCII.
  • Liquidazione controllata: articolo 268 ss. CCII. Permette al debitore di mettere a disposizione l’intero patrimonio per soddisfare i creditori sotto il controllo di un liquidatore; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) . L’esdebitazione può essere concessa anche senza avviare la liquidazione per i debitori incapienti, purché meritevoli .

La Corte costituzionale, con la sentenza 178/2016, ha dichiarato incostituzionale la preclusione riguardante i debiti IVA, ampliando l’accesso alle procedure . Numerose decisioni successive della Corte di cassazione hanno precisato i requisiti di meritevolezza, la qualifica di consumatore e i limiti alla retroattività del CCII (si veda più avanti, § 1.6).

1.2 Definizione agevolata: rottamazione e condoni

Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) il legislatore ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione‑quater), disciplinata dai commi 231–252 dell’art. 1. La norma consente di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese, con stralcio integrale di interessi, sanzioni e aggio . Per le multe stradali restano dovute le sanzioni, ma vengono cancellati interessi e maggiorazioni .

Il D.L. 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito nella legge 15/2025, ha riaperto i termini per coloro che erano decaduti dalla rottamazione‑quater. Gli artt. 3‑bis, commi 1‑2, prevedono la riammissione dei contribuenti decaduti, a condizione che presentino domanda entro il 30 aprile 2025 e versino la somma dovuta entro il 31 luglio 2025 (in unica soluzione o in dieci rate: due nel 2025 e otto nel 2026‑2027) . Questa disposizione recupera i benefici della definizione agevolata per chi è incappato nella decadenza a causa del mancato pagamento delle rate originarie.

Le procedure di definizione agevolata non si limitano alla rottamazione dei ruoli. Tra gli altri strumenti rientrano:

  • Definizione delle liti fiscali pendenti: consente di chiudere i contenziosi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie pagando una percentuale del tributo (dal 15 % al 100 % a seconda dell’esito in primo e secondo grado).
  • Stralcio dei mini‑carichi: lo stesso art. 1 della L. 197/2022 prevede lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati tra il 2000 e il 2015; con la legge 15/2025 lo stralcio è stato esteso ai carichi fino a 5.000 euro per i soggetti con ISEE basso .

1.3 Rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973

Per i debiti iscritti a ruolo non oggetto di definizione agevolata, l’art. 19 del DPR 602/1973 consente di dilazionare il debito fino a 120 rate mensili (10 anni) . La riforma del 2024 ha introdotto durate diverse a seconda dell’importo e dell’anno della richiesta:

Importo del debitoAnni della richiestaNumero massimo di rateFonte
oltre 120 000 €Tutti gli annifino a 60 rateArt. 19 DPR 602/1973
fino a 120 000 €Richieste 2025–202685–120 rateArt. 19 DPR 602/1973
fino a 120 000 €Richieste 2027–202897–120 rateArt. 19 DPR 602/1973
fino a 120 000 €Richieste dal 2029109–120 rateArt. 19 DPR 602/1973

Per ottenere la rateizzazione è necessario dimostrare una temporanea situazione di oggettiva difficoltà. La valutazione avviene sulla base dell’ISEE per persone fisiche o sul rapporto fra debito residuo e fatturato/liquidità per altri soggetti . La rateizzazione evita l’attivazione di procedure esecutive, ma il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e l’immediata esigibilità del debito .

1.4 Pignoramento, stipendi e conti correnti

Il pignoramento presso terzi (somme dovute da datori di lavoro o banche) è regolato dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile. L’art. 545 c.p.c. disciplina i limiti di pignorabilità dello stipendio, del salario, delle indennità e delle pensioni. In particolare:

  • Le somme dovute da privati a titolo di stipendio o salario possono essere pignorate nella misura di un quinto per i crediti tributari e in uguale misura per gli altri crediti .
  • Le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma .
  • In caso di accredito sul conto bancario, le somme sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; per gli accrediti successivi si applicano i limiti ordinari .
  • Il pignoramento eseguito oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace e il giudice può rilevarlo d’ufficio .

Per i debiti fiscali si applicano due norme speciali del DPR 602/1973:

  • Art. 72‑ter: stabilisce soglie progressive di trattenuta sullo stipendio in base all’entità del debito; fino a un decimo per debiti inferiori a 2.500 euro, un settimo per debiti tra 2.500 e 5.000 euro, oltre si applicano le regole dell’art. 545 c.p.c. .
  • Art. 72‑bis: consente all’agente della riscossione di emettere un ordine diretto al terzo (banca o datore di lavoro) per il pagamento entro 60 giorni, senza passare per il giudice. Secondo la Cassazione (sentenza n. 28520/2025), la banca non solo deve bloccare le somme già presenti ma deve anche versare al fisco tutte quelle che matureranno nei 60 giorni successivi . In pratica, il conto corrente diventa una “scatola vuota” che cattura qualsiasi accredito, come stipendio o bonifico, fino alla concorrenza del debito . L’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare: (a) entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica; (b) alle rispettive scadenze le restanti somme .

Il preavviso di ipoteca e l’iscrizione di ipoteca sono disciplinati dall’art. 77 DPR 602/1973. La giurisprudenza ritiene che il preavviso abbia carattere informativo e debba indicare soltanto il titolo e l’entità del credito; non è necessaria l’individuazione dei singoli immobili . L’omissione di tali indicazioni non comporta la nullità della procedura .

1.5 Altri strumenti normativi

Oltre alle procedure esaminate, esistono ulteriori strumenti per gestire il debito:

  • Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F., oggi art. 88 CCII): consente al debitore di proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo per il pagamento parziale del tributo nell’ambito di un concordato preventivo o di un piano del consumatore. L’amministrazione finanziaria può accettare una percentuale ridotta del credito se il piano garantisce tempi certi e un trattamento non deteriore rispetto agli altri creditori.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: previsto dall’art. 57 CCII per imprese sotto soglia, richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e la continuità aziendale.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): procedura volontaria per le imprese in crisi ma ancora risanabili. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di commercio per la nomina di un esperto che lo assista nelle trattative . La procedura non prevede l’omologa di un tribunale ma consente di stipulare accordi con i creditori, fruire di misure protettive e accedere eventualmente a piani di ristrutturazione o concordati.
  • Saldo e stralcio stragiudiziale: accordo con i creditori (banche, finanziarie o agenzia della riscossione) per estinguere il debito versando una somma inferiore all’importo dovuto. Questa soluzione richiede l’assistenza di professionisti esperti per valutare la convenienza e negoziare condizioni vantaggiose.

1.6 Giurisprudenza recente (2025–2026)

Nel biennio 2025–2026 la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno emesso pronunce di rilievo che incidono sulla tutela del debitore:

  1. Sentenza Cass. n. 28520/2025 (pignoramento del conto corrente) – La Suprema Corte ha stabilito che la banca, quale terzo pignorato, deve custodire e versare al fisco non solo le somme presenti sul conto alla data di notifica, ma anche quelle che maturano entro 60 giorni . Il cosiddetto spatium deliberandi non costituisce un periodo di attesa ma un periodo di cattura: ogni euro che entra sul conto è destinato al fisco .
  2. Ordinanza Cass. n. 25456/2025 (ipoteca) – La Cassazione ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria deve indicare soltanto il titolo e l’entità del credito; non è necessario indicare i singoli immobili .
  3. Sentenza Cass. n. 30412/2025 (erede e piano del consumatore) – L’erede che accetta con beneficio d’inventario non può proporre un piano di ristrutturazione del consumatore per conto del de cuius, poiché la segregazione patrimoniale impedisce il trasferimento del sovraindebitamento .
  4. Sentenza Cass. n. 29746/2025 (fideiussore e qualifica di consumatore) – Chi rilascia fideiussioni per la propria società non può essere considerato consumatore; pertanto non ha accesso al piano del consumatore .
  5. Ordinanza Cass. n. 14835/2025 e successive – È stata affermata la non retroattività del CCII per le procedure di esdebitazione relative a fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022 .
  6. Sentenza Cass. n. 9549/2025 (moratoria biennale per i creditori privilegiati) – Nel piano del consumatore è possibile prevedere una moratoria di due anni per i creditori ipotecari o privilegiati, purché siano pagati gli interessi contrattuali durante la sospensione .
  7. Sentenza Cass., Sezioni unite n. 5889/2026 – Le Sezioni unite hanno fornito importanti chiarimenti sulla definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 231, L. 197/2022. Hanno ribadito che la procedura riguarda tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla natura tributaria o extratributaria . Le esclusioni riguardano solo le risorse proprie dell’UE, l’IVA all’importazione, i crediti per aiuti di Stato e le sanzioni penali . Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della domanda e il pagamento della prima o unica rata; l’estinzione dei giudizi pendenti può essere dichiarata dal giudice d’ufficio una volta acquisita la documentazione dei pagamenti .

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti

Quando si riceve una cartella di pagamento o un avviso di intimazione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è fondamentale agire entro i termini per non perdere importanti diritti. Di seguito un percorso operativo.

2.1 Notifica della cartella e avviso di intimazione

La cartella di pagamento è il titolo con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di un debito tributario, contributivo o sanzionatorio. Deve indicare le somme dovute e concedere 60 giorni per pagare o proporre ricorso . Se il debitore non paga entro questo termine, l’ente può notificare un avviso di intimazione con il quale intima il pagamento entro 5 giorni, preludio a misure cautelari ed esecutive. .

Diritti del contribuente entro 60 giorni

  1. Richiedere la copia degli atti presupposti (accertamento, avvisi di addebito, sentenze) per verificare la legittimità del credito e l’eventuale prescrizione .
  2. Presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica se la cartella è viziata (mancata notifica degli atti presupposti, errori di persona, importi errati) . Il ricorso consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  3. Chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 se non si contesta il merito ma si è in temporanea difficoltà economica .
  4. Attivare una procedura di composizione della crisi: presentare domanda per un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata; questa azione blocca le azioni esecutive e sospende gli interessi .

2.2 Preavviso di iscrizione ipotecaria

Se il debito non è saldato, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili. Prima di procedere deve notificare un preavviso di ipoteca. La Cassazione ha chiarito che questo preavviso è un atto meramente informativo; deve contenere il titolo e l’importo del debito, mentre non è necessario indicare i singoli immobili . Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può:

  • Pagare l’intero debito o richiedere la rateizzazione per evitare l’iscrizione;
  • Presentare opposizione all’esecuzione se ritiene che l’atto sia nullo o prescritto;
  • Avviare una procedura di composizione della crisi per ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

2.3 Pignoramento dello stipendio e del conto corrente

Quando l’ente procede al pignoramento presso terzi, può colpire lo stipendio, la pensione o il conto corrente. Gli effetti e le difese variano in base al tipo di reddito:

Tipologia di redditoLimiti di pignorabilitàRiferimenti normativi
Stipendio/SalarioFino a 1/5 per debiti ordinari e tributari; contemporanea presenza di più cause non può superare la metà dello stipendioArt. 545 c.p.c.
PensioneImpignorabile fino al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 €; oltre tale soglia si applicano i limiti ordinariArt. 545 c.p.c.
Accrediti bancari pre‑pignoramentoPignorabili solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno socialeArt. 545 c.p.c.
Debiti fiscaliTrattenute progressive: 1/10 per debiti < 2.500 €, 1/7 per debiti 2.500–5.000 €, oltre i limiti dell’art. 545Art. 72‑ter DPR 602/1973
Pignoramento direttoLa banca deve versare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze quelle successiveArt. 72‑bis DPR 602/1973

In caso di pignoramento del conto corrente, il contribuente può chiedere la rateizzazione; il pagamento della prima rata sospende il pignoramento purché non sia stata già disposta l’assegnazione delle somme . Per opporsi al pignoramento diretto, è necessario dimostrare l’esistenza di vizi (ad esempio, prescrizione o illegittimità del titolo) o chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. offrendo una somma sostitutiva.

2.4 Notifica del fermo amministrativo (fermo auto)

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che colpisce i veicoli a motore. È previsto dall’art. 86 DPR 602/1973 e consiste nell’iscrizione di un fermo presso il Pra che impedisce la circolazione del veicolo. Il preavviso di fermo deve essere notificato al debitore che ha 30 giorni per pagare o rateizzare il debito. Il pagamento della prima rata sospende il fermo . Se il fermo è già iscritto, il debitore può chiedere la revoca o la restrizione, in particolare quando l’importo del debito residuo è inferiore al valore del veicolo.

3 Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione delle cartelle e degli atti della riscossione

L’opposizione alla cartella di pagamento o all’avviso di intimazione può essere presentata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica . L’impugnazione può basarsi su:

  • Vizi formali: mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento o di addebito), inesistenza o nullità della cartella per carenza di motivazione, errori materiali nel calcolo delle somme.
  • Prescrizione: per la maggior parte dei tributi il termine è di cinque anni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, salvo sospensioni. L’inosservanza dei termini rende il credito inesigibile.
  • Errore di persona: cartella intestata al soggetto sbagliato (es. omonimia, successione errata).
  • Duplicazione del debito: somme richieste più volte per lo stesso credito.

L’opposizione consente di chiedere la sospensione giudiziale dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Per i debiti non tributari (ad esempio multe o sanzioni amministrative), il ricorso va presentato al giudice ordinario con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Per fermare rapidamente una procedura esecutiva in corso, è possibile promuovere un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento cautelare immediato.

3.2 Sospensione e opposizione al pignoramento

Se è già in corso un pignoramento dello stipendio o del conto corrente, il debitore può:

  • Chiedere la sospensione amministrativa: presentando domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive fino alla concorrenza del debito .
  • Presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si eccepisce l’inesistenza del titolo o la prescrizione; l’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla prima esecuzione.
  • Chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma o una garanzia sostitutiva. La conversione consente di sostituire i beni pignorati con un versamento dilazionato, evitando la vendita all’asta.

3.3 Rateizzazione ordinaria e piani di rientro

La rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 è spesso la via più semplice per bloccare le azioni esecutive e dilazionare il debito. Una volta presentata la domanda e pagata la prima rata, l’ente sospende i pignoramenti e i fermi . Per non decadere, è necessario versare puntualmente le rate; dopo la quinta rata non pagata anche non consecutiva, la dilazione si perde .

Oltre alla rateizzazione “classica” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è possibile negoziare piani di rientro con banche e finanziarie in presenza di debiti di natura privata. In questi casi occorre dimostrare la sostenibilità del piano (ad esempio attraverso il calcolo del rapporto rata/reddito) e fornire garanzie sufficienti. Spesso conviene farsi assistere da un professionista per presentare una proposta credibile e ottenere tassi di interesse più bassi.

3.4 Definizione agevolata (rottamazione)

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione è uno strumento straordinario previsto dal legislatore per favorire l’estinzione dei debiti e ridurre il contenzioso. I punti principali sono:

  • Ambito oggettivo: debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Sono inclusi anche i debiti non tributari (ad esempio contributi previdenziali, multe stradali), ad eccezione delle risorse proprie UE, dell’IVA all’importazione, dei crediti per aiuti di Stato e delle sanzioni penali .
  • Vantaggi: annullamento totale di interessi, sanzioni e aggio; per le multe stradali restano dovute le sanzioni ma sono cancellati interessi e maggiorazioni .
  • Modalità di pagamento: è possibile versare in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza, con la ricostituzione del debito originario .
  • Riammissione: il DL 202/2024 conv. L. 15/2025 consente a chi è decaduto di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e di versare l’importo dovuto entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate (due nel 2025 e otto nel 2026‑2027) .
  • Effetti processuali: il perfezionamento della definizione si realizza con la domanda e il pagamento della prima rata; i giudizi pendenti riguardanti i debiti inclusi nella domanda possono essere estinti dal giudice d’ufficio .

Per aderire occorre compilare l’apposito modulo sul portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, allegando la lista dei carichi che si intendono definire. È consigliabile verificare la presenza di debiti prescritti e, in tal caso, escluderli dalla domanda o impugnarli separatamente.

3.5 Piano di ristrutturazione del consumatore

Il piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67–68 CCII) è destinato alle persone fisiche non imprenditori che si trovano in stato di sovraindebitamento. Consiste nel proporre ai creditori un pagamento graduale e parziale basato sulla capacità reddituale e sul patrimonio del debitore. Le caratteristiche principali sono:

  • Requisiti: il debitore deve essere meritevole, cioè non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave o frode. Non deve avere procedure concorsuali pendenti e deve presentare una documentazione completa (lista dei creditori, inventario dei beni, dichiarazioni fiscali) .
  • Contenuto del piano: può prevedere la falcidia (riduzione) dei debiti chirografari e la moratoria biennale per i creditori privilegiati, a condizione che vengano pagati gli interessi nel periodo di sospensione . Può includere la falcidia dei finanziamenti su cessione del quinto dello stipendio.
  • Procedura: il piano è predisposto con l’ausilio dell’OCC, che redige una relazione sulla situazione del debitore; è depositato presso il tribunale competente che, se lo ritiene ammissibile, fissa l’udienza per l’omologazione. La presentazione del ricorso comporta la sospensione delle azioni esecutive e degli interessi .
  • Effetti: con l’omologazione, il piano diviene vincolante per tutti i creditori. Il pagamento secondo le previsioni del piano conduce all’esdebitazione.

Il piano del consumatore è particolarmente utile per i debitori che hanno mutui, prestiti personali o debiti con il fisco e desiderano ristrutturarli in un’unica proposta. Tuttavia, non è accessibile a chi abbia rilasciato fideiussioni per la propria società (non qualificandosi come consumatore) o agli eredi con beneficio d’inventario .

3.6 Accordo di composizione della crisi

L’accordo di composizione della crisi è rivolto agli imprenditori sotto soglia (artt. 63 ss. CCII). Il debitore, con l’assistenza dell’OCC, presenta ai creditori un accordo che prevede il pagamento di almeno il 20 % dei crediti chirografari. È necessario l’assenso della maggioranza dei creditori. Il tribunale omologa l’accordo se ritiene che i creditori ricevano un trattamento migliore rispetto alla liquidazione. Anche questa procedura sospende le azioni esecutive e consente l’esdebitazione al termine.

3.7 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando il debitore non è in grado di offrire alcuna percentuale significativa ai creditori, può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Tutto il patrimonio viene messo a disposizione; il debitore conserva i beni indispensabili per la vita e il lavoro. Un liquidatore nominato dal tribunale provvede alla vendita e alla distribuzione. Al termine, il giudice può concedere l’esdebitazione (art. 282 CCII), cancellando i debiti rimasti . Per i debitori incapienti, l’esdebitazione può essere concessa anche senza liquidazione se il tribunale ritiene che non vi siano beni e il debitore sia meritevole . La Cassazione ha precisato che le procedure pendenti prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla legge fallimentare .

3.8 Composizione negoziata per imprenditori in crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. È un percorso volontario attivato dall’imprenditore in crisi che ritiene possibile risanarsi. L’istanza si presenta online tramite la piattaforma delle Camere di commercio; un esperto indipendente viene nominato per assistere l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Durante la composizione negoziata è possibile ottenere misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e concludere accordi stragiudiziali o proposte di concordato. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, può guidare l’imprenditore in questa procedura .

4 Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre alle difese tradizionali, il debitore dispone di vari strumenti per alleggerire la posizione debitoria. Di seguito una panoramica pratica.

4.1 Transazione fiscale e transazione con i creditori

La transazione fiscale (art. 182‑ter L.F., ora art. 88 CCII) consente al debitore di negoziare con l’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale del debito fiscale nell’ambito di un procedimento concorsuale. È necessaria l’attestazione del professionista sulla convenienza della proposta. A differenza della definizione agevolata, la transazione fiscale richiede l’omologa del tribunale e il voto dei creditori, ma permette di inserire anche debiti futuri (ad esempio imposte in accertamento). Questa misura si combina spesso con piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.

Con riferimento ai debiti bancari o finanziari, è possibile stipulare accordi di saldo e stralcio con istituti di credito, i quali accettano di chiudere il rapporto ricevendo una somma ridotta rispetto al capitale residuo. Tale soluzione richiede un’analisi approfondita del valore dei beni, della solvibilità del debitore e delle garanzie contrattuali. Spesso il creditore è disposto a negoziare per evitare l’avvio di costose procedure legali.

4.2 Definizione delle liti fiscali pendenti

La legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione delle liti pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Il contribuente può chiudere il contenzioso versando:

  • il 15 % del tributo se ha vinto integralmente in primo grado;
  • il 40 % del tributo se ha perso in primo grado;
  • il 15 % o 40 % se ha già ottenuto una sentenza favorevole o sfavorevole in secondo grado.

La definizione deve essere richiesta entro i termini stabiliti dalla legge e consente l’estinzione del giudizio e la cancellazione di sanzioni e interessi. Questa misura è particolarmente vantaggiosa per chi ha pendenze fiscali da molti anni e vuole chiudere il contenzioso con un risparmio consistente.

4.3 Stralcio dei mini‑carichi

L’art. 1, comma 222, L. 197/2022 prevede lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Dal 2025, grazie alla legge 15/2025, lo stralcio è stato esteso ai carichi fino a 5.000 euro per i soggetti con ISEE basso . Lo stralcio avviene senza necessità di domanda, ma occorre verificare sul proprio estratto di ruolo l’effettiva cancellazione dei carichi.

4.4 Piano del consumatore con cessione del quinto

Molti debitori hanno finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. L’art. 67 CCII consente di falcidiare il debito derivante dalla cessione del quinto all’interno del piano del consumatore . Ciò significa che il piano può prevedere il pagamento solo di una parte del capitale residuo, con estinzione del debito restante. Questa soluzione richiede l’approvazione del giudice e deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.

4.5 Accordi stragiudiziali con banche e finanziarie

Prima di avviare una procedura concorsuale, il debitore può tentare di negoziare direttamente con banche e finanziarie. Tra gli strumenti più utilizzati vi sono:

  • Rinegoziazione del mutuo: allungamento della durata, riduzione del tasso o sospensione temporanea delle rate. Alcuni istituti aderiscono al fondo Gasparini per la sospensione delle rate in caso di difficoltà.
  • Surroga e consolidamento: trasferimento del mutuo presso un’altra banca a condizioni più vantaggiose o unificazione di più prestiti in un’unica rata.
  • Accordi di saldo e stralcio: come già accennato, prevedono il pagamento di una somma inferiore al debito residuo in un’unica soluzione; richiedono l’assistenza di professionisti per trattare con il creditore.

5 Errori comuni e consigli pratici

Di seguito una serie di errori frequenti commessi dai debitori e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare gli atti: ignorare cartelle, avvisi di intimazione o preavvisi di ipoteca comporta la perdita di termini e l’adozione di misure esecutive. Consiglio: apri immediatamente ogni comunicazione e consulta un professionista per valutare i termini.
  2. Non verificare la prescrizione: molti crediti iscritti a ruolo possono essere prescritti; se non si contesta la prescrizione entro i termini, si rischia di pagare somme non più dovute. Consiglio: richiedi la copia degli atti presupposti e fai controllare i termini da un esperto.
  3. Pagare senza chiedere la rateizzazione: versare spontaneamente una parte del debito non sospende le procedure esecutive. Consiglio: presenta domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 o aderisci alla definizione agevolata.
  4. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: compilare da soli una domanda di definizione agevolata o un piano del consumatore può comportare errori formali e l’inammissibilità della procedura. Consiglio: fatti assistere da un avvocato e da un commercialista esperti.
  5. Intestare beni a terzi per evitare i pignoramenti: le operazioni simulate possono essere revocate e integrano reati (es. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). Consiglio: utilizza strumenti legali come la composizione della crisi per proteggere il patrimonio.
  6. Trascurare l’ISEE e la documentazione: la rateizzazione e i piani del consumatore richiedono la presentazione dell’ISEE e di un’ampia documentazione. Consiglio: prepara con anticipo tutta la documentazione fiscale e patrimoniale.
  7. Non monitorare le scadenze della rottamazione: saltare una rata della definizione agevolata comporta la decadenza immediata. Consiglio: pianifica le scadenze e valuta se la riammissione ex DL 202/2024 fa al caso tuo.
  8. Confondere gli strumenti: ogni procedura (rateizzazione, rottamazione, piano del consumatore, liquidazione) ha presupposti, vantaggi e limitazioni differenti. Consiglio: richiedi una consulenza per capire quale strumento è più adatto alla tua situazione.

6 Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi trattati nell’articolo.

6.1 Sintesi delle procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariDurata/mediaVantaggiPrincipali articoli
Piano di ristrutturazione del consumatorePersone fisiche non imprenditriciVariabile (3–5 anni)Pagamento parziale dei debiti, moratoria per creditori privilegiati, sospensione azioni esecutiveArtt. 67–68 CCII
Accordo di composizione della crisiImprenditori agricoli/commerciali sotto soglia3–5 anniNecessita della maggioranza dei creditori, pagamento minimo 20 % crediti chirografari, esdebitazioneArtt. 63 ss. CCII
Liquidazione controllataQualsiasi debitore non fallibileDurata legata alla vendita del patrimonioMette a disposizione il patrimonio, consente l’esdebitazione, sospende le esecuzioniArtt. 268 ss. CCII
Composizione negoziataImprenditori in crisi ancora risanabiliVariabileAssistenza di un esperto negoziatore, accordi stragiudiziali, misure protettiveD.L. 118/2021

6.2 Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 (richieste 2025–2026)

Importo del debitoAnni di richiestaNumero di rate mensili (max)Durata complessiva
> 120 000 €Qualsiasi anno605 anni
≤ 120 000 €2025–202612010 anni
≤ 120 000 €2027–202812010 anni
≤ 120 000 €dal 202912010 anni

Nota: per ottenere la rateizzazione bisogna dimostrare una temporanea difficoltà economica mediante ISEE o indici di liquidità .

6.3 Definizione agevolata (rottamazione‑quater)

Carichi definibiliPeriodo di affidamentoEsclusioniModalità di pagamento
Debiti tributari e non tributari (capitale e spese)1º gennaio 2000 – 30 giugno 2022Risorse UE, IVA importazione, aiuti di Stato, sanzioni penaliUnica soluzione o 18 rate in 5 anni; riammissione entro il 30 aprile 2025

6.4 Limiti di pignorabilità delle somme

SommaLimite pignorabileRiferimento
Stipendio/Salario1/5 (20 %)Art. 545 c.p.c.
PensioneImporto eccedente doppio assegno sociale (min. 1 000 €)Art. 545 c.p.c.
Accrediti bancari pre‑pignoramentoSomme eccedenti triplo assegno socialeArt. 545 c.p.c.
Debiti fiscali < 2.500 €1/10 dello stipendioArt. 72‑ter DPR 602/1973
Debiti fiscali 2.500–5.000 €1/7 dello stipendioArt. 72‑ter DPR 602/1973
Debiti fiscali > 5.000 €Limiti dell’art. 545Art. 72‑ter DPR 602/1973
Pignoramento direttoPagamento entro 60 gg. per somme maturate prima, alle scadenze per le altreArt. 72‑bis DPR 602/1973

7 FAQ (Domande frequenti)

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento: cosa devo fare prima di tutto?

Risposta: Verifica la data di notifica e calcola i 60 giorni entro cui puoi pagare, presentare ricorso o chiedere la rateizzazione . Richiedi la copia degli atti presupposti per controllare la legittimità del credito e consulta un professionista per valutare eventuali vizi. Presentare la domanda di rateizzazione o di definizione agevolata sospende le azioni esecutive.

2. Posso impugnare la cartella se non ho ricevuto l’avviso di accertamento?

Risposta: Sì. La mancata notifica dell’atto presupposto (accertamento o avviso di addebito) è un vizio che rende la cartella nulla. Occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni , allegando la prova della mancata notifica.

3. Quali sono i vantaggi della rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973?

Risposta: Permette di dilazionare il pagamento in fino a 120 rate (10 anni) . Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti e il fermo amministrativo . Tuttavia, il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza e la riscossione integrale del debito .

4. La rottamazione è sempre conveniente?

Risposta: Dipende dalla composizione del debito. La definizione agevolata abbatte interessi, sanzioni e aggio , ma non sempre cancella tutto il debito. È opportuno verificare se alcuni carichi sono già prescritti o se si può ottenere un maggiore risparmio tramite un piano del consumatore o un accordo di saldo e stralcio. Inoltre, occorre rispettare puntualmente le scadenze per evitare la decadenza .

5. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Risposta: Il mancato o insufficiente pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata. Le sanzioni e gli interessi originariamente abbuonati tornano esigibili e riprendono le azioni esecutive. Dal 2025 è possibile la riammissione presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando in unica soluzione o in dieci rate .

6. Posso presentare un piano del consumatore se ho garantito la mia società?

Risposta: No. La Cassazione ha stabilito che chi rilascia fideiussioni nell’ambito della propria attività imprenditoriale non è qualificabile come consumatore . Pertanto non può accedere al piano del consumatore; può invece utilizzare altre procedure come l’accordo di composizione o la liquidazione controllata.

7. L’erede può accedere al piano del consumatore per i debiti del defunto?

Risposta: L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre un piano di ristrutturazione del consumatore per conto del defunto, poiché la segregazione patrimoniale impedisce il trasferimento del sovraindebitamento .

8. Quali debiti possono essere compresi nella definizione agevolata?

Risposta: La definizione agevolata riguarda tutti i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Sono inclusi debiti non tributari (contributi, multe stradali), a eccezione di risorse proprie UE, IVA all’importazione, crediti per aiuti di Stato e sanzioni penali .

9. È possibile sospendere un pignoramento in corso?

Risposta: Sì. La presentazione di una richiesta di rateizzazione o di una procedura di composizione della crisi sospende le procedure esecutive e i pignoramenti . Inoltre, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se il titolo è nullo o prescritto.

10. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?

Risposta: Per i debiti ordinari e tributari, la quota è pari al 20 % dello stipendio netto . Se vi sono più cause di pignoramento (ad esempio alimentari e fiscali), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio. Per i debiti fiscali inferiori a 2.500 € si applica una quota del 10 % e per quelli tra 2.500 € e 5.000 € una quota del 14,29 % (1/7) .

11. Il conto corrente a zero è impignorabile?

Risposta: No. La Cassazione ha chiarito che, anche se il conto è vuoto o in rosso, qualsiasi somma accreditata nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto di pignoramento viene automaticamente vincolata e trasferita all’Agenzia della Riscossione .

12. Posso liberare un immobile da un’ipoteca esattoriale?

Risposta: È possibile chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca se l’importo del debito residuo si è ridotto a seguito dei pagamenti . In alternativa, si può proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione che preveda la liberazione del bene.

13. Cosa succede se ricevo un fermo amministrativo?

Risposta: Il fermo amministrativo blocca la possibilità di circolare con l’auto. Il preavviso deve essere notificato e concede 30 giorni per pagare o rateizzare. Il pagamento della prima rata sospende il fermo; se il fermo è già iscritto, è possibile chiederne la revoca o la restrizione.

14. Che differenza c’è tra liquidazione controllata ed esdebitazione?

Risposta: La liquidazione controllata consiste nel mettere a disposizione l’intero patrimonio per soddisfare i creditori; al termine, se il debitore ha collaborato lealmente, può chiedere l’esdebitazione che cancella i debiti residui . Nei casi di incapienza, l’esdebitazione può essere concessa senza la liquidazione.

15. È possibile rinegoziare un mutuo in difficoltà?

Risposta: Sì. Molti istituti consentono la rinegoziazione del mutuo (allungamento della durata, sospensione temporanea delle rate) o la surroga presso un’altra banca. Inoltre, il fondo di solidarietà per i mutui prima casa consente la sospensione delle rate per chi ha perso il lavoro o ha subito riduzione dell’orario. Per quanto riguarda i debiti fiscali, è necessario utilizzare gli strumenti previsti dal DPR 602/1973.

16. Posso pagare il debito con la cessione del quinto all’interno di un piano del consumatore?

Risposta: Sì. L’art. 67 CCII permette di falcidiare i debiti derivanti da prestiti su cessione del quinto . All’interno del piano del consumatore è possibile ridurre la rata, liberando una quota maggiore del proprio stipendio e includendo il debito nella proposta di pagamento parziale.

17. Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?

Risposta: Occorrono: elenco completo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; inventario del patrimonio; elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi e rendiconti economici; copia dei contratti di finanziamento; documentazione reddituale e familiare; indirizzo PEC del debitore . Senza una documentazione completa il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda.

18. Gli interessi si fermano durante il piano del consumatore?

Risposta: Sì. Il deposito del piano del consumatore produce l’effetto di sospendere le azioni esecutive e bloccare gli interessi maturandi sui debiti chirografari . Questa sospensione consente al debitore di riprendere fiato e di negoziare il piano senza la pressione di nuovi interessi.

19. Quanto tempo dura una composizione negoziata?

Risposta: La durata dipende dalla complessità della crisi e dalle trattative con i creditori. Non esiste un termine fisso; la procedura può sfociare in un accordo stragiudiziale, in un concordato semplificato o nella liquidazione giudiziale. È importante agire tempestivamente perché durante la composizione negoziata l’imprenditore beneficia di misure protettive .

20. Come posso scegliere tra rateizzazione, rottamazione e piano del consumatore?

Risposta: La scelta dipende dall’entità del debito, dalla natura dei crediti (tributari, contributivi, bancari), dalle risorse disponibili e dall’eventuale stato di insolvenza.

  • Rateizzazione: adatta se il debito è sostenibile e si vuole evitare contenziosi; comporta il pagamento integrale del capitale e degli interessi ridotti, con durate fino a 10 anni .
  • Rottamazione: consigliata per carichi affidati alla riscossione con sanzioni e interessi elevati; abbatte gli oneri ma richiede pagamenti in tempi relativamente brevi .
  • Piano del consumatore: utile se non si riesce a pagare l’intero debito; permette la falcidia e la moratoria, ma richiede la meritevolezza e l’intervento del tribunale .

È opportuno effettuare una valutazione globale, possibilmente con l’aiuto di un professionista, per scegliere la strategia più conveniente.

8 Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Rateizzazione ordinaria

Caso: Mario ha ricevuto cartelle di pagamento per un totale di 60 000 €. Ha un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio netto mensile di 1 800 €. Non contesta il debito ma non riesce a pagare in un’unica soluzione.

Soluzione: Mario può presentare domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973. Poiché il debito è inferiore a 120 000 €, può chiedere fino a 120 rate. In base alla riforma 2024, se richiede la dilazione nel 2025 potrà ottenere 120 rate da circa 500 € al mese (60 000 € ÷ 120 = 500 €). Il pagamento della prima rata sospende eventuali pignoramenti in corso . Dovrà allegare l’ISEE per dimostrare la temporanea difficoltà; se non pagherà cinque rate (anche non consecutive) perderà la dilazione .

Simulazione 2 – Definizione agevolata

Caso: Anna deve 25 000 € di tributi e sanzioni relative a carichi affidati tra il 2010 e il 2019. Le somme sono composte per 15 000 € di capitale e 10 000 € tra sanzioni, interessi e aggio.

Soluzione: Anna può aderire alla rottamazione‑quater presentando domanda entro il termine previsto. Pagherà solo il capitale e le spese (15 000 €), con abbattimento totale di interessi, sanzioni e aggio . Può scegliere di pagare in un’unica soluzione o in massimo 18 rate in 5 anni; se paga in 18 rate, le prime due rate saranno pari al 10 % ciascuna (1 500 €) e le successive 16 rate saranno spalmate sul residuo. Se salta una rata decadrà dal beneficio .

Simulazione 3 – Piano del consumatore con cessione del quinto

Caso: Luca è un dipendente con stipendio netto mensile di 2 000 € e un prestito con cessione del quinto; paga 400 € al mese (il 20 % dello stipendio). Ha altri debiti per 50 000 € con l’Agenzia delle Entrate per imposte arretrate e 30 000 € di prestiti personali. Non riesce più a coprire le rate.

Soluzione: Luca può valutare la procedura di sovraindebitamento e proporre un piano del consumatore. Con l’assistenza dell’OCC, potrà presentare al tribunale una proposta che prevede:

  • falcidia dei debiti chirografari (cartelle e prestiti personali) al 40 % con pagamento in 5 anni;
  • riduzione del prestito con cessione del quinto, in base alla facoltà di falcidiare tali debiti prevista dall’art. 67 CCII ;
  • moratoria di due anni sul pagamento dei creditori ipotecari (se presenti), corrispondendo gli interessi .

Durante il procedimento le azioni esecutive saranno sospese e gli interessi sui debiti chirografari non matureranno . Al termine, Luca otterrà l’esdebitazione e potrà liberarsi dei debiti residui.

Simulazione 4 – Pignoramento del conto corrente e difese

Caso: Francesca riceve un pignoramento diretto ex art. 72‑bis DPR 602/1973 sul proprio conto corrente con saldo 0 € ma in cui riceve lo stipendio di 1 600 € il 27 di ogni mese.

Soluzione: Poiché il pignoramento è diretto, la banca deve versare al fisco le somme presenti e quelle che matureranno nei 60 giorni successivi . Francesca può:

  1. Presentare domanda di rateizzazione: pagando la prima rata sospenderà il pignoramento se l’assegnazione delle somme non è già avvenuta .
  2. Se vi sono vizi (es. cartella prescritta), proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. richiedendo la sospensione.
  3. Avviare un piano del consumatore che blocchi tutte le procedure esecutive .

Durante i 60 giorni, tutti gli accrediti (stipendio, bonifici) saranno vincolati ; è quindi fondamentale agire tempestivamente.

Conclusione

Non riuscire più a coprire le rate mensili può sembrare una situazione senza via d’uscita, ma l’ordinamento italiano offre numerose soluzioni legali per tutelare il debitore e permettere un rientro sostenibile dei debiti. Conoscere le norme, i termini e le ultime pronunce della Cassazione è essenziale per scegliere la strada giusta: impugnare gli atti viziati, chiedere la rateizzazione, aderire alla rottamazione, presentare un piano del consumatore o negoziare un saldo e stralcio. Ogni procedura ha requisiti e vantaggi specifici; per questo è necessario agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti esperti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nel diritto bancario e tributario, nel sovraindebitamento e nella composizione delle crisi. Grazie alla qualifica di cassazionista, di gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, di professionista fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avvocato Monardo può valutare la tua situazione, bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle, e proporti le strategie più efficaci per ripartire.

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