Pignoramento Stipendio Addetto Pulizie: Cosa Fare Per Difenderti Immediatamente

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è una misura esecutiva che può colpire qualsiasi lavoratore dipendente, anche gli addetti alle pulizie. Si tratta di un provvedimento doloroso, perché toglie una parte significativa del reddito necessario al sostentamento quotidiano. Nel caso dei lavoratori che svolgono mansioni umili o con stipendi modesti, il rischio di vedersi sottrarre una quota della busta paga è spesso aggravato da contratti a tempo parziale, ritmi di lavoro pesanti e margini di risparmio molto ridotti. Ignorare la notifica di un atto esecutivo o sottovalutare le norme che regolano l’espropriazione dello stipendio può portare a errori irreversibili: una volta assegnata la quota pignorata, recuperarla è molto difficile. Per questo è fondamentale comprendere le procedure, i termini e i rimedi previsti dalla legge.

L’articolo che segue, aggiornato all’11 aprile 2026, fornisce una panoramica completa e pratica sul pignoramento dello stipendio, con un taglio orientato alla difesa del debitore. Verranno analizzati gli articoli del codice di procedura civile (in particolare l’art. 545 c.p.c. sui limiti di pignorabilità, l’art. 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo datore di lavoro , l’art. 547 c.p.c. sulla dichiarazione del terzo e l’art. 548 c.p.c. sulla mancata dichiarazione ), le disposizioni speciali del D.P.R. 602/1973 (artt. 72‑bis e 72‑ter ), le recenti modifiche introdotte dalla Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dalla Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) nonché le pronunce più significative della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Saranno illustrate le differenze tra pignoramento civile e pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione, gli errori da evitare e le strategie di difesa (opposizione all’esecuzione, sospensione, negoziazione), senza trascurare le alternative come la definizione agevolata delle cartelle, i piani del consumatore e l’esdebitazione.

Perché questo tema è urgente

I motivi per cui il pignoramento dello stipendio merita attenzione immediata sono diversi:

  • Perdita di reddito vitale: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio sia pignorabile fino a un limite, ma anche una quota ridotta può compromettere la capacità di pagare bollette, affitto e spese familiari.
  • Automatismi nei pignoramenti fiscali: con le modifiche introdotte dalla Legge 207/2024, dal 2026 le pubbliche amministrazioni devono verificare la presenza di debiti fiscali superiori a 5 000 € prima di pagare stipendi oltre 2 500 € e bloccare automaticamente la quota pignorata .
  • Nuove soglie di pignorabilità: l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 fissa percentuali diverse (1/10, 1/7, 1/5) a seconda dell’ammontare dello stipendio ; conoscere queste soglie permette di verificare se l’agente della riscossione ha rispettato la legge.
  • Sanzioni per il datore di lavoro: il datore che non ottempera agli obblighi di custodia risponde come custode ai sensi degli artt. 546 e 547 c.p.c. ; è quindi importante che datore e dipendente sappiano come agire per evitare sanzioni.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con competenze elevate e una lunga esperienza in diritto bancario e tributario. È cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati che operano a livello nazionale. Inoltre:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi ex Legge 3/2012, il che gli consente di elaborare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione.
  • Fiduciario di un OCC: collabora con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), garantendo una gestione qualificata delle procedure di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): abilita le imprese in crisi a negoziare con i creditori per evitare il fallimento.
  • Consulenza integrata: grazie allo staff di avvocati e commercialisti, lo studio offre soluzioni complete che coniugano difesa legale, consulenza fiscale e pianificazione finanziaria.

Cosa può fare per te?

  1. Analisi personalizzata dell’atto: valutazione dell’atto di pignoramento (verifica dei requisiti formali previsti dagli artt. 543 e 545 c.p.c.) e individuazione di eventuali vizi.
  2. Opposizione e sospensione: predisposizione di ricorsi ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere all’esecuzione , con eventuale richiesta di sospensione immediata.
  3. Piani di rientro e trattative: negoziazione con il creditore o con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione per la rateizzazione del debito, riduzione degli interessi e definizione agevolata.
  4. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: predisposizione di opposizioni a precetto, reclami, istanze di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) e attivazione di procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione controllata).

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Norme generali sul pignoramento dello stipendio

Articolo 545 c.p.c. – Limiti di pignorabilità delle retribuzioni

L’art. 545 c.p.c., titolato “Crediti impignorabili”, elenca i crediti che non possono essere pignorati e disciplina i limiti di pignorabilità dello stipendio, del salario e di altre indennità di lavoro. Nella versione aggiornata al febbraio 2026, l’articolo stabilisce che:

  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego (compreso TFR o indennità di licenziamento) possono essere pignorate nel limite di un quinto per i debiti ordinari (crediti civili) e sempre nel limite di un quinto in caso di concorso di più cause di credito .
  • Per i debiti verso l’erario (tasse e imposte), la stessa norma rimanda alle disposizioni speciali del D.P.R. 602/1973 (artt. 72‑bis e 72‑ter), che prevedono percentuali diverse.
  • Limite triplo dell’assegno sociale per i conti correnti: quando stipendio e pensione vengono accreditati su un conto bancario o postale intestato al debitore, l’art. 545 comma 7 stabilisce che i versamenti antecedenti al pignoramento non possono essere bloccati fino al limite del triplo dell’assegno sociale; per le somme versate alla data del pignoramento o successivamente, la pignorabilità segue i limiti di cui sopra .
  • Proporzionalità in caso di più pignoramenti: il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti in corso ex art. 496 c.p.c. per evitare che la somma complessiva superi il limite di un quinto .

Questi limiti nascono dall’esigenza di garantire al debitore una vita dignitosa e sono stati ritenuti costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale. Nella sentenza n. 248/2015, la Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c., affermando che il legislatore ha ampia discrezionalità nel fissare le soglie di pignorabilità e che non esiste un “minimo vitale” per i lavoratori dipendenti, diversamente da quanto previsto per i pensionati .

Articolo 543 c.p.c. – Forma dell’atto di pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento deve rispettare requisiti formali stringenti. L’art. 543 c.p.c. prevede che il creditore procedente notifichi l’atto al terzo (datore di lavoro o banca) e al debitore, indicando:

  1. Il titolo esecutivo e l’atto di precetto;
  2. L’ingiunzione al terzo di non pagare le somme dovute al debitore se non nei limiti del pignoramento;
  3. La dichiarazione del luogo di residenza o domicilio del creditore e del giudice competente;
  4. L’invito al terzo a rendere la dichiarazione entro 10 giorni, specificando di quali somme è debitore e quando dovrà pagarle ;
  5. L’avvertimento che, in caso di omessa dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. .

L’atto deve poi essere depositato nel fascicolo d’ufficio con una nota di iscrizione entro 30 giorni, altrimenti il pignoramento perde efficacia. La forma è essenziale per la validità della procedura: eventuali omissioni o imprecisioni nell’atto di pignoramento possono costituire motivo di opposizione.

Articoli 546–548 c.p.c. – Obblighi e dichiarazione del terzo

Una volta notificato l’atto, il datore di lavoro (o l’istituto di credito) assume la qualifica di custode delle somme dovute e deve rispettare particolari obblighi:

  • Art. 546 c.p.c.: il terzo è tenuto agli obblighi del custode per le somme e le cose di cui è debitore nei limiti del credito pignorato, aumentato di 1 000 € per crediti fino a 1 100 €, 1 600 € per crediti fino a 3 200 €, e della metà dell’importo del credito per crediti superiori . Se le somme pignorate derivano da stipendio o pensione accreditati su conto bancario o postale, il custode non deve trattenere le somme precedentemente accreditate fino al triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti successivi si applicano i limiti dell’art. 545 .
  • Art. 547 c.p.c.: il terzo deve, entro 10 giorni dall’atto, rendere una dichiarazione formale (per raccomandata o PEC) in cui indica le somme dovute al debitore e la data di pagamento . Deve anche segnalare eventuali sequestri o cessioni già notificate . La mancata dichiarazione o una dichiarazione mendace possono dare luogo a responsabilità e sanzioni (es. condanna al pagamento del debito al posto del debitore).
  • Art. 548 c.p.c.: se il terzo non rende la dichiarazione o rifiuta di farla, il giudice fissa una nuova udienza; la mancata comparizione o la persistente omissione comporta che il credito pignorato si considera non contestato nei limiti indicati dal creditore . Il terzo può impugnare l’ordinanza di assegnazione entro i termini di opposizione agli atti esecutivi .

Articolo 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione

Il debitore che contesta la legittimità del pignoramento (per esempio, perché ritiene che il titolo non esista o sia scaduto) può proporre opposizione all’esecuzione. L’art. 615 c.p.c. dispone che:

  • Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente .
  • Dopo l’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che può sospendere la procedura per gravi motivi .
  • L’opposizione è inammissibile se proposta dopo la vendita o l’assegnazione, salvo che si basi su fatti sopravvenuti o su vizi della procedura non imputabili al debitore .

L’opposizione all’esecuzione costituisce la principale arma giudiziale per contestare l’azione esecutiva e richiede la presentazione di motivazioni concrete (prescrizione del credito, inesistenza del titolo, violazione dei limiti di pignorabilità) e prove documentali.

Articoli 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973 – Pignoramento “speciale” dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione

L’esecuzione esattoriale presenta procedure diverse dal pignoramento ordinario:

  • Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973: l’agente della riscossione può intimare al terzo (datore di lavoro o banca) di versare entro 60 giorni le somme dovute al debitore, senza necessità di passare dal giudice . La disposizione prevede che i crediti “maturati o che matureranno” entro 60 giorni dalla notifica siano interamente assoggettati al pignoramento . In caso di inadempimento, il terzo risponde come custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c. .
  • Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973: limita la pignorabilità dello stipendio per i debiti fiscali nel modo seguente: 1/10 per stipendi netti fino a 2 500 €; 1/7 per stipendi tra 2 500 € e 5 000 €; 1/5 per stipendi superiori a 5 000 € . La norma precisa che si applicano anche i limiti dell’art. 545 c.p.c. e che l’agente della riscossione può ottenere informazioni dal sistema informativo dell’INPS .

Articolo 48‑bis D.P.R. 602/1973 – Verifica delle inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni

Le recenti leggi di bilancio hanno potenziato l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di verificare la regolarità fiscale prima di effettuare pagamenti:

  • La Legge 207/2024 (art. 1, commi 84 e 86) ha introdotto, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo per gli enti pubblici di controllare se i dipendenti o i professionisti vantano debiti fiscali superiori a 5 000 € e di pignorare automaticamente una quota dello stipendio (1/10 o 1/7) se l’ammontare netto supera 2 500 € .
  • La Legge 199/2025 (art. 1, comma 725) ha inserito il comma 1‑ter all’art. 48‑bis, estendendo dal 15 giugno 2026 la verifica preventiva anche ai compensi professionali inferiori a 5 000 €, obbligando gli uffici giudiziari e le pubbliche amministrazioni a verificare ogni pagamento . In caso di inadempienza, l’ufficio contabile deve versare l’importo dovuto direttamente all’agente della riscossione .

2. Giurisprudenza significativa

Cassazione civile, sezione III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520

Nel 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire la portata dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. La sentenza n. 28520 ha stabilito che, in caso di pignoramento speciale esattoriale sul conto corrente, devono essere versate all’Agenzia delle Entrate–Riscossione non solo le somme presenti al momento della notifica, ma anche quelle che maturano nei 60 giorni successivi . Secondo i giudici, limitare la procedura solo al saldo iniziale contrasterebbe con la ratio della norma, soprattutto quando si tratta di stipendi accreditati periodicamente sul conto . La sentenza qualifica il pignoramento speciale come una vera e propria esecuzione forzata, con la conseguenza che la banca che non versa le somme può essere considerata custode e sanzionata.

Cassazione penale, sentenza n. 18054/2024 e Sezioni Unite 26252/2022

La giurisprudenza penale ha esteso la tutela sui limiti di pignorabilità anche ai sequestri preventivi. Con sentenza n. 18054/2024, la Corte di Cassazione ha annullato il sequestro di somme accreditate dall’INPS sul conto dell’indagata, affermando che i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo penale . Il giudice deve quindi verificare l’origine delle somme e applicare il limite di un quinto prima di disporre il sequestro . La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26252/2022, secondo cui la protezione dell’emolumento retributivo e pensionistico è una regola di carattere generale, derivante dai principi costituzionali di tutela del sostentamento .

Corte Costituzionale, sentenza 248/2015

La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il limite del quinto previsto dall’art. 545 c.p.c., affermando che non esiste un minimo vitale comparabile a quello introdotto per le pensioni e che spetta al legislatore bilanciare l’interesse del creditore con la protezione della retribuzione . Ciò significa che, salvo successive modifiche normative, il lavoratore non può invocare un’esenzione maggiore del quinto se non rientra in casi particolari (es. crediti alimentari).

Altre pronunce (casi di TFR, cessioni, cumulo di pignoramenti)

La Cassazione ha più volte affermato che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è pignorabile come lo stipendio, ma con una procedura distinta: la somma maturata al momento della cessazione del rapporto può essere pignorata entro i limiti di un quinto, mentre gli acconti erogati periodicamente sono considerati “salario” e subiscono i limiti generali. In tema di cessione del quinto (contratto di finanziamento che prevede la cessione volontaria di un quinto dello stipendio), la giurisprudenza ritiene che la cessione costituisca un rapporto autonomo e che, in caso di pignoramento successivo, i due prelievi non possono superare complessivamente il 50 % dello stipendio (un quinto ceduto + un quinto pignorato). Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 575/1987 (ancora attuale), confermano il principio del cumulo massimo di metà del reddito.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

1. Notifica dell’atto di pignoramento

Il procedimento inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al datore di lavoro (terzo) e al lavoratore (debitore). Questo atto deve rispettare i requisiti dell’art. 543 c.p.c., pena la nullità. La notifica può avvenire via ufficiale giudiziario o via PEC (per l’esattoriale), e l’atto deve riportare gli estremi del credito, del titolo esecutivo e del precetto. Il datore di lavoro non può erogare somme eccedenti i limiti indicati nell’atto, pena la responsabilità.

Termini da ricordare:

FaseTermineNormaNote
Deposito dell’attoEntro 30 giorni dalla notifica va depositato nel fascicolo d’ufficio con nota di iscrizioneart. 543 c.p.c.Se non si deposita, il pignoramento diventa inefficace
Dichiarazione del terzoEntro 10 giorni dalla notifica deve indicare le somme dovute e la data di pagamentoart. 547 c.p.c.Può essere resa tramite PEC o raccomandata
Udienza per mancata dichiarazioneSe il creditore non riceve la dichiarazione, il giudice fissa un’udienza; la mancanza comporta presunzione di non contestazioneart. 548 c.p.c.L’ordinanza di assegnazione può essere impugnata dal terzo entro i termini ex art. 617 c.p.c.

2. Ruolo del datore di lavoro

Dal giorno in cui riceve l’atto, il datore di lavoro diventa custode delle somme e deve trattenere l’importo pignorato, aumentato di un margine (1 000 € o 1 600 € a seconda dell’entità del credito) . Deve versare le somme al creditore solo dopo l’ordinanza di assegnazione, salvo che il pignoramento sia esattoriale (in tal caso, le somme vanno versate all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni). È vietato al datore di lavoro pagare il debitore oltre la quota residua; un pagamento in violazione del vincolo è inefficace e può comportare responsabilità penale (appropriazione indebita).

3. Ruolo del lavoratore (debitore)

Il lavoratore ha l’onere di verificare la regolarità formale dell’atto (titolo esecutivo valido, indicazione del credito, rispetto dei limiti di pignorabilità). Se l’atto contiene errori, potrà proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando si contesta il diritto del creditore a procedere; si può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere il pignoramento per gravi motivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): quando si contestano vizi formali dell’atto (mancata indicazione del titolo, errore nel calcolo della somma pignorata, omissione delle avvertenze).
  • Istanza di riduzione del pignoramento: se ci sono più pignoramenti, il debitore può chiedere al giudice di ridurre proporzionalmente le trattenute o dichiararne l’inefficacia per l’eccedenza rispetto al credito .

4. Procedura esattoriale senza giudice

Nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, non vi è un’udienza davanti al giudice. L’agente della riscossione notifica al datore di lavoro l’ordine di versamento; il datore deve trattenere le somme e versarle entro 60 giorni. Il lavoratore può presentare osservazioni scritte all’Agente (non esiste una vera udienza), ma l’unico rimedio efficace resta il ricorso all’autorità giudiziaria (opposizione ex art. 615 c.p.c.) o la richiesta di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate–Riscossione.

5. Assegnazione e fine del pignoramento

Una volta che il giudice (o l’Agente per i pignoramenti fiscali) accerta il credito e dispone l’assegnazione, il datore di lavoro dovrà versare le somme al creditore. Se il debito viene estinto (per pagamento integrale o rottamazione), il pignoramento cessa e l’atto è revocato. È importante conservare copia dell’ordinanza di estinzione per evitare future contestazioni.

Difese e strategie legali

1. Verifica della validità dell’atto e del titolo esecutivo

Prima di tutto, occorre verificare che il creditore abbia un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno non onorato) e che l’atto di precetto sia stato notificato correttamente. Mancanza o invalidità del titolo rendono nullo l’atto di pignoramento. Anche la mancata indicazione delle somme dovute o la violazione del limite di un quinto sono vizi rilevanti.

2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è lo strumento per contestare il diritto del creditore. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (con atto di citazione) o dopo (con ricorso al giudice dell’esecuzione). Motivi tipici:

  1. Inesistenza o inefficacia del titolo (ad esempio, un decreto ingiuntivo non ancora passato in giudicato o un titolo prescritto).
  2. Prescrizione del credito: le retribuzioni non corrisposte non possono essere azionate dopo 5 anni; per i tributi il termine è diverso (in genere 10 anni per le imposte dirette).
  3. Importo errato: se il creditore richiede somme maggiori di quelle dovute, si può chiedere una riduzione.
  4. Violazione dei limiti di pignorabilità: se l’importo trattenuto supera la quota ammessa (un quinto o la percentuale ex art. 72‑ter), il giudice può ridurre la trattenuta.

3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Questa opposizione riguarda vizi formali dell’atto: mancanza di firma, mancata notifica del precetto, omissione delle avvertenze di cui all’art. 543 c.p.c., errori nell’indicazione del giudice competente. Deve essere proposta entro 5 giorni dalla notifica dell’atto o, se il pignoramento è esattoriale, entro 20 giorni dalla notifica del primo atto utile.

4. Istanza di riduzione o sospensione del pignoramento

Se il pignoramento incide in maniera eccessiva sul reddito del lavoratore, è possibile chiedere al giudice:

  • Riduzione del pignoramento: ex art. 496 c.p.c., quando vi sono più pignoramenti e la somma complessiva supera la quota di un quinto; il giudice può ridurre le trattenute o dichiarare l’inefficacia di una di esse .
  • Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere la procedura per gravi motivi (malattia grave, perdita del lavoro, sopravvenienza di altri debiti impignorabili) al fine di consentire al debitore di far fronte ai bisogni essenziali.

5. Rateizzazione e accordi con il creditore

Spesso è possibile evitare il pignoramento concordando un piano di rientro con il creditore. Nel caso dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione, la normativa consente:

  • Rateazione ordinaria o straordinaria: fino a 72 rate mensili, prorogabili fino a 120 in caso di grave difficoltà economica. Dopo la richiesta, l’Agente sospende il pignoramento.
  • Definizione agevolata (rottamazione): la “Rottamazione‑quater” introdotta dalla Legge 197/2022 consentiva di saldare il debito senza sanzioni e interessi di mora; nel 2026 è prevista la “Rottamazione‑quinquies”, che riapre i termini per chi non è riuscito a pagare le rate della quater. La domanda si presenta online sul sito dell’Agenzia entro il 30 aprile 2026 e prevede il pagamento del capitale e di un interesse ridotto. Chi aderisce beneficia della sospensione delle procedure esecutive.

6. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)

Per i debitori con gravi difficoltà economiche, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, d.lgs. 14/2019) prevede tre strumenti:

  1. Accordo di composizione della crisi (ex art. 10 L. 3/2012): il debitore propone ai creditori un piano di pagamento parziale del debito, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È necessario l’assenso della maggioranza dei creditori.
  2. Piano del consumatore (art. 12-bis L. 3/2012): riservato ai debitori non imprenditori; non richiede l’accordo della maggioranza dei creditori e permette di pagare in base alle proprie possibilità. Il piano è omologato dal tribunale.
  3. Liquidazione controllata (art. 14-ter L. 3/2012): consente di liquidare i propri beni per soddisfare i creditori; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

Dal 2023, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, questi istituti sono stati ridenominati ma mantengono la stessa funzione: offrire una via d’uscita legale ai debitori sovraindebitati e sospendere le procedure esecutive. L’avv. Monardo, come gestore della crisi e esperto negoziatore, può presentare queste domande presso l’OCC competente.

7. Strumenti per le imprese: composizione negoziata e codice della crisi

Le imprese in crisi possono accedere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021). Questa procedura prevede la nomina di un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate soluzioni per evitare l’insolvenza. È utile anche per definire debiti tributari e contributivi evitando il pignoramento di stipendi ai dipendenti.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

1. Definizione agevolata delle cartelle (rottamazioni)

L’art. 1, commi 231‑252 della Legge 197/2022 ha istituito la rottamazione‑quater, consentendo di pagare il debito affidato all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto il capitale, l’aggio e le spese esecutive. Sono escluse le sanzioni e gli interessi di mora. Chi aderisce deve rispettare il pagamento delle rate per evitare la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies che riapre i termini per i contribuenti decaduti dalla quater. È rivolta a chi non ha pagato le rate entro il 30 settembre 2025 e consente di rimettersi in regola versando quanto dovuto in 18 rate (5 anni). Per aderire è necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia; al momento della domanda, le procedure esecutive sono sospese.

2. Saldo e stralcio e definizione dei micro‑debiti

Per i debitori con ISEE inferiore a 20 000 €, in passato è stato previsto un saldo e stralcio (Legge 145/2018) che consentiva di pagare solo una percentuale ridotta del debito. Oggi non è più vigente, ma periodicamente le leggi di bilancio introducono sanatorie per determinati debitori (ad esempio, l’annullamento automatico dei debiti fino a 1 000 € derivanti da cartelle affidate fino al 2010). Per il 2026 sono in discussione ulteriori misure di condono per debiti inferiori a 500 €.

3. Transazioni fiscali e conciliazioni giudiziali

In sede di contenzioso tributario, è possibile definire il debito attraverso la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) o la transazione fiscale (art. 182‑ter L.Fall., oggi art. 88 CCI). Si tratta di strumenti complessi che richiedono l’assistenza di un avvocato specializzato; consentono di ottenere una riduzione delle sanzioni e interessi e di estinguere i giudizi pendenti.

4. Piano del consumatore ed esdebitazione (ricordiamo le regole principali)

Il piano del consumatore consente al debitore non imprenditore di proporre un piano di pagamento commisurato al proprio reddito e ai beni di cui dispone. Una volta omologato, blocca tutte le azioni esecutive, compresi i pignoramenti, e consente di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) al termine del piano. Nel 2024 la riforma del Codice della Crisi ha introdotto un minimo 20 % per i crediti chirografari, ma consente deroghe per i soggetti “fragili”.

5. Esempi di applicazione pratica

Supponiamo che un’addetta alle pulizie percepisca uno stipendio netto di 1 200 € al mese e sia destinataria di un pignoramento per un debito di 5 000 €. Il creditore presenta l’atto di pignoramento presso terzi e il datore di lavoro riceve la notifica. Vediamo le possibilità:

ScenarioApplicazioneCalcolo
Pignoramento civile (creditore privato)Limite generale: 1/5 dello stipendio netto1 200 € ÷ 5 = 240 € al mese. Il datore trattiene 240 € e ne versa 960 € al dipendente.
Pignoramento fiscale (Agenzia Entrate) – stipendio < 2 500 €Art. 72‑ter: trattenuta 1/101 200 € × 10 % = 120 €. Il datore deve versare 120 € all’agente e 1 080 € al dipendente.
Saldo su conto corrente (stipendio accreditato sul conto)Protezione del triplo dell’assegno sociale per le somme precedenti al pignoramentoNel 2026 l’assegno sociale è di circa 530 €, quindi sono protetti i primi 1 590 € presenti sul conto al momento del pignoramento; eccedenze e accrediti successivi sono pignorabili fino al limite di 1/5.
Piano del consumatoreIl debitore propone di pagare, ad esempio, 150 € al mese per 36 mesi.Se il giudice omologa il piano, il pignoramento è sospeso e il datore non può trattenere oltre la cifra proposta nel piano.

Per un dipendente con stipendio netto di 3 000 € e debito fiscale di 10 000 €:

  • Il pignoramento fiscale prevede una trattenuta 1/7 (circa 428,57 €).
  • Il pignoramento civile resterebbe 1/5 (600 €), ma se vi fosse un precedente prestito con cessione del quinto, la somma massima prelevabile non potrà superare la metà del reddito (300 € cessione + 300 € pignoramento).
  • Se l’impresa è una pubblica amministrazione, dal 2026 il datore deve verificare debiti fiscali superiori a 5 000 € prima di pagare lo stipendio e bloccare la quota corrispondente .

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica dell’atto: molti debitori non aprono le raccomandate o le PEC, pensando di risolvere più tardi. È un errore: i termini decorrono dalla notifica; trascorsi i termini di opposizione, la possibilità di difendersi si riduce.
  2. Ritenere l’atto nulla perché privo di giudice: nel pignoramento esattoriale l’atto è emesso senza intervento giudiziale; ciò non lo rende nullo. Bisogna invece verificare se la somma richiesta rientra nei limiti dell’art. 72‑ter .
  3. Non controllare il titolo esecutivo: spesso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione procede sulla base di cartelle decadute (debiti prescritti) o di ruoli annullati. Occorre richiedere l’estratto di ruolo e valutare con un professionista la possibilità di ricorrere.
  4. Accettare la trattenuta superiore al dovuto: il datore di lavoro può sbagliare a calcolare la quota, soprattutto se lo stipendio varia (straordinari, tredicesima). È dovere del debitore monitorare la busta paga e segnalare tempestivamente eventuali eccedenze.
  5. Omettere la richiesta di rateizzazione o rottamazione: molti debitori credono di non poter più sanare il debito una volta avviato il pignoramento. In realtà, la richiesta di rateizzazione o la definizione agevolata sospende la procedura e consente di ottenere uno sconto su interessi e sanzioni.
  6. Sottovalutare l’effetto della cessione del quinto: chi ha già ceduto il quinto dello stipendio può subire un ulteriore pignoramento solo entro il limite della metà del reddito. Superare questa soglia è illegittimo.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme essenziali per il pignoramento dello stipendio

NormaContenuto principaleElementi chiave
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilità di stipendi, salari, indennità di licenziamento e pensioniPignoramento massimo 1/5 per debiti civili; protezione del triplo dell’assegno sociale sui conti .
Art. 543 c.p.c.Forma dell’atto di pignoramentoAtto notificato a terzo e debitore; indica titolo esecutivo, credito, giudice competente; invito al terzo a dichiarare .
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo custodeIl terzo deve trattenere le somme entro il limite del credito precettato + maggiorazioni; protezione triplo assegno sociale per accrediti antecedenti .
Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzoIl terzo deve indicare entro 10 giorni le somme dovute e le eventuali sequestri/cessioni .
Art. 548 c.p.c.Mancata dichiarazioneSe il terzo non dichiara, il credito si considera non contestato e il giudice può procedere all’assegnazione .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneContestazione del diritto a procedere; proposta prima o dopo l’esecuzione; il giudice può sospendere l’esecuzione .
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate–RiscossioneOrdine al terzo di versare le somme entro 60 giorni, comprensivo delle somme maturate dopo la notifica .
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Limiti di pignorabilità per i debiti fiscali1/10 per stipendi fino a 2 500 €; 1/7 per stipendi 2 500–5 000 €; 1/5 per stipendi oltre 5 000 € .
Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973Verifica inadempimenti PADal 1° gennaio 2026, verifiche per pagamenti superiori a 2 500 € e debiti oltre 5 000 € ; dal 15 giugno 2026, verifica anche per compensi professionali fino a 5 000 € .

Tabella 2 – Percentuali di pignoramento stipendio (2026)

Stipendio netto mensileDebiti civiliDebiti fiscali (art. 72‑ter)Crediti alimentari
≤ 2 500 €1/51/10Fino a 1/3 (a discrezione del giudice)
2 501 – 5 000 €1/51/7Fino a 1/3
> 5 000 €1/51/5Fino a 1/3

Tabella 3 – Strumenti alternativi per la gestione del debito

StrumentoDescrizioneVantaggi
RateizzazionePagamento dilazionato con l’Agente della riscossione (fino a 72/120 rate)Sospensione del pignoramento durante la rateizzazione; mantenimento della rate entro limiti sostenibili.
Definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies)Pagamento del solo capitale con sconto su sanzioni e interessi; domanda entro 30 aprile 2026Estinzione del debito con risparmio economico; sospensione delle azioni esecutive durante la procedura.
Piano del consumatoreProcedura di sovraindebitamento per persone fisiche non imprenditori; pagamento in base alle capacità del debitore; omologazione del tribunaleSospensione dei pignoramenti; possibilità di ottenere l’esdebitazione finale; soluzioni personalizzate.
Accordo di ristrutturazioneIntesa con i creditori nell’ambito della composizione negoziata; richiede il consenso della maggioranzaRiduzione del debito complessivo; gestione negoziata di più crediti; protezione dai pignoramenti.
Composizione negoziata per le impreseProcedura assistita da un esperto negoziatore per imprese in crisi (D.L. 118/2021)Evita il fallimento; possibilità di ristrutturare debiti tributari e contributivi; tutela dell’occupazione.

FAQ (Domande e risposte)

  1. Qual è la quota massima pignorabile del mio stipendio?
    Per i debiti civili (prestiti, fornitori, banche) la quota massima è un quinto dello stipendio netto . Per i debiti fiscali, la quota varia: 1/10 per stipendi fino a 2 500 €, 1/7 per stipendi tra 2 500 e 5 000 €, 1/5 per stipendi superiori . In ogni caso, se hai già una cessione del quinto, la somma dei prelievi non può superare metà dello stipendio.
  2. Il mio datore di lavoro ha ricevuto un pignoramento; quando inizia a trattenere le somme?
    Dal giorno della notifica dell’atto, il datore di lavoro diventa custode e deve trattenere le somme nel limite del credito pignorato . Tuttavia, il versamento al creditore avverrà solo dopo l’ordinanza di assegnazione o, nel caso di pignoramento esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica .
  3. Posso impugnare un pignoramento se ritengo che il debito sia prescritto?
    Sì. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di contestare la prescrizione del credito. Il giudice può sospendere l’esecuzione e, se accerta la prescrizione, dichiarare inefficace il pignoramento .
  4. Cosa succede se il terzo (datore di lavoro) non rende la dichiarazione nei termini?
    Se il datore di lavoro non invia la dichiarazione entro 10 giorni, il giudice fissa un’udienza; la mancata comparizione o il rifiuto di dichiarare comporta che il credito si considera non contestato . In caso di pignoramento esattoriale, l’inadempienza comporta responsabilità diretta e sanzioni.
  5. Ho un conto corrente cointestato con il coniuge; il pignoramento può colpire anche il saldo del coniuge?
    Le somme accreditate sul conto cointestato sono presunte di proprietà comune. Tuttavia, ai fini del pignoramento di stipendi, la protezione del triplo dell’assegno sociale si applica anche ai conti cointestati. La Cassazione (sentenza 18054/2024) ha affermato che i limiti di pignorabilità si applicano anche nel sequestro preventivo . È consigliabile aprire un conto personale per evitare il blocco delle somme del coniuge.
  6. L’Agenzia delle Entrate può pignorare il mio stipendio senza passare dal giudice?
    Sì. L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare direttamente al datore di lavoro l’ordine di versamento . La banca o il datore devono versare le somme entro 60 giorni. Puoi presentare un’istanza di sospensione o un ricorso al giudice per contestare la procedura.
  7. Il pignoramento fiscale può colpire la tredicesima o la quattordicesima?
    Sì. Le mensilità aggiuntive sono considerate emolumenti di lavoro e subiscono le stesse percentuali di pignoramento. Per le tredicesime, l’art. 72‑ter prevede spesso l’aliquota del decimo (1/10) come avviene per gli emolumenti una tantum .
  8. Che differenza c’è tra pignoramento dello stipendio e cessione del quinto?
    La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il lavoratore autorizza il datore a trattenere un quinto dello stipendio per pagare un finanziamento. Il pignoramento è un atto coattivo imposto dal giudice o dall’Agenzia delle Entrate. In caso di cumulo, la cessione prevale e il pignoramento può incidere solo fino al quinto residuo.
  9. Cosa succede se cambio lavoro durante il pignoramento?
    Devi comunicare al nuovo datore l’esistenza del pignoramento; diversamente, potresti essere responsabile per il mancato adempimento. Il pignoramento prosegue con il nuovo datore fino all’estinzione del debito.
  10. È possibile chiedere la riduzione della trattenuta se ho altre spese essenziali?
    Puoi chiedere al giudice la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) dimostrando la presenza di altri prelievi (es. cessione del quinto) o di spese imprevedibili (malattia, handicap). Il giudice valuterà caso per caso .
  11. Posso evitare il pignoramento aderendo alla rottamazione o chiedendo la rateizzazione?
    Sì. Presentando la domanda di rateizzazione o la richiesta di definizione agevolata prima che il pignoramento sia disposto, la procedura viene sospesa. Se il pignoramento è già in corso, la rateizzazione lo sospende ma occorre informare tempestivamente l’agente della riscossione.
  12. Cosa succede se il datore di lavoro paga comunque il lavoratore violando il pignoramento?
    Il pagamento è inefficace nei confronti del creditore, e il datore di lavoro può essere condannato a versare egli stesso la somma. Inoltre, può incorrere in responsabilità penale per mancato adempimento agli obblighi di custodia .
  13. Quanto dura il pignoramento dello stipendio?
    Dura fino all’estinzione del debito, compresi interessi e spese. In caso di rateizzazione, l’atto viene sospeso ma riprende se non si rispettano le rate. Per importi elevati, il pignoramento può protrarsi diversi anni.
  14. Se ricevo un atto di pignoramento, quanto tempo ho per rivolgermi a un avvocato?
    È consigliabile contattare un legale immediatamente. Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono entro 5 giorni dalla notifica; l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche successivamente, ma è bene agire prima dell’ordinanza di assegnazione per ottenere la sospensione.
  15. Chi paga le spese legali in caso di opposizione?
    Se l’opposizione è accolta, il creditore può essere condannato a pagare le spese. Tuttavia, se l’opposizione viene rigettata, il giudice può condannare il debitore al pagamento delle spese legali. È quindi fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto per valutare la fondatezza del ricorso.
  16. Le procedure di sovraindebitamento bloccano il pignoramento?
    Sì. La presentazione di un piano del consumatore, di un accordo di ristrutturazione o della liquidazione controllata comporta la sospensione delle azioni esecutive. Una volta omologato il piano, i pignoramenti non possono proseguire, e al termine si può ottenere l’esdebitazione.
  17. Il pignoramento può colpire anche i buoni pasto o i rimborsi spese?
    In genere, i buoni pasto e i rimborsi a piè di lista non sono considerati retribuzione e quindi non rientrano nel calcolo della quota pignorabile. Tuttavia, bonus o indennità legate alla prestazione lavorativa possono essere assoggettati agli stessi limiti.
  18. Posso anticipare l’esdebitazione attraverso la composizione negoziata?
    La composizione negoziata non prevede l’esdebitazione, ma consente di concordare con i creditori un piano che sospende le esecuzioni. Per l’esdebitazione vera e propria occorre ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione controllata).
  19. Che cosa succede se il giudice dispone un pignoramento per crediti alimentari?
    I crediti alimentari (ad esempio assegni di mantenimento) godono di un privilegio: il giudice può disporre la trattenuta fino a 1/3 dello stipendio. Se vi è concorrenza con altri crediti, quelli alimentari prevalgono.
  20. Esistono limiti di pignorabilità più favorevoli per i lavoratori part-time?
    No. La legge non distingue tra lavoratori full-time e part-time. Tuttavia, poiché la base di calcolo è la retribuzione netta, uno stipendio più basso comporta un importo pignorato più basso in valore assoluto.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreto quanto esposto, proponiamo alcune simulazioni che possono interessare gli addetti alle pulizie e, più in generale, i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Simulazione 1 – Debito civile (prestito) e stipendio modesto

  • Stipendio netto: 1 000 €
  • Debito: prestito bancario di 4 000 €
  • Procedura: pignoramento presso terzi (datore di lavoro)

Calcolo: il limite generale è 1/5, quindi il datore di lavoro dovrà trattenere 200 € al mese fino al soddisfacimento del debito. Se esiste una cessione del quinto in corso (es. 200 € al mese), il pignoramento potrà essere di massimo altri 200 € in virtù del cumulo pari a metà stipendio.

Sviluppo del piano: se il debitore concorda con la banca una transazione per pagare 150 € al mese, il pignoramento può essere sospeso e sostituito dal piano di rientro. L’avvocato potrà negoziare un accordo in cui parte delle spese e degli interessi sono abbonate.

Simulazione 2 – Debito fiscale e stipendio di fascia intermedia

  • Stipendio netto: 3 500 €
  • Debito fiscale: cartelle esattoriali per 10 000 €
  • Procedura: ordine di pagamento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Calcolo: l’art. 72‑ter prevede una trattenuta 1/7 per stipendi tra 2 500 € e 5 000 €, quindi il datore deve trattenere 500 € al mese (3 500 € ÷ 7). Se l’ordine arriva prima del 2026, non vi è verifica automatica. Dal 2026, l’amministrazione pubblica deve verificare i debiti superiori a 5 000 € e bloccare l’importo .

Strategia: il debitore può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, ottenendo la sospensione del pignoramento. In alternativa, può aderire alla rottamazione‑quinquies presentando la domanda entro il 30 aprile 2026. Se il datore di lavoro è privato, si applica comunque la trattenuta 1/7; se è pubblico, la trattenuta verrà applicata automaticamente e il datore dovrà versare la somma all’Agente entro 60 giorni.

Simulazione 3 – Stipendio accreditato su conto corrente

  • Saldo del conto al momento del pignoramento: 2 000 €
  • Stipendio mensile: 1 800 € (accreditato ogni 10 del mese)
  • Procedura: pignoramento dello stipendio depositato sul conto da parte di un creditore civile

Calcolo: l’art. 545 comma 7 protegge le somme già accreditate fino al triplo dell’assegno sociale (circa 1 590 € nel 2026), quindi 1 590 € restano impignorabili . La differenza (2 000 € – 1 590 € = 410 €) può essere pignorata. Gli accrediti successivi (1 800 €) potranno essere pignorati entro il limite di 1/5 (360 €). Se il pignoramento è esattoriale, si applica la procedura dell’art. 72‑bis, per cui il conto verrà bloccato e le somme maturate nei 60 giorni successivi saranno versate integralmente fino all’estinzione del debito .

Consiglio: per evitare la confusione tra saldo precedente e nuova retribuzione, è consigliabile utilizzare due conti: uno per i risparmi e uno per lo stipendio. In caso di pignoramento, il conto risparmio resterà protetto fino a 1 590 €, mentre il secondo sarà utilizzato solo per ricevere lo stipendio e consentire la trattenuta corretta.

Simulazione 4 – Conflitto tra pignoramento e crediti alimentari

  • Stipendio netto: 2 200 €
  • Debito: assegni di mantenimento arretrati (crediti alimentari) per 6 000 €
  • Procedura: pignoramento ordinario ex art. 545 c.p.c.

Calcolo: i crediti alimentari hanno priorità su altri crediti e possono arrivare fino a 1/3 dello stipendio (circa 733 € al mese). Tuttavia, il giudice valuterà la situazione complessiva e potrebbe ridurre la quota per garantire al debitore un minimo vitale. Se esistono altri pignoramenti, il credito alimentare prevale. In caso di concorso con un pignoramento fiscale, il totale dei prelievi non potrà superare 1/3 o 1/2 a seconda dei casi. È fondamentale presentare al giudice prova delle esigenze familiari (spese per figli minori, affitto, ecc.) per ottenere una protezione maggiore.

Conclusione

Il pignoramento dello stipendio rappresenta una misura incisiva che colpisce direttamente il reddito da lavoro. Per gli addetti alle pulizie e, più in generale, per i lavoratori con stipendi modesti, la sottrazione di una parte della retribuzione può rendere insostenibile la vita quotidiana. Conoscere i limiti di legge (un quinto per i debiti civili, 1/10–1/5 per i debiti fiscali ), i termini procedurali e le possibilità di opposizione è fondamentale per difendersi efficacemente. La giurisprudenza più recente, come la sentenza della Cassazione n. 28520/2025 che ha esteso il pignoramento ai crediti maturati nei 60 giorni successivi , dimostra che la materia è in continua evoluzione e richiede un costante aggiornamento.

Agire tempestivamente, leggere con attenzione le notifiche e rivolgersi a un professionista specializzato sono i passi essenziali per tutelare il proprio reddito.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto qualificato e multidisciplinare: dalla verifica degli atti alla presentazione di ricorsi e opposizioni, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione alla redazione di piani del consumatore e alla definizione agevolata dei debiti. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo garantisce un approccio professionale e mirato alle esigenze del singolo debitore.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle e offrirti strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che il problema diventi irrisolvibile: una consulenza tempestiva può fare la differenza.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!