Debito Con Finanziaria Non Pagato: Ecco Come Difendersi

Introduzione

Se ti trovi nella spiacevole situazione di non poter saldare un debito contratto con una finanziaria, è importante sapere che il problema può evolversi rapidamente trasformandosi in un rischio giuridico serio (ingiunzione di pagamento, pignoramento, segnalazioni alla Centrale Rischi) se non affrontato tempestivamente. Evitare le comunicazioni con il creditore o ignorare le lettere di sollecito può peggiorare la situazione: prima i ritardi e poi la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) rischiano di far scattare immediatamente la richiesta di pagamento “tutto e subito” . Il tema è dunque molto attuale, perché negli ultimi anni sono intervenute nuove norme e giurisprudenza (nuovi tassi soglia, Codice del Consumo aggiornato, tutela del sovraindebitamento, ecc.) che impattano direttamente sui diritti del debitore.

In questo articolo affronteremo in maniera chiara e pratica tutte le principali soluzioni legali che possono interessarti: dalle contestazioni contrattuali (es. usura e spese estranee al TAEG) fino alle opposizioni giudiziali (al decreto ingiuntivo o al pignoramento), passando per le trattative stragiudiziali (saldo e stralcio, rinegoziazioni) e i piani di rientro (“privati” o fiscali). Verranno illustrate, inoltre, le possibilità offerte dalle procedure straordinarie di risanamento (Piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, legge sul sovraindebitamento, esdebitazione) e le agevolazioni fiscali/parafiscali (rottamazioni cartelle, rateizzazioni Art. 19 DPR 602/73, ecc.).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questo staff specializzato, l’Avv. Monardo può offrirti:

  • Analisi dettagliata del contratto di finanziamento e dei conteggi del debito (capitale, interessi, spese) per verificarne la correttezza e individuare vizi o oneri illeciti (es. mancata trasparenza del TAEG, anatocismo o usura).
  • Assistenza nelle prime fasi stragiudiziali: gestione dei solleciti, delle proposte di rientro, del preavviso di segnalazione in CRIF/SIC, della decadenza dal termine e delle relative comunicazioni.
  • Difese giudiziali: redazione di opposizioni al decreto ingiuntivo o al precetto (art. 645 c.p.c.), impugnazione di irregolarità nell’esecuzione (art. 615 c.p.c. e art. 629 c.p.c.), nonché ricorso presso gli organi di giustizia ordinaria o speciale, se previsto.
  • Negoziazioni e piani personalizzati: proposta di soluzioni transattive o piani di rientro sostenibili (p.es. “saldo e stralcio”, rinegoziazioni private o tavoli di conciliazione con la finanziaria).
  • Soluzioni straordinarie: accesso alle procedure di composizione della crisi (legge sul sovraindebitamento e Codice della crisi) con piani del consumatore o concordati, in caso la situazione sia complessa.

Ogni strategia verrà studiata e calibrata sul tuo caso concreto: non si tratta mai di “una soluzione uguale per tutti”, ma di un piano difensivo personalizzato che combina le leve giuridiche utili alla tua situazione.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il nostro staff esaminerà la documentazione (contratto, estratti conto, comunicazioni ricevute) e individuerà le tue migliori opportunità di difesa.

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

In primo luogo, occorre inquadrare il caso nella disciplina attuale dei contratti di credito ai consumatori e del recupero crediti. Dal 10 gennaio 2026 è operativo il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (direttiva UE CCD2) che ha introdotto una riforma organica del settore . Con questa nuova normativa:

  • Informativa sul debito e banche dati: il legislatore impone obblighi stringenti di informazione preventiva e successiva in caso di segnalazione in banche dati creditizie (ad es. CRIF). Il finanziatore deve avvertirti la prima volta in cui segnala un’informazione negativa e confermarti entro 30 giorni . Devi essere inoltre informato del concreto effetto di quella segnalazione sulla tua capacità di accesso al credito . I dati trasmessi devono essere corretti e aggiornati . In caso di mancata o errata informazione pregressa, potrai contestare le segnalazioni illegittime (secondo l’ABF le mancate comunicazioni sono motivo di anatocismo morale , e anche la Corte di Giustizia UE ritiene lesivi i mancati preavvisi ex art. 125-quater D.Lgs. 212/2025).
  • Gestione dell’inadempimento: il nuovo Codice del Consumo impone ai finanziatori procedure scritte di tolleranza (forbearance) per i debitori in difficoltà . In particolare, art. 125-decies dispone che prima di procedere a esecuzioni il creditore deve adottare «un ragionevole grado di tolleranza» verso i consumatori temporaneamente in difficoltà . Inoltre, è vietato addebitarti “oneri derivanti dall’inadempimento superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti” dal finanziatore a causa del tuo ritardo . Ciò significa che eventuali penali o spese extra applicate in caso di ritardo non possono essere “a grappolo” tali da sforare i reali costi (es. sollecito, recupero pratiche).
  • Trasparenza e nullità delle clausole: i contratti di credito devono rispettare rigorose condizioni di forma e contenuto. Qualsiasi clausola che stabilisce costi a tuo carico non prevista o non comprensiva nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è nulla . In pratica, se nel tuo contratto sono state inserite spese di istruttoria o commissioni di mora non calcolate nel TAEG di pubblicità (art. 124 c.2 lett. e D.Lgs. 212/2025), puoi chiedere che tali voci siano azzerate . L’art. 125-bis e seguenti del nuovo D.Lgs. 212/2025 ribadiscono l’obbligo di fornire il contratto su supporto duraturo e di comunicare per iscritto qualsiasi variazione unilaterale (con informazioni chiare sui tempi di adeguamento) .
  • Credito personale e mutuo: la Cassazione ha chiarito che il finanziamento restituito a rate rimane un obbligazione unica. Nelle ordinanze recenti (Cass. n. 4232/2023) si è ribadito che “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo”, per cui esiste un unico termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza dell’ultima rata . Ciò vale anche per gli interessi inclusi nel piano di ammortamento: in base a tale pronuncia, gli interessi pattuiti e quelli moratori fanno parte dell’unica obbligazione e non seguono il termine quinquennale previsto per le rate periodiche . Riassumendo: la prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.) si applica alla restituzione del finanziamento, con decorrenza dall’ultima scadenza pagata. Le singole rate non producono diritti distinti.
  • Interessi e tassi soglia usura: è sempre fondamentale verificare che il TAEG non sia usurario. Ai sensi della L. 108/1996 l’usura si configura quando il TAEG supera di almeno un quarto il tasso soglia calcolato per la categoria di finanziamento (aggiornato trimestralmente dal Ministero dell’Economia) . Ad esempio, il Decreto MEF 23 dicembre 2025 (in G.U. n. 302/2025) ha pubblicato i TEGM effettivi globali medi relativi al trimestre 1° luglio–30 settembre 2025 . Se nel tuo contratto il TAEG supera il valore del tasso soglia (dato dalla media + 50% circa), potresti invocare la nullità di tutti gli interessi eccedenti il tasso soglia e contestare clausole di anatocismo. Inoltre, nei contenziosi la Corte Costituzionale e la Cassazione sottolineano che il meccanismo antiusura conserva valore di fondamentale tutela del debitore e può portare all’annullamento degli interessi corrispettivi in caso di superamento del soglia .

Infine, va ricordato che i principi generali del Codice Civile forniscono ulteriori strumenti difensivi: ad esempio, l’art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine) consente al creditore di pretendere tutto l’importo residuo del debito in un’unica soluzione solo se si verificano specifici presupposti (gravi ritardi, riduzione o mancanza delle garanzie promesse) . Ciò significa che se il tuo contratto non prevede una clausola risolutiva espressa, puoi contestare in giudizio l’attivazione di tale “scatto” contrattuale, dimostrando che le condizioni di decadenza non sussistono. Inoltre, la prescrizione ventennale/decennale degli obblighi (artt. 2946, 2948 c.c.) può essere eccepita quando appropriato (ad es. crediti di interesse maturati oltre 5 anni fa se non rientranti nel debito unitario).

Fonti ufficiali di riferimento aggiornate includono le sentenze degli organi superiori (ad es. Cassazione, Corte Costituzionale) e i decreti ministeriali o circolari rilevanti. Da ricordare: la Cassazione, Sez. III, n. 4232/2023 ha confermato il carattere unitario del mutuo ; la Corte Costituzionale n. 216/2025 (del 30/12/2025) ha dichiarato che, per i pensionati, l’art. 545 c.p.c. (“doppio assegno sociale, min €1.000” ) non viola i principi costituzionali se paragonato alla disciplina speciale INPS sugli indebiti previdenziali . Anche l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha emesso decisioni importanti sulla necessità di preavviso prima della segnalazione in banche dati (ad es. decisione 7935/2024 del Collegio di Bari) e sulla distinzione tra segnalazioni a CRIF e alla Centrale dei Rischi (ABF 11728/2017) .

Ricapitolando, il quadro normativo e giurisprudenziale 2026 offre al debitore molteplici “chiavi di volta” difensive: dal rigore formale (trasparenza contrattuale, comunicazioni) alla sostanza economica (tassi, costi, decadenza), passando per meccanismi speciali di ristrutturazione debiti. Proseguiamo ora descrivendo passo dopo passo cosa accade nella pratica quando il debito non viene saldato e dove puoi intervenire.

Che succede dopo il mancato pagamento

Se non paghi una rata del finanziamento, la finanziaria (o il cessionario del credito) seguirà in genere un iter progressivo:

  1. Solleciti e preavvisi stragiudiziali. Entro pochi giorni o settimane dal mancato versamento, potresti ricevere una lettera o e-mail di sollecito con richiesta di saldo immediato o di piano di rientro. Il creditore può anche contattarti telefonicamente. Al tempo stesso, è prassi (e spesso previsto da regolamenti interni) inviare un avviso di segnalazione in banca dati (SIC) in caso di ritardi prolungati. Qui è essenziale che tu verifichi la correttezza del preavviso: l’intermediario deve informarti preventivamente sulle segnalazioni a carico tuo e sui tuoi diritti . In questa fase puoi ottenere copia del contratto, controllare il calcolo di quanto chiesto (capitale residuo, interessi, commissioni di mora ecc.) e contestare subito eventuali errori o spese ingiustificate. Se possibile, puoi provare a negoziare un piano stragiudiziale con il creditore (ad esempio estinguendo il debito con un pagamento ridotto – saldo e stralcio – o rifinanziando l’esposizione con condizioni migliori).
  2. Decadenza dal termine e clausole accelerate. Se prosegui a non pagare, la finanziaria potrebbe dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) sulla base di una clausola contrattuale espressa. In tal caso ti sarà chiesto il saldo integrale del debito residuo. In pratica, anziché continuare con le rate concordate, la finanziaria comunica di volere “tutto e subito”. Questo avviene solo se sussistono i requisiti di legge (solitamente il ritardo di più rate o il venir meno delle garanzie promesse ). Se la decadenza è ingiustificata o non correttamente notificata, puoi opporre in giudizio la sua illegittimità (ad esempio, contestando che il ritardo non era così grave o che le presunte garanzie non erano mai richieste).
  3. Opposizione stragiudiziale ai ritardi. Durante i solleciti puoi formalmente opporre reclamo alla finanziaria o inviare una “diffida di pagamento” con cui chiedere di interrompere gli interessi di mora illegittimi. In alcuni casi, l’Arbitro Bancario (ABF) consiglia di utilizzare gli istituti di risoluzione alternativa o di rivolgersi direttamente al collegio arbitrale di settore, pur tenendo presente che per le controversie bancarie e finanziarie decise dall’ABF vige un limite di valore di 300.000 euro (utile quindi solo in certi debiti).

Se invece non riesci a risolvere stragiudizialmente, l’iter prosegue in ambito legale:

  1. Ricorso in tribunale: decreto ingiuntivo. Il creditore può rivolgersi al giudice competente (normalmente il tuo domicilio) chiedendo un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma dovuta (capitale, interessi e spese documentate). In base all’art. 633 c.p.c., tale richiesta si basa sulla prova scritta del credito (ad es. contratto firmato, estratti conto firmati). Se il giudice ritiene fondata la documentazione, emette il decreto ingiuntivo e lo notifica a te. Nel decreto deve essere indicato l’avvertimento che, se non ti opponi entro 40 giorni dalla notifica, il provvedimento diventerà esecutivo.
  2. Opposizione al decreto ingiuntivo. Hai 40 giorni di tempo per presentare opposizione presso lo stesso tribunale (art. 645 c.p.c.). Qui dovrai eccepire motivi di illegittimità o vizio del titolo (ad esempio, errori nei conteggi, prescritte parti del debito, contratti non validi, anatocismo, usura, carenza di forma scritta, incongruenza tra tassi pattuiti e TAEG indicato). Se l’opposizione è ammessa, il giudice in un nuovo giudizio esaminerà le ragioni dell’uno e dell’altro. Se invece non ti opponi o perdi l’opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo definitivo.
  3. Atto di precetto. A seguire, il creditore dovrà notificare un atto di precetto per intimarti di adempiere entro almeno 10 giorni . Il precetto è l’ultimo avvertimento formale prima di iniziare l’esecuzione forzata (pignoramenti). Ricevuto il precetto, puoi ancora chiedere una soluzione transattiva (es. un piano di rientro dilazionato o un’offerta di saldo e stralcio migliorata) oppure, se emergono vizi gravi nel titolo esecutivo, potrai valutare azioni giudiziali “d’urgenza” (come il ricorso cautelare in opposizione all’esecuzione per eccepire vizio del titolo o circostanze sopravvenute). Spesso il precetto è considerato un buon momento per estinguere il debito con un compromesso: conviene sempre farsi seguire legalmente anche in questa fase critica.
  4. Pignoramento e sequestro conservativo. Se nemmeno il precetto produce esito, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata. I mezzi tipici sono il pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, pensione ecc.), il pignoramento mobiliare o immobiliare. La scelta dipende dal tipo di credito e dalle garanzie: per un finanziamento personale senza ipoteca, si punta di solito al salario o conto (pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 546-548 c.p.c.) e agli eventuali beni mobili. Se invece il debito derivasse da un mutuo con ipoteca (es. per acquisto casa), il creditore potrà vendere il bene ipotecato. In ogni caso, devi conoscere i limiti di legge: ad esempio, l’art. 545 c.p.c. protegge un minimo vitale sul conto bancario dove viene versata la pensione, pari al doppio dell’assegno sociale (attualmente circa €1.000) . Sulle somme dovute a stipendio, l’Inps (Cass. cost. 216/2025) ha confermato che vale lo stesso principio: 1/5 dell’ammontare e conservazione di tale soglia minima . Per i conti correnti intestati a te, se sono accreditate pensioni o stipendio il primo giorno utile, il terzo debitore (banche o Inps) non possono pignorare oltre il limite del doppio assegno sociale (min €1.000) . Al contrario, se sul conto ci sono somme “estranee” (es. risparmi o vendite occasionali), quelle possono essere aggredite fino all’intero ammontare. Conoscere questi vincoli ti aiuta a capire quanto effettivamente rischi di perdere ogni mese.

In definitiva, in ogni fase (dal sollecito fino al pignoramento) è importante controllare tutte le comunicazioni e documenti ricevuti (contratti, estratti conto del finanziamento, ingiunzione, precetto) e reagire entro i termini di legge. Come vedremo, quasi ogni passaggio offre strumenti di difesa: dalla contestazione formale dei calcoli a rimedi giurisdizionali e a strumenti alternativi (rateizzazioni anche tributarie, piani di composizione del debito, ecc.). Nessuno dovrebbe quindi arrivare passivamente al pignoramento senza aver esplorato tutte le strade a disposizione.

Difese e strategie legali

Contestazioni contrattuali e al conteggio del debito

  • Verifica del contratto: Assicurati di avere copia del contratto di finanziamento e dei relativi preventivi informativi (foglio informativo con TAEG e spese). Controlla che siano presenti per iscritto tutti gli elementi previsti dalla legge (tipo di contratto, importo totale, tasso effettivo annuo, commissioni, tempistica delle rate) . Ogni omissione o discordanza tra quanto pattuito e quanto scritto può essere rilevante.
  • TAEG e usura: Calcola il tasso annuo effettivo globale concordato (TAEG) e confrontalo con i limiti anti-usura trimestrali. Se il tuo TAEG supera il tasso soglia (ad es. il valore determinato dal MEF o dalla Banca d’Italia per la categoria di finanziamento), puoi pretendere la nullità delle clausole relative agli interessi e al rimborso . Questo significa che, se superi la soglia, gli interessi corrispettivi (e non solo gli interessi di mora) potrebbero essere considerati nulli.
  • Spese extracontrattuali: Contesta ogni addebito non espressamente previsto dal contratto o dal piano di ammortamento. In molti finanziamenti vengono applicate commissioni di incasso rata, spese di istruttoria o insoluti, ma queste devono essere indicate nel contratto e computate nel TAEG. In caso contrario, secondo il nuovo Codice del Consumo, tali voci sono nulle . Ad esempio, se ti sono state addebitate spese di incasso o gestione pratica senza clausola contrattuale chiara, richiedi la restituzione.
  • Anatocismo (interessi composti): Verifica se nel piano di ammortamento l’interesse di mora è stato capitalizzato. In base all’art. 1283 c.c., l’interesse di mora deve essere computato su base annua e non capitalizzato automaticamente ogni mese (la sentenza Cass. n. 18915/2013 conferma che nel mutuo in ammortamento frazionato l’anatocismo non opera di norma). Se riscontri che gli interessi di mora vengono aggiunti al capitale e producono ulteriori interessi, puoi sollevare la nullità parziale di questi calcoli.
  • Banca dati e privacy: Se ricevi comunicazioni di preavviso SIC (sistemi di informazioni creditizie), verifica che rispettino il Codice di Condotta SIC elaborato dall’Abi/Associazioni finanziarie. In alcune recenti decisioni l’ABF ha sottolineato che l’avviso/preavviso alla segnalazione è condizione di legittimità . Se manca, potresti contestare la segnalazione come illegittima (richiedendo anche danni reputazionali nel tuo Curriculum Creditizio).

Opposizioni e impugnazioni giurisdizionali

  • Opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): Se ricevi un decreto ingiuntivo, controlla subito la scadenza dei 40 giorni. Con un ricorso in opposizione puoi chiedere al tribunale di riesaminare il credito. I motivi possono includere: il debito è già in parte prescritto (ad es. interessi più vecchi di 5 anni), il credito non è documentato correttamente, il contratto è nullo o l’interesse è usurario. Se l’opposizione ha successo, il decreto ingiuntivo viene annullato o quantomeno ridotto. Anche il mancato accoglimento dell’opposizione può aprire la strada a ulteriori impugnazioni (es. Cassazione) ma prima è cruciale agire tempestivamente.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Una volta avviato il pignoramento (es. pignoramento presso terzi), puoi presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. entro 10 giorni (per il pignoramento presso terzi) o entro 10 giorni dalla notifica (per altri atti). Questa procedura straordinaria di opposizione all’esecuzione consente di far esaminare al giudice il vizio del titolo esecutivo o del precetto, o per richiedere la sospensione dell’esecuzione. Ad esempio, si può opporre il pignoramento dicendo che il debito è già estinto, che è stato erroneamente calcolato, o che le somme pignorate sono al di sotto del minimo vitale.
  • Ricorso per decreto ingiuntivo tributario: Se il debito con la finanziaria include anche posizioni aperte con Equitalia/Agenzia Entrate (ad es. nel caso di debiti per multe o tributi), potresti utilizzare anche gli strumenti del contenzioso tributario (rateazioni straordinarie, opposizione alla cartella entro 60 giorni, ex art. 19 L. 212/2000 ecc.). Non trascurare la possibilità di presentare una domanda di definizione agevolata delle cartelle (vedi oltre) se il debito fiscale è rilevante.
  • Azione di responsabilità o revocatoria: In casi estremi, se sospetti che il finanziatore abbia compiuto atti fraudolenti (es. venduto il tuo debito a un prezzo irrisorio a società terze per recuperare al massimo), potresti valutare azioni civili di revocatoria. Queste ipotesi sono rare e difficili da provare, ma in un contesto di credito deteriorato le società di recupero potrebbero aver agito in modo illegittimo. In ogni caso, è opportuno esplorare tutte le cause possibili in tribunale con il supporto legale adeguato.

Soluzioni transattive e negoziazione

Non va dimenticato che, prima di arrivare in tribunale, spesso la migliore difesa è una trattativa concreta:

  • Saldo e stralcio: Consiste nell’offerta di chiudere subito il debito versando una somma ridotta rispetto al totale. Per esempio, potresti proporre di pagare il 30‑50% del residuo per estinguere completamente il debito. Questo è un compromesso che il creditore potrebbe accettare quando ritiene che potrà recuperare altrimenti meno (o dopo molto tempo) con l’esecuzione. L’Avv. Monardo può assisterti nel calcolare una proposta sostenibile basata sulla tua capacità reddituale e spingere la finanziaria ad accettare, ricordando le sue difficoltà anche normative (limiti agli oneri).
  • Rinegoziazione e rateazione “privata”: Anche fuori dalle procedure formali di Equitalia, a volte è possibile concordare un pagamento rateale direttamente con il creditore. Se ti viene offerta una rateizzazione, valuta bene durata e tasso applicato (fai attenzione a non raddoppiare il debito con gli interessi). In alcuni casi, il creditore invia moduli specifici di rinegoziazione che dovrai firmare: fallo solo se hai fatto controllare le condizioni da un esperto. Talvolta è preferibile rifiutare subito tassi troppo alti e ricorrere al giudice o cercare altri rimedi. In ogni caso, anche nella fase di negoziazione extragiudiziale la consulenza legale è utile per evitare trappole (p.es. clausole di accelerazione nascoste).
  • Mediazione e conciliazione: Benchè non obbligatoria, puoi proporre al creditore di aderire a una mediazione civile o a procedure di conciliazione (es. organi paritetici bancari, Arbitro Finanziario). Questi strumenti, volti a evitare un contenzioso pieno, consentono di mettere a verbale un accordo (ad es. modifica delle condizioni del finanziamento o rateizzazione agevolata) sotto il controllo di un organismo terzo. Anche in questa sede l’esperienza di Avv. Monardo nella negoziazione della crisi può fare la differenza nell’ottenere concessioni reali.

Strumenti alternativi per il debitore in crisi

Se la tua situazione debitoria è grave e coinvolge più creditori (banche, finanziarie, fornitori, condomìni, Equitalia ecc.), valuta strumenti di ristrutturazione dei debiti:

  • Piano del Consumatore (L. 3/2012): È una procedura giudiziale dedicata a persone fisiche non fallibili (es. privati, liberi professionisti, piccoli imprenditori in forma individuale) che permettono di rateizzare i debiti in modo sostenibile o arrivare addirittura al rimborso parziale una tantum. Per accedervi devi sottoporre a un Organismo di composizione della crisi (OCC) un piano nel quale dimostri di avere garanzie di rientro con i tuoi redditi futuri. Il piano, approvato dal giudice, vincola tutti i creditori (liquidando loro quanto concordato). In presenza di condizioni particolarmente difficili, si può richiedere anche la liquidazione controllata del patrimonio e la esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui dopo aver venduto beni non indispensabili). Avv. Monardo, come professionista iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, può gestire personalmente questa procedura, assicurando il rispetto delle regole e il massimo beneficio per te.
  • Concordati e accordi di ristrutturazione: Se sei un piccolo imprenditore o professionista con partita IVA, è possibile (dal 2020) accedere al Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019 e correttivi) con strumenti analoghi, come il concordato semplificato o l’accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII). Queste procedure permettono di rinegoziare i debiti finanziari e commerciali attraverso un piano concordato con i creditori, evitando il fallimento. Anche in questi casi l’assistenza di un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo è fondamentale per predisporre un piano credibile e ottenere le necessarie approvazioni.
  • Rateazioni fiscali e definizioni agevolate: Se il tuo debito con finanziarie è accompagnato da posizioni tributarie (cartelle esattoriali o dichiarazioni con credito IVA/IRPEF), potresti sfruttare anche misure straordinarie di saldo e stralcio o rateazione previste dallo Stato. Ad esempio, la nuova “Rottamazione-quinquies” (DL n. 5/2023 e Legge di Bilancio 2024) consente di sanare cartelle tributarie fino al 30 aprile 2026 in 18/20/24 rate senza sanzioni e interessi . Parallelamente, l’art. 19 del DPR 602/1973 permette di dilazionare i debiti (anche non tributari, grazie all’estensione recente) fino a 120 rate mensili a tassi di interesse moderati . Ad esempio, per debiti fino a 100.000€ potrai ottenere fino a 84 rate dal 2025 in poi, e in caso di comprovata difficoltà fino a 120 rate . L’Avv. Monardo e il suo staff, esperti anche di diritto tributario, possono affiancarti nelle domande di rateazione e nelle eventuali opposizioni alle cartelle collegate, ottimizzando la gestione complessiva del debito.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non ignorare le comunicazioni: Anche se ricevere ingiunzioni o avvisi è stressante, va contrariamente rimosso. Leggi attentamente ogni documento e rispondi sempre nei termini. Non perdere le scadenze (40 giorni per opporsi al decreto, 10 giorni per agire in esecuzione) perché dopo i termini si perde quasi ogni difesa.
  • Controlla sempre i conteggi: Richiedi copia degli estratti conto del finanziamento. Verifica che il saldo indicato sia corretto e che non ci siano voci non dovute. Errori di calcolo o annotazioni mancanti sono frequenti e ti danno diritto a una correzione.
  • Fai attenzione alle lettere truffa: Diffida dalle società poco trasparenti. Assicurati sempre che chi ti contatta sia davvero titolare del credito (ci deve essere prova di cessione). Non fornire dati sensibili a soggetti non qualificati.
  • Non confondere conti bancari: Se il pignoramento ti riguarda, non fare bonifici senza titolo. Attendi di sapere se viene autenticato un titolo esecutivo valido. Eventuali somme versate senza titolo non ti proteggono.
  • Non aspettare il pignoramento passivo: Contatta l’Avv. Monardo prima possibile. Spesso solo l’intimazione di un legale può sbloccare trattative più favorevoli o sospendere provvedimenti esecutivi.

Brevi tabelle riassuntive (aggiornate al 2026):

Norma/StrumentoDettagli principaliTermini
Art. 1186 c.c. (decadenza dal termine)Scatta la rivendica “tutto e subito” per insolvenza, riduzione garanzie, promesse non mantenute .Azione immediata del creditore.
Art. 545 c.p.c. (pignorabilità pensioni)Impignorabilità di 2×assegno sociale (min €1.000) sulle pensioni, il quinto sulle eccedenze.Permanente (CD Cost. 216/2025).
Art. 1186 c.c. (§) (prescrizione mutuo)Debito mutuo unico: prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dall’ultima rata .10 anni dall’ultima rata.
Art. 2948 c.c., n.4 (prescr. interessi)Gli interessi, se inclusi nei pagamenti periodici, seguono la stessa prescrizione decennale del capitale (no quinquennale) .10 anni (non 5).
Rilevazione TEGM (L. 108/96)Tassi effettivi globali medi trimestrali (MEF 23/12/2025) usati per definire l’usura.Aggiornamento trimestrale.
D.Lgs. 212/2025, art. 125-deciesObbligo di procedure di tolleranza con debitori in difficoltà; vieta oneri inadempimento superiori ai costi reali .Norma generale (v. GU 9/1/26).
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, e succ. mod.)Responsabilità e controlli nella concessione del credito; tutela per il debitore-consumatore.Norme generali di applicazione.
Definizione agevolata (rottamazione)Rottamazione-quater/quinquies (Legge di Bilancio 2024/2025): sanatoria cartelle, da richiedere entro il 30/4/2026 .Domanda entro il 30/4/2026.
Art. 19 DPR 602/73 (Rateazione)Permette di rateizzare debiti con riscossione (anche finanziari recenti) fino a 120 rate se comprovato stato di difficoltà .Richiesta anche dopo notifica del titolo.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la decadenza dal beneficio del termine e quando scatta?
    La decadenza dal termine (art. 1186 c.c.) significa che perdi la dilazione di pagamento e il creditore può chiedere subito l’intero debito residuo. Scatta solo se il contratto lo prevede espressamente e si verificano condizioni stabilite dalla legge (solitamente insolvenza del debitore, o riduzione/manomissione delle garanzie promesse) . In pratica: se non paghi troppe rate di fila o scolleghi dalle garanzie (es. svendi l’oggetto ipotecato) il creditore può accelerare le scadenze. Se ritieni che tali condizioni non sussistano, va sollevato in giudizio come vizio dell’atto di escussione.
  2. Posso fare opposizione al decreto ingiuntivo notificato da una finanziaria?
    Sì, assolutamente. Se ricevi un decreto ingiuntivo hai 40 giorni di tempo (dalla notifica) per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. Davanti al giudice potrai contestare i conteggi o le clausole del contratto (ad es. tassi usurari, spese non dovute). È il momento principe per difenderti in tribunale senza rischiare di dover affrontare subito il pignoramento.
  3. Che differenza c’è tra opposizione a ingiunzione e opposizione all’esecuzione?
    L’opposizione al decreto ingiuntivo (procedura monitoria) serve a far riesaminare dal giudice l’intera legittimità del credito e del titolo esecutivo stesso. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) invece si propone quando l’esecuzione (pignoramento) è già iniziata. In quest’ultimo caso, puoi contestare difetti formali del titolo o circostanze sopravvenute e chiedere la sospensione dell’esecuzione. Entrambi i rimedi sono difese giurisdizionali, ma hanno iter e conseguenze diverse.
  4. Cosa succede se non mi oppongo all’ingiunzione?
    Se trascorrono 40 giorni senza opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo per equivalente. Da quel momento la finanziaria può notificare il precetto e avviare il pignoramento. In sostanza, perderai l’ultima chance di impugnare la validità del titolo, restando con le sole eccezioni in sede di esecuzione forzata. Meglio quindi non trascurare mai questo termine.
  5. Qual è il minimo “vitale” che non possono toccarmi sullo stipendio o sulla pensione?
    Sulle pensioni, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che la parte non pignorabile è il doppio della pensione sociale mensile (attualmente circa €1.000) . Questa tutela vale anche se l’INPS trattiene per indebiti previdenziali, come riconfermato dalla Corte Costituzionale n. 216/2025 . Per gli stipendi e altri emolumenti (tredicesima, indennità), se c’è una terza parte che paga (es. il datore di lavoro o l’ente previdenziale), il massimale pignorabile è 1/5 dello stipendio (se il pignoramento è a carico di questa “parte” terza) salvo situazioni particolari (concorso di titoli) . In pratica, sugli emolumenti retributivi il creditore può trattenere al massimo un quinto al mese, mentre sulle pensioni di vecchiaia non può togliere nulla fino a quel minimo garantito. Fuori da queste ipotesi, tuttavia, l’intera somma presente sul tuo conto può essere aggredita (ad es. risparmi accumulati).
  6. Cosa devo fare se la finanziaria mi segnala in CRIF senza preavviso?
    La nuova disciplina impone che tu debba essere preventivamente avvisato prima di ogni segnalazione di inadempimento . Se la segnalazione è stata inserita senza alcun preavviso, puoi contestarla. In assenza di un avviso scritto nei termini, potresti avviare un’azione legale per danni da segnalazione illegittima o ricorrere all’Arbitro Bancario (ABF) chiedendo l’annullamento della segnalazione e un risarcimento per il danno d’immagine creditizia . In ogni caso, conserva qualsiasi comunicazione ricevuta: l’ente che gestisce la banca dati (p.es. CRIF) deve correggere eventuali errori dopo tua formale contestazione.
  7. Posso rateizzare il debito con la finanziaria?
    Puoi provare a proporre un piano di rateizzazione direttamente alla finanziaria (in genere da concordare prima dell’ingresso in tribunale). Se invece vuoi dilazionare formalmente il debito, una strada è rivolgersi all’Agenzia delle Entrate Riscossione (se il tuo debito è gestito da loro) con la rateazione ex art. 19 del DPR 602/1973. Dal 2025 è possibile ottenere anche fino a 120 rate mensili per debiti fino a €120.000, a certe condizioni di “stato di difficoltà” dichiarato . Altrimenti, non ci sono tassi “legali” di rateazione per debiti commerciali privati: un eventuale piano sarà frutto di accordo transattivo con la finanziaria o di decisione giudiziale (p.es. piano del consumatore).
  8. Che cos’è il “saldo e stralcio” e quando conviene?
    Il saldo e stralcio è una forma di transazione in cui il debitore paga al creditore una somma ridotta per estinguere completamente il debito. Conviene quando hai una disponibilità immediata (p.es. liquidità, prestiti da parenti) e il creditore preferisce ottenere subito una percentuale che non correre il rischio di procedure lunghe e costose. Ad esempio, se devi €20.000, potresti negoziare di pagarne €10.000 subito, con cancellazione del rimanente. La percentuale di sconto dipende dalla leva contrattuale: più è probabile che saresti insolvente, maggiore sarà la riduzione possibile. L’Avv. Monardo può aiutarti a calcolare la soglia di fattibilità di un’offerta del genere e a formalizzarla nel modo migliore.
  9. Ho più creditori (banche, fornitori, Equitalia): posso aggregarli in unico piano?
    Sì. In caso di sovraindebitamento, le leggi speciali (L. 3/2012 e Codice della Crisi) consentono di presentare un piano unico che valica i singoli debiti. Nel Piano del consumatore, ad esempio, puoi inserire tutti i tuoi debiti (finanziarie, fiscali, fornitori ecc.) e proporre come onorare ciascuno nel tempo. Se approvato dal giudice, il piano vale per tutti i creditori aderenti. In alternativa, ci sono procedure per negoziare con i creditori collettivamente (es. accordi di ristrutturazione art. 67 CCII). In ogni caso, questa strada va valutata in base alla gravità complessiva del debito. Se ritieni che la somma totale dei debiti superi la tua capacità di pagamento “privata”, contatta subito un professionista: in Italia esistono strumenti legali volti proprio a risanare situazioni sovraindebitate, evitando così effetti fallimentari personali.
  10. La finanziaria dice di aver già ceduto il mio debito a una società di recupero. Cambia qualcosa?
    Sì e no. Sostanzialmente i tuoi obblighi rimangono gli stessi: devi pagare il credito, che ora ha un nuovo titolare. Tuttavia il cambio di soggetto è un’occasione per ricontrollare tutto il procedimento: verifica il contratto originale e i termini di cessione (li devi ricevere per legge). Assicurati che la società di recupero abbia titolo valido per agire (deve essere titolare effettivo del credito). Spesso il cessionario applica commissioni aggiuntive; verifica se queste sono contrattualmente previste. Inoltre, essendo ora un creditore diverso, la giurisdizione o la competenza territoriale potrebbero cambiare (in genere, però, resta la tua residenza). In pratica, ogni volta che il creditore cambia nome, controlla la documentazione e discuti nuovamente le condizioni con il nuovo titolare: non dare mai per scontato che “il contratto rimane uguale a prima, solo con un altro nome”.
  11. Il mio contratto di finanziamento era a tasso variabile: come influisce sulle difese?
    Nei mutui e finanziamenti a tasso variabile, i criteri di aggiornamento del tasso (Euribor, parameteri vari) devono essere chiaramente indicati in contratto. Controlla che le variazioni non siano arbitrarie e che la banca/finanziaria non abbia applicato margini superiori a quelli pattuiti. In ogni caso, resta applicabile il divieto di anatocismo e di usura: se, ad esempio, il tasso effettivo supera il tasso soglia, potrai ottenere la nullità degli interessi anomali. Eventuali profili di scorrettezza possono essere fatti valere allo stesso modo di un tasso fisso abusivo.
  12. Posso usare l’arbitrato o conciliazione per le banche/finanziarie?
    Sì. Molti istituti bancari e finanziari hanno sezioni dedicate alla conciliazione (anche previste dalla Banca d’Italia) o alla procedura arbitrale ex art. 7 del TUB. Puoi richiedere una conciliazione indipendente tra te e la banca (spesso gratuita). Altrimenti, per controversie fino a €50.000 (tasso fisso) o €100.000 (tasso variabile) esiste l’Arbitro Bancario Finanziario (ArbitroABF). Portare la causa in arbitrato/ABF è più rapido di un giudizio ordinario e più flessibile nelle prove, ma le decisioni non sono vincolanti per la banca (puoi agire comunque in tribunale). Tuttavia, se ottieni un parere favorevole dell’ABF, è comunque un argomento persuasivo in giudizio.
  13. Se ho già un pignoramento in corso, posso ancora chiudere con un accordo?
    Sì. Anche dopo l’avvio dell’esecuzione è possibile trattare un accordo con il creditore. Spesso il pignoramento consente di capire l’urgenza di trovare una soluzione: potresti ad esempio proporre al creditore di revocare il pignoramento a fronte di un versamento concordato (parziale o a saldo e stralcio). L’ordine di pignoramento può essere revocato con il consenso delle parti, purché il debito venga comunque estinto secondo l’accordo. In alternativa, puoi ottenere la sospensione dell’esecuzione impugnando l’atto (se ravvisi vizi) mentre procedi alla trattativa.
  14. Cos’è e come funziona il “piano del consumatore”?
    Il Piano del consumatore è una procedura prevista dalla Legge 3/2012 dedicata ai privati in difficoltà. In pratica, sottoponendo al Tribunale un piano di rientro dettagliato, puoi proporre ai creditori di spalmare le rate su più anni (fino a 18 anni), sospendere temporaneamente alcune rate o prevedere sconti, in base alle tue possibilità. Se il piano è approvato, il tribunale nomina un fiduciario che lo monitora e vincola tutti i creditori che vi aderiscono. Alla fine del piano, se previsto, il giudice può anche esdebitarti dei residui (cioè liberarti del debito non pagato) se hai dimostrato buona fede. Si tratta di uno strumento complesso, da gestire con un professionista (l’Avv. Monardo è anche consulente OCC esperto in piani di sovraindebitamento).
  15. Cos’è l’esdebitazione e quando posso ottenerla?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura concorsuale di sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione del patrimonio). Ti sarà riconosciuta se hai seguito il piano e saldato i creditori secondo quanto concordato, e se il giudice ritiene che tu abbia agito in buona fede (cioè hai cercato di far fronte ai debiti con i tuoi mezzi). In tal caso, il giudice dichiara concluso lo stato di sovraindebitamento, liberandoti dal pagamento di ciò che ancora restava. È una “seconda chance” molto potente, ma non è scontato ottenere l’esdebitazione: serve un professionista che curi ogni dettaglio procedurale.
  16. Come calcolare gli importi se accolgo un saldo e stralcio?
    Non esiste una formula fissa: dipende dalla tua capacità di pagare e dalla trattativa. Solitamente il creditore accetterà uno sconto più elevato se percepisce che saresti insolvente altrimenti. Ad esempio, se il debito residuo è €10.000, potresti iniziare offrendo €5.000 in unica soluzione o in 2-3 rate veloci. Il legale può preparare una simulazione economica (calcolatrice) per mostrare il vantaggio dell’incasso immediato rispetto a spese legali e tempo di recupero lungo. Qualora tu disponga di un risparmio, di un bonus o di fondi eccezionali, versare una percentuale elevata subito potrebbe chiudere la partita.
  17. Esempio pratico di calcolo di un pignoramento sullo stipendio:
    Supponiamo che tu abbia uno stipendio netto mensile di €1.500. La legge consente ai creditori di pignorare al massimo 1/5 dello stipendio: in questo caso circa €300 al mese. Se hai più creditori che eseguono contemporaneamente (pignoramenti concorrenti), quel 300€ verrà diviso in parti. Ciò significa che tu manterrai €1.200 mensili di stipendio per le tue spese quotidiane. Se invece avessi una pensione netta di €800 al mese, la parte impignorabile di 1/5 (160€) è ben al di sotto del minimo vitale garantito da art. 545 c.p.c.; difatti per la pensione si applica un doppio meccanismo: non può essere trattenuto nulla fino a €1.000 (doppio assegno sociale) , e di solito si riesce a togliere al massimo 1/5 dell’eccedenza oltre tale soglia. Quindi, nel nostro esempio, l’intero assegno di €800 sarebbe salvo in quanto inferiore al doppio dell’assegno sociale.
  18. Esempio pratico di conteggio interessi/penali:
    Immagina di aver ottenuto un prestito di €10.000 con TAEG 12% annuo (per semplicità, pagamento mensile). Dopo un anno non hai pagato nulla e l’interesse di mora previsto contrattualmente è del 2% mensile. In un anno potresti dover al finanziatore circa €2.000 di interessi correnti (più €400 di interessi moratori sui singoli mesi). Se il TAEG effettivo supera il tasso soglia antiusura, potrai contestare l’applicazione di tutto questo tasso. Inoltre, potresti proporre di pagare subito (saldo e stralcio) ad esempio €7.000 per chiudere, riuscendo comunque a risparmiare €3.400 rispetto alla richiesta complessiva (capitale + interessi) che il finanziatore potrebbe farti. Queste simulazioni devono essere personalizzate: l’avvocato ti aiuterà a calcolare cifre precise e sostenibili da offrire.
  19. Come posso verificare gli effettivi addebiti sul mio debito con finanziaria?
    Puoi chiedere alla banca/finanziaria estratti conto del finanziamento, ricalcolando autonomamente il capitale residuo, gli interessi maturati e le spese applicate. In caso di discordanza, spesso basta una lettera dell’avvocato per ottenere un conteggio riveduto. Ricorda che l’onere della prova del credito spetta al finanziatore, quindi trova tutta la documentazione (contratti firmati, postazioni bancarie, quietanze di pagamento). Quando l’istruttoria del debito procede verso il giudice, esaminerà proprio questi documenti. Un professionista può scovare voci imposte illegittimamente e impedirne il recupero (p.es. se un interesse di mora non era autorizzato dal contratto o non è stato comunicato in modifica contrattuale, non puoi esserne obbligato).
  20. Servono altre tutele speciali per i crediti al consumo?
    Sì. I contratti di finanziamento ai consumatori sono soggetti al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.). Ad esempio, se il credito era “finalizzato” all’acquisto di un bene, o hai una polizza vita collegata al finanziamento, valgono particolari tutele (diritto di recesso, di surroga). Inoltre, il legislatore ha introdotto misure anti-predatorie: contrariamente a quanto avviene con imprese, per i consumatori non si possono imporre interessi moratori superiori agli interessi corrispettivi (art. 1224 c.c. come integrato dal Codice del Consumo). In pratica, l’ammontare complessivo degli oneri di mora non può superare il tasso convenuto per il capitale. Questa regola è un criterio di ragionevolezza a tutela del consumatore; se la finanziaria viola questo limite, puoi far valere l’art. 1224 c.c. e chiederne la nullità. Anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo tali difese devono essere illustrate.

Conclusione

Un debito con una finanziaria non pagato nel 2026 non è mai un evento innocuo: con il passare del tempo, il ritardo accumulato può tradursi in ingiunzione di pagamento e pignoramenti, oltre che in danni alla reputazione creditizia. Fortunatamente, la legge e la giurisprudenza offrono molteplici strumenti di difesa lungo tutto questo percorso, purché si intervenga in tempo e con competenza.

Riepilogando i punti chiave: all’inizio puoi contestare formalmente il conteggio del debito (richiedere conteggi corretti, verificare validità e legittimità delle condizioni contrattuali). Quando arriva la fase giudiziale (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti) puoi impugnare in via ordinaria o cautelare i vari atti (art. 645 c.p.c., art. 615 c.p.c., ecc.). Parallelamente, va sempre valutata la strada della negoziazione: piani di pagamento concordati, saldo e stralcio, o accesso alle misure speciali come i piani di sovraindebitamento. Agire insieme a un professionista significa attivarsi prima che le azioni esecutive diventino irrevocabili. Ad esempio, un avvocato può calcolare subito qual è il limite minimo impignorabile sul conto o stipendio (garantito da art. 545 c.p.c. ) e bloccare illegittimi pignoramenti di quelle somme. Inoltre, il tempestivo ricorso alle procedure di ristrutturazione (piano consumatore, accordi di ristrutturazione) può far cessare ogni esecuzione, come previsto dal Codice della Crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti dispongono di tutte le competenze per accompagnarti concretamente in questo percorso difensivo.

Dal controllo degli atti ricevuti (contratti, estratti conto, decreti ingiuntivi, cartelle) all’impostazione di ricorsi e sospensioni, fino alle trattative con le finanziarie e alle istanze stragiudiziali, il nostro team può intervenire per bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, iscrizioni eferenti, cartelle esattoriali) e scongiurare perdite patrimoniali eccessive. Non lasciarti schiacciare da procedure automatiche: la differenza tra subire e difenderti sta nel tempo che intercorre e nelle azioni concrete che intraprendi.

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Fonti: normativa e giurisprudenza ufficiale (Cassazione, Corte Costituzionale, D.Lgs. 212/2025, Codice Civile, DPR 602/1973, Legge 3/2012, ecc.) sulle quali si basano i concetti esposti . Gli esempi numerici e i consigli pratici sono elaborati in chiave professionale tenendo conto delle novità normative 2026.

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