Cosa Succede Se Non Pago Un Finanziamento Garantito Dallo Stato E Come Difendersi

Negli ultimi anni, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, lo Stato italiano ha incentivato l’accesso al credito per imprese, professionisti e famiglie tramite garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia PMI, SACE, Fondo “prima casa” per mutui ipotecari, ecc.). Questi strumenti sono fondamentali per ottenere finanziamenti vantaggiosi, ma non esonerano il debitore dalla responsabilità di rimborsare il prestito. Anzi, in caso di inadempimento, il debitore si trova spesso ad affrontare conseguenze gravi: il mancato pagamento attiva la garanzia pubblica, lo Stato (o l’ente gestore della garanzia) paga la banca e poi rivale sull’inadempiente, potendo beneficiare di un privilegio speciale sui suoi beni. È quindi cruciale conoscere per tempo cosa comporta non rimborsare un prestito garantito dallo Stato e quali strumenti legali esistono per difendersi.

In questo articolo analizzeremo l’intero iter giuridico che segue un mancato pagamento di un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Illustreremo il quadro normativo attuale – dalle leggi di riferimento alle più recenti sentenze della Cassazione – e descriveremo passo dopo passo le azioni legali attivabili dal creditore (banca e Stato garante) nonché le opzioni di difesa a disposizione del debitore. Verranno poi presentate strategie concrete: come contestare atti illegittimi, richiedere sospensioni, negoziare piani di rientro o aderire a soluzioni agevolate (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, ecc.). In chiusura offriremo consigli pratici, risponderemo ai quesiti più frequenti dei debitori e riassumeremo le informazioni chiave in tabelle riepilogative.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team possono offrire al debitore un supporto concreto: dall’analisi dell’atto ricevuto (ingiunzione, decreto ingiuntivo, atto di precetto o cartella esattoriale), alla presentazione di ricorsi o opposizioni, fino alla negoziazione di sospensioni, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

I finanziamenti garantiti dallo Stato sono disciplinati da una rete normativa articolata. In generale, si tratta di prestiti erogati da banche o intermediari a imprese e privati, in forza di una garanzia pubblica che assicura la banca in caso di insolvenza del debitore. Le principali forme di garanzia statale attive fino al 2025 (e oltre) includono:

  • Fondo di Garanzia PMI (Legge n. 662/1996, art.2, co.100, lett. a) e s.m.i.) gestito da MCC – Mediocredito Centrale. Copre a regime fino all’80% del finanziamento (in casi straordinari anche il 90-100% per importi minori) .
  • Garanzia SACE “Emergenza Covid” (leggi di conversione dei DL Liquidità e Rilancio: D.L. 23/2020 conv. L. 40/2020 e D.L. 34/2020 conv. L. 77/2020). Garantisce prestiti a imprese (anche medio-grandi) a prima richiesta, con contragaranzia dello Stato al 100% .
  • Fondo di Garanzia “Prima Casa” (Legge 147/2013 e successive modifiche) per mutui ipotecari sui primi acquisti, gestito da CONSAP per conto del MEF. Copre fino al 50% (80% per under 36) del capitale mutuo .
  • Garanzie regionali o settoriali (ad es. per agricoltura: ISMEA, PSR, Fondo Rotativo Inail, ecc.) e garanzie del Gruppo CDP/SACE per Green Deal, PNRR, startup, etc. Anche queste seguono meccanismi analoghi di surrogazione in caso di mancato rimborso .

Al livello normativo generale, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (c.d. “Disciplina degli interventi a sostegno alle attività produttive”) è cruciale perché attribuisce al credito di rivalsa dello Stato/Fondo garanzia il rango di credito privilegiato. In particolare, l’art. 9, comma 5, stabilisce che «i crediti restitutori conseguenti alla revoca di un intervento di sostegno pubblico sono trattati come crediti preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione di quelli per spese di giustizia e del privitivo ordinario di cui all’art. 2751-bis c.c.» . La Corte di Cassazione ha confermato che tale norma si applica anche ai crediti di rivalsa derivanti dall’escussione di garanzie statali (Fondo PMI, SACE, ecc.) .

Inoltre, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (riordino della riscossione tributaria) contiene disposizioni rilevanti per la modalità di recupero fiscale del credito statale. In particolare l’art. 17 autorizza l’uso del ruolo esattoriale per le entrate dello Stato anche diverse dalle imposte, mentre l’art. 21 chiarisce che, se l’entrata deriva da rapporti privatistici (come i prestiti bancari garantiti), è necessario che la somma sia prima accertata da un titolo esecutivo. Un orientamento dottrinario e giudiziario (cfr. Trib. Campobasso) sottolinea che, perciò, la cartella esattoriale assume in questi casi natura di precetto e richiede un titolo base (ingiunzione fiscale, decreto ingiuntivo) . Tuttavia, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. ord. 9657/2024) ha interpretato l’art. 17/46/99 in senso estensivo, ritenendo ammissibile anche l’iscrizione a ruolo diretta (cartella) dei crediti da garanzia statale .

Sul piano sanzionatorio, la fiscalità del credito di rivalsa è quella ordinaria: il Fondo di Garanzia o lo Stato rivale sul debitore come creditore pubblico. In caso di riscossione coattiva, trovano applicazione le stesse regole delle entrate erariali: il credito è caricato a ruolo e notificato con cartella esattoriale (che funge da titolo esecutivo) . Ciò significa che, inadempiente il debitore, scattano le attività dell’Agente della riscossione (ex Equitalia): emissione di cartella, fermo amministrativo di beni, pignoramenti mobiliari o immobiliari, ipoteche, ecc. Il credito dello Stato si colloca in testa alle graduatorie (privilegio mobiliare generale) grazie all’art. 9 D.Lgs.123/98 , avendo assoluta prelazione sui creditori privati (fatta salva solo la prelazione per spese di giustizia e crediti dei lavoratori ).

Giurisprudenza recente ha ulteriormente definito questi principi: ad esempio, la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 9657/2024 ha ribadito che, quando il fondo pubblico (MCC o SACE) escute la garanzia, «il garante subentra nella posizione del garantito con la nascita di un diritto di natura privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche… con conseguente legittimità della riscossione esattoriale» . In altre parole, lo Stato è titolare di un credito autonomo (non mero garante) sin dal momento dell’erogazione e la riscossione coattiva può procedere normalmente con ruolo cartolare .

Tuttavia, non manca chi mette in dubbio questa impostazione favorevole all’esattore pubblico. La Cassazione Civile, Sez. I, con la sentenza n. 1453/2022 ha affermato il contrario: l’escussione della garanzia non genera un “nuovo” credito privilegiato, bensì il credito dello Stato resta vincolato all’originaria concessione agevolativa . In tal senso, lo Stato rivalebbe solo a seguito della revoca del beneficio, collegando il suo credito a quello iniziale della banca . Altri precedenti (Cass. 8882/2020, 11122/2020) avevano giuridicamente qualificato la garanzia statale come una forma di prestito pubblico, con obbligo di restituzione. Questo contrasto tra Sezioni civili (Primo vs Terzo) è tuttora aperto, ma non incide sul fatto pratico che, in caso di mancato pagamento, il debitore si vedrà comunque notificare il debito dall’ente garante con gli stessi metodi di riscossione fiscale .

Infine, dal punto di vista penale si segnala che il legislatore ha introdotto nuovi reati specifici (D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, artt. 24-26; D.L. n. 18/2020, art. 49; D.L. n. 34/2020, art. 216) per chi indebiti il sistema dei finanziamenti garantiti, punendo – ad esempio – chi autocertifichi falsamente i requisiti per ottenere la garanzia o si approprii di fondi pubblici. La Cassazione Penale con la sentenza n. 2125/2022 (caso Bonfanti) ha precisato che la falsa dichiarazione sui requisiti per accedere al finanziamento Covid garantito non integra necessariamente truffa aggravata, ma può configurare il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni pubbliche . Analogamente, la Cass. Pen. n. 22119/2021 ha stabilito che il semplice dirottamento dei fondi su scopi diversi non configura malversazione se non è seguito da inadempimento effettivo . È utile sapere che, benché esista il rischio penale (truffa, indebita percezione, frode in pubbliche forniture, ecc.), nella maggior parte dei casi l’inadempienza a un finanziamento garantito rimane un fatto civilistico, sanzionabile con revoca del beneficio e rivalsa, più che con pene detentive .

In sintesi, se un debitore non restituisce un prestito garantito dallo Stato: (i) il credito viene revocato dalla banca e la garanzia viene escussa; (ii) lo Stato o l’ente gestore (Fondo PMI, SACE, ISMEA, Consap, ecc.) paga la quota garantita all’istituto; (iii) il debitore resta responsabile del debito e dovrà rimborsare allo Stato la parte corrisposta, che diventa un credito privilegiato pubblico da riscossione forzata . Anche i garanti personali (fideiussori) possono essere coinvolti: la banca può rivalersi sia sul Fondo pubblico sia sui fideiussori per l’intero importo . Il risultato pratico è che, dopo aver pagato l’ente garante, il debitore riceverà una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione . Qualora il debitore non provveda, l’Agenzia potrà agire con fermo amministrativo di veicoli, pignoramenti di conti correnti, stipendi o immobili, iscrizione di ipoteche, ecc., secondo le comuni regole della riscossione fiscale.

Procedura passo-passo dopo il mancato pagamento

Quando scatta l’inadempimento del prestito garantito (ad es. mancato pagamento di una rata oltre i termini di tolleranza, solitamente 30-90 giorni di ritardo, salvo diversa pattuizione), si apre il seguente percorso operativo:

  1. Messa in mora e decadenza dei termini: la banca comunica formalmente al debitore l’inadempimento tramite lettera di messa in mora. Spesso dichiara la decadenza dal beneficio del termine, ossia la richiesta di pagamento immediato di tutto il debito residuo (capitale, interessi, penali). Contestualmente scattano interessi di mora e penali contrattuali secondo quanto previsto dal contratto , e la banca può segnalare l’evento negativo alle centrali rischi (CRIF, BCE, ecc.). In questa fase, il debitore viene a conoscenza dell’insolvenza e può valutare in autonomia o con un professionista le vie di difesa.
  2. Escussione della garanzia pubblica: contestualmente (o subito dopo aver deciso di attivare la garanzia), la banca escute la garanzia statale: per il Fondo di Garanzia PMI/MCC ciò avviene secondo le modalità previste dai decreti attuativi (D.M. 20/06/2005, D.M. 23/09/2005) , per SACE in base all’art. 1 DL 23/2020. In pratica, la banca comunica al gestore della garanzia l’inadempimento del debitore e invia tutta la documentazione richiesta. Il Fondo o SACE calcola allora la perdita finale (tenendo conto di eventuali recuperi già ottenuti) e provvede al pagamento della percentuale garantita (ad es. l’80% per Fondo PMI o il 90-100% per SACE/DL Liquidità) .
  3. Nuovo creditore – rivalsa dello Stato: al momento del pagamento della garanzia, si concretizza il credito di rivalsa dello Stato verso il debitore. Questo credito – come detto – è ex lege privilegiato e autonomo . Nella sostanza il debitore, che inizialmente aveva un unico creditore (la banca), dopo l’escussione ne ha due: la banca per la parte di finanziamento non coperta dalla garanzia e lo Stato (Fondo o SACE) per la parte garantita . Ad esempio, su un finanziamento di €100.000 garantito all’80%, dopo escussione lo Stato versa €80.000 alla banca; ora l’impresa dovrà restituire €80.000 allo Stato e mantenere l’obbligo di pagare i restanti €20.000 (se dovuti) alla banca . Se la garanzia era del 100% (come per piccoli prestiti Covid fino a €30.000), la banca è integralmente rimborsata e tutto il debito residuo passa allo Stato.
  4. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale: una volta subentrato come creditore, lo Stato/Fondo predispone il recupero coattivo. Solitamente ciò avviene mediante ruolo esattoriale: l’ente garante, una volta pagato l’istituto mutuatario, incarica l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di iscrivere a ruolo il credito residuo verso il debitore . Viene così notificata al debitore una cartella di pagamento, che funge da titolo esecutivo: se il debitore non paga la cartella nei termini (solitamente 60 giorni dalla notifica), possono partire espropriazioni fiscali (fermi auto, pignoramenti di conti, stipendi, immobili, ecc.). È bene notare che alcuni autori osservano come, in base all’art. 21 D.Lgs. 46/1999, la cartella su crediti privatistici assume solo funzione di precetto . Ciononostante la prassi comune prevede l’uso del ruolo per accelerare la riscossione. In caso di entrate di natura privatistica (come i crediti assicurati dal fondo), il ruolo necessita di un titolo base (ad es. decreto ingiuntivo) prima dell’iscrizione . In ogni caso, dopo l’iscrizione a ruolo l’effetto pratico resta lo stesso: il debitore deve corrispondere quanto dovuto o subire le misure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate .
  5. Procedure concorsuali: se nel frattempo il debitore impresa viene dichiarato fallito/liquidato o accede ad altra procedura d’insolvenza (accordo, concordato, liquidazione), lo Stato/Fondo può insinuare il proprio credito al passivo fallimentare . La Cassazione, con l’ordinanza n. 18148/2023, ha stabilito che SACE (o il Fondo) può ammettersi al passivo con riserva di pagamento, dato che il proprio credito sorge con la concessione della garanzia e diventa esigibile solo dopo il default dell’impresa . Ciò significa che, al momento dell’ammissione al passivo, SACE presenta domanda di insinuazione per il credito condizionato all’inadempimento. Una volta dichiarato il fallimento, lo Stato può regolarizzare la propria posizione quando si verifica il default: se la garanzia era già stata pagata, entrerà come creditore privilegiato; se no, potrà insinuarsi tardivamente una volta perfezionato il pagamento al creditore bancario . Sempre in fallimento, la banca finanziatrice – se ha già incassato la garanzia dallo Stato – si insinuerà solo per la quota non coperta (credito chirografo), mentre lo Stato si insinuerà per la parte garantita (privilegiata) . In ogni caso, la natura privilegiata del credito di rivalsa dà allo Stato precedenza su gran parte dei creditori chirografari (anche nella ripartizione dell’attivo fallimentare) .

In parallelo, l’impresa debitore può tentare soluzioni alternative. Ad esempio, può proporre un piano di rientro nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione; in tali piani il credito dello Stato deve di norma essere soddisfatto integrale o comunque con trattamento di favore, dato il suo privilegio (cfr. art. 84 CCII) . In un piano del consumatore (privato non fallibile), le somme dovute allo Stato entrano nel piano esdebitatorio; in caso di esdebitazione approvata (es. L. 3/2012), i residui verranno cancellati.

Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare le richieste di pagamento dello Stato/Fondo richiede attenzione alle scadenze e un’analisi puntuale del dossier. Le vie di difesa possibili comprendono:

  • Opposizione alla cartella esattoriale: se ricevi una cartella per crediti derivanti da finanziamenti garantiti, puoi proporre opposizione davanti alla Commissione tributaria provinciale (art. 19 TUEL). In sede di opposizione potrai contestare: l’insussistenza del credito (ad es. la garanzia non era effettivamente dovuta per difetti formali o violazioni normative); errori di calcolo (interessi, spese, sanzioni ingiustamente applicate); vizi di notifica o di competenza. Ad esempio, se il ruolo non è stato preceduto da un titolo esecutivo valido (ingiunzione o sentenza) come previsto dall’art. 21 D.Lgs. 46/1999, ciò può rendere la cartella ineseguibile . Anche la mancata comunicazione al debitore da parte della banca – obbligo previsto dalla convenzione MCC – può essere un vizio procedurale. Importante: l’opposizione va proposta entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dal pignoramento (per le ingiunzioni).
  • Impugnazione del precetto o pignoramento: se la riscossione procede tramite ingiunzione fiscale (circa debiti di natura privatistica) o atto di precetto, il debitore può fare opposizione all’esecuzione entro 40 giorni dal pignoramento. Le censure sono analoghe: vizi nel titolo (DPR 602/1973 prevede il processo verbale di inadempienza come causa di iscrizione), illegittimità del debito, prescrizione maturata. Poiché lo Stato può avvalersi di qualsiasi atto idoneo (incluse ingiunzioni a firma di agenti riscossione), è fondamentale verificare la regolarità formale di ogni atto notificato.
  • Ricorso d’urgenza e sospensione cautelare: in casi eccezionali (pignoramenti imminenti, ipoteche già iscritte) si può valutare un ricorso al giudice ordinario o tributario per ottenere una sospensione (finché non si decida il merito). Ad esempio, si può chiedere l’accertamento dell’abuso del credito: se il finanziamento è stato concesso in violazione di norme (ad es. in assenza dei requisiti di legge), potrebbe essere invalido e le pretese vanno azzerate. Se è aperta una procedura concorsuale, si informa il curatore o commissario giudiziale dell’esistenza del credito statale e si presenta opposizione in quel contesto fallimentare (v. Cass. 18148/2023 ).
  • Eccezioni civilistiche: il debitore può sollevare eccezioni contrattuali o extracontrattuali verso la banca/ente garante. Ad esempio: nullità del contratto di finanziamento (se mancano firme o condizioni essenziali), rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, o mancato rispetto degli obblighi di legge da parte della banca (inadempienza bancaria). Se il finanziamento era ab origine illecito (ad es. usura), il debito va dichiarato nullo. Inoltre, il debitore può sollevare l’eccezione di prescrizione: i crediti per finanziamenti decadono in 10 anni (cinque per interessi) dall’ultima domanda di pagamento , fatte salve sospensioni (ad es. per procedure concorsuali). Se lo Stato si muove a distanza di anni, è possibile far valere la prescrizione in foro competente.
  • Trattazione diretta con il garante: a volte gli enti di garanzia (MCC/Fondo PMI, SACE) sono disponibili ad accogliere transazioni. Il Comitato di Gestione del Fondo PMI può deliberare stralci o pagamenti parziali su richiesta motivata del debitore, specie se la crisi è conclamata . Non si tratta di un diritto soggettivo del debitore, ma di una pratica negoziale prevista dalle circolari del Fondo (piano di rientro, saldo e stralcio, dilazione). Ad es., SACE ha emanato linee guida per valutare perdite e soluzioni agevolate nei casi di moratoria o ristrutturazione. Proporre un piano di rientro diretto allo Stato (con pagamento rateale o percentuale del dovuto) può ottimizzare le condizioni rispetto alla pura riscossione coattiva.
  • Strumenti di definizione agevolata: qualora la morosità derivi da debiti fiscali (tasse non pagate) generati dalle perdite del finanziamento, si può ricorrere agli istituti di rottamazione/quater/quinquies delle cartelle fiscali previsti negli ultimi anni. Ad esempio, la Rottamazione delle cartelle Equitalia consente di pagare ratealmente il dovuto con forti sconti su sanzioni e interessi. Nel 2023-2026 sono state lanciate più operazioni di definizione agevolata che, se applicabili al debito in questione, vanno valutate. Attenzione però: se il debito è strettamente civili­stico (debitore vs Stato per il prestito), gli strumenti fiscali ordinari potrebbero non essere applicabili in automatico – serve un titolo esecutivo fiscale. In questi casi va vagliata la possibilità di ricondurre il credito a un contesto tributario (ad es. istruendo una litis tributaria come se fosse un tributo) per fruire di tali sanatorie.
  • Sovraindebitamento e concordato del consumatore: se il debitore è un privato o impresa non fallibile e i debiti complessivi superano le capacità di pagamento, si può accedere alla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Con la procedura del piano del consumatore o con l’accordo di composizione della crisi, è possibile ottenere esdebitazione residua: il debitore paga una quota del dovuto (ad es. con le sole entrate attuali) e poi ottiene lo stralcio dei residui (anche dei crediti statali, fino a concorrenza del valore patrimoniale). In passato, i piani hanno contemplato l’azzeramento dei debiti garantiti se le risorse non erano sufficienti a coprirli . Con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, il debitore commerciale potrebbe inserire lo Stato come creditore nei piani di ristrutturazione (artt. 161-169 CCII) o nel nuovo “accordo di ristrutturazione” ex art. 182-bis LF. In ogni caso, strumenti come il concordato in continuità o il piano di rientro ex art. 2447 c.c. possono essere usati per definire transattivamente i debiti, ponendo il finanziamento garantito in uno specifico trattamento di classe.
  • Altri rimedi legali: se è stato notificato un atto ingiuntivo o si è in presenza di un pignoramento, si possono proporre le opposizioni giudiziali (opposizione a precetto, opposizione a ingiunzione). Se il debitore è un professionista o impresa, si valuterà anche l’eventuale applicazione del Codice Civile (art. 2740 c.c.) in caso di vertiginose richieste di restituzione (sovraindebitamento illecito). Infine, se emergono comportamenti irregolari da parte di funzionari pubblici (ottenimento della garanzia senza requisiti) si ricorda la possibilità di denunciare alle autorità penali, pur con l’ausilio di un avvocato.

In pratica, le difese devono essere calibrate caso per caso. Non improvvisare: la presentazione di ricorsi infondati o l’interpretazione errata dei termini può precludere azioni future. Per questo è fondamentale farsi assistere da un professionista esperto che esamini ogni documento (contratto di finanziamento, garanzie, comunicazioni ricevute) e costruisca la strategia più efficace.

Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

Oltre alle difese legali, il debitore può valutare opzioni extragiudiziali o speciali:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: molte agenzie fiscali e commissari di ruolo offrono dilazioni o “sconti” sugli importi delle cartelle. Ad es., la c.d. “rottamazione delle cartelle” (definizione agevolata) permette di dilazionare i pagamenti fino a 10 rate, con cancellazione delle sanzioni e interessi fino a determinate scadenze (attualmente le ultime finestre sono la rottamazione quater/quinquies 2023/2024) . Anche il ravvedimento operoso (pagamento spontaneo) può abbattere sanzioni se il debitore agisce entro determinati termini. Quando applicabile, iscriversi a questi strumenti può ridurre l’onere complessivo della cartella e diluirne l’impatto sulle finanze.
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: per le imprese in crisi, prevedere il credito statale in un concordato in bianco (ex art. 161 L.F.) o in continuità (art. 186-bis) consente di congelare l’esecuzione mentre si definisce un piano. Grazie al privilegio del credito pubblico, il concordato dovrà in genere prevederne il pagamento integrale o comunque in misura almeno pari a quanto darebbe la liquidazione fallimentare . Ciò può spingere le parti a negoziare soluzioni specifiche: ad esempio, lo Stato potrebbe accettare pagamenti a medio termine o percentuali inferiori se in cambio il piano garantisce maggiori entrate per altri creditori. Anche gli accordi di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019, art. 182-bis L.F.) possono includere il creditore statale, che potrà partecipare alla procedura e votare l’accordo.
  • Piano del consumatore ed esdebitazione: per i debitori non fallibili (consumatori, lavoratori autonomi), la procedura di sovraindebitamento può far sparire (esdebitazione) i debiti residui non esigibili. Con un piano del consumatore, dopo il pagamento delle quote concordate, i crediti chirografari vengono stralciati . Pur essendo tecnicamente previsto per debiti non garantiti, un tribunale debitore può estendere i benefici anche ai debiti garantiti dallo Stato, considerato che lo Stato, come altro creditore, non può essere peggiore di un privato. Nel caso in cui l’istanza sia omologata, il debitore non pagherà mai più allo Stato i residui eventualmente stralciati.
  • Accordi transattivi: spesso aziende in difficoltà negoziano direttamente con il Fondo/SACE. Le linee guida interne (circolari) possono prevedere la possibilità di proponendo transazioni, specie se il debitore dimostra perdite effettive e impossibilità di saldare tutto. Ad esempio, il Fondo PMI consente di chiedere stralci parziali o dilazionamenti in casi eccezionali (con motivazioni dettagliate sulla crisi aziendale) . In concreto, si può avanzare una proposta: ad esempio “pagherò X euro in 5 anni, con sconto del Y% sul totale dovuto”. Non è un diritto (lo Stato non è obbligato a contrattare), ma quando è possibile, concordare un piano evita l’esposizione al 100% delle normali misure coattive.
  • Esempi numerici e simulazioni: è sempre utile valutare numericamente gli effetti. Ad esempio, se hai €100.000 di debito con garanzia statale al 80%, l’ente pubblico pagherà €80.000. Tu rimani coobbligato: devi restituire €80.000 allo Stato. Se la banca ti aveva già chiesto €20.000 residui, in totale risponderai di €100.000 complessivi (stesso importo iniziale). Le sanzioni fiscali sui 80.000 € dipendono dalla tempestività del pagamento delle cartelle: entro 60 giorni scatta l’auto-sospensione, ma poi ogni mese di ritardo può cumulare ulteriori interessi e sanzioni (circa 1% al mese). Per un professionista in L. 3/2012, invece, questi €80.000 entrerebbero nel piano (dopo il pagamento delle rate concordate) e potrebbero anche essere azzerati se il piano va in porto con esdebitazione.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non credere che “paga lo Stato, fine delle mie preoccupazioni”. È falso: lo Stato paga al posto tuo, ma poi pretende il rimborso. Anzi, il tuo debito si trasforma in un credito privilegiato verso lo Stato . Non ignorare le comunicazioni del fondo o dell’Agente della Riscossione pensandole irrilevanti. Al contrario, vanno affrontate subito con un avvocato.
  • Verifica sempre i termini di decadenza. Quando arriva una cartella o un atto esecutivo, si apre un breve termine (di solito 30-60 giorni) per opporsi o per chiedere la definizione. Se scade inutilizzato, rinunci tacitamente a molte difese. Tieni a mente che le opposizioni a cartelle o pignoramenti hanno termini perentori e non si riaprono quasi mai.
  • Non firmare nulla senza comprendere. Se ti vengono proposte transazioni o piani di rientro, leggi attentamente clausole e garanzie, magari con un legale. Evita patteggiamenti verbali e ricorda che un accordo scritto vincola entrambe le parti.
  • Regolarità contributiva e fiscale. Mantieni in ordine pagamenti fiscali e previdenziali nel frattempo: ciò aiuta a limitare ulteriori problemi. Alcuni pagamenti (imposte, stipendi, debiti commerciali regolari) sono considerati “ordinari” anche in crisi ed è utile prioritizzarli (cfr. D.M. 21/3/2023 composizione negoziata) .
  • Fatti assistere in fase di trattativa/negoziazione. Se stai trattando direttamente con il Fondo, corrispondi in modo trasparente e professionale (fornendo bilanci, piani industriali, ecc.). Richiedi atti ufficiali (delibere del Comitato, comunicazioni) e verifica l’iscrizione della tua proposta. L’assenza di assistenza legale potrebbe portare ad accettazioni formali da parte tua che poi sono difficili da revocare.
  • Usura del credito. Controlla se il finanziamento rispetta i tassi usurari legali. Se il tasso applicato supera il limite di legge (legge n. 108/96), il contratto è nullo. In tal caso il debito stesso si estingue. Spesso i finanziamenti Covid furono a tassi calmierati per legge, ma è opportuno verificarlo sempre.
  • Privacy e dati: fai attenzione alle comunicazioni via SMS o email sospette che richiedono pagamenti immediati: esistono anche truffe che imitano cartelle. Gli atti ufficiali vengono notificati a mezzo servizio postale o notificatore, mai via messaggio generico.
  • Centrale Rischi e segnalazioni: se sei segnalato come “insolvente” al CRIF, ciò compromette ulteriori crediti. Ricorda che tale segnalazione di per sé non cancella l’obbligo di pagamento; anzi, ignorarla può portare alla revoca di finanziamenti correnti.
  • Sospensione nell’emergenza Covid: controlla se sul tuo finanziamento era stata richiesta o ottenuta una moratoria (D.P.C.M. 25/10/2020 o simili). Se il debito scadeva durante la moratoria, potrebbe esserci un allungamento dei termini contrattuali da calcolare. Ma attenzione: allungare la scadenza non annulla il debito residuo, e lo Stato rivalersi su quel residuo.

Tabella riassuntiva delle opzioni di difesa e strumenti:

StrumentoDestinatari / DebitiScadenze principaliAspetti chiave
Opposizione a cartellaDebiti da finanziamenti garantiti iscritti a ruolo da AER60 gg dalla notifica cartellaContestazione legittimità del ruolo (titolo esecutivo mancante, calcoli errati)
Opposizione a ingiunzione/precettoDebiti da prestiti garantiti conseguiti con titolo ingiuntivo40 gg dal pignoramento / ingiunzioneVizi nel titolo (assenza provvedimento accertativo), prescrizione
Ricorso cautelareSituazioni di urgenza (pignoramento, fermo imminente)ImmediatoSospensione provvisoria esecuzione (dimostrare danno grave e irreparabile)
Contronotifica fideiussioneFideiussore che ha pagato al posto del debitoreContestualmente al pagamento del garanteDomanda di regresso verso il debitore (art. 1955 c.c.), con prelazione dello Stato
Piano del consumatore (L.3/2012)Consumatori / debiti civili esclusi tributariDeposito Piano in Tribunale + omologazioneStralcio dei debiti non pagati, anche statali se nel piano omologato
Concordato preventivoImprese in crisi che non sono in stato di insolvenza conclamatoRichiesta omologazione del piano (voto creditori)Pagamento integrale del credito statale o trattamento di favore (C.C.I. art.84)
Accordo di ristrutturazioneImprese in crisi (art. 160 L.F.)Presentazione al tribunale, voto creditoriPiano di risanamento con possibile proroga o riduzione del debito statale
Rateizzazione fiscalitàDebiti residui iscrivibili a ruolo10 rate (rottamazione quater/quinq.)Definizione agevolata per ridurre sanzioni e interessi dei ruoli
Transazione con il FondoSolo su richiesta al Fondo PMI/SACENessun termine prefissatoProposta di pagamento parziale per estinguere il credito di rivalsa
Difesa penale (tutela)Beneficiari indagati per reati legati ai prestiti CovidTermini del processo penaleSe false dichiarazioni: Cass. 2125/2022 esclude truffa aggravata (solo indebito)

Nota: Fondo di Garanzia PMI e SACE garantiscono a prima richiesta, dunque non serve aspettare sentenze civili prima di escutere il credito . In caso di fideiussioni personali, lo Stato si subroga anche nei diritti verso i garanti (Cassazione: lo Stato paga e acquisisce tutte le garanzie a favore della banca) .

Domande e risposte (FAQ)

  1. Finanziamento garantito dallo Stato: che cosa significa?
    Un finanziamento garantito dallo Stato è un prestito erogato da una banca (o altro intermediario) le cui sofferenze sono coperte, in tutto o in parte, da una garanzia pubblica. Questo non è un mutuo agevolato a interesse zero, bensì un credito ordinario per il quale lo Stato (o un fondo pubblico) si impegna a coprire la quota garantita in caso di default del debitore . Per il beneficiario significa avere spesso migliori condizioni e minori requisiti per ottenere il prestito.
  2. Quali sono le principali garanzie statali attive?
    Le più note sono il Fondo di Garanzia PMI (per imprese e professionisti, con percentuale di copertura fino all’80% o più ) e le garanzie SACE introdotte dal “Decreto Liquidità” (100% dello Stato per determinate categorie di imprese, con commissioni variabili ). Per i privati esiste il Fondo “Prima Casa” (garantisce mutui fino al 50-80% ). Ci sono poi garanzie settoriali (agricoltura, start-up, PNRR) spesso analoghe.
  3. Se non pago la parte non garantita, cosa fa la banca?
    La banca si trova in mora anche per la parte scoperta e può agire civilmente su quella quota (pignoramento, vendite forzate, ecc.). Ma se non paghi neppure la parte garantita, la banca escute immediatamente la garanzia statale (senza attendere sentenze) e rivolge allo Stato/Fondo la richiesta di pagamento .
  4. Se lo Stato paga, devo pagare ancora?
    Sì. Quando lo Stato o il Fondo versa alla banca la quota garantita, il tuo debito non si estingue: semplicemente, ora hai un nuovo creditore (lo Stato) cui restituire quella somma . In pratica, paghi lo Stato invece che la banca. Ad es., se un prestito di €100.000 è garantito al 80% e lo Stato paga €80.000 alla banca, tu resti responsabile dei €80.000 verso lo Stato (più degli eventuali €20.000 residui verso la banca).
  5. Che vantaggio ha pagare subito allo Stato? Posso attendere.
    Lo Stato non darà sconti automatici: la somma versata alla banca va rimborsata in pieno. Tuttavia, pagando subito si evitano sanzioni e interessi di mora aggiuntivi imposti dall’Agenzia delle Entrate. Se invece lasci che lo Stato avvii la riscossione coattiva, potresti dover fronteggiare percentuali crescenti di interessi (1% al mese) e penali oltre alle spese di riscossione . Conviene studiare con un legale la migliore modalità di pagamento (rateazione, transazione, ecc.) per contenere i costi accessori.
  6. Posso rateizzare il debito con lo Stato?
    L’Agenzia delle Entrate Riscossione offre la possibilità di rateizzare i debiti da recupero coattivo, analogamente ai tributi. Se hai difficoltà, puoi fare domanda di rateazione dei ruoli (ad es. fino a 20 rate mensili) per la somma iscritta. La rateizzazione ferma le azioni esecutive finché sei in regola con le rate. In alternativa, vedi se esiste una “rottamazione” in corso che permetta di pagare l’importo con agevolazioni. Attenzione però: il diritto alla rateizzazione si riferisce ufficialmente alle “entrate erariali”, perciò in pratica lo Stato può eccepire che il debito da finanziamento è di natura privatistica (art.21 D.Lgs. 46/99) . Ma in molti casi comunque l’Agenzia accetta la dilazione.
  7. Cosa succede ai beni pignorati dallo Stato? Posso opporre resistenza?
    Una volta notificata la cartella esattoriale, lo Stato agisce come creditore ipotecario: può iscrivere ipoteche, pignorare conti, stipendi, veicoli e immobili. Il debitore può proporre opposizione esecutiva (art. 615 c.p.c. o art. 617 c.p.c.) entro 40 giorni, ma solo in presenza di vizi formali nel titolo (ad es. cartella notificata in modo irregolare) o ineccepibili motivi di estinzione del credito (come la prescrizione biennale o decennale). L’opposizione se fondata sospende le azioni esecutive. È importante agire subito, perché dopo il pignoramento perdere i termini può rendere difficile fermare le vendite.
  8. E il garante personale (fideiussore)?
    Se hai firmato un mutuo con fideiussione, la banca può rivalersi sia sul Fondo statale che sul fideiussore. Infatti, la fideiussione obbliga il garante a pagare tutto il debito in caso di insolvenza del debitore. Ciò significa che, anche dopo l’escussione statale, il fideiussore rimane tenuto a versare l’intera parte garantita . Nella prassi, di solito si attivano contemporaneamente Fondo e fideiussore: il Fondo versa la quota coperta, e il fideiussore è chiamato a pagare il rimanente. Attenzione: se lo Stato liquida il credito con pagamento, subentra ipso iure nelle garanzie personali (Cass. civ. conferma che lo Stato paga e subentra nella posizione della banca, acquisendo anche i diritti verso il fideiussore) . In sostanza, potresti subire azioni sia del Fondo che del garante person​ale.
  9. Quali reati rischio se avevo incassato il finanziamento con false dichiarazioni?
    Se hai ottenuto il prestito garantito con false autodichiarazioni (es. autocertificando fatturato maggiorato per rientrare nei parametri), la Cassazione Penale ha detto che in genere non è configurabile la truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) se l’istituto erogante non subisce inganno diretto . Al massimo si configura il più lieve reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” (fino a 3 anni di reclusione) . Tuttavia, se c’è prova di dolo (inganno del funzionario) si potrebbe arrivare anche alla truffa o malversazione. In ogni caso, queste circostanze vanno valutate attentamente con un penalista, perché incidono su tempi e modalità di difesa.
  10. La commissione di garanzia statale è detraibile fiscalmente?
    Le spese (commissioni) pagate allo Stato per la garanzia non sono detraibili dalle imposte dei privati. Sono costi finanziari. Tuttavia, gli interessi passivi pagati sul mutuo (parte non garantita) possono essere deducibili secondo le norme ordinarie se si tratta di impresa o per aliquote limitate se privati. Verifica sempre la detraibilità specifica con un commercialista.
  11. Cosa succede se l’ente garante fa errore nella procedura (es. paga somme non dovute)?
    Se il Fondo o SACE sbaglia e ti chiede somme non dovute (ad es. paga più del dovuto, calcola male gli interessi), si può opporre l’errore in fase di ricorso tributario o di opposizione. Gli atti di ruolo possono essere annullati o ridotti per difetto di motivazione o per errori materiali. In genere gli enti hanno forme di autotutela (revoca ruoli inesatti). È un buon argomento di difesa far correggere l’errore piuttosto che contestare il merito del debito in sé.
  12. Ci sono ipoteche iscritte sul mio immobile?
    Se il mutuo era garantito da ipoteca, al creditore originario (banca) rimane l’ipoteca principale. Lo Stato garante può iscrivere un’ipoteca speciale fino all’importo che ha pagato, come è prassi nei prestiti agevolati . In tal caso, bisogna prestare attenzione a eventuali ipoteche di primo e secondo grado. Se l’ipoteca dello Stato (ad es. Fondo PMI) copre un importo X, potresti rischiare la vendita forzata dell’immobile se non li saldi. Si può proporre opposizione all’esecuzione immobiliare entro 20 giorni dal pignoramento.
  13. La garanzia si estingue con l’accordo di ristrutturazione o concordato?
    Se un giudice omologa un concordato o un accordo di ristrutturazione che prevede la soddisfazione del credito statale, la garanzia si estingue in base all’accordo raggiunto. In pratica, lo Stato incassa dall’esercizio delle garanzie (reali o le regalie) e rinuncia al residuo. Se invece l’accordo prevede debiti residui verso lo Stato, questi rimangono in vigore anche dopo il concordato. In ogni caso, dopo omologa non si può più revocare il finanziamento. Il creditore statale viene trattato come un qualunque altro creditore privilegiato nel piano concordatario .
  14. Le somme già pagate alla banca prima dell’inadempimento contano qualcosa?
    No: i pagamenti regolari effettuati prima dell’inadempimento rimangono acquisiti dalla banca; lo Stato interviene solo sulle somme non rimborsate. Se avevi già versato il 50% del capitale, lo Stato non ti “restituisce” nulla di già pagato – si occupa solo dei restanti 50%. In pratica, gli importi pagati prima riducono il capitale residuo ma non coinvolgono lo Stato.
  15. Il debitore può fare un piano di rientro senza passare per giudice?
    Sì, si possono cercare soluzioni amichevoli. Ad esempio, se sei titolare di partita IVA e in crisi, puoi proporre al Fondo un piano di rientro stragiudiziale: a consuntivo un budget su X anni per saldare lo Stato e i fornitori in proporzione. L’ente valuterà la fattibilità (fatturato atteso, garanzie). Tale piano non è previsto dalla legge ma talvolta viene accettato per evitare procedure coattive. È essenziale però che sia supportato da numeri realistici e da accordi scritti.
  16. Sono piccolo imprenditore: posso evitare tutto vendendo beni prima di pagare?
    Attenzione: vendere beni poco prima dell’escussione (nel triennio antecedente) può costituire revoca del finanziamento ai sensi del D.Lgs. 123/98 (escrosione automatica della garanzia). Se il Fondo scopre distrazioni o cessioni sospette, può chiedere la revoca del beneficio con obbligo di restituzione immediata dell’intero finanziamento . Inoltre, in sede fallimentare tali cessioni potrebbero essere annullate come atti revocabili dai curatori. Meglio non compiere operazioni tali da apparire come pregiudizievoli ai creditori.
  17. Qual è la prescrizione del credito dello Stato?
    In linea di principio, il credito di rivalsa è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale come gli altri debiti contrattuali (art. 2946 c.c.). Tuttavia, terminata la procedura esattoriale, il ruolo è titolo esecutivo pluriennale (ad es. 10 anni per i ruoli). In pratica, se non ricevi atti esecutivi per 10 anni, il credito si prescrive. Se invece lo Stato ha già iscritto il ruolo, vale la prescrizione breve dei ruoli (art. 25 DPR 602/73: 5 anni). Occorre comunque considerare eventuali sospensioni (impianto concorsuale, definizione agevolata ecc.) che interrompono i termini.
  18. Se l’impresa fallisce, posso appellare contro l’ammissione dello Stato?
    In fallimento il Fondo/SACE presenterà domanda di ammissione in bilancio passivo con riserva (come chiarito da Cass. 18148/2023) . Se ritenete che l’ammissibilità sia illegittima (ad es. il rapporto con la banca era già chiuso, garanzia non valida), potete impugnare il decreto di ammissione dinanzi alla Corte d’Appello fallimentare. Tuttavia, attenzione: l’ammissibilità stessa è la regola; solo vizi procedurali (p.es. termine decaduto per insinuarsi) potrebbero annullarla. È più utile, di solito, concentrare le forze sul merito del credito (es. prescrizione o nullità) piuttosto che sulla sua ammissione formale.
  19. Posso usare il Decreto Liquidità a mio favore?
    Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020, conv. L. 40/2020) ha semplificato le garanzie e previsto tassi calmierati , ma non ha introdotto alcuna sospensione specifica del rimborso del debito. Al contrario, ha imposto rigidi obblighi di destinazione del finanziamento. Se hai un prestito Covid garantito, devi rispettare il piano di ammortamento concordato; il DL 23/2020 non sospendeva le rate, limitandosi a facilitare il credito. Qualora non pagassi, il credito dello Stato si muove come visto. Con qualche DL successivo (es. D.L. 41/2021) sono state estese o prorogate garanzie, ma il concetto di escussione del Fondo non cambia.
  20. Tasse e contributi: posso rateizzarli in modo separato?
    Se con il finanziamento garantito hai coperto debiti fiscali o contributivi (ad es. con un finanziamento di pagamento rateale), quelle eventuali cartelle fiscali sono distinte dal prestito stesso. In quel caso puoi trattare separatamente quei ruoli (rateizzazione, rottamazione specifica). Ma in pratica i finanziamenti statali Covid non erano destinati a pagare tasse; erano prestiti cash. Quindi le cartelle che ricevi dall’AR sono direttamente riconducibili al finanziamento come credito di rivalsa, non a debiti preesistenti.

Conclusioni

Il mancato pagamento di un prestito garantito dallo Stato comporta conseguenze complesse e spesso gravose per il debitore. Come abbiamo visto, l’azione della banca e dello Stato segue un iter articolato di escussione, surrogazione e riscossione fiscale . È fondamentale agire tempestivamente per non subire passivamente il consolidamento del debito, i privilegi di riscossione e le misure esecutive. Le difese legali – dal ricorso alla consulenza preventiva al ricorso giudiziario – possono alleggerire la posizione del debitore, annullare atti illegittimi o quantomeno guadagnare tempo prezioso.

In questa materia il tempismo è cruciale. Intervenire subito con una strategia mirata consente di presentare opposizioni, concordare piani e negoziare transazioni prima che il credito passi a formali azioni esecutive (come iscrizione ipotecaria o cartella). Ad esempio, sollevare un’eccezione di nullità prima che venga pronunciato un decreto ingiuntivo può bloccare la procedura in partenza. Allo stesso modo, proporre subito un piano di rientro all’ente garante può evitare la cattiva reputazione da segnalazioni al CRIF e l’aggressione coattiva del patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono al debitore un’assistenza completa in ogni fase: dall’analisi del finanziamento e delle garanzie, alla verifica della conformità normativa, alla predisposizione di atti difensivi (reclami, opposizioni, ricorsi), fino alla negoziazione di soluzioni stragiudiziali o all’intervento nelle procedure concorsuali.

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Sentenze e fonti istituzionali citate

  • Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, ord. n. 9657/2024 (10/04/2024) – sull’escussione della garanzia pubblica e privilegio ex art.9 D.Lgs.123/98 .
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 18148/2023 (26/06/2023) – sul credito di rivalsa di SACE sub iudice in fallimento .
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 1453/2022 (18/01/2022) – sul fatto che l’escussione della garanzia non genera un nuovo credito privilegiato .
  • Corte di Cassazione, Sez. Unioni, sent. n. 1122/2000 – principio interpretativo sul titolo esecutivo e ruolo .
  • Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sent. n. 2125/2022 (18/01/2022) – falsa autodichiarazione in prestiti Covid non integra truffa aggravata .
  • Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sent. n. 22119/2021 (15/04/2021) – divenute cogenti le norme anti-frode sui prestiti Covid garantiti .
  • Corte di Cassazione, Sez. Civile, sent. n. 6508/2020 (09/03/2020) – prim’interpretazione sul privilegio dei crediti di garanzia pubblica .
  • Corte di Cassazione, Sez. Civile, sent. n. 8882/2020 (13/05/2020) – precedente nozione di credito privilegiato per garanzie statali .
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9 – privilegio del credito restitutorio di benefici pubblici .
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17, 21 – riscossione coattiva tramite ruolo e titolo esecutivo .
  • L. 147/2013 e L. 178/2020 – istituzione e potenziamento del Fondo di garanzia “Prima casa” .
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – art. 13 (equivalente art.13 D.M. 23/09/2005) sul fondo PMI .
  • D.M. 20/6/2005, art. 2(4) – modalità di recupero del Fondo PMI (ruolo ex art.9 D.Lgs.123/98) .
  • D.M. 23/9/2005, art. 13 – ammissibilità delle condizioni del Fondo PMI .
  • Legge 662/1996, art. 2(100)(a) – istituzione del Fondo di Garanzia PMI .
  • D.L. 8/4/2020, n. 23 (conv. L. 40/2020) – disposizioni per credito d’impresa con garanzia SACE/MCC .
  • D.L. 19/5/2020, n. 34 (conv. L. 77/2020) – “Decreto Rilancio” (cfr. estensione garanzie) .
  • D.L. 118/2021, art. 55 – riforma della crisi
  • Provvedimenti di gestione del Fondo PMI (Comitato di Gestione e circolari MCC/SACE) sulla transazione e sugli stralci (non citati direttamente ma richiamati per completezza).
  • Circolari Agenzia delle Entrate/Riscossione – per rottamazioni cartelle e rateizzazioni (non specifiche, ma attive fino al 2024).
  • Normativa antiriciclaggio e fallimentare (Codice Civile art. 170-171-bis, Codice della Crisi) – implicazioni nella gestione della crisi aziendale (richiamate nella sezione sul Codice Crisi).

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