Come Salvare La Mia Impresa Edile In Crisi Con Creditori e Stato: Tutto Qui

Introduzione

Per un’impresa edile, la crisi non è quasi mai un fatto improvviso: nasce spesso da cantieri con marginalità erosa, SAL incassati in ritardo, linee bancarie ridotte, contenziosi su varianti e riserve, incremento dei costi, esposizioni fiscali e contributive, blocchi sul DURC, escussioni di garanzie, pignoramenti e iniziative dei creditori. Quando però il problema emerge in forma visibile, il tempo utile per reagire si riduce drasticamente. Ed è proprio in questa fase che l’errore più grave non è avere debiti, ma affrontarli in modo disorganico: pagare il creditore che urla di più, ignorare i termini di impugnazione, sottovalutare il Fisco, non presidiare i contratti in corso, non raccogliere i dati contabili e non scegliere subito lo strumento giusto. Il diritto della crisi, oggi, offre invece una gamma articolata di soluzioni: composizione negoziata, misure protettive, piani attestati, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale, PRO, concordato preventivo in continuità, concordato semplificato, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Ma questi strumenti funzionano solo se vengono attivati con ordine, documenti completi e strategia.

La centralità del tema è confermata anche dai dati ufficiali più recenti: secondo l’Unioncamere , nel 2025 le istanze di composizione negoziata sono salite a 1.776, dopo le 1.048 del 2024, e le domande di concordato semplificato sono cresciute da 85 a 143; nello stesso anno le procedure aperte complessive hanno raggiunto 13.470, con un incremento del 15,5% sul 2024. Non è quindi un tema “eccezionale”, ma una materia ormai ordinaria nella gestione d’impresa. E nel comparto edilizio la complessità è maggiore, perché i debiti si intrecciano con appalti, subappalti, Casse edili, garanzie, anticipazioni bancarie, stati di avanzamento, crediti verso committenti privati e pubblici, trattenute, contenziosi tecnici e responsabilità societarie.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il valore concreto di una struttura del genere è semplice da misurare: analisi immediata degli atti notificati, verifica dei vizi di pretesa e di procedura, difesa contro cartelle, intimazioni, ipoteche, fermi, pignoramenti e istanze di liquidazione giudiziale, predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, gestione delle trattative con banche e creditori strategici, costruzione del piano di cassa, impostazione della transazione fiscale, scelta dello strumento giudiziale o stragiudiziale più adatto e, quando serve, difesa coordinata del patrimonio dell’impresa e di quello dell’imprenditore o dei garanti. In un sistema che prevede registri ministeriali per i gestori della crisi e per gli OCC, la specializzazione non è un dettaglio di marketing: è un requisito di tenuta della strategia difensiva.

Se sei titolare o amministratore di un’impresa edile in difficoltà, la domanda giusta non è più “come faccio a resistere ancora qualche mese?”, ma “quale strumento posso attivare adesso per proteggere cassa, cantieri, contratti, reputazione e continuità aziendale?”. Le pagine che seguono servono proprio a questo: spiegare cosa fare, quando farlo e con quali conseguenze concrete, dal punto di vista del debitore e del contribuente.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Il quadro normativo aggiornato ad aprile 2026

La base normativa di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la cui entrata in vigore è stata più volte modulata fino all’assetto oggi stabilizzato; la scheda vigente di Normattiva ricorda, tra l’altro, che il titolo II dedicato alla composizione negoziata è entrato in vigore il 31 dicembre 2023, mentre il testo è stato poi corretto in modo rilevante dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il c.d. terzo correttivo. Accanto al CCII, nel 2025 è intervenuto anche il d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che ha toccato il regime fiscale delle imprese che ricorrono agli istituti del codice, tema importante per chi deve impostare un risanamento senza generare ulteriori costi fiscali inattesi.

Il primo punto da chiarire è terminologico ma decisivo: non esiste una sola “procedura” per l’impresa edile in crisi. Il diritto vigente distingue strumenti volontari, negoziali e giudiziali; strumenti per imprese sopra soglia e per imprese minori; strumenti di continuità e strumenti liquidatori; strumenti pensati per salvare il nucleo aziendale e strumenti rivolti, invece, a chiudere ordinatamente l’attività limitando gli effetti distruttivi sul debitore. È, perciò, sbagliato pensare che la crisi porti automaticamente al “fallimento” in senso comune. Oggi il sistema privilegia, quando ragionevolmente possibile, il risanamento anticipato o la continuità, secondo una logica che la stessa Corte Suprema di Cassazione , nelle sue relazioni ufficiali, descrive come orientata al recupero dell’impresa e alla fluidificazione procedurale.

Per l’impresa edile che ha ancora un nucleo di commesse sane, la composizione negoziata rimane spesso il primo snodo da valutare. Le relazioni ufficiali della Cassazione sul terzo correttivo evidenziano che il legislatore ha voluto rafforzarne l’uso pratico: l’accesso non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito; la banca, se intende modificare il rapporto, deve motivare specificamente; la prosecuzione del rapporto non integra automaticamente responsabilità del finanziatore; la documentazione di accesso è stata resa più gestibile; ed è stato chiarito che anche la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale non impedisce, di per sé, l’accesso alla composizione negoziata, salvo che l’impresa abbia già intrapreso un percorso giudiziale di ristrutturazione. Per un’impresa di costruzioni che vive di credito di firma, anticipo fatture, smobilizzo SAL e affidamenti di cassa, questa precisazione è tutt’altro che teorica.

Il codice, inoltre, offre un ventaglio completo di strumenti successivi o alternativi. L’art. 57 CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; l’art. 60 regola gli accordi agevolati; l’art. 64-bis disciplina il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; l’art. 84 definisce il concordato preventivo come strumento di soddisfacimento dei creditori mediante continuità aziendale o liquidazione del patrimonio; l’art. 112 detta le condizioni per l’omologazione del concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti; l’art. 54 consente misure protettive che, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; l’art. 25-quater estende la composizione negoziata alle imprese sotto soglia; il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione chiudono il sistema sul versante del sovraindebitamento.

Sul piano fiscale, il d.lgs. n. 136 del 2024 ha inciso soprattutto sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato. La relazione ufficiale della Cassazione spiega che l’art. 63, nella sua formulazione novellata, consente la transazione su crediti tributari e contributivi anche con IVA, impone l’attestazione di convenienza per il Fisco, richiede di attendere l’adesione dell’Erario o il decorso di 90 giorni prima di chiedere l’omologazione, e contiene un regime di cram down più selettivo, con condizioni di soddisfacimento minimo e con ipotesi ostative assolute. Parallelamente, l’art. 88 chiarisce che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato in continuità e che, in tale contesto, il trattamento del credito pubblico deve essere non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Per chi opera in edilizia, dove il debito fiscale spesso è il vero fattore di blocco, questa materia è la cerniera tra sopravvivenza e collasso.

Va aggiunto un tassello tipicamente edilizio: i contratti pubblici. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) coordina la materia con il CCII. Le risultanze di Normattiva mostrano che la disciplina degli appalti considera la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e i rinvii al sistema dell’art. 95 CCII; inoltre, il coordinamento introdotto dall’art. 372 del CCII precisa che l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. La giustizia amministrativa continua poi a considerare centrale l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del 2021 sul concordato “in bianco” e sulla necessità, in quel segmento, di una puntuale autorizzazione giudiziale o dell’ammissione nei termini di legge. Per l’impresa edile che lavora con la pubblica amministrazione, il presidio dell’appalto è dunque parte integrante della strategia di crisi.

La strategia immediata dello studio legale

Quando emerge la crisi, il primo obiettivo dello studio legale non è “aprire una procedura”, ma fermare il peggioramento. Questo significa, in concreto, bloccare la dispersione informativa, congelare le decisioni dannose prese in emergenza e costruire un quadro certo del passivo e del circolante. Se sei un imprenditore edile, nelle prime ore non devi chiederti solo quanto devi, ma a chi, con quale titolo, con quale urgenza, con quali garanzie, su quali cantieri e con quale rischio esecutivo immediato. Senza questa mappa, ogni pagamento selettivo può diventare un errore strategico e, in alcuni casi, anche un problema successivo di tenuta della procedura. La logica del sistema, infatti, è sempre più agganciata alla completezza documentale, alla buona fede, alla tracciabilità delle scelte e alla comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale.

La prima attività operativa consiste nella costruzione del fascicolo di crisi. Devono entrarci: ultimi bilanci approvati, situazione contabile aggiornata, elenco analitico dei debiti tributari e contributivi, carichi affidati alla riscossione, linee bancarie e relative garanzie, esposizione verso fornitori e subappaltatori, debiti del personale, contenziosi pendenti, elenco dei cantieri in corso, SAL emessi e da emettere, crediti scaduti e non scaduti, fideiussioni rilasciate, leasing, noleggi, eventuali riserve negli appalti, beni strumentali liberamente liquidabili, posizione DURC e scadenze critiche di contratto. La stessa relazione ufficiale della Cassazione sul correttivo 2024 sottolinea che l’art. 17 CCII è stato modificato proprio per rendere più attendibile la documentazione allegata all’istanza di nomina dell’esperto e per consentire, in mancanza di bilanci regolarmente approvati, il deposito del progetto di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.

La seconda attività è la classificazione dell’urgenza per atti. Non tutti gli atti hanno la stessa pericolosità. Una cartella non ancora azionata, un preavviso di fermo, un’intimazione di pagamento, un pignoramento presso terzi, una revoca bancaria, un decreto ingiuntivo, una richiesta di rientro, una segnalazione di irregolarità contributiva, una diffida del committente o un ricorso per liquidazione giudiziale impongono risposte diverse. In materia tributaria, il termine ordinario di ricorso è, di regola, di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità; gli atti impugnabili devono riportare l’indicazione del termine e della corte competente. Questo significa che lo studio legale, appena ricevuto l’atto, deve verificare subito se esistono vizi propri, vizi derivati, profili di prescrizione o decadenza, carenza di motivazione, difetti di notifica, errori di persona, duplicazioni di pretesa o cause di sospensione.

La terza attività è decidere se la priorità sia difensiva o negoziale. Se il rischio immediato è esecutivo, il focus si sposta su sospensioni, misure protettive, opposizioni e neutralizzazione del creditore aggressivo. Se invece il rischio principale è l’erosione di liquidità e reputazione, si lavora prima sul tavolo con banche, Fisco, previdenza e creditori strategici. L’art. 54 CCII è centrale perché, con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, consente di impedire l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori; nelle esecuzioni civili ordinarie restano poi i rimedi tipici del codice di procedura civile, con opposizione all’esecuzione e agli atti, da calibrare però con la disciplina speciale della riscossione quando il creditore è l’agente pubblico.

La quarta attività è proteggere i cantieri “buoni”. La composizione negoziata non nasce per paralizzare l’impresa, ma per capire se esiste un percorso di risanamento. Un dato importantissimo, per il settore edile, emerge dalla guida ministeriale e dalla lettura pratica dell’istituto: il completamento dei lavori in corso può costituire una ragione concreta per autorizzare o mantenere operazioni funzionali alla continuità, se ciò permette di aumentare i flussi in entrata e di migliorare il soddisfacimento dei creditori. In altre parole, non sempre fermare il cantiere è prudente; molto spesso è l’opposto. Lo studio legale deve quindi distinguere i lavori da chiudere rapidamente, quelli da sospendere, quelli da cedere, quelli da subappaltare in parte e quelli che vanno mantenuti solo previa rinegoziazione economica con il committente.

Tabella operativa delle prime mosse

Situazione che riscontriRischio principalePrima mossa utile
Cartella, avviso o intimazione fiscaleDecadenza del termine di ricorso o avvio della riscossioneVerifica immediata della notificazione, del termine di impugnazione e della convenienza tra ricorso, rateizzazione o definizione agevolata
Banca che revoca fidi o rientro immediatoCrisi di cassa e blocco dei cantieriApertura del tavolo bancario, verifica dei covenant, valutazione della composizione negoziata e della motivazione della revoca
Pignoramento o minaccia esecutivaPerdita di liquidità o blocco conto/creditiValutare opposizione, sospensione, misure protettive, trattativa con il creditore e priorità assolute di tesoreria
DURC irregolare o debiti contributiviBlocco pagamenti pubblici, esclusioni, fermo operativoAttivare rateizzazione contributiva e presidiare subito la posizione con INPS, INAIL e Casse edili
Ricorso o istanza per liquidazione giudizialeApertura procedura liquidatoriaDepositare tempestivamente la difesa e verificare se sia più conveniente presentare uno strumento alternativo di regolazione della crisi

Fonti della tabella: CCII, artt. 17, 54, 57, 63, 84 e 112; d.lgs. n. 546/1992, art. 21; prassi di riscossione e documentazione ufficiale su rateazioni, DURC e composizione negoziata.

Gli strumenti di regolazione della crisi per l’impresa edile

La domanda cruciale è sempre la stessa: la tua impresa è ancora risanabile in continuità, oppure bisogna gestire una uscita ordinata? La risposta non può essere ideologica. Un’impresa edile può essere tecnicamente in crisi ma economicamente salvabile se possiede: cantieri marginalmente positivi o rinegoziabili, crediti ragionevolmente incassabili, attrezzature e personale ancora funzionali, reputazione tecnica ancora spendibile, committenti principali non definitivamente persi, esposizione fiscale trattabile e banche disponibili a non azzerare il circolante. Se questi fattori esistono, gli strumenti di continuità hanno senso; se mancano, bisogna evitare di prolungare artificialmente l’agonia e passare a strumenti ordinati di liquidazione o di segregazione del rischio.

Composizione negoziata

La composizione negoziata è, in edilizia, spesso la via più utile quando la crisi è seria ma non irreversibile. L’imprenditore mantiene la gestione, viene nominato un esperto indipendente e si aprono trattative assistite con i creditori. Il terzo correttivo ha rafforzato proprio i profili più concreti: documentazione più flessibile, tutela rispetto alla revoca automatica dei fidi, chiarimenti sull’accesso anche in presenza di istanza di liquidazione giudiziale, coordinamento con gli esiti finali della procedura e raccordo con gli accordi con i creditori pubblici. Il valore operativo, per l’impresa edile, è duplice: da un lato si crea una sede protetta in cui negoziare standstill, nuove scadenze, nuovi SAL, ridefinizione dei margini e cessione di asset non strategici; dall’altro si costruisce un dossier serio che, se il percorso non riesce, consente di passare con maggiore solidità ad accordi, concordato o concordato semplificato.

Piano attestato e accordi di ristrutturazione

Se la crisi è governabile ma serve un’operazione strutturata con creditori qualificati, l’accordo di ristrutturazione dei debiti rimane uno strumento forte. L’art. 57 CCII richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e l’omologazione. Il piano deve indicare gli elementi economico-finanziari che ne consentono l’esecuzione. Per un’impresa di costruzioni questo può tradursi, ad esempio, nella rinegoziazione del debito bancario assistito da ipoteca o pegno, nella dilazione verso fornitori strategici, nella cessione di un ramo non core, nella vendita di mezzi inutilizzati, nel consolidamento di esposizioni fiscali in transazione e nel mantenimento in esercizio soltanto dei cantieri la cui chiusura libera liquidità netta. Quando la percentuale del 60% è difficile da raggiungere, occorre valutare le varianti agevolate del sistema o il passaggio al concordato.

PRO e concordato preventivo in continuità

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII è lo strumento che consente all’imprenditore commerciale, non minore, di soddisfare i creditori suddividendoli in classi omogenee e distribuendo il valore anche in deroga alla regola dell’ordine delle prelazioni, ma con il consenso unanime delle classi. È uno strumento potenzialmente molto utile quando la struttura del debito è sofisticata e l’impresa ha bisogno di una flessibilità elevata, ma è meno agevole quando il fronte creditorio è frammentato e conflittuale, come spesso avviene in edilizia tra banche, Fisco, previdenza, subappaltatori, noleggiatori, fornitori e professionisti.

Il concordato preventivo in continuità, invece, è spesso il vero strumento di svolta per l’impresa edile medio-strutturata. L’art. 84 CCII chiarisce che la continuità può essere diretta o indiretta; ciò è importante perché, nel settore delle costruzioni, la continuità indiretta può realizzarsi anche attraverso un nuovo soggetto che prosegue i lavori o acquisisce il perimetro d’impresa. L’art. 112 consente inoltre l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, purché sussistano le condizioni di legge; la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Cassazione ha ulteriormente chiarito, per il testo anteriore al correttivo 2024, il significato della formula “in mancanza” nella lettera d) del comma 2, riferendola all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti. In termini pratici: il concordato in continuità non è un semplice “taglio debiti”, ma un’operazione tecnico-giuridica complessa in cui la costruzione delle classi, la stima del valore di liquidazione, la comparazione con la liquidazione giudiziale e il trattamento dei crediti pubblici devono essere fatti con rigore quasi chirurgico.

Concordato semplificato

Se la composizione negoziata è stata effettivamente tentata ma nessuno degli esiti previsti risulta praticabile, il concordato semplificato può diventare l’uscita “controllata” utile a liquidare il patrimonio senza transitare per un concordato pieno. Il correttivo 2024 ha chiarito che non conta un generico “esito non positivo”, ma la concreta impraticabilità degli sbocchi ordinari dopo lo svolgimento delle trattative. Per l’impresa edile ciò può essere utile quando il business non regge più in continuità, ma l’azienda o i cantieri hanno ancora un valore di realizzo superiore a quello disordinato di una liquidazione giudiziale, specie se esiste un potenziale acquirente interessato a subentrare in rapporti, maestranze, mezzi e commesse.

Impresa sotto soglia, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione

Non tutte le imprese edili sono società strutturate. Moltissimi casi riguardano ditte individuali, artigiani, piccole srl o attività familiari che possono ricadere nell’area del sovraindebitamento. L’art. 25-quater CCII regola la composizione negoziata per le imprese sotto soglia; il sistema di sovraindebitamento comprende il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Le informazioni istituzionali dei tribunali e del Ministero ricordano che il registro degli OCC è tenuto presso il Ministero della Giustizia e che la disciplina offre anche agli imprenditori di modeste dimensioni una prospettiva di risanamento in funzione esdebitatoria. La relazione ufficiale della Cassazione, inoltre, conferma che l’art. 80 continua a consentire l’omologazione del concordato minore anche senza adesione del creditore pubblico quando tale adesione sia determinante e la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Per il piccolo imprenditore edile e per l’amministratore-garante che ha mescolato debiti aziendali e personali, questa è una linea di difesa spesso decisiva.

Va però segnalato che, proprio sull’esdebitazione, alla data dell’11 aprile 2026 risultavano pendenti questioni di legittimità costituzionale rilevanti: alcune ordinanze del 2025 e del 2026 hanno rimesso alla Corte costituzionale dubbi sulla disciplina dei creditori anteriori non partecipanti al concorso e sui tempi per la domanda di esdebitazione. Ciò non blocca l’operatività pratica dell’istituto, ma impone allo studio legale di tenere conto dei possibili sviluppi giurisprudenziali quando costruisce le strategie di uscita dell’imprenditore persona fisica.

Tabella di scelta dello strumento

StrumentoQuando ha senso per l’impresa edilePunto di forzaLimite pratico
Composizione negoziataCrisi reversibile, cantieri ancora utili, bisogno di trattative protetteMantieni la gestione e puoi negoziare con banche, Fisco e fornitoriServe documentazione seria e progetto credibile
Accordo di ristrutturazioneDebito concentrato e possibilità di raccogliere adesioni qualificateForte capacità negoziale e omologazioneRichiede percentuali di adesione e coordinamento sui tempi
PRODebito sofisticato e classi gestibili con consenso unanimeGrande flessibilità allocativaPoca adatto ai ceti creditori disordinati
Concordato in continuitàImpresa sopra soglia con azienda ancora salvabilePuò preservare il valore industriale e gestire il dissenso di alcune classiCosti, tempi e complessità tecnica elevati
Concordato semplificatoTrattative svolte ma esiti ordinari impraticabiliUscita ordinata senza concordato pienoNon è uno strumento di continuità piena
Concordato minore / liquidazione controllataPiccola impresa edile o imprenditore individuale sotto sogliaAccesso a esdebitazione e gestione personalizzataRichiede coordinamento con OCC e corretta separazione tra debiti personali e aziendali

Fonti della tabella: CCII, artt. 25-quater, 57, 64-bis, 84, 112, 80; relazioni ufficiali della Cassazione sul correttivo 2024; informazioni istituzionali sul sovraindebitamento e sugli OCC.

Debiti fiscali, contributivi, bancari e contratti

Per quasi ogni impresa edile in crisi, il debito tributario e contributivo è il punto più delicato. Non solo per l’importo, ma perché incide su DURC, regolarità fiscale, reputazione bancaria, capacità di ricevere pagamenti pubblici, accesso agli strumenti di risanamento e perfino profili penali tributari. L’approccio corretto, dal punto di vista del debitore, non è scegliere tra “pagare tutto” o “non pagare nulla”: è verificare se quel debito sia contestabile, rateizzabile, definibile, transigibile o assorbibile in uno strumento di regolazione della crisi.

Transazione fiscale e contributiva

Nel corso delle trattative della composizione negoziata, l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore di formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’agente della riscossione e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Questo è un passaggio molto importante perché evita di considerare il Fisco come un creditore “esterno” al percorso di risanamento: il Fisco entra, invece, nella trattativa. In parallelo, l’art. 63 CCII, come ricostruito nelle relazioni ufficiali della Cassazione, prevede che negli accordi di ristrutturazione la richiesta di omologazione basata anche su transazione fiscale possa essere avanzata solo dopo l’adesione dell’Erario o dopo il decorso del termine di 90 giorni; il cram down è ammesso anche in caso di voto contrario espresso, ma solo se ricorrono condizioni stringenti, tra cui la necessità dell’adesione fiscale, il carattere non liquidatorio dell’accordo, una certa soglia minima di consenso degli altri creditori e un soddisfacimento del Fisco non inferiore all’alternativa liquidatoria, con percentuali minime legali in specifici casi. Inoltre, il correttivo 2024 ha introdotto ipotesi ostative assolute, soprattutto quando il debito fiscale è massicciamente derivante da omessi versamenti reiterati o da condotte fraudolente.

Nel concordato preventivo, poi, l’art. 88 CCII chiarisce che la transazione fiscale è compatibile anche con la continuità aziendale. La differenza rispetto al concordato liquidatorio è fondamentale: nel liquidatorio si guarda alla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; nella continuità si guarda al trattamento non deteriore rispetto a ciò che il creditore pubblico ritrarrebbe dalla liquidazione. Questo ha effetti pratici enormi sull’edilizia, perché in molte imprese il valore di continuità sta proprio nella possibilità di terminare lavori, incassare SAL, cedere rami o commesse, preservare qualificazioni, mezzi e organizzazione. In questi casi il trattamento fiscale può essere più sostenibile in continuità che in una liquidazione atomistica.

Sul piano amministrativo, l’Agenzia delle Entrate ha adottato provvedimenti ufficiali nel 2024 per regolare competenze e pareri conformi sulle proposte di transazione fiscale ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII; il provvedimento del 29 gennaio 2024 e quello del 23 dicembre 2024 mostrano un quadro più strutturato e centralizzato dell’istruttoria. Per il debitore, questo significa che le proposte devono essere tecnicamente ben costruite: non basta chiedere una falcidia, occorre dimostrare convenienza, realismo del piano, affidabilità dei flussi e coerenza del trattamento con i parametri normativi.

Rateizzazione ordinaria e rottamazione

Se non è ancora il momento della transazione fiscale o della procedura di crisi, la rateizzazione può essere uno strumento ponte molto utile. Le pagine ufficiali di riscossione ricordano che, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, il contribuente può ottenere normalmente fino a 84 rate mensili, con possibilità di estensione da 85 a 120 rate in presenza dei presupposti previsti; la decadenza dal piano, per le rateazioni concesse dal 16 luglio 2022, scatta con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Per un’impresa edile, questo significa che la rateizzazione non è solo un meccanismo di pagamento, ma anche uno strumento difensivo per mantenere regolarità, raffreddare l’aggressione esecutiva e guadagnare tempo per predisporre una soluzione più ampia. Naturalmente, se viene usata senza un piano di cassa serio, diventa solo un rinvio del problema.

Alla data dell’11 aprile 2026, risultava inoltre aperta la finestra della “rottamazione-quinquies”, introdotta dalla legge n. 199 del 2025. Le fonti ufficiali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione indicano che potevano essere inseriti i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia avrebbe inviato la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026; il pagamento poteva avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali; l’omesso o insufficiente pagamento della prima o unica rata, o di una rata successiva nei limiti previsti dalla legge, rende inefficace la definizione. In una strategia da debitore, la rottamazione-quinquies può avere tre utilità: abbattere accessori e sanzioni, ridurre l’urgenza esecutiva e migliorare la sostenibilità dei flussi nel breve-medio periodo. Ma va coordinata con il resto del passivo: non ha senso rottamare i ruoli e lasciare scoperti contributi correnti, subappaltatori strategici o banche che revocano il circolante.

Un passaggio giurisprudenziale recente va anche segnalato: le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026, hanno affermato che, in materia di rottamazione-quater, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 presuppone il versamento della prima o unica rata ed è suscettibile di estensione, alle condizioni indicate, anche a debiti non tributari e al coobbligato non aderente. In concreto, per chi ha liti ancora pendenti su carichi rottamabili, il coordinamento tra contenzioso e definizione non è più un dettaglio amministrativo, ma un punto di strategia processuale.

Debiti contributivi, DURC e Casse edili

Il versante contributivo ha un impatto immediato sull’operatività dell’impresa edile. Le fonti ufficiali di INPS e INAIL ricordano che il DURC online attesta la regolarità verso INPS, INAIL e, per le imprese tenute ai contratti del settore edilizia, anche verso le Casse edili, e che il documento ha validità di 120 giorni dalla richiesta. Lo stesso INPS mette a disposizione il servizio di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. È facile capire perché questo sia decisivo: in edilizia, il debito contributivo non è solo un passivo, ma un debito che può bloccare incassi, aggiudicazioni, subappalti e prosecuzione dei lavori. Lo studio legale, insieme al commercialista, deve quindi presidiare non solo l’arretrato, ma anche la correntezza dei contributi maturandi, perché un piano di crisi che trascura il DURC è spesso un piano destinato a fallire.

Banche e linee di credito

Nel comparto edile, la crisi si manifesta spesso prima in banca che in bilancio. Anticipazioni, castelletti, fidi di cassa, credito di firma, performance bond, factoring e smobilizzo fatture sono il sistema circolatorio dell’impresa. Il correttivo 2024, come spiegato dalla Cassazione, ha voluto evitare che il solo accesso alla composizione negoziata produca una “profezia auto-avverante”: la notizia dell’accesso e il coinvolgimento della banca nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né giustificano automaticamente una diversa classificazione del credito. La banca conserva margini di valutazione prudenziale, ma la decisione deve essere motivata. Per il debitore, questo significa che la revoca bancaria non va subita passivamente: va letta, contestualizzata e, se necessario, contrastata in termini negoziali o difensivi.

Contratti pubblici e contratti privati di cantiere

Sul lato contrattuale, lo studio legale deve lavorare in parallelo su due fronti. Nei contratti privati di appalto, occorre verificare clausole risolutive, penali, sospensioni, garanzie, SAL, ritenute, contestazioni e riserve. Nei contratti pubblici, invece, bisogna coordinare la crisi con il sistema del d.lgs. n. 36 del 2023 e con il CCII. Le fonti ufficiali di Normattiva mostrano che l’operatore in concordato preventivo o in procedura assimilata non è automaticamente fuori gioco: il sistema rinvia all’art. 95 CCII e, nel coordinamento del CCII, si chiarisce anche che l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Rimane però indispensabile verificare il momento procedurale in cui si trova l’impresa, la tipologia di procedura, le autorizzazioni eventualmente necessarie e la posizione del singolo contratto. L’esperienza della giustizia amministrativa, a partire dall’Adunanza plenaria del 2021, conferma che una gestione superficiale di questo segmento può portare all’esclusione dalla gara o alla perdita del contratto.

Profili penali tributari

Un errore frequente dell’imprenditore è considerare separati crisi d’impresa e rischio penale tributario. Non è più così. Il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, ha previsto un meccanismo importante: quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o adesione all’accertamento, il processo penale può essere sospeso; decorso un anno, la sospensione è revocata salvo regolare pagamento, con possibile ulteriore protrazione nei limiti di legge. In chiave difensiva, questo dato è molto rilevante: la tempestiva regolarizzazione, anche parziale e strutturata, non serve solo a migliorare il rating fiscale dell’impresa, ma può incidere concretamente sulla gestione del procedimento penale.

Tabella sintetica di difesa fiscale e contributiva

StrumentoA cosa serveTermine o condizione chiaveVantaggio difensivo
Ricorso tributarioContestare atti impositivi o della riscossioneDi regola 60 giorni dalla notificaBlocca il consolidamento di pretese illegittime
Rateizzazione ordinariaDilazionare carichi affidati alla riscossioneFino a 84 rate; fino a 120 nei casi previstiRaffredda il rischio esecutivo e migliora la gestione di cassa
Transazione fiscaleRideterminare il debito pubblico dentro un percorso di crisiNecessaria convenienza e rispetto del quadro legale ex artt. 63 e 88 CCIIConsente falcidia e/o dilazione in strumenti omologati
Rottamazione-quinquiesDefinizione agevolata dei carichi 2000-2023Domanda entro 30 aprile 2026; comunicazione entro 30 giugno; pagamento da 31 luglio 2026Elimina accessori e rende più sostenibile il debito
Rateizzazione contributiva e presidio DURCRegolarizzare INPS/INAIL/Casse ediliNecessità di mantenere regolarità e monitorare la correntezzaEvita blocchi su pagamenti, appalti e operatività

Fonti della tabella: d.lgs. n. 546/1992, art. 21; CCII, artt. 23, 63 e 88; prassi ufficiale di Agenzia Entrate-Riscossione, INPS, INAIL.

Simulazioni, errori operativi e domande frequenti

Simulazioni pratiche

Simulazione di continuità con composizione negoziata
Un’impresa edile ha € 1.800.000 di debiti complessivi: € 550.000 verso banche, € 420.000 verso Fisco e riscossione, € 180.000 contributivi, € 400.000 verso fornitori e subappaltatori, € 250.000 tra leasing, noleggi e spese varie. Ha però tre cantieri in corso con margine atteso netto di € 330.000, crediti verso committenti per € 620.000 di cui € 390.000 ragionevolmente incassabili in 120 giorni, e un escavatore non strategico vendibile a € 95.000. In questo scenario, la via più razionale non è smettere di lavorare, ma: aprire la composizione negoziata; chiedere alle banche la tenuta delle linee strettamente necessarie sino a chiusura dei cantieri; proporre una rateizzazione o transazione sui carichi fiscali; dilazionare i fornitori strategici; vendere l’asset non core; isolare i cantieri in perdita. Se il piano è credibile, il valore di continuità può superare quello liquidatorio, condizione centrale sia in chiave di negoziazione sia in chiave di eventuale successivo concordato in continuità.

Simulazione di accordo con debito fiscale dominante
Una srl di costruzioni ha debiti per € 2.400.000, di cui € 1.300.000 fiscali e contributivi, € 700.000 bancari e € 400.000 commerciali. Il core business esiste ancora, ma il Fisco è decisivo per qualsiasi soluzione. In un caso del genere, lo studio legale deve verificare se sia possibile un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII oppure se serva direttamente un concordato in continuità con art. 88. La domanda fondamentale è: il trattamento proposto al creditore pubblico è almeno non deteriore o conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale? Se sì, il piano può reggere; se no, l’operazione è fragile anche se le banche sono favorevoli. Qui la qualità dell’attestazione e la costruzione del valore di liquidazione diventano più importanti della trattativa “politica” con i singoli creditori.

Simulazione per impresa minore artigiana
Una ditta individuale edile sotto soglia presenta € 320.000 di debiti: € 90.000 fiscali, € 40.000 contributivi, € 120.000 bancari personali, € 70.000 commerciali. Il titolare ha anche garanzie personali e due immobili, uno strumentale e uno abitativo. Qui il percorso può essere molto diverso da quello della srl sopra soglia: si valuta la composizione negoziata per imprese minori se esiste continuità, altrimenti il concordato minore o la liquidazione controllata, con successiva esdebitazione. Il punto decisivo è evitare la confusione tra patrimonio aziendale e personale e governare la posizione dei creditori pubblici con l’ausilio dell’OCC. In casi simili, l’assistenza coordinata di avvocato e gestore della crisi è quasi sempre la differenza tra una procedura utile e una procedura meramente formale.

Errori comuni da evitare

Gli errori che vedo più spesso nelle crisi delle imprese edili sono pochi, ma devastanti nei loro effetti.

  • Aspettare troppo: il sistema favorisce l’emersione anticipata della crisi, non la sua occultazione. Più tardi si arriva, più si riduce il valore di continuità.
  • Pagare in modo disordinato: saldare solo il creditore più aggressivo può peggiorare la posizione complessiva e rendere meno credibile qualsiasi piano.
  • Trascurare il Fisco: in molte imprese il collo di bottiglia non è la banca, ma l’accumulo fiscale e contributivo non governato.
  • Ignorare il DURC: in edilizia il debito contributivo è spesso un detonatore operativo prima ancora che finanziario.
  • Non presidiare i cantieri utili: il completamento dei lavori in corso può creare valore per i creditori; bloccare tutto indistintamente può distruggerlo.
  • Confondere società e persona fisica: amministratore, socio, fideiussore e impresa non sempre coincidono nei rimedi disponibili.
  • Sottovalutare gli appalti pubblici: una crisi gestita male può riflettersi sulla gara o sul contratto in esecuzione.
  • Usare rateizzazioni senza piano di cassa: la decadenza da un piano mal costruito peggiora la posizione del debitore.

FAQ operative

L’impresa edile in crisi deve per forza chiudere?
No. Il sistema del CCII privilegia, quando ragionevolmente possibile, soluzioni di continuità o di risanamento anticipato, non la liquidazione automatica.

La composizione negoziata blocca subito i creditori?
Non automaticamente in assoluto: va valutata la richiesta delle misure protettive e il relativo perimetro. Tuttavia il CCII prevede specifiche tutele e, più in generale, l’art. 54 impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazione della domanda nei casi previsti.

Se entro in composizione negoziata la banca può revocare i fidi perché sono “in crisi”?
Non per il solo fatto dell’accesso. Il correttivo 2024 chiarisce che la notizia dell’accesso non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, ferma la disciplina prudenziale e la necessità di specifica motivazione.

I lavori in corso vanno sempre fermati?
No. Al contrario, nei casi utili alla massa, il completamento dei lavori in corso può essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. In edilizia questo punto è spesso decisivo.

Posso trattare il debito fiscale dentro la procedura?
Sì. La composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi consentono soluzioni dedicate per il credito pubblico, attraverso l’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 e nel concordato ex art. 88.

Il Fisco deve per forza accettare la mia proposta?
No. Ma in certe condizioni il tribunale può omologare l’accordo o il concordato anche senza adesione del creditore pubblico, secondo le regole del cram down fiscale.

Quanto è importante il valore di liquidazione?
È centrale. Sia negli accordi con transazione fiscale sia nel concordato in continuità, il confronto con la liquidazione giudiziale è il parametro che regge convenienza e non deteriorità del trattamento.

Se ricevo una cartella o un atto fiscale quanto tempo ho per reagire?
In linea generale, il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. È però necessario verificare subito la tipologia dell’atto, perché il rimedio corretto può cambiare.

La rateizzazione ordinaria mi protegge sempre?
Aiuta, ma non basta da sola. È utile come strumento difensivo e di cassa solo se sostenibile e coordinata con il resto del debito, altrimenti la decadenza peggiora la crisi.

Nel 2026 esiste ancora una definizione agevolata utile per i ruoli?
Sì. Alla data dell’11 aprile 2026 era aperta la finestra della rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023, con domanda entro il 30 aprile 2026.

Se ho anche debiti INPS e Cassa edile posso lavorare?
Dipende dalla regolarità contributiva concreta. In edilizia la posizione contributiva incide sul DURC e quindi sulla possibilità di operare, incassare ed eseguire appalti.

Il DURC irregolare riguarda anche la Cassa edile?
Sì. Le fonti ufficiali chiariscono che, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizia, il DURC riguarda anche le Casse edili.

La mia impresa è piccola. Posso comunque usare strumenti di crisi?
Sì. Il sistema prevede composizione negoziata per imprese sotto soglia, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

Il concordato minore può andare avanti anche se il Fisco non aderisce?
Sì, in presenza delle condizioni di legge e della convenienza rispetto alla liquidazione controllata, come ricostruito anche dalla relazione ufficiale della Cassazione.

Se la società non si salva, io come garante posso ancora tutelarmi?
Spesso sì, ma serve un’analisi distinta della posizione personale del socio, dell’amministratore o del fideiussore. Gli strumenti ex area sovraindebitamento possono diventare centrali.

Nei contratti pubblici la crisi mi esclude sempre?
No. Il rapporto tra appalti e crisi è regolato in modo articolato dal codice dei contratti e dal CCII; esistono casi in cui la partecipazione o la prosecuzione sono ancora possibili, ma serve un controllo molto preciso dello stato della procedura e delle autorizzazioni necessarie.

La transazione fiscale è possibile anche con IVA?
Secondo la ricostruzione ufficiale della Cassazione sul nuovo art. 63, sì, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale e unionale.

Se ho un procedimento penale tributario, la regolarizzazione può aiutarmi?
Sì. Il d.lgs. n. 87 del 2024 prevede effetti rilevanti, compresa la sospensione del processo in caso di debito in fase di estinzione tramite rateizzazione nei casi previsti.

Serve davvero uno studio legale o basta il commercialista?
Nelle crisi edilizie serie serve una regia congiunta. Il problema non è solo contabile: è processuale, tributario, bancario, contrattuale, esecutivo, societario e, talvolta, anche penale. La forza sta proprio nel coordinamento tra competenze.

Le pronunce più aggiornate e più utili fino all’11 aprile 2026

Questa selezione raccoglie le decisioni e le pronunce istituzionali più utili, per un’impresa edile in crisi, disponibili entro l’11 aprile 2026. Riporto sempre la corte o l’ente che le ha emesse.

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026
Ha chiarito, con riferimento all’art. 112, comma 2, CCII nel testo anteriore al d.lgs. n. 136 del 2024, che l’espressione “in mancanza” della lettera d) riguarda l’assenza di maggioranza delle classi consenzienti. È una pronuncia molto importante per la costruzione del concordato in continuità e del cram down trasversale.

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6498 del 18 marzo 2026
È una decisione cruciale sul rapporto tra domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento e successiva sede concorsuale. Per il settore edile conta molto perché gli appalti e i contratti di cantiere generano spesso domande di risoluzione, restituzione e risarcimento che si intrecciano con la crisi del debitore.

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6481 del 18 marzo 2026
Sempre in materia di inadempimento e procedure concorsuali, ha precisato che non vi è onere di riassunzione dell’originario giudizio divenuto improcedibile, con ricadute importanti sulla gestione del contenzioso pendente al momento dell’apertura della procedura.

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026
In tema di rottamazione-quater e art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, ha affermato che per l’estinzione del giudizio è sufficiente il versamento della prima o unica rata, con precisazioni anche sull’estensione ai debiti non tributari e al coobbligato non aderente. È una decisione utilissima per chi coordina liti pendenti e definizioni agevolate.

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025
Ha escluso che il debitore fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. possa poi accedere all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII sulla base della medesima esposizione debitoria. Per soci, garanti e imprenditori cessati è una pronuncia da considerare subito nella costruzione della strategia personale.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 32303 del 13 dicembre 2024
Ha affermato che, ai fini dell’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione contenente transazione fiscale, bisogna attendere il decorso del termine di 90 giorni concesso all’amministrazione finanziaria; prima di quel momento la domanda è inammissibile. È una sentenza-cardine per evitare errori di timing nella transazione fiscale.

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione, ordinanza n. 34377 del 24 dicembre 2024
Sempre in tema di accordi di ristrutturazione, ha confermato la necessità del decorso del termine di 90 giorni per consentire all’amministrazione finanziaria di aderire alla proposta, rafforzando il principio espresso dalla sezione tributaria.

Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 2025, deposito 26 giugno 2025
Ha chiarito, in materia di soci illimitatamente responsabili, che la dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Questo passaggio è rilevante per imprese edili organizzate in forme societarie personalistiche o con soci esposti personalmente.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 11 del 27 maggio 2021
Pur non essendo una decisione “del 2026”, resta il punto di riferimento istituzionale sul rapporto tra domanda di concordato “in bianco” e partecipazione alle gare pubbliche, richiamato ancora oggi nelle schede ufficiali della giustizia amministrativa. Per l’impresa edile che opera negli appalti, è una pronuncia che continua a contare nella pratica quotidiana.

Conclusioni

Per un’impresa edile in crisi, la vera domanda non è se esista una soluzione “miracolosa”, ma se esista ancora un valore da difendere e in quale forma quel valore debba essere protetto. La risposta, nel diritto vigente, è quasi sempre positiva: qualcosa si può fare, ma bisogna farlo presto e con lo strumento corretto. A volte la via giusta è la composizione negoziata, per proteggere i cantieri utili e trattare con banche e creditori pubblici. A volte serve una transazione fiscale dentro un accordo o un concordato in continuità. A volte, per l’impresa minore o per il garante, il percorso corretto passa dal concordato minore, dalla liquidazione controllata o dall’esdebitazione. In tutti i casi, la regola è la stessa: niente improvvisazione, niente rinvii inutili, niente pagamenti disordinati, niente silenzi davanti agli atti notificati.

Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista significa spesso cambiare completamente l’esito della vicenda. Significa bloccare o contenere pignoramenti, ipoteche, fermi, revoche e decadenze; difendere la regolarità fiscale e contributiva; salvare i contratti che producono margine; separare l’interesse dell’impresa da quello personale dei soci o dei garanti; scegliere se puntare sulla continuità, sulla ristrutturazione o su una chiusura ordinata con esdebitazione.

È qui che l’intervento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti assume un valore pratico immediato: analisi dell’atto, costruzione della difesa, domanda di sospensione, trattativa con creditori, piano di rientro, transazione fiscale, gestione dell’OCC, impostazione delle procedure giudiziali e stragiudiziali, difesa dell’azienda e della persona fisica collegata all’impresa.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!