Debiti Con Maior Npl: Come Difendersi Subito Da Una Richiesta

INTRODUZIONE – Le richieste di pagamento da parte di società che gestiscono crediti deteriorati (NPL) come Maior SPV possono cogliere di sorpresa e comportare il rischio di azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). È dunque fondamentale agire subito: verificare la documentazione, difendersi con le eccezioni giuridiche più efficaci (ad es. difetto di titolarità del credito, prescrizione, nullità di notifica) e valutare soluzioni alternative (piani di rientro, definizioni agevolate, strumenti concorsuali).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa rete di competenze, il team può analizzare subito l’atto ricevuto (decreto ingiuntivo, intimazione di pagamento, cartella esattoriale, ecc.), proporre entro i termini ricorsi e opposizioni mirate, sospendere l’esecuzione mediante istanze cautelari, negoziare accordi stragiudiziali (saldo e stralcio, piani di rientro), nonché seguire le procedure concorsuali o di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati, esdebitazione). In ogni fase l’obiettivo è tutelare il debitore: bloccare azioni esecutive, contestare conteggi errati o abusi, far valere ogni diritto procedurale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le cessioni di crediti deteriorati in blocco sono disciplinate principalmente dall’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e dalla L. 130/1999 sulla cartolarizzazione. In particolare, l’art. 58 TUB consente alle banche di cedere «in blocco» portafogli di crediti (inclusi rapporti giuridici correlati) a terzi, purché la cessione venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale . Dopo la pubblicità, decorrono 3 mesi di opposizione: trascorso tale termine «il cessionario risponde in via esclusiva» delle obbligazioni, mentre il cedente è esonerato . Ciò significa che, superato il triennio, il debitore ceduto deve rivolgersi solo al cessionario (Maior SPV) per ogni adempimento. La legge 130/1999, dal canto suo, regola le operazioni di cartolarizzazione dei crediti (spesso utilizzate per i portafogli NPL) e prevede la pubblicità analogica in G.U.: non è necessario il consenso del debitore ceduto, ma solo la conoscenza formale (notifica di cessione) o di fatto dell’avvenuto trasferimento.

La giurisprudenza di legittimità chiarisce alcuni principi fondamentali per il debitore ceduto. In generale, la sua posizione contrattuale non può essere peggiorata dalla cessione : il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al vecchio creditore (validità del titolo, prescrizione del credito, pagamenti già effettuati, compensazioni, fatti estintivi o modificativi intervenuti) purché anteriori alla conoscenza della cessione . Ciò è valido in particolare per le cessioni “in blocco” ex art. 58 TUB: la Corte di Cassazione ha ribadito che il debitore ceduto «può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, […] quelle relative ai fatti modificativi o estintivi del rapporto anteriori alla cessione» .

Tuttavia, in caso di cartolarizzazione dei crediti (operazione sotto L. 130/1999), la Corte ha precisato che i crediti ceduti formano un “patrimonio separato a destinazione vincolata” . In tale contesto, il debitore ceduto non può esercitare compensazioni con crediti sorti dopo la cessione e non noti al cessionario . In altre parole, le azioni riconvenzionali o compensative fondate su rapporti con il cedente NON sono ammesse contro la SPV (c.d. società veicolo) . Ad esempio, se il correntista debitore vanta un’azione di ripetizione (rimborso somme indebitamente addebitate) verso la banca cedente, non potrà chiederne il riconoscimento direttamente in sede di contenzioso con la SPV acquirente . In compenso, come stabilito dalla Cassazione n. 30758/2025, decorsi 3 mesi dalla pubblicazione della cessione ex art. 58 TUB, qualsiasi azione restitutoria (ripetizione) del debitore è esercitabile esclusivamente contro il cessionario .

Un altro principio di rilievo riguarda l’onere della prova della titolarità del credito. Se il debitore contesta puntualmente la legittimazione del cessionario, tocca al cessionario dimostrare di essere effettivamente subentrato nel diritto . In una recente ordinanza (Cass. 23834/2025), la Cassazione ha infatti affermato che «chi subisce l’azione di adempimento di un’obbligazione non è tenuto a individuare il proprio creditore; spetta piuttosto a chi agisce in giudizio fornire la prova della titolarità del credito» . In pratica, se Maior SPV è impossibilitata a esibire il contratto di cessione o un elenco dettagliato dei crediti acquistati, la sua pretesa potrà essere contestata e respinta dal giudice . Questo principio rafforza il diritto del debitore di chiedere documenti e chiarimenti sul credito reclamato.

Infine, da un punto di vista normativo, il debitore ceduto deve tenere presente i termini di prescrizione degli obblighi. In generale, secondo l’art. 2946 c.c. i crediti pecuniari si prescrivono in 10 anni (per i debiti già esistenti in modo continuativo o una tantum). Tuttavia, per prestazioni periodiche (come rate di mutuo o canoni), il termine breve di prescrizione è di 5 anni dalla scadenza di ciascuna rata (Salvo interruzioni validamente operate). Pertanto, anche se l’intera esposizione della cartolarizzazione può avere un termine decennale (in quanto credito complessivo), le singole rate scadute e non pagate più di 5 anni fa potrebbero ormai essere prescritte. Ogni caso va esaminato con cura ricostruendo la cronologia degli atti (contratti, diffide, decreti, cartelle, pignoramenti) intervenuti, in quanto ogni notificazione regolare interrompe la prescrizione (cfr. art. 2943 c.c.). In sede giurisprudenziale ci sono pronunce recenti che annullano cartelle esattoriali notificate senza relatore di notificazione o tramite semplici invii postali , rendendo nullo l’atto e l’eventuale interruzione della prescrizione. Bisogna dunque vigilare sulla correttezza formale di ogni notifica ricevuta.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

  1. Verifica preliminare: Appena ricevi una richiesta di pagamento (lettera di sollecito, intimazione, atto giudiziario), annota immediatamente data e contenuto. Identifica il soggetto creditore (Maior SPV) e la natura del credito (mutuo, leasing, carta di credito, tributo, ecc.). Richiedi copia di tutta la documentazione disponibile: contratto originario, piano ammortamento, conteggi del credito, provvedimento di cessione (se esistente). Controlla se in passato hai ricevuto notifiche di cessione del credito da Locam o dalla banca originaria. Eventuali carenze (es. atto notificato a indirizzo errato o PEC non ufficiale) possono rendere nulla la notifica .
  2. Scadenze di opposizione: Se Maior SPV ha già ottenuto un provvedimento giurisdizionale (ad esempio un decreto ingiuntivo) notificato regolarmente, hai 40 giorni di tempo (fissati dal giudice e comunicati nell’atto) per proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e s.m. (termine breve di opposizione). Se il termine scade senza opposizione, il decreto diventa esecutivo e la SPV potrà procedere al pignoramento. Se invece la richiesta è contenuta in una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (o in un’ingiunzione tributaria), dovrai impugnare la cartella presso la Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Attenzione: in alcuni casi (ad es. cartelle delle ultime “rottamazioni”) i termini possono essere diversi. Bisogna distinguere. In ogni caso, la tempestività è cruciale: scaduti i termini giuridici, la posizione diventa molto più difficile da cambiare.
  3. Opposizione al pignoramento o all’esecuzione: Se nel frattempo viene dato corso a un pignoramento (presso terzi o mobiliare/immobiliare), puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 615 ss. c.p.c.) entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto di precetto o del pignoramento. Tra le eccezioni praticabili in opposizione sono ad esempio la mancanza di prova del credito, la prescrizione sopravvenuta, vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza di relata valida, etc.). Se l’esecuzione pignorata è di tipo “esattoriale” (art. 72-bis DPR 602/73), ricorda che tale procedura semplificata prevede il pagamento diretto del terzo/debitore al concessionario senza passare in giudizio . Anche in questo caso, la domanda di opposizione avvia un giudizio davanti al Giudice dell’Esecuzione, che può disporre la sospensione cautelare .
  4. Sospensione dell’esecuzione: Allo stesso tempo, si può chiedere al giudice dell’esecuzione (o al giudice tributario nel caso di esecuzione “cartolare”) la sospensione provvisoria dell’atto esecutivo. Ad es., in via cautelare oppongono «4197 c.c. / 121 disp. att. cod. proc. civ.» negli atti fiscali, o ordinario art. 615 c.p.c. per pignoramenti civili. Con adeguata motivazione e garanzia (ad es. fideiussione), il giudice può sospendere l’azione esecutiva finché non si decide sulle eccezioni del debitore. Questo strumento interrompe potenziali pignoramenti in corso.
  5. Contabilizzazione e richiesta di chiarimenti: Contesta formalmente la richiesta al cessionario, ad esempio con una pec o lettera raccomandata. Chiedi di fornire un estratto conto dettagliato che distingua capitale, interessi e spese legali o di recupero . Verifica eventuali interessi di mora applicati: spesso nei NPL si pretende l’applicazione di tassi elevati per anni. Chiedi copia dei contratti di cessione sottoscritti con la banca o società originaria e prova dell’avvenuta notifica al ceduto . In caso di risposta inconcludente o documentazione mancante, ribadisci che “la richiesta di pagamento viene contestata in quanto non comprovata da idonei documenti” e invita a trasmettere entro un termine (es. 10 giorni) la documentazione mancante. Questo farà valere che “il cessionario non ha provato la propria legittimazione” . Queste contestazioni scritte costituiscono traccia importante in futuro (in caso di ricorso).
  6. Ricostruzione del debito e prescrizione: Ricostruisci l’andamento del debito nel tempo. Il termine ordinario di prescrizione delle obbligazioni pecuniarie è 10 anni (art. 2946 c.c.), ma, ad esempio, le rate di mutuo o leasing si prescrivono in 5 anni dalla scadenza di ciascuna rata . Se il rapporto è stato rescisso per inadempimento e la banca ha intimato il pagamento dell’intero capitale residuo, allora si applica il termine decennale sull’importo complessivo. D’altra parte, qualsiasi atto interruttivo di prescrizione effettuato dal creditore (lettere di diffida, decreti ingiuntivi, cartelle) con le formalità di legge fa decorrere nuovamente il termine . Verifica se e quando hai ricevuto in passato raccomandate A/R o decreti ingiuntivi relativi a quel debito, perché se l’ultimo atto valido risale a più di 10 (o 5) anni fa la prescrizione potrebbe essere maturata. Attenzione però: una cartella notifica dall’Agenzia senza relata di notificazione è nulla (Cassazione 26660/2023 e successive conferme), per cui in tale caso la prescrizione si era già consumata (il presunto creditore non ha interrotto validamente il termine). Sempre verificare la regolarità di date, firme e modalità di notifica; anche una PEC non certificata o un indirizzo postale errato possono rendere inefficace l’atto .

Difese e strategie legali

  • Difetto di titolarità del credito: come visto, il debitore ceduto può sollevare in giudizio l’assenza o mancanza di prova dell’avvenuta cessione. La Cassazione ha puntualizzato che “la contestazione specifica del debitore fa venir meno l’obbligo di pagare al cessionario senza prove: il cessionario dovrà dimostrare in giudizio di possedere il diritto reclamato” . Quindi, se contestato, il cessionario deve produrre il contratto di cessione o le liste dei crediti trasferiti. In mancanza, la sua richiesta sarà rigettata (Cass. 23834/2025 ). In pratica, se Maior non allega prove, conviene rifiutare il pagamento al medesimo e proseguire con un legale.
  • Richieste di sospensione: Se il termine di opposizione è scaduto e la SPV ottiene un titolo esecutivo es. decreto divenuto definitivo o cartella esecutiva, rimane possibile chiedere al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario di sospendere ogni atto pignoratorio in corso (es. Decreto 17 luglio 2020, n. 65 sul blocco iniziale non conta, ma è un diritto del debitore chiedere sospensione cautelare ex art. 615 c.p.c.). In sede di opposizione all’esecuzione, si possono chiedere ordini inibitori urgenti per bloccare aste o cessioni forzate.
  • Validità delle notifiche: Si può contestare la validità formale di ogni notifica. Ad es., la Cassazione ha ribadito che una cartella esattoriale «trasmessa senza relata del messo notificatore» è priva di effetti (Cass. 26660/2023) . Lo stesso vale per un decreto ingiuntivo inizialmente notificato con difetti (cfr. art. 650 c.p.c.). Se riscontri incongruenze (manca la relata, la firma digitale sul PDF, la notifica a domicilio errato), potrai chiederne l’annullamento.
  • Prescrizione del credito: Va eccepita in giudizio ogni qualvolta si superino i termini di legge. Ad esempio, se nelle ultime comunicazioni risulta che l’ultima rata regolarmente richiesta risale a più di 5 anni fa, potrai eccepire la prescrizione quinquennale e ottenere l’estinzione di quella parte del debito. Se invece l’unica intimazione valida risale a oltre 10 anni, il credito totale potrebbe essersi estinto. Ricorda però che la prescrizione non opera d’ufficio: deve essere sollevata dal debitore in atto di opposizione (o in appello in C.T.).
  • Accertamento della nullità o inefficacia: Nel caso in cui il creditore cedente (la banca originaria) non abbia notificato regolarmente la cessione al debitore oppure se la cessione è stata fatta in violazione di norme contrattuali, potrai far valere queste irregolarità. Ad esempio, se il contratto di mutuo prevedeva esplicitamente il divieto di cedere il credito senza assenso e ciò è stato violato, la cessione potrebbe essere annullabile. Va valutata anche l’eventuale decadenza per inadempimento: se il contratto è stato rescisso e Maior reclama l’intero capitale, bisognerà accertare i termini e le condizioni della decadenza (art. 1186 c.c.).
  • Liquidazione del debito e trattative: Anche prima di un ricorso giudiziale, valuta la possibilità di negoziare un saldo e stralcio con Maior SPV. Ad esempio, alcuni portali segnalano casi in cui dopo l’opposizione il debitore ha ottenuto riduzioni oltre il 30-50% dell’importo originario . Parallelamente, contatta l’ente fiscale se la pendenza è tributaria: spesso vi sono piani di dilazione agevolata, rottamazioni o condoni (vedi oltre). Non firmare nulla senza aver letto e compreso fino in fondo: ogni accordo dovrà garantire la completa estinzione del debito senza effetti collaterali (ad es. annullamento delle garanzie prestate).
  • Azioni giudiziali accessorie: In alcuni casi il debitore ceduto può proporre domanda riconvenzionale di restituzione (ex art. 112 c.p.c.) o opposizione di terzo su somme non dovute. Tuttavia, attenzione: come detto, in cartolarizzazione la SPV potrà eccepire la propria insussistenza di legittimazione passiva a tali domande . In alternativa, si potrà agire tramite la banca originaria (anche a mezzo di un’azione revocatoria fallimentare se la banca cedente poi fallisce, contestando la cessione fraudolenta).

Strumenti alternativi

  • Rottamazione e definizioni agevolate: Se parte del debito deriva da tributi o contributi, tieni presente le leggi di definizione agevolata. Ad esempio, la rottamazione ter/quater (art. 6 d.l. 119/2018, d.l. 34/2019) consente di pagare la sola somma capitale senza sanzioni o interessi di mora pregressi entro scadenze prefissate. Il saldo e stralcio (legge 30/2020) permette di dilazionare il debito residuo fino a 5 anni a tasso agevolato. Queste soluzioni vanno richieste entro i termini di legge fissati per ciascuna definizione. In ambito tributario, anche le dilazioni in 10 anni per debiti pregressi (art. 19 del D.L. 34/2019 conv. L.58/2019) possono essere invocate.
  • Piano del consumatore e leggi anti-suicidio (L. 3/2012): Il debitore che non abbia nessun mezzo di recesso (non può fallire e ha solo beni essenziali) può accedere al piano del consumatore, che offre una ristrutturazione dei debiti extrafallimentare . In questo percorso, assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC), il debitore presenta un piano di rientro sostenibile che, se approvato dal giudice, permette di bloccare azioni esecutive. Superata l’esecuzione del piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione dei residui (scarico dei debiti non soddisfatti) . In pratica, una volta ultimato quanto previsto dal piano (anche rateizzato), gli eventuali debiti residui vengono estinti.
  • Accordi di ristrutturazione, concordato e procedure concorsuali: Per imprese o professionisti in crisi, l’ordinamento offre il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione (art. 67 co. 3 lett. d) L.F. e artt. 161-182 L.14/2019). Attraverso questi strumenti è possibile ottenere l’omologazione di piani di rientro che disciplinano anche i crediti non garantiti. Se l’esposizione con NPL è rilevante, un piano concordatario può prevedere pagamenti parziali o dilazionati, bloccando le esecuzioni. Inoltre, da febbraio 2021 il commercialista esperto negoziatore (ex D.L. 118/2021) può mediare con i creditori un accordo negoziale, anche prima che intervenga una procedura formale, sospendendo forzosamente i procedimenti esecutivi in atto.
  • Mediazione e arbitrato: Qualora il contratto originario o le condizioni di vendita lo prevedano (ad esempio, clausole compromissorie bancarie, clausole arbitrali tra soci o parti), potresti tentare una mediazione o l’arbitrato (equivalente di udienza) per trovare una soluzione extragiudiziale. In ogni caso, anche un tentativo stragiudiziale di composizione (ad es. negoziazione assistita da consulenti e avvocati) può essere utile per guadagnare tempo e trovare un accordo ragionevole.

TABELLE RIEPILOGATIVE

  • Normativa di riferimento:
  • Art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993): disciplina la cessione in blocco di crediti bancari; prevede pubblicità in G.U. e termine di 3 mesi per opposizioni, dopo i quali risponde solo il cessionario .
  • Legge 130/1999 (cartolarizzazione): regola le cessioni di NPL tramite SPV, istituendo un “patrimonio separato” di crediti e vietando compensazioni dopo la pubblicazione della cessione .
  • Cod. Civ., art. 1189: disciplina gli effetti del mutamento del creditore.
  • Cod. Civ., art. 1191: disciplina gli effetti dell’estinzione del credito.
  • Cod. Civ., art. 2943-2946: prescrizione quinquennale (prestazioni periodiche) e decennale (debiti pecuniari).
  • Cod. Proc. Civ. art. 633 e segg.: ingiunzione di pagamento e termini per opposizione (40 giorni ).
  • DPR 602/1973, art. 72-bis: pignoramento dei crediti presso terzi da parte del concessionario (esecuzione fiscale) – procedura stragiudiziale (vedi circolare Min. Giust. 15/06/2021 ).
  • Legge 3/2012: piani di consumo e sovraindebitamento, autorizza esdebitazione dei residui se piano eseguito.
  • D.Lgs. 14/2019: codifica del diritto fallimentare e degli accordi di ristrutturazione; D.L. 118/2021: esperto negoziatore crisi d’impresa.
  • Definizioni agevolate tributari: L. 119/2018 (rottamazione-ter), L. 30/2020 (saldo e stralcio cartelle), D.L. 34/2019 (rottamazione quater) ecc.
  • Termini essenziali:
  • Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni dalla notifica (CPC 645).
  • Prescrizione debiti bancari: rate periodiche 5 anni, debiti residui 10 anni (C.C. 2946).
  • Termine Pubblicità cessione (art. 58 TUB): 3 mesi per fare eccezioni (C.C. 2946, Circolari Banca d’Italia).
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): 20 giorni dalla notifica di pignoramento/precetto.
  • Opposizione cartella tributaria: 60 giorni dalla notifica (contravvenzioni 30 gg).
  • Dilazione tributi scaduti: sino a 10 anni con legge di bilancio (art.19 DL 34/2019).
  • Piani di consumatore: depositi in Tribunale, iter 180-240 gg (sospensione pignoramenti).
  • Accordi transattivi: ogni data concordata tra le parti.
  • Strumenti difensivi:
  • Opposizione al decreto ingiuntivo (CPC 645): eccezioni di merito e rito (debito estinto, vizi formali, difetto di titolarità).
  • Opposizione esecuzione (art. 615 ss. c.p.c.): eccezioni processuali (difetto notifica, morte del ricorrente) e di merito (debito non esigibile, compensazione).
  • Impugnazione cartella tributaria (al T.A.R./C.T.): vizi di notifica, calcolo imponibile, prescrizione.
  • Ricorso per revoca motivi aggiunti (CPC 647-648): dopo passaggio in giudicato, per errori o frodi del creditore.
  • Istanza di sospensione cautelare: art. 624 c.p.c. (richiesta urgente al giudice dell’esecuzione) per bloccare pignoramenti in atto.
  • Mediazione stragiudiziale: coinvolgimento dell’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) per concordato con più creditori.
  • Azioni di esdebitazione: in procedura di composizione con l’OCC (L.3/2012) il debitore può ottenere lo scarico definitivo dei residui dopo il piano.
  • Accordi di composizione: transazione in Tribunale (art. 2441 c.c. per soci, ecc.) se ammessi contrattualmente.
  • Surroga o novazione: se si ottiene un finanziamento sostitutivo (p.es. piani di consolidamento agevolati), gli effetti possono paralizzare o ridurre i debiti ante-cessione.
  • Vantaggi delle soluzioni alternative:
  • Rottamazione/Saldo e stralcio: riduce importi dovuti e consente dilazione fino a 5–10 anni. Sospendono l’azione di riscossione statale in corso.
  • Piani del consumatore e concordato: bloccano tutte le esecuzioni in corso. Consentono di pagare un piano equilibrato (anche con riduzione parziale del debito) e poi ottenere l’esdebitazione dei residui .
  • Mediazione professionale: evita lunghe cause. Il tempo guadagnato serve a preparare documenti e a valutare meglio soluzioni, compresi nuovi strumenti normativi che possono emergere.

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare la richiesta fino all’ultimo momento: il silenzio può trasformare il sollecito in titolo esecutivo definitivo. Meglio rispondere subito, anche con una semplice contestazione.
  • Pagare in totale fretta senza controllare: non versare alcunché prima di aver verificato la legittimità del credito e le eventuali irregolarità (tassi, calcoli, notifica, prescrizione).
  • Comunicare telefonicamente o privatamente con la società di recupero: mantieni ogni contatto per iscritto (PEC o raccomandata AR) e sempre con toni formali. Questo garantisce prova di ogni richiesta e risposta.
  • Non chiedere trasparenza contabile: hai il diritto di sapere come è stato calcolato l’importo complessivo (capitale, interessi maturati, commissioni). Un prospetto dettagliato può rilevare errori grossolani.
  • Non valutare la prescrizione: molti debitori ignorano che debiti “vecchi” possono essere caducati. Calcola attentamente i termini dal momento della prima lettera di messa in mora o del contratto risolto.
  • Trascurare il difetto di notifica di cessione: se la banca cedente non ti ha mai notificato la cessione, potresti pagare inconsapevolmente al creditore sbagliato. Se sussiste dubbio, attendi che la SPV dimostri in giudizio la validità del trasferimento.
  • Non attivarsi per tempo su definizioni agevolate: spesso, mentre si discute in tribunale, scadono i termini per accedere a un condono o rottamazione. È fondamentale informarsi subito su eventuali scadenze normative imminenti.
  • Rivolgersi a personaggi non qualificati: diffida da consulenze di promotori troppo informali. Affidati a uno studio con esperienza bancaria e tributaria (ad es. quello dell’Avv. Monardo) che sappia muoversi tra normative complesse e procedimenti concorrenti.

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è Maior SPV e da dove nasce il mio debito? Maior SPV S.r.l. è una società veicolo che acquista pacchetti di crediti deteriorati (NPL) da banche o finanziarie. Se ti è arrivata una richiesta di Maior, significa probabilmente che Locam (o un’altra banca) ha venduto il tuo debito a questa SPV. Il debito rimane quello originario, ma il nuovo creditore ti invierà le richieste al posto dell’ente originario.
  2. Devo pagare anche se non ho mai sentito parlare di Maior? In linea di principio sì, se il credito è legittimo e non prescritto. Tuttavia, hai il diritto di verificare la titolarità: chiedi copia del contratto di cessione e della comunicazione inviatati dal cedente. Senza questi documenti, Maior non può pretendersi titolare del credito .
  3. Come faccio a sapere se il debito è già prescritto? Calcola il termine partendo dall’ultimo evento interruttivo valido. Ad esempio, se l’ultima rata di mutuo è scaduta nel 2016 e non hai ricevuto atti interruttivi dopo, in molti casi quella rata (e quelle precedenti) può considerarsi prescritte dopo 5 anni (termine breve per prestazioni periodiche) . Se non hai mai ricevuto atti formali (diffide, decreti, cartelle) utili ad interrompere la prescrizione, potrebbe essersi prescritta gran parte del debito. Consulta un legale per calcolare esattamente la prescrizione residua.
  4. Posso ancora oppormi al decreto ingiuntivo che mi è stato notificato? Sì, se l’hai ricevuto da meno di 40 giorni lavorativi. Devi depositare un’opposizione in tribunale entro quel termine . In opposizione potrai sollevare tutte le eccezioni (vizi formali, prescrizione, errato conteggio, ecc.) e la causa proseguirà davanti al giudice ordinario. Attenzione: l’opposizione tardiva (oltre 40 giorni) non è automaticamente preclusa: l’art. 650 c.p.c. consente di proporla se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza. Ma è un rimedio di ultima spiaggia.
  5. Cosa succede se non faccio nulla entro i termini? Se hai ricevuto un provvedimento ingiuntivo e non lo hai contestato, questo diventa definitivo. Maior SPV potrà allora procedere direttamente all’esecuzione (pignoramento). Se si tratta di una cartella esattoriale e non l’hai impugnata, questa si trasformerà in ruolo esecutivo a carico tuo. In entrambi i casi, passerà quasi subito alla fase di pignoramento (stipendi, conto corrente, immobili). È perciò essenziale opporsi per tempo.
  6. Se pago adesso, il problema si chiude? Se decidi di pagare per interrompere le azioni esecutive, fallo solo dietro chiara dichiarazione scritta di saldare tutto quanto dovuto, concordando espressamente che nessun ulteriore addebito potrà essere richiesto (salvo errori dimostrabili del creditore). In alcuni casi può essere utile un accordo di saldo e stralcio: potresti ottenere uno sconto significativo se versi una somma immediata. Ma non accettare soluzioni “parziali” ignare: il tuo pagamento deve essere valido ed estinguere definitivamente la posizione. Al termine delle operazioni, conserva ogni ricevuta come prova di avvenuto pagamento.
  7. E se mi arrivano notifiche dall’Agenzia delle Entrate su questo debito? Se il debito di Maior origina da cartelle esattoriali già emesse (ad es. Versamenti Irpef, Iva, contributi), l’Agenzia Riscossione può proseguire separatamente. In tal caso verifica subito se puoi accedere alla rottamazione o al saldo e stralcio delle cartelle. Anche qui valgono i termini di opposizione (60 giorni per il ricorso in commissione tributaria). Se hai versato somme alla banca prima della cessione (ad es. rate non incassate), potresti avere un credito nei confronti dell’Agenzia o in sede fallimentare della banca cedente.
  8. Maior può pignorare subito? Maior SPV deve avere un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo definitivo o un atto pubblico con formula esecutiva). Se ce l’ha, può notificare un pignoramento su conti, stipendi o immobili dopo il precetto. Se invece non hai ancora ricevuto un titolo, possono solo sollecitarti via lettera (non c’è ancora esecuzione). Tuttavia, dopo 30 giorni dal sollecito senza pagamento, possono chiedere direttamente al giudice un decreto ingiuntivo. È meglio anticipare con l’opposizione o chiedere sospensione cautelare.
  9. Ho già un pignoramento in corso: posso fermarlo? Sì. Occorre presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) motivando l’invalidità del pignoramento (difetto di notifica, prescrizione, ecc.). Se il pignoramento è di tipo esattoriale (art. 72-bis DPR 602/73), la procedura resta stragiudiziale fino all’opposizione: in caso di mancato pagamento, l’agente riscossore decide se procedere a pignoramenti ordinari. In ogni caso, l’opposizione (con richiesta di sospensiva) farà attivare il giudice dell’esecuzione, che deciderà sulla sospensione e poi sul merito .
  10. Quali documenti devo conservare? Custodisci copia di ogni atto notificato (decreto ingiuntivo, cartella, precetto, pignoramento). Se scrivi a Maior o alla banca cedente, conserva lettere e ricevute (PEC/A/R). Tieni anche le estratti conto del conto corrente o dello stipendio per dimostrare eventuali pagamenti ricevuti o trattenute operate. Se hai ricevuto in passato comunicazioni di cessione da Locam o da altre società (anche non certificate), cerca di ritrovarle: sono prove di interruzioni di prescrizione o di comunicazioni di credito già esecutive.
  11. Posso rateizzare il debito con il creditore? Con Maior SPV non esiste una norma automatica di rateizzazione: qualsiasi piano va negoziato. Tuttavia, puoi richiedere una dilazione temporanea alla stessa Maior (o alla banca originaria prima della cessione), sottoscrivendo un accordo scritto. Sul fronte pubblico, per debiti tributari e contributivi esistono piani di dilazione fino a 10 anni (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019) che interrompono l’azione esattoriale.
  12. E i garanti o coobbligati? Se il contratto originario prevedeva garanti, essi possono essere aggrediti nei limiti di legge (es. limite sul pignoramento della pensione). Tuttavia, dopo il termine di pubblicità ex art. 58 TUB, è soprattutto il cessionario (Maior) il soggetto legittimato a perseguire gli obblighi residui: in linea di principio anche il garante sarebbe ancora vincolato al credito verso il cessionario. Verificare comunque se il garante può sollevare eccezioni (es. assoluzione da parte del debitore principale) in via di regresso.
  13. Cosa posso fare se il debito è stato ceduto all’estero? Se Maior SPV ha sede in Italia e ha eseguito la notifica in Italia (in G.U. o tramite intermediari nazionali), il debitore italiano è soggetto alla giurisdizione italiana. Se invece c’è una sede estera, occorre analizzare il regolamento europeo n. 1215/2012 sulla competenza giudiziaria nei contratti transnazionali. In ogni caso, se sei in Italia e il credito è stato acquistato tramite circuiti italiani, si applica la legge italiana vista sopra (ad es. art. 58 TUB).
  14. Posso chiedere l’aiuto dello Stato o di associazioni? Il Ministero della Giustizia ha previsto elenchi di Gestori della crisi a cui rivolgersi per assistenza gratuita in caso di sovraindebitamento; inoltre ci sono Centri d’Ascolto gratuiti (ex L. 221/2012) e associazioni dei consumatori che forniscono consulenze base. Tuttavia, per procedure complesse come quelle con gli NPL, è consigliabile rivolgersi ad avvocati specializzati. Lo studio dell’Avv. Monardo, ad esempio, offre il primo colloquio di analisi senza impegno.
  15. Quali sono le sanzioni per il creditore se manifesta dati errati? Se in sede giudiziaria si scoprisse che Maior ha agito in mala fede (p.es. ha inserito interessi non spettanti o ha nascosto la cessione), può subire le spese legali e, nei casi più gravi, sanzioni per lite temeraria. Dal punto di vista contrattuale, l’Avv. Monardo può chiedere la condanna al risarcimento dei danni da parte di chi ha agito disonestamente (ad es. bancaria cedente), e proporre opposizioni per abuso di diritto.
  16. Cosa fare se la banca originaria è fallita? In caso di concorsualità del cedente (Banca fallita o in liquidazione coatta), il decreto ingiuntivo potrebbe essere inefficace se notificato dopo l’apertura del fallimento, poiché il credito ceduto entra nello stato passivo. Tuttavia, se la cessione è avvenuta prima della procedura concorsuale e pubblicizzata in G.U., la SPV resta legittimata a esigere il credito. È un punto tecnico: va studiato il timing degli atti con un professionista.
  17. È vero che alcune banche non comunicano la cessione? Sì, spesso le banche cedenti non inviano notifica scritta al debitore ceduto (non sono obbligate a farlo, solo pubblicano in G.U. a norma di legge). Perciò molti debitori scoprono la cessione solo attraverso solleciti diretti dai nuovi creditori. Proprio per questo, il debitore non ha l’obbligo di “andare a controllare” chi sia il creditore: resta dovere del cessionario dimostrare di aver titolo.
  18. Come faccio a trattare con Locam o altri intermediari? Se il tuo debito è stato intermediato (ad es. da Locam o Prelios), puoi chiedere a questi soggetti copia degli atti. Anche loro devono giustificare l’operazione di vendita e i pagamenti già effettuati. A volte Locam si limita a “trasmettere” la pratica a Maior senza inviare altro, ma sollevare dubbi aumenta le chance di ottenere informazioni.
  19. Posso ricorrere alla Banca d’Italia o ad arbitri bancari? Se il debito origina da un rapporto bancario, e se ritieni che la banca cedente abbia violato le norme (ad esempio sul calcolo degli interessi di mora), puoi presentare un reclamo alla Banca d’Italia oppure chiedere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di valutare il tuo caso (se il contratto originario prevede l’abbonamento all’ABF). Tuttavia, l’ABF non è vincolante per la SPV, ma può aiutare a capire eventuali errori di calcolo.
  20. Come mi difendo se siamo in due (o più) debitori su un stesso mutuo? In tal caso tutti i debitori ceduti possono opporre eccezioni collegate al contratto comune. Se uno dei debitori è già fallito o ha già ottenuto l’esdebitazione, possono sorgere questioni particolari sul carico residuo. Generalmente, ogni debitore ceduto è responsabile per la propria quota di debito e può far valere i propri motivi di opposizione (p.es. se uno dei coobbligati ha già pagato la sua parte). Una volta concluse le vie legali, l’azione esecutiva può interessare i beni individuali dei singoli (salvo garanzie comuni, che restano aggredibili su base pari).

Simulazioni pratiche

  • Esempio di prescrizione: Marco ha un mutuo con rata mensile di 500€ a partire dal 2010. La banca non ha mai richiesto il pagamento dal 2016. Nel 2026 Maior SPV pretende tutte le 72 rate arretrate. Poiché ogni rata ha prescritto in 5 anni, quelle anteriori al 2016 (circa 60 rate) sono estinte. Rimangono potenzialmente dovute solo le rate 2016-2020 (60 mesi), se non interrotti da atti validi. Se però nel 2018 era stato notificato un decreto ingiuntivo (interruttivo), allora l’intero debito decade e ricomincia 10 anni da allora.
  • Esempio di calcolo interessi: Giulia ha un debito residuo di 10.000€ da un finanziamento bancario, con interessi di mora al 7% annuo. Se la cessione avviene nel 2018 e nel 2026 l’importo cresce al 15.500€, vuol dire che sono stati applicati più anni di interessi. Essa può chiedere la verifica: in 8 anni al 7% gli interessi dovrebbero essere circa 5.600€ (calcolo semplice). Se Maior chiede 15.500€, potrebbe aver incluso interessi composti o spese eccessive. Un esperto esaminerà il contratto e i calcoli per contestare gli eccessi.
  • Esempio di saldo e stralcio: Un cliente ha un debito totale di 20.000€ con bancario. Dopo varie trattative, ottiene da Maior uno “sconto” del 50% se paga 10.000€ in un’unica soluzione o in 3 rate. Se accetta, verserà la somma scontata e la pratica verrà chiusa (eventualmente con rinuncia agli interessi futuri). Spesso i debiti NPL sono cospicui e Maior è disposta a negoziare tagli consistenti pur di incassare almeno una parte.
  • Esempio di Piano del consumatore: Luca, con debiti per circa 50.000€ tra banca e fisco, ha redditi modesti. Avvia una procedura di sovraindebitamento (L.3/2012) presentando un piano in 8 anni con rate ridotte. Grazie all’accordo giudiziale, le azioni di recupero vengono sospese. Completate le 96 rate, tutti i debiti residui (inclusi quelli con Maior SPV) saranno automaticam. cancellati (esdebitati). Ciò gli consente di ricominciare da capo senza il fardello residuo.

Conclusione

In definitiva, il debitore ceduto – privato o impresa – ha a disposizione molte leve per difendersi dalle pretese di Maior SPV. I punti chiave sono: agire tempestivamente, controllare ogni atto ricevuto, chiedere assistenza legale specializzata e valutare tutte le alternative possibili. L’inerzia o la fretta di cedere al primo sollecito possono costare molto caro. Conviene invece usare tutte le eccezioni riconosciute (difetto di titolarità, prescrizione, notifica irregolare) e ricorrere immediatamente a strumenti di tutela (opposizione ingiunzione, sospensione esecuzione, richieste all’Agenzia delle Entrate).

Grazie all’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sapranno indicarti la strategia più efficace: dallo studio dettagliato della pratica (verifica contratti, notifiche, conteggi) alla proposizione di ricorsi dedicati, fino alla negoziazione di piani di rientro personalizzati o all’attivazione di procedure concorsuali o stragiudiziali. Il loro obiettivo è tutelare il debitore e bloccare in modo concreto e rapido azioni esecutive come pignoramenti di stipendi, ipoteche sugli immobili o fermi amministrativi.

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Sentenze e fonti aggiornate in evidenza

  • Cass. Civ. Sez. I, n. 23834 del 25/08/2025 – onere probatorio del cessionario (cessione crediti in blocco) .
  • Cass. Civ. Sez. I, n. 23849 del 25/08/2025 – principio analogo a n.23834/25 .
  • Cass. Civ. Sez. I, n. 30758 del 22/11/2025 – eccezioni del debitore ceduto ex art. 58 TUB .
  • Cass. Civ. Sez. III, n. 21843 del 30/08/2019 – compensazione non ammessa nelle cartolarizzazioni .
  • Cass. Civ. Sez. III, n. 9842 del 20/04/2018 – eccezioni opponibili al cessionario .
  • Cass. Civ. Sez. III, n. 575 del 17/01/2001 – conferma opposizione del debitore ceduto .
  • Cass. Civ. Sez. III, n. 18258 del 26/08/2014 – deroga all’art.2560 c.c. per cessione blocchi .
  • Cass. Civ. Sez. III, n. 26830 del 11/10/2017 – esecuzione fiscale ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973 .

Fonti normative principali citate: art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB); Legge 130/1999 (cartolarizzazione); art. 2943-2946 c.c. (prescrizione); D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 (dilazioni fiscali); Legge 3/2012 (sovraindebitamento); D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi); DPR 602/1973, art. 72-bis (pignoramento esattoriale). Cfr. anche Circolari Ministero Giustizia (15/06/2021, 22/01/2026) e prassi dell’Agenzia Entrate. Oltre a quanto riportato, si rimanda alle fonti ufficiali citate per approfondimenti delle singole disposizioni e giurisprudenza.

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