Debiti Con Fire S.p.a.: Come Difendersi Subito Da Una Richiesta

Debiti con FIRE S.p.A. possono preoccupare molti cittadini: come spiega lo Studio Paganini Bellini, FIRE S.p.A. «è una delle più attive società di recupero crediti in Italia» . Ricevere una lettera o una PEC di sollecito da parte di FIRE è un segnale importante: occorre subito verificare se il debito è legittimo, se è prescritto o inesatto, e preparare la strategia giusta per difendersi. Se ignorato, infatti, un semplice sollecito può portare in tempi rapidi ad azioni giudiziarie (decreto ingiuntivo, pignoramento di stipendio/pensione, ipoteca) che possono bloccare conti e redditi senza preavviso .

Questo articolo spiega i rischi e le opportunità per il debitore, presentando i principali rimedi legali disponibili fin da subito. Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, descriviamo passo passo cosa accade dopo un primo sollecito da FIRE S.p.A.: termini da rispettare, scadenze e diritti del contribuente o debitore. Vedremo come contestare l’atto ingiuntivo, sospendere azioni esecutive o definire la propria posizione mediante accordi (sedi giudiziali e stragiudiziali). Illustreremo inoltre gli strumenti alternativi (rottamazione cartelle, definizioni agevolate, piano del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione) che possono risolvere i debiti globali. Concluderemo con consigli pratici sugli errori comuni da evitare.

Nell’intero percorso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono al tuo fianco per assistenza concreta. L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista – abilitato al patrocinio in Cassazione – e coordina un team di professionisti (civilisti, tributaristi e commercialisti) su tutto il territorio nazionale . È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012, iscritto all’albo del Ministero della Giustizia) , professionista fiduciario di un organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.Lgs. 118/2021 .

Queste competenze gli consentono di assistere privati, professionisti e imprese sia nei conflitti bancari/tributari sia nelle procedure concorsuali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione). L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori esamineranno il tuo caso (riconoscendo eventuali vizi formali, prescrizione o illegittimità del creditore) e predisporranno ricorsi o opposizioni per tutelare i tuoi diritti, anche in tribunale . Possono ottenere sospensioni d’urgenza di pignoramenti o fermi amministrativi e negoziare con FIRE piani di rientro sostenibili o saldi e stralci vantaggiosi, sempre tutelandoti dalle clausole sfavorevoli .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il recupero crediti da parte di FIRE S.p.A. si inserisce nel quadro più ampio del diritto civile, bancario e tributario. In generale vale il principio che solo un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza) abilita il creditore a pignorare salario, conto o beni del debitore. Prima di arrivare lì, FIRE s.p.a. può notificare solleciti e chiedere una definizione bonaria. In tema di termini di prescrizione, il Codice Civile stabilisce che i crediti si prescrivono in 10 anni (per i contratti – art. 2934 ss. c.c.) o 5 anni (per alcune fattispecie, art. 2948 c.c.), salvo interruzioni. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione del credito tributario , ma un mero sollecito o diffida non ha questo effetto. Allo stesso modo, dopo la riforma del 2020 resta tuttora in vigore il principio che chi paga parzialmente o riconosce il debito interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.), mentre semplici lettere non bastano.

In materia tributaria, vale richiamare il DPR 602/1973 e il D.Lgs. 546/1992: il contribuente può impugnare i ruoli esattoriali alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 e 23 del D.Lgs. 546/92). Dal punto di vista delle esecuzioni forzate, il Codice di Procedura Civile prevede che il pignoramento non può procedere senza titolo (art. 633-634 c.p.c.) e disciplina i termini per le opposizioni. Ad esempio, dopo la notifica di un decreto ingiuntivo il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione (art. 645 c.p.c.): la Corte di Cassazione ha ribadito che tale termine deve essere valutato per primo dal giudice, e che superato lo scadere l’opposizione non è più ammissibile, anche se il credito fosse successivamente estinto .

Sul piano della crisi da sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (ora parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) ha introdotto diverse procedure per il debitore sovraindebitato : dall’accordo di ristrutturazione (art. 12-bis e ss.) al piano del consumatore (art. 12-ter), fino alla liquidazione del patrimonio (ex art. 14) per cancellare i debiti residui (esdebitazione). Queste misure permettono di bloccare tutte le esecuzioni pendenti e negoziare la riduzione dei debiti complessivi. Esistono poi strumenti più recenti, come la composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 9 D.Lgs. 118/2021), utili anche se il debitore è un piccolo imprenditore in crisi. Sul versante tributario, le leggi di bilancio hanno da ultimo introdotto “rottamazioni” e definizioni agevolate (ad es. legge 199/2025 per la Rottamazione-quinquies) che consentono di saldare le cartelle con sconti su interessi e sanzioni. In sintesi, il debitore dispone oggi di una rete normativa complessa ma ricca di soluzioni per fermare le azioni del creditore e ristrutturare il proprio debito.

Procedura passo-passo dopo il sollecito FIRE

  1. Notifica del sollecito. FIRE S.p.a. può contattarti via lettera raccomandata, PEC o telefono: si tratta di un atto extragiudiziale che non è un titolo esecutivo. Serve unicamente a sollecitare il pagamento (ottenere riconoscimento del debito o estinzione consensuale).
  2. Verifica documentale. All’arrivo del sollecito, il debitore deve controllare: a) se il credito è proprio o risulta già pagato; b) la data di scadenza e il termine di prescrizione; c) la legittimità di FIRE ad agire (mandataria del creditore o cessionaria del debito). Se il debito è prescritto o inesatto, è possibile rispondere formalmente contestando il sollecito con diffida (meglio con assistenza legale).
  3. Proposta bonaria. Se il debito è corretto ma non pagabile in unica soluzione, si può valutare una trattativa stragiudiziale: p.e. chiedere un saldo e stralcio (pagamento ridotto a una percentuale del dovuto) o una rateizzazione (piano di rientro) con tassi agevolati. Anche in questo caso, è consigliabile fare ogni trattativa per iscritto e farsi assistere per evitare clausole vessatorie. Attenzione: una rateazione implica riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.), per cui va calibrata bene. In ogni ipotesi preliminare, non firmare documenti se non dopo parere legale: FIRME INCOSCIENTI POSSONO AGGRAVARE IL DEBITO.
  4. Ricorso al giudice. Se FIRE decide di passare alle vie legali, otterrà dal Tribunale un decreto ingiuntivo (ai sensi dell’art. 633 c.p.c.), notificato successivamente al debitore. A questo punto scatta l’iter giudiziario civile ordinario: il giudice vaglierà la richiesta di pagamento sulla base dei documenti (estratti conto, contratti, quietanze). Il decreto ingiuntivo verrà emesso solo se FIRE dimostra l’esistenza del credito (il debitore viene citato davanti al giudice). Scadenze: dal decreto ingiuntivo iniziano a decorrere 40 giorni entro i quali il debitore deve presentare opposizione (art. 645 c.p.c.). La Cassazione ha sottolineato che il mancato rispetto di questo termine rende inammissibile l’opposizione , dunque conviene agire tempestivamente. Se invece si riceve un atto di precetto (ingiunzione esecutiva) è possibile impugnare la sua validità (ad es. per nullità del decreto).
  5. Dopo il giudizio. Se il giudice conferma il decreto (o se il debitore non si difende), FIRE potrà chiedere il pignoramento: stipendio/pensione (c.d. quinto), conto corrente, immobili. Ogni forma di esecuzione avrà termini specifici per opposizione (ad esempio, opposizione all’esecuzione pignoramento). Il debitore può anche chiedere all’autorità giudiziaria la sospensione dell’esecuzione se dimostra gravi motivi di necessità (c.d. opposizione esecutiva).

Difese e strategie legali

  • Contestazione formale del sollecito. Se il debito richiesto è inesatto, già saldato o prescritto, il primo passo è rispondere formalmente a FIRE con una diffida ad adempiere. Conviene indicare le motivazioni (errore contabile, doppia richiesta, prescrizione) e minacciare ricorso giudiziario se non rimuovono l’ingiustizia. Questo pone le basi per una eventuale opposizione e segnala al creditore la tua volontà di difenderti.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo. Se hai ricevuto il decreto ingiuntivo dal Tribunale (con la firma del giudice), l’unica via per fermare il pignoramento è l’opposizione in sede civile entro 40 giorni . L’opposizione può sollevare tutti i vizi del credito (prescrizione, usura, documenti mancanti, compensazione). Secondo la giurisprudenza, il giudice deve prima verificare la tempestività dell’opposizione . Se invece subisce il pignoramento, si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per difendersi contro abusi.
  • Mediazione e ADR. Prima di andare a giudizio, considera strumenti gratuiti: ad esempio l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), se il debito è verso una banca o finanziaria. L’ABF è un organismo indipendente della Banca d’Italia che risolve le controversie banca/cliente con modalità semplificate . Il ricorso ABF è gratuito e spesso porta a soluzioni rapide. In altri casi, la mediazione civile può essere obbligatoria o facoltativa per questioni contrattuali; in ogni caso può sospendere i termini processuali.
  • Sospensione cautelativa. In presenza di esecuzioni già avviate (pignoramenti, ipoteche), è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi (p.e. rischio di irreparabilità). Ad esempio, ai sensi dell’art. 1-bis della L. 132/2015 si può ottenere la sospensione se si propone un piano del consumatore o altra soluzione concordata (finché il tribunale non decide sulla pratica, le azioni esecutive sono congelate). La tempestività è fondamentale: agire prima dell’udienza di vendita o prima che il pignoramento giunga a esecuzione impedisce il blocco di stipendi o conti.

Strumenti alternativi di risoluzione

Oltre alle difese specifiche contro FIRE, esistono strumenti straordinari per affrontare contemporaneamente tutti i debiti del cittadino:

  • Rottamazione e definizione agevolata cartelle. Le ultime Leggi di Bilancio offrono vantaggi per i debiti fiscali accumulati. Ad esempio, la “rottamazione-quinquies” introdotta dalla legge 199/2025 consente di definire agevolmente i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026 . A fronte del pagamento di capitale, oneri di riscossione e spese di notifica, vengono azzerati interessi di mora e sanzioni. Importante: la semplice presentazione sospende nuove esecuzioni e ferma quelle già in corso, a condizione che non sia già stato effettuato un primo incanto positivo . Analogamente, le definizioni agevolate per tributi locali (commi 102-110 della L. 199/2025) permettono agli enti locali di concedere sconti. Queste misure riducono drasticamente il carico delle cartelle esattoriali oltre alle eventuali altre trattative con FIRE.
  • Piano del consumatore e accordo di composizione. Se, oltre a FIRE, hai anche altri debiti (banche, fornitori, Agenzia Entrate, etc.), valuta le procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012 . Il piano del consumatore (art.12-ter L.3/12) consente a un privato non imprenditore di estinguere i debiti con pagamento di una percentuale concordata, ottenendo la cancellazione del resto e la sospensione dei pignoramenti. L’accordo di composizione (art. 12-bis) coinvolge anche piccoli imprenditori. Entrambi bloccano subito le azioni esecutive pendenti. In alternativa (art.14), l’imprenditore può optare per la liquidazione del patrimonio aziendale, ottenendo l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Tali procedure sono gestite da professionisti qualificati (il Gestore della crisi) e devono essere omologate dal tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione. Per debiti di impresa elevati, esistono gli accordi di ristrutturazione (analogo concordato) che permettono di trattare con i creditori anche fuori dalla procedura di crisi, sospendendo comunque le azioni esecutive per il tempo della trattativa (cfr. art. 5 legge 3/12).
  • Trattativa assistita e composizione negoziata. Una via innovativa è la composizione negoziata (D.L. 118/2021, conv. L.147/2021): tramite un esperto certificato, debitore e creditori (anche PRIVATI/aziende) negoziano in forma protetta, con accesso rapido al tribunale solo in caso di fallimento mancato accordo. Se ami fianco una banca o finanziaria come FIRE, esiste anche il Servizio di Reclamio dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) menzionato sopra.
  • Attenzione alle scadenze. Tutte queste misure hanno termini rigidi: la domanda di accesso al piano o al concordato va depositata entro certi limiti, così come l’adesione alle definizioni agevolate ha scadenze perentorie. Agire d’anticipo evita decadenze (ad es. per saldo e stralcio se si salta una rata), come anche di perdere opportunità come il rimborso di tributi indebitamente pagati.

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare il problema. Questo è probabilmente l’errore più grave. Come avvertono gli esperti, “non è mai una buona idea ignorare le lettere di FIRE” . Lasciar scadere i termini senza reagire significa consegnare al creditore il campo libero. In molti casi chi ha ignorato i solleciti si è ritrovato “con il conto pignorato o il quinto bloccato senza preavviso” . Anche se temi di non poter pagare, contatta subito un legale o valuta un piano: un professionista può risolvere la situazione molto prima che il problema diventi irreversibile.
  • Pagare senza verifica. Non versare alcuna somma a FIRE senza aver prima fatto controllare il debito: potresti pagare tasse o interessi inesistenti, o ritardare la prescrizione di crediti già estinti. Spesso i creditori fanno piccoli errori formali che possono annullare l’atto. Prima di pagare, valuta sempre se è più opportuno impugnare il debito o trattare una riduzione.
  • Cedere all’usura o a condizioni sfavorevoli. In trattativa, non accettare condizioni capestro. L’usura (tassi illegittimi) o l’inserimento di penali troppo alte rendono la proposta svantaggiosa. Se decidi un saldo e stralcio o una dilazione, cerca tutela legale per verificare che il contratto finale sia equilibrato.
  • Dimenticare gli altri debiti. Se oltre a FIRE hai anche debiti fiscali (cartelle AER), contributivi o di fornitori, una strategia completa deve considerarli insieme. Ad esempio, aderendo a una rottamazione delle cartelle potresti liberare risorse per accordarti con FIRE. Viceversa, gestire solo i debiti bancari ignorando le cartelle può portare comunque a pignoramenti fiscali.
  • Non chiedere aiuto. Ricorda che il ricorso a organismi di tutela del debitore è gratuito o a basso costo: oltre all’ABF, esistono gli sportelli del cittadino dell’Agenzia delle Entrate e gli organismi di composizione della crisi (gestori del sovraindebitamento). Un professionista esperto sa come usare questi strumenti e come mediare col creditore.

Sintesi in tabella

Strumento/AttoDescrizioneTermini principaliEffetti principali
Lettera di sollecito FIRE S.p.A.Richiesta amichevole di pagamento.Nessun termine formale attivato.Comunicazione informale: NON interrompe prescrizione.
Opposizione a decreto ingiuntivoImpugnazione giudiziaria del decreto notificato.40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.)Se accolta, blocca esecuzione; se inadempiente, ingiunzione diventa definitiva.
Saldo e stralcio privatoAccordo con FIRE per pagare meno del dovuto.Si negozia caso per caso.Estinzione del debito scontato, ma attenzione a clausole e uso dell’interessi.
Rateazione del debitoDilazione concordata del pagamento.Niente termine unico (dipende dall’accordo).Blocca prescrizione (riconoscimento debito); può bloccare temporaneamente pignoramenti se validato da autorità.
Piano del consumatoreProcedura Legge 3/2012 per privati in crisi.Deve essere presentato al tribunale (prescrizioni civili).Sospende tutte le esecuzioni e consente di pagare solo parte del debito totale.
Liquidazione del patrimonioProcedura L.3/12 per cancellare i debiti residui.Collocazione giudiziale; eventuale vendita dei beni.Debiti non pagabili residui cancellati (esdebitazione), pignoramenti bloccati.
Rottamazione cartelle (quinquies)Definizione agevolata debiti A.E.-R.Adesione entro 30/04/2026Azzeramento interessi/sanzioni; sospensione nuove esecuzioni (compatibilmente) .
Opposizione all’esecuzioneContestazione al giudice dell’atto di pignoramento10 giorni (pignoramento mobiliare), 20 giorni (immobiliare)Fa prescrivere l’esecuzione fino alla decisione (art. 615 c.p.c.).

Domande frequenti (FAQ) – Esempi

1. FIRE S.p.A. mi ha inviato un sollecito, devo pagare subito? No: prima controlla se il debito esiste davvero e non è caduto in prescrizione. Non pagare niente senza analizzare i documenti. Spesso il debitore può contestare formalmente la richiesta se il credito è già prescritto o inesatto. Se invece il debito è certo, valuta un accordo: non ignorare la richiesta.
2. Posso farmi addebitare la spesa del recupero crediti? Se hai un contratto con clausole di mora o addebito spese, potrebbero tentare di farti pagare interessi o spese di incasso. Controlla però sempre che i tassi siano legali (interessi massimi di mora civile o contrattuale) e che ti sia stato dato il preventivo obbligatorio. In ogni caso, le spese legali sostenute da FIRE non possono venire scaricate completamente sul debitore senza fondamento.
3. In quanto tempo decade la prescrizione del mio debito? Dipende dal tipo di debito: in genere 10 anni (art. 2934 c.c.) per i contratti generici, 5 anni per alcune tipologie (art. 2948 c.c.). In ambito fiscale valgono termini diversi (es. 5 anni dall’iscrizione a ruolo per molte imposte). La prescrizione si interrompe con un atto ufficiale (decreto ingiuntivo, avviso di accertamento/cartella) , ma non con un semplice sollecito. Quindi, se l’ultima comunicazione valida risale a oltre 5 o 10 anni fa, il tuo debito potrebbe essere prescritto.
4. Che differenza c’è tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione? L’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) si fa entro 40 giorni dalla notifica e mira a far cadere la decisione che autorizza il pignoramento. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) si propone entro 10-20 giorni dall’avviso di pignoramento e serve a bloccare o annullare direttamente l’atto esecutivo (pignoramento) per motivi sostanziali (debito estinto, ecc.). In entrambi i casi, agire subito è fondamentale.
5. Che ruolo ha l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)? Se il debito FIRE deriva da un rapporto bancario o finanziario (mutuo, prestito, carta di credito), puoi rivolgere un reclamo all’ABF (gratuito) prima di andare in giudizio. L’ABF decide controversie fra clienti e banche/finanziarie in modo snello. Se il tuo caso rientra nel regolamento ABF (ad es. banca ha gestito malissimo il tuo conto o il recupero crediti), la banca potrebbe essere obbligata a risarcire o ridurre la pretesa. In ogni caso, però, FIRE può comunque rivolgersi al giudice; l’ABF è un rimedio alternativo ma non sospende automaticamente i termini giudiziari.

(Altre FAQ: tempi esecuzione, implicazioni del quinto pignorato, come funziona il contributo unificato in opposizione, ecc.)

Simulazione di un caso pratico

Immaginiamo un imprenditore che riceve una PEC da FIRE S.p.A. per un prestito non pagato da 20.000€. FIRE propone un saldo e stralcio di 10.000€. L’imprenditore verifica che il debito, sommando capitale e interessi, ammonta a 18.000€ e che gli interessi applicati (salvo conguagli) sono usurari. Con assistenza legale decide di opporsi in giudizio (ottenendo nel frattempo la sospensione del pignoramento su un immobile) e nel contempo propone a FIRE un piano di rientro in 4 anni con tasso zero. FIRE rifiuta, così il giudice, analizzando il conteggio, riduce il debito a 12.000€ e accoglie l’opposizione. Alla scadenza dei termini, l’imprenditore aderisce alla nuova definizione agevolata tributi (rottamazione quinquies) per i suoi 10.000€ di debiti fiscali, azzerando interessi e sanzioni . Grazie a un piano del consumatore (piano concordato di rimborso), salda complessivamente solo il 60% di tutti i debiti e ottiene l’esdebitazione del resto. Alla fine, aveva dovuto pagare in tutto 15.000€ invece di oltre 30.000€, con blocco di ogni esecuzione e conservazione dei propri beni strumentali.

CONCLUSIONE

In conclusione, agire tempestivamente e con un supporto professionale è cruciale per difendersi da solleciti di FIRE S.p.A. e dai rischi connessi. Ignorare la lettera o arrendersi al primo contatto può tradursi in gravi danni (pignoramenti, ipoteche, fermi) difficili da cancellare. Grazie alle difese illustrate – dall’opposizione alle ingiunzioni, alle contestazioni formali, fino agli strumenti di composizione della crisi – puoi far valere i tuoi diritti e limitare il debito reale. L’azione immediata è tanto più importante perché, come sottolinea la giurisprudenza, una volta scaduti i termini di legge diventa molto più difficile invalidare un credito .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team dispongono delle competenze per assisterti in ogni fase: dall’analisi del sollecito FIRE fino alla gestione delle opposizioni giudiziali o delle trattative più complesse. Sapranno consigliarti se è il caso di intraprendere una definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate, accedere a un piano del consumatore o avviare un accordo di ristrutturazione. Grazie alla loro esperienza ultra-decennale, possono intervenire rapidamente per bloccare i pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi in corso e scegliere la strategia legale su misura per il tuo caso. Non trasformare un problema gestibile in un dramma irreversibile: il tempo è un fattore chiave.

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Fonti normative e giurisprudenziali principali: Legge 3/2012 (composizione crisi da sovraindebitamento) ; D.Lgs. 118/2021 (composizione negoziata) e D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi); Codice Civile (artt. 633-634 c.p.c., 2944 e ss. c.c.); DPR 602/1973; Cass. civ. sez. IV, n. 6499/2021 (cartella esattoriale interrompe prescrizione) ; Cass. civ. sez. III, n. 15230/2025 (termine opposizione ingiuntivo) ; circolari Ministero dell’Economia e Agenzia Entrate sulle definizioni agevolate; etc.

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