Debiti Con Covisian S.p.a.: Come Difendersi Subito Da Una Richiesta

Introduzione. Ricevere una richiesta di pagamento da Covisian S.p.A. può essere fonte di preoccupazione per privati, professionisti e imprenditori. In questa situazione è essenziale reagire con metodo ed evitare errori (come pagamenti affrettati o silenzi) che potrebbero aggravare il problema. Questo articolo spiega l’importanza di agire tempestivamente per verificare la legittimità del credito, esercitare i propri diritti di difesa e impostare strategie efficaci (ricorsi, trattative, piani di rientro). Anticipiamo inoltre gli strumenti legali disponibili: opposizione all’ingiunzione, contestazione della legittimità della cessione, sospensioni dell’esecuzione, ricorso alla definizione agevolata (rottamazione), alla composizione delle crisi da sovraindebitamento o a soluzioni stragiudiziali e giudiziarie dedicate.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze coordinate a livello nazionale, l’Avv. Monardo mette in sicurezza i debitori da azioni esecutive, contesta formalmente pretese illegittime, negozia accordi di saldo e stralcio, deposita ricorsi e pianifica soluzioni di rientro sostenibili . In pratica, ogni atto ricevuto (lettera di sollecito, diffida o precetto) viene esaminato nel dettaglio per individuare vizi procedurali (mancata notifica della cessione, difetti formali, prescrizione del credito, ecc.) e si decide la difesa più efficace (eccezioni in tribunale, controricorsi, trattative).

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un intervento tempestivo di un professionista esperto può fare la differenza tra subire passivamente le azioni dei creditori e gestire il debito in modo pianificato, legittimo ed efficace.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Nel recupero crediti privati (finanziari, bancari o commerciali) operano regole precise del codice civile, del codice di procedura civile e del Testo Unico Bancario. Occorre ricordare in particolare:

  • Art. 1260 c.c. (cessione del credito): il creditore originario può cedere il proprio credito senza il consenso del debitore . In ogni caso il debitore deve essere informato della cessione secondo l’art. 1264 c.c. (effetti della cessione).
  • Art. 1264 c.c. (notifica al debitore): la cessione produce effetti verso il debitore quando a questi essa è stata notificata o quando il debitore l’ha accettata. La Cassazione ha precisato che la notifica è atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità . In pratica, può essere effettuata anche nel ricorso per decreto ingiuntivo o durante un giudizio di opposizione . Non servono formalità eccessive ma deve risultare chiara l’identità del cedente originario e del cessionario.
  • Art. 58 TUB (rilevanza delle cessioni in blocco): per le cessioni in blocco di crediti bancari, il Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) impone di iscrivere la cessione nel registro delle imprese e pubblicarla in Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicità sostituisce formalmente la notificazione al debitore, ma – come chiarito in giurisprudenza – non fornisce prova automatica del trasferimento del credito . In altri termini, l’avviso in G.U. è necessario ma non sufficiente: il creditore cedente deve poter provare di aver ceduto quel credito esattamente al cessionario e che il debitore è realmente lo stesso da lui indicato. La Cassazione ha sottolineato che la prova della titolarità del credito può essere data con «ogni mezzo di prova» (presunzioni, documenti, comportamento delle parti) e non solo con il contratto notarile di cessione .
  • Prescrizione del credito (artt. 2946 e ss. c.c.): i termini variano a seconda del credito. Il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946), ma molti finanziamenti rateali e prestiti sono soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948, comma 5) . L’interruzione della prescrizione avviene – tra l’altro – con un atto legale formale (es. notifica di decreto ingiuntivo) o con un riconoscimento scritto del debito da parte del debitore . Per esempio, la Cassazione ha ricordato che la semplice telefonata di sollecito non interrompe di per sé la prescrizione se non seguita da atto formale . Prima di pagare, è quindi opportuno verificare l’anzianità del credito e valutare la prescrizione; in alcuni casi contestarla per iscritto prima di qualsiasi versamento.
  • Procedura esecutiva (CPC): se Covisian ottiene un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo non opposto), esso potrà chiedere il pignoramento di beni. Tuttavia il debitore ha tutele specifiche: entro 40 giorni dall’ingiunzione si può proporre opposizione (che sospende l’esecuzione) e, in fase esecutiva, si possono sollevare eccezioni di nullità (mancata notifica, vizi di forma, impignorabilità del bene) ex art. 617 c.p.c. La legge prevede anche misure come la sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motivi familiari o economici, e la possibilità di rateizzazione del debito anche durante l’esecuzione (art. 19 D.Lgs. 46/2021 per debiti fiscali, purché si paghino rate regolarmente).
  • Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): nelle attività di recupero crediti, sono proibite le “pratiche commerciali scorrette e aggressive” (art. 21 del Codice) che ledano la dignità del consumatore. Chi svolge recupero crediti (come Covisian in veste di “professionista”) non può usare pressioni illegittime, diffondere informazioni a terzi non coinvolti, minacciare azioni inesistenti o indebite. Tali violazioni possono essere sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza (Antitrust) . Inoltre vanno rispettate le norme sulla privacy (Reg. UE 679/2016 – GDPR) nelle comunicazioni con il debitore, come ricordato da recenti provvedimenti del Garante dei dati personali. Per esempio, è illecito utilizzare chiamate preregistrate che non verificano l’identità dell’interlocutore . In caso di violazioni sulla privacy è possibile segnalare al Garante e ottenere la cancellazione di dati trattati illecitamente.

In sintesi, la difesa dal recupero crediti inizia con la verifica del quadro normativo: il debitore deve essere informato correttamente (mandante, cessionario e contratto originali), il credito non deve essere scaduto per prescrizione e ogni adempimento legale (pubblicità dell’atto, eventuale titolo esecutivo) va controllato. Nella sezione successiva spiegheremo passo-passo cosa fare al ricevimento di una richiesta di Covisian.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica della richiesta

Una volta ricevuta la lettera di sollecito o diffida da parte di Covisian, il debitore dovrebbe seguire questi passaggi fondamentali:

  1. Verifica preliminare della documentazione. Accertati dell’identità del creditore e del tuo debito. Se Covisian agisce per conto terzi, chiedi copia del mandato o contratto di servicing. Se ha acquistato il credito, richiedi prova del contratto di cessione e dell’avviso (G.U.) che ne dà notizia. Verifica l’ultima data di pagamento e l’eventuale prescrizione del debito; se sono passati più di 5 o 10 anni (a seconda del credito), puoi segnalarlo subito per iscritto. Controlla se gli importi richiesti corrispondono a quelli contrattuali (evita addebiti non dovuti). In caso di dubbi, conviene sospendere ogni pagamento e chiedere spiegazioni formali.
  2. Richiesta di documenti in base alla normativa bancaria (art. 119 TUB). Il debitore ha diritto di ottenere copia dei documenti bancari (contratto di finanziamento, piani di ammortamento, estratti conto) relativi al suo debito fino a 10 anni prima, inviando richiesta scritta al creditore originario (banca o finanziaria). Fino a quando non ricevi questi documenti, può valere la pena contestare formalmente la richiesta di Covisian per mancanza di prova. La mancata produzione dei documenti richiesti dal debitore può costituire violazione dell’art. 58 TUB o dell’art. 633 c.p.c. (cioè mancanza di titolo in grado di sospendere un’opposizione) .
  3. Contestazione formale dell’esistenza del debito. Se sospetti errori (debito inesistente, prescrizione, mancata notifica di cessione, importi errati), invia a Covisian (con raccomandata A/R o PEC) una lettera di contestazione dettagliata. In essa: (i) neghi l’esistenza o la correttezza del debito, indicando i motivi (es. prescrizione quinquennale, passaggi non regolari di titolarità, vizi formali della comunicazione); (ii) chiedi prove concrete del credito (contratto, avvisi di cessione, titolo esecutivo se esistente); (iii) diffidi Covisian dal continuare comportamenti illeciti (minacce, telefonate vessatorie, coinvolgimento di terzi, in violazione delle linee guida privacy); (iv) proponi un incontro o trattativa, sottolineando che sei disponibile a chiudere la posizione in via transattiva (saldo e stralcio o rateizzazione) se emerge un credito valido. Questo atto blocca il termine per la prescrizione (conserva la prova che hai contestato formalmente il debito).
  4. Verifica del titolo esecutivo. Se Covisian minaccia il pignoramento, chiedi se è stato ottenuto un titolo giudiziario (decreto ingiuntivo o sentenza) contro di te. In assenza di titolo esecutivo valido, nessun pignoramento può proseguire. In tal caso puoi rifiutare il pagamento fino a prova contraria. Se invece esiste un decreto ingiuntivo non opposto, bisogna reagire rapidamente: entro 40 giorni dalla notifica del D.I. puoi presentare un’opposizione al tribunale opponendo tutte le eccezioni possibili (inesistenza del debito, prescrizione, illegittimità della cessione, etc.). L’opposizione azzera l’efficacia esecutiva del decreto. Se, dopo l’opposizione, il giudice conferma ingiuntiva la somma, potrai impugnare la sentenza in Cassazione per violazione di legge (ad esempio omessa prova di cessione). L’Avv. Monardo, cassazionista, valuterà se ricorrere .
  5. Fase esecutiva. Se malgrado tutto la società procede con pignoramenti (stipendi, pensione, conti correnti, immobili), le difese non sono esaurite: (a) puoi chiedere la sospensione del pignoramento in presenza di gravi motivi familiari (malattie, figli minorenni, fallimento d’impresa) oppure proposte in corso di trattativa (ex art. 153 C.P.C. per debiti fiscali) entro l’udienza. (b) Puoi richiedere la rateizzazione del debito anche in questa fase, spesso prevista dalle leggi fiscali; se ottenuta, l’atto esecutivo viene revocato. (c) Puoi sollevare nullità della notifica o dei vizi del precetto: se manca una valida notifica del decreto ingiuntivo o del precetto, o se i beni pignorati sono impignorabili (ad es. salario sotto soglia o TFR), puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento .

Ogni passaggio descritto deve essere seguito con attenzione alle scadenze processuali. In particolare, l’opposizione al decreto ingiuntivo va attivata entro 40 giorni , l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal pignoramento. Nel frattempo, resta fondamentale raccogliere tutte le comunicazioni (email, telefonate registrate, documenti consegnati o mancanti) per tutelare la tua posizione e, se necessario, mostrarle al giudice.

3. Difese e strategie legali

Le armi difensive contro le pretese di Covisian possono essere sia immediate e strumentali sia giudiziarie. In particolare:

  • Eccezione di prescrizione: è la difesa più potente se applicabile. Estingue il credito. Va eccepita con atto formale (opposizione o memoria) e si basa sugli articoli del Codice Civile: spesso i finanziamenti rateali ricadono nella prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) . Il contratto spesso specifica il termine in base alla periodicità delle rate. Se ad esempio un debito è spento da oltre 5 anni, puoi comunicare a Covisian la prescrizione del credito e chiedere l’archiviazione del debito. È essenziale avere la documentazione che confermi l’ultima rata pagata. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la prescrizione sospende l’esecuzione .
  • Contestazione della cessione del credito: se Covisian è cessionario, devi far valere la notifica carente. La pubblicazione in G.U. (art. 58 TUB) serve a notizia pubblica ma non prova pienamente la titolarità del credito litigioso . Il debitore può contestare specificamente che il suo credito non sia incluso nel portafoglio ceduto o che l’originario creditore non ne abbia dato notizia corretta. In tal caso il cessionario deve dimostrare la legittimazione attiva: produrre il contratto di cessione (o un estratto sottoscritto) e la prova della comunicazione al cliente (art. 1264 c.c. o avviso in G.U.). Se questi documenti mancano o contengono vizi (ad es. numerazione errata del contratto), il ricorso può essere respinto dai tribunali. In alcuni procedimenti, la banca cedente può depositare una “dichiarazione di insussistenza di eccezioni” (decreto di cessione pro soluto) con cui conferma la cessione; la Cassazione ha ritenuto tale documento indizio serio e preciso di legittimazione, ma non sufficiente se il debitore formula eccezioni puntuali . In pratica, il cessionario dovrà allegare tutta la documentazione (titolo originario, estratti conto, storici dei pagamenti) per vincere la contestazione. La recente giurisprudenza (Cass. n. 33966/2025) conferma che la prova può essere data con ogni mezzo (anche presunzioni e comportamenti) , ma il debitore deve almeno specificare la natura della contestazione (ad es. “non figuro nel perimetro definito nell’avviso di cessione”).
  • Nullità formali della notifica: qualsiasi atto difettoso è annullabile. La Cassazione ha precisato che la comunicazione al cliente prevista dall’art. 1264 c.c. (o la sua pubblicazione in G.U.) è necessaria: se omessa, la cessione non è opponibile . Ciò significa che, in sede di opposizione, si potrà eccepire che il debitore non era formalmente a conoscenza della cessione. Inoltre, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) può impugnare vizi di notifica del decreto ingiuntivo o del precetto. Ad es., se il decreto ingiuntivo è stato notificato in modo irregolare o la cartella di pagamento (per crediti fiscali) non rispettava i crismi di legge, queste sono cause di nullità che possono bloccare l’esecuzione.
  • Malagestione nella fase di recupero crediti: se Covisian ha tenuto comportamenti illeciti (telefonate molestanti, raccomandate confuse, minacce generiche), è possibile segnalarli come pratiche commerciali scorrette al Garante Antitrust o al Garante Privacy. Anche senza sanzioni dirette per il debitore, tali violazioni aiutano a dimostrare la buona fede del debitore in giudizio. Ad es., se Covisian ha contattato terzi (familiari) in violazione delle linee guida privacy, si può inviare reclamo al Garante e usare l’esito a difesa della reputazione del debitore.
  • Azioni di responsabilità: nei casi estremi, la Cassazione ha annullato condanne di legali di società di recupero crediti accusati di molestie se mancavano i presupposti del reato (ad esempio, se si contestava la fondatezza del credito con documenti che Covisian non produceva). In generale, però, la chiave è sempre prevenire: contestare per iscritto, seguire le vie legali piuttosto che perdere tempo in contenziosi penali.

4. Strumenti alternativi

Se il debito risulta fondato (ovvero il credito sussiste) ma è troppo elevato o la situazione patrimoniale non consente di affrontarlo interamente, esistono strumenti particolari per ridefinire l’esposizione:

  • Definizioni agevolate fiscali (rottamazioni): periodicamente lo Stato italiano offre “condoni” parziali per debiti con il fisco. Ad esempio la Rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consente di estinguere le cartelle iscritte con notevoli sconti su sanzioni e interessi, pagando il solo debito principale entro scadenze fissate (ad es. entro aprile 2026) . Se Covisian sta recuperando un debito tributario (issntratte di Equitalia, cartelle Agenzia Entrate-Riscossione) è possibile presentare domanda di rottamazione in tempo utile. C’è pure la Definizione Straordinaria (Legge 234/2021) che ha reiterato la “rottamazione-quater”, e la Definizione agevolata tributi UE (per pignoramenti sulle tasse UE). Importante: queste misure spesso richiedono di essere aderite autonomamente entro termini stabiliti, con pagamento ratealizzato.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: se il debitore è un professionista o imprenditore in crisi d’impresa, esistono procedimenti di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis LF o soluzioni sulla base del D.Lgs. 14/2019) che permettono di concordare con i creditori (banche, fornitori, Agenzia Entrate) piani di rientro pluriennali o ribaltamenti di interessi. Anche i piani del consumatore indebitato (legge 3/2012) possono essere valutati: questi consentono a debitori privati in grave disagio di proporre un piano di pagamenti (o saldo parziale) sotto la vigilanza di un Organismo di composizione, che impedisce ingiunzioni e pignoramenti finché il piano è in corso.
  • Esdebitazione: chi accede al piano del consumatore o a procedure concorsuali previste dalla L.3/2012 può, a processi conclusi positivamente, ottenere l’azzeramento dei debiti residui (esdebitazione) di natura non fiscale. Ad es., un imprenditore che chiude con accordo o liquidazione a medio termine può essere liberato dal debito residuo verso banche e fornitori non soddisfatto.
  • Transazione fiscale (c.d. “rimedi” integrativi): in casi recenti lo Stato ha sperimentato forme di transazione diretta con debitori. Ad esempio il D.Lgs. 129/2018 (il cosiddetto “Decreto crescita”) prevedeva la possibilità di rateizzare i debiti fiscali con a rischio di prescrizione in cambio di pagamenti minimi, per evitare contenziosi senza speranza di recupero. Simili soluzioni possono essere proposte dai professionisti per ridurre oneri e interessi.
  • Altre misure Covid/bonus: a seconda della materia del debito (ad es. canoni commerciali, tributi locali, contributi Inps, bollette) l’ordinamento offre talvolta strumenti dedicati di sospensione o dilazione straordinaria (decreti emergenziali, sospensioni esecutive, bonus sociali, ecc.). È opportuno verificare se il proprio debito rientra tra quelli rimessi o sospesi per cause eccezionali (COVID, sisma, guerra) o tra quelli per i quali è possibile chiedere agevolazioni (misure antiusura, fondi mutualistici, tassi zero, ecc.).
  • Piani di rientro concordati: spesso è possibile chiedere direttamente a Covisian (o al creditore mandante) una dilazione del pagamento. Molte società di recupero sono disposte a concordare rateizzazioni ai sensi dell’art. 48 DPR 602/1973 (debiti fiscali) o contrattuali, specialmente se il debitore dimostra buona fede e presentabilità di un piano sostenibile (ad es. presentando un budget familiare, perizia immobiliare, o garanzie). Un patto di rateizzazione o saldo e stralcio di solito contiene clausole precise di mora, per cui è consigliabile far controllare ogni proposta da un avvocato.

5. Errori comuni e consigli pratici

Ecco alcuni errori da evitare e suggerimenti per il debitore:

  • Non ignorare il problema. Il tempo gioca a sfavore del debitore: qualsiasi atto o contatto serve a interrompere la prescrizione. Se Covisian si ferma, il credito può decadere. Quindi rispondi sempre formalmente a un sollecito, anche solo per contestarlo. In tal modo interrompi la prescrizione e dimostri buona fede.
  • Non fidarti della prima comunicazione telefonica. Tutte le contestazioni e richieste devono avvenire per iscritto (raccomandata o PEC). Le telefonate non certificate possono dare false promesse. Formalizza per iscritto ogni accordo verbale che raggiungi (richiedendo conferma su carta). Conserva tutta la corrispondenza (email, pec, messaggi del call center).
  • Controlla attentamente le notifiche. Ogni documento ricevuto (lettera, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento) deve essere letto nei dettagli. Verifica la regolarità della notifica: se la ricevi tardivamente o con firma mancante, chiedi l’atto integrativo. Leggi ogni modulo che firmi; se ti chiedono di firmare una “riconoscenza del debito”, ricorda che essa interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.) . Firmare senza leggere può vanificare ogni difesa.
  • Verifica i dati. In alcuni casi i debiti possono essere contestabili: errori di trascrizione nel numero del contratto, nomi simili, doppie cessioni (crediti venduti più volte) o casi di sovrapposizione (es. stesse rate pagate due volte). Richiedi sempre estratti conto che collimino con gli importi reclamati. Alcuni tribunali hanno annullato ingiunzioni perché Covisian non sapeva produrre l’originale contratto di prestito del debitore .
  • Non accettare pressioni. Se ricevi telefonate ripetute o intimidatorie, non è illegale reagire: puoi richiedere al debitore di mostrarsi mediante appuntamento, oppure rivolgerti all’Autorità Giudiziaria o all’AGCM. Il Garante privacy ha stabilito che certi metodi (chiamate preregistrate senza verifica di identità) sono illeciti . Registra (ad es. col vivavoce) eventuali telefonate minacciose come prova da usare legalmente, ma fallo solo informandolo (l’Italia è monoregistrativa).
  • Evita di negoziare da solo. Spesso le prime proposte delle società di recupero (es. concordato di pizzo) non sono vincolanti per il creditore primario finché non firmi. Non negoziare piani di pagamento complessi senza l’assistenza di un professionista, per non ritrovarsi in peggiori condizioni. Se possibile, cerca subito una consulenza legale specializzata prima di concludere accordi.
  • Non trascurare eventuali debiti con l’Agenzia delle Entrate. Se Covisian sta recuperando un credito tributario (cartelle, avvisi), puoi valutare piani di pagamento con l’Agenzia o agevolazioni come la “rottamazione”. Anche se Covisian è parte in causa, i tuoi diritti rimangono quelli previsti dal DPR 602/73 e dalle circolari dell’Agenzia Entrate sulla rateazione .
  • Pianifica la difesa. Conserva con cura ogni documento (estratti, comunicazioni di sopravvenute entrate di denaro, mutamenti di reddito) perché potranno servire a proporre piani sostenibili o a dimostrare difficoltà economiche gravi (utile in caso di istanza di sospensione esecutiva o composizione della crisi). Organizza una documentazione finanziaria essenziale: buste paga, bilanci, cedolini, assegni familiari, rendite, mutui, ecc., perché l’avvocato possa studiarti un piano concreto (sia giudiziario sia stragiudiziale).

6. Tabelle riepilogative

StrumentoQuando ServePrincipali Caratteristiche
Opposizione ingiunzioneSe è stato notificato un decreto ingiuntivo da CovisianAziona il Tribunale entro 40 giorni dalla notifica; sospende automaticamente il provvedimento; si chiedono l’annullamento del decreto per inesistenza del credito, prescrizione o vizi formali.
Contestazione cessioneQuando Covisian reclama credito a nome di terzi (cessionario)Richiede che Covisian dimostri di aver ricevuto il credito (contratto di cessione, avviso al debitore). Cassazione 33966/2025 ammette prove anche indirette e il comportamento della banca cedente .
Rottamazione-quinquiesDebiti esattoriali (cartelle fiscali)Definizione agevolata introdotta da L. 199/2025; adesione entro 30/4/2026; estinzione delle cartelle senza sanzioni o interessi di mora sulle quote condonate .
Piano del consumatorePrivati molto indebitati (attività professionale, sanitaria)Strumento L.3/2012: sottopone alla verifica del Tribunale un piano di rientro pluriennale; sospende le esecuzioni; al termine del piano residuato azzera il debito residuo (esdebitazione).
Accordo di ristrutturaz.Imprese/consumatori con debiti plurimi alle banche/FiscoArt. 182-bis Legge fallimentare (accordo con i creditori); comporta solitamente una ristrutturazione del debito con votazione di creditori privati; tutela gli stipendiari in caso di concordato preventivo.
Termine di prescrizioneDurataRiferimento Normativo
Crediti ordinari10 anni (salvo eccezioni)Art. 2946 c.c.
Finanziamenti e rate5 anniArt. 2948, comma 5 c.c.
Bollette domestiche2 anni (settoriali ARERA)Art. 2948, comma 3 c.c. e disposizioni ARERA
Titoli e obbligazionari10 anniArt. 2946 c.c.
Rapporti continuativi (alimenti)10 anniArt. 2946 c.c.

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è Covisian S.p.A.?
    Covisian è una grande società italiana di contact center specializzata anche nel recupero crediti per conto di banche, finanziarie o aziende (mandataria). In alcuni casi acquista portafogli di crediti scaduti diventandone cessionaria. In entrambi i ruoli, rimane soggetta alle norme del recupero crediti e non può pignorare senza titolo né aggiungere somme non dovute .
  2. Ho ricevuto una lettera di messa in mora da Covisian. Sono obbligato a pagare?
    No, una semplice richiesta di pagamento non è un titolo esecutivo. Devi verificarne la legittimità. Senza un decreto ingiuntivo o sentenza non si può pignorare. Verifica l’identità del creditore e la validità della cessione; in mancanza di titolo, puoi contestarla per iscritto e richiedere documenti probatori .
  3. Quali informazioni deve contenere il sollecito di pagamento?
    Deve indicare il creditore originario (e/o cedente), l’eventuale cessione al momento, l’importo esatto dovuto e la causale. Se Covisian agisce per una banca, deve dirne il nome; se ha comprato il credito, deve specificare l’avvenuta cessione e il numero del contratto originale. In mancanza di questi dati, puoi contestare subito la legittimazione .
  4. Come posso verificare la prescrizione del mio debito?
    Calcola l’ultimo pagamento o comunicazione ricevuta. Se si tratta di un finanziamento a rate, spesso la prescrizione è di 5 anni (art. 2948 c.c.) . Per altri crediti è di 10 anni (art. 2946 c.c.). Telefona o lettere informali non interrompono la prescrizione. Se il termine è scaduto, comunica formalmente l’eccezione di prescrizione, così blocchi il sollecito .
  5. Cosa succede se è stato notificato un decreto ingiuntivo?
    Hai 40 giorni dalla notifica per fare opposizione al decreto. Presenta opposizione in tribunale evidenziando i vizi del credito o del titolo (inesistenza del debito, prescrizione, irregolarità nella cessione). L’opposizione annulla l’ingiunzione e sospende il pignoramento. Senza opposizione il decreto diventa titolo esecutivo.
  6. Covisian può pignorare la mia casa senza permesso del giudice?
    No. Solo chi è titolare di titolo esecutivo può chiedere pignoramenti (prefetto), e il giudice autorizza l’esecuzione. Covisian non è un’autorità pubblica: se agisce come servicer deve presentare il titolo che ha ottenuto. In ogni caso, puoi chiedere al giudice la sospensione o rateizzazione (art. 19 D.Lgs.46/2021, art.559 c.p.c.) in caso di gravi difficoltà.
  7. Che succede se Covisian non mostra il contratto di cessione?
    Se Covisian non dimostra con atti formali di aver acquistato il credito o di avere mandato regolare, il debitore può contestarne la legittimità. Il tribunale potrà respingere la pretesa per difetto di titolarità. Recenti ordinanze (Cass. 2025/33966) ribadiscono che la prova può essere fornita anche da altri elementi (ad es. pubblicazione G.U.) , ma senza controdeduzioni specifiche da parte del debitore, ciò non basta.
  8. Posso definire il debito con una rottamazione o un accordo con il fisco?
    Sì, molti debiti affidati a Covisian possono rientrare in misure straordinarie: ad esempio la rottamazione-quinquies (Legge n. 199/2025) permette di estinguere cartelle entro il 30/4/2026 pagando solo il dovuto (senza sanzioni) . Contatta un consulente fiscale per preparare la domanda di adesione. Se si tratta di debiti bancari, valuta il piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per rateizzazioni lunghe e sconti.
  9. Covisian mi chiama al telefono: devo rispondere?
    Hai diritto a non essere molestato. Non rifiutare il dialogo con un professionista, ma le pressioni aggressive sono vietate. Puoi chiedere che ogni comunicazione sia fatta per iscritto (raccomandata/PEC). In caso di telefonate ripetute o intimidatorie, registra e valuta di denunciare come pratica commerciale scorretta. Evita di ammettere debito al telefono: rispondi sempre diplomaticamente e invita a comunicare in forma scritta.
  10. Cosa sono l’esdebitazione e l’accordo di composizione della crisi?
    Se accedi con successo al piano del consumatore (L.3/2012) o ad una procedura concordataria, il giudice può autorizzare l’esdebitazione: i residui del debito riconosciuto vengono cancellati definitivamente (tranne quelli fiscali antecedenti o privilegiati). L’accordo di composizione con l’OCC (Organismo di composizione della crisi) è uno strumento fuori dal fallimento per chi è in crisi profonda, che prevede omologazione giudiziale di un piano di rientro pluriennale; anche qui dopo il piano i resti possono essere esdebitati.

(Altre domande frequenti: “Come capire se Covisian ha mandato ufficiale?”, “Cosa fare se firmo un bollettino dopo una diffida?”, “Conviene pagare ratealmente o meglio fare opposizione?” – le risposte dipendono dai documenti e dallo stato della pratica; in ogni caso, l’esame dettagliato da parte di un avvocato può fornire la strategia più adeguata.)

8. Simulazioni pratiche

Esempio 1: Mario deve un finanziamento rateale del 2015 di €5.000 (rimborsabile in 60 mesi). L’ultima rata pagata è datata giugno 2017. Nel 2025 Covisian invia un sollecito per il presunto residuo di €1.200. Mario verifica che non ci siano stati atti interruttivi dopo il 2017. Trascorsi 5 anni, può eccepire la prescrizione quinquennale (art. 2948) del credito rateale, facendo cessare subito ogni richiesta .

Esempio 2: Lucia riceve un decreto ingiuntivo da Covisian per bollette di luce del 2018-2019, ridotte a €800. Non avendo altri provvedimenti, fa opposizione. Durante il giudizio, Covisian non produce né il contratto di fornitura né prove della cessione. Il giudice accoglie l’opposizione per difetto di prova del titolo, annullando il decreto e condannando Covisian alle spese. Lucia avrebbe potuto evitare il pignoramento semplicemente contestando l’irrilevanza di atti conciliativi mai conclusi con il fornitore originario.

Esempio 3: Un artigiano con partita IVA ha debiti tributari e bancari per €100.000 totali. Effettua un Piano del consumatore con l’OCC (grazie alla legge 3/2012) che prevede pagamenti in 8 anni in base al suo reddito netto. Durante questo periodo tutte le esecuzioni dei creditori (Agenzia e banche) sono sospese. Al termine, ottiene l’esdebitazione: i residui di debito (circa €20.000) vengono cancellati, liberandolo dalla maggior parte dei creditori non fiscali.

Conclusioni

In conclusione, subire un sollecito di pagamento da Covisian S.p.A. non significa arrendersi: esistono difese concrete e tempestive. Abbiamo visto come la normativa vigente (codice civile, codici bancario e di procedura civile, leggi speciali sulla crisi) riconosce al debitore molte garanzie, a partire dal diritto a essere informato e a far valere errori o irregolarità. Le strategie legali (prescrizione, opposizioni, contestazioni formali) illustrate sono strumenti potenti: se utilizzati in tempo possono bloccare pignoramenti, ingiunzioni o aggravi di spese.

È fondamentale agire con rapidità e non affrontare da soli la complessità delle normative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti valutano ogni caso con cura, analizzando documenti e attingendo alle competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e della crisi . Grazie alla sua esperienza di cassazionista e alla competenza come Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può attivare ogni leva legale per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi illegittimi.

In sintesi: Non aspettare che la situazione precipiti. Se Covisian ti chiede denaro, contatta subito un professionista che possa valutare la tua posizione e impostare una difesa su misura .

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Sentenze e norme di riferimento (aggiornate). Tra le pronunce istituzionali utili di recente emissione ricordiamo: Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 33966 (ribadisce che la prova della titolarità del credito ceduto può essere fornita con ogni mezzo, non solo con il contratto formale ); Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2025, n. 654 (stabilisce che la notifica della cessione al debitore è atto a forma libera purché adeguatamente informativo ); Corte Cost., sent. 46/2025 (sul tema della legittimità dei criteri di calcolo di aggio e interessi nell’attività di riscossione ); nonché recente prassi dell’Agenzia Entrate-Riscossione per la definizione agevolata delle cartelle (Legge 199/2025, Rottamazione-quinquies) e circolari ministeriali in tema di rateazioni e sospensione dell’esecuzione. Questi e altri riferimenti giurisprudenziali confermano il principio che il debitore non è senza difese e può agire con gli strumenti legali indicati per salvaguardare i propri diritti.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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