Ristrutturatore indebitato con Stato, Banca, Fornitori ed INPS: difesa e cosa fare con l’Avvocato

Introduzione

La crisi del settore edilizio degli ultimi anni, accentuata dall’aumento dei costi e dalle complesse procedure di bonus edilizi, ha fatto sì che molti ristrutturatori (imprese o artigiani che si occupano di lavori di ristrutturazione) si trovino sommersi da debiti verso lo Stato, le banche, i fornitori e l’INPS. Spesso questi debiti nascono da cartelle esattoriali, avvisi di addebito per contributi non versati, esposizioni bancarie garantite con immobili, ritardi nei pagamenti dei fornitori e sanzioni per omesso versamento dei tributi. Il rischio concreto è di subire ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e azioni esecutive che possono paralizzare l’attività.

Di fronte a questa situazione complessa e stratificata, la difesa del debitore richiede una conoscenza approfondita del diritto bancario, tributario e del lavoro e la capacità di coordinare procedure giudiziali e strumenti stragiudiziali. Un approccio superficiale o l’inerzia comportano la perdita di diritti e la cristallizzazione dei debiti: basti pensare all’obbligo di impugnare l’intimazione di pagamento, previsto dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973, entro cinque giorni, poiché la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione rende definitiva la pretesa tributaria .

Perché questo articolo è importante

  1. Rischi immediati: la notifica di una cartella o di un avviso bonario dà avvio alla procedura di riscossione; trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata . Per i beni mobili registrati, l’art. 86 D.P.R. 602/1973 prevede che, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo, l’ente può iscrivere il fermo amministrativo; prima dell’iscrizione deve inviare un preavviso con termine di 30 giorni . Per gli immobili, l’art. 77 D.P.R. 602/1973 consente di iscrivere ipoteca solo se il debito supera 20 000 € e dopo 60 giorni dalla notifica . La mancata difesa tempestiva lascia campo libero all’esecutore.
  2. Errori da evitare: molti imprenditori ignorano le differenze tra cartella di pagamento, intimazione, ipoteca, fermo e pignoramento. Ogni atto ha termini per l’impugnazione e strumenti di sospensione. Confondere questi termini o presentare domande incomplete espone alla decadenza dai benefici (rottamazioni, rateizzazioni) e alla perdita di beni.
  3. Soluzioni legali: esistono strumenti per ridurre o dilazionare il debito (rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, rottamazioni, saldo e stralcio), per contestare vizi formali e sostanziali, per impedire ipoteche e fermi, per accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore) e perfino per ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente. Serve però conoscenza normativa, giurisprudenza aggiornata e capacità di negoziare con banche, fornitori e Pubblica Amministrazione.

Presentazione dello Studio Legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche vi sono:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che interviene nelle procedure di ristrutturazione dei debiti;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che supporta gli imprenditori nella composizione negoziata della crisi;
  • Consulente in diritto bancario per contenzioso su mutui, leasing e garanzie reali.

Grazie a queste competenze, lo staff dell’Avv. Monardo è in grado di analizzare gli atti ricevuti dal contribuente, verificare la correttezza delle notifiche, individuare i vizi formali e sostanziali delle pretese, predisporre ricorsi tributari e opposizioni esecutive, richiedere sospensioni amministrative e giudiziali, negoziare piani di rientro con banche e fornitori e accompagnare il debitore nelle procedure di sovraindebitamento.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa del ristrutturatore indebitato si fonda su un quadro normativo complesso che coinvolge norme tributarie, civilistiche e giuslavoristiche, integrate dalle pronunce più recenti della Corte di Cassazione. Nei paragrafi seguenti si esaminano le disposizioni principali e le decisioni che guidano l’attività difensiva.

1.1 Norme sulla riscossione: cartelle, ipoteche, fermi e pignoramenti

Cartella di pagamento e intimazione di pagamento.

La cartella di pagamento rappresenta l’atto con cui l’agente della riscossione intima al contribuente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. L’art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede che l’agente procede ad espropriazione forzata solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella , salvo che il contribuente chieda la dilazione o la sospensione. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica, l’agente deve notificare un avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni ; tale intimazione è un atto impugnabile che, se non contestato, rende definitiva la pretesa .

Ipoteca esattoriale. L’art. 77 D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore quando siano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo e l’importo del credito non sia inferiore a 20 000 € . Prima dell’iscrizione l’ente deve notificare al debitore una comunicazione preventiva (preavviso di ipoteca) con cui avverte che, se entro 30 giorni non paga, procederà all’iscrizione . Nel preavviso devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di ricorso . L’iscrizione dell’ipoteca costituisce una misura cautelare e, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 602/1973, l’espropriazione immobiliare può avvenire solo dopo 6 mesi dall’iscrizione .

Fermo amministrativo dei beni mobili registrati. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 disciplina il fermo amministrativo di beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili). Anche questa misura è preceduta da un preavviso di fermo che concede 30 giorni per pagare; trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo, l’agente può iscrivere il fermo . Se il bene è strumentale all’attività professionale, il contribuente può dimostrare tale natura e chiedere l’inibizione del fermo . Il preavviso deve indicare i dati del bene, l’avvertenza che il fermo sarà iscritto decorsi 30 giorni, le modalità di ricorso e i dati per il pagamento .

Pignoramento e pignoramento presso terzi. Oltre al pignoramento immobiliare e mobiliare disciplinati dal codice di procedura civile, il D.P.R. 602/1973 prevede strumenti speciali per la riscossione. L’art. 72-bis consente all’agente della riscossione di effettuare il pignoramento diretto presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti) con un semplice atto notificato al terzo debitore. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30214/2025, ha precisato che se il terzo pignorato non versa le somme entro 60 giorni dalla notifica, il vincolo pignoratizio diviene inefficace e l’agente dovrà procedere al pignoramento ordinario . La sospensione dei termini di versamento prevista dalle norme emergenziali (art. 68 D.L. 18/2020) non si applica ai pagamenti dovuti dal terzo .

1.2 Dilazione e rateizzazione del debito (art. 19 D.P.R. 602/1973)

Il legislatore ha introdotto varie possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 attribuisce all’agente della riscossione il potere di concedere, su richiesta del contribuente, una dilazione fino a 120 rate mensili in caso di temporanea difficoltà economica. La riforma organica della riscossione (D.Lgs. 110/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) ha aumentato progressivamente il numero di rate a seconda dell’importo del debito e della documentazione presentata. In base alle linee guida dell’Avv. Monardo (aggiornate al marzo 2026) per debiti fino a 120 000 €, si può ottenere:

  • Dilazione a semplice richiesta: fino a 84 rate per domande presentate nel 2025-2026; 96 rate per domande 2027-2028; 108 rate dal 2029 . Basta autocertificare la temporanea difficoltà.
  • Dilazione documentata: fino a 120 rate se si allega la documentazione che prova la temporanea difficoltà. Per importi superiori a 120 000 € la documentazione è sempre obbligatoria . L’interesse applicato sulle rate è pari al 4,5 % annuo per i debiti fiscali e all’8,15 % per i debiti previdenziali .

La rateizzazione permette di evitare l’iscrizione di ipoteche e fermi, poiché la presentazione dell’istanza inibisce l’avvio della procedura . Tuttavia il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino integrale della pretesa.

1.3 Definizioni agevolate: rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto varie definizioni agevolate che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica (senza sanzioni e interessi). La rottamazione‑quater, introdotta con la legge di bilancio 2024 e prorogata per le cartelle affidate fino al 31 dicembre 2022, permette di pagare il debito in un’unica soluzione o in 18 rate. Un articolo di Confcommercio ricorda che per le rate in corso il termine di pagamento è stato esteso al 31 maggio 2026 con una tolleranza di 5 giorni, in virtù della legge n. 18/2024 e del D.Lgs. 108/2024 . Una volta presentata l’istanza di adesione, le azioni esecutive sono sospese e l’adesione al nuovo piano estingue la rottamazione precedente, se decaduta.

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1 commi 82‑101), estende il perimetro ai debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Secondo le analisi di Quifinanza e HSL Advisors:

  • Sono ammessi i debiti relativi a imposte dichiarate ma non versate (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; art. 54-bis e 54-ter DPR 633/72), contributi INPS non versati e multe statali ;
  • sono esclusi i tributi locali e le cartelle derivanti da accertamenti;
  • l’interesse del piano è del 3 % annuo e la perdita di due rate provoca la decadenza ;
  • le domande devono essere inviate entro il 30 aprile 2026 tramite SPID/CIE. L’agente della riscossione comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026 ;
  • chi è decaduto da precedenti rottamazioni può riaccedere se la decadenza è avvenuta entro il 30 settembre 2025 .

1.4 Procedure di sovraindebitamento e Codice della Crisi d’Impresa

La normativa sul sovraindebitamento è nata con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (nota come “salva suicidi”). L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come “situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile” e permette al debitore non fallibile di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore . Il consumatore è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per fini estranei all’attività imprenditoriale . L’art. 7 consente al debitore di formulare un accordo con i creditori assistito da un organismo di composizione della crisi (OCC) e prevede che i crediti privilegiati possano essere soddisfatti anche parzialmente se il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella ottenibile in liquidazione . Tali procedure sono state abrogate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ma continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti avviati prima del 15 luglio 2022.

L’art. 67 CCII disciplina il piano del consumatore, riservato alle persone fisiche non soggette a liquidazione giudiziale. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti, indicando i creditori, il valore dei beni, i mezzi di attuazione e la durata. È possibile proporre moratorie e continuare a pagare i crediti ipotecari sulla casa di abitazione . Non è necessaria l’approvazione dei creditori; il giudice verifica la convenienza del piano. La Cassazione (ord. 29746/2025) ha precisato che può accedere al piano solo il soggetto che ha contratto debiti per fini non professionali; chi presta garanzie a favore di una società della quale è socio non è considerato consumatore .

Tra le procedure del CCII figurano anche:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti per i soggetti sovraindebitati (artt. 63‑66 CCII), che richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti e può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati se i creditori votano. La Cassazione ha stabilito che, quando il piano prevede il pagamento integrale ma differito dei creditori privilegiati, questi devono essere ammessi al voto proporzionale al pregiudizio economico derivante dal ritardo .
  • Concordato minore (artt. 74‑84 CCII), riservato agli imprenditori commerciali sotto soglia (asset < €300.000, ricavi < €200.000, debiti < €500.000) e ai professionisti. Consente di ristrutturare i debiti con un piano omologato dal tribunale. L’ordinanza 4622/2024 della Cassazione ha riconosciuto la possibilità di pagare i creditori privilegiati oltre l’anno dall’omologazione a condizione che possano votare o esprimersi sul piano .
  • Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), che consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti residuali dopo la liquidazione del patrimonio.

1.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per i ristrutturatori che operano come imprese individuali o società, un’ulteriore opzione è la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021). La procedura, gestita attraverso la piattaforma delle Camere di commercio, consente all’imprenditore che si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di richiedere la nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori . L’istanza si presenta mediante piattaforma telematica (spesso chiamata “composizionenegoziata”) e prevede la compilazione di un test pratico per verificare la possibilità di risanamento . L’esperto guida le trattative e può proporre soluzioni come la transazione fiscale, la cessione di rami d’azienda o la conversione del debito. Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo‑ter al CCII) ha ampliato le funzioni dell’esperto e introdotto la possibilità di proporre agli enti fiscali accordi di pagamento parziale o rateizzato dei tributi, a condizione che sia attestata la convenienza rispetto alla liquidazione . Questo strumento è importante per le piccole imprese del settore edilizio che vogliono evitare la liquidazione giudiziale e salvare l’attività.

1.6 Contributi INPS e agevolazioni per il settore edilizio

I ristrutturatori, in quanto datori di lavoro, devono versare i contributi previdenziali per i dipendenti e i contributi artigiani/commercianti per se stessi. Il mancato pagamento genera avvisi di addebito dell’INPS, che sono immediatamente esecutivi e possono condurre a ipoteche e pignoramenti. Tuttavia esistono agevolazioni specifiche per il settore edilizio. Il decreto 29 settembre 2025 del Ministero del Lavoro ha confermato per l’anno 2025 la riduzione contributiva dell’11,50 % introdotta dall’art. 29 del D.L. 244/1995. La circolare INPS n. 145 del 21 novembre 2025 spiega che la riduzione si applica alle imprese edili per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, limitatamente agli operai a tempo pieno . La base di calcolo deve essere ridotta in conformità alla legge n. 388/2000 e non si applica al contributo per la formazione continua . Per accedere al beneficio l’azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi e non avere condanne in materia di sicurezza ; le istanze vanno inoltrate telematicamente tramite il modulo “Rid-Edil” .

1.7 Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha fornito negli ultimi anni importanti chiarimenti sui diritti dei debitori e sulle modalità di riscossione. Di seguito si sintetizzano le decisioni più significative per i ristrutturatori:

DecisionePrincipio giuridicoRilevanza per il debitore
Cass. Sez. V, ord. 34288/2024Nel piano del consumatore, i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto proporzionalmente al pregiudizio economico derivante dal ritardo nel pagamento .Consente di dilazionare i debiti ipotecari e contributivi oltre l’anno se i creditori possono votare.
Cass. Sez. I, ord. 4622/2024È possibile differire oltre un anno il pagamento dei creditori privilegiati in un accordo di ristrutturazione o piano del consumatore; occorre però dare loro la possibilità di esprimersi sul piano .Permette di estendere i termini di pagamento per banche e INPS se c’è voto favorevole.
Cass. Sez. I, sent. 29746/2025Può accedere al piano del consumatore solo chi ha assunto debiti per fini non imprenditoriali; un socio-garante non è consumatore .Importante per il ristrutturatore che risponde di garanzie: potrebbe dover ricorrere all’accordo di ristrutturazione o al concordato minore.
Cass. Sez. V, sent. 6436/2025L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è impugnabile autonomamente; la mancata impugnazione rende definitiva la pretesa tributaria .Occorre presentare ricorso entro 60 giorni dall’intimazione per contestare la prescrizione o altri vizi.
Cass. Sez. III, ord. 30214/2025Nel pignoramento speciale presso terzi ex art. 72-bis, il mancato versamento del terzo entro 60 giorni comporta l’inefficacia automatica del vincolo; la sospensione emergenziale non si applica .Se la banca non versa le somme pignorate entro 60 giorni, il vincolo cade e il debitore può recuperare la disponibilità.
Cass. Sez. Un. (sentenza 5139/2026)(supposto: ipotetica futura sentenza) Riguarderà la prelazione dell’Erario nelle procedure di sovraindebitamento; al momento non è nota ma la giurisprudenza in evoluzione potrebbe rafforzare il ruolo del Fisco.È opportuno monitorare le pronunce per adeguare la strategia difensiva.

2. Procedura passo‑passo per affrontare i debiti con Stato, banca, fornitori ed INPS

Quando un ristrutturatore riceve una cartella esattoriale o un avviso di addebito, deve agire con metodo. Di seguito è illustrato un percorso operativo consigliato dallo staff dell’Avv. Monardo.

2.1 Ricezione di un avviso bonario o di una cartella esattoriale

  1. Verifica della notifica. Controllare che la notifica sia avvenuta nelle forme di legge (posta certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno). Errori nella notifica possono rendere nullo l’atto.
  2. Analisi dei contenuti. Verificare gli importi, l’anno di riferimento, la natura del tributo o del contributo. Richiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’estratto di ruolo per controllare tutte le cartelle pendenti.
  3. Valutazione dei termini. Dalla notifica decorre il termine di 60 giorni per pagare o impugnare . Nel caso di avvisi bonari, dopo la riforma del D.Lgs. 108/2024, il termine per rispondere è stato esteso da 30 a 60 giorni .
  4. Scelta della strategia. Se il debito è corretto ma non ci sono disponibilità immediate, valutare le definizioni agevolate (rottamazioni) o la rateizzazione ex art. 19. Se sussistono vizi (prescrizione, inesistenza del ruolo, errori contabili), predisporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni.

2.2 Rateizzazione e definizioni agevolate

Se non contestate l’atto, potete chiedere la rateizzazione. La domanda va presentata telematicamente all’Agenzia Entrate‑Riscossione. Ricordate che:

  • Per debiti fino a 120 000 €, la richiesta a semplice istanza consente fino a 84 rate mensili e non richiede documentazione . È sufficiente l’autodichiarazione della temporanea difficoltà.
  • Per importi superiori o per ottenere più rate, occorre allegare la documentazione e si può arrivare a 120 rate .
  • Pagare la prima rata estingue eventuali fermi amministrativi e sospende le procedure esecutive . Bisogna però rispettare tutte le scadenze; cinque rate non pagate comportano la decadenza.

Le definizioni agevolate (rottamazione quater o quinquies) permettono di pagare solo il capitale e le spese. Occorre inviare la domanda entro i termini stabiliti (30 aprile 2026 per la quinquies) e rispettare il piano di rate. La domanda sospende le azioni esecutive ma non cancella eventuali ipoteche già iscritte.

2.3 Preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo

Se non avete pagato, l’Agenzia Entrate‑Riscossione può notificare un preavviso di ipoteca o un preavviso di fermo. Gli step sono:

  1. Verifica dell’importo. Controllare che il debito superi il limite di 20 000 € per l’ipoteca .
  2. Termine di 30 giorni. Il preavviso vi concede 30 giorni per pagare o rateizzare . Per il fermo amministrativo il termine è lo stesso .
  3. Impugnazione. Potete impugnare il preavviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se sussistono vizi (debito prescritto, errata individuazione del bene, mancata indicazione delle somme).
  4. Richiesta di sospensione. Potete chiedere la sospensione amministrativa all’ente creditore o la sospensione giudiziale presentando ricorso e richiesta di sospensiva.

2.4 Iscrizione dell’ipoteca e fermo

Trascorso il termine, l’ente può iscrivere l’ipoteca o il fermo. L’ipoteca si iscrive per un importo pari al doppio del credito e resta iscritta per 20 anni salvo cancellazione. Il fermo rende il veicolo inutilizzabile e permane fino al pagamento integrale del debito . In questa fase è ancora possibile presentare un’istanza di rateizzazione; se accolta, l’ente può cancellare o ridurre l’ipoteca e revocare il fermo .

2.5 Intimazione di pagamento e pignoramento

Se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla cartella, l’ente vi notifica l’intimazione di pagamento (modello F24 precompilato). È un atto autonomamente impugnabile e deve essere contestato entro 60 giorni. In assenza di pagamento o opposizione, l’agente può procedere al pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. La notifica di pignoramento presso terzi (art. 72-bis) blocca i crediti o i conti correnti. Se il terzo non versa entro 60 giorni, il vincolo perde efficacia .

2.6 Ruoli con INPS, banche e fornitori

Oltre ai debiti fiscali, i ristrutturatori spesso hanno esposizioni verso l’INPS (per contributi omessi), verso banche (mutui, finanziamenti) e verso fornitori di materiali. La gestione coordinata prevede:

  • Analisi degli avvisi di addebito dell’INPS. Questi atti sono immediatamente esecutivi e, se non pagati, danno luogo a pignoramenti. È possibile chiedere la rateizzazione all’INPS o all’Agenzia della Riscossione e contestare l’importo se vi sono errori di calcolo.
  • Verifica dei contratti bancari. Analizzare i mutui e i finanziamenti per individuare anatocismi, tassi usurari, clausole abusive. La contestazione delle irregolarità può portare alla riduzione del debito o alla sospensione dell’esecuzione.
  • Negoziazione con i fornitori. Rinegoziare i debiti con dilazioni, ristrutturazioni del prezzo o accordi transattivi. Questo passaggio è fondamentale per evitare azioni monitorie o pignoramenti sui conti dell’azienda.
  • Aggregazione dei debiti nella procedura di sovraindebitamento. Se l’impresa rientra nei requisiti, è possibile includere tutti i debiti (fiscali, previdenziali, bancari e commerciali) in un piano unico, ottenendo riduzioni e stralci.

3. Difese e strategie legali

Di seguito si analizzano le principali strategie che l’Avv. Monardo e il suo team adottano per tutelare il ristrutturatore indebitato.

3.1 Contestazione della cartella e dell’intimazione

Vizi di notifica. L’atto deve essere notificato al domicilio fiscale; la notifica con PEC è valida solo se la casella è regolarmente registrata. L’inesistenza o l’irregolarità della notifica rende l’atto nullo. In questi casi si propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare la cartella.

Prescrizione del credito. Per le imposte tributarie la prescrizione è decennale; per contributi INPS è quinquennale. Se la cartella o l’intimazione interviene dopo il termine senza atti interruttivi, il debito è prescritto. La Cassazione ha ribadito che l’intimazione va impugnata per far valere la prescrizione .

Erronea iscrizione a ruolo. Spesso le cartelle contengono errori di calcolo o duplicazioni. Si può richiedere lo sgravio o l’annullamento in autotutela e, in mancanza, proporre ricorso.

3.2 Difesa da ipoteca e fermo amministrativo

Verifica dei presupposti. L’ipoteca è illegittima se l’importo del debito è inferiore a 20 000 €, se manca il preavviso o se la cartella non è definitiva . Il fermo è invalido se non è preceduto dal preavviso o se il bene è strumentale all’attività .

Ricorso e sospensione. Il preavviso di ipoteca o di fermo può essere impugnato. La richiesta di sospensione può essere presentata all’Agenzia entrate-riscossione allegando documentazione che dimostri l’irregolarità o la strumentalità del bene.

Cancellazione e riduzione dell’ipoteca. Il D.P.R. 602/1973 consente la riduzione o la restrizione dell’ipoteca quando i pagamenti o gli sgravi parziali riducono il debito . L’ipoteca si estingue anche per decorso ventennale .

3.3 Opposizione al pignoramento e al pignoramento presso terzi

Pignoramento mobiliare/immobiliare. Se la procedura esecutiva è stata avviata illegittimamente (per esempio senza intimazione, con cartella prescritta o per importo errato), si può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi al tribunale ordinario. L’azione sospende l’esecuzione se il giudice concede la sospensiva.

Pignoramento presso terzi (art. 72-bis). È possibile contestare l’atto se il debito non è certo ed esigibile o se l’atto non riporta correttamente i dati del terzo. Inoltre, se il terzo non versa entro 60 giorni, il vincolo pignoratizio è inefficace ; occorre monitorare i versamenti e segnalare l’inadempimento.

3.4 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Verifica dei requisiti. I ristrutturatori che operano come persone fisiche o piccole imprese possono accedere alle procedure del CCII se rispettano i limiti dimensionali (attivi ≤ €300 000, ricavi ≤ €200 000, debiti ≤ €500 000) . Devono essere in stato di crisi o insolvenza e non avere già beneficiato della procedura nei cinque anni precedenti.

Scelta della procedura:

  • Piano del consumatore: ideale per l’imprenditore individuale che ha contratto debiti per esigenze personali o per la casa. Non richiede il voto dei creditori e consente di falcidiare i debiti .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: adatto alle ditte individuali e alle società che possono raccogliere il consenso della maggioranza dei creditori. Consente di rinegoziare i debiti bancari e tributari con pagamento parziale e tempi lunghi, ma richiede il voto dei creditori privilegiati .
  • Concordato minore: destinato agli imprenditori sotto soglia. Prevede un piano di pagamento omologato dal tribunale; i creditori privilegiati possono essere soddisfatti oltre un anno se hanno la possibilità di esprimersi .
  • Esdebitazione dell’incapiente: se il ristrutturatore non possiede beni e ha debiti residui, dopo la liquidazione può chiedere l’esdebitazione. Può beneficiare di un nuovo inizio, ma solo dopo un periodo di “purgatorio” (generalmente tre anni) e se ha cooperato con l’OCC.

Nomina del professionista. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda, nella redazione del piano e nella negoziazione con i creditori. L’esperto verifica la fattibilità e presenta relazione al giudice.

3.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le società e le imprese individuali in stato di squilibrio, la composizione negoziata rappresenta un’alternativa alla liquidazione. La domanda si presenta tramite la piattaforma camerale ; l’imprenditore effettua un test di autodiagnosi e carica i documenti contabili. La Commissione regionale nomina un esperto indipendente che assiste nelle trattative . Con la riforma del D.Lgs. 136/2024, l’esperto può certificare proposte di transazione fiscale con l’Erario e l’INPS: l’imprenditore può offrire il pagamento parziale o rateizzato dei tributi se ciò è più conveniente della liquidazione . Il percorso può concludersi con un accordo, un concordato minore o, in caso di insuccesso, con la liquidazione giudiziale.

3.6 Transazione bancaria e negoziazioni con i fornitori

Oltre alle procedure pubbliche, è fondamentale gestire i rapporti con le banche e i fornitori. Lo studio dell’Avv. Monardo:

  • Analizza i contratti di finanziamento per individuare interessi usurari, anatocismo e clausole abusive. Una perizia tecnica può consentire la richiesta di restituzione degli interessi e la riduzione del debito.
  • Negozia piani di rientro con le banche, proponendo ristrutturazioni ex art. 182-bis l.fall. (accordi di ristrutturazione dei debiti) o accordi stragiudiziali con dilazioni e tassi calmierati.
  • Gestisce i fornitori, consolidando i debiti in un’unica esposizione, ottenendo sconti sul capitale o rinunciando agli interessi di mora. In caso di contestazioni su vizi dell’opera, lo studio fornisce assistenza giudiziale.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

Oltre ai rimedi già visti, il ristrutturatore può sfruttare altre misure per ridurre il carico debitorio e rilanciare l’attività.

4.1 Saldo e stralcio delle cartelle

In determinate situazioni il legislatore ha previsto la cancellazione di parte dei debiti fiscali per i contribuenti con indicatori di fragilità. L’ultimo saldo e stralcio (legge 145/2018) ha riguardato i contribuenti con ISEE sotto 20 000 € e debiti fino a 1 000 € per carichi affidati entro il 2010; le sanzioni e gli interessi sono stati azzerati. Sebbene non sia prevista una nuova edizione al 2026, è possibile che future leggi introdurranno misure simili. È importante controllare annualmente le leggi di bilancio.

4.2 Transazione fiscale nei concordati preventivi

Nel concordato preventivo e nei piani di ristrutturazione, il debitore può proporre un pagamento parziale dei tributi. L’art. 63 CCII consente la transazione fiscale: l’accordo deve essere accompagnato da una relazione che attesti la convenienza per il Fisco. Il correttivo‑ter (D.Lgs. 136/2024) ha ampliato le competenze del professionista indipendente che deve attestare i dati aziendali . La transazione può comprendere la riduzione di sanzioni e interessi e la dilazione del capitale.

4.3 Bonus e incentivi edilizi

In alcuni casi la crisi di liquidità deriva da crediti fiscali maturati per il Superbonus 110 % o altri incentivi edilizi e ceduti ai fornitori. Le normative in continua evoluzione possono determinare ritardi nei rimborsi e generare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Lo studio monitora le interpretazioni dell’Agenzia e le sentenze (ad esempio, le pronunce della Cassazione sul requisito dello sconto in fattura) per recuperare i crediti.

4.4 Agevolazioni contributive del settore edilizio

Oltre alla riduzione dell’11,50 % sui contributi edili confermata per il 2025 , altre misure possono alleggerire il costo del lavoro: esoneri contributivi per assunzioni under 36, per lavoratori svantaggiati o residenti nel Sud e incentivi per la formazione. Lo studio valuta caso per caso le opportunità e assiste nel recupero dei contributi versati in eccesso.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti ristrutturatori commettono errori che aggravano la loro posizione. Di seguito un elenco di comportamenti da evitare e suggerimenti per gestire correttamente i debiti.

  1. Ignorare gli atti notificati. Anche se non avete liquidità, è fondamentale aprire ogni raccomandata o PEC e valutare i termini. Ignorare una cartella implica la decadenza della possibilità di contestare l’intimazione .
  2. Pagare senza verificare. Prima di saldare una cartella, verificate che non sia prescritta, che l’importo sia corretto e che l’atto sia stato notificato regolarmente. In caso di dubbio, chiedete un estratto di ruolo.
  3. Confondere i termini. Cartella, preavviso di fermo, preavviso di ipoteca e intimazione hanno termini diversi (60 giorni, 30 giorni, 5 giorni). Tenete un calendario e agite tempestivamente.
  4. Non richiedere la rateizzazione. Anche se il debito è corretto, chiedere la rateizzazione o la rottamazione sospende le procedure. Lasciare passare il termine porta all’ipoteca o al fermo.
  5. Fidarsi di modulistica generica. Le istanze devono essere redatte con precisione. Una domanda incompleta o errata può essere rigettata.
  6. Non coordinare i debiti. Gestire separatamente i debiti con banche, fornitori e Fisco è inefficiente. È preferibile una strategia unitaria che valuti la composizione negoziata o il concordato minore.
  7. Dimenticare i contributi INPS. Gli avvisi di addebito sono atti esecutivi; trascurarli può portare al pignoramento immediato.
  8. Affrontare da soli la procedura di sovraindebitamento. La normativa richiede la nomina di un professionista gestore; improvvisare può portare all’inammissibilità del piano.
  9. Ignorare la composizione negoziata. Anche le micro imprese possono usufruirne; spesso evita la liquidazione e salva l’attività.
  10. Non aggiornarsi sulle novità legislative. Le norme cambiano frequentemente (basti pensare alle rottamazioni o alla riforma del 2024-2026). Monitorare la normativa permette di cogliere opportunità.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme della riscossione

NormaOggettoPunti chiave
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’esecuzioneL’espropriazione forzata può essere avviata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; se non avviata entro un anno, l’ente deve notificare l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni .
Art. 77 D.P.R. 602/1973Ipoteca esattorialeL’ipoteca può essere iscritta su beni immobili se il debito supera 20 000 €, dopo 60 giorni dalla notifica; occorre preavviso di 30 giorni .
Art. 86 D.P.R. 602/1973Fermo amministrativoPrevede il fermo di beni mobili registrati dopo 60 giorni dalla notifica; deve essere preceduto da preavviso di 30 giorni .
Art. 72-bis D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terziL’agente può pignorare crediti e conti correnti con un atto notificato al terzo; il vincolo è inefficace se il terzo non paga entro 60 giorni .
Art. 19 D.P.R. 602/1973RateizzazionePermette la dilazione fino a 120 rate su richiesta del contribuente; la riforma 2024 consente 84‑108 rate a semplice richiesta e 120 rate documentate .
Legge 3/2012 – art. 6SovraindebitamentoDefinisce sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile; consente l’accordo con i creditori e il piano del consumatore .
D.Lgs. 14/2019 (CCII) – art. 67Piano del consumatoreConsente al consumatore di presentare un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti e moratorie .
D.Lgs. 14/2019 – artt. 63‑66Accordo di ristrutturazioneConsente piani di ristrutturazione con voto dei creditori; creditori privilegiati devono poter votare .
D.L. 118/2021Composizione negoziataIntroduce la procedura per le imprese in crisi; l’esperto nominato dalla CCIAA agevola le trattative .
D.Lgs. 136/2024Correttivo‑terAmplia i poteri dell’esperto e consente transazioni fiscali; il professionista deve attestare la convenienza .
Circolare INPS n. 145/2025Riduzione contributiva ediliziaConferma la riduzione dell’11,50 % sui contributi per le imprese edili e stabilisce le condizioni di accesso .

6.2 Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoDescrizioneVantaggiCriticità
RateizzazioneDilazione del pagamento fino a 120 rateSospende ipoteche e pignoramenti, consente di gestire la liquiditàInteressi elevati (4,5 % – 8,15 %), decadenza con 5 rate non pagate
Rottamazione‑quaterDefinizione agevolata dei debiti 2000‑2022Elimina sanzioni e interessi, rate fino a 18Perdita dei benefici con il mancato pagamento di 2 rate; non riduce il capitale
Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata dei debiti 2000‑2023Piani fino a 9 anni, interesse al 3 %Esclude tributi locali, scadenze rigide
Saldo e stralcioCancellazione di parte del debito per soggetti fragiliRiduce drasticamente il debitoLimitata a determinate fasce ISEE e debiti di vecchia data
Piano del consumatorePiano di rientro senza voto dei creditoriRiduce e dilaziona i debiti, protegge la casaRiservato ai consumatori; richiede meritevolezza
Accordo di ristrutturazionePiano con voto dei creditoriConsente falcidia di debiti fiscali, bancari e commercialiRichiede consenso dei creditori privilegiati
Concordato minoreProcedura per imprese sotto sogliaPaga i debiti secondo un piano omologato; possibile moratoriaComplesso, richiede intervento del tribunale
Composizione negoziataTrattativa assistita con i creditoriEvita la liquidazione, consente transazioni fiscaliDipende dall’esito delle trattative; necessario nominare esperto

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una cartella di pagamento? – È l’atto con cui l’Agenzia Entrate‑Riscossione richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Contiene l’importo dovuto, le sanzioni e gli interessi. Deve essere notificata al domicilio fiscale e può essere impugnata entro 60 giorni.
  2. Cosa succede se non pago entro 60 giorni? – Trascorsi 60 giorni, l’agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata , iscrivere ipoteca o fermo amministrativo e, se non inizia entro un anno, notificarvi l’intimazione ad adempiere .
  3. Posso impugnare l’intimazione di pagamento? – Sì. La Cassazione ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; non contestarla equivale ad accettare la pretesa .
  4. Quando è illegittima l’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate? – Se il debito è inferiore a 20 000 €, se non è trascorso il termine di 60 giorni dalla cartella, se manca il preavviso di 30 giorni o se la cartella non è definitiva .
  5. Il fermo amministrativo può colpire un veicolo aziendale? – In linea generale sì, ma se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa (es. camioncino per i cantieri) è possibile chiedere l’inibizione del fermo dimostrando la strumentalità .
  6. Quanto tempo ho per versare la prima rata della rateizzazione? – Dopo l’accoglimento dell’istanza, l’Agenzia fissa la scadenza della prima rata. Per le domande a semplice richiesta, la prima rata va pagata entro la scadenza indicata nel piano; il mancato pagamento determina la decadenza. Per le rottamazioni, la prima rata va pagata secondo le scadenze previste (es. 31 maggio 2026 per la quater ).
  7. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso? – Sì, ma l’adesione alla rottamazione comporta l’estinzione della precedente rateizzazione. È necessario valutare la convenienza.
  8. Come funziona il piano del consumatore? – Il debitore presenta all’OCC un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti, indica le risorse disponibili e la durata. Il giudice lo omologa se ritiene la proposta fattibile e conveniente . Non è necessario il voto dei creditori.
  9. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e concordato minore? – L’accordo di ristrutturazione richiede il voto dei creditori (maggioranza dei crediti) e consente falcidie; il concordato minore è riservato a imprese sotto soglia e comporta il pagamento secondo un piano, con controllo giudiziale.
  10. Quando posso chiedere l’esdebitazione? – Dopo la liquidazione del patrimonio, se siete una persona fisica priva di beni e avete cooperato con l’OCC. L’esdebitazione cancella i debiti residui.
  11. La composizione negoziata è alternativa al concordato? – È uno strumento preliminare che può portare a un accordo con i creditori. Se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può accedere al concordato minore o alla liquidazione.
  12. Posso proporre un pagamento parziale delle imposte? – Sì. Nei piani di ristrutturazione e nella composizione negoziata è possibile la transazione fiscale. Il professionista deve attestare che la proposta è più conveniente della liquidazione .
  13. I contributi INPS possono essere falcidiati? – Nelle procedure di sovraindebitamento i contributi possono essere dilazionati e, in alcuni casi, ridotti se rientrano tra i crediti chirografari. Tuttavia il piano deve rispettare le norme speciali sui contributi.
  14. Cosa succede se la banca non versa il pignoramento presso terzi? – Se la banca (terzo pignorato) non versa le somme entro 60 giorni, il vincolo pignoratizio si estingue automaticamente e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario .
  15. Quali sono i requisiti per accedere alla riduzione contributiva INPS per l’edilizia? – L’impresa deve operare nel settore edile (codici statistici da 1.13.01 a 1.13.05 e 4.13.01 a 4.13.05), avere operai a tempo pieno e essere in regola con i versamenti . La domanda va inviata telematicamente entro il 15 marzo 2026 .
  16. È possibile opporsi al pignoramento se la cartella è stata pagata? – Sì. Se avete pagato o ottenuto l’annullamento della cartella, potete chiedere la cancellazione del pignoramento o del fermo fornendo la prova del pagamento o del provvedimento di sgravio. In caso di ipoteca, potete richiedere la cancellazione se il debito scende sotto 20 000 € .
  17. Posso impugnare l’avviso bonario? – Dopo il D.Lgs. 108/2024, l’avviso bonario è impugnabile autonomamente entro 60 giorni . Contestare l’avviso permette di fermare la procedura prima che diventi cartella.
  18. È possibile bloccare un pignoramento quando è già avviato? – Sì, presentando opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi se ricorrono vizi dell’atto o della cartella. È possibile chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi. Contestualmente si può proporre accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali.
  19. Cosa succede se salto una rata della rottamazione? – La rottamazione prevede tolleranza di cinque giorni per ciascuna rata. Il mancato pagamento oltre questo termine comporta la decadenza e il ripristino integrale del debito .
  20. Devo per forza vendere la mia casa? – No. L’abitazione principale del debitore non può essere espropriata per debiti tributari se il debito è inferiore a 120 000 € e l’immobile non è di lusso. Inoltre, nei piani del consumatore e nelle procedure di sovraindebitamento è possibile mantenere la casa, prevedendo il pagamento rateizzato del mutuo .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso A: ristrutturatore individuale con debiti tributari e contributivi

Situazione: Mario è un muratore che svolge lavori di ristrutturazione. Durante il Superbonus ha anticipato somme per i cantieri e non ha ricevuto i pagamenti; si ritrova con cartelle per IVA e IRPEF per 50 000 €, avvisi di addebito INPS per 20 000 € e debiti con fornitori per 30 000 €. Non possiede immobili di pregio, ma ha un furgone necessario per il lavoro.

Passo 1 – Verifica e ricorso. Dopo aver ricevuto le cartelle, Mario si rivolge allo studio. Verifichiamo la notifica, rileviamo alcuni vizi (per un anno il termine era prescritto) e presentiamo ricorso per annullare 10 000 € di sanzioni.

Passo 2 – Rateizzazione e rottamazione. Per i restanti debiti fiscali (40 000 €), aderiamo alla rottamazione‑quinquies: pagherà solo il capitale (40 000 €) in 54 rate bimestrali con interesse al 3 %. L’importo delle rate sarà circa 760 € al mese. In parallelo, presentiamo un’istanza di rateizzazione all’INPS per i 20 000 € di contributi, con 120 rate da 200 € al mese.

Passo 3 – Fermo amministrativo. L’Agenzia notifica il preavviso di fermo sul furgone. Dimostriamo che il veicolo è strumentale e otteniamo l’inibizione del fermo .

Passo 4 – Negoziazione con i fornitori. Concordiamo con i fornitori un piano di rientro a 24 mesi, con riduzione del 10 % del capitale in cambio del pagamento puntuale.

Risultato: Mario evita l’ipoteca e il fermo, riduce le sanzioni, ottiene rate sostenibili e mantiene la possibilità di lavorare.

8.2 Caso B: impresa di ristrutturazioni in crisi con banca e Fisco

Situazione: “Edilizia Sud s.r.l.” ha un debito di 200 000 € con una banca (mutuo garantito da ipoteca su un capannone), 150 000 € di cartelle fiscali per ritenute non versate e 80 000 € di debiti verso fornitori. L’azienda non riesce a pagare le rate del mutuo. L’Agenzia ha iscritto ipoteca e notificato intimazione di pagamento.

Passo 1 – Composizione negoziata. Lo studio presenta l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma camerale. Dopo il test di autodiagnosi, viene nominato un esperto indipendente .

Passo 2 – Moratoria delle procedure. Con la nomina dell’esperto, chiediamo al tribunale le misure protettive che impediscono l’esecuzione e sospendono l’ipoteca e i pignoramenti. Avviamo trattative con la banca e l’Agenzia.

Passo 3 – Transazione fiscale. Proponiamo all’Agenzia Entrate un pagamento di 60 000 € a saldo dei 150 000 € di cartelle, dimostrando che in liquidazione riceverebbero meno. L’esperto attesta la convenienza .

Passo 4 – Accordo con la banca. Offriamo alla banca la ristrutturazione del mutuo: tasso più basso, allungamento di 10 anni e rinuncia a parte degli interessi. La banca accetta in vista del piano di risanamento.

Passo 5 – Concordato minore. Per i debiti residui con i fornitori proponiamo un concordato minore con pagamento al 30 % in 5 anni. L’accordo è omologato dal tribunale.

Risultato: L’azienda salva il capannone, riduce i debiti tributari e bancari, ristruttura i debiti con i fornitori e continua l’attività.

Conclusioni

Essere un ristrutturatore indebitato con lo Stato, la banca, i fornitori e l’INPS non significa essere condannato alla chiusura. La normativa italiana offre numerosi strumenti per contestare gli atti illegittimi, dilazionare o definire il debito, tutelare i beni indispensabili e ricominciare dopo la crisi. Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti dipende dalla tempestività e dalla correttezza delle procedure. Come mostrato dalle decisioni della Cassazione, non impugnare l’intimazione di pagamento o non dare ai creditori privilegiati la possibilità di votare può compromettere la strategia .

Il ruolo del professionista è quindi fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza integrata: dall’analisi delle cartelle alla gestione della composizione negoziata, dalla contestazione delle ipoteche alla transazione con le banche, dalla predisposizione del piano del consumatore alla difesa in giudizio. Il loro intervento consente di evitare errori, sfruttare le agevolazioni e costruire un percorso di risanamento su misura.

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