Negoziante di strumenti musicali indebitato con Stato, Banca, Fornitori ed INPS: difesa e cosa fare con l’Avvocato

Introduzione

Il mestiere di negoziante di strumenti musicali richiede passione per la musica, capacità imprenditoriali e un’importante gestione finanziaria. Tuttavia, anche l’imprenditore più attento può ritrovarsi sommerso da debiti accumulati con lo Stato (imposte e cartelle esattoriali), con le banche (finanziamenti e scoperti di conto), con i fornitori (fatture insolute) o con l’INPS (contributi previdenziali non versati). Avere più creditori significa affrontare richieste di pagamento, sanzioni, interessi di mora, azioni esecutive e il rischio di vedere paralizzata la propria attività commerciale. Il problema è reso più pressante dal fatto che, a partire dalla notifica di atti come la cartella di pagamento o l’avviso di addebito INPS, decorrono termini molto stringenti per contestare le pretese e per difendersi efficacemente.

In questa guida legale completa esamineremo il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato ad aprile 2026, le procedure e le strategie per tutelare il commerciante sovraindebitato, gli strumenti alternativi per definire i debiti e gli errori da evitare. L’obiettivo è fornire un approccio operativo dalla prospettiva del debitore, affinché chi possiede un negozio di strumenti musicali possa valutare concretamente i rimedi disponibili prima che la situazione degeneri in pignoramenti o chiusura dell’attività.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Queste qualifiche testimoniano non solo il livello di specializzazione raggiunto, ma anche la capacità di muoversi tra le maglie delle normative più recenti per costruire soluzioni personalizzate.

Il nostro studio offre analisi degli atti, ricorsi contro cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, sospensioni cautelari, trattative con banche e fornitori, piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione dei debiti e ogni altro strumento previsto dalla legge per tutelare la continuità aziendale. Il lavoro sinergico di avvocati e commercialisti consente di affrontare i profili fiscali, civilistici e societari con un approccio integrato.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La legge 3/2012 e l’emersione del sovraindebitamento

Per i piccoli imprenditori e i titolari di attività commerciali non fallibili, la normativa di riferimento in materia di crisi da sovraindebitamento è la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, che ha introdotto un sistema di procedure di risoluzione della crisi per i soggetti esclusi dal fallimento (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia, start‑up innovative). La legge prevede la possibilità di proporre tre strumenti: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione controllata del patrimonio. In fase di conversione del D.L. 179/2012, il legislatore ha esteso l’applicazione della legge anche al consumatore e ha precisato che, con il deposito della proposta di accordo presso il tribunale, gli atti esecutivi e cautelari sono sospesi per tre anni . Secondo la relazione alla legge, l’obiettivo è consentire al debitore meritevole di ottenere un’esdebitazione e ripartire, bilanciando le esigenze dei creditori.

L’art. 12 bis della legge prevede che il tribunale convochi i creditori e che l’accordo sia approvato se i crediti favorevoli rappresentano almeno il 60 % per l’accordo di ristrutturazione e il 50 % per il piano del consumatore. Una volta omologato, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive per tre anni ; i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e il tribunale può nominare un liquidatore per la vendita dei beni.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il panorama normativo è stato profondamente innovato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Esso contiene 391 articoli e sostituisce la legge fallimentare del 1942 con l’obiettivo di favorire la prevenzione della crisi e la continuità aziendale. La sua entrata in vigore, inizialmente prevista per agosto 2020, è stata più volte rinviata e il Codice è divenuto pienamente operativo il 15 luglio 2022 . Il CCII abroga progressivamente la legge fallimentare e la legge 3/2012, ma quest’ultima continua ad applicarsi alle procedure in corso. Il correttivo di settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha apportato ulteriori modifiche finalizzate a semplificare le procedure, coordinare la composizione negoziata e accentuare gli strumenti stragiudiziali . In particolare, sono state rafforzate le procedure di concordato preventivo semplificato, l’accordo di ristrutturazione con efficacia estesa e la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento.

La composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni nella Legge 147/2021, il legislatore ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura stragiudiziale rivolta all’imprenditore che, pur non essendo insolvente, si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico. L’imprenditore, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. Durante la procedura sono previste misure protettive: dal momento in cui la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, salvo autorizzazione del tribunale . L’esperto ha il compito di favorire la conclusione di un accordo e, se le trattative hanno esito positivo, l’accordo può essere omologato e reso efficace nei confronti di tutti i creditori.

La definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) nella Legge di Bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei ruoli – spesso chiamata “rottamazione‑quinquies” – per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il comma 82 della legge consente di estinguere tali debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio di riscossione . Il comma 83 offre la possibilità di saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o mediante un piano dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con pagamenti da luglio 2026 a maggio 2035 . In caso di rateazione, si applica un interesse del 3 % annuo a decorrere dal 1 agosto 2026 . Per accedere alla definizione, il debitore deve presentare una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026 indicandone il numero di rate e rinunciando agli eventuali giudizi pendenti . La presentazione della domanda sospende la prescrizione e impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive fino alla scadenza della prima o unica rata . La misura si applica anche ai debiti ricompresi in piani di ristrutturazione o accordi omologati . Questa norma costituisce un’importante opportunità per i commercianti sovraindebitati perché consente di ridurre drasticamente la componente di interessi e sanzioni.

Principi generali sul credito bancario

Nel rapporto con le banche, il negoziante può trovarsi a pagare interessi indebiti o anatocistici. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21344/2024, ha confermato che l’art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, come modificato dalla legge 147/2013, vietava l’anatocismo dal 1 dicembre 2014, rendendo inoperante la delibera CICR che lo consentiva . Ciò significa che le banche non possono capitalizzare gli interessi debitori più di una volta all’anno; in caso contrario, il correntista ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.

In tema di usura, la Cassazione civile, con la sentenza n. 3708 del 18 febbraio 2026, ha stabilito che anche i finanziamenti a tasso agevolato garantiti da enti pubblici devono essere inquadrati come mutui ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) e del tasso soglia antiusura . La Corte ha chiarito che la presenza di contributi regionali non esclude l’applicazione della disciplina antiusura e che, se gli interessi pattuiti superano il tasso soglia, il debitore non è tenuto a pagare alcun interesse in base all’art. 1815, comma 2, c.c. La decisione rafforza la tutela dei piccoli imprenditori, consentendo loro di eccepire l’usura anche nei contratti di mutuo agevolato.

Prescrizione e fatture: rapporti con i fornitori

Nei rapporti commerciali, la prescrizione del credito è disciplinata dall’art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale) e, per le forniture continuative, dalla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 n. 4 c.c. La Corte di Cassazione, con la sentenza 27 settembre 2025, n. 26286, ha stabilito che l’emissione e l’invio di una fattura non interrompono di per sé la prescrizione se non accompagnati da un’esplicita richiesta di pagamento. L’atto interruttivo deve indicare chiaramente il soggetto obbligato e manifestare l’intenzione di esercitare il proprio diritto . La fattura ha natura di documento fiscale e contabile, ma non costituisce di per sé una messa in mora: solo quando contiene l’indicazione del termine e l’avvertimento al debitore può produrre effetto interruttivo . La Corte ha anche precisato che il giudice valuta, caso per caso, la idoneità della fattura come atto di costituzione in mora e che un pagamento parziale non indicato come acconto non implica riconoscimento del debito .

Prescrizione dei contributi INPS e notifica degli avvisi di addebito

I contributi previdenziali dovuti all’INPS si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che eventuali denunce del lavoratore o degli enti non interrompono la prescrizione se non provengono dall’INPS. Con l’ordinanza n. 948/2026, la Cassazione ha ribadito che la regola dell’automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) non impedisce l’estinzione per prescrizione; la denuncia del lavoratore non prolunga il termine e gli atti interruttivi devono essere imputabili all’INPS . In caso di avviso di addebito, l’INPS deve dimostrare la corretta notifica; la Corte, con l’ordinanza n. 30478/2025, ha affermato che l’assenza della prova di notifica rende il credito prescritto .

Un altro profilo rilevante è la prescrizione delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28706/2025, ha stabilito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile e che i termini di prescrizione variano: 10 anni per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro), 5 anni per i tributi locali e i contributi (INPS, INAIL) e 3 anni per il bollo auto . Se il contribuente non impugna l’intimazione entro 60 giorni, perde la possibilità di eccepire la prescrizione. È quindi essenziale agire tempestivamente.

Concordato minore e parità di trattamento dei creditori

Con riferimento al concordato minore previsto dal CCII per i soggetti non fallibili, la Cassazione civile, sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, ha osservato che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione e non può prevedere trattamenti arbitrariamente privilegiati a favore di alcuni creditori . Il tribunale, pertanto, può dichiarare inammissibile una proposta che violi la “par condicio creditorum”. La decisione è di notevole importanza per i negozianti con più debiti, poiché indica che i piani di rientro devono essere equi e conformi ai principi di legge.

Obbligo di informazione nelle fideiussioni omnicomprensive

Tra le garanzie rilasciate a favore delle banche si colloca la fideiussione omnibus. Con ordinanza 12 novembre 2025, n. 29933, la Cassazione ha richiamato l’art. 1956 c.c., secondo cui il creditore che concede credito aggiuntivo dopo il peggioramento delle condizioni del debitore deve informare il fideiussore; in difetto, il garante è liberato. La Corte ha sottolineato che la banca è tenuta a comportarsi secondo buona fede e correttezza, informando il fideiussore di eventuali esposizioni anomale. Questo orientamento può consentire al negoziante di eccepire la nullità della garanzia se la banca non ha rispettato tali obblighi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando l’imprenditore riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito, è fondamentale conoscere termini e modalità di impugnazione per evitare di decadere dai propri diritti. Di seguito forniamo una procedura operativa articolata in fasi.

1. Verifica del titolo e analisi preliminare

  1. Identificare il tipo di atto: può trattarsi di una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, di un avviso di addebito INPS, di una diffida della banca o di una fattura insoluta da parte di un fornitore.
  2. Controllo dei dati essenziali: verificare l’intestazione corretta, il codice fiscale, l’indicazione della somma e la motivazione. Spesso gli atti recano errori materiali che ne compromettono la validità.
  3. Richiedere assistenza professionale: è consigliabile consultare tempestivamente un avvocato o un commercialista per esaminare la legittimità dell’atto e raccogliere la documentazione contabile.
  4. Analizzare la prescrizione: verificare se il credito è prescritto in base ai termini indicati dalla giurisprudenza (10 anni per tributi erariali, 5 anni per tributi locali e contributi, 5 anni per i contributi INPS, 10 anni per mutui bancari, ecc.). La prescrizione deve essere eccepita nel primo atto difensivo.

2. Decisione sulla strategia: impugnare o definire

Dopo l’esame preliminare occorre decidere se proporre ricorso o aderire a uno strumento di definizione agevolata.

  • Impugnazione giudiziale o ricorso amministrativo: per cartelle esattoriali e avvisi di accertamento è possibile proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Per l’avviso di addebito INPS si ricorre al Tribunale del lavoro entro 40 giorni. L’impugnazione deve contenere l’eccezione di prescrizione, l’eventuale carenza di motivazione e le violazioni procedurali.
  • Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso è opportuno presentare un’istanza di sospensione dell’atto, dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (buone probabilità di vittoria). La sospensione evita pignoramenti e iscrizioni ipotecarie.
  • Autotutela e annullamento: è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela all’ente impositore quando l’atto è manifestamente illegittimo. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma può evitare il contenzioso.
  • Definizione agevolata: la rottamazione‑quinquies consente di saldare solo il capitale e le spese, rinunciando agli interessi e alle sanzioni . Se i debiti rientrano nei ruoli affidati fino al 31 dicembre 2023, è consigliabile valutare questa opzione presentando la domanda entro il 30 aprile 2026.

3. Trattative con la banca

Nel caso di debiti bancari (mutui, aperture di credito, leasing), occorre verificare i contratti per individuare clausole illegittime. Ecco i passaggi principali:

  1. Richiedere copia del contratto e degli estratti conto: la banca è obbligata a consegnare tutta la documentazione. In mancanza, si può ricorrere al giudice.
  2. Controllare usura e anatocismo: confrontare il tasso applicato con il TEGM (Banca d’Italia) e verificare eventuali addebiti di interessi composti dopo il 1 dicembre 2014 ; in presenza di tassi usurari o anatocistici, il cliente può chiedere la rinegoziazione del debito e la restituzione delle somme.
  3. Esaminare le garanzie: se esistono fideiussioni omnibus, verificare se la banca ha informato i garanti sul peggioramento della situazione e se sussistono clausole non conformi agli schemi ABI (spesso dichiarate nulle dall’Antitrust). In caso di violazione degli obblighi di correttezza, la garanzia può essere contestata.
  4. Negoziare un piano di rientro: con l’assistenza di un legale è possibile concordare con la banca un piano di rientro sostenibile, che può prevedere la riduzione delle rate, la sospensione temporanea dei pagamenti o la transazione a saldo e stralcio.

4. Gestione delle fatture e dei debiti con i fornitori

Quando il negoziante non riesce a pagare i fornitori, può subire diffide di pagamento e ingiunzioni. La giurisprudenza richiede che la richiesta di pagamento sia precisa e tempestiva. Se il creditore si limita ad emettere la fattura senza specificare il termine di pagamento e senza costituire in mora il debitore, la prescrizione continua a decorrere e può estinguere il credito dopo cinque o dieci anni . È quindi opportuno:

  1. Verificare la correttezza delle fatture: accertare che corrispondano a merci effettivamente consegnate e che non contengano importi indebiti.
  2. Controllare la prescrizione: se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza senza un sollecito formale, il debito potrebbe essere prescritto. La mera fattura non interrompe la prescrizione .
  3. Tentare una transazione: proporre un saldo e stralcio o un piano di rientro, spiegando al creditore la situazione di difficoltà e dimostrando la volontà di saldare almeno in parte.
  4. Valutare l’opposizione a decreto ingiuntivo: se il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione e contestare l’esistenza o l’ammontare del credito.

5. Contestazione dei contributi INPS

Il negoziante che non versa i contributi INPS può ricevere un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo. È possibile opporsi entro 40 giorni davanti al Tribunale del lavoro. Gli argomenti difensivi principali sono:

  1. Prescrizione quinquennale: eccepire che il credito è prescritto se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza .
  2. Difetto di notifica: contestare la notifica dell’avviso; se l’INPS non prova l’avvenuta notifica, il credito è prescritto .
  3. Errata classificazione del rapporto di lavoro: verificare se l’INPS ha calcolato i contributi su imponibili errati o su contratti non effettivamente esistenti.
  4. Sospensione per crisi: chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dimostrando la situazione di temporanea difficoltà e la volontà di definire il debito tramite piani di rientro o definizione agevolata.

6. Attivazione degli strumenti di composizione della crisi

Se i debiti sono numerosi e l’impresa è nella prospettiva di non poterli pagare, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 e dal CCII:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede il voto favorevole del 60 % dei creditori e consente di falcidiare i debiti chirografari. È assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC) che redige la relazione particolareggiata.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici, ma, in base alle modifiche del CCII, può essere utilizzato anche dal piccolo imprenditore; prevede l’omologa del tribunale e non richiede l’approvazione dei creditori. Consente la falcidia dei debiti e prevede la liberazione residua.
  3. Concordato minore: rivolto al piccolo imprenditore sotto soglia e mira a preservare la continuità aziendale. Necessita del consenso della maggioranza dei creditori e del rispetto dell’ordine delle prelazioni . In caso di rigetto, è possibile accedere alla liquidazione controllata.
  4. Liquidazione controllata: comporta la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione del tribunale e dell’OCC, con la cancellazione dei debiti residui al termine. Può essere l’ultima soluzione quando non vi sono altre prospettive di continuità.

In ognuna di queste procedure il ruolo di un professionista qualificato – come l’Avv. Monardo – è determinante per predisporre la documentazione, valutare la fattibilità del piano e dialogare con i creditori.

Difese e strategie legali

In questa sezione analizziamo, dal punto di vista del negoziante, le principali difese e strategie per ciascuna categoria di creditore.

Contro lo Stato e l’Agenzia delle Entrate Riscossione

1. Verifica formale dell’atto

Ogni cartella esattoriale deve indicare il numero della partita di ruolo, l’anno di riferimento e la motivazione. Vizi come la mancata sottoscrizione, l’indicazione generica della causale o la notifica a mezzo posta senza raccomandata sono motivo di nullità. La giurisprudenza esige la precisione dell’atto al fine di consentire al contribuente una difesa consapevole.

2. Eccezione di prescrizione

L’ordinanza n. 28706/2025 ha chiarito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile; se non contestata, il credito non si prescrive . Occorre pertanto eccepire tempestivamente la prescrizione in sede di ricorso. Nei giudizi tributari, la prescrizione decennale per i tributi erariali può essere ridotta a cinque anni se, dopo l’iscrizione a ruolo, la cartella non è stata mai notificata.

3. Opposizione all’esecuzione e sospensione

Se l’Agente della riscossione procede con pignoramento presso terzi, fermo amministrativo o ipoteca, è possibile proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Nel ricorso si possono eccepire la prescrizione, i vizi di notifica e la violazione del principio di proporzionalità (ad esempio ipoteca per somme irrisorie). La sospensione cautelare può essere concessa se si dimostra che l’esecuzione causerebbe un danno irreparabile e che l’atto è presumibilmente illegittimo.

4. Definizione agevolata e rateizzazione

Valutare la rottamazione‑quinquies può portare a un risparmio consistente. Per debiti fino a 120 mila euro, è possibile proporre un piano di pagamento fino a 54 rate bimestrali. Il pagamento della prima rata estingue le misure cautelari in corso . In alternativa, la rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il debito fino a 72 rate (12 anni) per importi superiori a 120 mila euro. Si possono poi richiedere ulteriori dilazioni se sussistono requisiti di temporanea difficoltà economica.

Contro le banche

1. Accertamento dell’usura e del tasso effettivo globale (TEG)

Il cliente deve richiedere copia del contratto di finanziamento e, con l’aiuto di un consulente, calcolare il TEG includendo interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni e spese di istruttoria. Se il TEG supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente da Banca d’Italia, il contratto è affetto da usura e l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede che non siano dovuti interessi . È possibile chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso e rinegoziare il contratto.

2. Contestazione dell’anatocismo

L’anatocismo bancario – ossia l’applicazione di interessi su interessi – è vietato per le operazioni in corso dal 1 dicembre 2014, come stabilito dalla Cassazione . Le clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale o mensile degli interessi sono nulle. Il cliente può chiedere il ricalcolo dei saldi e la restituzione dell’indebito.

3. Nullità delle fideiussioni omnibus

Molte fideiussioni predisposte dalle banche riproducono le clausole dello schema ABI del 2003, dichiarato anticoncorrenziale dall’Autorità Garante della Concorrenza. La Cassazione, con varie pronunce, riconosce la nullità parziale delle clausole che derogano ai limiti di responsabilità del garante e ne consentono l’opposizione. Oltre a ciò, l’ordinanza n. 29933/2025 ha affermato che la banca deve informare il fideiussore in caso di aumento dell’affidamento; l’inosservanza libera il garante. Tale argomento può essere utilizzato per contestare l’escussione del garante.

4. Transazione e saldo a stralcio

In presenza di gravi irregolarità (usura, anatocismo, clausole abusive), si può proporre alla banca un saldo a stralcio, offrendo una somma inferiore a fronte dell’estinzione del debito e rinunciando alle controversie. Tale soluzione consente di chiudere rapidamente l’esposizione, evitando contenziosi lunghi e costosi.

Contro i fornitori

1. Prescrizione e diffide di pagamento

La giurisprudenza chiarisce che la fattura è solo un documento contabile e non un atto di costituzione in mora . Per interrompere la prescrizione, il fornitore deve inviare una diffida che espliciti l’intimazione di pagamento con un termine per adempiere e l’avvertimento che, in difetto, si avvierà l’azione giudiziaria . Se tale atto non viene inviato, il debito si prescrive dopo cinque anni per le forniture periodiche (ad esempio forniture di strumenti o accessori) o dieci anni per prestazioni occasionali.

2. Opposizione a decreto ingiuntivo

Se il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore deve valutare se contestare l’esistenza del credito (ad esempio per merce difettosa, mancata consegna, prezzi diversi). L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice ritiene che l’ingiunzione sia probabilmente infondata. Anche in questo caso la difesa deve essere presentata entro 40 giorni.

3. Concordato con i fornitori

È spesso possibile evitare la causa attraverso un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro rateizzato. Il debitore può proporre di pagare una parte del credito in un numero prestabilito di rate, ottenendo la rinuncia del creditore all’azione giudiziaria. L’assistenza di un legale consente di formalizzare l’accordo e di tutelare il debitore in caso di inadempimento.

Contro l’INPS

1. Prescrizione quinquennale e notifiche

Come già evidenziato, il credito contributivo si prescrive in cinque anni. Bisogna accertare se l’INPS ha notificato l’avviso di addebito entro tale termine; la mancanza di prova della notifica comporta la prescrizione . L’ordinanza n. 948/2026 afferma che il decorso della prescrizione non è interrotto da denunce o diffide provenienti da soggetti diversi dall’INPS .

2. Controllo del calcolo contributivo

Molto spesso l’avviso di addebito contiene somme non dovute, interessi calcolati oltre il dovuto o sanzioni indebite. È importante far verificare a un consulente del lavoro la correttezza del calcolo. In sede di opposizione è possibile chiedere la riduzione o l’annullamento.

3. Richiesta di rateazione

L’INPS può concedere la rateizzazione dei contributi fino a 60 rate mensili, a condizione che il debitore fornisca garanzie e dimostri la temporanea difficoltà. La rateizzazione sospende le azioni esecutive, ma comporta l’applicazione di interessi.

4. Compensazione con crediti

Qualora il commerciante vanti crediti nei confronti dello Stato (rimborsi fiscali o crediti d’imposta), può chiedere la compensazione con i contributi dovuti, riducendo l’esposizione.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Quando il negoziante deve far fronte a debiti diversificati e non riesce a soddisfare tutte le pretese, può accedere a strumenti alternativi che permettono di ristrutturare o estinguere i debiti in modo sostenibile.

Rottamazione e definizione agevolata

Oltre alla rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge 199/2025, rimangono disponibili altre forme di definizione agevolata per carichi pendenti:

  • Rottamazione‑quater: introdotta dalla Legge 197/2022 e prorogata nel 2023, prevedeva la possibilità di pagare solo l’imposta e gli interessi legali senza sanzioni e aggio. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023 e molte sono in corso di pagamento. Questa rottamazione non si applica ai debiti successivi al 2023.
  • Saldo e stralcio per persone fisiche: in alcune manovre è stata prevista la possibilità di estinguere i debiti fiscali mediante il pagamento di una percentuale del tributo, variabile in base all’ISEE del debitore. Al momento non esistono misure analoghe per il 2026, ma è possibile che in futuro il legislatore ne riproponga.
  • Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 €: la legge di bilancio 2023 ha cancellato d’ufficio i carichi fino a 1.000 € affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. Se il negoziante ha cartelle di importo ridotto relative a quel periodo, queste risultano annullate.

Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Il piano del consumatore è uno strumento che consente di proporre ai creditori un piano di pagamento modulato sul reddito del debitore. Prevede l’omologazione del tribunale senza necessità di approvazione dei creditori ed è orientato a proteggere la dignità della persona fisica. Il negoziante può accedere al piano del consumatore se la sua attività è gestita in forma individuale e non ha rilevanti dipendenti. L’omologa del piano sospende le azioni esecutive e comporta l’esdebitazione al termine.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti richiede invece il voto favorevole di almeno il 60 % dei creditori. È uno strumento più complesso e prevede la partecipazione attiva di un OCC che verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. L’accordo può includere la fal­cidia del capitale e degli interessi e, una volta omologato, vincola anche i creditori dissenzienti. Il CCII ha introdotto diverse tipologie di accordi (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, accordo con efficacia estesa) per consentire la partecipazione di creditori non aderenti.

Concordato minore e liquidazione controllata

Il concordato minore si rivolge agli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale (ex fallimento) e permette di proporre ai creditori un pagamento anche parziale, con continuità aziendale o liquidazione dei beni. Come sottolineato dalla Cassazione, la proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni ; diversamente il tribunale la dichiara inammissibile. Il vantaggio per l’imprenditore sta nella possibilità di proseguire l’attività e di evitare la liquidazione del patrimonio.

Se le trattative falliscono, si può accedere alla liquidazione controllata prevista dal CCII, che comporta la liquidazione di tutto il patrimonio ma, al termine, consente l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

Composizione negoziata e piani di risanamento

La composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 è un percorso stragiudiziale che prevede l’assistenza di un esperto nominato dal segretario generale della Camera di Commercio . Il vantaggio è rappresentato dalla protezione immediata dalle azioni esecutive e dalla possibilità di negoziare con tutti i creditori un piano di risanamento. L’imprenditore deve predisporre una relazione sulla propria situazione finanziaria, individuare le cause della crisi e proporre le soluzioni (cessione di asset, aumento di capitale, dilazione dei pagamenti). L’esperto verifica la fattibilità del piano e, se vi è un accordo, il piano può essere omologato dal tribunale.

Esempi di definizione agevolata e piani del consumatore

Supponiamo che un negoziante abbia un debito verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione di 50 mila euro, di cui 20 mila rappresentano tributi e 30 mila tra sanzioni e interessi. Aderendo alla rottamazione‑quinquies, pagherebbe solo i 20 mila euro di tributo (più eventuali spese di esecuzione). Se sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali, la rata sarà di circa 370 euro al mese più gli interessi del 3 % annuo . Un risparmio notevole rispetto al debito originario.

In un altro caso, l’imprenditore deve 100 mila euro alla banca con un mutuo a tasso agevolato del 4 %, ma il TEG calcolato includendo le spese raggiunge il 9 %. Se il tasso soglia per quella tipologia di mutuo è il 8 %, si configura l’usura; pertanto, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., il debitore può chiedere la restituzione degli interessi e restituire solo il capitale . La banca, pur di evitare la causa, potrebbe accettare un saldo a stralcio di 60 mila euro.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: molti debitori pensano che “fingere di nulla” faccia scomparire il problema. In realtà, la mancata impugnazione entro i termini comporta la decadenza dal diritto di contestare l’atto e spesso rende il debito definitivo.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare somme, è opportuno controllare la legittimità del credito, la presenza di prescrizione, l’esistenza di errori materiali o di calcoli errati.
  3. Agire senza consulenza: le norme sono complesse; una difesa improvvisata può condurre a errori procedurali. Rivolgersi a un avvocato esperto è essenziale.
  4. Trascurare la contabilità: una contabilità disordinata impedisce di ricostruire l’origine dei debiti e di dimostrare eventuali pagamenti già effettuati. Tenere traccia di fatture, ricevute e quietanze è fondamentale.
  5. Non negoziare con i creditori: molti creditori preferiscono recuperare una parte del credito piuttosto che intraprendere azioni legali. Chiedere una rinegoziazione o un saldo a stralcio può essere la soluzione più vantaggiosa.
  6. Ignorare gli strumenti di composizione: il ricorso agli strumenti di sovraindebitamento, alla composizione negoziata o alla rottamazione permette di uscire dalla crisi in modo sostenibile. Tralasciare queste opportunità significa perdere occasioni di risanamento.

Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida riportiamo alcune tabelle sintetiche. Le tabelle sono volutamente concise (parole chiave, numeri) per evitare blocchi di testo e facilitare la memorizzazione.

Tabella 1 – Prescrizione dei principali crediti

Tipo di creditoTermine di prescrizioneNormativa / Giurisprudenza
Tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES)10 anniArt. 2946 c.c.; Cass. 28706/2025
Tributi locali (IMU, TARI, TASI)5 anniArt. 2948 n. 4 c.c.; Cass. 28706/2025
Contributi INPS5 anniLegge 335/1995; Cass. 948/2026
Fatture fornitori5 anni (prestazioni periodiche) o 10 anni (occasionale)Art. 2948 n. 4 c.c.; Cass. 26286/2025
Mutui e finanziamenti10 anni (restituzione capitale), ma contestazione interessi possibile entro 10 anni dalla chiusuraCass. 21344/2024

Tabella 2 – Scadenze e misure della rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

ElementoDettagli
Carichi ammessiCarichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Debiti inclusiTributi erariali e locali, contributi previdenziali, multe stradali
Somme dovuteSolo capitale e spese esecutive; esclusi interessi e sanzioni
DomandaEntro 30 aprile 2026
PagamentoUnica soluzione entro 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali
Interessi rateali3 % annuo dal 1 agosto 2026
EffettiSospensione azioni esecutive e prescrizione fino al pagamento della prima rata

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi per il negoziante

StrumentoDestinatariCaratteristiche principali
Accordo di ristrutturazioneSoggetti non fallibiliNecessita voto 60 % creditori; può falcidiare i debiti; assistito da OCC
Piano del consumatorePersone fisiche consumatrici o piccoli imprenditoriOmologa del tribunale senza voto dei creditori; tutela la famiglia; esdebitazione finale
Concordato minorePiccoli imprenditoriPrevede la continuità aziendale; richiede l’approvazione dei creditori; deve rispettare ordine prelazioni
Liquidazione controllataDebitori insolventiLiquidazione totale del patrimonio; residua esdebitazione
Composizione negoziataImprese in crisiStrumento stragiudiziale; prevede l’assistenza di un esperto indipendente

Domande frequenti (FAQ)

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento: quanto tempo ho per fare ricorso?

La cartella di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria. Se non si propone ricorso entro il termine, la cartella diventa definitiva e non si possono più eccepire vizi o prescrizione.

2. Che differenza c’è tra cartella esattoriale e avviso di addebito INPS?

La cartella esattoriale viene emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi o sanzioni e contiene somme iscritte a ruolo. L’avviso di addebito INPS è un titolo esecutivo per contributi previdenziali; deve essere opposto entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. Entrambi possono essere contestati per vizi di notifica, motivazione, prescrizione e calcolo.

3. Posso rateizzare le cartelle esattoriali?

Sì. È possibile richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate o la definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) fino a 54 rate bimestrali. La richiesta deve essere presentata online e comporta la sospensione delle azioni esecutive.

4. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Il comma 94 della Legge 199/2025 prevede che la mancata corresponsione di una rata determina l’inefficacia della definizione e che quanto versato resta acquisito a titolo di acconto . In tal caso l’Agente della riscossione riprende le azioni per recuperare l’intero debito.

5. In quali casi posso eccepire la prescrizione del debito?

La prescrizione si può eccepire quando sono trascorsi i termini di legge senza che il creditore abbia compiuto atti interruttivi validi. Ad esempio, per un tributo erariale la prescrizione è decennale; per contributi INPS è quinquennale ; per le fatture è quinquennale o decennale . È necessario sollevare l’eccezione nel primo atto difensivo.

6. Cosa significa anatocismo e perché è vietato?

L’anatocismo consiste nel calcolo di interessi su interessi scaduti. Dal 1 dicembre 2014 è vietato capitalizzare interessi debitori più di una volta all’anno ; le clausole contrarie sono nulle, e il cliente può chiedere il rimborso degli interessi illegittimi.

7. Come posso verificare se il mutuo è usurario?

Occorre calcolare il Tasso Effettivo Globale (TEG) includendo tutte le spese e confrontarlo con il tasso soglia pubblicato trimestralmente. Se il TEG supera il tasso soglia, il contratto è usurario e, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non sono dovuti interessi .

8. Se ricevo una diffida dal fornitore, posso chiedere un piano di rientro?

Sì. È consigliabile rispondere per iscritto proponendo un pagamento dilazionato o un saldo a stralcio. Molti fornitori preferiscono recuperare una parte del credito piuttosto che intraprendere un contenzioso.

9. La fattura del fornitore interrompe la prescrizione?

No. La Cassazione ha stabilito che la fattura è un mero documento fiscale e non costituisce atto interruttivo se non contiene una esplicita richiesta di pagamento e l’indicazione del termine per adempiere .

10. Cosa posso fare se l’INPS pretende contributi prescritti?

Occorre opporsi all’avviso di addebito eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo al giudice di dichiarare l’estinzione del credito. È necessario verificare che la notifica sia avvenuta nei termini e che gli atti interruttivi provengano dall’INPS .

11. Posso coinvolgere il mio commercialista nella procedura di sovraindebitamento?

Sì. La legge prevede la nomina di un gestore della crisi, che spesso è un avvocato o un commercialista specializzato. Il professionista collaborerà con il tuo commercialista per predisporre il piano e la documentazione contabile.

12. Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?

Nel concordato minore si propone un piano di pagamento parziale ai creditori per continuare l’attività; richiede l’approvazione del tribunale e dei creditori e deve rispettare l’ordine delle prelazioni . La liquidazione controllata, invece, comporta la liquidazione dei beni del debitore e, al termine, l’esdebitazione.

13. Posso richiedere la composizione negoziata se ho debiti con banca, fornitori e Stato?

Sì. La composizione negoziata consente di trattare con tutti i creditori sotto la guida di un esperto indipendente . È un percorso stragiudiziale che può portare alla ristrutturazione complessiva dei debiti e alla continuità dell’attività.

14. Se la banca non rispetta l’obbligo di informare il fideiussore, cosa posso fare?

In base all’art. 1956 c.c. e all’ordinanza della Cassazione n. 29933/2025, il fideiussore può eccepire la liberazione dalla garanzia se la banca ha concesso nuovo credito al debitore senza informarlo. Ciò può ridurre la responsabilità del garante e indebolire la posizione della banca in un eventuale contenzioso.

15. L’adesione alla definizione agevolata sospende la prescrizione?

Sì. Il comma 91 della Legge 199/2025 prevede che la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce nuove azioni esecutive fino al pagamento della prima rata . Durante questo periodo il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC.

16. Esistono agevolazioni per i debiti contributivi?

Periodicamente vengono introdotte misure di condono o definizione agevolata per i contributi previdenziali. Al momento la rottamazione‑quinquies include anche i contributi affidati alla riscossione fino al 2023. Per i contributi non ancora iscritti a ruolo si può chiedere la rateizzazione o accedere alla composizione negoziata.

17. Se ho più debiti con diversi creditori, devo attivare procedure separate?

Non necessariamente. Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata sono unitarie e consentono di trattare contemporaneamente con tutti i creditori, presentando un unico piano di ristrutturazione. In alcuni casi, tuttavia, è opportuno proporre ricorsi separati per contestare specifiche cartelle o avvisi di addebito.

18. Cosa succede se il piano del consumatore non viene rispettato?

La revoca dell’omologa comporta la decadenza dal beneficio dell’esdebitazione e consente ai creditori di riprendere le azioni esecutive. È quindi fondamentale impostare un piano sostenibile e rispettare le scadenze.

19. Posso chiedere l’esdebitazione dopo la liquidazione?

Sì. La legge 3/2012 e il CCII prevedono che, dopo la liquidazione controllata, il debitore persona fisica possa ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Questo consente di ripartire da zero e ricostruire la propria attività senza il fardello del passato.

20. Quanto costa attivare una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in base alla complessità del caso e comprendono il compenso dell’OCC, il contributo unificato e i compensi dei professionisti. Per un negoziante con debiti fino a 200 mila euro, i costi possono aggirarsi tra i 2 mila e i 5 mila euro. Tuttavia, questi importi devono essere rapportati al beneficio di ottenere una riduzione consistente del debito e l’esdebitazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Definizione agevolata di un debito fiscale

Situazione: il titolare del negozio ha ricevuto cartelle esattoriali per un ammontare complessivo di 90 mila euro, comprensivo di sanzioni e interessi. Il carico è stato affidato all’agente della riscossione nel 2021.

Analisi: verificando il dettaglio emerge che 60 mila euro sono tributi (IVA e IRPEF) e 30 mila sono sanzioni e interessi. La prescrizione decennale non è maturata, ma la rottamazione‑quinquies consente di pagare solo i 60 mila euro di tributi. In caso di pagamento unico entro il 31 luglio 2026, il debitore risparmia 30 mila euro di sanzioni e interessi . Se opta per 54 rate bimestrali, ciascuna rata ammonterà a circa 1 150 euro oltre agli interessi al 3 % annuo .

Risultato: aderendo alla definizione agevolata il commerciante risparmia un terzo del debito e ottiene la sospensione delle misure cautelari. È importante presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e versare la prima rata entro luglio 2026.

Simulazione 2 – Contestazione degli interessi usurari di un mutuo bancario

Situazione: il negozio ha contratto nel 2019 un mutuo di 200 mila euro a tasso nominale annuo del 6 %. Le spese di istruttoria e commissioni portano il TEG al 9 %. Nel trimestre di stipula il tasso soglia per i mutui ipotecari era 8,5 %. I pagamenti mensili sono regolari, ma il fatturato è calato e l’imprenditore fatica a rispettare le scadenze.

Analisi: calcolando il TEG si rileva un superamento del tasso soglia; il contratto presenta dunque una clausola usuraria e, in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., il cliente può richiedere la restituzione degli interessi e la rinegoziazione del capitale . È consigliabile incaricare un tecnico per elaborare una perizia econometrica.

Risultato: la banca, per evitare un contenzioso, può proporre di ridurre la quota capitale da 200 mila a 160 mila euro, con rateazione decennale. Il negoziante risparmierebbe 40 mila euro e abbasserebbe la rata mensile. In alternativa, potrebbe attivare la composizione negoziata per trattare un accordo che coinvolga anche altri creditori.

Simulazione 3 – Prescrizione delle fatture del fornitore

Situazione: il negoziante deve 15 mila euro a un fornitore di strumenti musicali per consegne risalenti al 2018 e 2019. Il fornitore ha inviato le fatture ma non ha mai mandato solleciti formali. Nel 2026 avvia una causa per decreto ingiuntivo.

Analisi: essendo trascorsi più di cinque anni dalla scadenza, il credito potrebbe essere prescritto. La Cassazione ha stabilito che la fattura non interrompe la prescrizione se non contiene la costituzione in mora . Il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione e chiedere la rigettazione del ricorso. È necessario, tuttavia, dimostrare che non siano stati ricevuti altri atti interruttivi.

Risultato: il giudice potrebbe accogliere l’eccezione di prescrizione e dichiarare estinto il credito, con conseguente risparmio integrale per il negoziante. In caso contrario, il debitore può comunque proporre un accordo transattivo riducendo l’importo.

Simulazione 4 – Opposizione all’avviso di addebito INPS

Situazione: l’INPS notifica al negoziante un avviso di addebito di 25 mila euro per contributi riferiti al periodo 2017–2019. Il documento contiene la dicitura “notificato il 10 gennaio 2026” ma manca la prova di ricezione.

Analisi: la prescrizione quinquennale è maturata poiché sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza dei contributi e l’INPS non ha provato la notifica . Presentando opposizione entro 40 giorni, il negoziante può chiedere al giudice di dichiarare la prescrizione e di annullare l’avviso. Se l’INPS non fornisce la prova della notifica, il credito sarà estinto.

Risultato: la contestazione tempestiva porta all’annullamento del debito e alla cancellazione delle somme dovute. In alternativa, se la prescrizione non fosse maturata, sarebbe possibile negoziare una rateizzazione o includere il debito in una procedura di sovraindebitamento.

Conclusioni

Essere un negoziante di strumenti musicali oggi significa confrontarsi non soltanto con le sfide del mercato, ma anche con un sistema fiscale e bancario complesso e mutevole. La pandemia, l’oscillazione dei consumi e la difficoltà di accesso al credito hanno accresciuto il rischio di sovraindebitamento. Questo articolo ha illustrato in maniera approfondita il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato ad aprile 2026, fornendo indicazioni operative sulle difese e sulle opportunità di riduzione del debito.

Tra i punti chiave emersi ricordiamo:

  • l’importanza di verificare la prescrizione e i vizi formali degli atti, eccependo tempestivamente questi motivi di annullamento;
  • la possibilità di ridurre radicalmente le somme dovute tramite la rottamazione‑quinquies, che consente di estinguere i debiti versando solo il capitale ;
  • la tutela offerta dalle procedure di sovraindebitamento e dalla composizione negoziata, che permettono di ristrutturare i debiti e salvaguardare la continuità dell’attività commerciale;
  • la necessità di analizzare le condizioni dei contratti bancari, contestando usura, anatocismo e clausole abusive per ottenere rimborsi e rinegoziazioni ;
  • la prescrizione quinquennale dei contributi INPS e la centralità della prova di notifica ;
  • l’importanza di adottare un approccio proattivo nelle trattative con fornitori e creditori, evitando contenziosi e promuovendo piani di rientro sostenibili.

La difesa del negoziante indebitato richiede un mix di competenze giuridiche, fiscali e finanziarie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono in grado di offrire questo supporto, grazie all’esperienza pluriennale in materia di contenzioso bancario e tributario, alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e all’appartenenza a un OCC.

Collaborando con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio elabora strategie mirate per bloccare le azioni esecutive, sospendere cartelle, pignoramenti e ipoteche, definire i debiti con piani ragionevoli e, quando necessario, accedere alla liquidazione controllata con esdebitazione.

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