Covisian S.p.A: come difendersi da una richiesta di pagamento

Introduzione

Ricevere una richiesta di pagamento da parte di Covisian S.p.A. – una delle principali società che gestiscono il recupero dei crediti per conto di banche, finanziarie e grandi imprese – può essere una fonte di ansia per imprenditori, professionisti e privati. La notifica di una diffida o di una telefonata che invita a saldare un debito spesso giunge quando il contribuente non ha una piena consapevolezza del contratto originario, delle successive cessioni del credito o dei propri diritti. In un contesto caratterizzato da cessioni di portafogli NPL («non‑performing loans») a società specializzate e procedure automatizzate di recupero crediti, è fondamentale sapere che esistono tutele e strategie per difendersi efficacemente e per evitare errori che potrebbero aggravare la situazione.

Questo articolo, aggiornato ad aprile 2026, intende fornire una guida completa e pratica per chi si trova a fronteggiare una richiesta di pagamento di Covisian S.p.A. o di altre società di gestione crediti.

Verranno analizzati i riferimenti normativi e giurisprudenziali più rilevanti, le procedure da seguire dopo la notifica, le difese e le strategie legali più efficaci, i rimedi alternativi (come rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione), gli errori comuni da evitare e le risposte alle domande più frequenti. Il taglio è giuridico‑divulgativo: le spiegazioni tecniche sono rese comprensibili anche a chi non ha familiarità con il diritto, mantenendo però la precisione delle fonti.

Perché è importante agire tempestivamente

  • Rischio di azioni esecutive. Se la richiesta di pagamento è seguita da un decreto ingiuntivo o da un’esecuzione forzata (pignoramento di stipendio, conto corrente o immobile), i tempi per opporsi sono molto stretti e, se non si reagisce in maniera corretta, si rischia di perdere la possibilità di contestare il credito.
  • Possibilità di prescrizione o vizi dell’atto. Molti crediti vantati dalle società di recupero risultano prescritti o incompleti. Le cessioni di portafogli di crediti richiedono formalità specifiche (notifica o pubblicazione) e la giurisprudenza più recente stabilisce oneri probatori a carico della società cessionaria . Ignorare la richiesta significa rinunciare a far valere la prescrizione o i vizi.
  • Soluzioni più vantaggiose. La normativa fiscale e fallimentare italiana offre diverse possibilità per ridurre o azzerare i debiti: definizioni agevolate («rottamazione‑quinquies»), ristrutturazioni dei debiti del consumatore, piani del consumatore e accordi di composizione della crisi. Chi attende troppo rischia di perdere tali opportunità o di vedersi rifiutare le domande per mancanza dei requisiti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale in tema di contratti bancari, gestione dei crediti, crisi di impresa e sovraindebitamento.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Riveste il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e, ai sensi del D.L. 118/2021, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa, competente nella composizione negoziata e nella transazione fiscale.

Il team dell’Avv. Monardo analizza gli atti notificati (diffide, intimazioni, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali), assiste nella redazione di ricorsi e opposizioni, ottiene sospensioni cautelari delle procedure esecutive, conduce trattative con le società di recupero e predispone piani di rientro sostenibili. Quando necessario, avvia procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) o accesso alle definizioni agevolate (rottamazione). Tutte le soluzioni sono studiate su misura, in base alla posizione patrimoniale e reddituale del cliente.

Se hai ricevuto una richiesta di pagamento da Covisian o da un’altra società di recupero crediti, contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Nei prossimi paragrafi scoprirai come tutelare i tuoi diritti, ma la consulenza diretta di un professionista può fare la differenza tra pagare indebitamente e risolvere il problema.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da una richiesta di pagamento è necessario conoscere le principali norme che regolano la nascita del credito, la sua cessione, la prescrizione, le modalità di recupero e le tutele del debitore. Di seguito riportiamo un’analisi dei riferimenti normativi e delle pronunce giurisprudenziali più importanti.

Prescrizione dei crediti

La prima domanda che ogni debitore dovrebbe porsi è: il credito è prescritto?. La prescrizione è il meccanismo per cui il diritto del creditore si estingue se non è esercitato entro un certo termine. La disciplina generale è contenuta nel codice civile:

  • Art. 2946 c.c. – stabilisce la prescrizione ordinaria di dieci anni, salvo diverse disposizioni . Questo termine si applica ai diritti per i quali non è prevista una prescrizione più breve.
  • Art. 2947 c.c. – prevede la prescrizione di due anni per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, ma non rileva di regola nei rapporti con le società di recupero crediti.
  • Art. 2948 c.c. – elenca le ipotesi di prescrizione quinquennale: tra queste vi rientrano le rendite delle locazioni, i canoni periodici, gli interessi e «tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi» . Molti finanziamenti rateali rientrano in questa categoria.
  • Norme speciali – Alcune leggi prevedono prescrizioni più brevi: ad esempio, le utenze domestiche (bollette di luce, gas, acqua) si prescrivono in due anni in base alla Legge 205/2017 e successive modificazioni , mentre i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dipendenti hanno termini specifici.

È fondamentale verificare la data dell’ultima attività interruttiva: i solleciti scritti, le raccomandate, le notifiche di decreto ingiuntivo interrompono la prescrizione; le telefonate non formalizzate, invece, di solito non hanno efficacia interruttiva. Molte richieste provenienti da Covisian riguardano crediti ceduti dopo anni di inattività: in questi casi è possibile eccepire la prescrizione, con contestazione scritta, e chiedere l’archiviazione del debito.

Cessione del credito e onere della prova

Le società come Covisian operano in qualità di servicer di portafogli di crediti deteriorati. I crediti originariamente vantati da banche e finanziarie vengono ceduti a società veicolo o fondi, i quali incaricano Covisian del recupero. La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 c.c. ss. e, per i crediti bancari, dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB). È importante conoscere queste norme per capire quando la cessione è opponibile al debitore e quali documenti la società deve produrre per dimostrare di essere effettivamente titolare del credito.

  • Art. 1264 c.c. – stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’accetti o quando gli venga notificata; prima di tale notifica, il debitore è liberato se paga al creditore cedente, salvo che fosse comunque a conoscenza della cessione . La notificazione non deve necessariamente avere forma giudiziale; è sufficiente che il debitore venga a conoscenza dell’avvenuto trasferimento.
  • Art. 58 TUB – disciplina le cessioni di rapporti giuridici da parte di banche e intermediari finanziari. Prevede che la cessionaria pubblichi un avviso nella Gazzetta Ufficiale (o, secondo la riforma D.Lgs. 208/2025, nel registro delle imprese) con l’indicazione del contenuto del portafoglio ceduto. Tale pubblicazione sostituisce la notifica al debitore ex art. 1264 c.c.; i debitori possono adempiere al cedente o al cessionario entro tre mesi dalla pubblicazione . Dopo questo termine, l’obbligazione può essere estinta solo verso il cessionario.
  • Giurisprudenza – La Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è un atto di pubblicità e non è sufficiente a dimostrare in giudizio che il singolo credito è effettivamente compreso nel portafoglio ceduto; la società cessionaria deve fornire ulteriori elementi, quali la dichiarazione della banca cedente e l’estratto conto del singolo contratto . La pubblicazione è infatti «necessaria ma non sufficiente»: se il debitore contesta la titolarità del credito, il giudice può richiedere copia del contratto originario o un documento sottoscritto dalla banca cedente che identifichi il credito. Diversi provvedimenti di merito (Tribunale di Ascoli Piceno 2025, Tribunale di Milano 2025) hanno applicato questi principi.

Titoli esecutivi e decreto ingiuntivo

Per avviare l’esecuzione forzata, la società di recupero (o la banca) deve disporre di un titolo esecutivo. L’art. 474 del Codice di procedura civile stabilisce che «l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile», elencando tra i titoli esecutivi: le sentenze, i decreti ingiuntivi muniti di esecutorietà, le scritture private autenticate, gli atti pubblici, i contratti di mutuo o di apertura di credito per i quali il debitore ha rilasciato promessa di pagamento, e altri atti previsti dalla legge . In assenza di titolo esecutivo, il creditore potrà solo sollecitare il pagamento o ricorrere al decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c. e consente al creditore di ottenere dal giudice un’ingiunzione di pagamento immediata, sulla base di prova scritta del credito. L’art. 633 c.p.c. prevede che il decreto può essere richiesto quando il creditore è in possesso di un documento che prova il diritto a una somma liquida (o determinata quantità di cose fungibili) e che l’atto è eseguibile se notificato con la formula esecutiva . Il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica: in quel caso il procedimento diviene ordinario e si discute la fondatezza del credito.

Pignoramento e riscossione coattiva

Se il decreto ingiuntivo non viene opposto o se viene emessa una sentenza esecutiva, la società potrà avviare il pignoramento. Quando il creditore è Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la procedura è regolata dal D.P.R. 602/1973. L’art. 50 prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l’Agente della riscossione possa notificare un’intimazione di pagamento con cui invita il contribuente a versare entro 5 giorni; decorso tale termine, l’Agente può procedere con il pignoramento . I pignoramenti più frequenti sono:

  • Pignoramento del conto corrente (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973): l’Agente notifica all’istituto bancario un ordine di blocco; trascorsi 60 giorni senza pagamento, le somme pignorate vengono trasferite al creditore .
  • Pignoramento dello stipendio o della pensione (art. 72‑ter): il datore di lavoro o l’ente pensionistico versa una quota (fino a un quinto) direttamente all’Agente, con limiti graduati in base all’ammontare della retribuzione .
  • Pignoramento immobiliare (art. 76): la casa può essere pignorata solo per debiti superiori a 120.000 €, e non si può procedere sull’unico immobile adibito a prima casa (salvo sia di lusso) . È inoltre necessaria la previa iscrizione di ipoteca (art. 77) con preavviso di sei mesi.

Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, start‑up innovative) che non riescono a far fronte ai propri debiti, la Legge 3/2012 – ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) – offre tre procedure: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata. Alcuni articoli rilevanti:

  • Art. 2 CCI – definisce la «crisi» come la difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza; l’«insolvenza» come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; e il «sovraindebitamento» come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o dell’impresa agricola . Le definizioni servono per individuare i soggetti che possono accedere alle procedure.
  • Art. 68 CCI – disciplina la presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La domanda deve essere depositata presso il tribunale del domicilio del debitore tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC); deve contenere una relazione redatta dall’OCC con l’analisi della situazione economica, le cause del sovraindebitamento e la valutazione della convenienza della proposta . Il deposito sospende gli interessi convenzionali e legali per le obbligazioni non garantite .
  • Art. 69 CCI – indica le condizioni che impediscono l’accesso al piano: ad esempio, il fatto di aver beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni o di aver commesso atti di frode o colpa grave . I creditori che hanno violato l’obbligo di valutare il merito creditizio del debitore (art. 124‑bis TUB) non possono eccepire l’insostenibilità della proposta.
  • Art. 63 CCI e D.L. 118/2021 – disciplinano la composizione negoziata della crisi introdotta in via sperimentale. L’imprenditore in difficoltà può nominare un esperto indipendente che assiste nelle trattative con i creditori. Il D.L. 118/2021 prevede anche misure protettive automatiche (moratorie, sospensione di azioni esecutive) e semplifica l’accesso al concordato semplificato .

Definizioni agevolate e rottamazione dei ruoli

Ogni anno le leggi di bilancio introducono misure per regolarizzare debiti tributari con condizioni vantaggiose. La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82‑101: permette di pagare solo la sorte capitale delle cartelle affidate agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, cancellando sanzioni, interessi di mora e aggio . Il versamento può essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali con interesse del 3% . La domanda sospende le procedure esecutive fino all’esito. Restano esclusi dalla rottamazione i debiti per risorse proprie dell’UE, l’IVA all’importazione, le somme dovute per recupero di aiuti di Stato, multe stradali e altre categorie elencate dalla norma .

Privacy e tutele nella gestione del recupero crediti

Le società di recupero devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e i provvedimenti del Garante per la Privacy. Una recente decisione del Garante (Provvedimento n. 10233368/2026) ha ribadito che è illecito contattare il debitore con chiamate preregistrate che non verificano l’identità dell’interlocutore, perché rischiano di comunicare informazioni sensibili a terzi . Il Garante richiama le Linee guida del 2005 sul trattamento dei dati da parte degli operatori economici per attività di recupero crediti, ancora applicabili, secondo cui gli operatori devono evitare qualsiasi forma di pressione indebita: è vietato coinvolgere familiari, vicini o colleghi per ottenere il pagamento . Se Covisian (non succede mai) viola queste regole, è possibile presentare reclamo al Garante e chiedere la cancellazione dei dati trattati illecitamente.

Procedura passo‑passo dopo la notifica della richiesta di pagamento

Quando il debitore riceve una telefonata, una lettera o una diffida da Covisian, è fondamentale seguire un percorso strutturato, evitando di reagire con pagamenti impulsivi o con l’inerzia. Le fasi principali sono:

1. Verifica preliminare della documentazione

  1. Accertare l’identità del creditore. Covisian opera per conto di altre società: chiedete sempre copia della delega o del mandato e dell’eventuale atto di cessione. Se la richiesta non proviene direttamente dal titolare del credito, il pagamento potrebbe non liberare il debitore.
  2. Richiedere i documenti contrattuali. Ai sensi dell’art. 119 TUB, il cliente ha diritto a ottenere copia della documentazione bancaria e degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni entro 90 giorni . La richiesta va inviata tramite raccomandata o PEC all’originario creditore (banca o finanziaria). Finché non ricevete la documentazione, potete contestare la richiesta.
  3. Analizzare la prescrizione. Verificate l’ultima data di pagamento o di sollecito formale. Se sono trascorsi più di cinque o dieci anni (a seconda della natura del credito), comunicate per iscritto l’eccezione di prescrizione e diffidate Covisian dal proseguire.
  4. Controllare la notifica della cessione. Accertate se l’avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e se la notifica contiene tutti gli elementi identificativi del vostro contratto (numero, data, saldo, categoria del portafoglio). In mancanza di questi elementi, potete contestare la legittimazione attiva di Covisian e chiedere che venga prodotta l’ulteriore documentazione richiesta dalla Cassazione .
  5. Verificare la presenza di un titolo esecutivo. Se Covisian minaccia il pignoramento, chiedete se esiste un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza. Senza titolo esecutivo, la società non può procedere ad alcuna esecuzione forzata.

2. Risposta formale alla richiesta

Dopo la verifica, occorre inviare una risposta scritta (raccomandata o PEC) in cui:

  • Contestare l’inesistenza o prescrizione del credito. Indicate le ragioni della contestazione (es. assenza di documenti, mancata notifica della cessione, prescrizione quinquennale). Evitate ammissioni di debito.
  • Richiedere ulteriori prove. Chiedete copia del contratto, dei piani di ammortamento, delle cessioni, del decreto ingiuntivo (se esistente). La mancata produzione dei documenti può costituire violazione dell’art. 58 TUB o dell’art. 633 c.p.c.
  • Diffidare dal trattamento illecito dei dati. Se avete ricevuto telefonate vessatorie o comunicazioni a parenti, segnalate la violazione delle Linee guida del Garante e minacciate un reclamo.
  • Proporre un incontro o una trattativa. Quando il credito è fondato ma la somma è elevata, potete chiedere di rateizzare l’importo o di chiudere la posizione con uno sconto (stralcio). Le società di recupero sono spesso disponibili a transazioni vantaggiose.

3. Eventuale ricorso o opposizione

Se Covisian o il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, è necessario agire rapidamente:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo. Entro 40 giorni dalla notifica, presentate un atto di opposizione al tribunale competente per contestare l’inesistenza del credito o la prescrizione. L’opposizione sospende l’efficacia esecutiva del decreto. È consigliabile l’assistenza di un avvocato esperto.
  • Ricorso in Cassazione. Se il giudice accoglie la domanda del creditore, è possibile impugnare la sentenza in Cassazione per violazione di legge. L’Avv. Monardo, cassazionista, può valutare la convenienza del ricorso.

4. Gestione della fase esecutiva

Se il decreto ingiuntivo diventa definitivo o se esiste già un titolo esecutivo, Covisian potrà procedere all’esecuzione forzata. In tale fase è ancora possibile:

  • Chiedere la sospensione del pignoramento. In caso di gravi motivi (es. sopravvenute difficoltà economiche, malattia, presenza di figli minorenni), il giudice può sospendere l’esecuzione. Occorre depositare un’istanza motivata.
  • Domandare la rateizzazione del debito. Anche in fase esecutiva, il debitore può chiedere di rateizzare l’importo dovuto; se l’accordo è accettato, il pignoramento viene revocato.
  • Sollevare eccezioni di nullità. Se il pignoramento è viziato (es. mancanza di titolo, notifica irregolare, beni impignorabili), il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni.

5. Valutazione di strumenti alternativi

Qualora il debito sia ingente e il patrimonio non consenta di pagare integralmente, è opportuno considerare strumenti più strutturati: definizioni agevolate, piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, transazione fiscale. Ne parleremo nei paragrafi successivi.

Difese e strategie legali

I rimedi per contrastare le pretese di Covisian sono molteplici. Alcuni sono di immediata applicazione (eccezione di prescrizione, contestazione della cessione), altri richiedono un’azione giudiziale. Di seguito sono illustrati i principali.

Eccezione di prescrizione e decadenza

L’eccezione di prescrizione è una difesa di merito: comporta l’estinzione del credito. È necessario sollevarla con un atto formale (opposizione, memoria difensiva); non è sufficiente un’eccezione informale. Ricordate che la prescrizione può essere interrotta da: atto giudiziario con cui il creditore esercita il diritto (es. notifica di decreto ingiuntivo), riconoscimento del debito da parte del debitore, richiesta scritta di pagamento; le telefonate senza documentazione non interrompono la prescrizione.

Come si calcola la prescrizione?

  1. Finanziamenti rateali e mutui: spesso rientrano nella prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. perché prevedono pagamenti periodici .
  2. Carte di credito e scoperti di conto: le spese e gli interessi si prescrivono in cinque anni; il saldo complessivo, se qualificato come credito di firma, può ricadere nella prescrizione decennale.
  3. Obbligazioni bancarie: i bond e i titoli di Stato si prescrivono in dieci anni se non diversamente previsto.
  4. Utenze domestiche: luce, gas, acqua si prescrivono in due anni grazie alle normative ARERA .

L’eccezione va comunicata in forma scritta a Covisian e, se necessario, al giudice. È consigliabile allegare la documentazione che dimostra la data dell’ultima interruzione.

Contestazione della cessione del credito

Se Covisian non riesce a provare di essere l’effettiva titolare del credito, il debitore può contestare la legittimazione. Come visto, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria ma non sufficiente. Dopo la contestazione, spetta alla società cessionaria produrre:

  • Il contratto di cessione o un estratto conforme sottoscritto dalla banca cedente che identifichi il numero del contratto originario, la data, l’importo e la posizione nel portafoglio ceduto .
  • La comunicazione al cliente prevista dall’art. 1264 c.c. (o la pubblicazione ex art. 58 TUB). La giurisprudenza ritiene che l’omessa notifica renda non opponibile la cessione.
  • L’estratto conto e il piano di ammortamento che dimostrino l’esistenza del credito e la somma dovuta.

In assenza di questi documenti, la richiesta di pagamento può essere respinta. I tribunali hanno annullato numerosi decreti ingiuntivi in cui la società cessionaria non aveva prodotto la documentazione completa. Talvolta, la banca cedente produce una “dichiarazione di insussistenza di eccezioni” (c.d. cessione “pro soluto”): si tratta di un documento unilaterale con cui la banca conferma che il credito è stato ceduto. Secondo la Cassazione, tale documento costituisce indizio serio e preciso, ma può essere sufficiente solo se non vengono opposte contestazioni specifiche; in caso di contestazione, occorrono ulteriori prove .

Difese procedurali: nullità della notifica e difetti del titolo

Molte cause di nullità riguardano la procedura di notificazione e la formazione del titolo esecutivo:

  • Notifica irregolare. Se la diffida, il decreto ingiuntivo o la cartella esattoriale non è stata notificata nel rispetto delle norme (mancata consegna, indirizzo errato, notifica via PEC senza idonea prova), l’atto è nullo e può essere impugnato.
  • Mancanza di titolo esecutivo. Senza un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza, Covisian non può procedere a pignoramenti; eventuali atti di pignoramento sono nulli e vanno impugnati ex art. 617 c.p.c.
  • Difetti del titolo. In molti decreti ingiuntivi concessi a società di recupero, i giudici hanno riscontrato difetti quali mancanza di prove scritte, errori di calcolo, inesistenza del contratto. È fondamentale analizzare attentamente il titolo e sollevare tutte le eccezioni possibili.
  • Vizi del contratto originario. Se il contratto di finanziamento conteneva clausole usurarie o indeterminate (es. tassi di interesse non chiari), è possibile agire per la nullità delle clausole e chiedere la restituzione degli interessi indebiti.

Trattativa e piani di rientro

Quando il credito è fondato ma il debitore non può pagare integralmente, è opportuno valutare un accordo stragiudiziale. Covisian, come la maggior parte dei servicer, è interessata a recuperare almeno una parte del credito: spesso accetta stralci (pagamento a saldo e stralcio con abbattimento del 40–70% della somma) o rateizzazioni fino a 24/36 mesi. Le condizioni variano in funzione della fase della procedura, dell’età del credito, dell’importo e delle garanzie. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per negoziare il miglior accordo e farsi rilasciare una quietanza liberatoria.

Protezione della privacy e reclami al Garante

Se la società di recupero adotta pratiche scorrette (chiamate insistenti, comunicazioni a terzi, minacce, diffusione di dati), è possibile:

  1. Inviare una diffida nella quale si contesta il trattamento illecito dei dati, si chiede l’immediata cessazione delle condotte e la cancellazione dei dati.
  2. Presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR). Il Garante può comminare sanzioni amministrative e ordinare alla società di adeguare le procedure .
  3. Agire per risarcimento del danno: se la condotta ha causato danni patrimoniali o morali, si può chiedere il risarcimento ai sensi degli artt. 15 Codice Privacy e 82 GDPR.

Soluzioni giudiziali e alternative

Oltre all’opposizione a decreto ingiuntivo e ai rimedi procedurali, esistono strumenti più articolati per risolvere situazioni di sovraindebitamento o di debiti fiscali.

Piano del consumatore

Consente ai consumatori e ai professionisti non soggetti a fallimento di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, da approvare dal tribunale, con l’assistenza di un OCC. Il piano prevede un pagamento parziale o differito dei debiti in proporzione alle risorse del debitore, con la possibilità di mantenere l’abitazione principale. I creditori chirografari possono subire una falcidia. La procedura richiede:

  1. Deposito della domanda con relazione dell’OCC ;
  2. Sospensione degli interessi fino alla chiusura della procedura ;
  3. Omologa del tribunale, che verifica la fattibilità e l’idoneità del piano;
  4. Esecuzione del piano sotto il controllo dell’OCC.

Il piano del consumatore è particolarmente efficace per debiti verso banche o finanziarie (tra cui i crediti gestiti da Covisian) perché consente di abbattere significativamente la somma dovuta e di evitare esecuzioni.

Accordo di composizione della crisi

Rivolto a imprenditori commerciali minori, professionisti e imprenditori agricoli. Il debitore propone un accordo ai creditori e, se questi lo accettano, il tribunale lo omologa. L’accordo può prevedere l’assunzione di un professionista incaricato di liquidare i beni. A differenza del piano del consumatore, l’accordo richiede l’adesione della maggioranza dei creditori in base ai privilegi.

Liquidazione controllata e esdebitazione

Se il debitore non dispone di risorse sufficienti, può chiedere la liquidazione controllata dei suoi beni. Un liquidatore vende i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, il debitore ottiene la esdebitazione (liberazione dai debiti residui), sempre che non abbia agito con colpa grave o frode.

Transazione fiscale e rottamazione

Per i debiti fiscali affidati ad AdER, la transazione fiscale è prevista dall’art. 63 CCI e consente di proporre un pagamento parziale di imposte e contributi. Una variante semplificata è la rottamazione‑quinquies della Legge 199/2025: presentando apposita domanda entro i termini, è possibile estinguere i debiti esclusivamente per il capitale e le spese di notifica, con rate fino a 54 mesi . L’istanza sospende le azioni esecutive fino all’adozione del provvedimento finale. La rottamazione è consigliata quando i debiti fiscali rappresentano la parte più consistente del passivo.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori commerciali che versano in uno stato di crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto un percorso di composizione negoziata: l’imprenditore nomina un esperto indipendente che assiste nelle trattative con i creditori per raggiungere un accordo di risanamento. Durante la negoziazione, il debitore beneficia di misure protettive del patrimonio (es. sospensione dei pignoramenti, divieto di azioni individuali) . Se l’accordo non è raggiunto, può essere avviato un concordato semplificato.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la difesa. Ecco quelli più frequenti:

  1. Non rispondere alle comunicazioni. L’inerzia può essere interpretata come riconoscimento del debito; inoltre, fa perdere la possibilità di eccepire la prescrizione o di contestare vizi di forma.
  2. Pagare senza richiedere la documentazione. Pagare un credito prescritto o non documentato comporta la perdita di somme che potrebbero essere risparmiate.
  3. Fidarsi di informazioni verbali. Le promesse fatte al telefono (ad es. sconti, rateizzazioni) non hanno valore se non sono confermate per iscritto. Pretendete sempre un accordo scritto controfirmato.
  4. Rivolgersi a operatori improvvisati. Le procedure di sovraindebitamento richiedono competenza tecnica e una relazione dell’OCC; affidarsi a consulenti non qualificati può portare al rigetto della domanda. Rivolgetevi a professionisti iscritti negli elenchi del Ministero.
  5. Ignorare le opportunità di definizione agevolata. Le rottamazioni e i condoni hanno termini di scadenza rigidi; non presentare la domanda per tempo significa perdere l’agevolazione.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che riassumono norme, termini e strumenti difensivi utili per reagire a una richiesta di pagamento. Le tabelle hanno finalità orientativa e non esaustiva.

Principali termini di prescrizione

Tipo di creditoNormativaTermine di prescrizione
Finanziamenti e ratei periodiciArt. 2948 c.c.5 anni
Mutui ipotecariArt. 2946 c.c.10 anni
Utenze domestiche (luce, gas, acqua)Legge 205/2017, Legge 160/20192 anni
Contributi previdenzialiLeggi specialiVariabile (5–10 anni)
Tasse e imposte affidate ad AdERD.P.R. 602/197310 anni, salvo eccezioni

Strumenti di definizione agevolata

StrumentoNormativa di riferimentoCaratteristiche principali
Rottamazione‑quinquiesLegge 199/2025, art. 1 commi 82–101Pagamento della sola sorte capitale e delle spese; abbuono di sanzioni e interessi; rate fino a 54 bimestri
Piano del consumatoreArtt. 67–71 CCIProposta di ristrutturazione rivolta al tribunale, con sospensione degli interessi; possibile falcidia dei debiti
Accordo di composizioneArtt. 57–60 CCIAccordo con i creditori da omologare; richiede il voto favorevole della maggioranza
Liquidazione controllataArtt. 73–84 CCIVendita del patrimonio con successiva esdebitazione
Transazione fiscaleArt. 63 CCIPagamento parziale dei tributi con omologa del tribunale
Composizione negoziataD.L. 118/2021Trattativa assistita da un esperto con misure protettive

Domande frequenti (FAQ)

Le domande che seguono sono basate sulle richieste che i clienti pongono più spesso all’Avv. Monardo. Le risposte hanno un taglio pratico e cercano di chiarire dubbi operativi.

1. Cos’è Covisian e quali ruoli ricopre nella gestione dei crediti?

Covisian S.p.A. è un gruppo che offre servizi di customer care e credit management per banche, finanziarie e utility. Nel settore del recupero crediti agisce come servicer, cioè gestisce le attività di sollecito e recupero per conto del titolare del credito o del fondo acquirente. Covisian non è necessariamente proprietaria del credito: spesso agisce in nome e per conto di una società veicolo (SPV) che ha acquistato il credito dalla banca. Pertanto, per essere legittimata ad esigere il pagamento deve esibire la procura o il mandato rilasciato dal titolare.

2. Cosa fare se ricevo una telefonata da Covisian che mi chiede di pagare?

Non è consigliabile concordare il pagamento al telefono. Richiedete l’invio di una comunicazione scritta e della documentazione comprovante il debito (contratto, piano di ammortamento, atti di cessione). Inviate una risposta formale contestando il debito e diffidando dall’uso improprio dei dati. Le telefonate, soprattutto se preregistrate, devono rispettare il GDPR .

3. Posso oppormi a una richiesta se il credito è stato ceduto senza che io ne fossi informato?

Sì. Secondo l’art. 1264 c.c., la cessione ha effetto verso il debitore solo se questi l’ha accettata o ne ha ricevuto notificazione . Per i crediti bancari, l’art. 58 TUB prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica , ma la giurisprudenza richiede che la cessionaria dimostri l’effettiva inclusione del singolo credito . Se non avete ricevuto alcuna comunicazione e non avete trovato il vostro contratto nell’elenco pubblicato, potete eccepire la non opponibilità della cessione.

4. Quanto tempo ha Covisian per chiedere il pagamento?

Il termine dipende dalla natura del credito: la maggior parte dei crediti bancari si prescrive in 5 anni (rate) o 10 anni (mutui). Il termine decorre dall’ultima rata o dall’ultimo pagamento. Se sono trascorsi più di cinque o dieci anni senza atti interruttivi, potete eccepire la prescrizione.

5. Se firmo una «riconoscenza di debito», interrompo la prescrizione?

Sì. Il riconoscimento espresso del debito interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine (art. 2944 c.c.). Prima di firmare, valutate se conviene: molte società chiedono la firma di moduli precompilati. È meglio limitarsi a chiedere documenti e a contestare, senza riconoscere nulla.

6. Covisian può pignorare direttamente il mio stipendio o la pensione?

No, Covisian non ha poteri di riscossione coattiva. Solo un creditore munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto, sentenza) può chiedere al giudice il pignoramento. Se il creditore è Agenzia Entrate‑Riscossione, può procedere senza passare per il giudice secondo le regole del D.P.R. 602/1973 . Covisian, in quanto servicer, può solo sollecitare il pagamento o, al massimo, promuovere un’azione giudiziaria.

7. Come posso sapere se è stato emesso un decreto ingiuntivo nei miei confronti?

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario o PEC. Talvolta capita che la notifica avvenga a un indirizzo errato. È possibile verificare presso il registro dei procedimenti civili del tribunale o chiedere al giudice la sospensione quando si viene a conoscenza dell’atto. L’assistenza di un avvocato consente di accedere alla consultazione telematica.

8. È possibile azzerare completamente il debito attraverso il piano del consumatore?

Sì, in alcuni casi. Se il piano prevede il pagamento solo in proporzione al reddito e al patrimonio e il residuo non pagato viene esdebitato, l’effetto è l’estinzione integrale del debito residuo. L’omologazione del tribunale e l’assenza di colpa grave sono requisiti essenziali .

9. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione‑quinquies?

La Legge 199/2025 esclude dalla definizione agevolata: l’IVA all’importazione, i dazi, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, le multe stradali, le somme per condanne della Corte dei Conti, le risorse proprie dell’UE, le sanzioni penali e le somme derivanti da pronunce delle giurisdizioni amministrative . I debiti relativi a tributi dichiarati ma non versati, contributi previdenziali, addizionali IRPEF e IMU possono invece essere rottamati.

10. Cosa succede se non partecipo alla composizione negoziata?

La composizione negoziata è volontaria; tuttavia, quando l’impresa è in crisi, l’esperto può segnalare al tribunale la situazione di insolvenza. L’imprenditore che non adempie ai doveri di segnalazione e gestione tempestiva della crisi può incorrere in responsabilità civile verso creditori e soci . È quindi consigliabile attivarsi per tempo.

11. Il pignoramento immobiliare può colpire la prima casa?

Non se il creditore è Agenzia delle Entrate-Riscossione e il debito è inferiore a 120.000 € . Tuttavia, un creditore privato munito di titolo esecutivo può pignorare la casa anche se è l’abitazione principale, salvo che il valore dell’immobile sia sproporzionato rispetto al debito. In ogni caso, il giudice valuta la proporzionalità.

12. Posso richiedere un estratto della mia posizione senza un avvocato?

Sì. L’art. 119 TUB consente a ciascun cliente di ottenere gratuitamente il documento sintetico dei costi e, entro 90 giorni, la copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni . La richiesta può essere fatta autonomamente, ma è consigliabile farsi assistere per interpretare i documenti.

13. Cosa comporta l’iscrizione di ipoteca da parte di AdER?

L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile del contribuente dopo aver inviato il preavviso di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973). Se dopo 6 mesi il debito non è pagato, può procedere al pignoramento . L’ipoteca rimane iscritta fino all’estinzione del debito. Si può chiedere la cancellazione presentando un piano di rateizzazione o aderendo alla rottamazione.

14. Che cos’è la dichiarazione di conformità della banca cedente e perché è importante?

Nei crediti ceduti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la banca cedente talvolta rilascia una dichiarazione che conferma l’appartenenza di un determinato credito al portafoglio ceduto e ne indica le caratteristiche principali. Questa dichiarazione, insieme all’avviso in G.U., costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza della cessione . Tuttavia, secondo la Cassazione, se il debitore contesta l’inclusione del credito, la cessionaria deve produrre anche il contratto originario o altri documenti. È quindi fondamentale richiedere tali dichiarazioni e verificarne la completezza.

15. È possibile far valere l’usura nei confronti della società di recupero?

Se il contratto originario prevedeva interessi usurari, la nullità della clausola può essere fatta valere anche nei confronti della società cessionaria, in quanto l’usura comporta la sostituzione degli interessi con il tasso legale. Occorre avviare un’azione giudiziaria dimostrando che il tasso effettivo globale (TEG) superava il limite previsto dalla legge (art. 644 c.p.). Tale difesa può ridurre sensibilmente l’importo dovuto o azzerarlo.

16. Posso rateizzare il debito anche se ho già ricevuto il pignoramento?

In fase esecutiva è possibile chiedere al giudice l’autorizzazione a sostituire il pignoramento con un piano di pagamento, depositando garanzie. Covisian, non essendo un Agente pubblico, dovrà richiedere la revoca del pignoramento una volta firmato l’accordo. Per i debiti fiscali, AdER concede rateizzazioni fino a 72 rate, previa domanda (art. 19 D.P.R. 602/1973).

17. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione della crisi?

Il piano del consumatore è riservato ai consumatori (persone fisiche) e non richiede l’approvazione dei creditori; è sufficiente che il piano risulti conveniente per essi rispetto all’alternativa. L’accordo di composizione può essere utilizzato anche da imprenditori agricoli, professionisti e altri soggetti non fallibili e richiede la maggioranza dei creditori per essere omologato. Entrambi comportano la sospensione delle procedure esecutive e l’esdebitazione finale, ma la struttura e i requisiti differiscono.

18. Se ignoro le chiamate di Covisian, il debito si prescrive prima?

No. La prescrizione decorre in base all’ultimo atto interruttivo. Ignorare le telefonate non influisce sul termine; al contrario, se la società decide di notificare un decreto ingiuntivo, la prescrizione si interrompe. È preferibile inviare una comunicazione scritta per eccepire la prescrizione.

19. La privacy protegge i miei dati dal recupero crediti?

Sì, la privacy tutela i dati personali. Le società di recupero possono trattare i vostri dati solo con base giuridica (art. 6 GDPR) e devono limitarne la diffusione a quanto strettamente necessario. Il Garante ha stabilito che comunicare il debito a familiari o colleghi per esercitare pressione è illecito . In caso di violazioni, potete presentare reclamo o agire per danni.

20. Devo rivolgermi a un avvocato per difendermi?

La complessità delle norme sul recupero crediti e sul sovraindebitamento rende consigliabile l’assistenza di un professionista. Un avvocato esperto saprà analizzare la legittimità della richiesta, proporre le eccezioni idonee e guidare il debitore nella scelta delle soluzioni (opposizione, trattativa, rottamazione, piani del consumatore). L’Avv. Monardo e il suo staff offrono una consulenza personalizzata su tutto il territorio nazionale.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle diverse strategie, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e non tengono conto di eventuali spese legali o variazioni normative successive.

Simulazione 1 – Credito bancario ceduto a Covisian

Scenario: Mario ha sottoscritto un finanziamento nel 2018 per 20.000 €, con rate mensili di 400 € per cinque anni. Dopo aver pagato le prime 12 rate (4.800 €), a causa di problemi economici ha sospeso i pagamenti dal 2020. Nel 2026 riceve una richiesta di pagamento da Covisian per 22.000 € (capitale residuo più interessi e spese).

Verifiche:

  1. Prescrizione: essendo un credito rateale, la prescrizione è quinquennale (art. 2948 c.c.). Poiché l’ultima rata scaduta risale al 2020, la prescrizione scadrebbe nel 2025 . Covisian ha inviato la richiesta solo nel 2026; non risultano atti interruttivi. Mario può eccepire la prescrizione e chiedere l’archiviazione.
  2. Cessione del credito: Covisian non ha fornito documenti sulla cessione. Mario chiede l’avviso pubblicato in G.U. e la dichiarazione della banca cedente. Se la società non produce i documenti, la richiesta è infondata.

Risultato: inviando una contestazione formale, Mario fa valere la prescrizione e ottiene la chiusura della pratica senza pagare ulteriori somme.

Simulazione 2 – Rottamazione‑quinquies

Scenario: Lucia ha debiti fiscali derivanti da dichiarazioni dei redditi non pagate dal 2016 al 2019, per un totale di 15.000 € (imposte, sanzioni e interessi). Nel 2023 le cartelle sono state affidate ad AdER. Nel 2026 aderisce alla rottamazione‑quinquies.

Calcolo:

  • Capitale: 10.000 € (imposte e contributi).
  • Sanzioni e interessi: 5.000 € (condonati).
  • Spese di notifica: 600 €.
  • Quota da versare: 10.600 €.
  • Rateizzazione: 54 rate bimestrali = 27 mensilità; ogni rata è circa 392 € (senza considerare l’interesse del 3%).

Risultato: Lucia risparmia 5.000 € di sanzioni/interessi e diluisce il pagamento in 4 anni e mezzo. Inoltre, le procedure di riscossione sono sospese durante la rottamazione .

Simulazione 3 – Piano del consumatore

Scenario: Giovanni, artigiano, ha debiti complessivi per 80.000 €: 30.000 € verso una banca (mutuo ipotecario), 20.000 € verso una finanziaria (credito al consumo), 10.000 € di imposte e 20.000 € di debiti vari. Non possiede immobili di lusso e guadagna 1.500 € al mese.

Piano proposto:

  • Vendita dell’auto e di alcuni beni mobili, per un ricavato di 15.000 €.
  • Versamento mensile di 500 € per 5 anni (totale 30.000 €).
  • Pagamento integrale del mutuo con mantenimento della casa (garanzia ipotecaria), falcidia del 70% dei debiti chirografari.
  • Inclusione delle imposte nella transazione fiscale.

Risultato: Giovanni versa complessivamente 45.000 € sui debiti di 80.000 € e, al termine dei 5 anni, ottiene la esdebitazione per il residuo. Le azioni esecutive di Covisian e degli altri creditori sono bloccate durante la procedura . Il piano preserva la casa e garantisce al debitore la possibilità di ripartire.

Conclusioni

Affrontare una richiesta di pagamento proveniente da Covisian S.p.A. richiede consapevolezza dei propri diritti e delle strategie a disposizione. La normativa italiana offre una vasta gamma di tutele – dalla prescrizione all’opposizione giudiziale, dalla contestazione della cessione alla sospensione delle procedure esecutive – che permettono al debitore di difendersi da pretese infondate o eccessive. La giurisprudenza più recente della Cassazione sottolinea l’obbligo, per le società cessionarie, di provare in modo puntuale l’esistenza del credito e la sua inclusione nel portafoglio ceduto ; la mancata produzione del contratto o della dichiarazione della banca è motivo di rigetto della domanda.

Inoltre, il panorama normativo consente soluzioni negoziali e giudiziarie per chi si trova in difficoltà economica: la rottamazione‑quinquies abbatte sanzioni e interessi, il piano del consumatore consente di ripartire con pagamenti sostenibili, l’accordo di composizione e la composizione negoziata della crisi offrono strumenti per imprenditori e professionisti. È importante non trascurare le tutele privacy: le chiamate aggressive o l’esposizione della posizione debitoria a terzi sono illecite e possono essere sanzionate dal Garante .

Per ottenere il massimo beneficio da queste norme, è fondamentale agire tempestivamente e con la guida di professionisti qualificati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, e il suo staff di avvocati e commercialisti sono in grado di analizzare ogni posizione debitoria, valutare la prescrizione, impugnare atti viziati, negoziare accordi vantaggiosi e attivare le procedure concorsuali più opportune.

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