Cosa prevede la legge per le imprese in crisi

Introduzione

In Italia ogni imprenditore, professionista o semplice consumatore che affronti un periodo di difficoltà economica si trova a dover navigare un apparato normativo complesso e in continua evoluzione. La crisi d’impresa non è solo una situazione economico‑finanziaria negativa: è un momento delicato in cui occorre decidere come tutelare il proprio patrimonio, la continuità aziendale e i rapporti con i creditori. L’esperienza recente insegna che ignorare gli early warning, sottovalutare gli obblighi imposti dalla legge o agire senza un piano può portare a conseguenze gravi come la perdita di asset, l’esposizione a procedure esecutive o, nel peggiore dei casi, il fallimento.

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha radicalmente trasformato il diritto delle crisi e dell’insolvenza. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) distingue tra «crisi», «insolvenza» e «sovraindebitamento» e fissa regole specifiche per ciascuna categoria di debitori . Ad esso si affiancano la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012), il decreto sulla composizione negoziata delle crisi (D.L. 118/2021), i correttivi del 2022 e del 2024 e, più recentemente, la legge di bilancio 2026 con le nuove definizioni agevolate (rottamazioni). La disciplina è integrata da norme del Codice civile, come l’art. 2086 che impone agli amministratori di predisporre assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi e ad adottare strumenti per superarla , e da un ampio corpus di giurisprudenza di merito e di legittimità che ne chiarisce l’applicazione.

L’articolo che segue, pensato per imprenditori, amministratori, professionisti e consumatori sovraindebitati, offre un’analisi dettagliata e pratica delle norme vigenti al mese di aprile 2026, fornendo una visione completa degli strumenti disponibili per gestire e risolvere la crisi. Verranno esaminati il funzionamento del Codice della crisi, le procedure di sovraindebitamento, la composizione negoziata, le misure protettive e cautelari, la liquidazione controllata, gli accordi di ristrutturazione, il concordato minore, la transazione fiscale, la rottamazione «quater» e la nuova rottamazione quinquies. Saranno illustrati i passaggi procedurali, le sentenze più recenti e le strategie difensive a tutela del debitore.

Chi siamo: lo Studio legale Monardo

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Cosa possiamo fare per te

  • Analisi degli atti e valutazione della posizione debitoria.
  • Impugnazioni di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ipoteche e pignoramenti.
  • Richiesta di misure protettive e sospensive nei confronti dei creditori.
  • Elaborazione di piani di rientro o di accordi di ristrutturazione con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate.
  • Accesso agli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, piani di ristrutturazione del consumatore, concordati minori, liquidazioni controllate).
  • Ricorsi davanti al tribunale e trattative stragiudiziali con i creditori pubblici e privati.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo: definizioni, obblighi e principi generali

1.1 Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Il punto di partenza per comprendere gli strumenti a disposizione è dato dalle definizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 2 CCII chiarisce che:

  • Crisi: è lo stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza, in particolare quando i flussi di cassa prospettici non consentono di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate . La crisi indica dunque una situazione di squilibrio, ma ancora reversibile, che richiede tempestivi interventi.
  • Insolvenza: è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Rispetto alla crisi, l’insolvenza determina l’apertura di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale) e inibisce l’accesso a strumenti di composizione preventiva senza il consenso dei creditori.
  • Sovraindebitamento: è definito dalla L. 3/2012 come uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, tale da rendere il debitore non più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni . La legge distingue inoltre tra consumatore (persona fisica che non svolge attività d’impresa o professione) e imprenditore minore o professionista; i primi possono accedere al «piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore» mentre i secondi utilizzano il «concordato minore».

Nell’ambito del sovraindebitamento rientrano quindi professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e imprenditori minori, ossia coloro che non superano simultaneamente determinate soglie di attivo, ricavi e debiti (300 mila €, 200 mila €, 500 mila €) . La qualifica di imprenditore minore è fondamentale perché delimita la competenza dell’OCC e l’accesso alle procedure semplificate.

1.2 Obblighi organizzativi e responsabilità degli amministratori

L’art. 2086 c.c. obbliga gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva a stabilire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a «porre rimedio senza indugio» . Questo dovere è stato rafforzato dalle riforme e rappresenta una responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo: la mancata predisposizione di assetti adeguati costituisce grave irregolarità e può condurre alla revoca dell’organo amministrativo. Anche le imprese «sotto soglia» devono dotarsi di strumenti di controllo; la giurisprudenza ha chiarito che la mancata predisposizione di assetti adeguati può integrare responsabilità ex art. 2476 c.c. o ex art. 2394 c.c. per danno ai creditori.

Tra gli obblighi generali rientrano anche:

  • la segnalazione interna da parte dell’organo di controllo quando si rilevano indizi di crisi;
  • l’obbligo di informazione ai creditori;
  • la tenuta di contabilità ordinata e veritiera;
  • la conservazione del patrimonio aziendale e il divieto di distribuzione di utili fittizi.

Gli amministratori devono quindi monitorare i rapporti di indebitamento e i flussi di cassa prospettici, attivando per tempo le procedure previste dalla legge (composizione negoziata o altre).

Lo studio Monardo assiste le imprese anche nella predisposizione di sistemi di controllo interno e nel rapporto con i sindaci e i revisori per evitare responsabilità.

1.3 Principi generali e finalità delle procedure

Le procedure di gestione della crisi hanno finalità differenti, ma condividono alcuni principi generali:

  1. Tutela della continuità aziendale: se possibile, la legge privilegia soluzioni che consentano di preservare l’attività economica e i posti di lavoro. Il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione in continuità sono esempi di strumenti orientati alla salvaguardia dell’impresa.
  2. Equilibrio tra interessi del debitore e dei creditori: tutte le procedure richiedono trasparenza nelle informazioni, rispetto dei diritti dei creditori e buona fede nelle trattative. Misure come il pagamento integrale dei creditori «estranei» all’accordo di ristrutturazione assicurano che chi non aderisce sia tutelato .
  3. Perdurante supervisione del tribunale e degli organi di composizione: nei piani del consumatore e nel concordato minore l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) vigila sull’adempimento e relaziona periodicamente il giudice .
  4. Responsabilizzazione del debitore: la concessione di misure protettive o di esdebitazione richiede correttezza e collaborazione; il codice prevede cause di esclusione come la colpa grave, la malafede o la frode .

2. La composizione negoziata e le misure protettive

2.1 Che cos’è la composizione negoziata

Introdotta con il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 e confluita nel Codice all’art. 12 ss., la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è una procedura volontaria che consente all’imprenditore in squilibrio economico o finanziario di avviare trattative con i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’art. 2 del decreto afferma che l’imprenditore può ricorrere alla composizione negoziata quando, pur essendo in difficoltà, la continuità aziendale è ancora perseguibile .

La procedura si svolge su una piattaforma telematica nazionale dove sono disponibili check‑list per la diagnosi precoce e modelli di piano. Dopo la presentazione dell’istanza e la nomina dell’esperto, imprenditore e creditori partecipano a incontri per cercare un accordo che può consistere in un piano di ristrutturazione, un accordo di moratoria, un finanziamento prededucibile o la cessione di rami d’azienda. L’esperto redige un parere finale sulla percorribilità del risanamento.

2.2 Misure protettive nella composizione negoziata

Per proteggere l’impresa durante le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha modificato gli articoli 18 e 19 del Codice. In sintesi:

  • L’imprenditore può domandare misure protettive contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto o successivamente; l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese e può riguardare tutti i creditori o solo alcuni .
  • Con la pubblicazione della richiesta, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione o avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari; le prescrizioni e decadenze sono sospese .
  • Gli istituti bancari non possono revocare unilateralmente affidamenti per inadempimenti pregressi né sospendere i rapporti in corso se non lo impongono regole prudenziali .
  • Le misure non coprono i diritti dei lavoratori e le retribuzioni maturate.
  • L’art. 19, come modificato, richiede che la domanda di conferma delle misure sia presentata entro 20 giorni dalla loro pubblicazione; occorre depositare il bilancio approvato o un aggiornato quadro economico‑finanziario e l’elenco dei creditori . Il tribunale fissa un’udienza con decreto pubblicato nel registro imprese e dà avviso anche ai creditori esteri.
  • Le misure possono essere revocate se il debitore compie atti in frode o non collabora con l’esperto.

Jurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha progressivamente attribuito maggior peso alla composizione negoziata come strumento di tutela. La sentenza Cass. pen. 30109/2025 (Sez. III) ha affermato che, in presenza di una procedura di composizione negoziata con esito positivo della relazione dell’esperto, il sequestro preventivo di somme riconducibili a presunti reati fiscali non può essere disposto perché la procedura elimina il periculum in mora . In altre parole, la composizione negoziata non è solo un percorso di risanamento civilistico, ma può incidere anche sulle indagini penali e sull’adozione di misure cautelari.

La massima Cass. civ. 31727/2025 chiarisce che per individuare la competenza territoriale della procedura occorre fare riferimento al centro degli interessi principali dell’impresa (COMI); chi afferma che il COMI è diverso dalla sede legale deve dimostrarlo e rendere tale circostanza conoscibile ai terzi . La presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI può essere superata solo con prova concreta.

3. Le procedure di sovraindebitamento e il concordato minore

3.1 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti

I soggetti che non svolgono attività d’impresa, oppure i professionisti e gli imprenditori minori con i requisiti di cui all’art. 2 CCII , possono accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII). La procedura è attivata con un ricorso predisposto dall’OCC, che contiene la proposta di piano e la documentazione finanziaria. Il tribunale, verificati i presupposti, ordina la pubblicazione della proposta sul proprio sito o su quello del Ministero della giustizia e ne dà comunicazione ai creditori . I creditori non votano il piano ma possono formulare osservazioni entro 20 giorni . Su richiesta del debitore, il giudice può disporre la sospensione delle procedure esecutive e vietare azioni cautelari sul patrimonio . Inoltre, può imporre il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione .

Terminata la fase partecipativa, il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile e se garantisce che i creditori dissenzienti siano soddisfatti in misura almeno pari a quanto otterrebbero in caso di liquidazione controllata . La sentenza di omologa è pubblicata e diventa vincolante per tutti, compresi i creditori che non hanno partecipato. Dopo l’omologa, l’OCC vigila sull’esecuzione: il debitore deve compiere tutti gli atti necessari, mentre l’OCC riferisce semestralmente al giudice . I pagamenti o gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori .

In caso di inadempimento, il giudice indica gli atti da compiere e un termine; se il debitore non si adegua, l’omologazione viene revocata . Se la procedura si conclude positivamente, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti) dopo tre anni dall’omologazione; l’esdebitazione è automatica a certe condizioni per i debitori incapienti.

3.2 Concordato minore

Se il debitore è un imprenditore minore, un professionista o un imprenditore agricolo, non può utilizzare il piano del consumatore ma deve ricorrere al concordato minore (artt. 74–78 CCII). Il concordato minore consente di proporre ai creditori un piano che può prevedere:

  • la continuazione dell’attività d’impresa (con relativi costi e piani di investimento);
  • il pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione ;
  • la suddivisione dei creditori in classi e il trattamento differenziato in base alla causa del credito ;
  • la possibilità di cedere beni o rami d’azienda con procedure competitive;
  • l’apporto di risorse esterne (finanziamenti, garanzie) da terzi.

Il ricorso deve contenere: la relazione del professionista indipendente (attestatore), gli ultimi tre bilanci, l’elenco dei creditori, l’attestazione sulla veridicità dei dati e l’indicazione del valore di liquidazione . L’OCC verifica l’ammissibilità e trasmette la domanda ai creditori che votano la proposta: è necessario il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi per classe. Se il piano prevede la continuità aziendale, può estendersi oltre cinque anni con il consenso dei creditori. La sentenza di omologa rende il piano vincolante anche per i creditori dissenzienti; in caso di esecuzione inadempiente, si apre la liquidazione controllata.

3.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Quando né la composizione negoziata né i piani di ristrutturazione sono praticabili, il debitore può avvalersi della liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII). Secondo la guida dell’OCC di Ferrara, la procedura può essere avviata dal debitore sovraindebitato con ricorso al tribunale competente, presentato con l’assistenza dell’OCC . Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara l’apertura della liquidazione e nomina un liquidatore che provvede a vendere i beni secondo un programma. Al termine della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione se sussistono le condizioni previste dall’art. 280 CCII e se non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode .

La liquidazione controllata è accessibile a:

  • consumatori e professionisti;
  • imprenditori minori che rispettano i limiti di attivo (≤ 300 mila €), ricavi (≤ 200 mila €) e debiti (≤ 500 mila €) ;
  • imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale .

Sono previste cause di esclusione: condanne definitive per bancarotta o reati economici, comportamenti che hanno aggravato il dissesto, ostacoli all’esecuzione della procedura, benefici ottenuti da altre esdebitazioni negli ultimi cinque anni o più di due esdebitazioni concesse .

Il procedimento prevede la formazione dell’attivo, l’accertamento del passivo, la redazione del programma di liquidazione, la vendita competitiva e la ripartizione ai creditori. Il liquidatore è responsabile verso i creditori e risponde di eventuali danni per negligenza.

4. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati

4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–61 CCII)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura giudiziale meno invasiva del concordato preventivo e permette all’impresa in crisi di trovare un’intesa con i creditori, evitando la liquidazione. Le caratteristiche principali sono:

  • Destinatari: possono accedervi imprenditori commerciali e non commerciali diversi dagli imprenditori minori . È uno strumento pensato per aziende medio‑grandi che intendono mantenere la continuità.
  • Maggioranza richiesta: l’accordo deve essere sottoscritto da creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti . I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione .
  • Omologazione: il tribunale verifica la fattibilità e omologa l’accordo, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti .
  • Requisiti: l’accordo è ammissibile solo se l’impresa è in difficoltà ma non ancora insolvente; il piano deve essere credibile e sostenibile .
  • Funzione: permette la riduzione o la dilazione dei debiti, la modifica dei contratti e l’ingresso di nuovi capitali. Può essere in continuità o liquidatorio.

Il D.L. 69/2023 e il decreto correttivo 2024 hanno introdotto la possibilità di omologazione forzosa anche senza il consenso di tutti i creditori pubblici (transazione fiscale). La Cassazione, con la sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026, ha precisato che la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi ha partecipato alle fasi precedenti del procedimento . Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo dell’INPS perché non aveva assunto formalmente la qualità di parte e non aveva proposto opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese .

4.2 Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) e piani soggetti a omologazione (art. 64‑bis)

Accanto agli accordi di ristrutturazione, il Codice prevede due ulteriori strumenti:

  • Piano attestato di risanamento: è un accordo stragiudiziale predisposto dall’imprenditore con l’ausilio di un professionista indipendente che ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità. Serve a superare la crisi e a riequilibrare la situazione finanziaria senza l’intervento del tribunale. Il piano non è vincolante per i creditori non aderenti e non sospende le azioni esecutive; tuttavia consente la non revocabilità degli atti compiuti in sua esecuzione e, se depositato nel registro imprese, può essere opposto ai terzi.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): introdotto con il decreto di recepimento della Direttiva Insolvency, consente di ristrutturare il debito con la approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 50 % dei crediti in ciascuna classe e prevede l’omologa del tribunale. Il PRO è più flessibile dell’accordo di ristrutturazione tradizionale e consente di imporsi anche ai creditori dissenzienti se il piano rispetta le condizioni della best interest test (ciascun creditore ottiene almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione). Il tribunale può imporre un periodo di moratoria sui diritti dei creditori.

4.3 Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII)

Per rendere sostenibile la ristrutturazione, il legislatore consente all’imprenditore di proporre, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, una transazione sui debiti tributari e contributivi. La proposta prevede la riduzione o la dilazione dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Il voto degli enti pubblici non vincola il tribunale se il piano assicura il miglior soddisfacimento del credito pubblico. Dal 2023, con l’art. 63 comma 2‑bis, è prevista l’omologazione forzosa: l’accordo può essere esteso anche ai creditori pubblici dissenzienti se il tribunale ne accerta la convenienza. Su questo punto si è espressa la Cassazione nel 2026 (sentenza 5310) ribadendo che l’adesione di un creditore pubblico non è necessaria se gli altri creditori rappresentano il 60 % e se la soddisfazione integrale del dissenziente è garantita .

5. Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

5.1 Rottamazione «quater» (d.l. 36/2022 convertito in L. 197/2022)

Nel 2022 il legislatore ha introdotto la rottamazione quater (art. 1 commi 231–252 L. 197/2022), che consentiva di estinguere i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale e le spese di notifica, con eliminazione delle sanzioni e degli interessi. Diversi giudici hanno affrontato l’incertezza sulla sorte dei processi pendenti. Con la sentenza Sezioni Unite n. 5889 del 15 marzo 2026, la Cassazione ha affermato che, in base all’art. 12‑bis del d.l. 84/2025, la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima (o unica) rata e l’estinzione del giudizio avviene su istanza di parte al deposito della documentazione . La stessa pronuncia ha chiarito che la rottamazione quater si applica anche ai carichi non tributari affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 e che produce effetti estintivi anche per i co‑obbligati non aderenti .

5.2 Rottamazione «quinquies» (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 82–101)

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata, denominata rottamazione quinquies, disciplinata dai commi 82–101 dell’art. 1 L. 199/2025. La misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando il solo capitale e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . Secondo le prime analisi, rispetto alla quater estende l’arco temporale fino al 2023 e si applica anche ai carichi derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate (IRPEF, IVA, IRES) e di contributi INPS non derivanti da accertamenti .

Le caratteristiche principali sono:

  • Debiti ammessi: ruoli affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2023; omissioni di imposte dichiarate; contributi INPS non derivanti da avvisi di addebito; sanzioni per violazioni del codice della strada; debiti inclusi in precedenti rottamazioni decadute .
  • Debiti esclusi: carichi da accertamenti esecutivi, contributi a casse professionali private, sanzioni penali e multe derivanti da sentenze, tributi locali se non disciplinati da norme regionali, ruoli interamente pagati nella quater .
  • Somme stralciate: sanzioni, interessi di mora, maggiorazioni e aggio; restano dovuti il capitale, le spese per le procedure esecutive e gli interessi al 3 % sulle rate dal 1° agosto 2026 .
  • Modalità di adesione: la finestra per presentare la domanda decorre dal 20 gennaio 2026; l’istanza deve essere trasmessa all’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026 e la risposta (prospetto delle somme dovute) perverrà entro il 30 giugno 2026 .
  • Pagamenti: è possibile scegliere tra pagamento unico (31 luglio 2026) o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali; le prime due rate scadono il 31 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 e non è previsto il termine di tolleranza di 5 giorni .
  • Decadenza: la perdita dei benefici si verifica con il mancato pagamento di una sola rata o di due rate complessive; in tal caso, quanto già versato viene acquisito a titolo di acconto .
  • Effetti: presentare la domanda sospende la riscossione, le procedure esecutive e le verifiche di durc; su richiesta, l’Agente può rilasciare il DURC regolare .

Coordinamento con altre procedure

Per i contribuenti in crisi, la rottamazione quinquies può essere combinata con piani del consumatore, concordati minori o composizione negoziata. In caso di presentazione di un piano, le rate dovute a titolo di rottamazione devono essere inserite come passività privilegiate. La mancata adesione alle definizioni agevolate può precludere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione se i creditori pubblici ritengono il piano non conveniente.

5.3 Altre misure di definizione dei debiti

Oltre alle rottamazioni, la normativa vigente contempla:

  • Saldo e stralcio: misura prevista per contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila € (o 30 mila € per nuclei familiari numerosi) che consente di estinguere i debiti pagando una percentuale del capitale. Nel 2024 lo stralcio ha interessato i carichi fino a 1 000 € affidati entro il 2015, con totale annullamento. Potrebbe essere riproposto con future leggi di bilancio.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: procedure relative a contenziosi tributari che consentono di chiudere la lite versando una percentuale del tributo (dall’80 % al 90 % a seconda del grado di giudizio).
  • Conciliazione giudiziale: consente di siglare un accordo con l’Agenzia delle Entrate prima della sentenza, ottenendo riduzione delle sanzioni e rateizzazione.
  • Stralcio automatico: stralcio dei debiti fino a 100 € affidati tra il 2000 e il 2010 (art. 1 comma 222 L. 197/2022), già attuato.

Per ogni definizione agevolata è fondamentale rispettare i termini di adesione e presentare la domanda correttamente. Lo studio Monardo offre supporto nella scelta della procedura più conveniente e nell’inserimento dei ruoli in eventuali piani di ristrutturazione.

6. Procedure concorsuali maggiori: concordato preventivo e liquidazione giudiziale

Le imprese che superano i limiti dell’imprenditore minore o che si trovano in insolvenza conclamata devono ricorrere a procedure concorsuali più strutturate:

6.1 Concordato preventivo (artt. 84–90 CCII)

Il concordato preventivo rimane lo strumento principale per le imprese di dimensioni maggiori. Prevede l’elaborazione di un piano attestato da un professionista indipendente e la votazione da parte dei creditori. Le principali novità introdotte dalla riforma sono:

  • introduzione del concordato in continuità indiretta (gestione dell’azienda da parte di terzi) e della continuità diretta (prosecuzione da parte dello stesso debitore), con diversi requisiti di percentuale di soddisfazione dei creditori;
  • possibilità di suddividere i creditori in classi e di prevedere trattamenti diversificati;
  • meccanismi di cram‑down (imposizione ai dissenzienti) se almeno il 50 % delle classi vota a favore;
  • strumenti di finanza prededucibile e facilitazioni per l’ingresso di investitori;
  • maggiore controllo del tribunale attraverso l’imponibile test di convenienza.

Il concordato deve assicurare ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quanto otterrebbero con la liquidazione giudiziale. Se non vengono raggiunte le percentuali di legge (20 % per i chirografari nelle ipotesi liquidatorie), la domanda può essere dichiarata inammissibile.

6.2 Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento) interviene quando il debitore è insolvente e non è possibile altra soluzione. Il tribunale, su domanda del debitore, di un creditore o del pubblico ministero, dichiara l’apertura e nomina un curatore che gestisce l’attività, redige l’inventario e procede alla liquidazione del patrimonio. La riforma ha introdotto misure per accelerare le operazioni e per tutelare maggiormente i creditori (es. obbligo di deposito telematico degli atti, digitalizzazione del passivo, sistema di segnalazione degli organi pubblici qualificati). Lo stato passivo è formato dal giudice delegato e il debitore può essere esdebitato dopo tre anni se collabora.

7. Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare la crisi significa conoscere i propri diritti e le possibilità di contestare atti illegittimi. Di seguito alcune strategie difensive:

  1. Verifica degli atti notificati: molte cartelle o avvisi di accertamento contengono vizi formali (mancata sottoscrizione, inesistenza della notifica, errori nel codice fiscale). È possibile eccepire la nullità e ottenere l’annullamento, bloccando le procedure esecutive.
  2. Opposizione ai pignoramenti: quando l’Agenzia delle Entrate procede al pignoramento presso terzi o immobiliare, il debitore può opporsi per contestare l’esistenza del credito, l’illegittimità della notifica o l’eccesso di esecuzione. La sospensione può essere ottenuta con istanza al giudice dell’esecuzione o con la richiesta di misure protettive nel piano del consumatore o nel concordato minore .
  3. Sospensione dell’esecuzione: l’art. 70 CCII consente al giudice di sospendere i procedimenti esecutivi che possono pregiudicare la fattibilità del piano . La richiesta deve essere motivata e presentata nel ricorso iniziale.
  4. Ricorso cautelare amministrativo: nelle controversie tributarie è possibile chiedere al giudice amministrativo la sospensione dell’atto impugnato per evitare danni irreparabili.
  5. Transazione con l’Agenzia delle Entrate: nell’ambito di concordati e accordi è strategico negoziare con l’Erario la riduzione di sanzioni e interessi; la transazione fiscale consente anche il pagamento dilazionato e l’ottenimento del DURC.
  6. Opposizione a sequestro preventivo: come ribadito dalla Cassazione nella sentenza 30109/2025, il sequestro preventivo di denaro non può essere disposto quando la società sta seguendo una composizione negoziata con parere positivo dell’esperto .
  7. Eccezione di incompetenza territoriale: grazie alla massima Cass. 31727/2025, se il COMI non coincide con la sede legale occorre dimostrarlo con elementi oggettivi; diversamente la procedura resta radicata presso il tribunale della sede .
  8. Reclamo e impugnazioni: per contestare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione occorre essere stati parte del procedimento, come precisato dalla Cassazione nel 2026 . È quindi essenziale costituirsi nel procedimento sin dall’inizio.

Per evitare errori, è consigliabile farsi assistere sin dai primi segnali di crisi. Lo studio Monardo analizza ogni atto, verifica la prescrizione, valuta la convenienza tra le diverse procedure e propone l’azione più efficace.

8. Errori comuni e consigli pratici

Nel corso della nostra esperienza abbiamo individuato alcuni errori ricorrenti che aggravano la crisi e riducono le chance di successo:

  • Ignorare i primi segnali: molti imprenditori si attivano solo quando i creditori notificano pignoramenti o quando la banca revoca gli affidamenti. Occorre invece monitorare la situazione finanziaria e attivare subito la composizione negoziata o altri strumenti quando emergono difficoltà.
  • Rinunciare a contestare gli atti: la convinzione che le cartelle siano sempre dovute porta molti debitori a pagare importi non dovuti. Verificare la legittimità dell’atto può portare all’annullamento totale o parziale del debito.
  • Accettare piani insostenibili: alcuni professionisti poco scrupolosi propongono piani di ristrutturazione con rate troppo elevate. Prima di sottoscrivere un accordo occorre valutare la reale capacità di rimborso e predisporre flussi di cassa realistici.
  • Non coinvolgere i creditori pubblici: la transazione fiscale richiede un dialogo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Ignorare il credito pubblico può rendere inammissibile l’accordo o il concordato.
  • Perdere le scadenze: rottamazioni e definizioni agevolate hanno termini strettissimi. Presentare una domanda incompleta o oltre il termine significa perdere i benefici. Ad esempio, nella rottamazione quinquies la domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 .
  • Non valutare l’effetto fiscale: la scelta di una procedura piuttosto che un’altra implica diverse conseguenze fiscali. Alcune somme stralciate possono essere tassate come sopravvenienze attive; è quindi importante coordinarsi con un commercialista.

Consigli pratici

  1. Fai una diagnosi preliminare: raccogli tutta la documentazione contabile e fiscale, analizza i flussi di cassa, i debiti e i contratti in essere. Identifica i creditori più importanti e valuta la posizione con l’assistenza di un professionista.
  2. Scegli lo strumento adeguato: non sempre la rottamazione è la soluzione migliore. Se l’impresa ha prospettive di continuità, un accordo di ristrutturazione o un concordato in continuità può essere più efficace.
  3. Coinvolgi per tempo l’OCC o l’esperto: nelle procedure di sovraindebitamento la relazione dell’OCC è centrale. Maggiore è la collaborazione, migliori sono le possibilità di ottenere l’omologa del piano.
  4. Mantieni la trasparenza con i creditori: fornire dati falsi o incompleti compromette la fiducia e può portare al rigetto della proposta. La buona fede è requisito fondamentale.
  5. Cura la regolarità contributiva: se intendi partecipare a gare pubbliche o appalti, la regolarizzazione dei debiti con l’INPS attraverso rottamazioni o transazioni è essenziale per ottenere il DURC.
  6. Prepara un piano B: se il piano fallisce, valuta la possibilità di accedere alla liquidazione controllata per ottenere l’esdebitazione e ripartire.

9. Tabelle riepilogative

9.1 Strumenti di regolazione della crisi e requisiti

StrumentoDestinatari e requisiti principaliVantaggi e criticità
Composizione negoziataImprese in squilibrio ma con prospettive di continuità; nominazione di un esperto; accesso su piattaforma.Consente trattative riservate con i creditori, richiede la collaborazione delle parti. Misure protettive sospendono le azioni esecutive ; tuttavia, l’accordo non è vincolante se non viene integrato con un piano o un accordo giudiziale.
Piano del consumatoreConsumatori e imprenditori minori/professionisti con requisiti patrimoniali; non prevede voto dei creditori ma solo osservazioni .Permette di proporre un piano flessibile con pagamento parziale dei debiti. Il giudice può sospendere le esecuzioni . È necessario l’intervento dell’OCC e la collaborazione del debitore.
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli. È richiesto il voto dei creditori per classe; devono essere pagati almeno quanto in liquidazione .Favorisce la continuità aziendale e consente la suddivisione in classi. Richiede documentazione dettagliata e l’attestazione di un professionista .
Liquidazione controllataConsumatori, professionisti e imprenditori minori che non possono proporre altri piani; devono rispettare soglie di attivo, ricavi e debiti .Estingue i debiti con vendita dei beni; possibile esdebitazione se non vi sono colpe gravi . Perde la continuità aziendale; durata variabile.
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori in crisi non ancora insolventi; occorre l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti .Ristruttura i debiti con pagamenti dilazionati e consente di forzare i dissenzienti con l’omologa. Necessario piano credibile ; procedura complessa e controllata dal tribunale.
Piano attestato di risanamentoImprese in crisi che non necessitano dell’intervento giudiziale; serve l’attestazione di un professionista.Semplice e riservato; non sospende le azioni dei creditori ma rende non revocabili gli atti. Non vincola i non aderenti.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneImprese che necessitano di un intervento giudiziale ridotto; approvazione del 50 % per classe.Flessibile e rapido; prevede cram‑down; richiede test di convenienza e può essere trasformato in concordato se fallisce.
Concordato preventivoImprese insolventi o in crisi di grandi dimensioni; prevede voto dei creditori e attestazione.Soluzione strutturata per salvare l’impresa o liquidarla in modo ordinato; meccanismi complessi e costosi.
Liquidazione giudizialeImprese insolventi senza prospettive di risanamento.Procedura concorsuale che liquida il patrimonio e regola i rapporti con tutti i creditori; comporta l’esdebitazione dopo tre anni ma comporta la cessazione dell’attività.

9.2 Rottamazione quinquies – scadenze e condizioni

Termine/condizioneDescrizione
Periodo dei ruoli ammessiCarichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
DomandaPresentazione dell’istanza di adesione dal 20 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
Comunicazione dell’AgenteEntro il 30 giugno 2026, l’Agente comunica l’esito con l’ammontare dovuto
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026
Pagamento ratealeFino a 54 rate bimestrali; prime due rate il 31 luglio 2026 e 30 settembre 2026
Somme dovuteCapitale e spese di notifica/esecuzione; esclusi sanzioni, interessi di mora e aggio
Interessi3 % annuo sulle rate dal 1 agosto 2026
DecadenzaManca il pagamento di una rata o due rate complessive
EffettiSospensione delle procedure esecutive, del DURC negativo e prescrizione sospesa durante l’adesione

10. Domande frequenti (FAQ)

  1. Qual è la differenza tra crisi e insolvenza?
    La crisi è una difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza ma può essere superata mediante strumenti di ristrutturazione; l’insolvenza è l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni .
  2. Chi può accedere alla composizione negoziata?
    Tutte le imprese in squilibrio economico o finanziario, sia società che ditte individuali, purché vi sia una possibilità di continuità aziendale; l’imprenditore deve inoltrare un’istanza alla Camera di Commercio e viene nominato un esperto .
  3. La composizione negoziata sospende automaticamente le azioni esecutive?
    No. È necessario chiedere misure protettive al tribunale; una volta concesse e pubblicate nel registro, impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive .
  4. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
    Il piano del consumatore è riservato a consumatori e imprenditori minori; non richiede il voto dei creditori, che possono solo formulare osservazioni . Il concordato minore è destinato a imprenditori minori, professionisti e agricoli e richiede l’approvazione dei creditori; può prevedere la continuità aziendale e il pagamento parziale dei creditori privilegiati .
  5. È possibile pagare meno ai creditori pubblici?
    Sì, attraverso la transazione fiscale (art. 63 CCII) e la rottamazione quinquies. Tuttavia, nei piani del consumatore il pagamento dei tributi può essere dilazionato ma non ridotto; nell’accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo, invece, il tribunale può omologare un piano che prevede il pagamento parziale se la proposta assicura il miglior soddisfacimento .
  6. Quali sono i costi di un accordo di ristrutturazione?
    I costi comprendono le parcelle dei professionisti (avvocati e attestatori), i compensi dell’OCC (se coinvolto) e i diritti di segreteria; variano in funzione della complessità. L’accesso alla composizione negoziata prevede un compenso per l’esperto regolato dal decreto ministeriale.
  7. Quanto dura la procedura di liquidazione controllata?
    Dipende dal patrimonio e dal numero di creditori. In media può durare da uno a tre anni. Al termine, se il debitore ha collaborato e non è stato colpevole di frode o bancarotta, può ottenere l’esdebitazione .
  8. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho già aderito alla rottamazione quater?
    Sì, i ruoli che non sono stati pagati integralmente nella quater possono essere ripresentati nella quinquies; tuttavia, i ruoli già definiti e pagati non possono essere nuovamente inseriti .
  9. Cosa succede se perdo una rata della rottamazione quinquies?
    La decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata (o di due rate complessive); il debito residuo torna interamente esigibile con sanzioni e interessi, e quanto già versato è considerato acconto .
  10. Le misure protettive coprono anche i debiti verso i lavoratori?
    No. Le retribuzioni e i crediti da lavoro sono esclusi dalle misure protettive: i lavoratori possono agire per ottenere il pagamento dei salari .
  11. Chi controlla l’esecuzione del piano del consumatore?
    L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) vigila sull’esatto adempimento del piano e riferisce al giudice ogni sei mesi .
  12. Posso vendere un immobile durante l’esecuzione del piano?
    Sì, ma solo tramite procedure competitive e con l’autorizzazione dell’OCC e del giudice . Il ricavato deve essere impiegato secondo il piano omologato.
  13. Se il piano non viene eseguito correttamente, cosa accade?
    Il giudice indica gli atti da compiere e un termine; se il debitore non ottempera, revoca l’omologazione e può aprire la liquidazione controllata .
  14. Cosa sono le misure premiali nella composizione negoziata?
    Sono incentivi fiscali, contributivi o reputazionali previsti dagli artt. 25‑bis e 25‑sexies CCII per chi conclude positivamente la composizione negoziata; includono la sospensione di cause di scioglimento, l’accesso a finanziamenti prededucibili e l’esenzione da responsabilità per gli amministratori.
  15. È possibile salvare l’azienda se non raggiungo il 60 % dei crediti nell’accordo di ristrutturazione?
    Sì, è possibile ricorrere a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) che richiede il 50 % per classe; in alternativa, si può proporre un concordato preventivo o utilizzare la composizione negoziata per ottenere un concordato semplificato.
  16. Quanto tempo ho per impugnare l’omologazione di un accordo o di un piano?
    La sentenza di omologazione può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro imprese . Tuttavia, come ha chiarito la Cassazione n. 5310/2026, il reclamo è ammesso solo per chi è stato parte del procedimento .
  17. Posso riaprire un’attività dopo la liquidazione controllata?
    Sì. Una volta ottenuta l’esdebitazione, il debitore torna libero dai debiti pregressi e può avviare una nuova attività. Tuttavia, deve dimostrare di aver collaborato e di non aver causato dolosamente la precedente insolvenza .
  18. Quanto conta la relazione dell’esperto nella composizione negoziata?
    È decisiva: la giurisprudenza riconosce un valore probatorio rilevante alla relazione dell’esperto, tanto che un giudizio positivo può impedire misure cautelari come il sequestro .
  19. Posso integrare la rottamazione quinquies in un piano del consumatore?
    Sì. Le rate dovute a titolo di rottamazione devono essere previste nel piano come passività privilegiate; il piano deve assicurare il pagamento integrale delle rate nei termini.
  20. Qual è la differenza tra esdebitazione e saldo e stralcio?
    L’esdebitazione è la liberazione residua dai debiti non soddisfatti al termine di una liquidazione controllata o giudiziale; è concessa dal tribunale e richiede determinate condizioni. Il saldo e stralcio è una definizione agevolata di carichi fiscali che consente di pagare una percentuale del debito entro un termine.

11. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio il funzionamento degli strumenti, proponiamo due simulazioni: una relativa alla rottamazione quinquies e una riguardante un piano del consumatore per un imprenditore minore.

11.1 Esempio di rottamazione quinquies

Situazione: un artigiano di Palmi ha maturato cartelle esattoriali per un totale di 40 000 € (25 000 € di imposte, 10 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi e aggio) relative agli anni 2010–2018. Ha anche un debito INPS di 8 000 € per contributi non versati.

Applicazione:

  • Debiti ammessi: rientrano nella finestra temporale (2000–2023) e non derivano da accertamenti; sono quindi definibili.
  • Somma da pagare: si stralciano 10 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi/aggio; restano dovuti 25 000 € (imposte) + 8 000 € (contributi) = 33 000 €.
  • Rateizzazione: scegliendo 54 rate bimestrali, si pagano 54 rate da circa 611 € ciascuna, con interessi al 3 % a partire dal 1 agosto 2026.
  • Effetti: l’artigiano ottiene la sospensione delle procedure esecutive e può ripristinare il DURC. Se non paga due rate, perderà i benefici .

11.2 Esempio di piano del consumatore/concordato minore

Situazione: una ditta individuale in attività da cinque anni (imprenditore minore) ha debiti per 150 000 € (80 000 € verso banche, 40 000 € verso fornitori, 30 000 € verso l’Agenzia delle Entrate). Il fatturato è di 180 000 € annui e l’attivo patrimoniale vale 200 000 €; il debito è quindi sostenibile con un piano. L’imprenditore non vuole cessare l’attività.

Piano:

  1. Analisi finanziaria: si prevede un cash‑flow annuo di 60 000 € al netto dei costi correnti.
  2. Scelta dello strumento: trattandosi di imprenditore minore, occorre un concordato minore.
  3. Proposta ai creditori: si propone di pagare integralmente l’Agenzia delle Entrate entro quattro anni (rate annuali di 7 500 €), di pagare i fornitori al 50 % in due anni (10 000 € l’anno) e le banche al 70 % in quattro anni (14 000 € l’anno). Sono previste garanzie personali di un socio e l’impegno a mantenere i dipendenti.
  4. Documentazione: vengono depositati l’ultimo bilancio, la situazione economica aggiornata, l’elenco dei creditori, un inventario dei beni e la relazione dell’OCC .
  5. Voto dei creditori: i creditori votano per classi (fisco, banche, fornitori). Si ottiene l’approvazione della maggioranza dei crediti in ciascuna classe; alcuni creditori chirografari votano contro, ma grazie al cram‑down il piano è omologato perché offre loro più di quanto otterrebbero in liquidazione.
  6. Esecuzione: l’OCC vigila e l’imprenditore versa le rate. Dopo quattro anni il piano è completato; i creditori chirografari hanno ricevuto 70 000 € su 120 000 €, mentre il fisco è stato soddisfatto integralmente.
  7. Esdebitazione: l’imprenditore ottiene l’esdebitazione per la parte residua dei crediti chirografari, pari a 10 000 €, e prosegue l’attività senza oneri pregressi.

Questa simulazione mostra come un concordato minore ben strutturato possa salvare l’azienda e allo stesso tempo soddisfare i creditori in misura superiore alla liquidazione.

12. Conclusioni

Il quadro normativo italiano in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento è articolato e in costante evoluzione. La riforma del Codice della crisi ha introdotto nuovi strumenti orientati alla prevenzione, alla gestione e al superamento delle difficoltà economiche. La distinzione tra crisi, insolvenza e sovraindebitamento consente di scegliere la procedura più idonea. La composizione negoziata permette di gestire la crisi in modo riservato con la guida di un esperto e con misure protettive efficaci , mentre i piani del consumatore e i concordati minori offrono soluzioni flessibili per imprenditori minori e professionisti . Gli accordi di ristrutturazione e i piani soggetti a omologazione rappresentano opzioni per imprese di dimensioni maggiori, consentendo un riequilibrio del debito e una riduzione dei costi del contenzioso . In casi estremi, la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale garantiscono la tutela dei creditori e la possibilità di ripartire senza i debiti pregressi .

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, estendendo la definizione agevolata ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2023 e offrendo nuove opportunità ai contribuenti . Le pronunce della Corte di Cassazione nel 2025 e 2026 hanno precisato aspetti fondamentali come il ruolo della composizione negoziata nel bloccare le misure cautelari , l’individuazione del COMI , la legittimazione al reclamo contro l’omologazione e gli effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti .

Per i debitori è essenziale agire tempestivamente. L’esperienza dimostra che una diagnosi precoce e una gestione attiva della crisi consentono di salvare l’attività e ridurre i costi. Rivolgersi a un professionista qualificato significa evitare errori procedurali, ottimizzare i vantaggi offerti dalle normative e costruire un percorso personalizzato.

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