Introduzione
Nel panorama delle procedure concorsuali italiane, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è uno degli strumenti più recenti e innovativi. Nato con il decreto‐legge 118/2021 e disciplinato oggi dagli artt. 23 e 25‑sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), esso consente all’imprenditore in crisi irreversibile di evitare la liquidazione giudiziale attraverso una liquidazione rapida e ordinata dei beni. Dal 2022 a oggi la norma è stata corretta dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136 ed è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione (in particolare 31641/2025, 620/2026, 623/2026, 624/2026 e 2779/2026) che ne hanno definito i confini applicativi. La principale peculiarità della procedura, che interessa direttamente chi abbia debiti verso fornitori, banche e fisco, è l’assenza di un minimo legale di pagamento per i creditori chirografari; il piano può anche prevedere percentuali irrisorie o addirittura nulle, purché rispetti l’ordine dei privilegi e garantisca a ogni creditore un’utilità concreta e comparativamente migliore rispetto alla liquidazione giudiziale .
Comprendere i meccanismi del concordato semplificato è cruciale per evitare errori irreversibili: una domanda inesatta o un piano non realistico comportano l’inammissibilità del ricorso e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Le recenti sentenze della Cassazione hanno anche chiarito che il controllo del tribunale in questa procedura non è meramente formale, ma sostanziale; il giudice può verificare la coerenza dei dati e l’effettività delle risorse esterne . Inoltre, la Corte ha dichiarato che il decreto con cui la Corte d’appello conferma l’inammissibilità del concordato non è impugnabile in cassazione . In altre parole, chi presenta un piano carente rischia di perdere ogni possibilità di soluzione concorsuale.
Per questo è importante affidarsi a professionisti con competenze trasversali in diritto bancario, societario e tributario.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a questa struttura multidisciplinare, lo studio offre assistenza completa: analisi dell’atto, predisposizione e deposito della proposta, ricorsi cautelari per sospendere le azioni esecutive, trattative con banche e fisco, predisposizione di piani di rientro, elaborazione di piani di concordato o accordi stragiudiziali e difesa in giudizio.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Nel prosieguo di questa guida analizzeremo in dettaglio le percentuali di pagamento nel concordato semplificato e la disciplina complessiva dell’istituto, con attenzione particolare alle esigenze del debitore. L’articolo è aggiornato ad aprile 2026 e utilizza fonti normative ufficiali (CCII, D.Lgs., circolari fiscali) e giurisprudenza recente (sentenze della Cassazione e decisioni di merito). La trattazione prevede una descrizione dettagliata della procedura, le strategie difensive e gli strumenti alternativi, tabelle riepilogative, esempi pratici e un’ampia sezione di domande frequenti.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale del concordato semplificato
1.1 Evoluzione legislativa e finalità
L’art. 25‑sexies CCII è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La norma consente all’imprenditore che abbia esperito la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) di presentare al tribunale, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato per cessione dei beni. La proposta deve essere corredata da un piano di liquidazione e dai documenti previsti dall’art. 39 CCII . Il tribunale nomina un ausiliario e fissa l’udienza per l’omologazione, durante la quale i creditori possono proporre opposizione . I punti essenziali della disciplina sono:
- Accesso subordinato alla negoziazione: il concordato semplificato non è uno strumento autonomo; rappresenta l’esito del percorso di composizione negoziata e presuppone che l’esperto, nella sua relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che le soluzioni indicate dall’art. 23 CCII (accordo con banche, pianificazione di risanamento) non sono praticabili .
- Natura liquidatoria: il concordato semplificato può solo essere di tipo liquidatorio. Diversamente dal concordato preventivo ordinario, non consente la continuità aziendale . Il legislatore ha scelto questa impostazione perché la procedura è pensata come ultima ratio per chi non ha prospettive di risanamento.
- Mancanza di fase di ammissione e di voto: la procedura si caratterizza per l’assenza di una vera fase di ammissione, del commissario giudiziale e del voto dei creditori. L’unico controllo è effettuato dal tribunale, che verifica la regolarità formale e sostanziale della proposta .
- Assenza di un minimo di pagamento per i creditori chirografari: a differenza del concordato liquidatorio ordinario, che impone il pagamento almeno del 20 % ai chirografari e l’apporto di risorse esterne pari al 10 % dell’alternativa liquidatoria, il concordato semplificato non richiede alcuna soglia percentuale . È quindi possibile prevedere percentuali irrisorie o nulle, purché il piano assicuri a ciascun creditore un’utilità apprezzabile .
- Test di convenienza e utilità per ogni creditore: il tribunale omologa la proposta solo se accerta che il piano non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura a ciascun creditore un’utilità . Come precisa la Cassazione (sent. 624/2026), la semplice rapidità della procedura non costituisce utilità sufficiente; occorre un vantaggio economico concreto per i creditori chirografari .
1.2 Modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024
Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cosiddetto correttivo ter) ha rivisitato il concordato semplificato rimuovendo dalla norma l’inciso che collegava l’accesso alla mancata riuscita delle trattative. L’obiettivo era chiarire che lo strumento non è una penalizzazione per l’insuccesso del negoziato, bensì una possibile soluzione identificata durante le trattative. Le principali modifiche sono:
| Aspetto modificato | Situazione precedente | Situazione attuale (aprile 2026) | Fonti |
|---|---|---|---|
| Riferimento all’esito negativo delle trattative | Il comma 1 faceva riferimento alle trattative “non hanno avuto esito positivo”, facendo apparire il concordato semplificato come un rimedio successivo al fallimento del negoziato. | Il correttivo 136/2024 ha eliminato il riferimento all’esito negativo, valorizzando il fatto che il concordato semplificato può essere la concretizzazione delle soluzioni individuate durante la negoziazione . | D.Lgs. 136/2024, art. 6 comma 1. |
| Termine di pubblicazione e comunicazione | Il comma 2 prevedeva la pubblicazione del ricorso entro il giorno successivo al deposito. | Il correttivo ha specificato che la pubblicazione riguarda il deposito del ricorso, chiarendo il momento da cui decorrono gli effetti protettivi . | D.Lgs. 136/2024, art. 6. |
| Controllo del tribunale | Prima dell’intervento, non era del tutto chiaro se il controllo dovesse essere solo formale. | La riforma e le successive sentenze Cassazione (31641/2025, 620/2026) hanno chiarito che il controllo è sostanziale, include l’esame della documentazione e della relazione dell’esperto e può condurre all’inammissibilità del piano . | Cass. civ., ord. 31641/2025; ord. 620/2026. |
1.3 Decisioni della Corte di cassazione e giurisprudenza recente
Le pronunce della Corte di cassazione tra fine 2025 e inizio 2026 hanno fornito chiarimenti fondamentali riguardo ai requisiti del concordato semplificato. Di seguito si sintetizzano le massime principali:
| Provvedimento e data | Principio affermato | Implicazioni pratiche | |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., ord. 31641/2025 (4 dicembre 2025) | La Corte ha stabilito che il tribunale, nella fase di accesso al concordato semplificato, non svolge un controllo meramente formale; deve invece verificare la ritualità sostanziale, l’attendibilità della documentazione ex art. 39 CCII e la compatibilità della relazione dell’esperto con i dati aziendali . | L’imprenditore deve presentare documentazione completa e coerente; la mancanza di dati sui debiti fiscali o contributivi porta all’inammissibilità. | |
| Cass. civ., ord. 620/2026 (12 gennaio 2026) | Ha sancito che il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità del concordato semplificato non è ricorribile in cassazione, poiché non ha carattere decisorio in senso tecnico e non incide su diritti soggettivi . Ha anche precisato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non costituisce “risorsa esterna” ai sensi dell’art. 84 CCII . | La decisione rende definitivo l’esito del reclamo in Corte d’appello; l’imprenditore deve dunque curare con precisione la prima proposta. Le risorse esterne devono derivare da nuove liquidità o beni conferiti da terzi, non dalla semplice postergazione dei soci. | |
| Cass. civ., ord. 623/2026 (12 gennaio 2026) | Con l’ordinanza 623/2026 la Cassazione ha ribadito che il controllo del tribunale sulla proposta è esteso: il giudice deve verificare non solo la correttezza formale, ma anche la coerenza, attendibilità e ragionevolezza del piano e della relazione finale dell’esperto. Ha confermato inoltre l’inammissibilità del ricorso in cassazione contro il decreto che respinge il concordato . | Rafforza l’obbligo per il debitore di redigere un piano realistico e basato su valutazioni indipendenti. | |
| Cass. civ., ord. 624/2026 (12 gennaio 2026) | Ha affermato che, ai fini dell’omologazione, l’utilità prevista per ogni creditore deve essere effettiva; la semplice riduzione dei tempi della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale non integra un vantaggio per i creditori chirografari se il piano non prevede alcun pagamento . | Anche percentuali simboliche devono essere accompagnate da altre utilità (ad esempio transazione fiscale, rinuncia a ipoteche, incentivi); la proposta che non offre nulla ai chirografari è illegittima. | |
| Cass. civ., sent. 2779/2026 (8 febbraio 2026) | Ha stabilito che l’attività del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del piano e della domanda di concordato semplificato non dà luogo a credito prededucibile; tale assistenza non rientra tra le ipotesi tassative di prededuzione previste dall’art. 6 CCII . | Il professionista dovrà essere pagato con il ricavato del piano come semplice creditore chirografario; la rinuncia del professionista alla prededuzione non può qualificarsi come risorsa esterna. |
Oltre alle sentenze della Cassazione, diversi tribunali di merito (Milano, Torino, Bologna, Palermo) hanno dettato orientamenti sulla qualificazione delle risorse esterne, sul rispetto del principio di par condicio e sull’inammissibilità di concordati “in bianco” privi di documentazione. Si segnalano, in particolare, il decreto del Tribunale di Milano 3 aprile 2025 (che ha escluso il concordato semplificato in continuità), l’ordinanza del Tribunale di Bologna 26 novembre 2025, e i decreti di omologazione che mostrano percentuali di soddisfacimento molto variabili (anche inferiori all’1 %) purché accompagnate da utilità o da nuovi apporti.
2. Procedura passo-passo del concordato semplificato
2.1 Fase preliminare: composizione negoziata e ruolo dell’esperto
- Attivazione della composizione negoziata: l’imprenditore in crisi deve attivare la composizione negoziata tramite la piattaforma nazionale prevista dall’art. 13 CCII. La piattaforma consente l’analisi dell’impresa, la nomina dell’esperto indipendente e la gestione delle trattative con i creditori.
- Nomina dell’esperto e svolgimento delle trattative: l’esperto nominato dalla Camera di commercio o dal tribunale deve verificare la fattibilità delle soluzioni di risanamento previste dall’art. 23 CCII (ad esempio rinegoziazione dei debiti, accordi di ristrutturazione, cessioni di ramo). L’imprenditore deve collaborare in buona fede; la mancata trasparenza può comportare la revoca della protezione.
- Relazione finale dell’esperto: al termine delle trattative, l’esperto redige una relazione finale nella quale dichiara se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e se le soluzioni di risanamento sono o meno praticabili. Solo in presenza di tale relazione l’imprenditore può proporre il concordato semplificato .
- Termine per la proposta: l’imprenditore ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per depositare al tribunale la proposta di concordato semplificato, il piano di liquidazione e i documenti previsti dall’art. 39 CCII . La tempestività è fondamentale; il deposito tardivo rende la proposta inammissibile.
2.2 Deposito della proposta e pubblicazione
- Ricorso per l’omologazione: la domanda è presentata con un ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali . Il ricorso chiede direttamente l’omologazione della proposta senza la fase di ammissione.
- Comunicazione al pubblico ministero e pubblicazione: il ricorso è comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito . Dalla data di pubblicazione scattano gli effetti protettivi simili a quelli della domanda di concordato: blocco delle azioni esecutive, inefficacia delle ipoteche e garanzie giudiziali, sospensione degli interessi chirografari (artt. 6, 46, 94, 96 CCII).
- Nomina dell’ausiliario: il tribunale, dopo avere ricevuto la relazione dell’esperto e la proposta, nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per redigere un parere sulla proposta . L’ausiliario deve accettare l’incarico entro tre giorni e depositare il parere entro il termine fissato. L’attività dell’ausiliario include la verifica delle attività di liquidazione, la stima dei beni, l’analisi delle classi di crediti e la valutazione dell’utilità per i creditori.
- Integrazioni e modifiche: il tribunale può concedere un termine (non superiore a 15 giorni) per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti . Questa fase è delicata; un ritardo o un’integrazione incompleta può determinare il rigetto della proposta.
2.3 Comunicazione ai creditori e opposizione
- Comunicazione della proposta: con il medesimo decreto con cui nomina l’ausiliario o, se concede integrazioni, con successivo decreto, il tribunale ordina che la proposta, la relazione dell’esperto e il parere dell’ausiliario siano comunicati ai creditori risultanti dall’elenco depositato dall’imprenditore . La comunicazione deve avvenire almeno 45 giorni prima dell’udienza di omologazione.
- Diritto di opposizione: i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza . Le opposizioni hanno natura contenziosa e sono disciplinate dagli artt. 106 e 119 CCII.
- Rilascio del parere del Pubblico Ministero: il P.M. partecipa all’udienza e può esprimere il proprio parere sulla proposta; il suo intervento è obbligatorio quando l’impresa svolge attività di interesse pubblico o sono presenti debiti erariali rilevanti.
2.4 Udienza di omologazione e ruolo del tribunale
- Controllo del tribunale: durante l’udienza, il tribunale verifica la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (art. 2740 c.c. e art. 84 CCII), la fattibilità del piano e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale . Come affermato dalle ordinanze 31641/2025 e 623/2026, questo controllo non si esaurisce nella verifica formale della documentazione, ma comporta un esame sostanziale della relazione dell’esperto e del piano .
- Verifica dell’utilità per ciascun creditore: il tribunale deve accertare che il piano preveda un’utilità per ogni creditore. L’utilità può consistere in un pagamento, nell’esenzione da azioni revocatorie, nella rinuncia a garanzie o in altri benefici, ma non può essere la sola rapidità della procedura . Se la proposta prevede il pagamento di zero euro ai creditori chirografari senza altre utilità, l’omologazione deve essere negata .
- Omologazione o rigetto: se il tribunale ritiene che la proposta rispetti i requisiti, emette decreto di omologazione. In caso contrario rigetta la domanda e può dichiarare immediatamente l’apertura della liquidazione giudiziale. Il decreto è immediatamente esecutivo e pubblicato nel registro delle imprese. Contro di esso è ammesso il reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni .
- Reclamo e ricorso: l’ordinanza della Corte d’appello che conferma o rigetta l’omologazione può essere impugnata con ricorso per cassazione entro 30 giorni (art. 25‑sexies co. 7). Tuttavia, la Cassazione con l’ordinanza 620/2026 ha stabilito che il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è ricorribile poiché non ha natura decisoria .
2.5 Esecuzione del piano di liquidazione
- Vendita dei beni: una volta omologato, il piano di liquidazione deve essere eseguito dall’imprenditore o da un soggetto incaricato (liquidatore). Le vendite dei beni devono avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano e delle regole di trasparenza e pubblicità. Spesso il piano prevede la cessione competitiva degli immobili e dei beni aziendali.
- Riparto: i proventi della liquidazione sono ripartiti tra i creditori in base all’ordine di prelazione e alle percentuali previste dalla proposta. È possibile creare classi di creditori; i creditori all’interno di una stessa classe devono essere trattati in modo paritario. La legge consente di degradare i privilegi (ad esempio scindendo un privilegio ipotecario e degradando la parte capiente a chirografario) purché ciò garantisca una utilità complessiva maggiore.
- Chiusura della procedura: al termine della liquidazione, l’imprenditore presenta un rendiconto al tribunale. Con decreto di chiusura, l’imprenditore è liberato dai debiti residui (esdebitazione), salvo quelli non concorsuali (es. debiti per alimenti, sanzioni penali o tributarie) e quelli per i quali non era applicabile la procedura.
3. Percentuali di pagamento nel concordato semplificato e criterio dell’utilità
3.1 Assenza di soglia minima per i creditori chirografari
Una delle principali differenze tra il concordato semplificato e il concordato preventivo liquidatorio è l’assenza di un limite legale minimo per il pagamento dei creditori chirografari. Nel concordato preventivo ordinario, l’art. 84 co. 6 CCII impone il pagamento almeno del 20 % dell’ammontare dei crediti chirografari e richiede l’apporto di risorse esterne (finanza nuova) che incrementino il soddisfacimento dei chirografari di almeno il 10 % rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato semplificato, invece, tali requisiti non sono previsti . La proposta può dunque prevedere il pagamento di percentuali molto basse o addirittura zero, purché sia rispettata l’ordine dei privilegi e sia garantita un’utilità per ogni creditore.
Questa impostazione trova conferma sia nella lettera della legge sia nei commenti dottrinali. Il portale giuridico Brocardi, illustrando l’art. 25‑sexies, sottolinea che, rispetto al concordato liquidatorio ordinario, nel semplificato non vige l’obbligo di assicurare il pagamento del 20 % ai chirografari né l’apporto del 10 % di risorse esterne . Le stesse conclusioni emergono dalla dottrina economico‐aziendalista: il concordato semplificato è “peculiare perché non prevede il 20 % di soddisfazione per i chirografari e non richiede risorse esterne del 10 %” .
3.2 L’utilità come criterio sostitutivo
L’assenza di un minimo percentuale non implica che i creditori possano essere totalmente sacrificati. L’art. 25‑sexies co. 5 impone che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore . La Cassazione, con l’ordinanza 624/2026, ha chiarito che questa utilità deve essere concreta e apprezzabile: non è sufficiente la mera chiusura anticipata della procedura o la rapidità della liquidazione . Per i creditori chirografari, l’utilità tipica è una percentuale di pagamento, ma può consistere anche in:
- Rinuncia a una garanzia da parte dei soci o di altri creditori privilegiati, con liberazione di beni da ipoteche o pegni.
- Transazione fiscale che consente di estinguere i debiti tributari a un importo ridotto e quindi di liberare risorse per i chirografari.
- Finanza esterna conferita da terzi (soci, investitori) con vincolo di postergazione; la Cassazione ha però chiarito che la rinuncia dei soci alla prededuzione non è finanza esterna .
- Cessione di azienda a prezzo maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
3.3 Il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (absolute priority rule)
Anche nel concordato semplificato vige la regola della priorità assoluta (APR): i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente o, se il valore dei beni è insufficiente, fino a concorrenza della garanzia; solo dopo si procede al pagamento dei chirografari. La dottrina evidenzia che nel semplificato non si applica la regola della priorità relativa che opera nel concordato in continuità aziendale. Ciò comporta che non vi sono “classi” di creditori con possibilità di derogare all’ordine dei privilegi; l’eventuale suddivisione in classi serve solo a differenziare il trattamento ma non a invertire l’ordine di prelazione .
3.4 Le percentuali effettive nei piani omologati e la giurisprudenza di merito
In mancanza di un minimo legale, la percentuale riconosciuta ai chirografari dipende dalla capienza dell’attivo e dalle utilità esterne. La prassi mostra che tali percentuali possono essere molto basse ma non possono essere semplicemente pari a zero senza altra utilità. Di seguito alcuni esempi tratti da piani omologati e commenti giurisprudenziali:
- Distribuzione multi‑classe con percentuali differenziate: un piano esaminato dalla dottrina (caso illustrato da Ristrutturazioni Aziendali) divide i creditori in classi: crediti prededucibili al 100 %, tributi privilegiati al 6 %, contributi al 5 %, fornitori privilegiati al 4 %, creditori chirografari (compresi i privilegiati degradati) al 3,07 %, postergati a zero . Il piano è stato approvato perché accompagnato da un contributo esterno e dal rispetto della APR.
- Percentuali irrisorie compensate da nuova finanza: in un’altra procedura, grazie a un finanziamento esterno di 30 000 €, i creditori privilegiati hanno ricevuto il pagamento integrale mentre i chirografari hanno ottenuto solo 0,048 % del loro credito . La presenza di nuova finanza e l’assenza di alternative migliori hanno convinto il tribunale a omologare il piano.
- Omologazioni con percentuali vicine allo zero: alcuni tribunali hanno omologato piani che prevedevano pagamenti per i chirografari nell’ordine dello 0,1 % o addirittura zero, ma solo quando la proposta prevedeva altre forme di utilità (ad esempio rinunce a garanzie) e risultava più conveniente della liquidazione giudiziale.
Questi esempi dimostrano che, nella valutazione del tribunale, non conta solo la percentuale numerica, ma la combinazione tra valore complessivo distribuito e benefici aggiuntivi.
3.5 Risorse esterne: definizione e limiti
Nel concordato semplificato, la legge non impone un apporto minimo di finanza esterna, ma la presenza di risorse aggiuntive può essere decisiva per ottenere l’omologazione. Le risorse esterne devono:
- Provenire da soggetti terzi e non dal patrimonio dell’impresa; la rinuncia dei soci alla prededuzione non costituisce finanza esterna .
- Incrementare l’attivo in termini reali (denaro, beni, apporti patrimoniali). Non è sufficiente spostare l’ordine di prelazione o rinunciare al privilegio .
- Essere conferite senza obbligo di restituzione o con postergazione dei creditori che le hanno apportate (art. 84 co. 4 CCII). La Cassazione 620/2026 ha ribadito che solo i nuovi apporti costituiscono risorse esterne.
Senza risorse esterne o utilità aggiuntive, il piano che prevede percentuali molto basse rischia di non essere omologato.
4. Difese e strategie legali per il debitore
4.1 Pianificazione preventiva e documentazione completa
Una strategia efficace parte dalla preparazione: l’imprenditore deve raccogliere tutta la documentazione necessaria (bilanci, elenco dei creditori, stato patrimoniale aggiornato, valutazioni degli asset) e collaborare con l’esperto durante la composizione negoziata. Le sentenze 31641/2025 e 623/2026 richiedono che la documentazione sia completa e coerente; l’assenza di dati su debiti fiscali o l’incoerenza tra l’elenco dei beni e la relazione dell’esperto può causare il rigetto della proposta .
È opportuno predisporre un piano di liquidazione realistico, con stime conservative del valore dei beni e una tempistica plausibile. La consulenza di un commercialista o di un esperto di valutazioni è fondamentale per evitare contestazioni.
4.2 Individuazione di risorse esterne e trattative con soci e finanziatori
Per aumentare le chances di omologazione, il debitore dovrebbe cercare finanza esterna. Possibili fonti sono:
- Apporti di soci o familiari sotto forma di finanziamenti a fondo perduto o postergati.
- Contributi di investitori disposti ad acquisire beni o rami aziendali a valori superiori alla liquidazione giudiziale.
- Transazioni con istituti di credito che consentano la cancellazione di garanzie o la riduzione del debito in cambio di pagamenti immediati.
È importante definire contrattualmente che tali risorse sono nuovi apporti e che non vi sia obbligo di restituzione, per evitare contestazioni di “pseudo finanza” (come la rinuncia alla prededuzione) che la Cassazione ha escluso .
4.3 Classificazione dei creditori e rispetto dell’APR
La suddivisione in classi non è obbligatoria, ma può essere utile per differenziare il trattamento di categorie di creditori (es. dipendenti, banche, fornitori). Tuttavia, non è possibile derogare all’ordine dei privilegi. La strategia consiste nel degradare i privilegi solo quando il valore del bene garantito è inferiore all’importo del credito (privilegio ipotecario parzialmente incapiente); la parte incapiente diventa chirografaria e può essere trattata con percentuale ridotta.
Occorre redigere una tabella di riparto che evidenzi: importo dei crediti, valore delle garanzie, quota privilegiata e quota chirografaria, percentuale proposta e utilità aggiuntive. Questa trasparenza facilita l’approvazione del piano.
4.4 Transazione fiscale e previdenziale
Anche nel concordato semplificato è possibile proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate e l’INPS. La transazione consente di falcidiare sanzioni e interessi, ottenere dilazioni e cancellare ipoteche. Tuttavia, l’amministrazione finanziaria può opporsi se ritiene che la proposta non sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. È quindi consigliabile dialogare con l’Agenzia delle entrate e predisporre calcoli che dimostrino la convenienza.
4.5 Opposizione all’omologazione e impugnazioni
I creditori che si sentono pregiudicati possono proporre opposizione. Dal punto di vista del debitore, è utile anticipare le possibili contestazioni (ad esempio contestazioni di privilegio, svalutazioni dei beni) e predisporre relazioni peritali a supporto. Inoltre:
- Il decreto di omologazione può essere reclamato dai creditori presso la Corte d’appello entro 30 giorni; il debitore deve difendere la validità della proposta anche in questa sede.
- Come chiarito dalla Cassazione 620/2026, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità . Pertanto, l’imprenditore deve concentrarsi sulle prime due fasi per evitare il rigetto.
4.6 Strumenti di tutela cautelare
Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure cautelari, come la sospensione delle azioni esecutive o il divieto di iscrizione di ipoteche. La richiesta si fonda sull’art. 6 CCII e va motivata dimostrando l’utilità della procedura per i creditori. È possibile proporre anche un ricorso ex art. 700 c.p.c. per sospendere pignoramenti o aste giudiziarie in attesa dell’esito della procedura.
5. Strumenti alternativi al concordato semplificato
Il concordato semplificato non è l’unica via d’uscita dalla crisi. A seconda della situazione, l’imprenditore o il consumatore può valutare altre soluzioni previste dal CCII e dalla legislazione speciale. Di seguito un riepilogo.
5.1 Concordato preventivo ordinario
Prevede un piano di ristrutturazione o liquidazione con voto dei creditori e controllo del commissario giudiziale. È più articolato, ma consente anche la continuità aziendale e l’esdebitazione delle sanzioni tributarie. Il limite minimo del 20 % ai chirografari e l’apporto del 10 % di risorse esterne rendono il piano più oneroso, ma offre maggiore tutela ai creditori .
5.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) e accordi ad efficacia estesa
Gli ARD (artt. 57 ss. CCII) richiedono l’accordo con una percentuale qualificata di creditori (60 % o 75 % a seconda del tipo). Consentono di modulare i pagamenti senza passare per il tribunale, ma non bloccano automaticamente le azioni esecutive. Gli accordi ad efficacia estesa permettono di coinvolgere anche i creditori che non hanno aderito, se il tribunale li omologa. La Cassazione 2817/2026 (non integrale) ha distinto tra classi e categorie nei piani di ristrutturazione, ribadendo la necessità di rispettare la parità di trattamento all’interno di ciascuna categoria.
5.3 Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
Istituito dal D.L. 118/2021, il PRO è uno strumento ponte tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo. Prevede l’omologazione del tribunale, ma i creditori non votano; basta l’accordo con determinate categorie. È adatto a imprese di medie dimensioni che cercano una ristrutturazione rapida senza passare per la liquidazione.
5.4 Composizione negoziata e contratti di risanamento
La composizione negoziata può concludersi con contratti di risanamento ex art. 23 CCII (ad esempio finanziamenti ponte, moratorie, cessioni parziali). Queste soluzioni evitano di giungere alla liquidazione. L’esperto negoziatore svolge un ruolo cruciale nel trovare accordi tra l’imprenditore e i creditori.
5.5 Strumenti per i consumatori e i professionisti
Per le persone fisiche non imprenditrici (consumatori, professionisti e piccoli imprenditori) restano applicabili gli istituti della legge 3/2012 e del CCII in materia di sovraindebitamento:
- Piano del consumatore: consente di rinegoziare i debiti familiari con l’omologazione del tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: richiede l’adesione della maggioranza dei creditori ed è omologato dal tribunale.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura assimilabile alla liquidazione giudiziale che consente l’esdebitazione residuale.
- Esdebitazione dell’incapiente: permette la liberazione dei debiti a chi è privo di beni o reddito, dopo l’infruttuosa liquidazione.
5.6 Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali
Nel 2023 e 2024, il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (cosiddette rottamazioni quater e stralci parziali) che consentono di pagare i debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Anche nel 2025 e 2026 sono state prorogate alcune misure per particolari categorie (contribuenti con ISEE basso). Queste definizioni, tuttavia, si applicano solo alle cartelle esattoriali iscritte a ruolo e non possono essere cumulate con il concordato semplificato. L’imprenditore dovrà valutare se aderire alla rottamazione prima o dopo l’apertura della procedura, poiché la rottamazione comporta la rinuncia al contenzioso e l’accettazione del pagamento dilazionato.
6. Errori comuni e consigli pratici
Di seguito una sintesi degli errori frequenti riscontrati nelle pratiche di concordato semplificato e i consigli per evitarli.
| Errore comune | Descrizione | Strategia per evitarlo |
|---|---|---|
| Assenza o incompletezza della documentazione | Molti imprenditori depositano una proposta senza allegare l’elenco completo dei creditori, dei debiti contributivi e previdenziali, o senza indicare i titolari di diritti reali. Il tribunale di Roma ha rigettato una proposta per gravi incongruenze tra l’elenco fornito e la relazione dell’esperto . | Raccogliere anticipatamente bilanci, libri contabili, visure catastali, contratti di mutuo e leasing. Verificare la coerenza con la relazione dell’esperto. |
| Proposta priva di reale utilità per i creditori | Alcune proposte prevedono zero pagamento ai chirografari, sostenendo che la procedura rapida sia di per sé utile. La Cassazione ha escluso che la rapidità costituisca utilità . | Assicurare almeno un pagamento, anche simbolico, oppure offrire altri benefici (transazioni fiscali, rinuncia a ipoteche, nuovo capitale). |
| Ricorso in cassazione inammissibile | Alcuni imprenditori hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro la dichiarazione di inammissibilità del tribunale; la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile . | Concentrarsi su una proposta completa già nella fase di primo grado; in caso di rigetto, impugnare con reclamo alla Corte d’appello nei termini previsti. |
| Falsa finanza esterna | Le società talvolta presentano come risorse esterne la rinuncia dei soci alla prededuzione o a crediti preesistenti. La Cassazione ha ribadito che questa rinuncia non è un nuovo apporto . | Ottenere liquidità da soggetti terzi o soci attraverso versamenti effettivi o aumenti di capitale con vincolo di postergazione. |
| Sottostima del valore dei beni | Sovente si presentano valutazioni troppo basse per dimostrare la convenienza del piano. Questa pratica può essere contestata dai creditori o dal P.M. | Utilizzare perizie indipendenti e conservatrici; indicare i criteri di valutazione; prevedere un range di valori. |
| Mancata negoziazione reale | Alcuni imprenditori avviano la composizione negoziata senza reali possibilità di risanamento; la Cassazione 623/2026 ha ribadito che il tribunale può verificare se i presupposti della negoziazione erano presenti . | Avviare la negoziazione solo in presenza di prospettive concrete; collaborare con l’esperto; documentare le trattative. |
| Esclusione di creditori rilevanti | Non includere un creditore (es. debiti tributari) può portare all’annullamento dell’omologazione. | Inserire tutti i creditori, anche contestati; prevedere accantonamenti per i debiti contestati. |
7. Esempi e simulazioni pratiche
Per comprendere come funzionano le percentuali di pagamento e l’utilità per i creditori, proponiamo alcune simulazioni. Le cifre sono meramente esemplificative ma si basano su casi reali citati dalla dottrina.
7.1 Caso A: Attivo di 500 000 € senza risorse esterne
Premesse
- Attivo da liquidare: 500 000 € (immobili 350 000 €, macchinari 100 000 €, crediti verso clienti 50 000 €).
- Debiti: creditori privilegiati 300 000 € (ipoteca su immobile 250 000 €, privilegio generale 50 000 €); creditori chirografari 800 000 €.
- Nessuna finanza esterna.
Piano proposto
- Vendita dell’immobile per 350 000 €; macchinari per 90 000 €; crediti recuperati per 30 000 € (totale 470 000 € al netto di costi).
- Pagamento integrale ai creditori privilegiati (300 000 €).
- Distribuzione residua di 170 000 € ai chirografari pari al 21,25 % dei loro crediti.
Valutazione
Il piano potrebbe essere omologato perché i chirografari ricevono una percentuale superiore al 20 % (non obbligatoria ma apprezzabile) e non ci sono risorse esterne. Tuttavia, se la liquidazione giudiziale potrebbe garantire una percentuale analoga, il tribunale potrebbe considerare la proposta non conveniente. Occorrerebbe dimostrare che i costi della liquidazione giudiziale (competenza del curatore, diritti di prelevamento) ridurrebbero la percentuale.
7.2 Caso B: Attivo di 300 000 € con finanza esterna di 50 000 €
Premesse
- Attivo da liquidare: 300 000 € (immobili 250 000 €, automezzi 40 000 €, liquidità 10 000 €).
- Debiti: creditori privilegiati 200 000 €; creditori chirografari 500 000 €.
- Socio apporta 50 000 € a fondo perduto (finanza esterna).
Piano proposto
- Vendita immobili e beni per 290 000 €; totale disponibilità 340 000 €.
- Pagamento ai creditori privilegiati 200 000 €.
- Ripartizione di 140 000 € ai chirografari pari al 28 %.
- A fronte dell’apporto del socio, viene offerta ai chirografari un ulteriore utilità: rinuncia alla garanzia ipotecaria di un familiare che consente di liberare un bene personale dai vincoli.
Valutazione
La presenza di finanza esterna migliora la percentuale di pagamento e giustifica l’omologazione. Anche se la percentuale del 28 % supera il 20 %, non vi è obbligo legale di raggiungerlo; il caso mostra come l’apporto di terzi possa migliorare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
7.3 Caso C: Attivo insufficiente con percentuale irrisoria
Premesse
- Attivo da liquidare: 100 000 € (beni mobili 70 000 €, crediti 30 000 €).
- Debiti: privilegiati 90 000 €; chirografari 400 000 €.
- Socio non apporta finanza; un terzo offre 20 000 € di nuova liquidità.
Piano proposto
- Liquidazione dei beni 95 000 €; totale con finanziamento 115 000 €.
- Pagamento ai creditori privilegiati 90 000 € (100 %).
- Distribuzione di 25 000 € ai chirografari pari al 6,25 %.
Valutazione
La percentuale del 6,25 % è molto bassa, ma la presenza di nuova liquidità e la possibilità di evitare la liquidazione giudiziale possono costituire utilità sufficiente. Occorre dimostrare che la liquidazione giudiziale genererebbe una percentuale ancora più bassa (ad esempio per i costi di procedura). Questo esempio riflette casi reali in cui le percentuali variano dal 3 al 10 % .
7.4 Caso D: Utilità non monetaria
Premesse
- Attivo da liquidare: 150 000 €; debiti: privilegiati 120 000 €; chirografari 300 000 €.
- Nessuna finanza esterna.
- Un creditore privilegiato rinuncia all’ipoteca su un bene del socio per liberare la garanzia.
Piano proposto
- Liquidazione dei beni per 140 000 €.
- Pagamento ai creditori privilegiati 120 000 €.
- Residuo 20 000 € ai chirografari (6,66 %).
- Utilità non monetaria: liberazione di un immobile ipotecato a garanzia dei soci, riducendo il loro debito personale.
Valutazione
Il tribunale potrebbe ritenere la proposta conveniente se la rinuncia alla garanzia produce un vantaggio economico per i creditori (ad esempio l’immobile può essere dato in garanzia per un prestito che consente di incrementare la percentuale). Tuttavia, come affermato dalla Cassazione 624/2026, la semplice riduzione dei tempi o la ristrutturazione della posizione del socio non rappresentano utilità se non c’è beneficio per i creditori chirografari .
8. Domande frequenti (FAQ)
- Posso accedere al concordato semplificato senza passare per la composizione negoziata?
No. Il concordato semplificato è l’esito della composizione negoziata della crisi; occorre nominare un esperto e svolgere le trattative. Solo quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte in buona fede e le soluzioni di risanamento non sono praticabili, l’imprenditore può presentare la proposta .
- Qual è la differenza tra concordato semplificato e concordato preventivo ordinario?
Nel concordato preventivo ordinario i creditori votano la proposta e occorre rispettare il pagamento minimo del 20 % ai chirografari e apportare il 10 % di risorse esterne; la procedura prevede la fase di ammissione e la nomina di un commissario giudiziale. Nel concordato semplificato non vi è voto né fase di ammissione e non è richiesto un minimo di pagamento .
- Quanto devo pagare ai creditori chirografari nel concordato semplificato?
Non esiste una percentuale minima prevista dalla legge. Tuttavia, il piano deve garantire a ciascun creditore un’utilità concreta. Percentuali irrisorie o nulle possono essere accettate solo se la proposta offre altri vantaggi (finanza esterna, transazioni fiscali, rinuncia a garanzie) e se il piano è più conveniente della liquidazione giudiziale .
- La semplice riduzione dei tempi costituisce utilità?
No. La Cassazione ha stabilito che la riduzione dei tempi della procedura non integra un’utilità se i creditori chirografari non ricevono un pagamento o altro beneficio . Occorre un vantaggio economico o patrimoniale.
- Posso proporre il concordato semplificato se l’esperto non ha attestato la buona fede?
No. L’attestazione della corretta e buona fede nelle trattative è requisito essenziale per la legittimazione a presentare la proposta . In mancanza, la domanda sarà dichiarata inammissibile.
- I soci possono rinunciare ai loro crediti per aumentare l’attivo?
La rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non costituisce risorsa esterna, come affermato dalla Cassazione 620/2026 . È invece possibile che i soci versino nuove risorse (denaro o beni) a titolo di apporto a fondo perduto o con postergazione.
- Cosa accade se ometto un creditore nell’elenco?
L’omissione di un creditore può determinare l’opposizione all’omologazione e l’annullamento del concordato. È fondamentale includere tutti i creditori e, in caso di contestazioni sul debito, predisporre un accantonamento.
- Il decreto di omologazione può essere impugnato?
Sì. Le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni. Il decreto della Corte d’appello può essere impugnato in cassazione entro 30 giorni, salvo che si tratti di provvedimento di inammissibilità della proposta (non decisorio), in cui il ricorso è inammissibile .
- I professionisti che assistono nella predisposizione del piano hanno diritto alla prededuzione?
No. La Cassazione ha negato la prededuzione ai crediti del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del piano e del ricorso, ritenendo che tali crediti non rientrino nelle ipotesi tassative di prededuzione .
- Posso classificare i creditori in classi?
Sì, la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi ma la suddivisione non consente di violare l’ordine delle cause di prelazione; i privilegiati devono essere soddisfatti prima dei chirografari .
- In caso di rigetto della proposta posso ripresentarla?
Se il tribunale dichiara l’inammissibilità per difetti formali o sostanziali e non apre la liquidazione giudiziale, l’imprenditore potrebbe presentare una nuova proposta entro il termine di legge (60 giorni dalla relazione finale). Tuttavia, dopo la pronuncia della Corte d’appello la possibilità di ripresentare la proposta dipenderà dalla motivazione del rigetto e dal decorso del termine.
- Il concordato semplificato cancella tutti i debiti?
Sì, dopo l’esecuzione integrale del piano l’imprenditore ottiene l’esdebitazione per i debiti concorsuali. Restano esclusi i debiti non concorsuali (alimenti, risarcimenti da fatto illecito, sanzioni penali o tributarie) e quelli per i quali non era stata prevista la falcidia (es. debiti previdenziali se la transazione non è stata accettata). Inoltre, il socio garante o coobbligato non viene liberato se non partecipa al piano.
- Posso cedere l’azienda per ottenere una percentuale più alta?
Sì. La cessione dell’azienda come blocco unitario può generare un prezzo maggiore rispetto alla vendita dei singoli beni; ciò incrementa l’attivo e la percentuale di pagamento. È necessario però garantire la massima trasparenza e competizione (aste pubbliche o procedure competitive) per evitare contestazioni.
- Qual è la durata media della procedura?
La durata dipende dalla complessità del patrimonio; in media la procedura dura 6‑12 mesi dalla presentazione della proposta all’omologazione e 6‑12 mesi per l’esecuzione. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la rapidità da sola non costituisce utilità sufficiente .
- È possibile prevedere una prosecuzione dell’attività d’impresa?
No. Il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria . Se si intende proseguire l’attività, occorre ricorrere al concordato preventivo in continuità o ad altri strumenti di ristrutturazione.
- I creditori privilegiati possono essere pagati parzialmente?
Solo se il valore del bene su cui insiste la garanzia è insufficiente; la parte incapiente del credito diventa chirografaria. Non è possibile soddisfare i chirografari se non sono stati soddisfatti integralmente i privilegi in base al valore del bene.
- Esiste un limite massimo al compenso dell’ausiliario?
Il compenso è determinato dal tribunale tenendo conto dell’attività svolta e dei parametri stabiliti dal Ministero della giustizia. Alcuni tribunali utilizzano il decreto ministeriale sui compensi dei commissari giudiziali come criterio orientativo, ma la materia è ancora priva di disposizioni univoche e costituisce oggetto di dibattito dottrinale.
- Il concordato semplificato può essere proposto da società di persone o da gruppi?
Sì. La norma si applica a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, anche in forma societaria o come gruppo di imprese; è però necessario che tutte le società del gruppo abbiano esperito la composizione negoziata. I tribunali richiedono un piano unitario con indicazione delle utilità per ciascuna impresa del gruppo.
- Come vengono trattati i debiti derivanti da finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche (es. Fondo di garanzia PMI)?
I crediti bancari assistiti da garanzie pubbliche sono privilegiati nella misura coperta dalla garanzia. Per la parte non garantita sono chirografari. Il piano può prevedere la riduzione del debito mediante il pagamento parziale e la restituzione della garanzia allo Stato. È tuttavia necessario concordare con l’ente garante la modalità di escussione.
- È obbligatoria la nomina di un liquidatore indipendente?
La legge non lo impone, ma è consigliabile nominare un professionista indipendente per eseguire la liquidazione e garantire imparzialità. In mancanza, i creditori potrebbero contestare la trasparenza della liquidazione.
9. Conclusioni
Il concordato semplificato rappresenta una corsia preferenziale per chi, dopo avere tentato la composizione negoziata, non ha altra via se non la liquidazione del proprio patrimonio. Il tratto distintivo è l’assenza di un minimo legale di pagamento per i creditori chirografari, che consente anche percentuali irrisorie purché ogni creditore riceva un’utilità concreta e il piano sia più conveniente della liquidazione giudiziale . La disciplina richiede però rigore: il tribunale compie un controllo sostanziale della proposta e della documentazione ; la Cassazione ha escluso la possibilità di impugnare in cassazione il decreto che respinge il concordato e ha chiarito che la rinuncia dei soci alla prededuzione non è finanza esterna .
Per l’imprenditore in difficoltà, questo strumento può essere una via di uscita rapida e meno onerosa, ma soltanto se accompagnato da una attenta pianificazione: è essenziale predisporre un piano di liquidazione realistico, individuare risorse esterne genuine, collaborare con l’esperto nella negoziazione, rispettare l’ordine dei privilegi e prevedere un’utilità per ogni creditore. Errori procedurali o la mancanza di buona fede possono portare all’inammissibilità e all’apertura della liquidazione giudiziale, con perdite ancora maggiori.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione, negoziare con banche e fisco, predisporre un piano di concordato o individuare soluzioni alternative (accordi di ristrutturazione, definizioni agevolate, piani del consumatore) per difenderti concretamente e tempestivamente.
Con un approccio proattivo e competente, il concordato semplificato può trasformarsi da incognita temuta in opportunità per ripartire, tutelando al meglio i diritti del debitore e garantendo comunque un’equa soddisfazione dei creditori.
