Azienda di bulloneria e viteria a rischio fallimento? Cosa fare subito se sei in crisi e con debiti

Introduzione

La crisi finanziaria di un’impresa, anche di piccole dimensioni come un’azienda di bulloneria e viteria, può derivare da fattori imprevisti: calo degli ordini, ritardi nei pagamenti da clienti, aumenti dei costi di materie prime o difficoltà nel rientro delle rate di mutui e fidi bancari. Quando i debiti fiscali, tributari o verso fornitori diventano ingenti, si corre il rischio di vedersi recapitare atti di recupero (cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti) che possono portare rapidamente a procedure concorsuali o addirittura alla liquidazione giudiziale. In questi casi occorre intervenire immediatamente, evitando errori che potrebbero compromettere ogni soluzione. Un calcolo errato del termine di opposizione, l’omissione di un ricorso legittimo o la procrastinazione di una richiesta di rateizzazione possono rendere più difficile la difesa.

In questo articolo analizzeremo in modo dettagliato le soluzioni legali oggi disponibili – siano esse procedure concorsuali, accordi stragiudiziali o misure agevolative – citando leggi e sentenze aggiornate. Inizieremo dalle basi normative e giurisprudenziali più recenti (Codice della crisi e dell’insolvenza, L. 3/2012 sul sovraindebitamento, decreti recenti, Cassazione, Corte Costituzionale, circolari fiscali), per poi seguire un percorso logico: cosa fare passo dopo passo dal momento in cui si riceve un atto esecutivo; quali termini osservare e quali diritti far valere; come impugnare o sospendere un’azione esecutiva tributaria (cartelle, fermi amministrativi, pignoramenti) e quali strategie difensive utilizzare.

Presenteremo anche gli strumenti alternativi alla procedura liquidatoria: dalla rottamazione delle cartelle al “saldo e stralcio” agevolato, dai piani di risanamento individuali (L. 3/2012) alle esdebitazioni fiscali, fino agli accordi di ristrutturazione dei debiti in chiave concorsuale. Spiegheremo gli errori più comuni da evitare (ad es. ignorare le comunicazioni, sottovalutare il debito, trascurare di verificare termini e modalità di opposizione) e forniremo consigli pratici. Sono incluse tabelle riassuntive per visualizzare norme chiave, scadenze e opzioni difensive, oltre a una sezione FAQ con 15-20 quesiti concreti. Non mancheranno poi simulazioni numeriche ed esempi pratici, per aiutare il lettore a calcolare scadenze, flussi di cassa disponibili e impatti delle misure proposte.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff offre analisi immediata degli atti ricevuti, preparazione di ricorsi e opposizioni, sospensione delle esecuzioni, trattative con creditori pubblici e privati, piani di rientro personalizzati e tutte le soluzioni sia giudiziali che stragiudiziali necessarie.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo che oggi regola le crisi aziendali è stato aggiornato di recente, con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022), la Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e il “correttivo” (D.Lgs. 136/2024) alle norme concorsuali. Queste disposizioni si affiancano alla tradizionale legge fallimentare (L. 267/1942) in regime transitorio, con novità di rilievo per imprese di tutte le dimensioni. Nelle more della crisi, però, è spesso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad agire con attività esecutiva (cartelle, pignoramenti, fermo amministrativo, ipoteca sulle proprietà), norme vecchie e nuove sul precetto fiscale (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 46/1999, ecc.), e la giurisprudenza fornisce regole chiave per salvaguardare il contribuente/debitore.

Ad esempio, la Cassazione di recente ha chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento (art. 615 c.p.c.) rientra nella giurisdizione tributaria solo se si deducono vizi originari o estinzione del tributo intervenuti PRIMA della notifica dell’atto . In altri termini, se si contesta l’esistenza o prescrizione della pretesa fiscale antecedente alla cartella, il giudice competente sarà quello tributario . Se invece si eccepisce un fattore successivo (ad esempio la tardiva produzione di documenti), la competenza diventa ordinaria. Questa distinzione è fondamentale per scegliere subito il tribunale giusto a cui presentare ricorso .

Le leggi di crisi offrono strumenti specifici: la Composizione negoziata ex D.L. 118/2021 (L. 147/2021) è un percorso volontario, extragiudiziale, riservato alle imprese in difficoltà senza requisiti minimi dimensionali. Come precisa la normativa, la domanda di accesso alla composizione negoziata “non apre il concorso dei creditori” e non toglie al debitore l’uso del patrimonio: l’imprenditore resta titolare dell’attività, mantiene i suoi beni e può pagare spontaneamente, pur sotto la supervisione di un esperto nominato da apposita commissione . Tale percorso prevede una piattaforma telematica di accesso e un “test di auto-valutazione” per misurare la sostenibilità del debito e le probabilità di risanamento. Se accettato, l’esperto facilita negoziazioni con creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, ecc.) e privati; se non si raggiunge l’accordo, la procedura si chiude senza effetti pregiudizievoli.

Per imprese più piccole e anche per soggetti privati con debiti, la Legge 3/2012 (usura e sovraindebitamento) ha introdotto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (artt. 7-11-ter L. 3/2012), gestiti da Organismi di Composizione della Crisi (OCC). In particolare, l’OCC – cui può rivolgersi l’imprenditore sovraindebitato – ha l’obbligo di notificare entro 7 giorni la situazione debitoria agli uffici della riscossione e agli enti locali competenti: questi ultimi devono, a loro volta, rispondere entro 30 giorni con il saldo dei debiti tributari accertati e di eventuali accertamenti pendenti . Questo meccanismo permette di quantificare i carichi fiscali esatti prima di negoziare un piano. Al termine della procedura, se è stato soddisfatto l’80% del valore dei crediti (art. 15 L.3/2012) e non sussistono colpe gravi del debitore, il giudice può decretare l’esdebitazione (cancelletto dei debiti residui). La legge stabilisce che la domanda di esdebitazione va presentata tramite l’OCC al giudice competente, insieme a tutta la documentazione dei creditori e del piano (art. 14-quaterdecies L.3/2012) . Ciò significa che dopo aver seguito il piano di rientro approvato, il debitore rimborso tutti i creditori fino al valore ottenuto e poi cancella i debiti restanti, liberandosi da ogni vincolo residuo.

Sul fronte tributario, la prassi dell’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) stabilisce regole precise su notifiche, cartelle, pignoramenti e dilazioni. Ad esempio, una circolare del 2018 chiarisce che nel concordato preventivo è ammessa la falcidia dei crediti tributari, purché soddisfatti almeno i creditori privilegiati (recenti normative di conversione hanno poi introdotto la “transazione fiscale”, ovvero la possibilità di negoziare riduzioni anche su debiti tributari in procedure concorsuali).

In sintesi, l’imprenditore di bulloneria con debiti deve muoversi all’interno di un quadro complesso: molte norme coesistono, ma tutte convergono sull’esigenza di evitare l’immobilismo. Nel paragrafo seguente vedremo step by step cosa fare subito dopo la notifica degli atti esecutivi, quali termini osservare e quali diritti far valere.

Procedura passo-passo dopo l’atto di riscossione

1. Ricezione dell’atto fiscale. Il primo passo è identificare di che atto si tratta: avviso di accertamento, comunicazione di irregolarità, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, ordine di pignoramento, fermo amministrativo, ecc. Ogni atto ha termini differenti. Ad esempio, un avviso di accertamento o accertamento con adesione notificato dal Fisco va impugnato entro 60 giorni davanti al Giudice Tributario o segnalato tramite il canale dell’istruttoria (ad es. in 150 giorni per adesione o mediazione fiscale). Invece, una cartella esattoriale di Equitalia/AdER deve essere pagata entro 60 giorni, o contestata con opposizione all’esecuzione innanzi al Tribunale entro 40 giorni (art. 615 c.p.c.). Chi riceve l’atto deve annotare subito la data di notifica, perché i termini decorrono da quella data.

2. Verifiche preliminari. Controlla la regolarità formale dell’atto: deve contenere gli estremi corretti (nominativo, partita IVA, indirizzo), l’importo dettagliato con tributo, sanzioni e interessi, gli estremi del titolo esecutivo (es. D.P.R. 602/73 per le cartelle), le firme o timbri. Verifica se l’atto è scaduto o già definito con pagamenti o rateizzazioni pregresse. Controlla se i crediti vantati siano già prescritti: in genere, le tasse si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c. e D.P.R. 602/73), ma un avviso regolarmente notificato interrompe la prescrizione. Contestare la prescrizione può essere possibile solo se ne sono maturati i termini legali (ad es. 5 anni dall’ultima azione di riscossione).

3. Rateizzazione d’ufficio o sospensione. Se l’azienda non può pagare subito, ha diritto di richiedere la rateizzazione del debito fiscale anche in corso di pignoramento. In caso di pignoramento presso terzi (ad es. clienti o banche), il debitore può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere l’esecuzione, previa presentazione di istanza di dilazione (si può ottenere fino a 120 rate mensili se è possibile garantire almeno il pagamento del debito e parte degli interessi). In caso di cartelle fiscali con pignoramento inviato agli amministratori di sostegno o ai terzi, è possibile sospendere l’incasso attraverso l’istanza di sospensione entro 60 giorni (art. 19-bis D.P.R. 602/73). Questo strumento offre tempo per valutare le opzioni difensive, ma richiede che siano proposte garanzie minime e pagamenti rateali.

4. Opposizioni. Se si ritiene l’atto illegittimo (errori, decadenza, prescrizione, difetti formali) va esercitata la difesa giurisdizionale. In generale:
Opposizione alla cartella di pagamento (art. 615 c.p.c.): va fatta entro 40 giorni alla notifica, innanzi al Tribunale ordinario. Come detto, se si eccepiscono vizi sostanziali antecedenti l’atto (es. imposte non dovute, avviso mai notificato, prescrizione dell’accertamento, etc.), la giurisdizione è tributaria . In tal caso si può riassumere la causa davanti alla Commissione Tributaria (sentenza Cass. ord. 26681/2023). L’opposizione può basarsi su errori di diritto (ad es. tassi di mora illegittimi) o di fatto (debito già pagato, confusione con altro debito, etc.).
Opposizione all’esecuzione forzata (artt. 615 e 617 c.p.c.): utilizzabile quando il pignoramento è già in corso (beni mobili, immobili o crediti presso terzi). Deve essere proposta entro 40 giorni dall’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dal deposito dell’atto di pignoramento (art. 617 c.p.c.). Consente di sollevare difese impeditive o estintive (ad es. cartella non notificata correttamente, o se la somma pignorata è già stata riscossa) e di chiedere la revoca del pignoramento se illegittimo. Nelle opposizioni all’esecuzione l’autorità giudiziaria può anche disporre la rivalutazione del debito o la sospensione del pignoramento, accogliendo misure cautelari. Attenzione: l’eventuale opposizione per vizi formali dell’atto di accertamento va proposta prima della scadenza della cartella, per poi allegarla nell’opposizione (evitando che l’estrinsecarsi del pignoramento renda l’azione inefficace).
Ricorso in Commissione Tributaria: se si desidera impugnare l’atto accertativo o i tributi contenuti in una cartella, si può ricorrere al giudice tributario, entro 60 giorni (per invito accertamento) o 60/90 (per gli atti definitivi). Occhio alle novità 2024: il d.lgs. 193/2022 ha modificato scadenze e criteri di definizione delle controversie fiscali. È consigliabile affidarsi a un consulente esperto per calcolare esattamente i termini.

Esempio giurisprudenziale: La Cassazione (ord. n. 26681/2023) ha sottolineato che, in caso di opposizione a cartella di pagamento, il giudice tributario è competente se si contestano fatti anteriori alla notifica (es. inefficacia dell’avviso di accertamento, prescrizione del tributo) . Se invece si eccepiscono fatti successivi, si dovrà agire in tribunale ordinario .

5. Ricorsi e impugnazioni. In parallelo, valutare l’impugnazione dell’atto tributario originario: se è un avviso di accertamento, si può fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (entro 60 giorni) o chiedere accertamento con adesione. Se è una ingiunzione fiscale (predecessore della cartella), si impugna con opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale. Il contribuente deve sempre verificare l’esistenza di eventuali facoltà di sanatoria (convenzione agevolata, definizione delle liti) prima di proseguire con il contenzioso.

6. Sorveglianza dei termini e notifiche. Durante tutta la procedura, occorre prestare estrema attenzione ai termini di pagamento (ad es. 60 giorni per pagare una cartella o presentare ricorso) e di impugnazione (spesso 40 o 60 giorni). Se si sta impugnando una cartella, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe notificare solleciti o avvisi di fermo/fermo fiscale; ogni atto deve essere studiato, perché a volte giungere tardi con un ricorso può significare decadenza dai benefici di transazione, riduzione di sanzioni, ecc. Una prassi fondamentale è inviare tempestivamente, con PEC o raccomandata, l’opposizione a cartella o il ricorso alla CTR/TRIB, unitamente alla copia dell’atto, per far valere la tutela.

7. Comunicazione al professionista: In ogni fase è consigliabile coinvolgere subito un consulente (avvocato/Commercialista esperto). Un professionista può verificare gli atti ricevuti, predisporre ricorsi o istanze (spesso prodotti standard non bastano), negoziare con l’Agenzia delle Entrate agevolazioni come dilazioni o rateazioni, e coordinare le diverse procedure (ad es. un piano di rientro concordato con più creditori).

Difese e strategie legali

Le strategie difensive variano a seconda dell’atto che si sta affrontando. Di seguito alcuni esempi di interventi possibili:

  • Impugnazione degli atti tributari. Se si scopre che una cartella o una pretesa fiscale contengono errori formali, vizi di notifica o calcoli errati, si può (e si deve) impugnare immediatamente. Ad esempio, se la cartella riporta debiti già pagati, o la notifica è avvenuta a domicilio diverso, si può chiedere l’annullamento. Se l’atto proviene da un controllo automatizzato (es. spesometro, ISA) difettoso, si può impugnare anche in base a sentenze recenti (Cass. n. 19/12/2023 n. 34925, che ha definito i confini delle comunicazioni degli ISA).
  • Sospensione cautelare delle esecuzioni. In alcuni casi, durante un giudizio pendente (es. ricorso tributario già notificato) è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella o del pignoramento fino alla decisione. L’art. 47-bis D.Lgs. 546/1992 (legge tributaria) e l’art. 40 c.p.c. prevedono misure cautelari in ambito tributario: in pratica, se il contribuente dimostra che il ricorso ha serie possibilità di accoglimento e che l’esecuzione gli avrebbe conseguenze irreversibili, il giudice può sospendere l’atto esecutivo. Ad esempio, se il debitore ha presentato ricorso contro un avviso bonario o ingiunzione sulla base di un’interpretazione giurisprudenziale, potrebbe chiedere la sospensione della riscossione fino alla sentenza (nella giurisprudenza recente Cass. n. 4227/2023 ha ribadito che l’impugnazione di un debito tributario richiede che il contribuente ne versi almeno il 20% a titolo di cauzione o prospetti difficoltà irreparabili).
  • Mediazione fiscale. Da qualche anno esiste la possibilità di mediare con l’Agenzia delle Entrate (art. 48-bis D.Lgs. 546/92), fissando un incontro (anche telematico) tra contribuente, Amministrazione e mediatore nominato dall’Ufficio. Questo può essere utile per chi intende evitare un lungo contenzioso, negoziando ratei o moduli di pagamento prima di presentare il ricorso.
  • Istanza di ravvedimento o rateazione straordinaria. Quando si individuano errori formali nei pagamenti (es. versamento errato), spesso è possibile correggerli pagando omesso saldo + sanzioni ridotte (figura del “ravvedimento operoso” o “rateazione in sanatoria” prevista per errori timbrari e ruoli). Un buon consulente saprà calcolare se conviene definire i debiti su agevolazioni, invece di liti potenzialmente perdenti.
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Per imprese medio-grandi, i crediti tributari possono rientrare in un concordato preventivo (con frodi fiscali escluse) o in accordi di ristrutturazione ex art. 67 c.3 lett. d) LF o in accordi in composizione negoziata. In passato il Fisco poteva opporsi all’omologazione del concordato se non era soddisfatto dei pagamenti; recenti sentenze (cfr. Cass. sez. un. n. 4227/2023) hanno consentito il “cram down” fiscale: il piano aziendale può ridurre i crediti tributari anche se l’Agenzia non ha dato l’assenso, purché il piano sia comunque conveniente e verosimile (Corte di Cassazione ha di fatto spostato l’attenzione sull’equilibrio generale della procedura, non più sul consenso di ogni creditore).
  • Transazione fiscale. Da settembre 2024 la normativa sul Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) prevede la figura della transazione fiscale, applicabile ad accordi di composizione della crisi e concordati (art. 23-bis CCII). In pratica, il debitore in crisi può proporre all’Agenzia Entrate un piano di pagamenti parziali (tipicamente oltre i 20 anni, se omologato) con stralcio di parte del debito, previa autorizzazione del tribunale. La transazione fiscale può essere inclusa in un piano attestato di risanamento o in accordo di ristrutturazione, e – se omologata – vincola l’Erario ad accettare la riduzione stabilita (fermo restando l’obbligo di corrispondere l’importo concordato). Si tratta di un’opportunità recente e complessa, che richiede preparazione documentale rigorosa e interlocuzione con l’Agenzia.

Strumenti alternativi

Oltre alle difese giurisdizionali, vari strumenti agevolativi e procedure semplificate possono alleviare o stralciare i debiti dell’impresa in crisi. Tra questi:
Definizioni agevolate delle cartelle (“rottamazioni” e “saldo e stralcio”). Negli ultimi anni il legislatore ha spesso attivato condoni parziali dei debiti: rottamazione-ter (L. 145/2018), saldo e stralcio (L. 145/2018, L. 160/2019), rottamazione-quater (conversione D.L. 162/2019) e varie definizioni agevolate per liti pendenti (L. 205/2017, L. 130/2020, etc.). Questi strumenti consentono di chiudere i carichi iscritti a ruolo (prefiniti e coattivi) pagando solo tributo e interessi, senza sanzioni, spesso dilazionabili in più anni senza interessi. In pratica, l’impresa in crisi può aderire entro scadenza e versare in 5 o più anni l’importo ridotto, ottenendo la pace fiscale. È importante verificare se per i debiti attuali sia aperta una finestra di rottamazione o saldo: le circolari di Agenzia Entrate-Riscossione forniscono le istruzioni operative.
Rateizzazioni agevolate. Anche fuori dai condoni straordinari, l’Agenzia permette di rateizzare i debiti fiscali: normalmene fino a 72 rate mensili, oppure 120 in casi eccezionali previa istruttoria. In alcuni casi di crisi conclamata è possibile concordare forme di pagamento dilazionate (art. 15 L. 119/2018 estende fino a 120 rate dilazionabili senza interessi). Ad esempio, ai sensi del recente “decreto antitricote” (L. 21/2022), imprenditori in stato di crisi possono ottenere la sospensione di pignoramenti e la dilazione trentennale del debito. Un buon calcolo comparativo aiuta a decidere se fosse più conveniente aderire a una definizione agevolata piuttosto che un piano rateale pluriennale.
Piano del consumatore e accordo ex L.3/2012. Anche imprenditori individuali e piccoli professionisti (che non possono accedere a concordato societario) possono rivolgersi all’OCC sotto la L.3/2012. Se si rientra nei limiti di debito e di capacità di pagamento stabiliti dalla legge, si può negoziare con tutti i creditori (anche fiscali) un piano che prevede dilazioni e tagli selettivi. Se omologato dal tribunale, vale come titolo esecutivo e blocca i pignoramenti. Dopo il piano e il pagamento almeno del 60-80% dei crediti (a seconda dei casi), si ottiene l’esdebitazione, cancellando il residuo. ATTENZIONE: la L.3/2012 richiede che il piano sia “meritevole” (assenza di colpa grave, frode o insolvenza volontaria) e va preparato con cura (rapporto dettagliato dell’OCC con cause e redditi).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 67 co.3 lett. d) L. 267/42) o piani attestati ex Codice Crisi. Se l’impresa è di medio dimensione (entro certe soglie di fatturato e debiti) può proporre ai creditori (incluso il Fisco) un accordo di ristrutturazione extragiudiziale o un piano attestato di risanamento. Tali piani prevedono il coinvolgimento di una banca o un istituto autorizzato come sponsor finanziario, che garantisca i pagamenti futuri. Il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’unanimità del Fisco (cram down), se risulta conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione (art. 182-bis LF, art. 63 Codice della Crisi).
Amministrazione straordinaria o concordato preventivo**. Se la crisi è grave ma l’azienda è in posizione rilevante (grandi numeri), si può valutare l’amministrazione straordinaria per grandi imprese in crisi (legge Prodi-bis D.Lgs. 270/99) o un concordato preventivo ordinario. Tali strumenti coinvolgono curatori/commissari straordinari e richiedono procedure complesse (relazione dell’esperto, tavoli di conciliazione sindacale, ecc.). Possono sospendere tutte le azioni esecutive (art. 180 LF) e consentire anche qui piani di pagamento con esclusione di parte dei debiti (con stralcio). Tuttavia, sono soluzioni di ultima istanza, che necessitano di competenze elevate e vengono attivate solo se le altre vie non bastano.

Riassunto degli strumenti principali:

StrumentoAmbito di applicazioneVantaggi principaliSvantaggi principali
Rottamazione cartelleFiscali iscritti a ruolo (Legge finanziaria)Cancellazione delle sanzioni, pagamento dilazionato a condizioni agevolate (spesso in 5 anni)Paga solo tributo+interessi; scadenze rigide; non per debiti contributivi
Saldo e stralcioContribuenti in grave difficoltà (2020-21)Copre circa il 35-60% del debito totaleSolo per soggetti in carico familiare basso; finestre temporali limitate
Piano del consumatore (L.3/2012)Persone fisiche, imprenditori individuali, piccoli professionisti con debiti (anche fiscali)Concordato con tutti i creditori, esdebitazione dei residui dopo pagamento planNecessita di approvazione giudice; verifica meritevolezza; impegno pluriennale
Accordo composizione crisi (L.3/2012)Piccole imprese e professionisti sovraindebitatiSimile al piano del consumatore, ma rivolto a imprese (società di persone e di capitali di limitate dimensioni)Necessita rapporto dell’OCC e omologazione; costi OCC; può escludere alcuni debiti privilegiati
Composizione negoziata (DL 118/2021)Imprese di tutte le dimensioni (senza requisiti minimi)Percorso stragiudiziale con esperto, sospende le esecuzioni, consente trattativa con Fisco e banche; nessun concorso fallimentareRichiede attivazione volontaria; non ancora prassi diffusa; costi di esperto
Accordi ristrutturazione (art. 67 LF, art. 182-bis Codice Crisi)Imprese medio-grandi (oltre certe soglie, richiede piano con relatore)Omologazione anche senza assenso del Fisco (cram down), pianificazione dei pagamenti su larga scalaProcedura complessa; necessita del relatore commerciale ed eventualmente finanziario
Concordato preventivo (art. 160 LF, artt. 63-88 CCII)Imprese di medie-grandi dimensioniBlocca azioni esecutive, permette piani pluriennali, può prevedere anche reintegrazione contributiva/tributariaCosti elevati (curatore, perito), lunga durata, controlli giudice, approvazione creditori
Amministrazione Straordinaria (L. 270/99)Grandi imprese strategicheMassima protezione giudiziaria, possibilità di affidamento a gestori nazionaliImpegnativa, concede poteri straordinari; consiste in insolvenza assistita da commissari
Transazione fiscaleComposizione negoziata, concordato, altri procedimenti concorsualiStralcio dei debiti fiscali residui previa offerta di pagamento; impegno definito in accordoNormativa nuova e complessa; serve collaborazione con Fisco per omologa
Rateizzazioni normali e allungateTutte le imprese con debiti tributariPossibilità di pagare in 72-120 rate senza interessi (per chi supera stato crisi)Serve coprire almeno una quota minima annuale del debito; rischio decadenza se si sbaglia

Fonte: elaborazione su normativa vigente e prassi (L. 145/2018, L. 160/2019, D.L. 137/2020, D.L. 118/2021, L. 3/2012, art. 182-bis CCII, Cass. 4227/2023).

Errori comuni e consigli pratici

Nelle situazioni di crisi un imprenditore può commettere diverse pagine di errori che pregiudicano le proprie difese. Ecco i più frequenti:
Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia. A volte l’azienda decide di non dare peso a una “carta dell’Agenzia delle Entrate” perché pensa sia un sollecito irrilevante. È sbagliato: anche un “invito a conciliazione” può comportare l’apertura di un contenzioso. Rispondere sempre entro i termini, anche per impugnare, o quanto meno per chiedere chiarimenti o rateizzazione, è fondamentale.
Non verificare la data di notifica. Decade chi non impugna in tempo. Se l’impresa riceve una cartella, il termine per l’opposizione (40 giorni) decorre dalla data di notifica, non da quella di consegna in azienda. Occorre quindi aprire subito la corrispondenza e registrare le scadenze su un calendario.
Assumere che un saldo stralcio sia la soluzione migliore. Spesso si dà per scontato che aderire alla rottamazione-ter o simili risolva tutto. Ma conviene sempre confrontare l’onere degli arretrati che bisognerebbe pagare con l’alternativa del ricorso (soprattutto se si hanno buone chance di vittoria) o del piano rateale. Ad esempio, aderire a saldo e stralcio può essere costoso se si possiede un reddito elevato e dunque le quote da versare superano quelle di un accordo di composizione.
Sottovalutare la gestione della banca e dei fornitori. Un’azienda in crisi non deve solo pensare alle tasse, ma anche agli istituti di credito e ai fornitori. Una linea di credito in scadenza può essere rinegoziata solo se si dimostrano prospettive di risanamento; è consigliabile coinvolgere subito anche un consulente bancario. Similmente, trascurare i fornitori può interrompere la produzione: a volte si può proporre un pagamento dilazionato anche a loro, previo accordo.
Trascurare la contabilità interna. Un piano di rientro o una procedura di crisi richiedono bilanci veritieri e aggiornati. Si deve avere ben chiari i flussi di cassa previsionali, i margini lordi e i costi fissi. Errori nel forecasting sono fatali: ad esempio, un piano concordato deve includere rate verosimili da pagare; se in itinere si scopre di non poter onorare una rata, scatta la decadenza. Aggiornare subito i dati contabili e includerli nel piano è cruciale.

Consigli operativi: tenere un unico coordinatore tra avvocati e commercialisti per evitare contraddizioni, richiedere sempre ricevute o certificati di pagamento, munirsi di un piano di investimenti realistico (per ricavi futuri), risolvere eventuali vertenze del lavoro in sospeso (liti pendenti con ex dipendenti possono complicare l’operazione), e soprattutto agire in fretta. Il tempo è nemico del debitore: una volta che l’atto esecutivo è notificato, inizia a scorrere il termine breve per le opposizioni e nel frattempo possono partire azioni come ipoteche o fermi sui beni aziendali. Chi si attarda rischia di vedere i creditori eseguire indisturbati.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa fare subito dopo aver ricevuto una cartella esattoriale?
    Innanzitutto leggere attentamente l’atto e segnare la data di notifica. Verificare che l’importo sia corretto e che non siano state già pagate quelle somme. Se il debito è fondato, si può richiedere la rateizzazione entro i termini; in alternativa, se ci sono vizi di illegittimità, bisogna preparare subito un’opposizione (o una dichiarazione di impugnazione alla commissione tributaria, se il tema riguarda l’atto principale). Nel frattempo, sospendere qualsiasi pagamento alla ceglio del consulente e considerare se aderire a una definizione agevolata.
  2. Quali termini devo osservare per impugnare un avviso di accertamento o una cartella?
  3. Avviso di accertamento: normalmente 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
  4. Cartella esattoriale: 40 giorni dalla notifica per la opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale (art. 615 c.p.c.). In alternativa, si può anche impugnare presso il giudice tributario entro 60 giorni se si possono dedurre vizi del tributo.
  5. Pignoramento presso terzi (banche, clienti): opporsi entro 40 giorni dall’esecuzione (art. 617 c.p.c.).
    Scadenze precise e modalità di notifica sono fondamentali: in caso di ritardo, le opposizioni non sono ammesse.
  6. Chi è competente per giudicare la controversia?
    Il giudice dipende dal tipo di contestazione: in generale, se l’azienda contesta la validità del tributo stesso (es. inesistenza del debito, decadenza, prescrizione) accaduto prima della cartella, il giudice competente è tributario ; se invece si impugna l’esecuzione in sé per fatti successivi, la competenza è dell’ordinario (Tribunale).
  7. Che differenza c’è tra rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio?
    La rottamazione ter (legge 145/2018) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo tributo + interessi (sanzioni azzerate), generalmente dilazionabili in 18-21 rate senza interessi. Il saldo e stralcio (L. 145/2018 e L. 160/2019) è riservato a contribuenti in difficoltà economica che soddisfano requisiti di ISEE: in questo caso si paga circa il 35-60% del debito totale in 7 rate. Entrambe le misure sono state adottate per limitati periodi di tempo e abbracciano anche debiti relativi a persone fisiche e titolari di partita IVA con ISEE basso. È necessario controllare se sono ancora attive finestre temporali in cui aderire e inviare la richiesta di definizione agevolata correttamente.
  8. Cos’è il piano del consumatore e come può aiutarmi?
    È uno strumento (art. 7 L.3/2012) destinato a persone fisiche indebitate non fallibili (professionisti, piccoli artigiani, autonomi). L’imprenditore presenta un piano concordato (preparato da OCC) che può prevedere l’abbattimento del debito e l’allungamento dei pagamenti. Se il piano è omologato dal tribunale, i creditori non possono eseguire i loro diritti privati (pignoramento, protesti). Al termine del piano, se è stato rispettato per almeno l’80% del credito, si ottiene l’esdebitazione: vengono cancellati i debiti residui. Serve dimostrare serietà e meritevolezza (assenza di dolo), redigere un piano sostenibile e ottenere l’assenso del giudice.
  9. Come posso bloccare un pignoramento presso terzi?
    Se un cliente o la banca ha ricevuto pignoramento sui conti dell’azienda, si può fare opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.) entro 40 giorni dall’atto di pignoramento. Inoltre, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento se si propone una soluzione fattibile (ad es. piano di rateizzazione) e si prospettano gravi danni. Un metodo pratico: presentare istanza di rateizzazione dell’intero debito e contestualmente opposizione all’esecuzione; il Tribunale potrà sospendere il pignoramento in attesa di decidere.
  10. Posso cedere beni o immobili per saldare i debiti?
    Sì, ma con cautela. Qualsiasi cessione in prossimità di insolvenza può essere contestata dai creditori o dal giudice (revocatoria fallimentare) se avvantaggia un creditore. Meglio concordare la vendita con tutti i creditori (o nel contesto di un piano omologato) piuttosto che farlo da soli. Tuttavia, offrire beni in garanzia o pignorati (ad esempio immobili o attrezzature) può essere utile per negoziare dilazioni con l’Agenzia delle Entrate o con fornitori.
  11. Quali crediti possono partecipare ad un piano di ristrutturazione?
    Crediti fiscali, debiti bancari e fornitori possono essere inclusi. I crediti privilegiati (ad es. tributi successivi, contributi previdenziali, debiti erariali più recenti) sono soddisfatti prioritariamente. Attualmente la transazione fiscale (novità 2024) consente di includere anche tributi erariali nello stralcio, escludendo quelli costitutivi delle risorse proprie UE. Crediti contributivi (INPS) sono invece generalmente esclusi dai negoziati di crisi (diversamente da procedure fallimentari).
  12. Quanto costa l’intervento dell’avvocato o del consulente?
    Esistono modalità variabili: l’opposizione a un atto di riscossione può essere pagata a parcella professionale, spesso calcolata in percentuale sull’importo contestato o a tariffa oraria. Per procedure di crisi come accordi L.3/2012 o negoziazioni di piano, solitamente l’OCC e l’avvocato concordano compensi specifici (es. percentuali sulle somme recuperate o forfait). In alcuni casi il giudice può ridurre i compensi per concordati od esdebitazioni. È bene chiedere un preventivo dettagliato: la battaglia con il Fisco è complessa e richiede professionalità, ma è comunque spesso meno costosa delle sanzioni che si rischierebbero se si perde la causa.
  13. Quali sono i vantaggi di rivolgersi subito a un professionista come l’Avv. Monardo?
    Un esperto conosce le procedure giuste da attuare e i termini da rispettare, evitando errori che farebbero venir meno i benefici di una definizione. Ad esempio, sa se conviene più pagare subito senza sanzioni (rottamazione) o fare opposizione. Sa come calcolare dilazioni, preparare il piano di composizione e negoziare con l’Agenzia delle Entrate, anche attivando piattaforme telematiche (come quella della composizione negoziata). In una parola, fornisce un approccio organizzato e tempestivo, indispensabile per non subire passivamente il sistema di riscossione.
  14. È vero che con la legge 180-bis si può estendere la decadenza del Fisco?
    Sì: introdotta dal “Decreto Pace Fiscale” (D.L. 119/2018, oggi art. 15-quaterdecies D.P.R. 602/73), la norma stabilisce che se un contribuente presenta reclamo o ricorso (Es.: ricorso in Commissione Tributaria) PRIMA della notifica della cartella, perde l’effetto di decadenza, cioè il Fisco non può più beneficiare della pretesa. Inoltre, recenti sentenze confermano che questa clausola di salvaguardia del contribuente deve essere riconosciuta automaticamente se la notifica è sospesa (cass. n. 42029/2021). In pratica, se l’azienda impugna l’atto in tempo utile, non incorre nella decadenza dalle rateizzazioni ex lege.
  15. Cosa succede se mi viene notificato un fallimento anziché un cartella?
    Se il curatore fallimentare rileva che ci sono stati debiti non pagati da parte dell’impresa (anche fiscali o contributivi) gli si può opporre una dichiarazione di insinuazione al passivo (art. 99 L.F.). Il debitore/gestore può anche citare in rivalsa il concordato (art. 182-bis) se aveva già proposto un accordo. Comunque, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è l’extrema ratio: una volta aperto, è troppo tardi per definizioni agevolate sui debiti pregressi. Si può solo negoziare con il curatore la vendita di beni aziendali per evitare la rottura dell’impresa, ma in genere è opportuno evitare il fallimento agendo preventivamente con le soluzioni sopra indicate.
  16. Posso ottenere una consulenza in videoconferenza o solo di persona?
    L’Avv. Monardo e il suo team di commercialisti sono organizzati anche per consulenze online (email, video call) e per scambiare documenti via posta elettronica certificata. Tuttavia, data la complessità della materia, spesso è opportuno esaminare personalmente la documentazione originaria (ricorsi, cartelle, bilanci) in studio o via PEC. In ogni caso l’assistenza può partire immediatamente non appena si prende contatto.
  17. Cosa significa che l’avvocato è “gestore della crisi da sovraindebitamento”?
    Il Gestore della Crisi è una figura professionale prevista dalla L.3/2012, abilitato a condurre le procedure di composizione per la prima volta (accordi, piani del consumatore). L’iscrizione ministeriale attesta che ha seguito un corso specifico e praticantato. Ciò significa che l’Avv. Monardo è autorizzato ad assistere i debitori in crisi (persone fisiche o micro-imprese) nella presentazione del piano, rapportandosi con i creditori secondo le norme di legge.
  18. Quali sono i documenti da preparare subito per procedere?
    Conviene raccogliere con urgenza bilanci e conti correnti degli ultimi 3-5 anni, inventario dei creditori (bancari, fiscali, fornitori) e dei beni disponibili. Se si valuta una procedura ufficiale, sarà necessaria la dichiarazione dei redditi, documenti dei contratti (mutui, leasing, garanzie), fatture non pagate dai clienti, estratti conto. In pratica occorre fare un quadro dettagliato dell’indebitamento e dell’andamento economico, per poi sottoporlo al professionista che vi indicherà quali carte serviranno in più (es. comunicazioni di irregolarità, sentenze passate).
  19. È meglio vendere subito un ramo d’azienda piuttosto che attendere la procedura?
    Dipende: la cessione di rami d’azienda può essere finanziariamente vantaggiosa (utili contabili da reinvestire), ma deve essere valutata dal punto di vista fiscale e concorsuale. Se si tratta di una società con più aree di business, è possibile vendere quelle sane per raccogliere liquidità e continuare con le restanti. Tuttavia, serve trasparenza verso i creditori: in concordato o piano del consumatore, il prezzo di vendita è vincolato alle tabelle di mercato per evitare anatocismo. Inoltre, la cessione da sola non elimina i debiti scaturenti dalla gestione pregressa. Spesso è meglio inserirla nel piano di ristrutturazione, con il prezzo che va ai creditori.
  20. Cosa sono le norme UE sul sovraindebitamento?
    Con la direttiva UE 1023/2019 (recepita in Italia, artt. 89-ter e seguenti D. Lgs. 14/2019), agli imprenditori in crisi viene riconosciuto il diritto di pagare solo una quota equa dei debiti residui e ottenere l’esdebitazione del resto (procedura “RESHAPE” o esdebitazione). L’Italia ha recepito parzialmente, incrementando l’obbligo di pagamento al 50-70% per accedere alla cancellazione dei debiti (per le SRL di persone e imprese “sovraindebitate”). In pratica, anche la ristrutturazione extragiudiziale è sostenuta dall’ordinamento UE, ribadendo che la responsabilità del debitore è proporzionale alla propria quota nel capitale sociale (Cass. Civ. Sez. Unite 3394/2021).
  21. Come posso fermare fermi o ipoteche già iscritti?
    Se il Tribunale approva un concordato o un accordo (ad es. L.3/2012), questi atti producono effetti sospensivi: il decreto giudiziale di ammissione blocca ogni esecuzione, inclusi fermi e ipoteche sugli immobili e impianti, fino a omologa definitiva. In tal caso sarà compito degli avvocati inviare i decreti ai Pubblici Registri per cancellare le formalità pregiudizievoli (ad esempio, la cancellazione dell’ipoteca iscritta in Conservatoria). Se non si ricorre a tali vie, occorre invece proporre opposizione all’espropriazione nel termine perentorio (art. 615 c.p.c.) e contestare la legittimità del fermo con ricorso in Tribunale.
  22. Quali società possono aderire all’accordo di composizione della crisi (L.3/2012)?
    Possono ricorrere all’accordo di composizione del sovraindebitamento sia le persone fisiche che svolgono attività d’impresa (art. 7 L.3/2012, comma 4-bis), sia le imprese individuali e le società di persone e di capitali (fatte salve banche e assicurazioni). Non è ammessa, invece, alle cooperative con fini mutualistici o alle società quotate. Importante: l’accordo deve coinvolgere tutti i creditori (in pratica almeno l’80% degli stessi in valore) e non può stralciare tributi posteriori all’accordo.
  23. Posso cambiare professionista durante la procedura?
    In teoria sì, ma con cautela: alcuni atti (es. opposizione pendente) possono subire effetti collaterali (come rinvio d’udienza) se cambia il rappresentante. Meglio affidarsi sin dall’inizio al professionista giusto. Se però si ritiene di cambiare, è possibile revocare il mandato via PEC e nominare un nuovo legale. In ogni caso la nuova persona ricostruirà rapidamente il dossier per garantire continuità.

Simulazioni pratiche e esempi numerici

Esempio 1. Ditta individuale con debito fiscale e contributivo: Immaginiamo l’“Officina Viti&Bulloni s.n.c.” abbia ricevuto una cartella per IVA e ritenute non versate da € 80.000. I debiti sono maturati in due anni consecutivi e già aperti in riscossione; l’azienda è in perdita netta da tre anni. I soci hanno immobili e conti correnti insufficienti. Senza intervento, l’Agenzia emetterà pignoramento conto corrente e immobili. Le azioni possibili:
– Impugnare le cartelle presentando opposizione, sostenendo la prescrizione su parte degli anni (in quanto l’IVA 2016 è prescritta se l’atto è più vecchio di 5 anni). Parallelamente, chiedere rateazione almeno per importi non contestati.
– Accedere al piano del consumatore (essendo ditta individuale non fallibile) con OCC: la proposta prevede di pagare 2 anni di utili futuri (simulazione: se l’utile netto normale è 20.000€/anno, si offre un piano triennale da €60.000 totali). L’OCC deposita il piano in Tribunale. Con il ricorso presentato in tempo, si sospendono pignoramenti. Alla fine, se l’84% dei crediti (IVA+INPS) è saldato, si ottiene l’esdebitazione dei rimanenti €10.000 residui.

Esempio 2. S.p.A. in crisi con fidi bancari: La “Bullonixxxx SpA” ha fatturato €1 milione, ma accumulato €300.000 di debiti fiscali (IVA, IRAP) e €500.000 di esposizioni bancarie. La banca ha ritirato il fido in ragioni della crisi di bilancio e la società ha ricevuto un invito di Acquisizione Proposte (accordo di ristrutturazione bancario). In questo caso:
– Si redige un piano attestato di risanamento (art. 67, co.3 lett. d LF) da presentare al Tribunale. Il piano prevede di saldare i debiti bancari con un equity di 200.000€ e un pagamento pluriennale, proponendo ai creditori (banche, Agenzia Entrate, INPS) la partecipazione proporzionale.
– Il Fisco può opporsi se ritiene il pagamento fiscale troppo basso, ma la Cassazione (es. sent. 4227/2023) consente comunque l’omologazione con “cram down”: cioè il Tribunale approva il piano anche senza consenso dell’Erario, se si dimostra equo rispetto alla liquidazione.
– In alternativa, se intercorrono fattori straordinari (pandemia, contributi ottenuti) si può proporre una composizione negoziata DL 118/2021, nominando un esperto (operativo nel Lazio, Piemonte, Lombardia secondo gli elenchi camerali). L’esperto contatterà i creditori, eventualmente proponendo un “patto Marco” di nuovo finanziamento in cambio di concessioni (art. 4-bis, D.L. 118/2021 convertito).

Simulazione numerica – Piano di esdebitazione: Supponiamo che l’analista finanziario dell’OCC valuti che l’azienda può destinare €15.000 annui al rimborso dei creditori (dopo aver coperto costi essenziali di gestione). L’importo totale del debito da ristrutturare [A] è €60.000 (IVA+Equitalia+INPS), e i flussi annui [B] sono €15.000 come detto. Il rapporto A/B = 4,0. Indica che, in assenza di stralcio, sarebbero necessari 4 anni per ripagare tutto. Inserendo un ipotetico stralcio del 20%, il debito ridotto scende a €48.000, con un nuovo rapporto 48/15 = 3,2 anni. Se il piano prevede 4 anni di pagamenti, i creditori recuperano mediamente il 93% del dovuto (15k * 4 = 60k versati su debito residuo 48k). Superato l’80% richiesto dalla legge, l’esdebitazione si ottiene per la differenza: i restanti €12.000 di debiti verranno cancellati .

Conclusione

La situazione di un’azienda di bulloneria e viteria con debiti e in crisi impone di muoversi con decisione e competenza. Il presente articolo ha illustrato le principali difese giuridiche e gli strumenti normativi che consentono di fronteggiare gli atti di riscossione fiscale e i rischi di procedure concorsuali. In sintesi: non esistono soluzioni magiche, ma ci sono percorsi chiari per difendersi dalla crisi, purché si agisca tempestivamente. Intanto va evitata la paralisi: anche solo impugnando gli atti nei termini, o presentando istanze di rateazione, si guadagna tempo prezioso. Poi, va studiata la soluzione operativa più efficace – che può andare da un semplice accordo dilatorio con il Fisco a procedure complesse (concordato, composizione negoziata, piano del consumatore, ecc.).

La differenza la fa l’assistenza di un professionista specializzato: l’Avv. Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno le competenze e l’esperienza per aiutarti concretamente. Possono analizzare ogni atto che hai ricevuto, impostare ricorsi e sospensioni in tribunale, negoziare piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate o con la banca, predisporre proposte di composizione della crisi e redigere piani industriali. Con il loro intervento tempestivo è possibile bloccare azioni esecutive, sequestri o pignoramenti in corso, revocare ipoteche e fermi sui beni aziendali e personale. Non solo: sapranno valutare ogni aspetto tecnico della tua posizione, suggerendoti le soluzioni più concrete ed economiche (ad esempio, consigliando se conviene più aderire a una definizione agevolata o puntare all’esdebitazione).

Ricordalo: una volta scaduti i termini per reagire (ricorsi, compensazioni, piani conciliativi), la legge limita fortemente le tue possibilità di difesa. Per questo è essenziale muoversi subito.

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Sentenze e fonti normative di riferimento: Cass. SS.UU. 10/02/2023 n. 4227 (concordato preventivo e debiti tributari), Cass. ord. 15/09/2023 n. 26681 (giurisdizione tributaria nelle opposizioni a cartelle) ; Corte Cost. 14/07/2021 n. 140 (sovraindebitamento); L. 27/01/2012 n. 3 (composizione crisi da sovraindebitamento, artt. 7-15) ; D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi, artt. 180-195 e 263-275 per concordato e piani attestati); D.Lgs. 136/2024 (correttivo CCII, art. 23-bis su transazione fiscale); D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 (composizione negoziata; Artt. 2-17 CCII) ; D.P.R. 602/1973 (riscossione coattiva, tempi per opposizioni). Complementari sono le circolari e prassi Agenzia Entrate-Riscossione (es. istruzioni sulla rottamazione, n. 16/E 2018, etc.) e la Relazione Ministeriale su composizione della crisi (Decreto 21/3/2023) . Verificare sempre le disposizioni aggiornate, perché la normativa può subire variazioni annuali nelle leggi di bilancio o decreti emergenziali.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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