Risolvi il pignoramento stipendio con assegno di mantenimento

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio è uno degli strumenti più incisivi utilizzati dai creditori per recuperare i propri crediti. Quando, oltre al pignoramento, sussiste anche un assegno di mantenimento disposto a favore del coniuge separato o dei figli, la situazione diventa ancora più complessa. Le regole per determinare le quote pignorabili, la protezione del minimo vitale e le priorità tra i vari crediti richiedono una profonda conoscenza della normativa italiana, in continua evoluzione. Per il debitore che percepisce uno stipendio e ha l’obbligo di versare un assegno di mantenimento, è essenziale sapere come tutelare i propri diritti, quali strumenti di difesa utilizzare e quali soluzioni giudiziali o stragiudiziali adottare per ridurre o estinguere il debito.

L’argomento è di primaria importanza perché un errore nella gestione del pignoramento può mettere a rischio la propria capacità di sopravvivenza. Le norme prevedono limiti rigorosi per impedire che il pignoramento aggredisca il minimo vitale e regolano in modo puntuale le modalità di trattenuta, ma molti ignorano come far valere queste garanzie. Con l’adozione del nuovo Codice di procedura civile (riforma Cartabia), l’introduzione della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e i numerosi interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, i parametri cambiano continuamente; chi non si adegua rischia di subire trattenute illegittime.

In questa guida analizzeremo:

  • i riferimenti normativi fondamentali: art. 545 c.p.c., come modificato negli ultimi anni, le regole specifiche per il pignoramento degli stipendi pubblici introdotte dalla legge n. 207/2024, l’art. 473‑bis.37 c.p.c. sul pagamento diretto dell’assegno di mantenimento, la disciplina sui debiti fiscali di cui all’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 e le ultime circolari INPS;
  • la giurisprudenza recente (Cassazione e Corte costituzionale) che incide sulla quantificazione delle quote pignorabili e sulla prevalenza dei crediti alimentari;
  • la procedura da seguire dopo la notifica dell’atto di pignoramento: termini, obblighi dell’ufficio pagatore e del terzo, e modalità per far valere le proprie eccezioni;
  • le difese e le strategie legali per opporsi al pignoramento, chiedere la sospensione o definire il debito (sospensive, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., conversione, transazioni);
  • gli strumenti alternativi per risolvere la situazione debitoria, come la rottamazione-quater e successive proroghe, la definizione agevolata per cartelle esattoriali, i piani del consumatore, i piani di ristrutturazione, l’esdebitazione e la composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • errori da evitare, consigli pratici e risposte alle domande più frequenti;
  • simulazioni numeriche che mostrano come calcolare la quota pignorabile in presenza di più debiti e di un assegno di mantenimento.

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è stato redatto con il contributo scientifico dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coadiuvato da un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla pluriennale esperienza nel contenzioso bancario, tributario e nelle procedure esecutive, l’Avv. Monardo può offrire una consulenza altamente specializzata per:

  • analizzare gli atti di pignoramento e valutare la legittimità delle pretese;
  • proporre ricorsi contro cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
  • ottenere la sospensione dell’esecuzione o del prelievo in banca o presso il datore di lavoro;
  • avviare trattative stragiudiziali con i creditori per ridurre l’ammontare delle somme e definire un piano di rientro sostenibile;
  • redigere piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o procedure di liquidazione controllata, utili per liberarsi dai debiti preservando il patrimonio;
  • agire in giudizio per far valere la prevalenza dei crediti alimentari e del minimo vitale;
  • rappresentare il debitore o il contribuente dinnanzi al giudice dell’esecuzione, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altri creditori.

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1. Contesto normativo: leggi, articoli e sentenze per il pignoramento dello stipendio e l’assegno di mantenimento

1.1. La disciplina generale dell’art. 545 c.p.c. e le modifiche più recenti

L’art. 545 del Codice di procedura civile (c.p.c.) disciplina l’impignorabilità e la pignorabilità dei crediti verso terzi. Le disposizioni pertinenti allo stipendio, alla pensione e alle indennità sono contenute nei commi 3‑10, che hanno subito numerosi interventi legislativi negli ultimi anni.

Secondo il testo attualmente in vigore :

  • i crediti alimentari e le somme destinate a sostentamento del debitore sono impignorabili senza l’autorizzazione del presidente del tribunale o del giudice delegato, in base al tipo di procedura;
  • salari, stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese le pensioni e i compensi dovuti per rapporti di collaborazione, sono pignorabili nella misura massima di un quinto per debiti ordinari;
  • nel caso di debiti fiscali verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quota pignorabile varia in funzione dello stipendio (1/10 per retribuzioni fino a 2.500 euro lordi al mese, 1/7 per retribuzioni tra 2.500 e 5.000 euro e 1/5 per retribuzioni oltre 5.000 euro), come chiarito anche dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973;
  • più pignoramenti simultanei non possono comportare una trattenuta complessiva superiore alla metà dello stipendio;
  • le pensioni e gli assegni sostitutivi non sono pignorabili fino a un importo pari a due volte l’assegno sociale con un minimo assoluto di 1.000 euro; solo la parte eccedente tale soglia è pignorabile ;
  • le somme già accreditate su conto corrente prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’eccedenza rispetto a tre volte l’assegno sociale ; l’espressione “assegno sociale” si riferisce al trattamento economico minimo erogato dall’INPS, aggiornato annualmente (546,24 euro mensili per il 2026);
  • il giudice dell’esecuzione può dichiarare inefficace il pignoramento per la parte eccedente i limiti di legge .

Il Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024 (c.d. decreto PNRR), ha riformato l’art. 546 c.p.c. introducendo nuovi obblighi a carico del terzo pignorato. La modifica prevede che, se il terzo non deposita le somme dovute entro la data indicata nell’atto di pignoramento, il creditore può chiedere l’adozione di provvedimenti coercitivi (multe e sanzioni) e, decorso il termine di sei mesi dalla scadenza, il terzo è liberato dalle obbligazioni se non è stato notificato l’atto di intervento o la dichiarazione di persistenza del pignoramento. Questa novità mira a velocizzare il recupero coattivo e a garantire la responsabilità del datore di lavoro o della banca.

1.2. Il nuovo art. 473‑bis.37 c.p.c. e il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto nel Libro IV del codice di procedura civile l’art. 473‑bis.37, che disciplina il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento. La norma consente al creditore di un assegno di mantenimento (es. ex coniuge o genitore affidatario dei figli) di rivolgersi direttamente al terzo che paga lo stipendio al debitore (datore di lavoro, ente pubblico, banca) e ottenere il versamento delle somme dovute per i ratei di mantenimento già scaduti . Il creditore deve mettere in mora il debitore con un preavviso di almeno trenta giorni, notificando il titolo (sentenza di separazione o divorzio, accordo di negoziazione assistita) al terzo. Se il terzo non adempie, è passibile di esecuzione.

L’art. 473‑bis.37 abroga e sostituisce le precedenti disposizioni del codice civile e della legge sul divorzio (art. 156 c.c. e art. 8 L. 898/1970) . La norma attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di ripartire le somme tra il creditore dell’assegno di mantenimento e altri creditori intervenuti nel pignoramento, in base alla diversa natura del credito . Questo comporta che le somme dovute a titolo di mantenimento godono di prelazione rispetto ad altri crediti ordinari: il giudice stabilisce la ripartizione tenendo conto del carattere alimentare e prioritario dell’assegno.

1.3. La legge n. 207/2024 e il pignoramento degli stipendi pubblici dal 2026

Con la legge di bilancio 2025 (l. 207/2024, art. unico commi 84-86), il legislatore ha inserito nuove previsioni nell’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 che entreranno in vigore dal 1º gennaio 2026. Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica saranno tenute a verificare, prima di erogare stipendi o indennità superiori a 2.500 euro lordi, se il dipendente ha debiti fiscali superiori a 5.000 euro . In caso positivo, l’amministrazione dovrà bloccare il pagamento della parte di stipendio corrispondente alla quota pignorabile e avvisare l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER). L’AdER potrà quindi chiedere il pignoramento presso terzi. I parametri sono i seguenti:

  • Soglia del debito: il blocco scatta per debiti pari o superiori a 5.000 euro ;
  • Soglia dello stipendio: il controllo riguarda le erogazioni mensili superiori a 2.500 euro lordi ;
  • Limite di pignorabilità: l’importo trattenuto può arrivare fino a un settimo dello stipendio per retribuzioni superiori a 2.500 euro e fino a un decimo per le erogazioni una tantum come la tredicesima ;
  • Termine di sospensione: l’amministrazione deve sospendere il pagamento per un massimo di 60 giorni, attendendo la risposta dell’AdER. Se l’agente della riscossione non notifica un pignoramento entro il termine, la somma deve essere corrisposta al dipendente ;
  • I pagamenti inferiori a 2.500 euro non sono oggetto di verifica.

Questa procedura costituisce una sorta di pre‑pignoramento amministrativo: il dipendente è avvisato prima che lo stipendio venga bloccato e può contestare l’esistenza o l’importo del debito, attivando i rimedi previsti dalla legge.

1.4. Circolari INPS recenti: limite minimo vitale e altre prestazioni

L’INPS ha adeguato le proprie istruzioni alle novità legislative. La Circolare n. 38/2023 ha dato attuazione alla legge n. 142/2022, stabilendo che dal 22 settembre 2022 le pensioni non possono essere pignorate fino a un importo pari a due volte l’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro . La circolare precisa che la protezione si applica anche ai procedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore, in linea con l’orientamento della Corte costituzionale, e sostituisce il precedente limite di impignorabilità (assegno sociale più la metà). Questo significa che il creditore può aggredire solo la parte eccedente la quota protetta.

La Circolare n. 130/2025 (30 settembre 2025) ha ribadito che i salari, gli stipendi, le provvigioni e le indennità sostitutive della retribuzione sono pignorabili nei limiti di un quinto, mentre indennità di malattia, maternità, assegni familiari, assegni di natalità e indennità di trasferta restano impignorabili, salvo che per crediti alimentari dovuti allo stesso ente previdenziale . La circolare spiega inoltre che, in presenza di più pignoramenti (per esempio un pignoramento tributario e uno per un assegno di mantenimento), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio e il giudice dell’esecuzione deve garantire la priorità dei crediti alimentari.

1.5. Giurisprudenza: principali sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale

Corte costituzionale n. 12/2019

La sentenza n. 12/2019 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015), che limitava l’applicazione delle nuove soglie di impignorabilità delle somme accreditate in conto corrente alle esecuzioni iniziate dopo il 27 giugno 2015. La Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione tra procedure pendenti e procedure future, estendendo l’applicazione del nuovo art. 545, commi 8 e 9, c.p.c. anche ai procedimenti in corso . Grazie a questa decisione, i debitori hanno potuto beneficiare della protezione del triplo dell’assegno sociale anche per pignoramenti già pendenti.

Corte di cassazione – Sezione I civile, sentenza 29 marzo 2023, n. 8891

Questa pronuncia riguarda un caso in cui il creditore di un assegno di mantenimento aveva chiesto di capitalizzare le rate future e ottenere in unica soluzione tutte le mensilità non ancora maturate attraverso il pignoramento presso terzi. La Cassazione ha respinto la domanda: l’assegno di mantenimento è un credito periodico e le rate future non possono essere coattivamente riscosse prima della loro scadenza, salvo accordo delle parti e autorizzazione del giudice . Il pignoramento può riguardare solo le rate già maturate; per le rate future resta la possibilità di avvalersi del pagamento diretto ex art. 473‑bis.37 c.p.c. . La sentenza riafferma il carattere alimentare dell’assegno di mantenimento e la necessità di tutelare l’equilibrio tra credito e minimo vitale del debitore.

Corte costituzionale – sentenza 30 dicembre 2025, n. 216

Con sentenza n. 216/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità dell’art. 69 L. 153/1969 sollevata dal Tribunale di Ravenna. La norma consente all’INPS di recuperare indebiti pensionistici trattenendo fino a un quinto della pensione e garantendo solo il trattamento minimo. Secondo la Corte, le nuove tutele previste dall’art. 545 c.p.c. (due volte l’assegno sociale) non si applicano alle trattenute per recupero di indebito, poiché la finalità pubblicistica (ristoro di prestazioni indebite) giustifica un regime diverso . Questa decisione delimita l’area di applicazione delle nuove soglie di impignorabilità.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica di un pignoramento dello stipendio

Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, il debitore deve conoscere i propri diritti e le tempistiche per proporre opposizioni o richiedere la sospensione. Di seguito descriviamo le fasi principali della procedura.

2.1. Notifica dell’atto di pignoramento e ruolo del terzo (datore di lavoro o banca)

L’atto di pignoramento presso terzi è notificato contemporaneamente al debitore e al terzo che detiene le somme (datore di lavoro, ente pubblico o banca). Il contenuto dell’atto deve indicare il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento), la somma da recuperare, l’indicazione delle somme che il creditore ritiene assoggettabili a pignoramento e l’invito al terzo a dichiarare le somme dovute al debitore.

Alla notifica seguono due adempimenti importanti:

  1. Dichiarazione del terzo: entro 10 giorni dalla notifica, il terzo è tenuto a comunicare al creditore e al giudice dell’esecuzione l’esistenza delle somme dovute al debitore e l’eventuale presenza di altri pignoramenti. In mancanza di dichiarazione, il giudice può condannare il terzo al pagamento delle somme nei limiti del pignoramento.
  2. Accantonamento delle somme: il terzo deve accantonare la quota pignorabile dello stipendio e versarla presso un Fondo di tesoreria o sul conto indicato dal giudice, fino a quando quest’ultimo non emetterà l’ordinanza di assegnazione.

Con la riforma dell’art. 546 c.p.c. (DL 19/2024), il creditore può sollecitare il terzo a adempiere e, in mancanza, chiedere sanzioni. Inoltre, se entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligo di pagamento non è notificata la dichiarazione di persistenza del pignoramento o un atto di intervento di altri creditori, il terzo è liberato dalle obbligazioni.

2.2. Udienza ex art. 549 c.p.c. e ordinanza di assegnazione

Dopo la notifica del pignoramento, il giudice fissa un’udienza (di solito entro 30‑60 giorni) nella quale:

  • verifica la regolarità della notifica e l’esistenza del titolo esecutivo;
  • ascolta la dichiarazione del terzo sul quantum dello stipendio e sulla quota già trattenuta per altri pignoramenti;
  • consente al debitore di sollevare eventuali eccezioni (es. contestazione del credito, sospensione ex art. 623 c.p.c., opposizione per eccesso di pignoramento);
  • valuta la presenza di crediti alimentari (assegno di mantenimento) e, se presente una richiesta di pagamento diretto ex art. 473‑bis.37 c.p.c., determina la ripartizione tra i creditori.

Al termine dell’udienza il giudice pronuncia l’ordinanza di assegnazione, con la quale ordina al terzo di versare al creditore le somme accantonate nei limiti di legge (1/5, 1/10, 1/7, ecc.) e stabilisce come ripartire l’eventuale eccedenza tra più creditori. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e legittima il creditore a incassare le somme direttamente dal terzo.

2.3. Opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo pignorato

Il debitore dispone di tre principali rimedi per contestare il pignoramento:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone se si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il titolo esecutivo è nullo o il credito è estinto (prescrizione, pagamento, decadenza). L’opposizione deve essere proposta prima dell’ordinanza di assegnazione; dopo l’ordinanza, potrà essere esperita solo per fatti successivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali dell’atto di pignoramento (omissioni, nullità, errori di notifica). Il termine per proporla è 20 giorni dalla data di notifica del pignoramento o dalla conoscenza dell’atto.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): è esperibile dal coniuge separato o divorziato titolare dell’assegno di mantenimento (o dal genitore affidatario) quando il pignoramento compromette il pagamento dell’assegno. Il terzo interviene nel processo esecutivo e chiede al giudice di riconoscere la priorità del proprio credito alimentare.

L’opposizione viene trattata dal giudice dell’esecuzione, che può sospendere il pignoramento se ritiene fondate le ragioni del debitore. In molti casi la semplice presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente il pignoramento; occorre depositare un’istanza di sospensione motivata.

2.4. Conversione del pignoramento in rate e sospensione per definizione agevolata

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento in denaro (art. 495 c.p.c.) offrendo al creditore una somma per estinguere l’esecuzione. Nelle procedure relative alla riscossione tributaria, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può consentire un pagamento dilazionato delle somme, ma il giudice deve autorizzarlo e verificare che la dilazione non comprometta i diritti del creditore.

In alternativa, quando il pignoramento deriva da cartelle esattoriali, il debitore può aderire a strumenti come la rottamazione-quater o la definizione agevolata. Ad esempio, il Decreto Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per la rottamazione-quater, consentendo ai contribuenti che non avevano pagato le rate del 2023 di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025; la presentazione sospendeva fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti fino al 31 luglio 2025 . Simili misure sono state adottate anche negli anni precedenti, e il legislatore potrebbe prorogarle nel 2026.

3. Difese e strategie legali per fermare il pignoramento dello stipendio con assegno di mantenimento

Dal punto di vista del debitore o del contribuente, esistono diverse strategie legali per contrastare o ridimensionare il pignoramento, soprattutto quando in gioco c’è un assegno di mantenimento. Qui di seguito analizziamo le più efficaci.

3.1. Verifica della legittimità del credito e opposizione all’esecuzione

Prima di tutto è indispensabile verificare che il titolo esecutivo sia valido: talvolta l’atto su cui si fonda il pignoramento (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento) non è definitivo perché impugnato o annullato. Inoltre, per cartelle esattoriali è frequente che il credito sia prescritto o che le somme richieste non siano dovute. In questi casi l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  1. analizzare dettagliatamente il titolo esecutivo, l’estratto di ruolo e le notifiche, rilevando errori formali o sostanziali;
  2. proporre un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far dichiarare inesistente il diritto di procedere all’esecuzione;
  3. depositare un’istanza di sospensione dell’esecuzione, affinché il giudice sospenda il pignoramento in attesa della decisione sull’opposizione.

In materia di mantenimento, la giurisprudenza ritiene che il credito alimentare non possa essere capitalizzato salvo espressa previsione; pertanto il creditore dell’assegno non può chiedere il pagamento anticipato di rate future . Se l’atto di pignoramento include somme non ancora maturate, è possibile chiedere al giudice di escluderle.

3.2. Contestazione dell’importo pignorabile e tutela del minimo vitale

Le norme sull’impignorabilità (art. 545 c.p.c.) sono imperative: il creditore non può richiedere importi eccedenti i limiti di legge. In presenza di uno stipendio già gravato da un assegno di mantenimento, occorre calcolare separatamente:

  • la somma destinata al mantenimento (che ha natura alimentare e quindi prevalenza su altri crediti);
  • la quota residua dell’emolumento, su cui il creditore ordinario può applicare la percentuale (1/5, 1/10, 1/7) in base alla natura del credito.

Se il datore di lavoro o l’ente pignorato trattiene somme superiori al dovuto, il debitore può proporre un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e richiedere la riduzione della quota. Inoltre, se si supera il limite della metà dello stipendio, si può chiedere la parziale inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 545, comma 3 .

Per le pensioni e gli assegni sostitutivi, la quota non pignorabile è pari a due volte l’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro ; la parte eccedente è pignorabile entro i limiti previsti. Se l’ente creditore (es. INPS per il recupero di indebiti) trattiene più di un quinto della pensione, è possibile contestare l’eccesso. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che l’INPS può recuperare indebiti anche oltre i limiti di art. 545, purché preservi la pensione minima .

3.3. Ordine di priorità dei crediti: prevalenza dell’assegno di mantenimento

Quando lo stipendio è gravato da più pignoramenti, occorre seguire un preciso ordine di priorità:

  1. Crediti alimentari o assegni di mantenimento: hanno precedenza assoluta. Il giudice dell’esecuzione assegna una parte dello stipendio al creditore alimentare, tenendo conto della quota necessaria a garantire il minimo vitale del debitore.
  2. Crediti fiscali: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione gode di preferenza rispetto ai crediti ordinari, ma viene dopo i crediti alimentari. La quota pignorabile è disciplinata dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e, dal 2026, dall’art. 48‑bis come modificato dalla L. 207/2024 .
  3. Crediti ordinari: altri creditori (banche, finanziarie, condomini, fornitori) si collocano dopo i crediti alimentari e tributari; la loro quota non può superare un quinto dello stipendio complessivo.

In presenza di un assegno di mantenimento, l’importo destinato al sostentamento del coniuge o dei figli viene considerato incedibile. Solo la parte residua dello stipendio è soggetta a pignoramento. Il giudice decide la ripartizione tenendo conto del carico familiare del debitore, delle esigenze dei figli e dell’ammontare totale dei debiti.

3.4. Pagamento diretto al creditore dell’assegno e ripartizione con altri creditori

Come anticipato, l’art. 473‑bis.37 c.p.c. consente al creditore dell’assegno di mantenimento di richiedere il pagamento diretto al datore di lavoro o all’ente pensionistico . Per attivare questa procedura occorre:

  1. intimare il debitore (ex coniuge o genitore) a pagare l’assegno, con un preavviso di almeno 30 giorni;
  2. notificare al terzo (datore di lavoro) l’atto di intimazione e la sentenza o l’accordo che stabilisce l’assegno;
  3. attendere che il terzo versi le somme dovute direttamente al creditore.

Se il datore di lavoro non adempie, il creditore può agire esecutivamente contro di lui. Qualora sullo stipendio insistano altri pignoramenti, il giudice dell’esecuzione valuterà la situazione e assegnerà al creditore dell’assegno la quota prioritaria, riducendo le altre trattenute . In ogni caso, la somma complessiva trattenuta non può superare la metà dello stipendio.

3.5. Trattative e accordi stragiudiziali

Oltre ai rimedi giudiziali, è spesso utile avviare trattative con i creditori per ottenere uno sconto del debito o definire un piano di rientro. L’Avv. Monardo e il suo team possono contattare i creditori (incluse le finanziarie e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) per:

  • verificare l’importo effettivamente dovuto, eliminando sanzioni e interessi non dovuti;
  • proporre un pagamento rateale sostenibile o una transazione con saldo e stralcio;
  • sospendere il pignoramento in attesa della definizione dell’accordo.

Queste soluzioni spesso permettono di ridurre l’importo complessivo del debito e di salvaguardare lo stipendio, evitando che l’esecuzione si prolunghi per anni.

3.6. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per i debitori incapaci di far fronte ai debiti con i propri redditi, la Legge n. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre tre procedure:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori, consente di presentare al tribunale un piano di rientro basato sulle proprie entrate. Il giudice può omologare il piano anche senza l’accordo dei creditori se verifica la correttezza dei conti e la meritevolezza del debitore. Il piano può prevedere la falcidia dei debiti chirografari, la sospensione di pignoramenti e il pagamento integrale dei crediti privilegiati, inclusi gli assegni di mantenimento.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60 %). Prevede un piano di rientro con dilazione o riduzione del capitale. In presenza di un assegno di mantenimento, è necessario garantire il suo pagamento integrale in quanto credito alimentare privilegiato.
  3. Liquidazione controllata: consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di liquidare i propri beni per soddisfare i creditori. Al termine può ottenere l’esdebitazione integrale e ricominciare da capo. Anche in questa procedura il debitore deve continuare a versare l’assegno di mantenimento per la parte eccedente il minimo vitale.

Il Gestore della crisi (tra cui l’Avv. Monardo) assiste il debitore nella predisposizione del piano, nella negoziazione con i creditori e nella presentazione dell’istanza al tribunale.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sospensioni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diversi strumenti per consentire ai contribuenti di saldare i debiti tributari con sconti su sanzioni e interessi. Tali strumenti influiscono anche sul pignoramento dello stipendio.

4.1. Rottamazione‑quater e sue proroghe

La rottamazione‑quater (definizione agevolata delle cartelle 2023), introdotta dalla legge di bilancio 2023, permetteva di pagare le somme dovute all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione eliminando le sanzioni e gli interessi di mora. Il Decreto Milleproroghe 2024 ha prorogato i termini per i contribuenti decaduti, consentendo di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025; la domanda sospendeva le procedure esecutive, compresi fermi e pignoramenti, fino alla scadenza della prima rata (31 luglio 2025) . Analoghe misure potrebbero essere adottate nel 2026.

Per aderire alla rottamazione, il contribuente deve:

  • verificare le cartelle interessate e accedere al portale dell’AdER;
  • presentare la richiesta entro la scadenza prevista dalla legge;
  • scegliere il numero di rate (da 1 a 18) e versare la prima rata entro la data indicata.

Se il debitore rispetta le scadenze, le procedure esecutive (ipoteche, fermi e pignoramenti) vengono sospese. In caso contrario, l’agevolazione decade e l’AdER può riprendere l’esecuzione.

4.2. Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà

La legge consente, in determinate circostanze, di ottenere un saldo e stralcio delle cartelle per contribuenti con indicatori di situazione economica modesti (ISEE fino a una certa soglia). Tale misura, introdotta dalla legge di bilancio 2019, è stata riproposta in versioni successive. L’agevolazione prevede la cancellazione integrale di sanzioni e interessi e la riduzione del capitale in funzione del reddito. Occorre presentare domanda e fornire la documentazione reddituale.

4.3. Definizione agevolata liti pendenti

Per i contenziosi tributari pendenti in Cassazione è prevista la possibilità di definire la controversia con il pagamento di una percentuale del dovuto a seconda del grado di soccombenza nelle precedenti sentenze (ad esempio 90 %, 40 %, 15 %). Se il contribuente aderisce, l’AdER sospende le procedure di riscossione, comprese le trattenute sullo stipendio. Questa misura è stata prorogata più volte e potrebbe essere rinnovata nel 2026.

4.4. Sospensione ex art. 48‑bis D.P.R. 602/1973: interrogazione preventiva

Dal 2020 le pubbliche amministrazioni devono interpellare l’AdER prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sospendendo le somme per 30 giorni. La legge n. 207/2024 ha esteso la procedura anche agli stipendi, con decorrenza dal 2026. Ciò significa che, quando un dipendente pubblico percepisce somme eccedenti 2.500 euro, il datore di lavoro deve verificare se esistono carichi pendenti; in caso affermativo sospende la parte pignorabile. Il dipendente ha la facoltà di contestare la sospensione dimostrando, ad esempio, che il debito è prescritto o è stato pagato .

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici per i debitori

5.1. Ignorare la notifica o non presentarsi in udienza

Uno degli errori più frequenti è ignorare l’atto di pignoramento e non presentarsi all’udienza. Anche se la somma richiesta appare eccessiva o ingiusta, la mancata partecipazione comporta la perdita del diritto di contestare. È fondamentale, quindi, rivolgersi immediatamente a un professionista per analizzare l’atto e predisporre l’opposizione.

5.2. Trascurare la tutela del minimo vitale

Molti debitori non sanno che, per legge, devono essere garantite le risorse minime per vivere dignitosamente. Ciò vale per lo stipendio e, ancora di più, per la pensione. Se il datore di lavoro trattiene oltre un quinto dello stipendio o non considera l’esistenza di un assegno di mantenimento, occorre contestare l’eccesso e chiedere al giudice di ridurre la quota. È altresì importante segnalare al datore di lavoro l’esistenza di altri pignoramenti e dell’assegno di mantenimento, affinché non superi la metà dello stipendio.

5.3. Sottovalutare la priorità dell’assegno di mantenimento

Chi riceve un assegno di mantenimento deve far valere la propria priorità rispetto ad altri creditori. La domanda di pagamento diretto ex art. 473‑bis.37 c.p.c. consente di ottenere le somme più rapidamente e di prevenire la concorrenza con pignoramenti fiscali o ordinari. È importante non ritardare la notifica al datore di lavoro, poiché in caso di pignoramenti concorrenti il giudice può limitare la quota destinata all’assegno.

5.4. Confondere la cessione del quinto con il pignoramento

La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il lavoratore autorizza l’istituto di credito a trattenere un quinto dello stipendio per un prestito. Spesso i debitori confondono la cessione del quinto con il pignoramento. Bisogna sapere che la cessione non rientra nei limiti del pignoramento: si somma a quest’ultimo, ma complessivamente (cessione + pignoramenti) non si può superare la metà dello stipendio. Se si hanno più trattenute, occorre valutare la sostenibilità finanziaria e, se necessario, rinegoziare la cessione.

5.5. Non considerare gli strumenti di composizione della crisi

Chi non riesce a pagare i propri debiti spesso si scoraggia e subisce passivamente il pignoramento. Esistono però strumenti efficaci come il piano del consumatore e l’esdebitazione che permettono di cancellare i debiti residui e ripartire. Ignorarli può significare convivere per anni con trattenute pesanti, mentre con una procedura di sovraindebitamento si può ottenere un risultato migliore in tempi ragionevoli.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano le norme, i limiti e gli strumenti difensivi più rilevanti.

6.1. Limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione

Tipo di creditoPercentuale massima pignorabileNote
Stipendio (debiti ordinari)1/5 dello stipendio nettoIl giudice può ridurre la quota in presenza di assegno di mantenimento o altri pignoramenti.
Stipendio (debiti fiscali)1/10 per stipendi ≤ 2.500 € lordi; 1/7 tra 2.500 e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 €Applicabile alle esecuzioni tributarie ex art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e, dal 2026, alla sospensione ex art. 48‑bis D.P.R. 602/1973.
PensioneNessun pignoramento fino a 2 × assegno sociale e minimo 1.000 €Solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti di 1/5.
Indennità di malattia, maternità, assegni familiariNon pignorabiliEccetto per crediti alimentari dovuti all’INPS.
Somme accreditate su conto correntePignorabili solo oltre 3 × assegno socialeLimite applicabile se il deposito è precedente al pignoramento.
Concorso di più pignoramentiMassimo 1/2 dello stipendioComprende cessione del quinto.

6.2. Procedura ex art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 (dal 2026)

FaseTermineAzioni della P.A.Azioni del debitore
VerificaPrima del pagamento di stipendi >2.500 €La P.A. consulta l’AdER per verificare debiti >5.000 €Nessuna azione; è informato solo in caso di esito positivo.
Blocco del pagamentoImmediato, in caso di debitiLa P.A. sospende la parte pignorabile (1/7 o 1/10) e avvisa l’AdERPuò contestare l’esistenza o l’importo del debito con ricorso all’AdER o al giudice tributario.
Risposta dell’AdEREntro 60 giorniDecide se notificare il pignoramento presso terzi o lasciar decadere la sospensionePuò presentare domanda di definizione agevolata o rottamazione per sospendere il pignoramento.
Ripresa del pagamentoDopo 60 giorni se AdER non intervieneLa P.A. eroga l’intera somma al dipendenteNessuna ulteriore azione necessaria, salvo che l’AdER intervenga successivamente.

6.3. Strumenti difensivi e loro caratteristiche

StrumentoContenutoQuando utilizzarlo
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contesta il diritto del creditore di procedere.Se il titolo esecutivo è nullo, prescritto o il debito è estinto.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Contesta vizi formali dell’atto di pignoramento (notifica, errori).Entro 20 giorni dalla notifica.
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Rivendica la proprietà o un diritto opponibile sulle somme pignorate.Per coniuge/figli titolari di assegno di mantenimento.
Pagamento diretto ex art. 473‑bis.37 c.p.c.Consente al creditore alimentare di ricevere direttamente le somme dal datore di lavoroSe il debitore non versa spontaneamente l’assegno di mantenimento.
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Pagamento in denaro dell’intero importo per liberare l’esecuzione.Quando il debitore dispone di somme per estinguere il debito o può ottenere un prestito.
Piano del consumatoreProcedure di sovraindebitamento con riduzione dei debiti e sospensione delle esecuzioni.Per persone fisiche con reddito insufficiente per pagare i debiti.
Rottamazione/quater e definizione agevolataEstinzione di cartelle con sconto su sanzioni e interessiPer debiti fiscali iscritti a ruolo.

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1. È possibile pignorare l’assegno di mantenimento?

No, l’assegno di mantenimento è un credito alimentare e, come tale, ha priorità su tutti gli altri crediti. Non può essere pignorato da altri creditori del soggetto che ne beneficia. Il creditore alimentare può invece attivare il pagamento diretto presso il datore di lavoro ex art. 473‑bis.37 c.p.c. per le rate maturate .

7.2. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio in presenza di più pignoramenti?

Si sommano le percentuali previste dalle diverse leggi, fermo restando che la trattenuta complessiva non può superare metà dello stipendio . Se, ad esempio, uno stipendio di 2.800 euro lordi è già gravato da un assegno di mantenimento di 600 euro e da una cessione del quinto (560 euro), la quota residua pignorabile sarà calcolata sulla parte restante e non potrà superare un decimo o un settimo a seconda della natura del debito (fiscale o ordinario).

7.3. Il datore di lavoro può rifiutare di applicare il pignoramento?

No. Il datore di lavoro ha l’obbligo legale di trattenere le somme indicate nell’ordinanza di assegnazione e versarle al creditore. Se non lo fa, può essere condannato al pagamento della stessa somma (responsabilità del terzo). Con il nuovo art. 546 c.p.c. il creditore può chiedere sanzioni e la liberazione del terzo dopo sei mesi di inattività.

7.4. Qual è la differenza tra pignoramento e cessione del quinto?

La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il lavoratore cede a un ente finanziatore una quota fino a un quinto del proprio stipendio. Il pignoramento è un atto coattivo disposto da un giudice o dall’AdER. Le due trattenute si sommano ma, insieme, non possono superare la metà dello stipendio.

7.5. Il pignoramento può essere esteso alle tredicesime o ai premi di produzione?

Sì. Le somme aggiuntive erogate dal datore di lavoro (tredicesima, premi, TFR) sono considerate emolumenti del rapporto di lavoro e sono pignorabili nei limiti stabiliti dalla legge. Per i debiti fiscali la quota può essere pari a un decimo per le erogazioni una tantum .

7.6. In caso di cambio di datore di lavoro, il pignoramento continua?

Sì. Il pignoramento dello stipendio segue il lavoratore: se il lavoratore cambia azienda, il creditore deve notificare l’atto di pignoramento al nuovo datore, che subentra nelle obbligazioni. Il precedente datore è tenuto a informare il creditore del cambio di datore di lavoro. È importante comunicare tempestivamente il trasferimento per evitare inadempienze.

7.7. Cosa succede se il debitore va in pensione durante il pignoramento?

Il pignoramento si trasferisce sulla pensione, ma si applicano i limiti di impignorabilità previsti per i trattamenti pensionistici (due volte l’assegno sociale e 1.000 euro di minimo ). È quindi possibile che la quota trattenuta diminuisca. In presenza di un assegno di mantenimento, il giudice dovrà nuovamente ripartire le somme.

7.8. Il debitore può impugnare la decisione del giudice dell’esecuzione?

Sì, le ordinanze di assegnazione possono essere impugnate con reclamo al collegio o con ricorso per cassazione per motivi di diritto. Tuttavia, il termine per impugnare è breve (di solito 15 giorni dalla comunicazione). È consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato.

7.9. È possibile ridurre l’assegno di mantenimento per effetto del pignoramento?

L’assegno di mantenimento stabilito da una sentenza o da un accordo omologato può essere modificato solo con un nuovo giudizio di revisione se mutano le condizioni reddituali o patrimoniali di uno dei coniugi. Il pignoramento di parte dello stipendio non legittima automaticamente la riduzione; occorre dimostrare che la capacità economica del debitore è diminuita in modo significativo e che non è colpa sua.

7.10. Il coniuge creditore può capitalizzare l’assegno di mantenimento?

No. Come ha stabilito la Cassazione, l’assegno di mantenimento è un credito periodico e non può essere anticipato in un’unica soluzione salvo accordo delle parti e autorizzazione del giudice . Il creditore può pignorare solo le rate scadute.

7.11. La sospensione ex art. 48‑bis si applica anche ai lavoratori privati?

No. Attualmente la procedura di interrogazione preventiva e sospensione opera solo per le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica. Tuttavia, per i lavoratori privati restano applicabili le regole dell’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 sulla pignorabilità in base alle soglie salariali.

7.12. Cosa accade se l’INPS trattiene oltre un quinto della pensione per recuperare indebiti?

Secondo la Corte costituzionale, l’INPS può recuperare indebiti pensionistici trattenendo fino a un quinto della pensione, preservando solo il trattamento minimo . Il debitore non può invocare i limiti più favorevoli dell’art. 545 c.p.c. ma può sempre contestare l’esistenza dell’indebito.

7.13. I bonus welfare aziendale sono pignorabili?

I bonus welfare erogati dal datore di lavoro sotto forma di fringe benefit non costituiscono salario in senso stretto e sono in genere impignorabili, salvo che siano convertiti in denaro. In tal caso, se confluiscono nello stipendio, rientrano nel massimale pignorabile.

7.14. I lavori autonomi sono soggetti alle stesse regole?

Per i lavoratori autonomi, il pignoramento colpisce i crediti verso i clienti. Il terzo pignorato è il cliente, che viene invitato a trattenere la parte del compenso dovuto. Non esiste una percentuale fissa (come il quinto), ma il giudice valuta caso per caso tenendo conto del criterio di proporzionalità e del minimo vitale del professionista.

7.15. Cos’è il minimo vitale e come si calcola?

Il minimo vitale rappresenta la quota di reddito necessaria a garantire una vita dignitosa. Per le pensioni è fissato in due volte l’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro . Per gli stipendi non esiste un importo in euro ma si applicano le percentuali di impignorabilità (fino a metà dello stipendio). Il giudice può sempre ridurre la quota pignorabile per evitare che al debitore resti meno del necessario.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione dei limiti di pignorabilità in presenza di un assegno di mantenimento, proponiamo alcune simulazioni.

8.1. Esempio 1: Stipendio privato con assegno di mantenimento

  • Stipendio netto mensile: 2.500 €.
  • Assegno di mantenimento: 500 € al mese stabiliti dal giudice.
  • Debito ordinario: 10.000 € con banca privata.

Calcolo:

  1. Il datore di lavoro versa 500 € al coniuge beneficiario (credito alimentare). Questi 500 € non rientrano nella quota pignorabile.
  2. Il residuo è 2.000 €. Applicando la percentuale massima di un quinto (20 %), il pignoramento sarà pari a 400 € mensili.
  3. Il lavoratore percepirà 1.600 € al mese (2.500 € – 500 € – 400 €).

8.2. Esempio 2: Stipendio pubblico con debito fiscale dal 2026

  • Stipendio lordo mensile: 3.000 € (corrispondente a circa 2.200 € netti).
  • Debito fiscale: 6.000 € con AdER.
  • Assegno di mantenimento: 400 €.

Applicazione dell’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 dal 2026:

  1. Poiché lo stipendio supera 2.500 € lordi e il debito è superiore a 5.000 €, l’amministrazione sospende la somma pignorabile (1/7 di 3.000 € ≈ 428,57 €) e avvisa l’AdER .
  2. L’AdER notifica il pignoramento: il giudice dispone che il datore di lavoro versi 400 € al beneficiario dell’assegno di mantenimento e 428,57 € all’erario.
  3. Il residuo netto al dipendente sarà di circa 1.371,43 € (3.000 € – 428,57 € – 400 € – contributi e tasse). La quota trattenuta rientra nei limiti di un settimo.

8.3. Esempio 3: Pensionato con pignoramento e recupero indebito

  • Pensione netta: 1.800 €.
  • Indebito INPS: 3.000 €.
  • Assegno di mantenimento: 0 (il pensionato è separato senza obblighi).

Calcolo:

  1. La quota impignorabile è 2 × assegno sociale (2 × 546,24 € = 1.092,48 €), ma la legge prevede un minimo di 1.000 € . Poiché 1.092,48 € supera 1.000 €, il minimo vitale è 1.092,48 €.
  2. La parte pignorabile è 1.800 € – 1.092,48 € ≈ 707,52 €.
  3. Tuttavia, per il recupero di indebito pensionistico l’INPS può trattenere fino a 1/5 della pensione (360 €) preservando il minimo trattamento, anche se questo eccede il minimo vitale . In pratica, l’INPS tratterrà 360 € al mese finché l’indebito non sarà estinto.

8.4. Esempio 4: Concorso tra pignoramento, cessione del quinto e assegno di mantenimento

  • Stipendio netto mensile: 3.500 €.
  • Cessione del quinto: 700 € (20 %).
  • Assegno di mantenimento: 600 €.
  • Debito ordinario con finanziaria: 15.000 €.

Calcolo:

  1. La cessione del quinto e l’assegno di mantenimento impegnano 1.300 €.
  2. Residuo: 2.200 €.
  3. Applicando la percentuale massima pignorabile (1/5) al residuo, la quota è 440 €.
  4. La somma complessiva trattenuta (700 € + 600 € + 440 € = 1.740 €) non supera la metà dello stipendio (1.750 €). Pertanto, il pignoramento è legittimo. Se ci fosse un altro creditore, la quota non potrebbe essere aumentata.

Conclusione

Il pignoramento dello stipendio in presenza di un assegno di mantenimento è un tema complesso che richiede una visione multidisciplinare: occorre coniugare le regole del codice di procedura civile, le norme speciali sulla riscossione, le pronunce dei tribunali e le tutele a favore dei crediti alimentari. La normativa si è evoluta rapidamente negli ultimi anni: l’innalzamento della soglia di impignorabilità delle pensioni a due volte l’assegno sociale , la riforma Cartabia che ha introdotto il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento , le modifiche all’art. 546 c.p.c. per accelerare l’esecuzione, la legge n. 207/2024 che prevede l’interrogazione preventiva per gli stipendi pubblici , la giurisprudenza che vieta la capitalizzazione dei ratei futuri e la decisione della Corte costituzionale del 2025 che ha delimitato l’ambito di applicazione delle nuove soglie .

Dal punto di vista del debitore o contribuente, conoscere queste regole è fondamentale per non subire trattenute illegittime. La presenza di un assegno di mantenimento comporta la priorità del credito alimentare e rende necessario il coinvolgimento del giudice per ripartire le somme tra i creditori. Le procedure di opposizione, il pagamento diretto e gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento rappresentano validi rimedi per proteggere il proprio reddito e trovare un equilibrio tra i diritti del creditore e il minimo vitale.

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