Introduzione
Il concordato minore rappresenta, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le successive modifiche introdotte dal Decreto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), lo strumento principale per le imprese non fallibili e le ditte individuali che si trovano in stato di sovraindebitamento. La procedura consente di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione del debito, evitando la liquidazione giudiziale e ottenendo l’esdebitazione residua. Per un imprenditore individuale schiacciato dai debiti, conoscere regole, limiti e opportunità del concordato minore è fondamentale per evitare errori (es. violazioni dei termini, carenze documentali) che comporterebbero l’inammissibilità della domanda o la revoca della procedura.
In questo articolo, aggiornato ad aprile 2026, vengono illustrati con taglio giuridico‑divulgativo e professionale tutti gli aspetti del concordato minore per le ditte individuali. Si esaminano gli articoli di riferimento del Codice della crisi (artt. 74–83 CCII), le modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 e le sentenze più recenti della Cassazione e dei tribunali.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Perché il tema è importante
- Le imprese individuali “sotto soglia” spesso non hanno accesso al concordato preventivo ordinario; il concordato minore rappresenta l’unico strumento concorsuale che consente di sospendere pignoramenti, fermi e ipoteche, ristrutturare debiti e continuare l’attività o liquidare in maniera ordinata.
- L’istituto è stato riformato più volte. L’ultima modifica (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto la possibilità di pagare le rate del mutuo sulla prima casa quando il valore dell’immobile consente il soddisfacimento del creditore ipotecario e ha esteso la procedura anche ai soggetti con debiti “misti” (professionali e personali). Conoscere le novità evita di presentare piani superati o inammissibili.
- La Cassazione n. 28574/2025 ha stabilito che il piano deve rispettare le cause legittime di prelazione e l’ordine di graduazione; in caso contrario il giudice deve dichiarare l’inammissibilità anche prima della votazione . La violazione di questa regola è uno degli errori più frequenti.
- Le pronunce del 2025–2026 (Forlì, Verona, Bari, Napoli, Udine, Bolzano, Modena, Ivrea) hanno delimitato i confini dell’ammissione (continuità indiretta, apporto di finanza esterna, classi, fondi rischi, condotte fraudolente, ecc.) . Comprenderle è essenziale per redigere un piano efficace e conforme.
Come possiamo assisterti – l’Avv. Monardo e lo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con un’ampia esperienza nelle procedure concorsuali e nel contenzioso bancario e tributario. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti che assistono imprese e lavoratori autonomi in difficoltà. Tra le sue qualifiche:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021;
- Specializzato in diritto bancario e tributario con esperienza nelle trattative con Agenzia delle Entrate-Riscossione e istituti bancari.
Il suo staff offre analisi personalizzate, verifica della documentazione contabile e fiscale, redazione di ricorsi e piani, assistenza nei procedimenti presso tribunali e OCC, negoziazione con i creditori, sospensione di atti esecutivi, trattative per la rottamazione e definizioni agevolate, nonché affiancamento nella scelta della procedura più adatta (concordato minore, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata).
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1. Fondamento e scopo del concordato minore
Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74–83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). È riservato ai debitore non consumatori (imprenditori individuali, professionisti, società di persone di modeste dimensioni, imprenditori agricoli, start‑up innovative, enti non commerciali) che si trovano in sovraindebitamento e non superano le soglie di fallibilità dell’art. 2, comma 1, lett. d CCII. La procedura consente di concordare con i creditori un piano di soddisfacimento dei debiti con eventuali stralci e dilazioni e, dopo l’esecuzione, ottenere l’esdebitazione.
Chi può accedervi
Secondo l’art. 74 CCII, può presentare la proposta il debitore non consumatore in stato di sovraindebitamento. La norma prevede due fattispecie:
- Concordato in continuità: quando la proposta consente la prosecuzione dell’attività. In questo caso non è richiesto un apporto obbligatorio di risorse esterne. La Cassazione ha chiarito che la continuità può essere anche indiretta, ad esempio tramite affitto di azienda a terzi seguito dalla cessione al termine del piano .
- Concordato liquidatorio: quando non è prevista la continuazione dell’attività. In tal caso l’art. 74, comma 2 richiede l’apporto di finanza esterna che incrementi in modo apprezzabile l’attivo . L’assenza di un patrimonio attivo non preclude l’accesso: la finanza esterna deve comunque assicurare un incremento significativo rispetto alla liquidazione controllata .
La riforma del 2024 ha esteso la procedura anche ai soggetti con debiti misti (personali e professionali): il debitore non consumatore può inserire tutti i debiti nella procedura unitaria .
Chi è escluso
Non possono accedere:
- i consumatori puri (devono utilizzare il piano del consumatore);
- gli imprenditori che superano le soglie di fallibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d CCII;
- i soggetti già esdebitati nei 5 anni precedenti o che hanno beneficiato dell’esdebitazione per due volte ;
- i debitori che hanno compiuto atti fraudolenti per sottrarsi ai creditori (frodi soggettive o oggettive) ;
- gli imprenditori collettivi o individuali cancellati dal registro che presentino un piano in continuità (possono però accedere al concordato liquidatorio con finanza esterna ).
1.2. Elementi essenziali della proposta (art. 74 CCII)
L’art. 74 consente un contenuto “libero” del piano, ma impone regole precise:
| Requisito | Spiegazione | Fonte |
|---|---|---|
| Continuità o liquidazione | La proposta può prevedere la prosecuzione dell’attività (continuità) oppure la liquidazione del patrimonio con apporto esterno . | Art. 74 CCII |
| Specificazione delle modalità di soddisfacimento | Il piano deve indicare tempi, percentuali e modalità con cui i creditori saranno pagati; può prevedere classi e trattamenti differenziati purché omogenei e rispettosi delle cause di prelazione. | Art. 74, comma 3 CCII |
| Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione | La Cassazione n. 28574/2025 ha stabilito che il piano deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c.; non è ammessa alcuna deroga alla par condicio e all’ordine di priorità dei crediti . | Cass. civ. 28 ottobre 2025, n. 28574 |
| Finanza esterna apprezzabile (liquidazione) | Nei concordati liquidatori la proposta deve includere un apporto di risorse esterne che incrementi in modo apprezzabile l’attivo . La giurisprudenza (Trib. Verona, 17 agosto 2025) ha indicato come parametro orientativo la soglia del 10 % del valore di liquidazione . | Art. 74, co. 2 CCII; Trib. Verona 17/08/2025 |
| Classi dei creditori | La proposta può (e in alcuni casi deve) suddividere i creditori in classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. È obbligatorio formare classi per i creditori assistiti da garanzie esterne (fideiussioni, ipoteche di terzi). | Art. 74, co. 3 CCII |
| Proibizione di ridurre i privilegi senza motivo | Non si può proporre di pagare la stessa percentuale a creditori privilegiati e chirografari se non si assicura ai primi il pagamento integrale (salvo espressa previsione di legge). Una proposta che equipara ipotecari e chirografari al 5 % è stata dichiarata inammissibile . | Cass. 28574/2025 |
| Continuità indiretta | La continuità può realizzarsi anche mediante affitto dell’azienda a un terzo con successiva cessione (rent to buy). Questa forma rientra nella previsione dell’art. 74, comma 1 . | Trib. Forlì 14 aprile 2025 |
1.3. Documentazione necessaria (art. 75 CCII)
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :
- Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi (anche IRAP e IVA) e scritture contabili;
- Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- Elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione e dei domicilia digitali ;
- Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Documentazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare ;
- Relazione particolareggiata dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che attesta le cause dell’indebitamento, la fattibilità del piano, la completezza della documentazione e la convenienza rispetto alla liquidazione controllata .
Trattamento dei creditori privilegiati
Il comma 2 dell’art. 75 stabilisce che i creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti solo parzialmente, ma la quota loro riservata non deve essere inferiore a quanto otterrebbero nella liquidazione controllata. Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito il comma 2‑bis, che consente al debitore di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa se dalla relazione dell’OCC risulta che il credito ipotecario sarebbe soddisfatto integralmente con la liquidazione e che i pagamenti non pregiudicano gli altri creditori . Una norma analoga riguarda i mutui su beni strumentali necessari per continuare l’attività .
1.4. Presentazione della domanda e attività dell’OCC (art. 76 CCII)
L’art. 76 regola la presentazione della domanda al tribunale competente e l’attività dell’OCC. Il gestore della crisi, dopo aver raccolto la documentazione, redige la relazione particolareggiata e certifica la fattibilità del piano. Entro sette giorni dalla nomina, l’OCC deve comunicare l’avvio della procedura all’agente della riscossione e agli uffici fiscali . La riforma 2024 ha previsto che la relazione attesti anche l’ammontare delle spese stimabili della procedura e la percentuale di soddisfacimento dei creditori.
1.5. Inammissibilità della domanda (art. 77 CCII)
La domanda viene dichiarata inammissibile nei seguenti casi :
- Mancanza di documenti obbligatori: omissioni nelle dichiarazioni fiscali, nell’elenco dei creditori o nella relazione OCC;
- Superamento dei limiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d CCII;
- Debitore già esdebitato nei cinque anni precedenti o due volte in assoluto;
- Compimento di atti di frode verso i creditori (es. occultamento dell’attivo o uso della procedura per avallare precedenti atti pregiudizievoli). La sentenza del Tribunale di Bolzano del 12 novembre 2025 ha precisato che la frode, distinta dalla meritevolezza, si concretizza quando il debitore altera la rappresentazione dei fatti per ottenere il voto inconsapevole dei creditori o utilizza la procedura per convalidare atti dannosi e deve riguardare una parte significativa dell’attivo .
- Imprenditore cessato che presenta un concordato in continuità: dopo la cessazione e la cancellazione dal registro, la proposizione di un concordato in continuità è vietata (art. 33, co. 4 CCII). Resta ammesso invece il concordato liquidatorio con finanza esterna .
1.6. Procedimento (art. 78 CCII)
Una volta depositata e dichiarata ammissibile la domanda, il giudice emette un decreto di apertura che contiene:
- la comunicazione della proposta e del piano ai creditori;
- il termine entro il quale i creditori possono far pervenire il proprio voto o le contestazioni (30 giorni);
- l’eventuale autorizzazione ad integrare il piano entro 15 giorni ;
- la nomina, in caso di richiesta di misure protettive o di continuità, di un commissario giudiziale che svolge le funzioni dell’OCC .
Durante questa fase, il giudice può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari, impediscono l’acquisizione di nuovi pegni o ipoteche e sospendono la prescrizione .
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice; in caso contrario sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 79).
1.7. Maggioranza per l’approvazione (art. 79 CCII)
Il concordato minore è approvato se ottiene l’adesione di più della metà dei crediti ammessi al voto, calcolata sul totale del debito. I creditori privilegiati votano solo per l’importo per il quale non sono soddisfatti integralmente; in caso di pagamenti oltre i 180 giorni, hanno diritto di voto per l’intero credito .
Se sono costituite classi, la proposta è approvata se ottiene la maggioranza delle classi e, all’interno di ogni classe, la maggioranza dei crediti.
1.8. Omologazione e cram‑down fiscale (art. 80 CCII)
L’art. 80 regola l’omologazione da parte del giudice. In mancanza di contestazioni, il giudice verifica l’ammissibilità e la fattibilità del piano; è precluso valutare la convenienza economica della proposta . In presenza di contestazioni, l’omologazione può essere concessa se il creditore opponente è soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione controllata .
Il comma 3 prevede un meccanismo di cram‑down fiscale: il giudice può omologare il concordato anche in assenza di adesione dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione controllata . La riforma 2020 (D.Lgs. 147/2020) ha esteso questa possibilità anche alla mancata adesione degli enti previdenziali .
1.9. Esecuzione e revoca (artt. 81‑82 CCII)
Una volta omologato, il piano viene eseguito secondo le modalità previste. Il giudice liquida il compenso dell’OCC solo al termine dell’esecuzione; se la domanda di omologa è respinta, non è possibile liquidare il compenso .
L’art. 82 prevede che l’omologazione possa essere revocata se il debitore non adempie agli obblighi o compie atti che pregiudicano in maniera significativa il soddisfacimento dei creditori. In presenza di frode, la revoca è obbligatoria.
1.10. Giurisprudenza recente
La giurisprudenza del biennio 2025‑2026 ha fornito indicazioni importanti:
- Continuità indiretta (Trib. Forlì, 14 aprile 2025): è ammissibile un piano che preveda la prosecuzione dell’attività attraverso l’affitto dell’azienda a terzi con successiva cessione; ciò rientra nella continuità ex art. 74, co. 1 .
- Apporto esterno apprezzabile (Trib. Verona, 17 agosto 2025): per i concordati liquidatori l’apporto di finanza esterna deve essere apprezzabile; come parametro può essere utilizzata la soglia del 10 % del valore di liquidazione .
- Inammissibilità per violazione delle prelazioni (Cass. 28574/2025): il piano deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c.; la violazione dell’ordine di prelazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio .
- Fondo rischi e classi (Trib. Bari, 24 gennaio 2026): nel concordato in continuità è ammesso accorpare in un’unica classe crediti di diverso grado se la falcidia è identica e il trattamento è più favorevole rispetto ai gradi inferiori; inoltre è sufficiente costituire un fondo rischi proporzionato alla quota di soddisfazione dei crediti garantiti da fondi pubblici, senza necessità di accantonamento integrale .
- Verifiche del giudice in omologazione (Trib. Napoli, 14 gennaio 2026): il giudice deve verificare la fattibilità giuridica e la raggiunta maggioranza; in caso di contestazioni deve assicurarsi che il credito dell’opponente sia soddisfatto quanto o più rispetto alla liquidazione .
- Procedura unitaria e competenza collegiale (Trib. Udine, 15 dicembre 2025): quando la domanda di concordato minore è proposta durante la pendenza di una liquidazione controllata, le due procedure devono essere riunite e trattate in forma collegiale; anche nei concordati minori in continuità con classi il giudice può nominare un commissario giudiziale .
- Accesso del socio illimitatamente responsabile (Trib. Verona, 2 dicembre 2025): il lavoratore subordinato che è stato socio illimitatamente responsabile di una società fallita può accedere al concordato minore per ristrutturare i debiti rimasti insoddisfatti, poiché non è più imprenditore e non è un consumatore .
- Moratoria oltre 180 giorni e regole di riparto (Trib. Modena, 20 novembre 2025): nel concordato in continuità si applicano le regole dell’art. 84 CCII sul riparto del valore; pertanto, è possibile dilazionare il pagamento dei creditori privilegiati oltre 180 giorni, ma essi acquisiscono diritto di voto per l’intero credito .
- Apprezzabilità della finanza esterna e frode (Trib. Bolzano, 12 novembre 2025): per i piani liquidatori il giudice deve verificare che la finanza esterna incrementi sensibilmente l’attivo; la proposta può essere basata solo su finanza esterna anche in assenza di patrimonio . La frode consiste in condotte che alterano la rappresentazione dei fatti o mirano a convalidare atti pregiudizievoli; tali atti devono riguardare una parte significativa dell’attivo per precludere l’ammissione .
- Ammissibilità del concordato liquidatorio dell’imprenditore cessato (Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026): un imprenditore individuale cancellato dal registro può presentare un concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne; il divieto riguarda soltanto i concordati in continuità .
- Liquidazione del compenso dell’OCC: se l’omologazione è negata, non è prevista la liquidazione del compenso dell’OCC; il compenso può essere liquidato solo dopo l’esecuzione del piano .
2. Procedura passo‑passo
2.1. Valutazione iniziale e scelta dello strumento
Prima di intraprendere la procedura, l’imprenditore deve valutare con l’ausilio di un professionista:
- Sussistenza dello stato di sovraindebitamento: incapacità di soddisfare i debiti con il patrimonio prontamente liquidabile e non essere soggetto a liquidazione giudiziale;
- Tipologia di debiti: se di natura mista, il concordato minore consente di ricomprendere tutti i debiti; se puramente personali, può essere più conveniente il piano del consumatore;
- Proseguibilità dell’attività: decidere se presentare un piano in continuità o liquidatorio. In continuità si può proseguire l’attività direttamente o tramite affitto dell’azienda ; in caso di liquidazione è necessario reperire finanza esterna.
Il professionista verifica anche l’esistenza di altri strumenti: rottamazioni (es. rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026), accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate, definizioni agevolate per contributi previdenziali, procedure di composizione negoziata, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.
2.2. Raccolta documentazione e incarico OCC
Il debitore deve predisporre tutti i documenti previsti dall’art. 75 CCII (dichiarazioni fiscali, scritture contabili, elenco dei creditori, indicazione delle entrate familiari, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) . Contestualmente conferisce mandato all’Organismo di Composizione della Crisi della propria zona, che nomina un gestore della crisi (spesso un avvocato, commercialista o notaio iscritto nell’elenco ministeriale). Il gestore cura:
- L’analisi dei dati e l’elaborazione di un piano sostenibile (continuità o liquidazione);
- La redazione della relazione particolareggiata con la valutazione della fattibilità e della convenienza rispetto alla liquidazione controllata ;
- La comunicazione agli enti fiscali e all’agente della riscossione entro sette giorni dall’incarico .
2.3. Deposito del ricorso e apertura della procedura
Il ricorso (contenente il piano, la proposta, la documentazione e la relazione OCC) viene depositato presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). Il giudice verifica l’esistenza dei requisiti e, se la domanda è ammissibile, emette un decreto di apertura (art. 78):
- dispone la comunicazione a tutti i creditori del piano e della relazione;
- fissa il termine per il voto e le contestazioni (30 giorni) ;
- può autorizzare integrazioni del piano (max 15 giorni);
- può concedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive, blocco delle ipoteche, sospensione prescrizione) ;
- può nominare un commissario giudiziale in caso di continuità o classi o su richiesta del debitore .
Dal decreto decorrono i termini: il 30° giorno per votare o eccepire; i creditori che non inviano il voto si intendono consenzienti (silenzio‑assenso). Le eventuali contestazioni riguardano l’ammissibilità o la convenienza della proposta.
2.4. Votazione dei creditori
I creditori possono aderire o dissentire. La maggioranza è calcolata sul totale dei crediti ammessi al voto, considerando che i crediti privilegiati votano per la quota non soddisfatta. In presenza di classi è necessario raggiungere la maggioranza all’interno di ogni classe e in numero di classi .
I creditori possono presentare contestazioni o formulare proposte alternative. Se emergono errori o omissioni, il giudice può ordinare la correzione o rifiutare l’ammissione.
2.5. Omologazione del tribunale
Trascorso il termine per il voto, il giudice convoca l’udienza di omologazione. In questa fase deve verificare:
- Ammissibilità giuridica della proposta (rispetto delle norme, documentazione completa, assenza di atti di frode);
- Fattibilità: idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali promesse (senza entrare nella convenienza economica) ;
- Maggioranza richiesta dall’art. 79 (maggiore del 50 % del credito, e della maggioranza delle classi se previste);
- In caso di contestazioni, che il creditore dissentiente sia soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione ;
- Cram‑down fiscale: se la maggioranza è raggiunta ma l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali votano contro o non votano, il giudice può omologare comunque se ritiene che il trattamento offerto sia conveniente rispetto alla liquidazione ;
- Regolarità della formazione delle classi e dell’eventuale fondo rischi per crediti garantiti da fondi pubblici .
Se sussistono tutti i requisiti, il giudice omologa il concordato minore con sentenza pubblicata e comunicata ai creditori. In caso contrario rigetta la domanda (con decreto impugnabile entro 30 giorni). La sentenza di omologa produce gli effetti dell’esdebitazione per i crediti compresi nel piano.
2.6. Esecuzione e vigilanza
Dopo l’omologa, il debitore deve eseguire il piano secondo le scadenze. Il commissario (se nominato) o l’OCC vigila sull’esecuzione, verifica i pagamenti e redige relazioni periodiche. Ogni modifica del piano deve essere autorizzata dal giudice e approvata dai creditori.
Al termine dell’esecuzione, il giudice liquida il compenso dell’OCC e dichiara l’esdebitazione. Nel caso di diniego di omologazione, non è prevista la liquidazione del compenso .
2.7. Revoca dell’omologazione e risoluzione
L’omologa può essere revocata su richiesta di un creditore o dell’OCC se il debitore:
- non adempie agli obblighi del piano;
- occulta o distrugge beni patrimoniali;
- commette atti di frode (es. occultamento dell’attivo, presentazione di documenti falsi) ;
- non corrisponde i pagamenti dovuti ai creditori per più di tre mesi senza giustificato motivo.
In caso di revoca, i creditori riacquistano la possibilità di agire esecutivamente; i pagamenti effettuati restano acquisiti ai creditori fino a concorrenza di quanto avrebbero percepito nel concordato.
3. Difese e strategie legali per l’imprenditore
3.1. Attenzione alla documentazione
Molte inammissibilità derivano da errori formali: la mancanza di dichiarazioni fiscali, la presentazione tardiva di scritture contabili o l’assenza della relazione OCC porta al rigetto immediato della domanda . È importante predisporre con cura i documenti e verificare che siano completi e aggiornati. Un avvocato esperto può aiutare a colmare eventuali lacune prima del deposito.
3.2. Rispetto delle prelazioni
Il piano deve rispettare l’ordine legale delle cause di prelazione (artt. 2740–2741 c.c.). La Cassazione 28574/2025 ha ribadito che non è ammesso pagare i creditori chirografari in misura superiore ai privilegiati, né equiparare crediti di rango diverso . Occorre quindi:
- pagare integralmente i creditori ipotecari e privilegiati (a meno che siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero nella liquidazione);
- se non è possibile pagare integralmente, prevedere una moratoria e includere tali creditori in una classe con diritto di voto integrale quando il pagamento avviene oltre 180 giorni ;
- evitare trattamenti discriminatori ingiustificati tra creditori dello stesso grado.
3.3. Apporto di finanza esterna
Nel concordato liquidatorio è necessario reperire risorse esterne da destinare ai creditori. Queste possono provenire da:
- Apporto di soci o familiari (donazioni o prestiti);
- Finanziamenti bancari assistiti da garanzie (c.d. super-senior loans);
- Vendita anticipata di beni non strategici;
- Nuovi ricavi derivanti da attività lavorativa del debitore o della famiglia.
La giurisprudenza considera “apprezzabile” un incremento dell’attivo pari almeno al 5–10 % del valore di liquidazione . Una finanza esterna esclusivamente simbolica (es. 1–2 %) difficilmente supererà il vaglio di ammissibilità.
3.4. Classi e fondo rischi
Nel concordato in continuità è consigliabile creare classi di creditori. La sentenza Bari 2026 ha riconosciuto che è possibile accorpare crediti di diverso grado nella stessa classe se la falcidia è identica e il trattamento rispetta la par condicio relativa . L’importante è che i creditori di grado superiore non ricevano un trattamento peggiore di quelli di grado inferiore.
Quando nel passivo vi sono crediti garantiti da fondi pubblici o garanzie statali (es. garanzie SACE), il piano deve prevedere un fondo rischi adeguato a coprire l’eventuale escussione della garanzia. Secondo il Tribunale di Bari, non è necessario accantonare l’intero importo garantito ma è sufficiente un fondo proporzionato alla percentuale di soddisfazione prevista .
3.5. Cram‑down fiscale e negoziazione con l’erario
L’Agenzia delle Entrate e l’INPS detengono spesso una parte rilevante del passivo. Grazie al cram‑down dell’art. 80, comma 3, l’eventuale voto contrario non blocca la procedura se la proposta è più conveniente della liquidazione . Per evitare contenziosi è consigliabile:
- presentare documentazione chiara sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione;
- proporre, quando possibile, una transazione fiscale ex art. 63 CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024) che consenta un accordo con l’erario per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari ;
- ridurre al minimo le contestazioni sulla quantificazione del debito (in Bari il piano è stato ritenuto sostenibile perché gli scostamenti erano coperti dal fondo rischi ).
3.6. Condotte da evitare
- Frodi e occultamenti: la presentazione di documenti falsi, l’occultamento di beni o l’utilizzo della procedura per convalidare atti pregiudizievoli comportano l’inammissibilità e la revoca .
- Pagamenti preferenziali a determinati creditori prima del deposito del ricorso, se non autorizzati. Il giudice può revocare pagamenti che violano la par condicio.
- Cessazione dell’attività senza aver presentato il piano: l’imprenditore cancellato dal registro non può proporre un concordato in continuità .
- Ritardi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali o nel pagamento delle imposte correnti durante la procedura; ciò può essere ritenuto comportamento gravemente colposo (Corte d’Appello di Genova 23 luglio 2025, che ha negato l’ammissione a chi aveva violato ripetutamente gli obblighi tributari ).
4. Strumenti alternativi e interazioni con altre procedure
4.1. Liquidazione controllata
Se il concordato minore non è sostenibile (ad esempio perché la finanza esterna non è sufficiente o il debitore non raggiunge le maggioranze) l’alternativa è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). La liquidazione controllata consente la vendita dell’intero patrimonio sotto il controllo del tribunale e del liquidatore, con successiva esdebitazione dopo tre anni. Il Tribunale di Ivrea 2026 ha affermato che un imprenditore cessato può accedere al concordato liquidatorio con finanza esterna oppure alla liquidazione controllata, chiarendo che la sola cancellazione dal registro non preclude queste soluzioni .
4.2. Piano del consumatore
Destinato ai consumatori puri, il piano del consumatore permette di ristrutturare debiti di natura personale senza il voto dei creditori ma richiede la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave, malafede o frode). Nei casi di debiti misti, la riforma 2024 ha chiarito che il debitore non consumatore deve ricorrere al concordato minore .
4.3. Accordo di ristrutturazione dei debiti e PRO
Per le imprese soggette a fallimento esiste l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) ex art. 63 CCII e il piano di ristrutturazione omologato (PRO). Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la possibilità di stipulare transazioni fiscali con l’erario durante la composizione negoziata; l’accordo può prevedere pagamenti parziali o dilazionati dei debiti tributari . L’imprenditore individuale che supera le soglie di fallibilità deve valutare questi strumenti.
4.4. Definizioni agevolate e rottamazioni
Per i debiti fiscali affidati all’Agente della Riscossione sono state introdotte diverse definizioni agevolate (rottamazione quater 2023, rottamazione quinquies 2026). Tali misure consentono di estinguere i carichi pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora, in un numero limitato di rate. La rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) consente di presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 per i carichi dal 2000 al 2023. Per un imprenditore con debiti prevalentemente fiscali, aderire alla rottamazione prima di presentare il concordato minore può ridurre il passivo e semplificare la procedura. Tuttavia, si tratta di una soluzione esterna che non produce esdebitazione sui debiti residui e può richiedere il pagamento in tempi più brevi.
4.5. Composizione negoziata e accordi stragiudiziali
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un percorso stragiudiziale assistito da un esperto negoziatore (anche l’Avv. Monardo è abilitato) volto a individuare soluzioni alternative (accordi con fornitori, banche, Agenzia delle Entrate) per evitare la procedura concorsuale. È possibile abbinare la composizione negoziata al concordato minore, ad esempio per definire la transazione fiscale con l’erario .
5. Errori comuni e consigli pratici
- Presentare un piano senza classe o con classi mal formate: l’accorpamento di crediti con diversa prelazione può avvenire solo se la falcidia è identica e non pregiudica i privilegi . Formare classi improprie può determinare l’inammissibilità.
- Fidarsi di percentuali generiche: occorre calcolare con precisione il valore di liquidazione e l’apporto di finanza esterna, tenendo conto di eventuali plusvalenze o minusvalenze; la soglia del 10 % è solo orientativa .
- Trascurare i debiti previdenziali: INPS e casse professionali vanno incluse nella proposta e godono del cram‑down ma hanno diritto di voto; la mancata considerazione può portare al rigetto .
- Ignorare le misure protettive: richiederle consente di sospendere azioni esecutive e proteggere l’azienda. Tuttavia, alcune misure (es. vendita di beni) richiedono l’autorizzazione del giudice.
- Sottovalutare la gestione post‑omologa: il mancato rispetto delle scadenze può portare alla revoca e alla perdita dei benefici. È importante predisporre un piano finanziario realistico e monitorarlo.
6. Tabelle riepilogative
6.1. Norme principali del concordato minore
| Articolo | Contenuto essenziale | Novità/modifiche | Fonti |
|---|---|---|---|
| Art. 74 CCII | Proposta di concordato minore: continuità aziendale o liquidazione con finanza esterna; contenuto libero ma con rispetto delle prelazioni; possibilità di classi e trattamenti differenziati. | D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che la procedura si applica anche ai debiti misti e ha confermato l’obbligo di apporto esterno nelle ipotesi liquidatorie. | Testo normativo ; Cass. 28574/2025 ; Trib. Forlì 2025 . |
| Art. 75 CCII | Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati; obbligo di allegare dichiarazioni fiscali, scritture contabili, elenco creditori, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e relazione OCC. | Introduzione del comma 2‑bis (D.Lgs. 136/2024) che consente il pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa e su beni strumentali . | Testo normativo . |
| Art. 76 CCII | Presentazione della domanda e attività dell’OCC: incarico, relazione particolareggiata, comunicazioni agli enti fiscali . | La riforma 2024 ha esteso le attestazioni della relazione (costi stimabili della procedura). | Testo normativo . |
| Art. 77 CCII | Inammissibilità della domanda: documenti mancanti, superamento delle soglie dimensionali, esdebitazione nei cinque anni, atti di frode, imprenditore cessato che presenta piano in continuità . | D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1 lett. d introducendo l’inammissibilità per chi è stato esdebitato due volte. | Testo normativo ; Trib. Bolzano 2025 . |
| Art. 78 CCII | Procedimento: decreto di apertura, comunicazione ai creditori, voto, misure protettive, possibilità di integrazione del piano, nomina del commissario giudiziale . | D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 2‑bis che consente al giudice di nominare un commissario giudiziale su richiesta del debitore o in caso di sospensione delle azioni esecutive . | Testo normativo. |
| Art. 79 CCII | Maggioranza per l’approvazione: oltre il 50 % dei crediti ammessi; voto integrale per i privilegiati se pagati oltre 180 giorni . | Applicazione dell’art. 84 CCII (concordato preventivo) alle regole di riparto per i concordati in continuità . | Testo normativo e giurisprudenza Modena 2025. |
| Art. 80 CCII | Omologazione del concordato minore: verifica dell’ammissibilità e della fattibilità; possibilità di cram‑down fiscale ; non è prevista la liquidazione del compenso dell’OCC se l’omologa è respinta . | Riforma 2020 estende il cram‑down anche agli enti previdenziali . | Testo normativo e giurisprudenza Forlì 2021 , Verona 2026 . |
| Art. 81–82 CCII | Esecuzione del piano, liquidazione del compenso dell’OCC, revoca della procedura. | Nessuna modifica rilevante nel 2024; la giurisprudenza 2026 ha precisato che il compenso dell’OCC è liquidato solo a esecuzione conclusa . | Testo normativo. |
6.2. Termini e scadenze della procedura
| Fase | Durata/Scadenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Presentazione della domanda | Nessun termine perentorio, ma si consiglia di agire tempestivamente per evitare azioni esecutive. | Art. 76 CCII |
| Comunicazione ai creditori | Entro 30 giorni dal decreto di apertura i creditori devono comunicare l’adesione o le contestazioni . | Art. 78 CCII |
| Integrazione del piano | Il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrare il piano . | Art. 78 CCII |
| Votazione | I voti devono pervenire entro il termine fissato (30 giorni); il silenzio equivale ad assenso. | Art. 78 CCII |
| Impugnazione del decreto che rigetta l’ammissione | 30 giorni dalla comunicazione della decisione. | Art. 78 CCII |
| Esecuzione del piano | Durata variabile (normalmente 3–5 anni); nel concordato in continuità, i pagamenti ai privilegiati oltre 180 giorni attribuiscono diritto di voto per l’intero credito . | Art. 79 CCII |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Una ditta individuale cancellata dal registro può chiedere il concordato minore?
Sì, ma solo in forma liquidatoria. L’art. 33, co. 4 CCII vieta la continuità per chi ha cessato l’attività, ma non impedisce il concordato liquidatorio con apporto di finanza esterna . - È possibile presentare più di una proposta di concordato minore?
La legge non lo vieta, ma il nuovo piano deve essere significativamente migliorativo. Se la proposta originaria è bocciata, occorre riformularne una che aumenti il soddisfacimento dei creditori; in caso contrario, il tribunale può dichiarare l’inammissibilità. - Qual è la differenza tra concordato minore e piano del consumatore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno debiti solo personali. Non prevede voto dei creditori ma richiede la meritevolezza (assenza di colpa grave); il concordato minore è destinato a imprenditori e professionisti e consente di includere debiti misti . - Chi redige la relazione particolareggiata?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), tramite il gestore della crisi, analizza la documentazione e attesta le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza dei documenti e la convenienza del piano . - Posso continuare a pagare il mutuo della mia casa durante il concordato?
Sì. Il D.Lgs. 136/2024 consente di proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa se dalla relazione OCC risulta che il credito ipotecario sarebbe comunque soddisfatto integralmente e i pagamenti non pregiudicano gli altri creditori . - Qual è l’importo minimo di finanza esterna necessario?
Non esiste una percentuale fissa; la giurisprudenza orientativa suggerisce un incremento tra il 5 % e il 10 % del valore di liquidazione . Il Tribunale di Bolzano ha ritenuto ammissibile un piano finanziato interamente da risorse esterne anche in assenza di patrimonio . - I debiti fiscali possono essere stralciati?
La legge consente il cram‑down fiscale (art. 80, co. 3), cioè l’omologazione anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione . Inoltre, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63), ma nel concordato minore non esiste ancora una normativa specifica: è possibile trattare con l’erario, ma occorre la sua adesione o il cram‑down. - Cosa succede se un creditore non vota?
Il silenzio equivale ad assenso. Se un creditore non invia il proprio voto entro il termine, la legge considera la sua adesione alla proposta . - È necessario creare classi di creditori?
Non sempre. Le classi sono obbligatorie solo per i creditori con garanzie esterne; sono facoltative negli altri casi. Tuttavia, possono essere utili per modulare le percentuali di pagamento e ottenere l’approvazione. Attenzione: le classi devono essere formate secondo interessi omogenei e non possono unire crediti di grado diverso se il trattamento è diverso . - I creditori con privilegio possono votare?
Sì, ma solo per la parte del credito non soddisfatta. Se il pagamento avviene oltre 180 giorni dall’omologa, il privilegio si considera non integrale e il creditore vota per l’intero importo . - In caso di rigetto dell’omologa, cosa succede?
Il tribunale emette un decreto motivato che può essere impugnato entro 30 giorni. Se la procedura non viene omologata, non è previsto il pagamento del compenso all’OCC ; il debitore può valutare la liquidazione controllata. - È possibile includere fideiussioni e garanzie personali nel piano?
Sì. Se il debitore ha prestato garanzie per debiti altrui (es. fideiussore di una società), può includere queste obbligazioni nel concordato minore. Il Tribunale di Verona 2025 ha ammesso un socio illimitatamente responsabile che voleva ristrutturare i debiti residui della società fallita . - Cosa succede ai beni strumentali dell’impresa?
Nel concordato in continuità è possibile mantenere i beni strumentali e continuare il pagamento dei relativi mutui, purché ciò non pregiudichi i creditori . Nel concordato liquidatorio i beni vengono venduti secondo il piano; l’eventuale plusvalenza è destinata ai creditori. - Il giudice valuta la convenienza economica del piano?
No. Il tribunale verifica la fattibilità giuridica e la probabilità di realizzazione delle obbligazioni assunte, ma non entra nel merito della convenienza economica per i creditori . - È possibile modificare il piano dopo la votazione?
Solo in senso migliorativo e con l’autorizzazione del giudice. Una modifica peggiorativa richiederebbe una nuova votazione. Secondo la giurisprudenza, integrazioni che non incidono sulla soddisfazione dei creditori (es. precisazioni tecniche) sono ammissibili. - Gli effetti del concordato si estendono ai coobbligati e fideiussori?
Solo se espressamente previsto dalla legge o dal piano. Alcuni tribunali (es. Forlì 2024) hanno riconosciuto l’estensione dell’esdebitazione anche ai coobbligati che non hanno presentato il piano, ma la materia è controversa e dipende dalle garanzie contrattuali. - È possibile accedere al concordato minore mentre è pendente una procedura esecutiva?
Sì. Una volta depositata la domanda, il giudice può concedere misure protettive che sospendono le esecuzioni e i pignoramenti . Tuttavia, eventuali atti compiuti prima della domanda restano validi, salvo l’esercizio di azioni revocatorie. - Come si calcola il voto dei creditori in caso di cessione del credito?
Il cessionario subentra nei diritti del cedente e vota in luogo suo. Se la cessione avviene dopo la presentazione della domanda, il cessionario deve dimostrare la titolarità del credito al momento del voto. - È possibile abbinare il concordato minore alla composizione negoziata?
Sì. L’imprenditore può intraprendere una composizione negoziata per definire accordi con i creditori (in particolare l’erario) e poi presentare un concordato minore. La riforma 2024 ha introdotto la possibilità di concludere transazioni fiscali durante la fase negoziata . - Cosa fare se un creditore contesta la quantificazione del suo credito?
È consigliabile prevedere nel piano un fondo rischi per eventuali passività sopravvenute. Il Tribunale di Bari ha stabilito che, in caso di contestazioni sull’ammontare del credito, il piano resta valido fintanto che l’aumento del debito non supera l’importo stanziato nel fondo .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Di seguito alcune simulazioni (i valori sono puramente indicativi) per comprendere come funziona un concordato minore per una ditta individuale.
8.1. Caso A – Concordato in continuità con impresa artigiana
Situazione: Mario, artigiano titolare di una ditta individuale, ha debiti complessivi per € 300.000, di cui:
| Tipologia di debito | Importo | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Mutuo ipotecario sulla prima casa | € 100.000 | Rata mensile € 500; l’immobile vale € 150.000. |
| Debiti con fornitore privilegiato (pegno su macchinari) | € 30.000 | Valore macchinari € 35.000. |
| Debiti fiscali con Agenzia Entrate | € 70.000 | Comprende IVA, IRPEF, contributi INPS. |
| Debiti chirografari (banche, fornitori, carte) | € 100.000 | Non assistiti da garanzie. |
Proposta: Mario vuole continuare l’attività. Predispone un piano quinquennale in cui destina ai creditori € 2.000/mese derivanti dai ricavi della sua attività artigiana. Le rate del mutuo sulla prima casa continuano ad essere pagate (€ 500/mese) perché dalla relazione OCC risulta che il valore dell’immobile copre l’intero mutuo e i pagamenti non pregiudicano gli altri creditori . Il piano prevede:
- Creditori privilegiati: i fornitori con pegno vengono soddisfatti in 24 mesi in misura integrale (€ 30.000). I creditori ipotecari (mutuo) non partecipano al piano perché le rate continuano.
- Agenzia delle Entrate e INPS: proposta di pagamento del 60 % (pari a € 42.000) in 5 anni. L’ente vota contro, ma il giudice omologa in cram‑down perché la proposta è più conveniente della liquidazione (valore di liquidazione € 40.000) .
- Creditori chirografari: pagamento del 30 % (pari a € 30.000) in 5 anni.
Votazione: Il totale dei crediti ammessi al voto è € 130.000 (escluse le rate del mutuo). La maggioranza si ottiene con adesioni pari a € 65.001. Aderiscono creditori per € 80.000; la proposta è approvata.
Esito: Il tribunale omologa. Mario esegue il piano; dopo 5 anni ottiene l’esdebitazione per i debiti residui non pagati. Grazie al concordato evita la liquidazione e continua la sua attività.
8.2. Caso B – Concordato liquidatorio con apporto esterno
Situazione: Lucia ha chiuso da due anni la sua attività commerciale ed è stata cancellata dal registro; ha debiti per € 150.000, di cui € 50.000 con l’Agenzia delle Entrate, € 20.000 con l’INPS e € 80.000 con fornitori chirografari. Non possiede beni rilevanti (solo un’auto). La sorella è disposta a darle € 20.000.
Proposta: Lucia presenta un concordato minore liquidatorio grazie all’apporto esterno di € 20.000. L’OCC attesta che nella liquidazione controllata i creditori riceverebbero solo € 5.000 (valore dell’auto). L’apporto esterno incrementa l’attivo del 400 %: l’incremento è ritenuto apprezzabile . Il piano prevede il pagamento dei creditori proporzionalmente:
- Agenzia delle Entrate: € 7.000 (pari al 14 %);
- INPS: € 3.000 (15 %);
- Fornitori chirografari: € 10.000 (12,5 %).
Votazione: Tutti i creditori votano a favore. Il tribunale omologa e Lucia effettua il pagamento immediato. Al termine ottiene l’esdebitazione e riparte senza debiti.
8.3. Caso C – Concordato misto e debiti della società cancellata
Situazione: Enrico era socio accomandatario di una società in nome collettivo fallita. Dopo la chiusura del fallimento, restano a suo carico debiti personali e residui aziendali per € 200.000. Enrico ora è dipendente e non è più imprenditore. Vuole ristrutturare questi debiti.
Soluzione: Il Tribunale di Verona (02 dicembre 2025) ha riconosciuto che un soggetto lavoratore subordinato che sia stato socio illimitatamente responsabile può accedere al concordato minore per ristrutturare i debiti non soddisfatti della società . Enrico presenta quindi un piano con pagamento del 25 % in 4 anni grazie al contributo di € 20.000 dei familiari e a rate mensili di € 1.000 dal suo stipendio. I creditori votano favorevolmente. Il tribunale omologa e, una volta eseguito il piano, Enrico viene liberato dai debiti residui.
9. Conclusioni
Il concordato minore costituisce una grande opportunità per l’imprenditore individuale che, a causa di debiti accumulati con fornitori, fisco e banche, rischia di perdere l’azienda e i beni personali. Grazie alla riforma introdotta dal Codice della crisi e ai correttivi del 2024, la procedura è ora più flessibile e adatta anche a chi ha debiti misti. Tuttavia richiede attenzione: la proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni, prevedere un apporto di finanza esterna apprezzabile nei casi liquidatori, formare correttamente le classi e garantire la trasparenza dei dati. Le recenti sentenze della Cassazione e dei tribunali (Forlì, Verona, Bari, Napoli, Udine, Modena, Bolzano, Ivrea) hanno definito i margini di ammissibilità, ribadendo che il contenuto del piano è libero ma non può derogare ai principi fondamentali del diritto concorsuale.
Agire tempestivamente è fondamentale: la presentazione del ricorso sospende le azioni esecutive e consente di proteggere l’impresa. Un team multidisciplinare può individuare la strategia più idonea, valutando anche soluzioni alternative come le definizioni agevolate, i piani del consumatore o la liquidazione controllata.
Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono in grado di assistere ogni fase del procedimento: dall’analisi dei documenti e della fattibilità alla negoziazione con l’erario e le banche, fino alla difesa in giudizio e all’esecuzione del piano. Grazie alla sua esperienza di cassazionista e gestore della crisi iscritto all’OCC, l’Avv. Monardo offre un supporto completo, coordinando professionisti specializzati a livello nazionale.
Non aspettare che i creditori intraprendano azioni esecutive: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo team sapranno valutare la tua situazione e individuare la strategia più efficace per salvaguardare i tuoi beni e garantirti un nuovo inizio.
