Azienda con debiti: che fare se la crisi è forte?

Introduzione

La gestione del debito aziendale è una delle questioni più delicate per imprenditori, professionisti e amministratori di società. In un contesto economico in rapida evoluzione, l’accumulo di passività verso il fisco, i fornitori, le banche o gli enti previdenziali può portare rapidamente a una situazione di crisi. Ignorare gli atti di riscossione o procrastinare i pagamenti può determinare conseguenze gravi: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, revoche di affidamenti bancari, segnalazioni in centrale rischi e, nei casi più gravi, la perdita del controllo dell’azienda.

L’obiettivo di questo articolo – pensato per imprenditori, liberi professionisti e amministratori di società con sede in Italia – è fornire un quadro completo, aggiornato ad aprile 2026, su cosa fare quando la crisi debitoria è forte. Verranno analizzate le più importanti normative italiane (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, Legge 3/2012, D.L. 118/2021, D.Lgs. 136/2024, D.Lgs. 186/2025, leggi finanziarie 2024 – 2026) e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Il punto di vista adottato è quello del debitore (azienda o imprenditore) che vuole difendersi, pianificare una strategia legale efficace e salvare l’attività. Si cercherà di coniugare rigore giuridico e linguaggio divulgativo, con un taglio pratico e soluzioni concrete. Al termine dell’articolo troverai FAQ, tabelle riassuntive, simulazioni numeriche e casi pratici, oltre a una call to action per richiedere assistenza legale personalizzata.

Perché questo tema è urgente

  • Rischi immediati: la notifica di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, intimazioni o pignoramenti comporta termini stretti per fare opposizione (10, 30, 60 giorni a seconda dell’atto). Ignorare queste scadenze equivale a perdere il diritto di difesa e subire l’esecuzione forzata.
  • Errori comuni: molti imprenditori pagano somme non dovute o sottovalutano la possibilità di impugnare atti viziati (per mancata notifica, prescrizione, illegittimità). Altri si affidano a soluzioni “fai da te” senza analizzare la convenienza tra un piano di rientro, una definizione agevolata o una procedura di ristrutturazione.
  • Opportunità nascoste: il legislatore ha introdotto strumenti moderni per gestire la crisi d’impresa (negoziazione assistita, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente, accordi di ristrutturazione) e “sanatorie” fiscali (rottamazione quinquies 2026). Tuttavia queste opportunità vanno valutate con cura perché presuppongono requisiti specifici e comportano effetti su eventuali controversie in corso.

L’impegno dello Studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare un debito importante occorre una guida esperta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza pluriennale in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale.

  • Cassazionista: l’Avv. Monardo è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Esperto in crisi d’impresa e sovraindebitamento: è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Coordinatore di professionisti: dirige professionisti specializzati in diritto bancario, finanziario e tributario, offrendo assistenza integrata a imprese, società e privati su tutto il territorio nazionale.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa: ai sensi del D.L. 118/2021, affianca le aziende nella procedura di composizione negoziata per trovare accordi con i creditori e prevenire l’insolvenza.

Come può aiutarti concretamente lo Studio Monardo

  • Analisi degli atti e verifica dei vizi: controllo preliminare di cartelle di pagamento, intimazioni, pignoramenti, contratti di mutuo o leasing per individuare irregolarità (vizi di notifica, prescrizione, anatocismo bancario, illegittimità di interessi e clausole).
  • Difese giudiziali e stragiudiziali: predisposizione di ricorsi e opposizioni presso le Commissioni tributarie, i Tribunali e gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; richiesta di sospensioni immediate per evitare pignoramenti e ipoteche.
  • Negoziazione con i creditori: trattative con banche e finanziarie per ottenere ristrutturazioni del debito, transazioni stragiudiziali, riduzioni dei tassi, consolidamento dei finanziamenti.
  • Soluzioni di sovraindebitamento: assistenza nella presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori o concordati semplificati, garantendo il rispetto dei requisiti del CCII e la tutela dei beni essenziali.
  • Piani di rientro personalizzati: elaborazione di piani di rientro sostenibili, calcolo delle rate, interazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INPS per dilazionare i debiti fiscali e contributivi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo italiano in materia di crisi d’impresa e gestione dei debiti è stato profondamente riformato negli ultimi anni. Di seguito presentiamo le principali fonti legislative e giurisprudenziali con riferimento alle norme vigenti ad aprile 2026. Ogni sezione contiene il riferimento al testo di legge o alla sentenza, con citazioni dalle fonti ufficiali.

1. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e correttivi 2024–2025

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), sostituendo progressivamente la legge fallimentare. Tra gli elementi più innovativi figurano:

  • Sistema di allerta e adeguati assetti (artt. 3 e 4 CCII): Il codice impone agli imprenditori di adottare assetti organizzativi, contabili e finanziari idonei a rilevare tempestivamente l’esistenza di uno stato di crisi. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo) ha precisato che i segnali di allerta costituiscono strumenti di monitoraggio e non automatismi d’allarme . Ha inoltre esteso l’obbligo di collaborazione e riservatezza durante la procedura di composizione negoziata a tutti i soggetti coinvolti (azionisti, creditori, sindacati) .
  • Concordato minore (artt. 74–79 CCII): destinato a imprenditori sotto soglia (piccole e micro-imprese). Permette di proporre un piano di pagamento dei debiti con la soddisfazione dei creditori chirografari anche parziale. La Cassazione, con sentenza n. 28574/2025, ha chiarito che la proposta di concordato minore è inammissibile se non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione (cioè se mette sullo stesso piano creditori privilegiati e chirografari) .
  • Fondo spese e fattibilità del piano: un’altra decisione della Cassazione (n. 17721/2025) ha ritenuto possibile che il giudice imponga al debitore il deposito di un fondo spese; tuttavia, la mancata costituzione del fondo non comporta l’automatica revoca del concordato minore, rilevando solo ai fini della fattibilità del piano .
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire utilità ai creditori, di ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta nella vita. I requisiti comprendono l’assenza di atti in frode o colpa grave e un reddito non superiore all’assegno sociale aumentato della metà .
  • Prededuzione e privilegi professionali: il correttivo 2024 ha esteso la prededuzione ai compensi dei professionisti che assistono il debitore nei piani attestati o negli accordi di ristrutturazione, rafforzando la tutela degli advisor indipendenti.
  • Esdebitazione del fallito: l’ordinanza della Cassazione n. 30108/2025 ha affermato che chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto la liberazione dei debiti (esdebitazione) non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti; è necessario il requisito della meritevolezza e l’assenza di condotte fraudolente .

2. Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e procedure di liquidazione

La Legge 3/2012 consente a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri soggetti esclusi dal fallimento di risolvere situazioni di sovraindebitamento tramite piani di rientro, accordi con i creditori o liquidazione dei beni.

  • Liquidazione dei beni (art. 14‑ter L. 3/2012): il debitore che non possa proporre un accordo o un piano può chiedere al tribunale la liquidazione di tutti i suoi beni. Deve depositare l’inventario, i documenti fiscali e la relazione di un organismo di composizione della crisi (OCC). Sono esclusi dalla liquidazione i beni impignorabili per legge (stipendi, pensioni, strumenti di lavoro) .
  • Piano del consumatore: strumento riservato ai consumatori (persona fisica che si è indebitata per esigenze non professionali). Dopo il correttivo 2024, possono essere falcidiati i debiti fiscali e contributivi “indisponibili” come IVA, ritenute e contributi, a determinate condizioni.
  • Accordo di composizione della crisi: consiste in una proposta sottoposta all’approvazione dei creditori e all’omologa del tribunale; prevede il pagamento parziale dei debiti e la ristrutturazione del passivo.
  • Esdebitazione del soggetto incapiente: introdotta dal CCII (art. 283), consente la cancellazione dei debiti per chi non dispone di reddito o patrimonio sufficiente. L’OCC redige una relazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore .

3. Decreto-legge 118/2021 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la procedura della composizione negoziata, rivolta agli imprenditori commerciali in stato di squilibrio patrimoniale o economico ma ancora in continuità aziendale.

  • Richiesta e nomina dell’esperto: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio. Il decreto stabilisce che l’esperto supporta le trattative con i creditori al fine di individuare soluzioni idonee a superare la crisi .
  • Piattaforma nazionale e requisiti degli esperti: l’art. 3 del decreto prevede la creazione di un elenco di esperti selezionati in base a titoli di studio ed esperienza; l’intervento dell’esperto è volontario e non implica l’apertura di una procedura concorsuale .
  • Benefici: l’accesso alla composizione negoziata consente al debitore di ottenere protezioni temporanee (misure protettive) contro le azioni esecutive e conservative dei creditori, potendo proseguire l’attività e lavorare su un piano di ristrutturazione.

4. Decreto legislativo 186/2025 – Regime fiscale delle riduzioni dei debiti

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 ha apportato importanti modifiche fiscali al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare l’art. 8 ha inserito nell’art. 88, comma 4‑ter, TUIR una disposizione che prevede la non imponibilità delle riduzioni dei debiti risultanti da procedure di liquidazione o ristrutturazione. In base a questa norma, le riduzioni di debito ottenute tramite concordato minore, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, piani attestati o piani di ristrutturazione soggetti a omologazione non costituiscono sopravvenienze attive imponibili .
Questa disposizione ha grande rilievo perché evita che le aziende che accedono a tali procedure debbano pagare imposte sul debito cancellato.

5. Leggi finanziarie e definizione agevolata dei carichi (rottamazione)

Negli ultimi anni, le leggi di bilancio hanno ripetutamente introdotto misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazione). La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha istituito la rottamazione quinquies, applicabile ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Le principali caratteristiche della rottamazione quinquies sono:

ElementoDescrizione
Carichi ammessiCartelle relative a imposte sui redditi, IVA, addizionali, ritenute, contributi INPS e altre entrate erariali. Sono escluse sanzioni derivanti da liti pendenti, somme dovute a seguito di procedure di recupero degli aiuti di Stato e importi derivanti da pronunce della Corte dei conti.
Periodo di riferimentoCarichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .
BeneficiAzzeramento di sanzioni e interessi di mora. Il contribuente paga solo l’imposta o il tributo principale maggiorato degli interessi legali (3% annuo se rateizzato) .
Modalità di pagamentoPossibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate mensili (9 anni). Le prime due rate coprono il 10% del debito.
Scadenze principali21 gennaio 2026 (apertura servizio online), 30 aprile 2026 (termine per presentare la domanda), 31 luglio 2026 (scadenza prima rata).
Effetti della domandaLa presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e le procedure esecutive; eventuali pignoramenti vengono congelati. Se il contribuente salta una rata oltre il termine di tolleranza, perde i benefici e quanto pagato resta acquisito .

Una decisione della Corte di Cassazione (ordinanza 5830/2025) ha chiarito, con riferimento alla rottamazione quater (applicabile ai carichi 2000–2022), che in caso di coobbligazione solidale la definizione agevolata richiesta da un solo debitore si estende anche ai coobbligati; i pagamenti effettuati nell’ambito della rottamazione liberano tutti i debitori e determinano l’estinzione del procedimento . Questo principio può essere esteso per analogia alla rottamazione quinquies.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Ricevere una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può generare confusione e panico. La reazione più frequente è l’inazione, ma la difesa del debitore si gioca nei primi giorni. Di seguito descriviamo le fasi principali e i termini per intervenire.

1. Lettura dell’atto e verifica formale

  1. Identificazione dell’atto: stabilire se si tratta di un avviso di accertamento esecutivo (emanato dall’Agenzia delle Entrate), di una cartella di pagamento (emessa dall’Agente della Riscossione), di un avviso bonario o di un’intimazione di pagamento.
  2. Controllo dei dati: verificare intestazione, codice fiscale, importi, riferimenti ai tributi, periodo d’imposta, intestatario corretto (società o persona fisica), firma e modalità di notifica.
  3. Verifica della notifica: controllare l’atto di notifica per accertarsi che sia stato recapitato al domicilio fiscale o digitale corretto (PEC). Una notifica inesatta può comportare l’annullamento dell’atto.
  4. Prescrizione e decadenza: accertare se i tributi richiesti siano caduti in prescrizione (ad esempio 10 anni per l’IVA, 5 anni per tributi locali e INPS) o se l’ente di riscossione abbia notificato l’atto oltre i termini di legge.
  5. Confronto con precedenti comunicazioni: verificare se era stato notificato un avviso di accertamento precedente; la cartella senza l’avviso presupposto potrebbe essere nulla.

2. Termini per contestare l’atto

I termini variano a seconda della natura dell’atto e dell’autorità competente. Ecco una guida orientativa:

Tipo di attoAutorità competenteTermine per il ricorso/opposizione
Avviso di accertamento esecutivo (imposte dirette e IVA)Commissione tributaria provinciale o giudice tributario60 giorni dalla notifica (il termine può essere sospeso di 90 giorni se si presenta l’istanza di accertamento con adesione)
Cartella di pagamento (tributi erariali)Commissione tributaria60 giorni dalla notifica (per contestare vizi di notifica, prescrizione, computi errati)
Cartella INPS o INAILGiudice ordinario (Tribunale – sezione lavoro)40 giorni dalla notifica
Cartella per sanzioni amministrative o multeGiudice di pace o Prefetto30 giorni dalla notifica
Intimazione di pagamento (con preavviso di iscrizione ipotecaria)Commissione tributaria o giudice ordinario60 giorni dalla notifica
Pignoramento presso terzi (es. pignoramento del conto corrente)Giudice dell’esecuzione20 giorni per opposizione agli atti esecutivi

È fondamentale depositare il ricorso prima della scadenza, altrimenti l’atto diventa definitivo e non sarà più contestabile.

3. Sospensione e tutela cautelare

Se il debito richiesto è sproporzionato o se sussistono vizi evidenti, è possibile chiedere la sospensione dell’atto durante il processo.

  • Sospensione amministrativa: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può sospendere l’esecuzione se il contribuente dimostra l’esistenza di un contenzioso o di un provvedimento giudiziario favorevole.
  • Sospensione giudiziale: chi presenta ricorso può chiedere al giudice (Commissione tributaria o Tribunale) la sospensione dell’atto per grave e irreparabile danno. Il giudice valuterà la fondatezza del ricorso e il pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione.
  • Sospensione per definizione agevolata: la presentazione della domanda di rottamazione o definizione agevolata sospende i termini e le azioni esecutive fino alla scadenza del piano, come ribadito dalla Cassazione per la rottamazione quater .

4. Pianificazione della difesa e scelta della strategia

Una volta analizzato l’atto e verificati i termini, occorre decidere quale strada percorrere. Le opzioni principali sono:

  1. Impugnazione o opposizione: se l’atto contiene vizi di notifica, errori di calcolo, importi prescritti o violazioni procedimentali, conviene proporre ricorso, chiedendo l’annullamento o la riduzione del debito.
  2. Definizione agevolata (rottamazione): se il debito è certo e legittimo ma oneroso, si può aderire alla rottamazione quinquies per pagare l’importo in forma dilazionata e senza sanzioni. Va valutato se la somma richiesta sia sostenibile e se l’azienda disponga della liquidità necessaria.
  3. Rateazione ordinaria: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione permette di rateizzare i debiti fiscali fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120 mila euro; per somme inferiori a 60 mila euro sono previste 72 rate (6 anni). La domanda di rateizzazione impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive ma non sospende quelle già in corso.
  4. Composizione negoziata: se l’azienda attraversa una crisi di continuità ma possiede potenzialità di risanamento, è consigliabile richiedere la composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperto nominato assisterà l’imprenditore nelle trattative con i creditori per stipulare un accordo di ristrutturazione o concordato minore.
  5. Concordato minore o semplificato: per micro e piccole imprese che non possono accedere alla procedura di concordato preventivo, il CCII prevede il concordato minore (piano con pagamento parziale dei debiti) e il concordato semplificato (procedure più rapide, ma riservate a casi di fallimento del tentativo negoziato).
  6. Accordo di ristrutturazione o piano attestato: per società con debiti verso banche e grandi fornitori, l’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) consente di rinegoziare i debiti con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60 % del passivo. Il piano attestato (art. 56 CCII) richiede la certificazione di un professionista indipendente sull’idoneità del piano a garantire il pagamento dei creditori non aderenti.
  7. Liquidazione controllata: quando l’azienda non è più in grado di continuare l’attività, la soluzione può essere la liquidazione controllata (ex liquidazione giudiziale). In tali casi è possibile ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione (esdebitazione) se si dimostra la buona fede e l’assenza di frode .

5. Esecuzioni e pignoramenti: come difendersi

Se la cartella non viene pagata né contestata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare procedure esecutive. Le più frequenti sono:

  • Fermo amministrativo del veicolo: viene iscritto per importi superiori a 800 euro e preclude la circolazione del mezzo. Per ottenere la cancellazione occorre pagare almeno la prima rata del piano di rateizzazione.
  • Iscrizione di ipoteca: per debiti superiori a 20 mila euro (30 mila euro se per imposte dirette), l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili dopo aver notificato l’avviso di intimazione. È impugnabile se manca la notifica della cartella o se l’ipoteca è sproporzionata.
  • Pignoramento mobiliare: la riscossione può procedere al pignoramento presso la sede dell’azienda, dei beni mobili registrati o dei crediti verso clienti. La difesa consiste nel verificare i termini e nel chiedere la conversione del pignoramento in rateizzazione.
  • Pignoramento del conto corrente o dello stipendio: avviene mediante ordine al terzo (banca o datore di lavoro). Si può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento se il prelievo compromette la sopravvivenza aziendale o familiare.

Per bloccare un pignoramento è necessario presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica o dimostrare l’esistenza di un vizio dell’atto presupposto.

6. Debiti bancari e finanziari

Oltre ai debiti fiscali, molte aziende si trovano in difficoltà per prestiti bancari, leasing e finanziamenti. In tali casi è possibile intraprendere azioni specifiche:

  • Revisione dei contratti: analisi dei contratti per individuare clausole vessatorie, anatocismo, interessi usurari, commissioni e costi occulti.
  • Richiesta di rinegoziazione: trattative con la banca per ottenere la riduzione del tasso, l’allungamento del piano di ammortamento o la conversione del debito a tasso fisso/variabile più favorevole.
  • Opposizione agli atti di precetto e pignoramento: se la banca agisce per il recupero, è possibile opporsi al decreto ingiuntivo o al precetto entro termini brevi.
  • Accesso a strumenti concorsuali: l’azienda può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti bancari all’interno di un piano attestato o di un concordato minore.

La negoziazione con le banche richiede la predisposizione di un business plan che dimostri la sostenibilità del nuovo piano di rimborso e la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa. L’intervento di un professionista esperto (consulente finanziario o commercialista) è essenziale.

Difese e strategie legali

La scelta della strategia di difesa dipende dalla tipologia di debito, dall’entità dell’esposizione, dalla struttura dell’azienda e dagli obiettivi dell’imprenditore (continuare l’attività, liquidare l’azienda, proteggere il patrimonio personale). Le principali strategie sono:

A. Impugnazione degli atti illegittimi

Molte cartelle di pagamento contengono vizi formali o irregolarità. L’impugnazione permette di annullare o ridurre il debito. Ecco alcuni motivi tipici:

  1. Mancata notifica dell’avviso presupposto: le cartelle derivanti da avvisi di accertamento devono essere precedute dalla notifica dell’avviso. Se l’avviso non è stato notificato, la cartella è nulla.
  2. Decadenza e prescrizione: l’amministrazione deve emettere e notificare gli atti entro termini perentori (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per imposte sui redditi; 8 anni per la riscossione delle sanzioni).
  3. Omessa o irregolare sottoscrizione dell’atto: i provvedimenti dell’Agenzia devono essere firmati digitalmente dai funzionari competenti; la mancata firma rende l’atto inesistente.
  4. Difetto di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le norme di diritto; in mancanza si può chiedere l’annullamento.
  5. Vizi dell’atto di notifica: notifiche effettuate da soggetti non autorizzati, mancanza di relata, notifica a indirizzo errato.

Procedura di impugnazione

  • Ricorso tributario: si presenta dinanzi al Giudice tributario (già Commissione tributaria provinciale), depositando il ricorso tramite posta elettronica certificata o il Portale della Giustizia Tributaria. Nel ricorso occorre indicare i motivi, le prove e chiedere l’annullamento o la riduzione del debito.
  • Opposizione al giudice ordinario: per contributi previdenziali (INPS/INAIL) o sanzioni amministrative, la competenza è del Tribunale (sezione lavoro) o del Giudice di pace.
  • Mediazione tributaria: per importi fino a 50 mila euro è obbligatorio presentare una proposta di mediazione all’Agenzia prima di adire il giudice.

B. Rottamazione e definizione agevolata

Le sanatorie introdotte dalle leggi di bilancio consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e gli interessi legali. Tuttavia non tutte le situazioni sono idonee. Per valutare la convenienza occorre considerare:

  • Importo delle sanzioni: se le sanzioni e gli interessi rappresentano una quota rilevante, la rottamazione può ridurre il debito fino al 30–50 %.
  • Disponibilità di liquidità: la rottamazione prevede il pagamento di una percentuale consistente entro il primo anno. Se l’azienda non ha fondi, rischia di decadere.
  • Procedimenti pendenti: la rottamazione richiede la rinuncia ai ricorsi pendenti. Se il contenzioso ha buone probabilità di vittoria, aderire alla sanatoria potrebbe essere sconveniente.

C. Rateizzazione ordinaria e straordinaria

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del debito fino a 72 o 120 rate. I requisiti sono la dimostrazione della temporanea difficoltà finanziaria e l’assenza di decadenza da precedenti rateazioni.

  • Rateizzazione ordinaria: per importi fino a 120 mila euro e debiti non superiori a 60 mila euro, permette 72 rate.
  • Rateizzazione straordinaria: concessa per debiti superiori a 60 mila euro, richiede la presentazione della documentazione contabile e prevede 120 rate.
  • Decadenza: il mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

D. Composizione negoziata

L’imprenditore in stato di crisi può accedere alla composizione negoziata. Questa procedura offre diversi vantaggi:

  • Supporto di un esperto indipendente che analizza la situazione e facilita il dialogo con i creditori .
  • Misure protettive: su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può sospendere azioni esecutive e procedure concorsuali per consentire le trattative.
  • Facilità di accesso: la piattaforma telematica consente di presentare la domanda in modo semplice; il rispetto dei requisiti di adeguatezza degli assetti organizzativi viene valutato al momento dell’accesso.
  • Esito variabile: la procedura può concludersi con un accordo di ristrutturazione, un concordato minore o con la liquidazione controllata.

E. Concordato minore e concordato semplificato

Il concordato minore è destinato a micro-imprese, piccoli imprenditori e professionisti. È una procedura concorsuale che consente di offrire ai creditori un piano di pagamento, anche parziale. I punti chiave sono:

  • Requisiti: l’impresa deve rientrare nei parametri “sotto soglia” (ricavi inferiori a 700 mila euro, debiti inferiori a 500 mila euro e attivo patrimoniale inferiore a 350 mila euro).
  • Proposta: il piano deve assicurare il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; la Cassazione ha sancito che l’omessa distinzione tra creditori privilegiati e chirografari comporta l’inammissibilità della proposta .
  • Fondo spese: il giudice può chiedere al debitore il deposito di un fondo spese; tuttavia l’inadempimento non determina la revoca automatica della procedura .
  • Vantaggi: consente di evitare il fallimento, ridurre i debiti e proseguire l’attività; in caso di esito positivo, comporta l’esdebitazione.

Il concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII) è riservato al debitore che, dopo aver tentato la composizione negoziata, non ha raggiunto un accordo con i creditori. Prevede un iter più rapido e la nomina di un commissario giudiziale; la proposta viene approvata dai creditori e omologata dal tribunale senza la necessità di votazione.

F. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati

Per imprese di maggiori dimensioni, gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) permettono di concludere accordi con i creditori rappresentanti almeno il 60 % del passivo; l’accordo è omologato dal tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la percentuale sale al 75 % e il tribunale può estendere gli effetti a creditori non aderenti ma appartenenti alla stessa classe.

I piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) sono accordi elaborati dall’imprenditore con l’assistenza di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità del piano a soddisfare regolarmente i creditori. Il piano non necessita dell’omologazione ma è opponibile a terzi e consente di proteggere l’imprenditore da azioni revocatorie.

G. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Quando il debitore non dispone di redditi o patrimonio e non può offrire alcuna utilità ai creditori, è possibile richiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). I requisiti sono:

  • Non essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti e non aver usufruito di altre procedure di esdebitazione.
  • Avere un reddito annuo inferiore all’assegno sociale aumentato della metà (in rapporto al nucleo familiare).
  • Non aver cagionato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave; l’OCC deve attestare la meritevolezza del debitore .

La Cassazione ha ribadito che chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nel fallimento non può richiederla successivamente come incapiente per gli stessi debiti .

H. Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore

Per gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili, i debiti aziendali possono intaccare il patrimonio personale. È quindi opportuno adottare strategie di protezione patrimoniale lecite, quali:

  • Costituzione di società di capitali: trasformare l’impresa individuale in s.r.l. o s.p.a. limita la responsabilità dei soci al capitale investito. Attenzione però alle norme sull’abuso della personalità giuridica (art. 2476 C.C.) e alle responsabilità dell’amministratore per mala gestio.
  • Fondo patrimoniale e vincoli di destinazione: per tutelare la casa familiare si può costituire un fondo patrimoniale; i beni inclusi possono essere aggrediti solo per debiti contratti per bisogni della famiglia.
  • Trust e vincoli di destinazione: l’istituzione di un trust può proteggere determinati beni, purché avvenga in tempo non sospetto e nel rispetto della normativa antielusione.
  • Polizze di investimento e strumenti assicurativi: alcuni strumenti assicurativi (polizze a vita intera) offrono una certa protezione contro i pignoramenti, ma sono efficaci solo se stipulati quando non vi sono debiti scaduti.

È importante affidarsi a professionisti per evitare atti in frode ai creditori, che comporterebbero l’inefficacia degli strumenti di protezione e responsabilità penale.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi e altri rimedi

Oltre all’opposizione giudiziale e alle procedure concorsuali, esistono strumenti che permettono di ridurre o estinguere il debito in modo più rapido. Di seguito vengono presentati i principali.

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni consentono di pagare il debito iscritto a ruolo senza sanzioni e interessi di mora, con possibilità di rateizzazione lunga. Oltre alla rottamazione quater (2024) e alla rottamazione ter (2018), la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies. Ecco i punti principali:

AspettoRottamazione quinquies 2026
Debiti ammessiCarichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dirette, IVA, addizionali, contributi, multe per violazioni del Codice della strada, contributi INPS.
EsclusioniDebiti derivanti da condanne della Corte dei conti, recupero di aiuti di Stato, sanzioni per violazioni penali tributarie.
Scadenza domanda30 aprile 2026.
PagamentoUnica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate in 9 anni.
InteressiSi pagano gli interessi al tasso del 3% annuo sulle rate successive alla prima .
EffettiSospensione delle azioni esecutive e cancellazione delle ipoteche e dei fermi una volta pagata la prima rata .
DecadenzaIl mancato pagamento di una rata oltre 5 giorni comporta la perdita dei benefici e il riaccredito delle sanzioni.

Oltre alla rottamazione, la legge di bilancio 2026 introduce la “definizione agevolata delle liti pendenti”: chi ha un contenzioso tributario pendente può definire la lite pagando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio (ad esempio 90 % in primo grado, 40 % in Cassazione).

Quando conviene la rottamazione?

  • Se le sanzioni e gli interessi rappresentano oltre il 30 % del debito complessivo.
  • Se l’azienda ha la possibilità di rispettare le scadenze rateali senza compromettere la liquidità necessaria all’attività.
  • Se non ci sono ragionevoli prospettive di vittoria nel contenzioso.
  • Se la pace fiscale consente la regolarizzazione contributiva indispensabile per partecipare a bandi e gare pubbliche.

Tuttavia, la rottamazione non risolve i debiti futuri e non impedisce eventuali controlli e accertamenti; per evitare di ricadere in nuove situazioni debitorie occorre predisporre piani di gestione finanziaria e contabile adeguati.

2. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali e familiari. Dopo i correttivi del 2024, il piano può includere la falcidia di imposte e contributi, purché il debitore dimostri di essere meritevole. È omologato dal tribunale anche senza l’accordo dei creditori; l’elemento centrale è la relazione dell’OCC che dimostra la sostenibilità del piano.

L’accordo di ristrutturazione del debito (art. 57 CCII) consente invece di raggiungere un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti. È più flessibile del concordato perché non necessita di classi di creditori e permette trattamenti differenziati; richiede però l’omologazione del tribunale.

3. Piani attestati e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione

I piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) sono accordi tra l’imprenditore e i principali creditori con la certificazione di un professionista indipendente. Non passano attraverso il tribunale ma offrono protezione rispetto all’azione revocatoria.

I piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO) sono stati introdotti come strumento intermedio tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. Permettono di omologare un piano anche senza il consenso di tutte le classi di creditori, a condizione che sia assicurata la tutela dei creditori dissenzienti e che il piano preveda la salvaguardia della continuità aziendale.

4. Liquidazione controllata e esdebitazione

Se l’impresa non è in grado di risanarsi, la liquidazione controllata rappresenta l’ultima fase. La procedura prevede la nomina di un liquidatore che provvede alla vendita dei beni e alla ripartizione ai creditori. Dopo tre anni dall’apertura della procedura, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti).

L’art. 283 CCII, come ricordato sopra, introduce l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore che non possiede redditi o beni può chiedere subito la cancellazione dei debiti, a condizione di dimostrare la propria meritevolezza .

5. Transazioni stragiudiziali con banche e fornitori

Molte crisi aziendali derivano da rapporti con banche e fornitori. È possibile cercare soluzioni stragiudiziali, come:

  • Accordo a saldo e stralcio: il creditore accetta un importo inferiore rispetto al credito originario, ottenendo il pagamento immediato.
  • Accordo di rientro: il debitore si impegna a pagare integralmente il debito con scadenze diluite e con eventuale riduzione degli interessi.
  • Rinegoziazione del mutuo: variazione della durata, del tasso o della struttura del finanziamento con la banca.
  • Conversione del debito in capitale: in alcuni casi i creditori possono accettare di convertire parte del debito in quote societarie, trasformandosi in soci.

Le transazioni stragiudiziali vanno negoziate con il supporto di professionisti per valutare i rischi (ad esempio responsabilità degli amministratori, aspetti fiscali, effetti sulla posizione creditizia).

Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese in crisi commettono errori che aggravano la situazione. Conoscere questi comportamenti e adottare buone prassi può fare la differenza tra il salvataggio e la chiusura dell’azienda.

Errori da evitare

  1. Ignorare gli atti notificati: sperare che la cartella “sparisca da sola” è un grave errore; i termini decorrono anche se non si ritira la raccomandata in posta.
  2. Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano somme che potrebbero essere contestate. È sempre opportuno far analizzare l’atto da un esperto.
  3. Ricorrere al “fai da te”: le procedure di opposizione e le strategie di ristrutturazione sono complesse; un errore procedurale può compromettere l’intero percorso.
  4. Non considerare le soluzioni concorsuali: spesso gli imprenditori temono il fallimento e quindi non valutano strumenti come il concordato minore o gli accordi di ristrutturazione. In realtà queste procedure, se gestite correttamente, permettono di salvare l’attività.
  5. Non gestire l’azienda: la crisi debitoria non giustifica l’abbandono della gestione. L’amministratore è comunque tenuto a conservare l’integrità del patrimonio aziendale e a evitare nuovi debiti che potrebbero configurare reati di bancarotta o responsabilità verso i creditori.
  6. Non chiedere aiuto tempestivamente: la tempestività è essenziale; prima si interviene, maggiore è la possibilità di successo.

Consigli pratici

  • Organizza i documenti: conserva e ordina tutte le comunicazioni, le cartelle, i contratti e i conti. Avrai bisogno di questi documenti per l’analisi legale.
  • Monitora i flussi finanziari: predisponi un budget di cassa realistico per capire se puoi aderire a una rottamazione o necessiti di un piano di ristrutturazione.
  • Confronta le opzioni: valuta con il tuo consulente la convenienza tra impugnazione, rottamazione, rateizzazione o procedura concorsuale.
  • Comunica con i creditori: spesso un dialogo franco permette di ottenere dilazioni o riduzioni; evitare il confronto può peggiorare la situazione.
  • Proteggi il patrimonio personale: se possibile, adotta misure lecite di separazione tra patrimonio aziendale e personale (società di capitali, fondo patrimoniale, polizze).
  • Aggiorna gli adeguati assetti: implementa sistemi di controllo interno, report finanziari e strumenti di allerta precoce come richiesto dal CCII .
  • Affidati a professionisti: un team di avvocati e commercialisti esperti può aiutarti a navigare tra normative complesse e a negoziare soluzioni sostenibili.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito sono riportate alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi.

Tabella 1 – Strumenti concorsuali per le aziende in crisi

StrumentoDestinatariCaratteristiche principali
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprenditori commerciali in crisi ma ancora in continuitàRichiesta tramite piattaforma; nomina di un esperto; misure protettive; obiettivo di accordo con i creditori
Concordato minore (artt. 74–79 CCII)Micro e piccole imprese sotto sogliaPiano di pagamento parziale; necessità di rispettare le cause di prelazione; inammissibilità in caso contrario
Concordato semplificatoDebitori che non hanno raggiunto un accordo in composizione negoziataProcedura veloce; nomina di commissario; omologazione senza votazione
Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Imprese con passivo superiore ai limiti del concordato minoreAccordo con creditori rappresentanti almeno il 60 % del debito; omologazione del tribunale; possibilità di efficacia estesa
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Imprese di qualsiasi dimensionePiano predisposto con professionista indipendente che attesta l’idoneità; non necessita di omologazione; opponibile ai terzi
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)Imprese in continuitàPiano che può essere omologato anche senza il consenso di tutte le classi di creditori; introdotto con i correttivi 2024
Liquidazione controllataImprese insolventiNomina del liquidatore; vendita del patrimonio; possibile esdebitazione dopo tre anni

Tabella 2 – Termini per impugnare gli atti

AttoAutoritàTermine
Avviso di accertamento esecutivoGiudice tributario60 giorni
Cartella di pagamento (imposte)Giudice tributario60 giorni
Cartella INPS/INAILTribunale (sezione lavoro)40 giorni
Sanzioni amministrativeGiudice di pace/Prefetto30 giorni
Intimazione con ipotecaGiudice tributario/ordinario60 giorni
PignoramentoGiudice dell’esecuzione20 giorni

Tabella 3 – Strumenti di definizione agevolata e rottamazione

StrumentoPeriodo di riferimentoVantaggiScadenze
Rottamazione ter (2018)Carichi 2000–2017Azzeramento sanzioni e interessi; rate fino a 18 rateDomande chiuse
Rottamazione quater (Legge 197/2022)Carichi 2000–30 giu 2022Sospensione giudizi; estinzione del contenzioso; estensione ai coobbligatiTermine scaduto; residue rate in pagamento
Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)Carichi 2000–2023Azzeramento sanzioni e interessi; 54 rate in 9 anniDomanda entro 30 aprile 2026
Definizione agevolata liti pendentiLiti tributarie pendenti al 1° gennaio 2026Pagamento percentuale del tributo (variabile per grado di giudizio)Scadenze stabilite dalla legge 2026

Tabella 4 – Requisiti e condizioni per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente

RequisitoDescrizione
Unica voltaL’esdebitazione può essere concessa solo una volta nella vita.
RedditoReddito annuo inferiore all’assegno sociale aumentato della metà, in proporzione al nucleo familiare .
MeritevolezzaAssenza di dolo o colpa grave nella formazione del debito; deve essere attestata dall’OCC.
Relazione OCCL’Organismo di Composizione della Crisi redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore.
EsclusioneNon si può richiedere l’esdebitazione se si è già beneficiato del medesimo istituto o se si è stati dichiarati falliti e non si è ottenuta l’esdebitazione .

Domande frequenti (FAQ)

Per rispondere ai dubbi più comuni degli imprenditori e dei contribuenti, ecco una sezione con 20 domande e risposte pratiche.

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per 50 000 euro. Posso chiedere di pagarla a rate?
    Sì. Puoi presentare domanda di rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: fino a 60 000 euro puoi ottenere 72 rate mensili; oltre tale importo fino a 120 000 euro puoi chiedere 120 rate. La domanda deve essere presentata prima che l’agente avvii azioni esecutive.
  2. È meglio aderire alla rottamazione quinquies o fare ricorso contro la cartella?
    Dipende dalla situazione. Se l’atto presenta vizi formali o se il tributo è prescritto, il ricorso può portare all’annullamento totale. La rottamazione è conveniente se il debito è legittimo e le sanzioni rappresentano una parte consistente dell’importo. Prima di decidere, fai analizzare l’atto da un professionista.
  3. Quanto tempo ho per impugnare una cartella dell’INPS?
    Devi presentare opposizione dinanzi al Tribunale (sezione lavoro) entro 40 giorni dalla notifica.
  4. Cos’è la composizione negoziata e chi può chiederla?
    È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente agli imprenditori in stato di squilibrio economico di nominare un esperto indipendente per negoziare con i creditori. Possono accedervi le imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede in Italia .
  5. Qual è la differenza tra concordato preventivo e concordato minore?
    Il concordato preventivo è destinato a imprese di dimensioni medio‑grandi e prevede un voto dei creditori e classi. Il concordato minore, invece, è riservato alle imprese sotto soglia e può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti con procedura semplificata. La proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione .
  6. Il giudice può chiedere un fondo spese nel concordato minore?
    Sì. La Cassazione ha ritenuto che il giudice possa imporre il deposito di un fondo spese, ma la mancata costituzione non comporta l’automatica revoca della procedura; serve per valutare la fattibilità del piano .
  7. Cosa succede se un coobbligato aderisce alla rottamazione e l’altro no?
    La Cassazione ha stabilito che il pagamento delle rate da parte di un coobbligato nell’ambito della rottamazione quater libera anche gli altri coobbligati e determina l’estinzione del procedimento . È ragionevole ritenere che lo stesso principio valga per la rottamazione quinquies.
  8. Come si calcola l’assegno sociale ai fini dell’esdebitazione?
    L’assegno sociale è fissato annualmente dall’INPS (per il 2026 ammonta a circa 6 085 euro annui). Per l’esdebitazione dell’incapiente occorre che il reddito annuo del debitore non superi tale importo aumentato del 50 % e moltiplicato per i membri del nucleo familiare .
  9. Posso cancellare una cartella di pagamento se non ho ricevuto l’avviso di accertamento?
    Sì, se la cartella è emessa per tributi derivanti da un avviso di accertamento non notificato, può essere annullata dal giudice tributario.
  10. Che succede se perdo una rata della rottamazione quinquies?
    Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dalla rottamazione; i versamenti effettuati restano acquisiti ma riprendono le sanzioni e gli interessi.
  11. Cos’è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)?
    È un piano di ristrutturazione introdotto dal correttivo 2024 che consente di omologare un piano anche senza il consenso di tutte le classi di creditori, salvaguardando i diritti dei creditori dissenzienti.
  12. Quali beni non possono essere pignorati dall’Agenzia delle Entrate?
    Non sono pignorabili gli stipendi e le pensioni nei limiti stabiliti dalla legge (un quinto o un settimo), i beni essenziali per la vita familiare, gli strumenti di lavoro e la casa di proprietà se è l’unico immobile adibito ad abitazione principale e non di lusso.
  13. È possibile impugnare l’iscrizione ipotecaria?
    Sì, se l’ipoteca è iscritta senza la preventiva notifica dell’intimazione o se l’importo è inferiore a 20 000 euro (30 000 euro per le imposte dirette), si può chiedere la cancellazione.
  14. Quali sono i costi dell’OCC per il sovraindebitamento?
    I costi dipendono dalla complessità della procedura e sono regolati dal Decreto del Ministero della Giustizia. In genere comprendono un compenso fisso e un compenso variabile commisurato all’attivo e al passivo.
  15. Posso accedere al concordato minore se ho un debito di 600 000 euro?
    No. Il concordato minore è riservato alle imprese sotto soglia. Tuttavia potresti valutare un accordo di ristrutturazione (se il debito è con banche o grandi fornitori) o un concordato preventivo.
  16. Le riduzioni di debito nel concordato minore sono tassate?
    No. Il D.Lgs. 186/2025 ha disposto che le riduzioni dei debiti ottenute tramite concordato, accordi di ristrutturazione, piani attestati o piani di ristrutturazione soggetti a omologazione non costituiscono reddito imponibile .
  17. Posso richiedere la composizione negoziata se ho già una procedura esecutiva in corso?
    Sì, ma occorre richiedere al giudice l’applicazione delle misure protettive; se concesse, sospendono le azioni esecutive per il tempo necessario alle trattative.
  18. Qual è la differenza tra un piano del consumatore e un accordo di ristrutturazione del debito?
    Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche ed è omologato anche senza l’accordo dei creditori. L’accordo di ristrutturazione riguarda imprenditori e professionisti e richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori.
  19. Posso proteggere la mia casa dal pignoramento per debiti aziendali?
    Se sei imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, la casa può essere aggredita. Puoi valutare la costituzione di un fondo patrimoniale, ma tale atto è efficace solo se effettuato prima dell’insorgenza dei debiti e per bisogni della famiglia.
  20. Quanto tempo dura la liquidazione controllata?
    La durata dipende dalla complessità del patrimonio; in media tre anni. Dopo tre anni dall’apertura, il debitore può chiedere l’esdebitazione. Se non vi sono beni, si può ricorrere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente in tempi più brevi .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse soluzioni, presentiamo due simulazioni, con l’avvertenza che i dati sono ipotetici e servono solo a scopo illustrativo. Ogni situazione concreta richiede un’analisi dettagliata.

Simulazione 1 – Aderire alla rottamazione quinquies

Scenario: l’azienda Alfa S.r.l., con sede a Milano, ha ricevuto cartelle esattoriali per un totale di 80 000 euro relative a IVA, IRAP e contributi INPS affidati alla riscossione tra il 2015 e il 2022. L’importo si compone di 50 000 euro di imposte, 15 000 euro di sanzioni e 15 000 euro di interessi di mora. L’azienda vuole valutare la rottamazione quinquies.

Calcolo del debito con rottamazione:

  • Debito ammesso: 80 000 euro.
  • Sanzioni e interessi cancellati: 30 000 euro (15 000 sanzioni + 15 000 interessi).
  • Importo da pagare: 50 000 euro (imposte) + interessi legali 3 % annuo calcolati solo sulle rate successive alla prima.
  • Piano di pagamento: 54 rate bimestrali per 9 anni. Le prime due rate (10 % ciascuna) coprono 5 000 euro. Le restanti 52 rate si dividono il residuo di 40 000 euro (50 000 – 5 000 – 5 000). Il tasso del 3 % genera interessi totali pari a circa 5 580 euro su 8 anni e mezzo (ipotesi semplificata).

Risultati attesi: l’azienda risparmia 30 000 euro di sanzioni e interessi, può dilazionare il pagamento per 9 anni e sospendere le azioni esecutive. Tuttavia la rottamazione richiede puntualità nei pagamenti; la perdita anche di una sola rata oltre i 5 giorni comporterebbe la decadenza.

Simulazione 2 – Concordato minore vs. accordo di ristrutturazione

Scenario: la società Beta Snc ha debiti per 300 000 euro: 150 000 euro verso il fisco (IVA e imposte) e 150 000 euro verso banche e fornitori. L’azienda non possiede immobili ma ha un flusso di cassa positivo e fattura circa 400 000 euro annui.

Opzione A – Concordato minore: la società propone ai creditori un piano quinquennale di pagamento: 100 000 euro totali, con soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (fisco) e pagamento del 40 % ai creditori chirografari (fornitori). L’OCC redige la relazione e il tribunale nomina un commissario giudiziale. Se i creditori rappresentanti la maggioranza approvano il piano, il tribunale omologa e la società prosegue l’attività.

Opzione B – Accordo di ristrutturazione: la società negozia con le banche e i fornitori un accordo per pagare 200 000 euro in sei anni, chiedendo la remissione di 100 000 euro. L’accordo è sottoscritto dal 60 % dei creditori e omologato dal tribunale. I creditori non aderenti restano vincolati all’accordo per la parte eccedente i loro crediti.

Analisi comparativa:

ParametroConcordato minoreAccordo di ristrutturazione
Benefici fiscaliPossibile riduzione dei debiti fiscali, non tassata .Le riduzioni di debito non sono tassate .
Durata proceduraCirca 9–12 mesi per l’approvazione e l’omologa.Variabile (6–8 mesi) a seconda delle trattative.
Coinvolgimento dei creditoriVoto dei creditori necessario; rispetto dell’ordine delle prelazioni .Accordo vincolato dalla percentuale di adesione; possibile efficacia estesa.
Controllo giudiziarioForte: presenza del commissario giudiziale.Minore: intervento del tribunale solo per l’omologa.
Costo proceduraCompensi di OCC e commissario; spese procedurali.Compenso del professionista attestatore e costi di consulenza.
RisultatoSe approvato, consente l’esdebitazione e la continuazione dell’attività.Consente la rinegoziazione dei debiti con effetto vincolante per tutti i creditori aderenti.

Nel caso di Beta Snc, l’accordo di ristrutturazione sembra più vantaggioso perché permette di pagare 200 000 euro anziché 100 000 euro; tuttavia il concordato minore potrebbe offrire un taglio maggiore e garantire l’esdebitazione. La scelta dipende dalla disponibilità di liquidità, dal consenso dei creditori privilegiati e dalla volontà di sottoporsi a una procedura concorsuale.

Approfondimenti: responsabilità, prevenzione e strumenti aggiuntivi

La parte conclusiva dell’articolo ha fornito una panoramica degli strumenti ordinari e concorsuali per risolvere la crisi. Tuttavia, la gestione dei debiti aziendali richiede anche un’attenzione particolare a temi trasversali come la responsabilità degli amministratori, la prevenzione dei reati societari, i rimedi alternativi al contenzioso e le nuove opportunità offerte dalla riforma fiscale. Di seguito vengono approfonditi alcuni aspetti che i debitori dovrebbero conoscere per prevenire e gestire efficacemente la crisi.

Adeguati assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori

La crisi di un’azienda spesso nasce da una cattiva organizzazione interna. L’articolo 2086 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone agli imprenditori collettivi il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi . La responsabilità di predisporre tali assetti ricade sugli amministratori (art. 2475 c.c.), mentre il collegio sindacale deve vigilare sulla loro adeguatezza (art. 2403 c.c.) e i soci possono denunciare gravi irregolarità al tribunale (art. 2409 c.c.) . L’art. 330 del Codice della crisi d’impresa prevede addirittura la responsabilità penale per bancarotta semplice impropria quando la violazione di questi obblighi cagiona o aggrava il dissesto .

La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa adozione degli assetti non è una mera formalità ma un indice di negligenza gestionale. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 febbraio 2024, ha ritenuto che la mancata predisposizione di assetti adeguati costituisce una grave irregolarità e può giustificare la revoca degli amministratori . Pronunce simili provengono dai tribunali di Catania e Venezia, che hanno riconosciuto la possibilità per soci e terzi di chiedere provvedimenti ai sensi dell’art. 2409 c.c. quando gli assetti risultano carenti . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36365/2021, ha affermato che l’obbligo di predisporre adeguate misure organizzative grava sull’imprenditore collettivo in coerenza con l’art. 41 della Costituzione . In altre parole, la business judgement rule non copre la totale assenza di assetti: gli amministratori devono dimostrare di aver adottato sistemi che, ex ante, fossero idonei a intercettare i segnali di crisi .

Il nuovo correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) ha rafforzato questo dovere. Le “segnalazioni precoci” previste dall’art. 3 del CCII sono state ridefinite come strumenti di monitoraggio, non di allarme: devono essere considerate in anticipo per evitare l’aggravamento della crisi . L’art. 4 impone inoltre a tutti i portatori di interessi (amministratori, soci, sindaci, dipendenti e sindacati) di cooperare e mantenere riservatezza durante il percorso di composizione negoziata . Ciò significa che la responsabilità non ricade solo sulla governance ma coinvolge l’intero ecosistema aziendale. Adottare assetti adeguati vuol dire dotarsi di procedure per monitorare il cash flow, indicatori di crisi (ad esempio DSCR, margine operativo lordo, esposizione bancaria), sistemi informativi aggiornati e piani di emergenza.

L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori supportano le imprese nell’implementare questi assetti e nel verificare se le segnalazioni precoci siano state rispettate.

Prevenzione dei reati societari e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

La prevenzione della crisi passa anche dalla corretta gestione dei rischi penali. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. L’articolo 6 del decreto stabilisce che l’ente non risponde se prova di avere adottato e attuato efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati . Tali modelli devono:

  • individuare le attività a rischio reato;
  • stabilire protocolli per la formazione delle decisioni e la gestione delle risorse finanziarie;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza;
  • introdurre un sistema disciplinare efficace .

La giurisprudenza penale recente ha richiamato l’importanza di questi modelli per tutelare gli amministratori. La Cassazione n. 35226/2024 ha sottolineato che l’omessa predisposizione di un’organizzazione adeguata può integrare il reato di bancarotta documentale fraudolenta . In un’altra decisione (Cass. n. 11214/2025), la Suprema Corte ha evidenziato che assetti inadeguati possono facilitare l’esercizio di fatto dei poteri gestori da parte di soggetti non investiti formalmente della carica . In pratica, se l’azienda non ha una struttura chiara e procedure trasparenti, un consulente o un socio può diventare “amministratore di fatto” e rendere tutti penalmente responsabili. Da qui l’esigenza di dotarsi di un modello 231 e di tenere traccia delle decisioni societarie.

La sentenza della Cassazione n. 23963/2025, commentata dalla dottrina sulla business judgement rule, precisa che gli amministratori rispondono per violazione dei doveri ex art. 2476, comma 1, c.c. se non adottano cautele e verifiche preventive proporzionate ai rischi dell’operazione . L’orientamento prevede che l’amministratore debba allegare la prova di aver agito con la diligenza richiesta, mentre spetta alla società dimostrare l’inadempimento . Queste pronunce rafforzano il dovere di documentare le scelte e mantenere assetti adeguati per evitare responsabilità personali.

Responsabilità penale per omessa dichiarazione e bancarotta

Oltre ai profili civilistici, gli amministratori devono prestare attenzione alle responsabilità penali connesse all’evasione e alla bancarotta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17283 del 8 maggio 2025, ha ribadito che il legale rappresentante di un ente è tenuto a presentare le dichiarazioni fiscali; anche se egli non esercita l’effettiva gestione dell’ente, è considerato autore principale del reato di omessa dichiarazione . Il ricorso di una “testa di legno” è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che il rappresentante, in virtù della legge, è obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche . Pertanto, chi accetta di assumere la carica di amministratore deve assicurarsi che gli adempimenti fiscali siano regolari e non può invocare l’assenza di un potere decisionale reale.

Sul fronte fallimentare, la già citata Cassazione n. 35226/2024 ha chiarito che la qualifica di amministratore di fatto si basa su indici concreti di gestione, come impartire direttive, gestire la contabilità e partecipare alle decisioni; chi esercita tali poteri è responsabile penalmente dei reati di bancarotta, anche se la società è stata ammessa al concordato preventivo . La Corte ha evidenziato che i reati di bancarotta patrimoniale e documentale si configurano anche quando la procedura concorsuale non sfocia nel fallimento, poiché l’art. 236 della legge fallimentare tutela la garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dal titolo della procedura . I giudici hanno inoltre affermato che l’amministratore di fatto può essere identificato da elementi sintomatici, quali la frequente presenza nella sede sociale, la modifica dei bilanci o la partecipazione alle riunioni . Queste pronunce dimostrano l’importanza di mantenere una gestione trasparente e di evitare commistioni di ruoli.

Strumenti deflattivi del contenzioso: ravvedimento operoso e accertamento con adesione

Prima di arrivare alle procedure concorsuali, i contribuenti possono utilizzare rimedi deflativi per regolarizzare la propria posizione e ridurre le sanzioni. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di sanare spontaneamente violazioni e ritardi pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta. La riforma operata dal D.Lgs. 87/2024 (entrata in vigore il 1° settembre 2024) ha ampliato le ipotesi di ravvedimento e ridotto le sanzioni: quella per dichiarazione infedele è scesa dal 90% al 70% e quella per omesso versamento dal 30% al 25% . Il ravvedimento non è possibile se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi o verifiche; resta invece ammesso per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni . La procedura prevede la rimozione dell’irregolarità e il pagamento contestuale del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta . È esclusa la regolarizzazione delle dichiarazioni omesse oltre 90 giorni, mentre è ammessa la regolarizzazione frazionata purché entro i termini .

Per chi applica gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e partecipa al concordato preventivo biennale, esiste un ravvedimento speciale che consente di regolarizzare errori precedenti con ulteriori agevolazioni. L’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella valutazione della convenienza tra ravvedimento ordinario e speciale, considerando la posizione debitoria e l’eventuale accesso alle definizioni agevolate (rottamazioni o rateazioni).

Un altro strumento deflattivo è l’accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento, può presentare un’istanza di adesione entro 60 giorni e avviare un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate . Nel corso dell’incontro, le parti rideterminano l’imponibile; l’atto di adesione viene firmato e perfezionato con il pagamento entro 20 giorni . Il principale vantaggio consiste nella riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale: ad esempio, una sanzione del 90% si riduce al 30% . È prevista la rateizzazione fino a otto rate trimestrali per importi inferiori a 50 000 euro e fino a sedici rate per importi maggiori . La procedura conviene quando la pretesa fiscale è fondata e il contribuente desidera chiudere rapidamente la controversia senza affrontare anni di contenzioso . Da notare che la riforma fiscale del 2024 ha rafforzato il contraddittorio preventivo obbligatorio e introdotto l’adesione ai verbali di constatazione con sanzioni ulteriormente ridotte .

Concordato preventivo biennale (CPB) 2025‑2026

Tra le novità fiscali più rilevanti vi è il Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal D.Lgs. 81/2025. Si tratta di un accordo tra il Fisco e i contribuenti che applicano gli ISA, finalizzato a stabilire in anticipo la base imponibile per due anni. La Circolare 9/E del 24 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative: il contribuente deve calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025” e, se ritiene conveniente, accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio per i soggetti a periodo d’imposta non solare) . Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’incremento del reddito proposto: +10% per punteggi ISA pari a 10, +15% per punteggi tra 9 e 10 e +25% per punteggi tra 8 e 9 . Per incentivare l’adesione, la proposta 2025 è inferiore rispetto a quella 2026 (del 50%) .

Il CPB offre numerosi benefici premiali: esclusione dagli accertamenti standard (salvo specifici casi), esonero dal visto di conformità fino a 70 000 euro per l’IVA e 50 000 euro per IRPEF e IRAP, e immunità dagli accertamenti basati su presunzioni semplici . Per chi accetta, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato con aliquote ridotte: 10% per punteggi ISA superiori a 8, 12% per punteggi da 6 a 8 e 15% per punteggi inferiori a 6 . Vi sono tuttavia cause di esclusione: il mancato invio delle dichiarazioni nei tre anni precedenti, condanne penali per reati tributari o societari (artt. 648‑bis e seguenti c.p.), la presenza di debiti tributari o contributivi superiori a 5 000 euro non estinti al 31 dicembre 2024, l’adesione al regime forfetario o la realizzazione di operazioni straordinarie non compatibili . L’azienda deve quindi valutare attentamente se aderire: se prevede un calo di redditività può beneficiare dell’accordo, ma se confida in risultati migliori potrebbe risultare penalizzata.

Ulteriori simulazioni e casi pratici

Per comprendere meglio l’impatto dei rimedi descritti, proponiamo alcune simulazioni aggiuntive.

Simulazione C – Ravvedimento operoso per omesso versamento IVA

Un’impresa individuale non ha versato l’IVA trimestrale di 10 000 euro entro la scadenza del 16 aprile. Decide di regolarizzarsi il 10 luglio, prima dell’avvio di qualunque controllo. Con il ravvedimento operoso “lungo” la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo edittale . Poiché la sanzione ordinaria per omesso versamento è del 30%, la sanzione ridotta è pari al 3,75% (30% × 1/8). L’impresa dovrà quindi versare:

  • tributo dovuto: 10 000 euro;
  • interessi legali maturati (1,60% annuo per il 2026) per circa 39 euro;
  • sanzione ridotta: 375 euro.

Totale da versare: 10 414 euro circa, con un risparmio di oltre 2 600 euro rispetto alla sanzione piena. Se la violazione fosse stata scoperta dall’Agenzia delle Entrate, la sanzione sarebbe stata del 30% più interessi.

Simulazione D – Accertamento con adesione e rateazione

Una società di capitali riceve un avviso di accertamento che contesta un maggior reddito di 100 000 euro e applica sanzioni del 90% (90 000 euro). L’azienda presenta istanza di adesione entro 60 giorni. Durante il contraddittorio, l’imponibile viene concordato in 70 000 euro. La sanzione, ridotta a un terzo, ammonta a 30 000 euro . L’importo complessivo è quindi 70 000 + 30 000 = 100 000 euro. La società sceglie di rateizzare in 8 rate trimestrali. Ogni rata sarà di circa 12 500 euro più interessi legali. Così facendo evita un contenzioso pluriennale e ottiene una riduzione di 20 000 euro sulle sanzioni.

Simulazione E – Concordato preventivo biennale (CPB)

Un artigiano in regime ISA con punteggio 8,5 riceve dal software “IlTuoISA_CPB 2025” una proposta di reddito di 50 000 euro per il biennio 2025–2026. Il suo reddito storico era di 40 000 euro. Accettando il CPB, il reddito concordato aumenta del 25% (limite previsto per punteggi tra 8 e 9 ). Il maggior reddito (10 000 euro) sarà tassato con un’aliquota sostitutiva del 12% : l’imposta sostitutiva sarà quindi 1 200 euro all’anno. In cambio, l’artigiano beneficerà dell’esclusione da molti accertamenti, dell’esonero dal visto di conformità e di una maggiore certezza fiscale . Tuttavia deve valutare se prevedere un incremento di redditi oltre 50 000 euro: in tal caso pagherebbe tasse “scontate” sulla differenza ma potrebbe perdere la convenienza.

Simulazione F – Esdebitazione dell’incapiente

Un professionista sovraindebitato, senza beni aggredibili e con un reddito inferiore alla soglia prevista dall’art. 283 CCII, presenta domanda di liquidazione controllata. Il tribunale dispone la liquidazione di tutti i beni (che sono nulli) e verifica, tramite l’OCC, la meritevolezza e l’assenza di frodi. A fine procedura, ottenuta la liquidazione e la distribuzione del ricavato, il giudice concede l’esdebitazione dell’incapiente: i debiti residui sono cancellati una sola volta nella vita . Se il professionista avesse già beneficiato di un’esdebitazione in una procedura fallimentare, non avrebbe potuto ottenerla di nuovo . Questa simulazione dimostra come la legge offra una “seconda chance” ai debitori meritevoli, ma richieda un rigoroso controllo sull’assenza di condotte dolose.

Notifiche digitali via PEC e importanza del domicilio digitale

Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione avvengono sempre più spesso tramite PEC. È quindi essenziale avere un domicilio digitale attivo e monitorato. La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 20160 del 18 luglio 2025, ha stabilito che la produzione in giudizio della ricevuta di consegna PEC in copia analogica è sufficiente a provare la notifica della cartella di pagamento, salvo espresso disconoscimento . La Corte ha affermato che non esiste alcun obbligo di usare esclusivamente il formato .p7m: anche il formato .pdf è valido e le due forme di firma digitale (CAdES e PAdES) sono giuridicamente equivalenti . In assenza di una contestazione sulla conformità del documento, la notifica via PEC è valida anche se l’allegato non reca la firma digitale .

Questa pronuncia rafforza la certezza giuridica e invita le imprese a monitorare costantemente la propria PEC. Dal 2020 tutte le imprese sono tenute ad avere un domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese. Se la casella è inattiva o piena, le notifiche non recapitate sono comunque valide. È quindi fondamentale verificare frequentemente la posta certificata, salvare le ricevute (accettazione e consegna) e, in caso di contestazioni, produrle in giudizio. L’Avv. Monardo assiste i clienti nel recupero delle PEC non lette e nel ripristino della regolarità amministrativa.

Buone pratiche di prevenzione e gestione della crisi

Infine, alcune buone pratiche possono aiutare imprenditori e professionisti a prevenire la crisi e a gestire i debiti:

  1. Monitorare gli indicatori finanziari: analizzare periodicamente la liquidità, il rapporto debito/EBITDA, il DSCR e gli indici di solvibilità. Utilizzare software gestionali per anticipare le tensioni di cassa.
  2. Costituire assetti adeguati: predisporre procedure di budgeting, reporting mensile, deleghe formalizzate e un sistema di controllo interno. L’omessa adozione costituisce grave irregolarità .
  3. Adottare modelli 231 e codici etici: individuare le aree a rischio, formare i dipendenti e implementare protocolli antiriciclaggio e anticorruzione .
  4. Curare la compliance fiscale: presentare le dichiarazioni nei termini, conservare la documentazione e utilizzare il ravvedimento per regolarizzare errori prima dei controlli .
  5. Negoziare con i creditori: mantenere un dialogo trasparente con banche e fornitori; proporre accordi di ristrutturazione o moratorie tempestive; ricorrere alla composizione negoziata per ottenere la sospensione delle azioni esecutive .
  6. Utilizzare la digitalizzazione: attivare e monitorare il domicilio digitale, archiviare le PEC, utilizzare firma digitale e strumenti di fatturazione elettronica per non perdere comunicazioni .
  7. Prevedere un piano di continuità: valutare scenari di crisi, definire piani di emergenza e assicurare la protezione del patrimonio personale (trust, polizze). Il team dell’Avv. Monardo può aiutare a strutturare questi strumenti.

Seguendo queste indicazioni e affidandosi a professionisti esperti è possibile non solo uscire dalla crisi ma anche trasformarla in un’opportunità di riorganizzazione e crescita.

Conclusioni

Affrontare una crisi debitoria aziendale richiede tempestività, competenza e strategia. Le leggi italiane offrono numerosi strumenti per gestire i debiti: impugnare gli atti illegittimi, aderire a definizioni agevolate, rateizzare, negoziare con i creditori o accedere a procedure concorsuali come la composizione negoziata, il concordato minore, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione controllata. Le novità normative del 2024–2026 (correttivi al CCII, Decreto 186/2025, Legge di Bilancio 2026) hanno ampliato le opportunità di risanamento, introducendo la non imponibilità delle riduzioni di debito , chiarendo i requisiti del concordato minore e disciplinando la composizione negoziata . La giurisprudenza recente della Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla meritevolezza, sull’esdebitazione e sugli effetti delle rottamazioni .

Per salvare l’azienda e tutelare il patrimonio personale occorre adottare un approccio professionale: analizzare ogni atto, programmare i flussi finanziari, sfruttare le procedure di risanamento e negoziare con i creditori. Ignorare la crisi o agire in ritardo può portare a esiti irreversibili: pignoramenti, fallimenti, responsabilità personali per gli amministratori.

Lo Studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo rappresenta un punto di riferimento per imprenditori e contribuenti in difficoltà. Grazie all’esperienza di cassazionista, alla collaborazione con commercialisti e al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo offre soluzioni personalizzate e concrete: dalla contestazione delle cartelle alla negoziazione con le banche, dalla predisposizione di piani di rientro alla presentazione di concordati minori e accordi di ristrutturazione.

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