Tecnici sicurezza sul lavoro con debiti? Come difendersi subito da Agenzia delle Entrate, INPS e Banca

Introduzione

Gli operatori e i tecnici della sicurezza sul lavoro svolgono un ruolo essenziale per le imprese, garantendo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e contribuendo alla prevenzione degli infortuni. Molti di questi professionisti operano come lavoratori autonomi, consulenti o titolari di micro‑imprese. Nella gestione quotidiana dell’attività possono emergere difficoltà finanziarie: debiti con l’Agenzia delle Entrate per imposte non pagate, con l’INPS per contributi previdenziali non versati o con banche e finanziarie per finanziamenti non rimborsati. In un periodo di incertezza economica, tali situazioni possono diventare opprimenti e, se non gestite tempestivamente, portare a cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti presso terzi o conti correnti e perfino al blocco dell’attività. È quindi fondamentale conoscere in anticipo i rimedi legali disponibili per difendersi.

Perché questo tema è urgente

Ricevere una cartella di pagamento o un avviso di addebito è un evento che genera ansia: la legge concede termini molto stretti per contestare la pretesa o per saldare il debito. Se si lascia trascorrere il tempo, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteche, fermare autoveicoli, avviare pignoramenti, procedere con il blocco del conto corrente o applicare misure cautelari ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 602/1973 . Gli interessi e gli aggi si accumulano rapidamente e un debito che poteva essere gestito con un piano di rateazione si trasforma in una procedura esecutiva.

Il rischio principale per un tecnico della sicurezza del lavoro è quello di perdere la capacità di operare: un pignoramento del conto può bloccare l’incasso dei compensi, mentre un fermo amministrativo del veicolo può impedire di raggiungere i clienti. È quindi necessario intervenire subito, verificando la legittimità dell’atto notificato, contestando le irregolarità e sfruttando le soluzioni previste dall’ordinamento.

Le soluzioni che verranno approfondite

Nelle pagine seguenti analizziamo dettagliatamente le strategie a disposizione del debitore: ricorso contro cartelle e avvisi di addebito, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sospensioni e sgravio per motivi formali e sostanziali, definizioni agevolate (“rottamazioni”), rateizzazioni dei contributi INPS, ristrutturazioni del debito nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e strumenti alternativi come la composizione negoziata della crisi d’impresa. Verranno illustrati i termini, i requisiti e i documenti necessari, insieme a consigli pratici per evitare errori comuni.

Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo

Questo articolo è redatto sotto la supervisione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi ministeriali ai sensi della legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa previsto dal decreto legge 118/2021.

Grazie alla sua esperienza, l’avv. Monardo analizza rapidamente la posizione debitoria, valuta l’eventuale illegittimità degli atti, propone ricorsi in sede tributaria o civile, richiede sospensioni, conduce trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con gli istituti di credito, elabora piani di rientro sostenibili e, se necessario, attiva procedure giudiziali e stragiudiziali per ristrutturare o annullare il debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La riscossione dei tributi e dei contributi: norme di riferimento

La riscossione dei tributi erariali e dei contributi previdenziali è disciplinata da un corpus normativo articolato che ha subito numerosi interventi nel corso degli anni. Il riferimento principale rimane il DPR 602/1973, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito; a esso si affiancano la legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il DPR n. 633/1972 per l’IVA, il DPR n. 600/1973 per l’accertamento delle imposte sui redditi, il decreto legislativo n. 46/1999 (che ha introdotto l’avviso di addebito per i contributi INPS), il decreto legislativo n. 33/2025 (testo unico in materia di versamenti e riscossione, entrato in vigore il 27 marzo 2025 ), e, per le procedure concorsuali e di sovraindebitamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato). La materia è influenzata da numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

1.1 Cartella di pagamento e avviso di addebito

La procedura di riscossione inizia, per i tributi, con la notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Secondo l’articolo 25 del DPR 602/1973, la cartella deve essere notificata entro dodici mesi dall’iscrizione a ruolo. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare o impugnare. Trascorso questo termine, l’agente può procedere a mettere in atto misure cautelari o esecutive: iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramenti di beni mobili, immobili o crediti presso terzi .

Per i contributi previdenziali, il decreto legislativo n. 46/1999 ha introdotto l’avviso di addebito emesso dall’INPS: è un titolo esecutivo che contiene l’intimazione di pagamento delle somme dovute e che, se non pagato entro 60 giorni, comporta il passaggio del credito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) e l’avvio della procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso di addebito è immediatamente impugnabile dinanzi al giudice del lavoro o alle commissioni tributarie, a seconda della natura del credito.

1.2 Termini per il pagamento e le contestazioni

Il DPR 602/1973 prevede termini ben precisi:

  • 60 giorni per il pagamento della cartella o dell’avviso di addebito. Il mancato versamento nel termine comporta l’applicazione di interessi di mora e l’avvio della fase di riscossione coattiva .
  • 30 giorni per presentare un’istanza di sgravio o un’istanza di autotutela all’ufficio emittente nel caso in cui il tributo non sia dovuto o sia già stato versato .
  • 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile (c.p.c.) . Questa opposizione è finalizzata a contestare la regolarità formale dell’atto.
  • Non è previsto un termine per proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. per far valere estintive del diritto di credito (es. prescrizione) .

La mancata osservanza dei termini può precludere la possibilità di difendersi efficacemente e porta inevitabilmente all’avvio delle procedure esecutive.

1.3 L’evoluzione normativa: dalla legge di bilancio al nuovo testo unico

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla riscossione. La legge 14/2023 (c.d. “legge di Bilancio 2023”) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione‑quater. I contribuenti possono estinguere i debiti versando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi , con pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate (cinque anni) . Successive proroghe e decreti (decreto alluvione, legge 18/2024) hanno posticipato le scadenze .

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha poi introdotto la rottamazione‑quinquies, estendendo la definizione agevolata ai carichi affidati ad AdER fino al 31 dicembre 2023 e consentendo ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni di rientrare . La rottamazione‑quinquies consente di pagare solo il capitale e le spese esecutive, escludendo sanzioni e interessi , con possibilità di rateizzare in 54 rate bimestrali (nove anni) .

Nel 2025 è stato approvato il decreto legislativo n. 33/2025, che costituisce il testo unico in materia di versamenti e riscossione. Esso entrerà in vigore gradualmente: molte disposizioni del DPR 602/1973 saranno abrogate a partire dal 1° gennaio 2026, ma le regole sulla cartella e sull’esecuzione forzata rimangono in vigore fino a tale data . Tra le novità, il testo unico sostituirà gli articoli 72 e 72‑bis del DPR 602/1973 con nuove norme (articoli 169‑176 del d.lgs. 33/2025) mantenendo la sostanza della procedura di pignoramento presso terzi.

1.4 Sentenze chiave della giurisprudenza

La materia della riscossione ha generato un vastissimo contenzioso e numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno inciso sulle modalità di tutela del contribuente.

Corte costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 114. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del DPR 602/1973 nella parte in cui non consentiva al contribuente di proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. contro gli atti di riscossione coattiva (pignoramenti) per contestare la sussistenza del credito . La Corte ha ritenuto che l’esclusione violasse il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione . Dopo questa pronuncia, il legislatore è intervenuto per adeguare l’ordinamento.

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520. La massima del Ministero dell’Economia e delle Finanze spiega che nel pignoramento ex articolo 72‑bis del DPR 602/1973 (pignoramento presso terzi sui conti correnti), la banca terza pignorata deve versare all’AdER non solo il saldo attivo esistente alla data di notifica dell’atto, ma anche tutte le somme accreditate sul conto nei 60 giorni successivi (spatium deliberandi), anche se il conto era in negativo . La pronuncia chiarisce che la banca non può trattenere tali somme e che il pignoramento si estende ai crediti futuri . L’articolo 72‑bis verrà sostituito dal d.lgs. 33/2025, ma il principio rimane applicabile.

Corte di Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 28574. In materia di concordato minore, la Cassazione ha affermato che il piano deve rispettare la graduazione dei crediti: i creditori privilegiati non possono essere trattati alla stessa stregua dei chirografari. La violazione dei principi degli articoli 2740 e 2741 del codice civile e delle norme sul concordato comporta l’inammissibilità della proposta .

Altre pronunce rilevanti riguardano i termini di prescrizione, l’ammissibilità delle rateizzazioni, le modalità di notifica degli atti e le conseguenze dell’omesso pagamento delle rate nei piani di definizione agevolata. Saranno richiamate nel corso dell’articolo.

2. Procedura passo per passo dalla notifica dell’atto all’esecuzione

Per capire come difendersi bisogna conoscere la sequenza degli atti che portano dall’insorgenza del debito all’esecuzione forzata.

2.1 Notifica e pagamento della cartella o dell’avviso di addebito

  1. Ricezione dell’atto. L’Agente della riscossione invia la cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC). L’avviso di addebito INPS è notificato con le stesse modalità. L’atto deve contenere l’indicazione del tributo o del contributo, l’ammontare dovuto, gli interessi, le sanzioni e l’aggio.
  2. 60 giorni per pagare o impugnare. Il contribuente ha sessanta giorni per procedere: può pagare integralmente (o chiedere una rateizzazione), presentare un’istanza di autotutela per ottenere lo sgravio se il debito non è dovuto oppure depositare un ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale (per tributi) o al giudice del lavoro (per contributi previdenziali).
  3. Richiesta di rateizzazione. La legge consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, se sussistono requisiti di temporanea situazione di difficoltà, e di 120 rate per i contribuenti in comprovata difficoltà (articolo 19 DPR 602/1973). In sede di definizione agevolata (rottamazione‑quater o quinquies) sono previsti piani di rientro specifici (18 o 54 rate bimestrali). Per i debiti previdenziali, l’INPS offre un piano di rateazione amministrativa fino a 24 rate, estendibile a 36 o 60 rate in particolari condizioni ; il debitore deve rinunciare a contestazioni ed effettuare il versamento della prima rata .
  4. Decadenza e procedure esecutive. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, l’agente può iscrivere ipoteca e fermo amministrativo senza preavviso, trascorsi ulteriori 30 giorni dall’invio di una comunicazione preventiva. A seguito della comunicazione di preavviso di fermo o ipoteca, il debitore può presentare osservazioni. Se il debito persiste, l’agente avvia la procedura esecutiva: notifica l’atto di pignoramento ai sensi dell’articolo 50 del DPR 602/1973. Da questo momento decorrono i 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) .

2.2 Pignoramenti esattoriali

I pignoramenti possono colpire beni mobili, immobili e crediti presso terzi. L’articolo 72‑bis del DPR 602/1973, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede una procedura semplificata per il pignoramento di crediti verso terzi, in particolare pignoramento del conto corrente: l’agente notifica direttamente alla banca l’atto di pignoramento e intimazione a pagare; la banca è tenuta a bloccare le somme e versarle all’agente entro sessanta giorni . Se sul conto vengono accreditate somme entro questo periodo, anche se il saldo era inizialmente negativo, devono essere girate alla riscossione .

La giurisprudenza ha ribadito che il correntista non può opporsi a questa procedura eccependo la mancanza di un titolo giudiziale, perché il titolo esecutivo è la cartella di pagamento o l’avviso di addebito e l’atto di pignoramento deve indicarne gli estremi. Tuttavia, il contribuente può far valere l’inesistenza del credito o la prescrizione mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), come chiarito dalla Corte costituzionale , oppure contestare la regolarità dell’atto con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

2.3 Ipoteca e fermo amministrativo

L’agente può iscrivere ipoteca su beni immobili per debiti superiori a 20 000 euro (limite innalzato dalla giurisprudenza e dal legislatore). Tale iscrizione è preceduta da una comunicazione di preavviso; se il debitore salda o rateizza entro 30 giorni, l’ipoteca non viene iscritta. Il fermo amministrativo può essere disposto su veicoli per debiti superiori a 800 euro e impedisce la circolazione. Per ottenere la cancellazione del fermo bisogna saldare o rateizzare il debito; in presenza di fermo illegittimo è possibile ricorrere al giudice competente.

2.4 Eccezioni e prescrizione

Tra le eccezioni più frequenti vi sono la prescrizione del credito (per i tributi erariali: dieci anni salvo notifiche interruttive; per le sanzioni amministrative: cinque anni) e la nullità della notifica (cartella consegnata a soggetto non abilitato, mancato rispetto della legge n. 890/1982, mancanza di firma digitale). Inoltre, bisogna verificare la corretta identificazione del contribuente, l’indicazione del responsabile del procedimento e l’allegazione del ruolo. In caso di violazioni, è possibile impugnare l’atto.

3. Difese e strategie legali

3.1 Analisi preliminare dell’atto e istanza di autotutela

Appena ricevuta una cartella o un avviso di addebito, è opportuno far analizzare l’atto da un professionista. Gli elementi da controllare sono:

  • Esistenza del debito. Verificare se le imposte o i contributi richiesti sono effettivamente dovuti: può trattarsi di errori contabili, pagamenti già effettuati ma non registrati, o somme prescritte.
  • Regolarità della notifica. Accertare che la cartella o l’avviso sia stato notificato secondo le regole previste: via PEC, posta o messo notificatore, e che la relata di notifica contenga tutte le indicazioni. In caso di irregolarità formali, si può chiedere lo sgravio.
  • Prescrizione. Verificare se è decorso il termine prescrizionale. La prescrizione può essere eccepita con l’opposizione all’esecuzione.

Se emergono errori, si può presentare un’istanza in autotutela (sgravio) all’ufficio competente entro 30 giorni. L’istanza non sospende automaticamente la riscossione, ma l’ufficio può annullare l’atto prima che l’agente proceda con il pignoramento. Anche in questa fase è consigliabile allegare la documentazione comprovante il pagamento o l’insussistenza del debito.

3.2 Ricorsi e opposizioni: quali percorsi scegliere

Ricorso tributario. Se il tributo non è dovuto o l’accertamento è illegittimo, il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività, ma è possibile chiedere la sospensione cautelare in presenza di gravi e fondati motivi. Il giudice tributario valuta la fondatezza del ricorso e può annullare in tutto o in parte il debito.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Dopo l’avvio della procedura esecutiva, il debitore può far valere cause di estinzione o inefficacia del credito (pagamento, prescrizione, compensazione) mediante opposizione all’esecuzione. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, l’opposizione è ammessa anche contro l’Agente della riscossione e deve essere proposta al giudice ordinario.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Serve a contestare la regolarità formale dell’atto di pignoramento o delle operazioni esecutive. Il termine per proporla è 20 giorni dalla notifica dell’atto . È proponibile, ad esempio, per contestare la mancata allegazione della cartella di pagamento o la notifica a persona diversa dal debitore.

Opposizione al ruolo. In alcune ipotesi (ad esempio, iscrizione a ruolo illegittima) si propone ricorso contro il ruolo esattoriale. Tuttavia, di norma la contestazione avviene mediante ricorso tributario.

3.3 Sospensione dell’esecuzione e tutela cautelare

Per impedire che un pignoramento produca effetti irreversibili, occorre richiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice competente. Nel processo tributario, la domanda cautelare si presenta con l’istanza di sospensione della cartella o dell’esecuzione nei ricorsi contro l’avviso di accertamento o la cartella. Nel processo civile (opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c.), il giudice può sospendere l’esecuzione quando la pretesa risulti manifestamente infondata o si dimostri il pericolo di un danno grave e irreparabile per il debitore.

In presenza di pignoramento del conto corrente, è determinante agire prima che la banca versi le somme all’AdER. La Cassazione ha stabilito che la banca deve eseguire il trasferimento entro 60 giorni ; prima di tale termine è possibile depositare un ricorso con istanza cautelare per bloccare il versamento. Dopo il trasferimento, l’unica via è richiedere la ripetizione di indebito se il pignoramento era illegittimo, ma l’azione è più complessa.

3.4 Transazioni e accordi con l’agente della riscossione

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la rateizzazione del debito ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Per importi fino a 60 000 euro, la richiesta può essere accolta automaticamente; per importi superiori è necessario allegare documentazione attestante la situazione di difficoltà economica. La decadenza dal piano rateale comporta l’immediata iscrizione a ruolo delle somme residue e la perdita dei benefici; tuttavia, se il contribuente versa le rate scadute entro pochi giorni (in genere cinque), può evitare la decadenza.

Con la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies, il debitore può definire i carichi affidati al riscossore pagando solo imposta e spese esecutive. Per la rottamazione‑quater (carichi 2000‑30 giugno 2022) si pagano 18 rate in cinque anni , mentre per la rottamazione‑quinquies (carichi 2000‑31 dicembre 2023) si può scegliere tra pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali per nove anni . Il pagamento rateale comporta l’applicazione di un interesse del 3% dal 1° agosto 2026 . La mancata corresponsione di una rata o di due rate non consecutive comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata, con riattivazione del debito residuo .

La scelta tra rateizzazione ordinaria e definizione agevolata va valutata attentamente: la rottamazione consente di abbattere sanzioni e interessi ma impone tempi rigidi; la rateizzazione ordinaria consente maggiore flessibilità ma obbliga a pagare per intero tributi, sanzioni e interessi. Una valutazione personalizzata, basata sul flusso di cassa e sulla sostenibilità del piano, è indispensabile.

3.5 Rateazione dei contributi previdenziali (INPS)

Per i debiti contributivi l’INPS offre la rateazione amministrativa. Secondo l’ente, il piano di rateazione può avere durata fino a 24 mesi; è possibile chiedere un’estensione fino a 36 rate per gravi eventi come calamità naturali, procedure concorsuali, crisi aziendali o situazione di difficoltà economica-sociale . Con un decreto congiunto dei ministri del Lavoro e dell’Economia si può arrivare a 60 rate in caso di incertezza sull’obbligazione o di frodi di terzi . L’istanza deve includere tutti i debiti non ancora iscritti a ruolo; il richiedente deve rinunciare a qualunque contestazione e pagare la prima rata per attivare il piano . Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza e l’immediato trasferimento del credito ad AdER .

La rateazione INPS è particolarmente utile per i tecnici della sicurezza che, essendo professionisti autonomi, versano i contributi alla gestione separata o ad altre gestioni speciali. Mantenere regolare la posizione contributiva è imprescindibile per ottenere il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per lavorare con imprese e pubbliche amministrazioni. Se pendono cartelle INPS, la rottamazione quinquies consente di definire i contributi non versati derivanti da dichiarazioni (ma non quelli accertati in seguito ad ispezioni) .

3.6 Trattative e accordi con le banche

Molti tecnici della sicurezza accendono finanziamenti bancari per sostenere l’attività. In caso di insolvenza, la banca può revocare i fidi, chiedere il rientro immediato e iscrivere segnalazioni in centrale rischi. Se il debito diventa eccessivo, si può avviare una trattativa stragiudiziale: rinegoziazione del mutuo, allungamento della durata, riduzione del tasso o sospensione delle rate. In presenza di procedure esecutive (es. pignoramento del conto da parte della banca), il debitore può proporre opposizione se il pignoramento è illegittimo o sproporzionato. Inoltre, è possibile valutare l’accesso a procedure di composizione della crisi d’impresa o di sovraindebitamento.

4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

La risoluzione delle posizioni debitorie può avvenire non solo tramite ricorsi e opposizioni, ma anche attraverso procedure di ristrutturazione e composizione della crisi, finalizzate a offrire una seconda chance al debitore onesto ma sfortunato.

4.1 Procedure di sovraindebitamento (Codice della crisi e legge 3/2012)

Dal 2012 l’ordinamento italiano prevede una serie di procedure volte ad aiutare consumatori e piccoli imprenditori sovraindebitati (cioè non assoggettabili al fallimento o al concordato preventivo). La legge 3/2012, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), offre tre istituti principali:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Possono accedervi i consumatori (che non hanno assunto debiti per finalità professionali) in stato di sovraindebitamento. Il consumatore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), propone al giudice un piano nel quale indica tempi e modalità di adempimento, eventuali falcidie e dilazioni. La proposta deve contenere l’elenco dei creditori, il bilancio familiare, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione attestante la situazione patrimoniale e reddituale . È possibile proporre pagamenti parziali dei crediti privilegiati, purché sia garantito un soddisfacimento non inferiore al valore di liquidazione , e prevedere una moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati. Il piano non richiede il voto dei creditori, ma necessita dell’approvazione del giudice .
  2. Concordato minore (art. 75 CCII). Riservato agli imprenditori minori, professionisti e imprese agricole non fallibili. Il debitore presenta un piano attestato dall’OCC, corredato da documentazione contabile, elenco dei creditori con cause di prelazione e indirizzi digitali, elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, documentazione reddituale . I creditori votano sul piano; quelli privilegiati possono essere soddisfatti anche solo in parte se il piano assicura un valore non inferiore a quello ottenibile in liquidazione , e il debitore può continuare a pagare il mutuo sulla casa d’abitazione se ciò non reca danno agli altri creditori . Il mancato rispetto della graduazione dei crediti comporta l’inammissibilità del concordato .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII). È una procedura simile al fallimento ma applicabile ai soggetti non fallibili. Il debitore (o un creditore) può chiedere al tribunale l’apertura della procedura. È necessario che i debiti scaduti non siano inferiori a 50 000 euro e che esistano beni liquidabili; in assenza di beni o per debiti modesti la domanda è inammissibile. Alcuni beni sono esclusi dalla liquidazione: crediti impignorabili, somme necessarie al mantenimento della famiglia, frutti della casa di abitazione, beni del fondo patrimoniale . La domanda comporta la sospensione degli interessi (tranne quelli ipotecari) e blocca le azioni esecutive. Al termine la procedura può concludersi con la esdebitazione, che libera il debitore dai debiti residui.
  4. Esdebitazione. È la liberazione dai debiti residui dopo il completamento della liquidazione controllata o dell’esecuzione di un piano. Il nuovo CCII disciplina l’esdebitazione all’articolo 283: il giudice, su richiesta del debitore meritevole, può dichiarare inefficaci i debiti concorsuali non soddisfatti, consentendo al soggetto di ripartire senza la zavorra dei debiti pregressi.

4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà, il decreto legge 118/2021 (convertito nella legge n. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura volontaria e riservata, attivabile attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio. L’imprenditore richiedente è assistito da un esperto indipendente nominato dal segretario generale della Camera di Commercio, che favorisce il dialogo con i creditori e propone soluzioni per il risanamento. La procedura mira a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’impresa, evitando il ricorso alle procedure concorsuali. Un test di autovalutazione permette di verificare la sussistenza dei presupposti , mentre un decreto ministeriale stabilisce checklist e documenti da presentare . Lo strumento è particolarmente adatto per i tecnici della sicurezza che operano come società di consulenza e registrano difficoltà di liquidità.

4.3 Rinegoziazione dei debiti con banche e finanziarie

Oltre agli strumenti previsti dalla legge, è possibile negoziare direttamente con le banche. Alcune misure pratiche:

  • Ristrutturazione del mutuo: allungamento della durata, riduzione dei tassi, sospensione temporanea delle rate (moratoria), conversione del tasso variabile in fisso. In alcuni casi le banche aderiscono a protocolli ABI (Associazione Bancaria Italiana) che consentono la sospensione delle rate per eventi straordinari.
  • Saldo e stralcio: accordo per estinguere il debito versando una somma inferiore al dovuto, con cancellazione delle segnalazioni negative. Richiede la disponibilità immediata di una somma e comporta la rinuncia della banca a parte del credito. Può essere agevolato dall’intervento di un consulente.
  • Consolidamento dei debiti: raggruppamento di più finanziamenti in un unico prestito a tasso più basso e con rata sostenibile. Spesso richiede garanzie o fideiussioni.

In tutti i casi è fondamentale presentare un piano realistico e dimostrare la capacità di onorare gli impegni futuri. L’assistenza di un professionista aumenta la credibilità della proposta e facilita l’accordo.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un debito con l’Erario o con l’INPS senza commettere errori è difficile. Di seguito alcuni errori da evitare e consigli utili:

  1. Ignorare le comunicazioni. La maggior parte dei problemi nasce dalla mancata apertura delle raccomandate o PEC. Occorre leggere attentamente gli atti e annotare le scadenze. Il termine di 60 giorni decorre dalla notificazione e non dalla data di presa visione: la semplice ignoranza dell’atto non sospende il decorso.
  2. Pagare in ritardo le rate. Nei piani di definizione agevolata la tolleranza massima è di cinque giorni ; nel piano quinquies la perdita dei benefici scatta dopo una rata saltata o due rate non consecutive . Segnare le scadenze e predisporre il budget evita la decadenza.
  3. Affidarsi al fai‑da‑te. La materia è complessa: un professionista può individuare vizi nella notifica, eccepire la prescrizione, proporre istanze di sospensione e consigliare la procedura più adatta. Agire senza consulenza può portare alla perdita irrimediabile dei termini.
  4. Non verificare la prescrizione. Spesso i debiti sono prescritti ma l’ignoranza porta a pagare somme non dovute. Occorre controllare le notifiche interruttive e verificare se il credito è ancora esigibile.
  5. Confondere rateizzazione e definizione agevolata. La rateizzazione tradizionale consente di pagare tributi, sanzioni e interessi nel tempo; la definizione agevolata abbatte sanzioni e interessi ma impone scadenze più ravvicinate e non consente alcuna tolleranza oltre a quella prevista.
  6. Non chiedere l’estratto di ruolo. È necessario conoscere il dettaglio dei carichi affidati per comprendere quali cartelle rientrano nelle definizioni e se vi sono cartelle prescritte o già pagate.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi.

Tabella 1 – Termini principali e riferimenti normativi

Fase/strumentoTermine principaleNormativa di riferimentoNote
Pagamento della cartella o dell’avviso di addebito60 giorni dalla notificaArt. 25 DPR 602/1973; d.lgs. 46/1999Trascorso il termine scattano interessi di mora; possibile rateizzazione.
Istanza di sgravio/autotutela30 giorniLegge n. 212/2000; prassi AdERNon sospende automaticamente l’esecuzione; utile per errori evidenti.
Ricorso tributario60 giorniArt. 19 D.lgs. 546/1992Sospensione cautelare possibile con istanza motivata.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dal pignoramentoArt. 617 c.p.c.; art. 57 DPR 602/1973 modificatoContesta la regolarità formale dell’atto.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Nessun termine specificoArt. 615 c.p.c.; sentenza Corte cost. 114/2018Fa valere estinzione o inesistenza del credito.
Rottamazione‑quater – domandaScadenze 2023‐2024 prorogateLegge 14/2023; D.L. n. 51/2023Carichi 2000‐30 giugno 2022; pagamento in 18 rate.
Rottamazione‑quinquies – domandaEntro 30 aprile 2026Legge n. 199/2025Carichi 2000‐31 dicembre 2023; pagamento in unica soluzione o 54 rate bimestrali con interesse 3%.
Rateazione INPS (art. 47 d.lgs. 46/1999)Fino a 24 rate; estesa a 36 o 60Circolari INPS; art. 47 d.lgs. 46/1999Debitore deve rinunciare a contestazioni .
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973)60 giorni per il versamentoArt. 72‑bis DPR 602/1973; sent. Cass. 28520/2025Banca deve versare le somme maturate entro 60 giorni .

Tabella 2 – Confronto tra rateizzazione e definizione agevolata

AspettoRateizzazione ordinariaRottamazione‑quaterRottamazione‑quinquies
Ambito di applicazioneQualsiasi carico iscritto a ruoloCarichi affidati fino al 30 giugno 2022Carichi affidati fino al 31 dicembre 2023
Soggetti esclusiNessuno, se sussistono requisitiDebiti già definiti con rottamazioni precedenti e totalmente pagatiDebiti definitivamente definiti; carichi relativi a multe stradali? (da verificare)
Sanzioni e interessiDa pagare integralmenteNon dovuti: si paga solo imposta e speseNon dovuti: si paga solo imposta e spese
Numero di rateFino a 72 (120 con comprovata difficoltà)18 rate in cinque anniFino a 54 rate bimestrali in nove anni
InteresseTasso legale di dilazioneNessun interesse, se pagamento completato nel periodo; ma sono dovuti oneri di riscossione3% a partire dal 1° agosto 2026 sui piani rateali
DecadenzaDue rate consecutive impagate determinano la decadenzaSaltare una rata oltre la tolleranza di cinque giorni comporta la decadenzaMancata o insufficiente corresponsione di una rata o due non consecutive comporta la decadenza

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che i tecnici della sicurezza ci pongono quando si trovano a dover gestire debiti con il fisco, l’INPS o gli istituti di credito.

1. Cosa succede se non pago una cartella entro 60 giorni?

Decorso il termine, la cartella diventa definitiva. L’agente della riscossione può applicare interessi di mora, iscrivere ipoteca su beni immobili o fermo amministrativo sui veicoli e avviare il pignoramento dei beni o dei crediti . Se intendi contestare la cartella, devi farlo entro i termini previsti; altrimenti l’opposizione sarà inammissibile.

2. Posso richiedere la rateizzazione anche dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento?

In linea di massima sì: la rateizzazione può essere richiesta in qualsiasi momento prima che le somme siano versate all’Agente della riscossione. Tuttavia, l’accoglimento dipende dalla discrezionalità dell’ente e dalla situazione specifica. Se è già stato notificato l’atto di pignoramento presso terzi, la rateizzazione non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensione al giudice.

3. Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) serve a contestare la legittimità dell’esecuzione per l’inesistenza o estinzione del credito (es. pagamento, prescrizione). Non ha un termine perentorio, ma va proposta tempestivamente per evitare che l’esecuzione vada avanti. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta vizi formali dell’atto (es. notificazione irregolare, mancanza degli estremi della cartella) e deve essere presentata entro 20 giorni dalla notifica .

4. Se il mio conto corrente è in rosso al momento del pignoramento, posso evitare che vengano prelevate le somme future?

No. Secondo la Cassazione (sentenza 28520/2025), la banca deve trasferire all’AdER non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei successivi 60 giorni , anche se al momento della notifica il conto era negativo . È perciò indispensabile intervenire prima che la banca versi le somme.

5. Cosa può fare l’avvocato per sospendere un pignoramento?

L’avvocato può proporre un ricorso ex art. 615 o 617 c.p.c. e chiedere la sospensione immediata dell’esecuzione. Se ci sono vizi della notifica o se il credito è prescritto, il giudice può sospendere l’esecuzione in via d’urgenza. È però necessario agire rapidamente.

6. Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione in corso?

Sì. La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e le procedure esecutive . Tuttavia, bisogna valutare se conviene aderire: se mancano poche rate alla scadenza o se il debito è costituito in prevalenza da imposta (senza sanzioni), la rottamazione potrebbe non essere vantaggiosa.

7. Cosa succede se salto una rata della rottamazione quater o quinquies?

La rottamazione‑quater tollera un ritardo massimo di cinque giorni ; la rottamazione‑quinquies prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di una rata o di due rate non consecutive . In caso di decadenza, le somme versate sono trattenute a titolo di acconto e l’Agente della riscossione riprende l’esecuzione con sanzioni e interessi.

8. Cosa devo fare per ottenere la rateizzazione dei contributi INPS?

Devi presentare una domanda telematica sul portale INPS, indicando l’importo del debito, la motivazione della richiesta e allegando la documentazione che attesta la temporanea difficoltà. La rateizzazione può arrivare a 24 rate (36 o 60 in casi particolari) . È necessario versare la prima rata e rinunciare a qualsiasi impugnazione .

9. Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento se sono un tecnico della sicurezza con partita IVA?

Sì, se non sei assoggettabile al fallimento (ad esempio perché i ricavi sono inferiori ai limiti stabiliti dal Codice della crisi) puoi accedere al piano del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata. Il consulente legale ti aiuterà a predisporre la domanda, indicando tutti i creditori, i beni e i redditi .

10. Devo coinvolgere tutti i creditori nel piano del consumatore?

Sì. Il piano deve includere tutti i crediti esistenti e proporre un pagamento proporzionale. L’occultamento di un creditore comporta l’inammissibilità della procedura e la possibile responsabilità penale. Il piano può prevedere l’esdebitazione dei debiti residui al termine della procedura.

11. Che differenza c’è tra concordato minore e piano del consumatore?

Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali; non richiede il voto dei creditori e viene omologato dal giudice se conforme alla legge . Il concordato minore si applica agli imprenditori commerciali non fallibili e ai professionisti e prevede il voto dei creditori e il rispetto delle classi di prelazione . Entrambi richiedono l’assistenza di un OCC.

12. Con la liquidazione controllata perderò tutti i beni?

No. Alcuni beni sono impignorabili: ad esempio le somme necessarie al mantenimento della famiglia, i crediti alimentari, i beni del fondo patrimoniale e gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione . La procedura prevede la liquidazione dei beni rimasti, ma al termine può essere concessa l’esdebitazione .

13. Cos’è l’esdebitazione?

È la cancellazione dei debiti residui al termine della liquidazione controllata o dopo l’adempimento del piano. Il giudice, valutata la condotta del debitore, può liberarlo dai debiti non soddisfatti, consentendogli di ricominciare. L’esdebitazione non si estende ai debiti derivanti da reati o alle sanzioni amministrative.

14. Se la banca mi chiede il rientro immediato, posso fare qualcosa?

Sì. È possibile chiedere una rinegoziazione del debito, ad esempio trasformando il fido in un finanziamento a medio termine o richiedendo un consolidamento dei debiti. Se la banca avvia il pignoramento, il professionista può opporsi per contestare eventuali vizi procedurali o sproporzione della misura.

15. Posso difendermi da un fermo amministrativo sull’auto?

Il fermo amministrativo può essere impugnato se è stato iscritto in assenza del preavviso obbligatorio, se il debito è inferiore a 800 euro, se il veicolo è indispensabile per l’attività professionale (es. unico mezzo per recarsi al lavoro) o se il debito è stato pagato. È possibile richiedere la sospensione e successivamente la cancellazione del fermo.

16. La rottamazione quinquies comprende anche le multe stradali?

Secondo la normativa, la definizione agevolata riguarda le entrate tributarie e i contributi previdenziali e consente di includere le sanzioni amministrative (ad esempio le multe) ma senza l’annullamento delle spese e degli interessi, che devono essere pagati. Restano esclusi i carichi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea e i debiti per recupero degli aiuti di Stato. È consigliabile verificare l’estratto di ruolo.

17. Cosa significa essere decaduto da precedenti rottamazioni?

Un contribuente che non ha versato le rate previste da precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter, saldo e stralcio) è considerato decaduto. La rottamazione quinquies consente di “rientrare” definendo nuovamente i carichi rientranti nel periodo 2000‑2023 se il mancato pagamento è avvenuto entro il 30 settembre 2025 .

18. Chi può essere nominato gestore della crisi?

Il gestore della crisi è un professionista iscritto negli elenchi ministeriali. Può essere un avvocato, un commercialista, un notaio o un esperto in materia aziendale con determinati requisiti. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento e può assisterti nella predisposizione del piano.

19. Quali documenti servono per presentare un piano del consumatore?

Occorre predisporre l’elenco di tutti i creditori con i relativi importi e cause di prelazione, l’elenco dei beni immobili e mobili, i contratti in essere, la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, i documenti di identità, le eventuali sentenze pendenti, i contratti di mutuo e di finanziamento, le buste paga e ogni altra informazione utile. L’OCC aiuterà a preparare la domanda. .

20. Come posso contattare l’avv. Monardo per una consulenza?

È sufficiente cliccare sui riferimenti presenti in questo articolo e compilare il form di contatto. Riceverai una risposta rapida per fissare un appuntamento e analizzare la tua situazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più chiari i concetti, presentiamo alcune simulazioni con dati ipotetici. I valori sono indicativi e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

8.1 Simulazione di rottamazione‑quinquies

Scenario: Mario, tecnico della sicurezza con partita IVA, riceve tre cartelle per un totale di 30 000 euro (20 000 di imposta, 6 000 di sanzioni, 2 000 di interessi e 2 000 di aggio e spese). Desidera aderire alla rottamazione‑quinquies.

Soluzione: Con la definizione agevolata paga solo l’imposta (20 000 euro) e le spese di notifica/esecutive (2 000 euro): il totale da pagare è quindi 22 000 euro. Se sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali, le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) ammontano a circa 407 euro ciascuna (calcolate dividendo 22 000 per 54). Dalla quarta rata, agli importi si applica il 3% di interessi. Supponendo un tasso costante, la rata dal 2027 sale a circa 420 euro (importo indicativo). Mario dovrà garantire fondi su base bimestrale per nove anni e non potrà saltare alcuna rata, pena la decadenza e la riattivazione del debito residuo .

8.2 Simulazione di rateizzazione INPS

Scenario: Anna, consulente in sicurezza, non ha versato contributi alla gestione separata per un importo complessivo di 12 000 euro (contributi e sanzioni). Chiede una rateizzazione.

Soluzione: L’INPS accoglie la domanda e concede 24 rate mensili. Anna verserà circa 500 euro al mese più interessi legali. Deve pagare la prima rata al momento della presentazione della domanda . Se dimostra difficoltà economiche e una calamità ha colpito la sua attività, può richiedere un’estensione a 36 rate (333 euro al mese più interessi). Deve essere regolare con i contributi correnti e non saltare due rate consecutive per evitare la decadenza .

8.3 Simulazione di opposizione al pignoramento del conto corrente

Scenario: La società “Safety Srl” riceve il pignoramento del conto corrente per un debito fiscale di 50 000 euro. Sul conto sono presenti 3 000 euro; entro dieci giorni arriveranno bonifici per altri 10 000 euro derivanti da fatture. La società ritiene di aver pagato parte del debito e che il credito sia prescritto in parte.

Soluzione: Entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, Safety Srl presenta un ricorso ex art. 615 c.p.c. per contestare l’esistenza del credito (eccependo la prescrizione e l’avvenuto pagamento) e un’istanza cautelare per sospendere l’esecuzione. Il giudice, verificati i presupposti, sospende temporaneamente il pignoramento ordinando alla banca di non versare le somme all’AdER. Se il giudizio accerta l’insussistenza del credito, il pignoramento viene revocato e la società ottiene la restituzione delle somme eventualmente versate. In caso contrario, il pignoramento prosegue; la banca dovrà versare all’Agente non solo i 3 000 euro presenti ma anche i 10 000 euro che arriveranno nei successivi 60 giorni .

8.4 Simulazione di concordato minore

Scenario: Luca, titolare di uno studio di consulenza sulla sicurezza del lavoro, ha debiti per 200 000 euro con banche, fornitori e fisco. Non può accedere al fallimento in quanto i ricavi annui sono inferiori alla soglia. Decide di presentare un concordato minore.

Soluzione: Con l’assistenza di un OCC, Luca predispone un piano che prevede la continuazione dell’attività e la soddisfazione dei creditori in percentuali diverse: pagamento del 60% ai creditori privilegiati (che altrimenti in liquidazione otterrebbero il 50%) e del 30% ai chirografari. Tutti i creditori votano; la maggioranza approva il piano e il giudice omologa. Luca versa la quota concordata in tre anni, liberandosi del restante 40% e 70% dei debiti rispettivamente. Se non avesse rispettato la graduazione dei crediti, la Cassazione avrebbe potuto dichiarare il piano inammissibile .

8.5 Simulazione di liquidazione controllata ed esdebitazione

Scenario: Claudia, libera professionista, non riesce a saldare debiti per 80 000 euro con il fisco e l’INPS. Non ha beni di valore tranne l’automobile e strumenti per il lavoro. Chiede la liquidazione controllata.

Soluzione: Il tribunale apre la procedura dopo aver verificato che i debiti superano 50 000 euro e che vi sono beni liquidabili. Gli strumenti di lavoro e l’automobile, necessari all’attività professionale, sono esclusi dalla liquidazione . L’OCC procede alla liquidazione degli altri beni (es. eventuali risparmi). Dopo tre anni, i creditori recuperano il 10% dei loro crediti. Claudia chiede l’esdebitazione: il giudice valuta la sua condotta (assenza di colpa grave, cooperazione attiva) e dichiara i debiti residui inesigibili, permettendole di ripartire.

Conclusione

L’ordinamento offre numerosi strumenti per difendersi dai debiti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche, ma è essenziale agire tempestivamente e con competenza. In questo articolo abbiamo esaminato le norme vigenti, evidenziato le sentenze più recenti e fornito una guida pratica per i tecnici della sicurezza sul lavoro che si trovano a dover gestire situazioni debitorie. Abbiamo analizzato i termini per pagare o contestare, le modalità di rateizzazione e definizione agevolata, le procedure di pignoramento e le tutele a disposizione, nonché gli strumenti di sovraindebitamento e le opzioni di rinegoziazione con le banche. Le tabelle riassuntive e le simulazioni numeriche rendono più semplice la comprensione di un tema complesso e forniscono spunti concreti per la soluzione di problemi reali.

Ricordiamo che ogni caso è diverso: la scelta della strategia migliore dipende dall’entità del debito, dalla composizione del passivo (tributi, contributi, finanziamenti), dalla capacità di pagamento e dal patrimonio disponibile. Un semplice errore di valutazione può comportare la perdita dei termini o la decadenza dai benefici. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed esperto di diritto bancario e tributario, affiancato dal suo staff multidisciplinare, è in grado di analizzare la tua situazione e individuare la soluzione più efficace: dall’impugnazione delle cartelle alla definizione agevolata, dalla rateizzazione alla composizione negoziata, dal piano del consumatore al concordato minore fino alla liquidazione controllata e all’esdebitazione.

Grazie alla sua esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può accompagnarti con professionalità e tempestività.

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