Quali sono i vizi del fermo amministrativo che puoi usare?

Introduzione

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che impedisce la circolazione, la vendita e la demolizione di un veicolo quando il proprietario non ha pagato tributi, contributi previdenziali, multe o altri importi iscritti a ruolo. Rispetto ad altre misure esecutive, come il pignoramento, il fermo si colloca a metà strada: tutela le ragioni dell’ente impositore ma non comporta ancora la definitiva espropriazione del bene. Tuttavia, se il debitore non reagisce tempestivamente, può trasformarsi nel preludio di un pignoramento o di altre azioni più invasive. Da qui l’importanza di conoscere quali sono i vizi del fermo amministrativo e come farli valere.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ha trasformato l’istituto: dalla riforma fiscale del 2023 che ha inserito il principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente (art. 10‑ter L. 212/2000) , al Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) che ha abrogato l’art. 86 del D.P.R. 602/1973 e introdotto il nuovo art. 187 in materia di fermo dei beni mobili registrati. Nel 2026 la legge 15/2026 e la Legge di Bilancio 2026 hanno introdotto ulteriori novità consentendo la demolizione di veicoli inutilizzabili gravati da fermo e sottolineando che le misure cautelari devono cadere quando viene meno il credito .

L’urgenza di intervenire è evidente: un fermo può bloccare l’unico mezzo che permette a un imprenditore di recarsi dai clienti o a un lavoratore di raggiungere il posto di lavoro. Può determinare l’impossibilità di rinnovare l’assicurazione, di effettuare la revisione o di ottenere agevolazioni per l’acquisto di un nuovo veicolo. Errori formali, omesse notifiche, prescrizioni o sproporzioni tra valore del bene e importo del debito rappresentano vizi su cui il contribuente può fondare la propria difesa. In questa guida analizzeremo passo dopo passo la procedura, i difetti più ricorrenti e le strategie legali per opporsi al fermo, presentando le soluzioni pratiche offerte dalla normativa e dalla giurisprudenza aggiornate ad aprile 2026.

Chi siamo

L’articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre consulenze personalizzate, analisi degli atti di riscossione, redazione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, trattative con l’ente di riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare cartelle, ipoteche e fermi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Evoluzione legislativa

D.P.R. 602/1973, art. 86 (previgente)

Per molti anni il fermo amministrativo è stato disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La norma prevedeva che l’agente della riscossione potesse iscrivere fermo sui beni mobili registrati (auto, motoveicoli, imbarcazioni) trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, previa comunicazione al debitore o ai co‑obbligati con preavviso di fermo di 30 giorni . Durante tale periodo il contribuente poteva pagare il debito o dimostrare che il mezzo era strumentale all’attività professionale . L’iscrizione nel Pubblico registro automobilistico vietava la circolazione del veicolo e la sua radiazione. Chi circolava con un’auto sottoposta a fermo rischiava la sanzione di cui all’art. 214 del Codice della Strada.

Testo unico 2025: art. 187 D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33

Con il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) il legislatore ha riordinato la disciplina della riscossione coattiva. L’art. 187 del nuovo testo, rubricato “Fermo di beni mobili registrati”, ha abrogato l’art. 86 del D.P.R. 602/1973 e ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto. L’articolo conferma che:

  • il fermo è iscritto solo dopo la notifica della cartella di pagamento e il decorso di 60 giorni;
  • è necessario l’invio di un preavviso di fermo di almeno 30 giorni al debitore e ai co‑obbligati;
  • il preavviso deve contenere l’indicazione dei ruoli, delle somme, delle modalità di pagamento e dell’avviso che, in mancanza di pagamento, sarà iscritto il fermo;
  • il debitore può dimostrare entro il termine che il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa;
  • l’iscrizione è comunicata al Pubblico registro automobilistico e comporta il divieto di circolazione;
  • restano applicabili le sanzioni del Codice della strada per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo .

La sostituzione di riferimento da art. 86 a art. 187 è ribadita anche dal D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192: nelle modifiche al decreto attuativo della riforma fiscale, il riferimento all’art. 86 è stato sostituito da “articolo 187, commi 1 e 2” , confermando la piena efficacia della nuova disciplina.

Principio di proporzionalità (art. 10‑ter L. 212/2000)

La riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha inserito nello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000 n. 212) l’art. 10‑ter, intitolato “Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”. La disposizione stabilisce che il procedimento tributario deve bilanciare la protezione dell’interesse erariale con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità . L’azione amministrativa deve essere necessaria e non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente oltre quanto strettamente necessario .

Il principio, pur non limitando direttamente la facoltà di iscrivere fermo, impone agli enti di riscossione di valutare se la misura sia adeguata al debito. La Cassazione ha applicato questa regola affermando che il fermo non può essere sproporzionato rispetto al valore dell’auto: una misura su un’auto di lusso per una multa minima può risultare illegittima . Nello stesso senso si è espresso il Massimario della Corte di Giustizia Tributaria, valorizzando la necessità di un rapporto ragionevole tra valore del bene e entità del debito .

Legge 15/2026 e Legge di Bilancio 2026

Nel gennaio 2026 è stata approvata la legge 15/2026 che consente la demolizione dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo fiscale. Il provvedimento, esaminato dalla Commissione Trasporti della Camera e divenuto legge il 26 gennaio 2026, mira a risolvere il problema dei veicoli divenuti rifiuti che non potevano essere smaltiti a causa del fermo . La legge modifica il D.Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, inserendo i commi 8‑bis e 8‑ter all’art. 5: consente la cancellazione dal PRA dei veicoli da demolire nonostante l’iscrizione del fermo e prevede che l’ente proprietario della strada attestando l’inutilizzabilità del veicolo ne informi il proprietario, il quale può opporsi entro 60 giorni .

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità ulteriore: pur non eliminando la possibilità di iscrivere il fermo anche per debiti modesti, ha previsto l’accesso alla demolizione e ha recepito il principio affermato dalla Cassazione secondo cui una misura cautelare deve venire meno quando il giudice annulla il credito . L’ordinanza n. 8118/2025 della Corte di Cassazione, richiamata dai commentatori, stabilisce che le misure cautelari non possono sopravvivere se il credito viene meno .

1.2 Giurisprudenza recente sui vizi del fermo

La giurisprudenza degli ultimi anni ha individuato diversi vizi che possono rendere illegittimo il fermo o il preavviso. Di seguito riportiamo alcune delle pronunce più significative, evidenziando i principi applicabili al 2026.

Preavviso e impugnabilità

  • Cassazione, Sez. V, ordinanza 34813/29 dicembre 2024 – La Corte ha affermato che il preavviso di fermo è un atto impugnabile perché contiene una pretesa tributaria determinata; tuttavia il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termine per impugnare l’atto “fondato sulla cartella”). La Corte ha inoltre sottolineato che il periodo di 30 giorni previsto per dimostrare la strumentalità del veicolo non è perentorio ma ordinatorio, cosicché il contribuente può provare anche successivamente che l’auto è indispensabile .
  • Cassazione, Sez. V, ordinanza 32062/12 dicembre 2024 – In tema di proporzionalità, la Corte ha valutato un rapporto di 7,5 tra valore dell’auto e debito e ha ritenuto non sussistere sproporzione, chiarendo che non esistono limiti predeterminati ma occorre considerare le circostanze concrete .
  • Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sentenza n. 1140/27 gennaio 2026 – Secondo il Massimario del CPGT, la corretta notifica dell’avviso di intimazione, avente efficacia interruttiva della prescrizione, rende efficaci ed esigibili i crediti portati in riscossione con le cartelle sottese al preavviso di fermo; pertanto il ricorso che contesta solo vizi formali del preavviso è rigettato . La massima conferma l’impugnabilità del preavviso per vizi propri ma ribadisce che, se gli atti presupposti sono validi, la misura è legittima.
  • Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sentenza n. 694/2026 – Nella causa promossa dallo Studio Gambino, la Corte ha annullato un preavviso di fermo e l’accertamento presupposto in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’atto utilizzando la procedura per irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. 600/1973) pur avendo l’indirizzo del contribuente. La Corte ha ritenuto insanabile la nullità della notifica e di tutti gli atti successivi, evidenziando l’importanza di utilizzare la forma notificatoria corretta .
  • Cassazione, Sez. V, ordinanza 7156/17 marzo 2025 – La Corte ha ribadito che il fermo non può essere iscritto su veicoli destinati a un uso promiscuo o accessorio. La strumentalità tutelata dall’art. 86 (ora art. 187) si riferisce solo ai veicoli indispensabili per l’attività d’impresa o professione e non a quelli semplicemente utili o utilizzati occasionalmente .
  • Cassazione, Sez. V, ordinanza 26371/29 settembre 2025 – In questa decisione la Corte ha confermato la nullità di un fermo amministrativo per omessa notifica del preavviso. Il contribuente aveva impugnato diverse cartelle e il fermo sostenendo di non aver ricevuto il preavviso; la Corte ha evidenziato che la notifica tramite posta elettronica certificata deve essere provata e che la mancanza dell’avviso rende nullo il fermo .
  • Cassazione, Sez. V, ordinanza 8118/27 marzo 2025 – Pur riguardando la sospensione dei pagamenti della pubblica amministrazione, la Corte ha affermato un principio generale: una misura cautelare deve cadere quando viene meno il credito che la giustifica . Applicato al fermo, ciò significa che se la cartella o l’accertamento sono annullati anche in primo grado, il fermo deve essere immediatamente cancellato.

1.3 La natura cautelare del fermo

La giurisprudenza concorda nel qualificare il fermo come misura cautelare e coercitiva e non come espropriazione forzata. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il fermo ha lo scopo di indurre il debitore a pagare per evitare che il bene si deteriori o venga alienato e che si configura come misura di garanzia patrimoniale. Di conseguenza, il preavviso e il fermo rientrano tra gli atti impugnabili di fronte alle Corti di Giustizia Tributaria, anche se non espressamente elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, perché recano una pretesa tributaria determinata.

2. Procedura passo‑passo

Per capire quali vizi possono annullare il fermo, occorre ripercorrere la procedura prevista dal legislatore e verificare se ogni passo è stato eseguito correttamente. Di seguito descriviamo le fasi dal momento in cui nasce il debito alla possibile cancellazione del fermo.

2.1 Notifica della cartella di pagamento

Il procedimento inizia con la notifica della cartella esattoriale o di un avviso di accertamento esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010). La cartella contiene l’indicazione del tributo, degli interessi e delle sanzioni e ordina il pagamento entro 60 giorni. Se il contribuente ritiene illegittima la cartella può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Una notifica inesistente o nulla per vizio di luogo, indirizzo o soggetto (ad esempio, notifica per irreperibilità pur avendo l’indirizzo ) rende invalida la cartella e, di riflesso, tutti gli atti successivi.

2.2 Decorsi 60 giorni: intimazione di pagamento

Se il debitore non paga entro 60 giorni, l’agente della riscossione emette una intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 (oggi art. 178 D.Lgs. 33/2025). L’intimazione è anch’essa impugnabile e deve essere notificata nel rispetto delle norme sui procedimenti tributari. La notifica dell’intimazione interrompe la prescrizione e costituisce condizione di legittimità per procedere al fermo . Se l’intimazione manca o è nulla, il fermo è illegittimo.

2.3 Preavviso di fermo amministrativo

Trascorsi 60 giorni dalla cartella (o dall’intimazione), l’agente può procedere al fermo. Tuttavia, prima di iscrivere il fermo, deve inviare al debitore e ai co‑obbligati un preavviso di fermo con un preavviso minimo di 30 giorni . Il preavviso deve contenere:

  • l’indicazione dei ruoli e delle cartelle che giustificano la procedura;
  • l’ammontare del debito e degli interessi;
  • l’avvertimento che, se entro 30 giorni non verrà saldato il debito o non verrà presentata prova della strumentalità, verrà iscritto il fermo;
  • l’invito a comunicare eventuali errori o a dimostrare la strumentalità del veicolo;
  • le modalità per chiedere la rateizzazione.

La notifica del preavviso costituisce atto autonomamente impugnabile: il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni deducendo vizi propri (ad esempio, omessa notifica, mancanza di indicazione delle cartelle, prescrizione, incompetenza dell’ente). Il preavviso è impugnabile anche se non rientra nell’elenco tassativo dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 poiché determina una pretesa tributaria ed è atto prodromico al fermo .

2.4 Dimostrazione della strumentalità

Nel periodo di 30 giorni successivo alla notifica del preavviso, il debitore può dimostrare che il veicolo è indispensabile per l’attività d’impresa, arte o professione. Occorre fornire documentazione idonea (libro dei beni ammortizzabili, dichiarazioni IVA o redditi, estratto contabile) che attesti che il mezzo è essenziale e non sostituibile. L’art. 187 richiama la giurisprudenza secondo cui la strumentalità tutela solo i mezzi necessari e non quelli semplicemente utili o adibiti a uso promiscuo . La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere il fermo se ritiene che la strumentalità sia provata.

2.5 Iscrizione del fermo al PRA

Decorso il termine di 30 giorni senza pagamento o prova della strumentalità, l’agente della riscossione procede a iscrivere il fermo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o nel registro navale per le imbarcazioni. L’iscrizione ha effetto costitutivo del fermo: vieta la circolazione del veicolo, la sua vendita e la sua demolizione. Il proprietario riceve una comunicazione dell’avvenuta iscrizione e, dal momento in cui la misura è registrata, non può procedere alla cancellazione se non ottemperando al debito o mediante ricorso.

2.6 Conseguenze e sanzioni

Il fermo amministrativo, una volta iscritto, comporta diverse conseguenze:

  • Divieto di circolazione: il veicolo non può circolare su strade pubbliche. Se il proprietario viola il divieto, incorre nella sanzione prevista dall’art. 214 del Codice della Strada (fermo e confisca del veicolo, pagamento di una multa). La sanzione resta valida anche nella nuova disciplina .
  • Divieto di radiazione o esportazione: l’auto non può essere cancellata dal PRA né esportata all’estero; la normativa vieta la demolizione salvo quanto previsto dalla legge 15/2026 per i veicoli fuori uso .
  • Impossibilità di trasferire la proprietà: la vendita non produce effetti nei confronti dell’erario; il fermo segue il veicolo anche nei confronti del nuovo acquirente.
  • Obblighi assicurativi e di bollo: il proprietario deve pagare il bollo auto fino a quando il veicolo non viene rottamato; l’assicurazione non è obbligatoria se il veicolo è custodito in area privata.

2.7 Cancellazione del fermo

La cancellazione può avvenire:

  1. Pagamento integrale del debito: l’agente della riscossione, ricevuto il pagamento, rilascia il nulla osta alla cancellazione e comunica al PRA la revoca del fermo.
  2. Rateizzazione del debito: il fermo può essere sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateazione e versa regolarmente le rate. In caso di decadenza dal piano, il fermo viene ripristinato.
  3. Accoglimento del ricorso: se la Corte di Giustizia Tributaria annulla la cartella o il preavviso, l’agente deve cancellare il fermo senza attendere la definitività della sentenza; la Cassazione ha chiarito che le misure cautelari devono cadere immediatamente quando il credito viene meno .
  4. Demolizione (legge 15/2026): per i veicoli fuori uso privi di valore economico, la legge prevede la cancellazione e la demolizione anche se esiste un fermo . Tuttavia al proprietario non è riconosciuta alcuna agevolazione per l’acquisto di un nuovo veicolo .
  5. Transazioni e definizioni agevolate: misure come la rottamazione (definizione agevolata delle cartelle) o lo stralcio dei mini‑debiti possono comportare la cancellazione del fermo. In genere, l’adesione alla rottamazione richiede la rinuncia ai ricorsi pendenti .

3. Vizi del fermo amministrativo

Il fermo e il preavviso possono essere annullati se presentano vizi di legittimità. I più ricorrenti sono illustrati di seguito con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

3.1 Omessa o irregolare notifica della cartella o dell’intimazione

  • Notifica inesistente o nulla: se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato, a una persona diversa dal destinatario o con modalità non previste dalla legge, il fermo è nullo. Ad esempio, la notifica per irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. 600/1973) può essere utilizzata solo quando il destinatario è realmente irreperibile. Se l’ente notifica con deposito alla casa comunale senza inviare la raccomandata informativa, la notifica è nulla e gli atti successivi sono viziati .
  • Mancanza dell’intimazione di pagamento: l’iscrizione del fermo richiede la previa notifica dell’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 (oggi art. 178 D.Lgs. 33/2025). La sentenza n. 1140/2026 ha ribadito che la corretta notifica dell’intimazione rende esigibili i crediti e che l’assenza di tale atto costituisce vizio rilevante .
  • Cartella prescritta: se il debito è prescritto (ad esempio, tributi erariali dopo 10 anni, contributi INPS dopo 5 anni, multe stradali dopo 5 anni), il fermo è illegittimo. La prescrizione può essere eccepita anche con il ricorso contro il preavviso.

3.2 Vizi del preavviso

  • Omessa notifica del preavviso: la Cassazione ha chiarito che l’iscrizione senza preavviso è nulla . Il contribuente ha diritto a ricevere la comunicazione di preavviso almeno 30 giorni prima del fermo.
  • Mancanza dell’indicazione delle cartelle: il preavviso deve indicare le cartelle che giustificano il fermo. Se si limita a un importo generico senza specificare i ruoli, l’atto è viziato e impugnabile.
  • Preavviso impugnabile: anche se l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 non lo menziona, la giurisprudenza ritiene che il preavviso sia atto impugnabile. Occorre proporre ricorso entro 60 giorni, deducendo vizi propri; il ricorso tardivo è inammissibile .
  • Preavviso sproporzionato: la riforma del 2023 ha introdotto il principio di proporzionalità: l’azione deve essere necessaria e non eccessiva . Se il valore dell’auto è enormemente superiore al debito, la misura potrebbe essere viziata. La Cassazione ha riconosciuto la sproporzione quando l’auto di lusso vale centinaia di volte il debito . Bisogna valutare caso per caso.

3.3 Vizi del fermo iscritto

  • Mancanza di motivazione: il fermo deve richiamare le cartelle, l’importo e il preavviso. Se l’iscrizione non riporta tali elementi, il provvedimento è nullo per difetto di motivazione.
  • Veicolo non di proprietà del debitore: se l’auto appartiene a un terzo o è concessa in leasing, il fermo non può essere iscritto. Tuttavia, la giurisprudenza ammette il fermo anche nei confronti del co‑obbligato risultante dalla visura PRA (ad esempio, usufruttuario, comproprietario) .
  • Veicolo strumentale: la legge tutela i mezzi indispensabili per l’attività lavorativa. La Corte ha affermato che la prova della strumentalità non è perentoria, ma deve essere rigorosa: l’auto deve essere indispensabile, non semplicemente utile . Se il fermo è iscritto su un veicolo che risulta nel libro dei beni ammortizzabili e non ci sono altri mezzi utilizzabili, la misura è illegittima.
  • Sproporzione tra valore del bene e debito: come visto, la proporzionalità è un principio generale. Un fermo su un’auto di 50 000 € per un debito di 500 € può essere contestato come sproporzionato. La giurisprudenza non fissa soglie rigide ma richiede un esame delle circostanze .
  • Sopravvenuta nullità della cartella: se il giudice annulla la cartella o l’avviso di accertamento, l’agente deve cancellare il fermo; mantenerlo integra un vizio di eccesso di potere .
  • Errata intestazione o difetto di legittimazione dell’ente: il fermo può essere iscritto solo dall’agente della riscossione competente. Se l’atto è emesso da un soggetto non autorizzato o firmato da persona priva di poteri, è nullo.

3.4 Vizi nella fase di demolizione e radiazione

Con la legge 15/2026 sono stati introdotti nuovi adempimenti per la demolizione dei veicoli fuori uso soggetti a fermo. Se l’ente proprietario della strada attesta l’inutilizzabilità, deve comunicare al proprietario la possibilità di opporsi entro 60 giorni . La mancata comunicazione o l’iscrizione della cancellazione senza aver rispettato il termine costituiscono vizi dell’atto.

4. Difese e strategie legali

Quando si riceve un preavviso di fermo o si scopre di avere un veicolo già gravato da fermo, è fondamentale agire tempestivamente. Le strategie di difesa variano a seconda dello stadio della procedura e dei vizi riscontrati.

4.1 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il rimedio principale è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT) contro la cartella, l’intimazione, il preavviso o l’iscrizione del fermo. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. È necessario depositare:

  1. Ricorso motivato: descrive i fatti, indica i vizi, fa riferimento alle norme violante (es. mancanza di notifica, prescrizione, sproporzione, mancanza di motivazione) e chiede l’annullamento dell’atto e la cancellazione del fermo.
  2. Documenti: cartelle, preavviso, eventuali prove della strumentalità (libro dei beni ammortizzabili, bilanci, visura PRA), documenti che dimostrano la notifica irregolare.
  3. Istanza cautelare: in presenza di gravi e fondati motivi, è possibile chiedere la sospensione degli effetti del fermo in via cautelare. La CGT può sospendere la misura quando il ricorso appare fondato e il fermo arreca grave pregiudizio.

In caso di rigetto del ricorso, è possibile appellare la sentenza alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni. La sentenza di primo grado che annulla la cartella rende inesigibile il credito; l’agente deve quindi cancellare il fermo senza attendere la definitività .

4.2 Richiesta di annullamento in autotutela

L’agente della riscossione può annullare d’ufficio un fermo viziato. È possibile presentare istanza di autotutela allegando la documentazione che dimostra il vizio (notifica inesistente, prescrizione, strumentalità, sproporzione). L’ente dovrebbe rispondere entro 30 giorni. Se l’istanza viene respinta o ignorata, conviene presentare ricorso alla CGT.

4.3 Rateizzazione e piano di rientro

Quando il debito è fondato ma il contribuente non può pagare in unica soluzione, può chiedere un piano di rateazione. L’Agente della Riscossione concede rate fino a 72 rate mensili (o 120 rate in caso di grave difficoltà economica). La rateizzazione sospende l’iscrizione del fermo: il veicolo può circolare, ma se il contribuente decade dal piano, il fermo viene ripristinato automaticamente. La richiesta di rateizzazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di non possedere altri debiti scaduti e da un’analisi della situazione economica.

4.4 Dimostrare la strumentalità

Per ottenere la sospensione del fermo, occorre dimostrare che il veicolo è indispensabile per l’attività svolta. La documentazione tipica comprende:

  • iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili;
  • indicazione del veicolo nei documenti contabili dell’azienda;
  • assenza di altri mezzi idonei a svolgere l’attività;
  • dichiarazione di dipendenti o clienti che l’utilizzo del veicolo è necessario.

La semplice utilità o comodità non è sufficiente: la Cassazione esclude i veicoli ad uso promiscuo . È consigliabile allegare anche prove fotografiche, contratti di commessa o ordini di lavoro che richiedono l’uso del veicolo.

4.5 Contestare la sproporzione

Per contestare la sproporzione si deve dimostrare che il valore del veicolo è eccessivo rispetto al debito. Non esistono soglie predeterminate, ma si possono allegare perizie di stima, annunci di mercato e documenti attestanti il valore di acquisto. Si deve evidenziare come il fermo rappresenti una misura eccessiva e non necessaria in relazione all’importo dovuto, richiamando il principio di proporzionalità dell’art. 10‑ter e le pronunce della Cassazione .

4.6 Sospendere o cancellare il fermo dopo l’annullamento della cartella

Se il giudice annulla la cartella o l’accertamento da cui deriva il fermo, l’Agente della Riscossione deve procedere alla cancellazione immediata senza attendere l’esito dell’appello. La Cassazione ha evidenziato che la misura cautelare non può sopravvivere all’annullamento del credito . Qualora l’agente non provveda, è possibile notificare una diffida e agire in giudizio per ottenere la cancellazione.

5. Strumenti alternativi e soluzioni negoziali

Oltre al ricorso e all’impugnazione, esistono varie soluzioni alternative per definire i debiti e ottenere la cancellazione del fermo.

5.1 Definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle, che consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi di mora. La rottamazione quater (D.L. 119/2018, poi riaperta con la legge di bilancio 2023) e successive estensioni hanno permesso di estinguere i ruoli fino al 2022 pagando solo imposta e interessi legali. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti e sospende le procedure di riscossione. In caso di accoglimento, l’agente cancella il fermo dopo il pagamento della prima rata.

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova definizione agevolata delle cartelle relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2025, con sconti sulle sanzioni e possibilità di rateizzare fino a 60 rate. Per aderire occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 (termine ipotizzato; verificare con l’Agenzia delle Entrate). L’adesione sospende il fermo e, una volta pagata la prima rata, consente la cancellazione.

5.2 Stralcio dei mini‑debiti

Altre normative hanno previsto lo stralcio automatico dei mini‑debiti: ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli fino a 1 000 € affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Chi aveva un fermo su un veicolo per un debito rientrante nello stralcio avrebbe diritto alla cancellazione del fermo.

5.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Crisi da sovraindebitamento)

Per debitori sovraindebitati (consumatori, professionisti, piccole imprese) che non riescono a far fronte a molteplici debiti, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) prevede il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Con il piano del consumatore, il debitore propone alla Corte di eseguire un piano di pagamenti sostenibile con riduzione e ristrutturazione dei debiti; l’omologazione del piano sospende le procedure esecutive e fiscali, compresi i fermi. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, rivolto a imprenditori minori, richiede l’adesione della maggioranza dei creditori. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione e presentazione di questi strumenti.

5.4 Concordato minore e liquidazione controllata

Per imprenditori sotto soglia o professionisti è possibile accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata previsti dal Codice della crisi d’impresa (artt. 74 e 268 D.Lgs. 14/2019). Anche in questi casi, l’omologazione da parte del tribunale comporta la sospensione delle misure cautelari. Il fermo potrà essere cancellato o ridotto secondo quanto previsto nel piano approvato.

5.5 Transazione fiscale e negoziazione assistita della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa. Nel percorso di composizione negoziata, l’imprenditore e i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, possono raggiungere accordi che prevedono il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. La transazione fiscale, prevista dagli artt. 63 e ss. del Codice della crisi, consente di ridurre sanzioni e interessi e di sospendere le azioni esecutive e cautelari. L’Avv. Monardo, qualificato come esperto negoziatore, può accompagnare le imprese in questo iter.

5.6 Demolizione dei veicoli fuori uso

Grazie alla legge 15/2026, i proprietari di veicoli rifiuti possono procedere alla demolizione e cancellazione dal PRA anche se esiste un fermo . La procedura richiede l’attestazione di inutilizzabilità dell’ente proprietario della strada, la comunicazione al proprietario e l’eventuale opposizione entro 60 giorni . Dopo la cancellazione, il fermo resta, ma il bene non è più vincolato; il debito persiste e potrà essere riscosso su altri beni.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la possibilità di impugnare efficacemente il fermo. Di seguito alcuni consigli utili dal punto di vista del debitore.

6.1 Non ignorare le comunicazioni

La ricezione di una cartella o di un preavviso non va mai ignorata. Spesso si tende a non aprire le lettere dell’Agenzia delle Entrate o a rimandare: questo comportamento può far decadere i termini per impugnare. Anche se si ritiene che la cartella sia illegittima o prescritta, è necessario agire nei termini.

6.2 Verificare le notifiche

Controllare che le notifiche siano state eseguite correttamente: occorre verificare la data, l’indirizzo, il soggetto che ha ricevuto l’atto e la modalità (PEC, posta, ufficiale giudiziario). In caso di notifica per irreperibilità, verificare se effettivamente si era assenti. Un vizio di notifica può travolgere l’intero procedimento .

6.3 Conservare la documentazione

È fondamentale conservare tutte le cartelle, gli avvisi, i preavvisi e le raccomandate relative ai debiti. Senza documenti, è più difficile dimostrare i vizi. Anche le prove della strumentalità (libro beni ammortizzabili, fatture di acquisto, contratti con clienti) devono essere archiviate per poterle esibire in giudizio.

6.4 Verificare la prescrizione

Ogni tributo ha un termine di prescrizione. Ad esempio, le imposte erariali (IVA, IRPEF) si prescrivono in 10 anni, i contributi previdenziali in 5 anni, le sanzioni per violazioni del Codice della Strada in 5 anni e le multe comunali in 5 anni. Se tra la notifica dell’ultimo atto e il nuovo atto (preavviso o fermo) è trascorso il termine di prescrizione senza interruzioni valide, il debito è estinto. Verificare gli atti interruttivi come solleciti, intimazioni e piani di rateazione.

6.5 Valutare la strumentalità e la proporzionalità

Se l’auto è essenziale per l’attività lavorativa, occorre raccogliere le prove e presentare istanza all’agente della riscossione. In caso di fermo sproporzionato, è utile richiedere una perizia sul valore del veicolo e allegarla al ricorso per dimostrare l’eccesso.

6.6 Rivolgersi tempestivamente a un professionista

Data la complessità della disciplina e la necessità di rispettare termini rigorosi, è consigliabile rivolgersi a un professionista. L’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare rapidamente la posizione debitoria, individuare i vizi e attivare le procedure di annullamento o di definizione agevolata.

7. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche con riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi. Si tratta di schemi riassuntivi: per valutare il proprio caso concreto è sempre necessario approfondire con un professionista.

Tabella 1 – Riferimenti normativi principali

NormativaOggettoRiferimenti
D.P.R. 602/1973, art. 86 (abrogato)Disciplina storica del fermo amministrativo su beni mobili registrati; 60 giorni dalla cartella, preavviso di 30 giorni .Abrogato dal D.Lgs. 33/2025; resta utile per interpretare i casi anteriori al 2026.
D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, art. 187Fermo di beni mobili registrati: riproduce e aggiorna l’art. 86; richiede cartella, preavviso e comunicazione al PRA .In vigore dal 1° gennaio 2026; sostituisce l’art. 86.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10‑terPrincipio di proporzionalità: l’azione amministrativa deve essere necessaria e non eccedente .Introdotto dal D.Lgs. 219/2023; applicabile anche al fermo.
Legge 15/2026Demolizione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo ; inserisce commi 8‑bis e 8‑ter all’art. 5 del D.Lgs. 209/2003.Consente la cancellazione dal PRA dei veicoli inutilizzabili; non estingue il debito.

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

FaseTerminiNote
Ricorso contro la cartella60 giorni dalla notificaTermine per impugnare in CGT (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
Pagamento spontaneo dopo cartella60 giorniDecorso il termine l’agente può inviare l’intimazione.
Preavviso di fermopreavviso minimo 30 giorniIl contribuente può pagare o dimostrare la strumentalità entro 30 giorni.
Ricorso contro il preavviso60 giorni dalla notificaIl preavviso è atto impugnabile; il termine decorre dalla notifica.
Opposizione alla demolizione (legge 15/2026)60 giorni dalla comunicazioneIl proprietario di un veicolo dichiarato inutilizzabile può opporsi prima della cancellazione dal PRA.
RateizzazioneFino a 72 o 120 rate mensiliRichiedibile se si dimostra difficoltà economica.

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternative

StrumentoDescrizioneVantaggi
Ricorso in CGTImpugnazione della cartella, dell’intimazione, del preavviso o del fermo; possibile sospensione cautelare.Può annullare definitivamente il debito e il fermo; tutela giudiziaria.
Istanza di autotutelaRichiesta all’agente per annullare gli atti viziati senza ricorrere in giudizio.Rapida e senza costi; può evitare il contenzioso.
RateizzazionePagamento dilazionato; sospende il fermo finché le rate sono regolari.Permette di evitare l’esecuzione mantenendo il veicolo.
Dimostrazione di strumentalitàProva che il veicolo è indispensabile per l’attività professionale.Impedisce l’iscrizione o consente la cancellazione del fermo.
Contestazione della sproporzioneRicorso fondato sul principio di proporzionalità (art. 10‑ter).Può condurre all’annullamento del fermo.
Definizioni agevolateRottamazioni e stralci; pagamento ridotto e cancellazione del fermo.Riduce l’onere e risolve il contenzioso.
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneProcedure di sovraindebitamento che ristrutturano i debiti.Sospendono le azioni esecutive; disciplinate dal Codice della crisi.
Transazione fiscale e negoziazioneAccordo con l’ente impositore per ridurre e rateizzare i debiti.Evita il contenzioso; permette soluzioni flessibili.
Demolizione (legge 15/2026)Cancellazione del veicolo inutilizzabile con fermo.Rimuove un bene non più usabile; non estingue il debito.

8. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni poste dai contribuenti riguardo ai vizi del fermo amministrativo e alle possibili soluzioni. Le risposte forniscono indicazioni generali che non sostituiscono la consulenza legale.

  1. Cos’è il fermo amministrativo?
    È una misura cautelare con cui l’Agente della Riscossione dispone il blocco di un bene mobile registrato (auto, moto, imbarcazione) per garantire il pagamento di un debito. Impedisce la circolazione, la vendita e la demolizione del veicolo.
  2. Quali debiti possono dare luogo al fermo?
    Imposte e tasse non pagate (IVA, IRPEF, IMU, TARI), contributi previdenziali non versati, multe stradali e altri carichi iscritti a ruolo. Anche somme relativamente modeste possono dar luogo al fermo .
  3. Serve un importo minimo per iscrivere il fermo?
    La normativa non prevede un importo minimo. Tuttavia, per piccoli debiti può essere valutata la sproporzione tra valore del mezzo e importo dovuto secondo il principio di proporzionalità .
  4. Quando arriva il preavviso di fermo?
    Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’intimazione, l’agente invia un preavviso con un preavviso minimo di 30 giorni .
  5. Il preavviso è impugnabile?
    Sì. Nonostante non sia indicato nell’elenco dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza ha riconosciuto che contiene una pretesa tributaria determinata e può essere impugnato entro 60 giorni .
  6. Cosa posso fare se non ho ricevuto la cartella?
    Se manca la notifica della cartella o dell’intimazione, il fermo è nullo. Occorre chiedere copia degli atti e proporre ricorso deducendo l’inesistenza o la nullità della notifica .
  7. Come dimostro che l’auto è strumentale?
    È necessario provare che il mezzo è indispensabile per l’attività: iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili, documenti contabili, prove che non esistono alternative . La strumentalità non riguarda veicoli ad uso promiscuo.
  8. È possibile circolare con l’auto in fermo?
    No. La circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall’art. 214 del Codice della Strada; è prevista anche la confisca del veicolo.
  9. Se pago la prima rata della rateizzazione, il fermo viene tolto?
    Sì. Il pagamento della prima rata del piano di rateazione sospende la misura. Se si decadere dal piano, il fermo può essere reiscritto.
  10. Posso vendere l’auto con il fermo?
    La vendita è inefficace nei confronti dell’erario. Il fermo segue il veicolo; pertanto il nuovo acquirente non potrà circolare e dovrà saldare il debito per cancellarlo.
  11. Cosa succede se la cartella viene annullata?
    Secondo la Cassazione, se il giudice annulla la cartella il fermo deve essere immediatamente cancellato . Non è necessario attendere il passaggio in giudicato.
  12. La prescrizione può essere eccepita nel ricorso?
    Sì. Il debitore può eccepire la prescrizione delle cartelle nel ricorso contro il preavviso o il fermo. È importante verificare le date di notifica e gli atti interruttivi.
  13. La demolizione cancella il debito?
    No. La legge 15/2026 consente la demolizione dei veicoli inutilizzabili con fermo . Tuttavia, il debito resta e l’agente della riscossione potrà rivalersi su altri beni o sul patrimonio del debitore.
  14. È possibile fare un accordo con l’Agenzia delle Entrate?
    Sì. Attraverso la transazione fiscale o la negoziazione assistita della crisi d’impresa, è possibile raggiungere un accordo con l’ente per ridurre e rateizzare i debiti.
  15. Cosa succede se ignoro il fermo?
    Ignorare il fermo può portare al pignoramento del veicolo o di altri beni, alla confisca e alle sanzioni. È consigliabile reagire per tempo.
  16. Il fermo può essere iscritto su più veicoli?
    Sì. L’Agente della Riscossione può iscrivere più fermi su diversi beni mobili registrati per lo stesso debito. Tuttavia deve rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza.
  17. Posso richiedere un risarcimento per un fermo illegittimo?
    In caso di illegittimità dell’atto, è possibile richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti (ad esempio, mancato utilizzo del veicolo, perdita di lavoro). Occorre dimostrare il pregiudizio e l’illegittimità dell’atto.
  18. È necessario l’avvocato per il ricorso?
    Per importi fino a 3 000 € è possibile difendersi personalmente. Tuttavia, data la complessità della materia e la necessità di motivare correttamente i vizi, è consigliabile farsi assistere da un professionista.
  19. Se l’auto è in leasing, possono fermarla?
    In linea di principio, il fermo può essere iscritto anche su veicoli in leasing se il debitore è utilizzatore e il bene è registrato a suo nome. Tuttavia il contratto di leasing può prevedere clausole che trasferiscono l’onere al concedente; occorre analizzare il caso specifico.
  20. È possibile impugnare il fermo davanti al giudice ordinario?
    No. La giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria. Eventuali profili relativi a danni o violazioni extratributarie possono essere portati davanti al giudice ordinario, ma il fermo si impugna nel processo tributario.

9. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come applicare le regole illustrate, proponiamo due simulazioni che mostrano come individuare i vizi del fermo e quali strategie adottare.

9.1 Simulazione 1 – Fermo sproporzionato

Scenario: Mario è un grafico freelance che possiede un’autovettura del valore stimato di 30 000 €. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate gli notifica una cartella per contributi previdenziali non versati per un totale di 4 000 €. Mario non impugna la cartella e non paga entro 60 giorni. Nel febbraio 2025 riceve un preavviso di fermo. Il preavviso indica solo l’importo complessivo, senza specificare le cartelle e gli interessi. Mario, convinto di avere altre priorità, ignora la comunicazione. Dopo un mese, l’auto è iscritta al fermo. Mario decide quindi di rivolgersi a un professionista.

Analisi dei vizi:

  1. Preavviso incompleto: nel preavviso non sono indicate le cartelle che giustificano il fermo, quindi è viziato per difetto di motivazione;
  2. Sproporzione: l’auto vale 30 000 €, mentre il debito è di 4 000 €. La Cassazione ha ritenuto che un rapporto di 7,5 (30 000/4 000) non costituisca evidente sproporzione . Tuttavia, se il debito fosse inferiore (ad esempio 500 €), la sproporzione sarebbe significativa.
  3. Decorrenza dei termini: sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza ricorso; il termine per impugnare la cartella è scaduto.

Strategia:

  • Proporre ricorso al CGT contro il preavviso e il fermo, deducendo la mancanza di motivazione e contestando la sproporzione alla luce del principio di proporzionalità (art. 10‑ter). Allegare una perizia che evidenzi il valore dell’auto.
  • Chiedere sospensione cautelare del fermo, dimostrando il pregiudizio lavorativo (l’auto serve per trasportare materiale grafico e visitare i clienti).
  • Valutare la rateizzazione o la rottamazione per estinguere il debito. Se Mario aderisce alla definizione agevolata, potrebbe pagare il debito senza sanzioni e ottenere la cancellazione del fermo.

Esito possibile: Se il CGT ritiene fondato il vizio di motivazione, annulla il preavviso e il fermo e condanna l’agente alle spese. In caso contrario, Mario potrà beneficiare della rottamazione.

9.2 Simulazione 2 – Fermo su veicolo strumentale

Scenario: Lucia è una fisioterapista che possiede un furgone attrezzato come ambulatorio mobile, con un valore residuo di 20 000 €. Nel 2019 riceve alcune cartelle per IRAP e bollo auto che, sommando interessi e sanzioni, ammontano a 8 000 €. Dopo il decorso del termine, l’agente della riscossione le invia un preavviso di fermo nell’agosto 2025. Lucia prova a dimostrare la strumentalità inviando il libro dei beni ammortizzabili e la documentazione che attesta l’uso esclusivo del furgone per le visite domiciliari. L’agente non sospende il fermo e lo iscrive al PRA.

Analisi dei vizi:

  1. Strumentalità: il furgone è iscritto nel libro dei beni ammortizzabili ed è necessario per svolgere l’attività di fisioterapista. La Cassazione esclude i mezzi promiscuamente utilizzati ma tutela quelli indispensabili .
  2. Violazione del principio di proporzionalità: il furgone, pur valendo 20 000 €, è necessario per il lavoro; bloccarlo impedirebbe a Lucia di produrre reddito.

Strategia:

  • Proporre ricorso contro il fermo deducendo la violazione dell’art. 187 (veicolo strumentale) e del principio di proporzionalità. Allegare documentazione dettagliata sull’utilizzo del mezzo e sulle conseguenze del blocco.
  • Chiedere sospensione cautelare del fermo, evidenziando che l’immobilizzazione del furgone arrecherebbe grave danno economico e sanitario ai pazienti.
  • Valutare l’adesione alla definizione agevolata per estinguere le cartelle. In alternativa, richiedere un piano del consumatore se i debiti complessivi sono elevati.

Esito possibile: il CGT potrebbe sospendere il fermo in via cautelare, e in sede di merito annullarlo riconoscendo la strumentalità. L’agente dovrà cancellare l’iscrizione e, se Lucia aderisce alla rottamazione, potrà estinguere il debito con sanzioni ridotte.

10. Conclusione

Il fermo amministrativo è uno strumento incisivo nella riscossione dei tributi ma spesso viene utilizzato in modo automatizzato, senza tener conto dei diritti del contribuente. I vizi più frequenti riguardano notifiche irregolari, mancanza di preavviso, prescrizione, assenza di motivazione, strumentalità del veicolo e sproporzione tra valore del bene e importo dovuto. La recente riforma fiscale ha introdotto il principio di proporzionalità e il nuovo art. 187 del Testo unico sulla riscossione, mentre il legislatore del 2026 ha affrontato il tema dei veicoli fuori uso. La giurisprudenza continua a delineare i confini dell’istituto, ribadendo che il fermo è una misura cautelare e che deve cadere quando viene meno il credito . È possibile opporsi al fermo impugnando gli atti presupposti, dimostrando la strumentalità o la sproporzione, richiedendo la rateizzazione o aderendo alle definizioni agevolate.

Agire in fretta è fondamentale: i termini di impugnazione sono brevi e un errore può costare caro. Per questo motivo è consigliabile affidarsi a un professionista che sappia individuare i vizi e costruire una strategia mirata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono consulenze personalizzate, analisi degli atti e soluzioni integrate di diritto tributario e bancario. Grazie all’esperienza come cassazionista, Gestore della crisi e Esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può intervenire tempestivamente per sospendere o annullare il fermo, proporre ricorso in CGT, negoziare piani di rientro, avviare procedure di sovraindebitamento e, se necessario, ricorrere alla Cassazione.

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