Prestito Covid non rimborsato: come difendersi da una cartella esattoriale

INTRODUZIONE

Durante l’emergenza sanitaria da Covid‑19 molte imprese, lavoratori autonomi e cittadini hanno richiesto i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito ai sensi della legge n. 662/1996. Questi prestiti – erogati spesso con procedure semplificate e con la garanzia pubblica attivabile dalle banche in caso di mancato pagamento – dovevano costituire un sostegno temporaneo per la liquidità. Con il passare degli anni, però, numerosi beneficiari non sono riusciti a restituire le rate dei finanziamenti e gli istituti di credito hanno escusso la garanzia. Con l’escussione la banca viene rimborsata dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale S.p.A.) e quest’ultimo, in virtù della surrogazione legale prevista dal D.M. 20 giugno 2005 e dall’art. 9 del d.lgs. 123/1998, subentra nel credito verso il debitore o i fideiussori. Il credito così “pubblicizzato” assume natura di entrata erariale e può essere iscritto a ruolo e riscosso mediante cartella di pagamento ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 46/1999 e dell’art. 8‑bis del d.l. 3/2015 .

Il tema è di grande attualità per due ragioni. Da un lato, molti beneficiari di prestiti Covid si stanno vedendo recapitare cartelle esattoriali in cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il rimborso della garanzia, con importi che includono capitale, interessi e aggio. Dall’altro lato, la giurisprudenza e la normativa sono in continua evoluzione: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito nel marzo 2026 che il credito surrogatorio del Fondo di garanzia ha natura pubblica e può essere recuperato attraverso il ruolo, ma può anche rientrare nelle misure di definizione agevolata come la rottamazione delle cartelle . Oltre alla surrogazione, occorre considerare le sospensioni dei termini dovute alla pandemia, le nuove rottamazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (cosiddetta rottamazione‑quinquies) e gli strumenti del Codice della crisi d’impresa.

Perché è importante conoscere questi aspetti

Ricevere una cartella esattoriale per un prestito Covid non rimborsato non significa dover pagare immediatamente tutto. Esistono termini per proporre opposizione, possibilità di sospendere l’esecuzione, misure di definizione agevolata e strumenti di composizione della crisi che permettono di ridurre o dilazionare il debito. Tuttavia, ignorare l’atto comporta rischi molto concreti: l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, procedere al pignoramento dei conti o dei beni mobili e instaurare esecuzioni immobiliari. È quindi essenziale agire tempestivamente, verificare la legittimità della cartella e valutare tutte le opzioni difensive.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo adotta il punto di vista del debitore o contribuente che ha ricevuto la cartella e intende difendersi con successo. A supporto del lettore interviene l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio italiano. Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
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  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, capace di negoziare soluzioni con creditori e istituti bancari.

Il suo staff assiste i clienti in tutte le fasi: analisi dell’atto, verifica della corretta notifica (ad esempio tramite PEC ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973 ), predisposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, richiesta di sospensioni e rateizzazioni, trattative stragiudiziali con l’agente della riscossione, redazione di piani di rientro e ricorso agli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione). L’obiettivo è trovare la soluzione più conveniente per il debitore, preservando al contempo il patrimonio familiare e l’attività d’impresa.

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CONTENSTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Nel valutare le cartelle esattoriali derivanti da prestiti Covid non rimborsati occorre inquadrare una serie di norme e pronunce giurisprudenziali che ne disciplinano l’emissione e il recupero. In questa sezione verranno analizzate le principali disposizioni, partendo dalla genesi della garanzia pubblica fino all’ultima giurisprudenza del 2026.

Fondi di garanzia e surrogazione del gestore

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito con la legge 662/1996 per facilitare l’accesso al credito. L’art. 2, comma 100, prevede che il Fondo operi attraverso garanzie su finanziamenti concessi dalle banche alle PMI. Con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, è stata introdotta la possibilità per il gestore del Fondo (oggi Mediocredito Centrale S.p.A.) di recuperare le somme pagate alla banca mediante procedura esattoriale (ruolo e cartella di pagamento). Nel 2005 il D.M. 20 giugno 2005 ha stabilito che, una volta liquidata la perdita alla banca finanziatrice, il Fondo acquisisce ipso iure il diritto di rivalersi sul beneficiario finale e si surroga in tutti i diritti del soggetto finanziatore .

Questi principi sono stati ribaditi anche dal d.l. 3 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, che ha introdotto l’art. 8‑bis: il Fondo può recuperare i propri crediti mediante iscrizione a ruolo e cartella, anche nei confronti dei fideiussori e dei co‑obbligati solidali . La procedura esattoriale è quella prevista dall’art. 17 del d.lgs. 46/1999, norma che regola la riscossione coattiva dei tributi erariali e non tributari. Con la surrogazione, il credito da rapporto privatistico si trasforma in entrata pubblica; ciò legittima l’utilizzo delle stesse procedure riservate ai tributi.

Notifica e termini delle cartelle di pagamento

L’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione) deve notificare la cartella al debitore o ai garanti entro i termini di legge. L’art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che l’atto possa essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dai pubblici registri: per le imprese e i professionisti l’indirizzo può essere quello dell’INI‑PEC, mentre per le persone fisiche si fa riferimento all’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Il Tribunale di Matera ha sottolineato che la legge richiede solo che l’indirizzo del destinatario sia tratto da un registro pubblico; non è necessario che il mittente compaia in elenchi pubblici, poiché l’agente della riscossione opera come “ufficio” e non come avvocato . La notifica via PEC è quindi valida anche se il mittente non è presente in INI‑PEC.

Oltre alla notifica, vanno considerati i termini di decadenza e prescrizione. Il d.l. 18 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia) ha sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini per la notificazione delle cartelle, proroga poi estesa al 31 dicembre 2020 dall’art. 157 del d.l. 34/2020. Nel 2025 la Corte di Cassazione (ord. n. 17668/2025) ha chiarito che l’art. 157 rappresenta norma speciale e prevale sull’art. 67 del d.l. 18/2020: la sospensione di 85 giorni non si applica ai carichi con scadenza nel 2020, che sono stati differiti direttamente al periodo 1 marzo 2021 – 28 febbraio 2022 . L’esito di questa pronuncia è importante perché esclude la decadenza di molte cartelle notificate nel 2021.

Giurisprudenza di legittimità sul recupero dei prestiti Covid

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire la natura del credito derivante dal Fondo di garanzia e la legittimità della cartella emessa senza titolo giudiziale. Le principali pronunce sono:

  1. Cassazione civ. sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1005. La Suprema Corte ha affermato che, una volta pagata la banca da Mediocredito Centrale, il credito del Fondo assume natura privilegiata e può essere recuperato tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 46/1999, anche nei confronti dei fideiussori. La decisione qualifica il credito come “pubblico” e ritiene sufficiente il ruolo per azionare la riscossione .
  2. Cassazione civ. sez. III, 10 aprile 2024, n. 9657. La Corte ha ribadito che, a seguito dell’escussione, il credito gestito dal Fondo di garanzia è di natura pubblica e privilegiata; ne deriva la possibilità di iscrivere a ruolo il recupero senza bisogno di un titolo giudiziale, con conseguente legittimità della cartella anche nei confronti dei fideiussori .
  3. Cassazione civ. sez. III, 1° marzo 2025, n. 5786. In questa ordinanza, la Corte ha spiegato più dettagliatamente la ratio della surrogazione. Ha evidenziato che il credito del Fondo non è semplicemente un credito di diritto comune derivante dal contratto di finanziamento, ma è finalizzato a riacquisire risorse pubbliche, con conseguente applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 46/1999. La Corte ha precisato che l’art. 8‑bis del d.l. 3/2015 non è norma innovativa, ma ripetitiva e confermativa di un regime già vigente . In altre parole, anche prima del 2015 il Fondo aveva facoltà di recuperare i propri crediti tramite cartella.
  4. Cassazione civ. sez. III, 23 aprile 2025, n. 5786 (ordinanza gemella). In un passaggio della motivazione, la Corte ha evidenziato che non vi è alcun divieto perché il credito surrogatorio rientri nelle misure di definizione agevolata (“rottamazione”). La possibilità di aderire dipende dalla modalità di riscossione (iscrizione a ruolo) e non dalla natura tributaria del credito . Questo orientamento sarà ripreso dalle Sezioni Unite nel 2026.
  5. Cassazione civ. sez. III, 28 dicembre 2025, n. 34329. Questa ordinanza (commentata da Eutekne) ha chiarito che la sospensione della prescrizione di 542 giorni introdotta dall’art. 68, comma 4‑bis, del d.l. 18/2020 si applica solo ai termini che non sarebbero scaduti nel 2020 e nel 2021. Pur non potendo consultare direttamente il testo integrale (pubblicato su banca dati riservata), la notizia evidenzia la tendenza della Cassazione a delimitare l’ambito delle sospensioni.
  6. Sezioni Unite civili, 15 marzo 2026, n. 5889. Con questa sentenza storica le Sezioni Unite hanno composto un contrasto giurisprudenziale su tre questioni: (a) la natura del credito del Fondo, (b) la legittimità della riscossione mediante cartella senza titolo giudiziale e (c) l’inclusione del credito nelle misure di definizione agevolata. Le Sezioni Unite hanno affermato che il credito derivante dal Fondo non è un credito di diritto privato originato dal contratto, ma un credito pubblico volto a riacquisire risorse erariali . Pertanto il recupero rientra nella procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati, applicabile anche ai fideiussori, e l’art. 8‑bis del d.l. 3/2015 è meramente confermativo. La Corte ha poi stabilito che, poiché la riscossione avviene tramite cartella, il credito può rientrare nelle misure di definizione agevolata (“rottamazione”) introdotte dalla legge 197/2022 e dalla legge 199/2025 . Questa conclusione è fondata sulla ratio della procedura di definizione: agevolare la riscossione di entrate pubbliche mediante stralcio di interessi e sanzioni e ridurre il contenzioso .

La rottamazione delle cartelle: dagli anni precedenti alla rottamazione‑quinquies 2026

Negli ultimi anni il legislatore ha adottato varie misure di “pace fiscale” per facilitare il pagamento delle cartelle. Di seguito si riportano le principali fasi:

  1. Rottamazione-ter (DL 119/2018) e saldo e stralcio (L. 145/2018): hanno consentito di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2017 pagando solo capitale e interessi, ma erano riservati ai debiti tributari e previdenziali.
  2. Rottamazione-quater (art. 1, commi 231-247, L. 197/2022): ha introdotto la possibilità di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione-quater ha allargato l’ambito anche ai debiti non tributari affidati a ruolo, come quelli derivanti dal sovraindebitamento o dai crediti del Fondo di garanzia; la Cassazione 2025 e 2026 ha confermato la compatibilità del credito del Fondo con questa misura .
  3. Riammissione alla rottamazione‑quater (art. 3‑bis, d.l. 202/2024): ha consentito a chi era decaduto dalla quater per mancato pagamento di alcune rate di essere riammesso alle stesse condizioni.
  4. Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-101, L. 199/2025): introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente di definire i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi al mancato pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dei contributi INPS, escluse le somme da accertamento . Secondo la legge, possono aderire anche i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni, a condizione che i debiti rientrino nel perimetro della nuova misura . La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali con interessi del 3% . Nel periodo dalla domanda fino alla scadenza della prima rata i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e l’agente non può iscrivere nuove ipoteche o avviare esecuzioni .

Proroghe e funzionamento del Fondo di garanzia per il 2026

Il Fondo di garanzia per le PMI, il cui funzionamento straordinario era stato potenziato durante la pandemia (copertura fino al 90% per i finanziamenti liquidità), avrebbe dovuto cessare a fine 2025. Tuttavia, il decreto Milleproroghe 2025 (d.l. 31 dicembre 2025, n. 200) ha prorogato per tutto il 2026 le modalità di funzionamento del Fondo. Una notizia del Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) evidenzia che la proroga è stata prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto e mantiene invariate le percentuali di copertura: 50% per i finanziamenti di liquidità, 80% per gli investimenti, 80% per le operazioni “Nuova Sabatini” e per start‑up innovative . La proroga assicura continuità alle garanzie rilasciate e incide sui prestiti concessi anche nel 2024–2025. Dal punto di vista del debitore, è rilevante perché i finanziamenti non rimborsati con garanzia attivata nel 2024–2026 rientreranno nella disciplina esattoriale analizzata.

Codice della crisi d’impresa e strumenti di composizione

Il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), entrato a regime nel 2022, ha introdotto nuovi strumenti di composizione della crisi per i debitori non fallibili. In particolare:

  • Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-68 CCII): consentono alle persone fisiche non imprenditori di proporre un piano di rientro al Tribunale e ottenere la falcidia dei debiti, compresi quelli tributari e contributivi. Questi procedimenti sono utili per i privati che hanno stipulato un prestito Covid e non dispongono di un’attività imprenditoriale.
  • Concordato minore (artt. 74-80 CCII): rivolto agli imprenditori minori e ai professionisti. L’art. 74 stabilisce che i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), esclusi i consumatori, possono proporre un concordato minore quando la continuità aziendale è conveniente e consente di proseguire l’attività . Il concordato minore prevede un accordo con i creditori che può includere falcidie e dilazioni; le somme destinate al pagamento dei creditori sono distribuite sotto controllo dell’OCC.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore persona fisica che non può offrire alcuna utilità ai creditori di ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui, compresi quelli verso il Fondo. Tuttavia, l’esdebitazione non è automatica e richiede la dimostrazione della totale incapienza patrimoniale.

TABELLA DI SINTESI: principali norme e sentenze

CategoriaRiferimento normativo/giurisprudenzialeContenuto essenziale
Garanzia e surrogazioneL. 662/1996; d.lgs. 123/1998, art. 9; D.M. 20/06/2005; d.l. 3/2015, art. 8‑bisIl Fondo di garanzia rimborsa la banca e si surroga nel credito verso il debitore; il credito diviene pubblico e può essere recuperato tramite cartella
Riscossione coattivad.lgs. 46/1999, art. 17; d.p.r. 602/1973, art. 26La riscossione dei crediti pubblici (tributari e non) avviene tramite iscrizione a ruolo e cartella; la notifica può essere effettuata via PEC
Sospensione dei termini Covidd.l. 18/2020, art. 68 e art. 67; d.l. 34/2020, art. 157I termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle sono stati sospesi; la Cassazione 2025 ha chiarito che la sospensione speciale del 2020 sostituisce l’ordinaria
Giurisprudenza 2023–2025Cass. 1005/2023; Cass. 9657/2024; Cass. 5786/2025Il credito del Fondo è pubblico e privilegiato; la cartella è legittima senza titolo; l’art. 8‑bis è confermativo
Sezioni Unite 2026Cass. 5889/2026Conferma la natura pubblica del credito, la legittimità della cartella, e la possibilità di aderire alla rottamazione
Rottamazione-quaterL. 197/2022, art. 1, commi 231–247Definizione dei carichi affidati dal 2000 al 30/06/2022 con pagamento di capitale e spese; comprende i crediti del Fondo
Rottamazione-quinquiesL. 199/2025, art. 1, commi 82–101Definizione dei carichi affidati dal 1/01/2000 al 31/12/2023; domanda entro il 30 aprile 2026; pagamento entro luglio 2026 o in 54 rate; comprende tributi e contributi derivanti da dichiarazioni
Proroga Fondo 2026D.l. 31/12/2025, n. 200, art. 14Proroga per tutto il 2026 delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia con le stesse percentuali di copertura
Concordato minoreD.lgs. 14/2019, art. 74Impresa minore può proporre un piano di ristrutturazione se la continuità è conveniente

PROCEDURA PASSO‑PASSO DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA

Ricevere una cartella esattoriale dal Fondo di garanzia può generare panico, ma è fondamentale seguire una procedura razionale e tempestiva. Di seguito si descrivono i passaggi principali da compiere dal momento della notifica.

1. Verifica della notifica

Controllo del mezzo di notifica: assicurarsi che la cartella sia stata notificata secondo le modalità previste dall’art. 26 del d.p.r. 602/1973, ovvero tramite PEC all’indirizzo risultante dai registri pubblici o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La PEC deve essere inviata all’indirizzo del destinatario iscritto in INI‑PEC o IPA; il fatto che l’indirizzo del mittente non sia presente in elenchi pubblici non inficia la validità dell’atto .

Rilevanza dei termini: la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti; per i prestiti Covid, spesso si discute se l’escussione della garanzia costituisca atto interruttivo. La notifica tardiva potrebbe rendere nulla la cartella. Inoltre, occorre verificare la corretta individuazione del debitore e l’indicazione degli importi.

2. Richiesta del ruolo e degli estratti di ruolo

Entro 30 giorni dalla ricezione della cartella è consigliabile richiedere all’agente della riscossione copia integrale del ruolo (estratti di ruolo) per conoscere in dettaglio l’origine del debito, gli interessi e le spese. La richiesta può essere presentata anche dal professionista tramite delega.

3. Valutazione della prescrizione e decadenza

Il termine di prescrizione per i prestiti garantiti è decennale perché il credito è qualificato come restitutorio di erogazioni pubbliche e soggetto alla disciplina dei crediti erariali. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta da atti di messa in mora, dalla notifica del precetto o del pignoramento. Occorre quindi ricostruire la storia del finanziamento, verificare se la banca ha inviato solleciti o atti interruttivi e controllare le sospensioni per la pandemia. La Cassazione 2025 ha precisato che la sospensione di 85 giorni dell’art. 67 del d.l. 18/2020 non si applica quando opera l’art. 157 del d.l. 34/2020 .

4. Scelta della strategia: opposizione o definizione agevolata

Il debitore può decidere di impugnare la cartella entro i termini (60 giorni se si tratta di tributi e 30 o 40 giorni per altre entrate a seconda della materia) oppure di aderire a una rottamazione o a uno strumento di composizione della crisi. La scelta dipenderà dalla legittimità dell’atto, dalla situazione patrimoniale e dall’esistenza di vizi formali (notifica irregolare, carenza di motivazione, prescrizione) che potrebbero portare all’annullamento della cartella. In assenza di vizi, l’adesione a una definizione agevolata potrebbe risultare più conveniente.

5. Opposizione alla cartella

L’opposizione può essere proposta dinanzi al Giudice tributario (quando il credito è qualificato come tributo) o al Giudice ordinario (quando si tratta di un credito non tributario, come nel caso del Fondo). La giurisprudenza ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario per le contestazioni inerenti alla surrogazione del Fondo e alle fideiussioni. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica e deve contenere:

  • indicazione dei fatti e dei motivi di illegittimità (ad esempio, difetto di notifica, carenza di motivazione, prescrizione, nullità della fideiussione);
  • richiesta di sospensione dell’esecuzione, motivando il periculum in mora (ad esempio, rischio di pignoramento dei beni); la sospensione può essere concessa dal giudice fino all’esito della causa;
  • eventuale richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se si deducono violazioni del diritto dell’Unione (ad esempio, aiuti di Stato).

6. Aderire alla rottamazione-quater o quinquies

Se non sussistono vizi tali da consentire l’annullamento, il debitore può valutare l’adesione alla rottamazione-quater (per i carichi fino al 30 giugno 2022) o alla rottamazione-quinquies (per i carichi fino al 31 dicembre 2023). Queste misure permettono di estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di notifica; sono escluse sanzioni, interessi di mora e aggio. Secondo la Cassazione 2026, anche i crediti surrogatori del Fondo possono essere inclusi nella definizione agevolata . La domanda va presentata online attraverso il portale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione; dopo la presentazione vengono sospese le procedure esecutive e, con il pagamento della prima rata, il processo si estingue .

7. Rateizzazione ordinaria

In alternativa alle rottamazioni, l’agente della riscossione concede rateizzazioni ordinarie fino a 120 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro, previa dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi superiori può essere richiesto un piano straordinario. La rateizzazione può essere concessa anche per i debiti del Fondo e consente di sospendere eventuali misure cautelari.

8. Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Se il debito non può essere gestito con le rottamazioni o la rateizzazione, il debitore può ricorrere ai procedimenti di sovraindebitamento introdotti dalla legge 3/2012 e confluiti nel Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019). In particolare:

  • Piano del consumatore: per persone fisiche consumatori; prevede l’omologazione di un piano di pagamento proporzionato al reddito disponibile, con possibile falcidia di interessi e sanzioni.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: strumento analogo al piano del consumatore ma con minori formalità; consente di rinegoziare i debiti in un unico piano.
  • Concordato minore: riservato agli imprenditori minori e ai professionisti; consente di proporre ai creditori un accordo con pagamenti parziali, sotto il controllo dell’OCC .
  • Esdebitazione: permette al debitore incapiente di essere esdebitato dai debiti residui dopo aver messo a disposizione tutte le risorse disponibili.

In tutti i casi è necessario avvalersi di un gestore della crisi iscritto presso un OCC, come l’Avv. Monardo, per predisporre la domanda. L’apertura di una procedura di sovraindebitamento sospende gli atti esecutivi e può consentire di definire il debito con il Fondo all’interno del piano.

9. Verificare la nullità delle fideiussioni

Nella maggior parte dei prestiti Covid le banche hanno richiesto ai soci o ai familiari del beneficiario di firmare fideiussioni o garanzie personali. Molte di queste garanzie sono redatte su moduli standard predisposti dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e contengono clausole ritenute anticoncorrenziali dall’Autorità garante della concorrenza (provvedimento n. 55/2005). La Corte di Cassazione ha annullato numerose fideiussioni basate su tali moduli; un’eventuale dichiarazione di nullità della fideiussione può esonerare il garante dall’obbligo di pagamento. L’esame tecnico del testo è quindi essenziale.

10. Azione risarcitoria contro la banca o il mediatore

In alcuni casi il mancato rimborso del prestito è dovuto a condotte scorrette della banca (informazioni fuorvianti, concessione del finanziamento senza adeguata valutazione del merito creditizio) o del mediatore creditizio. È possibile intentare un’azione risarcitoria per richiedere la riduzione del debito o il risarcimento dei danni. Tuttavia, queste azioni sono complesse e richiedono consulenza legale.

DIFESSE E STRATEGIE LEGALI

Una volta compreso il quadro normativo e procedurale, è utile esaminare nel dettaglio le strategie difensive che possono essere utilizzate per contrastare o attenuare gli effetti di una cartella esattoriale relativa a un prestito Covid non rimborsato. Queste strategie mirano a ridurre l’importo dovuto, sospendere o annullare l’atto e salvaguardare il patrimonio.

1. Eccezioni di nullità o invalidità dell’atto

Le eccezioni più comuni riguardano:

  • Difetto di notifica: se la cartella non è stata notificata regolarmente (ad esempio, invio a indirizzo PEC errato, notifica a persona priva di procura), l’atto è nullo. È necessario provare l’irregolarità mediante PEC di destinazione, prova della mancata ricezione o contraddittorio.
  • Carenza di motivazione: la cartella deve indicare chiaramente la norma su cui si basa il credito (l. 662/96, d.lgs. 123/98, art. 8‑bis, ecc.), l’importo del capitale, degli interessi e delle spese, nonché la data di escussione della garanzia. In assenza di questi elementi l’atto può essere annullato.
  • Prescrizione e decadenza: se il credito è prescritto (superati dieci anni senza atti interruttivi) o se la cartella è stata notificata oltre i termini previsti dalle sospensioni Covid, si può chiedere l’annullamento totale.
  • Nullità della fideiussione: se il garante ha firmato una fideiussione contenente clausole in violazione della normativa antitrust, è possibile eccepire la nullità della garanzia e conseguentemente l’inesigibilità del credito verso il fideiussore.
  • Difetto di legittimazione passiva: occorre verificare se la cartella è stata notificata a soggetti non obbligati (ad esempio, ex soci che hanno ceduto le quote prima della stipula del finanziamento) o a eredi senza accettazione dell’eredità.

2. Sospensione dell’atto in via amministrativa

L’art. 2, comma 2, del d.p.r. 602/1973 consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la sospensione amministrativa della cartella in caso di errore nella persona, nell’ammontare del debito o nella prescrizione. La richiesta va presentata entro 60 giorni e deve essere motivata; l’ente creditore (MCC) viene interpellato e, se riconosce l’errore, la cartella viene annullata senza necessità di ricorso giudiziale.

3. Ricorso al giudice ordinario

Come accennato, il giudice competente per le controversie sul credito del Fondo è il giudice ordinario. Il ricorso deve contenere domande precise: annullamento della cartella, sospensione della riscossione, accertamento della nullità della fideiussione. È consigliabile allegare consulenze contabili che attestino l’inesattezza degli importi e la cronologia dei pagamenti.

4. Negoziazione e transazione stragiudiziale

In molti casi è possibile negoziare con l’Agenzia Entrate‑Riscossione un piano di rientro personalizzato che preveda la riduzione degli interessi o l’allungamento delle rate, soprattutto se il debitore dimostra di essere in difficoltà economica. Le transazioni stragiudiziali possono ridurre il contenzioso e evitare costi giudiziari.

5. Utilizzo degli strumenti di definizione agevolata

Come visto, la rottamazione‑quinquies 2026 consente di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’adesione comporta l’obbligo di rinunciare ai contenziosi pendenti e il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 . È importante valutare se l’importo totale sia sostenibile e se sia possibile ottenere un prestito per saldarlo.

6. Rateizzazioni e piani di rientro

La rateizzazione ordinaria fino a 120 rate mensili può essere richiesta online; la concessione è subordinata alla verifica dell’indice di liquidità e dell’indebitamento. La perdita di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione integrale; per questo è fondamentale pianificare correttamente il budget.

7. Piani del consumatore e concordato minore

I piani del consumatore e il concordato minore consentono di proporre ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, un pagamento parziale e dilazionato. Nel concordato minore l’imprenditore può continuare l’attività, mentre nel piano del consumatore si tutela la famiglia. Questi strumenti richiedono la nomina di un gestore della crisi e l’intervento del Tribunale, ma offrono un’alternativa strutturata e definitiva per risolvere la situazione.

8. Esdebitazione del debitore incapiente

Se il debitore non dispone di alcuna risorsa e non può offrire neppure un pagamento parziale, l’art. 283 del CCII prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questa procedura, analoga alla “fresh start” americana, consente la cancellazione di tutti i debiti residui se il giudice accerta la meritevolezza del debitore. Tuttavia, viene concessa una sola volta nella vita e richiede la dimostrazione dell’assoluta incapienza.

9. Contenzioso amministrativo per la concessione della garanzia

In alcuni casi il debitore può eccepire che la garanzia è stata concessa illegittimamente (ad esempio, per eccesso di potere, violazione di norme antitrust o conflitto d’interessi) e proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) contro il provvedimento di ammissione al Fondo. Tale ricorso, però, non sospende la cartella e ha efficacia limitata; è quindi poco utilizzato nella pratica.

10. Class action e iniziative collettive

Dato l’elevato numero di cartelle emesse per prestiti Covid, alcune associazioni di consumatori stanno valutando la possibilità di azioni collettive per contestare la legittimità della surrogazione e della fideiussione standard. L’adesione ad azioni collettive può ridurre i costi, ma richiede tempi più lunghi e non garantisce soluzioni individualizzate.

STRUMENTI ALTERNATIVI E LEGISLAZIONE AGGIORNATA AL 2026

In questa sezione vengono analizzati in modo dettagliato gli strumenti disponibili nel 2026 per risolvere o attenuare il debito derivante dal prestito Covid non rimborsato.

Rottamazione-quater (Legge 197/2022)

La rottamazione-quater, introdotta dalla legge 197/2022, ha rappresentato una delle prime “pace fiscali” post-pandemiche. Essa consente di definire i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli derivanti da crediti non tributari come i prestiti garantiti. I requisiti principali sono:

  • Perimetro dei debiti: carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo indicato; sono compresi i debiti provenienti da procedure di sovraindebitamento e da crediti pubblici, ma sono esclusi i carichi derivanti da sentenze penali di condanna e le risorse proprie dell’UE.
  • Benefici: stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento del solo capitale e delle spese di notifica.
  • Modalità di adesione: domanda telematica entro il termine fissato (inizialmente il 30 aprile 2023, poi riaperto per i decaduti nel 2024); possibilità di pagare in unica soluzione o in rate fino a 18 trimestri; perdita del beneficio in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive.

Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025)

L’art. 1, commi 82–101, della legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione-quinquies. Si tratta di un’evoluzione della quater, con alcune differenze:

  1. Debiti interessati: rientrano i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 relativi al mancato pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter d.p.r. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter d.p.r. 633/1972) e ai contributi previdenziali Inps . Restano esclusi i debiti derivanti da accertamento e quelli relativi a rottamazioni-quater regolarmente pagate .
  2. Estensione ai decaduti: possono aderire i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nei nuovi periodi . Sono inclusi i debiti del Fondo di garanzia se affidati a ruolo entro il 31 dicembre 2023 e risultanti da dichiarazioni.
  3. Domanda e pagamento: la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente per via telematica; il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali con interessi del 3% . Le prime tre rate scadono nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre), le altre nei mesi dispari a partire dal 2027. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive si decade dal beneficio e le somme versate sono considerate acconto .
  4. Effetti processuali: la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce l’iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche. Con il pagamento della prima rata il processo si estingue e i giudizi pendenti devono essere chiusi .
  5. Sanzioni per il codice della strada: per le multe e le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada la rottamazione‑quinquies riguarda solo gli interessi e le somme aggiuntive .

Saldo e stralcio per soggetti in difficoltà

Oltre alla rottamazione‑quinquies, la legge 199/2025 ha introdotto (commi 110‑116) il saldo e stralcio per i soggetti in grave difficoltà economica, rivolto ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro. Per chi versa in situazione di precarietà economica e possiede solo la prima casa di abitazione, è possibile estinguere i debiti pagando una percentuale ridotta del capitale (10–20%) e azzerare interessi e sanzioni. Anche questo strumento può essere utilizzato per i prestiti Covid se rientrano nei requisiti.

Piano del consumatore (art. 67 CCII)

Il piano del consumatore consente alla persona fisica di proporre al giudice un progetto di pagamento basato sul proprio reddito disponibile. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti e richiede l’attestazione di un OCC. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori, compreso il Fondo, e sospende le azioni esecutive. Per accedervi occorre dimostrare la meritevolezza, cioè di aver assunto il debito in buona fede e di non aver determinato la propria insolvenza con colpa grave.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 CCII)

Analogamente al piano del consumatore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente la rinegoziazione con i creditori. La differenza consiste nell’assenza del giudice: l’accordo viene sottoscritto tra debitore e creditori con l’assistenza di un gestore. È utile quando i debiti sono numerosi e i creditori disponibili a trattare.

Concordato minore (art. 74 CCII)

Per gli imprenditori minori l’art. 74 del CCII prevede il concordato minore: il debitore propone un piano che consenta la continuazione dell’attività e il pagamento parziale dei debiti. Il Tribunale omologa l’accordo se ritiene che le prospettive siano concrete . Questo strumento è particolarmente utile per le micro‑imprese che hanno contratto prestiti Covid e vogliono evitare la liquidazione giudiziale.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’art. 283 CCII stabilisce che, se l’ammontare dei debiti è tale da non consentire alcuna forma di soddisfazione e il debitore non dispone di risorse, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, cancellando tutti i debiti residui. Questa misura è eccezionale e richiede di dimostrare la totale incapienza patrimoniale e la mancanza di colpa grave. Nel contesto dei prestiti Covid, può essere utilizzata da chi non possiede beni o redditi.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Il d.l. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata: l’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto negoziatore che lo assista nelle trattative con i creditori, con l’obiettivo di giungere a una soluzione che eviti l’insolvenza. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le imprese che hanno contratto prestiti Covid e desiderano ristrutturare i debiti con l’intervento del Fondo.

ERRORI COMUNI E CONSIGLI PRATICI

Malgrado l’ampia gamma di soluzioni disponibili, molti contribuenti commettono errori che compromettendo la loro posizione. Ecco i principali:

  1. Ignorare la cartella o rifiutare il ritiro dell’atto. La notifica si considera perfezionata anche se il destinatario non ritira la raccomandata o non accede alla PEC; pertanto ignorare la cartella non impedisce la riscossione. È sempre consigliabile accettare la notifica per conoscere i termini e agire.
  2. Non verificare la regolarità della notifica. Spesso la cartella contiene errori formali (indirizzo errato, mancata indicazione del responsabile del procedimento, importi errati). Una verifica puntuale può far emergere vizi da far valere con l’opposizione.
  3. Pagare immediatamente senza analisi. Molti debitori, per paura di pignoramenti, pagano la cartella integralmente anche se potrebbero ottenere sconti significativi con la rottamazione o con un piano del consumatore. È opportuno consultare un professionista prima di effettuare versamenti.
  4. Perdere i termini per il ricorso. I termini per impugnare sono perentori: l’azione tardiva comporta l’inammissibilità del ricorso. Occorre segnare le scadenze (30–60 giorni) e agire tempestivamente.
  5. Accettare rateizzazioni insostenibili. Molti debitori richiedono piani di rateizzazione senza considerare la capacità finanziaria; saltare due rate comporta la decadenza e la ripresa della riscossione. Meglio negoziare un piano realistico o valutare altre soluzioni.
  6. Non valutare i benefici fiscali. Alcune somme pagate con la definizione agevolata possono essere dedotte come costi o oneri; informarsi sulle opportunità fiscali può ridurre il carico complessivo.
  7. Trascurare la responsabilità degli amministratori. Nei casi in cui il prestito Covid è stato richiesto da una società di capitali, l’amministratore potrebbe essere responsabile per il danno erariale se l’insolvenza deriva da mala gestio. È necessario verificare la corretta gestione societaria.
  8. Non controllare la fideiussione. Molte garanzie contengono clausole che trasferiscono automaticamente l’obbligo al garante; la nullità di tali clausole può liberare i fideiussori.
  9. Ricorrere a pratiche scorrette. Alcuni debitori ricorrono a cessioni fittizie di beni o a trasferimenti simulati per sottrarre il patrimonio; tali condotte possono integrare reati e comportano la revocatoria degli atti.
  10. Pensare di essere da soli. Il contesto normativo è complesso; rivolgersi a professionisti (avvocati, commercialisti, gestori della crisi) permette di individuare la strategia più adatta e ridurre lo stress.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte che affrontano i dubbi più comuni di chi riceve una cartella esattoriale per un prestito Covid non rimborsato. Le risposte sono aggiornate a aprile 2026.

  1. Che cosa succede quando la banca escute la garanzia del Fondo? – Quando il beneficiario non rimborsa il finanziamento, la banca richiede l’intervento del Fondo di garanzia. Il Fondo paga alla banca l’importo garantito e si surroga nei diritti del finanziatore; da quel momento il credito diventa un’entrata pubblica e può essere recuperato tramite cartella .
  2. Il Fondo ha bisogno di un titolo giudiziale per emettere la cartella? – No. Come chiarito dalla Cassazione 2023–2026, la surrogazione conferisce al Fondo un credito pubblico che può essere iscritto a ruolo senza sentenza. L’iscrizione a ruolo è sufficiente per emettere la cartella .
  3. Posso contestare la cartella se non ho ricevuto alcun preavviso? – È possibile eccepire la mancata comunicazione di sollecito, ma la legge non richiede che l’agente invii un preavviso prima della cartella. È tuttavia possibile eccepire la mancata comunicazione del 72 bis (intimazione) se vi sono vizi procedurali.
  4. Quali sono i termini per impugnare la cartella? – Per i debiti non tributari (come il credito del Fondo) il ricorso va proposto al giudice ordinario entro 60 giorni dalla notifica; alcuni tribunali applicano termini diversi (40 o 30 giorni) a seconda della materia. È opportuno consultare un avvocato per individuare il termine corretto.
  5. La cartella per il prestito Covid è soggetta alla prescrizione di 10 anni? – Sì. Il credito è di natura restitutoria e l’azione per il recupero si prescrive in dieci anni. Tuttavia, atti come la messa in mora, il riconoscimento del debito o il pagamento di una rata interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere da capo.
  6. Qual è l’effetto della sospensione dei termini dovuta al Covid? – La sospensione dei termini disposta dagli art. 68 e 67 del d.l. 18/2020 e dall’art. 157 del d.l. 34/2020 ha congelato i termini di notifica e prescrizione durante la pandemia. La Cassazione ha chiarito che l’art. 157, essendo norma speciale, prevale e determina uno slittamento complessivo dei termini .
  7. Posso aderire alla rottamazione-quater o alla rottamazione-quinquies? – Sì. I prestiti Covid rientrano nella definizione agevolata se il carico è stato affidato a ruolo nel periodo previsto. La Cassazione 2026 ha confermato che i crediti del Fondo possono essere inclusi nella rottamazione . La scelta tra quater e quinquies dipende dalla data di affidamento e dall’esistenza di precedenti rottamazioni.
  8. Cosa comporta la rottamazione-quinquies? – Comporta l’estinzione del debito pagando solo il capitale e le spese. Occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere tra pagamento unico (31 luglio 2026) o rateale in 54 rate bimestrali . La presentazione sospende le procedure esecutive.
  9. Se partecipo alla rottamazione, devo rinunciare ai ricorsi pendenti? – Sì. Con la domanda di definizione agevolata il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella rottamazione. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione del processo .
  10. Posso rateizzare la cartella se non aderisco alla rottamazione? – Sì. La rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il debito fino a 120 mesi. La domanda può essere presentata online all’Agenzia Entrate‑Riscossione; in caso di importo superiore a 60.000 euro è necessario presentare documentazione che attesti la situazione economica.
  11. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione? – Si perde il beneficio e la definizione diventa inefficace. L’Agenzia Entrate‑Riscossione iscriverà nuovamente il debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi. Pertanto è fondamentale rispettare il calendario delle rate .
  12. Le fideiussioni possono essere annullate? – Se la fideiussione è stata prestata su moduli standard ABI contenenti clausole riconosciute anticoncorrenziali dall’Antitrust, può essere dichiarata nulla in quanto contraria all’art. 2 della legge 287/1990. In tal caso il fideiussore può essere esonerato dal pagamento. Occorre esaminare il testo della fideiussione con un legale.
  13. Come funziona il concordato minore per i prestiti Covid? – Il concordato minore consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. Se approvato, prevede la falcidia dei crediti e l’esdebitazione finale . Il prestito Covid rientra tra i debiti soggetti al piano.
  14. Posso utilizzare il piano del consumatore per un prestito Covid personale? – Sì. Il piano del consumatore permette alla persona fisica non imprenditore di proporre un piano di rimborso basato sulle proprie disponibilità. Include anche i debiti con il Fondo. È necessaria la meritevolezza e la certificazione di un OCC.
  15. Qual è il ruolo del gestore della crisi (OCC) in queste procedure? – Il gestore della crisi è il professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi che assiste il debitore nella predisposizione del piano e vigila sulla correttezza dei pagamenti. Deve essere iscritto in apposito registro e può essere un avvocato, commercialista o consulente esperto come l’Avv. Monardo.
  16. Esistono alternative alla rottamazione? – Oltre alla rateizzazione e agli strumenti di sovraindebitamento, è possibile valutare una transazione fiscale con l’Agenzia Entrate (ex art. 182‑ter L.Fall., oggi art. 63 CCII) nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. La transazione consente di ridurre i debiti tributari e contributivi subordinatamente all’approvazione del Tribunale.
  17. Se la società ha cessato l’attività, sono comunque responsabile? – La responsabilità dipende dal tipo di società e dalla presenza di garanzie personali. Nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito, salvo garanzie personali; negli altri casi (società di persone) i soci rispondono illimitatamente. Se si è firmato una fideiussione si rimane obbligati anche se la società è stata sciolta.
  18. È possibile impugnare il decreto di escussione del Fondo? – Il decreto con cui il Fondo paga la banca non è autonomamente impugnabile dal debitore, poiché non è un atto a lui diretto. Tuttavia, nella causa contro la cartella si possono dedurre i vizi della procedura di escussione, ad esempio la mancata comunicazione al debitore o la violazione delle condizioni del finanziamento.
  19. La proroga delle modalità del Fondo per il 2026 incide sulla mia cartella? – La proroga prevista dal d.l. 200/2025 assicura che il Fondo continui a operare con percentuali di copertura elevate anche nel 2026 . Non incide direttamente sulle cartelle già emesse, ma significa che nuovi prestiti concessi nel 2024–2025 potrebbero generare cartelle in futuro; inoltre, dimostra l’intenzione dello Stato di continuare la politica di garanzie pubbliche.
  20. Posso presentare la domanda di rottamazione da solo? – La domanda può essere presentata autonomamente tramite il portale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, ma è consigliabile farsi assistere da un professionista per verificare quali carichi includere e valutare le conseguenze (rinuncia ai ricorsi, calcolo degli importi). L’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza completa nella compilazione e nell’invio.

SIMULAZIONI PRATICHE E NUMERICHE

Per comprendere come applicare le strategie descritte, si propongono alcune simulazioni.

Simulazione 1: Impresa individuale con prestito Covid da 100.000 euro

Scenario: Nel 2020 la ditta individuale di Marco riceve un prestito Covid di 100.000 euro garantito al 90% dal Fondo. A causa della crisi del settore turistico, Marco non riesce a pagare le rate. Nel 2023 la banca escute la garanzia e nel marzo 2024 il Fondo versa 90.000 euro alla banca. Nel 2025 Marco riceve una cartella dall’Agenzia Entrate‑Riscossione per 95.000 euro (90.000 di capitale e 5.000 di interessi/aggi).

Analisi: Marco si rivolge all’Avv. Monardo. Viene verificato che la notifica via PEC è regolare. Non esistono vizi formali, ma si rileva che la cartella è stata affidata a ruolo nel giugno 2024, quindi il debito rientra nella rottamazione‑quinquies. Viene predisposta la domanda di definizione agevolata entro aprile 2026.

Calcolo rate: Supponendo che Marco scelga il pagamento rateale, il totale da versare è 90.000 euro (escluse sanzioni e interessi). Con 54 rate bimestrali, la rata mensile (bimestrale) è di 90.000 / 54 ≈ 1.667 euro, cui va aggiunto il 3% annuo (circa 1.350 euro l’anno). Marco concorda con l’Avv. Monardo l’adesione e pianifica il budget. Con il pagamento della prima rata nel luglio 2026, il giudizio pendente viene estinto .

Simulazione 2: Società di persone con fideiussori

Scenario: La società Alfa s.n.c. ottiene nel 2020 un finanziamento Covid di 200.000 euro garantito al 80% dal Fondo. I soci Tizio e Caio sottoscrivono fideiussioni personali. Nel 2024 l’attività fallisce e la banca escute la garanzia per 160.000 euro. A dicembre 2025 la cartella viene notificata ai fideiussori per 165.000 euro.

Analisi: I soci consultano l’Avv. Monardo. Viene esaminata la fideiussione, redatta su modulo ABI. Si riscontra la presenza delle clausole di reviviscenza e di solidarietà ritenute anticoncorrenziali. L’avvocato propone opposizione al giudice ordinario eccependo la nullità della fideiussione. Nel frattempo, viene presentata richiesta di sospensione della cartella; il giudice concede la sospensione in attesa della decisione. In subordine, si valuta l’adesione alla rottamazione-quater perché il carico è stato affidato nel 2025 (periodo 2000–2022). I soci decidono di impugnare l’atto; se il giudice dovesse respingere l’opposizione, potranno ancora aderire a una definizione agevolata.

Simulazione 3: Persona fisica con debito irrisorio

Scenario: Silvia, dipendente, ottiene un microcredito di 10.000 euro nel 2021 per sostenere la sua attività accessoria. Nel 2022 perde il lavoro e non paga le rate. La banca escute la garanzia; nel 2024 Silvia riceve una cartella per 8.000 euro. Silvia ha un ISEE di 15.000 euro.

Analisi: L’Avv. Monardo analizza la situazione e suggerisce di aderire al saldo e stralcio per soggetti in difficoltà. In base alla legge 199/2025, Silvia può estinguere il debito pagando una percentuale ridotta, ad esempio il 20% (1.600 euro), a condizione di dimostrare la propria condizione economica. In alternativa potrebbe presentare un piano del consumatore per dilazionare l’importo in cinque anni. Si valuta la rottamazione se la cartella è stata affidata nel periodo ammissibile.

Simulazione 4: Concordato minore per micro‑impresa artigiana

Scenario: La società Beta s.a.s., che gestisce una piccola officina, riceve nel 2020 un finanziamento di 150.000 euro garantito dal Fondo. A causa della pandemia e dell’aumento dei costi energetici non riesce a rispettare i piani di rimborso. Nel 2023 il Fondo si surroga nel credito e nel 2025 viene notificata una cartella di 135.000 euro. La società è ancora attiva ma con fatturato ridotto.

Analisi: L’Avv. Monardo suggerisce di avviare una procedura di concordato minore. Viene nominato un gestore dell’OCC che verifica la fattibilità del piano: Beta propone di pagare 60.000 euro in cinque anni, continuando l’attività. L’Agenzia Entrate‑Riscossione e Mediocredito Centrale vengono trattate come creditori privilegiati e ricevono una percentuale proporzionale; i debiti residui vengono falcidiati. Il Tribunale omologa il piano perché consente di salvare l’attività e offre un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione. La cartella viene inserita nel piano e l’esecuzione viene sospesa .

CONCLUSIONE

Il recupero dei prestiti Covid non rimborsati tramite cartella esattoriale rappresenta una sfida delicata per imprese e privati. La normativa vigente e la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconoscono al Fondo di garanzia il diritto di agire tramite la riscossione coattiva, ma confermano altresì la natura pubblica e privilegiata del credito, rendendolo suscettibile di definizione agevolata e di strumenti di composizione. Le Sezioni Unite del marzo 2026 hanno posto la parola definitiva sulla legittimità della cartella e sulla possibilità di includere i debiti del Fondo nelle rottamazioni . Allo stesso tempo, la legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che amplia ulteriormente le opportunità di regolarizzare i debiti a condizioni favorevoli .

Per il contribuente, conoscere questi strumenti è fondamentale. L’azione tempestiva e informata permette di:

  1. Verificare la legittimità della cartella e proporre opposizione quando sussistono vizi di notifica, prescrizione o nullità della fideiussione.
  2. Accedere a misure di definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio) che consentono di abbattere interessi e sanzioni e pagare solo il capitale.
  3. Sospendere e rateizzare il pagamento per evitare pignoramenti e ipoteche.
  4. Utilizzare gli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, ristrutturazione dei debiti) per riequilibrare l’indebitamento e ottenere l’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per accompagnare il lettore in ogni fase: dalla verifica della notifica all’impugnazione giudiziale, dalla presentazione della domanda di rottamazione alla redazione del piano di rientro o del concordato minore. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre una consulenza completa e personalizzata, capace di individuare la strategia più vantaggiosa per il debitore.

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