Cosa succede se il mio secondo quinto viene pignorato?

Introduzione

Il pignoramento del secondo quinto dello stipendio o della pensione è un tema di estrema attualità per lavoratori dipendenti e pensionati che, oltre ad avere in corso una cessione del quinto (prestito contro cessione di una quota fissa della retribuzione), si trovano destinatari di un atto di pignoramento da parte di creditori ordinari o dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Tale evenienza può ridurre sensibilmente le entrate mensili e mettere a rischio la stabilità economica della famiglia. La normativa italiana prevede una serie di limiti e tutele che, se conosciuti e ben gestiti, consentono di proteggere una parte delle proprie entrate e di difendersi dall’aggressione dei creditori.

Nell’ordinamento italiano la garnizione di salari e pensioni è disciplinata principalmente dall’art. 545 del codice di procedura civile (c.p.c.), che stabilisce quali crediti sono impignorabili e in quali limiti possano essere aggrediti dai creditori. Per i lavoratori pubblici e, in larga parte, anche per i dipendenti privati si applica inoltre il Testo unico 5 gennaio 1950 n. 180 (d’ora in avanti d.P.R. 180/1950), che regola il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni. A questi si affiancano norme speciali in materia di riscossione coattiva dei tributi, come l’art. 72‑bis e l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973, oltre alle modifiche apportate dal d.l. 83/2015 (c.d. “decreto giustizia per la crescita”) e da altre leggi finanziarie.

Sul versante giurisprudenziale si registrano numerosi interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno chiarito la portata dei limiti di pignorabilità, la cumulabilità tra diverse cause (ad esempio crediti alimentari, debiti fiscali, debiti ordinari) e l’ordine di priorità tra cessioni, delegazioni di pagamento (prestito delega) e pignoramenti. Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha ribadito che nelle procedure di pignoramento fiscale la banca, in qualità di terzo pignorato, non deve solo bloccare le somme presenti sul conto ma deve anche versare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tutti gli accrediti entranti entro i sessanta giorni successivi alla notifica .

Perché è importante affrontare subito il pignoramento del secondo quinto

  • Rischio di perdita di metà dello stipendio: la normativa stabilisce che, in caso di concorso tra cessione del quinto, delega di pagamento e pignoramento, la somma delle trattenute non può superare la metà del salario netto . Un ulteriore atto esecutivo potrebbe far superare questa soglia, rendendo inefficace la procedura ma creando comunque gravi difficoltà economiche.
  • Limiti specifici per i debiti fiscali: l’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 prevede percentuali di pignorabilità crescenti in base all’importo dello stipendio o della pensione (1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500,01 € a 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 € ). Conoscere questi limiti consente di contestare trattenute eccessive.
  • Opposizioni e sospensioni: chi riceve un atto di pignoramento può proporre opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., chiedere la conversione del pignoramento in rate (art. 495 c.p.c.) o ricorrere a strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, D.lgs. 14/2019). Agire tempestivamente è decisivo per ottenere sospensioni e riduzioni.
  • Errore dell’ente datore di lavoro: spesso le amministrazioni o le aziende trattengono due quinti dello stipendio senza considerare la proporzione prevista dalle norme. La Cassazione ha affermato che quando il pignoramento segue ad una cessione del quinto, la quota pignorabile è solo la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta . Una trattenuta superiore è illegittima e va contestata.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario, finanziario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla propria esperienza, l’Avv. Monardo assiste quotidianamente debitori e contribuenti nella difesa contro pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle di pagamento, offrendo:

  • Analisi dell’atto di pignoramento e verifica di vizi formali o sostanziali.
  • Ricorsi per opposizione agli atti esecutivi e domande di sospensione dell’esecuzione.
  • Trattative stragiudiziali con i creditori per concordare piani di rientro sostenibili.
  • Accesso a strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazioni, rateazioni).
  • Attivazione di procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata) per ottenere l’esdebitazione.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il suo staff ti guiderà passo per passo nella gestione del pignoramento del secondo quinto e nella tutela del tuo reddito.

1. Contesto normativo: leggi e articoli di riferimento

1.1 Art. 545 c.p.c. – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

L’art. 545 c.p.c. stabilisce quali crediti sono impignorabili e quali sono sottoposti a limitazioni. Le principali regole, aggiornate al testo vigente (ultimo aggiornamento 20 febbraio 2026), sono:

Norma / commaContenuto essenzialeEvidenza normativa
Comma 3I crediti alimentari sono impignorabili salvo autorizzazione del presidente del tribunale; la quota pignorabile è determinata dal giudice .Si tratta di una tutela per prestazioni di mantenimento e alimenti dovuti per legge.
Comma 4Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito .Introduce il limite generale di pignorabilità del 20 % della retribuzione netta per ciascun credito ordinario.
Comma 4 (ultimo periodo)Il pignoramento per il simultaneo concorso di più cause (tributi, altri crediti, alimenti) non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette .Se vi sono più pignoramenti, cessioni o delegazioni, la somma delle trattenute non può superare il 50 % del salario netto.
Comma 7Le somme dovute a titolo di pensione o assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 €); la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma .Introdotto con D.L. 83/2015, tutela i trattamenti pensionistici garantendo un minimo impignorabile.
Comma 8Se lo stipendio o la pensione sono accreditati su conto bancario o postale, possono essere pignorati, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (che per il 2026 ammonta a 546,00 € mensili), se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento .In caso di accredito successivo alla notifica del pignoramento, valgono i limiti ordinari del 20 % e dei successivi commi.
Comma 10Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti è parzialmente inefficace; il giudice può rilevare l’inefficacia d’ufficio .Ciò consente al debitore di opporsi a trattenute illegittime.

Elementi fondamentali dell’art. 545 c.p.c.

  1. Quota pignorabile ordinaria (1/5) – È la regola generale per tributi e altri crediti: un massimo del 20 % del salario netto per ciascun creditore .
  2. Cumulo dei pignoramenti – La somma dei quinti trattenuti non può mai superare il 50 % della retribuzione netta . Questo significa che se c’è già in corso una cessione del quinto e il datore di lavoro riceve un atto di pignoramento, dovrà verificare che la nuova trattenuta non faccia superare la metà dello stipendio.
  3. Minimo vitale per pensioni – La legge assicura un importo impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € . Questa garanzia si applica solo alle pensioni e agli assegni di quiescenza.
  4. Trattenute su conto corrente – Le somme accreditate sul conto, se anteriori al pignoramento, possono essere pignorate solo per la parte che supera tre volte l’assegno sociale . Se l’accredito è successivo, si applicano i limiti ordinari.

1.2 Testo unico 5 gennaio 1950 n. 180: sequestro, pignoramento e cessione

Il d.P.R. 180/1950 disciplina il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici e, per estensione, anche di molti dipendenti privati. I principali articoli che interessano il problema del secondo quinto pignorato sono:

ArticoloContenuto essenzialeEvidenza normativa
Art. 1Introduce il principio generale di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti da enti pubblici o aziende private, salvo le eccezioni stabilite nei successivi articoli .Stabilisce che, di regola, tali emolumenti non possono essere ceduti o pignorati se non nelle forme e nei limiti previsti dal testo unico.
Art. 2Enuncia le eccezioni alla impignorabilità: lo stipendio può essere sequestrato o pignorato fino a un terzo, al netto delle ritenute, per crediti alimentari; fino a un quinto per debiti verso lo Stato e verso l’ente datore di lavoro derivanti dal rapporto di impiego; fino a un quinto per tributi dovuti allo Stato, province e comuni . Prevede che il pignoramento per concorso di più cause non possa superare il quinto (20 %), e qualora concorrano anche crediti alimentari, la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio .Costituisce la norma cardine sulle trattenute possibili: più cause di pignoramento non possono superare complessivamente la metà dello stipendio.
Art. 5Prevede che i dipendenti pubblici e, per estensione, quelli privati possano contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o della pensione fino a un quinto (20 %) dell’ammontare netto, per una durata non superiore a dieci anni . Estende la facoltà anche ai pensionati privati, con obbligo di assicurazione sulla vita a garanzia del prestito .Questo articolo disciplina la cessione volontaria del quinto: una volta notificata, il datore di lavoro deve trattenere la quota dovuta al finanziatore.
Art. 68Stabilisce che, in presenza di sequestri o pignoramenti, la cessione del quinto non può superare i limiti di cui all’art. 2. In particolare, se vi è già un pignoramento, la cessione successiva potrà colpire solo la differenza tra la metà dello stipendio e la quota pignorata, e viceversa .Definisce le interazioni fra cessione e pignoramento: l’ordine cronologico e le percentuali massime devono essere rispettati.
Art. 70Stabilisce che, nel concorso di cessione e delegazione di pagamento (c.d. “prestito delega”, o secondo quinto volontario), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio o salario, salvo autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro .Rende possibile concedere un secondo quinto volontario (delegazione) solo se la somma di cessione e delegazione non supera il 50 % del netto e se l’amministrazione approva.

In sintesi, il d.P.R. 180/1950 stabilisce un quadro di tutele e limiti particolarmente rigidi per i dipendenti pubblici: oltre alla cessione del quinto (fino al 20 %), è ammessa la delegazione di pagamento (altro 20 %) solo con l’assenso dell’amministrazione e rispettando il limite del 50 %. Se successivamente interviene un pignoramento, la quota pignorabile è la differenza tra la metà dello stipendio e la somma già ceduta o delegata .

1.3 Articoli 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973: pignoramento esattoriale

La riscossione dei tributi mediante pignoramento presso terzi è disciplinata dagli artt. 72‑bis e 72‑ter del d.P.R. 602/1973. L’art. 72‑bis consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare al terzo (banca, datore di lavoro) di versare direttamente le somme dovute fino a concorrenza del credito erariale, senza bisogno di intervento del giudice. Il potere di Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato tuttavia bilanciato dall’art. 72‑ter, che fissa limiti più favorevoli al debitore:

  • Pignoramento graduale degli stipendi/pensioni – In base all’art. 72‑ter, se la retribuzione mensile (netta) non supera 2.500 € la quota pignorabile è un decimo (10 %); tra 2.500,01 € e 5.000 € la quota sale a un settimo (circa 14,29 %); oltre 5.000 € si applica la quota ordinaria di un quinto (20 %) .
  • Rapporto con l’art. 545 c.p.c. – L’art. 72‑ter richiama i commi 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c., stabilendo che in ogni caso la somma delle trattenute non può superare i limiti ivi previsti; per retribuzioni superiori a 5.000 € resta ferma la misura del quinto .
  • Prelievo su conto corrente – Il comma 2‑bis consente il pignoramento di stipendi e pensioni anche quando le somme sono accreditate sul conto corrente del debitore. Viene tuttavia escluso l’ultimo accredito, che deve restare disponibile al debitore (il datore di lavoro deve comunque trattenere il quinto sull’importo lordo) .

1.4 Decreto legislativo 14/2019 e Legge 3/2012: procedure per il sovraindebitamento

Il legislatore ha introdotto, con la Legge 3/2012 (successivamente confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – d.lgs. 14/2019), un sistema di gestione della crisi da sovraindebitamento destinato a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie. Per i lavoratori con pignoramenti o cessioni del quinto, gli strumenti più utili sono:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica, sovraindebitata ma meritevole, di ristrutturare i propri debiti in un lasso temporale (di norma 5 anni), proteggendo il proprio reddito e bloccando le procedure esecutive in corso.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano del consumatore, ma richiede l’adesione della maggioranza dei creditori. Può prevedere la falcidia (abbattimento) dei debiti chirografari e il pagamento rateale di quelli privilegiati.
  • Liquidazione controllata: permette al debitore di mettere a disposizione dei creditori i propri beni (esclusi quelli impignorabili) e, dopo l’esdebitazione, ripartire libero dai debiti residui.

L’attivazione di una procedura di sovraindebitamento comporta la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti in corso (art. 54 d.lgs. 14/2019), offrendo al debitore un margine di respiro. Nel 2024-2025 il legislatore ha ulteriormente semplificato queste procedure, eliminando l’obbligo di attestatore per i piani del consumatore di importo ridotto e aumentando la possibilità di pagamento dilazionato.

1.5 Aggiornamenti legislativi recenti

  • Decreto “aiuti bis” (D.L. 115/2022) – Ha aumentato a due volte l’assegno sociale la soglia impignorabile degli stipendi accreditati sul conto corrente , riducendo l’impatto sui debitori.
  • Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) – Ha ritoccato l’assegno sociale e le soglie di pignorabilità. Ha altresì previsto misure agevolative per la definizione dei debiti fiscali (rottamazione quater e stralcio delle cartelle di importo inferiore a 1.000 €).
  • Decreto legislativo 208/2024 – Ha introdotto il “concordato preventivo biennale” per contribuenti in difficoltà con il fisco. Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione delle cartelle, analogamente alla sospensione prevista in caso di rateazione .

2. Giurisprudenza sulla pignorabilità del secondo quinto

La giurisprudenza ha contribuito in maniera decisiva a chiarire l’interpretazione delle norme e a definire l’ordine di priorità tra cessioni del quinto, delegazioni di pagamento e pignoramenti. In questa sezione analizziamo le principali pronunce della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e dei tribunali di merito.

2.1 Cassazione – Principi generali sulla coesistenza di cessione e pignoramento

  1. Cass. civ. sez. III, 24 febbraio 2004 n. 3708 – La Corte ha stabilito che la somma pignorata non può eccedere la quota stabilita dall’art. 545 c.p.c. anche se il debitore aveva prestato il consenso al prelievo di un ulteriore quinto. In altre parole, il fatto che il lavoratore abbia sottoscritto una delegazione di pagamento non consente di prelevare più della metà del salario quando interviene un pignoramento.
  2. Cass. civ. sez. II, 13 ottobre 2010 n. 21268 – La Corte ha affermato che la cessione del quinto e la delegazione di pagamento costituiscono crediti di natura diversa ma entrambe producono vincoli sulla retribuzione. In caso di pignoramento successivo, occorre applicare l’art. 68 d.P.R. 180/1950 per cui la quota pignorabile è la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta o delegata, fermo restando il limite di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c.
  3. Cass. civ. sez. III, ordinanza 17 febbraio 2020 n. 3913 – In materia di pignoramento del TFR, la Cassazione ha dichiarato che il trattamento di fine rapporto, benché destinato a soddisfare esigenze future, può essere pignorato nei limiti dell’art. 545 c.p.c., quindi fino ad un quinto per debiti diversi da quelli alimentari. Questa sentenza ha confermato che il TFR rientra tra le somme assoggettabili a pignoramento ma con le stesse limitazioni applicabili alle retribuzioni ordinarie.
  4. Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2019 n. 17339 – La Corte ha precisato che la cessione del quinto opponibile ai terzi (datore di lavoro) prevale sul pignoramento successivo e che il giudice dell’esecuzione, in caso di concorso, deve ridurre la quota pignorata per rispettare il limite del 50 % dello stipendio, detraendo prima la quota ceduta.

2.2 Cassazione n. 28520/2025 – Pignoramento del conto corrente e crediti futuri

La sentenza della Cassazione n. 28520/2025 riguarda un pignoramento esattoriale eseguito dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nei confronti di un contribuente che aveva il conto corrente in rosso. La banca, quale terzo pignorato, si era limitata a bloccare il saldo ma non aveva custodito gli accrediti successivi. La Suprema Corte ha stabilito che:

  • La banca, dopo la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, deve custodire e versare all’Agente della riscossione tutte le somme che maturano sul conto nei sessanta giorni successivi, non solo quelle presenti al momento della notifica .
  • Il termine di 60 giorni rappresenta un “periodo di cattura” in cui ogni euro che entra sul conto è destinato all’Erario; non è un semplice spatium deliberandi per il terzo .
  • L’art. 72‑bis, consentendo la sostituzione della citazione del terzo con un ordine diretto di pagamento, va interpretato in combinato disposto con l’art. 546 c.p.c., che impone al terzo pignorato di custodire non solo il saldo ma anche i crediti futuri .

Questa pronuncia è importante perché incide sulla possibilità del debitore di sfuggire al pignoramento trasferendo lo stipendio su un conto che risulti momentaneamente vuoto: non appena le somme vengono accreditate, la banca deve versarle al Fisco. Per i lavoratori con cessione del quinto, ciò significa che l’eventuale secondo quinto pignorato dall’Agenzia delle Entrate verrà prelevato direttamente sul conto se il datore di lavoro ha già trattenuto il quinto sulla busta paga.

2.3 Giurisprudenza di merito: limiti cumulativi e concorso di vincoli

Numerosi tribunali di merito hanno affrontato la problematica della coesistenza tra cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento. Si segnalano alcune decisioni significative (le sentenze sono richiamate nella versione integrale, ma qui se ne riassumono i principi):

  • Tribunale di Bologna, ordinanza 9 dicembre 2008 – Ha affermato che quando un pignoramento segue ad una cessione dello stipendio opponibile al procedente, non si può pignorare una quota superiore alla differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta, ribadendo che la somma delle trattenute non può oltrepassare il 50 % . Il provvedimento citato nel testo chiarisce che il limite di un quinto per ciascun pignoramento rimane fermo e che l’art. 68 d.P.R. 180/1950 non permette di superare la metà neanche per i crediti alimentari, salvo diversa autorizzazione.
  • Tribunale di Savona, ordinanza 2 gennaio 2014 – Ha stabilito che la natura privilegiata del rateo pensionistico rimane anche quando la pensione viene accreditata su un conto, purché sia possibile individuare l’accredito e non vi siano commistioni con altre somme . Nel pignoramento esattoriale, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che l’importo prelevato non eccede i limiti di un decimo, un settimo o un quinto previsti dall’art. 72‑ter.
  • Tribunale di Trento, sentenza 26 ottobre 2017 (controversia Vender) – Pur riferendosi a un caso di pignoramento di canoni di locazione, ha affermato che l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. produce effetto traslativo immediato e rende i canoni non più pignorabili in successivi procedimenti . L’applicazione di questo principio ai pignoramenti di salari significa che, una volta effettuata l’assegnazione al primo creditore, il credito residuo non può essere nuovamente pignorato.

2.4 Corte Costituzionale – Questioni di legittimità

  1. Corte Cost. ord. 393/2008 – La Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, confermando la legittimità del procedimento speciale di pignoramento presso terzi a favore dell’Erario, purché si rispettino i limiti di pignorabilità stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c.
  2. Corte Cost. sentenza 216/2025 – Ha affrontato il tema della pignorabilità delle pensioni di invalidità e delle prestazioni assistenziali. Pur non riguardando direttamente la cessione del quinto, la Corte ha distinto tra i mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma, Cost.) e i mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma). Ha riconosciuto un ampio margine discrezionale al legislatore nel definire la soglia di mezzi adeguati e ha affermato che il minimo vitale fissato dall’art. 545 c.p.c. (doppio dell’assegno sociale) è conforme a Costituzione .
  3. Corte Cost. sentenza 160/2024 – Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 69 L. 153/1969 (regime previdenziale degli invalidi civili) in quanto non lede il diritto a una retribuzione sufficiente; ha richiamato i criteri dell’art. 38 Cost. secondo cui il legislatore può modulare diversamente la tutela per pensioni e stipendi.

Queste pronunce confermano la validità del sistema di limiti alla pignorabilità e la necessità di un equilibrio tra tutela del creditore e salvaguardia dei mezzi di sostentamento del debitore.

3. Procedura passo‑passo: cosa accade quando arriva il pignoramento del secondo quinto

3.1 La notifica dell’atto di pignoramento

Il procedimento di pignoramento dello stipendio (o della pensione) inizia con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte del creditore (bancario, finanziario, privato) o dell’Agente della riscossione. L’atto deve contenere, a pena di nullità, gli elementi previsti dagli artt. 543 e 547 c.p.c.:

  • indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento, ecc.);
  • intimazione al debitore di astenersi da qualsiasi atto idoneo a sottrarre i crediti pignorati;
  • citazione del terzo (datore di lavoro, ente pensionistico o banca) a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. circa l’esistenza del rapporto e l’ammontare delle somme dovute;
  • indicazione dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione e dell’invito al terzo a effettuare il versamento delle somme al creditore.

Nel caso di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, l’atto di pignoramento può sostituire la citazione del terzo con l’ordine di versamento diretto all’Agente della riscossione . In tal caso il termine di 60 giorni previsto dalla norma non è un periodo di attesa ma un periodo in cui la banca è tenuta a consegnare i crediti futuri .

Obblighi del terzo pignorato

Il datore di lavoro o ente pensionistico che riceve l’atto di pignoramento deve:

  1. Bloccare le somme spettanti al debitore nella misura ordinata nell’atto, rispettando i limiti dell’art. 545 c.p.c. e delle norme speciali.
  2. Rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro il termine indicato dal giudice, comunicando se esiste il rapporto di lavoro e l’ammontare del salario, se vi sono altre cessioni o pignoramenti e qual è la quota già trattenuta per tali cause.
  3. Versare le somme al creditore sulla base dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dopo l’udienza.

In caso di pignoramento su conto corrente, la banca, oltre a bloccare il saldo, deve, per 60 giorni, versare i crediti futuri maturati sul conto .

3.2 Termini e scadenze

Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, il debitore ha a disposizione diversi strumenti di difesa. I principali termini da tenere presenti sono:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – può essere proposta prima dell’inizio o nel corso dell’esecuzione per far valere l’inesistenza del diritto del creditore (ad esempio prescrizione del credito, mancanza di titolo esecutivo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento o dalla scadenza del termine per l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – mira a contestare vizi formali dell’atto di pignoramento (ad esempio difetto di notificazione, omissione degli elementi prescritti dall’art. 543 c.p.c., superamento dei limiti di pignorabilità). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.
  • Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.) – il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione quando ricorrono gravi motivi, ad esempio se è stata presentata opposizione e sussistono vizi evidenti; la sospensione può essere disposta dal giudice con ordinanza.
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – consente al debitore di sostituire i beni pignorati (lo stipendio) con il versamento di una somma pari al credito azionato più interessi e spese. Deve essere richiesta prima della vendita o dell’assegnazione, ma nel pignoramento di crediti (stipendio) è poco praticata in quanto richiede la disponibilità immediata di denaro.
  • Rateizzazione o definizione agevolata dei debiti fiscali – quando il pignoramento deriva da debiti tributari, il debitore può chiedere la rateizzazione o aderire a una rottamazione. Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive in corso e può determinare l’estinzione del pignoramento se le rate sono pagate regolarmente .

3.3 Come si calcola la quota pignorabile nel caso di secondo quinto

Per comprendere cosa accade al secondo quinto è indispensabile distinguere tra:

  • Cessione del quinto: contratto stipulato tra il dipendente e un istituto finanziario; la quota (20 %) viene trattenuta dal datore di lavoro e versata al cessionario. La cessione è opponibile ai terzi dalla data in cui viene notificata al datore di lavoro.
  • Delegazione di pagamento (o prestito delega): contratto con cui il lavoratore delega il datore di lavoro a trattenere una seconda quota (fino a un quinto) a favore di un diverso finanziatore. È un istituto volontario che richiede l’assenso del datore di lavoro e, nei settori pubblici, la valutazione della relativa amministrazione .
  • Pignoramento: atto di esecuzione forzata disposto dal giudice (o, per i tributi, dall’Agente della riscossione) che impone al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere una quota della retribuzione.

Il secondo quinto pignorato si verifica quando, a una cessione del quinto già in atto, si aggiunge un pignoramento sulla retribuzione. In tal caso, il datore di lavoro deve applicare le seguenti regole:

  1. Verifica del limite complessivo del 50 % – La somma delle trattenute per cessioni, delegazioni e pignoramenti non può superare la metà della retribuzione netta . Perciò, se il dipendente ha una cessione del quinto (20 %), una delega (altro 20 %) e interviene un pignoramento, il pignoramento potrà riguardare al massimo il 10 % residuo, salvo autorizzazione espressa dell’amministrazione nel caso di dipendente pubblico (art. 70 d.P.R. 180/1950).
  2. Detrazione del quinto ceduto – Quando il pignoramento è successivo alla cessione, la quota pignorabile è la differenza tra il 50 % della retribuzione e la quota ceduta . Ad esempio, se la retribuzione netta è 1.500 € e il dipendente ha ceduto un quinto (300 €), il 50 % dello stipendio è 750 €; la differenza tra 750 € e 300 € è 450 €, pari a tre decimi (30 %). Tuttavia il giudice non può assegnare più di un quinto per ciascun pignoramento, quindi la quota effettiva non supererà 300 €.
  3. Rapporto tra delega e pignoramento – La delegazione di pagamento (secondo quinto volontario) viene considerata, ai sensi dell’art. 70 d.P.R. 180/1950, insieme alla cessione nell’ambito del limite del 50 %. Se un pignoramento segue a una delega, la quota pignorabile sarà la differenza tra la metà dello stipendio e la somma di cessione e delega .

4. Difese e strategie legali

4.1 Opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è lo strumento principale per far valere vizi formali del pignoramento. Può essere proposta quando:

  • l’atto di pignoramento non contiene gli elementi essenziali (titolo esecutivo, citazione del terzo, indicazione dell’udienza);
  • l’atto è stato notificato in modo non regolare (ad esempio al domicilio sbagliato o senza la relata di notifica);
  • vi è superamento dei limiti di pignorabilità (ad esempio trattenuta superiore a un quinto oppure superamento della metà dello stipendio netto) ;
  • sono stati ignorati pignoramenti o cessioni preesistenti opponibili;
  • l’atto è scaduto (ad esempio, precetto non rinnovato entro 90 giorni).

L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza, depositando un ricorso al giudice dell’esecuzione. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria. Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene che l’opposizione sia fondata, altrimenti l’esecuzione proseguirà fino alla decisione definitiva.

4.2 Opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) viene proposta per contestare il diritto del creditore di procedere forzatamente. I casi più frequenti sono:

  • Prescrizione del credito – ad esempio, crediti derivanti da decreti ingiuntivi non azionati per dieci anni.
  • Estinzione del debito – quando il debitore ha già pagato il credito o ha sottoscritto un accordo transattivo.
  • Inesistenza o invalidità del titolo esecutivo – ad esempio cartelle di pagamento annullate, sentenze non passate in giudicato.

L’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (previa notifica del precetto) oppure successivamente, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Anche in questo caso è necessaria la difesa tecnica dell’avvocato.

4.3 Eccezione di inefficacia del pignoramento per superamento dei limiti

Il giudice dell’esecuzione può dichiarare d’ufficio l’inefficacia parziale del pignoramento quando la trattenuta supera i limiti di legge. L’art. 545, comma 10, c.p.c. prevede che il pignoramento eseguito oltre tali limiti è inefficace . Il debitore può pertanto:

  • Chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata per rispettare il limite del 20 % (o i limiti dell’art. 72‑ter per i tributi);
  • Far valere l’esistenza di una cessione del quinto o di una delega opponibili al creditore pignorante, chiedendo la riduzione del pignoramento alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta ;
  • Domandare la restituzione delle somme trattenute in eccedenza.

4.4 Sospensione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.)

Se il pignoramento causa un pregiudizio grave e irreparabile (ad esempio il blocco del salario o della pensione al di sopra dei limiti), il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice, valutati i motivi e, se del caso, sentito il creditore, può sospendere la procedura fino alla definizione del giudizio di opposizione.

4.5 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Consiste nel sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare in un’unica soluzione. Nel pignoramento di salario o pensione è di difficile applicazione, ma può essere utile quando si dispone di un importo accumulato (ad esempio derivante dalla vendita di un bene) che permetta di estinguere l’intero credito e liberare la retribuzione da ogni vincolo.

4.6 Rateazione e definizione agevolata dei debiti tributari

Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione prevede la possibilità di:

  • Rateizzazione – si può chiedere fino a 120 rate (10 anni) se ricorrono i presupposti di legge. Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione e blocca fermi amministrativi e pignoramenti . La procedura prevede la presentazione di un’istanza entro 60 giorni dalla notifica della cartella o successivamente (purché non sia già avvenuta l’assegnazione nel pignoramento).
  • Definizione agevolata (rottamazione) – l’ultima “rottamazione quater” ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e spese esecutive, con stralcio degli interessi e delle sanzioni. L’adesione blocca le procedure esecutive e consente di dilazionare il pagamento in rate.

4.7 Sovraindebitamento e procedure di composizione

Se il debitore si trova in stato di sovraindebitamento (non può far fronte alle obbligazioni con il proprio patrimonio e i propri redditi), può ricorrere alle procedure introdotte dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. I vantaggi sono:

  • Blocco delle azioni esecutive – la presentazione del ricorso per l’omologazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione comporta la sospensione di pignoramenti e sequestri.
  • Possibilità di falcidia – il giudice può omologare un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti chirografari, consentendo al debitore di liberarsi dalle pendenze con un importo sostenibile.
  • Esdebitazione finale – dopo l’esecuzione del piano o la liquidazione controllata, il debitore viene esdebitato e non può più essere perseguito per i debiti residui.

4.8 Negoziati assistiti e rinegoziazione dei finanziamenti

La recente riforma della crisi d’impresa (d.lgs. 83/2022) ha introdotto l’istituto del negoziatore della crisi d’impresa per le imprese, ma anche i consumatori possono ricorrere alla mediaconciliation e al negoziato assistito per rinegoziare i finanziamenti (compresi cessione del quinto e prestito delega). L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere il debitore nelle trattative con banche e finanziarie per ottenere riduzioni del tasso di interesse, allungamento della durata o consolidamento dei debiti.

5. Strumenti alternativi per ridurre o estinguere il debito

5.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto varie forme di definizione agevolata dei debiti fiscali. Fra le più rilevanti:

  • Rottamazione quater (L. 197/2022) – Riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino al 30 giugno 2022. Consente di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e rimborso delle spese esecutive, stralciando sanzioni e interessi. Il pagamento della prima rata annulla fermi amministrativi e pignoramenti in corso.
  • Stralcio mini‑cartelle (art. 1, comma 222 L. 197/2022) – Prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 € affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015.
  • Concordato preventivo biennale (D.lgs. 208/2024) – Consente ai contribuenti in difficoltà di concordare il pagamento dei tributi per due anni in base a un’ipotesi ragionevole di reddito; l’adesione sospende le azioni esecutive e riduce le sanzioni.

5.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

In presenza di cessione del quinto e di pignoramenti, il piano del consumatore è lo strumento più efficace per i debitori non imprenditori. Il debitore, assistito dall’OCC di riferimento (di cui l’Avv. Monardo è fiduciario), propone al giudice un piano di pagamento sostenibile, che può prevedere:

  • pagamento rateale dei debiti privilegiati (pignoramenti, mutui) nei limiti del 50 % dello stipendio;
  • falcidia o dilazione dei debiti chirografari (es. prestiti personali, carte di credito);
  • protezione dell’abitazione e dei beni essenziali.

Una volta omologato, il piano impedisce ai creditori di avviare o proseguire l’esecuzione e consente di ridurre le trattenute sullo stipendio.

5.3 Piani di rientro e trattative stragiudiziali

Spesso è possibile evitare il pignoramento del secondo quinto negoziando direttamente con il creditore. L’Avv. Monardo e il suo team possono:

  • contattare la finanziaria o il creditore per rinegoziare il debito; ottenere una dilazione più lunga comporta una rata minore che, sommata alla cessione del quinto, resta entro il 50 %;
  • proporre transazioni a saldo e stralcio, specialmente se il credito è ormai in sofferenza;
  • verificare la nullità di clausole nei contratti di cessione del quinto (ad esempio commissioni occulte, costi non dovuti) e richiedere la restituzione degli interessi usurari o anatocistici.

5.4 Revisione della cessione del quinto

Molti contratti di cessione del quinto e di prestito delega contengono costi e tassi di interesse elevati. È possibile:

  • Rinegoziare o rinnovare la cessione del quinto: la legge consente il rinnovo dopo aver pagato almeno 40 % del piano originario; il nuovo contratto può estinguere il precedente e ridurre la rata mensile.
  • Contestare spese e commissioni: recenti sentenze della Cassazione hanno dichiarato illegittime alcune spese di incasso e di estinzione anticipata. L’azione giudiziale può portare alla riduzione del debito residuo o alla restituzione di somme indebitamente trattenute.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’atto di pignoramento – non rispondere alla notifica o non presentarsi all’udienza può portare all’assegnazione immediata e rendere più difficile l’opposizione. Rivolgersi subito a un avvocato è fondamentale.
  2. Non verificare i calcoli – i datori di lavoro possono sbagliare i calcoli o applicare più trattenute del dovuto. Controllate sempre che la somma delle trattenute (cessione, delega e pignoramento) non superi il 50 % dello stipendio e che per i debiti fiscali siano rispettati i limiti di 1/10, 1/7 e 1/5 .
  3. Firmare un prestito delega senza conoscere l’impatto sul pignoramento – la delega (secondo quinto volontario) riduce lo spazio disponibile per eventuali pignoramenti e può portare a trattenute complessive molto elevate. Valutate sempre se è necessario e chiedete il parere di un professionista.
  4. Aprire conti correnti per eludere il pignoramento – la sentenza n. 28520/2025 chiarisce che i crediti futuri maturati sul conto sono comunque pignorabili . Tentare di aggirare il pignoramento spostando i fondi può essere inutile o addirittura configurare reati (sottrazione di beni).
  5. Confondere cessione del quinto e pignoramento – la cessione è un contratto volontario; il pignoramento è un atto esecutivo. Hanno limiti e priorità diverse. La cessione opponibile al datore di lavoro prevale sul pignoramento successivo .
  6. Non valutare le procedure di sovraindebitamento – molti debitori non sanno di poter accedere al piano del consumatore o alla liquidazione controllata, strumenti che sospendono i pignoramenti e consentono di estinguere i debiti in modo sostenibile.
  7. Non chiedere la riduzione del pignoramento – se il pignoramento supera un quinto o non rispetta i limiti cumulativi, è possibile chiedere al giudice la riduzione o la revoca parziale. Il giudice può anche rilevare d’ufficio l’inefficacia .

7. Tabelle riepilogative

7.1 Limiti di pignorabilità degli stipendi e pensioni

Tipo di debito / provvedimentoQuota pignorabileRiferimento normativo
Crediti alimentariFino a 1/3 della retribuzione netta, stabilito dal giudiceArt. 2 d.P.R. 180/1950; art. 545, comma 3 c.p.c.
Debiti verso lo Stato e l’ente datore di lavoro (pubblico)Fino a 1/5 della retribuzione nettaArt. 2 n. 2 d.P.R. 180/1950
Tributi dovuti allo Stato, province e comuniFino a 1/5 della retribuzione nettaArt. 2 n. 3 d.P.R. 180/1950; art. 545, comma 4 c.p.c.
Debiti ordinari verso privati (banche, finanziarie, privati)Fino a 1/5 della retribuzione nettaArt. 545, comma 4 c.p.c.
Pignoramento esattoriale (Agenzia Entrate‑Riscossione)1/10 per stipendi/pensioni fino a 2.500 €; 1/7 da 2.500,01 € a 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 €Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Limite cumulativo (cessioni + deleghe + pignoramenti)Non oltre 50 % della retribuzione nettaArt. 2 e 70 d.P.R. 180/1950; art. 545 c.p.c.
Minimo impignorabile per pensioniDoppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €)Art. 545, comma 7 c.p.c.
Crediti accreditati sul conto corrente prima del pignoramentoPignorabile solo l’importo eccedente tre volte l’assegno socialeArt. 545, comma 8 c.p.c.

7.2 Concorso tra cessione del quinto, delega e pignoramento

SituazioneLimite applicabileNote
Solo cessione del quinto1/5 della retribuzione nettaContratto volontario opponibile ai terzi dalla notifica al datore di lavoro.
Cessione del quinto + delegazione (prestito delega)Somma di cessione e delega ≤ 50 % dello stipendio; l’amministrazione deve autorizzare la delegaIl lavoratore può avere due prestiti ma non superare il 50 %.
Cessione del quinto + pignoramentoPignorabile solo la differenza tra 50 % della retribuzione e quota ceduta , ma ogni pignoramento non può superare 1/5Se la cessione assorbe già 20 %, il pignoramento massimo sarà 30 %, ma può essere inferiore se è l’unico pignoramento.
Cessione + delega + pignoramentoLa somma di tutte le trattenute non può oltrepassare il 50 % ; la quota pignorata è la differenza tra 50 % e la somma ceduta/delegataEsempio: stipendio netto 1.600 €; cessione 320 €; delega 320 € (totale 640 €); residuo disponibile per pignoramento 160 €.
Debiti fiscali ex art. 72‑terApplicano le percentuali 1/10, 1/7, 1/5 in base all’importo ; se già presenti cessioni o pignoramenti, si riduce la quota in modo che la somma non superi il 50 %L’Agenzia delle Entrate deve rispettare la graduazione e considerare le trattenute già in corso.

8. Domande frequenti (FAQ)

8.1 Se ho una cessione del quinto in corso, il creditore può pignorarmi un secondo quinto?

Sì, ma con dei limiti. L’art. 2 d.P.R. 180/1950 e l’art. 545 c.p.c. stabiliscono che la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto . Pertanto, se già si trattiene il 20 % per la cessione, il pignoramento potrà colpire al massimo il 30 % dello stipendio, ma il giudice normalmente assegna un solo quinto (20 %) per ogni pignoramento . Se vi è anche una delega, la somma delle trattenute (cessione + delega + pignoramento) non potrà mai superare il 50 % .

8.2 Posso rifiutare un prestito delega (secondo quinto) se ho già un pignoramento?

La delegazione di pagamento è un contratto volontario che richiede l’assenso sia del lavoratore sia del datore di lavoro. In presenza di pignoramenti o cessioni, l’amministrazione può rifiutare la delega se comporta il superamento della metà dello stipendio . È dunque opportuno valutare con attenzione l’impatto sulla retribuzione prima di sottoscrivere una delega.

8.3 Come si calcola la quota pignorabile se ho tre creditori?

Si applica il principio del cumulo non oltre la metà. Se le trattenute complessive superano il 50 % della retribuzione, il giudice deve ridurre la quota pignorata. Ad esempio, con retribuzione netta di 2.000 € e cessione del quinto di 400 €, il 50 % è 1.000 €. La differenza (1.000 € – 400 € = 600 €) rappresenta la somma massima pignorabile. Se vi sono due creditori, ciascuno potrà ottenere al massimo 300 € al mese (30 % complessivo), salvo diversa distribuzione stabilita dal giudice.

8.4 L’Agenzia delle Entrate può pignorare più del quinto?

L’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 stabilisce percentuali differenziate: un decimo per stipendi fino a 2.500 €; un settimo tra 2.500 e 5.000 €; un quinto oltre tale soglia . La norma prevale su quella generale dell’art. 545 c.p.c., ma la somma delle trattenute (incluse cessioni e pignoramenti civili) non può superare il 50 % .

8.5 Il pignoramento si applica anche all’ultima mensilità versata sul conto corrente?

No. L’art. 72‑ter, comma 2‑bis, esclude dal pignoramento l’ultimo stipendio o pensione accreditato sul conto corrente . Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione n. 28520/2025, la banca deve versare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tutti gli accrediti maturati nei 60 giorni successivi alla notifica .

8.6 Cosa succede se il datore di lavoro sbaglia i calcoli?

Il datore di lavoro (terzo pignorato) è tenuto a rispettare i limiti di legge. Se applica trattenute eccessive o non tiene conto delle cessioni preesistenti, l’esecuzione è parzialmente inefficace e il dipendente può chiedere la restituzione delle somme trattenute in eccesso . È consigliabile segnalare immediatamente l’errore, possibilmente tramite l’avvocato, e chiedere al giudice dell’esecuzione di rideterminare la quota.

8.7 È possibile estinguere anticipatamente la cessione del quinto per ridurre il pignoramento?

Sì. L’estinzione anticipata della cessione del quinto (ad esempio tramite un finanziamento sostitutivo o con risorse proprie) libera una quota del 20 % che può essere destinata a ridurre i pignoramenti o a consentire un nuovo finanziamento con rata più bassa. Prima di estinguere, è consigliato verificare i costi di estinzione e la possibilità di recuperare spese e commissioni non maturate.

8.8 Se ho un pignoramento del quinto, posso chiedere un mutuo?

La presenza di un pignoramento riduce la capacità di rimborso e, di fatto, rende difficile ottenere un mutuo. Tuttavia, in alcuni casi, le banche possono concedere finanziamenti garantiti con ipoteca, purché la rata non superi la parte libera dello stipendio. È comunque necessario presentare la situazione debitoria aggiornata e dimostrare la capacità di pagamento.

8.9 Posso chiedere la sospensione del pignoramento per motivi di salute?

In presenza di gravi motivi (ad esempio malattia grave, incapacità lavorativa temporanea), è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. presentando adeguata documentazione medica. Il giudice valuterà se l’interesse del creditore possa essere soddisfatto in un momento successivo senza pregiudizi.

8.10 Cosa succede al pignoramento se perdo il lavoro?

La cessazione del rapporto di lavoro interrompe l’obbligo del datore di lavoro di trattenere le quote pignorate. Tuttavia, il creditore può rinnovare il pignoramento non appena il debitore trovi una nuova occupazione. Il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato può essere pignorato nei limiti di un quinto .

8.11 E se la retribuzione varia (premi, straordinari, tredicesima)?

Il quinto e la metà devono essere calcolati sulla retribuzione netta effettivamente corrisposta; quindi premi aziendali, straordinari e tredicesima rientrano nell’imponibile pignorabile. Se lo stipendio aumenta, aumenta anche la quota pignorabile; se diminuisce, la trattenuta deve essere proporzionata. È dovere del datore di lavoro adeguare mensilmente il calcolo .

8.12 Il datore di lavoro può rifiutare di applicare il pignoramento?

No. Una volta notificato l’atto di pignoramento o l’ordinanza di assegnazione, il datore di lavoro è obbligato a trattenere le somme dovute e a versarle al creditore. In caso di omissione o inadempimento, il terzo pignorato può essere condannato al pagamento del debito in luogo del debitore (art. 546 c.p.c.).

8.13 Posso versare volontariamente le somme al creditore per evitare il pignoramento?

Sì. Se si riceve un precetto o una richiesta di pagamento, si può estinguere il debito pagando direttamente al creditore prima che venga notificato l’atto di pignoramento. Dopo la notifica, occorrerà comunque passare per il giudice o per l’Agente della riscossione.

8.14 Cosa succede se ho più cessioni del quinto su datori di lavoro diversi?

La legge prevede che non si possano stipulare più cessioni del quinto su retribuzioni diverse in misura tale da superare complessivamente il quinto dello stipendio percepito. Inoltre, in presenza di più rapporti di lavoro, il creditore può aggredire le retribuzioni presso ciascun datore entro il limite di un quinto. Occorrerà, però, considerare la somma complessiva per rispettare il limite del 50 %.

8.15 Esiste prescrizione per il pignoramento del quinto?

Sì. L’azione esecutiva si prescrive con la prescrizione del credito. Ad esempio, i crediti da contratto di mutuo si prescrivono in dieci anni, quelli tributari in dieci anni (salvo interruzioni). Se il creditore non procede entro il termine, il debitore può eccepire la prescrizione con l’opposizione all’esecuzione.

8.16 Posso trasferire il mio stipendio su una carta prepagata per evitare il pignoramento?

No. Le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili anche quando vengono versate su carte prepagate con IBAN o su conti digitali. In caso di pignoramento esattoriale, la banca o l’istituto emittente è tenuto a bloccare gli accrediti e a versarli all’Agente della riscossione entro sessanta giorni .

8.17 Il pignoramento può riguardare anche gli assegni familiari e i bonus?

Gli assegni familiari, i bonus per la natalità, gli assegni di maternità e altre prestazioni assistenziali sono impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 1 d.P.R. 180/1950 . Tuttavia, una volta che tali somme confluiscono sul conto corrente e si confondono con il patrimonio del debitore, potrebbero essere pignorate se il creditore dimostra che non è possibile distinguerle.

8.18 Se il mio datore di lavoro riceve due pignoramenti contemporaneamente, come si determina l’ordine?

L’ordine di arrivo conta. Il primo creditore che notifica il pignoramento ottiene la priorità; i pignoramenti successivi vengono eseguiti “in coda” e l’eventuale assegnazione avrà effetto solo dopo l’esaurimento del precedente. L’ordine non influisce sul limite del 50 %.

8.19 È possibile ricorrere al giudice di pace per contestare il pignoramento?

No. La competenza appartiene al tribunale ordinario, sezione esecuzioni. Il giudice di pace può essere competente solo per cause relative a interessi o questioni collegate ma non per l’opposizione agli atti esecutivi.

8.20 Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo staff nella gestione di queste problematiche?

L’Avv. Monardo, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre consulenza integrata e può intervenire in tutte le fasi:

  • analisi dell’atto e verifica dei vizi;
  • redazione di ricorsi e opposizioni;
  • trattative con creditori e istituti finanziari;
  • assistenza nella predisposizione di piani del consumatore e pratiche di sovraindebitamento;
  • supporto nella definizione agevolata dei debiti fiscali.

Grazie alla sua esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo sa coordinare gli aspetti legali, fiscali e finanziari per garantire la miglior difesa del debitore.

9. Simulazioni pratiche e casi reali

Caso A – Stipendio da 1.500 € con cessione del quinto e pignoramento ordinario

Giulia percepisce una retribuzione netta mensile di 1.500 € e ha in corso una cessione del quinto con rata di 300 € (20 %). Giulia riceve un atto di pignoramento da parte di un creditore per un debito di 10.000 €.

  1. Calcolo del limite massimo: il 50 % dello stipendio è 750 €. Detraendo la cessione (300 €), la quota massima pignorabile è 450 € (30 %). Tuttavia, l’art. 545 c.p.c. limita ogni pignoramento a un quinto (300 €) .
  2. Quota da trattenere: il giudice assegnerà al creditore 300 € al mese. La somma complessiva trattenuta sarà quindi 300 € (cessione) + 300 € (pignoramento) = 600 €, pari al 40 % dello stipendio.
  3. Durata: ipotizzando un tasso zero (solo a fini dimostrativi), occorreranno circa 33 mesi per estinguere il debito di 10.000 €. In realtà, il pignoramento continuerà finché il creditore non sarà integralmente soddisfatto.

Caso B – Stipendio da 2.800 € con cessione, delega e pignoramento fiscale

Marco percepisce 2.800 € netti al mese. Ha una cessione del quinto (560 €) e una delega di pagamento (altro 20 %, pari a 560 €). Gli resta 1.680 €. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione gli notifica un pignoramento per debiti fiscali.

  1. Applicazione dell’art. 72‑ter: con stipendio superiore a 2.500 € ma inferiore a 5.000 €, la quota pignorabile sarebbe 1/7 (circa 14,29 %); 2.800 € × 1/7 ≈ 400 € .
  2. Rispetto del limite del 50 %: il 50 % di 2.800 € è 1.400 €. Somma cessione + delega = 1.120 €; residuo disponibile = 280 €. La quota pignorabile quindi non può superare 280 €, nonostante l’art. 72‑ter consentirebbe 400 € . Il datore di lavoro dovrà trattenere solo 280 €.
  3. Risultato finale: Marco avrà trattenute per 560 € + 560 € + 280 € = 1.400 € (50 % dello stipendio) e gli resterà 1.400 € netti.

Caso C – Pensione di 1.200 € con pignoramento e minima non pignorabile

Lucia percepisce una pensione netta di 1.200 €. Non ha cessioni del quinto ma riceve un atto di pignoramento da parte di una finanziaria.

  1. Minimo impignorabile: l’art. 545, comma 7, c.p.c. prevede che non si può pignorare un ammontare corrispondente al doppio della misura dell’assegno sociale (nel 2026 circa 1.092 €). Il minimo garantito è comunque di 1.000 € .
  2. Quota pignorabile: Lucia ha 200 € eccedenti la soglia di 1.000 €; la quota pignorabile è un quinto di 200 €, cioè 40 €.
  3. Esito: il pignoramento inciderà solo per 40 € al mese, garantendo a Lucia il minimo vitale.

Caso D – Accreditamento su conto corrente vuoto

Enrico, lavoratore dipendente, ha un conto corrente con saldo pari a 0 €. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica all’istituto di credito un pignoramento ex art. 72‑bis. Dopo pochi giorni Enrico riceve lo stipendio di 1.700 € sul conto.

  1. Obbligo della banca: la Cassazione n. 28520/2025 impone alla banca di custodire e versare al Fisco le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Quindi, nonostante il saldo inizialmente vuoto, i futuri accrediti (stipendio) saranno prelevati.
  2. Quota pignorabile: lo stipendio è 1.700 €; l’Agenzia deve rispettare i limiti di 1/7 (perché superiore a 2.500 €? In realtà 1.700 € < 2.500 €; quindi 1/10, pari a 170 €). La banca dovrà versare 170 € al Fisco e lasciare la differenza sul conto. Se Enrico avesse anche una cessione del quinto (340 €) il datore di lavoro continuerebbe a trattenerla e a versarla al finanziatore.

Caso E – Accesso alla procedura di sovraindebitamento

Serena ha una retribuzione netta di 1.600 €, una cessione del quinto (320 €) e due pignoramenti (uno da 200 € e uno da 300 €). Le sue rate mensili superano il 50 % del reddito ed è impossibilitata a pagare altri debiti. Serena decide di avviare un piano del consumatore con l’OCC.

  1. Presentazione della domanda – Serena, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta un piano che prevede il pagamento del 20 % dei debiti chirografari e la dilazione decennale dei debiti privilegiati.
  2. Sospensione delle esecuzioni – il tribunale ammette Serena al procedimento e sospende i pignoramenti, permettendole di pagare solo la cessione del quinto (320 €) durante l’attesa.
  3. Omologazione – il giudice omologa il piano; al termine del pagamento programmato, Serena otterrà l’esdebitazione e i pignoramenti si estingueranno.

10. Conclusioni

La disciplina della pignorabilità del secondo quinto dello stipendio o della pensione è il risultato di un intreccio complesso tra norme codicistiche, leggi speciali e pronunce giurisprudenziali. L’art. 545 c.p.c. fissa il limite generale di un quinto per ogni pignoramento e di metà del salario per il concorso di più cause . Il d.P.R. 180/1950 integra tali limiti per i dipendenti pubblici, introducendo la cessione del quinto, la delegazione di pagamento e stabilendo che, se vi è già una cessione, il pignoramento può colpire solo la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta . Le norme speciali della riscossione coattiva (artt. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973) prevedono percentuali di prelievo graduali (1/10, 1/7, 1/5) per tutelare ulteriormente il debitore , ma la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che la banca deve trattenere anche i crediti futuri accreditati sul conto nei 60 giorni successivi al pignoramento .

Per i debitori, conoscere questi limiti è fondamentale: non solo per evitare errori, ma anche per far valere i propri diritti attraverso opposizioni e richieste di riduzione. Le strategie a disposizione includono opposizioni agli atti esecutivi, sospensioni, conversione del pignoramento, definizioni agevolate dei debiti fiscali e, soprattutto, le procedure di sovraindebitamento che permettono di ristrutturare i debiti e di ottenere l’esdebitazione. L’assistenza di un professionista competente consente di applicare correttamente le norme e di sfruttare le opportunità previste dal legislatore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un supporto completo e personalizzato: dalla verifica dei requisiti formali del pignoramento alla predisposizione dei ricorsi, dalla negoziazione con i creditori alla realizzazione di piani del consumatore. La loro esperienza in materia bancario‑finanziaria e tributaria, unita al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento, permette di individuare la soluzione più adatta per ogni situazione.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno la tua situazione e ti difenderanno con strategie legali concrete e tempestive per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle esattoriali. Non aspettare che il problema peggiori: la tempestività è la miglior difesa.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!