L’accumulo di cartelle esattoriali e di debiti fiscali può mettere in ginocchio un imprenditore o un privato. Per i contribuenti in grave difficoltà economica, il saldo e stralcio rappresenta una possibile via d’uscita: consente di estinguere il debito pagando solo una parte del dovuto, con significativi sconti di sanzioni e interessi.
Il nodo cruciale però è scegliere l’offerta giusta: percentuali troppo basse potrebbero essere rifiutate dal Fisco, percentuali troppo alte vanificherebbero i vantaggi.
Per orientarsi nell’articolato panorama normativo e giudiziario – tra leggi, decreti, sentenze e circolari – è fondamentale l’assistenza di un professionista esperto.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il debitore/contribuente con: analisi dettagliata dell’atto ricevuto (cartella, avviso o precetto), verifica formale dell’intimazione, preparazione di ricorsi o opposizioni giudiziali, istanze di autotutela amministrativa, richieste di sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche), trattative extragiudiziali con gli enti creditori, predisposizione di piani di rientro personalizzati. Grazie alla loro esperienza, sono in grado di proporre le soluzioni giudiziali e stragiudiziali più adatte (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati) per ogni profilo di situazione debitoria.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
L’istituto del saldo e stralcio è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, commi 184-199), riservato alle persone fisiche (e ai soci di SNC/SAS in trasparenza) in comprovata difficoltà economica . In base alla legge, rientrano in questa definizione i contribuenti il cui ISEE del nucleo familiare non supera i 20.000 euro, oppure coloro per cui è aperta una procedura di liquidazione (ex art. 14-ter L. 3/2012) .
Lo strumento prevede l’annullamento di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora, lasciando da pagare solo il capitale residuo (ossia tributi e contributi principali più gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo). In pratica, il debitore versa solo una quota ridotta del capitale residuo, calcolata secondo percentuali fisse basate sull’ISEE familiare . Nello specifico: – ISEE fino a € 8.500: si paga il 16% del capitale residuo (più gli interessi da ritardo) .
– ISEE da € 8.500,01 a € 12.500: si paga il 20% .
– ISEE da € 12.500,01 a € 20.000: si paga il 35% .
– In caso di contribuente in liquidazione ex L. 3/2012, si applica un’ulteriore aliquota agevolata: solo il 10% .
Tutte le somme versate per capitale e interessi nei casi sopra annullano definitivamente il resto del debito: le cartelle vengono azzerate e il rapporto considerato estinto. Rimangono invece dovuti i costi di riscossione dell’agente della riscossione (l’aggio, generalmente 6%) e le spese di notifica dell’atto .
Il saldo e stralcio è stato concepito come misura straordinaria di pace fiscale, pensata per i debitori economicamente più deboli: si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da dichiarazioni di imposta e contributi previdenziali di liberi professionisti (casse professionali). È interessante notare che la legge richiede l’istruttoria ISEE per accedere: il contribuente deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e indicare il proprio valore ISEE .
Da segnalare, inoltre, altri strumenti di definizione agevolata o di indulto fiscale approvati negli anni successivi. Ad esempio, sono stati previsti stralci automatici di piccoli debiti: default (DL 119/2018, art. 4) cancellava le posizioni di importo residuo fino a € 1.000 per cartella, al lordo di oneri, a condizione che siano state iscritte a ruolo entro il 2010. La Corte di Cassazione ha confermato che il limite di €1.000 si applica alla cartella nel suo complesso e non ai singoli debiti (Cass. civ., ord. n. 17966/2020) .
Nel corso degli anni sono poi succedute più edizioni di rottamazione e definizioni agevolate (rottamazione-ter, rottamazione-quater, rottamazione-quinquies, definizione agevolata 2026), ciascuna con ambiti specifici di carichi ammessi (ruoli affidati dal 2000 in poi, spesso scaduti nel periodo 2000‑2017) e modalità di pagamento con o senza sanzioni/aggi. In particolare, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 82-101) ha introdotto una nuova definizione agevolata 2026, riservata sempre alle persone fisiche. Questa definizione consente di saldare cartelle affidate fino al 31/12/2023, derivanti da controlli automatici (art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) o controlli formali (36-ter DPR 600/73) e contributi INPS dichiarati ma non versati . Anche qui tributi e contributi si pagano senza sanzioni e in 54 rate bimestrali (fino a 9 anni) , sempre con coefficienti predeterminati. L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026 e, se l’Agenzia la accoglie, si procede con i piani di pagamento dilazionato .
Sul fronte giurisprudenziale, non esistono sentenze specifiche del Supremo sul “quanto proporre” nel saldo e stralcio, ma è utile ricordare principi generali. Ad esempio la Cassazione ha sancito che l’opposizione alle cartelle deve essere proposta entro il termine previsto (di norma 60 giorni dalla notifica) ; e che l’ipoteca esattoriale può essere iscritta solo per debiti complessivi superiori a € 20.000 (premesso apposito preavviso di 30 giorni), mentre il fermo amministrativo sui veicoli può scattare già per debiti più modesti (sopra € 1.000 di cartelle scadute) . Questi limiti sono rilevanti quando si negozia un piano di pagamento o si interloquisce con l’agente della riscossione: ad esempio, conoscere il preavviso d’ipoteca (5-20 giorni prima) può aprire spazi per ricorsi cautelari.
Procedura passo-passo dopo la notifica
Quando si riceve una cartella di pagamento (o, per contributi, un avviso di addebito), occorre agire entro termini stringenti. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare opposizione (DPR 602/1973, art. 23) presso il giudice tributario o accordarsi con il fisco. Se il termine decadenziale è superato, non è più possibile impugnare ordinariamente l’atto (salvo rare eccezioni di tardività “a pena di decadenza” tollerata). L’opposizione richiede di contestare errori di calcolo, illegittimità formali o violazioni di legge del ruolo/cartella. Ad esempio, il ricorso può eccepire nullità di notifica di atti precedenti (verbali o avvisi) o di errori nel computo degli interessi. Se il ricorso è accolto, il Giudice può annullare la cartella o ridurne l’importo. In mancanza di opposizione, la cartella diventa definitiva trascorsi 60 giorni e diventa titolo esecutivo. A quel punto l’agente della riscossione può avviare pignoramenti (su conti, immobili, stipendi) e iscrivere ipoteche o fermi.
Ecco i passi principali da seguire immediatamente dopo la notifica:
– Verifica formale dell’atto: controlla che la notifica rispetti le forme di legge (firma, tempi, ecc.) e che gli atti pregressi (accertamenti, avvisi) siano corretti. Ad esempio, le sentenze richiedono che il contribuente sia stato adeguatamente informato dei debiti con l’invito a pagare . Eventuali irregolarità procedurali possono giustificare l’annullamento parziale o totale.
– Analisi del contenuto: confronta gli importi indicati con i tuoi documenti. Richiedi sempre un estratto conto aggiornato all’agente riscossore per verificare debito residuo effettivo, omissioni o duplicazioni. Gli interessi di mora e le sanzioni devono essere calcolati ai tassi di legge. In alcuni casi contestabili, ad esempio se i tassi applicati risultano superiori a quelli stabiliti dalla normativa (es. interessi fissi oltre soglia legale).
– Ricorso o istanza di autotutela: se trovi profili di illegittimità, valuta con il professionista di fiducia la possibilità di impugnare la cartella entro 60 giorni (od almeno di produrre una tardiva opposizione motivata, richiamando Cassazione n. 2968/2019 per il caso di rilevata nullità di atti pregressi ). In alternativa (o contestualmente), è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’annullamento in autotutela dell’atto, sostenendo gli errori riscontrati.
– Richiesta di sospensione: qualora siano già stati iscritti ipoteche o fermi, si può chiedere al giudice tributario (in sede di opposizione) di sospendere l’esecuzione coattiva. Inoltre, l’intervento di un avvocato può permettere l’impugnazione del preavviso di ipoteca o fermo (che l’Agenzia è tenuta a inviare prima dell’iscrizione), ottenendo così il congelamento temporaneo dell’azione esecutiva e tempo per trovare soluzioni di pagamento.
– Negoziazione di un piano di pagamento: se il debito è legittimo, valuta con l’Avv. Monardo la proposta di stralcio o rateizzazione. L’agente della riscossione è disponibile a definizioni agevolate (rottamazioni) o piani di rateizzazione che riducono sanzioni e interessi. La legge 159/2019 (Decreto Sicurezza) ha ridefinito le soglie: ad esempio, dal 2020 in poi l’interesse di mora per ritardato versamento è dell’11,15% annuo, ridotto al 25% (invece del 30% precedente) nel D.Lgs. 198/2022 per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 . Quindi ogni proposta di stralcio o rateizzazione considererà anche i nuovi parametri di calcolo.
Difese e strategie legali
Per il debitore/contribuente esistono diverse linee di difesa e opportunità di trattativa, da valutare caso per caso. Tra le principali:
- Opposizione alla cartella: come già accennato, impugnare tempestivamente la cartella di pagamento è fondamentale quando ci siano vizi formali o materie del contendere (errata quantificazione del tributo, pretesa già pagata, decadenza/ prescrizione intervenuta). La strategia consiste nel raccogliere ogni documento (ruoli, pagamento effettuato, atti pregressi) per produrre un ricorso solido. Spesso, anche la semplice contestazione formale di una notifica non regolare può far dichiarare nullo l’atto impugnato. Non va trascurata l’eventualità di cambiare strategia: se l’opposizione è tardiva, si può chiedere di convertirla in ricorso ex artt. 615 c.p.c. o 702-bis c.p.c., oppure in opposizione ex art. 204-bis Codice della Strada (per cartelle derivanti da multe) .
- Istituti di soccorso giudiziale: qualora la cartella sia già divenuta esecutiva, il debitore può ancora chiedere misure cautelari (ad es. sospensione dell’esecuzione) oppure tentare un concordato fallimentare in bianco o un accodo di ristrutturazione. In tal modo i creditori (anche il Fisco) possono essere bloccati dalle decisioni del tribunale fallimentare. I più esperti possono valutare un eventuale concordato preventivo con piano di pagamento, in cui una quota delle passività tributarie viene rateizzata secondo l’art. 160 l.fall.
- Transazione fiscale in concordato o accordo di ristrutturazione: nei casi di debiti molto elevati (di imprese o anche soci di SNC in crisi) si può includere nel piano di concordato preventivo la cosiddetta transazione fiscale. Tramite essa l’Agenzia delle Entrate autorizza (o il Tribunale omologa forzatamente) il pagamento di una percentuale ridotta dei debiti tributari dell’azienda. Ad esempio, un concordato in continuità può fissare che il Fisco venga soddisfatto al 30% anziché al 100% (c.d. cram-down fiscale): l’art. 88 del Codice della Crisi d’Impresa consente all’organo fallimentare di omologare il piano anche senza il voto favorevole dell’Agenzia, purché la percentuale offerta ai creditori pubblici sia più vantaggiosa della liquidazione fallimentare . Lo stesso meccanismo vale per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): la legge 2023 ha stabilito che anche un accordo convenuto dal 60% dei creditori può essere omologato dal tribunale con cram-down anche senza l’assenso del Fisco, se la proposta è sostenibile (di regola prevede un falìcidio minimo del 30-40% sui crediti tributarî ).
- Composizione negoziata della crisi: questo strumento (art. 23 CCII, introdotto dal D.L. 118/2021) permette a un’impresa in crisi di livello medio di negoziare con i creditori (compreso il Fisco) un accordo. Dal settembre 2024 è possibile concludere anche una transazione fiscale nell’ambito di questa procedura: l’azienda e l’Agenzia possono stipulare, con l’ausilio di un esperto, un piano che preveda il pagamento di una quota ridotta dei tributi e contributi dovuti . Questo strumento extra-giudiziale offre un’alternativa mediata di composizione della crisi, evitando formalismi del concordato.
- Esdebitazione dei privati: i soggetti persone fisiche (o soci di imprese personali) che abbiano ripianato almeno in parte i debiti e abbiano rispettato il piano (es. piano del consumatore) possono chiedere al tribunale la esdebitazione (art. 142-144 l.3/2012): in tal modo i residui debiti cancellati dalla procedura non potranno più essere richiesti né eseguiti dai creditori (fisco compreso). Questo strumento è particolarmente utile quando l’offerta di saldo e stralcio risulti insufficiente: il debitore, con l’aiuto del professionista, può accedere a un piano del consumatore o di liquidazione con l’obiettivo finale di ottenere il “fresh start” della liberazione totale (esdebitazione) dei debiti residui.
Strumenti alternativi
Oltre al saldo e stralcio, il legislatore mette a disposizione del debitore varie soluzioni, che a volte possono essere complementari:
- Rottamazioni e definizioni agevolate: programmi analoghi a saldo e stralcio sono stati previsti in passato, ma rivolti a categorie più ampie di debito. La rottamazione-ter (2018) e le successive rottamazioni (quater, quinquies) consentono di estinguere i debiti versando quanto richiesto a titolo di capitale residuo senza sanzioni né aggio (interessi al 0% o al 2%), ma senza ridurre il capitale stesso. In pratica il debito viene pagato integralmente, ma si “cancella” la multa (sanzione amministrativa) e l’aggio di riscossione. Queste misure non tagliano il capitale, a differenza del saldo e stralcio, ma ammortizzano comunque il carico complessivo. Ad esempio, la rottamazione IV/2023 permetteva di pagare i soli tributi affidati ai ruoli fino al 2017, in un massimo di 5 rate, senza sanzioni né aggio; la rottamazione-quater (L.197/2022) aveva ampliato le scadenze fino al 2020. La nuova definizione agevolata 2026 (Legge 199/2025) assomiglia alla rottamazione-ter estesa ai carichi fino al 2023, ma per pochi tipi di imposta e con pagamento dilazionato fino a 9 anni .
- Piani di rateizzazione ordinaria: anche senza rientrare nei piani di definizione agevolata, il debitore può chiedere all’agente della riscossione la rateizzazione del debito (fino a 72 rate mensili in presenza di certa documentazione, fino a 120 rate in casi eccezionali di crisi dimostrata, come previsto dall’art. 19 commi 2-5 del D.Lgs. 159/2015). Questo strumento consente di gestire gli importi in scadenza, ma non riduce il totale: interessi e sanzioni restano dovuti. Tuttavia, dal 2023 è previsto lo stop a nuovi pagamenti dilazionati per quei carichi oggetto di definizione agevolata: sottoscritta la domanda (rottamazione o definizione), decadono le rate in corso e si “congela” il debito come da proposta .
- Piano del consumatore (L. 3/2012): i soggetti privati (o imprese individuali) non fallibili possono accedere alla procedura di sovraindebitamento presentando un piano del consumatore. Con tale piano, se approvato dal giudice, i debiti possono essere ridotti concordando nuove scadenze e importi (con eventuale esdebitazione finale) anche senza l’accordo di tutti i creditori. È uno strumento complesso ma prezioso per chi ha familiari a carico, poca capacità reddituale e numerosi debiti non garantiti: ad esempio si può concordare di versare solo una percentuale sui debiti residui, o fissare una cifra fissa mensile sostenibile (scorporando le necessità minime), e fare in modo che al termine del piano tutti i debiti non pagati vengano cancellati (esdebitazione).
- Accordi transattivi o conciliazioni: in alcuni casi il debitore può ricercare un accordo transattivo diretto con l’ente creditore (es. Comune, Agenzia Entrate, INPS), offrendo un pagamento in un’unica soluzione o a rate in cambio dello stralcio di parte del debito. Questa via è possibile soprattutto quando l’ufficio creditore mostra disponibilità a negoziare (ad es. per debiti contestati nei contenziosi) e si dimostra l’impossibilità di pagare integralmente. Pur non prevista come forma standard, la transazione è consentita in via generale (art. 182-bis l.fall, anche fuori dalle procedure concorsuali), e può essere proposta anche dal debitore tramite istanza congiunta con il professionista incaricato. Gli accordi vanno poi formalizzati e, se ratificati, assumono forza di titolo.
- Errori comuni e consigli pratici: per sfruttare al meglio il saldo e stralcio è fondamentale conoscere i propri diritti ed evitare passi falsi. Ad esempio, non inviare l’istanza fuori termine (di solito 30 aprile 2019 per il vecchio saldo e stralcio); non indicare correttamente il proprio ISEE o dimenticare di allegare la DSU; non considerare l’aggio da pagare a parte; oppure, al contrario, proporre un’offerta insostenibile (più alta del dovuto) che poi non si è in grado di onorare. Occorre anche non confondere gli strumenti: ad esempio il mero «saldo e stralcio» negoziato con un privato creditore non sostituisce la procedura amministrativa ufficiale, e senza accordo scritto e omologato non garantisce cancellazione automatica del debito. In generale, evitare di ignorare l’atto notificato: anche un cartella giurisdizionale (da Equitalia o AER) può essere opposta se notificata irregolarmente, come ricorda la giurisprudenza .
Tabella riassuntiva degli strumenti difensivi: Di seguito una sintesi schematica delle principali opzioni difensive e definitorie a disposizione del debitore/contribuente. Le condizioni e gli effetti variano a seconda dello strumento e delle norme di riferimento.
| Strumento | Chi può aderire | Oggetto | Effetti sulla posizione debitoria | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Saldo e Stralcio (2019) | Persone fisiche o soci di SNC in grave difficoltà (ISEE ≤20k o in liquidazione ex L.3/2012) | Debiti fiscali e contributivi (ruoli 2000-2017, dichiarati ma non versati) | Cancella Sanzioni e interessi di mora; paga solo 16%, 20% o 35% del residuo di capitale+interessi (10% in liquidazione) ; aggio a parte. Debito residuo azzerato. | L. 145/2018 (art.1, c.184-199); D.L. 119/2018; Circolari AE. |
| Rottamazione-ter (2018) | Persone fisiche, professionisti, imprese (entro certi limiti) | Debiti fiscali iscritti a ruolo 2000-2017 (Imposte, IVA, INPS) | Paga integrale capitale residuo; sanzioni e mora azzerati; aggio azzerato; pagamento in 5 rate senza interessi o con interessi modesti; | D.L. 119/2018 conv. L.136/2018; modifiche successive |
| Rottamazione-quater (2022) | Altre categorie simili (estensione date fino al 2020) | Carichi affidati 2000-2020 | Stesse regole della ter: integralità capitale, condono sanzioni, fino a 5 rate; più rilassata per scadenze. | L. 197/2022 (Bilancio 2023) |
| Definizione Agevolata 2026 | Persone fisiche con carichi affidati fino al 2023, da controlli automatici (rari) | Cartelle affidate 1/1/2000–31/12/2023, da controlli 36-bis, 36-ter DPR | Paga tributi e contributi residui senza sanzioni; fino a 54 rate bimestrali (max 9 anni); tassi agevolati; sospesi esecuzioni sui carichi definiti . | L. 199/2025 (Bilancio 2026), art.1, c.82-101 |
| Piano del consumatore (L.3/2012) | Persone fisiche (non fallibili) con sovraindebitamento (risorse limitate) | Tutti i debiti non garantiti dell’individuo (tributari, commerciali, etc.) | Piano di pagamento sostenibile (es. quota fissa mensile); al termine, possibile esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti . | L. 3/2012 (artt. 6–14-terdecies) |
| Concordato preventivo | Imprese (anche aziende familiari) con debiti gravi | Tutti i debiti dell’azienda (tributari, bancari, ecc.) | Via giudiziaria: piano omologato dal tribunale. Può prevedere pagamenti parziali dei creditori (incluso il Fisco) e transazione fiscale (adeguamento “cram-down” fino al 30–40% del debito) . | D.Lgs. 14/2019 (C.C.I.I.), artt. 87-88; Cass. 2023 e s.m.i. |
Errori comuni e consigli pratici
- Non aspettare passivamente: ignorare una cartella finché piombano pignoramenti o fermi è il peggior errore. Appena notificato l’atto, avvia subito l’analisi e agisci nei termini (60 gg).
- Documentarsi sull’ISEE: per il saldo e stralcio l’ISEE è determinante. Verifica di avere compilato correttamente la DSU e di possedere ricevuta ISEE valida (è possibile rettificarla se contiene errori). Un ISEE errato può precludere l’accesso alla misura.
- Calcolare il debito esatto: richiedi estratti conto all’agente della riscossione per capire “cosa” comprende la cartella (capitale residuo, interessi di mora, spese, ecc.). A volte l’estratto riepilogativo del portafoglio debiti aiuta a identificare pagamenti già effettuati o posizioni prescritte. Questo evita di proporre soluzioni basate su cifre sbagliate.
- Valutare la sostenibilità della proposta: non offrire percentuali irrealistiche. Ad es., sotto i limiti di legge (ISEE > 20k) il saldo e stralcio “istituzionale” non si applica, ma si può tentare di contrattare una riduzione con l’Agente (es. pagare il 50% anziché il 100%). In tal caso, fai in modo che l’offerta sia il risultato di un calcolo rigoroso: include quanto sei davvero in grado di pagare senza sforare bilancio, mantenendo le spese quotidiane minime. Si sconsiglia di presentare proposte generiche (tipo “30% se possibile”), meglio una cifra precisa (ad es. “€ 1.500 all’anno”).
- Non perdere i termini: molte agevolazioni (saldo e stralcio, rottamazioni, definizione 2026) sono legate a scadenze di domanda (di solito entro fine aprile di un anno fiscale). Decorsi i termini, la misura decade e si può solo aderire a quelle successive (se previste) o affrontare il debito residuo.
- Conservare tutta la documentazione: in vista di procedure concorsuali o trattative, conserva copie di dichiarazioni ISEE, atti giudiziari (es. provvedimenti di L. 3/2012), documenti contabili. Questo velocizza l’istruttoria dei professionisti e rafforza la tua posizione in sede di negoziazione con l’Agenzia o il giudice.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali?
È una misura straordinaria (introdotta dalla Legge di bilancio 2019) che consente a determinati contribuenti in difficoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo una parte (16-35%) del capitale residuo, con annullamento completo di sanzioni e interessi di mora . - Chi può usufruire del saldo e stralcio?
Solo le persone fisiche (o soci di SNC/SAS) il cui ISEE non supera 20.000 euro e che abbiano debiti affidati agli agenti della riscossione fino al 2017. Inoltre rientrano automaticamente i debitori con procedure di liquidazione ex L. 3/2012 (sovraindebitamento) aperte. - Quali debiti possono essere stralciati?
Debiti fiscali e contributivi affidati a ruoli dal 1°/1/2000 al 31/12/2017, derivanti da dichiarazioni omesse (art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e omessi versamenti INPS (gestioni artigiani, commercianti, separata). Le sanzioni e gli interessi moratori su tali debiti vengono cancellati, mentre sono escluse cartelle di provenienza diversa (es. altri enti non aderenti). - Quanto devo proporre per chiudere il debito?
Dipende dall’ISEE: fino a € 8.500 si paga il 16% del capitale (più interessi da ritardo) ; da € 8.500 a 12.500 si paga il 20%; fino a 20.000 si paga il 35%. Se sei già in L.3/2012, basta il 10% . A questi importi va aggiunto l’aggio (6% dell’importo versato) e le spese di notifica. Quindi, p.es., un debito residuo di €10.000 con ISEE 9.000 comporta €2.000 di versamento più €120 di aggio (6%). - Devo presentare qualche documento in particolare?
Sì. Quando si aderisce al saldo e stralcio (o alla rottamazione) bisogna inviare: copia di un documento d’identità, copia della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che attesta l’ISEE, estratti conto o documenti che provano il debito residuo. Inoltre, se sei in sovraindebitamento, copia del decreto di ammissione alla liquidazione L.3/2012. Il modello di domanda (SA-ST) deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine stabilito (p.es. 30 aprile 2019 per il vecchio saldo e stralcio). - Posso rateizzare la somma dovuta?
Sì. Nel saldo e stralcio 2019 era possibile pagare in unica soluzione o in 5 rate fino al 2021 . Nella nuova definizione agevolata 2026 invece la legge prevede fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Se hai già aderito a una rottamazione, puoi combinarla con il saldo e stralcio: per i carichi esclusi dal saldo si pagherà quanto previsto dalla rottamazione (altri atti residui). - Cosa succede se salgo in ritardo con le rate?
Nel saldo e stralcio l’ultimo decreto (bilancio 2026) ha ridotto la tolleranza: bastano due rate non pagate (anche non consecutive) per decadere dall’agevolazione . Nei precedenti piani (rottamazioni) il ritardo fino a 5 giorni era spesso tollerato, ma conviene sempre pagare puntualmente. In caso di difficoltà, meglio chiedere una dilazione dell’ultima rata entro i termini piuttosto che rischiare la decadenza. - Il pagamento del saldo e stralcio blocca gli iscritti a ruolo?
Sì. Finché hai un’istanza di definizione agevolata in corso o ammessa, scatta la sospensione delle esecuzioni sui debiti definiti . Ciò significa che non possono più essere iscritti nuovi fermi o ipoteche sui carichi coperti dall’istanza, e i pignoramenti già avviati sono sospesi. Una volta iniziato il pagamento (prima rata), le misure cautelari sul debito vengono estinte . - Cosa differenzia il saldo e stralcio dalla rottamazione?
La rottamazione (anche detta “rottamazione-ter/quater/quinquies” o “definizione agevolata”) prevede il versamento integrale del capitale residuo senza sanzioni, mentre il saldo e stralcio riduce anche il capitale. In soldoni: con la rottamazione 2021 (es.) si paga il 100% del debito residuo (ridotto solo delle multe e dell’agio) a rate agevolate; con il saldo e stralcio si pagherebbe a quel debito residuo solo, p.es., il 20%, stralciando il 80%. Il vantaggio del saldo e stralcio è che libera subito il debitore senza attese, ma è rivolto a situazioni più gravi (ISEE basso). - Ho solo debiti di piccolo importo. Posso avvalermi del saldo e stralcio?
La legge 2019 richiedeva l’ISEE ≤20.000. Se il tuo ISEE è superiore, per “piccoli debiti” restano strumenti come le piccole rate (finché il piano si conclude la garanzia può venire revocata) o, se i debiti sono fino a 1.000 €, l’annullamento automatico ex lege (soglia ribadita dalla Cassazione ). In ogni caso conviene verificare comunque il proprio ISEE: se in realtà la dichiarazione risulta <=20k, potresti essere ammesso al saldo e stralcio ufficiale. - Quando conviene il saldo e stralcio rispetto ad altre soluzioni?
È particolarmente utile se i debiti fiscali sono saldi (cioè non derivano da azioni giudiziarie in corso) e il contribuente è in grave difficoltà con patrimonio limitato. In alternativa, il debitore potrebbe valutare altre ipotesi: rateizzazione ordinaria (più semplice, ma meno vantaggiosa in termini di sconto), piano del consumatore (nei casi di sovraindebitamento di privati, con possibile esdebitazione finale), o accordo transattivo in sede concorsuale (concordato/accordo di ristrutturazione con cram-down). La scelta dipende dall’entità del debito, dalla composizione del nucleo familiare e dalle garanzie disponibili. - Il saldo e stralcio vale per debiti con Equitalia o concessionari privati?
Il saldo e stralcio normativo riguarda le cartelle emesse da Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia). Se il tuo debito è gestito da un concessionario privato (es. affidato da Comune o altro), non vi è una norma analoga “automatica”. Tuttavia, anche i concessionari privati possono accogliere trattative di tipo simil-stralcio, ma in questo caso serve una transazione verbale o scritta che stabilisca l’importo finale (di solito ridotto) da corrispondere per chiudere definitivamente la posizione. In tali casi è ancora più consigliabile farsi assistere da un legale. - Posso cancellare cartelle per debiti diversi da imposte e contributi (es. multe, tributi locali)?
Il saldo e stralcio delle Leggi 2019/2026 si applica solo ai tributi statali e ai contributi INPS come sopra specificato . Le multe e le sanzioni amministrative sono escluse (anche se gli interessi su di esse venivano già condonati). Per debiti locali (IMU, TARI, sanzioni locali) non esiste un “saldo e stralcio nazionale”: alcuni Comuni offrono definizioni agevolate proprie, altre volte detti debiti vengono affidati al medesimo agente di riscossione e si tenta di includerli nel piano generale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Serve valutare caso per caso. - Esistono casi particolari per ottenere percentuali ancora minori?
La legge 2018 prevedeva che, indipendentemente dall’ISEE, i casi di invalidità grave o di nucleo con “carichi familiari gravosi” potessero ottenere il 10% anche senza liquidazione . Tuttavia, tali ipotesi sono state riservate soprattutto ai casi esistenti nel 2019 e non sono state replicati nei piani successivi. Per chi è in L.3/2012, invece, la percentuale agevolata del 10% rimane valida in ogni caso. - Come vengono calcolati gli interessi nel saldo e stralcio?
Le quote del 16%, 20%, 35%, ecc. si applicano sul capitale residuo e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 30 DPR 602/1973). Gli interessi di mora calcolati dalla cartella non si pagano perché vengono cancellati insieme alle sanzioni . In pratica il calcolo è: (capitale residuo + interessi formali) × aliquota ISEE + aggio (6% di tale prodotto). - Cosa accade al patrimonio immobiliare durante il saldo e stralcio?
Se sei ammesso al saldo e stralcio, qualora fosse stata iscritta ipoteca esattoriale sui tuoi immobili, la procedura la estingue (per i carichi definiti): infatti non si possono più iscrivere nuove ipoteche sui debiti coperti, e quelle già iscritte vengono cancellate quando si paga la prima rata . Analogamente, gli eventuali fermi amministrativi sui veicoli vengono tolti. Questo vale però solo per i debiti oggetto di saldo e stralcio, non per altri debiti. - Il saldo e stralcio è cumulabile con la rottamazione?
Sì, nel senso che è consentito richiedere contestualmente saldo e stralcio per i debiti rientranti e rottamazione per gli altri. Ad esempio, se hai anche debiti di valore e natura tali da non poter ottenere lo sconto (ossia con ISEE > 20.000, o debiti locali), puoi fare domanda di rottamazione-ter/iv sulle cartelle escluse dallo stralcio. La legge 2019 lo permetteva esplicitamente: chi aderiva al saldo e stralcio poteva comunque chiedere la rottamazione sui carichi non compresi . - Quali sono gli effetti sul DURC o sull’accesso a bandi pubblici?
Finché la definizione agevolata è in corso (ossia da domanda presentata fino a 1° pagamento), il debitore è considerato “adempiente” per i carichi definiti . Ciò significa che può ottenere il DURC regolare, partecipare a gare pubbliche, percepire rimborsi o contributi statali superiori a 5.000 euro (normalmente bloccati dal DURC irregolare). In sostanza, otterresti i benefici dello stato di contribuente in regola per i debiti oggetto della definizione agevolata . - Cosa fare se l’Agenzia Riscossione nega il beneficio?
Se l’Agenzia non accoglie l’istanza (per mancanza di requisiti o documenti), puoi presentare ricorso tributario contro il provvedimento di diniego. Occorre però farlo entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto (o entro il termine più lungo previsto dal nuovo Codice del Processo Tributario). Data la complessità di questi ricorsi, è consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato. - Posso proporre un’offerta libera al Fisco per “comprare” lo stralcio?
In assenza di particolari misure (cioè se non rientri nei piani agevolati ufficiali), il contribuente può tentare di negoziare un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria. Ciò significa proporre di pagare una certa percentuale del debito in cambio dell’abbandono di eventuali controversie o sanzioni. Tuttavia, tali accordi sono difficili da ottenere fuori dalle procedure concorsuali (concordato). L’Agenzia delle Entrate normalmente non negozia direttamente con debitori privati ammessi ai piani agevolati (poiché i parametri sono già fissati dalla legge), se non attraverso gli strumenti citati sopra.
Simulazioni pratiche
Esempio 1: piccolo debitore in difficoltà. Mario Rossi ha un ISEE di €8.000. Ha ricevuto cartelle per un totale di €10.000 (capitale residuo) di tasse non pagate, con interessi maturati di €500, più sanzioni per €3.000 e aggio di riscossione da calcolare. È quindi eleggibile al saldo e stralcio. L’offerta “giusta” sarà il 16% di €10.500 (capitale+interessi), cioè €1.680, più l’aggio del 6%: €1.780 circa. In pratica pagherà ≈€1.780 in tutto e si libererà da €13.500 di debito lordo.
Esempio 2: contribuente con ISEE intermedio. Una contribuente con ISEE di €10.000 ha debiti iscritti per un totale di €20.000 (capitale) e interessi pari a €2.000. Non è in L.3/2012. Con il saldo e stralcio, le spetta pagare il 20% di €22.000 = €4.400, più aggio 6% (€264), circa €4.664 complessivi. Il resto del debito (€17.336 di tasse e sanzioni) è stralciato.
Esempio 3: procedura di liquidazione L.3/2012. Il signor Bianchi rientra in una procedura di liquidazione personale. Ha debiti fiscali per €50.000 (capitale+interessi). In questo caso la percentuale applicabile è del 10%: pagherà quindi €5.000 (più €300 di aggio), azzerando tutto il resto (sanzioni e interessi inclusi). Si vedrà quindi riconoscere un debito di fatto molto inferiore agli occhi del tribunale (utile per ottenere l’omologazione dell’accordo di liquidazione).
Esempio 4: confronto con la rottamazione. Si consideri il debito del secondo esempio (€22.000 di debito residuo). Se anziché allo stralcio la contribuente avesse scelto la rottamazione-ter 2022, avrebbe dovuto pagare il 100% del capitale (€22.000) in cinque rate (oltre l’aggio), cioè molto di più. Con il saldo e stralcio invece ha pagato solo ≈€4.600, ottenendo lo stesso effetto di chiusura.
Conclusione
Il calcolo preciso della somma da proporre per chiudere un debito in saldo e stralcio dipende da vari fattori (ISEE, tipologia di debito, eventuale coinvolgimento in procedure, ecc.). In ogni caso, le norme suddette forniscono i parametri di base: il contribuente dovrà offrire il 16%, 20% o 35% del totale dovuto (capitale+interessi), secondo la fascia ISEE, o il 10% se è in liquidazione giudiziale . Non c’è di fatto spazio per chiedere di pagare molto di meno di tali percentuali, perché al di sotto di esse si esce dalla disciplina agevolata: l’Agenzia può accettare solo importi almeno pari alle aliquote stabilite, oppure proporre di utilizzare altri strumenti (p.e. rottamazione).
In sintesi, il vantaggio principale del saldo e stralcio è la cancellazione definitiva del grosso del debito (sanzioni+interessi di mora), permettendo al debitore di ripartire con un debito residuo molto inferiore, o azzerato in caso di percentuale minima. L’importanza di agire presto è essenziale: ogni giorno di ritardo può implicare l’iscrizione di misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi), che possono rendere drammatica la situazione patrimoniale. Non aspettare che si accumulino interessi e spese: ottieni subito una consulenza di fiducia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di esperti sono pronti a intervenire tempestivamente per tutelarti: analizzeranno l’atto ricevuto, proporranno ricorsi o istanze di sospensione dei termini, e condurranno le trattative necessarie (con Agenzia delle Entrate, INPS, commissari ad acta o terzi). Grazie alla loro esperienza in procedure concorsuali e negoziazioni con i creditori pubblici, sapranno valutare l’offerta più conveniente da proporre, bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) ed eventualmente predisporre piani di rientro alternativi (concordati preventivi, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione).
Infine, ricorda che le scadenze legislative sono rigide: se esiste una nuova finestra di saldo e stralcio (o rottamazione) in legge di bilancio, non perderti il termine per aderire (solitamente fine aprile dell’anno corrispondente) . In ogni caso, più velocemente intervieni (possibilmente prima che scadano 60 giorni dall’atto), più efficace sarà la difesa.
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Fonti e approfondimenti: normative di riferimento (Legge n.145/2018, L.3/2012, Dlgs. 14/2019 C.C.I.I., Legge n.199/2025, ecc.), circolari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Cassazione Civile e Sentenze Tribunali (a esempio Cass. 17966/2020 sul “debito residuo”), giurisprudenza tributaria, schemi di piano L.3/2012 e transazioni fiscali codificate. Questi approfondimenti normativi e decisionali sono fondamentali per strutturare le difese descritte.
