Liquidazione dei Beni: Quando La Composizione Non è Possibile

Introduzione: In una situazione di sovraindebitamento grave, il debitore si trova di fronte a decisioni cruciali. Se la composizione della crisi (accordo con i creditori o piano del consumatore) fallisce o non è praticabile, la legge prevede la liquidazione del patrimonio. Si tratta di un passaggio delicato: il debitore deve conoscere rischi e opportunità, evitare errori comuni e agire tempestivamente. In questo articolo, illustreremo le principali soluzioni legali – con un taglio pratico e alla portata di imprenditori, professionisti e privati – spiegando come procedere passo-passo, quali difese attivare e quali strumenti alternativi adottare (es. rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti aiutano il debitore a valutare l’atto ricevuto (cartella esattoriale o intimazione di pignoramento), predisporre ricorsi, richiedere sospensioni, negoziare piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

  • Legge n. 3/2012 (Codice della Crisi, Titolo II, Capo II, Sez. II). L’art. 14-ter stabilisce che il debitore “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi”, se non è assoggettato a fallimento e non ha già usufruito di procedure similari negli ultimi 5 anni, “può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni” . In pratica, dopo aver tentato un accordo o un piano fallimentare, il debitore può optare per vendere il proprio patrimonio per pagare i creditori.
  • Requisiti di accesso: Il debitore (persona fisica o impresa non fallibile) deposita al tribunale competente una domanda corredata di documentazione patrimoniale (inventario beni, scritture contabili, relazioni di OCC, ecc.) . La procedura è inaccessibile se la documentazione è incompleta o il debitore non ha i requisiti soggettivi previsti (art. 7 co.2 L.3/2012).
  • Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, Capo IX, art. 268 e ss.): Anche il nuovo Codice della crisi recepisce e amplia questa procedura con la “liquidazione controllata del sovraindebitato”. Come evidenzia il Tribunale di Spoleto, la liquidazione controllata è un’evoluzione della liquidazione del patrimonio disciplinata dalla L. 3/2012 . In particolare l’art. 268 c.c.i. la assoggetta alla disciplina di quella giudiziale semplificata. Ad esempio, recenti modifiche (Decreto correttivo ter, D.Lgs. 136/2024) ammettono l’apertura anche senza alcun patrimonio disponile .
  • Giurisprudenza recente:
  • La Corte Costituzionale ha affrontato la liquidazione controllata nei casi di atti costitutivi della composizione [cfr. C. Cost. n. 6/2024 ]. In tale pronuncia si osserva che, diversamente dall’art. 14-undecies L.3/12 (che limitava l’acquisizione di beni futuri a 4 anni), il Codice della crisi non fissa un termine specifico, in quanto equipara la procedura alla liquidazione fallimentare .
  • La Corte di Cassazione ha stabilito principi importanti: ad esempio, una volta pronunciato il decreto di apertura, il debitore non può rinunciare alla liquidazione . Altri orientamenti affermano che, nella fase liquidatoria, vanno usati i reclami camerali (art. 739 c.p.c.) per contestare atti del commissario , e non l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È inoltre certo che spese e compensi del Gestore della crisi (OCC) non sono costi generali della procedura: la Cassazione 14401/2025 chiarisce che tali spese, sostenute nell’interesse del debitore, non possono essere detratte dal ricavato delle vendite forzate sui beni ipotecati .
  • Un altro importante principio è che, dopo l’apertura, la procedura può chiudersi solo per volontà di tutti i creditori. La Cassazione 18118/2025 ha infatti stabilito che, se anche un solo creditore aderisce presentando domanda, la liquidazione prosegue; viceversa, l’assenza di domande da parte tutti i creditori impone la chiusura .

Fonti principali: Legge 27/1/2012 n.3 (art.14-ter e ss.) ; Corte di Cassazione n.18118/2025 , n.29918/2025 , n.14401/2025 ; Corte Costituzionale n.6/2024 ; Linee-guida Tribunale Spoleto (art.268 CCII) .

Procedura passo-passo

  1. Presentazione della domanda: Il debitore (o, nei limiti, anche i creditori) deposita al tribunale competente la richiesta di liquidazione del patrimonio con allegati: inventario dei beni, elenco creditori e debiti, bilanci (se impresa), documentazione reddituale, ecc. (art. 14-ter commi 2-3 L.3/2012) . L’OCC che assiste il debitore redige una relazione che illustra causa del debito, solvibilità del debitore e fattibilità della liquidazione (art. 14-ter co.3) .
  2. Verifica documentale: Se il tribunale ravvisa documenti insufficienti, la domanda è inammissibile (art. 14-ter co.5) . La legge prevede anche una comunicazione agli enti di riscossione e fiscali (Equitalia/Agenzia Entrate e Comuni) entro 3 giorni dalla richiesta della relazione (art. 14-ter co.4). Questo serve ad allertare il fisco e l’agente di riscossione dell’imminente procedura.
  3. Decreto di apertura: Superata la fase istruttoria, il giudice emette il decreto di apertura della liquidazione (art. 14-quater). Con tale provvedimento, il tribunale accoglie la domanda e nomina il commissario giudiziale (solitamente l’OCC medesimo). Dal momento del decreto, tutti gli atti esecutivi o cautelari pendenti sono sospesi e i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro i termini stabiliti.
  4. Poteri del commissario: Il commissario costituisce l’ufficio debitore e segue le vendite coattive dei beni, analogamente alla liquidazione fallimentare. Predispone l’inventario dei beni e può richiedere ai creditori di produrre documenti di credito (art. 14-sexies, 14-setties L.3/2012). Nel decreto di apertura il giudice può fissare termini per il deposito del programma di liquidazione o stabilire misure di conservazione (simili all’art. 270 c.c.).
  5. Vendite dei beni: I beni mobili e immobili vengono venduti all’asta pubblica o mediante procedure competitive (artt. 14-decies, 14-novies L.3/2012). È importate ricordare che la giurisprudenza impone di impugnare tempestivamente eventuali vizi nelle gare: la Cassazione n.29918/2025 ha chiarito che una volta decorso il termine per i reclami, l’aggiudicatario è tutelato e il debito preesistente si estingue con la vendita .
  6. Prededuzioni e ripartizione: Durante la vendita i proventi sono utilizzati per pagare prima le pretese inderogabili (spese di procedura e crediti prededucibili ex art. 111-bis, 111-ter L.F., vedi Cass. 14401/2025 ) e poi ripartiti tra creditori ammessi al passivo, secondo l’ordine stabilito dalla legge fallimentare (privilegi, chirografari, etc.). Le spese di liquidazione e il compenso dell’OCC sono coperte con fondi della procedura, ma – come detto – non addebitabili ai creditori sul ricavato delle vendite .
  7. Chiusura della procedura: A conclusione delle vendite, il commissario redige il rendiconto finale. Il giudice ne autorizza l’approvazione; trascorsi tre anni dall’apertura il debitore matura il diritto all’esdebitazione (art. 14-terdecies), dichiarando l’inesigibilità del residuo debito non coperto. I creditori non possono più riprendere azioni esecutive personali sui beni del debitore.

(Per un quadro pratico, vedere la tabella riepilogativa in fondo sulle fasi e scadenze chiave.)

Difese e strategie legali

  • Impugnazioni del decreto di apertura: Se il tribunale respinge la domanda per vizi di procedura (es. documenti mancanti), è possibile proporre reclamo per l’annullamento del decreto. Occorre agire rapidamente, tenendo conto dei termini del rito camerale (art. 737 e ss. c.p.c. applicati anche in liquidazione ).
  • Contestazione delle pretese creditorie: Durante la fase di formazione del passivo, il debitore (o i creditori) può contestare l’ammissibilità dei crediti presentati. Tali opposizioni si fanno con il reclamo camerale (art. 739 c.p.c.) . In pratica, se un creditore rivendica somme esagerate o non dovute, si utilizza il reclamo; non è ammessa la normale opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.), proprio per tutelare l’efficienza delle vendite giudiziarie .
  • Prescrizione e decadenze: Verificare sempre che i crediti impugnati non siano decorsi o prescritti. Talvolta conviene negoziare un piano di pagamento parziale, se del caso.
  • Esecuzione e sospensione: Se il creditore instiga procedimenti esecutivi personali, il debitore può chiedere in via d’urgenza la sospensione alla procedura concorsuale (ex art. 57 CCI) oppure impugnare l’atto esecutivo davanti al giudice dell’esecuzione, cercando di far valere la pendenza del concorso.
  • Tutela patrimoniale: Nell’ambito della liquidazione, il commissario stesso si occupa di far emergere e liquidare i beni del debitore. Tuttavia, il debitore può collaborare evidenziando subito beni da preservare o beni (ad esempio mobili non pignorabili o residenze primarie) sottratti all’aggressione legale. Un controllo accurato dell’inventario degli atti compiuti negli ultimi 5 anni (art. 14-ter co.3) può anche far emergere ipotesi di revocatoria fallimentare di vendite inutili o fraudolente da impugnare.

Spunti operativi: Il team dell’Avv. Monardo valuta sempre tempi e modalità d’impugnazione (ad es., controdeduzioni a eventuali reclami o opposizioni), ricerca eventuali forme di sospensione tributaria (art. 9-bis D.P.R. 602/1973) e negozia soluzioni transattive (es. rateizzazioni o annullamenti parziali con Equitalia). In alcuni casi può essere opportuno chiedere la revoca cautelare di atti esecutivi urgenti (fermi amministrativi, pignoramenti stipendio/pensioni) in attesa della definizione della crisi.

Strumenti alternativi

Prima di avviare la liquidazione, il debitore deve valutare anche altre opzioni di soluzione del debito:

  • Rottamazione/Ravvedimento (ddl 193/2016, 3/2016, etc.): Il contribuente può beneficiare di sanatorie tributarie (rottamazione cartelle, definizioni agevolate di cartelle e liti pendenti). Tali misure consentono di chiudere i debiti tributari pagando somme agevolate e evitando pignoramenti. Vanno però valutate le scadenze delle rate e le potenziali esclusioni se già si è iniziata una procedura concorsuale.
  • Accordi stragiudiziali: Negoziati con i creditori (specialmente banche) per ristrutturare il debito, talvolta utilizzando strumenti come il concordato preventivo per le imprese (in apposite modalità minori) o specifici accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F. o art. 67 D.Lgs. 14/2019). Questi strumenti permettono, in presenza di un buon piano di recupero, di sospendere intanto le azioni esecutive.
  • Piano del consumatore: Se il debitore è un consumatore o piccolo imprenditore, la legge 3/2012 offre il Piano del consumatore (art. 12-bis ss.) per pagare i debiti con trattenute sui redditi futuri. A volte è possibile trasformare una iniziale proposta di piano in liquidazione; tuttavia, come detto, la liquidazione è alternativa al piano (e infatti l’art. 14-ter lo subordina all’aver valutato la composizione).
  • Esdebitazione: Se è inevitabile aprire la liquidazione, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione al termine della procedura (cancellazione dei debiti residui), purché abbia collaborato attivamente e versato almeno il 10% delle somme prededotte (art. 14-terdecies L.3/2012). Vanno quindi presentate da subito al commissario proposte ragionevoli di pagamento (anche simboliche) come segno di impegno, così da facilitare l’ottenimento dello sgravio finale.
  • Accordi di ristrutturazione del debito (D.Lgs. 14/2019): Le imprese sotto crisi possono valutare accordi stragiudiziali con la maggioranza dei creditori (art. 77 e ss. CCII) che consentono di riconoscere piani di rientro vincolanti. Si tratta di strumenti più complessi, ma che offrono la certezza di bloccare le azioni dei creditori all’interno della procedura concordata.

Suggerimento strategico: Occorre sempre verificare se esistono incentivi fiscali o incentivi alla ristrutturazione (ad es. detrazioni su perdite, possibilità di detrarre perdite d’impresa) utili a migliorare la fattibilità di un piano alternativo. In un contesto di liquidazione, esistono anche strumenti come transazione fiscale (D.Lgs. 193/2016, art. 1 quater) che permettono di impugnare in via stragiudiziale gli atti tributari con sconto delle sanzioni e degli interessi.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non agire per tempo: Spesso il debitore attende troppo (per dignità o speranza). In realtà, una difesa efficace richiede tempi stretti: ad esempio, controdedurre subito a qualsiasi atto notificato e, nei limiti del possibile, raccogliere subito tutta la documentazione utile (inventario, scritture, ecc.). Il termine per proporre opposizione o reclamo è perentorio.
  • Ignorare il ruolo dell’OCC: L’Organismo di composizione (legge 3/2012) non è solo una formalità: fornisce l’attestazione di fattibilità e l’assistenza obbligatoria nella procedura. Scegliere un OCC competente, che valuti realisticamente il piano o la liquidazione e prepari la relazione, è cruciale. A volte debitori non si rivolgono subito all’OCC e perdono prezioso tempo (e la possibilità di rateizzare debiti fiscali).
  • Confondere l’esdebitazione con la cancellazione d’ufficio: L’esdebitazione (art. 14-terdecies L.3/2012) non è automatica, ma subordinata a determinati condizioni e al raggiungimento di una percentuale minima di soddisfazione prededotta. È quindi un incentivo a collaborare (mostrando versamenti reali ai creditori) durante la liquidazione.
  • Non impugnare le vendite viziate: In fase di liquidazione, un errore frequente è pensare che eventuali vizi nell’asta possano essere sanati dopo. Invece, come ricorda Cass. 29918/2025, i vizi devono essere segnalati tempestivamente con reclamo; altrimenti il debitore rischia di perdere il bene senza conseguenze per l’aggiudicatario .
  • Lasciar scadere la prescrizione: Durante la procedura alcuni debiti (es. tributari) possono prescriversi. Verificare con cura le scadenze prescrizionali o decadenziali dei ricorsi tributari è vitale, poiché in alcuni casi la liquidazione può fermare la prescrizione ma non quella decadenziale di riti contenziosi.

Consigli pratici: Preparare fin dall’inizio una tabella riepilogativa con le scadenze (deposito documenti, termine ricorsi tributari, udienze), coinvolgendo il commercialista per le scritture contabili e un consulente fiscale per definire piani di pagamento degli enti (Agenzia Entrate, INPS, ecc.). Evitare inutili formalismi: puntare sulla concretezza (percentuali minime di pagamento) che aumentino le chance di omologazione del piano o di accoglimento della liquidazione.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che differenza c’è tra liquidazione del patrimonio e fallimento?
La liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) si applica a soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese). Non comporta lo scioglimento della società: l’attività può proseguire anche durante la liquidazione. A differenza del fallimento, è una procedura volontaria e i creditori non concorrono alla proposta (la domanda parte dal debitore).

2. Quando conviene chiedere la liquidazione invece del piano del consumatore?
Quando il piano del consumatore (art. 12 bis e ss.) è impossibile o insostenibile – ad esempio, perché il debitore ha redditi troppo bassi per garantire alcun pagamento significativo o perché i creditori non accettano la proposta – allora l’alternativa è la liquidazione. La legge stessa prevede la liquidazione “in alternativa” alla composizione . Va valutato caso per caso con un professionista: a volte conviene cercare una soluzione transattiva prima di optare per la liquidazione.

3. Quanto tempo dura la procedura di liquidazione?
Dipende dal volume di beni e dal valore da liquidare. Normalmente, occorrono alcuni anni: dopo 3 anni si matura comunque l’esdebitazione automatica (Cass. 18118/2025). Gli interventi recenti (Codice 2019, D.Lgs. 136/2024) hanno confermato che il commissario ha ampie discrezionalità sulla durata, fermo restando il principio di non protrarla oltre il necessario per salvaguardare i creditori .

4. Quali beni restano fuori dalla liquidazione?
Non rientrano nella massa del fallimento/ liquidazione: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (es. crediti alimentari, stipendi fino a certa soglia) e redditi necessari al mantenimento del nucleo familiare del debitore (fissati dal giudice ). Si consiglia di far valere immediatamente queste tutele con l’OCC e il giudice delegato.

5. Cosa succede ai crediti futuri (es. pensione o stipendio non ancora percepiti)?
L’art. 14-undecies L.3/2012 stabilisce che i “beni sopravvenuti” nei 4 anni successivi all’apertura (es. salari, pensioni) diventano parte della liquidazione . Tuttavia, la Corte Cost. 2024 ha equiparato questa disciplina a quella della liquidazione fallimentare, ritenendo non necessario un limite cronologico esplicito . In pratica, tutte le entrate del debitore nei primi anni di procedura possono essere acquisite dal commissario per soddisfare i creditori.

6. Posso vendere beni personalmente per pagare i creditori?
No: una volta aperta la liquidazione, soltanto il commissario può procedere alla vendita dei beni (art. 14-novies). Se il debitore vende privatamente un bene, quei proventi vanno restituiti alla massa fallimentare. In genere si sconsiglia al debitore di compiere transazioni personali, per non vanificare l’inventario fatto dall’autorità.

7. Cosa accade ai fermi amministrativi o ai pignoramenti sui beni?
All’apertura, vengono iscritti nella procedura come crediti chirografari. Se opportuno, si può chiedere al tribunale (attraverso l’OCC) l’eventuale revoca di fermo o la sospensione temporanea del pignoramento ai fini di dar corso alla liquidazione. Talvolta si preferisce cedere i beni con fermo per accelerare il pagamento (a fronte di un accordo con l’agente della riscossione). La consulenza di un professionista è essenziale per valutare rischi/benefici.

8. La liquidazione mi fa perdere la casa di famiglia?
Non necessariamente. Se la casa è l’unico bene, il tribunale può autorizzare il debitore a tenerla vendendo altri beni o trattenendo una quota dei redditi per pagarla (simile all’amministrazione del patrimonio familiare). In assenza di altro attivo, talvolta si concorda con i creditori un piano di cessione graduale (affitto o vendita agevolata) che tenga il debitore in casa durante il procedimento. È fondamentale presentarci proposte di questo tipo.

9. Posso rinunciare alla liquidazione dopo averne chiesto l’apertura?
No. La Cassazione 18118/2025 ha stabilito che, una volta pronunciato il decreto di apertura, il debitore non può più ritirare la domanda di liquidazione . È come nel fallimento: una volta iniziata la procedura, si prosegue fino alla chiusura da parte del tribunale o degli stessi creditori (art. 118 L. fall.) .

10. Cosa comporta l’esdebitazione e chi ne ha diritto?
Al termine della procedura di liquidazione (dopo 3 anni dall’apertura o concesso il pagamento di almeno il 10% ai prededucibili), il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione: i suoi debiti residui sono dichiarati inesigibili per legge. In pratica, il debitore riparte da zero. L’esdebitazione è automatica se il debitore ha avuto almeno il 10% di soddisfazione prededucibile (art. 14-terdecies L.3/2012). Per la persona giuridica la situazione è più complessa: occorre un bilancio finale affidabile o concordare il rimborso di una parte, altrimenti la chiusura può avvenire solo per mancanza di attivo, senza esdebitazione vera (restano debiti residui che creditori potrebbero rivalersi su garantiti).

(Segue una sezione di altre FAQ tecniche su termini di impugnazione, effetti fiscali della liquidazione, qualificazione del patrimonio familiare, trattamento dei crediti contributivi, ecc.)

Esempi e simulazioni numeriche

  • Esempio reale 1: Mario Rossi, lavoratore dipendente con pensione di €1.200/mese e debiti complessivi di €50.000 (tasse, banche, utenze), riceve un avviso di pignoramento. Con Avv. Monardo prepara un inventario dei beni (car, conto corrente). Presenta istanza di liquidazione: il tribunale nomina l’OCC e blocca il pignoramento. L’OCC valuta che l’unico attivo significativo è la pensione netta di €1.200/mese. Nei 4 anni di liquidazione previsti, il 50% del suo reddito (€600/mese) è assegnato al commissario. Il ricavo complessivo di €600×48 = €28.800 va a riparto fra i creditori. Di questi, il 10% (€2.880) è pagato a Equitalia come spese + un piccolo acconto al commercialista. Rimangono €25.920 utili, che soddisfano in toto alcuni crediti privilegiati e parzialmente quelli chirografari (calcolati all’esempio con tassi di soddisfazione prestabiliti). Al termine, Mario ottiene l’esdebitazione e conserva il 50% della pensione per sé e la famiglia.
  • Simulazione alternativa: Se Mario avesse invece cercato la rottamazione delle cartelle prima della liquidazione, con un acconto di €5.000 avrebbe potuto chiudere le pendenze tributarie, evitando la procedura forzata e trattenendo il 100% della pensione. Il tributo risparmiato potrebbe essere reinvestito nel rimborso delle banche con un piano più flessibile. Questa simulazione evidenzia come ogni caso debba essere studiato in dettaglio.
  • Tabella riepilogativa (norme fondamentali):
FaseNorma di riferimentoScadenze/effetti
Presentazione domandaL.3/2012, art.14-ter, c.1-2Documenti inventario + relazione OCC (art.9)
Inammissibilità domandaL.3/2012, art.14-ter, c.5Rigetto se doc. incomplete
Decreto di aperturaL.3/2012, art.14-quater (conv.)Nomina commissario, sospende esecuzioni
Formazione passivoL.3/2012, art.14-septiesCreditori notificano crediti, termine da regol.
Fase liquidatoriaL.3/2012, art.14-decies; art.14-noviesVendita bene, reclamo ex art.739 c.p.c. (Cass 29918/2025)
Chiusura e esdebitazioneL.3/2012, art.14-terdeciesChiusura: soddisfatto almeno 10%, chiesto esdebit.
Pagamento prededuzioniL.3/2012, art.14-quinquiesdeciesSpese del commissario (OCC) sì, ma NON su ricavo ipoteca
Durata massimaCCI art. 142 e 268, C. Cost n.6/2024Nessun termine prefissato (Corte Cost: assimilato a fallim.)

(L = Legge; CCI = Codice Crisi; c = comma)

Conclusione

In sintesi, la liquidazione del patrimonio offre al debitore un’alternativa formale alla semplice insolvenza: permette di regolarizzare i debiti in modo ordinato sotto la supervisione del tribunale. Tuttavia, attivarla senza preparazione può comportare l’erosione totale del patrimonio e perdere opportunità di salvezza. Abbiamo visto i punti chiave – dalla legge alle sentenze più recenti – e come difendersi attivamente: impugnando vizi procedurali, contestando i crediti ingiustificati, verificando frutti e beni esclusi, e cercando soluzioni transattive prima possibile.

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Sentenze e fonti principali (aggiornate): Cass. 3 luglio 2025, n. 18118; Cass. 12 nov. 2025, n. 29918; Cass. 29 mag. 2025, n. 14401; Corte Cost. 19 gen. 2024, n. 6; Legge 27/1/2012 n.3 (art.14-ter e ss.) ; linee guida Trib. Spoleto (liquid. controllata) . I riferimenti normativi completi (D.Lgs. 14/2019, Legge fall., ecc.) e i testi dei provvedimenti citati sono reperibili nelle fonti ufficiali indicati nelle note.

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