Che cos’è la liquidazione dei beni per sovraindebitamento?

Introduzione: Il tema della liquidazione del patrimonio nell’ambito del sovraindebitamento è di cruciale importanza per i debitori che non riescono più a far fronte ai propri debiti. In questi casi, la legge prevede procedure emergenziali che consentono di sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e di ottenere una ristrutturazione o addirittura una cancellazione parziale dei debiti residui. Tuttavia, procedere senza adeguata assistenza può portare a errori gravosi: ad esempio, domande incomplete o ritardi procedurali possono determinare l’inammissibilità dell’istanza o la perdita di opportunità di salvezza. Affrontare in ritardo un creditore esattoriale o non sfruttare strumenti di definizione agevolata può compromettere il massimo soddisfacimento dei creditori e la possibilità di esdebitazione del residuo.

Nel prosieguo, analizzeremo dettagliatamente il quadro normativo (in particolare la legge 3/2012, articolo 14-ter e ss.) e la giurisprudenza recente (Cassazione, Corte Costituzionale) relativa alla liquidazione dei beni nel sovraindebitamento. Vedremo passo passo la procedura (dalla domanda d’apertura al giudice fino alla vendita competitiva dei beni), le strategie difensive del debitore (impugnazioni, sospensioni, negoziazioni, piani di rientro) e gli strumenti alternativi (piani del consumatore, definizioni agevolate, esdebitazione). Metteremo in luce errori comuni e consigli pratici per proteggere il patrimonio del debitore e massimizzare il rimborso ai creditori.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 14-ter e ss.) . In base all’art.14-ter, il debitore in stato di sovraindebitamento – che non può o non vuole proporre un accordo di composizione del debito – può chiedere al tribunale la liquidazione di tutti i suoi beni (a meno di esclusioni) . La domanda deve essere corredata di inventario dei beni e di una relazione dell’OCC che illustra cause del debito, capacità di pagamento, atti impugnati dai creditori, completezza dei documenti . La normativa prevede che l’OCC debba essere sempre partecipe: nelle procedure paraconcorsuali (accordo, piano consumatore, liquidazione) «il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento» , i cui compensi sono sostenuti dal debitore.

L’apertura del procedimento di liquidazione (decreto di apertura ex art. 14-quinquies) richiede che il giudice verifichi l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni . La giurisprudenza è chiara nel definire l’atto in frode: non basta un atto solo potenzialmente ingannevole, come nel concordato preventivo, ma occorre un atto che oggettivamente pregiudichi il massimo soddisfacimento dei creditori . In altre parole, per la liquidazione del patrimonio si richiede un’analisi più rigorosa, volta a garantire la massima tutela dei creditori .

L’art.14-quinquies detta il decreto di apertura della liquidazione, con la nomina del liquidatore e il divieto, fino all’omologazione del piano, di azioni esecutive cautelari sui beni sottoposti a liquidazione . Con il decreto di apertura (equiparato ad atto di pignoramento ) il tribunale ordina la consegna dei beni al liquidatore e può autorizzare l’uso di alcuni beni dal debitore solo per gravi motivi . La procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, non meno di quattro anni dal deposito della domanda .

Esempi di giurisprudenza recente: La Cassazione, Sez. I, con sent. n. 6861 del 14/03/2025 ha chiarito che, al contrario del concordato, l’assenza di atti in frode nella procedura di liquidazione va valutata in base all’effetto pregiudizievole concreto sugli interessi dei creditori . La stessa Sezione ha altresì stabilito (sent. n. 18118/2025) che, una volta aperta la procedura, il debitore non può più rinunciarvi: la liquidazione si può arrestare solo se tutti i creditori rinunciano alle domande di partecipazione, portando di fatto alla chiusura anticipata . Inoltre, in tema di vendite giudiziarie, la Cassazione (sent. 29918/2025) ha confermato che ai vizi delle procedure competitive si applica il rito camerale (art. 737 e ss. c.p.c.), per cui eventuali irregolarità devono essere impugnate con reclamo (art.739 c.p.c.) e non con opposizione agli atti esecutivi , a tutela della stabilità dell’aggiudicazione.

In sintesi, il quadro normativo di riferimento comprende:

  • Legge 3/2012 (titolo VI, capo I, L. fall.), in particolare articoli 14-ter a 14-terdecies .
  • D.M. 24/9/2014, n.202 (Regolamento Organismi di Composizione della Crisi), che istituisce il Registro degli OCC e ne regola requisiti, iscrizione e compensi .
  • Principali sentenze della Cassazione come citate sopra .

Procedura passo-passo

  1. Presentazione della domanda: Il debitore raccoglie la documentazione richiesta (inventario dei beni, stato patrimoniale, elenco creditori, documenti reddituali) e si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . L’OCC redige una relazione che indichi cause dell’indebitamento, capacità di pagamento, eventuali atti impugnati dai creditori e completezza dei dati . Con l’OCC si concordano i passi successivi: la domanda di liquidazione si deposita al tribunale competente (in base all’ultimo domicilio fiscale) , con l’inventario dei beni e la relazione dell’OCC allegata . Il deposito della domanda sospende l’interesse legale di eventuali debiti (fino alla chiusura della liquidazione) .
  2. Verifica del tribunale: Il giudice esamina la domanda e la documentazione. Se non è completo (art.14-ter, comma 5), la domanda è inammissibile . Il giudice deve altresì accertare l’assenza di atti fraudolenti negli ultimi 5 anni . Se tutto è regolare, il tribunale emette il decreto di apertura della liquidazione (equiparato a pignoramento ). Con questo decreto:
  3. viene nominato il liquidatore (professionista con requisiti di legge) ;
  4. si bloccano pignoramenti e azioni esecutive sui beni in liquidazione da parte dei creditori anteriori ;
  5. si ordina la pubblicità della domanda e del decreto (iscrizione al registro delle imprese se il debitore è impresa, trascrizione se beni immobili) ;
  6. il giudice dispone la consegna dei beni al liquidatore (salvo autorizzazione d’uso per gravi motivi) ;
  7. fissa l’importo della garanzia per creditori impignorabili (limiti spese ordinarie di mantenimento) .
  8. Periodo pubblicitario e partecipazione dei creditori: Il liquidatore forma l’inventario dei beni da liquidare, verifica l’elenco creditori e, entro 30 giorni, comunica a tutti i creditori e titolari di diritti reali/personal i (p.es. acquirenti immobili) che possono partecipare alla liquidazione presentando domanda (art.14-septies) . Nella comunicazione il liquidatore indica il termine entro il quale depositare le domande di partecipazione (per ottenere un risarcimento o rivendicare beni) e il termine entro cui sarà pubblicato lo stato passivo . I creditori presentano domanda motivata (art.14-septies) con prova del credito o titolo.
  9. Formazione dello stato passivo: Il liquidatore esamina le domande ex art.14-septies e predispone uno stato passivo provvisorio, elencando titolari di diritti sui beni del debitore . Trasmette lo schema agli interessati, concedendo 15 giorni per osservazioni. Se non pervengono opposizioni, il passivo è approvato; se ci sono contestazioni, si concilia o, se necessario, rimette al giudice il compito di approvazione finale .
  10. Piano di liquidazione (art.14-novies): Entro 30 giorni dalla chiusura dello stato passivo, il liquidatore predispone il programma di liquidazione . Questo programma deve garantire “la ragionevole durata della procedura” e viene depositato in cancelleria e comunicato a debitore e creditori. Il liquidatore amministra i beni del patrimonio di liquidazione e provvede alle vendite e agli atti di realizzo (incluse cessioni di crediti con incasso improbabile nei 4 anni successivi). Le vendite (aste o trattative) si fanno con pubblicità adeguata, affidandosi a professionisti e garantendo il massimo coinvolgimento degli interessati .
  11. Sospensione della procedura: Se durante il liquidazione nessun creditore presenta domanda di partecipazione (ossia tutti rinunciano all’azione), la liquidazione può chiudersi anticipatamente con decreto. In tal caso, si liquidano solo le spese del procedimento (“prededuzioni”, p.es. compensi professionisti, autorità, spese di pubblicità) e si distribuisce il ricavato per quanto è necessario .
  12. Esecuzione e chiusura: Durante l’esecuzione, il giudice delegato verifica gli atti dispositivi: appena possibile autorizza lo svincolo delle somme incassate e ordina la cancellazione di pignoramenti e iscrizioni relative ai beni posti in vendita . Una volta completato il programma di liquidazione (e comunque non prima di 4 anni dal deposito della domanda), il giudice pronuncia il decreto di chiusura della procedura .

Tabella – Aspetti chiave della liquidazione del patrimonio:

AspettoRiferimento normativoContenuto principale
Istanza di liquidazioneL.3/2012, art.14-ter, commi 1-3Domanda al tribunale con inventario e relazione OCC
Esclusioni dalla liquidazioneL.3/2012, art.14-ter, c.6Crediti alimentari e di mantenimento, stipendi fino a soglia, beni in fondo patrimoniale, beni non pignorabili ex lege
Suspensione interessiL.3/2012, art.14-ter, c.7Sospensione interessi legali/convenzionali dal deposito domanda fino a chiusura (salvo garanzie ipotecarie)
Decreto di aperturaL.3/2012, art.14-quinquiesNomina liquidatore, blocco esecuzioni, pubblicità, consegna beni, decreto equiparato a pignoramento
Partecipazione creditoriL.3/2012, art.14-sexies e 14-septiesInventario e inviti a domandare, contenuto della domanda di restituzione o di credito
Piano di liquidazioneL.3/2012, art.14-noviesProgramma di vendita dei beni entro termini ragionevoli, con ampie garanzie di informazione e partecipazione
Prededuzioni (spese)L.3/2012, art.14-novies c.3-4Il giudice autorizza pagamento spese procedura e cancella ipoteche al termine di vendite
Durata maxL.3/2012, art.14-quinquies c.4Procedura chiusa al compimento del programma ma in ogni caso dopo 4 anni dalla domanda

Difese e strategie legali

Il debitore può (e deve) valutare in parallelo tutte le possibili strategie difensive e strumenti alternativi di soluzione del debito, in coordinamento con l’OCC e il proprio avvocato. Ecco le principali:

  • Impugnazioni degli atti di terzi: Se il creditore ha già intrapreso procedure esecutive o ha emesso atti (es. cartella esattoriale, precetto, pignoramento), il debitore può contestarli per le vie opportune: es. ricorso alla Commissione Tributaria o opposizione a decreto ingiuntivo nel merito (se non ancora passata in giudicato) . È fondamentale agire entro termini di legge e munirsi di prove/documenti per contestare l’importo o la sussistenza del debito (ad es. contestare una cartella per vizi formali).
  • Sospensione cautelare: Nel corso di un’azione esecutiva, il debitore può chiedere al giudice l’inibitoria (o sospensione) dell’esecuzione a causa di sopravvenienze (nuova situazione di bisogno) o vizi della procedura. Ad esempio, in sede esecutiva il giudice può sospendere l’asta o il pignoramento per gravi ragioni, anche in vista di un piano di rientro. Tuttavia, nella procedura di composizione crisi, il decreto di apertura liquida agisce già come elemento sospensivo automatico (art.14-quinquies) .
  • Accordi stragiudiziali e ristrutturazioni: Spesso conviene negoziare stragiudizialmente con i creditori (in particolare banche e fisco) prima di entrare in tribunale. Si possono proporre piani di rientro o ristrutturazione del debito (accordo all’americana) in alternativa alla liquidazione. Anche l’istituto della “transazione fiscale” consente di definire i debiti tributari con sconto di sanzioni ed interessi (art. 11 L.212/2000 e successive). Se si rientra nei requisiti del Piano del consumatore (art.14-bis L.3/2012), è possibile proporre un piano di pagamento rateale senza alienare beni .
  • Definizioni agevolate: Da ultimo, occorre sfruttare ogni procedura “eccezionale” di definizione agevolata dei debiti. Ad esempio, rotamazioni delle cartelle, scudi fiscali o saldo e stralcio introdotti dalla legge di bilancio o da provvedimenti emergenziali consentono di ridurre sanzioni e interessi e di rateizzare. Questi strumenti (pubblicizzati dall’Agenzia Entrate) possono essere combinati con la composizione concordataria. È compito dell’avvocato individuare i termini di adesione (ogni definizione agevolata ha scadenze precise).
  • Analisi degli errori comuni: Non compilare correttamente l’inventario dei beni o omettere crediti può far rigettare la domanda (art.14-ter, c.5) . Non inserire tutti i documenti reddituali compromette la ricostruzione della situazione patrimoniale, rendendo la domanda incompleta . Ritardi o ritardi nelle comunicazioni all’OCC determinano la revoca dell’esdebitazione. Non considerare l’impatto di atti fraudolenti (ad es. cessione simulata di un bene) può precludere tutta la procedura . Infine, ignorare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e dei reclami ai provvedimenti del giudice delegato può esporre a decadenze: la Cassazione ricorda che eventuali vizi nelle vendite giudiziarie devono essere tempestivamente impugnati con reclamo camerale (art.739 c.p.c.) .

Strumenti alternativi

Oltre alla liquidazione, il debitore sovraindebitato dispone di alcuni strumenti di deflazione del debito:

  • Accordo di composizione dei debiti (art.7 L.3/2012): si tratta di un concordato preventivo allargato (accettato o meno dai creditori) con accordo di ristrutturazione rateale dei debiti. Se omologato, sospende le esecuzioni (similmente al piano del consumatore) e vincola tutti i creditori privilegiati .
  • Piano del consumatore (art.14-bis L.3/2012): il consumatore insolvente (non imprenditore) può proporre un piano di pagamento rateale dei debiti, con una percentuale minima di soddisfazione e l’estinzione del residuo (esdebitazione), senza cessione dei beni .
  • Esdebitazione (art.14-terdecies L.3/2012): al termine della procedura (liquidazione o piano consumatore) il debitore persona fisica meritevole ottiene la liberazione dai debiti residui, a condizione di aver collaborato e non aver compiuto atti fraudolenti . Sono esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari, risarcitori e sanzioni non estinte .
  • Debitore meritevole incapiente (art.14-quaterdecies): se il debitore non dispone di nessuna utilità futura (condizione di “incapienza”), può ottenere l’esdebitazione semplificata una sola volta . Tuttavia, deve versare eventuali utilità future superiori a scaglioni fissati dalla legge.
  • Altro (es. concordato fallimentare o liquidazione coatta): se il debitore è impresa e non può accedere alle procedure sovraindebitamento (p.e. perché in liquidazione coatta), si valuta il ricorso al concordato fallimentare o altri istituti (Cass. 14401/2025 ha escluso l’accesso alla L.3/2012 per soggetti in LC coatta ).

Tabella – Strumenti di composizione delle crisi:

StrumentoDestinatariCaratteristiche principali
Liquidazione del patrimonio (L.3/2012)Debitore (impr./non impr.) in sovraindebitamento che non può accordoVendita forzata dei beni, eventuale esdebitazione del residuo (collaborativo)
Piano del consumatoreDebitore persona fisica (consumatore)Pagamento rateale parziale dei debiti senza alienare beni; libera il residuo
Accordo di composizione (art.7)Impresa o consumatoreRistrutturazione dei debiti (a rate o sconto) con accordo dei creditori, può prevedere liquidazione controllata
Rottamazione/definizione agevolataDebiti tributari, Inps, condoni variRiduce sanzioni/interessi, consente dilazioni o riduzioni forfettarie

Errori comuni e consigli pratici

  • Documentazione incompleta o non veritiera: Accertarsi di fornire ogni documento richiesto (contratti di finanziamento, dichiarazioni dei redditi, titoli di credito, comprovanti pagamenti) e un inventario realistico dei beni. La Corte rigetta l’istanza se non è possibile ricostruire la situazione patrimoniale .
  • Ritardi nelle impugnazioni: In caso di vendita giudiziaria, impugnare tempestivamente (entro 5 giorni dal decreto di autorizzazione) con reclamo ex art.739 c.p.c., come richiesto da Cass. 29918/2025 . Rinvii e opposizioni tardive possono vanificare i rimedi.
  • Sottovalutare scadenze fiscali: Anche durante la procedura, gli atti accertativi tributari (es. cartelle) pendenti in sede tributaria possono essere impugnati autonomamente; attenzione alla prescrizione dei tributi.
  • Non richiedere la conversione: Se il piano o accordo non viene omologato, si può chiedere subito la conversione in liquidazione (art.14-quater) . Ritardi o incoerenze nei documenti possono portare a decadenza di tale diritto.

Domande e Risposte (FAQ)

  • Cos’è la liquidazione dei beni per sovraindebitamento?
    È una procedura giudiziale emergenziale prevista dalla legge 3/2012 (art.14-ter) che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di liquidare forzatamente i propri beni per soddisfare i creditori. È alternativa alla composizione in forma di accordo o piano consumatore.
  • Chi può chiedere la liquidazione?
    Qualsiasi debitore (persona fisica non imprenditore, impresa piccola/media, imprenditore agricolo in alcuni casi) in sovraindebitamento che non abbia condizioni di inammissibilità (es. concordato fallimentare o già processo negli ultimi 5 anni), e che documenti la propria situazione finanziaria .
  • Quali sono i requisiti essenziali?
    Bisogna presentare al giudice l’inventario completo dei beni, l’elenco dei creditori, documenti reddituali e patrimoniali e la relazione dell’OCC. Mancanza di trasparenza o atti fraudolenti negli ultimi 5 anni precludono l’apertura .
  • Cosa succede dopo la domanda?
    Il giudice emette il decreto di apertura (se ricorrono i presupposti) . Da quel momento scatta il blocco delle esecuzioni sui beni in liquidazione e viene nominato un liquidatore giudiziale.
  • Quali beni vengono liquidati?
    Tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo i beni impignorabili o esclusi espressamente (p.es. crediti alimentari, beni in fondo patrimoniale, stipendi nei limiti minimi) .
  • Come vengono liquidati i beni?
    Con aste o trattative competitive gestite dal liquidatore secondo un programma approvato dal tribunale . È prevista massima pubblicità e trasparenza negli incanti .
  • Posso partecipare come creditore?
    Sì, notificando domanda di partecipazione (art.14-septies) al giudice delegato , per chiedere restituzione di beni o soddisfazione del credito. Il liquidatore comunica i termini e modalità di presentazione .
  • Cosa succede se nessun creditore partecipa alla liquidazione?
    In tal caso la procedura si chiude anticipatamente: il giudice versa le sole prededuzioni (spese legali, liquidatore) e libera il debitore dal pagamento dei debiti residui (che non sarebbero comunque recuperabili).
  • Che fine fanno i debiti residui?
    Al termine della procedura (liquidazione o piano consumatore) il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione (liberazione residua) ai sensi dell’art.14-terdecies , a patto di aver collaborato e di non aver compiuto frodi. In caso di riconosciuto merito, i debiti residui non soddisfatti vengono cancellati . Sono esclusi alcuni debiti (alimenti, risarcitori, tributi accertati dopo) .
  • Quali sono le tempistiche chiave?
    Non ci sono termini fissi stabiliti dalla legge per l’apertura, ma una volta aperta la procedura quest’ultima deve concludersi entro 4 anni . Il reclamo (art.739 c.p.c.) alle decisioni del giudice delegato va proposto entro 5 giorni .
  • Posso revocare la richiesta di liquidazione dopo l’apertura?
    No, secondo la Cassazione (n.18118/2025) una volta emesso il decreto di apertura il debitore non può più ritirare la domanda: la liquidazione segue i suoi tempi (a meno di stop concordato tra creditori) .
  • Il liquidatore quanto guadagna?
    Il compenso del liquidatore è stabilito in base al valore dell’attivo e al tempo dedicato, come per il fallimento (artt. 39 L.F. e 276 c.c.i.i.). È onere del debitore anticipare una provvisionale che poi viene rimborsata dai beni liquidati .
  • Come posso tutelare i redditi minimi?
    I redditi e beni di prima necessità (stipendio minimo vitale, assegno sociale, beni in fondo patrimoniale, crediti alimentari) sono esclusi dalla liquidazione . Per i redditi imponibili (oltre il minimo), il liquidatore li include nel patrimonio e li può liquidare (art.14-undecies dispone che i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi rientrano nella liquidazione ).
  • Cosa accade ai creditori garantiti (ipotecari)?
    I creditori con pegno o ipoteca sono soddisfatti preferenzialmente dal ricavato dei beni ipotecati. La legge ammette che possano non essere pagati integralmente purché ricevano almeno quanto realizzeranno in caso di vendita competitiva .
  • Quali azioni può fare il liquidatore?
    Il liquidatore ha poteri estensivi: può chiedere il rilascio dei beni, escutere crediti, riscuotere somme da terzi, esercitare azioni revocatorie o di responsabilità ex art. 14-decies . In pratica, è incaricato di massimizzare la massa attiva a beneficio dei creditori.
  • Esempio numerico di liquidazione:
    Supponiamo un debitore con debiti totali €100.000 e un immobile ipotecato. Se l’immobile viene venduto a €60.000, l’ipoteca di €50.000 è soddisfatta per primo. Restano €10.000 che entrano nella liquidazione. Se non ci sono altri beni, il liquidatore liquida €10.000 e paga le spese (es. €2.000). Ai creditori generici verranno distribuiti €8.000 in proporzione (es. 40% di soddisfazione). Il residuo di €92.000 (100k-8k) potrebbe essere cancellato con l’esdebitazione se il debitore ne ha diritto (art.14-terdecies) .

Principali fonti normative e giurisprudenziali

  • Legge 3/2012, art. 14-ter e ss. (sovraindebitamento) .
  • Cassazione, sez. I, 14 marzo 2025 n. 6861: definizione di “atti in frode” e criteri di ammissibilità della liquidazione .
  • Cassazione, sez. I, 3 luglio 2025 n. 18118: il debitore non può rinunciare alla liquidazione dopo l’apertura .
  • Cassazione, sez. I, 12 novembre 2025 n. 29918: rito camerale e impugnazioni nelle vendite della liquidazione .
  • Ministero Giustizia – D.M. 24/9/2014 n.202: regolamento iscrizione OCC, conferma obbligo di assistenza dell’OCC .

Conclusione

In conclusione, la liquidazione dei beni per sovraindebitamento è uno strumento complesso ma fondamentale per il debitore in crisi. Abbiamo esaminato i punti salienti della procedura, i termini di legge e i rischi connessi: è evidente che la tempestività e la correttezza della domanda sono essenziali per bloccare pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive sul proprio patrimonio. Affrontare subito il problema, con la guida di un professionista esperto, può fare la differenza tra la salvezza patrimoniale e il dissesto definitivo.

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