Rottamazione-quinquies e fermo amministrativo: guida per privati ed imprenditori

Introduzione

Il sovraindebitamento da cartelle esattoriali è un’emergenza crescente per imprese e privati. La rottamazione-quinquies – definizione agevolata dei debiti fiscali introdotta dalla legge di bilancio 2026 – offre un’importante opportunità di regolarizzare posizioni debitorie di lungo periodo (anni 2000-2023) pagando solo il capitale dovuto e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora . In pratica, aderendo alla rottamazione-quinquies è possibile bloccare azioni esecutive in corso come fermi amministrativi, pignoramenti di stipendi o conti correnti, e ipoteche, purché si rispetti la scadenza per l’istanza (30 aprile 2026) e si effettui almeno la prima rata .

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) e fiduciario di organismo di composizione della crisi, Monardo offre la sua esperienza nel trattare con Agenzia Entrate-Riscossione e Giudici di Pace, per difendere il contribuente. Lui e il suo staff di professionisti potranno analizzare la tua cartella di pagamento, proporre ricorsi, istanze di sospensione e trattative stragiudiziali, predisporre piani di rientro o l’adesione alle definizioni agevolate .

Contatta subito l’Avv. Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: con la sua consulenza potrai bloccare fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche sulle tue auto o sui beni aziendali.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Normativa sul fermo amministrativo: Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art.86 del D.P.R. 602/1973 . In base a questo articolo, se il contribuente non paga entro 30 giorni dalla notifica di un preavviso (art.50 del DPR 602/73), il concessionario (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) può iscrivere il fermo sui veicoli di sua proprietà. L’art.86 prevede infatti l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare un apposito preavviso di fermo con almeno 30 giorni di anticipo: decorso inutilmente tale termine, il fermo viene eseguito iscrivendo un vincolo al Pubblico Registro Automobilistico . La norma specifica inoltre che i veicoli strettamente strumentali all’attività di impresa o professione (e quelli di persone disabili o in servizio pubblico essenziale) non possono essere soggetti a fermo .

Normativa sulla rottamazione: La rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art.1, commi 82-101, della Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026). Essa disciplina la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023 derivanti da avvisi di accertamento fiscali (formali e “bonari” ex art.36-bis/36-ter DPR 600/73 per imposte dirette e art.54-bis/54-ter DPR 633/72 per IVA) e contributi INPS (esclusi quelli di Casse previdenziali professionali) .

La legge prevede che il contribuente presenti istanza telematica entro il 30 aprile 2026, scegliendo il numero di rate (fino a 54 rate bimestrali dal luglio 2026 al maggio 2035, minimo €100 ciascuna) . Il debitore si impegna inoltre a rinunciare a eventuali giudizi pendenti sui carichi oggetto di definizione; tale rinuncia sospende automaticamente i procedimenti in corso fino all’effettivo pagamento della prima rata . Con la domanda si estinguono le sanzioni e gli interessi maturati (fino al 30/6/2026) e si pagano solo capitale e spese di notifica . In caso di mancato o insufficiente pagamento delle rate (ad es. mancato versamento della prima rata), la definizione decade e il debito residuo viene ricalcolato con interessi e sanzioni normali .

Giurisprudenza significativa: Numerose pronunce della Cassazione hanno chiarito aspetti importanti del fermo amministrativo. Ad esempio, la Corte ha affermato di recente (Cass. 12.12.2024 n.32062, sez. V) che lo strumento del fermo deve essere proporzionato rispetto all’interesse del debitore (introducendo un nuovo orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza che non prevedeva limiti di proporzionalità ). Altri casi hanno stabilito che il preavviso di fermo può essere autonomamente impugnato innanzi al Giudice di Pace o alla Commissione Tributaria, senza configurare opposizione all’esecuzione esattoriale vera e propria (Cass. Civ. Sez. VI, 30/09/2022 n. 23507). In tema di definizione agevolata, invece, Cassazione Civile del 5/3/2025 (n.5830/2025) ha ribadito che la semplice presentazione dell’istanza (con rinuncia ai giudizi) sospende i processi tributari pendenti fino al pagamento della definizione .

Procedura passo-passo dopo la notifica

  1. Notifica e pagamento spontaneo: All’arrivo della cartella esattoriale o del preavviso di fermo, il contribuente può sempre pagare immediatamente il debito totale (eventualmente definendo un piano rateale ordinario) per evitare il fermo. Se ignora l’intimazione, trascorsi 60 giorni (DPR 602/73 art.48) l’agente della riscossione invierà il preavviso di fermo .
  2. Ricorso/istanza entro 30 giorni: Il debitore ha 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo per presentare opposizione (al Giudice di Pace o, se trattasi di tributo locale, alla Commissione Tributaria) . Nella contestazione si possono eccepire vizi formali (es. preavviso non corretto) o materiali (es. il veicolo è strumentale all’attività). In particolare, per il fermo su veicolo d’impresa è onere del contribuente dimostrare la strumentalità entro tale termine .
  3. Iscrizione del fermo: Se decorrono inutilmente i 30 giorni senza opposizione o senza pagamento, l’agente della riscossione iscrive formalmente il fermo al PRA . A questo punto il veicolo non può più circolare né essere venduto/rottamato fino a cancellazione avvenuta .
  4. Effetti del fermo: Mentre il fermo è attivo, il mezzo è “bloccato”: non può circolare, non si può trasferirne la proprietà (qualsiasi atto è nullo), né radiare/demolire . Chi viola il fermo è soggetto a sanzioni (es. Cass. civ., Art.214 Cod. Strada) .

Strategie difensive

  • Ricorso d’urgenza o opposizione: Se il fermo è già iscritto, si può proporre opposizione esecutiva (art.615 c.p.c.) presso il Tribunale ordinario o opposizione straordinaria in Cassazione (art.617 c.p.c.), contestando ad es. la legittimità del preavviso o del ruolo. In alcuni casi la giurisprudenza ammette l’opposizione promossa direttamente al giudice tributario.
  • Istanza di sospensione in via amministrativa: In autotutela, si può chiedere alla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione la cancellazione del fermo (art.22 D.P.R. 602/73) prima ancora di ricorrere al giudice. Questa via richiede prove forti (es. provata strumentalità del veicolo).
  • Adesione alla definizione agevolata: Presentando l’istanza di rottamazione-quinquies entro il termine, il contribuente sospende automaticamente le procedure (vedi infra). Anche se il fermo è già in atto, non può esserne iscritti di nuovi e le esecuzioni in corso sono congelate .
  • Opporsi alla cartella: Se invece non è specificamente un fermo, si può impugnare la cartella stessa davanti alla C.T.R. invocando vizi di notifica o prescrizione. Se la cartella viene annullata, il fermo può essere rimosso.
  • Revisione di rateizzazioni pregresse: Verificare se erano in corso dilazioni che si possono modificare (art.19 DPR 602/73), oppure proporre nuove dilazioni prima di scadere eventuali termini.
  • Accordi stragiudiziali e piani alternativi: Qualora l’adesione alla rottamazione non sia possibile o sufficiente, valutare i piani del consumatore o il concordato preventivo semplificato (per imprenditori in crisi), che possono includere il fermo nei piani di rientro. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di tali procedure (legge 3/2012, decreto legge 118/2021).

Strumenti alternativi

Oltre alla rottamazione-quinquies, esistono altri strumenti di definizione agevolata e gestione del debito:

  • Definizioni agevolate precedenti: Le leggi di bilancio 2017, 2018, 2023, etc., hanno introdotto altre “rottamazioni” (c.d. ter, quater) per periodi diversi. Verificare di non avere già aderito a precedenti definizioni, altrimenti i benefici potrebbero non sommarsi.
  • Piani del consumatore (L. 3/2012): Per il debitore privato o imprenditore (imprenditore individuale, libera professione, ecc.) non in stato d’insolvenza conclamato, è possibile concordare un piano di rientro con i creditori pubblici (fisco, INPS, altri), al fine di pagare il proprio debito in base alle possibilità economiche reali. Il piano è gestito da un Professionista iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia ed è omologato dal Giudice competente.
  • Esdebitazione: Al termine della procedura di sovraindebitamento (piano consumatore o accordo), è possibile ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti (esdebitazione), liberando l’imprenditore dal residuo debito fiscale non pagato.
  • Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo: Per le società (anche soggette a fallimento), l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti o il Concordato Preventivo possono includere cartelle e fermi nei piani di rientro. Queste soluzioni richiedono l’intervento di organi giudiziari (Tribunale, organi amministrativi di giustizia).
  • Transazione fiscale e liti pendenti: Con l’art.1 comma 236 L.197/2022 (rottamazione ter) e analoghe, il contribuente dichiarava con l’istanza di adesione anche la rinuncia ai ricorsi pendenti, sospendendo i processi fino al completamento della definizione . Lo stesso meccanismo si ripete per la quinquies.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non rinviare la presentazione dell’istanza: L’adesione alla rottamazione-quinquies richiede la domanda entro il 30/4/2026. Non ci sarà proroga. Prima si aderisce e più si bloccano immediatamente le azioni esecutive .
  • Verificare i carichi inclusi: Attenzione: la rottamazione-quinquies non comprende tutte le fattispecie. Ad esempio, non copre tributi di natura locale affidati ai concessionari privati o contributi previdenziali di alcune Casse private (Cassa Forense, Casse professionali) . Servono definizioni specifiche o piani alternativi per questi casi.
  • Calcolare le rate minime: Ogni rata deve essere ≥ €100 e l’importo complessivo delle rate fino a max 54 si calcola senza sanzioni o interessi fino all’inizio del piano . I contributi in rateizzazione di lungo periodo sono sospesi e revocati alla sottoscrizione della definizione .
  • Non trascurare il fermo amministrativo: Se è già iscritto un fermo, è essenziale agire subito. La rottamazione blocca i fermi nuovi e in corso, ma non rimuove automaticamente quelli già iscritti: sarà comunque necessario pagare o ottenere la loro cancellazione formale (dopo aver pagato la definizione, le procedure esecutive – e quindi anche i fermi – si estinguono automaticamente ).
  • Custodire la documentazione: Per i veicoli strumentali, tenere documenti che provino l’uso d’impresa (visure camerali, libri cespiti, contratti, bolle di trasporto, ecc.). Senza prove preliminari, non si ottiene l’esenzione dal fermo (Cass. 17/3/2025, n.7156 ).
  • Evitare ricorsi frivoli: In caso di debiti certi e liquidati, proporre ricorsi non motivati può solo dilatare i tempi e peggiorare il contenzioso. Meglio concentrarsi sulle procedure di definizione e rateazione con il supporto di un professionista.

Tabelle riepilogative

OggettoTermineEffetto/strumento
Scadenza adesione Rott. quinquies30 aprile 2026 (ore 23:59)Domanda telematica; ferma esecuzioni (fisse); sospensione giudizi
Durata piano di rientro rottamazioneLuglio 2026–Maggio 2035Max 54 rate bimestrali; interesse 3% annuo da agosto 2026
Importo rata minima≥ €100
Effetti domanda rottamazione quinquiesImmediati alla presentaz.Sospende termini di prescrizione/decadenza; blocca nuovi fermi/ipoteche
Sospensione esecuzioni in corsoDal perfezionamentoPago della 1ª rata estingue espropriazioni in corso, salvo primo incanto andato a vuoto
Adesione rinuncia ai giudizi tributariCon il pagamento 1ª rataGiudice trib. dichiara estinto il giudizio e inefficace la sentenza non definitiva
Conseguenze mancato pagamento rateDopo 31/7/26Decadenza dalla definizione; riprende esecuzione coattiva (cartelle, pignoramenti)

FAQ (domande frequenti)

1. Cos’è la rottamazione-quinquies? È una sanatoria dei debiti fiscali affidati a Equitalia/Agenzia-Riscossione dal 2000 al 2023. Permette di pagare solo capitale e spese di notifica senza sanzioni o interessi. Si attiva con una dichiarazione telematica entro il 30/4/2026 .

2. Quali debiti include? Imposte dirette e IVA dovute su avvisi di accertamento (compresi gli “avvisi bonari” ex art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e contributi INPS non versati (esclusi contributi di Casse professionali come Cassa Forense) .

3. Posso includere sanzioni e interessi? No. Si pagano solo il debito principale e le spese di notifica. Tutte le sanzioni e interessi di mora (fin al 30/6/2026) vengono cancellati automaticamente .

4. Entro quando devo aderire? La domanda va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione .

5. Quali sono le rate possibili? Si può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in massimo 54 rate bimestrali (da luglio 2026 a maggio 2035) di pari importo (minimo €100 cadauna). Dal 1° agosto 2026 si applica un interesse legale del 3% annuo alle rate .

6. Cosa succede se sono in mezzo a un processo tributario? Presentando l’istanza di adesione, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti . Per legge, il Giudice sospende tali procedimenti fino al pagamento della prima rata. Se la definizione viene effettivamente perfezionata (prima rata versata), il giudice dichiarerà estinto il giudizio, rendendo inefficaci eventuali pronunce di merito .

7. L’adesione blocca anche fermi e pignoramenti? Sì. Secondo l’art.1 co.91 L.199/2025, “non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche” sui carichi oggetto di definizione e “non possono essere avviate nuove procedure esecutive” . Inoltre, la prima rata estingue le esecuzioni già avviate (salvo il caso in cui fosse già stato eseguito un incanto positivo) . In pratica, la definizione agevolata interrompe ogni azione di riscossione forzata per quei debiti.

8. Il fermo già iscritto viene cancellato? Dopo il pagamento della prima rata della definizione, tutte le procedure esecutive (compreso il fermo già iscritto) si estinguono automaticamente . Resta comunque obbligo del debitore presentare istanza formale di cancellazione del fermo al PRA, allegando quietanza di pagamento.

9. Cosa succede se salto una rata? Se il debitore omette il versamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata concordata, decade dalla definizione agevolata . Ciò significa che riprendono a decorrere i termini di prescrizione/decadenza e il debito residuo torna a essere quello originario (sommato di sanzioni e interessi), con tutte le procedure ripristinate.

10. Ho una dilazione già in corso: si annulla? Sì. Se aderisci alla definizione quinquies, ogni dilazione preesistente si risolve a tutti gli effetti . Ad es. il comma 91-b del T.U. Riscossione (DPR 602/73) prevede la sospensione del debitore, ma l’art.94 di L.199/2025 stabilisce che le dilazioni sospese sono revocate al 31/7/2026 . Di fatto, si chiude il rapporto di rateizzazione precedente.

11. Come annullo un fermo illegittimo? In alternativa alla definizione, si può impugnare il preavviso di fermo davanti al Giudice di Pace o alla C.T.P. (a seconda del tributo). Se il fermo è stato iscritto senza che sia stato rispettato il preavviso di 30 gg. o se il veicolo è ingiustamente considerato non strumentale, è possibile ottenere l’annullamento del fermo stesso.

12. Che prove servono per veicolo strumentale? La legge esclude il fermo sui veicoli strumentali all’attività d’impresa. In caso di fermo, serve dimostrare (entro i 30 giorni del preavviso) che il mezzo è effettivamente strumentale: per esempio, visura camerale che classifichi il soggetto come imprenditore, registrazioni contabili che lo inseriscano nei beni ammortizzabili e, soprattutto, un rapporto diretto di uso con l’attività. Anche la Corte di Cassazione (Cass. 17/3/2025 n.7156) ha chiarito che fattura e inserimento nel libro cespiti non bastano da soli: la società doveva provare che quel veicolo, fra tanti, era indispensabile .

13. Posso rateizzare i debiti ora per togliere il fermo? Attualmente la semplice rateizzazione ordinaria (ex art.19 DPR 602/73) non impedisce l’iscrizione del fermo: anzi, un’ulteriore rateizzazione in corso viene revocata se si aderisce alla definizione agevolata . L’unico modo per bloccare legalmente il fermo è aderire alla rottamazione-quinquies o far valere eccezioni giudiziarie.

14. Cosa succede dopo la presentazione della domanda di rottamazione? Dal momento della presentazione (entro 30/4/26), l’agente della riscossione deve fornire i calcoli delle somme da pagare (importo totale, rate e scadenze) entro il 30 giugno 2026 . Il versamento della prima rata entro luglio 2026 perfeziona la procedura: il Giudice dichiara estinti i giudizi pendenti, cadono le ipoteche e il fermo, e il debito è considerato estinto nel caso di saldo in unica soluzione. Se si sceglie la soluzione unica, pagando entro il 31/7/26 si estingue tutto il debito residuo senza ulteriori oneri .

15. Quanto costa aderire alla definizione? L’adesione stessa non ha costi di per sé (salvo spese legali per l’assistenza professionale). Si pagano gli importi dei debiti già maturati. Spesso conviene far verificare da un consulente se tutti i debiti notificati sono davvero dovuti (es. se ci sono errori di calcolo o prescrizioni) prima di pagare.

16. Cos’è l’esdebitazione? Si tratta della cancellazione finale dei debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato). Se la rottamazione non è applicabile o insufficiente, in alternativa l’esdebitazione (prevista dalla L.3/2012) può liberare l’imprenditore dai debiti residui non pagati, previa procedura giudiziale in Tribunale.

17. E se non pago entro le scadenze? Se salti le rate o non versi la definizione entro i termini, decade ogni beneficio: le azioni esecutive ripartono da dove erano rimaste. Diventeranno nuovamente esecutive le cartelle (con sanzioni e interessi) e si rischiano fermi, sequestri e pignoramenti sui beni.

18. Come si calcola il risparmio effettivo? Il risparmio viene calcolato eliminando sanzioni (fino al 100% del tributo) e interessi. Ad es., un debito di €10.000 affidato all’Agenzia rischia di raggiungere €20.000 con multe e mora. Con la rottamazione quinquies, si pagheranno solo i €10.000 più le spese di notifica (circa €200-€300), con un risparmio immediato di decine di migliaia di euro.

19. Posso pagare con bancomat o bonifico? Sì: il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria (R.I.D.), attraverso i bollettini M.Av., o direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione . L’ente fornirà moduli e coordinate precise nella comunicazione di dettaglio delle rate.

20. Che succede se pago più del dovuto prima? Eventuali pagamenti aggiuntivi sono considerati come acconto sul totale da definire . Se superi involontariamente l’importo capitale da versare, l’eccedenza non è rimborsata ma viene imputata a spese future (salvo casi particolari). Conviene sempre rispettare le rate pattuite.

Esempi pratici (simulazioni)

  • Esempio 1: Debiti complessivi €15.000 affidati al 31/12/2023. Si aderisce in un’unica soluzione entro luglio 2026: si pagano €15.000 (+spese €250) senza sanzioni/interessi. Spesa totale: ~€15.250. Senza definizione, avrebbero potuto cumulare sanzioni ed interessi fino a €25-30k, più fermo.
  • Esempio 2: Debiti complessivi €5.400. Scelgo il piano in 54 rate. Ogni rata minima è €100, quindi 54 rate da €100 = €5.400 totali. Dal 1° agosto 2026 si applica 3% annuo, ma l’interesse sui €5.400 su 9 anni è modesto (~€900 totali su 9 anni). Pagamenti bimestrali di €300 circa. Confronto: senza piano, un fisco esigerebbe sanzioni e interessi immediatamente crescenti fino al max (oltre €10k).
  • Esempio 3: Azienda con cartelle total €50.000 e un auto da consegnare in leasing. Prima dell’iscrizione di fermo, si presenta domanda di rottamazione: l’esecutivo viene congelato, il veicolo può continuare ad essere usato. Pagando la prima rata, l’esecuzione si estingue definitivamente. Inoltre, l’auto strumentale non subisce il vincolo.
  • Esempio 4: Professionista con partita IVA riceve preavviso di fermo per €20.000 di imposte. Tramite perizia documentale dimostra che l’auto è strumentale (contratto di lavoro, libri contabili). In alternativa, aderisce alla rottamazione-quinquies (dichiarando strumentalità anche nella modulistica) e sospende l’iscrizione del fermo fino alla definizione.

Conclusioni

La rottamazione-quinquies e gli altri strumenti di definizione agevolata rappresentano oggi le principali vie di uscita dal sovraindebitamento da tributi e contributi. Come abbiamo visto, la tempestività e la strategia difensiva sono cruciali: procrastinare la decisione può esporre il contribuente a misure cautelari gravi (fermi, pignoramenti) e all’accumulo di costi aggiuntivi.

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Sentenze e fonti normative principali (in aggiornamento continuo):

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.86 (fermo amministrativo)
  • Legge 30 dicembre 2025, n.199, art.1, commi 82-101 (rottamazione-quinquies)
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 12 dicembre 2024, n.32062 (fermo amministrativo e principio di proporzionalità)
  • Cass. Civ., Sez. VI, 17 marzo 2025, n.7156 (legittimità del preavviso di fermo e prova della strumentalità)
  • Cass. Civ., Sez. V, 5 marzo 2025, n.5830 (effetti della rinuncia ai giudizi nella definizione agevolata)
  • Statuto del contribuente (Legge 212/2000) art. 10-ter (principio di proporzionalità)

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