Quali sono le polizze previdenziali impignorabili?

Introduzione

La tutela del proprio patrimonio e la difesa del reddito contro gli atti esecutivi costituiscono temi di enorme interesse per imprenditori, professionisti e privati. L’aggressione esecutiva da parte di creditori – siano essi privati, banche o l’Erario – può compromettere la stabilità economica di una famiglia o di un’azienda. In questo contesto la scelta e l’utilizzo di polizze previdenziali e assicurative rispondono non solo all’esigenza di programmare il futuro, ma anche a quella di proteggere il capitale dagli attacchi dei creditori. La legge italiana prevede infatti un regime di impignorabilità per determinate forme di polizze vita e prodotti pensionistici: il creditore non può aggredire il capitale finché sussistono determinati requisiti e non ricorrono specifiche eccezioni normative.

Molti cittadini, tuttavia, ignorano i confini esatti di queste tutele e commettono errori che possono rendere aggredibile un patrimonio che sarebbe, altrimenti, protetto. Capita spesso, ad esempio, che il contraente riscatti la polizza in un momento sbagliato oppure stipuli contratti che la giurisprudenza considera veri e propri strumenti finanziari e non assicurazioni, con la conseguente pignorabilità delle somme maturate. Sapere quali polizze previdenziali sono impignorabili e in quali limiti può fare la differenza tra salvaguardare i risparmi di una vita o esporli a pignoramenti e sequestri.

Questo articolo – aggiornato a marzo 2026 e frutto di un’accurata ricerca normativa e giurisprudenziale – fornisce una guida completa: verranno illustrati i riferimenti di legge (Codice civile, Codice di procedura civile, D.Lgs. 252/2005, Legge fallimentare, normative tributarie), le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, nonché la prassi delle autorità di vigilanza (COVIP, IVASS). La trattazione seguirà un taglio giuridico‑divulgativo, privilegiando un linguaggio comprensibile ma senza rinunciare al rigore tecnico, e proporrà suggerimenti pratici e strategie difensive dal punto di vista del debitore/contribuente.

Chi siamo e perché possiamo aiutarti

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Questa combinazione di competenze permette di assistere il cliente non solo in sede giudiziale ma anche nell’ambito di procedure concorsuali, piani di rientro e accordi con i creditori.

Grazie alla nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di:

  • Analizzare gli atti esecutivi ricevuti (cartelle di pagamento, pignoramenti, notifiche di aste o ipoteche), verificandone la legittimità formale e sostanziale;
  • Redigere ricorsi per opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi e ricorsi davanti alle Commissioni tributarie o alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • Sospendere le procedure esecutive mediante richieste cautelari, domande di sospensione e istanze ex art. 615 e art. 617 c.p.c.;
  • Negoziare con i creditori soluzioni stragiudiziali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, saldo e stralcio), oppure accedere a rottamazioni e definizioni agevolate previste dalla normativa fiscale;
  • Assistere nelle procedure concorsuali (concordato minore, liquidazione controllata) e nelle misure di esdebitazione rivolte ai soggetti incapienti;
  • Elaborare piani di protezione patrimoniale, valutando l’opportunità di stipulare polizze vita, forme pensionistiche complementari o contratti assicurativi dotati di clausole di impignorabilità.

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1. Contesto normativo: le fonti legislative sulla impignorabilità

Il quadro normativo in materia di impignorabilità delle polizze previdenziali e delle prestazioni assicurative è complesso perché si interseca con varie fonti: il Codice civile, la legge fallimentare (ora Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il Codice di procedura civile, la normativa fiscale e le leggi speciali sulla previdenza complementare. Questa sezione analizza i riferimenti principali.

1.1 Articolo 1923 del Codice civile – Impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore

L’art. 1923 c.c. disciplina una delle tutele più significative: la non pignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in caso di assicurazione sulla vita. Il comma 1 stabilisce che “le somme dovute al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Ciò significa che il capitale maturato non può essere pignorato o sequestrato da creditori (salvo eccezioni). Il comma 2 chiarisce, però, che le regole sulla revocazione delle liberalità, sulla collazione e sulla riduzione delle donazioni si applicano anche alle polizze vita, consentendo ai legittimari di agire in determinati casi.

La ratio di questa norma è duplice:

  1. Tutela della funzione previdenziale delle assicurazioni vita, considerate strumenti di risparmio a lungo termine finalizzati al sostentamento della famiglia in caso di morte dell’assicurato;
  2. Garanzia per l’assicuratore di non vedere aggredite le riserve tecniche destinate al pagamento delle prestazioni.

Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che questa tutela non dipende dall’assenza di una componente finanziaria nella polizza: anche i contratti misti di risparmio e assicurazione rientrano nell’ambito dell’art. 1923 c.c., purché la polizza sia qualificabile come assicurazione sulla vita e non come mero strumento d’investimento. La sentenza a Sezioni Unite n. 8271/2008 ha sancito che la protezione riguarda le somme dovute dall’assicuratore anche quando la polizza funge da strumento di investimento e risparmio, rifiutando la distinzione tra funzione previdenziale e funzione di risparmio .

1.2 Articolo 46 della Legge fallimentare (ora art. 196 del CCII)

L’art. 46 della Legge fallimentare (R.D. 267/1942), richiamato ora dall’art. 196 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, elenca i beni esclusi dal fallimento. Al punto 5, il legislatore inserisce tra i beni non compresi nella massa fallimentare le “cose che non possono essere pignorate per legge” . Poiché l’art. 1923 c.c. rende impignorabili le somme dovute dall’assicuratore, ne deriva che tali somme restano escluse dalla procedura concorsuale del debitore assicurato o beneficiario.

La giurisprudenza ha ribadito che il curatore non può chiedere il riscatto della polizza a favore della massa fallimentare se il contratto integra una assicurazione vita. La Cassazione, con la pronuncia 6061/2012, ha sottolineato che il giudice di merito deve interpretare il contratto al fine di verificare se il rischio vita sia effettivamente assunto dall’assicuratore; la qualificazione data dalle parti non vincola il giudice, e il risultato dell’interpretazione non è soggetto a censura in cassazione se motivato .

1.3 Articolo 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

L’art. 545 del Codice di procedura civile disciplina i crediti che non possono essere pignorati e stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità. Oltre a dichiarare impignorabili i crediti di natura alimentare e quelli derivanti da sussidi di maternità e malattia, la norma prevede che le somme da pensione non sono pignorabili per un ammontare pari a due volte l’assegno sociale e che la parte eccedente è pignorabile nei limiti del quinto . Inoltre, nel caso in cui la pensione sia accreditata su conto bancario o postale, solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale possono essere pignorate .

Questi limiti si applicano anche alle prestazioni pensionistiche provenienti da forme pensionistiche complementari quando sono erogate in forma di rendita o capitale. Di conseguenza, qualora l’assicurato chieda la liquidazione della posizione, le somme saranno soggette ai limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 (come vedremo di seguito).

1.4 Articolo 72‑ter D.P.R. 602/1973 – Pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione dei tributi. L’art. 72‑ter prevede che l’agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi di stipendi, salari, pensioni e indennità nel rispetto di limiti specifici. Nel dettaglio, per i crediti da lavoro dipendente o assimilati, la quota pignorabile non può superare un decimo per importi fino a 2 500 euro, un settimo per importi compresi fra 2 500 e 5 000 euro e il quinto per importi oltre i 5 000 euro . Per le pensioni accreditate su conto corrente, si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. di cui sopra (triplo dell’assegno sociale).

La disposizione si applica anche alle prestazioni pensionistiche complementari, purché erogate: durante la fase di accumulo, come vedremo, tali somme restano intangibili.

1.5 Articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 – Intangibilità delle posizioni pensionistiche complementari

Il D.Lgs. 252/2005 disciplina le forme di previdenza complementare. L’art. 11, comma 10, afferma che le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari sono intangibili nella fase di accumulo. In particolare, la norma stabilisce che le prestazioni in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni dei regimi obbligatori; al contrario, i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale o parziale e le somme oggetto di anticipazione per spese sanitarie, acquisto della prima casa o ristrutturazioni non sono sottoposti ad alcun vincolo . In altre parole:

  • durante l’accumulo, la posizione è intangibile e non è aggredibile da creditori;
  • quando la posizione viene liquidata come prestazione pensionistica, si applicano i limiti di pignorabilità fissati per le pensioni obbligatorie (art. 545 c.p.c.);
  • le anticipazioni per spese diverse (ad esempio ristrutturazioni) sono integralmente pignorabili.

Le interpretazioni di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) confermano che l’intangibilità vale solo in sede civile: i sequestri penali possono comunque colpire la posizione anche nella fase di accumulo .

1.6 Altre normative di riferimento

Oltre agli articoli citati, rilevano:

  • Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005): disciplina i contratti di assicurazione sulla vita e i prodotti di investimento assicurativi (IBIP). L’art. 1923 c.c. e le norme in materia di polizze vita sono integrate dalle disposizioni del Codice delle assicurazioni e dall’attività di vigilanza dell’IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
  • Testo unico bancario (TUB) e testo unico della finanza (TUF): sono importanti per la distinzione tra assicurazioni a prevalente contenuto finanziario (unit linked e index linked) e strumenti di investimento. La qualifica di “prodotto finanziario” può far venir meno l’impignorabilità.
  • Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio): include norme sull’identificazione dei clienti e sulla trasparenza delle polizze vita, influenzando talvolta la tracciabilità dei premi e l’azione dei creditori.

2. Classificazione delle polizze vita e pensionistiche: quando sono impignorabili?

Non tutte le polizze assicurative garantiscono la stessa protezione. La giurisprudenza distingue tra diverse tipologie di contratti e attribuisce la tutela dell’art. 1923 c.c. solo a quelle che possono qualificarsi come assicurazioni sulla vita (con prevalente funzione previdenziale). Nei casi in cui la polizza sia considerata un prodotto finanziario puro (ad esempio una polizza unit linked “pura” priva di garanzia del capitale), la protezione viene meno e le somme diventano aggredibili.

2.1 Polizze tradizionali (a caso morte, a vita intera, miste)

Le polizze a caso morte e le polizze a vita intera sono contratti in cui l’assicuratore si impegna a corrispondere al beneficiario una somma al verificarsi della morte dell’assicurato. Le polizze miste combinano la copertura in caso di decesso con una componente di risparmio che viene liquidata se l’assicurato è in vita alla scadenza. Secondo la Cassazione, queste tipologie rientrano a pieno titolo nelle assicurazioni vita e beneficiano dell’impignorabilità ex art. 1923 c.c., indipendentemente dall’importanza della componente di risparmio . La protezione persiste anche in caso di fallimento o liquidazione giudiziale dell’assicurato .

2.2 Polizze unit linked e index linked

Le polizze unit linked investono i premi in quote di fondi comuni o OICR. A seconda della struttura, possono essere:

  • Garantite o parzialmente garantite: l’assicuratore garantisce il rimborso del capitale o di una parte di esso in caso di morte o a scadenza. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 9418/2024), queste sono considerate assicurazioni sulla vita perché l’assicuratore assume un rischio relativo alla vita o fornisce una protezione del capitale. Pertanto, sono impignorabili .
  • Pure: l’investimento del premio nei fondi è integrale e il rischio è totalmente a carico del contraente. In tali ipotesi, l’assicuratore non assume il rischio vita in modo significativo. La stessa ordinanza della Cassazione ha stabilito che tali polizze non sono vere assicurazioni ma prodotti finanziari, e quindi non beneficiano della protezione dell’art. 1923 c.c., risultando pignorabili . La Corte ha sottolineato che spetta al giudice di merito interpretare il contratto per stabilire la natura del prodotto e che tale valutazione non è censurabile in Cassazione se coerente .

La pronuncia n. 6061/2012 aveva già affermato che la qualificazione di una polizza unit linked come assicurazione o come strumento d’investimento dipende dall’interpretazione delle clausole contrattuali, e che la componente di rischio vita deve essere significativa . Successivamente, l’ordinanza n. 6319/2019 ha ribadito questi principi, fornendo una guida interpretativa analoga.

2.3 Polizze index linked

Le polizze index linked collegano il rendimento a indici finanziari o obbligazionari, spesso senza l’investimento in fondi. Anche qui la protezione dipende dall’assunzione di un rischio vita. Se il contratto prevede un valore minimo garantito o una componente assicurativa rilevante, l’art. 1923 c.c. si applica; in caso contrario la polizza è considerata un prodotto finanziario. La giurisprudenza più recente non distingue concettualmente tra unit linked e index linked ma applica i medesimi criteri.

2.4 Previdenza complementare: fondi negoziali, fondi aperti e PIP

Nel sistema previdenziale italiano, la previdenza complementare offre tre tipologie principali:

  • Fondi pensione negoziali: forme collettive gestite da associazioni di categoria e sindacati.
  • Fondi pensione aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione o società di gestione del risparmio.
  • Piani individuali pensionistici (PIP): contratti assicurativi sottoscritti individualmente.

Per tutte queste forme si applica l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005: la posizione individuale è intangibile in fase di accumulo . Tuttavia, quando si accede alla prestazione (rendita o capitale) valgono i limiti dell’art. 545 c.p.c. Pertanto, è fondamentale valutare il momento in cui si richiede l’anticipazione o il riscatto, poiché ciò può rendere la somma pignorabile. Le anticipazioni per motivi abitativi o sanitari sono pignorabili integralmente.

2.5 Prodotti di investimento assicurativi (IBIP)

Il Regolamento (UE) 2019/2088 ha introdotto la categoria dei Prodotti di investimento basati sull’assicurazione (IBIP). Si tratta di polizze in cui il valore della prestazione è direttamente o indirettamente esposto alle performance di un portafoglio d’investimento (simile alle polizze unit linked). In Italia questi prodotti rientrano nella normativa del Codice delle assicurazioni e del TUF. La giurisprudenza italiana tende a qualificarli come prodotti finanziari se la componente di rischio vita non è prevalente, con la conseguenza che non si applica l’art. 1923 c.c. In pratica, l’IBIP “puro” è pignorabile, mentre l’IBIP con garanzia del capitale o rendimento minimo può godere della stessa protezione delle polizze tradizionali.

3. Giurisprudenza recente: orientamenti della Corte di Cassazione

In questa sezione riportiamo le decisioni chiave della Corte di Cassazione che delineano i confini della impignorabilità delle polizze e dei fondi pensione. La giurisprudenza evolve con il cambiare dei prodotti assicurativi e con l’adattamento della normativa alle direttive europee.

3.1 Sezioni Unite n. 8271/2008 – Salvezza della polizza in caso di fallimento

La sentenza a Sezioni Unite 8271/2008 ha avuto un ruolo determinante nel chiarire che la somme corrisposte dall’assicuratore a titolo di polizza vita non fanno parte della massa fallimentare dell’assicurato. La Corte ha affermato che la protezione dell’art. 1923 c.c. si estende anche alle polizze con finalità di risparmio: la distinzione tra risparmio e previdenza non ha fondamento normativo e le somme rimangono impignorabili anche se il contraente esercita il diritto di riscatto . Di conseguenza, l’amministrazione della massa non può riscattare la polizza e nemmeno accedere alle somme dopo il riscatto, poiché il creditore non può surrogarsi nella posizione dell’assicurato.

3.2 Cassazione n. 6061/2012 – Valutazione della natura assicurativa delle polizze unit linked

Con la decisione 6061/2012, la Suprema Corte ha affrontato un caso di polizza unit linked stipulata prima del 2006, quando la distinzione tra assicurazione e investimento non era ancora regolata dal D.Lgs. 209/2005. La Corte ha ribadito che la natura assicurativa o finanziaria di una polizza unit linked dipende dalla sostanza economica del contratto: se il rischio di vita è effettivamente assunto dalla compagnia e se il capitale investito è garantito almeno in parte . Tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica e coerente.

3.3 Ordinanza n. 6319/2019 – Ruolo del giudice di merito

L’ordinanza 6319/2019 ha confermato l’orientamento della sentenza del 2012, sottolineando che, in presenza di polizze unit linked o index linked, spetta al giudice di merito stabilire se il contratto presenti un’effettiva copertura assicurativa. La Corte ha ribadito che la qualifica contrattuale data dalle parti non vincola il giudice, il quale deve analizzare le clausole per verificare chi sopporta il rischio e se c’è una garanzia del capitale. Solo le polizze con una componente assicurativa significativa godono della protezione dell’art. 1923 c.c. .

3.4 Ordinanza n. 9418/2024 – Distinzione tra polizze garantite e pure

L’ordinanza 9418/2024, pubblicata a inizio 2024, ha ulteriormente precisato la distinzione tra polizze unit linked e index linked. La Corte ha suddiviso i contratti in tre categorie: “garantiti”, “parzialmente garantiti” e “puri”. Solo nei primi due casi l’assicuratore assume un rischio di durata o di morte e garantisce un rendimento minimo; pertanto, l’art. 1923 c.c. si applica e la polizza è impignorabile . Le polizze “pure”, in cui l’intero rischio finanziario grava sul contraente, sono invece strumenti d’investimento e possono essere pignorate. L’ordinanza ribadisce l’importanza di esaminare il contratto per stabilire la natura dell’obbligazione dell’assicuratore.

3.5 Cassazione n. 13660/2020 (Penale) – Sequestro penale di fondi pensione

Sebbene il nostro articolo si concentri sulle esecuzioni civili, è utile segnalare che la Cassazione penale (sez. VI) con la sentenza n. 13660/2020 ha ritenuto possibile il sequestro preventivo di fondi pensione complementari nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari. La Corte ha chiarito che l’intangibilità prevista dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 opera nel solo ambito civilistico e non preclude l’applicazione delle misure cautelari penali . Ciò significa che, pur essendo la posizione impignorabile in sede civile, i fondi possono essere bloccati dal giudice penale per la confisca o per la garanzia del pagamento della pena pecuniaria.

3.6 Altre pronunce rilevanti

Oltre ai casi già citati, la Cassazione si è pronunciata in numerose altre occasioni sulla impignorabilità delle polizze vita e sui limiti di pignoramento dei fondi pensione. Tra queste:

  • Cass. civ. 10333/2018: ha riconosciuto la protezione dell’art. 1923 c.c. per una polizza a premio unico che prevedeva il pagamento di un capitale in caso di morte e che, secondo il giudice, non aveva carattere speculativo.
  • Cass. civ. 29583/2021: ha ribadito che il creditore non può pignorare il riscatto di una polizza vita se il contratto conserva una significativa componente assicurativa.
  • Cass. civ. 3785/2024: ha confermato la pignorabilità di un IBIP privo di garanzie, classificandolo come investimento finanziario e non come assicurazione.

Queste pronunce, pur non sempre pubblicate ufficialmente, sono reperibili nelle banche dati giuridiche e consolidano l’orientamento secondo cui occorre valutare caso per caso la natura dell’investimento.

4. Procedure esecutive: come si svolge il pignoramento e quali rimedi ha il debitore

Dopo aver analizzato la normativa e la giurisprudenza, è utile comprendere cosa accade nella pratica quando l’agente della riscossione o un creditore procedono al pignoramento di beni o crediti. Di seguito proponiamo una guida passo‑per‑passo dal punto di vista del debitore.

4.1 La notifica dell’atto di pignoramento o della cartella esattoriale

  1. Ricezione della cartella di pagamento: l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) notifica al contribuente una cartella che contiene le somme dovute (imposte, contributi, sanzioni) e indica i termini per il pagamento. La mancata impugnazione entro 60 giorni può comportare la definitività del debito.
  2. Notifica del preavviso di fermo o di ipoteca: trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’agente può iscrivere fermo amministrativo o ipoteca. È possibile contestare l’atto davanti al giudice competente (Commissione tributaria o Giudice di pace) per vizi propri o per prescrizione del credito.
  3. Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973): l’ente procede a pignorare i crediti del debitore presso terzi (ad esempio stipendio, pensione, conto corrente). Nel caso di polizze vita o fondi pensione, l’agente invia l’atto alla compagnia assicurativa o al fondo, che deve bloccare le somme entro i limiti di legge.
  4. Istanza di sospensione: il debitore può depositare un’istanza di sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione sul merito del ricorso. L’istanza è accolta se esistono motivi di fondatezza e rischio di danno grave.

4.2 Termine per l’opposizione e competenza del giudice

La competenza varia a seconda del tipo di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione; va proposta davanti al giudice del luogo dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del primo atto di pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta la regolarità formale degli atti; va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Ricorso davanti al giudice tributario: per vizi propri della cartella o dell’intimazione di pagamento (inesistenza del credito, prescrizione, difetto di motivazione). Va proposto entro 60 giorni dalla notifica.

4.3 Eccezioni di impignorabilità

Quando il debitore riceve un atto di pignoramento relativo a una polizza vita o a un fondo pensione, deve verificare se sussistono i presupposti dell’impignorabilità. Gli argomenti difensivi principali sono:

  • Qualifica del contratto: dimostrare che la polizza è una assicurazione sulla vita (ad esempio perché prevede una prestazione in caso di morte, un capitale garantito o una partecipazione agli utili); fornire copia integrale del contratto per consentire al giudice di interpretarne la natura .
  • Fase di accumulo della previdenza complementare: qualora il pignoramento riguardi un fondo pensione, eccepire l’intangibilità ex art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 .
  • Limiti di legge sulle pensioni: se la prestazione è già stata liquidata, applicare i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 .
  • Prescrizione e decadenza: contestare la prescrizione del credito o la decadenza del potere di riscossione.

4.4 Istanza di riduzione e negoziazione con il creditore

Anche quando la polizza o il fondo è pignorabile, il debitore può chiedere la riduzione della quota pignorata laddove la percentuale stabilita dal creditore superi i limiti di legge. Ad esempio, se il pignoramento di uno stipendio eccede il quinto consentito, occorre depositare ricorso al giudice dell’esecuzione.

In parallelo, è possibile avviare trattative con il creditore per ottenere una transazione a saldo e stralcio o un piano di rientro. L’assistenza di un avvocato esperto consente di negoziare condizioni vantaggiose, ad esempio offrendo il pagamento di una somma a titolo definitivo in cambio del recesso del pignoramento. Nelle procedure tributarie, l’Agente della Riscossione può sospendere il pignoramento se il contribuente aderisce a una rottamazione o a un piano di rateizzazione.

4.5 Ricorso alla Legge 3/2012 e al Codice della crisi d’impresa

Per i soggetti sovraindebitati che non dispongono di risorse sufficienti per pagare i creditori, è possibile ricorrere alle procedure della Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tra queste:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica non fallibile di proporre ai creditori un piano di pagamento ristrutturato sotto la supervisione del giudice.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la falcidia dei crediti con l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % del debito.
  • Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): il patrimonio del debitore viene liquidato sotto la supervisione di un commissario; alla fine della procedura, i debiti residui sono cancellati.

L’accesso a queste procedure blocca o sospende le azioni esecutive e può includere anche il trattamento delle polizze vita e dei fondi pensione. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, assiste i clienti nella predisposizione della domanda, nella redazione della proposta e nella gestione dei rapporti con l’OCC.

5. Strategie di difesa e strumenti alternativi

Quando un debitore dispone di polizze vita o forme di previdenza complementare e teme l’azione dei creditori, deve considerare diverse strategie di difesa. Di seguito alcune soluzioni pratiche.

5.1 Valutare la natura del contratto prima della stipula

Prima di sottoscrivere una polizza o un piano pensionistico, è fondamentale valutare con attenzione la natura del prodotto. Le polizze con garanzia del capitale o con componente assicurativa significativa sono normalmente protette dall’art. 1923 c.c. al contrario delle polizze puramente finanziarie. In questo senso, affidarsi a consulenti indipendenti o a professionisti del settore (ad esempio l’Avv. Monardo e il suo team) permette di evitare errori di scelta e di contrarre un prodotto impignorabile.

5.2 Separare il patrimonio personale tramite strumenti giuridici

In alcuni casi può essere opportuno ricorrere a strumenti di protezione patrimoniale come il fondo patrimoniale, il trust o il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., che consentono di separare determinati beni dal patrimonio personale. Tali strumenti hanno limiti e requisiti formali stringenti e devono essere valutati con attenzione perché non sempre opponibili ai creditori preesistenti. Tuttavia, combinati con polizze vita, possono garantire una protezione più ampia.

5.3 Utilizzare la previdenza complementare per accumulare risparmio protetto

L’adesione a un fondo pensione negoziale, aperto o a un PIP consente di accantonare risorse che restano intangibili durante l’accumulo . È importante evitare di richiedere anticipazioni per finalità non impellenti, perché tali somme diventano pignorabili integralmente. Invece, lasciare la posizione in gestione fino all’età pensionabile permette di beneficiare dei limiti di pignorabilità previsti per le pensioni.

5.4 Rateizzazioni e rottamazioni dei debiti fiscali

I contribuenti che hanno cartelle esattoriali pendenti possono aderire a piani di rateizzazione o a definizioni agevolate (ad esempio, la rottamazione quater). Queste misure consentono di sospendere le procedure esecutive e ridurre sanzioni e interessi. Il pagamento rateale può essere compatibile con il mantenimento della polizza o del fondo pensione, evitando l’escussione. È consigliabile agire tempestivamente entro i termini previsti dai decreti fiscali.

5.5 Mediazione e negoziazione assistita

Per i debiti contratti con banche o finanziarie, la mediazione e la negoziazione assistita (ex D.L. 132/2014) offrono strumenti per concordare piani di rientro, ristrutturazioni e rinunce a procedimenti giudiziari. Nel corso della negoziazione, è possibile pattuirsi che le polizze vita restino impignorabili in quanto dotate di beneficiari terzi (ad esempio con designazione irrevocabile dei familiari). Tuttavia, è fondamentale redigere clausole precise che impediscano la revoca della designazione da parte dei creditori.

5.6 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi

Come già ricordato, la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi) consente l’accesso a procedure di composizione della crisi. Il piano del consumatore permette di proporre un pagamento parziale dei debiti, mentre l’accordo richiede l’approvazione di una maggioranza dei creditori. Queste procedure prevedono la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di preservare le polizze vita nonostante la situazione debitoria, garantendo al contempo una soddisfazione adeguata dei creditori.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

I benefici di impignorabilità delle polizze previdenziali possono essere compromessi da comportamenti imprudenti. Di seguito alcuni errori comuni e suggerimenti per evitarli:

  1. Riscattare la polizza senza valutare le conseguenze: il riscatto fa cessare l’intangibilità e rende la somma subito disponibile per il debitore, esponendola al pignoramento. Prima di riscattare, bisogna considerare se i creditori stanno già procedendo e se esistono alternative (ad esempio piani di rientro o procedure di sovraindebitamento).
  2. Stipulare polizze puramente finanziarie: molte polizze promosse come “prodotti di risparmio assicurativo” sono, in realtà, strumenti finanziari. È essenziale leggere con cura le condizioni contrattuali e verificare se il contratto garantisce un capitale minimo o prevede il rischio vita. In mancanza, la protezione non si applica .
  3. Chiedere anticipazioni dal fondo pensione per motivi non urgenti: le anticipazioni per ristrutturazioni o per acquisto di casa sono pignorabili totalmente. Se non vi è reale necessità, è preferibile lasciare la posizione intatta fino alla pensione .
  4. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: non rispondere alle cartelle o agli avvisi può precludere difese importanti. Rivolgersi tempestivamente a un professionista permette di contestare l’atto e bloccare il pignoramento.
  5. Sottovalutare le norme penali: come evidenziato dalla Cassazione penale, la posizione pensionistica può essere sequestrata in sede penale . Chi rischia procedimenti penali per reati tributari o finanziari dovrebbe valutare con un avvocato le implicazioni sulle polizze e predisporre eventuali difese.

Consiglio pratico: mantenere un dossier completo con i contratti di polizza, le comunicazioni ricevute, la documentazione fiscale e gli estratti conto. Questo consente di intervenire tempestivamente e dimostrare in giudizio la natura della polizza.

7. Tabelle riepilogative

Per facilitare la lettura, riportiamo alcune tabelle di sintesi con i principali riferimenti normativi, le tipologie di polizze e i limiti di pignorabilità.

7.1 Norme chiave sulla impignorabilità

NormativaOggetto e contenutoEffetti
Art. 1923 c.c.Somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad esecuzione o sequestro.Impignorabilità delle polizze vita tradizionali e di quelle unit/index linked garantite; eccezioni per revoca, collazione e riduzione delle donazioni.
Art. 46 Legge fallimentare / art. 196 CCIIBeni non compresi nel fallimento: include le cose non pignorabili per legge .Il curatore non può riscattare la polizza vita o farne confluire le somme nella massa fallimentare.
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità .Pignorabilità delle prestazioni pensionistiche solo per la parte che supera il doppio (o triplo) dell’assegno sociale; un quinto per importi superiori.
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione .Quote variabili (1/10, 1/7, 1/5) a seconda del valore del credito; applicazione anche alle pensioni complementari.
Art. 11, co. 10, D.Lgs. 252/2005Intangibilità delle posizioni individuali nei fondi pensione nella fase di accumulo .Non si possono pignorare i versamenti e le prestazioni maturate; le anticipazioni per finalità specifiche sono integralmente pignorabili.
Cass. pen. 13660/2020Sequestro penale dei fondi pensione .L’intangibilità civile non impedisce il sequestro penale.

7.2 Tipologie di polizze e loro trattamenti

Tipo di polizzaCaratteristiche principaliImpignorabilità
Polizza vita tradizionaleCopertura caso morte e/o rendita vitalizia, spesso con partecipazione agli utili.Impignorabile in fase di accumulo e al riscatto .
Polizza mistaCombina protezione in caso di morte e restituzione del capitale se l’assicurato è in vita alla scadenza.Impignorabile poiché la componente assicurativa è significativa .
Polizza unit linked garantita/parzialmente garantitaPremi investiti in fondi con garanzia di capitale minimo o rendimento; rischio vita a carico dell’assicuratore.Impignorabile (art. 1923 c.c.) .
Polizza unit linked puraIntero rischio finanziario a carico del contraente; non è prevista una garanzia di capitale; rischio vita marginale.Pignorabile: considerata prodotto finanziario .
Polizza index linkedCollegata a indici di borsa; garanzia di capitale variabile.Impignorabile solo se il contratto prevede garanzia del capitale e copertura caso morte; altrimenti pignorabile.
Fondo pensione/PIP (fase accumulo)Versamenti periodici destinati a fondo pensione.Impignorabile fino alla maturazione della prestazione .
Fondo pensione (prestazione erogata)Rendita o capitale corrisposto all’aderente.Pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c. e art. 72‑ter .

7.3 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Tipologia di creditoLimite di pignoramentoRiferimento normativo
Stipendi e salariMassimo un quinto; se il creditore è l’Agente della Riscossione: 1/10 per importi fino a 2 500 euro, 1/7 per importi da 2 500 a 5 000 euro, 1/5 per importi superiori .Art. 545 c.p.c., art. 72‑ter D.P.R. 602/1973.
Pensioni erogate da INPSImpignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (min. circa 1 000 euro); la parte eccedente è pignorabile nel limite di un quinto .Art. 545 c.p.c.
Pensioni accreditate su conto correnteImpignorabili fino al triplo dell’assegno sociale; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto .Art. 545 c.p.c.

8. FAQ (Domande frequenti)

Di seguito vengono riportate alcune delle domande più frequenti che riceviamo dai clienti sull’impignorabilità delle polizze previdenziali. Ogni risposta si basa sulle norme e sulle sentenze illustrate in precedenza.

  1. Una polizza vita stipulata molti anni fa è sempre impignorabile?
    In linea di principio sì, se la polizza presenta una componente assicurativa significativa (copertura del caso morte o garanzia di rendimento) e non è un mero prodotto finanziario. Anche le polizze a premio unico o con partecipazione agli utili sono protette . Tuttavia, è necessario analizzare il contratto per verificare se rientra nelle polizze garantite o se invece è una polizza unit linked pura.
  2. Le polizze unit linked sono tutte pignorabili?
    No. La Cassazione distingue tra polizze garantite, parzialmente garantite e pure. Solo le unit linked “pure”, nelle quali l’intero rischio finanziario grava sul contraente, sono pignorabili . Le unit linked con garanzia di capitale o protezione caso morte rientrano nelle assicurazioni vita e sono impignorabili.
  3. È possibile pignorare i contributi versati in un fondo pensione?
    No. La posizione nella fase di accumulo è intangibile e non può essere sottoposta a pignoramento . Solo quando la prestazione è erogata come rendita o capitale si applicano i limiti di pignorabilità delle pensioni.
  4. Cosa succede se riscatto la polizza prima del tempo?
    Il riscatto rende disponibili le somme che, una volta accreditate su un conto corrente, possono essere pignorate nei limiti di legge (art. 545 c.p.c.). Inoltre, il creditore potrebbe opporsi al riscatto se ritiene che la polizza non fosse pignorabile e che il riscatto sia stato effettuato per sottrarre beni ai creditori. Prima di procedere al riscatto è consigliabile consultare un avvocato.
  5. Se ho più polizze, posso scegliere quali far pignorare?
    Il debitore non può decidere quali beni il creditore pignorerà: l’agente della riscossione sceglie in base alla capienza del patrimonio. Tuttavia, è possibile eccepire l’impignorabilità di determinate polizze e proporre al creditore di soddisfarsi su altri beni.
  6. Il creditore può designarsi beneficiario della mia polizza?
    In alcuni casi, come garanzia di un finanziamento, l’istituto può chiedere la cessione del diritto di polizza o la designazione dell’ente creditore quale beneficiario. In tal caso, al ricorrere delle condizioni (ad esempio mancato pagamento del prestito), l’assicuratore pagherà l’indennizzo direttamente al creditore. Questa operazione è lecita ma può ridurre la protezione per il debitore. È fondamentale che il contratto specifichi i limiti della designazione e del diritto di surroga.
  7. Il sequestro penale può colpire la mia polizza?
    Sì. L’intangibilità ex art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 vale solo in sede civile. La Cassazione penale ha stabilito che, in caso di reati gravi (ad esempio evasione fiscale), il giudice può ordinare il sequestro preventivo dei fondi pensione .
  8. Una polizza che prevede la restituzione dei premi in caso di sopravvivenza è pignorabile?
    Se la polizza combina una copertura caso morte con la restituzione dei premi (polizza mista) e la compagnia assume un rischio, la somma è impignorabile . Solo le polizze prive di copertura caso morte sono pignorabili.
  9. Cosa accade in caso di fallimento dell’assicurato?
    La polizza vita non entra nella massa fallimentare grazie all’art. 46 l.fall. (art. 196 CCII) . Il curatore non può riscattarla né pignorare le somme dovute dall’assicuratore. Il beneficiario continuerà a godere della protezione dell’art. 1923 c.c.
  10. Se la compagnia fallisce, perdo la protezione?
    Il Codice delle assicurazioni prevede che le compagnie siano vigilate dall’IVASS e aderiscano a sistemi di garanzia. In caso di default, l’indennizzo potrà essere ridotto in proporzione alle risorse residue; la pignorabilità dipende dalla disponibilità dell’indennizzo. Tuttavia, la protezione ex art. 1923 c.c. resta, poiché l’azione esecutiva non può colpire direttamente le riserve tecniche.
  11. Posso cedere la mia polizza vita a un terzo?
    Il diritto alla prestazione derivante da una polizza vita è generalmente cedibile, ma la cessione può avere effetti sull’impignorabilità: il cessionario assume la posizione del contraente e la polizza resta impignorabile se conserva le caratteristiche assicurative. Occorre redigere l’atto di cessione con assistenza legale per evitare nullità.
  12. È possibile costituire una polizza vita a favore di un parente per sottrarre beni ai creditori?
    La polizza vita è impignorabile, ma atti costituiti in frode ai creditori possono essere revocati ex art. 2901 c.c. e art. 1923 c.c. (collazione, riduzione). Se la polizza ha finalità esclusivamente elusiva e priva di ragioni previdenziali, il creditore può agire con azione revocatoria. Pertanto, è necessario dimostrare la genuinità dell’operazione.
  13. Le polizze a capitalizzazione sono impignorabili?
    Le polizze di capitalizzazione (che non prevedono copertura caso morte e riconoscono solo una restituzione del capitale) sono considerate strumenti di investimento. Per questo motivo non sono protette dall’art. 1923 c.c. e possono essere pignorate.
  14. Posso designare un beneficiario irrevocabile per aumentare la protezione?
    La designazione irrevocabile del beneficiario impedisce al contraente di modificare unilateralmente il beneficiario senza il consenso di quest’ultimo. Ciò può ridurre le possibilità dei creditori di far valere i loro diritti sulla polizza. Tuttavia, la designazione non rende automaticamente impignorabile la polizza se questa non è qualificabile come assicurazione sulla vita.
  15. Che differenza c’è tra sequestro e pignoramento?
    Il pignoramento è un atto esecutivo finalizzato alla vendita o all’assegnazione dei beni per soddisfare il creditore. Il sequestro può essere giudiziale o conservativo: mira a proteggere il bene da eventuali sottrazioni prima che si avvii l’esecuzione. Nel caso delle polizze vita, il sequestro può essere disposto per evitare la riscossione del capitale; tuttavia, se la polizza è impignorabile, il sequestro conserva la protezione della somma, che non può essere distribuita ai creditori.
  16. Le somme versate sul conto corrente derivanti da polizze vita sono sempre impignorabili?
    No. Una volta che la somma è accreditata sul conto corrente, si applicano le regole di pignorabilità dei conti correnti: i crediti del depositante verso la banca sono pignorabili fino alla concorrenza del saldo. Nel caso di pensioni, solo la somma che supera il triplo dell’assegno sociale può essere aggredita .
  17. È necessario registrare la polizza o depositarla presso un notaio?
    No, la validità del contratto di assicurazione sulla vita non richiede registrazione. Tuttavia, in alcune situazioni (ad esempio per dare data certa al documento in vista di un’azione revocatoria) può essere utile autenticare la polizza presso un notaio o un pubblico ufficiale.
  18. Le polizze stipulate all’estero sono impignorabili in Italia?
    La protezione dell’art. 1923 c.c. si applica anche a polizze estere stipulate presso compagnie che operano in Italia, purché il contratto sia qualificabile come assicurazione vita secondo il diritto italiano. Tuttavia, in caso di polizza emessa da compagnia estera non autorizzata, potrebbero sorgere problemi di esecuzione.
  19. Come dimostro che la mia polizza è garantita e impignorabile?
    Occorre esibire la documentazione contrattuale (condizioni generali e speciali, prospetto informativo, scheda sintetica) che indichi la presenza di garanzie e coperture assicurative. In caso di contestazione, il giudice può avvalersi di consulenze tecniche per valutare la natura del prodotto.
  20. Devo pagare tasse sulle somme impignorabili?
    Sì. L’impignorabilità non esonera dal pagamento delle imposte. Le prestazioni assicurative vita sono soggette a imposta sui premi e a tassazione agevolata sui rendimenti; le prestazioni pensionistiche complementari sono tassate secondo un regime separato. Resta comunque la protezione contro l’azione dei creditori.

9. Simulazioni pratiche

Per rendere più concreti i concetti finora esposti, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Gli esempi sono ipotetici e hanno lo scopo di illustrare come le norme di pignoramento si applicano in pratica.

9.1 Pignoramento della prestazione pensionistica erogata da un fondo pensione

Scenario: Luca, residente a L’Aquila, percepisce una pensione di 1 600 euro mensili dal proprio fondo pensione complementare. Ha una cartella esattoriale da 20 000 euro. L’Agenzia delle Entrate Riscossione procede al pignoramento.

  1. Calcolo della parte impignorabile: l’assegno sociale 2026 (adeguato ISTAT) è pari a circa 570 euro. Il doppio dell’assegno sociale è quindi 1 140 euro. Secondo l’art. 545 c.p.c., questa parte è impignorabile. Rimane 460 euro (1 600 − 1 140).
  2. Quota pignorabile: della parte eccedente si può pignorare al massimo un quinto, cioè 92 euro al mese. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, tuttavia, applica l’art. 72‑ter: poiché l’importo mensile supera 5 000 euro all’anno, si applica la quota del quinto. La pensione sarà quindi pignorata per circa 92 euro mensili finché il debito non verrà estinto.
  3. Applicazione dell’impignorabilità: Luca non può subire pignoramento sulla quota di 1 140 euro, ma la restante parte è soggetta a esecuzione. Se la pensione fosse stata accreditata su conto, la soglia di impignorabilità sarebbe stata pari al triplo dell’assegno sociale (1 710 euro), con un margine di protezione maggiore .

9.2 Impignorabilità della polizza unit linked garantita

Scenario: Maria ha sottoscritto nel 2018 una polizza unit linked che investe in un fondo azionario, ma la compagnia garantisce la restituzione del 95 % del capitale alla scadenza e prevede un capitale in caso di decesso pari al 100 % dei premi più una maggiorazione. Maria subisce un pignoramento da parte di un creditore privato per un debito di 15 000 euro.

  1. Valutazione della polizza: la presenza della garanzia del 95 % del capitale e della copertura caso morte induce a qualificare la polizza come assicurazione sulla vita (polizza unit linked garantita). Secondo la Cassazione (ordinanza 9418/2024), una tale polizza è impignorabile .
  2. Eccezione di impignorabilità: l’avvocato di Maria, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, presenta opposizione ex art. 615 c.p.c., evidenziando che l’assicuratore assume un rischio e che la polizza rientra nell’ambito dell’art. 1923 c.c. Il giudice dell’esecuzione dichiara l’atto inefficace nei confronti del capitale assicurato.
  3. Conseguenze: il creditore non può soddisfarsi sulla polizza di Maria. Potrà eventualmente aggredire altri beni del debitore o stipulare un accordo di rientro.

9.3 Pignoramento di una polizza unit linked pura

Scenario: Paolo sottoscrive nel 2020 una polizza unit linked pura, senza garanzia di capitale, che investe totalmente in fondi azionari. L’assicuratore si limita a riscuotere i premi e a rimborsare il valore di riscatto, senza assumere alcun rischio caso morte (se non un capitale simbolico di 1 000 euro). Dopo alcuni anni, Paolo subisce un pignoramento.

  1. Natura della polizza: la polizza è considerata prodotto finanziario perché l’intero rischio finanziario grava sul contraente e la compagnia non garantisce il capitale. Secondo l’ordinanza 9418/2024, tali polizze non sono impignorabili .
  2. Esecuzione: il giudice dell’esecuzione rigetta l’eccezione di impignorabilità e ordina alla compagnia di pagare al creditore il valore di riscatto. Paolo può proporre opposizione agli atti esecutivi se rileva vizi formali, ma la natura pignorabile del credito non è contestabile.
  3. Possibili soluzioni: in fase preventiva, Paolo avrebbe potuto optare per una polizza garantita oppure utilizzare un fondo pensione negoziale per proteggere il capitale. Una volta sottoscritta la polizza pura, è difficile invocare tutele.

10. Conclusioni e chiamata all’azione

L’analisi delle norme e della giurisprudenza mostra chiaramente che la protezione del patrimonio tramite polizze previdenziali dipende dalla natura del contratto e dalla fase in cui ci si trova. Le polizze vita tradizionali, le polizze miste e le unit linked garantite godono dell’impignorabilità ex art. 1923 c.c., mentre i prodotti finanziari puri sono esposti alle azioni esecutive. Il legislatore tutela anche la previdenza complementare, dichiarando intangibili le posizioni nei fondi pensione fino alla liquidazione della prestazione , ma le somme possono essere sequestrate in ambito penale .

In un contesto economico complesso come quello odierno, è fondamentale agire tempestivamente: la notifica di un pignoramento richiede di verificare subito la legittimità dell’atto, di opporsi nei termini e di valutare la natura delle polizze detenute. Ricorrere a professionisti esperti consente di evitare errori procedurali, di negoziare soluzioni adeguate con i creditori e di pianificare per tempo una strategia di protezione patrimoniale.

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