Introduzione
Per chi riceve una cartella esattoriale o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) o dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di rateizzare il debito rappresenta spesso l’unica via per evitare misure esecutive come pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. Rateizzare significa chiedere al concessionario della riscossione di frazionare l’importo iscritto a ruolo in rate mensili sostenibili, ottenendo nel contempo la sospensione di nuove iscrizioni di ipoteca o fermo e la sospensione delle procedure esecutive in corso. Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per ampliare la tutela del contribuente in difficoltà, modificando l’articolo 19 del DPR 602/1973, introdotto nel 1973 per regolare la riscossione, e prevedendo strumenti agevolativi come la rottamazione delle cartelle (definizione agevolata) e le procedure di sovraindebitamento.
L’argomento assume oggi un’importanza ancora maggiore per due ragioni: l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2024 n. 110, che dal 1° gennaio 2025 modifica radicalmente la disciplina della dilazione, e l’ordinanza della Cassazione n. 27504/2024, che ha chiarito che la richiesta di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Queste novità rendono essenziale per i contribuenti informarsi correttamente, conoscere i propri diritti, i termini e gli strumenti alternativi per gestire il debito fiscale e contributivo.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
Sono l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordino uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto tributario, bancario e delle esecuzioni. La nostra missione è difendere il contribuente e l’imprenditore che si trovano in difficoltà con il fisco o con gli enti previdenziali, offrendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali:
- Analisi approfondita della posizione debitoria: verifichiamo la legittimità delle cartelle, dei ruoli e delle ipoteche; controlliamo termini di prescrizione e decadenza; valutiamo eventuali errori di notifica.
- Ricorsi e opposizioni: predisponiamo e depositiamo ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie, opposizioni all’esecuzione presso il giudice ordinario o amministrativo, istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti.
- Rateizzazioni e sospensioni: curiamo le pratiche per ottenere la dilazione dei debiti tributari e contributivi, assistendo il cliente nella preparazione del modello RS o RDF e nel calcolo degli indicatori (ISEE, indici di liquidità, alfa, beta) richiesti per l’istanza documentata . Gestiamo anche le richieste di proroga del piano quando la situazione economica peggiora .
- Soluzioni agevolate: valutiamo l’accesso a strumenti come la rottamazione-quinquies, la definizione agevolata delle liti pendenti, la rottamazione ter, l’adesione e il ravvedimento operoso; assistiamo nella presentazione di domande di esdebitazione o piani del consumatore ex Legge 3/2012 per chi rientra nell’ambito del sovraindebitamento.
- Trattative e transazioni: negoziamo con l’ente creditore piani di rientro personalizzati e transazioni fiscali nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 e le sue modifiche
L’istituto della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo è disciplinato dall’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente all’agente della riscossione di concedere al contribuente la possibilità di pagare a rate l’importo dovuto. La norma, nel testo previgente, prevedeva la possibilità di rateizzare fino a 72 rate mensili; per importi superiori a 50 mila euro era necessario dimostrare la temporanea situazione di difficoltà con idonea documentazione . La riforma attuata con il D.Lgs. 110/2024, operativo dal 1° gennaio 2025, innova profondamente la disciplina, prevedendo un sistema modulare di dilazione che varia in base all’importo del debito e all’anno in cui viene presentata l’istanza.
In sintesi, il nuovo articolo 19 prevede che:
- Semplice richiesta: per importi fino a 120 mila euro, il contribuente può ottenere la rateizzazione per un massimo di 84 rate mensili per gli anni 2025-2026, 96 rate per il biennio 2027-2028 e 108 rate a partire dal 2029 . Questa dilazione non richiede documentazione della difficoltà economica, ma la condizione che l’importo di ciascuna rata sia almeno 50 euro.
- Richiesta documentata: per importi superiori a 120 mila euro, oppure per importi sotto i 120 mila ma con necessità di rate oltre il limite di cui sopra, è possibile ottenere una dilazione fino a 120 rate mensili. Per i debiti inferiori a 120 mila euro sono previsti scalini: da 85 a 120 rate per il 2025-2026, da 97 a 120 rate per il 2027-2028 e da 109 a 120 rate dal 2029 . In questi casi il contribuente deve dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà attraverso gli indicatori previsti dal decreto (ISEE, indici di liquidità, alfa, beta) .
- Valutazione della difficoltà: il nuovo articolo introduce l’ISEE come parametro per le persone fisiche, che devono attestare un indicatore inferiore a determinate soglie; per imprese, società di persone ed enti non commerciali sono previsti l’indice di liquidità (rapporto tra attività correnti e passività correnti), l’indice alfa (rapporto tra debito iscritto a ruolo e valore della produzione) e l’indice beta per i condomìni (rapporto tra debito e entrate annuali), con valori soglia dettagliati nel decreto . In presenza di calamità naturali o eventi eccezionali certificati, la difficoltà si presume senza necessità di documentazione .
- Effetti della domanda: dal momento in cui viene presentata l’istanza e fino alla sua definizione, l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né iniziare procedure esecutive; in caso di accoglimento, dal pagamento della prima rata si sospendono le azioni già avviate salvo che non siano intervenuti la vendita o l’assegnazione del bene .
- Decadenza: la perdita del beneficio della rateizzazione si verifica, nella disciplina vigente dal 2025, per otto rate anche non consecutive non pagate . Per i piani concessi in precedenza, restano validi i diversi numeri di rate non pagate stabiliti dalle normative emergenziali (18 per i piani attivi all’8 marzo 2020, 10 per le rateizzazioni tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2021, ecc.).
Dal punto di vista sistematico, la norma è stata oggetto di ripetuti interventi nel corso degli anni (D.L. 331/1993, D.L. 16/2012, D.L. 50/2017, D.L. 119/2018 e altri), ma la riforma del 2024 rappresenta la trasformazione più radicale perché introduce un regime differenziato e progressivo nel tempo. La ratio è favorire la sostenibilità dei piani nel lungo periodo e rendere più flessibile la gestione della riscossione.
1.2 Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Per dare attuazione al nuovo articolo 19, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato circolari e istruzioni che disciplinano le modalità operative delle istanze. Le circolari interne chiariscono che:
- L’accesso al servizio online “Rateizza adesso” è riservato ai contribuenti con SPID, CIE o CNS e consente di visualizzare i debiti rateizzabili e di presentare l’istanza in pochi minuti . Per i soggetti che non hanno accesso all’area riservata, è possibile inviare il modello RS (per le richieste semplici) o il modello RDF (per le richieste documentate) tramite PEC, allegando la copia del documento di identità e la documentazione economica richiesta.
- In assenza di indicazioni normative espresse, la circolare conferma che per i debiti inferiori a 120 mila euro è ancora necessario rispettare la soglia minima di 50 euro per rata e che per i debiti superiori si applicano i criteri basati sugli indicatori finanziari . In caso di condizioni eccezionali certificate (calamità naturali, stato di emergenza), è possibile ottenere la dilazione anche se gli indici non sono rispettati.
- Il contribuente che ha già un piano di rateizzazione in corso può chiedere una proroga (rinnovo) se la propria situazione economica peggiora. La proroga può essere concessa una sola volta e comporta l’estinzione del precedente piano e la sua sostituzione con uno nuovo, calcolato secondo gli indicatori aggiornati .
- La decadenza dal piano comporta l’immediata ripresa delle azioni esecutive e l’obbligo di pagare il residuo in un’unica soluzione. Tuttavia, è possibile presentare una nuova istanza di dilazione per i carichi diversi da quelli che hanno determinato la decadenza se si sono verificate le condizioni previste .
1.3 La giurisprudenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, a sezioni semplici e unite, ha affrontato numerose controversie relative alla rateizzazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda gli effetti della richiesta di dilazione sul decorso della prescrizione e sull’eventuale sanatoria dei vizi di notifica. Con l’ordinanza n. 27504/2024 la Corte ha ribadito che l’istanza di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2944 c.c., impedendo al debitore di eccepire successivamente l’inesistenza della notifica della cartella . La Corte ha richiamato precedenti conformi (Cass. 16098/2018, 27672/2020, 11338/2023, 3414/2024) in cui si è affermato che la richiesta di dilazione, essendo incompatibile con la contestazione del debito, fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla data di scadenza dell’ultima rata non pagata. Inoltre, la Corte ha ricordato che l’articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone di indicare le motivazioni degli interessi in cartella, ma tale vizio formale non rileva se il contribuente chiede la rateizzazione.
In tema di decurtazione degli importi e sospensione delle procedure, la Cassazione ha ribadito che il pagamento della prima rata determina la sospensione delle misure esecutive, fatta salva la procedura già definita con la vendita o l’assegnazione del bene . La Corte ha inoltre precisato che la perdita del beneficio per mancato pagamento di più rate non consecutive comporta il pagamento integrale del residuo e la ripresa degli interessi legali e di mora .
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che l’agente della riscossione deve applicare il nuovo regime di dilazione ai piani richiesti a partire dal 1° gennaio 2025, mentre per le istanze presentate prima di tale data continuano ad applicarsi le norme precedenti. Gli eventuali errori dell’ente nell’applicare le soglie o nel calcolo dei piani sono impugnabili dinanzi al giudice tributario tramite ricorso ex art. 19 del D.lgs. 546/1992.
2. Procedura passo‑passo: come presentare l’istanza di rateizzazione
2.1 Notifica dell’atto e termini per la richiesta
La procedura inizia con la notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS. Dal momento della notifica decorrono i seguenti termini principali:
- Termine per l’impugnazione: il contribuente può presentare ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per alcune sanzioni amministrative) se ritiene illegittima la pretesa. Per gli avvisi INPS il termine è di 40 giorni.
- Termine per il pagamento senza aggravio: entro 60 giorni dalla notifica è possibile saldare l’importo senza l’addebito degli interessi di mora e delle spese esecutive.
- Presentazione dell’istanza di rateizzazione: può avvenire in qualsiasi momento successivo alla notifica e prima che l’agente avvii procedure esecutive. Tuttavia, è opportuno presentare la richiesta entro i 60 giorni per evitare l’aggravio degli interessi di mora.
Il contribuente può proporre simultaneamente ricorso e istanza di rateizzazione? Sì, ma occorre precisare che l’istanza costituisce riconoscimento del debito; di conseguenza, se il contribuente ritiene che il debito sia illegittimo, dovrebbe prima impugnarlo e chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa, per poi eventualmente rateizzarlo soltanto in via subordinata.
2.2 Accesso al servizio “Rateizza adesso”
L’AER mette a disposizione un servizio telematico denominato “Rateizza adesso”, accessibile dall’area riservata del proprio sito o tramite l’app Equiclick . Per utilizzarlo è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o PIN dispositivo INPS. Una volta entrati:
- Si seleziona la funzione “Rateizza adesso” o “Rateizza online”.
- Si visualizza l’elenco delle cartelle e degli avvisi rateizzabili, con l’indicazione dell’importo totale e dei singoli ruoli. È possibile selezionare i carichi da dilazionare.
- Il sistema chiede di scegliere tra “richiesta semplice” e “richiesta documentata”. Nel primo caso il piano proposto è calcolato automaticamente secondo i limiti di 84/96/108 rate; nel secondo caso occorre allegare la documentazione relativa agli indici (ISEE, bilanci, ecc.).
- Si sottoscrive digitalmente l’istanza e si scarica il piano di rateizzazione con i bollettini relativi alla prima rata. I pagamenti possono essere effettuati tramite modello F24, bollettini Rav, domiciliazione bancaria (SDD) o direttamente con l’app.
- Per chi non dispone di SPID o non riesce ad utilizzare il servizio, resta la possibilità di inviare il modello RS o RDF via PEC all’indirizzo dell’agente della riscossione competente, allegando copia del documento di identità e dell’eventuale documentazione finanziaria. In alternativa è possibile recarsi allo sportello, anche se la gestione online è preferibile per evitare attese e controlli.
2.3 Valutazione degli indici e simulazione del numero di rate
Per le richieste documentate, è necessario allegare la documentazione che dimostri la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le principali tipologie di contribuenti sono:
- Persone fisiche: devono presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità. L’AER pubblica ogni anno le soglie ISEE massime per accedere alle diverse fasce di rate (84, 96, 108, 120). Ad esempio, per accedere a 120 rate occorre un ISEE significativamente basso, mentre per 84 rate la soglia è più elevata .
- Imprese individuali e società: devono allegare il bilancio o la dichiarazione fiscale e calcolare l’indice di liquidità (rapporto tra attivo corrente e passivo corrente) e l’indice alfa (rapporto tra debito iscritto a ruolo e valore della produzione). Se l’indice di liquidità è inferiore a 1, la difficoltà è presunta; l’indice alfa determina la fascia di rate: più è alto, maggiore sarà il numero di rate concessi . Per le imprese minori, l’AER può richiedere prospetti semplificati.
- Condomìni: devono calcolare l’indice beta, ossia il rapporto tra il debito e i contributi condominiali incassati nell’ultimo anno. Se l’indice supera il 10%, la difficoltà è riconosciuta.
- Enti non commerciali: si applicano criteri analoghi alle società.
Per agevolare i contribuenti, l’AER ha messo a disposizione un simulatore online che consente di calcolare il numero di rate in base agli indicatori. Il nostro studio può assisterti nel reperire e compilare la documentazione richiesta.
2.4 Notifica dell’accoglimento e pagamento delle rate
L’istanza viene esaminata dall’AER entro un termine variabile (in media 30 giorni). In caso di accoglimento:
- Il contribuente riceve via PEC o nell’area riservata il provvedimento di accoglimento con il numero di rate concesse, l’importo di ogni rata, l’indicazione della prima scadenza e dei bollettini di pagamento.
- È possibile scegliere tra pagamento tramite modelli F24, domiciliazione bancaria o con l’app. Per importi superiori a 5 mila euro è consigliabile optare per la domiciliazione per evitare ritardi.
- Effetti sospensivi: dal pagamento della prima rata, l’agente della riscossione non può procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e se sono già in corso si sospendono purché non sia intervenuta la vendita del bene .
In caso di diniego, il contribuente può ripresentare l’istanza sanando le carenze documentali oppure presentare ricorso per contestare l’illegittimità del rifiuto.
2.5 Proroga della rateizzazione
Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione può chiedere una proroga se la sua situazione economica si aggrava e non riesce più a sostenere l’importo delle rate. La proroga è regolata dall’articolo 19 comma 3 del DPR 602/1973: consente di ottenere un nuovo piano, con un numero di rate non superiore a 120, estinguendo il precedente piano . Per essere ammessi alla proroga occorre:
- Dimostrare il peggioramento della situazione economica con nuova documentazione (ISEE aggiornato, bilancio, dichiarazione dei redditi, ecc.).
- Non essere decaduti dal precedente piano: è ammessa la proroga solo se il contribuente è ancora in regola con i pagamenti (al massimo con brevi ritardi che non abbiano determinato la decadenza).
- Presentare la richiesta entro il termine di validità del piano, preferibilmente prima che le rate non pagate superino la soglia di decadenza.
La proroga può essere richiesta una sola volta. In caso di mancata concessione o di successiva decadenza, il contribuente potrà rateizzare solo i carichi diversi da quelli già oggetto di decadimento .
2.6 Decadenza e conseguenze
La normativa, come accennato, prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di un certo numero di rate anche non consecutive. La disciplina varia in base al periodo di concessione del piano:
| Periodo di concessione del piano | Numero di rate non pagate per la decadenza | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Istanze presentate prima del 15 luglio 2022 | 5 rate non pagate | Art. 19 DPR 602/1973 previgente |
| Istanze dal 15 luglio 2022 al 31 dicembre 2021 (emergenza Covid) | 8 rate (o 10 per piani tra marzo 2020 e dicembre 2021) | DL 18/2020, DL 146/2021 |
| Istanze concesse dal 1° gennaio 2025 | 8 rate non pagate | D.Lgs. 110/2024 |
Al superamento del limite, l’agente notifica la decadenza e richiede il pagamento immediato del residuo. Non è più possibile rateizzare lo stesso carico, salvo che la decadenza sia intervenuta prima del 16 luglio 2022 e il contribuente abbia pagato tutte le rate scadute . È però possibile chiedere la dilazione per altri carichi. È fondamentale quindi monitorare puntualmente le scadenze e prevedere eventuali proroghe prima di incorrere nella decadenza.
3. Difese e strategie legali
Pur essendo uno strumento prezioso, la rateizzazione non risolve tutte le problematiche. Spesso il contribuente riceve cartelle illegittime per vizi di notifica, decadenza della pretesa, prescrizione o errori di calcolo. Occorre pertanto combinare l’istanza di dilazione con opportune strategie difensive.
3.1 Verifica della legittimità degli atti
Prima di presentare la domanda di rateizzazione è sempre consigliabile verificare la regolarità della cartella o dell’avviso, poiché la richiesta di dilazione, costituendo riconoscimento del debito, potrebbe precludere la possibilità di contestarne l’esistenza. Le principali verifiche riguardano:
- Notifica: la cartella deve essere notificata a mezzo raccomandata A/R, messo notificatore o PEC; eventuali vizi possono essere fatti valere entro i termini di ricorso.
- Prescrizione: le imposte dirette, l’IVA e i contributi si prescrivono in 10 anni; sanzioni amministrative e tributi locali in 5 anni; i contributi INPS in 5 anni. Se è decorso tale termine senza atti interruttivi, la cartella è prescritta. La richiesta di rateizzazione, come detto, interrompe la prescrizione , quindi è fondamentale agire prima della domanda se si intende eccepire la prescrizione.
- Decadenza: per alcune imposte (es. IVA a seguito di controllo automatizzato), l’ente deve iscrivere a ruolo la somma entro precisi termini (ad esempio 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); la mancata osservanza comporta l’annullamento.
- Errori di calcolo e interessi: la cartella deve indicare analiticamente gli interessi applicati e i tributi dovuti. È possibile contestare interessi usurari, duplicazioni o somme indebitamente richieste.
3.2 Ricorsi e opposizioni
Se la cartella presenta vizi sostanziali o formali, è opportuno presentare ricorso alla Commissione tributaria per ottenere l’annullamento della pretesa. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica e deve contenere: gli estremi della cartella, l’esposizione dei fatti, i motivi di diritto (vizi di notifica, decadenza, prescrizione, difetto di motivazione) e la prova delle proprie ragioni. È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecutività dell’atto (art. 47 D.lgs. 546/1992). In caso di rigetto del ricorso, il contribuente può comunque chiedere la rateizzazione del debito risultante dalla sentenza.
Per gli avvisi di addebito INPS si propone opposizione davanti al tribunale ordinario (giudice del lavoro) entro 40 giorni, con la possibilità di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva. Per sanzioni amministrative (Codice della strada, multe) il ricorso va proposto al Giudice di pace entro 30 giorni.
3.3 Sospensione della cartella
In alcune ipotesi è possibile richiedere la sospensione amministrativa direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ciò avviene quando il contribuente ritiene che il debito non sia dovuto perché l’ha già pagato, è in corso una contestazione giudiziale o amministrativa, o sono stati riconosciuti sgravi. L’istanza di sospensione blocca temporaneamente la riscossione in attesa della definizione della controversia e si può affiancare alla richiesta di rateizzazione per le somme non contestate .
3.4 Combinazione con strumenti di transazione e definizione agevolata
Oltre alla rateizzazione ordinaria, la legislazione prevede strumenti speciali che consentono di ridurre l’importo dovuto o di ottenere una falcidia significativa delle sanzioni e degli interessi. Le principali misure attualmente in vigore sono:
- Rottamazione‑quinquies: la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023 versando solo l’importo capitale e le spese, con l’esclusione di sanzioni e interessi. È possibile scegliere un pagamento in unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali con un tasso del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 . La decadenza si verifica al mancato pagamento di una rata o di due rate successive; i debiti esclusi sono quelli relativi a recuperi di aiuti di Stato, risorse proprie UE, multe e sanzioni per condanne penali.
- Rottamazione‑quater (chiusa nel 2024): aveva analoghe previsioni per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022, con pagamento in 18 rate; gli atti scaduti al 30 giugno 2022 e oggetto di rottamazione possono essere inclusi nella quinquies.
- Transazione fiscale e piani di risanamento: per le imprese in crisi che accedono alla composizione negoziata, al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione, è possibile proporre una falcidia dei debiti fiscali e previdenziali, soggetta all’omologazione del tribunale. La transazione può prevedere un pagamento parziale in percentuale.
- Piano del consumatore e liquidazione controllata: gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (nuovo Codice della crisi) permettono al debitore civile o al piccolo imprenditore di ottenere la cancellazione parziale dei debiti mediante l’intervento dell’OCC e l’omologazione del tribunale. È possibile proporre un piano che comprenda anche i debiti fiscali e contributivi, con rateizzazioni fino a 240 mesi e falcidie significative.
Il nostro studio valuta tutte queste ipotesi, analizzando costi, benefici e tempi per offrire al cliente la soluzione più vantaggiosa.
4. Strumenti alternativi alla rateizzazione ordinaria
4.1 Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies)
La rottamazione‑quinquies consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solo l’imposta, le spese di notifica e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di eventuali diritti di segreteria . Sono escluse le sanzioni e gli interessi di mora; rientrano anche i carichi relativi a contributi previdenziali, sanzioni del Codice della strada e multe per contravvenzioni. Restano esclusi i debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato, sanzioni penali, risorse proprie dell’Unione Europea e multe per violazione di norme internazionali.
È possibile pagare:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- In massimo 54 rate bimestrali: la prima e la seconda rata scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2026; le altre 52 rate bimestrali si estendono fino al 30 novembre 2028 . Sulle rate successive alla seconda si applica un tasso del 3%, mentre l’importo di ciascuna rata deve essere almeno 100 euro.
Il mancato pagamento della prima o della seconda rata comporta la perdita del beneficio e il carico rientra nel debito originario; il mancato pagamento di due rate successive comporta la decadenza dal beneficio per l’intero residuo . La rottamazione‑quinquies è incompatibile con la rateizzazione ordinaria per lo stesso carico: occorre quindi valutare se l’importo risparmiato per sanzioni e interessi compensa il minor numero di rate disponibili.
4.2 Transazione fiscale e piano del consumatore
Nel quadro della composizione negoziata della crisi e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le imprese e i consumatori sovraindebitati possono presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti con il supporto dell’OCC. Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori (incluso lo Stato) il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle proprie capacità reddituali, con durata fino a 240 mesi. Una volta omologato dal tribunale, il piano è vincolante per tutti i creditori; le cartelle e gli avvisi compresi nel piano non possono essere eseguiti. Questo strumento permette al debitore di ripartire senza l’incubo delle misure esecutive e con un taglio consistente delle somme dovute.
Per le imprese, la transazione fiscale consente di proporre all’Erario e agli enti previdenziali il pagamento di una percentuale del credito nell’ambito di concordati preventivi, piani attestati o accordi di ristrutturazione. La percentuale deve essere superiore a quella offerta ai creditori chirografari e non può essere inferiore all’alternativa liquidatoria, come stabilito dall’articolo 63 del Codice della crisi. L’approvazione da parte del giudice e degli organi dell’Agenzia è necessaria per rendere effettiva la falcidia.
4.3 Altri strumenti: rottamazione dei ruoli cimiteriali, saldo e stralcio e definizione liti pendenti
Oltre alla rottamazione‑quinquies, il legislatore ha introdotto misure particolari per specifiche categorie di debiti. Ad esempio:
- Saldo e stralcio (legge di bilancio 2019): destinato ai contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro e carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, prevede il pagamento di una percentuale del debito (16%, 20% o 35% in base all’ISEE) in 5 rate. Anche se scaduto, è utile ricordarlo come strumento che ha consentito a molti contribuenti di azzerare le sanzioni e gli interessi.
- Definizione liti pendenti: consente di chiudere le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 pagando un importo pari al valore della controversia in primo grado; la misura è stata prorogata con diverse leggi di bilancio. Una volta definita la lite, il contribuente può chiedere la rateizzazione dell’importo residuo.
- Rottamazione ruoli cimiteriali: prevista da alcuni comuni per i debiti relativi a concessioni cimiteriali; permette il pagamento in più rate senza interessi.
Anche se alcune di queste misure sono chiuse, è importante conoscerle per valutare se il contribuente vi ha aderito e se vi siano carichi ancora definibili.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che possono compromettere la riuscita della rateizzazione o comportare costi aggiuntivi. Di seguito un elenco dei più frequenti con i nostri consigli:
- Ignorare le notifiche: i termini per impugnare o rateizzare decorrono dalla notifica della cartella. Non aprire la raccomandata o la PEC non sospende i termini.
- Chiedere la dilazione senza verificare i vizi: se la cartella è illegittima per prescrizione, decadenza o mancanza di motivazione, conviene contestarla prima di chiedere la rateizzazione.
- Sottovalutare l’importo delle rate: è essenziale calcolare la capacità di rimborso per evitare la decadenza. È preferibile richiedere subito il numero massimo di rate consentito piuttosto che trovarsi in difficoltà dopo pochi mesi.
- Non allegare la documentazione corretta: per le richieste documentate, mancare di allegare ISEE o bilancio comporta il rigetto. Conviene affidarsi a un professionista per predisporre l’istanza.
- Dimenticare la proroga: se la situazione peggiora, la legge consente una sola proroga. Occorre attivarsi tempestivamente; trascorrere il termine comporta la decadenza e l’impossibilità di rateizzare lo stesso debito .
- Confondere rateizzazione e rottamazione: la rottamazione comporta lo sconto di sanzioni e interessi ma un numero ridotto di rate. Bisogna valutare quale opzione è più conveniente in base all’importo dovuto e alle capacità di pagamento.
- Non monitorare le scadenze: consigliamo di impostare promemoria e, ove possibile, domiciliare il pagamento sul conto corrente. Anche un ritardo di pochi giorni può essere conteggiato come rata non pagata.
- Trascurare i nuovi carichi: la rateizzazione riguarda solo i carichi selezionati. Occorre controllare periodicamente la propria posizione per evitare che nuovi debiti non rateizzati diano luogo a azioni esecutive.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle di seguito sintetizzano i principali dati normativi in modo chiaro e immediato.
6.1 Limiti del numero di rate in base all’importo e all’anno
| Tipologia di richiesta | Importo del debito | Anni 2025-2026 | Anni 2027-2028 | Dal 2029 | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Semplice (senza documentazione) | ≤ 120 000 € | Fino a 84 rate | Fino a 96 rate | Fino a 108 rate | Art. 19 DPR 602/73 modificato dal D.Lgs. 110/2024 |
| Documentata (con indici) | > 120 000 € | Fino a 120 rate | Fino a 120 rate | Fino a 120 rate | Art. 19 DPR 602/73 |
| Documentata (importo ≤ 120 000 €) | ≤ 120 000 € | 85–120 rate | 97–120 rate | 109–120 rate | D.Lgs. 110/2024 |
6.2 Indicatori di difficoltà economica
| Soggetto | Indicatore | Soglia per difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Persone fisiche | ISEE | Soglie definite da AER annualmente | Necessario per richiedere più di 84/96/108 rate |
| Imprese | Indice di liquidità | < 1 | Rapporto tra attività correnti e passività correnti |
| Imprese | Indice alfa | Rapporto debito/valore produzione con soglie progressive | Determina fascia di rate (85–120, 97–120, 109–120) |
| Condomìni | Indice beta | > 10% | Rapporto debito/entrate dell’ultimo anno |
6.3 Decadenza dal piano
| Periodo di concessione | Rate non pagate per decadenza | Possibilità di nuova rateizzazione | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Fino al 15 luglio 2022 | 5 rate | Sì, pagando le rate scadute | Art. 19 DPR 602/73 previgente |
| Tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2021 | 10 rate | Sì, condizioni emergenziali | DL 146/2021 |
| Dal 15 luglio 2022 al 31 dicembre 2024 | 8 rate | No per stesso carico; sì per altri | DL 50/2017, DL 119/2018 |
| Dal 1° gennaio 2025 | 8 rate | No per stesso carico; sì per altri | D.Lgs. 110/2024 |
6.4 Rottamazione‑quinquies
| Carichi ammessi | Carichi esclusi | Numero rate | Decadenza | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| Debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; imposte dirette, IVA, contributi INPS, multe stradali | Recupero aiuti di Stato, risorse proprie UE, sanzioni penali | Pagamento unico o 54 rate bimestrali | Decadenza per mancato pagamento della prima o della seconda rata oppure di due rate successive | 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Dove posso trovare il servizio “Rateizza adesso” dell’Agenzia delle Entrate Riscossione?
Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito AER e sull’app Equiclick. È necessario accedere con SPID, CIE o CNS. Una volta entrati si seleziona la funzione “Rateizza adesso” e si seguono le istruzioni .
2. Quali debiti posso rateizzare con “Rateizza adesso”?
Possono essere rateizzati i debiti iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati, purché non siano già in pendenza di procedura esecutiva e non siano relativi a recupero di aiuti di Stato o risorse proprie UE. Sono inclusi i debiti derivanti da imposte, IVA, contributi previdenziali, multe stradali, tributi locali.
3. Posso rateizzare un debito già oggetto di rateizzazione decaduta?
Se la decadenza è intervenuta prima del 16 luglio 2022 e sono state pagate tutte le rate scadute, è possibile presentare una nuova istanza per lo stesso carico . Per i piani successivi, la normativa vieta la rateizzazione dello stesso debito, ma consente la dilazione di altri carichi.
4. Qual è l’importo minimo di ogni rata?
L’importo di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro per le rateizzazioni ordinarie. Per la rottamazione‑quinquies l’importo minimo di ciascuna rata bimestrale è 100 euro .
5. Se non pago una rata, perdo subito la rateizzazione?
No. La decadenza si verifica al mancato pagamento di un certo numero di rate anche non consecutive. Fino al 2024 la soglia è 8 rate; dal 2025 resta 8 per i nuovi piani . Tuttavia, il mancato pagamento di una rata determina l’immediata iscrizione degli interessi di mora sul residuo.
6. Cosa succede se l’AER rigetta la mia richiesta di dilazione?
Puoi presentare nuovamente l’istanza correggendo le carenze oppure impugnare il diniego davanti alla Commissione tributaria, dimostrando l’erroneità dell’atto e la sussistenza dei requisiti.
7. La domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e comporta l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c. . Da quel momento decorre un nuovo termine di prescrizione a partire dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.
8. Posso presentare contestualmente ricorso e istanza di rateizzazione?
È possibile, ma occorre valutare attentamente: la rateizzazione comporta riconoscimento del debito, quindi potrebbe indebolire il ricorso. È consigliabile chiedere la sospensione in sede giudiziale prima di rateizzare.
9. Se la mia situazione economica migliora, posso estinguere anticipatamente il piano?
Sì. È possibile pagare il residuo in un’unica soluzione in qualsiasi momento senza penali. L’estinzione anticipata fa cessare gli interessi futuri e consente di liberare eventuali garanzie.
10. Che documenti servono per la richiesta documentata?
Per le persone fisiche l’ISEE in corso di validità; per imprese e società l’ultimo bilancio approvato o la dichiarazione dei redditi, oltre a una relazione attestante gli indicatori di liquidità e alfa; per i condomìni il bilancio consuntivo. È necessario allegare anche un documento di identità.
11. Posso chiedere la rateizzazione se ho già un pignoramento in corso?
Se il pignoramento non è ancora sfociato nella vendita del bene o nell’assegnazione, il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione . Occorre però presentare la richiesta prima che la vendita sia conclusa.
12. Devo presentare l’istanza per ogni cartella separatamente?
No. Puoi includere più cartelle in un’unica richiesta, purché rientrino nelle stesse condizioni (importo totale e anno). Tuttavia, l’AER potrebbe proporre piani diversi per carichi di natura distinta (es. tributi erariali e contributi).
13. Cosa succede se smetto di pagare perché ho presentato un ricorso?
Se ottieni una sospensione giudiziale, puoi sospendere i pagamenti della rateizzazione limitatamente agli importi contestati . Gli importi non sospesi vanno comunque pagati per evitare la decadenza.
14. La rottamazione‑quinquies conviene sempre rispetto alla rateizzazione?
Non necessariamente. La rottamazione elimina sanzioni e interessi ma richiede il pagamento in un periodo breve (al massimo 54 rate bimestrali). Se l’importo capitale è molto elevato e il contribuente non ha la disponibilità economica, può risultare più oneroso rispetto a una rateizzazione lunga.
15. Posso delegare un professionista per la presentazione della domanda?
Sì. L’incarico a un avvocato o commercialista può essere conferito con procura alle liti o procura speciale; il professionista potrà accedere con le proprie credenziali e presentare l’istanza per conto del cliente, allegando la documentazione richiesta.
16. Le rate sono tutte dello stesso importo?
In genere sì, salvo i piani a rate variabili previsti dall’articolo 19 comma 1-ter (ex art. 3-bis) che consentono di modulare l’importo delle rate in base alla disponibilità finanziaria . Nel caso di rottamazione, le prime due rate sono più pesanti perché contengono la maggior parte dell’importo dovuto.
17. Se sono coobbligato o garante, posso beneficiare della rateizzazione?
Sì. Se più soggetti sono obbligati in solido, la rateizzazione ottenuta da uno produce effetti anche per gli altri, ma ciascun coobbligato è responsabile del pagamento dell’intero debito se gli altri non pagano.
18. Le somme rateizzate sono soggette a interessi?
Sì. L’articolo 19 prevede l’applicazione degli interessi legali, calcolati sul residuo, dalla data di scadenza della prima rata fino al termine del piano. Le aliquote variano annualmente secondo il tasso legale fissato dal Ministero dell’Economia.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di un piano di rateizzazione, presentiamo alcune simulazioni. I valori sono indicativi e non sostituiscono il calcolo ufficiale che può essere effettuato nel servizio “Rateizza adesso” o con l’ausilio del nostro studio.
8.1 Debito di 50 000 € con richiesta semplice nel 2026
Importo del debito: 50 000 €
Anno di presentazione dell’istanza: 2026 (quindi massimo 84 rate)
Numero di rate richieste: 84 (7 anni)
Importo rata mensile (capitale): 50 000 € / 84 = circa 595 €
Interessi legali: supponiamo un tasso annuo del 5% (soggetto a variazioni). Gli interessi si calcolano sul residuo e diminuiscono con il pagamento delle rate. Nel primo anno gli interessi saranno circa 2 500 €; nel complesso il piano comporterà interessi totali intorno a 8 000 €.
Costo complessivo: circa 58 000 €
Vantaggi: la rata mensile è sostenibile per chi dispone di un reddito stabile. Non è necessario allegare documentazione di difficoltà.
8.2 Debito di 150 000 € con richiesta documentata nel 2027
Importo del debito: 150 000 €
Anno di presentazione dell’istanza: 2027 (max 120 rate)
Numero di rate richieste: 120 (10 anni)
Documentazione richiesta: per una persona fisica, ISEE < soglia; per un’impresa, indici di liquidità <1 e alfa alto. Se i requisiti sono soddisfatti, l’AER concede le 120 rate; altrimenti propone un numero inferiore.
Importo rata mensile (capitale): 150 000 € / 120 = 1 250 €
Interessi: supponendo tasso legale 5%, gli interessi totali in 10 anni possono raggiungere 40 000 €. È fondamentale valutare la sostenibilità.
Vantaggi: consente di diluire un debito molto elevato su un periodo lungo; l’effetto sospensivo evita l’avvio di procedure esecutive.
8.3 Rottamazione‑quinquies per debiti di 30 000 €
Importo del debito originario: 30 000 € (imposta, sanzioni e interessi)
Rottamazione quinquies: importo da pagare = 30 000 € – (sanzioni e interessi). Supponiamo che le sanzioni e gli interessi ammontino a 10 000 €. Il contribuente paga 20 000 € + spese e diritti, senza interessi di mora.
Numero di rate: 54 rate bimestrali (9 anni). Importo rata ≈ 370 €.
Interessi: tasso del 3% dal 2026 sulla quota residua; su 20 000 € in 9 anni l’interesse complessivo è intorno a 2 700 €.
Vantaggi: risparmio immediato di 10 000 €; rata bimestrale accessibile. Occorre però presentare la domanda entro la scadenza fissata dalla legge di bilancio 2023.
8.4 Piano del consumatore per debiti fiscali di 80 000 €
Un imprenditore non fallibile con debiti fiscali e contributivi per 80 000 € presenta un piano del consumatore tramite l’OCC. Il piano prevede il pagamento del 40% del debito in 10 anni e la falcidia del restante 60%.
Importo da pagare: 32 000 € in 10 anni = 3 200 € l’anno, circa 267 € al mese.
Vantaggi: riduzione del debito di 48 000 €, sospensione immediata delle procedure esecutive una volta aperta la procedura e cancellazione dei debiti residui alla fine del piano.
Consigli: è fondamentale presentare un piano realistico; il tribunale e l’OCC valuteranno la capacità reddituale del debitore e l’assenza di atti di frode.
9. Conclusione
La rateizzazione è uno strumento indispensabile per chi si trova a dover gestire debiti tributari e contributivi. Grazie alla riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024, a partire dal 2025 sarà possibile chiedere fino a 108 rate per i debiti fino a 120 mila euro e fino a 120 rate per gli importi superiori, con un sistema più flessibile basato su indicatori economici. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione , motivo per cui è essenziale verificare la legittimità degli atti prima di inoltrare l’istanza.
Nel presente articolo abbiamo analizzato la normativa, le circolari, le procedure operative, le strategie difensive, gli strumenti alternativi (rottamazioni, transazione fiscale, piano del consumatore), gli errori da evitare, i casi pratici e le FAQ. Abbiamo anche fornito tabelle riepilogative e simulazioni numeriche per aiutare il lettore a orientarsi. La chiave del successo resta la tempestività: agire entro i termini, presentare la documentazione corretta e monitorare le scadenze. La proroga, quando prevista, deve essere richiesta prima di incorrere nella decadenza .
Noi dello studio legale Monardo siamo pronti a supportare i contribuenti e gli imprenditori nella gestione del debito fiscale e bancario. Grazie alla nostra esperienza maturata in anni di consulenza e contenzioso, possiamo:
- Bloccare le procedure esecutive tramite sospensioni giudiziali e amministrative.
- Redigere ricorsi efficaci per far valere vizi di notifica, prescrizione, decadenza e violazione dello statuto del contribuente.
- Predisporre istanze di rateizzazione calibrate sulle reali capacità del cliente, ottimizzando i piani e prevenendo la decadenza.
- Accedere agli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione) per ottenere una riduzione significativa dei debiti.
- Seguire le trattative con l’Agente della Riscossione e con l’Amministrazione finanziaria per concordare soluzioni transattive vantaggiose.
Non affrontare da solo l’agenzia delle entrate o l’INPS. Una consulenza professionale può farti risparmiare tempo, denaro e stress, evitando errori irreparabili.
📞 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme al suo team di avvocati e commercialisti saprà analizzare la tua situazione, individuare i vizi dell’atto, proporre la migliore strategia difensiva e attivare la rateizzazione o la rottamazione più conveniente. La tutela del contribuente è la nostra priorità.
Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate
- Cass. Civile, ord. 27504/2024 – la rateizzazione interrompe la prescrizione e sanatoria dei vizi di notifica .
- Cass. Civile, ord. 11338/2023 – conferma la funzione di riconoscimento del debito dell’istanza di dilazione.
- Cass. Civile, ord. 27672/2020 – il pagamento di rate non comporta la rinuncia ai motivi di ricorso salvo riconoscimento del debito.
- Cass. Civile, ord. 16098/2018 – la richiesta di rateizzazione è incompatibile con l’eccezione di notifica nulla.
- D.Lgs. 110/2024 – modifica l’articolo 19 del DPR 602/73 prevedendo un massimo di 84/96/108 rate per le richieste semplici e 120 per quelle documentate .
- Circolare AER sulle istanze di rateizzazione – disciplina operativa dell’accesso al servizio “Rateizza adesso” .
- Articolo 7 L. 212/2000 – obbligo di motivazione nelle cartelle e tutela del contribuente.
