Quanto sono le sanzioni sugli avvisi bonari?

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità (meglio nota come avviso bonario) fa entrare il contribuente in un percorso delicato e ricco di scadenze. L’atto non è ancora una cartella di pagamento, ma è la prima manifestazione formale di una pretesa tributaria: invita a correggere errori o omissioni rilevati nei controlli automatizzati (art. 36‑bis del DPR 600/1973) e formali (art. 36‑ter del DPR 600/1973) o nei controlli IVA (art. 54‑bis DPR 633/1972). Se gestito tempestivamente, consente di beneficiare di sanzioni fortemente ridotte; se ignorato o affrontato con superficialità, conduce all’iscrizione a ruolo e al recupero coattivo dell’intero importo con sanzioni ordinarie, interessi e aggravi.

Negli ultimi anni il legislatore ha profondamente modificato il quadro normativo. Con il decreto legislativo 87/2024 la sanzione per omesso versamento è stata ridotta dal 30 % al 25 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 . Con il decreto legislativo 108/2024 è stato raddoppiato il tempo a disposizione dei contribuenti per regolarizzare o contestare le somme dovute: dal 1° gennaio 2025 il termine passa da trenta a sessanta giorni . Le nuove regole interagiscono con le tradizionali norme degli articoli 36‑bis e 36‑ter, con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) – recentemente modificato dal D.Lgs. 219/2023, che introduce il contraddittorio preventivo obbligatorio per gli atti lesivi salvo quelli automatizzati – e con le procedure di ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 471/1997 ) e di rateizzazione disciplinate dal D.Lgs. 462/1997. Inoltre, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha istituito la nuova rottamazione‑quinquies che consente di definire in modo agevolato i carichi affidati all’agente della riscossione, inclusi quelli derivanti da avvisi bonari non pagati .

Per chi riceve un avviso bonario è fondamentale capire:

  • quali sono le sanzioni applicabili e come vengono calcolate;
  • quali termini bisogna rispettare per evitare il raddoppio delle sanzioni;
  • come contestare eventuali errori e quali sono gli strumenti di difesa;
  • in che modo usufruire delle riduzioni previste per il pagamento tempestivo o per le definizioni agevolate;
  • quali sono le alternative (ravvedimento operoso, rateizzazione, rottamazione, piani del consumatore) per definire il debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nel campo del diritto bancario e tributario.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Grazie alla combinazione di competenze legali e fiscali, il suo staff è in grado di:

  • analizzare nel dettaglio l’atto ricevuto e valutare l’esistenza di vizi formali o sostanziali;
  • presentare istanze di autotutela o ricorsi tributari per annullare o ridurre la pretesa;
  • ottenere sospensioni degli effetti esecutivi (anche tramite ordinanze cautelari);
  • avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione per concordare piani di rientro sostenibili;
  • assistere il contribuente nella scelta degli strumenti alternativi (ravvedimento operoso, rottamazione‑quinquies, concordato preventivo biennale, piani del consumatore, esdebitazione).

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1. Cos’è un avviso bonario e in cosa differisce da accertamento e cartella

Prima di analizzare le sanzioni, occorre comprendere la natura giuridica dell’avviso bonario. Questo termine non esiste nelle norme ma è la denominazione di uso comune per indicare la comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate in seguito a controlli:

Tipo di controlloRiferimento normativoDescrizioneSanzione ridotta se si paga entro 60 giorni
Controllo automatizzatoArt. 36‑bis DPR 600/1973 ; art. 54‑bis DPR 633/1972Il sistema informatico liquida le imposte e verifica aritmeticamente la correttezza dei versamenti, delle detrazioni e dei crediti. Le differenze vengono considerate quasi dichiarate dal contribuente .8,33 % dell’imposta dovuta (un terzo della sanzione del 25 %)
Controllo formaleArt. 36‑ter DPR 600/1973Gli uffici esaminano la documentazione a sostegno delle detrazioni e dei crediti e possono escludere oneri non documentati. Il risultato dev’essere comunicato al contribuente che ha 30 giorni (60 dal 2025) per rispondere .16,67 % dell’imposta dovuta (due terzi della sanzione del 25 %)
Controllo su IVAArt. 54‑bis DPR 633/1972Analogamente al controllo automatizzato per le imposte dirette, verifica la corretta liquidazione dell’IVA e dell’Iva di gruppo.8,33 % o 16,67 % a seconda del tipo di controllo
Avviso di accertamentoArt. 42 DPR 600/1973; art. 41‑bis DPR 600/1973; art. 56 DPR 633/1972Atto impositivo che rettifica il reddito dichiarato o l’imposta dovuta; è immediatamente esecutivo e soggetto a impugnazione entro 60 giorni.Sanzioni ordinarie (100–200 % nelle ipotesi di infedele dichiarazione o omessa dichiarazione)
Cartella di pagamentoArt. 25 DPR 602/1973Atto dell’agente della riscossione che intima il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Nasce se l’avviso bonario non viene definito.Sanzioni piene (25 % o 30 %), interessi e aggio

Differenza sostanziale. L’avviso bonario non è un provvedimento impositivo e non è immediatamente esecutivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione solo gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita; non assume rilievo la denominazione dell’atto né la mancanza di indicazione del termine o delle forme di impugnazione . La comunicazione bonaria invita semplicemente a regolarizzare, ma se non si paga entro il termine scattano le sanzioni piene e l’iscrizione a ruolo.

2. Fonti normative e giurisprudenziali

2.1 Articolo 36‑bis del DPR 600/1973 (liquidazione automatizzata)

L’art. 36‑bis dispone che l’Amministrazione finanziaria, mediante procedure automatizzate, liquida le imposte, i contributi e le altre somme dovute in base alle dichiarazioni. Se dal controllo emergono differenze rispetto al dichiarato, l’esito dev’essere comunicato al contribuente che può fornire chiarimenti entro un termine (30 giorni, divenuto 60 dal 2025). La norma stabilisce che i risultati della liquidazione si considerano come dichiarati dal contribuente ; pertanto le somme così accertate non richiedono un accertamento vero e proprio, ma restano modificabili solo mediante procedura di autotutela o ricorso.

2.2 Articolo 36‑ter del DPR 600/1973 (controllo formale)

Il controllo formale consente all’Agenzia delle Entrate di verificare la documentazione allegata alla dichiarazione e di escludere detrazioni o deduzioni non spettanti. Anche in questo caso il risultato dev’essere comunicato e il contribuente può fornire ulteriori elementi entro 30 giorni (60 dal 2025) . L’atto finale resta un invito bonario, ma se non viene definito si procede all’iscrizione a ruolo.

2.3 D.Lgs. 462/1997 e termine di risposta

Il decreto legislativo 462/1997 disciplina le comunicazioni degli esiti dei controlli e prevede (artt. 2, 3 e 3‑bis) che il contribuente ha 30 giorni per pagare o contestare. Il D.Lgs. 108/2024 ha sostituito il termine di trenta giorni con sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025, con conseguente aggiornamento di tutte le disposizioni correlate . Per le comunicazioni inviate a intermediari abilitati (commercialisti, consulenti) il termine è 90 giorni .

2.4 Articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per omesso o tardivo versamento)

Nella versione previgente, l’art. 13 sanciva una sanzione amministrativa pari al 30 % dell’imposta non versata; la sanzione era ridotta della metà (15 %) se il versamento avveniva entro 90 giorni e ulteriore riduzione era prevista se il pagamento interveniva entro 15 giorni (un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo) . Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema delle sanzioni tributarie abbassando la sanzione per ritardi e omessi versamenti al 25 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; la riduzione a un terzo o due terzi (8,33 % o 16,67 %) resta applicabile ai pagamenti effettuati entro 60 giorni . Le violazioni anteriori continuano a essere sanzionate con la misura del 30 % .

2.5 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente i versamenti omessi o tardivi beneficiando di sanzioni ridotte in proporzione al ritardo. Ad esempio, per versamenti eseguiti entro 15 giorni, la sanzione è di un quindicesimo per giorno; per versamenti entro 30 giorni, la sanzione è pari al 3,75 %; entro 90 giorni è il 6,00 %, e così via. Il D.Lgs. 87/2024 ha aggiornato le percentuali coerentemente alla nuova sanzione base del 25 %; per i versamenti eseguiti dopo il 1° settembre 2024, la sanzione quotidiana è 0,833 % (un quindicesimo del 12,5 %) . Resta ferma la possibilità di ravvedersi anche dopo l’avviso bonario, ma l’Ufficio potrebbe respingere il ravvedimento se già emessa la comunicazione.

2.6 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) e contraddittorio preventivo

Lo Statuto del contribuente contiene principi generali a tutela dei contribuenti, tra cui l’obbligo di contraddittorio preventivo. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis, che prevede che tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; l’ente deve comunicare lo schema di atto e assegnare al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni . Tuttavia, la stessa norma esclude il contraddittorio per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati , come gli avvisi bonari, che restano soggetti alla disciplina degli artt. 36‑bis e 36‑ter. Il contribuente può comunque chiedere chiarimenti o segnalare errori attraverso il canale Civis o recandosi presso gli sportelli, ma l’Amministrazione non è obbligata a instaurare un contraddittorio formale.

2.7 Giurisprudenza rilevante

Cassazione n. 25756/2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25756 del 22 settembre 2025, ha precisato che l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili e che questa elencazione riguarda categorie di atti immediatamente impositivi. La tassatività non esclude che la comunicazione di una pretesa tributaria può essere considerata impugnabile quando produce effetti sostanziali. Sono, infatti, qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se non si conclude con una formale intimazione di pagamento o non riporta l’indicazione del termine per impugnare . La Corte sottolinea che il contribuente può impugnare tali atti, ma l’impugnazione è facoltativa: l’eventuale omissione non preclude la possibilità di contestare la pretesa in un momento successivo, quando l’atto assume forma autoritativa . Questo orientamento amplia la tutela del contribuente, consentendogli di contestare anche le comunicazioni bonarie quando ritiene che contengano una pretesa definita.

Cassazione 31/10/2025 n. 28785 (depenalizzazione del controllo cartolare)

Un’altra pronuncia significativa (ordinanza n. 28785/2025) ha affermato che il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire mediante procedura automatizzata di cui all’art. 36‑bis, quando risulta dal semplice esame cartolare dei documenti . La Corte ha quindi legittimato l’utilizzo dei controlli automatici anche per recuperare crediti d’imposta indebitamente utilizzati, sottolineando che il contribuente può far valere le proprie ragioni solo dopo la ricezione dell’avviso bonario.

Giurisprudenza sulla facoltatività dell’impugnazione

La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente per categorie : gli atti “atipici” (inviti al pagamento, solleciti bonari, preavvisi di iscrizione ipotecaria) sono facoltativamente impugnabili, ma la mancata impugnazione non comporta preclusioni future . Ciò significa che il contribuente può contestare il merito della pretesa anche nella fase successiva (cartella o avviso di intimazione), portando in giudizio i vizi dell’atto presupposto.

2.8 Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e rottamazione‑quinquies

La legge di bilancio per il 2026 ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, introducendo la rottamazione‑quinquies. La misura interessa i debiti affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, compresi quelli derivanti da omesso versamento di imposte a seguito di controlli automatici e formali . Sono inclusi anche i carichi relativi a contributi previdenziali e alle sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture (violazioni del Codice della strada) . Restano esclusi i debiti relativi ad accertamenti e gli importi già regolarmente pagati . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e consente di versare l’imposta e gli interessi maturati, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora.

3. Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’avviso bonario

Quando arriva un avviso bonario è essenziale agire con metodo. Di seguito è riportato un percorso in sette passi che ogni contribuente dovrebbe seguire, con suggerimenti pratici utili al debitore:

Passo 1 – Ricezione e verifica dell’atto

Gli avvisi bonari vengono notificati tramite:

  • PEC o cassetto fiscale dell’intermediario abilitato;
  • raccomandata A/R se il contribuente non ha domicilio digitale.

La data di notifica inizia a far decorrere i termini. Dal 1° gennaio 2025 il termine per regolarizzare o contestare è di 60 giorni (90 giorni se l’atto è inviato all’intermediario) . Prima di tale data il termine restava 30 giorni.

Appena ricevuto l’atto è necessario:

  • controllare che sia riferito al proprio codice fiscale/partita IVA;
  • verificare che riporti correttamente periodo d’imposta, imposta dovuta, interessi, sanzioni ridotte, termini e modalità di pagamento;
  • accertare eventuali errori materiali (doppie iscrizioni, omissioni di crediti, dati anagrafici errati);
  • controllare la data di emissione per capire quale regime sanzionatorio si applica (25 % se la violazione è successiva al 1° settembre 2024 ; 30 % se antecedente ).

Passo 2 – Valutazione della pretesa e comparazione con la dichiarazione

Confrontare i dati contenuti nell’avviso con la propria dichiarazione e con i versamenti effettuati. Nel controllo automatico l’avviso può derivare, ad esempio, da:

  • errori formali (codici tributo errati, versamenti duplicati);
  • omissione di versamenti o versamenti insufficienti;
  • utilizzo di crediti non spettanti (compensazioni indebite);
  • differenze nel calcolo delle ritenute per lavoratori autonomi.

Nel controllo formale, invece, l’Agenzia potrebbe avere escluso oneri, detrazioni o deduzioni per mancanza di documenti o per inammissibilità delle spese. In questa fase è utile ricostruire i versamenti e recuperare la documentazione, in modo da dimostrare la correttezza della dichiarazione.

Passo 3 – Scelta tra pagamento e contestazione

Se la pretesa è fondata e il contribuente decide di pagare, deve rispettare i termini per beneficiare delle riduzioni. Se invece ritiene che l’avviso contenga errori, può chiedere assistenza e presentare istanza di rettifica. L’Agenzia delle Entrate specifica che chi non è d’accordo può rivolgersi allo sportello o utilizzare i servizi telematici (Civis) per segnalare l’errore; se l’ufficio riconosce l’errore emetterà un nuovo avviso con gli importi rettificati .

Passo 4 – Pagamento con sanzioni ridotte

Le modalità di pagamento sono indicate nell’avviso e normalmente avvengono tramite modello F24 precompilato. Dal 1° settembre 2024 le sanzioni sono calcolate sul 25 % dell’imposta non versata ; prima di tale data la base era il 30 %. La riduzione della sanzione opera in funzione del tipo di controllo e del momento del pagamento:

Periodo e tipo di controlloSanzione basePercentuale da versare entro 60 giorniNote
Violazioni commesse dal 1/9/2024 (D.Lgs. 87/2024)25 %8,33 % se derivante da controllo automatizzato; 16,67 % se da controllo formaleLa riduzione si applica solo pagando entro 60 giorni; dopo il termine scatta il 25 % pieno oltre interessi
Violazioni commesse prima del 1/9/202430 %10 % (un terzo) per controlli automatizzati; 20 % (due terzi) per controlli formaliPer ritardi fino a 15 giorni la sanzione è 0,833 % al giorno (1/15 della sanzione ridotta)

Pagamento a rate. Il D.Lgs. 462/1997 consente di suddividere il debito fino a 20 rate trimestrali. Dal 1° gennaio 2025 la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dall’avviso e non più entro 30 giorni; il mancato pagamento della prima rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo.

Passo 5 – Contestazione e autotutela

Se si ritiene che la pretesa sia infondata (ad esempio perché il credito è stato correttamente utilizzato, oppure perché si tratta di un errore formale), si può presentare una richiesta di rettifica all’ufficio competente tramite il servizio Civis. È necessario allegare la documentazione comprovante l’errore (quietanze, bonifici, contratti, fatture, ecc.). Se l’Agenzia accoglie l’istanza, emette una comunicazione rettificata; in questo caso i termini per il pagamento decorrono nuovamente e sono di 60 giorni .

In alternativa si può presentare un ricorso dinanzi al giudice tributario. La giurisprudenza ritiene che l’avviso bonario sia un atto facoltativamente impugnabile: la Cassazione ha ammesso la possibilità di impugnare anche gli atti che contengono una pretesa tributaria definita, pur se denominati inviti o comunicazioni, quando producono effetti sostanziali . Tuttavia, il contenzioso deve essere valutato con prudenza: se l’avviso non contiene una pretesa definita, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile. Rivolgersi a un professionista consente di verificare la sussistenza dei presupposti.

Passo 6 – Effetti della mancata risposta

Se non si paga o non si contesta entro i termini, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo con sanzioni piene (25 % o 30 %, a seconda della data della violazione), interessi e aggio dell’agente della riscossione. La cartella di pagamento sarà notificata e diventerà immediatamente esecutiva. Dal momento dell’iscrizione a ruolo non sarà più possibile beneficiare della riduzione ad un terzo o due terzi delle sanzioni.

Inoltre, la prescrizione dell’imposta comincia a decorrere nuovamente dalla notifica della cartella. La Cassazione ha precisato che la notifica di atti prodromici (ad es. intimazioni di pagamento) non impugnati provoca il consolidamento del credito e fa ripartire il termine prescrizionale . Ignorare l’avviso bonario può quindi avere effetti pregiudizievoli anche per i termini di prescrizione.

Passo 7 – Tutela del contribuente nelle fasi successive

Dopo l’iscrizione a ruolo il contribuente può ancora difendersi attraverso:

  • Ravvedimento operoso: il versamento spontaneo prima della notifica della cartella permette di ridurre ulteriormente la sanzione, secondo le percentuali dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
  • Istanza in autotutela: è sempre possibile chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto se esso presenta errori manifesti (doppia imposizione, errore di persona, errore di calcolo) o se è stato emesso in violazione della legge. La recente riforma dello Statuto prevede casi di autotutela obbligatoria e facoltativa, imponendo alla pubblica amministrazione di annullare d’ufficio gli atti illegittimi .
  • Ricorso alla Commissione tributaria: la cartella può essere impugnata per vizi propri o per vizi degli atti presupposti (se non impugnati perché non conosciuti o perché l’avviso non conteneva una pretesa definita). Entro la presentazione del ricorso è possibile chiedere la sospensione della riscossione.
  • Definizione agevolata: se sussistono i requisiti (ad esempio, rottamazione‑quinquies) il contribuente può sanare il debito pagando solo imposta e interessi, senza sanzioni .

4. Calcolo delle sanzioni e simulazioni pratiche

Uno degli aspetti più importanti dell’avviso bonario è la riduzione delle sanzioni rispetto alla cartella di pagamento. Di seguito sono illustrati i diversi regimi sanzionatori con esempi numerici.

4.1 Regime ante 1° settembre 2024

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione ordinaria è del 30 % dell’imposta non versata . Gli avvisi bonari consentono la riduzione a:

  • 10 % (un terzo) per i controlli automatizzati ;
  • 20 % (due terzi) per i controlli formali ;
  • riduzione ulteriore per versamenti entro 15 giorni: 0,833 % al giorno (1/15 della sanzione ridotta) .

Esempio 1 – Violazione ante 1/9/2024.

Un contribuente ha omesso di versare € 4 000 di IRPEF per l’anno 2023. Riceve l’avviso bonario il 10 febbraio 2024. Se paga entro 30 giorni (60 giorni non ancora in vigore):

  • Imposta dovuta: € 4 000;
  • Sanzione ridotta (controllo automatizzato): 10 % di € 4 000 = € 400;
  • Interessi legali (1,25 % annuo ipotetico) calcolati dalla scadenza originaria al pagamento, ad esempio € 50;
  • Totale da versare: € 4 450.

Se paga con 10 giorni di ritardo oltre il termine, la sanzione aumenta di 0,833 % per ciascun giorno; dopo 10 giorni la sanzione sarà: 0,833 % × 10 giorni = 8,33 % → € 4 000 × 8,33 % = € 333,20; quindi la sanzione complessiva diventa € 733,20.

Se non paga entro il termine, la sanzione piena del 30 % verrà iscritta a ruolo: € 4 000 × 30 % = € 1 200, oltre interessi e aggio.

4.2 Regime dal 1° settembre 2024

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria scende al 25 % . Gli avvisi bonari consentono la riduzione a:

  • 8,33 % (un terzo) per i controlli automatizzati ;
  • 16,67 % (due terzi) per i controlli formali ;
  • 0,833 % al giorno per ritardi fino a 15 giorni .

Dal 1° gennaio 2025 il pagamento e la rateizzazione devono essere effettuati entro 60 giorni . Le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 ma comunicate dopo l’entrata in vigore della riforma continuano a essere sanzionate con la misura del 30 %, mentre il termine di 60 giorni si applica a tutte le comunicazioni.

Esempio 2 – Violazione post 1/9/2024.

Un contribuente omette di versare € 5 000 di IVA nel 2024 (violazione commessa il 16 novembre 2024). Riceve l’avviso bonario il 20 gennaio 2025. Se paga entro 60 giorni (20 marzo 2025):

  • Sanzione ridotta (controllo automatizzato): € 5 000 × 8,33 % = € 416,50;
  • Interessi legali: ipotizziamo € 30;
  • Totale dovuto: € 5 446,50.

Se paga in ritardo di 10 giorni, la sanzione aumenta di 0,833 % × 10 = 8,33 % → € 5 000 × 8,33 % = € 416,50 aggiuntivi; la sanzione complessiva diventa € 833,00.

Se non paga entro 60 giorni, la sanzione piena del 25 % verrà iscritta a ruolo: € 5 000 × 25 % = € 1 250, oltre interessi.

4.3 Rateizzazione

Per importi elevati è possibile chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali. I requisiti sono:

  • importo dovuto superiore a € 200;
  • presentazione di apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, indicata nella comunicazione;
  • versamento della prima rata entro 60 giorni (30 prima del 2025);
  • importo delle rate costante e non inferiore a € 100.

Esempio 3 – Rateizzazione.

Avviso bonario per imposta dovuta € 12 000, sanzione ridotta 8,33 % (€ 999,60) e interessi € 100. Totale dovuto: € 13 099,60. Il contribuente può suddividerlo in 20 rate trimestrali: € 654,98 ciascuna (tranne l’ultima). Dovrà però versare la prima rata entro 60 giorni; se non lo fa, perde la rateizzazione e sarà iscritta a ruolo l’intera somma con sanzione piena.

5. Difese e strategie legali del contribuente

La gestione di un avviso bonario richiede una valutazione tecnica: un approccio superficiale rischia di compromettere diritti e di generare costi più elevati. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive.

5.1 Verifica della legittimità dell’atto

L’avviso bonario dev’essere motivato. Sebbene non sia richiesto un contraddittorio formale per gli atti automatizzati , la comunicazione deve indicare le ragioni dell’errore e le somme dovute. È opportuno verificare che:

  • l’avviso sia stato notificato al corretto indirizzo PEC o al domicilio fiscale;
  • siano rispettati i termini di decadenza (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo per i controlli formali e del terzo anno per i controlli automatizzati);
  • sia stata rispettata la sospensione estiva dei termini (1° agosto – 4 settembre), che proroga i termini di 30 giorni quando l’avviso è notificato nel periodo .

Se mancano questi requisiti l’avviso può essere impugnato per nullità. Inoltre, l’art. 6 della L. 212/2000 prevede che l’Amministrazione debba assicurare una conoscenza effettiva degli atti e invitare il contribuente a fornire osservazioni; la violazione di questo principio può determinare l’annullabilità dell’atto.

5.2 Autotutela e richieste di rettifica

Presentare un’istanza di autotutela può portare all’annullamento totale o parziale dell’avviso senza oneri per il contribuente. I casi più frequenti sono:

  • errore di persona (l’avviso è indirizzato al soggetto sbagliato);
  • doppia imposizione (il tributo è già stato pagato);
  • errore di calcolo o di trascrizione (codice tributo errato, importi duplicati);
  • inesistenza di materia imponibile (es. credito già compensato).

La domanda può essere presentata via PEC o tramite il servizio Civis allegando la documentazione. Se la richiesta viene accolta, l’ufficio emette un nuovo avviso o annulla l’atto. È importante monitorare la risposta: l’assenza di feedback non sospende i termini di pagamento, che continuano a decorrere.

5.3 Impugnazione facoltativa dell’avviso bonario

Come già ricordato, l’avviso bonario non è inserito tra gli atti impugnabili dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Ciononostante, la giurisprudenza ha riconosciuto che gli atti che contengono una pretesa tributaria definita sono impugnabili anche se denominati diversamente . Quando l’avviso indica importi ormai determinati e contiene l’avviso che, in mancanza di pagamento, sarà emessa la cartella, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni.

Impugnare l’avviso può essere utile nei casi in cui:

  • si contesta la legittimità della pretesa (es. tasse già prescritte);
  • si vuole evitare che il carico si consolidi e riparta la prescrizione ;
  • l’Amministrazione ha commesso un errore di diritto (applicazione errata della norma, mancata considerazione di esenzioni);
  • vi è un difetto di motivazione o una violazione del contraddittorio previsto dall’art. 6 bis dello Statuto (se applicabile).

È fondamentale valutare la convenienza economica e processuale del ricorso: un’impugnazione mal proposta può comportare costi di soccombenza. Rivolgendosi a un professionista si può scegliere la strategia più idonea.

5.4 Soluzioni stragiudiziali e negoziali

Oltre al contenzioso, vi sono strumenti che consentono di risolvere la posizione debitoria in modo più rapido e flessibile:

  • Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare spontaneamente i versamenti non effettuati con sanzioni ulteriormente ridotte. È applicabile fino al momento in cui l’imposta non sia stata formalmente accertata o non sia iniziata un’attività di verifica.
  • Rateizzazione: come già illustrato, consente di dilazionare il pagamento in 20 rate trimestrali. È uno strumento utile per non dover ricorrere a finanziamenti esterni; tuttavia richiede puntualità nel pagamento delle rate.
  • Rottamazione‑quinquies: la nuova definizione agevolata permette di estinguere i carichi iscritti a ruolo, anche derivanti da avvisi bonari, pagando imposta e interessi senza sanzioni . Può essere richiesta entro il 30 aprile 2026. Sono esclusi i debiti da accertamento .
  • Concordato preventivo biennale (CPB): introdotto dalla riforma fiscale, consente alle partite IVA di aderire a una proposta dell’Agenzia delle Entrate che predefinisce il reddito/tassazione per due anni. L’adesione è subordinata al fatto che il contribuente non abbia debiti fiscali superiori a € 5 000 (comprensivi di imposta, interessi e sanzioni), salvo quelli sospesi o rateizzati .
  • Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione: previsti dalla L. 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento) e dal Codice della crisi. Consentono al debitore in difficoltà di proporre un piano di pagamento ridotto ai creditori, che può comportare la riduzione o l’annullamento dei debiti fiscali. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di questi strumenti.

6. Strumenti alternativi e opportunità

La gestione del debito con il Fisco non si esaurisce con l’avviso bonario. Esistono diversi istituti di definizione agevolata e di riequilibrio finanziario che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione. Di seguito una panoramica.

6.1 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La rottamazione‑quinquies consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il debito residuo e gli interessi legali, con lo stralcio di sanzioni e interessi di mora . Possono rientrare anche i debiti derivanti da avvisi bonari non pagati (iscritti a ruolo), nonché le somme già inserite nelle precedenti rottamazioni, se si è decaduti. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali; la prima rata è dovuta il 30 novembre 2026. La definizione comporta l’estinzione delle sanzioni e blocca l’avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive.

6.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 108/2024, art. 4) è un istituto che permette ai titolari di partita IVA con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro di concordare con l’Amministrazione un reddito predefinito per due anni. Per accedervi non bisogna avere debiti fiscali superiori a € 5 000, inclusi interessi e sanzioni, dopo il pagamento di eventuali piani di rateizzazione . Il CPB non riguarda direttamente gli avvisi bonari, ma consente di prevenire future contestazioni. L’assistenza di un professionista è fondamentale per valutare la convenienza.

6.3 Pace fiscale e definizioni agevolate precedenti

Negli ultimi anni si sono susseguite numerose definizioni agevolate (rottamazione‑ter, saldo e stralcio, rottamazione‑quater). Alcune prevedevano la possibilità di definire anche gli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3 % (definizione automatizzata 2019‑2021). Sebbene i termini siano scaduti, è importante verificare se il contribuente abbia aderito e sia decaduto, poiché i carichi potrebbero rientrare nella rottamazione‑quinquies.

6.4 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Oltre al ravvedimento ordinario, la legge di bilancio 2023 aveva introdotto un ravvedimento speciale con sanzioni al 3 % per regolarizzare le dichiarazioni 2021 e 2022. Anche questo istituto è ormai scaduto, ma l’esperienza dimostra l’importanza di monitorare le opportunità normative che consentono di chiudere le pendenze con sanzioni ridotte.

6.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione

La L. 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consentono alle persone fisiche e alle imprese in difficoltà finanziaria di accedere a procedure che possono includere i debiti fiscali. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione prevedono un giudizio di omologazione da parte del tribunale; l’esdebitazione consente la liberazione dai debiti residui a fronte della cessione di beni e del pagamento di una somma proporzionata. Questi strumenti sono complessi e richiedono l’intervento di un gestore della crisi certificato come l’Avv. Monardo.

7. Errori comuni e consigli pratici

Durante l’esame degli avvisi bonari lo studio legale riscontra spesso gli stessi errori, che possono essere evitati con un po’ di attenzione:

  1. Ignorare l’avviso o ritardare la risposta. Anche se non è una cartella, l’avviso bonario fa decorrere termini precisi. Posticipare il pagamento di pochi giorni può far scattare la sanzione piena.
  2. Pagare senza controllare. Molti contribuenti pagano automaticamente l’importo richiesto senza verificare se ci siano errori o se la sanzione sia calcolata correttamente. È sempre consigliabile comparare l’avviso con la propria contabilità.
  3. Confondere regimi sanzionatori. Le regole sono diverse a seconda della data della violazione (prima o dopo il 1 settembre 2024) e della data di notifica (regime 30 o 60 giorni). Assicuratevi di applicare la giusta percentuale.
  4. Non utilizzare il ravvedimento. Se vi accorgete dell’errore prima di ricevere l’avviso bonario, potete regolarizzare con sanzioni molto ridotte. Anche dopo la ricezione, in alcuni casi il ravvedimento può essere ancora utilizzato.
  5. Sottovalutare il contenzioso. Impugnare un avviso bonario è possibile, ma va valutato con attenzione. Un ricorso infondato può essere respinto e comportare condanna alle spese. È sempre utile un parere professionale.
  6. Dimenticare la rateizzazione. Molti temono di non poter pagare l’intero importo: la rateizzazione consente di diluire il debito senza ricorrere a finanziamenti esterni. La prima rata deve essere versata entro i termini.
  7. Non comunicare con l’ufficio. In caso di dubbi o difficoltà conviene contattare l’Agenzia tramite Civis o rivolgersi allo sportello: spesso gli errori vengono corretti senza bisogno di ricorrere al giudice.

8. Tabelle riepilogative

Per aiutare il lettore a orientarsi tra norme e termini, si propongono alcune tabelle sintetiche. Le tabelle contengono parole chiave e numeri per facilitare la consultazione.

8.1 Regimi sanzionatori e termini (in vigore al 2026)

Epoca della violazioneSanzione ordinariaRiduzione per pagamento entro il termineTermine per pagare o contestareNote
Violazioni fino al 31/8/202430 %10 % (controlli automatizzati); 20 % (controlli formali)30 giorni (60 dal 2025)Sanzione giornaliera 0,833 % per ritardi ≤15 gg
Violazioni dal 1/9/202425 %8,33 % (controlli automatizzati); 16,67 % (controlli formali)60 giorni dal 2025 (30 giorni nel 2024); 90 gg se comunicazione via intermediarioSanzione giornaliera 0,833 % per ritardi ≤15 gg

8.2 Strumenti di definizione e requisiti principali

StrumentoRequisiti principaliBenefici
Ravvedimento operosoVersamento spontaneo prima o dopo avviso; importo non ancora definito in cartellaSanzioni ridotte in proporzione al ritardo; interessi legali limitati
Avviso bonario e rateizzazionePagamento o richiesta di rate entro 60 gg; importo dovuto > € 200Sanzione ridotta (8,33 % o 16,67 %); possibilità di 20 rate trimestrali
Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies)Domanda entro 30/4/2026; carichi affidati tra 2000 e 2023, compresi avvisi bonari iscritti a ruoloStralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento imposta e interessi in massimo 54 rate
Concordato preventivo biennaleRicavi/compensi ≤ € 5 milioni; assenza di debiti fiscali oltre € 5 000Predeterminazione del reddito per due anni; maggiore certezza fiscale
Piani del consumatore/accordi di ristrutturazioneInsolvenza o sovraindebitamento; proposta di piano con l’aiuto dell’OCCRiduzione o cancellazione dei debiti fiscali; protezione da azioni esecutive

9. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è esattamente un avviso bonario?
    È una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. Non è un atto impositivo esecutivo, ma un invito a regolarizzare con sanzioni ridotte.
  2. Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?
    L’avviso bonario è un invito a pagare con sanzioni ridotte; la cartella di pagamento è un atto esecutivo notificato dall’agente della riscossione dopo l’iscrizione a ruolo, con sanzioni piene e aggio.
  3. Quali sono i termini per rispondere a un avviso bonario?
    Dal 1° gennaio 2025 il termine è 60 giorni ; se l’avviso è inviato a un intermediario abilitato diventa 90 giorni . Per le comunicazioni antecedenti resta il termine di 30 giorni.
  4. Cosa succede se non pago entro il termine?
    Le sanzioni si applicano nella misura piena (25 % o 30 % a seconda della data della violazione) e l’importo viene iscritto a ruolo; seguirà la cartella di pagamento.
  5. Posso rateizzare l’avviso bonario?
    Sì, è possibile chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni; se non pagata si perde il beneficio e l’intero importo diventa esigibile.
  6. Le sanzioni per avviso bonario sono sempre il 25 %?
    No. Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione ordinaria rimane al 30 % . La riduzione al 25 % si applica solo alle violazioni dal 1° settembre 2024 .
  7. Come si calcola la sanzione ridotta?
    Per i controlli automatizzati la sanzione ridotta è un terzo di quella ordinaria (8,33 % o 10 %), mentre per i controlli formali è due terzi (16,67 % o 20 %) . Se si paga oltre il termine di 60 giorni ma entro 15 giorni, si aggiunge 0,833 % per ogni giorno di ritardo .
  8. Posso contestare l’avviso bonario?
    Sì. Anche se l’avviso non è formalmente un atto impositivo, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnarlo quando contiene una pretesa tributaria definita . Il ricorso è facoltativo e deve essere valutato con l’aiuto di un professionista.
  9. Come faccio a segnalare un errore nell’avviso?
    Puoi utilizzare il servizio telematico Civis dell’Agenzia delle Entrate o rivolgerti allo sportello. Devi indicare le motivazioni e allegare i documenti. L’ufficio può rettificare l’avviso e inviare una nuova comunicazione .
  10. Se ho già pagato l’imposta, devo pagare anche la sanzione?
    Se il pagamento è stato effettuato prima della ricezione dell’avviso, puoi dimostrarlo e chiedere l’annullamento. Se il pagamento avviene dopo l’avviso, la sanzione ridotta si applica comunque.
  11. Le somme dovute a seguito di avviso bonario sono deducibili?
    Le sanzioni non sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Gli interessi, invece, sono deducibili se relativi a imposte sui redditi.
  12. Cos’è il contraddittorio preventivo? Si applica agli avvisi bonari?
    Il contraddittorio preventivo è l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare lo schema dell’atto e attendere le controdeduzioni del contribuente per almeno 60 giorni . Tuttavia, gli atti automatizzati (come gli avvisi bonari) ne sono esclusi .
  13. È possibile usufruire del ravvedimento dopo l’avviso bonario?
    In linea di principio il ravvedimento operoso si perfeziona prima della notifica dell’avviso. Dopo la notifica, il pagamento può essere considerato ravvedimento se l’Amministrazione non ha ancora iscritto l’imposta a ruolo; occorre comunque verificarlo con l’ufficio.
  14. Cosa devo fare se non posso pagare entro 60 giorni?
    Puoi chiedere la rateizzazione oppure valutare la definizione agevolata (rottamazione‑quinquies). È importante non ignorare l’atto: una risposta tempestiva evita l’iscrizione a ruolo.
  15. Se non ricevo l’avviso bonario posso contestare la cartella?
    Sì. La mancata notifica dell’avviso bonario può costituire un vizio dell’atto successivo. È possibile impugnare la cartella lamentando la violazione del contraddittorio e dell’art. 6 dello Statuto. In alcuni casi la Cassazione ha riconosciuto che il mancato invio della comunicazione può essere dedotto anche successivamente .
  16. Le violazioni formali sono sanzionabili?
    Gli errori meramente formali che non incidono sulla base imponibile non sono sanzionabili. Se l’avviso bonario deriva da errori formali, è possibile chiedere l’annullamento in autotutela.
  17. Posso utilizzare crediti di imposta in compensazione per pagare l’avviso?
    Sì, tramite modello F24 è possibile compensare debiti e crediti. Occorre però verificare che il credito sia effettivamente spettante; l’utilizzo di crediti non spettanti comporta sanzioni dal 100 % al 200 % e, dal 1° settembre 2024, anche la confisca nei casi di compensazioni fraudolente .
  18. Cosa succede se presento una dichiarazione integrativa dopo aver ricevuto l’avviso?
    La dichiarazione integrativa consente di correggere errori o omissioni e può ridurre la sanzione. Tuttavia, se l’Amministrazione ha già rilevato la violazione, l’effetto sanante può essere limitato. È consigliabile consultare un professionista prima di presentare l’integrativa.
  19. Le sanzioni dell’avviso bonario sono impugnabili per eccessiva onerosità?
    Le sanzioni sono fissate dalla legge e non possono essere ridotte dal giudice salvo nei casi espressamente previsti (es. ravvedimento). Tuttavia, si può eccepire l’illegittimità della pretesa o dell’applicazione della sanzione quando non ricorrono i presupposti.
  20. Quali sono i rapporti tra avviso bonario e pignoramento?
    L’avviso bonario precede la cartella di pagamento; il pignoramento può avvenire solo dopo la notifica della cartella e l’ulteriore mancato pagamento. Agire in tempo evita l’avvio delle procedure esecutive.

10. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle sanzioni e delle scelte possibili, proponiamo tre scenari basati su situazioni frequenti. I dati sono solo esemplificativi.

Scenario 1 – Errato utilizzo di credito prima del 1/9/2024

Situazione. Professionista utilizza in compensazione un credito di imposta di € 2 000 nel modello F24 del 2023. L’Agenzia rileva che il credito non era spettante e invia avviso bonario nel luglio 2024 (controllo automatizzato).

Soluzione. Poiché la violazione è stata commessa prima del 1/9/2024, la sanzione ordinaria è 30 %. Tuttavia, l’avviso consente di pagare un terzo:

  • Imposta dovuta: € 2 000 (recupero del credito);
  • Sanzione ridotta: € 2 000 × 10 % = € 200;
  • Interessi: € 40 (ipotizzati);
  • Totale: € 2 240.

Il professionista può pagare in unica soluzione o chiedere 8 rate trimestrali da € 280, eseguendo la prima entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni dal 2025). Se ritiene di avere diritto al credito, può presentare istanza di rettifica allegando la documentazione; nel frattempo, il termine continua a decorrere.

Scenario 2 – Omesso versamento IVA dopo il 1/9/2024

Situazione. Azienda dimentica di versare € 10 000 di IVA dovuta per il terzo trimestre 2024 (scadenza 16 ottobre 2024). L’avviso bonario arriva il 20 febbraio 2025.

Calcolo della sanzione. Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → sanzione ordinaria 25 %. Avviso derivante da controllo automatizzato:

  • Sanzione ridotta: € 10 000 × 8,33 % = € 833;
  • Interessi: € 75;
  • Totale dovuto: € 10 908.

L’azienda può pagare in un’unica soluzione oppure rateizzare (fino a 20 rate da circa € 545). Se paga con 10 giorni di ritardo oltre il termine di 60 giorni, la sanzione aumenta del 8,33 % (€ 833), raddoppiando l’importo complessivo a € 1 666.

Scenario 3 – Contestazione dell’avviso per oneri non riconosciuti

Situazione. Persona fisica presenta la dichiarazione dei redditi 2023 indicando € 3 000 di spese sanitarie; durante il controllo formale l’Agenzia esclude € 1 000 di oneri, poiché il codice fiscale del medico era errato. L’avviso bonario arriva il 10 maggio 2025 (controllo formale).

Strategia. La persona verifica di aver conservato le ricevute e che l’onere è effettivamente sostenuto. Può:

  1. Chiedere la rettifica tramite Civis, allegando la documentazione corretta (ricevuta, certificazione sanitaria). L’ufficio, se convinto, emetterà un nuovo avviso con importi ridotti.
  2. Pagare la sanzione ridotta: poiché si tratta di controllo formale su violazione post 1/9/2024, la sanzione ridotta è 16,67 % dell’imposta dovuta sui € 1 000 non riconosciuti. Se l’imposta dovuta è € 380, la sanzione è € 380 × 16,67 % = € 63,35.
  3. Impugnare l’avviso: se ritiene che l’ufficio non abbia valutato correttamente le prove, può presentare ricorso entro 60 giorni. La Cassazione consente di contestare anche gli avvisi bonari quando recano una pretesa definita , ma è consigliabile farlo solo se ci sono elementi solidi.

11. Conclusione: perché agire subito con l’assistenza di un professionista

L’avviso bonario rappresenta un momento fondamentale nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie alle riforme del 2024 e del 2025, i contribuenti dispongono oggi di tempi più lunghi (60 giorni per pagare o contestare ) e di sanzioni più basse (25 % per violazioni dal 1/9/2024 ). Tali opportunità, tuttavia, richiedono una gestione attenta e tempestiva: un ritardo o una sottovalutazione può far scattare la sanzione piena, gli interessi, l’iscrizione a ruolo e, in ultima analisi, le azioni esecutive come il pignoramento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per assistere contribuenti e imprese in ogni fase della procedura: dalla verifica dell’avviso alla predisposizione di istanze di rettifica o ricorso, dalla negoziazione di piani di rientro alla presentazione di domande di rottamazione‑quinquies, dal ravvedimento operoso alla gestione della crisi da sovraindebitamento mediante piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione. La competenza maturata in anni di contenzioso tributario e la possibilità di operare in cassazione garantiscono un’assistenza qualificata, aggiornata e orientata alla soluzione.

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