Qual è la tolleranza per il pagamento di un avviso bonario?

Introduzione

Un avviso bonario è un atto inviato dall’Agenzia delle Entrate che segnala al contribuente l’esistenza di un’irregolarità rilevata attraverso il controllo automatico o formale delle dichiarazioni fiscali. Dal punto di vista del debitore, si tratta spesso di una comunicazione che arriva all’improvviso, generando incertezza e preoccupazione: se non trattata correttamente, può trasformarsi in un ruolo esattoriale e in successive azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi). Inoltre, la normativa vigente prevede termini stringenti e un sistema di sanzioni crescenti in caso di ritardo o di mancato pagamento. Comprendere quali margini di tolleranza esistono per regolarizzare un avviso bonario è quindi fondamentale per evitare conseguenze gravi.

In questo articolo vengono analizzati i principali strumenti per il contribuente che riceve un avviso bonario: le norme applicabili, le prassi dell’Agenzia delle Entrate, le sentenze più recenti della Cassazione, i termini di pagamento e le tolleranze previste dalla legge. Il taglio è professionale e orientato alla soluzione: si privilegiano spiegazioni pratiche, esempi numerici e tabelle riepilogative per permettere a imprenditori, professionisti e privati di orientarsi con facilità.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una solida esperienza nel diritto bancario e tributario. Ha costruito uno studio multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti lavorano in sinergia per fornire soluzioni complete a chi si trova ad affrontare problemi fiscali, cartelle esattoriali e procedure esecutive. In particolare:

  • È cassazionista, abilitato a rappresentare i clienti innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Coordina un team nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario.
  • È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), offrendo assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi.
  • È esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), figura introdotta per aiutare imprese in difficoltà a negoziare la ristrutturazione del debito.

Lo staff dell’avv. Monardo affianca i contribuenti in tutte le fasi: dalla verifica dell’atto e dell’eventuale irregolarità alla predisposizione di ricorsi tributari, fino alla richiesta di sospensione o di rateizzazione. Gli avvocati e i commercialisti dello studio costruiscono piani di rientro personalizzati, promuovono soluzioni giudiziali e stragiudiziali, ricercano l’annullamento dell’atto per vizi formali e sostanziali e, quando possibile, assistono nelle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione.

Alla fine di questa guida troverai una call to action per contattare direttamente l’avv. Monardo e ricevere una consulenza legale immediata. Non rimandare: agire tempestivamente è spesso l’elemento che fa la differenza tra una gestione efficace dell’avviso e l’inevitabile escalation delle pretese dell’erario.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo: che cos’è l’avviso bonario e quando viene emesso

1.1 Definizione e funzione dell’avviso bonario

L’avviso bonario è una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, a seguito di controlli automatici (art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972) o di controlli formali (art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973), vengono riscontrati errori, omissioni o incongruenze nella dichiarazione dei redditi o dell’IVA. Il suo scopo è evitare l’iscrizione immediata a ruolo, cioè l’emissione della cartella di pagamento: l’amministrazione invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente la posizione, con il beneficio di sanzioni ridotte.

Per i controlli automatici (36‑bis) l’Agenzia effettua una verifica meccanica dei dati dichiarati confrontandoli con quelli presenti in banca dati (crediti d’imposta, ritenute, versamenti). Se emerge un debito, viene calcolata la somma dovuta e inviata la comunicazione. Per i controlli formali (36‑ter) l’amministrazione richiede documenti per confermare alcune spese o detrazioni e, in mancanza di risposte adeguate, liquida l’imposta dovuta.

La normativa tributaria impone che, quando dalle dichiarazioni emergono incertezze, l’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di iscrivere le somme a ruolo. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce infatti che, nelle liquidazioni di imposta derivanti dalle dichiarazioni, “quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire, entro un termine non inferiore a trenta giorni, gli elementi necessari per la definizione della sua posizione” . Ciò comporta che l’avviso bonario è obbligatorio quando l’irregolarità deriva da situazioni non meramente formali. Se invece l’imposta dovuta risulta da un semplice errore aritmetico, come stabilito dalla Cassazione, non occorre l’avviso: la cartella di pagamento può essere emessa direttamente .

1.2 Fonti normative e recenti aggiornamenti

Il regime giuridico degli avvisi bonari è stato oggetto di importanti modifiche legislative. Le principali fonti normative sono:

  • D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972 – disciplinano i controlli automatici (art. 36‑bis e 54‑bis) e formali (art. 36‑ter e 54‑ter).
  • D.Lgs. 462/1997, art. 3‑bis – definisce la possibilità di pagare le somme dovute a seguito di controllo automatico o formale in 20 rate trimestrali. Le disposizioni del piano rateale sono integrate dall’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973.
  • D.P.R. 602/1973, art. 15‑ter – regola la decadenza dal beneficio della rateazione e introduce l’istituto del lieve inadempimento, previsto dal D.Lgs. 159/2015 (decreto sulla riscossione): se il pagamento della rata è carente o tardivo entro determinati limiti, non si perde la rateazione .
  • Legge di bilancio 2023 – ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari per gli anni 2019–2021, riducendo le sanzioni dal 10 % al 3 % .
  • D.Lgs. 87/2024 – riforma delle sanzioni amministrative: dal 1° settembre 2024 le sanzioni per ritardato pagamento sono ridotte dal 30 % al 25 %, con ulteriori riduzioni per pagamenti entro 15 o 90 giorni .
  • D.Lgs. 108/2024 – entra in vigore il 1° gennaio 2025 e prolunga da 30 a 60 giorni il termine di pagamento degli avvisi bonari, sia per i controlli automatici che per quelli formali; per gli avvisi trasmessi ai professionisti intermediari (es. commercialisti) il termine è elevato a 90 giorni .
  • Legge di bilancio 2026 – introduce la rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, che comprende anche i debiti derivanti da avvisi bonari non pagati . Prevede la possibilità di pagare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % e importo minimo per rata di 100 euro .

L’evoluzione normativa dimostra l’attenzione del legislatore nel conciliare le esigenze di gettito con la tutela dei contribuenti: le recenti modifiche hanno allungato i termini, ridotto le sanzioni e previsto misure di favore per chi si trova in difficoltà. La corretta applicazione di tali norme, tuttavia, richiede un’attenta lettura delle disposizioni vigenti e dei chiarimenti interpretativi contenuti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

2. Termini di pagamento dell’avviso bonario e regime di tolleranza

2.1 Scadenze ordinarie e proroghe

Il termine entro cui bisogna pagare o contestare un avviso bonario dipende dal periodo in cui è stato elaborato:

  • Comunicazioni elaborate fino al 31 dicembre 2024 – la normativa previgente fissava il termine a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Se il contribuente riceve la notifica tramite un intermediario abilitato (ad esempio un commercialista che ha trasmesso la dichiarazione), il termine era di 90 giorni .
  • Comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 – con l’entrata in vigore del D.Lgs. 108/2024, il termine per pagare è esteso a 60 giorni per tutte le comunicazioni derivanti da controlli automatici e formali . Se l’avviso viene recapitato all’intermediario, il termine è di 90 giorni, in considerazione del tempo necessario per informare il contribuente .
  • Eccezioni – per le somme derivanti da tassazione separata (ad esempio TFR o arretrati), il termine rimane di 30 giorni; per le comunicazioni emesse prima del 1° settembre 2024 continua ad applicarsi il regime sanzionatorio previgente .

I termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (c.d. “sospensione feriale”, art. 7‑quater, D.L. 193/2016), periodo durante il quale i giorni non decorrono ai fini della scadenza .

2.2 Sanzioni e riduzioni per pagamenti tempestivi

Il sistema sanzionatorio per i debiti rilevati negli avvisi bonari è stato modificato dal D.Lgs. 87/2024. Le sanzioni dipendono dal tipo di controllo e dal momento in cui è avvenuta la violazione:

Tipo di violazioneViolazioni commesse fino al 31/08/2024Violazioni commesse dal 01/09/2024
Avvisi bonari da controllo automatico (art. 36‑bis)Sanzione ordinaria 30 % (ridotta a 10 % se si paga entro il termine)Sanzione ordinaria 25 %; se il contribuente paga entro 60 giorni la sanzione è ridotta a 8,33 % (un terzo di 25 %); se paga entro 90 giorni la sanzione è 12,5 %; se paga entro 15 giorni la riduzione è giornaliera 0,833 %
Avvisi da controllo formale (art. 36‑ter)Sanzione ordinaria 30 % (ridotta a 20 % se si paga entro il termine)Sanzione ordinaria 25 %; se si paga entro 60 giorni la sanzione è 16,67 % (due terzi di 25 %); ulteriori riduzioni analoghe a quelle del controllo automatico
Tassazione separata (art. 21, TUIR)Non sono dovuti interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorniNessuna modifica: resta l’esenzione da sanzioni se la somma è versata in tempo

Le riduzioni si applicano solo se il contribuente regolarizza entro il termine di 60 (o 90) giorni. In caso contrario, la sanzione ordinaria del 25 % (o del 30 % per violazioni anteriori) viene applicata per intero.

2.3 Lieve inadempimento: la vera tolleranza prevista dalla legge

L’avviso bonario può essere pagato in un’unica soluzione oppure in rate trimestrali (fino a 20). Come vedremo nel dettaglio, la lieve inadempienza costituisce l’unica forma di “tolleranza” espressamente prevista per i pagamenti rateali. Introdotta dal D.Lgs. 159/2015 (e recepita nell’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973), consente di non decadere dalla rateazione nei seguenti casi :

  1. Lieve carenza – il contribuente versa una rata con un importo inferiore al dovuto, purché l’insufficienza sia pari o inferiore al 3 % della rata e non superi 10.000 euro. Per esempio, se una rata è di 2.500 euro, la carenza massima tollerata è 75 euro; se l’importo non versato supera tale soglia, si decade dalla rateazione.
  2. Lieve tardività – la rata viene pagata in ritardo:
  3. Prima rata: il ritardo non deve superare 7 giorni. Ciò significa che, se il termine di 60 giorni scade il 31 marzo, il contribuente può versare fino al 7 aprile senza perdere la rateazione.
  4. Rata diversa dalla prima: il pagamento può essere effettuato entro la scadenza della rata successiva (quindi con un ritardo massimo pari all’intervallo di tre mesi) .

In entrambi i casi, la frazione non pagata e gli interessi sono iscritti a ruolo, così come la sanzione commisurata all’importo non versato. Tuttavia, il contribuente conserva il beneficio della rateazione e non scatta l’iscrizione integrale del debito. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare l’iscrizione a ruolo, è possibile applicare il ravvedimento: la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta devono essere versati entro la scadenza della rata successiva o, se si tratta dell’ultima rata, entro 90 giorni . Questa possibilità permette di recuperare rapidamente eventuali errori senza perdere la dilazione.

2.4 Tolleranze ulteriori: proroghe e sospensioni

Oltre al lieve inadempimento, esistono altre forme di tolleranza indiretta:

  • Sospensione feriale – come già visto, dal 1° agosto al 4 settembre i termini sono sospesi .
  • Termini ampliati per professionisti – quando l’avviso viene notificato al professionista che ha trasmesso la dichiarazione, il termine è di 90 giorni .
  • Proroghe normative straordinarie – il legislatore può introdurre misure straordinarie (ad esempio durante emergenze sanitarie) che sospendono o prorogano i termini. Nella pandemia da Covid‑19 vi sono state numerose sospensioni dei termini di pagamento; è importante verificare sempre eventuali decreti emergenziali in corso.

È importante sottolineare che non esiste alcuna “tolleranza tacita” oltre quelle previste dalla legge. Se il contribuente paga oltre i termini stabiliti o omette una rata in modo non qualificabile come lieve inadempimento, la rateazione decade e l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo.

3. Procedura dopo la ricezione dell’avviso bonario

3.1 Fasi di analisi e verifica

Quando si riceve una comunicazione di irregolarità, occorre agire con metodo:

  1. Verificare la data di ricezione – il termine per pagare decorre dal giorno in cui si riceve la raccomandata o la PEC. Conservare la prova di consegna è essenziale per dimostrare eventuali termini.
  2. Esaminare la comunicazione – l’avviso indica le imposte, le ritenute, l’IVA e gli interessi dovuti. Spesso è presente un prospetto di calcolo con l’indicazione della sanzione ridotta e dell’importo totale. Controllare che i dati riportati siano corretti (ad esempio il codice fiscale, l’anno d’imposta, il quadro della dichiarazione interessato).
  3. Verificare la natura del controllo – se si tratta di controllo automatico (36‑bis) l’errore può dipendere da versamenti insufficienti o omessi. Nel controllo formale (36‑ter) bisogna confrontare i documenti inviati con quelli richiesti.
  4. Controllare se rientra nei casi di definizione agevolata – per gli anni d’imposta 2019–2021 esisteva la possibilità di pagare con sanzione al 3 % . Per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 è disponibile la rottamazione‑quinquies: consente di estinguere il debito con rate fino a nove anni .
  5. Valutare la convenienza della rateazione – la rateazione è possibile per importi superiori a 5.000 euro o, a scelta del contribuente, in ogni caso (Legge di bilancio 2023). Prevede l’applicazione di interessi (al tasso legale, aumentato di 4 punti fino al 2024, mentre per la rottamazione‑quinquies il tasso è del 3 %) .
  6. Verificare i termini di decadenza della pretesa – gli avvisi bonari devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (controllo automatico) o del quarto anno (controllo formale). Se arrivano oltre tali termini, potrebbero essere annullabili per decadenza.

3.2 Come pagare l’avviso bonario

Per regolarizzare la propria posizione si può scegliere tra:

  1. Pagamento in unica soluzione – entro 60 giorni (o 90 giorni se notificato al professionista). Il contribuente può utilizzare F24 telematico o pagoPA. La sanzione ridotta (8,33 % o 16,67 %) si applica automaticamente se il pagamento avviene entro i termini .
  2. Rateizzazione – fino a 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997). Per attivare la rateazione occorre presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il termine di pagamento dell’avviso, indicando l’opzione rateale. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni; le successive scadono alla fine di ogni trimestre . Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso annuo e si pagano progressivamente con ogni rata.
  3. Ravvedimento operoso – se il contribuente rileva un errore o una mancanza prima dell’emissione dell’avviso bonario o entro i termini del lieve inadempimento, può versare spontaneamente la somma dovuta beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso consente di pagare la sanzione in percentuali decrescenti a seconda della tempestività del pagamento (da 1/9 fino a 1/15 del minimo).

3.3 Contestazione e difesa

Il contribuente può contestare l’avviso bonario se ritiene che l’irregolarità sia infondata:

  1. Autotutela – presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate allegando la documentazione che dimostra l’errore. L’ufficio può rettificare o annullare l’avviso. La presentazione dell’istanza non sospende i termini; perciò conviene, in via prudenziale, pagare o chiedere la sospensione.
  2. Ricorso innanzi al giudice tributario – l’avviso bonario è normalmente impugnabile solo con la successiva cartella. Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto in alcune sentenze la possibilità di impugnare autonomamente il mero avviso se reca una pretesa impositiva immediatamente lesiva (Cass. 24390/2022). In ogni caso il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
  3. Richiesta di sospensione – se si propone ricorso, si può chiedere la sospensione dell’atto in via cautelare. Occorre dimostrare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione dell’avviso o della cartella.

4. Rateazione: norme, interessi e condizioni

4.1 Numero di rate e importi minimi

L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare le somme dovute a seguito di avvisi bonari fino a 20 rate trimestrali. Fino a qualche anno fa, il numero di rate dipendeva dall’importo dovuto (8 rate per importi fino a 5.000 euro; fino a 20 rate per importi superiori). Con la legge di bilancio 2023 questo criterio è stato eliminato: oggi qualunque importo può essere rateizzato in 20 rate di pari importo . La rateazione deve essere richiesta contestualmente al pagamento della prima rata.

Nel regime ordinario, il tasso di interesse applicato alle rate è variabile: fino al 2024 era pari al 4 % annuo (tasso legale maggiorato). Il tasso legale, tuttavia, subisce aggiornamenti periodici da parte del MEF. Per la rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026, il tasso applicato alle rate bimestrali è del 3 % annuo con decorrenza dal 1° agosto 2026 e l’importo minimo di ogni rata è di 100 euro .

4.2 Decadenza dal beneficio della rateazione

L’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973 disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione. Se il contribuente non paga una rata o paga un importo insufficiente, il debito residuo viene iscritto a ruolo e perde la possibilità di proseguire la dilazione. In dettaglio, si decade:

  • se la prima rata non viene pagata entro 67 giorni (60 giorni di termine + 7 di lieve tardività) ;
  • se, in caso di tasse da tassazione separata, la prima rata non viene pagata entro 37 giorni (30 + 7) ;
  • se una qualsiasi rata viene pagata con un insufficiente versamento superiore al 3 % della rata e oltre 10.000 euro ;
  • se una rata diversa dalla prima non è versata entro la scadenza della rata successiva ;
  • se l’ultima rata non è pagata entro 90 giorni .

In caso di decadenza, il debito residuo è iscritto a ruolo e non è più possibile rateizzare il pagamento attraverso l’avviso bonario; sarà eventualmente possibile chiedere un piano di dilazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (72 o 120 rate mensili) oppure aderire alle rottamazioni periodiche. È importante sottolineare che, in presenza di lieve inadempimento, l’amministrazione iscrive a ruolo solo l’importo non pagato (oltre a interessi e sanzioni) ma non si perde il diritto alla rateazione .

4.3 Interesse e calcolo delle rate: esempio numerico

Per comprendere come funziona il piano rateale, consideriamo un esempio pratico con importo dovuto di 5.000 euro. Il contribuente decide di pagare in 20 rate trimestrali con interesse annuale al 4 %. Grazie al metodo dell’ammortamento alla francese, ogni rata è uguale e comprende quota capitale e quota interessi. La tabella seguente mostra le prime cinque rate calcolate con un tasso trimestrale pari a 1 % (4 % annuo diviso 4):

RataImporto rata (€)Quota capitale (€)Quota interessi (€)Capitale residuo (€)
1277,08227,0850,004.772,92
2277,08229,3547,734.543,58
3277,08231,6445,444.311,94
4277,08233,9643,124.077,98
5277,08236,3040,783.841,68

Questo esempio (calcolato con strumenti di calcolo finanziario) evidenzia come la quota interessi diminuisca nel tempo mentre aumenta la quota capitale. Se il contribuente rispetta tutte le scadenze, pagherà circa 5.541 euro in totale (5.000 di capitale + circa 541 di interessi). Tuttavia, se dovesse pagare la prima rata con lieve carenza (ad esempio versando 50 euro in meno), non perderebbe la rateazione perché il 3 % di 277,08 è 8,31 euro e 50 euro rappresentano una carenza superiore al 3 %. In quel caso scatta la decadenza; se invece la carenza fosse 8 euro rientrerebbe nella tolleranza.

5. Definizione agevolata e rottamazione: opportunità per i debitori

5.1 Definizione agevolata degli avvisi bonari (legge di bilancio 2023)

Con l’art. 1, commi 153–159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), il legislatore ha introdotto una definizione agevolata degli avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021. La misura ha previsto:

  • Riduzione delle sanzioni dal 10 % al 3 % per i controlli automatici e dal 20 % al 5 % per i controlli formali .
  • Possibilità di pagamento in un’unica soluzione o in 20 rate trimestrali.
  • Applicazione dell’istituto del lieve inadempimento: la definizione agevolata vale anche se il contribuente paga la rata con un ritardo non superiore a 7 giorni o con una carenza inferiore al 3 % .

La definizione agevolata non è stata prorogata oltre le annualità indicate, ma la disciplina costituisce un precedente importante: testimonia la volontà di favorire il pagamento spontaneo riducendo sensibilmente le sanzioni. In futuro potrebbero essere introdotte ulteriori sanatorie con caratteristiche simili.

5.2 Rottamazione‑quinquies (legge di bilancio 2026)

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, un nuovo strumento di definizione agevolata gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esso riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, compresi quelli derivanti da avvisi bonari e contributi Inps . Le principali caratteristiche sono:

  • Possono essere inclusi i carichi già oggetto di rottamazioni precedenti (prime tre rottamazioni, saldo e stralcio, rottamazione‑quater) per i quali il contribuente è decaduto .
  • Esclusioni – sono esclusi i carichi rientranti in piani di pagamento della rottamazione‑quater che risultano regolarmente versati alla data del 30 settembre 2025 .
  • Modalità di adesione – la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’ente invierà entro il 30 giugno 2026 un prospetto con l’esito della domanda e l’importo dovuto.
  • Pagamento – il debitore può scegliere tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con scadenze prestabilite (prime tre rate 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; poi rate bimestrali fino al 2035). Il tasso di interesse applicato alle rate è del 3 % annuo e l’importo minimo per rata è 100 euro .

La rottamazione‑quinquies rappresenta una possibilità concreta di estinguere debiti pregressi con un notevole risparmio su interessi e sanzioni. Tuttavia non cancella automaticamente l’obbligo di pagare le somme dovute in caso di avvisi bonari ancora in fase di definizione: per questi ultimi resta necessario rispettare i termini e le regole del lieve inadempimento.

5.3 Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia)

Quando la rateazione concessa con l’avviso bonario viene meno (ad esempio per decadenza o per mancato rispetto dei termini), il contribuente può chiedere un piano di dilazione direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le modalità principali sono:

  1. Piano ordinario – fino a 72 rate mensili; la rata mensile deve essere non inferiore a 100 euro. Occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica e presentare la documentazione richiesta.
  2. Piano straordinario – fino a 120 rate mensili; può essere richiesto se l’importo dovuto è superiore a 120.000 euro e il debitore dimostra la temporanea e grave difficoltà mediante l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) o la diminuzione del fatturato.
  3. Ristrutturazione del debito fiscale (art. 10 quater D.L. 119/2018) – in caso di pendente procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, l’agente della riscossione può concedere rate fino a 120 mesi e ridurre le sanzioni.

6. Strategie difensive e casi giurisprudenziali

6.1 Quando contestare l’avviso bonario

La maggior parte degli avvisi bonari deriva da errori formali o da versamenti omessi. Tuttavia esistono situazioni in cui l’avviso può essere impugnato o annullato. In particolare:

  • Errore di calcolo o di registrazione – se l’Agenzia ha considerato erroneamente un versamento come mancato o ha calcolato male gli interessi, è possibile dimostrarlo allegando le quietanze di pagamento. Un’istanza di autotutela può risolvere rapidamente la questione.
  • Mancata applicazione di detrazioni – nei controlli automatici possono essere escluse alcune detrazioni (per esempio per spese mediche) perché il codice fiscale del beneficiario non corrisponde o per altre incongruenze. In questi casi occorre inviare la documentazione entro i termini.
  • Violazione delle garanzie del contribuente – se l’Amministrazione non ha rispettato l’obbligo di inviare un avviso bonario quando vi sono incertezze sulla dichiarazione (art. 6, comma 5, statuto del contribuente), l’atto successivo (cartella) può essere impugnato; in assenza di avviso, la sanzione potrebbe essere ridotta . La Cassazione ha ribadito che, in presenza di irregolarità che richiedono un contraddittorio, la mancata comunicazione comporta la riduzione della sanzione al 10 % .
  • Prescrizione o decadenza – l’avviso bonario deve essere notificato entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i controlli automatici e entro il quarto anno per i controlli formali. Decorso questo termine, la pretesa è decaduta e può essere annullata.

6.2 Giurisprudenza significativa

La Corte di Cassazione ha affrontato numerosi casi riguardanti avvisi bonari, con pronunce che hanno chiarito i limiti della tolleranza e i diritti dei contribuenti:

  1. Cass. n. 13499/2020 – ha stabilito che l’omissione dell’avviso bonario non comporta l’annullamento automatico della cartella quando l’irregolarità deriva da semplici errori matematici. Tuttavia, se l’amministrazione procede al recupero su basi non puramente meccaniche, è tenuta a garantire il contraddittorio .
  2. Cass. n. 6248/2024 – la sentenza (depositata l’8 marzo 2024) ha riconosciuto che, in mancanza di avviso bonario, la sanzione va ridotta al 10 %, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede e al diritto al contraddittorio. Il Collegio ha richiamato la circolare 199/E/1996 dell’Agenzia delle Entrate e l’art. 6 dello Statuto dei contribuenti .
  3. Cass. n. 28785/2025 – in materia di disconoscimento di crediti d’imposta, ha ritenuto legittima la procedura di controllo automatizzato con emissione diretta della cartella quando la contestazione si basa su dati puramente cartolari. In questo caso il contraddittorio non è necessario .
  4. Sentenze della giustizia tributaria di merito – diverse pronunce di commissioni tributare regionali hanno riconosciuto che, in presenza di lieve inadempimento, la decadenza dal beneficio della rateazione non può essere automatica. Altre pronunce hanno annullato avvisi bonari emessi dopo il termine di decadenza.

6.3 Strategie difensive

Un avviso bonario non deve essere ignorato: la sua gestione richiede tempestività e competenza. Alcuni suggerimenti pratici:

  • Controllo immediato – verificare l’avviso con un professionista per valutare se i dati riportati sono corretti. Spesso gli errori si risolvono con una rapida comunicazione all’ufficio.
  • Richiesta documenti – inviare all’Agenzia tutte le prove (F24, ricevute, contratti) che attestano la correttezza della dichiarazione. L’ufficio deve esaminarle e, se ritiene fondata l’istanza, annullare o ridurre l’addebito.
  • Ravvedimento sprint – se il contribuente si accorge da solo di un versamento carente o in ritardo, può sanare la posizione prima di ricevere l’avviso. Il ravvedimento operoso prevede sanzioni ridotte che diminuiscono quanto prima avviene il pagamento.
  • Verifica della decadenza – controllare la data di elaborazione dell’avviso e confrontarla con l’anno di presentazione della dichiarazione. Se sono passati più di tre o quattro anni (a seconda del controllo) la pretesa può essere eccepita per decadenza.
  • Raccolta di prove – se si intende impugnare la cartella, preparare un fascicolo con documenti, prova dei pagamenti, eventuali comunicazioni con l’Agenzia, per dimostrare l’irregolarità.

6.4 Ruolo dell’avvocato e negoziazione con l’Amministrazione

L’assistenza di un avvocato specializzato in diritto tributario è fondamentale per ottenere i risultati migliori. Il professionista può:

  • Interfacciarsi con l’Agenzia – predisporre istanze di autotutela, richiedere sospensioni o dilazioni, negoziare con l’ufficio per ridurre sanzioni e interessi.
  • Presentare ricorsi – redigere ricorsi motivati dinanzi alla giustizia tributaria, sollevando eccezioni di nullità, decadenza o violazione del contraddittorio.
  • Valutare altre procedure – se l’avviso bonario si inserisce in un quadro di sovraindebitamento, l’avvocato può consigliare l’accesso a procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che sospendono le procedure esecutive e consentono l’esdebitazione.

7. Strumenti alternativi: sovraindebitamento, piano del consumatore e altre soluzioni

7.1 La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa

La legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) disciplina le procedure per i soggetti sovraindebitati che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie (ad esempio consumatori, professionisti, piccoli imprenditori). Tra le principali procedure troviamo:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) – consente al debitore persona fisica di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o dilazionato, commisurato alla propria capacità economica. Il piano deve essere omologato dal tribunale e, una volta eseguito, porta all’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).
  • Concordato minore (ex accordo di ristrutturazione) – riservato a imprenditori commerciali sotto determinate soglie (art. 1, comma 2, Codice crisi). Prevede un accordo con la maggioranza dei creditori omologato dal tribunale. Anche qui, dopo l’esecuzione, il debitore ottiene l’esdebitazione.
  • Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – se il debitore non ha la possibilità di proporre un piano, può chiedere la liquidazione dei propri beni. Alla fine della procedura viene esdebitato.

Il Codice della crisi prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente, ossia del soggetto che non può offrire alcuna utilità ai creditori. Questa procedura consente di liberarsi dai debiti senza pagare nulla, ma può essere richiesta solo una volta nella vita e richiede la prova della meritevolezza.

7.2 Come interagiscono queste procedure con l’avviso bonario

Le procedure di sovraindebitamento hanno importanti effetti anche sugli avvisi bonari e sulle cartelle esattoriali:

  • Sospensione delle azioni esecutive – quando viene presentata la domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso (pignoramenti, ipoteche). Ciò consente di bloccare l’esattore e guadagnare tempo per definire il piano.
  • Inserimento dei debiti tributari nel piano – i debiti derivanti da avvisi bonari e da cartelle di pagamento possono essere inclusi nel piano del consumatore o nel concordato minore. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione sono tenuti a partecipare alla procedura; se la maggioranza dei creditori approva, anche i creditori pubblici sono vincolati al piano.
  • Possibilità di stralcio – nelle procedure di sovraindebitamento si può proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali. La Corte Costituzionale ha più volte affermato la legittimità dell’inserimento di debiti tributari nei piani di sovraindebitamento, a condizione che la proposta preveda il soddisfacimento dei crediti erariali in misura non inferiore a quella degli altri chirografari.

7.3 Vantaggi e svantaggi

Accedere a una procedura di sovraindebitamento può essere vantaggioso per chi ha numerosi debiti e non riesce a farvi fronte. Tuttavia occorre considerare:

  • Costi – è previsto un compenso per l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e per i professionisti. Inoltre può essere necessaria la nomina di un gestore della crisi.
  • Durata – la procedura può richiedere diversi mesi per essere approvata e diversi anni per essere eseguita.
  • Vincoli – durante la procedura il debitore deve destinare tutte le proprie risorse eccedenti il minimo vitale al pagamento dei creditori. Inoltre eventuali beni futuri acquistati possono essere aggrediti.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nella valutazione della procedura più adatta, nella predisposizione della domanda e nella negoziazione con i creditori.

8. Errori comuni e consigli pratici

Gli avvisi bonari nascono spesso da errori che possono essere evitati con attenzione e con l’aiuto di un professionista. Ecco alcuni errori ricorrenti da evitare:

  1. Ignorare l’avviso – molti contribuenti lasciano trascorrere i termini pensando che l’Agenzia non agisca. In realtà, scaduto il termine di pagamento, l’ufficio iscrive immediatamente il debito a ruolo e applica la sanzione massima.
  2. Pagare in ritardo senza valutare le conseguenze – se si paga la prima rata con più di 7 giorni di ritardo o una rata successiva oltre la scadenza della successiva, si perde la rateazione. È importante rispettare le scadenze o, se vi sono difficoltà, contattare tempestivamente l’Agenzia per trovare una soluzione.
  3. Versare importi sbagliati – la lieve carenza è consentita solo entro il 3 % della rata e fino a 10.000 euro . Un importo erroneo potrebbe far decadere la rateazione.
  4. Non verificare i termini di decadenza – se l’avviso arriva oltre i tre o quattro anni previsti, è annullabile. Trascurare questo aspetto può costringere a pagare somme prescritte.
  5. Non conservare le prove dei pagamenti – le ricevute F24, i bonifici e le PEC devono essere conservati; spesso l’Agenzia non riesce ad abbinare un pagamento e invia l’avviso in assenza di prova.
  6. Ritenere che il pagamento dell’avviso blocchi la cartella – in alcune ipotesi, la cartella viene emessa anche se il contribuente impugna l’avviso bonario. Secondo la Cassazione, l’impugnazione dell’avviso non impedisce la notifica della cartella; tuttavia, il pagamento o la definizione dell’avviso estingue la pretesa .
  7. Non richiedere assistenza professionale – la materia tributaria è complessa; un avvocato o un commercialista specializzato può individuare vizi formali, proporre ricorsi efficaci e negoziare condizioni migliori.

9. Domande e risposte frequenti (FAQ)

In questa sezione vengono fornite risposte sintetiche ad alcune delle domande più comuni degli utenti che ricevono un avviso bonario. Ogni risposta è pensata dal punto di vista del debitore e orientata alla soluzione pratica.

1. Cos’è un avviso bonario e cosa accade se lo ignoro?

L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione. Ignorarlo significa lasciare che l’Agenzia delle Entrate iscriva il debito a ruolo con sanzione piena, generando la cartella di pagamento e possibili pignoramenti.

2. Quali sono i termini per pagare?

Per gli avvisi elaborati fino al 31 dicembre 2024 il termine è di 30 giorni (90 se notifica al professionista). Dal 1° gennaio 2025 è di 60 giorni, esteso a 90 per gli intermediari .

3. Esiste una tolleranza se pago con qualche giorno di ritardo?

Sì. Grazie all’istituto del lieve inadempimento, la prima rata può essere versata fino a 7 giorni dopo la scadenza senza perdere la rateazione. Le rate successive possono essere pagate entro la scadenza della rata immediatamente successiva .

4. Qual è la soglia di carenza tollerata?

È tollerata una carenza pari o inferiore al 3 % della rata e comunque non superiore a 10.000 euro . Superata tale soglia, scatta la decadenza.

5. Devo pagare gli interessi se rateizzo?

Sì. Le rate trimestrali sono gravate da interessi calcolati al tasso legale (4 % annuo circa per gli avvisi ordinari). Per la rottamazione‑quinquies il tasso è del 3 % .

6. Posso impugnare l’avviso bonario?

In via ordinaria l’avviso bonario non è immediatamente impugnabile; sarà la cartella a dover essere impugnata. Tuttavia, se l’avviso reca una pretesa immediatamente esecutiva o se l’amministrazione non ha rispettato il contraddittorio, può essere impugnato.

7. Cosa succede se l’Agenzia non invia l’avviso bonario?

La Cassazione ha chiarito che l’avviso non è necessario quando la pretesa deriva da semplici errori di calcolo. Se invece vi sono incertezze, l’omissione dell’avviso comporta la riduzione della sanzione al 10 % .

8. Come faccio a chiedere la rateazione?

Occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il termine di pagamento, specificando che si intende rateizzare l’importo. La prima rata deve essere versata contestualmente alla richiesta.

9. Se non posso pagare l’avviso bonario, cosa posso fare?

È possibile richiedere piani di dilazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (fino a 72 o 120 rate mensili) oppure aderire alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, ecc.) che possono includere i debiti tributari.

10. Cosa è la definizione agevolata degli avvisi bonari?

Per gli anni 2019–2021 la legge di bilancio 2023 ha previsto una definizione agevolata con sanzioni al 3 % e rate fino a 20 trimestri . Questa misura non è attualmente attiva per altri periodi, salvo future proroghe.

11. Cos’è la rottamazione‑quinquies?

Si tratta di una sanatoria introdotta dalla legge di bilancio 2026 che permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione (compresi quelli da avvisi bonari) con sanzioni ridotte. Prevede pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3 % .

12. La rateazione sospende l’iscrizione a ruolo?

Sì. Se il contribuente rispetta le rate, l’iscrizione a ruolo è sospesa. Se si verifica decadenza, il debito residuo è iscritto e può essere oggetto di piani di dilazione con l’Agente della riscossione.

13. È possibile il saldo e stralcio con l’avviso bonario?

Attualmente non esistono misure di saldo e stralcio specifiche per gli avvisi bonari, ma il legislatore potrebbe reintrodurle. Occorre verificare periodicamente le disposizioni contenute nelle leggi di bilancio.

14. L’avviso bonario incide sulla mia reputazione creditizia?

In linea generale no, perché non è un atto esecutivo. Tuttavia se sfocia in una cartella non pagata, l’iscrizione a ruolo può determinare iscrizioni presso banche dati che limitano l’accesso al credito.

15. È opportuno rivolgersi a un avvocato?

Assolutamente sì. Un professionista esperto può verificare la correttezza della pretesa, negoziare con l’Agenzia, predisporre ricorsi e assistere in eventuali procedure di composizione della crisi.

16. Posso includere i debiti dell’avviso bonario nel piano del consumatore?

Sì. I debiti fiscali possono essere inclusi in un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o in un concordato minore, previa approvazione del giudice e dei creditori. Questa soluzione consente di ridurre l’importo dovuto e di ottenere l’esdebitazione.

17. Cosa succede se pago una rata con importo errato per colpa della banca?

Se l’errore è imputabile all’istituto di pagamento, è possibile dimostrarlo con documentazione e chiedere la correzione. Tuttavia conviene sempre verificare gli importi e gli estremi del versamento prima di procedere.

18. Il ravvedimento può applicarsi agli avvisi bonari?

Sì. Se il contribuente paga spontaneamente l’imposta e gli interessi prima di ricevere l’avviso (o entro i termini del lieve inadempimento), beneficia di sanzioni ridotte. Anche dopo aver ricevuto l’avviso è possibile ravvedersi pagando la sanzione ridotta entro 90 giorni .

19. La sospensione feriale vale anche per gli avvisi bonari?

Sì. Dal 1° agosto al 4 settembre i termini per pagare o ricorrere sono sospesi; i giorni non conteggiano .

20. Una volta decaduto dalla rateazione, posso chiedere un’altra dilazione per la stessa irregolarità?

No. La rateazione dell’avviso bonario può essere concessa una sola volta. Dopo la decadenza si dovrà pagare l’intero debito o chiedere un piano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

10. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più comprensibile l’applicazione delle norme, presentiamo alcune simulazioni che illustrano come funzionano i termini, le sanzioni e la lieve inadempienza. Questi esempi non sostituiscono la consulenza professionale ma offrono uno strumento pratico.

10.1 Pagamento in unica soluzione: calcolo della sanzione

Supponiamo che il contribuente riceva un avviso bonario per imposte non versate pari a 10.000 euro derivanti da un controllo automatico. Se la violazione è commessa dopo il 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è del 25 %. Pagando entro 60 giorni la sanzione è ridotta a 8,33 %, pari a 833 euro. L’importo da versare sarà quindi 10.000 + 833 + interessi (ipotizziamo 3 % di interessi maturati). Se il contribuente paga entro 90 giorni (ma oltre 60), la sanzione aumenta al 12,5 % (1.250 euro). Oltre 90 giorni, la sanzione torna al 25 % (2.500 euro).

Tabella riassuntiva (importo base 10.000 € – violazione dopo 1/09/2024):

Momento del pagamentoSanzione applicataImporto sanzione (€)Totale da pagare (escl. interessi)
Entro 60 giorni8,33 %83310.833
Tra 61 e 90 giorni12,5 %1.25011.250
Oltre 90 giorni25 %2.50012.500

10.2 Lieve inadempimento su prima rata

Il contribuente decide di rateizzare i 10.000 euro in 20 rate da 500 euro ciascuna. Paga la prima rata con due giorni di ritardo e versa 490 euro invece di 500. Ci troviamo in lieve tardività (ritardo < 7 giorni) e lieve carenza (mancano 10 euro, pari al 2 % della rata e inferiore a 10.000 €). In questo caso non si perde la rateazione. L’importo non versato (10 €) sarà iscritto a ruolo con gli interessi e la sanzione proporzionale; se però il contribuente si ravvede e versa i 10 € (più interessi e sanzione ridotta) entro la scadenza della rata successiva, evita l’iscrizione a ruolo .

10.3 Lieve inadempimento su rata successiva

Supponiamo che alla quarta rata (importo 500 €) il contribuente versi 460 €. La carenza è di 40 €, pari all’8 % della rata: supera la soglia del 3 %. Non si applica quindi il lieve inadempimento e il contribuente decade dalla rateazione. Dovrà pagare immediatamente l’intero debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, oppure chiedere una dilazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

10.4 Rottamazione‑quinquies: piano di pagamento

Un contribuente ha debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 per 20.000 euro (tra cui avvisi bonari non pagati). Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali con interesse al 3 % annuo. L’importo minimo della rata è 100 €, ma il debito di 20.000 € verrà suddiviso in 54 rate da circa 400 €. Il piano coprirà 9 anni (dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035). Se il contribuente rispetta tutte le scadenze, alla fine avrà pagato i 20.000 € senza le sanzioni originarie ma con interessi al 3 % annuo .

11. Analisi finale e raccomandazioni operative

L’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale mostra che il legislatore ha progressivamente ampliato i margini di manovra per chi riceve un avviso bonario. L’estensione da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, la riduzione delle sanzioni, l’introduzione dell’istituto del lieve inadempimento e le varie definizioni agevolate evidenziano una crescente attenzione alle esigenze dei contribuenti. Tuttavia queste tutele richiedono una puntuale applicazione: basta un giorno di ritardo o un versamento errato per perdere la rateazione e vedere il debito lievitare.

Per questo è indispensabile:

  • Leggere attentamente l’avviso bonario e verificare la data di notifica. I termini decorrono dalla data di ricezione; l’errore può costare la decadenza.
  • Calcolare le rate e predisporre i pagamenti con anticipo, tenendo conto dei giorni di tolleranza (7 giorni per la prima rata; scadenza della rata successiva per le altre).
  • Utilizzare il ravvedimento se si riconosce un errore prima dell’avviso o entro i termini del lieve inadempimento. Pagare spontaneamente riduce sensibilmente le sanzioni.
  • Richiedere un controllo professionale. Un avvocato o commercialista può individuare vizi formali, contestare sanzioni improprie e negoziare con l’Agenzia. In particolare l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare dispongono delle competenze per valutare la legittimità dell’avviso, attivare ricorsi e, se necessario, accompagnare il contribuente in procedure di sovraindebitamento.

Conclusione

Ricevere un avviso bonario non è mai piacevole, ma la legge offre al contribuente diversi strumenti per regolarizzare la propria posizione e difendere i propri diritti. L’istituto del lieve inadempimento consente un margine di tolleranza per ritardi e carenze minori ; i termini ampliati introdotti dal D.Lgs. 108/2024 garantiscono più tempo per pagare; la riduzione delle sanzioni dal 25 % agli 8,33 % per i controlli automatici e al 16,67 % per i formali favorisce chi si attiva prontamente ; le definizioni agevolate e le rottamazioni offrono soluzioni per i debiti pregressi .

Ciò non significa che si possa agire da soli o trascurare le scadenze: un piccolo errore può vanificare i benefici ottenuti e trasformare un importo gestibile in un debito esecutivo con pesanti sanzioni.

Affidarsi a professionisti come l’avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di individuare la strategia più adatta: analisi dell’atto, presentazione di istanze di autotutela, ricorsi, sospensioni e trattative con l’Amministrazione, ma anche piani di rientro e procedure di sovraindebitamento per chi è in difficoltà economica.

In un contesto legislativo in continua evoluzione, aggiornato a marzo 2026, l’attenzione al dettaglio e la tempestività sono le migliori alleate del contribuente. Non aspettare che l’avviso bonario si trasformi in un’esecuzione: agisci subito con l’aiuto di professionisti qualificati.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!